La responsabilità penale dell`assistente sociale nell`ambito del

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La responsabilità penale dell`assistente sociale nell`ambito del
Firenze
Istituto degli Innocenti
11 maggio 2012
La responsabilità penale dell’assistente sociale
nell’ambito del mandato istituzionale
Relatrice: Laura Riccio
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LA RESPONSABILITA’ PENALE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o
arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è
punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da euro 30 a euro 516
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
Art. 326 c.p.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri
inerenti alla funzione o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie
d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno
Omissis
Art. 357 c.p. :
Nozione del Pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi.
Art. 358 c.p.:
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
Art. 361 c.p.:
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria….un reato
di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da
euro 30 a euro 516
Omissis
Art. 362 c.p.:
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’Autorità …un reato
del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio è punito con la multa fino ad
euro 103
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa,
né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi
da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio
pubblico
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Art. 331 c.p.p:
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
…..I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle
loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero..
Omissis
Art.103 c.p.p.
Garanzie di libertà del difensore
Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio
sono imputati limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone
specificamente predeterminate;
Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al
procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o
documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un
difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del
luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente
il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero in forza di
motivato decreto di autorizzazione del giudice.
Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici
e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il
proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorità
giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
Omissis
art.200 c.p.p.
Segreto professionale
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro
ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui abbiano l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente la professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal
deporre determinata dal segreto professionale.
Omissis
Art. 328 c.p.
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene
e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
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Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del
suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed
il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 323 c.p.
Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di
un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Omissis.
Art. 40, comma 2, c.p.
Rapporto di causalità
Non impedire l’evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo
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La responsabilità penale dell’assistente sociale nell’ambito del
mandato istituzionale
I confini argomentativi:
- Il segreto professionale degli assistenti sociali
- La responsabilità per omissione o ritardo nel compimento d’atti d’ufficio.
L’abuso di ufficio
- La responsabilità degli assistenti sociali per il mancato impedimento dell’evento
IL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Le questioni aperte:
-come si configura il rapporto tra l’obbligo (giuridico) al segreto e quello, al pari
giuridicamente rilevante, di denunciare un fatto di reato di cui i servizi sociali
siano venuti a conoscenza svolgendo la loro professione;
-come si pone il rapporto tra l’obbligo al segreto e quello di dover rendere
testimonianza, ed in riferimento agli stessi fatti, nel corso di un procedimento
penale.
Occorre muovere da una ricognizione dei concetti in gioco
Il concetto giuridico di segreto
Il segreto costituisce un “mezzo” per proteggere interessi che appartengono al
singolo od alla collettività, ovvero dalla cui rivelazione il singolo o la collettività
potrebbero ricevere un danno.
Il concetto giuridico di riservatezza
Può essere individuato, almeno in parte, per esclusione o, più precisamente in
via residuale: la riservatezza caratterizza tutti quegli aspetti della persona, la cui
diffusione non porta ad un nocumento, ovvero un danno diretto al soggetto al quale
si riferiscono ma che tuttavia quest’ultimo può avere interesse - e sicuramente ha
diritto – a tenere riservati: dati e caratteristiche personali, fisiche, scelte
ideologiche o politiche o di costume, vita affettiva e di relazione, la cosiddetta
“privacy”.
La protezione dei c.d. dati personali ha avuto in anni recenti una “ipertutela”: dalla
legge n.675 del 1996 fino al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato
appunto "Codice in materia di protezione dei dati personali", che ha riordinato
interamente la materia.
E’ da specificare che questi ultimi non costituiscono il solo contenuto della
riservatezza, la quale comprende altri aspetti della vita privata che non si
sostanziano necessariamente in un “dato oggettivo”, quali appunto possono essere
le scelte ideologiche o sessuali del soggetto.
Riguardo questa “area della vita privata” la tutela giuridica si configura con
modalità e attraverso norme ancora differenti ma di non facile definizione.
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LE NORME DI RIFERIMENTO
La ricognizione delle fonti normative
art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto professionale
I punti di emergenza della fattispecie penale sono due:
il pericolo di un danno, ovvero “se dal fatto può derivare nocumento”.
