Scarica l`opera in formato PDF
Transcript
Scarica l`opera in formato PDF
-~ t , REGOLAMENTO D'IGIENE PEL COMUNE DI MILANO /f \ REGOLAMENTO D'IGIENE PEL C01"1UNE DI MILANO clelihe1·nto clall'On. Consi!]liO comunale nelle sedute 21, ?5, ?ti, 2ì, 28 gi11gho; 2 luglio e fJ clicem.bre 190 l - o pproralo cl"ll' /ll.'"" sifJiiDI' 1'1·e(clto della, Proz:incia con clecrelo :!:J dicembre WOJ ..Y. 2400G Div. Il I Jf. P. e pubblicato addì 19 gennafo 1902, come da m.:tiso .Y. f02.)2G-l098f Rip. I V, fissante, a termini dell'cu·t. .WO, l'anclrlla in 'tigo1·c pel giorno ?O aprile 1902. MILANO STABILIM~IPOGRAFICO ENRICO REGOIA~I Wa della Signora N. 15 1902. . . ·- ' ..... . .. . • .. _. "' I ~ -··- .,,. EX LIBRIS COMM.ANTONIO PAROLARI DONO 1960 3 Ncllfl tor1wla 3 luglio 1fì00 la (}itoita Mtt1iicipale 1wt.se,-i/al'ft oll'uno- Consigliu ermwnale il J>rogello di Rcgolon1ento cl'lgienr, con 1ll'•'post" ni Rf?lazione in duta 19 magyio 1[)00, confr.11M.le la genesi ed z criteri infornMtori dcl l rogctlo stesso: il quale renicu deferito rtll'csan1c di apposita Commissi1111e Consiglico·c, co111posta dei s1[1no1·i.· a111-. f,tu'f;i ./Jc/lo ['1J/'111, doli. An[Jelo /?ifippetti, an;. f?etlcrir:o (;ombi1il, />roj'. ru·r. f,tti!fl ,limno. prof'. <lott. f_,vigi ,\lf/11[;it1grdli, ing. Luigi llfflz;;occhi, 111•0;: <loti. i'it'/ro JJan::cri, Angelo Piazza, ing. Francesco Pag110, p1·0/'. iny. Cesiu·e Saldini, TITOLO I. 1·evole 1 dott.•fri!Jrrto 'l'ibaldi, sotto lrt Presiden-::a dell'Asse.~so1·c desto l'icoz::i. 'l'alc Gommissione Progllto modi{ira:.irmi, chi>, accet- appf)r/a1v1 a quel trtte dalla Oilmta, i·enfrano r/rz per l'Igiene W..'l' . Assistenza medica e vigilanza sanitaria CAPO I. .llo- Disposizioni generali. Art. 1. q1testa, in 1e1i rolla Relazione della f'oinmzs- sione stcssrt, snttopostc all'approra=ione dell'onor. Consiglio com1rnalc, dal · · · quale, in base a 1·c/atn:a c.11scuss101w si·olt ast· neli e sed i 1 te 21 , ~9 5 , ..•)o • -')"'' , 28 giugno e 2 luglio 1901, i·1111il:a liren:;iato il testo riel Rcgolm11cn10 d'lgù•nc. A questo l'onor. l'onszglio prorinciale di .._<.,'anzlt'i rwoponcrri alcune 'l:arianti, sulle quali pronunciat·asi il Consiglio romzmale rulla serbtta O di- f,a tukla (kll:~ sanitù pubblica uel Comune spetta. al 8in1lnco, il <111nlo, nel1\•,,t>rcizio 1h•lw sue attrilmzioni in materia sanitaria, si n1lo dcli' Ufficio cli igicuo e s.111it:1. rl • 2-~ I • ml l'>>S; nrt. 1)1) n. 3 IA:Jg co 1: 2.lo tl pro~.nebb cembre 1001 approvando la Relazione, in data 25 novembre 1001, della (hirntrt Art. 2. in proposito; e in esito a ciò l' Ili.mo signor Prefetto, ron decreto ::!.? dtcemlJrc JUf} /, f1pru·orava definitivo 11lente il pres1•nte tl.'sto del Ht'[!Olamento d'Igiene; il tutto (t sansi e per gli e(/'ctti deft'm·t. (j0 della Ll'{JfJC scltlilarirt 22 uiccm!Jre 1888 e dell'ort. 187"' llel reft1t11·v Heynl11ml•nto di esecrtzionc i,i duta .'/ /i•bùl'aio ![10 I. Tutti i i>ervizi 11111mcipali <11 vigilanr.a igieuica e r-auilaria 1;0110, sotto In <li1101uk·mm. del Si1Hlnr.o o clcll'As8es~ore a ciò <lC'lt>gato, <·sercitati tlal .\frclic-o-r.:1po uffiC'tnlo sanitario, per mozzo del pPrsonale <h-11' Ufficio d'igi1•1w o R:lllit:\ e <ll'i h1boratori, che 110 fanno parte, i;alvo il cnucorso degli altri Ullid 1111111icipali tlit ridticdi·rai RCCO!Hlo 111 rispettfro competenze. A • 3 o 12 1.cjt'go s;ir t.>•i.o; nrl. S Heg' ';i.meato sanlbrfo 3 foLLrn,, 1001 Art. 3. Il )Ieclico-capo, oltre nllo nttribuzioui che, nella qunlit:\ di Uffici.110 sanitario, gli spettano a tùrmini 1lello vi~cnti lcg~: a) 'igiln all'npplicaziouc elci pre~entc Hegolamcnto o di tutto )1) Ordinanw emauat-0 dal Sinllnco in mnteria di sanità o fl'igiene; b) <lirigo e son·egli., le condotte me lico-chirnrJicho cd o:-itetriclw, il ser,·izio di J>rofllassi dello m 'lnttio infottiYe1 11 sen·izio 1lt polizia mortuurin, il Ror,•izio \'etorinario od in genero tutti i servizi riguarclanti l'igicuc e In snnitù; e) vigila sui Laboratori 111u11icipali di chimi1•a e tli batti•riologiu; <7) sopmi11to11de nl personale dei 1icn·izi i-kssi; 5 1 \ èkrinari clinrni~ti n•rra11110 a~sunti e potra11110 cssern liocnzinti a seconda •lellc mn~~iori o miuorì csi~enze 1lel sen-izio. r:opèra. lode\'olmentc prestata come medic·o aggiunto. almeno per 1111 himmio, e 1·01111' vefrrinario 1liurnista costituirà. titolo di preferenza, a parit:\ cli t•nnilizioni con altri aspiranti, nei concorsi pl.'r la nomina a posti <li 11w1lico o \Cterinario ~ trct t Ì\' i. e) riferisce al Si111laot>, o, per e,;so; nll'.A.sse.<;-.ore 1lolegato, su tutto qnant<> riguar•la l'i~icne o la sanitù pubblica nel Comune, e propone i provverli111euti <'.ho crode opportuni nei singoli casi; j) promuove dal Sirulaco la 1lennncia all'.\.ntoriti\ giucliziaria 1lelle coutra\·venzioni alla legge o ai regolamenti sanitari; y) pre.".lentn o~ni anno all'_\.utorità. comunale 1111 resoconto :;ullc con11izioni i~denichc e snnitarie della cittù, compresa quindi la statistica cle1110~ralfoa o Ja n·hlzione sui risultati 1ld servizi municipali cli igiene e di assistenza mc1lil'a. CAPO II. Art. 13 I egge -.•ni1arla. Assistenza medica, chirurgica, ostetrica ai poveri Art. 4. e soccorsi d'urgenza. L' IJfticio ili igiene si compone di quattro sezioni: J 0 una :-;Pziouo medica, alla, quale spettano: l'csereizio clcll'ospcclalo d' i:>ola- Art. 6. mento ilei contagiosi in l>c-rgauo; la profilassi 1lt•llo malattie i111'cttin1 n ct111tagios1·; il f'Cl'Vizio ili va1·cinazio11e; la polizia mortuaria; la vi~dlam:a ilcllo scuole tloi croniei ~ d1•.;;li e,..po:1ti; lo vi<>ite :-unitario ai concorreuti ai i•o'>ti ili impiPg-ati mtwicipnli cd ni richiedenti lu loro riforma o colloranwnto a ripo.-;o: la visita a tlomicilio ilel per<:onnle municipale 1•ho :-i <lichiar'.t ammalato; le visite ai pompieri cil alle guardie 1faziarfo nccnsermato; la, stnti:-1.icn 1mnitmia eil iu genero tutto qupllc mnn ·ioni 1Pi11dole mt'ùico-igfonicn che ve1d;;sero n quc,;ta :sezione as,.egnato dal )Iodico-capo; ~ 0 una sezhmo 11ei sen·izi di ispezione e per i I..nhoratorii ('himico e miC"rogrnlico, alla quale spetta la vi~ilanzn i~icuica deg-li nli111euti, dello bcvmule, <legli og~otti 1l'11so pe1-s1rnalo o 1lo111cstico: 011 altrimenti intere~santi l'igiene; 3° 1111n sezione v1•tori11arin 1 alla quale è deputata la vi1,'Ìln11zn zooi.ìtrica: '•" nua .sezione di ingci,'lleria sa11itaria. alla quale Rpetla la vigila11zn sullu comlizioni igienicho <lt.:I snolo o 1lcll'ahitato in g('tlt'rale, e 1'pccinl1111"11te sull'nbitahili t:'l 1lcllc case, opilki e iscuole. Al sen·izio il i a~sistenz:i. meclieo, chirurgie~•: ostotrieagratuita pei po\'eri pr0\'\'C1lc il Comune, col t·onc•orso delle nitre istituzioni a cil1 clestiuate, a termi11i clcll'art. H -<l('lla Legge sanitaria -22 cliecmbre 1383 e clell'<n-t. 175 11. 5 della Lc~go <·ommrnle e ,provinciale. Art. 7. Jla11110 diritto all'assistenza sanitaria gratuita: •I l i lHl\"t!ri nati o 1limomnti nel Uomunc; hl i po\'cri re~i1h•11ti nel Oomuue; 1•) i po\·Pri non rcsi1le11ti nd Comune1 ai quali il Sin11aco c0111·c11a, per ragioni :ricunoscinto lti~ittimc, l'a8~istenzn. sanitaria {,'1'at11ita; e nei 1·asi 11'11rge11za anche t1t111za ta lo 1:11ncHssiono. l>t!i pm·Pri, cli cui alle lettore tt) e b), h~ Giunta fnr:\ co111pilaro 1111 lllenl'o a111111all1 dn rila~winrsi ai 111c1lici conclotti e ;1,lle lt•Yatrici co11u111ali a norma. 1lcll'art. :i4 ciel Hcgula1111•11t11 generale sanitario :~ fohhraio lDOL Ogni :umo l'el<'nco saril. rÌ\ e1l11to l' le \':trin1.it111i i11tro1loth•\'i n•rranno comnnieatl~ ai s:mitari intcrc!!sati. Art. 5. Il ptw~1malu ndiletto ai i-;1·n·izi di cui all'articolo pnwccfrntc., Ri 1•11111110111·, per lo- ~· e 3s; cli mcdki-l'hirnrg-J1i, thimici, l.>atter10!11gi, YetN·innri u vigili sa11i1ari. c<l ~ \ll'r numero. gra1lo e l'tipeurli ordinato ;-;econtlo l'orgn11i1•11 mrncs."o al pre!>CH to Hcgolnmento (.Alll'g. Jt): per Ja i;ezione 4• di un i11g-og11erc e cli duo nssistt>nti, 1lell' rftìcio 'l'ecnico municipale, che saranuo il'n11110 iu am10 rli!'lticeat i clnlla (; i1mtn nd esclusivo servizio ili tnlo :-;ezione. 11 modico-direttore iloll'O~po1lale •lei eo11tadosi in Dcrgauo, il vcterm.1rio direttore tlel )1acellu, i medici aggiunti (•tl i \'eterinari dinrui:sti, secondo l'organico predotto, snrauno nominati per titoli; tutto l'altro personale '\'Orr:\ 110111inato per titoli e per es:unc, giusta l'art. 5 ilei Regolamento degli impiegati ciel Comuno. e per gli addetti al L.'lhomtorio, a norma aucho dell'art. 41 del ncgolnmcnto generale sanitario :1 fobbrniu 1901. L'ufficio ili medico aggiunto è temporaneo cd a\'r:\ fa 1lurntu cli 1lue unni. l'otrnnuo i metlici ag~iunti el!serc confermati in scn-izio di biennio iu ùieuuio. ..;c•zioni 1• t Art. 8. A ~li fL\ enti ,1 iri tl• • itll'a,.si~tenzn sanitaria grat nita, a sensi elei l'art ic•olo pre1·e<ll'n t 1!, Ycrri\. rilasciata, a mezzo 1lc.:;li uffici ili ma111ln111ento, 1111:1 schc•lll portnnte lo iwlÌt'azioni che ~amn110 alPnopo prescritte. Ilena s1·httila 11011 \'crr:\ rilasciata a coloro l'l1e 11011 1ir•be11t i1111 i 1·1•rtitìcat i ili \'act'Ìnazione pei comp11111:nti dalla famiglia i quali 11011 abhin1111 co111pi11to .~li otto anni, o cli rirnl't:inaziuno J!l!r tutti gli altri. 1,a s1·he1la 1·1111forisc'1l il diritto alla snla assistt~nm s;111it:1ria ~ratuitu e 11011 alla su111111 in istraziono gratn i ta cl e i medicinali. G 7 Art. 9. <'ù1111111ale. La Giuuta. per ra;;ioui ili -.;ernzio. potrà apportnrc ,·nriazioni nella circo,.;erizione delle condotte scuzn perii alterarne il numero. J,.1 Giunta 11011 potrà tra,;locarc i medici eia uua ad nltm eo11dot1a dcl Oomuue se non .-.:opra p.1rcrc tlel .;\[e<lieo--capo: suffragato da appo,.;ita Commi' io11e. li servizio tl'a~sii::tcuz.1 "anitaria è clisimpè~nato da, medici cffotth·i e supplenti u tl.1 lcn1 tric•i. La uomma ò fatta ùal Consi~·liu comunale, c1ietro co11c•>rSo per titoli o per f•:same 1 ~l'coudo le mo1lalità fbsatc nelrartit•olo seg11e11te. Art. 13. li per.-:ormle cid mocli1·i-cou1lotti, etrctti\"i 11 s11pplt•11ti, 1i 1lelle h•rntriei, i\ pt·r 11m11cro e i-.tip1m1li, orcli11ato sl'1'0111lo la taùella a1111e:o;sa al pr1•se11fo Jt1•g«>h1111ento (Allegato /;). Art. 10. (;Jj :l)'lpil'a11ti a rne1lico·,:0111lotto 1lebbo110 avere: l;'ordi11n1111·11to sanitario portMo 1lalh~ talwlla prni111lic·ata a111h'ù. in vig·oro per lo <'t1111lot te, 1·11i ora provvede l'lstitnto ili :-;. Corona, entro un anno 1lnll'apprnva· zinnt.' 1lt!i relalld :l<'t'onli 1·oll'lstitnto sh'sso, e pllr !e 1:on1lotte, 1·11i gi;\ prone1lo il C:o11111m·, entro il tcrmi110 stahilito 1lall'art. 300. il diplo111a di laurea in 111eùiciua, chimrgil• ed os1ct1·ìc:ia, 1:011s<'g·uito in una !Jniwraitù elci Hoguo; <1) b) In cittwliuanrn italiana; <') 11na eostitnzione lhiea robusta, constnt~ita clall"Ullìc·io ol'igic110 10(·11!1·; 1111 'ct:\ non s11periorc ai ~5 anni. E-,~i 1lonu11110 iuoltrt) presentare attestati di :-ervbdo lrnlernlmeute 11restnto in 11u J•nbùlirn ospod11Je oppurn in una <·0111lotta per nn te1upo non 111i11oro tli a1111i quattro. J,'e,.a1110 con:,teri\ di tre prove: il) Art. 14. ( 1g11i 111.-.1lh:o-collllotto 1lon"O'L as-.;idua111011tc vigilaro ,..;nllo 1•0111lizioui igieuid1e della sua 1•01111otta, •) riferir11e ili Yolta in ,·ulb1 atrGilkiale ~auitario. Egli tionà ::;-ior11al111ente trasmettere all'Ufficio centrale la 1listiuta, soprn nppo.-:ito mrnlulo, 1lelle ,·i!•itt• fatte. <1) tliaguosi 11i 1111 ca:so ili 111cdici11a al letto 1lcJl'au11ualat-0; b) tliagnosi di uu ca;;;o di chirurgia al letto 1lcll'a11u11alato; e) risposta scritta n<l uu tema <li ostetricia. I.a Oo1nmi,.sio11t1 C:>:uninatriet.', verr:ì 11omiuata Yolta per Yoltn ilulla Gnmt:\ e 0::;1rà co111pvsta cli 1·i11quo )re111hri. cnmpreso in q111·sti l'Ufficiale sa11ilurio. Art. 15. 11 Go1111111n provrc1le ai servizi sanitari 1l'ur.~e11za .<;ia ila 1ml111 sia i11 co111·orso t•on nitri istituti :wenti twopo 11;.;-uale od affine. Appo!lit~1 rcg-olanwnto <lisciplineL'iÌ, le norme per tali 1·wnizi o rapporti c·ogli altri istituti c•]lp vi 1·011corra110. Art. 11. Le prime nomino sara11110 sempre ili mc1lico st1pplP11tc. J 111ecli<:i ::!11pple11t nrranno poi 111·0111ossi c:ffotth·i per auzianit<Ì ili l'rnrvizio. 1 mcdic:i supplcnt i cho 11m1 accettassero la 1tomi11a a llll'1lic:i effot I id si ritt•rra11110 1li111 ission:fri. CAPO TI!. Laboratorio municipale di chimica e di batteriologia. 11 111cdico iì nominato pt:I' 1111 m11rn: e potr;\ esserò ri1•111tf1•r1nato d'a111111 i11 :111111) fino nJ tcrlllinc ilei triennio di pr<H"a. 'l'rn,cor.~o 1·tl il meclico tnlo periodo la nomina clel me<lil'o acquist11 carattort· ili stabilità. potn\ cssoro licenziato, se nou per lo:!ittimi mofh·i. 11011 Ari. 14 l.egge uniti.ria. t I Art. 12. Pcl ;;l'r\·izio it·us;-;istenza medico chirurgica e<l o~totr1en gratuita, il territMio 1h•I ,Co1 •11111c è <lh·ic:w in 1111 1lato numero tli compartimenti, costituiti a ft1r111a ili 111mclotta, ad ognuno dd 1111ali i• ri~pettivan1ente a-.;se~nat-0 1111 111edi1•0-diirurgo ocl nua Je,·ntricf•. 11 nnnu•ru o la cirt:o~cri7.iollu dell<• condot10 ,-;nrn111111 approvali eia! ('onsig-lio l I i Art. 16. 1l I.aùoratorio munidp.•lt: per la ,·i:;ilanz1t i,gic11ico-;;anitaria, ~ •livi.:io in 1lue :-czioni: l:~ cltimica e la mc1Uco-micrografiC<t: cia-.;i·una sotto In 1lirezim10 ili un capo di l.11.iorotorio. La i'eziouo e/timica ò i111•;1ricnta dello anaJi;;i chimicho dello clerrote nlimentari, dello bc,·an11o e di tutti gli altri ~eneri (l'uso 11ersonale e domestico in c1ur111t•1 interussano la :la11itù pubhlica. La :-;ezio1w i1~r1ic11-microtfl'a}i<;a è inenricata olegli esa111i rni1•roi!copici e hatrnriolog-id <lelle sostanze alirucnfnri, 1ldlo hC\'audo o ilc1Jo nc•qm~ potabili ; tlelln rice1·ca di germi i11fottiv1 in sostanze e prodotti 111or1Josi ili q11alsinsi altra analisi a scopo •li Yig-ilauza i;.;i1!llic•n (' rii tutola sauitarin. t' A rl. l l<egola111en10 1pccla!e pei labor111or1 H. JJ. 6 lu~lio 1•00. 9 8 Art. 17. Ai ser\'izi d'ispezione, di cui al n. 2° dell'art. 4, proce<leri\ l' l'.'fficiale sanitario direttamente od a mezzo tli impiegati s1.eciali dell'Ufficio d'igiene designati col nome di ,·igili sanitari, i quali debbono a,·ere dato prorn di possedere le cognizioni praticùo necessarie per tali sen·izi. Il Medic~po pot11\ valersi, pei Aer\•izi preiletti, anche dei Delegat.i e vioe-DeJt,gati mandamentali. Le analisi a richiesta dei privati saranno però permesse solo quando siasi dal l\ledico proviuoiale constatato che il Laboratorio dis(lOnga all'uopo di locali e personale sufficienti. Quelle domandate dalle Autorità o da privati d'altri Comuni tlo\"ranno essere autorizzate dal Sindaco. Per tutte queste analisi, non richieste tl' ufficio, il Oomuno pen:·<'pir•' una tassa 8e0011tlo le norme stabilite nell'apposita tariffa (Alleg. OJ. ea&l. Ari. ~\! o "3 R~g. geu.; art. S Reg. sp. 1iei I.:.b. e Istruz. anoeese. Art. 21. htruzloni ann91se al R. Il. 6 luglio 1890; :irt. i:l Regol. s:initario. Art. 18. Il personale tl' i11pezio11e igieni~~nitaria tlovr1\: a) su richiesta tlell' Ufficiale sanitario, compiere ispezioni sanitarie 1mlle coudi:r.ioni del 1molo l i dell'ahit.ato; fare ispezioni sulle be\'aude, sugli alimenti e sugli oggetti cli uso ptirsonale e clomestico, sia nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci ecl esercizi 1mhblici o loro di1»endenze e sui mercati, sia in transito 1:iel territoriv del Comune sopra ,·eit·oli o in qualsiasi altro moclo di trasporto; b) ,·igilare sull'esatta osservanza clelle leggi e dei regolamenti sanitari, e delle norme contenute ud presente Hegolamento, in quanto riguarda il ser,·izio speciale cui è addetto. Il periwnale cl'ispezione tm.<;mettcrì' ogni giorno all'Ufficiale sanitario il rencliconto delle iMpezioni eseguite. An. 7 e S l11ru1. ano~'• Chi richiede un e.~une clen~ presentare a.li' Ufllcio cl' igit•ne, a1whe c·ol tramitt> degli uftlci ma.rulnmentali, un campione della sostanza tla esaminare. Deve inoltre i111licare nome, condizione e clornicilio clel prei;entatore, no1whè nome ecl indirizzo clel ti•hbricatore o del mercante o della l>ersona tlu. cui proviene il campiouc. I campioni delle diverse sostanze da esaminare dtwono essere pre!!t•ntati colle uorme <• nelle 'tnantitl\ che saranno stahilite dall'Ufficio cl'igien<'. Ari. l!.°'> l•troi. anneaso. Art. 22. li personale t·be compie le ispezioni igienico-sanitarie 1le\"e esseru munito tli t~sseru cli riconosciment.o rilasciata dal Sindaco. _\Ile ispezioni 1mtl<lett.e si potrà 1>rocedere in ogni tempo, e chi ,.i procede !(ar-.\ assistito cla un funzionario municipale, come segretario. Art. 73 Heg. g.o. aaoil.; ari. Il blruz. annesse. al H. Il. 6 luglio 1800. Art. 23. Art. 19. I capi ilei J,ahomtol"i clovranno, i;ia direttaulllnte, sia a nwzzo ilei perit.i 11.tldetti alla riSJHlttirn Hezionc, clietro richiesta <lell'Autorità comunale, oppure del l\leclicocapo, Ufficiale sanitario: a) compiere le ispezioni Rauitaric per le c1uali è nectissarin la competenzn di un tt•cn ico; b) eseguire le perizie richietlenti esami chimici, fisici, mlcr0800pici o batteriollCOpici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti d'uso personale o domestico, o altri· menti interessanti l'igiene, rilasciando le relative relazioni; e) inclicare i pro\ \·edimenti tla prendersi in rapporto alle constatazioni fatt4', ed en~ntualmeute anche la destinazione da darsi alle sostanze t.1 agli oggetti ritenuti impuri, altemti o falsificati, e giacenti sotto seque11tro. 0 ArL 311 Ht'g. l{eu. 1anlt ; ari. 7 H..g. •p. l..ab.; art. I hiruz. anna•se. A termini 1l1•lPart. ì4 clel Hegolamento generale sanitario :l ft.1hbraio rno1, fJUIUHlO si:avi moth·o ili cont.rav\·enzione per vendita. illecita di sostanze o per vendita tli sostanze noci rn 1•lla. salute, si rediger1\ Ycrbale sott:.oscritto nuche clnl segretario e <lal o~mt,r1wnmtore, e qualora questi si rifiuti cli firmart1 7 ne Marà fatti\ menzione nel '\'erhale, indicanclo i moti\'i eh' egli acltlucesse. Lt1 sostanze e gli oggetti 1»er cui si procede a contmvvenzione sar1uino, quando 1wcessario, sottopm;ti a Keqllt'Stro mediante chiusura e suggellamento, c·olla firma anche clel segn.,tario, l'he redige il ''erbate, e tlell'eseroonte, e se questi rifiuta di firmare, ne san\ fatta menzione nel \'erbate, coll'indicazione tlei motiYi a1ltlotti. <'opia ciel ,·erbale sarà rilasciata all'intere.~<&ato, ove la richieda. 80 le MOstanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o t•omunque 1ieric·olo~e nlla pubblica salute. san\ promosso d'ur<~nza l'ordine del Sindaco per la distruzion~, a sensi dell'art. 151 della Legge comunale e 11r0Yinr.iale. Ari ;~ H~g. geu, sanitario. Art. 20. Art. 24. Oltre le analisi richieste d'Ufficio: i capi di lahoratorio tlonanno eseguire 'Jnelle richieste clai prirnti cittadini, ah~t.anti nel Comune, eempre nel campo della \'igilanza igienico-sanitaria, e qnelle imposte da clis(lOsizioni di legge generale e nei limiti di I"' KOl!t1Lnze Kos11t1ttate noch·e saranno sottoposte a sequestro prov,·isorio. L' Ufficiale sauitario potrà promuo\'ere dall' Autorit,.o\ t•.omunale t.ntti i pronc1lime11ti neees- 10 11 Q\"(~ E;ari nel impc1lire ,~he lo so tauz.-• .-<o,;petmte noci\·c e sottopo~o a sequPst:ro pro\·,·11'0rio siano trafugate o .,;merciatc. il ln•>:;o 11ichillrato di prOn.!nieum tlellri. 111or1;e f.1:--,:;e fuori cl"l Oomtme, l'Cffi··iale s.rnitario ne far1ì. rapporto al .)Ce1lico prù\'incialc porchè pro\·ochi dalle C'0111petcnti Autorit..-\ quei pro,·,·cdirue11ti che sono Yoluti 1lall:~ lGggo o dai regolamenti :-:mitari iu simili casi. Dello sostanze che <lon1110 es;;cro sottoposte ad analisi sarnnno J>relevati tro 1•,unpio11i 1 ciascuno elci quali ,·crr~\ chiuso e suggellat-0. llu i:ampioue i;ur:\ eon. cgnato }/ispeziono u :rapporto preiudicati •lonauuo farsi prima elio sia 1·01111111ieato alla pcrs111m iutercssutn ocl all'Autorit:ù gittdiziaria il risultato «lull'aunlisi. al proprietario per sua gnranzirt. 8e questi rifiuta tale campione, se ne terrù nota a ,·erbnle. .Arl. 17, lS e lii ls1ruz. annesse. 'f.J fatta focolt;\ al propri1~tario, ,·en1litorc n tletontoro, tli apporre i suoi sug-~elli o la sua firma sui rnmpioni prelentti. Art. 27. Xci \'crhalo rc«latto i:;i intlicher;\ il pn~zzo :~ cui è mossa i11 n1J11lita la 111crc·o sospett~t, e l'i111licazione colla quale è offerta al puhhli1••>: il 1101110 n tlo111icilio tiella e la. data i11 c~ni l'n rico\'nla. Il n1rhalc 1l<w'cs*:ro firmato dal fuuziouario mttuicipalc c:h1i pro1·e1lo al ::-eq ll«!St rn, 1lal .-...grctal'io e 1lal 111·oprielm·io, Yernlitore o clete1tfore clclhL 11wrce; in «'•tso <li riliuto st fori\ 111e11zio11ti in \·11rbale e 1lel rifiuto e delle ragioni i:oll11 quali \'1~11:,.:·a g-ini;t iflc<tto. Il verl>ale c«l i campioni JH'tllovati vnranno trasmessi nll'Uflido d'igi1mo, il qunlo invicr:\ uno ilei 11èt li campioni al Lahuratoriu per l'anali:-,i e trattcrr.\ l'altro a tli~1m •litta ila etti ...\ tf•r111ini tlell'art. 7!'i 1lel l~egolamento g-cm•rnle sa11it.ario :l fì•hhraiu lUOl, l'M:guita c~sa c\·entttalrneute proviene, l'a11alisi, I' Utlic:ialn l'ianitariu, con 111oth·at.~ conclu!5io1w, ri1111'tto i rb11lt;tli 1loll1i 01wraiio11i al ~incla<"o per la clennncia. all'Autorità gituliziaria, cpmnclo i·da\'i luogo a cd in 1·aso 111•gativo pcrchè ne cli:t notizia ali' i11tcrnssa111. 1·ontra,·v1:nziom~; <i11a111lo, in si~gnito a tlicliiarazione tlcl coutr;t\ \·entorc, siasi proect111to 11ei 1110tli 0 imlit'ati nl•ll'arti«:olo pr~ce1ltrnte. e sin.si riseontratn pre.-;so il provn•11itoro 1111a mort•o nclnlti'rata od insalnhre. 1ldla stcss:i nattua di qnolla prima sequestrata, ~i l'Sc~nid sizio110 tlcll'.Anturitò girnliziaria fino a prucedum completa. il relatfro ~c<1nc.stro o si trasmetteranno i clocumcnti relativi ai 1l11e proec1li1uenti al por l.L coutcmp()ranea loro 1lt:11nncia all'Antoritù giwlizinrin. Per t.1le rice,·i111ento ccl in,·io l'Ufficio <l"igie11.. ilO\"n\ teucre bpPPinlc rc~1strazionc. ~in11tteo ,\rt. 21 htroz. anncst<'. Ari, 75 Reg. geo. s:iou.; 11r1 12, 13 o U hlnlz. annesse. Art. 28. Art. 25. li Sindaco, .su parern 1lclr Uflieialc :-;:rnit.ario, potr:\ or1li1i:1ro la clistruzione 1lt11lo :-c•stanzo ,..equ•"·trate e di1·hiaratc clan· Uftìdo cl"i.:..dl•no alt-Orate, fhlsilì1·atti o 1:0111111111110 insaluliri, oppure pon·à. permettere l'utilizzazione tli t>,;s1• JH'Ì mo1li elle sar:m110 all'uopo i111lit·ati •lai 1·~1pi di laboratorio. Le relazioni del J,~iJ1oratorio •lcrnno intlicaro i rbultati di tutti gli cs:w1i c•l nu.1li~i qualitativo o quantitative, 11011 esduso quin<li la 11:\tnra o il gr:11lt11lc·ll'n•lul- t1iraziouo o 1lcll'nltcrazionc. Spetta ali" Ufficialt1 sanitnrio pru1111nl'iai·di i11 1111•rito alla 11ocuitì1. Ar\ 'H HCf!. i:on. s:rn,; 11r1, :12 lstrnz. nnncsse. li risultato cli tutti gli esallli 11 analisi eseguite •lai IJahoratori tln\'11 •lni capi di q m·i!1 i p3,;11rn t ras11111sso pro11tame11 to a.11'Ulliciale san it~irio, il quale In ri 11101.tcr;\ a eli i A rt. 29. ti i :ragione, dopo a.n:rlo 11rnn i I o clol suo \'il)to, e coll' ag-g-i unta cii q 111:110 ossen·azioui (')le 1·re1l«·rù opportunt'. U.\ 11torit1'1 11111ni«·ipalc or1li11criì. la pubblicaziono «IPÌ nomi elci fithhri1•a11ti o <l1ji n~11clifori c·h1• risnltasf!1•ro per se11te11za passata in 1·nsa g-i11di1·ata 1·011tra\"\'t'1ttori all1~ clisp11,;ìzio11i spc>t:iuli per l'ii.dcne 1kgli alimenti 1 dello htwa111lo o 111':.:li oggetti 11'11so II 1'.011trav,·011toro a\-r:t 1liritto «li ottenere 1lall'A11toritù m1111icipale1 u prnpri1, spese, il certific.it•> ilei risultati clcll'1·s:t111t\ coll'it111icazio1111 arwhc elci 111Ptrulo 11':111nlisi. l"'r1'oualo o cl11111c,;ti1·0: quanto però ai ,·enclitori, nt>I solo caso siano n~ci1livi. Arl. 3;l hlrlll'. 11nne1&e. Ari. 23 l•lruz. Art. 26. Art. 30. 0\'e 1lnll'ispezio11e o tlnll'auali,;i •li campioni :--o....petti qnn.l,.,iansi, risulti il fatto d'una alt<"raziono o d'una atlultèraziu11t:. coute pure ~nnesse. 110! Al personnlo a1l1lctto ai ,;crvizi •l'ispeziorw, 1•omc pure a 1111cllo a1ldetto ni I,,ahoratori di \'i.~rilnnzu i;.!'ieni1•0-:>:mitriria, è viotatv: a) •li applicarsi dircttnmcnfo 011 indirettnmento. por proprio 011 nltrui ('()lit•,, caso tli de111111cic cli ve111lita O COllltlJll!lle llQ1·h·i, I" (it111·inle sa11itnrio pr111•e1ln:\, 11 far:\ proc1~dcro irn111(}clintamc11té al prclcY:1tnc11to tlei campioui 1lalla fahhrica. 1lnl di Jlrorlotti alt.era ti, fal3ifleati, mngazzino o 1lnllo spaccio, •la c·ui il riven1litore di1~hiaro tli :i.vero acquii;tato la m11rc... L"Uilkiale sanitario potrà escgnire 1l<•tto preJe,·anH'11to i11 11ual1111q110 localitla. pmc:J1è nel t~rritorio dc~l C'omnne, non C'it·lnso l~ st~tzioni fcrroviari<•1 i vagoni e q11nl11nq110 altro nwzzo •li t:rnsport<i. n j, <)lml;;ia..;i 1·011111wr1•iu ocl in1l11strin sog~etti a tulo vigilam:a; h) tli l's•~gnini. per c·11nto proprio e nell'iutcn..:::so di terzi, Sllggi e perizie rifo- 1·entisi nllu vigilanza s:lll itaria loro atlidata; 1.•) di c•om1111kam ntl 1\,;tnmei i r1s11ltati o le m1ll'IU'lio11i 1lcllo loro nperazin11i. Ari 1r. Hcjl'. •p. pc1 l:tbornt<>rl H. Il O lo11lio 1~90. 12 CAPO IV Vigilanza zooiatrie&. - Macello pubblico. Art. 31. I..a ,·igihmza zooiatrica è esercitata dal personale ''eterinario munici1>ale alla di1~n1lenza dell'Ufficiale sanitario. A rt. 82. Il personale veterinario municipale ha sede, in parte, nel Macello pubblico; iu parte, pr&>KO l'Ufficio d'igiene. L'assegnazione all'una od all'altra sede ed ogni relativo cambiamento spettano all' Autoritl\ municipale. Il personale veterinario, con sede al liacello, deve specialmente visitare gli animali in arrh·o allo Scalo bestiame, al Mercato, nonchè curare siano oaservate, nelle località predette, tutte le norm~ di legge, qnelle 1lel presente Regolamento e quelle altre che fossero emanate dal Sindaco. Il personale veterinario, con selle nell'Ufficio d'igiene, deve specialmente: a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame nel Oomune; controJ,lare, iiel bestiame introdotto ~• nmlrume, i relath·i oortificati di origine; denunciare prontamente ogni malattia all'Ufficia.le sanitario per gli 01>portuni provvedimenti: e ciò anche agli elfetti degli art. 329 e 331; b) registrare e ' 'erificare tutte le denoncie di malattie infettive degli ani10aU, pef\·enute al Sindaco od all'Ufficiale sanitario, a norma dell'art. 325, e curare l'ese(!UZione delle norme prescritte dalla legge e dal presente Regolamento nonoh~ di quelle che fossero emanate clal Sindaco onrle arrostare la dift'usione delle malattie ~tesse; e) accertare, in baRe 1• clenuucia d'ufficio, od a notizia altrimenti pervenuta, la causa di morte, uccillentale o per malattia, degli animali; ,z) esercitare un'atth·a sorveglianza sull'igiene di tutte le scuderie, vaccherie e stalle, anche di sosta, nel territorio del Comune, suggerendo gli opportuni prov,·edimenti, e cou speciale riguar<lo alle condizioni cli salute degli animali 1lestinati alla produzione del latte; ~) \•isitare le mandre e gregge ili passaggio sul territorio comunale. ane tanzioni amministrative, i servizi sanitari nello stabilimento, curando dello stesso il buon ordine; di informare l'Uftleiale sanitario, colla più scrupolosa sollecitudine, giomalmente, e piò volte al giorno, o,·e oooorra, su tutto l'andamento sanitario del ser\'izio e ani provvedimenti presi nei casi d'urgenza. Il direttore del :Macello redigerà aunualmente un rapporto sull'andamento ilei servizii, sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno in proposito, ed anche per l'incremento c1l il miglioramento tielle razze, e tal rapporto trasmetterà all'Ufficiale sanitario l>l'r la sua relazione al Sindaco. Il veterinario cht' dovrà supplire il direttore san\ designato d'anno in anno tlalla Giunta nmnicipale. Art. 84. I proprietari d'animali, il direttore della Scuola Veterinaria, i com:mdanti dd reggimenti di stanzi' nel Comune, tutti i veterinari, o chiunque altro ne 1~hltia cognizione, sono obbligati di denunciare immediatamente all'Ufficiale sanitario tutti i casi di morw che si verificano negli animali bovini, equini, suini etl o,•ini. pt'r malattio o per cause oocitlentali. !.'Ufficio d'igiene <larà le (lisposizioui opportune pel trasporto dell'animale morto, il quale non potrà essere rimosso dal luogo ove la morte :wYcnne, s:\h·e le esigemw di Yiaùilit1\. Gli :minaali morti potranno essere sottoposti, solo nella scuola ili \'eterinaria o nelle inferm~rie llei regginu·uti, acl autopsia o a1l altre operazioni, sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Ari. l o 2 Reg. per '" dichiarutiono del be~tiamo morlO S febbraio 1800. Art. 85. I proprietari che iLtteuùono introdurre mamlrE\1 gregge :e1l in genere gruppi di animali nel territorio comunale, ed i proprietari degli stabili dove avranno ricovero, devono notificare 1letto inbrresso o ricovero al delegato ùel compotento lll1uulume11to, il quale a sua volta ne remlerìì. avvert.ito l'Ufficiale sauit"rio, l>erchè pron•eda alh' prescritta visita. CAPO V. Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed afftni. Art. 38. 'Art 36. Il llacello pubblico ha un direttore, incarioat.o: di oesen•are e tli far osser''are le norme di legge e regolamentari, cli cui al a.eoondo capo,·erao dell'art. 32; cli distribuire le mansioni al personale sanitario ecl amministratirn avente sede nel llacello, curanclone la disciplina; di cliaimpegnare egli pure, compatibilmente colle A norma degli art. 22 e 23 della Legge sanitaria 22 dicembre 1888, i medici, chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti e i dentisti, che intendono esercitare nel Comune la loro professione, devono far registrare il diploma nell'Uftlcio d' igiem·, 11011 piì1 tardi ili un mese clal .!!forno in cni hau110 preso reshfouza 111•1 ( 'omuno. Gli anzitlcth sauitari, nuche se intendono esercitare tc•111por:111ea111ente la loro profe:;:sione noi Oomuuc, come pure quelli nhe P:'Crcitano pre:-so i l'Oli 8trnnit•ri. <lm·ono :ul ogni richiesta tloll' .\utoritù comunale i1re:-.e11taro i titoli rnlnti dalla lcg~o per )a ]oro n uili tnzione. TITOI--10 II. ~ell'lJtlil'iO 1l'igiene si terr;\ un reg'btro speciale colle lìrruP tll•Ì singoli ~·mi t.1ri ostéusibile al p11l>uli1•0 rul ogni rid1ic:->ta. lgiene delle abitazioni e del terreno Art. 37. C.-\PO VI. ~ proibita 1'01·cnpazio11l· clullo \'Ìe, 11iazze o tli qmi!siasi altro i;pazio p11hl11ico prr osognirn oporazioni relath·e all'arte sal11tan•, o pPr \"P1tcl1•n• so.-.ta11if.1• 111cdi1·a11w11t ose otl a 11111111zi:t111 1·omo 1ali, siano t>sse '1 i uso i 11 f Pruo 011 1•:;t ('r1t11. Disposizioni generali. Art. 40. Art. 38. .A termini clell'nrt. 80 ilei l~egolamcufo ~e11ernln sanitario :l fl>11braio 1001, tutti i farnmcisti, flnt:mtoc:hè 11011 sar:ì :stabilito in Connmo un Elervizio farurnr(•ut ieo 1101tnruo, donn11110 presblro i loro Sl'.'rdzi nnC'lw tli uotfo ad ogni <'liiamatu. La Giunta municipale iiotn), J>re\'ii gli nccorcli cllo sarnnno dol naso, dividerP il Comune in zono o tlo.stinnro una <lclle farmacie esistenti in ogni zoun n 1lisi11111('gnnro il servizio 11ottnrno. Il titolare cli detta farmaeia donà unifor11111rsi alle istru7.ioni c:lte saranno im}lartite <lai Siudaco per la regolnritl1 di tuie sC'rYizio. Art. 39. Al tit•)IO li tanto della l..eggc 22 1licembrc l&'\8 qum11o 1h•I rc1n1ivo Hc•golo11w111~· R fl'hl1raio 1001 fiouo indi<'ate Io norme per l'c.smdzio 1lcll.. f:n111aci1., 1wr la fahhri- •·azimH.l e• clctc11zio110 dci 111e11il'i11ali, per la \'t>1t<lita ili ('f;Si a11t"l1c dn parfo 11ei dro· ghicri, 11or ln stesa 11 fipcflizi1111e dello rkllltc, 11cr la lìd1hri1·az1011e, dnt1•nzio11e e' 1•1111ita dci 'i;ll'ui; 1·011111 pure le normo per aprire o 111a11to11cro in c.,cr1•izio, nPl l'olll1111e, ospeclal i1 h;tit 111 i di 1·ma metlii·o-eltirnrgica o ili assistenza osf1)f ri1·a, siahil i1111·11t i halnnari, illrotorapi1·i o termici. ~011 s:ir:\ c·ouct•s.-;o tli intraprendere nuova 1·ostr11zione ml amplia1111•11ti 11i t•11itì1·1 ••Silltl'\nti, se• non quando risultino ac1·ertatc rispettiwunento tutt-0 le 1•on1liziom le •Jt1i11i rnlgano a ~arnntire la ~nlubrit;\ <lclla pro~cttata f;tl.>brit~n, 1lolle li1111trofo o del sottosnolo secondo Il'\ pn•scrizioni portato dal prc:;;ente l~egolamento, 1~011 z.;p1•cialc riguardo nl rc•golaro spai·ico dPllo acque meteoriche e di rifiuto. Ar ~" S o {17 Hog on oanit.; ·rt. "i htruz.001 i 1 ra:il ~ ..., ISllG II ~o auolJ el 1 10. Art. 41. .\lii effetti 1lell'a1·cl'rta111c11to, di cui al prccedc11k artioulo, si pre:suuh•r:\ all'Aut-0rita comuualc tlomatHla <·orrcdata di c1i:'egui iu doppio originule, indif'auti Ot,'1ti occornb1lc clcml'nto per stahiliro <.'llll le opere progottntc sinuo ll-Onfonni, oltrechì.1 nlle prescrizioni <lei Jt1·golamr1nto cc1ilizio in vigore, auche allo pn•scrizirmi <lei pr('Srnto Ucg·ola1111•11tu 1l'igie11n. La stessa 1loman11a dovu quiruli co11to11rrH fllll'hO notizie 1m tutto c·iì> t•lre rigmtrtla i pozzi o la 1listrih11ziouo 1lell'a1·11m1 1•0111lol In, le lntri110 1• i pozzi neri, 1·11 il sistem;t d'allonta11amento ili tutti i rifiati tlo111c1_;ti1·i: ddlu 111atorie uurnou•lo 1• cl<~llo twq1m pluviali, :;e<;oudo k rclnt.ivo 11or111c d1JI pre1:w11to H1•gola111e11tn. VAutorit.i't comuunlo eo111so11tir:\ l'cse1•11zi11ne 1lelle opere di cui 11cll'art. •:O, Sl'11tit1J il pnrero <lr:lht Oom111i;;.s10110 igie11ico-c>11ilizin, 1lclla 1111nle for:\ J>arttJ il l\11•<licocnpo, Fflll'inlo i;n11itario eorn111rnlo. 01l 1111 suo <l<>ll·.~ato. A•!, M o 3 h1ruz. M n. Id, Id. Art. 42. Qnamlo trattii;i di ricostruzione o d1 riforma di edifici esislènti, potrà il Si111laco, r;ontita lu Commis ione igienico-odihzia. appron1re progetti 11i fabbric.1 1 che ra1>prescu ti no m itleuti cd i mportm1 ti 1111glioric i~1cni1•1re, ancorcht• iu t'SSi 11011 i:;i:rno sfato ossen·ate rigorosameuto tutte le prei<crizioni del JHX'.->ente Hogolm11c11to, dallo quali poro In Oo1111111ssionc ed il Siudnco <lonmmu .scostar:si il mcuo possibile. I tG 17 C.\PO YIJ. piit elcrnto 1lcllo. facciata dell'etlificio, comprenclenrlo, Pioi\ nella mi~urn il <'ornioione di ~rorula e l'attic-0. Fondamenta degli edifici. Potrà JH•rò il Sin<laeo, sentita la Cornmissiouc i,!?icnico-edilizia, penncttere il nia~gfor i-;opralzo tlcterminato fln 11arti puramente ornamentali clro non abbraccino tutta la fronte clf'll'edificio. Art. 43. Quando 1111 edificio sia eretto in an~olo fra vie o spn.zi puhblici cli larg-hezza diversa, oppuro sorga a cavaliorc della. di>isione fra <lne tronchi ùi ,·in contigui e c1i <litTerento Jarghc?.za, Ja fronte potn\ s;oltare od internarsi nella via piìt stretta Sn11 ÌI permc~,;o ili co~trniro uuod eùind in un terreno 1•ho ahhia sr.rvito anteccdontc111e11tc 1·01110 deposito d'immouclczze, ùi letame o di altro 11111terinlt• in~alubre. il quale al1bia. potuto inc111i11are il suolo, ge non clopo cli anirn 1·0111plctatncute riruosso i;;iffattc materie 1rociw, almeno ad un metro dal piano Ilei f Prro110 dn·ost:u1h·, e· risanato il sottosuolo c·11rrisponcl1~nle. a gi111lizio clell'~\11torit.:ì 111nnicipal11. Art. 'J hlrnzionl '.\lmi,ter· ~ i 20 g1•1gno 1~00 S'Ll'Igicoo •lcl 11101 0 ,,.1 nb1ta to. Art. 44. Se il 1c·rr11110 clO\ o s1 cl1•\'0 l'll:-.truirc· un c1lifi1·io è ahitualmcnh~ 11111iclo1 ml (' .... posto all"i n\·asiono 1h•llo nc·q no pci mo,·i1111.mti dell'acqua soli crr::rnea, ~i clc,·o 1111111 ire il terre1111 cli suOìdente drena~~io, o pron•1•dcrc ciiv1}r;o;ru11t•11t~ perd1ò l'acqua n11n f.'ntri uci Joeali sotterranei o terreni. f;; fatto ohbligo <li adottnre pro,·ve1li111011ti vnlc•rnli ~111 impcclir(I che l'mniùitù :-al~n dalle fo111lazioni ai muri sona:-tantì li n<l tmpe1liro le iufiltmzioni rii acqua nl'i lo1:ali terreni atn·aver,..o i muri di fo111lazione eil il 11nv1rncnto ilei 101·a1i ~t1•s:-i . CAPO nIJ. Altezza delle case; numero ed altezza dei piani. Cortili e chiostrini, strade e suolo pubblico. coll'altozzu. <·orrhipo111lm1tc a quella della via pili larga, però con cst~nsione limitata ad un mossi11111 di metri 15, e cii> qnau<lo non si voglia m•scgnaro all'intera fronte sYilnppata. l'altoir.a •111ica di cong-naglio che risulterà ùivirlr.ndo la snperflcie complessiv:\ <lcllo fronti, mlcolato collo altezze regolamentari, per lo SYilnppo lineare dello fronti Messe. Chi fahhri<·a in armtrato nlJa, linea stradale, fanto a pinno <li strada. cl1e nei piani superiori <lell'e<lilìcio, doni\. di regola mantenere la faC'ciata parallela, a cle~ta linea. So l'arretramento ragg-iungo almeno la profomlit:\ <li metri 3, pel computo rlell'alt-Ozza della fronte arretrata, sarà. aggiunta alla lar):{hezza <lolla via la larghezza 11ella zona lascinta libera. Art. 39 Mod. htnll. Mìn. 20 g iugno IS~. Art. 46. 'Fermo restando lo <lisposi7.ioni relatirn all'altezm interna ilei ]orali, il numero elci piani dolio caso potr:\ nl massimo essere di 2 por le case ùe!Faltezzn. di metri 8 o JlÌÌl 3 '1> » ~ 12 » 4 » » » 15 » 5 '1> » » 19 a 23 compresi sc111pr1• il pia110 torrc110, gli ammezzati o lo soflìtto ahifahili. Art. 45. L'altezza dèllo t·ast•, tanto l'iti1mmtc che di 11110\·:~ r·ustruziune, Ìl cletcn11i11ata. in rdazio111; alh• Jargh1·zza clelle \'ic e spazi 1111hhli1·i n•rso <:ni pro~pdtano, n 11011 tlen• csscrn maggiorn cl1•i limiti st·gne11ti: . Per le \'io largli1) tì110 a metri ì altezza 111assi111a metri 10 » » oltre i metri 7 e fino a metri 14 ~· » » H )) )) )) » » oltre i » 14 e fino a 18 )) 18 )) 'I> » 2~~ » oltre i 18 » " Per largl1ezzn dello vie o tronchi tli vie si :rihcnc quella ris11ltnr1to tlnll'clenco ufrll'ialo 1lopositato negli uf'tlci del Oomuue. r;allczza della fronte 1.li uua casa :-i mi1>ttTn <lal pinno 11i spiccato, 1·orri. poudcute nlla quota piir alta del marcia11h•clc :::;tradnlt> l'l1e ln fronfrggia fino nl punto Art. 41) M0<l, lstrn. , ~!in , iii, iJ. Art. 47. Vnn'n. ilei <·ortili non clu\'C essere inferiore alla quinta parto 1lella somma tlollo suporfìci cll'lln parPti eh(' li ri1:i11go110. Qunuclo però la tìgnra di un cortile si scosta:;se per molto da qnelJa 11i un poligono regolare, l'_\11t-0rit:.\ m1111icipalo potr.\ stabilirt1 quelle speciali pros(:rizioni cito v::ùgauo a sotld isfore in equa misura alle csi~<·nze dl'll'igione. Uarc:i <lei cortili s' in tondo netta da quella ùelle proiezioni orizzontali dei ballat.oi o di quaJc;i,isi altra sporgenza sotto gronda eccedente il Yontosimo cloll'aroa totnlo dei cortili stessi. Non san\ permPssa la chiusnm dei ballatoi tollerati in quosto articolo. Noi l'Ortili cop<'rti l'altezza delle pareti si misurerà tlal Jirnllo <lei pa,imcntò tlel cortile o non dnl livello dolio. copertura. Quando sopra. u110 o piìi lati ili un cortile ha diritto di fnbùrimro il proprie! 18 tnrio coutìnante, nel computo dell'area ch>l cortile si ritcrrn11110 dotti bti c>ome i11tem111t\11W fhbhricati all'altezza. metlia. tli metri 18. e se ,.i sono fabbricati cli alteua 111a,!!~ioro si Yaluter.\ nel computo l'altezm utTt•tth·a. Pel lato poi poi <1mlle e1>iste:;st' scn·itit nltfo~ wm fo/lentU .stipttlata fr.• gli interessati cui 1•mu·or:o;o tlcl <Jumunt•, si riterrà, pc! computo, il limit~ dell'alt.ezz;1 portato tlalla conn·nzione ;o;1lmprcd1è 11eru tale altezza non sia inferiore alla effettin\ <li <letto lato. <!na111lo in arrc~trato rispetto a<l 11110 o piìt lati ili nn <'.Ortilt•, tm1to nel caso 1·0111•rcto che nell'ipotesi di cui al precedente 1·apon•rso, csista110 muri che 1mperi110 in altezza quclh• <ll'i lati stt~ssi, il computo del cortìfo, 1·11110 normi• e per ~li efft•tti elci pn•scnto articolo, donà, effettuarsi tanto co11si1lum111lolo a s?-1 c:ho immaginan<lolo esteso fino contro eia.senno dei eletti mnri di nrng-giorn alttizza,. Qualora. rngliansi costruire cortili sul confìno cli propric1:\ prirn1e, di area inforioro a qnolhi prescritta nel presente articolo, i11tc1u1lt1rulo cli profìt,tare clol cortile o :-;pailio scoperto dl•l coutìuante a cornplomeuto cloll' at·t~<L sfoi'ìsa, il permesso potr:~ m;sere :wcorclato nel solo caso vcng-a conclmm fra i confinanti a loro spese, 1·0! concurRo clcll'.Antorit;\ comtmale, apposita analo~" c~o11\'l'1tzio110 1lchitanwnto trascrittn. IJa cli visione cli tlue cortili comuni, nel caso Yl'llg'a st ip11latn tale conYenzione: potr.ì. es~ere costituita cla mm <·anccllata o da un sernplkc muro Ili dnta cli altezza non ... upcriore ai metri 4. Queste pareti <li separaziono verra11110 (•011:-;i1lorate come 111111 esistenti; epperò 1111 cortile dh·iso in cluo o piìt parti 1tl'l moclo anzicletto verrà c•onsiclna to come ro:-;t itncute un 'area oola. Il :molo dci cortili lle,·e es~ere sistemato in modo cln permettere il pronto ~colo clclle acque, e p:wirncntato almeno in :wciottolato. Art. 50. }::-cl11sirn111c11te per la cliretta illuminazione e YClltilazionc ùelJt> latrine O dei ~orricloi cli 11isimpeg1111, potr:ì :~mmettersi la costruzione cli chiostrini o l'an~11i c•oll"area (} c·oi l:•ti 11011 iufcriori a quelli risultanti eia Ila i-<•gnente tabolla: --- ,_ - Altezza media del cavedio Area - Pino a l>a metri 1~ ,. 18 metri 12 18 . in piìi ,. mq. 6 lato mlni;-;;--~ 8 metri 2.,. 2,50 ,. 10 :1- ,. .,. L' i111lic:azio11e ciel lato minimo è unicamente riferihile ai ravmlì di forma ret1a11golarc. Por altro fornw si anunotterauno anche lati di climcnsioni minori qna,ndo però la laq,:hezz:i m<'1lia Ilei c:1.\'(•11io uon risulti inferiore alle misuro prescritte pei lati minimi, o l'enmtnale minore 11istauza. fra le pareti sia, l'Otnpcusata da maggiore .ampiezza clal 1·ave1lio o <fa altre fa.rnrevoli eircostanze a .g imlizio tiella Commissione i~icnico t•cl i Ii:da. 1J'aroa elci cavc11ì s'iutcude netta cla quella clclle proiezioni orizzontali clei ballatoi o cli qualsiasi altra sporgenza, compre.;;a a11che }a, gronch 1wr la parte ec·ce'4lc•11tc 0 120 cli sporto. 3j .Per la misura ilei t\l\\'Ccli saranno applic>ahili le disposizioni cloll'nrt:. 47 relative cortili. Art. 47 e ('3 Mod. btruz• .Min. id. Id. Ari. 89 Reg. gen 3 febbraio 1001; nn. .U, -"' e 46 htruz Mio 20 giugn 15'l6. Art. 51. 48. Qnalnnquo spazio libero, aucl1e ad uso <li gi:mlino, qt111111lo d abbiano ncce~ sario prospetto loc•ali di abitazione, :-;arù, equipamto ai cortili 1111r quanto rign:mla lo cl ispoHizioui dcl presente Hegolamento relath·c all'arca, 1rnr1·hi· non si apr;t da un lato sopra. Ja, pubhlka via, ritenuto però el1e la profouclit:\ 11011 <'1·rc1fa l'ampiezza. clel lato Ktcsso., I c•andi 1lo\'ra11110 css<'re arce~~ihili al piano <li pavimento, «·ho s:m\ cli materia i111p1•r111cahilc n 1111111ito cli regolari canali ùi sc•olo, in modo che Yi i;i possano age- Yoh111•ntc Hi\portare le ~co\•ig-lie, ed a,,-ere lihl.'m comunicazione, 11ell:i loro parte inferiore, con altri RJtazi aperti, oppure coi sotterranei della cni;n, medinnte condotto .cli nl111c110 mq. 0,20 cli s<'zioue. Pei cavl'd i Hara nno am111N1se solamente le coperture n. vetri qunuclo l'arca libera .lcll'apcrt11ra, in giro alla tettoia, alla. sommitù cfol cn.Yeclio, equivalga. o superi quella, rPgola111e11tare ilei c1we1lio stc~so. Art. 49. Art. 52. La 1•011cc:-sione ili 1·oprire con im·etriata cortile per ch•'llinnzione a magazzino, 11ffi<·io, Jahoratorio. otl esercizi Jllthblici, ,;ene clafa i;olt:111to <1111111110 l'area clel c·ortile 111i;.11ra 50 mq. o piìt. 11 locale mpcrto tlove c>ssere fornito cli mm lanterna nv<'nte nlnwuo un:ampiez1.a el,rttale nl terzo dell'area coperta e un'altena cli metri 0/10 Ropm la c·opcrtnra. f;; \' it•tato ;';tahiliro coperture a vetri nei cort.ili al cli sopra ili quelle pratic.'lte per acroarn ccl illnmin:ue ambienti deMinati :vl abitazioni, a cucine ed n latrine. Art. 49 o (;2 l struz. lllan. id. id 1111 ~ proibito cli ~ettare, span1lere o accumulare, anche momentnncamcntl'. letame o il1111101111izie cli qunl~insi ~enere (rimo111latnre, a~que spon·he1 spurghi cleÙe case: hottc:;:ho e talle, materie Ili rifiuto cli scavi o 1lcmolizioni ccc.) :-;ulle str:ule o piazze, hlli cortili e l;U quabinsi altra area cli terreno scoperto nella t•ittà, pubblico o pri'·nto, co111c nuche nei fossi o <'~'lnali municipali. 'l'utti questi materiali dovranno essere proutament-0 portati fuori clall'abitato nd lno~hi o dc11ositi Riabiliti ocl ammessi (laWAutorità comunalt'. Art. DI Heg. gen. mit.; art. 112·113 rs1ruz.. id. id. ~o 21 Art. 53. _ù proibito <li scnotcre 0 battere clalle finestre e i::ui pinncrottoli delle scal& tappoti soppa<lanci, stuoie ccl effetti lettcrecci. Qu~sta. operazione s:uà permessa solo sngli nppositi hah:oncini e sulle ~rr~zz~ copertura, ed in cli fotto ùi essi, anche uei cortili, o clo,·e utancasscro quc.,.t1,ult1m1, clalle finestre. I/opeuzione stessa, qunnùo ese6nita nei cortili o clnlle finc.;;tr<', dovn\ J>er lo soflìtto può essere tollerata. uu'ampiczzn. ili luce dolio rìuestro uguale nd Q.lmouo 1/ 1:. della ~npcrficio clol p::wimcuro, con uu minimo cli mq. 1.50 Poi eomputo clclla superficie di cliretta illnmiuazione e1l noreaziono, non sarà tenut(I couto dolla parre ùolh finestr,i al cli sotto dclii 60 cm., misurata a partire <lnl suolo del locali!. ,u Art. Jatruz. M o. Id, Id. Art. 58. farsi non dopo le 8 tl'estate e le 10 <l'irworno. Allo scopo snllcletto gli e<lifìcì cli nuova costruzione o rifabbricati 1lonann<> c.c~sero pron·!st i o cli balconcini speci:\li o ili terrazze cli copertura. ~ ],e portinol'io sono consi<lcratc come locali di ahitazione, o qui1111i so~~ett<-' allo CAPO IX. 1>n1scrizio11i rulati,·o cld presente Hegolamcnto. 'l'nt ti i l<><mli gi:\ esistenti o dostin:iti all'abitazione diurna o noti 111·iu\ dci portinai, 1lona11no, ta.11to 1101 easo abbhtno un'altezza. minoro <li metri 2,f>O, 11nanto nel <:11;o 11011 nhhiano, a gind izio del Sintlaco, sentito l'UITicialo i;anit.ario, snflìcicnto IU<'.e Ccl aria, in r;tgiono clclle persono che \'i aùitano, ricluri>i possibilmente 1\i conCormifl'~ alle prescrizioni prei111licatc pei locali d'abitazione; e1l in caso 1liverso di couformitl~ allo norme a tlarsi sec1onclo lo presrrizioui 1loll'art. ·'t2: e cii> nel tcr111i11c non maggiore cli due nt1ni dall'attuazione dl.'l presento Hegolamento. Locali cli abitazione e loro annessi. Art. 59. Art. 55. I pavimenti elci locali di ahitazio11e ae,·0110 prei;ontare una SU}>erficfo unitn: ,·alo a •lire senza fessuro ed a ~iunti òcn ('Onnessi o ~igillati. Anche lo .:;offitte ed i solai morti clo\'ran110 c:-.scro p:n·imeutati. . Art. 54. 0 IJO ~pazzamonto ilei locali pubblici, Ilei cortili, clelle straile, dovr;\ !{CJUin'C essere fatto pre\·ia. hagnalnfa dcl suolo, in mo1lo cla impmlire il soll<'\';m;i clclla polvere. I muri tl'amhito delle ca.se 1lovranuo nvcrc spossorc tale, n soconda <lel materialo impiegato e dcl siRtema cli <'.Ostruzione, cln proteggere sufficientemente i locali Art. 60. dullc w1rinzioni atmosferiche esterno. Art. 56. .Xon pmisono costruirsi loca.li ad uso di n.hitniio~10, os~i~ di111o~a 1~cr:nan.e~te e~ 'lbitu·ilo clinru:i 0 uotturmt cli persone, fatta ecccz10nc pm locnh d1 stah1hmentl '. I nstrn~ • · l'1 :i tcr11 · · (lel i>re"er1 te Jte«ohmcnto se non in quanto misurino in pianta 1111 1 1111 " ., • , almono lll<J. 8 ciel ahhiano uua cubatura 11011 inferiore a mc. 2T>. In nessun locale ili ahita;douc, anche per lo caso proesit5tN1ti nl presente Hegolamonto, potr:\ dal I' .A ntoritù comnun lo essi' re tolll'rMa la ùimora ~1cr1.n:_mc11to nhih'.ale cliurna 0 nottnrn:~ Ili nu numero di pcrsono sproporzionati>, n g111chz10 tloll Ufficiale 1 l!: proihito per la costruzione dei muri fuori terra o dl'i 111111·1 dci sotterrauci ~1hitnbili l'uso di laterizi pr1J\"cnie11ti lla demolizioni e, per gli interri, l'uso di rnn:tm·inli inquinati o <·0111uru1uo malsani. Ari. G7 lstruz. Min. iJ. J•I, Art. 61. :o\ei locali ili ahitaziouo sono proibiti gli impalcati a 111czz·aria, an1'11c parziali. .<Juaudo i locali che 110 risultano iaon sochlisfacciano allo co111lizioni ciel presente l{egol:amen to. sanitario, nllo coudizioui ili capacib\ e cli aercm:iouo clt•ll'nmhicute. Art. 00. Mod. buua. Mio. lgteno suolo ed alli\:!.to. Art. 57. Ogni localo cl'abitnzione 1l evo avere a1men O una finestra c110 si aprn direttamen te a li' esterno. L:i superficie di diretta illuminazione ccl aeroaziono dello lìue.c;tre deve raggiungere almeno '/10 cli c1uella plauimet:ric.'l del locale a cui scr'ìc. Art. 62. L'altezza iutcrna. cloi locali di un eclificio a f)Ualnr111uo uso clc."ti11Mo, non 11orn es. oro minore ili metri 4 per i piani terreni: e cli metri 3 per gli nitri pioni, misurata <lai p:wimento al limito inferiore dei soffitti, compresi in questi i trn\'icelli, i plafoni, od a moti\ :-netta clello Yolte. L'nltozza 11rn1lia interm\ tlei solai sottotetto, destinati ad ahitazione, non potr:~ ~ssore minoro ili motri 2,SO, tollerata. solamente in gronda l'altozza cli metri 2,00. I :?3 22 detti solai tl1n-r:umo essere plafonati, o in piano o n seconde~ clell'inclinazione del tetto, ed il tetto corrispondente donà. a\·ere, secondo il genere della copertura, un piano <~ntinno ili tavelle o di tavole: in moclo che si formi, tra il platòne e la copertura, una cassa !l'aria, delFaltezza 11i ahnono metri 0 720. Detti solai don·~nuo inoltro sod1lisfare allo con1lizioni di area, cnb;'l.tura e superllde illuminante, ili cui negli arti1•oli 5G e 57. Oli abbaini delle case già esistenti i quali sieno 1lestinati atl abitazione, donanno, orn vogliausi mantenere a tale 1lestinazione, ridun1i, entro lluu anni 1lall'attuazione ciel 1n·1•sc11tti l~egulamento, di conformitù allo prescrizioni stahilit~ in questo articolo poi solai sottotetto destinati acl <ibitazione, salvo fossero clichiamti lli~l Sinclaco, sentito l'Ulliciale sanitario, in spech\li condizioni fitvorcvoli ili cubil'ili\ o ili aereazione. 'l'ntti ~li abl>:~ini dello case già esistenti '1ovmnno inoltre, nello stesso perio<lo cli tc111po, esser muniti <li una cassa <l'aria t'm il tc't.to e1I il i;otlìtto. In difetto tlei requisiti prcin<licati detti abbaini potmnno scn·irn solamente a magazzino, deposito ml altro uso che non i>ia di abitazione. Ari. G3 llll"JZ. Mm. Id. hl. e) p:wimonto o muri protetti efficacemente contro l'nmiclità 1lol suolo rnctliante materiale imperuw.ahilo; d) supcrfi1•ie di diretta illuminazione e1l acreaziono come pei locali cli ahitazionc. Ari. 5S o GO btrur. Mm l<I. id. Art. 66. Tutti i locali, a qualsiasi specie cli fabbricato appartengano, 1lcrn110 rico\'cre ahbmulanto arii~ e 1111:0 1lirettamento llalle stra1le o cbi cortili o 1lai c·;~vcclì, a1l ccceziouo cloi hrevi tratti <li corricloi necessari al <lisimpt'g-no ilei l1>1'ali 111c1lc:si111i. Anche i vani ili s1·ala <llwono essere bene illuminati ccl ant'cati, e1l :wero lo pareti rivestito ili m:•terialo <li facile ripulitura fino a metri 1,riO iii clisopra <lei pia11erottoli ll 1legli :-;ealini. • Art. 67. e B assol11tamo11tH proibito ili immettere nelle grou11aie accpte lor1le o ili lavatura clomestic:i, provenienti (lai cessi, bagni, acquai, t>cc. Art. 63. Quaudo trattasi 11olla costruzione ili ambienti terrcHi, m·i1ltmtc111ente 11011 tle:stiuati ad abitazione. quali hagni, an(liti, latrine, edicole, rimesso e simili. per cui possa 11imostrarsi l'opportunità <li speciale couccssione7 il ~induco potrà apprornre ancbe ilei progetti, uei quali l'altezza sia inferiore ai metri 4. Si ammottcn\ pure un'altezza interna inferiore a metri 4, 11011 mai perv minore cli metri 3 750 pei locali terreni, anche 11"uùitazionc, rialzati snl marciapiede stra1lale7 o sul suolo 1·ircostrmte1 11mm<lo la somnm 1lella milmra. ciel sopralzo e 11tu•lln 1lell'altozza netta interna !lui locali ra:;~iu11ga almeno i metri ~.~O. Art. 64. 'l'11tti i locali terreni clestiu;tti acl ahitazwne cle\'0110 essere l':mtinat,i o cou vespai 1l'alti•zrn non minore a. metri O/iO; ccl il loro p:L\'i111c11to mm 1Je,·e in \'cruu caso essoro iufol'ioro al punto piìt alto 1ld piano slr:ululo o 111}! 1·ortile, Yerso cui A~I &I (p:irz1almente) ls1rw. Mm_ id, 1'1. Art. 68. Ogni fobhric:ito dl•Stinato n1I abitazione 11ern :wore un 11umer1l conveniente di latrino, opportunamente 1·01locate, e predsameuto una por ogni appartamento di oltre 5 locali o por ogni G camere., quando questo siano ntlittato a1l una ad una, ocl a piccoli gruppi. Inoltre i h)cali 1\estinati n. tlormitori per piìt persone ocl a labom· tori. eorn·itti, mlucallllnti, l1wande, C<'\!., :wrn11110 almeno una latrirm per ogni \'enticin11110 pi:rsonr., separata IH!r gli uomini e per IP 1lon110. fJe latrine 1le,·ono cssl•ro sempt•c tenute rigorosanwntc pulite, e <lllelle in co111n11e lo saranno sotto r.~ responsahil i t:\ ilo! propriotario 1lcllo stabile. Dnrant-0 la c~o!ltrnziono cli e1lifici il costrnttoro ocl il proprit•tario tlovrn proncdere ne I mm 1·m1n111 illn te Jll'OV\"isoria latrina per gli opera i. .\rt. i;o ::.1 .. I. l•tniz. M111. !ti. i•l. prospettano. Art. 65. Art. 69. Non pu(1 essere adoperato, anche nelle c.LSo gh\ esistènt i, por abitazione permnncuto alcun lo<'nlo che, in tutto o in parte 1lella sua altozza, sia sotterraneo. Jiuso <lei sotterranei per cncinc, locali di servizio e simili snr:\ concesso quanclo fili a111ùit'11ti di latrina (le,·0110 avere le dimensioni planinwtriche di almeno mq. 1,50 col latD minimo cli almeno metri 0,90, sah·o si tratti cli tipi spc1•iali. a giudizio (lt'll'lJOìcialo sanitario. si abbiano lo ~e1,'1.Jenti condizioni: a) Sl'arieo regc>lamentare dollc acque residue in collettori c:he npn possano li pavimento o il rinIBtimento clelle pareti <lolle latrine, almeno fino all'altezza di metri 1,50, tlornno l)Sserc fatti con materiale impernu•abilu o fucile a lanmd. Le pareti ilivisorie 1lello latrine con altri locali 11011 devono avero mao s pessore inli.•riore a metri 1<>,, Ari .o )lod. b1ru1. Mio Id. id. dar luogo a rigurgito; b) altezzR. netta minima del localo di metri 4, ili cui 111111 oltre tlue terzi sotto terra; ) o' Art. 70. I.IO latrino devono ricevere aria e lnce 1lirettamonto tlall' cstorno d~lla casa a mozzo ili fiuest.ro o lucernarii 1lelh superficie tli ahneuo mq. 0,50, quanto volto ciò sia necessario per l'igiouo dei locali, e non 1lovono mai comunicare dirottamente colle cucine, o con altro stanze cl'al>itazione. Negli stabilimenti irullistriali e nelle seno le le latrino, q ttantlo uon siano isolat-0, donau110 avere nu'antilatriua bene ilhuniuata o ventilata..l'oi tletti stabilimeuti sar:\ suftlciento uua l:\trirm per ogni 40 opemi, st1parata por g-li uomini e por lo tlorme. Arl. 'l'O o 71 MoJ. hlrur, Mln. Id. id, Art. 71. 'l'utti i vasi tli lt\triua, compresi ~li orinatoi, 1lernno os..;or~1 1n·ov\·isti <li chiusura illraulica permanente riconoscinta allatta <lall'""\ ntorit:\ municipale. I ,·asi cli latrin~• e gli uriuatoi n~llo caSll che scaric~10 uclla. foguatnra. st.rmlalc saranno tlotati tlclla quantità cl'ac<1ua che, a giudizio tlell'Autorit:\ cumuualo, si reputon\ 11e1·-0ssaria per le condizioni speciali <lelln loro giacitura in relaziono alla fognatura stessa. Arl 72 htr. Mln id 1d i:-:r epanto r.;;uuda la dupo•iz.ono .icl •,nterrunore idrn Ileo, Art. 72. piani in parto interrati, so non è possibile il loro scarico nolln fognatura. l'traùale od in altro modo regolare. rt. 75. Ogni singolo focolare, camino, :>tufH, o cucina anche a gnz, sia uclle caso di abitazione, che neg-li e:>orcizi e stabilimenti puùl>lici, ili 1111ovn. costruzione, elevo cs~oro fornito di 11111\ Jiropria. osclnsiva ~ola clu camino costruito. con tubi ili terra cotta, o sotto forma. ili cann:• murale impcrrneahik·, fatta in modo che sci ne pos~a praticare la 1>11lit11rit mocc~a.nic;l, senza far pc1·co1·rl•rc I:• gola dallo :spazzacamino. Devono poi le canno <l:i camino essl•re prolungato per a.lnrnno l metrn l'Opra. il tetto e t(\r111i11ato da, l'llmaioli soli1li e solitlament~~ assicurati. Si clon:ì. inoltro pt'O\"\'c<lere J>Cn:hò ogni gol:i da ca.mino ahuhi nei solai :sotto tetto una bol'chctt:\ ili ispt•zione c pulitura. 1n casi Rpcciali imtmnno permettersi c;tmini cli Jamiém. ArL 77 l1Lruz. :\!in icl Id. Art. 76. 'i:; \·ietat,o di conservare o di porre in opera camini, stufo e c11ci110, non c~cluse quelle a gaz, cho non sicno munite ili npposite canne per la eliminazione dci prodotti gn.zosi clclh~ combustione fuori della cn,a. A r. 711 hlrur, ;\lln. Id. 1d. Le coudotturo tlestinate a raccogliere gli .-..carichi dolio latriue, acquai, bagni, e gli scoli domestici in genere, de,·ono essere co.<>truito r·ou materiale ricouo:wiuto im1)ermoaùilc ed innttaccaùilll dallo materie di rifiuto e1l rn-cre giuuti ermct ici. Le condotture iuultrc dovono essere collocato in modo tla potersi fucilmonte ispeziounrc, csisorn proluugntc sempn~ in egual di::uuetro fin :sopra ai rotti delle case o lasciate a ùocca complotn.meutQ liliora in alto. J,a loro uhii·aziorro o sopra clO\'aziono 1lc\'Ono essere tali 11<~ c\·itare es;ilazioui verso i luoghi aùitaf.i. Dove man- cano le fogno stiwlali 11er lo scarko delle materio lunlc, lo conclo1 tmc do\·ouo u:;sc1·e immosso iu ,·asche impermcauili, e cinest.c 1levo110 regolarmento csscro vuotate per cura dcl proprilll:tt'io. Ari 7J htrui. Min. id. j,l. Art. 77. Lo emme lh1gli immontlozzai 1lon·anuo os~ore a p.1roto lisein., a1l angoli arrotou<lati o possibilmorrto a seziono circolare, per gcttan·i lo .:;pazzaturo od altre immondizie. L' irumor11h~zz.1io 1lev' es.sere .situato al piano termrro o in 1111elìo tlollo cantino, ctl cssoro tli rc~ol:L costrutto collo stesse 11ormo i111licaf•i poi letamai. ('~ctli !trti1·olo 81 ). La canna pot· lo inunoutlizie dev'essere prolungata in alto fin sopra il fotto, e munita tli cappello. I.:~ dtimrnra <lolle hoccllo tli g-ottito nei val'i piani doni\ esser di tnotallo, a perfetta tenuta. ArL. 76 htruz. '.