B4.1 Principi informatori degli indirizzi di pianificazione

Transcript

B4.1 Principi informatori degli indirizzi di pianificazione
B4.1
Principi informatori degli indirizzi di pianificazione paesaggistica
I presenti “Indirizzi per la pianificazione paesaggistica” hanno valore di norme
attuative per gli ambiti vincolati, integrano ed esplicitano gli indirizzi
paesaggistici e fissano le direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei
piani urbanistici comunali.
Ai fini di una corretta valutazione paesaggistica degli interventi di trasformazione
del territorio e per un piu’ efficace coordinamento nella gestione degli stessi, sono
stabiliti i seguenti principi informatori:
a)
il paesaggio è il risultato formale derivato dall’interazione nel tempo di
elementi ambientali ed antropici. Compito della qualificazione, controllo e valorizzazione è quello del governo del risultato formale cui il paesaggio perviene a
seguito delle attività umane che si esplicano nel territorio, tenendo conto delle sue
caratteristiche naturali e della evoluzione di queste nel tempo;
b)
i contrasti tra le esigenze di sviluppo economico e sociale e quelle di
conservazione delle condizioni naturali dovranno essere valutati e governati non
sulla base di vantaggi immediati, ma garantendo la permanenza delle stesse
condizioni naturali nel tempo;
c)
nelle trasformazioni urbanistiche e ambientali dovranno prevalere le scelte
che meglio rispettano i valori paesaggistici. Tali scelte devono legittimare usi del
suolo che ne consentano la conservazione, la rigenerazione e la diversificazione,
su tempi lunghi.
d)
la qualità estetica del paesaggio è il risultato del rapporto equilibrato tra le
opportunità economiche, culturali e sociali e la salute “fisiologica” del territorio;
e)
ogni intervento di trasformazione deve essere dimensionato per soddisfare
l’esigenza che lo ha determinato e ciò al fine di limitare gli impatti prodotti.
f)
negli esempi di architettura spontanea e tradizionale del luogo, le forme, le
dimensioni, i materiali e i colori definiscono il paesaggio antropico. Questi
elementi dovranno ispirare le azioni di trasformazione del paesaggio.
Le trasformazioni urbanistiche e ambientali dovranno comunque garantire la
congruenza formale con l’intorno e la continuità biologica degli ecosistemi
interessati e, dove possibile, dovranno essere realizzate applicando principi e
modalità “sostenibili”, l’integrazione dei nuovi insediamenti; Il verde.
Uno dei requisiti di sostenibilità dovrà riguardare la regolamentazione della
concentrazione dell’“edificabilità” relativa alle nuove aree di trasformazione su
una porzione minoritaria dell’area d’intervento. Tale concentrazione senza
ottenere densità fondiarie elevate e comunque rapportabili a quelli presenti nei
tessuti urbani anche delle realtà appartenenti alla rarefazione e al policentrismo
diffuso.
Per qualificare gli interventi relativi alle nuove previsioni, accanto alla
concentrazione delle quote di edificabilità andrà attuata l’integrazione funzionale
in modo tale da evitare la formazione di nuovi insediamenti totalmente
monofunzionali.
B4.2
Indirizzi per la redazione dei PSC
Contenuti paesaggistici dei PSC
Nella redazione dei PSC e nella revisione o nelle varianti degli strumenti
urbanistici vigenti, ai sensi ai sensi dell’art. 23 del R.D. n. 1357/40, i Comuni dovranno sviluppare per le aree urbane vincolate ai sensi delle LL. 1497/39 e
431/85, i seguenti contenuti paesaggistici:
- Definizione del rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna area
vincolata: i rapporti quantitativi tra i volumi edilizi e le superfici libere,
nonchè la tipologia degli spazi aperti.
- Definizione delle norme per i diversi tipi di costruzione predisponendo una
disciplina di tutela e valorizzazione per i nuclei storici e per i beni storici
individuati dal PTCP e per altri beni di valore storico tipologico a valenza
locale non ricompresi nel presente Piano.
