PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)

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PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
OBBLIGAZIONE (OBLIGATIO ->
OB-LIGATIO)
• Inst. 3.13pr.
• Oblìgatio est ìurìs vinculum, quo necessitate
adstrìngimur alicuius solven-dae rei secundum
nostrae civitatis iura,
• L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza
del quale siamo astretti dalla necessità di
adempiere una qualche prestazione, secondo il
diritto della nostra comunità politica
• obligatio, composto da ob e ligatio
• solvere e solutio
• Nexum (vinvolo attuale non potenziale)
• un gestum per aes et libram
• Solutio per aes et libram
• lex Poetelia Papiria, del 326 a.C.
le fonti delle obbligazioni
• CONTRACTUS
• DELICTUM (VEL MALEFICIUM)
• BIPARTIZIONE GAIANA
(INSTITUTIONES)
Institutiones Gai
• 3.88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa
diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex
contractu nascitur uel ex delicto.
•
• 3.91. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per
errorem soluit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI
PARET EVM DARE OPORTERE…sed haec species
obligationis non uidetur ex contractu consistere, quia is, qui
soluendi animo dat, magis distrahere uult negotium quam
contrahere
TRIPARTIZIONE GAIANA (RES
COTTIDIANAE)
• D.44.7.1pr. (GAIUS libro secundo rerum
quotidianarum sive aureorum)
• Obligationes aut ex contractu nascuntur aut
ex maleficio aut proprio quodam iure ex
variis causarum figuris
• Le obbligazioni nascono, o da contratto o
da delitto o, per proprio diritto, da varie
specie di cause
TRIPARTIZIONE
• Art. 1173 c.c. Le obbligazioni derivano da
contratto (art. 1321 e seguenti), da fatto
illecito (art. 2043 e seguenti), o da ogni altro
atto o fatto idoneo a produrle (artt. 433 ss.,
651, 2028 ss., 2033 ss., 2041 e seguenti) in
conformità dell'ordinamento giuridico
QUADRIPARTIZIONE
POSTCLASSICA
• I. 3.13.2
• Sequens divisio in quattor species diducitur: aut
enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu
aut ex maleficio aut quasi ex maleficio
• La partizione successiva le divide in quattro specie:
giacchè ci sono o (obbligazioni) da contratto, o
quasi da contratto o da delitto o quasi da
delitto.
QUADRIPARTIZIONE BIZANTINA
• Teofilo (Parafrasi delle Istituzioni di Gaio)
• Contratto, delitto, quasi-contratto, quasi-delitto
• Art. 1097 c.c. 1865
• Le obbligazioni derivano dalla legge, da
contratto o quasi-contratto, da delitto o quasidelitto.
I CONTRATTI
• TIPICITA’ (TEMPERATA)
• Art. 1322 Autonomia contrattuale Le parti possono
liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che
non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purchè siano diretti a realizzare
interessi
meritevoli
di
tutela
secondo
l'ordinamento giuridico
I CONTRATTI
• contratti unilaterali
• contratti bilaterali
• contratti bilaterali imperfetti
OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO
(QUADRIPARTIZIONE)
• Gai 3.89
• Et prius videamus de his, quae ex contractu
nascuntur. harum autem quattuor genera sunt: aut
enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris
aut consensu
• Vediamo prima quelle che nascono da contratto. Di
queste ci sono quattro generi: l’obbligazione,
infatti, si contrae o mediante cosa o parole o
scritti o consenso.
• CONTRATTI CONSENSUALI (compravendita,
locazione-conduzione, mandato, società)
• CONTRATTI REALI (mutuo, comodato, deposito,
pegno, fiducia)
• CONTRATTI VERBALI (sponsio, stipulatio, dotis
promissio)
• CONTRATTI
LETTERALI
(nomina
transscripticia)
CONTRATTI REALI
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MUTUO
condictio formulare.
actio certae creditae pecuniae
condictio triticaria (da triticum,
'frumento')
• stipulatio usurarum
• Actio certae creditae pecuniae (actio in personam
in ius concepta)
• C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio
sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur,
C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV
nummos condemnato; si non paret absolvito.
• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio
Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi –
materia del contendere – il giudice C. Aquilio
condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi
•
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DEPOSITO
actio depositi in factum
actio depositi in ius ex fide bona
actio depositi in factum contraria
furtum usus
Sequestro
Deposito irregolare
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COMODATO
Actio commodti in factum
Actio commodati in ius ex fide bona
Acto commodati contraria
PEGNO
Oppignorante
Obbligo (solo) eventuale)
Actio pigneraticia in factum
Actio pigneraticia in factum contraria
• FIDUCIA
• CUM CREDITORE
• CUM AMICO
VERBIS CONTRAHERE
(CONTRATTI VERBALI)
• STIPULATIO - SPONSIO = INTERROGATIO +
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RESPONSIO (VERBA + CONVENTIO)
IPOTESI MINORI UNO LOQUENTE ->
STRUTTURA UNILATERALE (DOTIS DICTIO)
DARI SPONDES? SPONDEO -> SPONSIO
XII TAV. -> LEGIS ACTIO PER I. A.
POSTULATIONEM
DABIS? DABO
STIPULATIO
PROMITTIS? PROMITTO
FACIES? FACIAM
VERBIS CONTRAHERE
(CONTRATTI VERBALI)
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OGGETTO (PRESTAZIONE)
CERTUM -> DARE UNA COSA DET.
INCERTUM -> FARE
PRASSI SCRITTURA (AD PROBATIONEM)
CI. 8.37.10 472 D.C. (IMP. LEONE) -> SUPERAMENTO
CARATTERE VERBALE DEL CONTRATTO
TUTELA GIUDIZIARIA
L A. PER I.A.P. - L.A. PER CONDICTIONEM - L.A.
SACRAMENTI (IN PERSONAM)
A. CERTAE CREDITAE PECUNIAE
CONDICTIO CERTAE REI
ACTIO EX STIPULATU
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
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EMPTIO VENDITIO (COMPRAVENDITA)
CONTRATTO BILATERALE (SINALLAGMTICO)
OBBLIGHI VENDITORE E OBBLIGHI COMPRATORE
≠ MANCIPATIO
≠ PERMUTA (CONTROVERSIA SABINIANI - PROCULIANI)
OGGETTO
GARANZIA OB EVICTIONEM
- EFFETTO NATURALE MANCIPATIO (OBLIGATIO E ACTIO
AUCTORITATIS)
- NASCE DA UNA SPECIFICA STIPULATIO
IL TRASFERIMENTO AL COMPRATORE DELLA PROPRIETA’
CIVILE DEL BENEVENDUTO E’ UNA EVENTUALITA’ , NON UN
OBBLIGO DEL VENDITORE
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• D. 19.1.11.13 (Ulp. l. 32 ad edictum)
• Nerazio afferma che il venditore, nel consegnare la
cosa, deve garantire al compratore che egli prevarrà
in un’eventuale lite avente ad oggetto il possesso. Ma
Giuliano, nel libro 15 dei suoi Digesta, approva un
parere secondo cui non si ritiene che vi sia stato il
trasferimento se il compratore non prevarrà nella
controversia riguardante il possesso. Dunque, se ciò
non sia assicurato, vi sarà un’azione di compera
• (IUS CONTROVERSUM)
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• Garanzia per i vizi occulti (non dichiarati)
• - apposita stipulatio (per il prezzo o in duplum)
• A. ex empto ex fide bona (commisurata alla
diminuzione di valore se il comportamento del
venditore contrario a buona fede)
• La materia dei vizi occulti trova una definizione
normativa negli editti degli edili curuli (vendita nei
mercati di schiavi e di animali da sella e da soma ->
res mancipi)
• A. redhibitoria
• A. quanti minoris o aestimatoria
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
•
•
•
•
Tutela giudiziaria
A. ex empto
A. ex vendito
Entrambe ex fide bona (rilevano, quindi,
eventuali pacta aggiunti, compensazione
crediti-debiti, dolo, metus etc.)
