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Indirizzo postale: Ministero delle Finanze, 11016 Berlin Solo via mail Massime autorità finanziarie dei Länder tedeschi INDIRIZZO TEL E-MAIL DATA Wilhelmstraße 97, 0117 +49 (0) 30 18 682-0 [email protected] 26 novembre 2010 Oggetto: Conservazione dei documenti digitali relativi alle operazioni gestionali eseguite con il registratore di cassa GZ IV A 4 - S 0316/08/10004-07 DOK 2010/0946087 (in caso di risposta indicare gentilmente GZ [prot., n.t.] e DOK [doc., n.t.]) Di concerto con le massime autorità finanziarie dei Länder tedeschi, riguardo alla conservazione delle operazioni gestionali ricavate mediante registratori di cassa, bilance con funzione di registratori di cassa, tassametri e contachilometri (di seguito “dispositivi”) è stato stabilito quanto segue: a partire dal 1° gennaio 2002 tutta la documentazione, ai sensi del § 147 comma 1 del testo unico delle leggi tributarie (Abgabenordnung, AO), ricavata grazie ad un sistema di elaborazione dei dati, deve risultare sempre disponibile, immediatamente fruibile e analizzabile meccanicamente per tutto il periodo di conservazione (§ 147 comma 2 n. 2 del AO). A partire dalla data indicata, i dispositivi di sopra elencati, nonché i documenti digitali ricavati grazie al loro utilizzo oltre ai “Principi sui sistemi informatizzati di contabilità a norma” (GoBS) del 7 novembre 1995 (Gazzetta ufficiale contenente leggi e decreti in materia fiscale, parte I – BstBl I – p. 738) devono rispettare anche i “Principi di accesso dati e verifica dei supporti digitali” (GDPdU) del 16 luglio 2001 (BStBl I p. 415) (§ 147 comma 6 del AO). L’onere della prova è a carico del soggetto a obbligo fiscale (contribuente). In particolare ogni singolo dato rilevante ai fini fiscali (obbligo di registrazione separata) va conservato integralmente e in formato non modificabile assieme ad eventuali fatture in formato elettronico prodotte con uno dei dispositivi ai sensi del § 14 della Legge tedesca sull’IVA (UStG). Non sono permesse la compressione dei dati in questione o una semplice memorizzazione degli importi definitivi di fattura. Non è sufficiente l’esibizione in formato unicamente cartaceo di documenti con obbligo di conservazione, che devono invece essere messi a disposizione in forma di dati elettronici analizzabili assieme alle relative informazioni strutturali. Qualora la memorizzazione integrale dei dati rilevanti ai fini fiscali (nel caso del registratore di cassa si fa riferimento soprattutto ai dati di journal, di analisi, di programmazione e relativi alla modifica di dati principali) all’interno del dispositivo non sia possibile, essi vanno salvati in formato non modificabile e integrale su un supporto dati esterno. Un sistema d’archivio deve permettere la stessa possibilità di consultazione offerta dal sistema in uso. I luoghi e intervalli temporali concreti di utilizzo dei dispositivi di cui sopra vanno protocollati e i protocolli conservati (cfr. § 145 comma 1 del AO, § 63 comma 1 della direttiva IVA, UStDV). Il luogo di utilizzo in caso di tassametri e contachilometri è il veicolo in cui trova applicazione il dispositivo. Inoltre le scritture contabili necessarie alla verifica delle entrate in contanti vanno condotte e conservate separatamente per ogni singolo dispositivo. I manuali e tutto ciò che é parte integrante dei dispositivi, in particolare le istruzioni d’uso, le istruzioni di programmazione e tutta la restante manualistica relativa alla programmazione del dispositivo devono essere conservati (§ 147 comma 1 n. 1 del AO). Se grazie a simili dispositivi si realizzano transazioni scritturali (ad es. contanti elettronici, ELVProcedura elettronica di debito), a riprova dei singoli dati prodotti va garantito un saldo tra le transazioni di pagamento in contanti e scritturali e la relativa registrazione pertinente nei registri e scritture contabili. Qualora si tratti di documentazione necessaria alle annotazioni sui cosiddetti Schichtzettel dei tassisti, sui quali, vengono riportati le entrate e i km percorsi in un turno, ai sensi della sentenza della Corte fiscale federale (BFH) del 26 febbraio 2004, XI R 25/02 (BStBl II p. 599), le procedure descritte valgono anche per la documentazione digitale prodotta per mezzo di tassametri e/o contachilometri. In particolare, vanno registrati: • Cognome e nome dell’autista • Durata del turno (data, inizio e fine turno) • Somma dei km totali e con taxi occupato in base al tassametro • Numero delle corse in base al tassametro • Totale delle entrate in base al tassametro • Km percorsi in base al contachilometri (a inizio e fine turno) • Entrate per corse senza l’utilizzo del tassametro • Modalità di pagamento (ad es. in contanti, contanti elettronici, ELV- Procedura elettronica di debito, carta di credito) • Totale entrate • Informazioni su eventuali ritenute sul salario degli impiegati • informazioni su altri tipi di ritenuta (ad es. le cosiddette Verrechnungsfahrten – corse compensative effettuate nel caso in cui un cliente abbia prenotato il servizio per poi non utilizzarlo) • Totale delle restanti entrate • Totale degli importi consegnati all’imprenditore • Targa del taxi Lo stesso vale per imprenditori senza personale impiegato. Se a causa del tipo di fabbricazione un dispositivo (registratore di cassa) non soddisfa o soddisfa solo in parte le disposizioni di legge fissate, il contribuente può continuare ad utilizzare il dispositivo in questione al massimo fino al 31 dicembre 2016, senza essere contestato. Tuttavia si dà per scontato che il soggetto con obbligo d’imposta si preoccuperà possibilmente di aggiornare i software e di aumentare le memorie al fine di soddisfare i requisiti legali contenuti nella presente comunicazione. Nel caso di registratori di cassa, sui quali non può essere effettuato l’upgrade mediante l’aggiornamento dei software e l’estensione delle memorie, continuano a valere in toto le disposizioni della comunicazione del Ministero delle Finanze del 9 gennaio 1996. Con il presente documento, la comunicazione del Ministero delle Finanze sulla “Rinuncia alla conservazione di scontrini di cassa in caso di utilizzo di registratori di cassa elettronici“ del 9 gennaio 1996 (BStBl I p. 34) viene annullato. Il presente documento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenente leggi e decreti in materia fiscale, parte I (BStBl I). L’incaricato del Ministro delle Finanze Il presente documento è stato inviato in forma elettronica e presenta firma soltanto nella bozza.