- Definizione dell’assetto edilizio indicando, anche attraverso elaborazioni
particolareggiate, la posizione, la distribuzione, gli allineamenti obbligatori, i
limiti delle visuali da rispettare.
- Definizione puntuale della disciplina di tutela e sviluppo del verde.
I Comuni dovranno sviluppare studi e ricerche specifici volti alla comprensione e
definizione delle caratteristiche paesaggistiche proprie delle aree edificate; studi
che dovranno informare con i propri contenuti le scelte di pianificazione generale
e le disposizioni per i piani attuativi e i progetti di trasformazione. I contenuti di
cui sopra potranno essere sviluppati anche mediante piani di settore quali: Piani
dell’Arredo Urbano, Piani del Verde e Piani del Colore, tra loro integrati e
sviluppati in confronto e in rapporto con le previsioni urbanistiche generali.
Inoltre, ai sensi della L.R.19/2000, i Comuni dovranno delimitare e disciplinare
ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano Attuativo,
se esistente, oppure, in sua sostituzione, dovrà raccordare ed approfondire i
contenuti paesistici definiti dalla Provincia.
Criteri progettuali delle componenti paesaggistiche
I PSC definiscono criteri progettuali per le seguenti componenti paesaggistiche,
sviluppando gli indirizzi di seguito riportati:
- Reti aeree di distribuzione
Gli impianti a rete aerei dovranno essere realizzati, di norma, lungo le strade, le
testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle
operazioni agricole, alla conservazione dell’ambiente naturale e della immagine
paesaggistica complessiva.
In particolare, per quanto concerne l’individuazione di nuovi tracciati per gli
elettrodotti e nelle fasi di revisione dei tracciati esistenti si avrà cura di evitare che
questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano
disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate.
- Recinzioni in ambiti extraurbani
Le recinzioni in ambiti extraurbani saranno preferibilmente realizzate mediante
siepi di specie autoctone ed indicate negli abachi.
Nei sistemi paesaggistici collinari, alto-collinari e montani oltre alle siepi,
potranno essere utilizzati muri a secco o steccati di legno.
- Terrazzamenti, ciglionamenti e dislivelli
In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo
paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti
esistenti andranno salvaguardati e costituiranno soluzione per la progettazione
paesaggistica di spazi non complanari. Dovrà comunque essere evitata la
realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni.
- Elementi dell’arredo del territorio
Rientrano tra tali elementi sia i manufatti di particolare fattura stilistica, quali
edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di
cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonchè elementi vegetali
rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature
in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni
compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni ; nonchè aree “speciali”
quali boschi e/o monti sacri.
I PSC dovranno censire tali elementi e le eventuali pertinenze assoggettandoli a
vincolo di conservazione, vietandone la modifica, la sostituzione e la demolizione.
- Aree agricole urbane
Sono le zone agricole interne e di “bordo” dei centri urbani, che non partecipano
né alla categoria “formale” e di funzionamento dell’edificato urbano nè a quella
dell’agricoltura intensiva.
La definizione dell’uso e dell’assetto formale di tali zone, nonchè del limite tra
queste e l’ambito urbano saranno precisati dai PSC.
Nella redazione dei PSC si dovrà tenere conto delle opportunità di recupero sul
piano funzionale e formale di tali aree qualificandole come “filtro” tra paesaggio
agricolo e l’edificato. Esse svolgono un ruolo nella costituzione di reti ecologiche
urbane (corridoi ecologici) e di connessione tra gli ambienti naturali e agricoli con
la città.
Impianti di trattamento dei reflui, dei rifiuti e centri di rottamazione
Gli impianti e le attrezzature destinati al trattamento dei reflui e dei rifiuti ed i
centri di rottamazione non dovranno essere localizzati, di norma, nelle aree
vincolate ai sensi della L. 1497/39 e comunque ne dovrà essere sempre curato
l’inserimento paesaggistico.
