Piazza Pitagora - Ordine dei Farmacisti di Salerno
Transcript
Piazza Pitagora - Ordine dei Farmacisti di Salerno
Piazza Pitagora N. 584 ANNO XXXV Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.) Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: [email protected] (per i quesiti: [email protected]) Roma, 07 dicembre 2010 a cura dello “Studio Associato Bacigalupo-Lucidi” In questo numero: 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 NOVEMBRE AD OGGI 25/11/2010 Una pianta organica vigente dal 1937 26/11/2010 29/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 01/12/2010 Approvata dalla Camera la “Legge di stabilità” Quanto costa un dipendente – QUESITO I volantini pubblicitari della farmacia QUESITO Adeguamento Istat per ottobre 2010 02/12/2010 03/12/2010 06/12/2010 07/12/2010 La “produttività” in farmacia di ogni addetto QUESITO Vendita on-line di medicinali - QUESITO Benefici prima casa ante e post matrimonio Sempre indetraibile l’iva sulle moto di lusso QUESITO Il socio come dipendente della società di farmacisti - QUESITO 2 – SCADENZE DICEMBRE 2010 pubblica amministrazione). Nel vostro caso, invece, il Prefetto, come accennato, condusse la vicenda nel modo migliore, perché sin da quel provvedimento del 1937 la pianta organica del comune contemplava due sedi farmaceutiche per due esercizi e attribuiva a ciascuno più o meno la metà del territorio secondo quanto riassunto nel quesito, e dunque perlomeno da quell’anno non è esatto – come si legge nelle premesse della deliberazione comunale – che le due farmacie siano “localizzate in un’unica sede cosiddetta promiscua”, essendo vero il contrario. A quanto sembra, inoltre, non è mai intervenuto alcun provvedimento modificativo di “quella” pianta organica, ma questo non è per nulla infrequente e comunque è del tutto comprensibile, perché - specie quando non si siano registrati sul territorio particolari fenomeni migratori interni della popolazione, e sia addirittura in atto da tempo un lento ma incessante esodo degli abitanti verso altri lidi - è difficile che siano insorte o insorgano ragioni di pubblico interesse tali da giustificare interventi sui confini delle sedi e/o sulla collocazione degli esercizi. E’ proprio da “quella” p.o., pertanto, che bisogna oggi ripartire in sede di revisione, e in ogni caso il Comune – una volta accertata l’esistenza di questo antico, ma tuttora vigente, bel provvedimento del 1937 (che sicuramente ignorava) ove, ribadiamo, sono contemplate due circoscrizioni per due farmacie (per di più ragionevolmente disegnate sul territorio), e non affatto un’unica sede “promiscua” – finirà senz’altro per revocare il suo parere-proposta, anche perché, essendo macroscopicamente erroneo nei presupposti (ma anche, per la verità, viziato nei contenuti per aver omesso di assegnare all’uno e/o all’altro dei due esercizi la gran parte del territorio comunale), non può minimamente confidare nell’accoglimento da parte della Regione. Insomma, sarà verosimilmente confermata per il momento questa p.o. in vigore da oltre 70 anni, e se il Comune – in vista della prossima revisione – riterrà opportuno o necessario elaborare una qualunque proposta di riassetto del servizio farmaceutico sul territorio, ridefinendo anche i confini “storici” delle due sedi, dovrà farlo su basi sicuramente diverse. (g.bacigalupo) 26/11/2010 - Approvata dalla Camera la “Legge di stabilità” Il disegno di legge governativo, chiamato “Legge di stabilità” (in pratica la vecchia Legge Finanziaria), ha passato il vaglio della Camera ed è ora all’esame del Senato. Diverse le novità, in materia fiscale e non, di cui segnaliamo le seguenti. Leasing immobiliare - A partire dal 1° gennaio 2011 l’imposta ipotecaria e catastale del 4% dovuta sui trasferimenti immobiliari verrà applicata - contestualmente alla registrazione del contratto anche ai leasing stipulati per gli immobili strumentali delle 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 25 NOVEMBRE AD OGGI 25/11/2010 - Una pianta organica vigente dal 1937 In un comune che conta oggi circa 5.600 abitanti ci sono da cento anni due farmacie; l’amministrazione locale, presupponendo dichiaratamente che i due esercizi figurino ancor oggi in un’unica sede “promiscua”, ha chiesto ora alla Regione di assegnare una propria sede ad ognuno dei due, ma nella proposta risulta attribuito alle due farmacie soltanto