PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
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PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
OBBLIGAZIONE (OBLIGATIO -> OB-LIGATIO) • Inst. 3.13pr. • Oblìgatio est ìurìs vinculum, quo necessitate adstrìngimur alicuius solven-dae rei secundum nostrae civitatis iura, • L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica • obligatio, composto da ob e ligatio • solvere e solutio • Nexum (vinvolo attuale non potenziale) • un gestum per aes et libram • Solutio per aes et libram • lex Poetelia Papiria, del 326 a.C. le fonti delle obbligazioni • CONTRACTUS • DELICTUM (VEL MALEFICIUM) • BIPARTIZIONE GAIANA (INSTITUTIONES) Institutiones Gai • 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto. • • 3.91. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem soluit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI PARET EVM DARE OPORTERE…sed haec species obligationis non uidetur ex contractu consistere, quia is, qui soluendi animo dat, magis distrahere uult negotium quam contrahere TRIPARTIZIONE GAIANA (RES COTTIDIANAE) • D.44.7.1pr. (GAIUS libro secundo rerum quotidianarum sive aureorum) • Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris • Le obbligazioni nascono, o da contratto o da delitto o, per proprio diritto, da varie specie di cause TRIPARTIZIONE • Art. 1173 c.c. Le obbligazioni derivano da contratto (art. 1321 e seguenti), da fatto illecito (art. 2043 e seguenti), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (artt. 433 ss., 651, 2028 ss., 2033 ss., 2041 e seguenti) in conformità dell'ordinamento giuridico QUADRIPARTIZIONE POSTCLASSICA • I. 3.13.2 • Sequens divisio in quattor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio • La partizione successiva le divide in quattro specie: giacchè ci sono o (obbligazioni) da contratto, o quasi da contratto o da delitto o quasi da delitto. QUADRIPARTIZIONE BIZANTINA • Teofilo (Parafrasi delle Istituzioni di Gaio) • Contratto, delitto, quasi-contratto, quasi-delitto • Art. 1097 c.c. 1865 • Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-contratto, da delitto o quasidelitto. I CONTRATTI • TIPICITA’ (TEMPERATA) • Art. 1322 Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico I CONTRATTI • contratti unilaterali • contratti bilaterali • contratti bilaterali imperfetti OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO (QUADRIPARTIZIONE) • Gai 3.89 • Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu • Vediamo prima quelle che nascono da contratto. Di queste ci sono quattro generi: l’obbligazione, infatti, si contrae o mediante cosa o parole o scritti o consenso. • CONTRATTI CONSENSUALI (compravendita, locazione-conduzione, mandato, società) • CONTRATTI REALI (mutuo, comodato, deposito, pegno, fiducia) • CONTRATTI VERBALI (sponsio, stipulatio, dotis promissio) • CONTRATTI LETTERALI (nomina transscripticia) CONTRATTI REALI • • • • MUTUO condictio formulare. actio certae creditae pecuniae condictio triticaria (da triticum, 'frumento') • stipulatio usurarum • Actio certae creditae pecuniae (actio in personam in ius concepta) • C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia del contendere – il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi • • • • • • • DEPOSITO actio depositi in factum actio depositi in ius ex fide bona actio depositi in factum contraria furtum usus Sequestro Deposito irregolare • • • • • • • • • COMODATO Actio commodti in factum Actio commodati in ius ex fide bona Acto commodati contraria PEGNO Oppignorante Obbligo (solo) eventuale) Actio pigneraticia in factum Actio pigneraticia in factum contraria • FIDUCIA • CUM CREDITORE • CUM AMICO VERBIS CONTRAHERE (CONTRATTI VERBALI) • STIPULATIO - SPONSIO = INTERROGATIO + • • • • • • RESPONSIO (VERBA + CONVENTIO) IPOTESI MINORI UNO LOQUENTE -> STRUTTURA UNILATERALE (DOTIS DICTIO) DARI SPONDES? SPONDEO -> SPONSIO XII TAV. -> LEGIS ACTIO PER I. A. POSTULATIONEM DABIS? DABO STIPULATIO PROMITTIS? PROMITTO FACIES? FACIAM VERBIS CONTRAHERE (CONTRATTI VERBALI) • • • • • • • • • • OGGETTO (PRESTAZIONE) CERTUM -> DARE UNA COSA DET. INCERTUM -> FARE PRASSI SCRITTURA (AD PROBATIONEM) CI. 8.37.10 472 D.C. (IMP. LEONE) -> SUPERAMENTO CARATTERE VERBALE DEL CONTRATTO TUTELA GIUDIZIARIA L A. PER I.A.P. - L.A. PER CONDICTIONEM - L.A. SACRAMENTI (IN PERSONAM) A. CERTAE CREDITAE PECUNIAE CONDICTIO CERTAE REI ACTIO EX STIPULATU CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • • • • • • • • • • EMPTIO VENDITIO (COMPRAVENDITA) CONTRATTO BILATERALE (SINALLAGMTICO) OBBLIGHI VENDITORE E OBBLIGHI COMPRATORE ≠ MANCIPATIO ≠ PERMUTA (CONTROVERSIA SABINIANI - PROCULIANI) OGGETTO GARANZIA OB EVICTIONEM - EFFETTO NATURALE MANCIPATIO (OBLIGATIO E ACTIO AUCTORITATIS) - NASCE DA UNA SPECIFICA STIPULATIO IL TRASFERIMENTO AL COMPRATORE DELLA PROPRIETA’ CIVILE DEL BENEVENDUTO E’ UNA EVENTUALITA’ , NON UN OBBLIGO DEL VENDITORE CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • D. 19.1.11.13 (Ulp. l. 32 ad edictum) • Nerazio afferma che il venditore, nel consegnare la cosa, deve garantire al compratore che egli prevarrà in un’eventuale lite avente ad oggetto il possesso. Ma Giuliano, nel libro 15 dei suoi Digesta, approva un parere secondo cui non si ritiene che vi sia stato il trasferimento se il compratore non prevarrà nella controversia riguardante il possesso. Dunque, se ciò non sia assicurato, vi sarà un’azione di compera • (IUS CONTROVERSUM) CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • Garanzia per i vizi occulti (non dichiarati) • - apposita stipulatio (per il prezzo o in duplum) • A. ex empto ex fide bona (commisurata alla diminuzione di valore se il comportamento del venditore contrario a buona fede) • La materia dei vizi occulti trova una definizione normativa negli editti degli edili curuli (vendita nei mercati di schiavi e di animali da sella e da soma -> res mancipi) • A. redhibitoria • A. quanti minoris o aestimatoria CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • • • • Tutela giudiziaria A. ex empto A. ex vendito Entrambe ex fide bona (rilevano, quindi, eventuali pacta aggiunti, compensazione crediti-debiti, dolo, metus etc.) CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • LOCATIO CONDUCTIO (LOCAZIONE) • DIVERSE FATTISPECIE CON • • • • ALCUNI ELEMENTI COSTANTI - obbligazione al pagamento di una somma di denaro (merces), in un’unica soluzione o in erogazioni periodiche, in cambio di determinate prestazioni, tutte riferite all’oggetto della locatio - messa a disposizione di una res (o di una attività equiparata ad una res) - il locatore è sempre colui che colloca la res - il conduttore è sempre colui che impiega la res in qualche modo CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • 1. Il locatore mette a disposizione una cosa per un tempo determinato in cambio di un corrispettivo in denaro (mercede), dovuto dal conduttore (LOCATIO REI) • 2. Il locatore mette a disposizione del conduttore il proprio lavoro, e ne trae un corrispettivo (LOCATIO OPERARUM) • 3. Il locatore mette a disposizione del conduttore una res, mentre il conduttore si obbliga ad eseguire con essa un’opera, opus, un facere in cambio di un corrispettivo in denaro esigibile dal locatore ad opera compiuta (LOCATIO OPERIS) CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • TUTELA GIUDIZIARIA • ACTIO