Tali infrastrutture non dovranno essere visibili dalla viabilità di interesse
paesaggistico e dai punti di belvedere.
Aree industriali significative
Sia nelle aree produttive esistenti che in quelle di nuova previsione, particolare
cura verrà posta nella definizione e nell’ attrezzatura delle aree verdi pertinenziali,
che, di norma, andranno localizzate lungo il perimetro delle medesime anche per
realizzare la connessione con aree verdi eventualmente preesistenti. I PSC ed i
relativi strumenti operativi ed attuativi dovranno disciplinare il coordinamento
delle componenti di arredo, delle finiture esterne e cromatiche degli edifici e degli
impianti di segnaletica.
Nelle aree verdi perimetrali di cui sopra, verranno realizzate prioritariamente fasce
alberate e boscate aventi oltre a funzioni di schermi visivi, anche funzioni
ecologiche per la riduzione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc..
Criteri per la redazione dei progetti paesaggistici
In funzione dell’importanza e della dimensione territoriale delle trasformazioni
proposte e per gli ambiti in cui, dai presenti indirizzi e norme è richiesta
attenzione alla situazione paesaggistica, dovranno essere considerate le condizioni
locali relativamente agli aspetti ambientali (caratteri geologici; caratteri
pedologici; caratteri climatici; caratteri botanici; caratteri zoologici), alle
caratteristiche paesaggistiche (i punti significativi di intervisibilità, le tipologie, i
modi costruttivi e i materiali di uso prevalente nella zona, le sistemazioni agricole
tipiche e storiche) alle infrastrutture ed ai manufatti storici.
B4.3
Norme di attuazione per la Struttura paesaggistica
Le presenti norme di indirizzo sono finalizzate alla formazione di piani e
programmi di competenza delle Amministrazioni, riferite ad ambiti e perimetri
entro cui le dette Amministrazioni, in sede di recepimento, verificheranno la
delimitazione geografica delle previsioni di PTCP e ne preciseranno i contenuti
normativi in coerenza con gli indirizzi. Tali norme dettano, anche relativamente a
specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli strumenti
urbanistici comunali nonché le modalità ed i comportamenti da seguire.
Il Piano Territoriale della Provincia di Cosenza (PTCP) stabilisce la disciplina di
uso e di intervento relativa all’intero territorio provinciale individuando ambiti
che strutturano e definiscono la forma e l’assetto del territorio:
AREE PROTETTE DI INTERESSE STATALE
PNS
Parco Nazionale della Sila istituito con D.P.R. del 14 novembre
2002.
PNzona 1 Parco Nazionale del Pollino. Zona con limitato o inesistente grado di
antropizzazione, per la quale valgono le misure di salvaguardia
previste negli articoli 3 e 4 dell’”Allegato A” del DPR 15 novembre
1993 di “Istituzione del Parco del Pollino”.
PNP – Parco Nazionale del Pollino
PNzona 2 Parco Nazionale del Pollino. Zona con maggior grado di
antropizzazione, per la quale valgono le misure di salvaguardia
previste negli articoli 3 e 4 dell’”Allegato A” del DPR 15 novembre
1993 di “Istituzione del Parco del Pollino”.
PNP – Parco Nazionale del Pollino
RNB
Riserve Naturali Biogenetiche. Boschi da seme e boschi sperimentali,
per i quali valgono le prescrizioni dell’art. 2 del DM 13 luglio 1977 di
istituzione delle seguenti riserve:
Boschi da seme: RNB1 – Gallopane; RNB2 – Golia Corvo; RNB3 –
Tasso Camigliatello; RNB4 – Jonia-Serra della Guardia; RNB5 –
Macchia della Giumenta-S.Salvatore; RNB6 – Trenta Coste; RNB 7 –
Serra Nicolino-Pian d’Albero
RN
Riserve Naturali Orientate e Riserva Naturale Guidata Biogenetica,
per le quali valgono le misure di salvaguardia di cui agli art.4 e 6 dei
Decreti Ministeriali 423/87, 424/87, 425/87, 426/87, rispettivamente
di istituzione delle seguenti riserve:
RNGB – Giganti della Sila; RNO1 – Valle dei Fiume Lao; RNO2
Valle del Fiume Argentino; RNO3 – Gole del Raganello.
