B4.1 Principi informatori degli indirizzi di pianificazione
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B4.1 Principi informatori degli indirizzi di pianificazione
B4.1 Principi informatori degli indirizzi di pianificazione paesaggistica I presenti “Indirizzi per la pianificazione paesaggistica” hanno valore di norme attuative per gli ambiti vincolati, integrano ed esplicitano gli indirizzi paesaggistici e fissano le direttive ed i criteri metodologici per la formazione dei piani urbanistici comunali. Ai fini di una corretta valutazione paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio e per un piu’ efficace coordinamento nella gestione degli stessi, sono stabiliti i seguenti principi informatori: a) il paesaggio è il risultato formale derivato dall’interazione nel tempo di elementi ambientali ed antropici. Compito della qualificazione, controllo e valorizzazione è quello del governo del risultato formale cui il paesaggio perviene a seguito delle attività umane che si esplicano nel territorio, tenendo conto delle sue caratteristiche naturali e della evoluzione di queste nel tempo; b) i contrasti tra le esigenze di sviluppo economico e sociale e quelle di conservazione delle condizioni naturali dovranno essere valutati e governati non sulla base di vantaggi immediati, ma garantendo la permanenza delle stesse condizioni naturali nel tempo; c) nelle trasformazioni urbanistiche e ambientali dovranno prevalere le scelte che meglio rispettano i valori paesaggistici. Tali scelte devono legittimare usi del suolo che ne consentano la conservazione, la rigenerazione e la diversificazione, su tempi lunghi. d) la qualità estetica del paesaggio è il risultato del rapporto equilibrato tra le opportunità economiche, culturali e sociali e la salute “fisiologica” del territorio; e) ogni intervento di trasformazione deve essere dimensionato per soddisfare l’esigenza che lo ha determinato e ciò al fine di limitare gli impatti prodotti. f) negli esempi di architettura spontanea e tradizionale del luogo, le forme, le dimensioni, i materiali e i colori definiscono il paesaggio antropico. Questi elementi dovranno ispirare le azioni di trasformazione del paesaggio. Le trasformazioni urbanistiche e ambientali dovranno comunque garantire la congruenza formale con l’intorno e la continuità biologica degli ecosistemi interessati e, dove possibile, dovranno essere realizzate applicando principi e modalità “sostenibili”, l’integrazione dei nuovi insediamenti; Il verde. Uno dei requisiti di sostenibilità dovrà riguardare la regolamentazione della concentrazione dell’“edificabilità” relativa alle nuove aree di trasformazione su una porzione minoritaria dell’area d’intervento. Tale concentrazione senza ottenere densità fondiarie elevate e comunque rapportabili a quelli presenti nei tessuti urbani anche delle realtà appartenenti alla rarefazione e al policentrismo diffuso. Per qualificare gli interventi relativi alle nuove previsioni, accanto alla concentrazione delle quote di edificabilità andrà attuata l’integrazione funzionale in modo tale da evitare la formazione di nuovi insediamenti totalmente monofunzionali. B4.2 Indirizzi per la redazione dei PSC Contenuti paesaggistici dei PSC Nella redazione dei PSC e nella revisione o nelle varianti degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi ai sensi dell’art. 23 del R.D. n. 1357/40, i Comuni dovranno sviluppare per le aree urbane vincolate ai sensi delle LL. 1497/39 e 431/85, i seguenti contenuti paesaggistici: - Definizione del rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna area vincolata: i rapporti quantitativi tra i volumi edilizi e le superfici libere, nonchè la tipologia degli spazi aperti. - Definizione delle norme per i diversi tipi di costruzione predisponendo una disciplina di tutela e valorizzazione per i nuclei storici e per i beni storici individuati dal PTCP e per altri beni di valore storico tipologico a valenza locale non ricompresi nel presente Piano. - Definizione dell’assetto edilizio indicando, anche attraverso elaborazioni particolareggiate, la posizione, la distribuzione, gli allineamenti obbligatori, i limiti delle visuali da rispettare. - Definizione puntuale della disciplina di tutela e sviluppo del verde. I Comuni dovranno sviluppare studi e ricerche specifici volti alla comprensione e definizione delle caratteristiche paesaggistiche proprie delle aree edificate; studi che dovranno informare con i propri contenuti le scelte di pianificazione generale