Contratto di locazione commerciale per attività industriale
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Contratto di locazione commerciale per attività industriale
Contratto di locazione commerciale per attività industriale Addì ***, in *** sono presenti: - ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***, che interviene in qualità di ***. - Locatore e - . . . , ***, con sede legale in ***, P. IVA ***, nel presente atto rappresentata da ***, C.F. ***, residente in ***, che interviene in qualità di ***. - Conduttore Premesse: a) il Locatore è proprietario ed ha la libera e piena disponibilità dell’immobile sito nel Comune di Novi Ligure, denominato “Cascina Alessandrina”, Strada Vecchia per Bosco marengo, senza n. civico, Fg. 8 – mapp. 176 del Catasto Terreni, avente una consistenza catastale di mq. 13.460 su cui insiste un complesso edificato, così di seguito composto: circa 1.600 mq di fabbricati abitativi; circa 2.000 mq di capannoni. b) il Conduttore ha necessità di locare l’immobile del Locatore per ivi esercitare la seguente attività, a carattere transitorio: *************************************************** Attestandone la compatibilità con la destinazione d’uso dell’immobile: SERVIZI TECNOLOGICI – SEDI ED IMPIANTI DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI AMBIENTALI. Ciò premesso e ritenuto, le parti così dispongono: ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA LOCAZIONE Il Locatore dà in locazione al Conduttore l’immobile precisamente descritto alla lettera a) delle premesse. La locazione avrà la durata di anni 6, con inizio dalla data di stipula del presente contratto, rinnovabili ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 della L. 392/78. pag. 1 ART. 2 - PREZZO DELLA LOCAZIONE Il prezzo della locazione è stabilito in € *** (Euro ***) (base d’asta 30.000) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € *** (Euro ***), entro e non oltre il giorno *** di ciascun mese, con le seguenti modalità: ***. ART. 3 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE Le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del Locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. ART. 4 - RITARDO NEI PAGAMENTI Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. ART. 5 – STATO DELL’ IMMOBILIARE E DIRITTO DI PRELAZIONE L’immobiliare oggetto del presente contratto viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come il Locatore lo possiede e ha diritto di possederlo. Il Conduttore si obbliga, prima di iniziare l’attività industriale, ad effettuare tutti i lavori di natura edile ed impiantistica necessari a rendere l’immobile idoneo all’uso che intende farne. Tutti i lavori che il Conduttore effettuerà dovranno essere preventivamente autorizzati dal Locatore e, quindi, prima del loro inizio, muniti delle necessarie autorizzazioni degli Enti preposti (Comune di Novi Ligure, VV.FF., ASL, ecc.), se necessarie. I miglioramenti apportati alla cosa locata, per espresso accordo delle parti, non attribuiranno al Conduttore nessun diritto ad indennità, ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1592 cod. civ. Qualora il Conduttore esegua addizioni sulla cosa locata, salvo il diritto di toglierle al termine della locazione qualora sia possibile farlo senza nocumento della cosa, non potrà comunque vantare nessun diritto ad indennità, ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1593 cod. civ. Il Locatore attribuisce al Conduttore il diritto di prelazione nel caso in cui intenderà trasferire a titolo oneroso l’immobile locato. Il diritto di prelazione è disciplinato dall’art. 38 della Legge n. 392/78. Qualora il Conduttore eserciti il diritto di prelazione, dal prezzo d’acquisto dell’immobile sarà detratto un importo pari all’incremento di valore causato dai miglioramenti e dalle addizioni effettuate dal Conduttore, purché pag. 2 preventivamente autorizzati dal Locatore, secondo il valore concordemente attribuito loro dalle parti, diminuito del 5% per ogni anno trascorso dall’inizio della locazione. ART. 6 - SUBLOCAZIONE I locali si concedono per i soli usi compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile. E’ consentita la sublocazione previa autorizzazione del Locatore. ART. 7 - CONFORMITÀ ALLE NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE Il Locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche. ART. 8 - STATO DEI LOCALI AFFITTATI Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso che intende farne. Il Conduttore dichiara anche che il Locatore lo ha compiutamente reso edotto di tutti i vizi dell’immobile locato, che di fatto, nello stato attuale, non lo rendono idoneo all’uso. Rinuncia quindi a domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di locazione ed a formulare eventuali domande di risarcimento danni al Locatore, ai sensi dell’art. 1578 cod. civ. ART. 9 - RIPARAZIONI Il Conduttore si fa carico di effettuare, a sua totale cura e spese, rinunciando al diritto al rimborso, tutte le riparazioni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, che si renderanno necessarie per conservare l’immobile in buono stato, anche se di competenza del Locatore, in espressa deroga all’art. 1576 cod. civ. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà Locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale, salvo il diritto al rimborso qualora tale somma non sia sufficiente. ART. 10 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione anche di terzi. ART. 11 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. ART. 12 - ISPEZIONE DEI LOCALI AFFITTATI Il Locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati. pag. 3 ART. 13- DEPOSITO CAUZIONALE Il Conduttore, a garanzia del rispetto di tutti i suoi gli obblighi contrattuali, ivi compreso anche il ritardo nel pagamento dei canoni di locazione, rilascia fideiussione bancaria di € 100.000 (Euro centomila). Tale garanzia dovrà contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Locatore. La fideiussione sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni. E’ fatta salva la facoltà del Locatore di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. ART. 14 - IMPOSTE A CARICO DEL CONDUTTORE Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, L’imposta di registro gli compete nella misura del 50%. ART. 15 - CLAUSOLE STATUTARIE Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili e non espressamente derogate di comune accordo dalle parti. ART. 16 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Conduttore. ART. 17 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO Il Locatore si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora il Conduttore non esegua i lavori di cui all’art.9. In caso di recesso del Locatore, al Conduttore non spetterà nessuna somma a titolo di risarcimento danni, neppure nell’ipotesi in cui abbia già iniziato i lavori. ____________________ (Per il Locatore) ____________________ (Per il Conduttore) pag. 4 Dichiarazione di approvazione clausole Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il Conduttore dichiara di approvare i seguenti Articoli del Contratto: ART. 4 - RITARDO NEI PAGAMENTI; ART. 5 – STATO DELL’ IMMOBILIARE E DIRITTO DI PRELAZIONE; ART. 6 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE; ART. 8 - STATO DEI LOCALI AFFITTATI; ART. 9 – RIPARAZIONI; ART. 10 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI; ART. 11 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI; ART. 12 - ISPEZIONE DEI LOCALI AFFITTATI; ART. 13- DEPOSITO CAUZIONALE; ART. 14 - IMPOSTE A CARICO DEL CONDUTTORE;ART. 15 - CLAUSOLE STATUTARIE; ART. 15 - CLAUSOLE STATUTARIE; ART. 16 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO; ART. 17 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO. ____________________ (Per il Locatore) pag. 5