Il Lavoro accessorio

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Il Lavoro accessorio
Il Lavoro accessorio
Il lavoro accessorio copre le prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a
contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.
Il lavoro accessorio è regolato dal D.Lgs. 276/2003 modificato dal DL 112/2008 e dal DL 5/2009. Vi sono diverse circolari
INPS a cui si rimanda per la regolamentazione delle procedure nell’utilizzo dei voucher connessi all’utilizzo del lavoro
accessorio.
Il lavoro accessorio è destinato a particolari categorie fra le quali anche gli studenti universitari (regolamente iscritti)
fino a 25 anni che svolgono attività agricole di carattere stagionale nonché nel settore del commercio, turismo e servizi,
fino ad un max di 5000 euro di reddito annuo da parte di ciascun datore di lavoro.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non dà diritto alle
prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), mentre è
riconosciuto ai fini dell'anzianità contributiva e del diritto alla pensione e dà luogo all’accredito di contributi utili al diritto
e al calcolo della pensione.
Il compenso derivante da lavoro accessorio è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato.
Per ulteriori informazioni:
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pagina informativa dell'INPS
http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=19
pagina informativa del centro per l’impiego di Udine
http://www.provincia.udine.it/italiano/Ente/Uffici/Area-Funzi4/Servizio-L/LavColl/Lavoro-acc/index.aspx