il capoluogo, diviso a metà tra loro, mentre la residua porzione del territorio comunale è rimasta non assegnata. Abbiamo tuttavia scoperto da un vecchio carteggio che nel 1937 (quando la popolazione era quasi di 10.000 abitanti) fu redatta una regolare pianta organica che non solo attribuiva alle due farmacie l’intero territorio, ma lo ripartiva in due sedi diverse facendo in pratica correre il confine lungo la via principale del capoluogo. Il primo comma dell’art. 380 del TU.San 1934, reiterando in sostanza una previsione già contenuta nella Legge Giolitti del 1913, aveva prescritto ai Prefetti di provvedere, “entro il 31 marzo 1935”, a “stabilire” (il termine un po’ ambiguo di “stabilimento”, contrapposto probabilmente a “revisione”, fu ripreso anche dalla l. 475/68 ma poi, se non andiamo errati, abbandonato…) la “pianta organica delle farmacie della provincia” (soltanto dalla riforma del ’68, infatti, la p.o. è diventata comunale). Ora, abbiamo sotto gli occhi quel documento del 1937 (oltre al parere-proposta del Comune) che non ci pare per nulla apocrifo, e dal quale emerge senza grandi equivoci che in quella circostanza la Prefettura fece le cose per bene, adempiendo infatti con la massima diligenza al precetto e andando anzi oltre, perché per ogni comune della provincia – quasi anticipando le indicazioni dell’art. 22 del successivo Regolamento del ‘38 e ancor più quelle della l. 475/68 – vi figurano il numero complessivo degli abitanti, il numero delle farmacie in fatto esistenti (e di quelle eventualmente destinate ad essere riassorbite perché in soprannumero), la delimitazione della sede e la classificabilità (privilegiata, legittima, tollerata, ordinaria) di ognuna di esse. Per la verità, in quegli anni lontanissimi furono numerose le piante organiche provinciali recanti una ricognizione esauriente – comune per comune - delle farmacie e delle rispettive circoscrizioni; senonché le sedi promiscue (che erano quelle contenenti al loro interno – ma in conformità alla p.o. - più di un esercizio, spesso addirittura sei o sette) non erano state ancora soppresse (quel che invece avverrà definitivamente sempre ad opera della l. 475/68), e quindi parecchie farmacie restarono a lungo prive di una propria circoscrizione e accorpate con altre in un’unica sede appunto “promiscua” (alcune di esse sono ancora in questa situazione ma soltanto per la deplorevole accidia della 1 aziende, mentre al momento del riscatto non sarà dovuta alcuna imposta; per i contratti di leasing in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, invece, dovrà essere versata dalle parti contraenti (astrattamente in solido tra loro, ma nel concreto l’onere sarà evidentemente sostenuto – per contratto - dall’utilizzatore, cioè la farmacia), ed entro il 31 marzo 2011, un’imposta sostitutiva sempre del 4% del valore normale dell’immobile, ridotto tuttavia di una percentuale pari al 4% dell’ammontare dell’imposta moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Ravvedimento operoso – Con decorrenza dalle violazioni commesse a far data dal 1° febbraio 2011, risulterà più “caro” ravvedere l’omesso versamento delle imposte non pagate alle rispettive scadenze, dato che, nell’ipotesi in cui la liquidazione sia effettuata entro trenta giorni, la sanzione passa dall’attuale 2,5% al 3%; se operata invece dopo trenta giorni, passa dall’attuale 3% al 3,75%. Definizione degli accertamenti – Sempre per gli accertamenti emessi dal 1° febbraio 2011 sarà più onerosa anche la “pace” con il Fisco. E infatti: a) per l’accertamento con adesione (una sorta di “patteggiamento”, come sappiamo) la sanzione passa dal 25% al 33,3% dell’imposta evasa; b) altrettanto dicasi per l’aquiescenza all’accertamento dell’Ufficio (che consiste in pratica nella mancata impugnativa del provvedimento); c) quando poi un accertamento, come previsto in certi casi specifici, non sia preceduto da un invito di pagamento o da un processo verbale di constatazione, la sanzione oggi del 12,5% passa al 16,66% sempre dell’imposta evasa; d) anche aderire agli inviti di pagamento della maggiore imposta accertata e ai processi verbali di constatazione costerà il 16,66% dei tributi non pagati, in luogo dell’attuale 12,5%; e) per altre violazioni di carattere fiscale (ad es. mancata emissione di uno scontrino fiscale) la sanzione è elevata dal 25% al 33,3%; f) infine, la