\lln. 1J. i•l Art. 73. Art. 78. Oli urinatoi esistenti o cla porsi nell'interno 1lelle case, so 11011 poi;sc>no scaricare nella caunlizzazione generale clella <•asa che immetto nolla fogna pubhlica, potruuno scn.ric.irc in fogne mobili, 011 in cisterne oostrutte collo norme pre....critto J>ei pozzi neri. J..o scarico 1legli uriuatoi 1le\·e in ogni modo esso1·0 prov\·isto di sifone, ~iusta il dis11osto dell'articolo 71. Art. 74. t \ i!.'t:iw cli c1111s ·n·:ue o tli collocar!! latrine 1• nriii:itoi n1•llo cantini' o nei Quautlo ~ia dimostrat:-~ l'assoluta. impossihilit:\ di munire la ca!',L 11i in11non1lez- zaiv, le spa~zaturo 1levouo c.-;sere e"portato o~ni giorno ltello oro e colle uormo pre· scritto dal presento Regolamcuto. Art. 79. I~o sc111lcrio o lo stalle <lenmo e:;:scre proforil>ilmcnto tt•nute separnte dai loc.'l.li di aòitaziono. Lo scnilerio 1i 111 stnlle, nello M'>CJ i~hitate, non 1lo\'0110 111ai in-cm comuuicazioni 26 27 interne coi locali abitati; devono avere impermeabile il pavimento, il soffitto e i muri divisori 11i esse (lai detti locali, avere 11100 e<l aria (liretta dall'"8terno, ed essere prO\·viste di a1latta fognatura e di canne di ventilazione, lla prolungarsi tino oltre i l tetto. Iie rastrelliere, le mangiatoie, gli abbe\·eratoi devono essere fatti con materiale facile ad essere la,·ato e disinfettato. L'altezza 1lelle scmlerie e 1lelle stalle, dal pavimento al sot'tltto, non tlcv·essere minore ili metri 4. Quando le materie contenute nell'immondezzaio sieno in stato di putrefazione ed esalino gaz puzzolenti, si dovrà alla spazzatura, da effettuarsi sollecitamente, far precedere l'aggiunta di sostanze disinfettanti e deodoranti. Art. 83. Art. 80. Anche pei locali di abitazioue e1l annessi esistenti all'attuazione ilei preseute ltegolamento, dovri\ ottemperarsi, entro due anni dalla i•ttuazione stessa, allo prescrizioui delli suindicati articoli 72 e 77, dell'art. 79 in quanto prl\scrive che le scuderie e le stall<"' nelle case abitate nou devono avere comunicazione coi locali d'abitazione, e dell'art. 80. Le rimesse che non scn·ono soltanto al semplioo 1leposito ili vetture e nicoli, ma anche alh• pulizia tli questi, devono essero prov,·iste di scoli per le acqno di CAPO X. Art. 71, 75 e 133 MoJ. htruz. ;\J in. iii. id. lavatura. Lo scarieo 1logli scoli liquidi pro.nienti dalle scuderie e tlalle rimesse de\'e essere prov,·isto di sifone o d'altra chiusura idraulica permanente. Fognatura doiystica. Art. 84. Art. 81. Si potr•\ concedere l'u~o di fosse per il letame: come deposito provvisorio dello stallatico, a 1•0111lizione: a) che la fossa <lui lotame sia costrutta con fondo e 11areti impermeabili, di muratura o gettata tiella grossezza per la prima di metri O/tO e per hl seconda di metri 0,201 etl abbia una capacità non superiore a mc. 2,50, quando 1lebbano sen·ire fino a 10 cavalli, ed oltre tale numero mc. 0,250 in più per ogni cavallo; b) che, quando la fosst• è costrutta nei cortili, sia contornata da uu orlo di pietm sporgente non meno ili 3 centimetri tlal suolo, e sia coperta con imposta metnllit•!L lt 1Jn"jl-tfa cldll!IW'll; o) che Bi;• pron·e1luta di 1111 tnl>o esahLtorc tlul 1liamet1·0 ti i almeno 15 ceut. sporgente 1bl tetto in modo chu le es;ilazioni non arrochino 1hu1110 agli abitanti delle case circostanti. In 11umca11z1• di 1letta f..,ssa il leta1uu tlon1\ essere esportato 1lirettamenw e ogni giorno fuori 1lell'abit11to. Art. 82. I trasporti di letame o d'ogui altra matcrfa soggetta atl eu11mare esalazioni incomode e no<"ive 1le,·0110, nell'interno rlell'abitato, effettuarsi dalle 24 alle G dal 1° aJlrile al 30 settembre, e 1lalle 2't alle 8 negli altri mesi, m~diante oorri costrutti in modo che sia impossibile ogni sperdimento. I.in vuotatura degli immondezzai nell"int.!rno dell'abitato si eseguirà dalle prime ore <li notte all"alba, o le materie estratte si <lovranuo portare fuori dell'abitato entro carri chiusi, o non i1iì1 tardi delle ore 9 uci mesi di ottobre, novembre. dicembre, gennaio e febhraio, e 1lelle ore i negli altri mesi. Chi vuol fabbricare, o modillcare sostanzialmcuw uua casa, uno 11tahilimcnto, o qualsiatSi altro edificio, tle,-e accompagnare il progetto rolath·o con quello ili fognatura ùel 1ilburlf'ato e spazi annessi. :Yel caso che il fal>bricato pos&'\ approfittaru tli un canale ili fogm•turt\ 1 tutte le acque piovane, i residui 1lell' irulustria, purl'hè 11011 sieuo tali da nuocere al materi.,le delle corulotture, le ac<1uo clomesticho ili rifiuto e le materia fecali 1lo\'nmno essere convogliate nella fogna. ~fol caso poi che all'c1,oca. della costruzione del fal>bricato, la cu111l0Uu stradale non potesse riceniro i Tesillui delle industrie e fo acuue tli rifiuto nonchè le materie focali, <1ueste e quelli andranno raccolti tmtro pozzi ;venti i seguenti requisiti: 1° saranno perfetta.mente isolati <lai suolo e dallo pareti del tiottorranco in modo che sia palese ogni loro filtrazione e possa sollecitamentu essere ri1mrata; 2° tmranno costrutti con materiale atto ad al'lsicuraro dalla filtraziono e pos1>ibilmeute posti in localitù coll\·eniente al loro futuro alhw~iament.o alla fogna Mtradale, etl internamente intonacati con buon cemento, se eseguiti in muratura; 3u Ja i11t.crcap011it1e fra il pozzo nero ed il sotterraneo 1loniì. avero la larghezza ili almeno metri O GO· ' ' essere costruito di buona muratura, tli almeno m. 0,40 4° il sotterraneo 1lonà cli spesi;iore o di gettata ili cemento idraulico: arnre il pa\•imeuto pure ili gettata ili cemento ili metri 0,10 tli s1)essora, e tanto le pareti che il 11a\·ime11to rivestito cl' iutionaco impermeabile; 5° le bocche di accesso al pozzo nero ed al sotterraneo, che lo racchimle dovranno avere il 1liametro di metri 0,60; o se rettangolari, il lato miuimo di m. e le aperture di nur. 0135 al minimo; 6° dett.e bocche \"errauno coperte con chim;iui di metallo o pietra posti a perfetta chiusura su telai infissi sopra buona armatnra: i chiusini saranno muniti di anelli od opportuni apparecchi per essere facilment.e rimol"lsi . o,w; 29 28 ";• Ciascun pozzo nero dovrà es:sere munito, oltrechè tfolla canna di eaduta degli scariclii lorcli, <li un tubo tli \'eutilazioue, o<l isolatore, del diamot ro di metri 0,1~, che s'innalzi fino sopra al rotto tlclle case circostanti; s• il fon•lo ilei pozzi neri tlo\'l';\ essere costrnt:to in forma di bacino 1•011Ca\'o e tutti gli angoli interni saranno tolti rnediautc arrotou1lamenw ili metri O/?.J <li mg~io; :l' lo lioceho di e:->trazioue 11onan110 essere aperte nei cortili, cavc1li c<l anditi <li passa~~io: e disposte in moùo che lo i;purgo possa farsi sc•nz.a ~ho _le tuhazioni .ahhiano ad t'Sscre sotteso attr<wer~o n. locali chiusi dc:stiuati nel nh1tu1.1onc, botteg<l A rt. 8 9. Il meto<lo ili s1mr~o ile! pozzi neri, attnalrncnte permesso, è quello pratic•ato mediante botti mutnlliche. nello quali l'fa stata pre\'iarnento rilrofatta l'aria. .Altri metodi ili spurgo non potr-.\nno attuarsi che provia apprornziono 1lell'Autorit:\ comunnlo, e :-;otto l'o::;scrnrnxa cli tutte quelle prescri?.ioni che l'.Antorit:\ f;tes ·a riputcn\ ner.cis~ruic . I/ orario per lo :o1p11rgo ilei poui neri sar;\ fls-;ato <lalla Giunta 11111nicipal1•: la quale 1loni1 disporre \'cng-:\ fatto preferibilmente nelle oro notturne. o magazzino. Qna1ulo la stra1lci ahbi~• solo i colatori laterali scoperti por lo :wque pioYaue potrf~ cssnrn eoni·t•ssa iu Yia prcearia, fino a qirnn<lo sia sii;tcmata la fo;,:-natuni 1lclla ,·ia, };~ immissione ud 1·olatori stessi ùellc sole ac·quo pluYiali 1lol al>hricato e dei o(!ot'lili, s1.1111prcchè queste possano <trrinin·i opport1111amcnt1.1 incamLla . :. L"O ilisposi:r.ioni soprain<lic:Lte ai n. ~, 5 1 G, 7 e 8 1mran110 appli1·abili anello ai I pozr.i neri 1111~i-;i-;i fnori d'uso per qualunque moti\·o dovranno cssore arcnratamente \'notati e clisi11fctta.ti. 11oz.zi 11C'ri Jll'cc:.istenti al preseu te Regolamento . Art. SS Hcg. cen. sanltu10. I pozr.i ucri 11110\·i e quelli riparati non potranno essere adopernti senza previo perme.-;so clell'Autorit:\ comunale. • Art. 85. 1.e doma udo per co;;truzioue di iiozzi neri, nuche forma 11ti parto 1lel pro~etto di foguntur,1, dovranno sempre essere corredate 1lai rclath"i tipi i11 pianta ml in seziono con ogni opportuno dettaglio 11imostrati\"O. A rt. 90. Art. 9 1. 'l'ntto lo normo in<licatc por lo spurgo dei pozzi neri si intendono este::.e alla Yuotatnrn tlolle ci~tornu, per gli :-;coli 1lomestici, etl alle pozzetto dei pubblici e prì,·ati orinatoi. A rt. 86. Art. 92. ogni npparocl'liio in comunica;done colla co111lott.'\ ili foguatura 1lella casa. deve a\'1'rù 1111 sifone iutorruttoro. Art. 87. Gli :ipp•tl'ec<'hi cli fogna mobile devono essere cost.itn i ti <la recipienti a pcrfotfa ttinnta. <:li ambienti, nei quali \'engouo applicate le fogno 11111hili, <l1·vo110 essere muniti ,.,, ,. .. ,·ere i'l •.~mulo tt le 11arcti i111pcr1111•ahili, una ampiexz.a ha<l .i can U:L n\n 1·11111· 1.·1.,.,, stante a contcncro <lne hotti c1l a permettere I:• mano\-ra dcl ricambio, cd uu aeccsso comodo. l'ei tuhi di caduta si o:-serrnrauno le :-;tesse norme stabilito per 11uelli cli immissione noi puzzi uori. coli' a:;~iuuta però di una ,·alrnla in11nt1diata111e11tc al disopra della fogna, ila ehimlersi durante il cambio llclle botti. . Por ogni tubo ili cadnta :-;i a\'l'~nuo almeno llne botti, or11lc poterne l'ffettuare Il ricaml1io all'epoca 1lèlle \"notatnre perio1liche. Art. 88. ~ 1·, · · (i·l case t i·1 1·ar ,·11otarc i 11oui neri o ili far traratto ohhligo at· propr1ctan eportare le fo:;ne mobili prima che siauo completamente pit;'ni. Le materio estratte elai pozzi neri o tla.llo fogne moh!li non potranno utilizzarsi in luogl1i clistanti meno <li 100 metri dall'aggregato urbano. 1'i: viotaii() ili adoperare materie fecali per la concimazione <lcllo ort1glio nel territorio elci Uomune, Souu proihiti i depositi di materie fct'ali nel territorio 1lel piano regolatore della citi:\. Art. 93. Tutto il materialo occorribile tanto pt.>r il tr.1sporto 1l'ogni materia fetente, quanto per lo spnrgo ilei po1.zi neri, 11o\T:Ì. e:;scrc pre::;entato al <'.ollamlo etl alla vi1>ita degli incaricati dull'.A11torità comuuale, in epoche e n<l int-Ormlli da stabilirsi dall'.Autoriù\ stessa. I 31 30 CAPO Xl. Abitazioni collettive e stabilimenti pubblici (teatri, scuole, locande, bagni, ecc.). Art. 94. I convitti, ~li ospizi, l<• C<\H'rme, i com·enti cd in ~encrc tntti gli l'clifici destinati alla con,·h·cnza continua. di molte persone, clo,·ranno :L\'Cro tnt.te le rontlizioni richieste tlul presente Regolamento par le case adibite ad abitazione. Avranno inoltre: a) 1lor111itori tali llhe il YOlume <l'arh\ assegnato a1l ogni !etio non i>ia minore di mc. 30 per gli 1ululti e 20 per i ragazzi e che il loro ambiente i>ia opportuna.mente ''cnt ilato; b) locali a.ppositi ad uso cli infermeria, canwre cli iHoh1111ento per gli ammal:~ti •·ont:igiosi e l>a~ni proporzionatamente alla collcttivitù dcll' iHtitnto. Art. 95. !ft) MJllolc puhhli"11e e pri,·ate <lornno soclclistlm.1 a tutte le conclizioni stahilite per le 1·a~e cli abitazione. Nelle nnlè sc,olastichc, comprese quelle degli asili infantili: a) la ::;uperfldo cllll pa,·imento lle'e essere cli almm10 1 11111. o la cnhaturfL 11ou minore~ di r, 1111'. per ogni sr.olaro; 1>) l'altezzi~ 11011 1le-çe essere inferiore a metri 4: r.) Il\ lu11~hezza non elevo eccedere i metri 10, eccetto elio per le anle cli 'lisegno, laboratorio e Hitnili; tl) lo paroti <le\."ono preferibilmente essere cli rolor ~rigio, Re11m lappezzerie e n1l an~oli arrotonclati, piì't rivestite fiuo a metri 2 cll\1 snolo c·on u:atoriale di facile ripulitura. Dove si~wi pericolo d'umidità, le pareti saranno rives1ilo ili tavolato o cli ma1<>rialo itlrofugo fiuo a conveniente altezza dal plwimonto in modo da impedire lo 1wilnppo clell'umiclità stess:i nei locali; ll) il pn.\"inu!nto 'leve essere d'asfalto, di l:wa metallic·a, tli renrnnto, cli legno o di altt'o materiale che non dia facilmente polvere; f) lo n11lo Ait11ate a piano terreno devono essere c·antinat<' e1l :w1•re il padmento i;opraeltwato clal 1molo rircostante. J,o ~<molo, oltre le latrine preseritto dall'art. GS: de,·0110 av"•re orinatoi, l:watoi o locali pn mio cli bagno a docdn, e tutto <:iò s110ìcie11temc11t<~ e1l in ra~ioue cld numero 1legli scolari. Art. 96. Nelle nnle clelle scuole pubbliche e prirnto la. ventilazione don) essere sufficiente ad ambiente chiuRo. ~nelle li ri1'calda111c11to 1lelle scuole deve essere fatt-0 in mrnlo da inlrotlurre nelle clns'-i aria pr<.!:i l 1lal ili fuori, e pron·ellendo in IMri tcmpt> al rit~;Lmhio 1loll'aria couw ~opra. Ln temp<'ratura <ldlc aulo, nella stagiono fredùa, de,·e essere non inferiore a 12• O e non Mlpcriore a l::i. l'el riscalclamento dello scuole devono essere esclusi tutti qtll'gli apparecchi uoi (111nli l'aria po~sa trornrsi in contatto con pareti metalliche rorenti o possa trm·arsi i11r1ninata clai proclotti dl\lla comùustioue. Art. 97. Xon ·si pt>ssono ;iprire scuole, com·itti, asili, Cllucanclati 011 altri locali destina.ti alla "011\'ivomm ancho temporane;i cli molte persone, senza <lamt• in·viso, almeno 1•) giorni pri1111i, al Sinclaco, il quale permetterà l'a.pertnrn clopo clic l'Uffici:\le tiauitario :wr;\ a.ccertat.o che furono aclempite tutte le concli;,,ioni volnto clal presente Rcgolanwn to, isah·o, p<'r le l"CUOle, anche l'osserntnza. dell'art. generale sanitario 3 fobùraio 1001. ns dd lleg-oln.mento Art. 98. Iu11ipentl1•11t-Omento 1blle pre;:;crizioni della. le~~c cli puhhlic."\ sic•ure1.za ,·igente al ri.~narclu. l'hi1111c1ue i11tcnda assumere l'e:-;ercizio cli alhcrghi, di clonnitori, di atlittalutti o simili, tleve chiederuo il permesso al ::>iuclaco, il qualo le> concoiler;\ ·"Oltanlo clopo \'isit:~ llcll'Uflicio <l'igiene municipale, che acc·crti l:• !Ulubrit:\ <lei locali, la loro !!mpitlZZ;\ in r.tpporto al numero clello persone cla, allo;~iare, e l'esii-tcnza tlcllo altre con1lizio11i volnte ùal presente Rogolanwnto. Art. 99. Nelle case clestina.to acl uso a.lherghi o dormitori, oltre a.Ilo conclizioni genera.li di pulizia e cli M•tluhrit1\, che vi dornno essc1·e srrupolosameuto mantenute, il volume cl'ari<i as~egnat:i a cinscnn letto non sar;\ minore cli mc. 2ii1 li IJOr ogni 15 letti vi don;\ essere almeno una latrina. Art. 100. I t-Oatl'i e gli altri luoghi clcstinati a pubblici spcttru·oli o <lhertimcuti o a riu11io11i n11111eroso devono csNcre bene aereati, se occ·orrc atlC'l10 l"Oll apparct'Chi cli ve:utilazioue, e 11ron·isti, proporzionatamente ulfa loro ampien.a, cli uu 1111111ero :-.ufficicntc cli porte <l'entmtR ccl uscita, apnmtisi clall'iuterno Ycrso l'esterno. Siffatti luog-hi e in genere tutti i locali dvve p11ò Yeriflrm~.;j uotc\'Olc aflluenm d1 per:-;onc (llaffè, birrarie, osterie, ccc.): saranno eziauclio pron·isti cli orina1oi e cli lntri11t· in quantitt\ l'nflìciente, post.e i!l luogo appartato e ubicato in modo• <la avere aria e lnC"o clirctta a suflìcienza. I teatri :;arauno altresì soggetti alle norme dcl Hegolameuto prefettizio. \ 32 Art. 101. I>ci conYitti, ospizi e ~li altri locali in1lic:ati nell'art. !H. giìt e1:>i,;tcnti nll'attnaziono ilol pres('lntc r.c,;olamento: si cloHiì. pron·edoro alla loro snffic•ieute wntilaziouo 0 non Yi si potrà tenere un mnncro di persone elio fos~e, a, gintlizio dell'Ufficinle sanitario, sproporzionato alle comlir.ioni 11i capacità e ili ncrenzione clegli amhicnt.i. ;\t~llc scuole, nelle case a<l uso alberghi o dormitori, gi:\ esistenti all'att.unzion~ ilei prNwnto Uegolamcmto, il numero degli scolari o delle persone che, n~I~ ell'ctt~ ilell'uso, Yi :-an\ permesso, yerriì determin!\to in ragione 1lllll<L cubatura elci locah rispettivi, RCl-{1temlo all'uopo i criteri indi<'ati nella lettcm a) 1lell'art. !);j e nell'art. 09. 33 \~ Art. 105. f.; fatto 1liviuto di cntraro uelle piscine, nello va::;c:he da nuoto 011 in qualsiasi altro ba:;uo collcttho (bagui turclli e russi) a. i1er:so110 1iresentauti :,egni di malattie catanec. I.e pii;cino e le vas1·J1e da nuoto devono essere munite: a) ili spogliatoi, i quali, oltre ad avere pareti, pavimento e mobilio f:H'ilmente lavabili, dovranno essere tenuti c·ostantemeute puliti; b) di locali per il bagno o la doccia di pulizia. delle persone che dovono entrare nelle pis<"inc o nella vasca da nuoto. J>er 1l<1tte srnolo sarà inoltre applicabile il diRposto cl!'ll'art. !JG. Pt!i locali incliC'ati nell'art. 100, già esistcuti all'attnar.iono 1lcl presente Regolamento, si ilovmnno, 1111 tro clne anni clell'attuar.io1111 slt~s~a, mu1gniro h1 riformo nel- CAPO XII. Stabilimenti industriali. l'articolo n11:1h•si1110 i111licate. Art. 106. Art. 102. Gli stahilirncnti ùainoarì e.l itlroterapici, oltre alln norme-che · 11otranno es::;ere imposre tlalla compotonto Autorit:\, a termini 1lol1'art. :19, dovono: a) nella loro co,;truzionr, risponilere allo ei-;i~on7.n ddl'cllilit:\ ecl abitabilit:.\r a norma delle clLo:;po~izioui del pr<'-~ente Uc~olamcuto; L) far uso di acqua dichiarata saluhre <foll'lJfficio mu11icipalo cl'igicuo; e) nvoro i camerini con Tasche da bagno hon ,·cntilnti c1l illumi11ati;. 1lell1• sn-. porfido cli almeno 7 mq. e tlelb cnbattml di 18 mc. almeno, i:ol pav11nc11to .1h makrialo impcrn1t'abile e liscio; le pareti intonaf'<lt-O con rin•stirncnto i111pc:rmcab1lo <I Jisc:io por l'al~·zzn ili 2 metri almeno; gli Rpi~oli Ja1omli o inferiori arrotondati. J°';; proihi to l'uso ilclic ntsche di legno o di altro wateriale assorlwnte. Art. 103. f'i: ohbligatoria 11ogli stabilime11ti ha.lll(mri e1l itlrotorapic:i h• tlisinfcziono 1lelle biancherie e dolio coperte cli lana us<ito nei h1g11i1 1ln pratic;lrsi in 1111 apparecchio a vapore cl'acqua. È obbli~atorio ancho di rivostirn In vascn, dnmnto il bagno, cC111 un lenzuolo ili ùucato o <1isinfettato come soprn. Art. 104. }Je piscine e le , ascl1c <la nuoto cl<wouo essere int<'mmneut-0 rh·cstite di mnnuo, cli cemout<\ cli mattonelle smaltate, o di \'CtTI', senza. angoli acuti. In osso deve conservarsi un attivo ricamuio di acqua. Lo pi!icino e lo vasche da. nuoto devono essere frequentmnonto ripulito. Sono sogg11tti nllc spec•iali 1lisposizioni di questo Capo, per quanto rìspettin1meutc vi trovano riferimcutu, rimpianto e rc:;orcizio di qualunque irnlustri:l nonchè elci laùorntori in ge1111 rl', pel 1·111 normale funzio11auw11to, tm1to col snssiclio ili mac:· d1inc, che 111ecliantll semplic-o lavoro manuale. si trovino si111ultancamo11to o coute111pora11camcmte a la\'oraru pii1 pt·rsoue fuori 1h-lla loro abitazio11e. Art. 00 I..eggo 1:11111.; nrL SII, 03 e 97 R~gol. relatho. Art. 107. I locali dcstiuati atl uso <li laboratorio o di stahilimento industriale, oltro a1! awre lo condizioni generali ili saluhritit stabilite dal present.o Hcgoltuuonto pci locali 1l'11hitazio11e, C('t:cziouo fi\tta per gli stabilimenti iudnstriali cli cpm11to è proscritto ncl11\ prima partn clell'art. li1, 1lovranno: a) arnrc il paYinwnto o lo J>areti mantennti costanteuw11to in il'lato ili pulizia, e 1·iò on~ 11011 osti la natura 1kll'inclnstria; li) n Ycrc ahnl' 110 1O Jll('. cli spazio per ciascun;~ 1wr~n11:L clm vi sta a la \'o rare; e) avcro atti\·at~1 una suffieiente ventilazione anclw ad a111hionk <·hinsn; d) essere iU11111i11ati, in m0tlo ehe tutti i lavoranti po!".-;ano atlt>tulero al loro lavoro senza sforzo delrorgnno visi\·u; e) essere pro\'Visti di llt''J.lH\ pura: in quantità sutlkicnfo e in coudizioni tali d:' PSdu1lere o~ni pericolo Ili toutaminazioni 11cr parte dci prrnlotti o rìfiuti cldl'opificio, o per altra t·un:;a 11ual11uque; f) 111~i lo<.'ali ili J,t\'oro doYe si hn :;viluppo ili polveri o di puzzolenti osalnzioui, lo r;pazio minimo calcolato per cias1;nu lavor.mtc sarà tli 15 mc., u l'aria \'i dovrà es ere upportuuamcute rinnovata. mcclinnte attiv11 Ycntilnziono artitlcinfo; 3 85 g) quando poi lo sviluppo di materiale l>Ulverulent.o fosae molt.o notevole, o fossevi emanazione di gaz deleteri, si dovrà altresl provvedere all'aspirazione rapida delle polveri o dei gaz mediante appositi apparecchi, oppure impedire il sollevament.o del mat:eriale pulverulento mantenendolo costantemente umido, e dove non sia J)()88ibile applicare tali provvedimenti, si dovrà mettere a (lisposizione degli operai, apposito apparecchio da applicarsi al naso e alla bocca, destinato a filtrare l'aria di respimzione. Art. 108. Non Rari\ ammessa eccezione alcuna alle (lii~posizioni generali rillettenti l'altezza la cubatura e la superficie di diretta ilhuniuaziono degli ambienti, se non per locali cl'nso affatto speciale, che escluda nel modo più assoluto ed evidente la permanenza anche temporanea di persone, oppure quando ciò sia richiesto da necessità imprescin-. d ibili dell'industria e nei limiti di tali necessi~\ (ad es., camere d'ossidazione, refrigeranti, fotografiche, essiccatoi, soppalchi a servizio di macchine e simili). Art. 109. Gli stahilimenti industriali, con uu contingente normale cli oltre W operai, devono essere pro\'Visti cli un locale apposito sepan'to dai locali di lavoro, destinato alla refezione ~iorualiera. In detto locale si potranno conservare i cibi destinati alla refezione ed anche eventualmente riscaldarli . Anno~o a questo locale si troven\ un lavabo con un numero sufficiente di catinelle e pr1wvh1to anche di sapoae pel lavamento delle mani e ilei viso degli operai. Art. 110. Jn quegli Rtahilimenti e laboratori do\·e si Ja,·omno materiali nocivi alla salute flar:\ proihito agli operai di portar cibi o bevande, e di mangiare o bere nei locali cli lavoro, e 8arà. loro dato moclo cli hlvarsi mani e viso, prima tli mangiare, nel lavo.bo at tigno al locale apposito de~tinato alla rofezi1)ne, di cni dett.i csercizii dcnmo essere provvisti. Tali Mercizii saranno anche provvisti cli appositi spogliatoi, separati dai locali di lavoro o clh·isi in doppio riparto. In detti spogliatoi gli operai riporranno i loro abiti ecl uno speciale ahito eia lavoro, ila indossare, questo, prima cli entrare nei locali di lavoro. Inoltre gli operai, prima cli uscire dallo stabilimento o dal laboratorio dovranno lav.udi mani e ,·iso, uisa111lo anche liquidi (lisinfettanti, ove sia necessario. Art. 111. Per quegli operai che la,·orauo in stabilimenti, labor.,tori o riparti di essi, dove si sviluppino esalazioni nociV'O o sgraùe,·oli, poh·cri, fuliggine, o clo,·e io qualunque altro modo siano soggetti :\d iusndicia.rsi, si don~ pron·cdero, negli stabilimenti o laboratori at.eaai, anche ad un servizio giornaliero di doccie in numero proporzionato a quello del suindicati operai. Art. 112. Presso tutti gli stabilimenti industria.li e laboratori, nei quali gli operai vanno aoggetti a pericoli d'infortuni, di asfissia, di avvelenamento acuto, ecc., devono essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure, di cui la scienza e l'esperienza hanno dimostrato l'opportunità, per proteggere la salute cli chi lavora. Negli stabilimenti industriali dovrà inoltre trovarsi un locale apposito con tutto il necessario pei primi soccorsi d'urgenza. I.e istruzioni sui Jlrimi soccorsi d'urgenza. saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro. A rt. 1 13. Spetta al Sindaco di vigilare, per mezzo dell'Ufficiale sanitario, sulla durata e -distribuzione degli orari ordinari negli stabilimenti industriali e laboratori, in quanto può avere rapporto collo stato di salute degli operai che vi sono addetti, non che di curare l'osservanza. d'ogni disposizione di legge sul larnro, specialmente .au quello delle donne e dei fanciulli. Art. 114. Gli stabilimenti industriali e laboratori esistenti all':•ttuazione del presente Regolamento dovranno, iu un termine non maggiore di due anni dall'attuazione medesima, uniformarsi alle disposizioni degli art. 107, 1101 111 e 112. Per ciò ohe riguarda. la. disposizione dell'art. lO!J il 8indaco, ove sia constatata l'assoluta impossibiliti\ d'applicarlo integralmente, conce(ler1\ dilazioni e temperamenti opportuni, soostnmlosi per altro il meno possibile d1l quanto prescritto nell'articolo stesso. Anche prima. dello spirare del termine sue<:itato, potn\ il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, prescrivere interinalmente innomzioni intese a migliorare le cou1lizioni igieniche dei locali di lavoro, nooehè proporzionare nei medesimi il numero degli operai alle condizioni di capacit.'\ ed aereazione (lell'ambiente, procurando all'uopo di scostarsi il meno possibile dai criteri indicati alle lettere b) ed/) dell'art. 107. ' 36 3ì CAPO XIII. Art. 120. Costruzione e abitabilità. delle case rurali e dei loro a nnessi. ~cll'intNno 1lella casa ogni focolare deYo a\·erc uu'app11sita canna per il fnmo che si prolunghi almeno 1 metro sopra. il tetto e termini con un fumaiuolo, e 1len t!SSCrl' munito, cwcorrernlo, cli cappa. Art. 115. Saranno soggette alle prescrizioni ili questo Capo esclu:sivamentc le costruzioni ,\ r l. ll!:i hlruz. ;Ilio, id. Id , alle !JUali :-;ia riconoseiuto il <.>arattero di rurale, o cho si trovino all'infuori tlei limiti dl'I piano regolatore vigente all'epoca. clclla costruzione. Art. 811 Il 117 Hcgol. gen. unii.; art. Il t l•truzioni )!in. Art. 116. Il terreno su tui c·ostruire una ram rurale clc\''essere nscintto, e <1nando sia nceessario, il sottmmolo della easa. dere essere munito di buon 1lrenaggio, in mo1lo 1·hc il pavimento elci locali destinati ad abitazione e quello 1lclh~ stallo ' si trovi al Art. 121. Ogni <'asa rumlc clon a,·ore 1111 sufficiente 11nmero cli latrino o Ili acqmti. Le latrine dcrnno avere le canne <li i;carico impermeabili, Oi'Roro provvisle ,li mm f\uest.m suflìcieutomente ampi<~ che si apra all'aperto o non essere in comu· 11imzioue cliretta nè coll:L cucinn. nè colle camere da lotto. Art. l~d htruz. ~!io. id. id, Art. 122. 1lisopm 1lel livello massimo cui possa g-iun~crc l'a('(111a llel sotto:-.11010. Il pavimento don:\ e:-;sere impcrn1eahile. l.<1 s1·arico 1follc ac1p1e tlomestiche lle,·e e:-;serc fatto con tubi ben 1·onne.-.si, im- Art. 116 latrUz. lllm. id. Id . permeabili o coll'interposizione <li nu sifone, o Ili altra. chini'llll'a equin\lcnte: per (!\'ilare qualsiasi esalazione. Art. 117. Il ,p iauo •li 1•0:-.truzione delle case rurali de\··essere elc\·ato almeno cli metri Art. 123 mod. lstruz. Mut. id. id. o,;i0 sul piano c:ircostnutc clella campagna, e cli metri 1 alnwno Hlll lin-llo pii1 alto a cui pos:::ano giungere i corsi 1l'acqua, a1lia<'enti alh~ 1·asa. Art. 117 e 118 lstruz. :!11111. !J, Id . Art. 118. l 1•ortili, le aie, gli orti, o i giardini~ annessi allo l'aso rurali, 1h!vono esser~ pron·isti ili 1wolo s11flicic11te, in moclo da evitare i111pal111laurnnti in prossim1t\ 1lclla casa. In 0~11i casa rurale tlcrn provvc1lorsi <·on mozzi opportuni al regolare allontnnamcnto ilP!h~ :u·qne meteoriche clallc Yil'ina11ze 1lclla casa. Art. 123. I pozzi neri clc,·ouo a\·cre un'altezza interna non minoro <li metri 2 1 essere costrutti con pareti ,, fondo impermeabili, ili connmicnto spessore, a f'o111lo COtH':wo, l'Oll angoli arroto111lat.i e colla bocca d'estrazione del 1liamctro cli metri O,GO, ritl'11P111losi, per. la \'uotatum, permesso anche 1'11so ilei trnogoli o 1lcllo secchie, <·011 <1uelle cautelo che verranno prescritte dal ~indaco. Art. 124. O~ni calia 1l'1•hitazio1w 1lcv'esserc pron·isfa tli acqua potahile saluhre a giudizio dell'.Antoriti\ coiummlti. Art. 117 lslrut, Min. id. id. Art. 119. I pozzi per 1'1M·qua potabile de\"'ono essere costrutti sccon1lo lo norme indicato nell'art. 1 't8 ilei prcs1·11tc }{t•golameuto. J>ci hwali ili ahitnzionc tanto <li 11uo,·n costruzione che prces ish'nt i nll'attua7.ione ciel presenti' n1•golame11to garanno rispettivamente applicate lo 11ii"posizioni dell'art. 56. l'ei lorali 11i 11110,·a <'ostruzione don:\ altreiù applkarsi l'art. 57. J,-0 camere !l'abitazione ~itnato imme11iatamcnto sotto il tetto cle,·ono essere soffittate. Art . 121 la:r~z. :.1.0. 1d. icl. Art. 125. La stalle, gli oYili, i porcili, i pollai, se formano corpo colla casa d'abitazione. non dc\·0110 esserti in conrnnicazione diretta cogli ambienti ahitati, ma esserne separati con muri di 1mfllc·icnte spessore e con soffitti impermeabili. Art. Ili .Mo;.t. htruz. ~1111. id. !J, 3!) 38 CAPO XIV. Art. 126. T..e stalle clcvono cs~ere ampie, con altezza clal pavimento al :soffitto non minor& cli 1111~tri 3 e snftìcient-0mente illuminate e n'ntilat.c, 01·correnclo, anche a mezzo di cmniui cli ,·eutilazioue; de\'ono avere tm:i cnhatnr:\ cli alnwno 1 't UH'. p{~r ogni capo. <li hl•stianw .!{rosso e 7 mc. per ogni capo cli lwstiamc minuto. li p:~' i111t•11to clellc stalle dey'esserc di materiale impermt•ahilc e prov\'isto clegli ist·olì mwt~ssari i quali clonanno immettere in pozzetti imperuH'abili. 11 pa\imentot le parei i, il i;offitto, le rastrelliere e le mangi:\toic <lc\'0110 c•s:-;ore fa,tte in modo da poter:-Ji facilmente pulire e tlisinfettare. Xelle 1-;talle gh\ esistenti all'attuazione <lcl pr<'Hente lkgolanH•nto, alli effetti dell 'm;o di e:-;se, il nnnu.'ro tlei capi cli hcst ia111e J><.'fllH'sso\· i, Aarà, dopo trascorsi duo anni dalla attuazione predetta, determinato in ragiono clclla c11hatura <lc•lle sfalli} 111l'clc>si me, s<•g1w11<lo i criteri preindicati. 