e le disposizioni per i piani attuativi e i progetti di trasformazione. I contenuti di cui sopra potranno essere sviluppati anche mediante piani di settore quali: Piani dell’Arredo Urbano, Piani del Verde e Piani del Colore, tra loro integrati e sviluppati in confronto e in rapporto con le previsioni urbanistiche generali. Inoltre, ai sensi della L.R.19/2000, i Comuni dovranno delimitare e disciplinare ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano Attuativo, se esistente, oppure, in sua sostituzione, dovrà raccordare ed approfondire i contenuti paesistici definiti dalla Provincia. Criteri progettuali delle componenti paesaggistiche I PSC definiscono criteri progettuali per le seguenti componenti paesaggistiche, sviluppando gli indirizzi di seguito riportati: - Reti aeree di distribuzione Gli impianti a rete aerei dovranno essere realizzati, di norma, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole, alla conservazione dell’ambiente naturale e della immagine paesaggistica complessiva. In particolare, per quanto concerne l’individuazione di nuovi tracciati per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione dei tracciati esistenti si avrà cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate. - Recinzioni in ambiti extraurbani Le recinzioni in ambiti extraurbani saranno preferibilmente realizzate mediante siepi di specie autoctone ed indicate negli abachi. Nei sistemi paesaggistici collinari, alto-collinari e montani oltre alle siepi, potranno essere utilizzati muri a secco o steccati di legno. - Terrazzamenti, ciglionamenti e dislivelli In considerazione della varietà percettiva che i dislivelli producono sotto il profilo paesaggistico, le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale, i muretti esistenti andranno salvaguardati e costituiranno soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Dovrà comunque essere evitata la realizzazione di dislivelli mediante scavi e riporti di notevoli dimensioni. - Elementi dell’arredo del territorio Rientrano tra tali elementi sia i manufatti di particolare fattura stilistica, quali edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, etc., nonchè elementi vegetali rilevanti, quali coppie di cipressi posti a segnale di luoghi significativi, alberature in filare (viali) specialmente se poste su crinali, alberi di grandi dimensioni compresi quelli posti a confine dei campi e sui ciglioni ; nonchè aree “speciali” quali boschi e/o monti sacri. I PSC dovranno censire tali elementi e le eventuali pertinenze assoggettandoli a vincolo di conservazione, vietandone la modifica, la sostituzione e la demolizione. - Aree agricole urbane Sono le zone agricole interne e di “bordo” dei centri urbani, che non partecipano né alla categoria “formale” e di funzionamento dell’edificato urbano nè a quella dell’agricoltura intensiva. La definizione dell’uso e dell’assetto formale di tali zone, nonchè del limite tra queste e l’ambito urbano saranno precisati dai PSC. Nella redazione dei PSC si dovrà tenere conto delle opportunità di recupero sul piano funzionale e formale di tali aree qualificandole come “filtro” tra paesaggio agricolo e l’edificato. Esse svolgono un ruolo nella costituzione di reti ecologiche urbane (corridoi ecologici) e di connessione tra gli ambienti naturali e agricoli con la città. Impianti di trattamento dei reflui, dei rifiuti e centri di rottamazione Gli impianti e le attrezzature destinati al trattamento dei reflui e dei rifiuti ed i centri di rottamazione non dovranno essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 e comunque ne dovrà essere sempre curato l’inserimento paesaggistico. Tali infrastrutture non dovranno essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico e dai punti di belvedere. Aree industriali significative Sia nelle aree produttive esistenti che in quelle di nuova previsione, particolare cura verrà posta nella definizione e nell’ attrezzatura delle aree verdi pertinenziali, che, di norma, andranno localizzate lungo il perimetro delle medesime anche per realizzare la connessione con aree verdi eventualmente preesistenti. I PSC ed i relativi strumenti operativi ed attuativi dovranno disciplinare il coordinamento delle componenti di arredo, delle finiture esterne e cromatiche degli edifici e degli impianti di segnaletica. Nelle aree verdi perimetrali di cui sopra, verranno realizzate prioritariamente fasce alberate e boscate aventi oltre a funzioni di schermi visivi, anche funzioni ecologiche per la