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• LOCATIO CONDUCTIO (LOCAZIONE)
• DIVERSE
FATTISPECIE
CON
•
•
•
•
ALCUNI
ELEMENTI COSTANTI
- obbligazione al pagamento di una somma di denaro
(merces), in un’unica soluzione o in erogazioni
periodiche, in cambio di determinate prestazioni, tutte
riferite all’oggetto della locatio
- messa a disposizione di una res (o di una attività
equiparata ad una res)
- il locatore è sempre colui che colloca la res
- il conduttore è sempre colui che impiega la res in
qualche modo
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• 1. Il locatore mette a disposizione una cosa per un
tempo determinato in cambio di un corrispettivo in
denaro (mercede), dovuto dal conduttore (LOCATIO
REI)
• 2. Il locatore mette a disposizione del conduttore il
proprio lavoro, e ne trae un corrispettivo (LOCATIO
OPERARUM)
• 3. Il locatore mette a disposizione del conduttore una
res, mentre il conduttore si obbliga ad eseguire con
essa un’opera, opus, un facere in cambio di un
corrispettivo in denaro esigibile dal locatore ad opera
compiuta (LOCATIO OPERIS)
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• TUTELA GIUDIZIARIA
• ACTIO LOCATI EX FIDE BONA
• Responsabilità per dolo e per colpa
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• SOCIETAS (SOCIETA’)
• LE PARTI CONVENGONO DI GESTIRE IN
•
•
•
•
COMUNE I RISPETTIVI BENI (TUTTI O UNA
PARTE) ED EVENTUALMENTE LE PROPRIE
ATTIVITA’
SCOPO DUPLICE: TRARRE UTILITA’ - DIVIDERE
PROFITTI E PERDITE
GAIO DISTINGUE:
SOCIETAS OMNIUM BONORUM
SOCIETAS UNIUS NEGOTIATIONIS
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• GAI. 3.148
• Fu oggetto di ampia discussione se si potesse costituire una
società in modo tale che uno dei soci percepisse la maggior
parte degli utili e rispondesse in misura minore delle perdite.
Quinto Mucio ritenne che ciò fosse contrario alla natura della
società, ma Servio Sulpicio, la cui dottrina si impose, considerò
possibile costituire così una società, anche in modo tale che un
sopcio non rispondesse affatto delle perdite, ma guadagnasse
solo la sua parte di utili, se la sua attività apparisse tanto
preziosa da rendere equo il fatto che egli fosse ammesso alla
società
con
questo
specifico
accordo.
(IUS
CONTROVERSUM)
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IL CONSENSUS TRA LE PARTI DEVE ESSERE CONTINUO
(AFFECTIO SOCIETATIS)
CAUSE DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA’
- MORTE
- CAPITIS DEMINUTIO
- RECESSO (NON SOLOSO E NON INTEMPESTIVO)
RAGGIUNGIMENTO
SCOPO
O
IMPOSSIBILITA’
SOPRAVVENUTA
- CONSENSO CONTRARIO SI ENTRAMBE LE PARTI
- ESERCIZIO ACTIO PRO SOCIO EX FIDE BONA INFAMANTE
- NOVAZIONE
I SOCI RISPONDONO PER DOLO E PER COLPA (INERZIA,
NEGLIGENZA)
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
•
•
•
•
MANDATUM
BILATERALE (IMPERFETTO) - GRATUITO
Cic., Pro Roscio Amerino 38.111-114
“Negli affari privati, se qualcuno eseguiva un mandato, non dico con
qualche comportamento doloso per ottenere un lucro o un vantaggio
personale, ma semplicemente co un po’ di negligenza, i nostri antenati lo
ritenevano responsabile di una condotta disonorevole. Venne così istituito
un giudizio per l’inadempimento del mandato, con conseguenze non
meno infamanti di quelle previste nell’azione di furto; e si è agito così,
penso, perché negli affari di cui non possiamo personalmente interessarci,
il leale impegno degli amici si sostituisce alla nostra opera; chi tradisce
questo impegno attenta ad un presidio comune a tutti e, per quanto
dipende da lui, sconvolge la vita sociale. Non possiamo fare tutto da
soli,…
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• TUTELA GIUDIZIARIA
• ACTIO MANDATI EX
FIDE
BONA
(DIRECTA
E
CONTRARIA)
• IL CONTRATTO SI SCIOGLIE PER RECESSO ANCHE
UNILATERALE
• D. 17.1.27.2 (Gaius, l. 9 ad edictum prov.)
• Chi ha assunto il mandato, se può eseguirlo, non deve
abbandonare il dovere al quale si è impegnato, altrimenti sarà
condannato nella misura dell’interesse del mandante, se però egli si
accorge di non potere assolvere a quel dovere, deve comunicarlo
quanto prima al mandante, affinché questi, se vuole, possa
avvalersi dell’opera di un altro
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• MANDATUM CONTRATTO GRATUITO
• D. 17.1.1.4 (Paulus l. 32 ad edictum)
• Non vi è nessun mandato se non gratuito:
infatti esso trae origine dal dovere e
dall’amicizia,…se interviene il denaro, la
situazione riguarda piuttosto la locatioconductio
• Gai. 3.162
• In sostanza si deve sapere che ogni qualvolta
io abbia dato qualcosa da fare gratis, che se
per la stessa ragione avessi stabilito una
mercede si sarebbe contratta una locazione e
conduzione, c’è l’azione di mandato…
• NON AMMESSO IL MANDATUM
TUA
GRATIA
(NELL’INTERESSE
ESCLUSIVO DEL MANDATARIO)
• PROBLEMA RAPPRESENTATO DAL
MANDATUM
PECUNIAE
CREDENDAE
CONSENSU CONTRAHERE
(CONTRATTI CONSENSUALI)
• MANDATUM -> DA CONTRATTO GRATUITO DIVIENE
ONEROSO? (SALARIUM DOVUTO AL MANDATARIO?)