AREE PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE
PR
Parchi Regionali per i quali fino all’approvazione del Piano del
Parco:
fuori dai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della L.
565/71 o individuabili secondo i criteri di cui all’art. 3 del D.L.
285/92 è fatto assoluto divieto di:
- eseguire nuove costruzioni o trasformare quelle esistenti;
- modificare la destinazione agricola dei terreni;
- aprire ed esercitare cave e discariche;
- effettuare qualsiasi intervento che incida sulla morfologia del
territorio e sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
dell’area;
all’interno dei centri edificati, ogni intervento diverso dalla
manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro e risanamento
conservativo è subordinato al rilascio di autorizzazione paesaggistica
ai sensi della L. 1497/39 e successive modificazioni.
PRCP – Parco Regionale della Catena Paolana.
RNR
Riserve Regionali, per le quali fino all’approvazione del Piano di
gestione della Riserva, è fatto assoluto divieto di:
eseguire nuove costruzioni o trasformare quelle esistenti;
modificare la destinazione agricola dei terreni;
aprire ed esercitare cave e discariche;
effettuare qualsiasi intervento che incida sulla morfologia del
territorio e sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
dell’area;
RNR1 - Foce del Crati; RNR2 – Bacino di Tarsia; (Istituite con LR
52/90)
RNR3 – Boschi di Farneta; RNR4 – Fiumara Ferro; RNR5 – Fiumara
Saraceno; RNR6 – Scogliera dei Rizzi; RNR7 – Lande parasteppiche
di Castrovillari; RNR8 – Farneto di Altomonte; RNR9 – Pantano
della Giumenta; RNR10 – Boschi e laghi di Fagnano; RNR11 –
Conoide del Mucone; RNR12 – Foreste Rossanesi; RNR13 – Palude
del lago Ariamacina; RNR14 – Fiumara del Trionto; RNR15 – Bosco
di Basilico; RNR16 – Bosco Mavigliano; RNR17 – Sughereta di
Fiumefreddo; RNR18 – Monte Cocuzzo; RNR19 – Gole del Busento
RNMT
Riserve Regionali Terrestri e Marine, per le quali valgono le misure
di salvaguardia del DM dell’Ambiente del 27 dicembre 1991:
RMNT1 – Secche dell’Amendolara; RNMT2 – Fondali dell’Isola di
Dino; RNMT3 – Isola di Cirella e fondali; RNMT4 – Scogli di Isca
(Amantea)
AREE DI PROTEZIONE DI AMBIENTE DI RILEVANTE VALORE
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
AS idro
Alvei fluviali e foci che costituiscono gli elementi portanti del
sistema idrografico provinciale e degli ecosistemi connessi. In tali
ambiti vanno esclusi tutti gli interventi e le utilizzazioni che possono
interferire con i beni oggetti di tutela.
In particolare:
non sono consentiti interventi trasformativi di qualsiasi genere ad
eccezione delle opere di difesa e consolidamento delle sponde
nonché di quelle di canalizzazione o deviazione di acque per piani
produttivi e potabili previo rituali autorizzazioni previste dalle norme
di polizia idraulica e con le limitazioni che verranno poste dagli
strumenti urbanistici generali;
non sono consentite le alterazioni dell’andamento delle rive, sia nello
sviluppo planimetrico che nello sviluppo verticale;
è vietato tenere discariche, depositi di materiali e di rottami di
qualsiasi natura;
sono vietate le estrazioni di inerti in alveo fino all’approvazione del
Piano Regionale delle Cave;
è vietata la costruzione di nuove strade veicolari;
è vietato alterare l’assetto dei vari “Habitat vegetazionali” e deve
promuoversi il ripristino di quelli che risultano già compromessi
AM
Aree montane per le quali non sono consentiti interventi di
trasformazione della morfologia dei terreni e di ogni altro elemento
che concorra significativamente alla definizione del paesaggio. Non
sono consentite nuove costruzioni e per quelle esistenti sono
unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro conservativo e risanamento igienico.