Si tratta dell’evento del reato, ovvero del risultato della condotta di rivelazione o
impiego del segreto La norma non richiede che il soggetto abbia subito un danno,
bensì appunto è sufficiente il pericolo di un pregiudizio, sia morale che materiale:
si tratta di una forma di tutela anticipata.
Ne consegue che dovrebbe ritenersi esclusa la rilevanza penale delle rivelazioni di
segreti che non si risolvono in un pregiudizio, neppure potenziale per il soggetto.
A questo proposito si pensi all’esistenza di un legame extraconiugale etero od
omosessuale: in questa ipotesi il danno potrebbe essere sia morale che materiale.
Queste comunque potrebbero e possono costituire violazioni rilevanti nell’ambito
della tutela della riservatezza nel senso sopra visto, quanto meno sotto un profilo
civile o disciplinare.
Il secondo tratto saliente dell’art. 622 c.p. è costituito dal riferimento testuale alla
giusta causa, ovvero la rivelazione del segreto non costituisce reato se avviene per
una “giusta causa”.
Ci si deve domandare di conseguenza che cosa può costituire una giusta causa di
rivelazione di un segreto nell’ambito di una attività professionale.
Art. 326 c.p.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Si tratta di reato c.d. proprio, ovvero il soggetto attivo deve rivestire la particolare
qualifica indicata dalla norma: pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico
servizio.
La condotta descritta al primo comma equivale sostanzialmente a quella prevista e
punita dall’art. 622 c.p., ma non vi è riferimento alla giusta causa di rivelazione.
E’ punita anche la condotta di chi agevola la conoscenza di un fatto che deve
rimanere segreto.
A differenza che nel reato di violazione del segreto professionale, è prevista anche
l’ipotesi colposa: ovvero quella in cui la rivelazione del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio avviene per negligenza, mancata cura e
custodia di atti o documentazione.
Nel reato in esame prevale il profilo pubblicistico dell’offesa, a prescindere da chi
sia il “titolare” dell’interesse al segreto. Ciò nel senso che la condotta lede il c.d.
interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione, dal momento che il
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio viola il dovere di lealtà
inerente al ruolo svolto.
Le pene previste sono notevolmente più alte rispetto a quelle stabilite dall’art.622
c.p., e la procedibilità del reato è d’ufficio.
Stante questa cornice normativa, il primo problema interpretativo che si pone è di
quale reato debba rispondere l’assistente sociale che rivestendo la qualità di
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pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, riveli un segreto attinente
allo svolgimento della professione.
La necessaria premessa è che l’assistente sociale riveste tale qualifica, in
particolare quella di incaricato di un pubblico servizio, in molti settori del suo
operare, seppur tale qualifica non si identifichi necessariamente con quella di
dipendente pubblico.
In realtà non è la qualifica, bensì l’attività svolta dagli assistenti sociali dipendenti
dallo stato, dagli enti pubblici, territoriali e non, che ha appunto le caratteristiche
ed è riconosciuta quale un pubblico servizio, secondo la definizione dell’art. 358
c.p. .
Già dal confronto di queste due norme emerge l’ambivalenza del ruolo
dell’assistente sociale:
da un lato l’assistente sociale è professionista “di parte”, come un legale, od un
medico;
dall’altro lo svolgimento di un pubblico servizio gli impone un ruolo di terzietà
rispetto all’utente.
Per “sentire” comune e condiviso, il segreto degli assistenti sociali su quanto
apprendono nello svolgimento delle loro attività è ritenuto professionale,
costituente innanzitutto obbligo deontologico, ma esso vira in segreto d’ufficio in
forza della qualifica che essi rivestono.
LA TUTELA PROCESSUALE DEL SEGRETO PROFESSIONALE E
L’OBBLIGO DI DENUNCIA
Coesistono nell’ordinamento norme in apparente antinomia:
l’art. 200 c.p.p. sul Segreto di professionale, è stato esteso agli assistenti sociali
dall’ art.1 della Legge 3 aprile 2001, n.119: “Disposizioni concernenti
l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”.
Così come pure dalla stessa legge è stato estesa agli assistenti sociali l’applicabilità
dell’art. 103 c.p.p. sulle garanzie di libertà del difensore, ovvero sui limiti
all’attività d’indagine del Pubblico Ministero nei confronti appunto del difensore,
degli investigatori privati autorizzati, del consulente tecnico.
