Piazza Pitagora - Ordine dei Farmacisti di Salerno

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Piazza Pitagora - Ordine dei Farmacisti di Salerno
Piazza Pitagora
N. 584
ANNO XXXV
Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)
Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: [email protected] (per i quesiti: [email protected])
Roma, 07 dicembre 2010
a cura dello “Studio Associato Bacigalupo-Lucidi”
In questo numero:
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 NOVEMBRE AD OGGI
25/11/2010 Una pianta organica vigente dal 1937
26/11/2010
29/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
01/12/2010
Approvata dalla Camera la “Legge di stabilità”
Quanto costa un dipendente – QUESITO
I volantini pubblicitari della farmacia QUESITO
Adeguamento Istat per ottobre 2010
02/12/2010
03/12/2010
06/12/2010
07/12/2010
La “produttività” in farmacia di ogni addetto QUESITO
Vendita on-line di medicinali - QUESITO
Benefici prima casa ante e post matrimonio
Sempre indetraibile l’iva sulle moto di lusso QUESITO
Il socio come dipendente della società di farmacisti
- QUESITO
2 – SCADENZE DICEMBRE 2010
pubblica amministrazione).
Nel vostro caso, invece, il Prefetto, come accennato, condusse la
vicenda nel modo migliore, perché sin da quel provvedimento del
1937 la pianta organica del comune contemplava due sedi
farmaceutiche per due esercizi e attribuiva a ciascuno più o meno
la metà del territorio secondo quanto riassunto nel quesito, e
dunque perlomeno da quell’anno non è esatto – come si legge
nelle premesse della deliberazione comunale – che le due farmacie
siano “localizzate in un’unica sede cosiddetta promiscua”,
essendo vero il contrario.
A quanto sembra, inoltre, non è mai intervenuto alcun
provvedimento modificativo di “quella” pianta organica, ma
questo non è per nulla infrequente e comunque è del tutto
comprensibile, perché - specie quando non si siano registrati sul
territorio
particolari
fenomeni migratori interni della
popolazione, e sia addirittura in atto da tempo un lento ma
incessante esodo degli abitanti verso altri lidi - è difficile che siano
insorte o insorgano ragioni di pubblico interesse tali da giustificare
interventi sui confini delle sedi e/o sulla collocazione degli
esercizi.
E’ proprio da “quella” p.o., pertanto, che bisogna oggi ripartire in
sede di revisione, e in ogni caso il Comune – una volta accertata
l’esistenza di questo antico,
ma tuttora vigente, bel
provvedimento del 1937 (che sicuramente
ignorava) ove,
ribadiamo, sono contemplate due circoscrizioni per due farmacie
(per di più ragionevolmente disegnate sul territorio), e non affatto
un’unica sede “promiscua” – finirà senz’altro per revocare il suo
parere-proposta, anche
perché, essendo macroscopicamente
erroneo nei presupposti (ma anche, per la verità, viziato nei
contenuti per aver omesso di assegnare all’uno e/o all’altro dei due
esercizi la gran parte del territorio comunale), non può
minimamente confidare nell’accoglimento da parte della Regione.
Insomma, sarà verosimilmente confermata per il momento questa
p.o. in vigore da oltre 70 anni, e se il Comune – in vista della
prossima revisione – riterrà opportuno o necessario elaborare una
qualunque proposta di riassetto del servizio farmaceutico sul
territorio, ridefinendo anche i confini “storici” delle due sedi,
dovrà farlo su basi sicuramente diverse.
(g.bacigalupo)
26/11/2010 - Approvata dalla Camera la “Legge di stabilità”
Il disegno di legge governativo, chiamato “Legge di stabilità” (in
pratica la vecchia Legge Finanziaria), ha passato il vaglio della
Camera ed è ora all’esame del Senato.
Diverse le novità, in materia fiscale e non, di cui segnaliamo le
seguenti.