Aree ed ambiti per i quali valgono, qualora ricadenti nella casistica
prevista dalla normativa vigente, le prescrizioni e le misure di
salvaguardia impartite da leggi di tutela e di vincolo comunitarie,
nazionali e regionali, per come specificate nella presente normativa.
AREE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA
COSTIERA
CPU
Fascia Costiera caratterizzata anche da Paesaggio Urbano
Ambiti costituiti da due tipologie di aree: aree prevalentemente
costituite dall’“arenile” e aree caratterizzate da un elevato grado di
antropizzazione.
Arenile: fascia costiera da regolamentare con appositi piani attuativi
di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (Piani
di spiaggia) da realizzarsi mediante strutture amovibili e stagionali.
Detti Piani di Utilizzazione dell’Arenile Demaniale, aventi lo scopo
di dare organicità alle attività da svolgere, dovranno essere redatti in
conformità a quanto previsto dalla legge n° 494 del 4.12.1993, art. 6
comma 3.
Paesaggio urbano: fascia costiera con elevato grado di
antropizzazione.
È vietato alterare la morfologia del terreno ed ogni altro elemento che
concorra, significativamente, alla definizione del paesaggio
conservando inalterata la situazione attuale.
Non è consentita alcuna attività di costruzione di nuovi edifici e di
manufatti in genere e, in caso di ristrutturazione edilizia, devono
essere conservati i caratteri tipologici, compositi e costruttivi degli
edifici esistenti.
Potranno effettuarsi, invece, interventi finalizzati al recupero di
eventuali situazioni di degrado.
E’ consentita la realizzazione di interventi turistico-alberghieri e/o
servizi complementari all’attività turistica che potranno essere
realizzati previa demolizione di porzioni di edificazione esistente e
dovranno essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio (PUR) i
quali sono assoggettati ad approvazione regionale delegata alle
Province, in quanto le zone in oggetto vengono espressamente
riconosciute dal presente PTCP come ambiti territoriali di "interesse
provinciale".
TC
Aree di particolare valenza ambientale in relazione alle quali i valori
di qualità e di tipicità dell'ambiente e del paesaggio devono ritenersi
prevalenti su ogni altro valore.
In tali zone si deve tendere a mantenere inalterata la situazione attuale
sia nel suo insieme sia nei singoli elementi costitutivi.
Non è consentita alcuna attività di costruzione di nuovi edifici e di
manufatti in genere e, in caso di ristrutturazione e riqualificazione
edilizia, devono essere conservati i caratteri peculiari della zona.
Nei Comuni per i quali il nuovo strumento urbanistico (PSC), che
verrà redatto ai sensi della Legge Urbanistica Regionale, preveda,
nelle aree di cui al titolo, la destinazione di edificabilità, sarà
consentita esclusivamente la localizzazione di insediamenti
alberghieri e/o servizi complementari all’attività turistica che
dovranno essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio estesi
all’ambito interessato i quali sono assoggettati ad approvazione
regionale delegata alle Province, in quanto le zone in oggetto
vengono espressamente riconosciute dal presente PTCP come ambiti
territoriali di "interesse provinciale".
CU
Centri e nuclei insediativi consolidati ed aree attigue urbanizzate,
peculiarmente integrate, da considerare organiche con l'assetto del
sistema costiero.