1';; Yictato cli utilizzare le stallt} come lo('ali <li climora pl'rm:uwute, fatta C!'cezione pt•r h• pt•rsone che Yi ~0110 acltlcttt• per rag-ioni cli scr\'izio. Art. 13! htruz. ;\ho. IJ id. Art. 127. Le 1·1mcimai1~ nei cas1·inali <lon;rnno essere <•ostrnttc in muratura col fontlo <.\ le• pareti impermeahili e tenute lontane almeno .20 metri clallt! abitazioni l' dai pozzi d':u·11ua potahilc·. munc1tclole cli pozzo pure imperrnrahilc pcir la rartolta th•i liquidi scolanti. Art. 128. I nlll(·c:hi (li letame Ra.ranno permrssi sola1111•nte 111 a1wrta l':tmpag-n:i ccl a non. meno cli riO metri 1hi qualsiasi abitazione e dai pozzi cl i a(·1111a potabile. Art. 1:1;, ~IO<I htru1ioni ~!in. Id. id. Art. 129. Visita agli edifici in costruzione. - Permesso di abitabilità delle case di nuova costruzione. Art. 130. Xcssnn fahhril'ato nuo,·o, o sostanzialmente mellificato, può essere OC<'llpato, o rioernpa.to, totalmente o parzialmente, se uon dietro licenza. elci Sinclaco, 1lopo che il fahhri<·i~to st1'$1'io l'lin stato Yisitato dagli incarica.ti dcl ~Innidpio, ri<•o1101·wiuto conforme al progetto apprO\ ato ell alle prescrizioni edilizie vigenti o dichiarato icloneo ul'i riguardi 11ell' igil'ne <btll' t.: flìchile ~anitario. Le ,·isito ll'ullicio allo fabbriche nnoni o riformate hanno lllO"'e <> in tre clistiuti pcriocli C! i;e111pre 1lit•tro •lomanda. ùel proprietario. J,a prima \'isita ven·à praticata quando ehi costruisce o rifornm HOl<ilanzialmcnte 1111a c·asa: o parte ili casa, ha ultimato la costruzione ilei muri grt•;,;-gi (in rustico), elci tetto~ clcllc rnlt•! di e;mtinn: delle scale e clelle impakatme fra piano e piano. .Xon potr.'1 applic·ar=-i J'inton:wo ai muri greggi :;e non clopo trascorsi clue mesi !blla. prìma \'isita. La .w1c011ri11 visita. a fal>hrfra pressoc·hi1 ultimata. quanclo t•ioì1 siano conclotte 1wrfcttamc11to a termine lo opere in civile: i pavimenti pmiati in malta1 le plafonature e gli intmrnci interni. Donanno inoltre essere completati: l «) I:\ posa in opem cli tutto imlistintamentc le <'Ondottc cli S<'ari<·o tlclla casa, induso le pl11\'iali, ..,1 il loro alla<:ciamento alla. cornlotta stnulalt•; h) i pozzi neri, quanclo non csisft) fogm\ nella stracl11. 'l'n1tc lo co111lotto .suddette dovranno essere lasciate sco1)('rfl: o fal'ilml•ntt~ scopribili in moclo clw possano essere ispeziouat-0 in ogni loro parte o possa provarsene hi perfetta t{•11nta a11cl1e ai gaz. La frl'::a visita avri'L luogo quantlo siano tra.scori-;i almeno 11m·c mcRi dalla prima e 1ro d;~lla .scconcla per la const;itazione ùcl huon asciugamento dell'otlilìcio. All'tl.tto clella, terza visita cle,·ono consta.tarsi iu opcrit, e corrisponcleuti allP prPScrizioni rC'golauwntari, t n1ti gli app:in•cchi cli latrina, laYauclino, ha.gni, le condotto tlol gas o ch•IP aerpia pof:\hi le. V~\ utoritù 1•0111unale potril. inoltre far ripctC're, tutto le volte cho lo crecter:\. :Nc:llc! case rurali g-i<\ esistenti all'attuazione dcl presento Ht•golameuto, dovr;\. entro il fl'rmi111• <li tre anui clalFattuazione istcssa, ottcmpc•rarsi alle prescrizi?ni cle~li artit·oli 118, 11!1 ultimo alinea, 121, 12:~, 12.'t t• 12;-, <h•l Regolamento mu- 11c1·c~ssario, I;\ visit:\ clclJu lanwuti municipali. C:\S<l in co:;truzione, per invigilare la osscn·1uiza. <lei rego- Art. 3ll Mod. l.eggo ianltana; nr1. :>Il l!eJ:'. relativo; art. 137, 13.~ e lll'J Mod. htruz. Mio. 1J. 1-l dcsimo. Art. 131. P ott<\ essere fatta ecc·t·zioiie, quanto ai termini! a. g-iudizio th•ll'A ntoriti\ comunale: a) per h• t•ostrnzioui pre\'alcntcmente in le~no o metallo, e 1wr quello <ll•stinate uscl11l'i\'a111cuto a stabilimenti imlustriali; b) <immclo i;i tratti tli altro tipo <li fabhricato il quale cs1·huh\ affatto l'uso di aùitazio•w o <li sog-giorno prohmgato. 40 41 Art. 132. Q11ar11lo 1lalla ,·isita dell'Ufficio <l'igiene 11011 risulti suflicientc il prosciugamento 11clFcdific:io: la dsita di abitabilitù, sarà. ripetnt~1, rlietro ric·hil•sta dcl proprietario, 1lopo 11011 111e110 cli un mese. Art. 133. Nel c:aso di esecuzione <li opere le quali non <'orrispornlano alle preHcrizioni dei rc;.rola11w11 i i ccl ai progetti approva,ti, il Riuchu·o potr;'t or<l in are I' in1111c<lia.ta sospcni-ioue cloi hwori, c·on riHert•a di ulteriori pron·edimcnti. dal (Jonsi:.d io snpcriore 11 i san i t\. la Giunta mrmidpale: a ri<'ldes ta ciel l'U llic·iale sanitario, pro1·c1lt•ri~ alla l'lassific:azionc degli stabilimenti in1l11striali o 1h1 positi in aUivih\ 1l'c'scr1·izio nel Comune, e determined: di caso in c·m;o, sentito l' Ullìcinlc l'anitario, st~ quolli 1·0111presi 11clla prima classo siano imllic:i1•11tmuente bolati nelle <·mnpagno e lontaui dallci ahitazioni, e se per gli altri siano adottato t~llltt!le sp1•ciali m1eessarie acl t·\·itarc nocumento a l Yicinato. IJ°a<·ccrtarncuto, fatto clalla Giunta municipale: della clas)ìo cui appartiene uno 1;tabili11wnto o <h•posito dcrn essere, a mezzo di agenti dcl Co1111111c, notifìc-ato nl proprietario. Oontro tale a1·1·crtamrnto è ammesso il ricorso cla. parte cli qualsiasi iuten•s!-iato al P refotto, il quale clecicleri\, -;cntito il Consiglio s;~nitnrio pro\·inciall'· ~ i11 1ìwoWì elci Sindac:o Ili orclinare e faro escguirn lo sgomhro dl11le case che Yl'llÌHsero abitati~ se11za. licenza, e di as:-;og-g-ettarc n, )lrOC'cclimc111o chi 1h\ facoltà cli ahitare oll ahita. loc~ali c•ostrutti, o mo1litì1·ati ~~ M~nsi dell';trt. 1:!01 prima. che qnesti i-il'llO stati clid1iarati abita.bili. Art. 134. li rifiuto 111·1 Si11<laco cl' autorizzare che una l'as:t cli 1111ov:i rostruzione, 011 in parte rifatta, sia nbitata clonà essere. per mezzo ili a~enti m1111icipali: notificato a!!li interessati. Art. 137. Ohiunqno intende aprire manifatture e fabbriche o istituire cl<'positi <·ompresi nell' ch:n<·o sui ndi<·ato clellc inrlustrie insalnhri clon;\, 11. termino <ll'll' art. :!8 1lella. L1•ggo sanitaria, <l:trll(.l iw\"iso al Prefetto: e la Giunta municipale, in i;cgnito a relatin• cornuuicazione, stabilirà: lffe,·ia ispezione cfoll' tJllii:ialc sanitario, a quale classe li\ manilhttura, la fabbrica. cd il deposito appartengono: o se sono i;tat1.1 osserrntc le disposizioni cll•Jrart. 38 precitato. Art, lo:i Ile;;. i;eo, IAUltario Co-; toro, sah·o il il ispo~to dell'art. 1 n. 5 cl ella Lilg-gc 1° mag-~io 1390, potranno~ entro il ter111i110 di 1111 uie:sc dalla. data clella 11otific~uiorw 1lcll'or1li11arum 1ld Sindaco: rii•orrcrc al J'rci'cttu. Art. 00 Hq;. SCII s:iolt.ir10. CAPO XV. Demolizioni degli edifici. Art. 138. A sensi 1h!l ;,. capon•rso 1lcll' art. :l8 della Leg~e sanitaria, Hpctta alla O i unta municipale, sn t·onformc p:trt!re dell' U!liciale sanitario, pcr111ctt1•re <'he sia mantenuta ncll' ahit~~to 1111' in<lnHtrh~ o manifattura iscritta alla, prima <·lasst•, qnanclo l' Uflìciafo stesso ahhia aecnrtalo <'he, JH!r I' introcluzione cli nuovi meto1li o di Hpcl'iali cautelt•, l'esercizio cli essa non nuoco alla salute clel Yicirrnto. Ari. liii l<ujl. gl'" · annilnrio. Art. 135. Prima cli c1u:ilsiasi clemolizione si clou:'! proc1~ch•re allo !'i\ notarueuto e pulitura ili t 11 t1 i i poui neri i smaltitoi, fognature partic•ol<tri e ca 1111liz1mzw11i i-;otterrauee, oss.. rnrnclo lo norme incliea.te clal presente Hegolallll'ntc>. J>nrautc la clt.:111olizione si <lonà evitare il p11h·crio con opportuni in:lllìameuti. C.\PO XVI. Art. 139. .A lllrmini <lt-ll'art. !J't cl1•l Rt•golamento generale :~ fchhra io rno1, Hpl'tta a lla Cimata. mnnicipalt•, l'ioYra proposta 1lell' 1Ifficiale sanitario, ili orclinart! la chinsum 1lellc manil'atturc o fahh r it·hc o l'allontanauieuto clei <lPpositi, ~ah·i il tlisposto <lell'a rtkolo predtato, e nei l'~tsi cl' urgenza: le f:woltù attribuite al ~indaC'O clnll'art. 1;;1 • ll~lla Lc~ge Comunale. Ind ustrie, fabbriche, dep ositi insalubri o m ol este. Contro tale orcline l' in tl·rcssato potrà ricorrere nl'i mo11i u per gli ctfotti degli a rt. U5 t• 00 del Rcg-olaml'n to :-;uindil-ato. A r t. 13 6. Art. 140. _\ termini cMl'art. 38 della Legge sanitnrin e 1lcll'art. 10~ 1lel Ttegolamen to g1•111!rale :l fohhrafo WOJ, e in lmsl~ all'elenco delle inclnstric insalubri, compilato Xon i'1 pt'nnesim allen1r e o tenere he:;tie bo\'inc, m aiali, capre, pc1·oro ed altri a nima l i lii s1weic consimili, se non negli edifici colonici posti in aperta <'ampagna . 43 li Sindal'O potr<'1 rilasciare speciale permesso per tenere pucht• t•apre: pecore, vaccllll ocl asiuc lattifere, destinate alla Yaccinazionl', all'allattamN1to, a scopo terapt!utico o per mgioni Rcientifiche: dietro Yisita. delr Ufliciale i,;anitario, il quale accerti che la. stalla è. nello con!lizioni igieniche Yolute dal Uc~olamento. f.; \'ictJ1to di teuere case ùi cura zooiatrica, o stazioni cli allevamento o depositi cli cani, gatti o l'Onigli 1 cavie, polli e d'altri animali, senz•~ il pcrmt'sso dcl Sindaco~ il quale potr;\ cotwcdcrlo dopo che l'Ufficiale :-;auitario avrà rifPrito <~he tali esercizi ocl industrio o depositi possono funzionare nelle conclizioni volute dall'igiene e seuza l"l'l'ar danno o moh•stia agli abitanti delle case Yiciue. Art. 144. Gli stabilimenti per la raref;1zione dell'aria nello botti cli spurgo elci pozzi neri non sono permessi, se non in località <hstanti almeno :>O metri clallc strade puhbliche o cla altre proprietà, e devono essere chiusi con dnt:\ cli mnro o ili legno. Essi 11011 potranno funzionaro ehe con metodi previamente approvati dall'Utncio d'igiene. Art. 145. Art. 141. Nei luog-hi abitati, anche dove eisistono fihuHk cfa l'iela, Rono vietati gli ammassi cli c·rhmlicli. Queste clovra.nno esRere trasportate fuori dcll'ahitiito, nel tempo e uelle localitù ri1·01wscinti iclonei clall'.A.utorit:\ municipale. <~ualora l'al'qna delle bacinelle delle lllanclc non potes~c clircttmnente defluire nella fognatura, dovr;\ essere trasportata. in luoghi lontani dall'abitato, almeno 200 metri, ccl alla llistanza di 100 metri dalle pubbliche ,·ic, o i1er mezzo cli acque1lotti coperti ed impermeabili, o giornalmente per mezzo ili carri-hotti heu chiusi . I 11mgazzi11i cli g-alettame potranno ~sero tollerati nell'abitato, purchè, a gin· clizio clell'Ullkialc sanitario, offmno le necessarie g-aranzic per la salute del \'icinato. l;a m;tceraidono 1lellc fibre tessili è permess~\ soltanto nella zona rurale del Comune~ o purchè fatta ad mm llistauza di almeno 200 m. d1\llC~ l'ase e di 100 m. dallo pu bhlicho Yie, dai pozzi e da. altri serbatoi o canali Il' a<·qna potabile, e su progetto cb a.pprov:~rsi clal Sindaco. Art. 37 l.cggo s:>nitoria. CAPO XVII. Acqua condotta Acque potabili, fontane, pozzi, lavatoi e acque superficiali. I Art. 146. Art. 142. Xon si pos,;ono stabilire o mantenere uel Gomn11c, neppure n<>lla zona. rurale !li ci;so, clcpositi ili materie focali, a. i;copo agricolo o co111ml'rci:•le, se non alle sPg-11c11ti f'.0111lizio11i a) il deposito don;\ essere chiuso con muro cli cinla; b) il mnro do\•r:ì. <listare almeno ltOO metri clall'ag-g-rega.to 11rba110 c1l almeno 100 metri ela Ile stracle pubbliche e da altro propriet;\, e im q uest:i. ultima zona 'li rispetto H:ir;\ ,·ietat:i la fabbricazione ili cclifici llestinali a permanenza. cli persone; e) le matnrie fecali clovranno raccogliersi in i:;erhatoi copcrt i e costrutti con fo111lo o parnti impermeabili; ti) l'immissione delle materie nei serhatoi e l'estrazione di esso clonanuo c ..;sero fatte con mezzi atti atl evitarno lo sp:mdimento. L"Utlic·io cl'igiPnc 1111111il'ipalc 1lon;'1 continuamente vigilare sull1• couclizioni 1lcll'a1·qua <'Onclot t:i i 11 cit tù faccncloue eseguire giornal111c11 te i 'esame ha tteriologico, ogni mese 1111'analisi l'hi111il':i somm:uia e1l ogni souH~st.ro un'analisi ('Omplcta. (~m~st<i analisi dovranno essere praticate su campioni prl.'lcwati ai Hi11goli impianti dell'estrazione ch11l'al'q1m potabile e sn campioni tolti dalla cou<lott ura. Ogni HO:-;petto o constatat<t alterazione <li quest'acqu:~ Hat'<\ immcdintamente llc11unci,~ta ela11' Unìcia le R:tn i tario al Hinclaco per gli opportuni pro\ vc1li menti. Art. 147. }icssnna casa p11t1 cs,;erc llichiarata abitabile, o da.ta iu aflitto, in tutto o in parte, se 11011 l: ft1rnit:i cli ac:qua riconosciuta pota bilo clalPUllicio 11" i~iene munici1iale. Art. 311 leL~~ e) I.egeo uniL.~ri:i. Art. 143 Art. 148. Salvo quanto f> stabilito agli art. 127 o 128, l\ vietato tt•11crc :unma!;si cli concime, ili spazzaturo o di altre materie facili a fcrmcntaro t1 putrefare, i;o 11011 alla 1listanz:\ cli almeno 400 metri dalle abitazioui agglomomh! o cli 100 metri da ogni ahitazione isohihi o strada pubblica. I pozzi cl'nequa por uso potabile e domestico 1levouo: a) pcrwtrarc a. profo111lit;\ tale ila dare ;wqua 1lichiarata ,;alnhrc 1lal Labor<\· torio 11111nicip11lc; ' 45 b) f•-;sern co.strttW per mo1lo che la canna 1lell'e:-;trnzio11e clell'acqua ~ia impl'rmeahile: <') e.;-:l'r1• i11acce.-:sil>ili alle acque piornne o a1l altri scoli; ti) essere lontani possiùilmentc 10 metri: e non mai o dni <lepo-.tti ili letame o di altre imrno111lizie; l') llll'llO ili G: clai pozzi neri 1•sscre sempre chiusi alla loro ho1:ca e t111111iti di pompa per la presi\ Art. 154. P, proibito l'uso 1ld stwchio comune per abhe,·erarn i 1•arnlli nelle stazioui cli wlt n ro citta1li11e. O~ni \'et tura di pnl>l>lico servizio th•\'C cs-.1:re prm·,·bt.l di uu :,,e1·chio, adatto all'al>hc\'ct':nnento tlel caYallo. d1•Jl'ac1111n. Art. 155. .Art. {)() e SI htruz. id. id. I~ proihito la\'arc biancheria Art. 149. Quando 1111 pm;zo n•nga al>l>antlonato, <le,·e cs!-wro riempito con sabbia e µ;hiaia, lino al lirnllo <ld snolo e chiuso in moclo ila non smTiro all'immissione di matcl'i:tli luridi. cil altri i!lllmnenti in ac.:11110 lnriclc o 1·om11111pto inq11inah'. <l li 0~1w1lali <~ lo case di ctua don-anno provvcderl', con la vandcria propria, alla lavatnra 1klla hiaucheria, imlYO il disposto del 2° capornri;o dell'art. :!88. ,\rt. o.1 htruz. ,\fin. Id. ul. Art. 156. Art. 150. In g1·m•ralll ì• proihito <'ag-ionare ristagno di acqua s11p1irlìt!iah1, im·nsarulola in '>u:mclo l'ac1111a cli nn pozzo1 in ic;eguito alle analbi c:--egnite nd Laboratorio mn11i<:ip:ilc. sin stata dichiarata insalubre 1lall'Utli1:iale sanitario. rnilo nrcliner:\ la c::hin:-ura. del pozzo in mo1lo 1'110 11011 ~e l'.Autorit:'~ (·omn- 110 possa estrarre acqua per aknn nso. ::5;m\ perii 1·11111·esso al prop1·ict.Lrio ili csc•g11in'i a 11roprio spese, t•<l entro gli opportuni termini prcstabÙiti thll Siuclaco, tutte lo opere m•ccssaric a rcntlcrc ~aluhrc l':u·qun. Art. 151. La 1listrihuzio110 1lcll'acq11a clella conclotta pnhhli1·a cll'\' 't:s::;t!l'tl fatta 1liretta- 11Hrn1<! clal tuho :-;tradale, escluso l'impicg-o <li vasche o• Hl\rhatoi. ~crhatoi o va.s<"hc ])(ltra.nno essere permessi 1111n111lo l'a<'qna 1lchha. servire <\1l usi i111!11striali, a l1agni e latrine. Art. 152. I t.ubi che 1•011cluccmo l'a1·qua imtabilc rwll'intcrnn clellc ti) c:;s1:re intc:ramcutc <li forro zinc<tto o ~lall'Uffit:io b) l'<\S<! cll~vono: ili altro metallo ricono;,ciuto i!lom'o municipale ili igim1e; collocati in mo1lo che sia facile n:.irificarn<J e ripararne i guast.i. c~scrc \'ictato i11q11i11arc in qualsiasi modo l'acqua 1lcllt· l'o111lutt11rc·, tlclle fonti, elci pozzi, 1h·ll11 «ist1•r11e~ <lei <'.anali, d('gli acqnc<lott i: dci :-crhatoi tl'at11mi potahilc e della falcia <l<'<111ifcrn sotterranea. Art. 41 J.eggo sunitaria. s1·ar1110. I h ·o 1wr scopi ngri1·oli cd inclu:striali sia uc1·cssario produrre in\•aso o ri:,:-m·:!"ito nei l'~11mli: si clona11110 adottare pro\'\'l'<limcnti atti acl impcclirc impuhula111c11ti uocid alln 1n1bblfrn sal11tl'. Ari. SII H~~ i;un &;i!! to\rlO. Art. 157. Le fos;;;c c•o11 n1·11110 sta~~nanti, 1lipeutlcnti ila s1·a\·i o eia altra 1·:u1sa: se in luoghi 1111:110 cli 200 metri 1l:11l'abitato, de,·ono l'sscrc prn"ci11~111c, 11 ricmpitt•, a <·ur;i cll'Ì proprict.1ri, <'on materiali che non proclucano l' i11q11i11;u11c11to 1h·~li si rn i i lH'I] ti i f'cri. lontani Art. 158. 8 Art. 153. ~ fos:-.L•. o polll'llcln o-.tal'olo l'OU altre opere al MIO corso: 011 o:-.trutinclo iqwrtnro 11i \"Ìctato upl'irc t11l t•st•n·itarc <li ghiaia e cli sahbia 111 1 lt•rritori•> tll'l Co11111110 senza pcrn1e:-::;o ilel ~inilac·~>. L'ap<•rt.ur<L ili tali 1·a\·o J1011 sar:\ 1·1l111·c~sa l'liO acl una distanza minima ili metri 200 clall'a~~cguto 11rli:11111 11 S<'lllJll'll nl1111:110 di :.'()() metri nl di h'\ 1lclln stracla di circonrnllazionc stnhilita 1lal piano r1•golatorc. I~ Yictato bagnar. . i 11cll'tl('qua ili 1h•tte 1·a,·c. fu dette c:we è 2·i~orosameut-0 vietato versare matcrial1 eo11te11cnto i111111ollllizio di quahsiasi natur:i e pro\"'Cnicuza. 1 1·aYo 1 47 CAPO XYIII. Immissione di scoli, di acque luride e di residui solidi nei corsi d'acqua. Art. 159. t.) dotato immettere nella falda. acqnift•ra sottl!rra1u.·a gli scoli o le acque di rifiuto ili <1uabiasi specie. Quando 1u1estc non possano essere immesse nella, fognatura, potrù. permettersene la inunissione nei corsi d'acqua snperlìciali designati clall'.Autorit:\ municipale, la q11alo potr;\ nei singoli casi prescrivero le opportune clepumzioui por quanto sia pra t i1·a111e11te possibile. Art. 160. J':; a,;~olu ta111ente vietata la immissione nei corsi d' acqu•• tli resitlui solidi di o~ni genere. CAPO XIX. Risaie. Art. 161. La eult ivazionc ciel riso è permeR~a sntt o l'os,.;cr\'anza 11t11le condizioni, delle 11or111c e delle distanze prescritte dal lteg-ol:uucnto omesso clall'Autorit.;\ competente. CAPO XX. Ispezione alle case abitate, istituti, stabilimenti industriali, fabbriche, alberghi, ecc. dichiarazione di inabitabilità e di chiusura. Art. 162. Il ::;intlnco potrl1 far c.->c.guire dal porsounlc toonico sauit:uio bpozioni allo caso abitato cli qual~insi specie o destinazione, per ricouo:;O<'rO so <·orrispo111lano alle pres(·rizioni clella Lugg-e sntri~icue e sanità 1mùblica, dcl l~cg(llamen1o per l'a11plicazionc doli a slèssa e del Regolamento pre:-.cn te. Qualum lo case predette fossero gindi<·atc in tutto o i11 parto insalubri e non si potc.5St•ro nttuan·i migliomu1enti, oppure i propr.i ctari si rifiutassero di attuarli nel termine all'uopo loro prcfts:;o, si proccclcrà, ~e 1kl caso, contro i contraYYentori in base al prc..;cnte ltt'~oln.mcnto, e le ca:;e stesse 1mranno 1bl Siu1lacu, in tutto od ·011 in parte, dichiarato inabit;ibili e fatte chiudere a sensi dell'art. 41 llclla Lci!go sanitaria, 22 1liccmhru 1S3S. A termini delFart. 100 ciel Ul1 golamc11to generale 3 fohhmio 1901, le norme i11<lie<\te 11('1l'art. 134 di questo Hl·g-olamento pt:r la l'acolt:\ cii il termine di ric•orso nl Prefetto: saranno applicabili alla 1lil'hiarazio11e 1l'i11ahitnbilitn -cd ~\ll'or1li11e di chimmra predetti. Peri'> in questo caso il ricorso :wr;"~ efletto sospeusi\'01 et·1·ctto q11an1lo sit~ fatta facoltà a.I Sindaco ili pro\·n·dcrc tl'11rge11za. a 1,-.,ensi llell'art. l;''i 1 1lel111 Lt!g,:.:e com nna le. Art. 1311 o 111 Istroz. ~lini-I. Id. id. Art. 163. PPr cum 1lell'Uflicio 1l'i~icnc mtrnieipale saranno f<Ltt(\ frl'cpwnti ispezioni tccuico-sauitari<' ai ('011\·itti, ospedali, a.sili, scuole pubhlich~ e prirntc, stabilimenti tli \>euelkenza, tlmtri, Juog-hi tli puhl>lico dirnrtimento, stahilimc11ti i111lustriali, tlormi1ori, alberghi, caffc\ osterie, trattorie, fahbriehc e clepositi insalubri o 1wri1·olosi, e 1;i111 ili. Qu:m1lo i proprietari: concluttori o direttori non ottempcrasst•ro pt~r gli istituti, stahili1111•11t.i, esercizi prcindit•ati. alle disposizioni ciel presente lkg-olnmcnto ·<'he rispettivamente li ri~narclano. entro il termi11c l'tahilito nelle relative 1lisposizio11i tram;itorie pd c•J•si in esse t•crntemplati: oppure Pntro il termine che. per g-li altri 1:asi, l'rtr:\ loro prefisso: e cptauclo: per le fahùri1·lu: e clt•positi iusalubrL rn>n attuassero, m:l krmino all'uopo loro in~itmto, le migliorie• o cautclu, ili c·ui a~li art. 138 c1 1:!9: i u tal i crnu icnzc. oltre alle pene sancite pei con t r:t\'\·cntori dal 1m·i-;e11tn Jtegol:u111•nto, potd il Hindaco ortlinaru l"immccliata chimmra 1!..~li istituti, stabili mtmti ("1 e.s11,rcizi medesimi, e potrà. la Oiuuta. a torrnini 1lolPart. 1~m, orclinare li• chiuRur.i e l'allontanamento clclle fabbriche e depositi insalnhri o 1wricolo~i, e citi l'mnprc :sonza prl'g-iwlizio clellc altre facolt3ì accortlate al Si111lat:o clall'art. 1!'11 ~!ella Leg-g11 1·omu11alc. Art. 164. Il :::)i111liu·o, nnt ro 1 rn a uni 1lall'attna.zione <h•I presunte l:egolrrnwnto. 110,·r:L 'Cn111picro lo i;;pe7.ioui, ili etti ai :rniudil'ati articoli, Yalenclosi all'uopo, 111trc1•hù ilei personalo tccuic:o sanitario comunale, llclroper<l di i!peciali (Jommi-;sionì, ila uorniu:usi dalla Oiunta. 49 48 qualità iuforiorn o c•omunqno trattati iu modo ila Yariaruo la co111posizio110 naturale. La. nm1lita clegli alimenti e llelle ben~nde, cosi mo1lificato, san\ purme:-;sn. qnaudo portino iscritta in 1110<10 evidente Pintlicaziouo <lollo 11101lificazioni suùlte. Art. 168. TITOLO III. Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico CAPO XXI. Disposizioni generali. È proihito f,lLbricarc, Yctlllcre o ritenere per ve111lorc, sostanzn alimentari in fìor11m e.~uale 011 :iualog;~ all oggetti di uso comune, uoi quali poss:mo pcn:iì> c:-;sern scambialo per inavnx·kuza, co~·l <la <leriYarno pericolo o danno. Ari . 5 Hl'g. sr. per la vlgil..nza lgienic.1 tlog li alimenti, ecc., 3 agos10 1~00. Art. 169. A 11ot·111<li llell'<trt. GO cmlice pemlile, le tlii;posizioni co11lc11uto negli arti('oli prc<'c<lcnti sono applit'abili, per do cho rignarcfa il <leposito, ht so11111li11btraziu11 c, la distrihuzione e l'm;o cli sostanze 1lestirwto a ciho o hcnuula, anche ai direttori o amministratori cli socicti\. coop..,ratit"e, e<l altre: di o:-;pl'llali, cli caso <li rico\'cro, di alberghi, ili convitti, lli caso <lovo si tieno pensione, di :-1ta.hili111cnti irulustriali o d'altri istituti. Art. 165. ..\ tl!r111i11i 1ltilFart. 22 1lclla Lcg-~1: sanitaria 22 l!ic"~mbrc lSSS o clcll'art. 115 del rnlatirn ltc;;oln111e11to generale 3 fohbraiu H)Ol, è l'og~ctta a ,·igilauza ~nitaria 1111:tl1111q11c l'ostt1117.a dcstiuata a c:iho o hc,·a111la . .•\ tale sl~opo l'Gffic10 (l'ìidcno c:<crcitm~·l 1111a co111i1111a s1n·,·cglianz:i sulle derrate alimentari e ho,·anclc; sui luoghi cli clepoi:;itn o \ u111li tH, anclm :>C ambulante, ili essti; .-mila loro intro•luzionc, a scopo Ili 1·1111111um:io, 1wl territorio dcl Oomuno e1l in 1111alsiasi ltw~o es~;~ M•gua, 11on cs1•l11so le st111.io11i f1•1To\·iario, nonchè sui \'asi u :-;tru111c111 i destina ti alla prcpa razionl', c111;tod ia e :smcr<:io. A rt. 166. A norma dell'art. 42 clell:~ Legge sanitaria e <lcll'arf. 107 1l1•l rclatirn Rcgolallll'lltu ;;onorale, nc:-;snno può n•rulerc, rik111:ru per vcn•foro o :so11u11i11istran•, pure come co11111c11i;o ai propri ùipernle11ti: qualsiasi l'.iostanza clcsti11ata a cibo o heYanda. gu;~tu: nrwhc con sngni <li 1lt~compos i zione 1'.iolo irwipientc, atl1tltcrat~1, infetta. cd in gl•11crc talo che poss:~ riuscire comm1<1uo nol'h·a ml insaluhn·. Art. 167. CAPO XXII. Alimenti d'origine animale. SEZIO~E I. Carni <li anilnali <la macello. Art. 170. Si co11~i1lerauu come oami di animali da macello 1ld l>oYini, ovini, ~nin i e1l equini. musc~oli o lo nltrn parti molli Art, 6 Heg. •I'· id. hl, Art. 171. È n;;~olntnmcnte vietato macellare in Comune animali ho,·iui, onnr, suini etl equini, so non nel ;\foccllo municipale: s:\lrn il <lbposto ùegli art. lì:? o lì4. I servizi 1lel )l:tccllo municipale sono 4liscipliuati eia spei'ialo I:cgolamcnto. A tnrmini doll'art. 103 1lcl Hcgolamentu generalo :i fohhraio 1001: .-,i considerano <111ultcrttti: anche se giuclwati uou 11och·i, i prodotti nlirnllntari o lo bornnde Art. 172. 11011 rispowlo111i per natura, sostauza e quantitù, ulla 1lcuo111i11:iziono <\Olla. q uale t-11110 dcsii;11nti o riehic:sti; tome pure i prllllotti ali111c11tari o le ltc:nu111u che :siano 11tati :spogliati in parto dello proprie 111atcri1~ n11tril'11t! o 111c~colati a materie di San\ co111·essa .lu mncellnzione, a domicilio, <lei niainli cd ovini, a. tutti i privati nbit:111ti uella zona rnralo dcl Oornune1 pnrchè tlctti animali aliùinuo da servire atl csclu"li vo uso ele Ila famiglia. ' 50 51 Por ottenere tale concessione, tlovr;\ farsi domanda all'Uflìcio <li igicuo munfripale, nhm•110 2-t ore prima della macellazione, v1~rsa11do l'importo della tassa. cli rnncl'llaziono e ili ilazio e dell<\ trasferta 1lel Yctèrinario, iucarie:i.t-0 cli ese~nire la ,·bit.'\ sanitaria all';uiituale vh-01 e1l in1li, dopo la ruae1:Jlazioue, delle carni cli esso. Art. 173. Tutti gli nnimali bovini, oviui, suini ccl e'} nini, clc;;;tin:Lti all'alimentazione, devono csst'l"t! sottoposti, prima 1lella macellazione, all un:~ visita per constatarne l'et;), lo stato di nutrizione e lo condizioni di salt1te. Le C;trni cli 1lctti animali non potranno mai essere auunesse a libero commercio, se prima tcriuari municipali, cd all'uopo bollate. 11011 saproomia. eia tetano, ila. itterizia gra,-e: da. cachessia itterovermino'a, cln cancro o sarcoma 11iffuso, · tla 1lifterite, cla. mal rossino, cla. pueumoenterite e colera (suini), <la trichina, 11:\ panic;,tnra. gra.,·c, da tubercolosi ed actiuomicosi cliffuse, 11:\ i1lropishl, ila affezioni gra,·i elci reni, da calcoli delht Ye.'icie;\ e '1elP urei t'a, qu:uulo in <111esti ultimi C:Lsi sia. :n-v-ennto l'intossicamento uremico ecl arumonicnico 1lel sangue, nonchò lo carni degli animali morti in seguito a'l a.n·elenamcnto o cli quelli lo cni (·a.rni abbiano acquistato catth·o olore e sapore p~r l'uso co11t.i1mat•> ili mo1li<:amen ti Art. l 10 Hcr. 8a11it11rio i•I. ;.1. furono iipc•zionate dai \e- Arl. 1:1 o 3:; Hcg. s10. hl. iJ. Art. 174. Sar;\ omessa la visita a<l aL1imale nvo, e sar;\ permessa l'uccisione ancl10 fno~ cld .\hwello mnnic·ipa.Je, nei c:1si cli meteorismo o timpanite, cli fratturo o ùi lesioni accidc11tali 1,rravi, che rc.mclauo necessario 11i uccidere ra11i111ale. In og-ni <"aso però il proprietario llell'animale dorrà ùarne tosto aV\'iso alP!;flìcio <l'igiene) il qnale incari· ohuri\ 1111 ,·otcriuario cli Ycriticare se cm g-iustill«ata J'i111111e1liata macellazione 1lell'aui111alc. Art. 178. Potranno essere utilizza.ti a scopo alimentare, so siano ricono:'lcinti a, cii> acl atti ~tn, ,·isita sanitaria. gli aninmli affetti <hl. aftr~ epizootica., plmu·o·pol11w11it1> esstulatirn, '-:1iolo ovino, :tt:"alassia, (pecore), i quali siano stati uccisi per or1lino 1l!ll n•terinario: t1011cliì: ~li animali morti 01l uc·cisi in seguito a. traumatismi :t<'ci1lcnl•tli, meteorismo, fuh11i11c, re('. l,e carni 1l1•gli animali preinclicati, al pari di quelle ili animali c·lin i<i:rno i;tati alimentati con rìeno A'l'C('O (trig-onclla) o con p:mnolli ra11l'i1li ili colza o con altra sostanza nun mcllic:uncntnlc, per cui abbiano acqui~tato cattivo odoro o sapore 1..<;ara11110 v1~111l11to ne~li spacci ili secon<la qualitù. Art. 110 Heg. 11:1n.1arlo IJ. id. Ari. 17 ltcg. sp. id. IJ. Art. 175. Art., 179. Non saranno amm<'-">Si alla macellazione i lMffini, i suini o gli ovini dio non ahhiano rag-~iunt.o un'et:\ o<l uno sviluppo Jìsico tale tla assicuraro un couvcuientc vnloro nutritivo 1lelle loro carni. Di regol:~ non sarù pcrnwssa la. macellazione acl 1111'ct:\. inforiurc a1l 1111 mese pei bovini e 1111i11i cii a ~O ~iorni 11cr g-li ovini. Sono d<ll pari esclusi clalla macellazione gli animali marantic!i. Le carni ilei suini e boYini affetti da pauicatnra fo~g-iera non potranno essere lflll)S:~c in conunercio a<l uso alimenta1·e se non prc,·ia cottur,\ prol1111g-1tt:\ <la. eso- ,gnir.;i in loc;tli :ubtti nel pubblico ~Ia<'ello, :;otto la son·cgliallim elci vcteriua.ri. Art. 110 Heg. a:inllnrio i.I. i•l. Art. 18 Heg. sp. hl. ltl Art. 180. Art. 176. potranno essere usate a scopo alimentare I<' c:1rni cll'gli animali colpiti <la mhl1ia, ila alli•zioni morvo fareinose, ila c·arhonchio o ila altr:~ malattia contagiosa. prr l'uomo. E~sc 1lovranno sempre essere intcrauwntc 1li:5trnt te nell'apposita. sardig-ua. e collo eautele che} saranno Ilrescrittc dall'.Autorit:'t sa11itaria. ::'\1111 111 tutti i ca>.i in rni i singoli visceri si ricono->1·n.110 colpiti, in mo1lo ch•l tntt-0 -circoscri tto ila una malattia, o cfa parassiti, saranno <listrntti in totali!:\ nell'apposita s:u·<li~na, previa ahho1ula.nte :t'ipersioue con petrolio.. coit aciolo fenico o con altre sostanze co11g-1!11c:ri, a cnr•~ del veterinario municipale. Potr;\ però pPrmettcrsi l'uso ali111cnt:1re dello rimanenti carni. Art. 110 Hegvl. can.1. 