conciliazione nel corso del processo tributario “costerà” il 40%, in luogo dell’odierno 33,3%, dell’imposta definita con gli uffici fiscali. Accertamenti parziali – E’ stata ampliata la possibilità per il Fisco di emettere accertamenti c.d. “parziali”, che sono quegli atti impositivi che non definiscono la posizione del contribuente, ma lasciano aperta all’Amministrazione la facoltà di proseguire nella sua azione di accertamento, tra cui sino ad oggi rientravano soltanto i casi, ad esempio, di mancata dichiarazione di canoni di locazione percepiti, di redditi di partecipazione a società, di redditi di lavoro dipendente risultanti dai Cud, ecc.. E invece, dal 1° gennaio 2011, saranno consentiti accertamenti “parziali” anche con riguardo ai risultati delle indagini finanziarie e/o bancarie e degli inviti ai contribuenti ad esibire atti e documenti contabili; questa estensione si rivela preoccupante, perché probabilmente in tali evenienze verrà notificato direttamente l’avviso di accertamento “parziale”, senza pertanto un qualunque preventivo contraddittorio con il contribuente, il quale sarà così costretto, nel breve lasso di tempo che separa la notifica dell’atto impositivo dalla sua ipotetica impugnativa, a contattare gli uffici fiscali (sempre più oberati di pratiche sospese) per la correzione di eventuali errori od omissioni. Per di più, a decorrere dal 1° luglio 2011, per gli accertamenti (tutti gli accertamenti, quindi anche i “parziali”) riferiti alle annualità successive al 2006, compreso il caso in cui il contribuente provveda ad impugnare l’atto impositivo, sarà comunque dovuta - contestualmente (una sorta di ripescaggio del famigerato “solve et repete”…) - alla presentazione del ricorso la metà della maggiore imposta accertata. Tassazione agevolata per i premi di produzione – E’ stata confermata anche per il 2011 la tassazione agevolata del 10% sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti a titolo di premio di produzione, ma anche per il lavoro notturno e/o per il lavoro straordinario (in certi casi specifici, peraltro), come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate; il limite è di € 6.000,00 (di compensi) per l’intero anno 2011, sempreché il lavoratore non abbia dichiarato un reddito (di solo lavoro dipendente) superiore nell’anno 2010 ad € 40.000,00. Detrazione del 55% - Anche la detrazione del 55% delle spese per il risparmio energetico è stata prorogata per l’intero anno 2011, e però essa dovrà essere ora ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle attuali cinque; sarà dunque opportuno, ove possibile, provvedere a operare entro il 31/12/2010 i bonifici di pagamento alle imprese incaricate dei lavori nell’anno in corso, perché in tal modo il bonus spettante potrà essere “spalmato” in soli cinque anni. Sospensione dei pignoramenti – E’ stata prorogata al 31/12/2011 la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle Asl delle regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari (Lazio, Campania, Molise e Calabria); è una disposizione di assai dubbia legittimità costituzionale, ma sta di fatto che – così com’è impedisce qualsiasi riscossione coattiva sino a quella data dei crediti maturati dai fornitori (farmacie comprese evidentemente) di quelle Asl, sui quali – ma è un contentino e nulla più matureranno gli interessi in misura peraltro soltanto legale (attualmente l’1% su base annua). *** Eventuali modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame saranno naturalmente oggetto di notizia e di approfondimento. (Studio Associato) 29/11/2010 - Quanto costa un dipendente – QUESITO Vorrei sapere a quanto ammonta il costo annuale aziendale per una farmacia rurale di una magazziniera che lavora 6,5 ore giornaliere (39 ore settimanali) dal lunedì al sabato. Tenuto conto delle 39 ore settimanali, si tratta di una lavoratrice considerata a tempo pieno (pur se, come evidente, con una retribuzione proporzionalmente ridotta), ed il suo costo (che tuttavia prescinde dalla ruralità o meno della farmacia) può in ogni caso calcolarsi così: a) stipendio mensile (lordo imposte e contributi)= € 1.254,00; b) costo contributivo a carico azienda: 30% di a)= € 376,00; c) totale costo mensile azienda= € 1.630,00; d) tale importo sub c) va poi praticamente moltiplicato per 15 (cioè, 12 mensilità +tredicesima +quattordicesima +quota annua TFR), per