Per essi i Comuni interessati devono elaborare appositi Piani attuativi
o Programmi Unitari di Riqualificazione che prevedano la
organizzazione funzionale dei centri, degli ambiti urbanizzati e dei
nuclei insediativi e la significativa utilizzazione delle aree di risulta e,
per la zone litoranea, la qualificazione del fronte mare.
LGA
Zone costiere di pregio ambientale nella quali si riscontra un limitato
grado di antropizzazione.
Sono possibili incrementi della consistenza insediativa, purché in
forme tali che non richiedano la predisposizione di opere di
urbanizzazione primaria diffusa nel territorio.
Gli strumenti urbanisti generali devono prevedere in tali zone, il
mantenimento delle aree agricole e boscate ed evitare la saldatura dei
nuclei esistenti lungo la strade di connessione.
Dovranno prevedere, inoltre, anche la localizzazione, in tali zone, di
insediamenti turistico-alberghieri, che devono essere inquadrati in
piani urbanistici di dettaglio, i quali sono assoggettati ad
approvazione regionale delegata alle Province, in quanto le zone in
oggetto vengono espressamente riconosciute dal presente PTCP come
ambiti territoriali di "interesse provinciale".
RPN
Ambiti di rilevante pregio naturalistico e paesaggistico.
Ambiti costieri di eccezionale valenza ambientale i cui valori di
qualità e di tipicità dell'ambiente e del paesaggio devono ritenersi di
grande pregio e vincolati a tutela e salvaguardia.
AREE DI TUTELA DI SINGOLARITA’ PRODUTTIVE AGRICOLE
AP
Aree agricole caratterizzate da colture tradizionali pregiate, per le
quali i Comuni interessati devono redigere un Piano Particolareggiato
di tutela e valorizzazione finalizzato alla conservazione,
manutenzione e riqualificazione degli usi agricoli anzidetti.
Fino all’approvazione del Piano Particolareggiato, nelle aree
medesime, sono consentiti esclusivamente:
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo degli edifici esistenti;
impianti per il miglioramento funzionale delle coltivazioni che non
comportino sottrazioni di terreno alle colture in atto.
Le aree sono quelle destinate alla coltura e produzione:
del cedro, nei territori dei Comuni di Santa Maria del Cedro,
Belvedere Marittimo, Diamante, Santa Domenica Talao, Scalea,
Buonvicino, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Verbicaro, Sangineto,
Bonifati (di cui alla L.R. n. 13/89);
dell’ulivo, nei territori dei Comuni di Rossano, Corigliano Calabro e
della Sila Greca;
degli agrumi, nei territori dei Comuni di Rossano e Corigliano
Calabro;
del pomodoro, nei territori dei Comuni di Belmonte e Longobardi.
B4.4
Disposizioni per gli ambiti di salvaguardia
Beni di interesse storico
Rientrano in tale categoria i seguenti beni :
a)
centri e nuclei storici;
b)
insediamenti storici puntuali: conventi e complessi religiosi, chiese e
luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica, molini,
infrastrutture storiche civili e militari.
I beni, come sopra individuati, sono assoggettati rispettivamente alla disciplina
urbanistica prevista per le zone “A”, pertanto i PSC dovranno precisare in termini
fondiari tali ambiti e predispone norme finalizzate alla definizione delle modalità
di intervento e di valorizzazione. I Comuni potranno altresì richiedere l’inclusione
di tali beni negli elenchi di cui alla L. 1497/39.
B4.5
Norme delle zone vincolate
Norme delle zone vincolate ai sensi della L. 1497/39
I caratteri della tutela delle zone vincolate dovranno essere raccordati ed integrati
dalla disciplina generale relativa ai sistemi paesaggistici in cui tali zone ricadono
che i PSC potranno precisare.
Bellezze naturali e singolarità geologiche
Nelle zone costituite dalle bellezze naturali, dalle singolarità geologiche e dai beni
paleontologici, il PTCP vieta tutte le attività di trasformazione edilizia ed
urbanistica, nonché ambientale che possano pregiudicare detti beni. Sono
consentiti unicamente gli interventi di restauro e manutenzione degli edifici
esistenti, così come definiti all’art. 31 della L.457/78.
