delibera per accoglimento in strutture residenziali

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delibera per accoglimento in strutture residenziali
COPIA
COMUNE DI UDINE
______________________
N.
31 d’ord.
OGGETTO:
Nuovo regolamento per l'accoglimento di anziani ed inabili in strutture residenziali.
Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 23 febbraio 2004 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. on. Elvio RUFFINO,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Vice Segretario Generale Paola ASQUINI e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME
CECOTTI prof. Sergio, Sindaco
BARBIERI ing. Claudio
BARDINI gen. Roberto
BARILLARI dott. Giovanni
BASSI rag. Enzo
BERTI dott. Enrico
BERTOLI avv. Piergiorgio
BERTOSSI avv. Alberto
BOSSI avv. Giovanni Battista
BRESSAN dott. Marco
BULFONE dott. Stefano
BURELLI arch. Adalberto
CARGNELUTTI dott.ssa Liliana
CASTIGLIONE avv. Andrea
COLLINO sen. Giovanni
CORTOLEZZIS dott. Daniele
CROATTO Gianni
D'ESTE ing. Enrico
DEGANUTTI rag. Fausto
DEL FABBRO dott.ssa Gianna
FLORIT dott. Michele
Presenti N. 31
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COGNOME E NOME
Ass
FRANZ on. Daniele
FRANZ dott. Maurizio
GALIOTO dott. Salvatore
GALLERINI Luciano
MAIO dott. Agostino
MARUSSIGH Andrea
MICHELINI rag. Loris
MISDARIIS Alessandro
NISTRI dott. Giovanni
ORIA Alessandro Maria
PAVIOTTI avv. Roberto
PIZZA dott. Enrico
PRAVISANO Renzo
PRESSACCO prof. Flavio
RIGO ing. Paolo
RIZZI p.a. Carletto
ROSIGNOLI geom. Giorgio
RUFFINO on. Elvio
ZACCURI dott. Natale
ZORATTO dott.ssa Elena
G
G
G
A
A
A
G
Assenti
Giustificati N. 5
Assenti N. 5
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MARTINES dott. Vincenzo, CAVALLO ing. Giorgio, CLEANI dott.
Ivan, CROATTINI dott. Lorenzo, GALLERINI Luciano, MALISANI arch. Gianna, NASSIMBENI avv. Rita,
TOFFOLETTI geom. Roberto.
Sono assenti i seguenti Assessori: CORTOLEZZIS dott. Daniele, DELLA ROSSA cav. Franco.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’accoglimento di anziani ed inabili in strutture residenziali autorizzate è
attualmente disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 200 del
13.12.1994;
Rilevato che da tale data sono intervenute numerose modifiche normative inerenti la
tematica dell’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali a ciclo residenziale e riguardanti, in
particolare, la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L.
328/2000 e l’introduzione dell’I.S.E. quale criterio unificato di valutazione delle condizioni
economiche dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, come previsto dal D.lgs. 109 del 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 del 18.03.2002, con la quale si recepiva il D.lgs.
109 del 1998 con le successive modifiche e integrazioni, demandando a successivi atti deliberativi
la determinazione delle specifiche modalità di accesso alle agevolazioni in relazione ai singoli
servizi;
Ravvisata la necessità di adeguare il suddetto regolamento alle nuove disposizioni di legge e
di estenderlo alla regolamentazione delle accoglienze dei disabili, al fine di disciplinare in toto le
prestazioni socio assistenziali a ciclo residenziale, siano esse gestite direttamente dal Comune
ovvero erogate in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
Considerato che l’accoglienza nelle strutture residenziali rientra nelle aree ad alta
integrazione socio-sanitaria e comporta interventi nel procedimento da parte di diversi soggetti
coinvolti, ciascuno per le proprie competenze;
Ritenuto pertanto di demandare la disciplina delle procedure di ingresso a protocolli
specifici da adottarsi d’intesa con l’Azienda per i servizi sanitari, la quale interviene, tramite l’Unità
di Valutazione Distrettuale, nella valutazione socio sanitaria dei singoli casi;
Visto che l’art. 6 della legge 328/2000 sopprime l’istituto del “domicilio di soccorso”,
individuando nel Comune di residenza prima del ricovero il soggetto istituzionale competente
all’eventuale assunzione di oneri finanziari inerenti l’accoglimento in struttura residenziale;
Preso atto, altresì, che il Comune provvede all’integrazione della retta qualora non possano
provvedervi l’assistito e/o i civilmente obbligati alle prestazioni alimentari ai sensi dell’art. 433 e ss.