giungere così al Costo Annuale Azienda pari, nel Suo caso, ad € 24.450,00. Ma, come abbiamo visto nella Sediva news del 4/6/2009 ed in Piazza Pitagora n. 552, un criterio di calcolo – ancor più semplice e sbrigativo e al tempo stesso attendibilissimo - può prendere avvio proprio dalla somma effettivamente liquidata ogni mese in busta paga al dipendente (ma al netto sia di assegni familiari o simili, e sia di eventuali compensi per lavoro straordinario), moltiplicandola per un coefficiente variabile in funzione dell’importo stesso, per poi moltiplicare il risultato ottenuto, a sua volta, per 12. In particolare, questo coefficiente tiene conto degli oneri contributivi complessivamente sostenuti dalla farmacia (e quindi sia di quelli a carico del lavoratore che di quelli a carico dell’azienda), delle imposte gravanti sulla retribuzione lorda, nonché di tredicesima, quattordicesima e TFR, cosicché, partendo appunto dalla retribuzione netta mensile si perviene in un sol colpo al costo annuo globale per l’azienda di quell’unità lavorativa. Ipotizzando, perciò, una somma mensile netta in busta (al netto anche delle voci sopra indicate) di 1.000, la retribuzione lorda (comprensiva, cioè, di contributi Inps e di imposte a carico del dipendente) diventa 1.272,95, cui vanno aggiunti 368,90 per contributi Inps a carico della farmacia, per giungere ad un costo mensile per quest’ultima di 1.641,85; tale importo va ora moltiplicato per quattordici mensilità e si perviene dunque all’importo annuo di 22.985,90, che, considerando anche la quota di TFR pari ad 1.131,51, finisce per ammontare ad un totale costo annuale di 24.117,41. E però, se ora moltiplichiamo gli originari 1.000 netti in busta paga direttamente per il coefficiente di 2,01 e il risultato ottenuto viene a propria volta moltiplicato per 12, si raggiunge lo stesso risultato di 24.117,41, e quindi, in conclusione, sappiamo che per calcolare il costo globale per l’azienda di un dipendente cui versiamo ogni mese “in busta” 1.000 effettivi (al netto come sopra chiarito) dovremo semplicemente operare l’operazione seguente: 1.000 x 2,01 x 12. Senonché, al variare della retribuzione netta mensile variano evidentemente – sia pure per scaglioni - anche gli oneri tributari per il dipendente (data la progressività del nostro sistema fiscale), 2 influenzando così anche il coefficiente di moltiplicazione. Infatti, per una retribuzione netta mensile di 1.500, il coefficiente è pari a 2,13, e, moltiplicando per 12 il risultato, ne deriva un costo complessivo aziendale di 38.300,10. Proseguendo, abbiamo che: ad una retribuzione di 2.000 corrisponde un costo di 53.283,63 (coefficiente 2,22); ad una retribuzione di 2.500 corrisponde un costo di 70.108,90 (coeff. 2,34), ad una retribuzione di 3.000 corrisponde un costo di 86.934,17 (coeff. 2,41) e ad una retribuzione di 3.500 corrisponde un costo di 109.620,00 (coeff. 2,61); e così via, ovviamente a crescere. Si tenga infine presente che i coefficienti sopra riportati sono stati arrotondati per semplicità di calcolo, ma questa tabella ci pare possa essere molto utile conservarla. (gio.bacigalupo) 30/11/2010 - I volantini pubblicitari della farmacia - QUESITO Fino a che punto posso spingermi con i messaggi pubblicitari ove intenda pubblicizzare, con volantini da distribuire alla clientela, vendite promozionali di SOP e OTC? netto dell’iva, per rispondere all’altro Suo interrogativo) senza distinzione tra i vari settori e/o reparti merceologici, e trascurando che al fatturato complessivo, ad esempio, potrebbero concorrere in modo significativo anche alcuni servizi (vecchi o “nuovi”). E’ intuitivo, perciò, che, almeno per come è costruito quest’indice, distinguere - nel valore che esprime il fatturato medio per addetto - quanto va imputato ad etico, o a parafarmaco o ad altro settore, non ha alcun significato di rilievo, dato che quel valore, appunto medio per definizione, si scompone tra i vari reparti merceologici della farmacia nelle stesse percentuali nelle quali si scompone il fatturato complessivo. Evidentemente, laddove uno o più dipendenti fossero esclusivamente o prevalentemente destinati alle vendite di prodotti a più alto “ricarico” (parafarmaco, cosmetica, calzature, ecc.) sarebbe ragionevole concludere che costoro partecipano alla realizzazione del margine complessivo di utile della farmacia in misura maggiore degli