1d. id. Ari. 110 Heg. aanita.rlo 3 febbraio lllOI. Art. 181. Art. 177. Xon potmnno os-;ero usufruite 1·lrn a s<.;opo i111lustrinl", 11011 mni alimentare: le 1•arni 1legli a11i111nli morti per tifo ùoYino (pc~tc h<n-inn) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi ili ,·ia~~io; quollc cle;li animali colpiti ila foulwo pncrperale, ila metro-peritonite: ila piOl\lllia, 1ln sctticocmia, ila iu :'arauno mnmcsse al consumo le carui !le;li nnimnli fr(WSlli aflì·tti 1111 tuhercolosi ilei tutto cireoscritti> c1l in buono stato ili 1rntrizione. 1110110 Peri• nPi 1·asi che la m'\lattia1 pnr csse111lo limitata arl 1111 or.~ano, si riscontras.'!c in esso grave H 1liffusa, le e.imi nou potranno essere 1lc,..tinatc ai! uso alimentare se non previa st.erilizzazione nell'apposito apparecchio o pre,·ia bollitura prolungata per non meno di mezz'ora, ùa praticarsi nel Mactsllo, sotto la sor,·eglianza del veterinario municipale e clopo distaccate le parti malate, nonchè i visceri, che saranno in totalita\ distrutti. Art. lii Rei;. ganiUt.rlo iJ. id. Art. 182. Lo stesso trattamento di sterilizzazione donanno subire le carni degli animali uccisi non oltre una settimana dopo essere stati morsicati da animali affetti o sospetti tfa rabhii-., previa eliminazione e distruzione della parte morsicata. Art. 157 l!~g. snnitario Id. id. Art. 183. Per la nu~cellazione degli animali si adotteranno quei metodi che saranno riconosdut i piit atti ad ottenere una istantanea morte dell'animale. :f:; in facoltà del veterinario di apporre quel numero di timbri che stimerà piit opportuno, per garanzia dei consumatori e perchè l'Ufficio d'igiene possa esercitare un' entcace Yigilanza sulle carni macellate, in depoisito o in ,·ewlita nel territorio comunale. A re. 37 o 3S :Mod. Reg. sp. I.I. IJ. Art. 187. Il sangue estratto dagli animali macellati, raccolto in appositi recipienti mefollici, sariì. tra.~portato nel luogo di deposito dopo la visita sanitari:~, c1l esportato dal )laoollo in giornata. Il grasso estratto da.gli animali dovriì., appcm' raccolto etl allo stato greggio, trasportarsi fuori ùal )facollo, do,·c non lii potriì. eseguirne la fusione. Art. 188. Ari. 33 Ht'g, 1p. 3 ngosto 1800. Art. 184. J,'insuOlazione di aria nel connetti\·o sottocutaneo allo scopo di fucilitare il distac.·co della pelle non può farsi che con mezzi meccanici e con aria ftltr.Ata attra\"erso a bambagia; così imre per il gonfiamento clei polmoni. ArL 3-l ltcg. ap. id. id. Art. 185. Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, se ne potranno staccare h~ testa cd i visceri addominali, ad eccezione del fegato, ma non si potranno. portarli altrove prima della Yisita sanitaria. F<1gat-0 e visceri della cavibì. tord0ica devono restare in sito, fino a visita fattar <lopo di che 11eguir1ì. la relativa bollatura. 8e tale disposizione non è osservata, l'animalo non sar1\ ammesso all'uso alimentare. Art. 3;. :Moc!. ltog. sp. id. id. Art. 186. I.e t~rui etl i visceri ammessi al consumo dovranno essere marcati in più partr con un timbro a patina, o ad altro sistema, cbe l'Autorità municipale credesse di adottare. Il detto timbro an·.\ forma di\"'ersa secondo la specie e la qualità della. carne, e porterà la lettera M per le carni di bue, manzo e vitello, la lettera S perle carui tli toro, vacca, mauzetto e civetto, la lettera B per le carni di cavallo,. asino e mulo, la lettera P per i suini, e la lettera O per gli ovini. Le carni degli animali destinate alla Yendita di cui all'art. 178, Haranno invece, a mezzo di timbro a fuoco J'Ortante la lettera O. JJ. ili ., timbrate in :numerosi punti.. Gli stomaci o lo b1ulella, subito tlopo la visit•' sanitaria, trasportati entro adatti re1·ipienti, saranno svuotati nell'apposita letamaia, ed i111li sottoposti a l:\vatnra, da far.si csclush·amente nei locali a ciò llestinati. Nel :\Cacello è Yietata la lavorazione tlelle budella. Queste, non che le ,•esciche -Otl il quarto stomaco dei vitelli, dovranno, dopo subìta )'operazione di l:watim' snd~letta, t~ssere tr.is~ortaw in giornata dal Macello direttamente ai siti ili deposito e di lavorazione. Nel l\Cacello è permessa la. lavorazione delle trippe, purchè fi•tta nei locali a tale uso destinati e seguen1lo le norme prescri ttc. . Art. 189. Gli spacci di carni saranno classificati a seconlla clclh• specie di carne che vi smercia, e cioè in spacci tli carne boYina, O\"ina, sui111• (sah1amontarie) 0<l equina. Gli spacci di carne bovina sono tlistinti in spacci ili carni cli 1n·i11aa qualitc\ (carni di bue, manzo e vitello), e spacci di carni cli aeco1Hla qualihì. (carni di toro, vacca, manzetto, ch·etto oltre quelle indicate nell'art. 178). Art. 190. Ohiunque intenda esercitare la çendita di carne macellata, clovn\ clomandame licenza al Sioclae.o, indicando dove vuole attivare l'esercizio, la specie e la qualitl\ delle carni che vuole smerciare. Dovrà inoltre presentare la dichiarazione di cooaenso del proprietario dolla casa nella quale sarà aperto lo spaccio. Il conce88ionario non può cedere ad altri l" propria licenza, ~enza l'autorizza'Zione del Sindaco. Prima che questa sia accordata e pagata la relath·a tassa, non avrà eft"ett:o, per l'esercizio dello spaccio, l'avvenuta cessione. 55 54 Art. 194. Art. 191. È \'Ìctaio esporre carni fuori dello spac<'io e nello aperture d' iugrcsso cd oc<"ul0.~11i sp:wcio di carne deve essere sutlkic11te111cntc ampio o ben ventilato. Non potrù :were :wcesso che cfa una pubblica via o piazza, mediante apertur:1 (11\ bott1·~a, mnnit:~ di l'erramento, dcl quale almeno il krzo :mpcrion·, costituito <la. inferriata o ùa rete metallica, <lern rimanere aperto tntta la. nottt'. Oltre Ja detta. npl•t111m 1 ,.i sarà 110110 spaccio almeno una finestra, sitnata in 111odo <·hc procuri suffi<·it•nto n•11tilazio1ll'. Questa. finestra. e lo altro cho esistessero 11ello spa<'eio sarannomu11ito di inferriata, o di rete rnetalli<'a fissl'. taruc, nello spaccio mctlcsimo, la. piil piccola qnantitù. Specialmcnto nl·lla stagione cstfra le C'arni negli i:.pacci samuno t·opPrte da paunili11i nettissimi: in modo ila impedire ehc vi si depongano insetti o poh·crc. Art. -lS !te~. sp. 3 ngosto 1~00. Art. 195. :\on vi potr:'L essere comunicazione fra lo spac<:io e qualsiasi altro locale. anche sol tcrrnneo, f:itta, cecezionc llcl retroùottPg-a, nel qual c·aso q1wsto clon:\ ess~re ùen n11tilato o tcnnlo in ish\to cli costante pulizia; lo fi11p:-;trn clovra11110 i•sRere difeso ila. iul(•rriata o da rete metallita Jìsse. ll retrohuttcga :;tc·sso 11011 potr:\ a.\'ero <·ornn11it·azio111• <·on akn11 altro locale. Lo polli frcs1·hc, lo c·orna, lo unghie, i grassi, lo osR:~ e ~li altri resitlui cli :rninmli qnalsic11si, 1lovran110 1lai locali cli deposito, <li couscrvazio1111 o sp:H'<'io tlt'llC 1«trni, c:-;sero folti og11i gioruo o trasportati agli lih•bilinwnti <li cssi<•1·;1111cnto, 11i l'Ollcia o tli hworazione, 11cllo oro e nei mo<li che verranno stabiliti tlall'.Antorit:\ Art. 192. Art. 196. Le pareti interno 1lcllo hotlegho I' n•trobotl<';!hO donnnno 1•sser1~ a superficie liseia e 1•operto o di asfalto naturale 01l artifìcialo o Ili lnstrc ili uinrmo o 11i altro i;os1anzu im1wr111cahili 1 oppure intonacate a lucido lino all"altcZ?.a di almeno mc·tri :! a partho dnl t;1H11o, u conservate sempre in h110110 stato. Og11i hottcg:L 1lcrn a ,·err~ al thsopra <lelr iu~res="O tm' i11seg11.t nppr11n1t11 1lal Si111laco, i1111ica11to in mo1lo chiaro il nome e cognome <h•ll'c~er1~11tc. la specie, la 11uaht:\ o la call'goria ili carne c·he ,·i si smer<:ia, c1l il nnml•ro 1lcll:L uolla nssc~nata Il pavi111m1to s:n<'• di$posto con s11flìc•ic11tc 1lcclh·io 11 costrutto <'011 materialo Ji:-;do, l11m c'.(1111H!sso, impt•rrucabile. Avr:ì. un 1·a11alo coperto Jll'r c11111l11rrc .~li $COii 1·.~wlu sh·:-u11enfli nei canali cli fognatur~i o iu apposi1a cisterna 1•sistt'11!0 J1cll'intcr11o cl ella msa. La luu-ca dcl ca ualc, nell'interno <le Ila hotteg-a, :-;ar:ì. l'h i usa in mo1lo tla impc1lirn <111:1lt1111p10 esalazione. co1111umh•, o 1·011 1·arro d1iuso giusta l'articolo 1'.JD. nll'csorccnte 11el puhblil·o ~T:wcllo. Qncstc indicazioni, piì1 l':tltTa rclati'nl. al prezzo ili \'c111lifa clclla mmc a st>e1mda clello 1li,·cn;o :;uo parti, don-anno essere riportate. a ~rossi carntll ri, in u11a tahclln, tla t<:nersi 1·11sta11te111cntn afiiss:t nel negozio cd in luogo ,·isihilc. 1 Art. 4G )!od. t:er. •r. id. Id. Art. 197. Xl'llo Rpa<•c:io 1lovrù a\·ersi mm pompa acl H<'C}na, ocl una bcw·:i d'a1·11ua potabile. con nise.~ cli pictr:•. N1·gli 1-1pa1Ti non :-;i potranno yendere che lo carni cli quella q11aliti\ che l.• i11tli- Art. 193. I locali cli \'Cndi ta. 11elle carni clovmnno esi-;ero h•1111 I i <·olla mag~ior~ pulizia io 11101!0 1·!11; 11011 ue clPrivi110 catti\'e esafazioni. cata 1la!l'i11st•g11a . .Xcgli spacci però <li 1• qualit:\ sarà t·on<·1•sso tli h>nt'rc t• vc1Hll'rt.~ anc·hc 1•arni 1h 2• 11mtlìti1, purd1è limit:1tc allo sole parti <li roxfbt•<1J; jifdto ci cc•t101ie, ·~ 11rnvcnlc11 ti tla au imali in tloriùo stato ili nutrizione. ~011 \"i ~i potranno w111lcrc o 1ll'tc111:rn altri• mer1·i, 11ì: preparare trippe. Art. •15 :Mod. Hcg. ep. Id. Id. Il hauco ili n·111lita e lo ta,·olc', sullo 1111ali fo:;:;ero <•sposto le <·arni, donano() ei;scrn 1•oi;;tmtto ili lastre di marmo hianco, hn·ig-ato, o ili altri mntoriali biaiwhi 11011 a.'sorùe11ti, portate da. sostegni di materia similo o ili metallo \'1•r11iciato. ~\111·hc h~ ra.'ttrclli1•ro e ~li altri utensili ed attn·zzi dw possono ,·c11irc a t·o11tatto collo earui clo,·rauno e~~<'rc co:stuntemente stagnati. ~cn·irsi dio di ghi:t<'d:iic o di <·elle frigorifcn.• 1 1lo\·e si 1leporra111to :-;o)o c·nrni 1lclla 11 personale impiegato m·gli spacci ili mmc <low:'L i111lossaro gi11hha e grembiale cli frla, hi:u11·hi, 11:\ tcn<•rsi sC'mprc puliti. f'ara11110 c.'\clnsi dal i:;crvizio coloro (') 16 prci;cutasscro sc>gui cli suclicimne o di malattie trasmissibili. naturtL ili c111cllc eh' e~li commcr1·ia. Don:\ perciò prilll:t dcl rilnf'l'i<> tiella licc111.n. i111li1·arn alla Giunta muukipalo Ja, ghiacciaia o la t•clla frigoril\m1 ch·lla 1pmle intender:\ far uso. Art. 198. Per la <·ouscn·aziouo delle carni nclh~ l-tag"ionc (·alda il vc111lilorc non 11otr:\ • 56 Art. 199. Il trasporto <lclle carni e dei visceri dal )facello agli spn<·ci, alle ghiaceiaie od alle celle refrigeranti si de,·e eseguire in modo clic siano sottratte alla vista dcl pubblico, in carri o veicoli costrutti giusta il modello prescritto dall'Autoriu\ comunale. Uno stesso carro non può servire che per una sola specie e qualit.~ di carne, non per altri O,!!getti, e de>e e.ssere pro\•visto di uua leggenda indicante a grandi caratteri il nome e cognome dell'esercente, la qualità <lelle carni che smercia, l'ubicazione clcllo spaccio e il numero della cella ni;scgnata. all'esercente nel pubblico Macello. · 57 e) che alle carni suine où ai cesti che le contengono sia applicato un suggello a piombo. Tutte le carni dovranno essere portate direttamente al Pubblico )facello e quivi assoggettate acl una nuo,·a visita sanitaria e sottoposte se ùo,·ine o<l ovine, a rmo\"a bollatura, secondo lo. loro specie e qualità. Ari. ~I Mod. llcg. id. Id. Art. 203. :B vietato introdurre in Qualora il trasporto delle carni si fiLccsso per impresa, il Sindaco si riserva di prescrivere Io relative modalitù. Art. •lg )loù. H~g. Citt~ì. carno equina macellata. Art. 204. IJ. l•l. Art. 200. I macellai per il trasporto delle carni dagli spacci alle case primte, alle locande, agli istituti, ecc., ùonanno servirsi di carri, come all'articolo 199, o di reeipienti coperti o rh·estiti internamente di lamiera di v.iuco, mantenuti ben puliti e muniti lii una placca, m·enti le indicazioni prescritto pei carri. È permes~a l'introcluzione delle carni insaccate, ::;alate, affumic•:tf1}, cki hmli, c<',c., pro\'onionti da altri Comuni o dall'estero, purehè sieno acc·ompagnate eia rt'golare certificato, il quale, pei Comuni dcl Regno, don:\ essere rc1lntto 11ci termini 1lella lettera b) dell'art. 202. :o;ar:\ concessa ai privati l'introduzione, senza certifi<'.ato sanitario, clcllc carni insaccate, salate, aft'umieate nel limite non superiore a ~ Kg. Art. 20 5. Art. 201. J,o }>arti clegli animali macellati <'.Sposte in vendita o tenute nei locali di de1><>sito~ <·h<! portano impresso il contrassegno di sauih\1 possibilmente donanno essere ,·end 11 te 11 lt i me. Lo <·arni che alla visita sanitaria saranno trovate prfre <lei voluti contrassegni I laboratori di carni insaccate, salate. o comunque 1m~parate, clonauuo corrispomlerc alle prescrizioni stabilite per gli spacci di carne ccl a quelle altre che \"errauno dall'Autorità. municipale indicate. Ari. f,~ e 53 Hog. Id. Id. di sanità e cli provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrnbh:rnclo. Art. W Hur. •I'· f.l. id. Art. 202. Art. 206. J,n. salatura e la conser\·azione dei lardi e <lelle carni insaccate si tfo\'e fare col cloruro ili Hotlio cristallizzato (sale comune) o con salamoia fresca, esclusi i bisolfati alcalini o terrosi. La conservazione sarà fatta in l~oghi asciutti e bene \'entilati. Art. ll3 Reg. id, id. È permessa l'introlluzione nel Comune di carne macellata fresca, purcliè proveuiente da animali in buono stato di nutrizione e sotto l'ossermnza delle condizioni seguenti : a) che pei bovini ed O\'ini sia in pezzi non inferiori aù un quarto d'animale, bollati con un timbro speciale dall'Autorità municipale del luogo d'origine; b) che sia munita di un certificato di sanihì., 11i data non posteriore a 24 ore dalla macellazione, steso e firmato di tutto pugno llal veterinario del Comune di origine ed autenticato nella firma da quell'.\utorità municipale. Dovrà attestare tale certificato 1·he le carni appartengono ad animale stato visitato e riconosciuto sano anche ]>rima <lella macellazione o macellato nel predetto Comune, indicare il numero, la qualità etl il peso dei pezzi, nonchè 1>0rtare la ripl'O<luzione tlel timbro col qoale i pezzi medesimi furono marcati; Art. 207. La vendita a l <lcttaglio cli qualunque specie di carni preparate non può farsi che negli appositi s1>acci. Art. 208. Ali~ prescrizioni suesposte dovranno pnre sottostare i laborat.ori <li carni da conser,·arsi in scatole, attenendosi inoltre a quanto è stahilito per le altre conserve alimentari riguardo ai recipienti e alle loro saldature. An lii keg...... Id. Id. 59 Art. 209. Art. 214. preparazione J.ello strutto de,-e farsi eselusirnmento con grassi di maiale atti al consumo c1l in recipienti bene st.agoati. f.; vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie lurido e dovunque in ,vic·inanza degli sbocchi <lellc fogno cittadine. I~a Art. 119 Reg. 1&11i1&rlo 3 fobbralo 1go1. Ari. 61 Hcr. 8p. id. •d. SEZIONE II. Art. 21 5. Animali da cortile, selYaggina, pesci, . crostacei e 1uolluscJli. L'importazione cd il commercio ù'ostriche, mitili o simili (~ eo11l'e11tito solo allo condizioni st.abiliw dall'art. 118 llcl R~golamento generalo sanitario :1 ti•hhmio 1001. Art. 210. SEZ C Q~g Xon è permessa la vcn1lita della seh-aggina. che non presenti le traccie dell'av,·onnta twcisione, e quella da pelo è soggetta. a \'igilanza sanitaria analog-amente agli animali da macello. Vaccherie urbane, latte, burro, fornmggl e latticini. Arr, llG Heg, sanitario 3 febbrnio 1001, Art. 216. A rt. 211. Saranno esclusi dal consumo e distrutti la solrnggin:\ c1l il pollame morti per malattia o in ,.hl di putrefazione; i pesci appartenenti I\ specie notoriamente nocin~, quelli in istato di alterazione anche incipienro, quelli ucdsi con sostanze narcotiche oll altrimenti nocive, cd infine i pesci marinati, e conservati colla salatura o coll'affnmicarnento ml all"olio, "110 si prescntai:isero alterati o comunque deteriorati. Art. 70 o 73 He;r. ap. 3 agosto III. Chiunque inhmda aprire nelraggregato urbano della zona ciel Piano rt·~olutoro una vaccheria destinata alla produzione e smercio dCll lattt•, de,·1·, almeno 15 giorni prima, darne an·iso al Sirulaco, il quale, innanzi 0011l'e11cre la l'l1iesta I i1•1•11za, farà eseguire dagli Uffici competenti una ,·isita, per accertare le 1·omlizio11i ig-ieuiche o la buona disposiziouc dci lol'ali. Art. 7' e 7à l!eg. 1p. 3 agosto ll>W. 1~90. Art. 217. A rt. 212. È proibito Pimpiego di sostanze coloranti, anche non nocive, Olllfo far apparir& como frmwhi i pesci, crostacei e molluschi in istato di alterazione anche incipiente. ]'.j vietata la fabbricazione e la Yendita di siLhuni o salsiccio con pesci, le cui · carni siano guaste, .nonchè la vendita di pesce conservato con soatanze antisettiche. Art. 71 e 7J Reg. ap. id. id. Art. 218. 1.6 vendita, ed il deposito per vendere, di pt>.sci, crostacei e molluschi è, di regola, llermessa solo nei locali a ciò destinati. Tali locali devono essere bene aereati, con pavimento e pareti impermeabili e &ciii a lavarsi, e provvisti di acqua potabile, saftlciente per la pulizia, e di un condotto smaltitoio a chiusura idraoliea per le acque luride. I pavimenti saranno a declivio per lo BCOlo dell'acqua di lavatora. I tavoli su cui si tiene il pesce devono essere di marmo. I residui di pulitura del pesce devono essere raccolti entro recipienti adatti, muniti di coperchio ed esportati in giornata, aenza che si possa però vuotarli negli immondezzai delle case. i . vendita girovaga del pesce è permessa eaclaaivament.e dietro licenza del Sindaco. Le vaccherie, cli cui al prccetlcntc articolo, dovranno prcst•11tar1) le l'cguenti comlizion i: a) una capacitiì. sufficiente perchè ciascuna. v;u·ca nhhia alnwno '.!O mc. cl'aria; b) n11'altt1zz1\ cli almeno quattro metri e la. ventilazione mn;ic·urata c·on c·amini di aereazione e con finestre a riscontro, aventi una superficie complessiva non minore di 1ft 0 di quella del paviment.o; e) paviment.o impermc::.bile con inclinazione sufficiente per lo scolo dei liquidi; cl) 1•reti oon intonaco impermeabile per l'altezza di 2 metri; il resto delle pareti e softltto imbiancati alla calce almeno due volte all'anno; •) abbondanza d'acqua per frequenti lavatene; /) allacciamento, a chiusnra idraulica, colla fogna sotterranea, e, dove questa maneaaae, con toue impermeabili per lo amaltiment.o delle orine ed acque di ri6ut.o; g) nessuna comunicazione con luoghi di abitazione, latrine, concimaje e pozzL Inoltre, nelle vaccherie stesse, sarà viet.at.o di accumulare il letame nella stalla, 8ll0b.e ae in foeae chiuae e coperte. Esso dovrà easere tenut.o fuori in una foua eoetrutta lleOOndo le norme indicate dall'art. 81 del presente Begolament.o. Art. ,. Mod. ..... IP, id.... I proprilltnri 1lt·llc stalle, cli cui sopra~ clorrnuuo pre:<outnru nel ogni richiesta dcll'UflÌdo ti' ig-ieno un cl·rtificnto clcl .8intlato locale co111prow1nto lo stato cli s:mit:\ clcllù Ync<•ho lattiforc. Art. 218. J.o 11i;::posizioni sui111lieatc saranno appli<~lte alle ,·:wcherio l'sisknti, nciraggregato urbano d ella zona del Piano regolatore all'attuaziono clul lll"l'sentc Regola111c11to: Jlllr lo <Jnali vaccherie è però concl•;o;so il termino ili due anni clall'attuaziom~ ~tessa per l'adciupimcnto tli qua.nt.o è prl';;('rit:to nel prc•c·c1h•nto articolo. )la11ca111lo eletto c<•rtificato o qualora vi fosse fonilato sos11ctto cho il latto provenga. da va1•cho affette da malattia. il 8indaco potr;\ revocare il pcrmesso1 il qunl1· non sar;\ l'innornto so uon quando siano otferte garanzie ritenute sufficienti dnl locnlo Ullìcio d'igiene aucho per ciò che riguarda lo stato di salnro dolio vaccho lattit'Cre. Art. 223 . Art. 219. A t1•rmi11i cldl'art. 113 del Uc>~. Gen. :1 frhhraio 1!1D1 l'.Antorit;\ R;lllit:n·ia. cornu11ale ì1 t<m11ht n for :wcertare freqncutcmentc, t' coi 111oui H<:iontifld piìt sicuri, quando cwcorrn, Il' 1·01Hlizio11i Ranitarie <lt•g-li aninuili destinali alla proùm:ione dcl fatto 11cllu Ya1·1:ht·1·ic o sfallo uel territorio clt>l Comune, nello 11nali ili 1ll'tto h~tte fii fa Sllll'l'l'in. JI 8i111l:wo, su proposta dell'Uflìcialc :-anit:ll'in, pofr;\ cmlinarn l'isolamento delle Lr:-tic 111nlatc 11 ddaro l'nso <lei loro latte a s1•opn nlinn•ntart.:. 'J'nlo tli\·i1•to 1lon:i. sPmpre clispor:;i pel latte 11ron!nie11te da ,·a1•ch<'rie o stallo do\·o siausi s\'iluppati 1•asi di malattia intottirn ili animali o <ioll'1101110, saln\ l'ecce~douo cli cui all'art.. 33t Q11a1ora 114'110 rnc1.:heric o stalle prni111licatc sia<;i accertato un 1·a<;o cli tubercolosi. ,.;i pro\·,·1•1l1•n\ a uorma 1h1gli art. 33:1 e ~3 '· Art. 220. .Anchu lu < ~a pre e le asine destinato a so111111i11istraro latt(! dovranno essere a:5:;og-g-ettat.c a \"isit:L sanitaria e a bollatura SJll'l'iall'. Ari. 71J lllo-1 Reg. Rp, !ti, Id. Nd l(!rritorio eh l Comune 1;, mungitura. non <lo\'ril. c::iscro pra.ti1·afa 1ht per,;011.\ atretfa da mala1tia contag-ios;t o<l ::wc.'ute piaghe o lesiono 1111alsiasi allo nuini. Doni\ os,;er\·arsi la massima, pulizia in tutto le operazioni cli mnngitura, t-ipl'cialmcuto pci capt•zwli dello vacrhe e per le mani, nonchò poi 1icrwh i o gli altri recipienti 01l utensili cfostinati lL Yen ire a, contatto col fatte, i qualt tlovranno inol1rt> eHsere ili mafrriale :ulatto t) spesso disinfettati. Art, ~7 e ~8 Mod. lteg. ep. i<I. 111. Art. 224. I rcc,ipic•nti c•hn s1!no110 n tr••sportare il lattC'. 1lal luo~o ili prod11zio110 a q1wllo cli \"Cllllita, oltrn che ili materiale adatto: tlO\Tanuo t·s~t·rc a lrnona cl1i11s11ni o portare una ~writta fissa, hen chiHra, in<licanto il nome del propric·tario o il luogo di prnYeniunz:i 1lcl latte. I.e hottiglie pel trasporto ilei! latte a 1lomil'ilio saranno sigillato col timhro cli fll'O\'enienza. Tutti gli'altri recipienti pul trasporto llcl latte a domicilio 1lovran110 csst•rc chiusi con copercliio ben allattato. I rct:ipit:nti 1mr la Yc111lita del latte negli spacci al minuto clonanno c.-;:-wre provvisti tli t•opcrchio a crrniera. 'rutti questi re1:ipicnti saranno tenuti costantemente pulii i e tipcsso disinfotta.ti con li:sciYa. bollcnw. Ari. 113., \Il ;\!od. Hrg sp. i•I. id. Art. 221. Art. 225. Se 1111 animale cli una Y:tcdteria. o stalhL 11cl tc•rritorio del Comune Hi ammala, il propril'fario eleve 1mùito darne arriso al!'IJllkio cl' igil 11c, il quale fari• tosto l'segnire una yh;ita <la 1111 nitrrinario municipale. L:t stcss;' clisposizionu yalo per lo asine e ç.'\pn!, <li cui all'art. ~20. 1 Ari. 82 R.ig. Id.•d. Art. 222. Xon si potrà i11tro1lurrc 11:\ altri Comuni uclla Oittù lat Le per n'.~ndcre ~enza predo rdnth·o permesso clel ~i111laco, il quale~ lo 1•0111·etler.\ solo 1101!0 1·ho siano statn clat~ per lsrritto prer.i-;e indir~l1.im1i snl 1110~0 e RtalltL ili prn>c11ic11za e sul 11111111•ro clcllc n11~chc. C' sia. stato pro1lotto il c•c·rtilìc·ato clell'Antorit:\ sanitaria locale ntkstante cho le Yacchc sono s:•ue e specialmente 11011 nffotte da tubercolosi alle mammelle. I lol'ali ili clc•posito e ili Yon1lifa, Ilei latte clernno esscrn a.rit·g~iati, puliti, separati clall;~ sta lit\ o non possono c:-st•re adopcn•ti per t~amera ila lct to, nè por tt•m•n i so~trmzc tali da alterare il s:tporo e l'o<lore dt•l latte. l;o 1lispoo;izioni stcs~o sono applicabili ancho pei locali tli 1leposito e <li H'IHlita. dci derh·at i cll!l latte : crema: burro: formaggio, ree. ,\rl.. 51> Heg. sp. Id. Id. Art. 226. Il latte w 1111uto come i11fcro doYe claro un residuo :-:ooco totale non inferiore al 12 0/0, tli cui al1110110 3 0/0 di g-rasso e !J 0/o ili magro. . . . Il lutto ,·crnlnto como sucw1to 1l(n-C clarc un rcsiil110 sc•·co totale non rnfcr1ore a 10 O/o (li Clii 1 o:o <{j graSSO C n O/~ Ili magTO. C2 63 Il l:ltte n~mluto come ce11tri/Ìt!Jafn lle,·e 1laro almeno il !J rnngro. °lo ili residuo secco li latte. qua111lo contiene meno <lel OO/o cli resillno ~ecco 111ag-m. è ila ritenersi La pro\';\. di sta Ha. si considercr;\ fa\·ore,·ole al produttore où al ,-cmlitoro ilei );\tto ucl solo <';1so in cui la ditrcreuza fra. il ca.mpioul! prelc,·ato ecl il latte sospetto 11on sia mag-giore di 0,1 O/o pel gr<tsso e <li 0:3 Art, tl7 o {15 MoJ. Reg. sr. 3 agosto <111111u·11ia to. :-::.ulle pareti esterne dei recipienti contenenti il latte destinato alla. ven1lit'l. ne«li .-.p:wd ilon;\ «!."SCr irulicato in carattl•ri fi~si e facilmente ll'g-~ibili ilal pubblico, se il latte ì• intero o scremato o tentrifugato. Art. 111 H~g. 1:inltar10 3 febbraio 1001; :1r1. 9:; Reg. sp. i•:l. id, °lo pcl rcsi1luo magro. l~!lO. I:) Art. 227. !':: \'ietata la 'e111lita: a) clPI tolostro; lati!~ ù) clel latte ili animali affetti da malattio allt~ 111a1n111elle, che possano renclere il aU1·rato o noci\'O; 1:) clt:l latte <li :mimali colpiti da fchhre aftosa, tultt•r1·olosi, ,·aiolo, <·arhon- dLio~ plenro-p11cn111onite essuclatin1, infezio11c sl'ttic·c•111ic·a. rahhia, il t<•rizia. clissen· 11•ria, 011 altm malattia capace cli alterare la natnra ch•I latte•; :-al rn 11 clisposto 11 ..11·art :~:a; d) 1ld latte cli animali alirnentnti co11 forag-~i alt1•rati. 11n<"id o C'apaci cli dare al lath~ C.'lttiYo oclore o sapore, e cli anim;tli c•urati <·1111 sosfa111.0 tossiche cli .aziono ~l·neralc; e) elci latte ''ischio"O: putriùo, o f'Oll colore, oclon: o liaporc a11ormale; <lei latte co111111up1e swlicio; Art. 229. ]":] detata la w111lita cli crema, burro, formaggi ocl altri prodotti latticini in q11nlunc1nc 1110<10 guasti, adulterati o i:.ofìsticati, oppure cleriYanti <la. latte Ili a11imali colpiti dalle malattie, di cui ai comma b) e e) delF1nt. 22ì, salvo le eccezioni di cui all'art. 334. Il burro cloYrà contenere una quantitù di sostanze grasse totale non inferiore all'82 Ofo. I1:L eoloraziouo artiftchile ed innocmL dcl burro e Ilei formaggi don;\ in<licarsi mcclia.nto s1·ri1 ta. l 1•0111111ercia11ti all'ingrosso di formaggio llona.nno ottenere lil·1•11za dal Sinclaco per l'impianto dci loro magazzini. Ari. 107 Hv{:". sanitario 3 febbraiu 1001. Art. 230. La fahl>ricazionc e b Yc111lita 1lella marf{arina e clc.~li altri smro~ati 1lcl hnrro i-peciale 19 luglio 1~~4 n. :l::iG e 1lnl relatho Hcgolamouto 10 settcmùrn lSU5. ~0110 clis;;iplinate dalla Lcg:;c /) ciel latte inaciclito, in modo che coag-nli coll'cl>11llizio1w o coll'aciclo car- Art. 231. lwuic·o; !J) cld latte co111m1<p1c sofisticato o<l al <Jualc l'iionsi a~g-i1111tc sostanze estraneo 1wr 1·1111>;1:rvarlo o per clissimnlarno i clifotti, l~ttta c•c·<·cziu111: 1wl latte c~o111le11sato, <·11i l~ 1wr111c:;so a~giu11gcrc dello zucchero. h) ciel latte a1111acqnato. Il latte d1c YCnga trornto in una qualunque clelle c~on clizioni s11iiuli<'ato sarà. .o,,;uhi1o 11isperso. I':: proibito w111lt•re a s!'opo alimentare grassi animali o wgctali irranciditi! o altrimouti alterati nel loro colore, 01lore e sapore; o com1mqnc i-;ofìsticati, noncltè grassi prornnienti <la animali affetti 11.t malattie infettive. Ari. 111 Ht•g. 1mni111rio 3 fobl.r;iio 1001. Art. 232. Ari. 114 Hog. sanitario 3 (obl.raw 1001. Art. 228. ~'~ 111'1 c•aso ili c:o11tran·cnzionc al <lisposto cl1·lla lettera h clcll'arfi1·ol11 prPt'l'<lcnte rn·,·cui-.se 1·011rnstazio11c: i,i proee1ler:\ :L ripct nte pro,·o dcl 1·osì 1letto ca11111iu 11 e 1/i stalla. <~1m111lo 1•oll\~sa111e clcl ca111pio11e 11i stalla, (prelo,·ato sotto la !'on·n~lianza ilei funzionari .mn11i1:ipali: colla mtmgitnr" completa cli tnlti i c~1pezzoli ilelle \'Ucche, dr~ cui prO\'icuc il J~ttc sospetto) fosse provato clie il latte. 111111 rispo111lcnto allo <:11111lizio11i 1lell'articolo preccclentc, C\0111ma li, 11011 fu art ilì1•ial111!'11te alterato uellr~ Eitm compo;:;izionc: Jlflll si far;\ contr;L\'\·c11zio11c. Il prcJc,·a111c11to <li 1letto 1·ampio11e dcni c:-scru fatto 11011 pii1 tardi <li tre giorni dalla elc,·ata 1·011tran·enzio11e. Le 1nescola11w 11 i ,·ari grassi 011 oli poste in commercio :t M'Opo alimentare <ll'\'Ono 1lt•sig11ato 1·ol 1101110 1lel grasso où olio ùi ntlon• piil Sl'aclcnte. e~scrc Art. 117 Mod. Jlcg. 1p. id. Id. Art. 238. CAPO XXIII. A limenti di orig ine vegetale. SEZ lO~E I. Cereali, farine, pane e i>astc alimentari. J~ Yictata In YC>ndit' ili pastC> alimentari: a) prcparafr c·olle foriue di <'lii nell'art. 2~3; b) 1·011 fltriue ili frnlllento mbtc cnn quelle <li altri 1~r.