Leasing immobiliare - A partire dal 1° gennaio 2011 l’imposta
ipotecaria e catastale del 4% dovuta sui trasferimenti immobiliari
verrà applicata - contestualmente alla registrazione del contratto anche ai leasing stipulati per gli immobili strumentali delle
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 NOVEMBRE AD OGGI
25/11/2010 - Una pianta organica vigente dal 1937
In un comune che conta oggi circa 5.600 abitanti ci sono da
cento
anni due
farmacie;
l’amministrazione locale,
presupponendo dichiaratamente che i due esercizi figurino ancor
oggi in un’unica sede “promiscua”, ha chiesto ora alla Regione
di assegnare una propria sede ad ognuno dei due, ma nella
proposta risulta attribuito alle due farmacie soltanto il capoluogo,
diviso a metà tra loro, mentre la residua porzione del territorio
comunale è rimasta non assegnata.
Abbiamo tuttavia scoperto da un vecchio carteggio che nel 1937
(quando la popolazione era quasi di 10.000 abitanti) fu redatta
una regolare pianta organica che non solo attribuiva alle due
farmacie l’intero territorio, ma lo ripartiva in due sedi diverse
facendo in pratica correre il confine lungo la via principale del
capoluogo.
Il primo comma dell’art. 380 del TU.San 1934, reiterando in
sostanza una previsione già contenuta nella Legge Giolitti del
1913, aveva prescritto ai Prefetti di provvedere, “entro il 31 marzo
1935”, a “stabilire”
(il
termine un po’ ambiguo di
“stabilimento”, contrapposto probabilmente a “revisione”, fu
ripreso anche dalla l. 475/68 ma poi, se non andiamo errati,
abbandonato…) la “pianta organica delle farmacie della
provincia” (soltanto dalla riforma del ’68, infatti, la p.o. è
diventata comunale).
Ora, abbiamo sotto gli occhi quel documento del 1937 (oltre al
parere-proposta del Comune) che non ci pare per nulla apocrifo, e
dal quale emerge senza grandi equivoci che in quella circostanza
la Prefettura fece le cose per bene, adempiendo infatti con la
massima diligenza al precetto e andando anzi oltre, perché per
ogni comune della provincia – quasi anticipando le indicazioni
dell’art. 22 del successivo Regolamento del ‘38 e ancor più quelle
della l. 475/68 – vi figurano il numero complessivo degli abitanti,
il numero delle farmacie in fatto esistenti (e di quelle
eventualmente destinate ad essere riassorbite perché in
soprannumero), la delimitazione della sede e la classificabilità
(privilegiata, legittima, tollerata, ordinaria) di ognuna di esse.
Per la verità, in quegli anni lontanissimi furono numerose le piante
organiche provinciali recanti una ricognizione esauriente –
comune per comune - delle farmacie e delle rispettive
circoscrizioni; senonché le sedi promiscue (che erano quelle
contenenti al loro interno – ma in conformità alla p.o. - più di un
esercizio, spesso addirittura sei o sette) non erano state ancora
soppresse (quel che invece avverrà definitivamente sempre ad
opera della l. 475/68), e quindi parecchie farmacie restarono a
lungo prive di una propria circoscrizione e accorpate con altre in
un’unica sede appunto “promiscua” (alcune di esse sono ancora
in questa situazione ma soltanto per la deplorevole accidia della
1
aziende, mentre al momento del riscatto non sarà dovuta alcuna
imposta; per i contratti di leasing in corso di esecuzione al 1°
gennaio 2011, invece, dovrà essere versata dalle parti contraenti
(astrattamente in solido tra loro, ma nel concreto l’onere sarà
evidentemente sostenuto – per contratto - dall’utilizzatore, cioè la
farmacia), ed entro il 31 marzo 2011, un’imposta sostitutiva
sempre del 4% del valore normale dell’immobile, ridotto tuttavia
di una percentuale pari al 4% dell’ammontare dell’imposta
moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
Ravvedimento operoso – Con decorrenza dalle violazioni
commesse a far data dal 1° febbraio 2011, risulterà più “caro”
ravvedere l’omesso versamento delle imposte non pagate alle
rispettive scadenze, dato che, nell’ipotesi in cui la liquidazione sia
effettuata entro trenta giorni, la sanzione passa dall’attuale 2,5%
al 3%; se operata invece dopo trenta giorni, passa dall’attuale 3%
al 3,75%.