• D. 17.1.26.8 (Paulus l. 32 ad edictum)
• Un artigiano, su mandato di un suo amico, comprò un servo per
10 e gli insegnò il mestiere; in seguito, lo vendette per 20, che,
in base all’azione di mandato, fu costretto a pagare; subito dopo
fu condannato a favore del compratore per il fatto che il servo
non era sano. Mela afferma che il mandante non deve prestargli
ciò, a meno che il servo non abbia cominciato ad avere questo
vizio dopo essere stato comprato dall’artigiano e senza alcun
dolo da parte di questo. Se invece egli lo abbia istruito su ordine
del mandante, sarà il contrario: infatti, allora dovrà conseguire
sia una mercede sia il rimborso del vitto, a meno che non gli sia
stato dato l’incarico di istruirlo gratuitamente
• Gai. 3.158
• Se qualcuno mi ha incaricato di fare qualcosa
dopo la mia morte, il mandato è invalido
perché generalmente è stato ritenuto che
l’adempimento non può avere inizio dalla
persona dell’erede
LITTERIS CONTRAHERE
(CONTRATTI LETTERALI)
• NOMINA
TRANSCRIPTICIA
->
IL
VINCOLO
OBBLIGATORIO SCATURISCE DALLA REGISTRAZIONE
SCRITTA DI UN CREDITO NEL PROPRIO LIBRO
CONTABILE (CODEX ACCEPTI ET EXPENSI) A CUI
PUO’ CORRISPONDERE UN’IDENTICA ED OPPOSTA
TRASCRIZIONE DEL DEBITO DA PARTE DELL’ALTRO
CONTRAENTE
• OCCORRE
OVVIAMENTE
UNA
SOTTOSTANTE
CONVENTIO TRA LE PARTI
• TRANSCRIPTIO A RE IN PERSONAM
• TRANSCRIPTIO
A
PERSONA
IN
PERSONAM
(DELEGAZIONE - CESSIONE DEL DEBITO)
OBLIGATIONES EX DELICTO
Gai. 3.182
Passiamo ora alle obbligazioni che nascono da
delitto, come ad esempio se uno abbia commesso
furto, abbia rapinato, abbia inferto un danno,
abbia commesso un’iniuria. In tutte queste
situazioni l’obbligazione consiste in un solo
genere, mentre, come abbiamo detto sopra, le
obbligazioni da contratto si suddividono in
quattro generi
• Gai 4.6-9
• Talvolta agiamo per ottenere il bene soltanto, talvolta per
la pena soltanto, altre volte per il bene e la pena.
Perseguiamo il bene soltanto com’è con le azioni con le quali
agiamo da contratto. Perseguiamo la pena soltanto com’è con
le azioni di furto, di ingiuria e di rapina…perseguiamo,
invece, bene e pena com’è per quelle cause con le quali
agiamo per il doppio contro chi si oppone; ciò accade con
l’azione di giudicato,…con la lex Aquilia per il
danneggiamento o in ragione dei legati che sono stati disposti
per damnationem
OBLIGATIONES EX DELICTO
FURTUM
D. 47.2.1.3 (Paul. L. 39 ad edictum)
Il furto è la sottrazione fraudolenta della
cosa (ALTRUI?) al fine di trarre un
vantaggio patrimoniale dalla cosa stessa o
dal suo uso o possesso
Gai. 3.183
Servio Sulpicio e Masurio Sabino sostennero che
esistevano quattro generi di furto: manifesto, non
manifesto, scoperto presso l’autore del delitto
(conceptum) e quello trasferito presso un’altra persona
(oblatum); secondo Labeone ne esistevano solo due:
manifesto e non manifest; infatti quello scoperto e
quello trasferito riguardano specie di azione inerenti al
furto piuttosto che generi di furto; il che risulta
indubbiamente più vero, come di seguito si vedrà
OBLIGATIONES EX DELICTO
Gai. 3.192-193
Alcuni affermarono che è furto manifesto quello scoperto
mentre avviene; altri anche quello che viene scoperto nel
luogo ove il fatto è avvenuto, come ad esempio, se sono state
rubate olive in un oliveto o uve in un vigneto, finché il ladro
rimanga nell’oliveto o nel vigneto; o se è stato commesso un
furto in una casa, finché il ladro rimanga in essa. Altri ancora
sostennero che il furto era manifesto finché il ladro non
avesse nascosto la refurtiva nel luogo cui era destinata. Altri
ancora finché risulti che il ladro detenga la refurtiva; ma