LOCATI EX FIDE BONA • Responsabilità per dolo e per colpa CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • SOCIETAS (SOCIETA’) • LE PARTI CONVENGONO DI GESTIRE IN • • • • COMUNE I RISPETTIVI BENI (TUTTI O UNA PARTE) ED EVENTUALMENTE LE PROPRIE ATTIVITA’ SCOPO DUPLICE: TRARRE UTILITA’ - DIVIDERE PROFITTI E PERDITE GAIO DISTINGUE: SOCIETAS OMNIUM BONORUM SOCIETAS UNIUS NEGOTIATIONIS CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • GAI. 3.148 • Fu oggetto di ampia discussione se si potesse costituire una società in modo tale che uno dei soci percepisse la maggior parte degli utili e rispondesse in misura minore delle perdite. Quinto Mucio ritenne che ciò fosse contrario alla natura della società, ma Servio Sulpicio, la cui dottrina si impose, considerò possibile costituire così una società, anche in modo tale che un sopcio non rispondesse affatto delle perdite, ma guadagnasse solo la sua parte di utili, se la sua attività apparisse tanto preziosa da rendere equo il fatto che egli fosse ammesso alla società con questo specifico accordo. (IUS CONTROVERSUM) CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • • • • • • • • • • IL CONSENSUS TRA LE PARTI DEVE ESSERE CONTINUO (AFFECTIO SOCIETATIS) CAUSE DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ - MORTE - CAPITIS DEMINUTIO - RECESSO (NON SOLOSO E NON INTEMPESTIVO) RAGGIUNGIMENTO SCOPO O IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA - CONSENSO CONTRARIO SI ENTRAMBE LE PARTI - ESERCIZIO ACTIO PRO SOCIO EX FIDE BONA INFAMANTE - NOVAZIONE I SOCI RISPONDONO PER DOLO E PER COLPA (INERZIA, NEGLIGENZA) CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • • • • MANDATUM BILATERALE (IMPERFETTO) - GRATUITO Cic., Pro Roscio Amerino 38.111-114 “Negli affari privati, se qualcuno eseguiva un mandato, non dico con qualche comportamento doloso per ottenere un lucro o un vantaggio personale, ma semplicemente co un po’ di negligenza, i nostri antenati lo ritenevano responsabile di una condotta disonorevole. Venne così istituito un giudizio per l’inadempimento del mandato, con conseguenze non meno infamanti di quelle previste nell’azione di furto; e si è agito così, penso, perché negli affari di cui non possiamo personalmente interessarci, il leale impegno degli amici si sostituisce alla nostra opera; chi tradisce questo impegno attenta ad un presidio comune a tutti e, per quanto dipende da lui, sconvolge la vita sociale. Non possiamo fare tutto da soli,… CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • TUTELA GIUDIZIARIA • ACTIO MANDATI EX FIDE BONA (DIRECTA E CONTRARIA) • IL CONTRATTO SI SCIOGLIE PER RECESSO ANCHE UNILATERALE • D. 17.1.27.2 (Gaius, l. 9 ad edictum prov.) • Chi ha assunto il mandato, se può eseguirlo, non deve abbandonare il dovere al quale si è impegnato, altrimenti sarà condannato nella misura dell’interesse del mandante, se però egli si accorge di non potere assolvere a quel dovere, deve comunicarlo quanto prima al mandante, affinché questi, se vuole, possa avvalersi dell’opera di un altro CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • MANDATUM CONTRATTO GRATUITO • D. 17.1.1.4 (Paulus l. 32 ad edictum) • Non vi è nessun mandato se non gratuito: infatti esso trae origine dal dovere e dall’amicizia,…se interviene il denaro, la situazione riguarda piuttosto la locatioconductio • Gai. 3.162 • In sostanza si deve sapere che ogni qualvolta io abbia dato qualcosa da fare gratis, che se per la stessa ragione avessi stabilito una mercede si sarebbe contratta una locazione e conduzione, c’è l’azione di mandato… • NON AMMESSO IL MANDATUM TUA GRATIA (NELL’INTERESSE ESCLUSIVO DEL MANDATARIO) • PROBLEMA RAPPRESENTATO