Al Sindaco del Comune di - Associazione Italiana Massoterapisti

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Al Sindaco del Comune di - Associazione Italiana Massoterapisti
mod. DIA/12
A.I.M.
Al Sindaco
del Comune di _____________________
Oggetto: DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITA’
Il/La sottoscritto/a______________________________________
nato/a a__________________________in data_______________
residente a____________________________________________
in via/piazza __________________________________________
codice fiscale _________________________________________
titolare di partita I.V.A.n° _______________________________
in possesso del Titolo abilitante all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di
Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici conseguito ai sensi dell’art. 1 del R.D.
31 maggio 1928, n°1334 in data_________________ presso l’istituto ________________________
sito in _______________________ Via __________________________________, autorizzato dalla
Regione ______________________,
DICHIARA
di esercitare la propria attività professionale presso lo studio professionale situato in:
località: ____________________________________
via/piazza __________________________________
denominazione ______________________________
L’attività terapeutica sarà svolta, nei limiti imposti dalla legge e su prescrizione medica, ai sensi del
Regio Decreto 31 maggio 1928, n.1334 e della Circolare del Ministero dell’Interno 20400/3 del 5
luglio 1928 che specifica: “il massaggiatore e il capo bagnino si debbono intendere autorizzati solo a
quegli atti nei quali si concreta l'esercizio della loro arte e che, quanto al massaggiatore, sono indicati
all'articolo 15 lettera “c” del regolamento, e quanto al capo bagnino, all'articolo 16, lettera “a” ” .
- Art. 15 lett. “c”: massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano;
- Art. 16 lett. “a”: bagni medicali a scopo terapeutico;
All’uopo allega la fotocopia del titolo abilitante di Massaggiatore e Capo Bagnino, la destinazione
d’uso, la planimetria dei locali e la relazione tecnica attestante l’agibilità, l’idoneità e la sicurezza degli
stessi. Tale documentazione potrà essere sostituita da apposita autocertificazione, quando previsto.
Data _________________
In Fede
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mod. DIA/12
A.I.M.
LO STUDIO DI MASSOTERAPIA
(Gabinetto Massoterapico)
ISTRUZIONI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE DI MASSOTERAPIA
Lo studio professionale di massoterapia, ad eccezione dell’autorizzazione del Sindaco per effettuare
pubblicità sanitaria in base alla legge 175/92, non necessita di alcuna concessione amministrativa.
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PER PROFESSIONISTA si intende il diplomato per l’esercizio dell’arte ausiliaria delle
professioni sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici ai
sensi del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e Legge 23 giugno 1927, n. 1264;
PER STUDIO PROFESSIONALE DI MASSOTERAPIA si intende il luogo fisico in cui
il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l’ausilio di collaboratori,
esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero-professionale in base al
R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e Testo Unico delle Leggi
Sanitarie.
Per aprire lo studio è sufficiente recapitare al sindaco competente per territorio la Dichiarazione di
inizio attività (D.I.A.). Alla D.I.A., come indicato sul modulo, vanno allegati la licenza abilitante
dell’arte sanitaria (Diploma), la planimetria e la destinazione d’uso dei locali. L’ambulatorio di
fisiokinesiterapia non va confuso con lo studio professionale di massoterapia, adibito espressamente
all’esercizio libero professionale, dato che per il primo è necessaria la direzione medica del Fisiatra.
Pertanto, chi intende iniziare la libera professione in proprio gabinetto massoterapico, deve seguire
la seguente procedura:
a) Apertura della partita I.V.A. e tenuta dei libri contabili vidimati (registro degli acquisti e
delle spese e bollettario delle Ricevute Sanitarie). Il codice d’apertura della partita I.V.A. è
86.90.29 (Altre attività paramediche indipendenti nca) e le prestazioni sanitarie fornite alla
persona sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
b) Comunicazione di apertura dello studio tramite DIA da recapitare al Sindaco o come
indicato da eventuali normative regionali; alla comunicazione, come già detto, vanno
allegati la licenza abilitante dell’arte sanitaria (Diploma), la planimetria e la destinazione
d’uso dei locali con copia del contratto di locazione o di comodato o attestazione di
proprietà. È inoltre indispensabile allegare una relazione tecnica, redatta da un geometra,
architetto o ingegnere iscritti all’ordine, o un’autocertificazione che attesti l’agibilità dei
locali, la sicurezza e la conformità dell’impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti
normative.
c) Non deve essere richiesta alcuna autorizzazione alla ASL competente per territorio che,
comunque, potrà effettuare controlli per la sicurezza, l’agibilità e l’igiene dei locali, dato che
le arti sanitarie, ai sensi dell’art. 99 del TULS, sono soggette a vigilanza sanitaria volta
all'accertamento del titolo di abilitazione nonché all'esercizio delle arti ausiliarie anzidette.
d) La pubblicità sanitaria è regolamentata dalla legge n. 175/92. La domanda per poter
effettuare pubblicità sanitaria (targhe, inserzioni ecc.) va indirizzata al Sindaco competente
per territorio che ne autorizza la relativa concessione. La pubblicità sanitaria può essere
effettuata solo quando si è in possesso del relativo numero di concessione rilasciato dal
Sindaco e deve essere effettuata rigorosamente ai sensi di legge.
mod. DIA/12
A.I.M.
Giova far presente che l’A.I.M. ha redatto un codice deontologico, presentato anche alla
Associazione dei Medici Fisiatri, e un tariffario di minima consigliato. Si invitano tutti i
Massaggiatori e Capi Bagnini degli stabilimenti idroterapici al loro rispetto.
LEGGE PRIVACY
Ogni professionista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy (Legge 31 dicembre 1996 n.
675). La normativa prevede, tra l’altro, la redazione del Documento Programmatico Sicurezza,
come previsto dal decreto legislativo 196/2003. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un
documento di pianificazione della sicurezza dei dati che attesta l’adeguamento della struttura alle
leggi vigenti. Banche dati, schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con
opportuni accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÁ DI PROFESSIONISTI
Il DL 223/06, noto come Decreto Bersani, ha abolito il divieto di associazione tra professionisti, con
i seguenti limiti, che dovranno essere rispettati:
a) l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo;
b) il medesimo professionista non può partecipare a più di una società;
c) la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ognuno sotto la
propria responsabilità.
Non esistono più divieti di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di persone o
associazioni tra professionisti.