quest’ultima opinione non ottenne consensi
OBLIGATIONES EX DELICTO
Gai. 3.189
Secondo la legge delle XII Tavole…l’uomo libero (autore di furto),
dopo essere stato frustato, veniva assegnato alla vittima del
furto (addictio)…nei confronti dello schiavo, ugualmente
frustato, si procedeva con un giudizio pubblico (comminazione
poena capitis). Ma più tardi fu disapprovata l’asprezza della
pena, sia per il servo sia per l’uomo libero fu istituita dal pretore
un’azione volta ad ottenere il quadruplo del valore della cosa
Actio furti manifesti (quadruplum del quanti ea res fuit)
Actio furti nec manifesti (duplum del quanti ea res fuit,
decemvirale)
Condictio ex causa furtiva, in personam, reipersecutoria
Rei vindicatio (al proprietario derubato), in rem, reipersecutoria
OBLIGATIONES EX DELICTO
D. 9.2.4.1 (Gaius l. 7 ad edictum provinciale)
La legge delle XII Tavole permette di uccidere
un ladro catturato di notte, purché si faccia
constatare ciò con grida (chiamata dei
testimoni, valore anche rituale); quello
catturato di giorno, invece, permette di
ucciderlo a questa condizione: se si difenda
con un arma, purché ugualmente si faccia
constatare ciò con grida
OBLIGATIONES EX DELICTO
GAI 3.195
L’azione di furto spetta (legittimazione attiva) a chi ha
interesse a conservare la cosa, anche se non ne è
dominus….
Es.: il debitore proprietario della res data in pegno, sottrae la
cosa al creditore pigneratizio
Furtum usus (no contrectatio, solo mutamento animus)
Legittimato passivo: autore, complice -> figure istigatore e
favoreggiatore (ope consilio)
RAPINA (VI BONA RAPTA)
Sottrazione di beni altrui commessa con violenza e con l’organizzazione
o l’istigazione di uomini armati (furto aggravato)
D. 47.8.2pr. (Ulp. L. 56 ad edictum)
Il pretore asserisce: se si dirà che a qualcuno è stato arrecato
volontariamente danno con uomini armati, o se si dirà che di questo
sono stati rapiti i beni, contro colui che si asserirà avere fatto questo
darò una formula. Quindi, se si dirà che è stato un servo, darò contro
il padrone una formula nossale
• ACTIO
VI
BONORUM
RAPTORUM (al quadruplum
entro l’anno - al simplum
successivamente)
DAMNUM INIURIA DATUM
•
•
•
•
•
LEX AQUILIA 286 A.C. (3 CAPITA)
GAI. 3.210 ss.
…col primo capitolo è stato stabilito che, se qualcuno uccise il servo altrui o
l’altrui animale, compreso nel numero dei pecudes, sia condannato a dare al
padrone quanto fu il valore massimo del bene in quell’anno
Col capitolo secondo contro l’adstipulator che accettò il pagamento in fronde
allo stipulator fu costituita un’azione per tanto quanto è il valore…
Col terzo capitolo è stato stabilito riguardo ad ogni altro danno. Così se
taluno ha ferito un servo o l’animale che è nel numero dei pecudes, o ha
fertio o ucciso un quadrupede che non è nel numero dei pecudes, come il
cane o la bestia feroce, tipo l’orso, con questo capitolo è stata prevista
un’azione…se qualcosa è stata bruciata o rotta o spezzata con questo
capitolo è data un’azione…
•
•
•
•
•
•
•
URERE – FRANGERE – RUMPERE
INIZIALMENTE:
SOLO CONTEGNO COMMISSIVO
SOLO CORPORE CORPORI
Azioni pretore utiles o in factum
D. 9.2.9pr. (Ulp. L. 18 ad edictum)
Così, se l’ostetrica abbia dato una medicina e la schiava morì,
Labeone distingue che, se la somministrò con le sue mani, sembra
averla uccisa; se invece la dette affinché la schiava la prendesse,
bisogna ricorrere all’actio in factum; opinione questa che è
corretta, infatti, più che ucciderla, determinò una causa di morte
INIURIA
• XII TAVOLE
• Membri ruptio
• VIII.2: si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio
esto
• Ossis fractio
• Iniuriae
• Actio iniuriarum -> condanna al bonum et aequum
(recuperatores)
• Intrasmissibile anche dal lato attivo
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
•
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•
•
•
•
NEGOZIO UGUALE E CONTRARIO
- solutio per aes et libram
- acceptilatio verbis
- acceptilatio litteris
- contrarius consensus
In caso di adempimento informale -> il pretore poteva:
denegare actionem / concedere al convenuto l’exceptio doli
• SOLUTIO (ADEMPIMENTO) -> CAUSA ESTINZIONE
• Estinzione ipso iure (ius civile)
• Estinzione ope exceptionis (ius honorarium)
CAUSE ESTINZIONE OBLIGATIO
• SOLUTIO (ADEMPIMENTO)
• COMPENSAZIONE (iudicia b.f. per crediti ex eadem causa argentarii verso i loro clienti, bonorum emptor verso i debitori
del fallito)
• NOVAZIONE (ex stipulatione - oggettiva o soggettiva)
• REMISSIONE (ipso iure se compiuta con atto formale,
ope exceptionis se ex pacto)
• IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (per causa non
imputabile al debitore)
CAUSE ESTINZIONE OBLIGATIO
• LITIS CONTESTATIO (nel processo formulare)
• MORTE (mandato, società, obbligazioni ex delicto)
• CAPITIS
DEMINUTIO
(MAXIMA
MEDIA
MINIMA)
• CONCURSUS CAUSARUM (Giuliano, se entrambe
le cause lucrative -> estinzione; se una o entrambe
onerose -> il creditore poteva pretendere il valore
della res)
• CONFUSIONE (es. per successione mortis causa)
PERSONAE – FAMILIA – SUCCESSIO MORTIS CAUSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERSONAE (nati vivi e vitali)
3 STATUS (LIBERTATIS, CIVITATIS, FAMILIAE)
PIENA CAPACITA’ RISPETTO AL DIRITTO:
1. LIBERI (INGENUI)
2. CITTADINI ROMANI
3. SUI IURIS
4. SESSO MASCHILE
5. DETERMINATA ETA’ (IMPUBERI - MINORI 25 ANNI)
6. NON INFERMITA’ MENTALE (FURIOSI O PRODIGI)
-> TUTELA O CURATELA
•
•
•
•
•
•
SCHIAVITU’
MANUMISSIONES
Vindicta – censu – testamento
Liberti / ingenui
Cause schiavitù
Nexi, addicti, vades, praedes
• PEREGRINI (abitano peregre – all’estero)
ius gentium - fictio civitatis
• LATINI (lega latina)
• Ius migrandi
• Ius suffragii
• Ius conubii
• Ius commercii
• CITTADINANZA ROMANA
• Acquisto
• - nascita
• - concessione
Perdita libertà
FAMILIA PROPRIO IURE
P (pater familias)
/ / \
f1 f2 m(in manu)
/\ \
n1 n2 n3
FAMILIA COMMUNI IURE
P (MORTO)
/ / \
f1 f2 m(in manu)
/\
\
n1 n2 n3
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
Successione, anche per quota, alla persona del de cuius (de cuius
hereditate agitur) in un complesso unitariamente considerato e
non necessariamente definito nei suoi elementi (HEREDITAS =
UNIVERSITAS) costitutivi, di posizioni giuridiche soggettive
(CORPORA e IURA) trasmissibili (no: potestà famil., tutela,
curatela, usufrutto e diriutti affini)
VINDICATIO HEREDITATIS (PETITIO HEREDITATIS) ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE (azione di divisione)
CHIAMATA (VOCATIO O DELATIO)
La chiamata (vocatio o delatio = offerta) poteva essere:
1. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento)
2. LEGITTIMA o AB INTESTATO (sulla base della
legge - intestatus è colui che è morto senza testamento)
1. CIVILE
2. PRETORIA (BONORUM POSSESSIO: sine
testamento, cum testamento, contra testamentum)
EREDI
• 1) NECESSARII
• A) sui et necessarii
• B) (solo) necessarii
• 2) VOLONTARII (debbono accettare e, quindi,
possono rifiutare l’eredità: CRETIO o PRO
HEREDE GESTIO)
• IUS ADCRESCENDI (salvo nomina di un
sostituto, istituzione congiunta)
Esempio
P
/
\
(f1 premorto) f2m(non in manu)
/\
/\
n1 n2
n3 m(in manu)
Chi rientra nel novero degli heredes sui et necessarii?