DAL MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE CONSENSU CONTRAHERE (CONTRATTI CONSENSUALI) • MANDATUM -> DA CONTRATTO GRATUITO DIVIENE ONEROSO? (SALARIUM DOVUTO AL MANDATARIO?) • D. 17.1.26.8 (Paulus l. 32 ad edictum) • Un artigiano, su mandato di un suo amico, comprò un servo per 10 e gli insegnò il mestiere; in seguito, lo vendette per 20, che, in base all’azione di mandato, fu costretto a pagare; subito dopo fu condannato a favore del compratore per il fatto che il servo non era sano. Mela afferma che il mandante non deve prestargli ciò, a meno che il servo non abbia cominciato ad avere questo vizio dopo essere stato comprato dall’artigiano e senza alcun dolo da parte di questo. Se invece egli lo abbia istruito su ordine del mandante, sarà il contrario: infatti, allora dovrà conseguire sia una mercede sia il rimborso del vitto, a meno che non gli sia stato dato l’incarico di istruirlo gratuitamente • Gai. 3.158 • Se qualcuno mi ha incaricato di fare qualcosa dopo la mia morte, il mandato è invalido perché generalmente è stato ritenuto che l’adempimento non può avere inizio dalla persona dell’erede LITTERIS CONTRAHERE (CONTRATTI LETTERALI) • NOMINA TRANSCRIPTICIA -> IL VINCOLO OBBLIGATORIO SCATURISCE DALLA REGISTRAZIONE SCRITTA DI UN CREDITO NEL PROPRIO LIBRO CONTABILE (CODEX ACCEPTI ET EXPENSI) A CUI PUO’ CORRISPONDERE UN’IDENTICA ED OPPOSTA TRASCRIZIONE DEL DEBITO DA PARTE DELL’ALTRO CONTRAENTE • OCCORRE OVVIAMENTE UNA SOTTOSTANTE CONVENTIO TRA LE PARTI • TRANSCRIPTIO A RE IN PERSONAM • TRANSCRIPTIO A PERSONA IN PERSONAM (DELEGAZIONE - CESSIONE DEL DEBITO) OBLIGATIONES EX DELICTO Gai. 3.182 Passiamo ora alle obbligazioni che nascono da delitto, come ad esempio se uno abbia commesso furto, abbia rapinato, abbia inferto un danno, abbia commesso un’iniuria. In tutte queste situazioni l’obbligazione consiste in un solo genere, mentre, come abbiamo detto sopra, le obbligazioni da contratto si suddividono in quattro generi • Gai 4.6-9 • Talvolta agiamo per ottenere il bene soltanto, talvolta per la pena soltanto, altre volte per il bene e la pena. Perseguiamo il bene soltanto com’è con le azioni con le quali agiamo da contratto. Perseguiamo la pena soltanto com’è con le azioni di furto, di ingiuria e di rapina…perseguiamo, invece, bene e pena com’è per quelle cause con le quali agiamo per il doppio contro chi si oppone; ciò accade con l’azione di giudicato,…con la lex Aquilia per il danneggiamento o in ragione dei legati che sono stati disposti per damnationem OBLIGATIONES EX DELICTO FURTUM D. 47.2.1.3 (Paul. L. 39 ad edictum) Il furto è la sottrazione fraudolenta della cosa (ALTRUI?) al fine di trarre un vantaggio patrimoniale dalla cosa stessa o dal suo uso o possesso Gai. 3.183 Servio Sulpicio e Masurio Sabino sostennero che esistevano quattro generi di furto: manifesto, non manifesto, scoperto presso l’autore del delitto (conceptum) e quello trasferito presso un’altra persona (oblatum); secondo Labeone ne esistevano solo due: manifesto e non manifest; infatti quello scoperto e quello trasferito riguardano specie di azione inerenti al furto piuttosto che generi di furto; il che risulta indubbiamente più vero, come di seguito si vedrà OBLIGATIONES EX DELICTO Gai. 3.192-193 Alcuni affermarono che è furto manifesto quello scoperto mentre avviene; altri anche quello che viene scoperto nel luogo ove il fatto è avvenuto, come ad esempio, se sono state rubate olive in un oliveto o uve in un vigneto, finché il ladro rimanga nell’oliveto o nel vigneto; o se è stato commesso un furto in una casa, finché il ladro rimanga in essa. Altri ancora sostennero che il furto era manifesto finché il ladro non avesse