Con la legge del 2001 si è voluto introdurre, quindi, un ulteriore riconoscimento ed
un rafforzamento della figura professionale degli assistenti sociali.
D’altra parte l’art. 331 c.p.p., Denuncia da parte pubblici ufficiali e incaricati
di un pubblico servizio, impone che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un
pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio, debbano farne denuncia
per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è
attribuito.
Gli assistenti sociali invece sono “caricati” di obblighi che vanno in direzioni
opposte:
obbligo al segreto e facoltà di non testimoniare da un lato;
obbligo di denuncia, dall’altro.
Tali apparenti – o reali – contraddizioni o contraddittorietà dell’ordinamento si
verificano perché gli interessi in gioco sono di particolare rilievo:
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in primo luogo la tutela del segreto, quale diritto inviolabile della persona - e l’art.
622 c.p. sta tra i delitti contro la persona –, così com’è funzionale alla tutela del
segreto la facoltà di non testimoniare.
Sul versante opposto la tutela dell’amministrazione della giustizia, che comprende,
quali corollari, l’acquisizione nel procedimento penale innanzitutto della notizia di
reato – e la denuncia è una notizia di reato c.d. “qualificata” – e successivamente
l’acquisizione della prova – e la testimonianza è tale.
Di nuovo dal raffronto di queste norme si riscontra l’ambivalenza del ruolo degli
assistenti sociali, che indossano per così dire, una “doppia giacca”. Il rapporto
fiduciario con l’utente, al di là e prima di qualsiasi riconoscimento normativo, si
fonda sul riserbo e sulla segretezza, mentre d’altra parte il dovere di lealtà nei
confronti della pubblica amministrazione impone la denuncia di un fatto
costituente reato.
DAL CONFLITTO DI DOVERI AL BILANCIAMENTO DI INTERESSI
In particolare ci si è chiesti innanzitutto se le ipotesi che giustificano la
rivelazione del segreto siano soltanto quelle descritte dal codice deontologico
dell’Assistente sociale, il quale all’art. 28 ne prevede comunque quattro.
A questo punto s’innesta un ulteriore problema:
quali sono le ipotesi che giustificano la rivelazione del segreto nel procedimento
penale e al di fuori di esso.
Per governare la relativa problematica dobbiamo immaginare una sorta di
“spartiacque” tra le prime ipotesi e le seconde ovvero verificare la “tenuta” del
segreto professionale dentro e fuori dal procedimento penale.
Si tratta di una cesura fittizia, artificiosa, poiché nella realtà gli obblighi e le
facoltà del professionista molto spesso si intersecano.
1. La rivelazione del segreto all’interno del procedimento penale
L’obbligo di denuncia e la facoltà di astensione dalla testimonianza.
Nel procedimento penale per il professionista, nei limiti stabiliti dall’art, 200
c.p.p., la facoltà di astenersi è la regola, mentre l’eccezione è costituita dalle
ipotesi in cui il professionista stesso ha l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria.
Come già evidenziato, le ipotesi in cui coesistono per l’assistente sociale la facoltà
di astensione dalla testimonianza e l’obbligo di denuncia sono quelle in cui egli ha
la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, così come avviene per la
maggior parte delle attività svolte quale pubblico dipendente.
Per stabilire quale obbligo debba prevalere, in coerenza con scelte analoghe del
nostro ordinamento, si fa’ ricorso al criterio del bilanciamento degli interessi in
conflitto.
Si tratta soltanto di un apprezzamento e perciò - come tale - opinabile, ma pur
tuttavia utile per delimitare il campo, l’oggetto del problema, in modo da
comprenderne i termini.
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La prevalenza dell’obbligo al segreto rispetto alla sua rivelazione può essere una
valutazione prima di tutto “numerica”, di posizioni in gioco sul versante del
segreto o su quello opposto della rivelazione.
Occorre a questo punto “sperimentare” tale criterio del bilanciamento degli
interessi confliggenti su alcune “ipotesi di scuola”, ma che in realtà costituiscono
un non infrequente banco di prova nell’ambito del lavoro sociale.