riduzione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc.. Criteri per la redazione dei progetti paesaggistici In funzione dell’importanza e della dimensione territoriale delle trasformazioni proposte e per gli ambiti in cui, dai presenti indirizzi e norme è richiesta attenzione alla situazione paesaggistica, dovranno essere considerate le condizioni locali relativamente agli aspetti ambientali (caratteri geologici; caratteri pedologici; caratteri climatici; caratteri botanici; caratteri zoologici), alle caratteristiche paesaggistiche (i punti significativi di intervisibilità, le tipologie, i modi costruttivi e i materiali di uso prevalente nella zona, le sistemazioni agricole tipiche e storiche) alle infrastrutture ed ai manufatti storici. B4.3 Norme di attuazione per la Struttura paesaggistica Le presenti norme di indirizzo sono finalizzate alla formazione di piani e programmi di competenza delle Amministrazioni, riferite ad ambiti e perimetri entro cui le dette Amministrazioni, in sede di recepimento, verificheranno la delimitazione geografica delle previsioni di PTCP e ne preciseranno i contenuti normativi in coerenza con gli indirizzi. Tali norme dettano, anche relativamente a specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli strumenti urbanistici comunali nonché le modalità ed i comportamenti da seguire. Il Piano Territoriale della Provincia di Cosenza (PTCP) stabilisce la disciplina di uso e di intervento relativa all’intero territorio provinciale individuando ambiti che strutturano e definiscono la forma e l’assetto del territorio: AREE PROTETTE DI INTERESSE STATALE PNS Parco Nazionale della Sila istituito con D.P.R. del 14 novembre 2002. PNzona 1 Parco Nazionale del Pollino. Zona con limitato o inesistente grado di antropizzazione, per la quale valgono le misure di salvaguardia previste negli articoli 3 e 4 dell’”Allegato A” del DPR 15 novembre 1993 di “Istituzione del Parco del Pollino”. PNP – Parco Nazionale del Pollino PNzona 2 Parco Nazionale del Pollino. Zona con maggior grado di antropizzazione, per la quale valgono le misure di salvaguardia previste negli articoli 3 e 4 dell’”Allegato A” del DPR 15 novembre 1993 di “Istituzione del Parco del Pollino”. PNP – Parco Nazionale del Pollino RNB Riserve Naturali Biogenetiche. Boschi da seme e boschi sperimentali, per i quali valgono le prescrizioni dell’art. 2 del DM 13 luglio 1977 di istituzione delle seguenti riserve: Boschi da seme: RNB1 – Gallopane; RNB2 – Golia Corvo; RNB3 – Tasso Camigliatello; RNB4 – Jonia-Serra della Guardia; RNB5 – Macchia della Giumenta-S.Salvatore; RNB6 – Trenta Coste; RNB 7 – Serra Nicolino-Pian d’Albero RN Riserve Naturali Orientate e Riserva Naturale Guidata Biogenetica, per le quali valgono le misure di salvaguardia di cui agli art.4 e 6 dei Decreti Ministeriali 423/87, 424/87, 425/87, 426/87, rispettivamente di istituzione delle seguenti riserve: RNGB – Giganti della Sila; RNO1 – Valle dei Fiume Lao; RNO2 Valle del Fiume Argentino; RNO3 – Gole del Raganello. AREE PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE PR Parchi Regionali per i quali fino all’approvazione del Piano del Parco: fuori dai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della L. 565/71 o individuabili secondo i criteri di cui all’art. 3 del D.L. 285/92 è fatto assoluto divieto di: - eseguire nuove costruzioni o trasformare quelle esistenti; - modificare la destinazione agricola dei terreni; - aprire ed esercitare cave e discariche; - effettuare qualsiasi intervento che incida sulla morfologia del territorio e sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici dell’area; all’interno dei centri edificati, ogni intervento diverso dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro e risanamento conservativo è subordinato al rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e successive modificazioni. PRCP – Parco Regionale della Catena Paolana. RNR Riserve Regionali, per le quali fino all’approvazione del Piano di gestione della Riserva, è fatto assoluto divieto di: eseguire nuove costruzioni o trasformare quelle esistenti; modificare la destinazione agricola dei terreni; aprire ed esercitare cave e discariche; effettuare qualsiasi intervento che incida sulla morfologia del territorio e sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici dell’area; RNR1 - Foce del Crati; RNR2 – Bacino di Tarsia; (Istituite con LR 52/90) RNR3 – Boschi di Farneta; RNR4 – Fiumara Ferro; RNR5 – Fiumara Saraceno; RNR6 – Scogliera dei Rizzi; RNR7 – Lande