altri; ma questo non sarebbe sufficiente – almeno così ci pare - per formulare giudizi in qualche modo attendibili sulla loro produttività. Dobbiamo tenere presente, infatti, che l’indice di cui discorriamo, proprio perché rappresenta un valore medio, misura in realtà la “performance” dell’organizzazione di lavoro della farmacia nel suo complesso e non la “produttività” di ciascun addetto singolarmente inteso, tant’è che l’abbassamento di quell’indice al di sotto del livello di guardia dei “300.000 per addetto” dovrebbe indurre il titolare dell’esercizio a rimeditare in toto la propria organizzazione di lavoro per verificare, ad esempio, l’esistenza di “sacche di inefficienza” imputabili a sovrapposizioni (o a vuoti) di mansioni, o ad una distribuzione inadeguata dei ruoli rispetto alle preparazioni professionali ovvero, ma non ultimo, alla scarsa diligenza e/o produttività di uno o più dipendenti. Ma quel valore, come detto, nulla dice e nulla può dire sulla produttività del dipendente singolarmente inteso, valutazione che dovrebbe invece essere condotta facendo un più attento riferimento alle mansioni specifiche, all’orario di lavoro, alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ecc., e raffrontando poi i dati raccolti con le medie di settore territoriali e nazionali. (f.lucidi) 02/12/2010 - Vendita on-line di medicinali - QUESITO In un indirizzo web (e ce ne sono parecchi) si legge che una farmacia vende tramite Internet tutta una serie di Otc, Sop ed Omeopatici. E' consentito dalle attuali norme vigenti? In realtà, mentre è indubbiamente lecito pubblicizzare – sia pure, come sappiamo, in modo corretto e non ingannevole (quindi, in poche parole, più con spirito informativo che pubblicitario) l’attività della farmacia nel suo complesso e/o i servizi che vi vengono prestati (ad es., autoanalisi, diete computerizzate, ecc.) e/o i reparti di cui è composta (ad es., omeopatia, veterinaria, ecc.), e anche con la presentazione di sconti e campagne promozionali, non è invece consentito pubblicizzare in alcuna forma le specialità medicinali, come invece curiosamente parrebbe essere nelle Sue intenzioni. D’altra parte, anche il Vs. codice deontologico (art. 20, comma 4) è molto chiaro su questo punto, prescrivendo “che la pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini” e che “è conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati” (art. 20, comma 5). Dunque insorgerebbe, diversamente, anche un problema deontologico. (s.civitareale) 30/11/2010 - Adeguamento Istat per ottobre 2010 È stato pubblicato nella G.U. l’indice di aggiornamento Istat relativo a ottobre 2010, che è ancora in aumento (per la risalita, lenta ma costante, di Euribor & co…) essendo pari all’1,7%, come del resto - questa volta - è anche quello biennale, che ha infatti ripreso la sua ascesa e si è ora attestato all’1,9%. I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua, dell’1,275% (che corrisponde al 75% dell’1,7%) e, in ragione biennale, dell’1,425% (il 75% dell’1,9%). (Studio Associato) 01/12/2010 - La “produttività” in farmacia di ogni addetto QUESITO Ho sempre saputo che ogni nostro dipendente dovrebbe “produrre” almeno 300mila euro di fatturato (netto o lordo iva?) per poter “pareggiare” il suo stipendio. Vorrei sapere come deve essere conteggiato questo importo tra etico, omeopatico, parafarmaco, ecc. e quale percentuale di ricarico considerare per ognuno di tali settori. La questione che Lei pone riguarda, più in generale, la vendita di farmaci online, e rappresenta per certi versi una vera e propria “piaga”: chi, infatti, non ha mai ricevuto nella propria casella di posta elettronica proposte di vendita di qualsiasi tipo di farmaco (il Viagra su tutti), ad un costo, per di più, decisamente inferiore a quello normalmente praticato dalle farmacie? E però, in Italia la vendita di medicinali per il canale internet è illegale, senza se e senza ma. La legge, infatti, vuole che alla dispensazione di farmaci (“etici”, SOP o OTC) al cittadino presieda sempre – persino “fisicamente” - un farmacista, tanto nella farmacia (“… sotto la responsabilità del titolare della medesima”, dice l’art. 122 TU.San.), quanto nella parafarmacia (“alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine”, prescrive l’art. 5 del d.l. Bersani 223/06). Lo stesso codice comunitario, quando si occupa dei “medicinali di