del c.c.;
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Allegati
n. 1
Considerato opportuno, al fine di adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni di
cui al D.lgs. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, avviare una fase di
sperimentazione finalizzata all’acquisizione delle dichiarazioni I.S.E. da parte dei soggetti
civilmente obbligati, nell’intento di pervenire alla formulazione definitiva dei criteri di
contribuzione e delle soglie di esenzione;
Ritenuto, nelle more della definizione da parte della Giunta Comunale delle soglie di
accesso conformemente ai criteri di cui al D. lgs. 109/1998, di prevedere l’applicazione, in via
transitoria per un periodo di sei mesi, delle disposizioni di cui al Regolamento approvato con
deliberazione consiliare n 200 del 13 dicembre 1994, per la parte relativa alla determinazione delle
quote di contribuzione da parte del ricoverato e dei civilmente obbligati, con riserva di successiva
eventuale rideterminazione sulla base dei criteri ISE;
Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa ai Consigli circoscrizionali con nota in
data 28 gennaio 2004, per l’espressione del prescritto parere, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento
delle Circoscrizioni ed è stata altresì depositata per 15 giorni consecutivi presso la Segreteria del
Comune, dal 29 gennaio 2004 ai sensi dell’art. 84 dello Statuto comunale;
Visto il D.lgs. 267 del 2000 recante T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Educative e Culturali dott.ssa Chiara Gallo e dal
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Luisa Tullio, e conservati agli atti presso l’Ufficio
proponente,
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento avente per oggetto “Accoglimento di anziani ed inabili in strutture
residenziali” che si allega alla presente affinché ne formi parte integrante;
2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua
approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti i criteri di contribuzione, per i quali
continua ad applicarsi, in via transitoria, il regolamento di cui alla deliberazione consiliare n.
200 del 13.12.1994, in attesa della rideterminazione definitiva delle soglie di esenzione e delle
percentuali di contribuzione, che formeranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
Per la discussione si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.
(entrano l’assessore/consigliere Cortolezzis e i consiglieri Bertoli e Rosignoli – presenti n. 34)
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Allegati
n. 1
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 32 consiglieri.
Si astengono i consiglieri Berti e Franz M. (n. 2).
Il Presidente dichiara che è approvata all’unanimità, unitamente all’allegato Regolamento, così
come modificato dai sottoriportati emendamenti:
(Emendamenti approvati all’unanimità dalla Commissione consiliare permanente Politiche sociali e
diritti di cittadinanza nella seduta del 17 febbraio 2004)
“All’art. 3, terzo rigo, scrivere la parola ‘servizi’ con l’iniziale maiuscola.
All’art. 6, quarto rigo, sostituire le parole ‘vengono presentate’ con le parole ‘possono essere
presentate’.”
(Emendamento presentato nel corso della discussione)
“All’art. 4, 3° alinea, sostituire la parola ‘eventuale’ con ‘quando dovuta’.”
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità della
deliberazione di cui sopra che ottiene 32 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Berti e Franz
M. (n. 2).
Il Presidente dichiara all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
della L.R. n. 49/1991, modificata dalla L.R. n. 23/1997.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Elvio Ruffino)
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(f.to Paola Asquini)
Allegati
n. 1
REGOLAMENTO PER L’ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI.
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’inserimento di anziani non autosufficienti in
strutture protette o residenziali intermedie, di inabili in istituti specializzati nel
trattamento e nella gestione di persone con particolari problematiche psico-fisiche, di
disabili in comunità residenziale o strutture analoghe, ed ogni altro caso di
residenzialità non regolato da specifiche disposizioni normative.
2.FONTI NORMATIVE
Il presente regolamento viene adottato nel rispetto delle seguenti disposizioni
normative:
- L. 328 del 2000 recante il “Sistema integrato per gli interventi e servizi sociali”
- L.R. 33 del 1988 recante il “Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia” come modificata dalla L.R. 51 del 1993 e relativo regolamento
di esecuzione approvato con D.P.G.R. 83 del 1990;
- D.lgs. n. 109 del 1998 come modificato dal D.lgs. 130 del 2000.
- L.R. n. 10 del 1997.
3. FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Udine assicura accoglienza ed adeguata assistenza presso idonee
strutture socio-assistenziali a soggetti anziani, inabili o disabili di cui all’art. 4 per i
quali sia stata accertata, da parte dei servizi, la reale impossibilità di permanenza
nell’ambiente familiare ed in relazione ai quali non sia ipotizzabile alcuna altra
soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le
condizioni di disagio.
4. DESTINATARI DEL SERVIZIO:
Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:
- a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale
- a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno
- a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che
siano bisognose di interventi non differibili con eventuale rivalsa degli oneri
sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell’assistito
previamente informato.
5. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
Il Comune di Udine si avvale delle strutture ad accoglimento residenziale per finalità
assistenziali iscritte nel registro regionale istituito ai sensi dell’art. 14, comma 8 della
L.R. 03.06.1981 n. 35 e dall’art. 15, comma 1 della L.R. 19.05.1988 n. 33 e relativo
regolamento di attuazione (Residenze protette).
Può altresì avvalersi delle strutture residenziali di cui alla L.R. 19 del 18.04.1997
(Residenze polifunzionali) e di ogni altra struttura autorizzata.
Con tutte le predette strutture il comune stipula convenzioni che disciplinano criteri e
modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali nonché i rapporti
finanziari tra i soggetti stipulanti, così come disposto dall’art. 9 del D.P.G.R.
14.02.1990, n. 83.
6. PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO
La procedura di ingresso nelle strutture residenziali viene definita sulla base di
protocolli operativi concordati tra gli Ambiti e l’Azienda per i Servizi Sanitari.
Le richieste di accoglimento in struttura residenziale per anziani, inabili o disabili non
autosufficienti vengono presentate dagli stessi, dai familiari e/o dai tutori presso le
singole strutture.
Il servizio sociale è chiamato a valutare la situazione personale, familiare ed
ambientale e, se del caso, attivare tutte le risorse a sostegno del permanere della
persona al proprio domicilio secondo un piano individuale di assistenza.
L’Unità di valutazione del competente Distretto Sanitario, in base agli elementi
raccolti sia di natura sanitaria che sociale, concorda l’opportunità del ricovero in
struttura qualora non possano essere attivati ulteriori servizi (socio-assistenziali e
sanitari) a supporto anche delle reti familiari, atti al mantenimento della persona nel
proprio ambiente di vita.
L’Unità di Valutazione attribuisce un punteggio utile per l’inserimento nelle
graduatorie di ingresso delle singole strutture.
Il Comune autorizza gli accoglimenti riferendosi prioritariamente alle strutture
presenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria, affinché sia assicurato il mantenimento
del rapporto fra il ricoverato ed il contesto familiare e sociale di provenienza.
7. RICOVERI PRIORITARI
Qualora l’Unità di Valutazione distrettuale, sulla base del bisogno rilevato, attesti
l’urgenza ed indifferibilità del ricovero, il Comune autorizza immediatamente
l’ingresso del ricoverando salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 9.
8. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 L. 328 del 2000, il Comune
assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica della retta di
ospitalità per coloro che vi risultino residenti prima del ricovero.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 della L. 33 del 1988 ed ai principi che
informano le norme di cui agli artt. 8 lettera l) e 18 lettera g) della L. 328 del 2000, la
necessità dell’integrazione economica sussiste qualora la persona non possa
provvedere al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse economiche
proprie e/o con le contribuzioni dovute dai soggetti civilmente obbligati di cui all’art.
433 del codice civile.
9. CONTRIBUTO DEL COMUNE A INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI
RICOVERO.
La retta di ricovero viene coperta con la compartecipazione alla spesa da parte del
ricoverando, dei componenti il suo nucleo familiare nonché degli altri parenti
civilmente obbligati.
In tal caso è escluso l’intervento del Comune ed il pagamento della retta viene di
norma effettuato dal ricoverato e/o dai civilmente obbligati direttamente presso la
struttura residenziale.
Qualora le risorse economiche dei soggetti di cui al comma precedente, valutate a
termini degli artt 10 e 11 del regolamento, non siano sufficienti, può essere presentata
al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte del ricoverando,
da chi ne esercita legalmente la tutela o da altro familiare. Le richieste e le
dichiarazioni vengono presentate secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico
sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445 del 2000.