parasteppiche di Castrovillari; RNR8 – Farneto di Altomonte; RNR9 – Pantano della Giumenta; RNR10 – Boschi e laghi di Fagnano; RNR11 – Conoide del Mucone; RNR12 – Foreste Rossanesi; RNR13 – Palude del lago Ariamacina; RNR14 – Fiumara del Trionto; RNR15 – Bosco di Basilico; RNR16 – Bosco Mavigliano; RNR17 – Sughereta di Fiumefreddo; RNR18 – Monte Cocuzzo; RNR19 – Gole del Busento RNMT Riserve Regionali Terrestri e Marine, per le quali valgono le misure di salvaguardia del DM dell’Ambiente del 27 dicembre 1991: RMNT1 – Secche dell’Amendolara; RNMT2 – Fondali dell’Isola di Dino; RNMT3 – Isola di Cirella e fondali; RNMT4 – Scogli di Isca (Amantea) AREE DI PROTEZIONE DI AMBIENTE DI RILEVANTE VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO AS idro Alvei fluviali e foci che costituiscono gli elementi portanti del sistema idrografico provinciale e degli ecosistemi connessi. In tali ambiti vanno esclusi tutti gli interventi e le utilizzazioni che possono interferire con i beni oggetti di tutela. In particolare: non sono consentiti interventi trasformativi di qualsiasi genere ad eccezione delle opere di difesa e consolidamento delle sponde nonché di quelle di canalizzazione o deviazione di acque per piani produttivi e potabili previo rituali autorizzazioni previste dalle norme di polizia idraulica e con le limitazioni che verranno poste dagli strumenti urbanistici generali; non sono consentite le alterazioni dell’andamento delle rive, sia nello sviluppo planimetrico che nello sviluppo verticale; è vietato tenere discariche, depositi di materiali e di rottami di qualsiasi natura; sono vietate le estrazioni di inerti in alveo fino all’approvazione del Piano Regionale delle Cave; è vietata la costruzione di nuove strade veicolari; è vietato alterare l’assetto dei vari “Habitat vegetazionali” e deve promuoversi il ripristino di quelli che risultano già compromessi AM Aree montane per le quali non sono consentiti interventi di trasformazione della morfologia dei terreni e di ogni altro elemento che concorra significativamente alla definizione del paesaggio. Non sono consentite nuove costruzioni e per quelle esistenti sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e risanamento igienico. Aree ed ambiti per i quali valgono, qualora ricadenti nella casistica prevista dalla normativa vigente, le prescrizioni e le misure di salvaguardia impartite da leggi di tutela e di vincolo comunitarie, nazionali e regionali, per come specificate nella presente normativa. AREE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA CPU Fascia Costiera caratterizzata anche da Paesaggio Urbano Ambiti costituiti da due tipologie di aree: aree prevalentemente costituite dall’“arenile” e aree caratterizzate da un elevato grado di antropizzazione. Arenile: fascia costiera da regolamentare con appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (Piani di spiaggia) da realizzarsi mediante strutture amovibili e stagionali. Detti Piani di Utilizzazione dell’Arenile Demaniale, aventi lo scopo di dare organicità alle attività da svolgere, dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto dalla legge n° 494 del 4.12.1993, art. 6 comma 3. Paesaggio urbano: fascia costiera con elevato grado di antropizzazione. È vietato alterare la morfologia del terreno ed ogni altro elemento che concorra, significativamente, alla definizione del paesaggio conservando inalterata la situazione attuale. Non è consentita alcuna attività di costruzione di nuovi edifici e di manufatti in genere e, in caso di ristrutturazione edilizia, devono essere conservati i caratteri tipologici, compositi e costruttivi degli edifici esistenti. Potranno effettuarsi, invece, interventi finalizzati al recupero di eventuali situazioni di degrado. E’ consentita la realizzazione di interventi turistico-alberghieri e/o servizi complementari all’attività turistica che potranno essere realizzati previa demolizione di porzioni di edificazione esistente e dovranno essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio (PUR) i quali sono assoggettati ad approvazione regionale delegata alle Province, in quanto le zone in oggetto vengono espressamente riconosciute dal presente PTCP come ambiti territoriali di "interesse provinciale". TC Aree di particolare valenza ambientale in relazione alle quali i valori di qualità e di tipicità dell'ambiente e del paesaggio devono ritenersi prevalenti su ogni altro valore. In tali zone si deve tendere a mantenere inalterata la situazione attuale sia nel suo