nascosto la refurtiva nel luogo cui era destinata. Altri ancora finché risulti che il ladro detenga la refurtiva; ma quest’ultima opinione non ottenne consensi OBLIGATIONES EX DELICTO Gai. 3.189 Secondo la legge delle XII Tavole…l’uomo libero (autore di furto), dopo essere stato frustato, veniva assegnato alla vittima del furto (addictio)…nei confronti dello schiavo, ugualmente frustato, si procedeva con un giudizio pubblico (comminazione poena capitis). Ma più tardi fu disapprovata l’asprezza della pena, sia per il servo sia per l’uomo libero fu istituita dal pretore un’azione volta ad ottenere il quadruplo del valore della cosa Actio furti manifesti (quadruplum del quanti ea res fuit) Actio furti nec manifesti (duplum del quanti ea res fuit, decemvirale) Condictio ex causa furtiva, in personam, reipersecutoria Rei vindicatio (al proprietario derubato), in rem, reipersecutoria OBLIGATIONES EX DELICTO D. 9.2.4.1 (Gaius l. 7 ad edictum provinciale) La legge delle XII Tavole permette di uccidere un ladro catturato di notte, purché si faccia constatare ciò con grida (chiamata dei testimoni, valore anche rituale); quello catturato di giorno, invece, permette di ucciderlo a questa condizione: se si difenda con un arma, purché ugualmente si faccia constatare ciò con grida OBLIGATIONES EX DELICTO GAI 3.195 L’azione di furto spetta (legittimazione attiva) a chi ha interesse a conservare la cosa, anche se non ne è dominus…. Es.: il debitore proprietario della res data in pegno, sottrae la cosa al creditore pigneratizio Furtum usus (no contrectatio, solo mutamento animus) Legittimato passivo: autore, complice -> figure istigatore e favoreggiatore (ope consilio) RAPINA (VI BONA RAPTA) Sottrazione di beni altrui commessa con violenza e con l’organizzazione o l’istigazione di uomini armati (furto aggravato) D. 47.8.2pr. (Ulp. L. 56 ad edictum) Il pretore asserisce: se si dirà che a qualcuno è stato arrecato volontariamente danno con uomini armati, o se si dirà che di questo sono stati rapiti i beni, contro colui che si asserirà avere fatto questo darò una formula. Quindi, se si dirà che è stato un servo, darò contro il padrone una formula nossale • ACTIO VI BONORUM RAPTORUM (al quadruplum entro l’anno - al simplum successivamente) DAMNUM INIURIA DATUM • • • • • LEX AQUILIA 286 A.C. (3 CAPITA) GAI. 3.210 ss. …col primo capitolo è stato stabilito che, se qualcuno uccise il servo altrui o l’altrui animale, compreso nel numero dei pecudes, sia condannato a dare al padrone quanto fu il valore massimo del bene in quell’anno Col capitolo secondo contro l’adstipulator che accettò il pagamento in fronde allo stipulator fu costituita un’azione per tanto quanto è il valore… Col terzo capitolo è stato stabilito riguardo ad ogni altro danno. Così se taluno ha ferito un servo o l’animale che è nel numero dei pecudes, o ha fertio o ucciso un quadrupede che non è nel numero dei pecudes, come il cane o la bestia feroce, tipo l’orso, con questo capitolo è stata prevista un’azione…se qualcosa è stata bruciata o rotta o spezzata con questo capitolo è data un’azione… • • • • • • • URERE – FRANGERE – RUMPERE INIZIALMENTE: SOLO CONTEGNO COMMISSIVO SOLO CORPORE CORPORI Azioni pretore utiles o in factum D. 9.2.9pr. (Ulp. L. 18 ad edictum) Così, se l’ostetrica abbia dato una medicina e la schiava morì, Labeone distingue che, se la somministrò con le sue mani, sembra averla uccisa; se invece la dette affinché la schiava la prendesse, bisogna ricorrere all’actio in factum; opinione questa che è corretta, infatti, più che ucciderla, determinò una causa di morte INIURIA • XII TAVOLE • Membri ruptio • VIII.2: si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto • Ossis fractio • Iniuriae • Actio iniuriarum -> condanna al bonum et aequum (recuperatores) • Intrasmissibile anche dal lato attivo ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI • • • • • • NEGOZIO UGUALE E CONTRARIO - solutio per aes et libram - acceptilatio verbis - acceptilatio litteris - contrarius consensus In caso di adempimento informale -> il pretore poteva: denegare actionem / concedere al convenuto l’exceptio doli • SOLUTIO (ADEMPIMENTO) -> CAUSA ESTINZIONE • Estinzione ipso iure (ius civile) • Estinzione ope exceptionis (ius honorarium) CAUSE ESTINZIONE OBLIGATIO • SOLUTIO (ADEMPIMENTO) • COMPENSAZIONE (iudicia b.f. per crediti ex eadem causa argentarii verso i loro clienti, bonorum emptor verso i debitori del fallito) • NOVAZIONE (ex stipulatione - oggettiva o soggettiva) • REMISSIONE (ipso iure se compiuta con atto formale, ope exceptionis se ex pacto) • IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (per causa non imputabile al debitore) CAUSE ESTINZIONE OBLIGATIO • LITIS CONTESTATIO (nel processo formulare) • MORTE (mandato, società, obbligazioni ex delicto) • CAPITIS DEMINUTIO (MAXIMA MEDIA MINIMA) • CONCURSUS CAUSARUM (Giuliano, se entrambe le cause lucrative -> estinzione; se una o entrambe onerose -> il creditore poteva pretendere il valore della res) • CONFUSIONE (es. per successione mortis causa) PERSONAE – FAMILIA – SUCCESSIO MORTIS CAUSA • • • • • • • • • • PERSONAE (nati vivi e vitali) 3 STATUS (LIBERTATIS, CIVITATIS, FAMILIAE) PIENA CAPACITA’ RISPETTO AL DIRITTO: 1. LIBERI (INGENUI) 2. CITTADINI ROMANI 3. SUI IURIS 4. SESSO MASCHILE 5. DETERMINATA ETA’ (IMPUBERI - MINORI 25 ANNI) 6. NON INFERMITA’ MENTALE (FURIOSI O PRODIGI) -> TUTELA O CURATELA • • • • • • SCHIAVITU’ MANUMISSIONES Vindicta – censu – testamento Liberti / ingenui Cause schiavitù Nexi, addicti, vades, praedes • PEREGRINI (abitano peregre – all’estero) ius gentium - fictio civitatis • LATINI (lega latina) • Ius migrandi • Ius suffragii • Ius conubii • Ius commercii • CITTADINANZA ROMANA • Acquisto • - nascita • - concessione Perdita libertà FAMILIA PROPRIO IURE P (pater familias) / / \ f1 f2 m(in manu) /\ \ n1 n2 n3 FAMILIA COMMUNI IURE P (MORTO) / / \ f1 f2 m(in manu) /\ \ n1 n2 n3 SUCCESSIONE MORTIS CAUSA Successione, anche per quota, alla persona del de cuius (de cuius hereditate agitur) in un complesso unitariamente considerato e non necessariamente definito nei suoi elementi (HEREDITAS = UNIVERSITAS) costitutivi, di posizioni giuridiche soggettive (CORPORA e IURA) trasmissibili (no: potestà famil., tutela, curatela, usufrutto e diriutti affini) VINDICATIO HEREDITATIS (PETITIO HEREDITATIS) ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE (azione di divisione) CHIAMATA (VOCATIO O DELATIO) La chiamata (vocatio o delatio = offerta) poteva essere: 1. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento) 2. LEGITTIMA o AB INTESTATO (sulla base della legge - intestatus è colui che è morto senza testamento) 1. CIVILE 2. PRETORIA (BONORUM POSSESSIO: sine testamento, cum testamento, contra testamentum) EREDI • 1) NECESSARII • A) sui et necessarii • B) (solo) necessarii • 2) VOLONTARII (debbono accettare e, quindi, possono rifiutare l’eredità: CRETIO o PRO HEREDE GESTIO) • IUS ADCRESCENDI (salvo nomina di un sostituto, istituzione congiunta) Esempio P / \ (f1 premorto) f2m(non in manu) /\ /\ n1 n2 n3 m(in manu) Chi rientra nel novero degli heredes sui et necessarii? EREDE CIVILE / HONORARIO • • • Successore universale secondo il ius civile = Heres (titolare, anche solo per quota, dell’hereditas: corpora e iura, questi ultimi comprensivi dei sacra familiaria e del ius sepulcri) Successore