In una prima ipotesi l’assistente sociale, in qualità di testimone, rivela un fatto
segreto che comporta l’incriminazione di taluno o comunque costituisce una prova
a carico.
Ovviamente ci si riferisce alla testimonianza nel corso del giudizio, dell’incidente
probatorio e dell’udienza preliminare ed anche alle sommarie informazioni rese al
pubblico Ministero o alla Polizia giudiziaria.
In questa fattispecie vi è da un lato il diritto del soggetto/obbligo dell’assistente
sociale al segreto in quanto tale;
dall’altro vi è l’interesse dello stato al perseguimento dei reati nell’ambito della
attività di amministrazione della giustizia.
Va anche sottolineato che l’interesse dello stato ha come due anime, ovvero due
finalità contrapposte: l’interesse alla segretezza da un lato, l’interesse alla
persecuzione dei reati dall’altro.
Si deve ritenere che in questo caso, nel bilanciamento di interessi contrapposti,
prevalga l’obbligo al segreto che si concretizza per l’assistente sociale nella
facoltà di astenersi dal testimoniare.
In una seconda ipotesi l’assistente sociale, quale incaricato di un pubblico
servizio, ha l’obbligo di denuncia rispetto ad un fatto di reato del quale è venuto a
conoscenza
a) perché lo ha appreso da terzi estranei o per scagionare chi ne è accusato
ingiustamente;
b) perché gli è stato comunicato direttamente dalla persona coinvolta.
Gli interessi in conflitto portano ad un diverso giudizio di prevalenza in ciascuna
delle due sottoipotesi.
Nella prima l’obbligo dell’assistente sociale alla denuncia, ovvero l’interesse dello
stato alla repressione dei reati deve prevalere rispetto all’obbligo alla segretezza, in
quanto il diritto al segreto risulta in certo qual modo “affievolito”.
Anche perché altrimenti l’obbligo di denuncia resterebbe sempre non operativo,
ovvero privo di efficacia cogente nei confronti degli assistenti sociali e di
conseguenza non troverebbe mai applicazione la fattispecie di cui all’art. 362 c.p..
Nel secondo sviluppo della ipotesi, invece, nel conflitto tra l’interesse alla
repressione dei reati - di cui è espressione l’obbligo di denuncia - e l’interesse alla
tutela del segreto su quanto appreso nell’esercizio della professione, deve
prevalere quest’ultimo.
Ciò in base anche a considerazioni di natura sistematica.
Si può sostenere che l’obbligo di denuncia in questa ipotesi incontri gli stessi limiti
dell’obbligo di referto per chi esercita una professione sanitaria, la cui violazione
è sanzionata dall’art.366 c. p.. Secondo tale disposizione, chi ha prestato la propria
assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto
perseguibile d’ufficio deve riferirne all’Autorità.
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Ma tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui il referto esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale.
In coerenza con questa scelta dell’ordinamento, che evidentemente considera
prevalente il rapporto fiduciario tra il medico od operatore sanitario ed il paziente,
anche l’assistente sociale deve ritenersi in determinati casi esonerato dall’ obbligo
di denuncia.
2. La “giusta causa” o le “giuste cause” di rivelazione del segreto al di fuori
dal procedimento penale
Va sottolineato preliminarmente un ulteriore aspetto singolare del rapporto tra
segreto professionale e funzioni dell’assistente sociale.. Il segreto professionale
opera “istituzionalmente e autonomamente” in particolari delicati settori
appunto del lavoro sociale, nei quali la tutela del segreto è espressamente
anticipata attraverso la previsione della sanzione penale per le violazioni relative
al riserbo su dati personali. Ovvero è sanzionata penalmente una condotta diversa
e oggettivamente “meno grave” rispetto alla rivelazione di un fatto, poiché si
punisce già di per sé la diffusione di dati o notizie. Ci si riferisce in particolare alla
disciplina dell’interruzione della gravidanza, e a quella delle adozioni.
L’art.21 della legge 194 del 1978 sull’interruzione di gravidanza, punisce infatti
“a norma dell’art. 622 c.p.” chiunque , essendone venuto a conoscenza per
ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga
notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli
interventi previsti dalla legge”.
L’art. 73 della legge n. 184 del 1983 - come riformato dalla L. n. 149 del 2001 –
punisce “chi, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione.