insieme sia nei singoli elementi costitutivi. Non è consentita alcuna attività di costruzione di nuovi edifici e di manufatti in genere e, in caso di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, devono essere conservati i caratteri peculiari della zona. Nei Comuni per i quali il nuovo strumento urbanistico (PSC), che verrà redatto ai sensi della Legge Urbanistica Regionale, preveda, nelle aree di cui al titolo, la destinazione di edificabilità, sarà consentita esclusivamente la localizzazione di insediamenti alberghieri e/o servizi complementari all’attività turistica che dovranno essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio estesi all’ambito interessato i quali sono assoggettati ad approvazione regionale delegata alle Province, in quanto le zone in oggetto vengono espressamente riconosciute dal presente PTCP come ambiti territoriali di "interesse provinciale". CU Centri e nuclei insediativi consolidati ed aree attigue urbanizzate, peculiarmente integrate, da considerare organiche con l'assetto del sistema costiero. Per essi i Comuni interessati devono elaborare appositi Piani attuativi o Programmi Unitari di Riqualificazione che prevedano la organizzazione funzionale dei centri, degli ambiti urbanizzati e dei nuclei insediativi e la significativa utilizzazione delle aree di risulta e, per la zone litoranea, la qualificazione del fronte mare. LGA Zone costiere di pregio ambientale nella quali si riscontra un limitato grado di antropizzazione. Sono possibili incrementi della consistenza insediativa, purché in forme tali che non richiedano la predisposizione di opere di urbanizzazione primaria diffusa nel territorio. Gli strumenti urbanisti generali devono prevedere in tali zone, il mantenimento delle aree agricole e boscate ed evitare la saldatura dei nuclei esistenti lungo la strade di connessione. Dovranno prevedere, inoltre, anche la localizzazione, in tali zone, di insediamenti turistico-alberghieri, che devono essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio, i quali sono assoggettati ad approvazione regionale delegata alle Province, in quanto le zone in oggetto vengono espressamente riconosciute dal presente PTCP come ambiti territoriali di "interesse provinciale". RPN Ambiti di rilevante pregio naturalistico e paesaggistico. Ambiti costieri di eccezionale valenza ambientale i cui valori di qualità e di tipicità dell'ambiente e del paesaggio devono ritenersi di grande pregio e vincolati a tutela e salvaguardia. AREE DI TUTELA DI SINGOLARITA’ PRODUTTIVE AGRICOLE AP Aree agricole caratterizzate da colture tradizionali pregiate, per le quali i Comuni interessati devono redigere un Piano Particolareggiato di tutela e valorizzazione finalizzato alla conservazione, manutenzione e riqualificazione degli usi agricoli anzidetti. Fino all’approvazione del Piano Particolareggiato, nelle aree medesime, sono consentiti esclusivamente: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti; impianti per il miglioramento funzionale delle coltivazioni che non comportino sottrazioni di terreno alle colture in atto. Le aree sono quelle destinate alla coltura e produzione: del cedro, nei territori dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Belvedere Marittimo, Diamante, Santa Domenica Talao, Scalea, Buonvicino, Maierà, Grisolia, Orsomarso, Verbicaro, Sangineto, Bonifati (di cui alla L.R. n. 13/89); dell’ulivo, nei territori dei Comuni di Rossano, Corigliano Calabro e della Sila Greca; degli agrumi, nei territori dei Comuni di Rossano e Corigliano Calabro; del pomodoro, nei territori dei Comuni di Belmonte e Longobardi. B4.4 Disposizioni per gli ambiti di salvaguardia Beni di interesse storico Rientrano in tale categoria i seguenti beni : a) centri e nuclei storici; b) insediamenti storici puntuali: conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica, molini, infrastrutture storiche civili e militari. I beni, come sopra individuati, sono assoggettati rispettivamente alla disciplina urbanistica prevista per le zone “A”, pertanto i PSC dovranno precisare in termini fondiari tali ambiti e predispone norme finalizzate alla definizione delle modalità di intervento e di valorizzazione. I Comuni potranno altresì richiedere l’inclusione di tali beni negli elenchi di cui alla L. 1497/39. B4.5 Norme delle zone vincolate Norme delle zone vincolate ai sensi della L. 1497/39 I caratteri della tutela delle zone vincolate dovranno essere raccordati ed integrati dalla disciplina generale relativa ai sistemi