•ali, ammcnochè sia. rlichiarata al co111pratoro con 1 ~artdli 11i la composiziono 1lcllc pa1;;te st{!ssc; e) altMatl'I o comn11q111• sofìsti<·;•te o tinte con colori nocivi. Art. 123 .M 04!. Hcr,. ~p. Id. 1•1, Art. 233. Art. 239. ~ \"ictata, la n•11<lita per ui;o alimentare <lei cereali 11mi<li, connuisti a sostanze minerali, invasi da parassiti, nocivi, o di cattivo sa1>ore ed odore, oppure alterati o COllllllHI'll' :l\':triati. La <·olor.1;do11I' clt• \11· paste a Ii men t::wi con sostanze i 1111 oc11c tl i \'Orse eh~l rosso <l'novo, è• JIC'l'llll'~sa, a 1!0111lizionc che le sostanze stl'sso \'C11g·. t110 tli1:hi.Lrat1~ con C<H- B \"ictata a11d10 la vendita delle fari1H1 <la essi pro,·c11ic11ti o mescolato con isostanzo cstra111•e minerali o vegetali, alterate 0<l in\'ase ila para~siti. I <·creali impuri 011 aYariati predetti, che si vog-1 iono \'c111lero per alimentazione cle~li animali domestici o per uso industriale, tlornno e~scro annunziati come tali, mc11ia11tc un 1•.arb·llino die iu<lichi chiaramente la. loro natura al compratore. Art. 107 Heg. unitario 3 rcbbr:iio 1001; :irt. 119 Mod. Rei;. sp. id. i<!. A rt. 23 4. t; \'it>tato ai mugnai, ai negozianti ili farine, ai fhhbricauti <li paste alimentari e ai pauctt it•ri <li kncro nello proprie oftìcim•, bot teghl'i magazzini, ccc. qualsiasi sostanza che pos~a st•rviro a<l a<lultcrare le farine, il pauc l~ lo pasto alimentari. A r t. 2 35. Le fariuo 1lovranno essere messe in com 111crcio col nomo ilei eorcnlt•, <b cui i1rove11:.;-01w, <~ q11n111lo trattisi ili mistele (li farine cli qnalit:'r inferiorn <·un nitro di qualit\ supPriori dernno essere in11icatc e posto in <·omnwn·io 1·01 nome 1lella qualifa i n feriore. ,\rt. 121 f(l'f'. ~J'. id . M. A rt. 236. P. vietafa la Vè!Hlita dcl pane fahbricato 1'011 farine, ili cui nell'art. :?33, mal lievitato, mnlcott.o, formcutato: nmnmffit-0! o co111u1111ue alteralo o sofistil'ato. 1<'llini al 1·omprntorl'. Art. 12."l lt<lg. 1•!. Id. Art. 240. JJC fnhhrich<' <' gli spac<'i Il i t:'rinc. di pane e cli pa<;tl' d evono essere tenuti colla massima pulizia, in loc:ili ben a<;cintti, ben illruniuuti o n>ntilati, non comnnicauti cou latriu<', Rtnllo od altri nm'He11t1. che c.>n es Lh1zio1li p o~<; ino nlter.,r~ !:• ùuoua qnalib\ 1lelle suchlr>tto sost:inzo alimcnt:tri. J)3tti loeali non rlcùhono m.1i .ser,•ire ad uso ili ahitaziouo o cli 1lormih1rio, ccl in ogni u:v;o de,•0110 e.;;scro dichiarati idonei l•l'r Raluhritn clai co11111etA.•11ti Uflìci lllllllic.ipali. li personulo i111pieg.1to nelle fohhl"iehe e negli spaeci tli farim•, p:mc e paste cle,·e manb.>ncro la prr::1011a o gli iudumenti 1 che in1lo-.s L, colla piì1 scrupnloS•L 11cttczz.L. ~ci pamllci gli op(•rai cìo,·ra11110 :wne :1 loro di5po::;izio11<1 llll l!L\'abo. Il t.rnsporfo <lr•I pane nelle vie 1h•lla cittù 1lcn1 effettnnr~i in rPcipi1·uti chiusi. Art. 241. l}h i i 11 I onc le aprirn u11 lhrno, 011 at.th-.•m mn v1rn1li ta cli p 11101 f:1ri11e o pn-;tt) nli111c11tar1, 1ll'vo farne notifì('a all'.\utnrit:\ m1111i1·ip •lo ali11c•n11 Hi giorni prima, in1lica111lo la locai i tù 11ella q u:ile l'èSt'rd1.io 1 le,·u c:-i.-ero apcrt 11 e 1 otte11Pr1~ cl •Il ' A11 tori h\ 8leilsa la li1·emm cli PSl'r1·izio. SEZIO~E Il. P1·utta. legumi. erbaggi e funghi. Art. 121 Hcg. ap. Id Id. A rt. 237. Il pano fatto cou fariua tli fn11nc11to mista a farina di altri CCrC'ali, 1lc\·c es:;ere messo in YC111lita c·olln indicazione della sua natura e mc11in11t-0 apposito cartellino ,·isillile ul puhblico. Art. 242. Non si JIOSl'llllll \'(llltlOM frut.ta. lcg-umi. erh1\g~i e similil c·ho siauo ~113Sti, r1.1rfJH\11t:tti. 1•olorati art.ificialmt>nte o e 111111nqne nit.irati. o ci•mnt11 nllc frntt.• 7 so 1lo~ti11ato nll'ali111ontnido11e im111elliata, ehe sLrno anche HOtnpli('(H111.mtc im111,1tnro. (i!) G7 ,·ictnta la nmlitn di 11afatc e ùi altri t11lJcri '"on .~cr111ogli, o 1·l1c al>liiano i': subilo la i lll'a 1u l>ri. 1·011~Plazionè: o dw ,.;ieno affetti 1ln malattie pnrns~itnrit., tali •la re1ulrrli ~EZiU~E III. Art. 12.; Hcg. sp. id. ul. Conserve alimcntnri. zucchc1·0. micie, Art. 243. conf<>tt i~ 1n·•~JUH'H ti z11cd1eri ni. st•iro1•pi e urn 1·uu•lla te. J~ \'ictnta in ogni tl'lllJlO la hn·aturn tlt•gli rrl1aggi 1· d1·lh1 H·1tl11rc in arquC\ Art. 246. cs11o~to a1l i111111i11amcnto o comunque sosp<>ttl' ili torll1·111'1<' rnatriiali Jmi<li, f'ortcJlll'lltc inquinate Ila materie luri1lc e donrnquc in Yi<-iuanza tl1•(;1i :;;h11d1i 1lellP fog110 l'itt:ulino. Art. 110 Hei; 1onilono 3 fcJ.Lrnio lf••I. Art. 244. La \l'1tdita elci fu11~lii puÌ> an•r luogo soltanto 1wllc l1waliti1 all' nnpo 1l1 ~si.i:.: 11ah.~ tlall'.\ 11tori1:'1 r111111icipale 1• cliclro li1·e11;ra a1111ualc rilasc·iatn clal Si111lal'o. I.a n'111li1n tlci t'nngl1i ì· limitata alle SJ;Pl'io H'g111·11ti: l'orci110 "F1111~ fc ree 1~11let11s 1 .Julis /Julliar.Z I 'orci11cllo · no.ssin - Bulerns ,.:enl>rr B11llitlrd l)ornlo ùuno - - Fun~ cocch - - .\mnnitn C'fl'Sarca Scop>li (Agaric11s (![l~:':lr.) <:ìhimlini o famigliola b11011a nnùharwn o fuug moron Armillaria rnellea l'11ll1 ( A~:1ritn" mcllcus) Galli11n(:{'io o ()rc•:-;tn ili Gallo - <:alli11fl.!11 - Cautliarcllu-. 1·iùari11s Frics •\garic•>" clt•li1.io:;o - Lm:tariu,.; cleli1•io:;11s hi1mco (.\c•arli'llS 1l1'1ic.) l'rntnjolo o Prataiolo bianco (fungo 1·111th·atol l'rncl:1rcc11 - J\garicu~ (l's.illi11!11) campt!stris Uu11co Sp11g110J, - ~pu11;;ig-11CX'11ra JlorchC'lla 1 ~1'1·1ilc'11t.1 l'u.ww11 Hpngnola ba~L:rnla - Spn11;.:i.!,;"11omra litlsa - ( :~'rcrn1itra 1s1·1i!P11ta Rcluu:ffe1· (J LPl\'l'lla t>seul1'11ta l'cr.~) 'J'art11fo o s1w YariM:'L - 'J'ritlèile T11 ber 111ag11:d 11111 - llll'la11osporum -- hru111ale - mstiv11111. 1~ pr.1ihih li~ Vè111lit1i ilei fnn~hi, frrschi o s1•1·clii 1 co11111111111c• altt•rati. C pure• proÌÙÌta la Wn11ita :Ullh1tJ:mtc t!Pt fllllg")IÌ. 1 Atl. 12'J R ·~. s.nit:.ri<.> iJ. d. 1':; vil'lata la \1:11clila cli og111 1·011scrYa alin11mtarc, rni1~IP, 1•1111rctti, pn·pnrnti zucdH•rini, H:iroppi 1· lll:ll w1·llaf P: a) 1·0111111icp11• a lt1•rat i, :-;otistil'a ti o a1hli:1.ionati con sol)fanzt• l'~lratlt'<' 111 inerali o \'1•g1•tali, :1111'1111 a :<e 111 o di 1·C\l1Hn azimie li) 1•olorafi 1:1111 sostauw 1101'.Ì\'e; 1·) 1·ont1•nc>111 i s:11•1·ari11:1 o snsta11zc 1lolc·iticanti 1lin•r:;c• dal ~atcarosio: oppurn ow clidiiarato, cln I ghl!'nsio puro. fJo :t.llc'l•lwro1 o sat•C'fu-o.-<io. non 1lovn\ coutcucre ~lucosiu ul.: :-;o:>tauzo 1•strancc~ or;.:m1it o-rnitwrnli, Pd o\'t' grn:;:;o e· uon raflì11ato, 11011 cluYr:\ 1·011frm•ro piì1 elci ;J 0/ 0 11i ?.ncl'lic•ri riduttori. I i-ali cli rame prr rim t·rilire Jr cou:;cnc uou •"lt'l'Ctll•ra11110 1111 1lecigrn111mo del nte1allo per og11i J\g. <li p<':<O 1ldln pnrte solida d1·lla 1·011:->errn. Art. 12<, 1'0, 131, IJ:?, 1•:1, l:>I e 13-, Her. •r. 3 ogo~to 1sro. SEZlU.\E I V. Caff(', thc, eioccolatto e tlroglU'. Art. 247. fo: \'ic•f:tfo ili '1·11tll'l'<': c·ol nome ili «:-tffi\ sostauzo dh l'ISC clal hl'lllC cl ..lla 1·11ff<"a nrahi1·n. I s111·1c•dn111• i e l<•I 1·affè 1111·S<·olati alla :-ua poh crn 1 lov mn 110 «'.SSl'TI' a 1111 uueia ti t:Oll serittn. Art. 245. I funghi secchi 11 i1rcparati: 11011 potranno essere nmmrsl:li alla \'<'t:clita se 11011 sono clclla spe(•ir dcll' 110\"0lo o ilei porci110. f.: \'iernto n•111lcrc rnfR> c:om urnp:c :l\·ariatt1 o :-ofi;o;ticnto, 11011cl1ì• polrerc di c•affè cs11ur1ta. Art. 1rr l"G e 1·7 llr"' 'I'· 1J. 1 Art. 248. I~ proibita In \'ClHlita ili tl11· (foglia ili th1a cM11oi1>1ù) J1u11gc1111mo,1·olorato arti- fldnh11c11t1•1 o Pi-:mrito: o Il\ n1·int!l. Ari. 1·,q llr~. , 11, 11. 69 68 Art. 249. È proibita la vendita di cioccolatto, (poh·eri cli seme cli ther>broma, cacao, z11cchero cd aromi) comunque sofisticato. La ste.ssa ;proibizion('I riguarda fa b"'·anda preparata sotto il nome di cioccolatto. ~ prrmessa raggiunta di fecola e ili altri amidi, qualora la mescolanza sia chiaramente i111licata al compr.itore. I vini cou germi d'in<·erconimento, <rn&arore, i'ischiosità e simili malattie, cbe li rendono poco conservabili, per qmmto 11011 ancora sem;ibilnu.•nto alkrati, potranno aolo mettersi in commt•rcio tlopo l'pcciali trattamenti che 110 11ssic11ri110 la cclnscrvabilit:\, e dopo clm l'Ufficiale sanitario abbia fatto coustntan•, cou 11lteriuro esame, cito il vino sottoposto a c111ci trattamenti è di\'cnnto commerciabil1•. Art. 13i e IPS Re~. sp. Id. hl. Art. 254. Art. l5U Jteg. ap. Id id , Art. 250. P, viebLta la ,·en1lit.'l. di droghe e spezie i.~ cui qualitil. 11on?cmrrispon1la, a.l nome sotto cui sono venclute o che siano avariate, ei•umrioo od in qu1ilunqne motlo alterate o falRifieate. Art. 160 lteg. •J.'I · id, id. Nessnuo puì1 ve111lcrc, ritc11t•rc per n•111lere o sommiuistrare como c•l1111pcnso ai propri cli1wnclenti, birra fahhricafa con altrn Jflateria prima, cho non Mia il 111alto cl'orzo o di altri 1·t~rcali, il luppolo, il IicYito o formcnti Rdczionati, 1•oloratn con materia di\'crsa cla qndla che proviene 1lal malto torrclÌlfto; 110111•hti birra in cui siano state aggiunte per diiarirla, cornsen·arla o per altro Reopo, smit:u1:r.e estra11e11 e uocive, quali i soltìti, l'acido i:;ali1 iliC'o, l'aci1lo borico, l'acido ossali1•0 o la ~li1·1}ri11a. 1 Art, 121 Ho,: s:init:irlo 3 (cblmuo lt\11. CAPO XXIV. Art. 255. Bevande. SEZIONE J. 'Yino, birra, aceto, spiriti e bevande alcooliche. Art. 251. l.i.'t preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei Yini e vinelli sono disciplinati clalla Iiegge speciale 25 marzo 190:> n. 100 e clal relath·o Uegolamento 25 110\·emhre 1000 n. 450, nouchè dalla Legge sanitaria. 22 clioombro 1888 e claUe alt rn disposizioni legislative. Art. 252. A termini tlell'nrt. 122 <1<>1 Regolamento generale ~) fobhraio 1~101. è proibito Yc•11dere e ritenne per Yendere, colla qualifira di vini naturali, fJllèi Yiui c~he cont"ngano una qmmtit:\ cli solfati, calcolata come solfhto nentTo di potassio, maggiore d~l 2 JM!r mille, quando non siano vini <li lusso c•he contengano non meno clel 15°;, in volume cli alcool. I vini f'omuni, i quali <'.Ontengouo •ma quantit:\ di solfati, calcolata come sopra, superiore al 2 pn mille, Jiolrmmo essere posti in vendita soltanto qunrulo portino 11<:ritta in modo cYillen1c l'indicazione <li 't'illi gessati. Art. 253. Quando il vino sia semplicemente inaei<lito ed abhia un titolo alcoolico tale che, aciclilìcandoRi, il grado di, acidità aeetica salga almeno al 4 ° 10 , se uo permetter~ la conversione in areto. Quando, per la distdhuziclno al minuto clclla birra si fa uso ili pompo o cl'nltri apparecchi a pressione, apJllicati allt\ botti che la contcngo110, i 1ubi che vcugouo a contatto colln. birra dc,·ono essere preforibilnwnto di staf,'l.IO puro, esch1Ro qualsiasi altTO metallo altomùill', ispecie il piombo. Ii'aria cho ·s1•n·e alla pressione non don} ess1•rc presa ila ambil'nti abitati, o cla cantine, ma tlal!'esterno. li rccipient(1 p1•r l'aria cl<we (•:,;scro munito ili apertura <'ho nc pcr111ctl:i la visita e la ripnlitnra. Talo ripulitura ckwo c.-.scre fatt. i. a:-sai tli frcq11c11k. Art. 1'7 Heg. • P· 3 ngosto l~~O. Art. 256. La fabbricazione o la rn111li ta tli spiriti ;e bevande alcoolic•ho so110 11isl'ipli11ate dal H1•golamcuto per l'applicaziomi clcllc llispo:•izioni Ili carattc>ro igim1ko, POntt-1111te uella Legge ~ugli spiriti, approvata con R Il. 2G fehhraio 18!}()7 u. GG;;:l, e tlalle altre dis11osizioni legislative. Ari. 148 Ile~. p. IJ ul. Art. 257. ~ '\"ietato ,·c111lcre acqua,·iti, liquori, tinture cd essenze c•o11tc•11cnti ukool uu'lilic-0, ed in genere quahmque altra sostanza nocirn. Art. HD H~g. p d. d. Art. 258. Col nome di aceto tU vi11u non si pui> wndere che il prodotto ottenuto <'olla fcrmcu&azionc &<'etica elci Yino, senza alcuna aggiunta. di mat.<-rio color1u1ti o ili altro sostanze. 71 iO Gli aceti ottc11uti c-..1ila 1t•rmentazio11c :~tica cldla birra, ùcl sidro, llell'alcool 1o1i dc,·0110 \'C11d1•n• col 1101110 tli aceto tli birra, aceto di sidro, aceto tli RJJirita. Questo 1lenominazio11i de,·0110 cs:-;cre .segnate sopr.~ i n·cipionli 1·hc li co:1te11gono ctl :ulottate nei libri, fatt11r<•, polizze di ('MÌeo e di spedizione. L'aceto fahbric.'lto per clilnizioue d1•11'a1·ido accti1·0 pnro, si 1lc\'C \'cmlcrc col 11011w ili aoeto m·t~tìcialc. 'l'ntfo it11listi11tame11k lu qualità <li aceto tlona11110 co11k'11Mo almeno il 4 010 in peso di ncido ac·t·tico 11 1w11 an•rc me..,rolati nci1li 111i11er.,li oli altre sosta11ze noch·e. Art l!'>l, 15~ Art. 263. I f.1bbric.mti, i 1l.~p.Jsit,ri e i ,.o.!:t litJri ili g~1ia::..:io n.1tilì ·.mii all'.\utl1rità municipalo c.l inrlicar~ hl prornuienz.• ciel ghiaccio, il luogo tli depnsito e tl.l\'Jll 1 quello tli ,·cmlita. CAPO XXV. e 1:.3 Hcg. •P· i l 11 0 Suppellettili da cucina e da tavola, recipienti, oggetti in genera SEZIO~E Il. d'uso domestico, profumerie e giocattoli. Art. 264 . .Acque gassose, limonate e ghiaccio. Art. 259. Chiunqno intenda aprire una fabbrica ili acqno gassoso u ili ncque minerali acl uso tli be\'anda, 1le,·c indicare al Sindaco il processo ili fabhricaziono e l'iLcqua che '"uol adoperare. L'analisi chimica e batteriolo~irn' 1le!Pacqn,, 1len~ ossero fatta dal Laboratorio munieipale. J.ia licenza di fabbricazione è subor1li11ata al giudizio clcll'(Jfficio cl' igiene. Ari. l:!I Reg. ,;initario 3 febbr11io 1001.- Art. lGl ;:\lod. llt'g •p. Id. id. Art. 260. ~: proibito rn111lere aclJUC gassose, gel:•ti, limonate o altre btwtuule preparate con acc111a insalubre o comunque guaste o corrotte, oppure c·ontoru.mti acitli minerali, rame, piombo o materie eclulcomuti clh·erso 1fallo zm~~hcro ili 1·11111111 o tli harbabietola. Ari, lù2 Rcg. "I'· id. hl Art. 261. Il ghiaccio tlostinato in qualsiasi mo1lo :ul uso alimenb,re, 1lc\'O cs3ere prodotto dal congelamento ili acqua salubre, e clcrn csslln: c1111~crmto in serh.•toi, muniti di una scritta imlÌl'nnte la natura alime11tarc ilei ghiaccio, ila segrmlarsi anche al compratore. Art. 123 Rcg. unitar.o '.I febbr.110 1001. A termini llllll'art. 4~ Ùlllla. L)ggo s;u1itarh• o <lcll\Ll't. 125 •h~l ltegolameuto genor,,le 3 fòlJbraio U>Jl, ò proibito ,·c111lere o ritenere per ve111lerc otl usa.re: 1° supp11llettiU d' cu1:fa:i. e di, t:iooz,, o qualsiasi altr,l oggetto, 1lestim,to a porsi in contatto diretto ctm sostanzo a.limcntari o henmtle : a) fatti di piombo o di zinco; b) su-..guati o saltlati con leghe contenenti piì'L cloll'J 0/ 0 di pioml.11>; e) fi.ltti di leghe o ri\·estiti int.ern:1mente di u:io strato rntriOcato o smaltato, che messo in contatto per 2t ore con una soluzione all'l 0 /o d'acido acetico, alla temperatura ordin:uia, cedano p~ombo al liquido; d) fatti con gomma o ca.outchouc, contenent.e piombo o antimonio; e) fatti di altri metalli, non rirnstiti interrmnrnntc di sbgnatura sempre i11tegr.1, eccetto che cli fòrra, tli uikcl e d'alluminio; 2• stag1lole o joyli. nletallici, clestinati :'porsi iu clirntt.o contatto con sostanze alimentari, quamlo contengano piil dell'l 0,'0 di piombo; 3• JJtnnpc per I:' birra o sif1mi pu ac11ue g<isso::rn fatti di motallo o tli vetro coutcneuti più 1lell'l "lo cli pioml.>J o Yetro piombifor" nello parti a contatto tlel liquido. L'ossido ed il solfuro cli piomùo stmo comprc.lsi nel tlivioto coucormmto il 1>iombo. Nelle fabbricho1 con\·itti, ospizi, casormc, scuoio privato e pubbliche, negli GSercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e cli ,·immle gli utensili tfo· \·ouo OSBere tenuti colla più scrupolosa nettezza. Art. 262. li ghiaccio deri\·antc da acque impure, non potrà essere utilizzato altrimenti che come refrigerante, csclm;o pc~rò, anche in questo caso, q1mluuqm• contatto con sostanze alimentari, e dern 1•sse1-e indicato come ghiaccio per uso imlustriale (non alimentat·c), mediante eartello sni locali o recipienti che lo c·ontcugnno, e denunciato come tale al compratore. Art, 123 Rt'g. sanitario Id. IJ. Art. 265.. Negli spacci di sostanze alimentari è vietato avvolgere lo sostanze st.esse ia ea.rta sucida, color.,ta con sostanze nocive, stampata, manoscritta o che ecceda. nel peao il grammo per ogui 1lecimetro quadrato. La carta stampata, h• manoscritta e la carta colorata con sostanze innocue, pnrchè non auoicfa, s1u·anno tollerato soltimto per an·olgero derrate ulimentari secche~. Art. 126 Mod. Hog. sanltnrio 3 fobbrnio JllOI. i3 72 Art. 266. T..ie foglie ùi vite, che servono ad avvolgere frutta, burro od altre ùerrate alimentari, de,·0110 essere ben laYate, in modo <la non contenere sali tli rame 0 altre sostanze 11och·e. Art. 267. i<: proibito J"uso <li colori arsenicali per la colorazione <Idio stoffo e dello carte per tappezzeria, ornumeutazione od altro uso domestico. TITOLO I V. Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali domestici. CAPO XXVI. Misure generali contro le malattie infettive dell'uomo. A rt. 268. Art. 271. Nella preparazione tloi sa11011i, della <'i11ria e cl"1· cle11t1"1.l'cr1···1· ~ vie · t a t o t'1111p1ego · · ..,, ~ u cli E!ostanze uoC'iYe. A termini del R. deereto 7 agosto 189'2 n. 433, i cosmetici e le tinture usate per. la colorazione della pelle, dci capelli e tlella barha, conte11e11ti composti Yelenos1 devono essere nmduti a nonna dell'art. 32 <lclln Jeg{.!o 22 dicembre 1888. Sulle Loc<'<'tte o sulle cm te, che contengono i <'osmet ici e le tinture proinùicate come anclte negli annunzi al pubblico, dovrà essere indirata la qualità e quanti~ delJe sostanze velenose, che e11trano m•lla loro C'Omposizioue. Sulle b~·<·(\tte !1 1mlle carte cloni\ esiiNe apposta Ja J>nrola: t'ele110. Agli effetti cMl'art. 45 <lclla Legge 22 tlin1111bro 1~88 i· ohùligntoria per i 1111•tlil'i Ja dcuunch' dello s1•guc11ti malattie: a) il morbillo, la scarlattina, il n,iuolo e rniuoloide, il i ifo mldominulc', il t.ifo petecchiale. la clift.critl' e t·roup, fa febbre }1Uer1wralc, il t·olcm. la febbri' gialla, la peste buLbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo, iullica :u 1lall'Autorità sanitnria con speciali ordinanze; b} la tubercolosi polmonare: 1° negli ospizi di mendicità o ùi i11Ynlidi, uegli orfm1ohofi, ucllc (•mccri, • »egli alberghi, nei convitti, scuole e conrnuti; 2° nei brl'fotrofi, ospedali o caf>e cli salute; Art. 269. J'er lu falihritoazioue cl<'i giccatto11· ;., 11ro1"ll1·10 l' m1111ego · · cl'1 foslnuire coloranti noci\"C od esplosive. Art. 270. ~· A termini dell'art. 43 ùella Legge 8nnitaria o del H. <lc1•reto 7 foLbraio 1892 1 55, modiil1 ato dal 1:. decreto 18~'5 n. 101 1 si rite11go110 1uwin1 le sostanze colo: rirnti menzionate ncll'elt•nco armei:rn a tali c!e<.·reti, ossin: =. a) i colori nifocrnli costituiti,iin tutto o in parte, da composti cli antimonio arsenko, l>nrio (a<l ecc·ezionc clel solfato), cadmio, c·romo, mercurio, ?.inco1 piombo: rame1 stagno o da altre sostanze tossicLe; b).i col~ org.anici. c~ntenenti gomma - gotta 0111mre acido 11icrioo ttrinitro, fenoJ), giallo Vittoria (d1mtrccre801), gia1Jo Martius (cliuitro ft naftol)1 giallo me- taoilico. 3° uellc latterie e Yacf•hcrie; 4° do\·111111m·, in seguito alla morte o a uu11lJinn11·11tn 11"allo~gio 1lell'i11lcuno; <") h' malaria; d) la isifllidc tras111css:i pn baliatic·o mercenario; f'} i t•asi di rabbia ocl anche di semplici morRic·alurn inft·rto cl:L animali rnùicli • i-oti11etti di t•sserlo ccl i <'ai,;i di c·iuhoudiio, mona o fat'l'i110 1w11"1101110. VAutorit:\ sanitaria 11otn\1 eon speciale or<li11a11za 1 n~rnll•ro ohhligatoria unche per gli albergatori ocl aftìttncnm1•re la clt•111111zia di mm o 11iì11l<'lle1<11imli1·alc malattie. Art. IW llPg. ~anit:iriu 1 feliLrnio:1ro1. Art. 272. Nt•lla cle111111zia don:\ essere indicato: tr) il uouw o t·oguome1 l'età, l'abitazione e la 1iro\Cnie11za dcll'i11fe111101 e 11os1ibilme11tc nnl'llC il giorno in cui cominciò la malattia; b) la cliagnoi;i della malattia; e) tutte lo osservazioni t'lw il medico crederà <li fnrc 1wr 11ou1m 1lcll'Utlìcio sanitario; d) le mi1mre dal medico aclottatc per prernuire la chtfusione clella malattia. I motl nli per le den unde n•ngono gratuitamente foruit i ai meclici cl:,11' U tllc·io cl'igienl'. 75 1..o cleuuncic 1lern110 èsserc i11d;1te colla nMssim.L s 11lecitmlino n tlJtto Ulllcio. anche per uwzzo dcg-li agenti municipali in sen·izio pt•r la 1·ittù. J>.!11:1 clcnuucia s.lr.• rilasciata ricentta al m~.lic,1 1lall'Ulllcio c.>mmmle quando 11c l'i:L fatta rich ic·sta. Art, 13\1 e IJI Heg. unitario hl 1d, tin~ iuclic.~to 11oll'art. 271 comma a) e b). Essa s.&r.\ limitat:L a'.la <·arm•ra ilei 111nlato 11 auclrn m;tcsa. a tntt.~ l'aùit.'lzionc :>i.:.:outlo che l'Autorit:\ s,mitaria sar.1 per p1-cs1•riYert>. La cliliinfeziono :>ar;\ prati<'ata al termine <folla 111 i.!attia o nel .-·aso che il urnlato sia ma!ulato all'Ospe1lalo o altrorn, e dopp ciao dalla camera i-i:msi nsportnt•i 1utti gli oggetti che 1fovono C&!Crt' clisinft·Uati. Art. 137 lh•g. ~:iniiaiio td. 1J. Art. 273. 111 t.ntt.i i c.isi di m.Llattie infottin.i e 1lilfosin.i1 il urnllico curante don.ì. ilare alle per:-;ouo,clw assi.stono e an·icimrno l'iuf,muo, le istruzioni necessarie e prendere egli ste:>se t utfo h.ijirm::rnzioui consigliate dalla scienza. per uvifare la. propagaziorw del contagio. N ci casi 11111 i ca ti uoll:l letter<L a) cloll'a.rt. ~7 l do\'r,ì. inolt rd 1mggerit·c il cou ve11.ieu_to isol:uneutv tlell'iufermo o 11cllo persone che lo assistono, e, all'occorrouza, r1t·hu!1lorc ila! Oo111nno il trasporto ilei malato in locali d'isolamento. Atf. 132 Hcg. s:anllaru:> hl. id. Art. 277. f.; proibito 1br ila lavare ai hng.m11ai privati la. ùi:tnchcria 011 altri L•ffetti 1:)11• z:;iano \ 011uti a còntdtto con illllidtlui a!ft.1tti th~ malattie per le 1111ali i:;ia 11rcli1mta 0 la di1:1i 11 fcziouc. t; anc:he proibito di asportare dalla. c;Lmurn dcl ma.lato hia1wlteri1• cii 0~~1itti prium che siano st~Lti 1fo;i11fottati, 11011chè <li sl>.•t.t.ero tapputi, scopare: a secco cii iu qualsiasi modo sollevare poh·ere uello abitazioni ili malati t'outag-iosi prima 1•\ac sia praticata la llisiufcziouc. Art. 274. Art. 278. Hi1•0\·uta la 1Ie111111da di un caso ili malattia infotti\·a: PUfllciale sanitario, 0 i>ersoualmcuto o por mezzo 1lcl personale tecnico cla. lui 11ipen1lcnt,•, cs~guirl uua iuunetlia.ta i11d.1~inc :sullo orig-ini tiella malattia. 1mllc co,ulizioni 11cll"a'1i1,1ziom·. e si accerterà anclw cou frequeutì \'isitc, cho il metlico cnr.mto nbuil• dt•te, e ln fami"lir• esc..nisca I~ istruzioni, cli ,~mi all'art. 273. Fdr.\ irwltr<} nffi;gcre sulla partu ostorn: dell'u:cio d'~u trat.& nollc al>il.lzioui, o\'C fiJss.:ro iuformi 1h>llc malattie i11fòttivc in1licate nel comm•• a) cli~ll'nrt. 271, 1111 cartello anuuuziautc, a chiari 1:,m1ttcri, la nmlattia infòtth·a c.111st.'ltat.• o sospettata, e curor:, si:l\·i mantenuto J)Cr tutto quel f(!mpo che s;n~\ 'uocoss:•rio. '.f'.mto al lllùtl11•:,i cur.rntJ, C.J:UJ ai lllJ!UUri tljllll f .• ~n iglia dJ\l'iuf,mn 1 e rnt.i.;_;ios.> otl a ('oloro clte lo UiSistouo, è f1•tto obl>ligo di co;1t.liurnro ml ubbiiliro l'Ufficialo s.u1it~1rio 1101l'cs,•cuzio110 tli quei pron·e1lime11t.i che credor.\ ili oriliimre uoll'intcresso 1lcll'i~ie110 puublica. Arl, I li Mv I. H~g. •auitariil iJ. i1l. Art. 275. I~ ohuligatoria la clisiufeziouc 11clla hiaal('heria, 1lcgli cffott.i lt•ttcirccci 0 persona.li appartenenti agli ìuforrui 1lellc naal:1ttic iufdtirn e diffnsivc1 indicato dall'art. 271 com ma 11 I o b). l'utra pure 1•sscre resa oùbligatoria nei casi ili cui ai co1111u:~ ti) e1l e) tlell'articoh) stesso. J,a <lisinfcziono 1lon·;ì cse~nir.;;i ucJl'apposito stabilimento municipale. l:ol>l>ligo <lolla clisinfcziouo si e.stende ancho agli offotti di vestiario ccl oggetti clcllo persono che cbucro contatto col mala~> coutagioso. Art. 130 )(e~. s u11tar10 id. 1 I, Art. 276. l~ puro oùl>liga~>ria la disin ftizione <folle al.lit.azioni 1loi malati di malattie iufet- Quauclo risulti ciao l'iliola.meuto a domicilio 11011 viene osservato. l'.\utorit:ì. comunale pron·cùlmÌ. pcrchè l'hmlamento si~~ assicurato, per mci':ZO ili a~<.mt i special i che sorveglino il sequestro tlcl nmlato, a spese dolla famiglia tli qm·st'ultimo. Il soque8tro tlol malato contagioso a domicilio non ce.'isa 1m 11011 1lictro autorizzazione i;crith~ · tlelPUfli('inle sanitario. Art. 279. ~ viot.afo servirsi, pcl i,rasporto ili mahiti di mah•t.tia c~111t,1iio..;11, ili pnù!Jlicho o l'rivato \'otturc. Il trasporto vit~no praticato per cura dcll'. \mministraziono com111111lc l'!I a m .•.r.zo ''""W""' cli vetturo destinato esclusinrn1onto a. quest'uso, le qm11i ili \'olta in \'Olla disiufettatc. il Quando, nou ostante il cli\·ioto, i;i fosso ns<lta una 1rnbùlic;L o prirnta \'et.tura, <1uesta cloni\ l~!!scre sottoposrn a clisiufozione rig'orosa uellu stahilin1onto muuicipale prima ùi esl:!Cre rl•stituita a libera pratica.: e a. tale scopo culoro 1'110 lii misero ili tale vettura, o la richiesero, o comu1111uo concorsero ad ~eguirc con t'Sil.~ il trai<porto, dovrnnuo imiue<liatamcnltl dare ogni opportuna imlicazione all'.\utoritt'1 111u11icipale. Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento ili tlisinft•zionc i· fatto cou carri e recipicuti RpCCÌl\li, adibiti csclusirnmente a quesfnso, chiusi o f.tcilmcnte tlisiufettahili, fomiti dal Comune. Gli oggetti d:• tr:~portarsi Har,.11110 in tutti i c;isi B\'\'Ol~i in p.11111i lu:;uati iu tma soltaziouc tlisinfottaute. Se in via ecc3zionale si usassero carri comuni, 11uesti tlonanno, dopo il tr(lsportu, t~sscrc disinfettati. Lo opere d'arte o <li \'alore <lo\'r•\nno esser.! tlisinfdttattl in m 1d11 spe1•h1le o possibil01e11~ iuuocuo. Art. 138 ltog. s:in1lllri<1 ..1. 111 76 77 Art. 280. Art. 286. Tanto il trasporto ùegli oggetti, quanto le disinfezioni (legli oggetti e dcHe case erdinate dal I'.\ utorit."i, sono t,rratuite. ' Ricevuta la denuncia di un caso di fehbrc puerperale, l'Uflh•inle :;anitario, oltre prendere i iirov,·edimenti per impedire la ditrusione della malattia, i111laghcr-i quale abbia potuto es.'lere la causa occasionale dell'iufcziont', e1l ove ne sii' il 1·aso, farà la (lennncia ali' Autorit.;\ giudiziaria. Qua111lo Riano rkhieistc dai primti, il Comune potn\ farsi rimborsare, in base ~ t~riffa, le i:;pcse incontrate per queste opera?.io11i 1-1empred1(· 11 011 si tmtti di persone iscritte 11eU ole11co dei pm·ori. 0 Art. 166 Hcg-. •anitarìo Id. id. Art. 138 Heg• .aniiario id. i•I. Art. 287. Art. 281. l'otr:\ il 8i1ula1!0 ai;soggcttarc a generale disinfozione o ripulitura peri111lica111cnte, almeno umi. volta all'a11110, gli alberghi, le IO<'ancle li le pensioni. H1~110 obbligatorio la generale <lit1infezione e ripulitura, almeno mm volta {•ll'anno, por gh ospedali, opiflzi e1l istituti in genere cli cura o cli rieo\•ero, pubblici 0 pri,•ati. Ari. 13{) l:t·g. 8:\nil,.ri" i.I ul. A termini dell'art. 161 ùel ltegolamento generale sanitario :J fobbrnio 1001, uellu abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali e l:•bora.tori, nell1~ scuole, nei luoghi cli pubblico conv1~gno, negli uffici e negii e.'lercizi aperti al pnbhlieo, s:Lra11110 tenuti recipitmti speciali per raccogliere gli sputi e sar:'~ scritto in 1110110 eviclcntt~ il divieto cli sputare fuori (lei recipienti medesimi. Si dovrà. inoltre prov,·mlere all'accurata 1lisin fozion~ e pnlizii' dci ;lrclletti recipienti. Art. 282. Tutte le lli::;iufe?.ioui saranno fatte dall'Ufficio 1l'ìgiu110, por mezzo 11el pei·i-onalo addetto al ch·ico stabilimento cli tlisinfoziorw, come da relath·o organico ed in base per <JUcllc da eS<.'guirsi a pagamento, alla tariffa qui allegata, 1•01 1lctt.o organico, solt~ n). Art. 283. Gli ammalati di ,·aiolo, difterite o <:roup, l'(~arlattina, tifo pt>kc<"liinle 0 nmlattie esotiche <'Ontngiosc-cliflusin~ .sono curati nell'apposito Ospcùalo cli•i c·outagiosi, in Dergauo. di proprietl• clel (Jomunc, ogni qtmh·olta 11011 posi;ano essere i•onnmiente111cnte isolati f'tl as1:iistiti a 1lomicilio. L'ospcllalc cloi contal-{iosi i• oscr<:ito in economi:a 1lal C:o11111m~, c1l i1 retto 1lal H1•gola111c11to, 1111i allc•gato, col provcutiYo ili l'lpesa.. ed clc11C'o d1•I JH•rsoi1a lo rcl:it h·i, :;11tto Hl. Art. 288. Sarà sempre in facoltà. del Sind••eo di provrndore cl'ufllcio alre~ecuzione delle norme profilatt.iche indicate nel Jlresent:e Rcgolamt~nto e (li tutte quello altro che riterrà neoossarie, per impedire la. diffusione di singole mala.ttie infettive, a wrmiui delJ'art. 151 J..egge comunale e provinciale. :Xon san\ permesso ai ve111litori (I.i giocattoli, dolciumi e simili tl'oecnpa.re il suolo pubblico se non sia stato clall' Ufficio cl' igieno previamente accertata la loro immnnitl\ da malattie trasmissibili per via orale o Jler contatto. Per prevenire la. '1iffnsione clelle malattie infd,th·e cfovrà In. Giuutn,1previo part'\ro cieli' ITfficio cl' igiene, stabilire norme per l'esercizio clello lav1\1Hlorfo :ul n"o clei prh·ati e clei pnbblit•i Htabiliment.i c1l istituti sanitarii. Art, 1~1::; Hcg. saniLnrio id, id. CAPO XXVII. Art. 284. tluniulo iu 1111a c::um si verifichino 1ualattit~ infotth·e, il i'ìi111laco ,.j far:'a cseguir6 dal personale toc11ico-1m11itario lo ispe7.io11i 11cccssarie, pt•r nrHlcare i;e la st.essa oorrispo111lc alle prescrizioni della Iieggc sanitaria, del relativo Uegolamento gene· raie e del prcsc11te Uegolnmento. Ove ciò non fosse, o vi fosso pericolo per chi la aùit.a, il :-)indaco (licbiaren\ inabitabile la casa e fora chiudere la casa o parW cli questa. Art. 285. J..e le,·atrici sono tenute all'osser,·anza ilei Hegolamento speciale pcl servizio estetrico reso con n. decreto ~:.i ft!bbraio 1890 1'11 annesso istruzioni. Ari. IG7 Hqi;. 111oitnr10 id. ul. Misure speciali e straordinare in casi di malattie esotiche. Art. 289. Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti ila. uolera, peste bubbonic.•, febbre gialla etl altre malattie Motiche diffusive, dovranno sottopo~i atl mm vigilanza speciale da parte dell'Ufficiale sanitario del Comune per Ja cluratn che s:u·d. stabilita. Art. 140 Heg. nnil~rlo Id. hl .. Art. 290. Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio clomic1lio persone 78 pro,·enienti cln luogl1i infetti cli 1lette mahtttie ei:otiche clO\Tanno farne imme<liata cleuunzia al Sindaco. An W> H"~· Qn.l3nù 1 I. 1d. Art. 291. t-ntro il semei;;tre solare suCt>esRirn a quello in 1·11i an·ennc In nn~l'ita. t>Si·lui;i da tale obbligo: 1° i bambini <'he althiano nel frattempo softt•rto il ,·niolo; ~0 quelli che da certifkato rne1lico risultino in <'01111izio11i sanitarie tnli tla. non poter subire i;enzn pericolo detta operazione entro il i;;uin<lirnto p•r1mlo 1l'etiì. Art. 12 Hr•• Id. lei. Per le 111alattie esotiche, di cni ai precedenti art.icoli, l'isolamento potrù essere esteso non solo all'informo 1·11 alle persone che lo ai1sistono, mu aiwhe agli abitanti della stt·ssa c·ai1a o ilei gruppo di case nelle 1J11ali si Ìl 111a11ifl'stata In malattia. Art. 297. Art. 292. J hnm bini, che p<·r <·onstatata infermit:\ furono il i~pcnsat i 11alla \'ll1"1'i:1azi01w nel Jlrimo anno cli \'it:&, tlovm11110 esservi assoggettati alnwno 011tro il SPC'o111lo a11110. Spettcr;\ nll'Ulllcialti sanitario od a chi pet t~sso: risoln~re il 1l11hhio 1·hP poss:~ esRer\'i sul peri<'olo pn la ,·1wcinazionc di nn hamhino, 11ictro esame 1)el hamhino ~fo la casa o il gruppo di case, si tron~ in catth·e co1111izio11i i;.:-ieniche. Ki proce11erà 1illo allontmmmento cli tutti gli ahit.mti s;uii 1 pron·e11er11lo al loro r!tiro in luoglii appartnti, 1love si terranno in ossen·azione, mentre si pron·e1ler;\ al completo rilm111mw11to <telle abitazioni inft•tte. RtCS'!O. A rl. 13 Hri;. 1.1. iii. Art. 298. Art. 293. Al primo rn:111if~tarl"'i cli nn'epiilemia, il Si111laco potrà obhligarc i hwamlai a non laYaro che in larnroi pubblici, 1love, a cura e spcMl elci <.;omuno, si terranno n tlisposizione mastelli, conticnenti soluzioni 1lisi11fcttm1ti 1 per immergervi tutti gli oggt•tti, prima cli proc::e1lero alla loro lavatura. Art. 294. Saranno sottoposti a 1lii>infezione, per cura dell'Aut.oritl\ flauitaria. comunale. tutti gli oggetti che arrivano direttamente 11n, luoghi inflltti e non sieno stati ~i:\ di~infl•ttnti da altra Autorit:\. I hnmbiui ,·aecinati la prima volta senza su<"cesi;o donanno esst•rt• ri,·arrinati nell'nnno suc<·essh·o. Ari. Il lleg. IJ Id. Art. 299. .All'infuori tlcl perirnlo !l'età, accennato negli articoli Jlrececl<•nti, la ,·acc'innidone de,·c ripetersi nello stt'sso ir11li\·itlno o~ni qnal\'olta, per l'Ot111izio11i sp<'1·inli di pericolo di 1liff11sio11e 1lcl ,·niolo, sia ritenuta ne<·cssari:& 1lall'C'fllt-ial11 sanitario comunnlt•. Art. 1::. H•'!?• 1•1. I.I. Art. 300. C.\PO xxnII. •rutto lo persone t·hc Yengono a stabilirsi in Comune 1lehbuno presc11tart• :&l Vaccinazione . clolegato dol rispctti\'o rnan1lamento i certiCìrati cli rnrcinazione o rinu·1·inazio111•: in mancanza di tali t•ertifieati, o quantlo I:• \':u:cinazione o rh·:wciuazionc ri:mluasi;;er.-• anteriori cli oltr(l lltmi sei, le persone stesse sarauno ohhligate a presc11t:1r~i all'trfflcio cl' igiene, per subire la ,.:\Cc•i11azionc, non pii1 tardi di 1~1 g-iurui 1lopo rii•entto Art. 295. A frr111i11i dt>~li art. :-,1 e .i~ della Le~go l'.mitnri:,, l'Autorit.\ t·ornu11alo prov-,·e1lc, 11er mezzo •lell'Ullkio 11· i~ie:w e <lL•i 111e11il'i 1·011dotti com1111ali. ali:• ,·aecina;do110 gratuita ili tutti gli abitauti nel territorio ilei Comune, o cnr•• che l'obbligatorict.), pl'r tuie pratic.~ p1·ofilattica, sin 1h' tutti ri~pettafa S<-co11clo fo normo del presente l~1·golamt•11to. Ari. 10 o Il lkt?". rec1nlc •Dli.i Yncrio:itione 29 mari.o 15"1'~. Art. 296. JJ'ohhligo clclla rnc<"inar.iono è fatto primicrmncnto p<'r tnt ti 11ennati, aI meno l'aniso clc·l dcl<'gato. Art. 301. .\ gli c•scrc1•11t i giostre: sl•rragli, piccoli teatri e plltliglioui in genere tli 11in•rlimcnto, non s·lt'.\ <lato 1wrmel-1~0 cli occnparo posti sulle art>c cli propri<'t•\ commm.le. o comunque cll•stinarn n fiero e puhblielte feste, se non prest•ntenmno 1·crtilì<·ati <lai qtmli rhmlti cito tutto il p"rsonale :ulilctto ai ristletth·i e~erdzi fu \'ll('('Ìllato o rivuccinato di\ 11011 oltre soi anni. 81 80 In mancanza di t.ali certiticati, l'Ufficio tl' igiene munioipale provvederà gratuitamente ali:• Yaccinazione. Art. 302. :-\essuno potrà essere ammesso alle scuoio pubbliche o prh·a.te o in istituti di edncaziono e di hcnoficcnza., qnalunqne camttere essi ahbhmo, pubblico o privato, o in fabhricllC', officine 011 opifici intlnstrfali, cli q1u•lsia!'li natura, i;e, 1we1ulo oltrepass:•to l'nrulccimo i•nno di et:\, non presenti un certiftc..to aut,entico clell'Aut;orità com1malo cli aver suhìto una nM:cinazione in data non 1mterioro all'ott.a\'o anno di et:\. I direttori di scuole, tl'istitut~ cli fabbrid10, di ofllcino o di opifici industriali, o chiunque stil• a capo tli una collettivit1\ di persono in cui sieno itccolti indfridui al cli sopm cli 11 anni, sono tenuti a.ll'ossern\11:1,:\ cli questa disposizione come pure all'osservanza dell'obbligo della. nUO\'a ,·accinazione fra il 100 e 1'11° anno dei fanciulli che cltwono rostaro sotto la loro clirezione. l'issi do\·ranno a1l ogni richiesta dell' Autori ti\ co1111tna.lo, presentare i certificati tlell:• rinnovata ,·accinazione nelle persone a loro atlitlate. Art. IG neg. 11. Id. Art. 306. In prirr.avem e in autunno regolarmente, e stroorclit~aria.me'.1te qua'.:1h> sia or'.l_inaro dal Sindaco, verranno praticate nel Comune le ,·accmaz1on1 pubbhclm gratmte nei luoghi giorni e1l ore che saranno all'uopo indicati. Nell'u'ftlcio tl'igiene le vaccinazioni gratuite si praticheranno ogni 10 alle 14. ~iorno clallc ,, Art. 17 Heg. Id. id Art. 307. }}Ufficiale sanitario, mediante apposito elenco dei nati vivi, fornitogli dal- 1' Ufficio di stato ci vile, verificherà, alla fine di ogni semestre, se tntti i nn.ti nel Comune, durante il semestre antecedente, sono annotati come viwcinati con successo, e promuoveri\, in caso contrario, dal Sin•laco i prov,·e1li111011ti cli sua competenza. 1,0 stesso Ufficiale sanitario, o chi J_>('!r lai, clovro\ assicnrafllli, sul principio di ogni anno scolastico, che sieno osservate le disposizioni, di cui all'art. 30:?. Art. 303. Art. 308. può essere ammesso :'tl impiego o benefll"enz1• commmle - sah·o, per questa, i c •~i tl'nrgeuzi•, - so non farà coust.ar~ cl'IHsere sttltO vaccinato o rivaccinato, oppuro cl'avero sofferto il valolo. Qnamlo l'Ufficialo sanitario sia venuto a cognizione che la vaccinazione o rin-.ociuazione abbiano dato luogo a speciali complicazioni, dovr:. fare un'inchiesta per stabilire le cause, le responsabiliti\ ed i modi di prevenire il ripetersi <lolle compli- ~os~uuu cazioni et.esse. Art. 304. Art. 309. 'futti i \ 1w1ei11ati clovono o~sor11 prosootati o dtffouo prosentl•rsi al metlico \•ac<:i1mt11ru fni. il 7° o 10'' giorno clalla \ acci11nziorlt.l, n di tutt.o lo \'accinazioni eseguite e cfol loro esito, sh• nello sessioni puhlJliche che clajmo<liui pri\'ati, dovono i metlici \'isitatori stessi 1laro notizh' all'Uflicio cl'igiono pllr la rcgistr••ziouo '.e bL \'iclinnzionc. ::'ioll:?. 1lidii1mi.zione dol meclico vaccinatore cle\'IJ essere inclicato il nome e prenome clol ''accinato, l'anno ml il giorno clolla nascita, o lltwe ossoro coustatato se por 1'1W\'e11ut:' mccinaziono fo S1lfltli~f,•tto all'obbligo le.;1,10 o se la vaccinazione de,·e c.~sero ripetuta. Oli attostati tli snblta vacci1nzio110 s:Lr.\nno rilasciati gratuitamente, o su c:irta Jiher.•, tlall' IJlllciale sanitario in b1se :,11.., annotazioni fi•tto :;ni registri ,teli' Ufficio '1' igiene. 0 0 Sooprenclosi in Comune la pustola vaccinica (cow-pox, vaiolo spontaneo nella gio,·enca) se ne tlaro\ immediatamente avviso al Sindaco. CAPO XXIX. Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere. Art. 310. Art. 305. Pc!i U(lti 1101 Comune, che non Ju,nno ancor.. r.•gginnto la maggiore et:\, i genitori o le} persnno che li r;•ppresentimo, sano Tespons~\bili cloll'a<le111pimento delle disposizioni prescritte negli art_icoli precedenti. Alla vigilanza igienica delle scuole pubbliche e prirnte e degli asili provvede l'Ufficiale sanitario, per mezzo di medici appositi dell' Uftlcio <l'igiene, e col concorso, ove occorra, dei medici condotti comunali. •J 83 Art. 311 .\ termi11i 1lell'art. 145 tlel Regolamento generale sanitario 3 fobbraio 1901, ogni scuola ilc,·e c~sere visitata 1lal medico ùue volte al mese, in tempi ordinari, senza J>l'eélV\·iso, u più sposso quando se ne pre.~cnti il bisogno. li mellic10 don-i\ richiedere il co111·orso 1lel 1lirett-0rc o della direttrice d1·lla scuola. Ogui direzione scolastica deYe rirnlgersi. qna1ulo su 11c ,·erifit-hi la nec•1•ssiM, al medico ,·isitatore, anche all'infuori delle ,·isite ordinarie mensili 1l'obl>ligo. I 111c1lici \'Ìsitatori 1lellc scuole ùonanno com1tatare: a; so vi su110 scolari alfot.ti 1h malattie contagiosi': b) so ,.j sono scolari affetti ila lll<Llattie, le quali, senza l'sscrn \"l'ramcnte contagiose, possano tutt:wfa tornare da.1111osc alla co11111nit1'\; e) so \"i sono 11colari affetti da infermitù, chi', a tompo an·ortiw e curat(.1, poto1· 1:mno arrestar.ii nel lor., s\·ilnppo, 011 attenuarsi noi loro morbosi etfotti; tl) se sono mantenute le 1•on11izioni igieniche 1lull11 :-1cuole stesse: acreazioue, riscaldaurnn to, illuminazione, pulizia, ecc. Art. 312. .Agli elfet:ti 1lell'articolo precedente sono ritenuto contagiose le clirnrse forme cli co11giu11th·itP e di 1igna - la seabbia - la ftiriasi (1m1ic11[osis vestimc11t1m1111 et eapitis) - Pimpctigi110 - la formw~1losi - la s1·arla1tiua - la 1lit'teritc 1: c:roup - il morbillo - il \'aiolo - la \"aricella. - la parotitle infcttirn (m·ec<•l1io11i) - la tosse conv11l:-1h·~, - la fchhre tifoidea - il colera. - la tubercolosi e la 11ifilide. Possono essere clannose alla comuuità, per lu loro influenza psirhi1·a o altrimenti, l'epilcsshL - I' istcri:mio a forma catalottic:L o conn1Jsiva - le eore<· - i tfo nervosi - l'ozena1 ecc. I mc1lic·i, incaricati clelhl sorn'glianza igienica delle 11cnolo, 1lonanno pure rirnlgc•ro spcl'iale attenzione alhL con1lizione clella. facoltà visinL ilegli alliC\·i, }lcr la c·1mHtatazio111i ilei vizi ili rufrazione static:L clegli stessi, miopia, ipermetropia, astigmatismo, ri1·h ieclern lo, al bisogno, l'intervento cl i uno 11pcciafo1ta, e 1lovra.nno, nel caso cli informil:\, •li cni alla letwra. e), ~wrnrtirne to~to il 1lirigent-0 la scuola cii i genitori 1lcllo scolaro. riammesso so non dietro presentazione cli un certificato ·del m6'lico viRitatore <lolla scuola, il quale <'omprovi : a) la guarigione dell'infermo; b) l'e.~ecuziono tlolle necessarie disinfezioni tanto clol suo corpo, come cleg-li ahi ti, degli oggetti di uso personale e dell'abitazione cli lui. fatte per cnm clell' Uffìdo cl"igicuo mnnicipale. In ogni <·aso l'allontanamento <lalla scuola, a datare clall' epoca iniziale del!;\ malattia 1lurer:\ almeno: 4::! ~iorni nei casi di nLiolo, scarlattina, 11iftnrite e tifo a1lclo111inale, 28 giorni nui <'a:-;i di colera e dissenteria, 21 giorni nei casi cli morbillo, varicella e«l orecchioni. Nei casi 1l i tosse <',011n1lsinL la riammi~io;ione alla i-cuoia. non polr•\ essere con<!essa che a termine di tre 1-mttimane dalla. cessazione clcg-li acern~si caratooristici. Art. 315. Gli insegnanti e gli inser,·ienti delle i-cuole pubhliche o private o degli asili affett.i cla malattie contagioso o sospette tali, saranno puro esl'l11:-1i clai lcx·ali 11colastic•i fino a guarigione completa t·onstatata dall'Utlìcio d'igiene mmiic:ipali: . Art. 316. Dalle scnole e 1lngli asili AAmnno allontanati gli alunni, gli insegnanti o gli ini.ervienti, i qunli CA>11\·iva110 <·on persone affette ila malattie trasmissibili 11uanclo, a giudizio tlt•ll' Gfficiale sanitario, non sia stato prm·,·1•cl11to ad un rigoroso isolamento dello persono malate; o l'allont.ai1amento 1lurer.ì, a datare 1lal si<"nro isolamento o ~lalla guarigiono o clall1i morte clcll' infermo, per: ;; giorui 1wi <·asi di scarlattina; G nei casi cli colera; 8 nei ciisi ili 1lifterito e croup; 10 nei casi cli morhillo e cli tosso ferina; 12 nei msi cli \'aiolo; 14 nei cai;i cli rnricella; 1G nei msi di orecchioni. Art. 313. Art. 317. Ai parenti degli alunni è fatto obbligo ili 1lenunciare alla 11irezione 1ldla scuola la malattia per cui è a.-;sente l'alunno, non più tardi cli duo giorni dopo cominciata l'assenza. Art. 314. J,o scolaro affetto o sospetto ùi malattia contagioim, o comunque no<'iva agli altri scoJ..ri, clcffe essere immediatamente allontanato chllla scuola e 11011 può esservi Qnanclo in una classe Ri m:mifestino un caso "di ,·aiolo, cli 11ifterite o 1·ronp o ùi &·arlattina, o ripetuti casi ili orecchioni, la. classe san\ chiusa pel tempo 11eces&'lrio a farne la disinfezione completa; in caso <li vaiolo Mi proce<len\ inoltre alla ri\'accinaziono cli tutti gli allie\'i della classe, a<l eccezione cli quelli c•he fossero stati ri\'accioati con t•sito ft•lice entro i 8(.~i anni. Il Sindaco, sopra a,·,·iso delP Ufficiale sanitario, potrà ordinare la chiusurcl temporanea cli una classe <lo\'e siensi manifestati in bre,·e tempo più casi tli ma- lattia eontatdoea, pl'Uerivendo anche; ee wn11rlo, la ahianra dell'lntiera .....ia. Art. 828. la riapertura della clallle, o della aeooJa, ai farà dopo ce11ato qualalul pericolo cU ulteriore dUl'osione del male e dopo eaegalt.e le neoeasarie dlaintezionL .ll'I. 144 Reg. llaDllario I llbbraio 1901. Art. 318. Tutt.e le acaole, i convitti, gli asili e gli istituti di istruzione e di educazione ID genere dovranno easere disinfettati almeno una volta all'anno. Nei convitti e negli istituti d'istruzione e di educazione le penone affettie da malattie traamiaaibill do,"Tanno esserne hnmedlatament.e allontanat.e, quando non aia po11lbile h·i provvedere al rigoroso loro isolamento. I barbieri e parrucchieri devono mnere la loro penona, gli i8tromenti, le euppellettill e la bianoberia del loro esercizio colla pia llCl'Upolosa nettezza, curando la aterilizzazione d~li iltromenti suddetti con prolungat.e immersioni in acqua bollente o in soluzione antilettica, ogni t"olta abbiano senito. :8 vietato servirai di piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasata. Per spargere e levare la cipria ai adopreranno rispettivament.e solo polverizzatori a aecoo e batuffoli di cotone, da distruggerei, questi ultimi, dopo averne usato anche una &ola volta. Art. 143 Reg. 1aal&arlo 3 febbraio 1901. CAPO XXXI . .Art. 819. La pulizia dei locali scolastici dol"l'à essere fatta ogni giorno fuori dell'orario di lozione o di ricreazione, rimovendo dal posto i banchi, ove non siano fteai, e previa bagnatura del pavimento ovvoro con panni bagnati se il pavimento è di legno. Per la pulitura dei banchi e della cattedra ai dovranno usare atroftnacci nmidi. CAPO XXX. Malattie celtiche, sllllide Ci& baliatico mercenario, tuberooloal, tipa Art. 820. Per le misure contro la dift"uaione delle malattie celttohe e della aUllide traameua per baliatico mercenario provvede il Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 llall'art. 168 all'art. 186. .Art. 82t. Gli ospizi lli mendicità o di invalidi, gli orfanotroft, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti d'istruzione e d'educazione ed i oonventì non possono ricet"ere o tratùinere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare, se a giudizio del1'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizio adatti. Ari. U!O Reg. 1Ullario id. Id. Art. 822. ~ proibito di \'endere o tenere per t'elldere oggetti ueati di veetiario e lettereccl che non siano stati disinfettati e puliti. Ogni oggetto, in prova della aub\ta diainlezione, dovrà euere munito di au bollo a piombo dell'Autorità municipale. Art. 140 ftetr....1tario id. id. Jlisure contro le malattie infettive e contagiose del bestiame. Art. 824. Agli effetti dell'art. 55 della Legge 22 dioembre 1888, le malattie infettive e -eontagioae, o IOlpett.e tali, ohe i vet&rinari hanno obbligo di denunciare al Bindaeo et all'Uftlcio sanitario del Comune aono: il carbonchio ematico, il carbonchio sint. matico o acetone, 1a pleuro-polmonit.e contagiosa, la morva (oa•wro) e il farcino (llCll ùl Nrlll), il vaiuolo degli ovini e caprini (to-...), la rogna, il tifo o peete borina, l'afta epizootica (taglioJN), la tubercolosi, il mal rouino dei suini, la pneumo-eot.erite infettiva dei suini, l'agalaaBia contagiosa delle pecore e capre, la rabbia, il morbo coitale maligno e quell'e altre che potranno 8888re indicate per legge quali -eontafioae. :Nella denuncia a tarai so moduli a stampa, sarà indicato: a) la specie, la razza, il llelllO, il mant.ello ed il numero degli animali; b) la diagnoBi, certa o presuntiva, della malattia, o se trattasi di caBO sospetto, 'O di mòrte improvvisa per causa ignota; o) la stalla, casa privata, stazione di allevamento od armento, in cui il caso .ai à veribto; il nome e domicilio del proprietario o det.entore; ti) le notizie intorno alle caaae ed origini del caeo; •) le altre owrvazioni, ohe il vet.erioario 1tima11e opportuno di fare per norma dell'Ulleio; le mi.Ime più urgenti preeeritte per impedire il diffonderai della malattia, in atte. di ultenori proVTedimenti. n Art. 325. Bono obbligati di denunclare immediatamente e per illCl"Ìtto al Slndaeo ed .-11' Ullciale 1&Ditario, la comparsa di qualaiui malattia contagiosa, compresa tra qaelle indieate nell'articolo precedente, aia che ai tratti d1 un gruppo di anhali -tom4' cli un animale eolo, anche quando se ne ha semplicemente IOlpetto: 1• i proprietari di animali, o coloro ele .ne ftr.nno le veci e li rappreeentano; !9 gli alberpt.orl~ i proprietari e i eondattori di etalle di aoeta, anche quandc> gli anioiali rimangono ricoverati nelle loro stalle per un giorno eolo; 3• i Yeterinari civili e militari, non eselueo il dirett.ore della Scuola Ye1erinaria. I '\"et.erinari banno l'obbligo di denuncia anche quando la notizia del caso di malattia contagiosa f0888 \"ennta a loro oouoaeenza in modo indiretto. Art. 326. .Appena ricevuta la denuncia il Sindaco, p~r mezzo dell'Ufficio d'igiene, provvede immediatament.e ali' isolament.o ed al sequestro degli animali infetti o sospetti tali, damlone &\'viso alla Prefettura. Traecorso il periodo di t.empo stabilit.o nel cleoret.o di eequeatro, senza che siensi verillcati altri caai dl malattia, il Sindaco, dietro rapporto dell'Uftlcio d'igiene,. decreterà la C888AZione del eequestro, disponendo per le disinfezioni occorrenti. L'isolament.o ed il sequestro possono esaere flducitwi, cioè aftldati alla responaabilità del proprietario che risponde di &onte ali'.Autorità comunale di ogni eventuale infrazione, e ooeroitim o di rigori con l'int.en-ent.o del personale monicipale. Ogni ape.sa è a carico del proprietario. Le pel'llOne destinat.e all'assistenza degli animali afl'etti da malattie infettive <> 808pett.e tali non potranno prendere parte al governo di beetie eane, nè aver& contatto col J>ersonale di altre aziende di bestiame. L' aocesso alla stalla degli animali infetti ed a quella degli animali elle fnrone> nella possibilità di essere contaminati, B&rà aeaolutament.e vietat.o a tutti gli eetranei al servizio. Art. 328. Gli animali morti dl malattie contagioee dovranno eesere distmtti nell'apposita eardigna, dopo averveli traeporiati con quelle cautele che saranno ordinate dal Simlaco. Art. 329. N088un mereato, nessuna ftera od esposizione di animali potrà farsi senza che i veterinari municipali vi sorveglino per tutta la durata, coll'obbligo di visitare gli animali al momloto della loro entrata nel recinto e di veriftcare la regolarità e1l autentioità dei certifloati sanitari d'origine, da cui devono eeeere aooompagnati. Art. 330. Quando ai constati un caso di malattia contagiosa nel beetfame allo scalo, al mercato, o ad una llera od esposizione, i vet.erinari monictpall provvedono all'immediat.o trasporto degli animali infetti nelle stalle di Isolamento, informandone tost.o l'Uftlciale eaoltario, il quale provocherà dal Sindaco gli opportuni provvedimenti, compresi quelli della denuncia al Sindaco del Oomane da cui gli animali provengono, e del eeqaeatro est.ensibile, ee del caso, a tutt.i gli animali del mercato, della fiera o dell'eapoeizione. Ari. 331. n certilloato sanitario d'origine dovn\ essere indh·iduale pei ca1>i grossi (cavalli Art. 82'7. aelnl, muli, bovi, t.ori, vaoolie) e collettivo J>er quei piccoli della et.essa specie (vit.elli porci, pecore, capre) in gruppi non superiori ai 50, e deve att.estare: 1° lo stato di La disiuf~ziono <lovrà essere applicata a tott.o ciò cbe può essere stato contaminato dai germi di contagio, e quindi: a) ai locali che furono occupati dagli auimali malati, al letame, lettiere, paglia,. foraggi, utenMili ed oggetti diversi, che furono in condizione di essere contaminati; b) ai condotti di scolo delle deiezioni liquide, alle fosse e luoghi di depoeit«>- perfetta sanità; 2° la provenienza da un luogo (stalla, cascinale o sito dove l'animale el trova) in cui da 30 gfo'l"ni almeno non stasi YerUlcato alcun caso delle malattie seguenti: carbonchio ematico e sintoni.atfco, morva, vaiuolo, peste bovina, afta epizootica, mal rossino e pneumoenterl~ infettiva dei suini. ll oertldoato di coi sopra dev'eeaere rilasciato dal ve~rloario comunale o conIOl'llale, e deve sempre eesere vidimato dal Sindaco del Oomone da cui gli animali del letame; o) ai cortili e steccati, nei quali stazionarono gli animali malati; d) al veicoli che eervirono pel traeporto degli animali aft'ett~ o I08p8tti, da malattia contagiosa, o dei cadaveri, o del letame proveniente da looall dichiarati Infetti;. 6) agli animali vivi che abbiano superata la malattia, e che liaoo aoepetti di. portarne i germi: /) ai cada\'eri degli animali, che deT"ooO euere tralportati alla sardigna; g) alle persone che pei loro rapporti cogli animali Infetti o aospe«i tali, poeIODO divenire agenti di tramisaione della malattia. Le norme per ottenere un'elllcace disintezione saranno determinate dall' Ulloial& eanltario. PIOT8DgoDCk Tali certUleMI hamlo Talora soltanto per la durata di 6 giomi, a cominciare da quello del rilaacio. Bcadato il ter.qµoe. il proprietario od il conduttore potrà pronedeni di altro ceriilcato, là clO't'e Bi &IO"Ya, facendo rlaitare di nuovo gli uimali. Art. 882. t pioprietari od esercenti di tutt.e le scuderie, 't'BCOherie, stalle e circhi equestri, .ml territorio del Comune, dovranno permettere il libero aoceaeo nei rispettivi locall al pefaoàle dell'Utllcio d'igiene e fornire tutti gli schiarimenti richieeti. 89 88 Art. 337. CAPO XXXII. Misure speciali per la tubercolosi, afta, carbonchio, moccio e rabbia. In mso di minncc:in tli epizoozia carbonchiosa, il ~incla.c:o potr;\ pro,·ot·are dal 'Prefetto l'online tlella vacc·inazioue antit.'arbonchiosa uoill'hò ogni provveclimento per re,·ot:a clel sequestro degli animali. Art. 333. Art. 338. A tl>r111i11i clcll'art. 162 del Regolamento gcnemlc sa.nitario 3 fehhraio 1901, ove aecortato 1111 mso di tnhcrcolosi in una ,·:iccheri:• a<lcletta alh1o proclnzione del latte, l'a11i111alti infetto clovril. essere separato e la stalla dit;infottMa, e non vi si potri1o introclurrc altro capo di bestiame che non :~h\,ia isoi;tcuuta favore\'Olmente la prov;• clella 1nhercolina. Oli innesti di tubercolina. che fossero necessari f!aranuo g-1·at uitauwnte praticati clai rctcrinari municipali e con tubercolina fornita dal Comune. Nei <',asi sospetti cli mor,·a negli equini si proccclerà. :L tutte lo prove sperimentali cli cliagnolii Ruggerile clall'CJfficia.le sanitario, e l' :tuimale 11on potrit essere lasch•to :L lihem pratica. i-;e non dietro 'licenz;\ clell'Uftìciale sfeKso. All'uguale tmttamento saranno f;ottoposti gli equini (•he Hi fossero trornti nella, meclesim:~ Htall:~ 01l avessero comunque avLLto contatto coll'animale monoso. Art. 339. Art. 334. Quanclo sia at1111111ciato un raso di tubercolosi presso una c·asci11a cla latte, anche rigmmla il personale cli scr\"izioi hl nmclita cld latte 11011 potr;\ farsi scmm preria hollitum ciwgnita sotto la ,-i~ilanz<lo clelL\ntorit:\ f':mitarin, li ciii sino a che non siasi pro\'Yeclnt-0 a rim1un-cre la causa d'insaluhrit:\. Il la1tc~ prm·enicnte cht hestie in stalle infette da afta t>pizootit'a o cla carbo1whio, potrì' c•sscrt1 utilizzato a scopo alimentare solo prnvio riscalclaml'nto a tempt•ratura. 11011 inferiore a Gi'i 1,'Tacli per m('zz'ora, oYe trattisi cli afta. e preda ebollizione prolungata, o,·c tratt.isi cli carbonchio, c<l in ogni ca110 sempre sotto la son·cglianza l'iC clegli iucarkati municipali. J,'animalo che cleve essere ucciso, perchè morvoso, Rari• rimosso clalla stalla e con1lotto alla s:mlignn c~n lo clovnte precauzioni e c·oll'applic·aziotu}. cli una borsa cli tela impermeahile all'cstremih\ inferiore clclla testa. Art. "340. Il pcl'lionalo clcstinato a.I governo degli c1p1ini sospetti cli mon•a 11nn clcn~ anr <'ontatto con altri c~quini, o clev'essere avvertito del pericolo chl1 può c·orrcrc per la presenza cli est•oriazioni o ferite alle parti scoperte dl!I corpo. Ari. 163 Heg. s:inltario 3 fcl.ol·r~io 1001. Art. 341. Art. 335. Hic·m·nta la, clennnc·ia. di un caso di carhonchio ematico, cli mon·:, o farcino o di mh1'ia, 11cg-li animali ocl anche nell'uomo, l'Autorità. isanitari:~ dovn\ rintmcciarno l'origine o pn•ruhmi tutti i proncdimenti cli polizia Ranitnria atti acl impedire il 1 1ropa~:m;i clc•l c·cmtagio. Arr, 15! Reg. sanitario 3 febl.oraio 1001. [ proprietari o cletentori di cani, devono munirli di musolit•m <t p<rniert', e cli un collnrH portante il nome, cognome ed il tlomiC'ilio ciel possc.-.sore. Hnlla mnsoliera <> sul collare dovr1\ pure indicarsi il n umero della piastrina cli controllo. Art. 342. Tutti i casi cli morsicatnr.\ canina. deYono essern clcnunciat i all'Ul'lkio cl' igiene Art. 336. Jnunicipale. (~nesto pron·pderi\ pcrchè tanto l':mimale morsic•ato 11unnto il r.:uw rnnrsil-atore Oli animali morti per carbonchio o sospetto carbonchio non devono essere sotfopost i atl alcuna operazione nè allo scuoiamcuto. Il loro trasporto si far:\ con veicoli Rpeeiali. a,·c111lo cura cli spalmare le aperture natur:,li tlegli animali stes11i con denso latte cli c:alcti e cli an-olgerli interamente in telo bagnate in soluzione di sublimato al :i per 111illc, puro chL distruggersi coll'animale. sieno isolati nel canile municipale, a spese clf'i propril•tari o clek11 tori. '.l'mttunclosi cli un cane morsicato da cam~ ignoto e Ro!!petto cli rahhia. il eane sar-:, tenuto in sequestro per un periodo cli tempo non iurcriore n 4 nu·si, a spese dcl proprietario o detentore. ArL. 1:.:. Heg. a:ln1tario Id. id, :n 90 Art. 343. I proprietari, cletentori, custodi, oltre i veterinarii, hanno l'obbligo di denunciare al Sinclaco e all'Ufficiale sanitario tutti i casi manifesti come quelli sospetti tli rahbfa 1ml cane, o in qualunque altro animale domestico ed agricolo. TITOLO V. Polizia Mortuaria. Ari. 155 R eg. snnilar io id. id. Art. 344. I cani ed i gatti nonchè ~li altri animali dome11tici e1l agricoli riconosciuti affetti da raùhh~ saranno tosto uccisi e distrntti. I cani e gatti morsicatori eospetti saranno oonuti in ossen·aziono nel canile municipale per dicci giorni, trascor11i i quali, rmranno restituiti al proprietario, dietro rapporto ncgati\"o Ilei veterinari municipali. I I.e spese cli mantenimento e custodia saranno a carico dci proprietari o cletentori. A rl. ml I:~. snnl!Ar io Id. id. Art. 345. Tutti i cani e gatti morsicati tla 1111 animale riconosciuto affetto da rabbia saranno necisi. Se da un animale rabbiosò, o fortemente sospetto tale, sieno stati morsicati oo\·ini, ovini, suini, equini, ecc., il Sindaco orcliner:\ tosto cli questi ultimi la macellazione i1er utilizzare le carni, a norma dell'art. 182. C..