Allo stesso modo è punito chi fornisce tali notizie
successivamente
all’affidamento preadottivo.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da
un incaricato di un pubblico servizio: è prevista la reclusione da sei mesi a tre
anni, ovvero la stessa pena comminata dall’art. 326 c.p. per la rivelazione del
segreto d’ufficio”.
Sorge spontaneo domandarsi se in altri settori d’intervento dell’assistente sociale
l’obbligo del segreto sia di dimensioni inferiori, soprattutto nelle ipotesi in cui gli
interessi in gioco siano altrettanto rilevanti rispetto a quelli considerati nelle due
leggi speciali riportate.
A questo proposito si pensi al riserbo-segreto su dati, informazioni, rilievi raccolti
dall’assistente sociale nell’ambito dell’indagine sulla personalità del minore
autore di reati secondo quanto previsto dall’art.9 del d.p.r. n. 448 del 1988 sul
processo penale minorile, o nell’ambito dell’attività di sostegno alle donne o ai
minori vittime di reati.
La risposta emotiva, prima che razionale e ragionata, a questa domanda è negativa,
nel senso che non vi sarebbe alcuna ragione logica nel differenziare ovvero
graduare la tutela del segreto nelle seconde ipotesi rispetto alle prime.
Seppur non risultino chiare le ragioni per le quali il legislatore sia espressamente
intervenuto solo in alcune ipotesi, tra l’altro in anni abbastanza recenti, è certo che
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si è voluto rafforzare, anzi blindare l’obbligo al segreto, la cui violazione sarebbe
stata presumibilmente punita in forza delle stesse norme già in vigore.
Due casi emblematici:
nel primo l’assistente sociale rivela il fatto del quale è venuto a conoscenza al fine
di svolgere al meglio la sua funzione professionale e la relazione di aiuto,
mettendo i familiari a parte che il figlio o la figlia si prostituiscono.
Il conflitto d’interessi è palese:
da un lato vi è l’interesse del soggetto al quale attiene la notizia o l’informazione
rivelata che ha il diritto al mantenimento del segreto;
nella stessa direzione vi è l’interesse dello stato a perseguire penalmente la
violazione del segreto professionale;
dall’altro vi è l’interesse – forte - dell’assistente sociale a non essere perseguita
penalmente per la violazione del segreto professionale .
Ci si deve domandare se ci si trovi in presenza di una “giusta causa” di
rivelazione del segreto professionale.
Ma il codice deontologico – come già rilevato - riconosce soltanto quattro ipotesi
che legittimano la rivelazione del segreto e il fatto descritto non sembra rientrare
tra queste, a meno che si ritenga che sussista un “rischio di grave danno allo stesso
utente o cliente o terzi”.
D’altro canto si potrebbe ritenere che secondo l’art. 622 c.p. siano scriminate un
maggior numero di situazioni, dato il riferimento generico della norma ad una
giusta causa, senza contare la possibilità di estensione analogica di alcune cause di
giustificazione previste dal nostro ordinamento penale, ovvero di quelle non
disciplinate nella c.d. loro massima estensione.
Di conseguenza, operando il bilanciamento degli interessi in conflitto, si potrebbe
ritenere che in questa ipotesi la rivelazione non costituisca reato, in quanto l’art.
54 c. p. – stato di necessità - scrimina la condotta in esame, poiché sussistono i
presupposti dell’aver agito “per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona”
Potrebbe tuttavia residuare nei confronti dell’assistente sociale una responsabilità
disciplinare, con le conseguenti sanzioni.
In una seconda ipotesi l’assistente sociale, al fine di prevenire la commissione di
reati nei quali è coinvolto un minore già “in carico” ai servizi, rivela un segreto
relativo alla sua partecipazione ad una rapina.
In questo caso da un lato vi è il diritto della persona alla quale si riferisce il
segreto;
dall’altro vi è l’interesse dello stato alla prevenzione e repressione dei reati dei
quali è a conoscenza l’assistente sociale ,
sia quello dell’assistente sociale a non essere incriminato per omissione di
denuncia o di rapporto.