È inoltre vietata l’alterazione delle caratteristiche vegetali eventualmente presenti,
l’eliminazione degli esemplari botanici e la trasformazione delle associazioni
vegetali
Complessi caratteristici
Nelle zone costituite dai complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, il PTCP vieta tutte le
attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale.
I beni, qualora interessino zone urbanizzate o edificate, sono assoggettati alla
disciplina urbanistica prevista per le zone “A” e relativa alla definizione delle modalità di intervento e di valorizzazione degli elementi architettonici, paesaggistici
e tipologici presenti.
Qualora gli interventi riguardino spazi aperti la disciplina dovrà fornire
disposizioni relative a forme e materiali per recinzioni, impianti aerei, muri di
contenimento, elementi di arredo urbano.
Gli interventi relativi a tali aree dovranno evitare processi di omologazione delle
aree vincolate rispetto all’intorno.
Bellezze panoramiche
In tali ambiti sono vietati tutti gli interventi che alterino le caratteristiche peculiari
del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche. Gli
interventi ammessi dovranno salvaguardare l’integrità delle visuali panoramiche e
dei punti di affaccio.
Norme degli ambiti vincolati ai sensi della L.431/85
I caratteri della tutela delle zone vincolate di seguito descritte, dovranno essere
raccordati ed integrati dalla disciplina generale relativa ai sistemi paesaggistici in
cui tali zone ricadono che i PSC potranno precisare.
Ambiti lacustri
Nelle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39, tutti gli interventi ammessi
dovranno essere indirizzati da criteri di salvaguardia e tutela degli elementi
naturali presenti, ponendo la massima attenzione alla vegetazione caratteristica
delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide.
I prati umidi ricadenti in tali aree sono tutelati e ne è espressamente vietata la
messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla
loro conservazione.
Per il patrimonio edilizio esistente potranno essere consentiti interventi di
manutenzione e restauro di cui alla L. 457/78. Gli strumenti urbanistici comunali
potranno prevedere aree destinate alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva
del lago, anche entro la fascia di rispetto, esclusivamente per attrezzature di uso
pubblico e relative alla fruizione del bene.
Ambiti fluviali
Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua di rilevanza territoriale.
In esse sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi
collegate che costituiscono i principali corridoi ecologici alla scala territoriale (reti
ecologiche) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e
di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a
parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente
individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Nelle aree così individuate non potranno essere, di norma, previste zone di
espansione edilizia. I PSC che dovessero individuare tali zonizzazioni in queste
aree dovranno dimostrare l’impossibilità di una diversa localizzazione e prevedere
norme di mitigazione e compensazione.
Sul patrimonio edilizio esistente e salvo diverso e più restrittivo vincolo, potranno
essere consentiti gli interventi di cui all’art. 31 della L. 457/78, purchè volti alla
qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate.
È vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi
d’acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio - vegetazionali.
Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere
improntate a criteri di naturalità e dall’uso di biotecnologie. Sono di norma vietate
opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano
necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico.
Ambiti di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza locale
I Comuni nella formazione dei propri Strumenti Urbanistici Generali potranno
provvedere alla territorializzazione delle aree da sottoporre alla disciplina di cui al
precedente paragrafo.
Ambiti montani
Nelle aree costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 m/ s.l.m., non
potranno essere, di norma, previste zone di espansione urbanistica, ma
esclusivamente interventi di recupero del patrimonio esistente e di completamento
edilizio. Potranno, inoltre, essere previsti attrezzature ed impianti finalizzati al
godimento della risorsa ambientale Sul patrimonio edilizio esistente potranno
essere consentiti gli interventi di cui all’art. 31 della L. 457/78, nonché volti alla
qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate.
Ambiti dei parchi
Nelle aree costituite da Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di
riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7
dell’art. 12 della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”.