Definizione degli accertamenti – Sempre per gli accertamenti
emessi dal 1° febbraio 2011 sarà più onerosa anche la “pace” con
il Fisco. E infatti: a) per l’accertamento con adesione (una sorta di
“patteggiamento”, come sappiamo) la sanzione passa dal 25% al
33,3% dell’imposta evasa; b) altrettanto dicasi per l’aquiescenza
all’accertamento dell’Ufficio (che consiste in pratica nella
mancata impugnativa del provvedimento); c) quando poi un
accertamento, come previsto in certi casi specifici, non sia
preceduto da un invito di pagamento o da un processo verbale di
constatazione, la sanzione oggi del 12,5% passa al 16,66% sempre
dell’imposta evasa; d) anche aderire agli inviti di pagamento della
maggiore imposta accertata e ai processi verbali di constatazione
costerà il 16,66% dei tributi non pagati, in luogo dell’attuale
12,5%; e) per altre violazioni di carattere fiscale (ad es. mancata
emissione di uno scontrino fiscale) la sanzione è elevata dal 25%
al 33,3%; f) infine, la conciliazione nel corso del processo
tributario “costerà” il 40%, in luogo dell’odierno 33,3%,
dell’imposta definita con gli uffici fiscali.
Accertamenti parziali – E’ stata ampliata la possibilità per il
Fisco di emettere accertamenti c.d. “parziali”, che sono quegli atti
impositivi che non definiscono la posizione del contribuente, ma
lasciano aperta all’Amministrazione la facoltà di proseguire nella
sua azione di accertamento, tra cui sino ad oggi rientravano
soltanto i casi, ad esempio, di mancata dichiarazione di canoni di
locazione percepiti, di redditi di partecipazione a società, di redditi
di lavoro dipendente risultanti dai Cud, ecc..
E invece, dal 1° gennaio 2011, saranno consentiti accertamenti
“parziali” anche con riguardo ai risultati delle indagini finanziarie
e/o bancarie e degli inviti ai contribuenti ad esibire atti e
documenti contabili; questa estensione si rivela preoccupante,
perché probabilmente in tali evenienze verrà notificato
direttamente l’avviso di accertamento “parziale”, senza pertanto
un qualunque preventivo contraddittorio con il contribuente, il
quale sarà così costretto, nel breve lasso di tempo che separa la
notifica dell’atto impositivo dalla sua ipotetica impugnativa, a
contattare gli uffici fiscali (sempre più oberati di pratiche sospese)
per la correzione di eventuali errori od omissioni.
Per di più, a decorrere dal 1° luglio 2011, per gli accertamenti
(tutti gli accertamenti, quindi anche i “parziali”) riferiti alle
annualità successive al 2006, compreso il caso in cui il
contribuente provveda ad impugnare l’atto impositivo, sarà
comunque dovuta - contestualmente (una sorta di ripescaggio del
famigerato “solve et repete”…) - alla presentazione del ricorso la
metà della maggiore imposta accertata.
Tassazione agevolata per i premi di produzione – E’ stata
confermata anche per il 2011 la tassazione agevolata del 10% sui
compensi corrisposti a lavoratori dipendenti a titolo di premio di
produzione, ma anche per il lavoro notturno e/o per il lavoro
straordinario (in certi casi specifici, peraltro), come recentemente
chiarito dall’Agenzia delle Entrate; il limite è di € 6.000,00 (di
compensi) per l’intero anno 2011, sempreché il lavoratore non
abbia dichiarato un reddito (di solo lavoro dipendente) superiore
nell’anno 2010 ad € 40.000,00.
Detrazione del 55% - Anche la detrazione del 55% delle spese
per il risparmio energetico è stata prorogata per l’intero anno
2011, e però essa dovrà essere ora ripartita in dieci quote annuali
di pari importo, in luogo delle attuali cinque; sarà dunque
opportuno, ove possibile, provvedere a operare entro il 31/12/2010
i bonifici di pagamento alle imprese incaricate dei lavori
nell’anno in corso, perché in tal modo il bonus spettante potrà
essere “spalmato” in soli cinque anni.