Di nuovo il diritto alla inviolabilità del segreto viene azzerato, poiché è da ritenere
che nel conflitto di doveri il bilanciamento comporti la prevalenza dell’interesse
dello stato alla amministrazione della giustizia, intesa nella duplice prospettiva
della repressione dei reati, e del raggiungimento della verità.
LA RESPONSABILITA’ PENALE PER OMISSIONE O RITARDO NEL
COMPIMENTO DI ATTI D’UFFICIO
La responsabilità penale dei servizi sociali per omissione o ritardo nel compimento
di atti d’ufficio è inevitabilmente legata a due fattori.
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Il primo: l’agire dell’assistente sociale non è mai – almeno strutturalmente - ”in
solitudine”. Nel senso ovvio che collabora con altre professionalità, istituzionali e
non.
Ciò comporta che i tempi di lavoro dell’assistente sociale sono in certa misura
condizionati.
Il secondo fattore: nelle ipotesi nelle quali i tempi sono stabiliti “normativamente”
l’assistente sociale deve necessariamente tener conto delle esigenze e dei bisogni
dell’utenza i quali spesso hanno un’urgenza che richiederebbe – anzi pretende una risposta immediata.
Palmare è l’ipotesi dei termini dell’attività degli assistenti sociali nei confronti
dell’Autorità giudiziaria, in particolare Tribunale per i minori, giudice tutelare,
giudice di sorveglianza.
LE NORME DI RIFERIMENTO
La ricognizione delle fonti normative
In primo luogo l’art. 328 c.p.: Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
I punti di emergenza della norma sono tre.
Il primo è costituito dal suo ambito di applicazione:
Il riferimento a “ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e
sanità” comporta che sia compresa l’attività dei servizi sociali che si esplica in
collaborazione con gli organi giudiziari.
Mentre il riferimento testuale ad un rifiuto “indebito” sta a significare che non
assumono rilevanza penale le ipotesi in cui il soggetto – pubblico ufficiale o
incaricato di un pubblico servizio - si trovi nell’impossibilità ad adempiere.
L’obbligo stabilito di adempiere “senza ritardo” si caratterizza poi per
indeterminatezza e relativizzazione, dal momento che ciascun settore operativo,
ruolo e funzione è contraddistinto da tempi peculiari e specifici.
Ne deriva che i confini della condotta penalmente rilevante sono labili, incerti.
L’eventuale responsabilità penale dei servizi sociali
L’ipotesi frequente è quella in cui nell'emettere un provvedimento che prevede
l'attuazione di interventi da parte dei servizi territoriali, l'Autorità giudiziaria non
stabilisca i tempi di durata degli interventi stessi.
Riguardo la collaborazione dei servizi sociali nell’ambito della giustizia minorile,
occorre fare una premessa sul sistema processuale.
Per quanto riguarda la materia penale, si devono contemperare il c.d. principio di
indisponibilità del rito - ovvero il rinvio alle norme del rito ordinario per tutti gli
istituti non espressamente previsti dal codice minorile - con la “flessibilità” degli
strumenti giudiziari della giustizia minorile.
In materia civile ed amministrativa, non è espresso tale principio e nell’ambito
della competenza del Tribunale per i minori è prevista una procedura specifica,
seppur in concreto non tassativa, come ad esempio nella procedura di
affidamento.
Proprio in materia civile o amministrativa l’attività dei servizi, inserendosi in
procedimenti che hanno quali attori molteplici figure professionali, “soffre”
discrasie temporali.
I protocolli di collaborazione possono costituire strumento utile se non addirittura
necessario, per scandire le fasi e le attività e i tempi di ciascuno dei soggetti
partecipi.
La seconda fattispecie disciplinata dall’art. 328 c.p. è l’omissione di atti
d’ufficio.
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Vanno segnalate due ipotesi di omissione che possono avere l’assistente sociale
quale soggetto attivo del reato.
La prima è la fattispecie speciale disciplinata all’art. 70 L. 184/1983 “Diritto del
minore ad una famiglia” in materia di adozione. Sono puniti ai sensi dell'art. 328
c. p.. “I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio”.
Ovvero la rilevanza penale della mancata segnalazione della condizione di
abbandono del minore esprime la scelta dell’ordinamento di intervenire
tempestivamente a tutela di tali soggetti; mentre il rinvio quoad poenam all’art.
