ordinanza del tar

Transcript

ordinanza del tar
ORDINANZA DEL TAR
REPUBBLICAITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2012, proposto da:
F.P.I.M., rappresentato e difeso dagli avv. G.R., L.C., con domicilio eletto presso F.P. in Roma, via
G. B......., 3;
contro
Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G.A., F.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della direzione generale del personale e della formazione -dap- del 10.8.2012,
con il quale è stata rinnovalta la commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n.
271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria;
del verbale n. 133 del 3.4.2012 recante il giudizio di inidoneità attribuito alla prova orale
dell'odierno ricorrente dalla commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 271 allievi vice
ispettori di polizia penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 il dott. M.B. e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, come già ritenuto in analoga fattispecie da questo Tribunale, sussistono dubbi
sulla legittimità della nomina del presidente della commissione, che, ai sensi dell’art. 87 del d.lgl. n.
443 del 1992, e dello stesso bando di concorso, avrebbe dovuto essere scelto tra i funzionari in
servizio;
che la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto
a) sospende gli atti impugnati
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2013, ore di rito.
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei
magistrati:
E.O. Presidente
M.A.R., Consigliere
M.B., Consigliere, Estensore
ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEGUITO
ALL’APPELLO DELLA SENTENZA TAR
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5906 del 2012, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
contro
F.P.I.M., rappresentato e difeso dall’avv. G.R. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via B n. 3,
presso lo studio dell’avv. F.P., per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio di
appello cautelare;
nei confronti di
G.A., F.A., intimati non costituiti;
per la riforma
dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I quater n. 2934 del 5 luglio 2012, con la
quale è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento del 10 agosto 2011 di
nomina della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 271 allievi vice
ispettori di Polizia Penitenziaria, e degli atti conseguenti adottati dalla commissione , ivi compreso
il verbale n. 133 del 3 aprile 2012 relativo alla prova orale sostenuta dall’appellato e il giudizio di
non idoneità in funzione del punteggio conseguito (5/10) inferiore alla richiesta sufficienza, con
fissazione dell’udienza di discussione del 10 gennaio 2013
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.P.I.M.;
Visto l’atto d’intervento ad adiuvandum;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento
della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. L.S. e uditi l’avvocato di
Stato G. B. per il Ministero della Giustizia appellante, l’avv. G.R. per l’appellato;
Considerato che, nei limiti del sommario esame consentito in sede cautelare, l’appello cautelare non
appare assistito da adeguato fumus boni juris, in funzione del disposto dell’art. 2 del d.m. 297/1998,
che disciplina in modo specifico la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la
nomina degli allievi ispettori di Polizia Penitenziaria, oltre che dell’art. 6 del bando di concorso;
Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello di cui al ricorso n.
5906/2012.
Spese del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012.