automedicazione” (art. 96), ne ammette bensì l’ “accesso diretto da parte dei clienti”, ma soltanto all’interno di una farmacia e degli altri punti di vendita previsti dal d.l. 223/06 (parafarmacie, sia in forma di esercizio di vicinato che di corner). Prescrizioni del genere (ma ce ne sono altre nello stesso senso), che sono autentici principi fondamentali del settore, impediscono dunque senza possibilità di appello qualunque commercio online, o “diavoleria” simile, di farmaci (cioè, di qualsiasi farmaco) perché – in quanto tale – esso escluderebbe di per sé la benché minima “assistenza”, ancor meno personale e diretta, da parte di un farmacista. Questo, s’intende, fino a che - se mai accadrà - il In effetti, l’importo ricordato nel quesito rappresenterebbe la valorizzazione ideale dell’indice di produttività media per addetto, cioè la misura di partecipazione al volume globale delle vendite della farmacia di ciascun dipendente e troverebbe peraltro riscontro anche nell’algoritmo dello studio di settore (UM04U) della categoria (che per la verità da qualche anno utilizza - per misurare appunto la produttività degli addetti della farmacia una grandezza più ampia del fatturato, cioè il valore aggiunto). Si tratta in ogni caso, però, di un valore che è medio sotto un duplice profilo, nel senso che, da un lato, viene calcolato in riferimento a tutti i collaboratori (compresi quindi anche quelli non adibiti alle vendite), e, dall’altro, viene preso in considerazione il volume dei ricavi complessivi (ovviamente al 3 legislatore non avrà introdotto nel nostro ordinamento quei farmaci SOF (“senza obbligo di farmacista”) ipotizzati, ad esempio, dal ddl. Gasparri-Tomassini (che, accorpato con altri, è ora in avanzato stato di discussione). Il divieto di vendita online dei medicinali è insomma – almeno al momento – assoluto, e le continue infrazioni al divieto che cadono sotto i nostri occhi non lo rendono certo meno… “assoluto”, anche se le pressioni incessanti nella direzione contraria appaiono sempre più sostenute…. (s.lucidi) 03/12/2010 - Benefici prima casa ante e post matrimonio Il matrimonio, si sa, non reca perlopiù grandi vantaggi economici…. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 86/2010) si è espressa in termini negativi circa la possibilità di avvalersi per intero dei benefici fiscali concessi per l’acquisto della prima casa, laddove il proprio coniuge ne abbia già usufruito prima del matrimonio. In particolare, secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, se uno dei coniugi ha acquistato una “prima casa” prima di convolare a giuste nozze, l’altro coniuge - in caso di nuovo acquisto effettuato in regime di comunione dei beni con il primo - potrà avvalersi del beneficio soltanto nella misura del 50% (cioè limitatamente alla parte di immobile che egli effettivamente acquista) e sempreché, naturalmente, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, che vale la pena ricordarlo ancora una volta, sono: - ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente abbia la residenza o ivi la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto; - non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà o di usufrutto, uso e abitazione in ordine ad altra abitazione ubicata nel territorio in cui si trova l’immobile da acquistare; - non essere titolari sull’intero territorio nazionale, neppure per quote, di diritti su altra casa acquistata con le agevolazioni. L’abitazione, inoltre, non deve essere ricompresa, come al solito, tra quelle considerate “di lusso”. Fin qui la norma ed il chiarimento del Fisco, ma il tema merita la proposizione almeno di un paio di interrogativi. Seppure concettualmente e formalmente corretta, cioè, questa interpretazione si presta infatti a qualche critica, perché non c’è forse una discriminazione - perfino evidente - tra coloro che vivono in regime di comunione dei beni e tutti gli altri (coppie e/o famiglie di fatto comprese), che otterranno infatti un beneficio “totale” superiore del 50%, potendo fruire per intero delle agevolazioni due volte (una per ciascuno)? E poi, in caso di separazione, magari dopo parecchi anni, si potrà perlomeno recuperare la quota parte di benefici originariamente non goduta? Probabilmente no, e anzi si darà forse il caso che costoro debbano versare una qualche ulteriore “tassa di separazione”, o simile…. (v.salimbeni) 