Ordinanza TAR N. 09253_2013 REG.RIC

Transcript

Ordinanza TAR N. 09253_2013 REG.RIC
19/11/13
N. 09253/2013 REG.RIC.
N. 04368/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09253/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9253 del 2013, proposto da:
Gianni Cerini, Emilia Nardini, Nanda Zaccagnini, Gabriella Annino,
Alvaro Galli, Carlo Corsetti, Enzo Pace, Gabriella Maola, rappresentati
e difesi dall'avv. Giuseppe Trivelloni, con domicilio eletto presso l’avv.
Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Lorella Karbon, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea C.
Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza sindacale n. 274 del 5 luglio 2013 emessa dal Comune di
Velletri con prot. 17136, con cui si ordinava di effettuare “le operazioni
di estumulazione ordinaria delle salme decedute da oltre cinquant’anni
(50)”, con allegata la lista di salme e di resti mortali da estumulare;
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201309253/Provvedimenti/201304368_05.XML
1/4
19/11/13
N. 09253/2013 REG.RIC.
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la
nota prot. 5697 del 2 ottobre 2013 a firma del Dirigente del Settore VI
del Comune di Velletri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il
Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame si impugnava, chiedendone la
sospensione degli effetti, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente
sopra specificata deducendo principalmente la carenza del presupposto
dell’urgenza e, sotto il profilo del periculum in mora, l’imminente
pregiudizio al sentimento di pietà verso i defunti dei ricorrenti
interessati in conseguenza della disposta rottura delle lapidi per
l’estumulazione;
Rilevato che con la memoria di costituzione l’Amministrazione
precisava che la procedura di estumulazione delle salme, di cui all’atto
impugnato, prevede in ogni caso il consenso degli eredi e che, a tal fine,
la difesa comunale depositava la nota del 2 agosto 2013, con cui il
Dirigente
competente
indicava
la
procedura,
precisando
che
l’estumulazione avverrà per le salme per le quali “i parenti informati
hanno espresso la volontà di collocazione ultima dei resti mortali e più
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201309253/Provvedimenti/201304368_05.XML
2/4
19/11/13
N. 09253/2013 REG.RIC.
precisamente, quelle che hanno richiesto la raccolta dei resti presso
l’ossario comune”;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento non ha il carattere
dell’immediata lesività, poiché, ai fini della sua attuazione è necessario
che sia acquisito – attraverso la partecipazione dei parenti delle salme –
il consenso degli interessati;
Ritenuto, dunque, che non sussiste il presupposto del periculum in mora
ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto;
Ritenuto, tuttavia, che si rende necessario l’esame delle censure
prospettate con i motivi di ricorso nell’appropriata sede del merito, alla
luce dei rilievi mossi alla procedura attivata;
Ritenuto di dover, conseguentemente, fissare sin d’ora la data del 5
giugno 2014 per la discussione del merito della causa;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della
presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Bis)
Respinge la domanda cautelare proposta. Tuttavia, fissa sin d’ora per la
trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2014 .
Condanna le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre
2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201309253/Provvedimenti/201304368_05.XML
3/4
19/11/13
N. 09253/2013 REG.RIC.
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2B/2013/201309253/Provvedimenti/201304368_05.XML
4/4