In caso di impossibilità dell’assistito a presentare la domanda di integrazione
economica della retta ed in mancanza delle persone di cui al comma 3, il servizio
sociale trasmette all’Ufficio competente una relazione sulla situazione socioeconomica della persona, ai fini della verifica della necessità del contributo. Il
Comune provvede, se del caso, all’integrazione e, tramite il servizio sociale, avvia,
davanti alle autorità competenti, la procedura per la tutela dell’assistito mediante gli
strumenti previsti dalla legge vigente in materia di interdizione ed inabilitazione.
L’ammissione alla struttura è condizionata alla sottoscrizione di un impegno da parte
del ricoverato e/o dei civilmente obbligati, al versamento di quanto dovuto a termini
degli art. 9 e 11 del regolamento, salvi i casi di particolare gravità ed urgenza
riconosciuti a termini dell’art. 7.
In queste ultime ipotesi, il Comune anticipa alla struttura le spese del ricovero salvo
l’espletamento successivo della procedura finalizzata al rimborso da parte del
ricoverato e dei civilmente obbligati delle somme anticipate, nei modi previsti dagli
artt. 10 e 12 del presente Regolamento.
10. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEL RICOVERATO.
Il ricoverando, a copertura della retta, deve provvedere al versamento di pensioni,
indennità di accompagnamento e altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti.
Qualora tali risorse economiche siano insufficienti a coprire l’intero ammontare della
retta di ospitalità, il ricoverato concorre al costo della prestazione assistenziale con il
proprio patrimonio mobiliare.
Se persiste ulteriormente la condizione di cui al precedente comma, il Comune può
avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di rivalersi sul patrimonio
immobiliare del ricoverato per reperire le risorse economiche necessarie a finanziare
integralmente le spese di ricovero ed a recuperare l’eventuale credito già maturato.
Il ricoverato può richiedere, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti,
che la propria contribuzione venga calcolata sulla base della dichiarazione I.S.E.
qualora sussista la necessità di tutelare il diritto ad un’esistenza civile e dignitosa per
il coniuge e/o per altri eventuali familiari a carico.
Nel caso di donazioni e/o alienazioni di beni immobili ovvero cessioni di titoli del
ricoverato avvenute nei due anni precedenti la domanda di integrazione retta, il
ricoverato stesso o i civilmente obbligati che ne siano venuti in possesso, sono tenuti
a coprire l’intero importo della retta fino a concorrenza del valore dei beni ceduti. Per
le donazioni si fa riferimento agli art. 437 e ss. c.c.
11. MARGINE DI AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA
Dalle risorse economiche del ricoverando va esclusa la quota mensile di
autosufficienza economica, aggiornata di anno in anno con provvedimento regionale
e riconosciuta per tredici mensilità.
Sarà cura della persona delegata all’incasso delle pensioni del ricoverato erogare a
quest’ultimo la somma pari al margine di autosufficienza economica.
12. CIVILMENTE OBBLIGATI
I soggetti di cui all’art. 433 del codice civile concorrono, secondo l’ordine di priorità
indicato nella medesima disposizione, al pagamento della retta di ricovero se e nella
misura in cui la stessa non possa essere coperta per intero con le risorse economiche
del ricoverato.
Per la determinazione della quota di contribuzione dei civilmente obbligati, trovano
applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal
D.lgs. 130 del 2000, che disciplinano l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente).
Le soglie di esenzione e le percentuali di contribuzione vengono determinate con
delibera della Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente con le stesse modalità.
Qualora la parte di retta che rimane scoperta dopo aver dedotto la contribuzione del
ricoverato non possa essere assunta totalmente a carico dei civilmente obbligati, il
Comune interviene a termini dell’art. 8.
13. ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 1^ giorno del mese successivo alla
approvazione da parte del Consiglio Comunale ad eccezione delle disposizioni
relative all’applicazione dell’I.S.E. che diverranno esecutive sei mesi dopo l’entrata
in vigore del regolamento.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
In sede di prima applicazione del regolamento e per un periodo di sei mesi, i soggetti
obbligati alla corresponsione degli alimenti in favore del ricoverando dovranno
presentare all’Ufficio competente la dichiarazione I.S.E., mentre la quantificazione
delle contribuzioni dovute sarà effettuata secondo i criteri previsti nel previgente
regolamento per l’accoglimento di anziani ed inabili in strutture residenziali
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 200 del 13.12.1994.
Alla scadenza dei sei mesi si provvederà alla rideterminazione delle quote di
contribuzione sulla base delle dichiarazioni I.S.E. precedentemente acquisite.