paesaggistici in cui tali zone ricadono che i PSC potranno precisare. Bellezze naturali e singolarità geologiche Nelle zone costituite dalle bellezze naturali, dalle singolarità geologiche e dai beni paleontologici, il PTCP vieta tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché ambientale che possano pregiudicare detti beni. Sono consentiti unicamente gli interventi di restauro e manutenzione degli edifici esistenti, così come definiti all’art. 31 della L.457/78. È inoltre vietata l’alterazione delle caratteristiche vegetali eventualmente presenti, l’eliminazione degli esemplari botanici e la trasformazione delle associazioni vegetali Complessi caratteristici Nelle zone costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, il PTCP vieta tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale. I beni, qualora interessino zone urbanizzate o edificate, sono assoggettati alla disciplina urbanistica prevista per le zone “A” e relativa alla definizione delle modalità di intervento e di valorizzazione degli elementi architettonici, paesaggistici e tipologici presenti. Qualora gli interventi riguardino spazi aperti la disciplina dovrà fornire disposizioni relative a forme e materiali per recinzioni, impianti aerei, muri di contenimento, elementi di arredo urbano. Gli interventi relativi a tali aree dovranno evitare processi di omologazione delle aree vincolate rispetto all’intorno. Bellezze panoramiche In tali ambiti sono vietati tutti gli interventi che alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche. Gli interventi ammessi dovranno salvaguardare l’integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio. Norme degli ambiti vincolati ai sensi della L.431/85 I caratteri della tutela delle zone vincolate di seguito descritte, dovranno essere raccordati ed integrati dalla disciplina generale relativa ai sistemi paesaggistici in cui tali zone ricadono che i PSC potranno precisare. Ambiti lacustri Nelle aree vincolate ai sensi della L. 1497/39, tutti gli interventi ammessi dovranno essere indirizzati da criteri di salvaguardia e tutela degli elementi naturali presenti, ponendo la massima attenzione alla vegetazione caratteristica delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide. I prati umidi ricadenti in tali aree sono tutelati e ne è espressamente vietata la messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla loro conservazione. Per il patrimonio edilizio esistente potranno essere consentiti interventi di manutenzione e restauro di cui alla L. 457/78. Gli strumenti urbanistici comunali potranno prevedere aree destinate alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva del lago, anche entro la fascia di rispetto, esclusivamente per attrezzature di uso pubblico e relative alla fruizione del bene. Ambiti fluviali Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua di rilevanza territoriale. In esse sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali corridoi ecologici alla scala territoriale (reti ecologiche) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Nelle aree così individuate non potranno essere, di norma, previste zone di espansione edilizia. I PSC che dovessero individuare tali zonizzazioni in queste aree dovranno dimostrare l’impossibilità di una diversa localizzazione e prevedere norme di mitigazione e compensazione. Sul patrimonio edilizio esistente e salvo diverso e più restrittivo vincolo, potranno essere consentiti gli interventi di cui all’art. 31 della L. 457/78, purchè volti alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. È vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d’acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio - vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate a criteri di naturalità e dall’uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico. Ambiti di tutela dei corsi d’acqua di rilevanza locale I Comuni nella formazione dei propri Strumenti Urbanistici Generali potranno provvedere alla territorializzazione delle aree da sottoporre alla disciplina di cui al precedente paragrafo. Ambiti montani Nelle aree costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 m/ s.l.m., non potranno essere, di norma, previste zone di espansione urbanistica, ma esclusivamente interventi di recupero del patrimonio esistente e di completamento edilizio. Potranno, inoltre, essere previsti attrezzature ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere consentiti gli interventi di cui all’art. 31 della L. 457/78, nonché