Sospensione dei pignoramenti – E’ stata prorogata al 31/12/2011
la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle Asl delle
regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari (Lazio,
Campania, Molise e Calabria); è una disposizione di assai dubbia
legittimità costituzionale, ma sta di fatto che – così com’è impedisce qualsiasi riscossione coattiva sino a quella data dei
crediti maturati dai fornitori (farmacie comprese evidentemente)
di quelle Asl, sui quali – ma è un contentino e nulla più matureranno gli interessi in misura peraltro soltanto legale
(attualmente l’1% su base annua).
***
Eventuali modifiche apportate dal Senato al provvedimento in
esame saranno naturalmente oggetto di notizia e di
approfondimento.
(Studio Associato)
29/11/2010 - Quanto costa un dipendente – QUESITO
Vorrei sapere a quanto ammonta il costo annuale aziendale per
una farmacia rurale di una magazziniera che lavora 6,5 ore
giornaliere (39 ore settimanali) dal lunedì al sabato.
Tenuto conto delle 39 ore settimanali, si tratta di una lavoratrice
considerata a tempo pieno (pur se, come evidente, con una
retribuzione proporzionalmente ridotta), ed il suo costo (che
tuttavia prescinde dalla ruralità o meno della farmacia) può in
ogni caso calcolarsi così: a) stipendio mensile (lordo imposte e
contributi)= € 1.254,00; b) costo contributivo a carico azienda:
30% di a)= € 376,00; c) totale costo mensile azienda= € 1.630,00;
d) tale importo sub c) va poi praticamente moltiplicato per 15
(cioè, 12 mensilità +tredicesima +quattordicesima +quota annua
TFR), per giungere così al Costo Annuale Azienda pari, nel Suo
caso, ad € 24.450,00.
Ma, come abbiamo visto nella Sediva news del 4/6/2009 ed in
Piazza Pitagora n. 552, un criterio di calcolo – ancor più semplice
e sbrigativo e al tempo stesso attendibilissimo - può prendere
avvio proprio dalla somma effettivamente liquidata ogni mese in
busta paga al dipendente (ma al netto sia di assegni familiari o
simili, e sia di eventuali compensi per lavoro straordinario),
moltiplicandola per un coefficiente variabile in funzione
dell’importo stesso, per poi moltiplicare il risultato ottenuto, a sua
volta, per 12.
In particolare, questo coefficiente tiene conto degli oneri
contributivi complessivamente sostenuti dalla farmacia (e quindi
sia di quelli a carico del lavoratore che di quelli a carico
dell’azienda), delle imposte gravanti sulla retribuzione lorda,
nonché di tredicesima, quattordicesima e TFR, cosicché, partendo
appunto dalla retribuzione netta mensile si perviene in un sol
colpo al costo annuo globale per l’azienda di quell’unità
lavorativa.
Ipotizzando, perciò, una somma mensile netta in busta (al netto
anche delle voci sopra indicate) di 1.000, la retribuzione lorda
(comprensiva, cioè, di contributi Inps e di imposte a carico del
dipendente) diventa 1.272,95, cui vanno aggiunti 368,90 per
contributi Inps a carico della farmacia, per giungere ad un costo
mensile per quest’ultima di 1.641,85; tale importo va ora
moltiplicato per quattordici mensilità e si perviene dunque
all’importo annuo di 22.985,90, che, considerando anche la quota
di TFR pari ad 1.131,51, finisce per ammontare ad un totale costo
annuale di 24.117,41.
E però, se ora moltiplichiamo gli originari 1.000 netti in busta
paga direttamente per il coefficiente di 2,01 e il risultato ottenuto
viene a propria volta moltiplicato per 12, si raggiunge lo stesso
risultato di 24.117,41, e quindi, in conclusione, sappiamo che per
calcolare il costo globale per l’azienda di un dipendente cui
versiamo ogni mese “in busta” 1.000 effettivi (al netto come
sopra chiarito) dovremo semplicemente operare l’operazione
seguente: 1.000 x 2,01 x 12.