06/12/2010 - Sempre indetraibile l’iva sulle moto di lusso QUESITO Sto acquistando una moto che vorrei intestare alla farmacia ma si tratta di un modello particolarmente potente (500 c.c.), e quindi non so se posso portare in detrazione l’iva. pare una cilindrata di tutto rispetto, anzi un autentico… bolide. (s.civitareale) 07/12/2010 - Il socio come dipendente della società di farmacisti - QUESITO Ho letto su una rivista che un socio non può essere dipendente della società titolare di farmacia se si tratta di una snc perché sarebbe dipendente di se stesso, mentre nella sas per l’accomandante non soltanto il rapporto di lavoro subordinato è possibile ma è l’unica forma di disciplina delle sue prestazioni professionali. Quel che Lei riferisce è in buona parte condivisibile, perché il socio accomandante, non amministrando la sas (pena, in caso contrario, l’assunzione da parte sua della veste di socio accomandatario con la conseguente responsabilità illimitata), non risulta appunto, come Lei dice, “dipendente di se stesso” (del resto, vi sono anche delle pronunce ministeriali in senso conforme circa la deducibilità per la società del compenso di lavoro dipendente del socio accomandante). In una snc, invece, tutti i soci, come abbiamo ricordato parecchie volte, sono illimitatamente e solidalmente responsabili (pur se in via soltanto sussidiaria rispetto alla società), tanto ove ne siano amministratori quanto nel caso contrario, cosicché qualsiasi patto – statutario o meno – diretto a ridurre il grado di responsabilità di un socio di snc è inopponibile ai terzi. Proprio per questo, si tende pertanto - in principio - ad escludere l’ammissibilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la snc, a meno che, attenzione, non si tratti di un socio “non amministratore” le cui prestazioni lavorative siano svolte nel quadro di un rapporto – sia formalmente che nel concreto – rigorosamente gerarchico, tuttavia non facilmente configurabile in una società di farmacisti (in ogni caso è necessario che una disciplina del rapporto così puntuale – anche per la sua efficacia sul versante previdenziale e fiscale – sia prevista quanto meno nello statuto sociale) Non condivisibile è, invece, l’affermazione sull’inquadrabilità nel solo rapporto di lavoro subordinato delle prestazioni del socio accomandante, non sussistendo il minimo vincolo normativo in tal senso, e dunque la sua attività lavorativa può legittimamente essere disciplinata anche come una co.co.co., o simile. (g.bacigalupo) 2 – SCADENZE DICEMBRE 16/12 - Versamento mediante mod. F24 online di: Iva relativa al mese di novembre 2010 per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di novembre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di novembre. 16/12 - Versamento dell’acconto (pari al 90%) dell’imposta sostitutiva, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2010. 16/12 - Versamento del saldo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per fabbricati, terreni e aree fabbricabili posseduti nel 2010 (sono escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, considerandone una per categoria). 16/12 - Versamento del saldo 2009 di irpef e irap dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2009-Unico 2010 delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2010. 27/12 - Versamento dell’ acconto Iva relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili, ed al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali. L’iva sulle c.d. moto “di lusso” – tali sono i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. (come è quella che Lei intenderebbe acquistare) - è detraibile soltanto per le imprese che esercitino la vendita e/o il noleggio e/o il leasing proprio di questi mezzi, perché, come del resto è intuitivo, queste attività non possono essere concretamente svolte in assenza dei mezzi stessi. Per tutte le altre imprese, e quindi anche per le farmacie, pur laddove esse utilizzino “motocicli” del genere per svolgere la loro attività, l’iva resta del tutto indetraibile. Sotto questo aspetto, pertanto, non Le resterebbe che “intestare alla farmacia” (è un modo pratico per esprimersi, naturalmente, perché, se la farmacia è esercitata in forma individuale, il mezzo è comunque intestato alla persona del suo titolare) un “motociclo” con motore di cilindrata non superiore a 350 c.c., che tuttavia ci *** 4