Ambiti delle aree boscate
Nelle aree costituite dalle aree boscate censite non potranno essere previste nuove
costruzioni, né l’apertura di nuove cave che non prevedano, quale intervento di
riambientalizzazione, la ricostituzione del bosco.
In tali aree, al fine della salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico,
possono essere consentiti solo interventi edilizi di:
- recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi o agrituristici, salvo
disposizioni diverse della legislazione regionale;
- realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore
utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e
sviluppo.
In tali aree è consentito il mantenimento e/o il ripristino della viabilità forestale
esistente e l’adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione degli incendi
(quali piste tagliafuoco, ripulitura del sottobosco ai margini delle strade).
Sono da evitare in tali zone tutti gli interventi che comportino un danno ecologico
e paesaggistico, quali:
il prelievo non regolamentato di biomassa;
la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti che non prevedano opportune
misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuita’ delle biocenosi;
le opere di scasso dei terreni e quelle di movimenti di terra che alterino in modo
irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane e
nell’ ambito di specifici programmi operativi nazionali e comunitari promuove
progetti di valorizzazione ecologico - economica relativi allo sviluppo naturale dei
boschi, alla trasformazione dei boschi cedui in boschi d’alto fusto, alla
riconversione dei rimboschimenti a forme di bosco naturale, nonché agli usi
turistico- ecologici delle aree boscate.
Ambiti di interesse archeologico
Le aree comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1,
art.1 della L. 431/85 e le aree perimetrate non ancora soggette a vincolo.
Nelle aree di interesse archeologico (sottoposte o non a tutela ai sensi della lettera
m), comma 1, art. i della L. 431/1985, l’esercizio delle funzioni subdelegate ai
Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per la
Calabria il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento
autorizzativo comunale.
Gli interventi oggetto di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di
infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che
private. Le opere da prevedere devono essere indirizzate all’obiettivo di
salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela mirando
ad inserirlo, quando lo stato di conservazione dei luoghi lo consenta, in una
pianificazione di valorizzazione ambientale che vede proprio nel valore culturale
del bene tutelato l’occasione e il mezzo di una comprensione del valore oggettivo
del territorio espresso attraverso il suo uso diacronico.
La compatibilità con il bene oggetto di tutela dei progetti di trasformazione che
interessino il sottosuolo e/o che modifichino lo stato dei luoghi sarà valutata dalla
Soprintendenza Archeologica per la Calabria sulla base degli esiti di indagini
preliminari di tipo archeologico che devono costituire parte integrante dei progetti
stessi.
Qualsiasi altro intervento di trasformazione, promosso da soggetto pubblico o
privato, richiede un approfondimento di carattere conoscitivo ed è subordinato all’approvazione di un piano attuativo elaborato anche sulla base di indagini
archeologiche dirette, effettuate dal soggetto attuatore, sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza Archeologica.
B4.6
Norme transitorie e finali.
Attuazione delle previsioni paesaggistiche del Piano
I Comuni adegueranno i PSC ai contenuti degli Indirizzi paesaggistici del PTCP
nei tempi previsti dalla legislazione regionale.
La Provincia con l’adozione del PTCP fornisce ai Comuni le conoscenze acquisite
e collabora, qualora richiesto, al processo di adeguamento del PSC alla disciplina
paesaggistica.
Attuazione delle previsioni paesaggistiche del Piano per le zone TC
Nelle zone di cui al titolo vale la seguente norma durante il regime transitorio:
“Nei Comuni per i quali lo strumento urbanistico vigente alla data di adozione
del PTCP preveda la destinazione di edificabilità, sarà consentita, in regime di
salvaguardia, esclusivamente la localizzazione di insediamenti alberghieri e/o
servizi complementari all’attività turistica che dovranno essere inquadrati in
piani urbanistici di dettaglio estesi all’ambito interessato i quali sono
assoggettati ad approvazione da parte della Provincia.