Senonché, al variare della retribuzione netta mensile variano
evidentemente – sia pure per scaglioni - anche gli oneri tributari
per il dipendente (data la progressività del nostro sistema fiscale),
2
influenzando così anche il coefficiente di moltiplicazione.
Infatti, per una retribuzione netta mensile di 1.500, il coefficiente
è pari a 2,13, e, moltiplicando per 12 il risultato, ne deriva un
costo complessivo aziendale di 38.300,10.
Proseguendo, abbiamo che: ad una retribuzione di 2.000
corrisponde un costo di 53.283,63 (coefficiente 2,22); ad una
retribuzione di 2.500 corrisponde un costo di 70.108,90 (coeff.
2,34), ad una retribuzione di 3.000 corrisponde un costo di
86.934,17 (coeff. 2,41) e ad una retribuzione di 3.500 corrisponde
un costo di 109.620,00 (coeff. 2,61); e così via, ovviamente a
crescere.
Si tenga infine presente che i coefficienti sopra riportati sono stati
arrotondati per semplicità di calcolo, ma questa tabella ci pare
possa essere molto utile conservarla.
(gio.bacigalupo)
30/11/2010 - I volantini pubblicitari della farmacia - QUESITO
Fino a che punto posso spingermi con i messaggi pubblicitari ove
intenda pubblicizzare, con volantini da distribuire alla clientela,
vendite promozionali di SOP e OTC?
netto dell’iva, per rispondere all’altro Suo interrogativo) senza
distinzione tra i vari settori e/o reparti merceologici, e trascurando
che al fatturato complessivo, ad esempio, potrebbero concorrere
in modo significativo anche alcuni servizi (vecchi o “nuovi”).
E’ intuitivo, perciò, che, almeno per come è costruito quest’indice,
distinguere - nel valore che esprime il fatturato medio per addetto
- quanto va imputato ad etico, o a parafarmaco o ad altro settore,
non ha alcun significato di rilievo, dato che quel valore, appunto
medio per definizione, si scompone tra i vari reparti merceologici
della farmacia nelle stesse percentuali nelle quali si scompone il
fatturato complessivo.
Evidentemente, laddove uno o più dipendenti fossero
esclusivamente o prevalentemente destinati alle vendite di
prodotti a più alto “ricarico” (parafarmaco, cosmetica, calzature,
ecc.) sarebbe ragionevole concludere che costoro partecipano alla
realizzazione del margine complessivo di utile della farmacia in
misura maggiore degli altri; ma questo non sarebbe sufficiente –
almeno così ci pare - per formulare giudizi in qualche modo
attendibili sulla loro produttività.
Dobbiamo tenere presente, infatti, che l’indice di cui discorriamo,
proprio perché rappresenta un valore medio, misura in realtà la
“performance” dell’organizzazione di lavoro della farmacia nel
suo complesso e non la “produttività” di ciascun addetto
singolarmente inteso, tant’è che l’abbassamento di quell’indice al
di sotto del livello di guardia dei “300.000 per addetto” dovrebbe
indurre il titolare dell’esercizio a rimeditare in toto la propria
organizzazione di lavoro per verificare, ad esempio, l’esistenza di
“sacche di inefficienza” imputabili a sovrapposizioni (o a vuoti) di
mansioni, o ad una distribuzione inadeguata dei ruoli rispetto alle
preparazioni professionali ovvero, ma non ultimo, alla scarsa
diligenza e/o produttività di uno o più dipendenti.
Ma quel valore, come detto, nulla dice e nulla può dire sulla
produttività del dipendente singolarmente inteso, valutazione che
dovrebbe invece essere condotta facendo un più attento
riferimento alle mansioni specifiche, all’orario di lavoro, alle
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ecc., e
raffrontando poi i dati raccolti con le medie di settore territoriali e
nazionali.
(f.lucidi)
02/12/2010 - Vendita on-line di medicinali - QUESITO
In un indirizzo web (e ce ne sono parecchi) si legge che una
farmacia vende tramite Internet tutta una serie di Otc, Sop ed
Omeopatici.
