la competenza giurisdizionale del giudice straniero

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la competenza giurisdizionale del giudice straniero
LA COMPETENZA
GIURISDIZIONALE DEL
GIUDICE STRANIERO
Grazia Benini
Art 64 della legge 218/1995
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza
che sia necessario al ricorso ad alcun procedimento
quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i principi sulla competenza
giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano
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Art. 3 della legge 218/1995
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante
che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è
prevista dalla legge.
2. (……) Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste
anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per
territorio.
ART. 18 DEL C.P.C.
Salvo
che la legge disponga altrimenti, è
competente il giudice del luogo in cui il convenuto
ha la residenza o il domicilio e se questi sono
sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la
dimora.
Se
il convenuto non ha la residenza, né
domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è
sconosciuta, è competente il giudice del luogo in
cui risiede l’attore.
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Cass. Civ. S.U. 27.11.1998 n. 12056
…….la giurisdizione italiana sussiste anche in base
alla regole stabilite per la competenza territoriale
interna, pertanto con integrale applicazione allo
straniero dell’art. 18 cpc anche nella parte
prevedente che un soggetto può essere convenuto
dinanzi al giudice del luogo dove risiede l’attore
quando non abbia residenza né
domicilio nel
territorio della Repubblica; ne consegue che deve
affermarsi la giurisdizione del giudice italiano
nel giudizio di separazione
promosso da
cittadino straniero domiciliato in Italia, nei
confronti del coniuge straniero domiciliato
all’estero, ..
Cass. Civ. S.U. 3.2.2004 n.1994
La domanda di separazione personale, quando
nessuno dei coniugi sia cittadino ed il matrimonio
non sia stato celebrato in Italia ,è devoluta alla
cognizione del giudice italiano , nella disciplina
dell’art.3 della legge 218/1995, in relazione al
successivo art. 32 , non solo se il convenuto sia
residente o domiciliato in Italia, ma in difetto di
tale situazione , anche se la parte attrice abbia
residenza ( anche di fatto) in Italia, tenendosi
conto che l’ultima parte del secondo comma
dell’art. 3, rendendo operanti ai fini della
giurisdizione pure i criteri stabiliti per la
competenza territoriale ,
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ART.32 DELLA LEGGE 218/1995
In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di
separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino
italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Dall’Ambasciata d’Italia in L’Avana
Si invia in allegato l’istanza di riconoscimento della
sentenza di divorzio qui fatta pervenire
dall’interessato per i tramiti locali.
Si fa osservare al riguardo che, come dichiarato
dall’istante,
la
vita
matrimoniale
risulta
prevalentemente localizzata in Italia presso
codesto comune di residenza. Nel caso in questione
sembra pertanto ravvisarsi, a giudizio dello
scrivente ufficio, il difetto di giurisdizione del
giudice cubano ai sensi del disposto di cui
all’art.31, primo comma della legge 218/1995,
conseguentemente la sentenza non sembrerebbe
suscettibile di riconoscimento.
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ART. 31 DELLA LEGGE 218/1995
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio
sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al
momento della domanda di separazione o di scioglimento del
matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
Cass. Civ. S.U. 17.03.2000 n. 61
- Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 32 della
legge 218/1995, in una causa di divorzio proposta da una
cittadina italiana contro il coniuge straniero non residente in
Italia, a nulla rilevando né la prevalente localizzazione della
vita matrimoniale all’estero ( relativa ex art. 31 al diritto
applicabile) né la pendenza di analogo giudizio all’estero.
(…) L’eventuale applicabilità della legge straniera per
essere stata la vita matrimoniale prevalentemente
localizzata all’estero è problema che attiene al merito e
non alla giurisdizione
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Art. 3 del Regolamento CE 2201/2003
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio,
alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del
matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
– la residenza abituale dei coniugi, o
– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora, o
– la residenza abituale del convenuto, o
– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei
coniugi, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno
per un anno immediatamente prima della domanda, o – la residenza
abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi
immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato
membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il
proprio«domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini
ART. 22 del Reg. 2201/2003
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio
decisione di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi
seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine
pubblico
dello
Stato
membro
richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale
o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al
convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter
presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato
che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la
decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un
procedimento tra le medesime parti nello Stato membro
richiesto;
o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore
avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un
paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le
condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato
membro richiesto.
La
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