volti alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. Ambiti dei parchi Nelle aree costituite da Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7 dell’art. 12 della L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”. Ambiti delle aree boscate Nelle aree costituite dalle aree boscate censite non potranno essere previste nuove costruzioni, né l’apertura di nuove cave che non prevedano, quale intervento di riambientalizzazione, la ricostituzione del bosco. In tali aree, al fine della salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico, possono essere consentiti solo interventi edilizi di: - recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi o agrituristici, salvo disposizioni diverse della legislazione regionale; - realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo. In tali aree è consentito il mantenimento e/o il ripristino della viabilità forestale esistente e l’adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione degli incendi (quali piste tagliafuoco, ripulitura del sottobosco ai margini delle strade). Sono da evitare in tali zone tutti gli interventi che comportino un danno ecologico e paesaggistico, quali: il prelievo non regolamentato di biomassa; la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti che non prevedano opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuita’ delle biocenosi; le opere di scasso dei terreni e quelle di movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio; La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane e nell’ ambito di specifici programmi operativi nazionali e comunitari promuove progetti di valorizzazione ecologico - economica relativi allo sviluppo naturale dei boschi, alla trasformazione dei boschi cedui in boschi d’alto fusto, alla riconversione dei rimboschimenti a forme di bosco naturale, nonché agli usi turistico- ecologici delle aree boscate. Ambiti di interesse archeologico Le aree comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1, art.1 della L. 431/85 e le aree perimetrate non ancora soggette a vincolo. Nelle aree di interesse archeologico (sottoposte o non a tutela ai sensi della lettera m), comma 1, art. i della L. 431/1985, l’esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per la Calabria il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale. Gli interventi oggetto di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che private. Le opere da prevedere devono essere indirizzate all’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela mirando ad inserirlo, quando lo stato di conservazione dei luoghi lo consenta, in una pianificazione di valorizzazione ambientale che vede proprio nel valore culturale del bene tutelato l’occasione e il mezzo di una comprensione del valore oggettivo del territorio espresso attraverso il suo uso diacronico. La compatibilità con il bene oggetto di tutela dei progetti di trasformazione che interessino il sottosuolo e/o che modifichino lo stato dei luoghi sarà valutata dalla Soprintendenza Archeologica per la Calabria sulla base degli esiti di indagini preliminari di tipo archeologico che devono costituire parte integrante dei progetti stessi. Qualsiasi altro intervento di trasformazione, promosso da soggetto pubblico o privato, richiede un approfondimento di carattere conoscitivo ed è subordinato all’approvazione di un piano attuativo elaborato anche sulla base di indagini archeologiche dirette, effettuate dal soggetto attuatore, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica. B4.6 Norme transitorie e finali. Attuazione delle previsioni paesaggistiche del Piano I Comuni adegueranno i PSC ai contenuti degli Indirizzi paesaggistici del PTCP nei tempi previsti dalla legislazione regionale. La Provincia con l’adozione del PTCP fornisce ai Comuni le conoscenze acquisite e collabora, qualora richiesto, al processo di adeguamento del PSC alla disciplina paesaggistica. Attuazione delle previsioni paesaggistiche del Piano per le zone TC Nelle zone di cui al titolo vale la seguente norma durante il regime transitorio: “Nei Comuni per i quali lo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del PTCP preveda la destinazione di edificabilità, sarà consentita, in regime di salvaguardia, esclusivamente la localizzazione di insediamenti alberghieri e/o servizi complementari all’attività turistica che dovranno essere inquadrati in piani urbanistici di dettaglio estesi all’ambito interessato i quali sono assoggettati ad approvazione da parte della Provincia.