E' consentito dalle attuali norme vigenti?
In realtà, mentre è indubbiamente lecito pubblicizzare – sia pure,
come sappiamo, in modo corretto e non ingannevole (quindi, in
poche parole, più con spirito informativo che pubblicitario) l’attività della farmacia nel suo complesso e/o i servizi che vi
vengono prestati (ad es., autoanalisi, diete computerizzate, ecc.)
e/o i reparti di cui è composta (ad es., omeopatia, veterinaria,
ecc.), e anche con la presentazione di sconti e campagne
promozionali, non è invece consentito pubblicizzare in alcuna
forma le specialità medicinali, come invece curiosamente parrebbe
essere nelle Sue intenzioni.
D’altra parte, anche il Vs. codice deontologico (art. 20, comma 4)
è molto chiaro su questo punto, prescrivendo “che la pubblicità
della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di
correttezza, veridicità e non ingannevolezza
a tutela e
nell’interesse dei cittadini” e che “è conforme alle norme
deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi,
veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti
nella farmacia, nonché ai prezzi praticati” (art. 20, comma 5).
Dunque insorgerebbe, diversamente, anche un problema
deontologico.
(s.civitareale)
30/11/2010 - Adeguamento Istat per ottobre 2010
È stato pubblicato nella G.U. l’indice di aggiornamento Istat
relativo a ottobre 2010, che è ancora in aumento (per la risalita,
lenta ma costante, di Euribor & co…) essendo pari all’1,7%, come
del resto - questa volta - è anche quello biennale, che ha infatti
ripreso la sua ascesa e si è ora attestato all’1,9%.
I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua,
dell’1,275% (che corrisponde al 75% dell’1,7%) e, in ragione
biennale, dell’1,425% (il 75% dell’1,9%).
(Studio Associato)
01/12/2010 - La “produttività” in farmacia di ogni addetto QUESITO
Ho sempre saputo che ogni nostro dipendente
dovrebbe
“produrre” almeno 300mila euro di fatturato (netto o lordo iva?)
per poter “pareggiare” il suo stipendio. Vorrei sapere come deve
essere conteggiato questo importo tra etico, omeopatico,
parafarmaco, ecc. e quale percentuale di ricarico considerare per
ognuno di tali settori.
La questione che Lei pone riguarda, più in generale, la vendita di
farmaci online, e rappresenta per certi versi una vera e propria
“piaga”: chi, infatti, non ha mai ricevuto nella propria casella di
posta elettronica proposte di vendita di qualsiasi tipo di farmaco
(il Viagra su tutti), ad un costo, per di più, decisamente inferiore a
quello normalmente praticato dalle farmacie?
E però, in Italia la vendita di medicinali per il canale internet è
illegale, senza se e senza ma.
La legge, infatti, vuole che alla dispensazione di farmaci (“etici”,
SOP o OTC) al cittadino presieda sempre – persino “fisicamente”
- un farmacista, tanto nella farmacia (“… sotto la responsabilità
del titolare della medesima”, dice l’art. 122 TU.San.), quanto nella
parafarmacia (“alla presenza e con l’assistenza personale e
diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio
della professione e iscritti al relativo Ordine”, prescrive l’art. 5
del d.l. Bersani 223/06).
Lo stesso codice comunitario, quando si occupa dei “medicinali di
automedicazione” (art. 96), ne ammette bensì l’ “accesso diretto
da parte dei clienti”, ma soltanto all’interno di una farmacia e
degli altri punti di vendita previsti dal d.l. 223/06 (parafarmacie,
sia in forma di esercizio di vicinato che di corner).