EREDE CIVILE / HONORARIO
•
•
•
Successore universale secondo il ius civile = Heres (titolare, anche solo per quota,
dell’hereditas: corpora e iura, questi ultimi comprensivi dei sacra familiaria e del ius
sepulcri)
Successore universale secondo il ius honorarium = Bonorum possessor Anche iure
honorario la chiamata era testamentaria (b.p. secundum tabulas) o ab intestato (sine
tabulis o contra tabulas)
Il bonorum possessor poteva essere un soggetto che era al contempo heres per il diritto
civile, ma anche un soggetto non preso in considerazione dal diritto civile, in ogni caso si
trattava di soggetti cui il pretore nel suo editto attribuiva il diritto di chiedere di essere
immessi nella possessio dei beni costituenti l’asse ereditario; possessio qualificata, ad
usucapionem
• POTEVA INTERCORRERE CONFLITTO TRA CHI AVESSE
RICHIESTO LA BONORUM POSSESSIO E CHI FOSSE HERES PER IL
IUS CIVILE DEL MEDESIMO PATRIMONIO.
• A partire dal II sec. d.C. la prevalenza va sempre più al bonorum possessor
(b.p. cum re)
• sempre prevaleva il b.p. se a petere l’hereditas fosse stato un erede civile che,
nell’ordine della successione pretoria, era chiamato dopo colui che aveva
chiesto e ottenuto la b.p.
PRINCIPI DI DIRITTO CIVILE
Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest
(nessuno può morire in parte testatus, cioè avendo fatto testamento,
e in parte intestatus, cioè non avendo fatto testamento).
Tizio istituisce Caio solo per il 50% dell’asse ereditario
Tizio istituisce Caio per il 50%, Sempronio per l’altro 50% ma
quest’ultimo non accetta
IN ENTRAMBI I CASI OPERA A FAVORE DI CAIO IL IUS
ADCRESCENDI
• SE LA PERSONA CHIAMATA ALLA
SUCCESSIONE MORIVA PRIMA DI AVERE
ACCETTATO, LA DELAZIONE NON
PASSAVA AI SUOI EREDI
• (deroghe solo con Teodosio II e con Giustiniano
- TRANSMISSIONES THEODOSIANA, a
favore dei discendenti dell’erede testamentario
istituito ex quota da un suo ascendente, E
IUSTINIANA, generale)
IN IURE CESSIO HEREDITATIS
• 1) erede volontario ab intestato, prima di avere accettato: cedeva al
cessionario con l’hereditas anche la qualità di erede
• 2) erede volontario, legittimo o testamentario, dopo l’accettazione (per i
Sabiniani anche l’heres suus atque necessarius): cedeva i corpora
hereditaria, non anche i debiti del de cuius (de cuius hereditate agitur),
per i quali restava responsabile, mentre i crediti ereditari si estinguevano
• 3) erede testamentario volontario ante aditionem: nessun effetto (lo
stesso, per i Proculiani, se heres suus atque necessarius)
CAPACITA’ EREDITANDO ED EREDE
• SUCCESSIONE AB INTESTATO
• EREDITANDO: Capacità giuridica al tempo della morte
(fictio legis Corneliae)
• EREDE: Capacità giuridica al tempo della delazione
(eccettuati i postumi concepiti al momento della morte
dell’ereditando e venuti poi a nascere: conceptus pro iam
nato habetur) e per quelli volontari anche al momento
dell’accettazione (iure postliminii)
• SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
• EREDITANDO (testamenti factio attiva): capacità giuridica (dalla
confezione del testamento sino alla morte; deroghe: postliminium, fictio
legis Corneliae) - capacità di agire (al tempo della perfezione del
testamento), riconosciuta anche alle donne (interpositio auctoritatis
tutor mulieris, poi ius liberorum, in età postclassica da sole)
• Con Augusto riconosciuta anche ai filii familias rispetto al peculium
castrense e in età postclassica a quello quasi castrense
•
EREDE (testamenti factio passiva): capacità giuridica (al tempo della perfezione del
testamento, al tempo della delatio e per gli eredi volontari anche al tempo
dell’accettazione - ECCETTUATI: i POSTUMI - i FILII FAMILIAS ALTRUI,
RISPETTO AL DE CUIUS, e gli SCHIAVI in quanto acquistavano dietro iussum
dell’avente potestà; si aveva, quindi, riguardo alla testamenti factio passiva di questi)
•
Lex Iulia 18 a.C e lex Papia 9 d.C. (caelibes: persone non coniugate ma in età
matrimoniale e orbi: coniugati senza figli).