universale secondo il ius honorarium = Bonorum possessor Anche iure honorario la chiamata era testamentaria (b.p. secundum tabulas) o ab intestato (sine tabulis o contra tabulas) Il bonorum possessor poteva essere un soggetto che era al contempo heres per il diritto civile, ma anche un soggetto non preso in considerazione dal diritto civile, in ogni caso si trattava di soggetti cui il pretore nel suo editto attribuiva il diritto di chiedere di essere immessi nella possessio dei beni costituenti l’asse ereditario; possessio qualificata, ad usucapionem • POTEVA INTERCORRERE CONFLITTO TRA CHI AVESSE RICHIESTO LA BONORUM POSSESSIO E CHI FOSSE HERES PER IL IUS CIVILE DEL MEDESIMO PATRIMONIO. • A partire dal II sec. d.C. la prevalenza va sempre più al bonorum possessor (b.p. cum re) • sempre prevaleva il b.p. se a petere l’hereditas fosse stato un erede civile che, nell’ordine della successione pretoria, era chiamato dopo colui che aveva chiesto e ottenuto la b.p. PRINCIPI DI DIRITTO CIVILE Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nessuno può morire in parte testatus, cioè avendo fatto testamento, e in parte intestatus, cioè non avendo fatto testamento). Tizio istituisce Caio solo per il 50% dell’asse ereditario Tizio istituisce Caio per il 50%, Sempronio per l’altro 50% ma quest’ultimo non accetta IN ENTRAMBI I CASI OPERA A FAVORE DI CAIO IL IUS ADCRESCENDI • SE LA PERSONA CHIAMATA ALLA SUCCESSIONE MORIVA PRIMA DI AVERE ACCETTATO, LA DELAZIONE NON PASSAVA AI SUOI EREDI • (deroghe solo con Teodosio II e con Giustiniano - TRANSMISSIONES THEODOSIANA, a favore dei discendenti dell’erede testamentario istituito ex quota da un suo ascendente, E IUSTINIANA, generale) IN IURE CESSIO HEREDITATIS • 1) erede volontario ab intestato, prima di avere accettato: cedeva al cessionario con l’hereditas anche la qualità di erede • 2) erede volontario, legittimo o testamentario, dopo l’accettazione (per i Sabiniani anche l’heres suus atque necessarius): cedeva i corpora hereditaria, non anche i debiti del de cuius (de cuius hereditate agitur), per i quali restava responsabile, mentre i crediti ereditari si estinguevano • 3) erede testamentario volontario ante aditionem: nessun effetto (lo stesso, per i Proculiani, se heres suus atque necessarius) CAPACITA’ EREDITANDO ED EREDE • SUCCESSIONE AB INTESTATO • EREDITANDO: Capacità giuridica al tempo della morte (fictio legis Corneliae) • EREDE: Capacità giuridica al tempo della delazione (eccettuati i postumi concepiti al momento della morte dell’ereditando e venuti poi a nascere: conceptus pro iam nato habetur) e per quelli volontari anche al momento dell’accettazione (iure postliminii) • SUCCESSIONE TESTAMENTARIA • EREDITANDO (testamenti factio attiva): capacità giuridica (dalla confezione del testamento sino alla morte; deroghe: postliminium, fictio legis Corneliae) - capacità di agire (al tempo della perfezione del testamento), riconosciuta anche alle donne (interpositio auctoritatis tutor mulieris, poi ius liberorum, in età postclassica da sole) • Con Augusto riconosciuta anche ai filii familias rispetto al peculium castrense e in età postclassica a quello quasi castrense • EREDE (testamenti factio passiva): capacità giuridica (al tempo della perfezione del testamento, al tempo della delatio e per gli eredi volontari anche al tempo dell’accettazione - ECCETTUATI: i POSTUMI - i FILII FAMILIAS ALTRUI, RISPETTO AL DE CUIUS, e gli SCHIAVI in quanto acquistavano dietro iussum dell’avente potestà; si aveva, quindi, riguardo alla testamenti factio passiva di questi) • Lex Iulia 18 a.C e lex Papia 9 d.C. (caelibes: persone non coniugate ma in età matrimoniale e orbi: coniugati senza figli). Divieto di o limiti ad acquistare per testamento (salvo che discendenti in linea retta del testatore) Quanto da loro non acquistato: accrescimento o caducum (aerarium, fiscus) • • HEREDITAS DAMNOSA • BENEFICIUM ABSTINENDI (concesso al pretore - fine repubblica - agli heredes sui) • SEPARATIO BONORUM (concessa allo schiavo, heres necessarius) • PACTUM UT MINUS SOLVATUR (erede volontario) • ADITIO MANDATO CREDITORUM (erede volontario) • BENEFICIUM INVENTARII (erede volontario - Giustiniano) • SATISDATIO e/o DECRETUM SEPARATIO BONORUM (pretore, nel caso di heres suspectus, su richiesta dei creditori ereditari) SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO) IURE CIVILI • XII TAVOLE • Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentiles familiam habento • Se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l’eredità sia attribuita all’agnato prossimo, se non ha agnati, l’eredità sia attribuita ai gentiles • ORDINE DI SUCCESSIONE AB INTESTATO, IURE CIVILI • SUI (HEREDES) • AGNATUS PROXIMUS • GENTILES SUI HEREDES • SUI HEREDES: SUI ATQUE NECESSARII Persone che erano sottoposte alla potestà, alla manus, al mancipium di un determinato pater familias e che a seguito della morte di quest’ultimo passavano dalla condizione di alieni iuiris a quella di sui iuris Eredi necessari (heredes sui et necessarii) Anche ultra vires hereditatis (pretore: IUS ABSTINENDI) • Succedevano per stirpi (non per capita, ovvero per teste) - diritto di rappresentazione (artt. 467-468 cc.) • Solo l’ereditando di sesso maschile avrebbe potuto avere sui heredes; alla successione iure civili ab intestato delle donne era pertranto chiamato direttamente l’adgnatus proximus esempio P / \ \ f1(premorto) f2 m(in manu) /\ n1 n2 f2 = 1/3 m = 1/3 n1 = 1/6 n2 = 1/6 ADGNATUS PROXIMUS • ADGNATUS NON ANCHE SUUS • Adgnati: persone libere discendenti in linea maschile da un capostipite comune di sesso maschile (sempreché non sia intercorsa capitis deminutio, anche solo minima: emancipatio, adoptio, conventio in manum) • Adgnatus proximus: il più vicino tra i collaterali agnati in linea maschile: fratelli e sorelli, madre (se in manu) e figli, zio e nipote • Erede volontario • Nessun limite di grado se di sesso maschile, non oltre il 2^ grado se di sesso femminile (sorella) • Non era ammessa per il ius civile la successio graduum (l’agnato ‘prossimo’ escludeva gli altri agnati meno prossimi sia accettando sia rifiutando l’eredità) • Successione per capita (non per stirpi) Esempio P1(frat. di P prem. a P)-----------P----------P2(frat. di P) / / F1 F (prem. a P) (m. non in manu) P2 = 1 (adgnatus proximus) Esempio S(sorella di P)------P-------P1(fratello di P) / (m. non in manu) F (premorto a P) • P1 = 1/2 • S = 1/2 Esempio (fratello di P, prem. a P)P1-------P------P2(fratello di P, prem. a P) / \ \ F1(prem. a P1) F (prem. a P) F (prem. a P2) / / \ n3(maschio) n1(maschio) n2(femmina) • n1 = 1/2 • n3 = 1/2 • GENTILES • Appartenenti alla stessa gens del de cuius (desueta in età classica) • Heredes volontari • • • • Per il ius civile non vi era successione ab intestato 1) tra parenti in linea femminile 2) tra moglie non in manu e marito tra madre non in manu e figlio 3) spezzatosi il vincolo di agnatio in dipendenza di emancipatio o adoptio i figli, non più in potestate, non erano chiamati alla successione del proprio padre naturale o dei propri fratelli e/o sorelle. • Migliore la condizione del pater familias che, in quanto pares manumissor, era chiamato a succedere al proprio figlio emancipato (così come il patronus succedeva al proprio libertus, qualora questi fosse morto senza avere fatto testamento e senza sui heredes)