Prescrizioni del genere (ma ce ne sono altre nello stesso senso),
che sono autentici principi fondamentali del settore, impediscono
dunque senza possibilità di appello qualunque commercio online,
o “diavoleria” simile, di farmaci (cioè, di qualsiasi farmaco)
perché – in quanto tale – esso escluderebbe di per sé la benché
minima “assistenza”, ancor meno personale e diretta, da parte di
un farmacista. Questo, s’intende, fino a che - se mai accadrà - il
In effetti, l’importo ricordato nel quesito rappresenterebbe la
valorizzazione ideale dell’indice di produttività media per addetto,
cioè la misura di partecipazione al volume globale delle vendite
della farmacia di ciascun dipendente e troverebbe peraltro
riscontro anche nell’algoritmo dello studio di settore (UM04U)
della categoria (che per la verità da qualche anno utilizza - per
misurare appunto la produttività degli addetti della farmacia una grandezza più ampia del fatturato, cioè il valore aggiunto).
Si tratta in ogni caso, però, di un valore che è medio sotto un
duplice profilo, nel senso che, da un lato, viene calcolato in
riferimento a tutti i collaboratori (compresi quindi anche quelli
non adibiti alle vendite), e, dall’altro, viene preso in
considerazione il volume dei ricavi complessivi (ovviamente al
3
legislatore non avrà introdotto nel nostro ordinamento quei
farmaci SOF (“senza obbligo di farmacista”) ipotizzati, ad
esempio, dal ddl. Gasparri-Tomassini (che, accorpato con altri, è
ora in avanzato stato di discussione).
Il divieto di vendita online dei medicinali è insomma – almeno al
momento – assoluto, e le continue infrazioni al divieto che cadono
sotto i nostri occhi non lo rendono certo meno… “assoluto”, anche
se le pressioni incessanti nella direzione contraria appaiono
sempre più sostenute….
(s.lucidi)
03/12/2010 - Benefici prima casa ante e post matrimonio
Il matrimonio, si sa, non reca perlopiù grandi vantaggi
economici….
Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 86/2010)
si è espressa in termini negativi circa la possibilità di avvalersi per
intero dei benefici fiscali concessi per l’acquisto della prima casa,
laddove il proprio coniuge ne abbia già usufruito prima del
matrimonio.
In particolare, secondo quanto precisato dall’Amministrazione
finanziaria, se uno dei coniugi ha acquistato una “prima casa”
prima di convolare a giuste nozze, l’altro coniuge - in caso di
nuovo acquisto effettuato in regime di comunione dei beni con il
primo - potrà avvalersi del beneficio soltanto nella misura del 50%
(cioè limitatamente alla parte di immobile che egli effettivamente
acquista) e sempreché, naturalmente, in possesso degli altri
requisiti previsti dalla legge, che vale la pena ricordarlo ancora
una volta, sono:
- ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente abbia
la residenza o ivi la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto;
- non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge di
diritti di proprietà o di usufrutto, uso e abitazione in ordine ad altra
abitazione ubicata nel territorio in cui si trova l’immobile da
acquistare;
- non essere titolari sull’intero territorio nazionale, neppure per
quote, di diritti su altra casa acquistata con le agevolazioni.
L’abitazione, inoltre, non deve essere ricompresa, come al solito,
tra quelle considerate “di lusso”.
Fin qui la norma ed il chiarimento del Fisco, ma il tema merita la
proposizione almeno di un paio di interrogativi.
Seppure concettualmente e formalmente corretta, cioè, questa
interpretazione si presta infatti a qualche critica, perché non c’è
forse una discriminazione - perfino evidente - tra coloro che
vivono in regime di comunione dei beni e tutti gli altri (coppie e/o
famiglie di fatto comprese), che otterranno infatti un beneficio
“totale” superiore del 50%, potendo fruire per intero delle
agevolazioni due volte (una per ciascuno)?
E poi, in caso di separazione, magari dopo parecchi anni, si potrà
perlomeno recuperare la quota parte di benefici originariamente
non goduta? Probabilmente no, e anzi si darà forse il caso che
costoro debbano versare una qualche ulteriore “tassa di
separazione”, o simile….
(v.salimbeni)
06/12/2010 - Sempre indetraibile l’iva sulle moto di lusso QUESITO
Sto acquistando una moto che vorrei intestare alla farmacia ma si
tratta di un modello particolarmente potente (500 c.c.), e quindi
non so se posso portare in detrazione l’iva.
pare una cilindrata di tutto rispetto, anzi un autentico… bolide.