Divieto di o limiti ad acquistare per testamento (salvo che discendenti in linea retta del
testatore)
Quanto da loro non acquistato: accrescimento o caducum (aerarium, fiscus)
•
•
HEREDITAS DAMNOSA
• BENEFICIUM ABSTINENDI (concesso al pretore - fine
repubblica - agli heredes sui)
• SEPARATIO BONORUM (concessa allo schiavo, heres
necessarius)
• PACTUM UT MINUS SOLVATUR (erede volontario)
• ADITIO MANDATO CREDITORUM (erede volontario)
• BENEFICIUM INVENTARII (erede volontario - Giustiniano)
• SATISDATIO e/o DECRETUM SEPARATIO BONORUM
(pretore, nel caso di heres suspectus, su richiesta dei creditori
ereditari)
SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO) IURE CIVILI
• XII TAVOLE
• Si intestatus moritur cui suus heres nec escit,
adgnatus proximus familiam habeto, si agnatus
nec escit, gentiles familiam habento
• Se qualcuno muore intestato e non ha un erede
suo, l’eredità sia attribuita all’agnato prossimo,
se non ha agnati, l’eredità sia attribuita ai
gentiles
• ORDINE DI SUCCESSIONE AB
INTESTATO, IURE CIVILI
• SUI (HEREDES)
• AGNATUS PROXIMUS
• GENTILES
SUI HEREDES
• SUI HEREDES: SUI ATQUE NECESSARII
Persone che erano sottoposte alla potestà, alla manus, al mancipium di un
determinato pater familias e che a seguito della morte di quest’ultimo passavano
dalla condizione di alieni iuiris a quella di sui iuris
Eredi
necessari
(heredes
sui
et
necessarii)
Anche ultra vires hereditatis (pretore: IUS ABSTINENDI)
• Succedevano per stirpi (non per capita, ovvero per teste) - diritto di
rappresentazione (artt. 467-468 cc.)
• Solo l’ereditando di sesso maschile avrebbe potuto avere sui heredes; alla
successione iure civili ab intestato delle donne era pertranto chiamato
direttamente l’adgnatus proximus
esempio
P
/
\
\
f1(premorto) f2 m(in manu)
/\
n1 n2
f2 = 1/3
m = 1/3
n1 = 1/6
n2 = 1/6
ADGNATUS PROXIMUS
• ADGNATUS NON ANCHE SUUS
• Adgnati: persone libere discendenti in linea maschile da un capostipite
comune di sesso maschile (sempreché non sia intercorsa capitis deminutio,
anche solo minima: emancipatio, adoptio, conventio in manum)
• Adgnatus proximus: il più vicino tra i collaterali agnati in linea maschile:
fratelli e sorelli, madre (se in manu) e figli, zio e nipote
• Erede volontario
• Nessun limite di grado se di sesso maschile, non oltre il 2^ grado se di sesso
femminile (sorella)
• Non era ammessa per il ius civile la successio graduum (l’agnato ‘prossimo’
escludeva gli altri agnati meno prossimi sia accettando sia rifiutando
l’eredità)
• Successione per capita (non per stirpi)
Esempio
P1(frat. di P prem. a P)-----------P----------P2(frat. di P)
/
/
F1
F (prem. a P) (m. non in manu)
P2 = 1 (adgnatus proximus)
Esempio
S(sorella di P)------P-------P1(fratello di P)
/
(m. non in manu)
F (premorto a P)
• P1 = 1/2
• S = 1/2
Esempio
(fratello di P, prem. a P)P1-------P------P2(fratello di P, prem. a P)
/
\
\
F1(prem. a P1)
F (prem. a P)
F (prem. a P2)
/
/
\
n3(maschio)
n1(maschio) n2(femmina)
• n1 = 1/2
• n3 = 1/2
• GENTILES
• Appartenenti alla stessa gens del de cuius
(desueta in età classica)
• Heredes volontari
•
•
•
•
Per il ius civile non vi era successione ab intestato
1) tra parenti in linea femminile
2) tra moglie non in manu e marito tra madre non in manu e figlio
3) spezzatosi il vincolo di agnatio in dipendenza di emancipatio o
adoptio i figli, non più in potestate, non erano chiamati alla successione
del proprio padre naturale o dei propri fratelli e/o sorelle.
• Migliore la condizione del pater familias che, in quanto pares
manumissor, era chiamato a succedere al proprio figlio emancipato
(così come il patronus succedeva al proprio libertus, qualora questi
fosse morto senza avere fatto testamento e senza sui heredes)