328 c.p. sottolinea la violazione di un dovere d’ufficio inerente ad una pubblica
funzione o servizio.
Non resta facile, neppure per gli stessi servizi sociali, determinare quando sussista
una reale situazione di abbandono, soprattutto nelle ipotesi in cui si tratti di minori
stranieri.
La seconda ipotesi speciale di omissione è costituita dalla violazione dell’obbligo
di segnalazione di un minore che esercita la prostituzione, prevista dalla L.269/98:
“ il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che
un minore degli anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che promuove i
procedimenti per la tutela del minore e può proporre al Tribunale per i minorenni
la nomina di un curatore.” Ugualmente è previsto un obbligo di segnalazione
quando si ha notizia di minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in
Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta
e commercio (art. 25 bis, comma 2).
L’Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
Si tratta di un’altra fattispecie penale che può astrattamente riguardare i servizi
sociali nello svolgimento del mandato istituzionale. Si distingue tra abuso d’ufficio
produttivo di un danno ingiusto ed abuso che causa un vantaggio patrimoniale.
Nella prima ipotesi ricorre l’elemento della c.d. prevaricazione, nella seconda si
ha un favoritismo.
L’ipotesi concreta è quella nella quale l’assistente sociale, nell’erogazione di una
prestazione o di un servizio, consapevolmente compia una valutazione o compili
una graduatoria non veritiera o, quanto meno, non oggettiva e da ciò derivi un
danno ingiusto o la lesione di un diritto nell’ambito ed ai fini, ad esempio,
dell’attribuzione di alloggi popolari.
Oppure la stessa condotta venga posta in essere nello svolgimento di una funzione
“ peritale”, stanti tra l’altro i confini relativi e problematici di tale funzione.
Le modalità della condotta consistono nella violazione di norme di legge o di
regolamento o nella mancata astensione, mentre – come già rilevato - perché si
configuri il reato occorre che dalla condotta derivi un danno ingiusto o un ingiusto
vantaggio patrimoniale.
La norma poi richiede espressamente – e pleonasticamente - che la condotta sia
intenzionale, ovvero il reato di abuso di ufficio non sussiste se la violazione di
leggi o regolamenti sia colposa, ovvero posta in essere per negligenza,
imprudenza, imperizia o, in altre parole, per ignoranza o scarse capacità
professionali.
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LA RESPONSABILITA’ PENALE PER IL MANCATO IMPEDIMENTO
DELL’EVENTO
Premessa
E’ stato sostenuto che i reati omissivi esprimono nuovi obblighi di solidarietà
sociale allorché impongono delle condotte a tutela di chi si trova in una situazione
di pericolo o di svantaggio. Fattispecie emblematica è il reato di omissione di
soccorso, di cui all’art. 593 c.p. .
Nell’ambito dei reati omissivi impropri – ovvero quelle fattispecie incriminatrici
nelle quali è descritto soltanto l’evento del reato - la responsabilità penale si fonda
sul presupposto che il soggetto agente sia titolare di un obbligo giuridico di
impedire appunto l’evento dannoso o pericoloso (art. 40, comma 2, c.p.) .
Riguardo gli assistenti sociali si tratta di determinare se ed in quali ipotesi inerenti
al mandato istituzionale essi siano titolari di un obbligo giuridico di garanzia protezione o controllo - nei confronti degli utenti assistiti.
Si porta ad esempio l’ipotesi in cui l’assistente sociale non attui alcun intervento
pur consapevole che una madre – tossicodipendente – non si occupa del neonato
che in seguito muore per inedia.
Stanti gli stretti presupposti della responsabilità penale nei reati omissivi impropri
- ovvero la sussistenza di un obbligo giuridico di attivarsi, la necessità di un
legame causale tra l’omissione e il verificarsi dell’evento, ed infine la posizione di
garanzia del titolare dell’obbligo - ci si deve domandare appunto se ed in quali
contesti i servizi sociali rivestano tale posizione.
Pur senza soffermarsi su questa recente e difficile problematica, appare consono e
corretto sottolineare che il mandato dell’assistente sociale, pur nella sua estrema ed
indefinita ampiezza, non può e non deve essere considerato sostitutivo ed
esaustivo degli impegni di una comunità nei confronti dei soggetti deboli o
svantaggiati.
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