(s.civitareale)
07/12/2010 - Il socio come dipendente della società di
farmacisti - QUESITO
Ho letto su una rivista che un socio non può essere dipendente
della società titolare di farmacia se si tratta di una snc perché
sarebbe dipendente di se stesso, mentre nella sas per
l’accomandante non soltanto il rapporto di lavoro subordinato è
possibile ma è l’unica forma di disciplina delle sue prestazioni
professionali.
Quel che Lei riferisce è in buona parte condivisibile, perché il
socio accomandante, non amministrando la sas (pena, in caso
contrario, l’assunzione da parte sua della veste di socio
accomandatario con la conseguente responsabilità illimitata), non
risulta appunto, come Lei dice, “dipendente di se stesso” (del
resto, vi sono anche delle pronunce ministeriali in senso conforme
circa la deducibilità per la società del compenso di lavoro
dipendente del socio accomandante).
In una snc, invece, tutti i soci, come abbiamo ricordato parecchie
volte, sono illimitatamente e solidalmente responsabili (pur se in
via soltanto sussidiaria rispetto alla società), tanto ove ne siano
amministratori quanto nel caso contrario, cosicché qualsiasi patto
– statutario o meno – diretto a ridurre il grado di responsabilità di
un socio di snc è inopponibile ai terzi.
Proprio per questo, si tende pertanto - in principio - ad escludere
l’ammissibilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e
la snc, a meno che, attenzione, non si tratti di un socio “non
amministratore” le cui prestazioni lavorative siano svolte nel
quadro di un rapporto – sia formalmente che nel concreto –
rigorosamente gerarchico, tuttavia non facilmente configurabile in
una società di farmacisti (in ogni caso è necessario che una
disciplina del rapporto così puntuale – anche per la sua efficacia
sul versante previdenziale e fiscale – sia prevista quanto meno
nello statuto sociale)
Non condivisibile è, invece, l’affermazione sull’inquadrabilità nel
solo rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni del socio
accomandante, non sussistendo il minimo vincolo normativo in tal
senso, e dunque la sua attività lavorativa può legittimamente
essere disciplinata anche come una co.co.co., o simile.
(g.bacigalupo)
2 – SCADENZE DICEMBRE
16/12 - Versamento mediante mod. F24 online di: Iva
relativa al mese di novembre 2010 per i contribuenti
mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente,
autonomo e di capitale corrisposti nel mese di novembre;
contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori
coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in
partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al
mese di novembre.
16/12 - Versamento dell’acconto (pari al 90%)
dell’imposta sostitutiva, sulle rivalutazioni dei fondi per
il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2010.
16/12 - Versamento del saldo dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) per fabbricati, terreni e aree
fabbricabili posseduti nel 2010 (sono escluse le
abitazioni principali e loro pertinenze, considerandone
una per categoria).
16/12 - Versamento del saldo 2009 di irpef e irap dovuto
in base alla dichiarazione dei redditi 2009-Unico 2010
delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2010.
27/12 - Versamento dell’ acconto Iva relativo al mese di
dicembre per i contribuenti mensili, ed al quarto
trimestre per i contribuenti trimestrali.
L’iva sulle c.d. moto “di lusso” – tali sono i motocicli per uso
privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. (come è
quella che Lei intenderebbe acquistare) - è detraibile soltanto per
le imprese che esercitino la vendita e/o il noleggio e/o il leasing
proprio di questi mezzi, perché, come del resto è intuitivo, queste
attività non possono essere concretamente svolte in assenza dei
mezzi stessi.
Per tutte le altre imprese, e quindi anche per le farmacie, pur
laddove esse utilizzino “motocicli” del genere per svolgere la loro
attività, l’iva resta del tutto indetraibile.
Sotto questo aspetto, pertanto, non Le resterebbe che “intestare
alla farmacia” (è un modo pratico per esprimersi, naturalmente,
perché, se la farmacia è esercitata in forma individuale, il mezzo è
comunque intestato alla persona del suo titolare) un “motociclo”
con motore di cilindrata non superiore a 350 c.c., che tuttavia ci
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