\.PO XXXII I. Notificazione della morte, dichiarazione e verifica relativa. Art. 348. I capi ili famiglia, o chi per essi, i direttori tl'istitnti. ili ospc1lali e tli q11al1111q11(} altra collctti\·iti\. tli persone 1l1~rnno clcnunciare all'Uffil.'io 1lello Htato Oi\"ilc ogni 1•aso di morto che isi vcrifi('hi fra coloro che ne fanno parte, il piì1 presto possibile, e non piì1 tardi tli l:i ore 1lal presunto decesso. In m:meanza di part•nti o tli altre persone con\"h"enti c·ol trapassato, l' ohblig-o della notifica spetta al rncclico ocl alla levatrice, od a chiu11q110 altro aYesse assistito il defunto n(•gli ultimi momenti di :ma \"ita. I.ia uotiflca 1lc,·o inoltre irnlicare l'c>m in cni a\' \"C1mc il <lccesso e tutte le notizie riflettenti et:\. sesso, stato ddlc, 1lomicilio1 ecc., del defunto. Ari. l Mod. Ho;;. spccuale di polizi:. mortu:ir 1:i, 2:; lni;lio 189:?, Art. 157 l<eg. aao i1ar10 ld. id. Art. 349. Art. 346. I,a testa e eollo •li un animale morto sospetto ili rahùia saranno tosto inviati in cassetta nwtallica a perfetta chiusura, all'h•titnto antirabùico locale o, in man· canza tli questo, acl altro istituto congenere per accertare la diagnosi. QuatHlO Si rillYCn~a in qua,Jsi:\si luogo, sia puhblico Sia pl'iVato, 1111 CaÙ:l\'cre, ù dovero tli chi 110 fa. la scoperta, o ne viene in cognizio11t>, cli clarno i111111c1liat:\ notizia all'Utlicio 1lcl ser·rizio morfoario anche per mezzo dc~li agcmti municipali, 11ggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la c:mim 1lclla morte. Art, 2 Hcg. ap. id. id. Art. 350. Art. 347. I IO<'ali in cui sono stati animali raùbiosi, o sospetti di osscrlo, gli attrezzi e gli arnesi 1icr essi adoperati saranno rigorosamente 11isinfottnti. La paglia ed il letame saranno bruciati. Ari. l r.6 Hcg. sanl!Arlo lii. Id. Secondo il disposto doll'art. 2.J tiella IJCgge sanitari:,, i medici tlenmt> in 1·~lHO lli morto tli 11<\rsoua da loro assistita, 1len1111ciaro all'Ullido tlel se1,i:izio morfoario, ~udo loro scionza e coscienza, la malattia d1e occasionò la morhi. l>ctta denuncia ~are\ stesa su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune. Nel caso JIOSSa t'SSCrvi dubbio tli causa delittuosa. la clenunzia clon:\ pure e.ssore fatta all'.Autoriuì. giudiziaria, a termini dell'art. 439 del Codice Pc11al1·. Vobblirro ., tli denunciare le cause <!ella morte è fatto ancho ui medici e chirurghi incaricati di eseguire le autopsie dall".Autoribì. giudiziaria o politil'a. In tutti i casi tli morto per malattia contagiosa l'Ufficio dcl ser\'izio mortuario dovn\ imme(liatamente darne avviso all'Ufficio d'igiene per lo opportune disinfezioni. Art. 3 Rog. sp. 1d. hl. Art. 351. ln t ntti i easi la morte ili un iutlivitlno tlovrà (•sserc <·om~tafata <la. un medico 1111111il'ipah•. Per ~li ospe11ali. istituti e simili: il Sindaco potr;\ autorizzare i mctlici •lei rdati,·o i;tahilirncnto a disimpegnare le funzioni di mc11ici necroscopi. L!l ,·isita necroscopie.\ Il<\ per oggetto di accertare la verità della. fatta notifica, di constatar1~ la morte: ili <·onoscere possihilmcntc le c:lll1'l'1 <li l'iCoprirc e tlcnunciare o~ni sospetto di rPato al SiJHlaco e all'Autoritù. giu1lizi:•ria, •} cli pron·<\llere alla. "anit:ì puhblica in •·onformitù 1lclle leggi e regolamenti vigenti. Il medico uecroM'o1w, visitato il ca<l:~rnre, recligc 1m att..~stato ::;critto cl<•lla realt;\ della morte. Art. !• rnod. Heg ep. id. M. Art. 352. IJohhligo 1lclla dununcia all'Ufficio mortuario si esternlo anche ai feti espulsi morti a c1ualu1111ue epoca. <li gestazione. 1lell'Ufficiale 1lello Stato ch·ile. T:\le aut-0rizzazione si lascier;\ :-;11lt:u1to sn 1lil'hiarazio11e elci mrnlico necroscopo che hl morte è aecertatlL o pri•:-m111ihil111011to non clon1ta a causa 1ldittuosa. Se v'ha dubbio cho il de<'l'S~o :-;ia clovuto a c·ausa clelittuosa, l'autorizzazione, ili cui sopra, sarù. subor11i1mta al null:\ o~ta 1lell'.\ntorità. giudiziaria. Art. 357. Xon t• permessa, l'autopsia, 1' imùa.lsamar-ionc, l'inumazione o la cro111azio11c di un c·aAla n~n~ se noi• 1lopo constatata la morte, come ag-1 i articoli 111·1•t·e1lc11 ti, 1• so uon sieuo clecor:-;o ~i oro almeno dalla. morte, uei 1·asi or1li11ari, o .~~, 11ei ca"i di morto improrvis:i o \'iolenta, o quando Yi sia. <lnbbio ili morto apparente, 011 altro emerga ili straor11inario. 11 prolungare il termine pel sopp{•llimento sariL s11honli11atn al gi1111izio 1lul nw1lico curante o dcl metlico municipale. Art. Il e 10 Heg. 1p. i<I. iJ, Art. 353. Art. 358. Xci 1:aso 11i rinvenimento ili memhra o peui ili <'a1lan•re. 1:11 anche soltanto di ossa u111ane, clii ne farà la scoperta clon-;\ i111111ecliata111{'nto inli>mrnrne P Autorità 1111111icipak Xl'i ea!-!i ili morte per malattia. contag-iosa. e q11u111ln per altre sp(lciali cir('l)sta11z1\ il h1s1·iar ins1'polto un ca1lan~rc per tutto il tempo or11i11ario poll•ssu portaro pregi1111i1.ioi san·~ in facoltù elci ~indaco ahlmn·iaro i t.cr111iui, ili uni nll'arti<·olo prl·1·cllcntc o per gli effetti 1lcl mc1le.:-;imo. sul pan•rc .s1·ritto dcl mcclico 111•crnsr.op11 o 1\i q11c1Jo 1lclla t•ura, eonstatante i segni di t>Hfrefaziouc o l:i 1•sbtl'11za di COlllliZioni Art. 4 Hcg. Ap. id M. Art. 354. di fat1o l'110 1•sch11la110 ogni 1lubhio sull:\ morte. Ari. Il Hcg. id. 1d. <l11a111!11 in case prh·at.c siano eseguite amputazioni cli mcmhrn, il chirurgo don:ì. .ntòrmarc l'Autorit:"L municipale, hl quale 1lar;\ le disposizioui necessarie pel tra.s porto <! il s1ippelli111cnto clelle parti :imputat•~. In C'aso ili conserrnzioue, si osservcri\ il disposto 1lell'art. 376. C.\PO XXXV. Custodia, incassamento, trasporto del cadavere, Art. 355. e norme per leva r e la maschera od eseguire ritratti. ( i11:u11 lo, a norma. 1lcll'art. 3 i9, veng-a noi ifi1·at o ali' Autori tù municipale il rin\·en i monto ili un 1·:ulavcre, c;;sa pron·e1lcr:\ al pronto trasporto <Id meclesimo di •·011forr11itit ciel 1lisposto 1lell'art. :380. Art. 359. CAPO XXXIV. P eriodo di osservazione dei cadaveri e licenza per il seppellimento. Art. 356. .Xou si pratichcr:ì autopsia, imbals:unaziouc, 11t1 si 1lar:\ s1•poltnra a \'Crnu cadaYen·, uè: se 110 permetter;\ la cremazione, se non siasi prima avuta l'iwtorizz;Lzione !'rima. 1ll'll'ill'certa111cnto dcl tlecesso da parte elci medico 111•1•ros1•opo, il <'a1la,·ero elevo cssern custodito tlai famigliari o, in mane;mza ili 1111esti. 1lai 111•crofori mnnit:ipali, o lasciato in co1111izioui cla permettere il pitt 111i1111to l'same e1l il rilil'\'t> di qualsiasi cnmtualc manifestazione <li vita. Art. 12 Mod. lteg. 1p. Id. Id Art. 360. .N'cll:~ sta;ione in\'crua.le, tlurante <letto periodo 1l'osscrrnzio1w. le tlncstn• 1lella. camera, clo,·e giaco il presunto estinto, cle,·ono rimauer chiuse. Art. 361. Art. 367. Ogni c•adavcre tlonà avere apposita cassa, salvo per la madre e neonato morti nell'atto Ilei parto. Se il cad:,vcre dall'ultima abitazione \'iene portato alla chi1·sa, non potr:\ in qnesta rimanere cito il ùìmpo necessario al rito religioso. Art. 362 . Art. 368. .Xclla ca.s:-;a devesi porre una conveniente qua11titl\ di torba, o di segatura di lf'g-1111, o cli altra 111atcria riconosciuta idonea dall'Uflìcialo sanitario. Art. 363. L<• casse pe1· lt• sepolture a tem110 devono Pssere di lt·~YJ10 cli abete (peccl1aa); quelle per le SCJ!oltnre a p('rpetuitù. possono essere a1ll'ho di larice o di metallo. L:~ 1limcnsione 1leve essere tale che il ca1lavere vi possa capire comodamente; lo spessore delle pareti sari\. di centim. 2 1,'2 011 anclw mag-gioro a gi111lizio dell'Autorib\ mnnicipale. Son vi saranno fori o fessure 011 il copt•rchio 1lovr;\ d1iudere pcrfctt:11111!nto ccl essere assicurato mediante viti. I morti per \'lliuolo, tifo esantematico, colera. o scarlattina, difterite e croup saranno, senza pompa cl'accompagnamento e scortati dall'ispettore fuucrario, trasportati direttamc11tA.1 al cimitero. Il t.ra.~porto doni\ effettuarsi con carro ehiuso 11011 1lopo l'a\'0111a.ria llel mattino e non prinm che siano trascorse clne ore dall'avemaria clella. s11ra, previa deJ)QSiziono nella ca.~sa. <lelh• !mlm;L iwvolta in un lenzuolo inzuppato in 1wluzio110 11 i lill ùlimato corrosi\'o al 2 °too· (~111u11lo si:L nect~ssario, per misuro <1' igiene puhùlica, il Sindaco potrà or1li nare che tali cad:weri siano trasportati n~ll'apposit:• camera mortuaria dcl cimitero anche prima siano passatA.I le 24 ore dalla morte per esscr\'i tenuti in osscrrnzione. Art. IO l<eg. •P· id. Id. Art. 364. !)ah·o il clisposto dell'art. 358, è proibito di riuchindcro nella ca.'isa il 1·rulavere prima tli 2~ 01·c alruenu clall'av\·enuto decesso. In ogni ca.so la c•hiusura <lolla cassa doni\ C.i\e~nirsi immediatamente prima del trasporto dcl ca1la,·ere, alla presenza del1' is1wttorc fu1wrario. Art. 365. J>cr lt~\·are l;i maschera o fare il ritratto a un 111\funto, i parenti, o chi per essi, <lo\'ranno ottc1wr1\ il permesso dcl Sindaco, previo parere cll!!l'Oflicialo sanitario. L'operaziout\ 11011 potrà. effettuarsi se 11011 trascorso il tempo dopo il quale il ca1lavero p11i' 11sserc rimosso, e potrà essere, 11u richiesta <ki 1mn•11ti, presenziata di\ un ispl'ttore funerario. Art. 369. I cad:l\·cri clic clcvono essere trasportati in altri Comuni ocl all"estcro saranno chiusi in <·.assa metallica a parl'ti spesse, salclata a fuoco, e c111i111li in altra. casi-;a di legno tì1rtc. Quest'ultima a.nà le pareti dello spessore almeno cli 4 c·cntimctri, e sar;\ costruita e cfo1po,:;t:i s11co111lo le norme prescritto da.gli art. 32 e 3:3 elci l~ego lameuto speciale di polizi:i mo:>rtuaria 25 luglio 1892. Pci tra.~porti in forrcl\"Ì:\ a clist:mza di oltre 300 km. 0tl a q11:•lt11111m\ distanza uci 111('.lii ili m:•ggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il ca1fa\'ere sar;\ iniettato, dopo tra11corso 24 oro clal decesso, nel torace e nella cavit:\ ad1lominnle con a.11110110 un litro ili soluzione di sublimato corrosiYo al 3 °loo o di aci1lo fonic:o al 5 °to cd m·,·olto in un hmznolo lmbevuto della prinm di 1lette soluzio1~i. . Pei trasporti t'uori Òbnume di un ca1la.,·ere o delle ceneri 1h esso è m•c•c!isaria l'autorizzazione d1•l Prefetto Art, 31 e 31 Reg. op. id. id. Art. 366. Il trasporto dei ctulavcri è fatto a cura e sotto la sorveglianza dell'Autorit.~ comunalt!, secondo le norme stabilite alle lettere a) e b) dell'art. 17 del Uegolamento ili polizia niortuarfa :'?5 luglio 1892, ed a mezzo esclm~i va1111•nte di un carro <·omunc o speciale somministrato od autorizzato dal Comune, a termini del Uegolamcnto predetto. Il tra.~porto don~ì. farsi nelle ore e segm•nclo l'itinerario stabilito 1lall'.Autorità comunale. Norme .ti\·erse potrà la Giunta stabilire rwl caso di onoranze straortlinarie. Art. 370. .A1>pe11a pcr\'enuto l'avviso del giorno e dell'ora in cui cleve arrh·are in Comunt>, per esser\'i sopol~l: un cada,·ere pro,·eniente eia altro Comune o d1,ll'estero l'. \utorità municipale, secondo che il trasporto abbia luogo per ferrovi:' o con mezzo diTerso, delegber;\ un ispettore funerario a ritirarlo dalla stazione o l'ispettore del cimitero a riceverlo dagli incaricati che lo accompagnano, rilasciandone nell'uno e nell'altro caso ricc\·ut.a. 97 CA.PO XXXVI. CAPO XXXVII. Imbalsamazione, autopsie e conservazione di cadaver i o loro parti. Cimiteri, deposito d'osservazione, camere mortuarie, esumazioni. Art. 371. Art. 377. t:; ,·ict;lio proccdcrn all'imbalsamazione di un ~ul:•vCre sonz;\ liccnz•• dcl Sindat·o, dm la <·oncc1lcr:'~ alle condizioni prescritte dagli art. 47 <' 48 dcl Uegolamento di polizia rnortnaria 25 luglio 189'? e C'Olio cautele indicato dall'Cflidalo sauitario. Xci cimiteri 1•011rnnali de\·ono essere ricen1ti: a) i cadaveri 1lello pcrson€1 morte nel Comune, q11a.lu11qne 11c fosso i11 \' ita il domicilio; b) i caclarnri dolio persone morto fuori dcl Comune, m:~ aventi in osso in vit:\ il loro domicilio log:ile; Art. 372. e) i c:\tl:wori clollo persone non clomiciliate in vita. nel Uotnun1~ o morto fnori Xon si permette l'imlmlsamazione <lei morti ili vaiolo, tili> esautematieo, scarlattina, 1lit'tcrito o croup o di altra. malattia contagiosa. esotica. di esso, 111:i :m.mti <liritto atl una sepultnra prirnta nel Cimitero cl1•l f)o111111w. L'Autorit;), municipale clesignerù, fra, i cimiteri aperti <lei Uom1111c, 1lo\'o clevo110 essere Mcpolt i i c:ulaveri. I cimiteri ora aporti all'inumazione sono il ,:\fo1111mentalc, quollo a )fu:soceo e Art. 373. CJ nello ai tre Honchetti. J,e :mtopsio 11011 possono essere pr;tti1:ato dtc ila mcllit-i o 1lit•tro licenza, del Si1111:wo. 1·lte uou In 1·on1·l)dèrù se 11011 sn riehic;;tu •lei panmti del 1lcf1111to: i 11nali 1lovrnm1<1 iudfraro il medico i1waricato ili 1·s1•:;11ire l'autopsia e Jo :-;copo ili qne:sta. r,:i i>tes~a domancla può c:-;serc fatta dal 111cclil·o: ('1! in tale caso do\'n\ e:;scro a1·<·11111pag11ata dall'a:-;seuso dci parenti tlel 1lcfu11to. J';; fatta eccezione per ~li btituti ospitalh·ri e 1wr tutti gli altri <'asi <'<>ntcmplati all'art. 41 dcl H1·gola1111~11to ili polizia mort11aria 2;; luglio 1802. l'cr h1 :mtopsit1 <li morti ili malattia 1·1111tagiosa I-ii 1IO\'r:m110 os~crvarc tutte le cat1f{~lo che fossero prescritte, cli caso in caso, 1lnl Sii11l;11•0, scutito l'Ufficialo 1-i:Uti tario. .Du\•ri\ ogni caclaniro <la inmnar:;i ~wero :soparnta fossa; ogni ca1l:l\•1•ro ila t11111uscparotn nicchia, salvo il 1lisposto dell'art. 361. lar~i Al solo Prefetto :spetta autorizzare la tumulazione in cappelle privato fuori ilei cimiteri. Art. G-1 e ~I Rof. 1p. id. Id. Art. 378. Nessun <'l\jfavere p11ì1 esser rice,·uto nei cimiteri del Comuno per m1i-;cro inumato, tumulato o cremato, so non sia. a.ccomp<\gn:ito dall';intorizzazione scritta rilasciah' dall'Ufficialo dello i:3tato Civile. Vispottoro fuuerario, giunto che sia col convoglio al luogo 1lel seppellimento, consegner1\, all'ispettore dol cimitero, l'autorizzazione doli:~ sopoltum (111 il feretro, ritiranclouo ricen1ta da rassegnarsi all'Ufficio municipale. Art. 374. J,'autopsia 1lovr;'' far:-; i nelle apposite :-;alo ilei cimit1iri alb prcscnr.:' 1lc1l' ispet- Ari. 411 :Mod. l!eg. •P· id. id. tore 1lcl cimikro oppure ucgli ospe1lali o puhhlici stahilimonti ili sanitù. Art. 379. Art. 375. Finita J'autopsin si dcrn riporre nella ca:-;:;a il r.ad:wl!ro con tutti pcr.zi stac- Per lo e..~nmazioni Ni osserver-.\ il disposto del Regolamento di polizia mortnarh• 25 luglio 1892 dall'art. 78 all'art. 87. ('ati o procedere :subito al seppellimento. Art. 380. Art. 376. !'on l'i potnmno conscrvure feti o!l a~portarc, dopo l'r,utopsia, r.adaveri o parti di osl>ii s1~11r.a l':mtorizzazio110 dcl Sindaco o i;on;.m il consonso <lolla f:unigli;, dell'c"tinto, sentito in ogni c:i.-;o l'Uffici<,le sanitariu. Nel <'imitero )fonmnentale si terranno locali di osl)ervazione pt~r ricernr\'i catlaveri <li persone: a) mort~i in abitazioni anguste e po,·crc, dovo sia. poril'oloso tmttenerlo per il perio<lo di tempo 11rescritro; 7 98 h) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via od in luogo pub- hlico, dove non possono essere lasciate; r.) ignote, cli cui clebua farsi esposizione al pubblico 11el riconoscimento. 'l'ali e:ulaveri dovranno essere trasportati con lettiga. I locali, per le due prime categorie di cad:H·eri, i-aranno disposti per modo che sia possibile l'assistenza dei cadaveri stessi da parte di p~u-enti. Per tutti i cadaveri non assistiti donanno, in detti locali, stabilirsi apparecchi adatti perchò qualunque eventuale manifestazione ili vita sia avvortit.a. tliLl custode. ~ci locali l'llintlicati non potranno essere portitti i cad:tn~ri ili persone morte pt'r malattie infettive. f) che lo camere mortuarie, i locali di dei>osito e lo sale pl.'r le autopsie siano tenuti nello condizioni volute dal presente Regolamento; g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con 1lili~c11za o :Siano riparati o rimossi i monumenti pericolanti. CAPO XXXVIII. Cremazione dei cadaveri, crematoio e cinerario. Art. 13, 11, 15 o 16 lteg. sp. id. id. A rt. 384. Art. 381. In ogni cimitero tlel Comune si do\Tanno poi destinar<· se1mrati loc:•li a camera mortuari:L pei morti ili malattia comnne e per <pwlli di malattia infottini. .A111wssa ai locali predetti, nel cimitero )fo1111111e11talo e nel cimitero a ) [usocco, vi sar:\ puro una i;ala per le autopsie, costrutta l'Oli t11tk\ le norme ,·olnte clall' igiene, provvista di acqua ahbonclaute e ùi scoli regolari. I locali, 1'011tc111plati in c1uesto o noi procod{'ute articolo, saranno tenuti c·olla piìt ::;crupolo~a pulizia, larnti e disinfettati. J>ella pulizia, 1kl buono stato tlolle suppollettili o 1legli apparecchi è responl"ahilc il custo1lc. cito ha l'obbligo di riferire ali ' Ispettorato i;u quah10qm1 danno od i1wo11,·e11ie11to bi potesse verificare. Art. 382. f/os~ario comnne Herha i re:sti ùi cadaveri osumati dai campi di inumazione ~ratuita dopo il 1lcc,eunio clal ::;eppellimeut.o. J;o ossa i-.ira.11110 sottratte alla Yista clel pubblico. Art. 13i e 133 Hcg. •I'· id. iol. A r t. 383. Jl :-;incl:wo or1liueriL bpezio11i dirette a \'Ì~ilarn: a) c~hP sia osserrnto il 11iano regolatore delle fosse ucllc nree 1l~ti11ate al s eppelli1111mto 1·omunc e 11~ norme tli occupazione; b) cho le fosse siauo scavate alla profouclitù si.abilita e ricolme sooondo le i:;trm:ioni contonnte nel l~e~olarnento speciale cli poli;r,ia. mortuaria 25 lu:rlio 1892; i:) cho 1'1~steusione lldl'area destinata al seppellimento sia mantenuta in giusto rapporto al numero <ld morti cla seppellir\'i; d) che ~li i;coli delle acque meteoricho ed i dreuaggi siano sufficienti e regolarmcntn mantenuti; 11) che lo Sl'poltnrl\ tlestinate a tumulazioui tlc:fì11itivc o tcmporarn•c siano -costrnth: e cementate iu modo da i111pe1lire filtra;doni; Il crematoio nel Cimitero llonnmcnt~lle è <lestinato a consnmarn col fuoco c·adavcri o<l i rrsti Ili cadaveri Il RllO uso è soggetto Art. 611 Heg. 81'· Id. i<I. nlla vigilanz;i clcll' Autorit:ì. mnnicipalo. A rt. 385. J..a r.rcì maziono ili un cadavere può elTcttnnr:'li o~ni qual volta i richie1lènti comprovino •l'aver riportata l'autorizzazione dell'Ullìcinlo dello S tato Civile. Ii'autorizzaziono alla cremazione di un ca1lavo.ro clonà essere conce~sa quautlo dai parenti dcl dcf1111to o dallo persone allo quali incombe la cura di provve1lcre agli onori funebri, sia. presentata. all' Gtlìcialo tlèllO :-5tato Oi\'ilo rogolam domanda correda tiL <lai <locumcn li s~gucnti: a) estratto legale ili disposizione testamentaria lasdata dal 1lcfn11to, uppuro una doma.1111 a s<·rit ta <lei paron ti p it1 prossimi; b) ctirtiflcato 1lel rne,lico cnmnte cho dichiari la nlLtura. 1lella malattia che <le terminò la morte ed escludi\ il sospetto di causa crim iuosa. In maneanza. clol certificato, cli cni allei lettera. fJ), e nel caso di morte irn1irovvhia, incerta, SOllpetb~ o violenta, <lovr.ì. pro1hm~i il unlhL ost;\ 1h•ll'Antorit:\ giucliziaria. Salvo opposizione ifa parto ùei parenti piìt prossimi, l'.Antoritù 1111111i1·ipafo potrà sempro or1linaro la cremazione ilei t•adal'cri, cni elevo l'S~m pro\'\'l•clllrè a i;pcso 1lcl Comune. l'utril. puro ordinare la cremazione tli nltri ca«la,·ori, ow1 lo consiglino ragioni ili 1n1hblica 111'.lécssit:\. In ogni caso ileni il l'Crtilicato 111ctlfro, cli 1:11i sopra, constatare che ò escluso il sospetto tlì morte per causa crimino ~a. Art. G7 Hcg. sp. IJ. Id. A rt. 386. Accordata l'autoriuaziouc, l'UfficiaJc dello Stato Oivilc, tli cotu:crto C'Olia famiglia <ll'l <lt•funto, stabilir:\ il giorno o l'ora, in cni 1lon-:\ an•r luogo l'iuccncrimento. 101 Art. 887. TITOLO VI I cadaveri devono easere oollooati sull'ara cremat.oria avvolti negli iildumenti coi quali furono depoati nel feretro. I.a cremazione del cadavere sarà eseguita unitamente al fereko nei eepenti cae1: a) quando ala in fatato di a\"anzata putrefazione; b) quando aia di persona morta per malattia oont.agioea; o) quando indipendentemente dai casi tcuindioati, la &miglia del defunto ne esprima il desiderio. CAPO XXXIX Dia posizioni generali e penali. Art. 390. Art. '10 e '11 Reg. 911, Id. Id, Art. 888. 1ll assolutamente vietat.o esportare qualunque residuo della. cremazione, senza speciale autorizzazione del Siudaoo. Art. 889. Terminata la cremazione, le ceneri saranno diligent.emente raccolte e deposte in un'urna che, Emggellata, vem\ collocata nel cinerario del cimitero Mon11JDentale,· salvo che la famiglia avesse chiesto ed ottennt.o di potere collocare le ceneri etease divenamente, ànche a t.ermini dell'art. 77 del Regolament.o di polizia mortuaria 25 luglio 1892. Ogni urna è destinata ~ accogliere le ceneri di un eolo cadavere. Al traeport.o delle salme al cremat.oio, e delle ceneri al cinerario, presenzierà l'lapett.ore del cimitero. Ar&. 71 • 7' Reg. 911• Id. 14. D presente Regolamento andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e da quel giorno si intenderanno abrogat.e tutte le disposizioni anteriori, riguardanti l'igiene e la saniti\1 vigenti nel Comune di Milano, le quali siano stat.e contemplate nel presente Regolamento oppure siano collo stesso incompatibili. Gli organici annessi al presente Regolamento andranno in vigore col 1° gennaio dell'anno immediatamente ~uccessivo alla pubblicazione predetta, sal\'o il disposto dell'art. 13. Art. 891. Le fnt'razioni aJle prescrizioni del presente .Regolameut.o, 1:ier le quali non siano dalla legge sanitaria 22 dicembre 1888, dal codice penale o da altre disposizioni stabilite pene diverse, sono punite, a termini dell'art. 60 di detta legge sanitaria, con pene pecuniarie da L. 51 a L. 500. Le conb'avvenzioni alle disposizioni degli art. 35, 37, 53, M, 83, 93, 97, 98, 140, 15', 158, 168, 172, 175, 178 secondo alinea, 183, 184, 187, 188, 190, 191 1 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 207, 213, 214, 216, 217, 218, 221, 224, 2'.?5, 240, 2'1, 24' primo alinea, 259, 263, 266, 300, 3011 309, 313, 323, 341, 352, 354, 359, 360, 3651 368, meno uhima parte, 3741 375, 376, 388, sono ammease a conciliazione e punite a t.ermini degli art. 200, 201, 202 e 203 della Legge comunale e provinciale. IL SINDACO D.• ~USSI. L'Asswore per l'igie11 ela saaitl .l". MODESTO PICOZZI. Dlv. n - N. 31006. Yi.eto ed .ap_Pf'OIJOlo Jlft' la pari• di no _....,..,,. dcilla Gltartla Prot1inalal• A•· a&tùlralioa rwU. ,.,,.,,. del 18 ttONMbn • 68 clice9a6rtJ 1901. Dlv. Sanità - N. 34006. Viato ed apprumtoSa":Jito U parmi del · ario. Ooulglio ProtmaeialtJ Milano, 23 Dicembre 1901. IL PREFETrO ALFA.ZIO- ALLEGATI ALLEG.\TO ORGANICI 1) per l' Uffi~io municipale cl' igiene e :sanitit: 2) pei La bora tori i ; 3) l >C'l .\.I ocello (e Yigilanza %ooiutrica). A 107 ORGANICI. Per l'Uftlelo municipale d'lgtene e sanità. 1) STll'EXDIO QUALIFICA Medico-Capo. Ulllcialc sanitario comunale . Medico-Diretto"e dell'Ospedale dei contagiosi . > > :Ja 8000- (") 4 500- 4000 - Medici tli 1a classe > in relazione com plèSsi vo al posto > asoo - > :lOOO- 80001 1500-1 ::1] 300030f)()OI_ 7 Jll8 Medici aggiunti (di nomina temporanea) ..J)/, ·> .. -·~- 15 oooL -3"u f>05001- Vigili sanit.'lri (per le ispezioni annonarie) 2 0001- Totale . 8 OOOIJ f>I{ :-100,-: -NB. - ( ' ) Oltre l'allooslo in luogo. Un modko aggiunto ò distaccato, in qualità di medico-assistente, all'Ospedale dci contagio.i ed annesso Stabllimcnto di disinfezione (con vitto ed alloggio in luogo). l Pei Labol'afurl. STIPEXHIO Qt:ALIFICA in relaziono com ples:>i vo al posto J.iru t:. J.iru U Sezione chimica. 1 Capo della Seziono chimica l Chimico assistente di l• classe 2 Chimici assistenti <li 2• > (") 17;,1- (') " ' " 'l •>()() :,:oo,C -- . I ~ :l:!00-1 4 mo I (') Delle quali L. 2W pel disimpegno delle .fnnxioni d'amministrazlooo. Sezione batteriologica. (") .I 750 - Capo tiella Sezione batteriologica Batteriologo :iOOO . Totale . 6 - a:;~istente I :w 100-, (') !!elio quali J,, 2W 1iel disim1~00 delle fun:r.ioni d'amministrazione. Sessuua pen:ontu.1\e apcl~ ai Capi di labor11torio sui diritti di tariltl dovuti al Comune per le analisi cho fo,;soro esc0 u1to a riel1icst.i dci priVllti o di ultri Comuni. NB. - ! 1' ij' 108 ALLEG,\TO 3) Pel pubblico Macello e Yigilanza zooiatrlea. - ~ 1! ~ QUA L IFICA Ii .,.= i .Veterinario, Direttore del Pubblico I :i Veterinari ùi 1• I I :1 - " " " " 2A :i· ~lacello C. J,fro - 96001_ 2500 - 8 4001_ 3200 " 2800 " i5001_ i()(J- :!U 10 18~'> \'ctcrinari diurnisti . - 5 Totnlo (•) Oltre l'alloggio lo luogo. C. (•) 4200- clas~e 13 I (•) 4 200 - I 3 I I in relazione t complessivo a 1 poso Liru II I :! I S T IPE:\ DIO e I B :l;) ~i5l] li5 OUGANICO DEL PERSONALE SANITARIO E I I tabelle delle circoscrizioni medico-chirurgiche ed ostetriche DEL C OMUNE. I • ORGANICO DEL personale sanitario addetto alle condotte medico-chirurgiche-ostetriche DEL OO:h.1:UNE_ .--~, STil'E:-..DIO 91 :.:; =1 QUALIFICA ~ al posto _I_~_ 50 t I JM'o-C: \lcdtci corulotti !!5001- X. lii assegni per J ,. in 1·elnzio11c l'.a vallo (!J nu~te e ,; l'urali) 1 5 assegni per condotta rurale ,, ;\feùici condotti ~!! Il. ,..,._._ ( l.1ro - l'.!5000 ,_ oooL 14 000- 5001_ ~500 GOOI . 4 800 ...... i , 11 I< I c·omp1c~:;1vo ~upplen ti . il)(J_ Le\'atrici conùotte . j X. 5 assegni per condotta l'llrale. -I L-1 !!00 - Tot.o.le • I!'i .'i()O -- I I I 000 - W:! iOO - . I• r: 11 (l) Oli stircndi ssmnM numwt.ati di un decimo per ogni <1uinq11c1111io d1 Mlrvizi() di modlcO roudott.o t!!'etth·o. 'l'a·n u .. Uo1·lo. - l'•'i medici condotti in carica all'attuazione dc·I presento organlc:O, che hanno più quin- I quenui di nizio, a~m ronte;,-;iato un quin1uennio, inco:ninciando il secondo n decorrere cbll'nttuaz1onc del- i l'orpnico stesso. I (2) Oltre l'emotument.o rurnuo i m':(ltci e.indotti s·1pplenti h:lnno diritt.o alla 11laria di (,, 6 per ogni 1?iomo di ~uppfonu a titolari di roaaotta. I Il I li ,, 113 TABELLA delle Circoscrizioni delle Condotte medico-chirurgiche. IXUM. I I 1 0 DE~OMl:'\AZIO~E Porta Volta (t:rliana) I CIHCOSCHIZIO~E E CATIWOHI.\ Bastioni l'. Garìbalili - \'ic Pin11monte -- Pontida - Porta Tennglia - Vra \'nrese - \'olta o Bastioni - Via. :.toscova (tlul 11 • .J5 e 51 alla fine). ·~~ ~~~~~~~~~~~~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' Brera (Urhaua) Porta Venezia {l rb..'lna) 4 Porta Vittoria ( l'l'Lar.a) \'ie Annunciat<t - An1le;.:nri l!o!'gonovo - Hrt:m - l'iazza. e via. Ca1'111ine · s. Cal'poforo - \'ia e Yicolo Clovni;sino - Ciorn~~o - Croce !tossa \'icolo Fiori - \'ia Fiol'i Chiari - Fiol'i O:;curi Gi11se1ipe Ycl'rli -- Ul'i1111i - :11n1!01111ina - orso Romagnosi - Mclono - :.ronto 1\i Pietà - Pontaccio - Via e l'iazza S. Simpliciano - Solferino :;ino alla Via Palermo. \"ie Bor;.,hrtto Boschetti - \'lnccnro Bellini Cappuccini - l'iaz1.a Ca,·our - Via Chios~etto - Conscrrntorio - s. Dmniano - Donizcttl (da Via Stella o. \'in Monfortc) -- Giardini Pul.Jblici Via ~larina - ~Ionforto (dal 20 e 21 alla fine) Pale;;tro - Pnssione - Rossini - ~<.>nato - · Stella (meno i n. 2, 4 e 6) - Bastioni Venezia - Corso Venezia. (fino al Ponte) - Bastioni Vittoria (tlr:o a. \'ia Stellu) - Via Vivaio - s. Primo. I , · : I 1 1 1 Vicolo Bindellino - \'ia Bissati - Vicolo l11carna11ino - Vie l'ompco I.ìtta -· \lannra - Ccrolamo ~lia11i , - s. Pietro in <ìcssate -· Cì11a.stnlla - Bastioni 1 l'. Homa11;1 (1lnlla l{otontln a l'orta. \'ittol"in) - , Via Francesco Stbrza (<!ali' I nl 2!!) - Slella (n. '.!, ~ e 6) - Bastioni l'. Viti.oria (da \'ia. Stella al Dazio - Corso Porta Vittoria - \'ia. Fontana - ' Don izet.ti (da. l'orta Vittoria a. Yin Stella) - Via Dantlolo - Vicolo Colonuotta. I I 5 Lamarmora l l'rLana) 6 S. Calimero (Url.Jann) ~. Vie Barnnl.Ja - Commenda - Curtatono - Manfrcdo Fanti - Alfonso I..amnrmorn - Pietro Micca - Orti - • Pace - llr.stioni P. noma no. (fino nlln Rotonùa) - \"io. 1''rn.ncesco Sforza (ùal n. Hl nlln ti ne). \"w S. Calimero - Cns-olo - Quatlronno :st.oni P. Yi.;entina - \ ia \'igontinn. Ba- s I . ,,. -.. ' . 11;; 114 DE:->0Ml:'\A7.IO~E I·: CATEOOHI.\ i S. Eustorgio (l:rbana) s Porta Romana (Urbana) S. Vittore (Crhana) 10 S. Ambrogio (Urù:rna) 11 Foro Bonaparte (t:rbnnn) . F CrRCOSCR.IZIOXE \'ie Calusca. - S. Croce - PinzTJ\ S. Eu;;torgio Molino delle Armi (dal n. ~!.I al 59; - Scaltlasole - Corso P. Ticinc~e (rin! n. 53 e ~O alla fine) Via \'etere. 12 DE:'\ OM I:-; ,\7. lO:'\'E 1': CA TEGORI.\ S. Marco (Crh:u111) Yi<l Pellc:n'ini - Cor~o l'. Homana (tlul ponte all'ex dazio) - Via S. Sofia. Vicolo ~. Agostino - Vie ,\mrio - Donato Basso - Tristano Calco - \'ia o vicolo Cammina•lclla Piazza e \'ia Filangcri - Lanzonc - l'ìnZ7JL ~laccllo - Bastioni I'. ~tagentn - (tla I'. Mugenta a Via Olona) - Oche - Ochottc - Olona - G. B. \'ico . - S. \'ittore Grande - Corso Porta Magcntn (dal ~ ponte all'c.x tlazio) - Cara.dosso. L Vie $. Agne~e - l'iazr.a S. Ambrogio - Ansperto Vin. e ''icolo Hrisn - Dosso - S. Gerolamo - Go- ' rani - Bernardino Luiui - Gorso P. Magenta (,;ino a S. Gerolamo) - S. Xioolno - Nirone Tllrmggio - Vigna - S. Vnleria - \'ia e piaz1.a I Borrom('o - S. M. Poclrmc - Vicolo o via S• .M. alla Porta - \'icolo e via S. \'ittorc al Teatro \'in o vicolo BoccheLl<> - \'in. e v1cCJlo S. M. Fui- ' corìna Casati. Via e 11iazzn Mercanti - S. 1-'rotaso - Filo•lrammntici - Cl('rici - S. Dalmazio - I 'lazza I 'nolo Ferrari Via e pmzza Galline - Arco lil'lla Pncc - \'ia degli An~ioli - Arco - Bassano PoITono - BoS$i - Broletto - Piazza o Yin Castello - Cusani Dante - Erbe - Foro - Foro nonnpnrte - Corso P. Garibaldi (dal n. l al 51 e dnl n. 2 nl 20) Giulini - Via e vicolo S. Giovanni sul Muro Gadio - Jncini - I..nuro - Lnn1.a - Vicolo S. Marcellino - Mer1n-igli - Mercato - i!inglwtti Orsole - SS. P.ctro e Uno - Ponte \'etero \'icolo l'orlcr.za - Vin e ncolo Hovrllo - lticnsoli - :'ella - Ti\·oli - s. Tomaso - s. \'iccnz.ino Cniroli - l'i1lcocnpa - Berelta - S. Pn spero. 1.) ... Anfiteatro (lJ1 liana) c I 1{ c o s c R I z l o X E ' Vie Ancona - Pinzza S. Angelo - Ccrnain - 1-·ntebenefratelli - ~. Formo - Cor;;o I'. Garihaldi (dal n. :.?i al 02 - noito - Via o piaa;i s. )!arco (tino al n. 2G) - )!ontebello (tlal n. 4 e 5 alla fine) ~!o~cova (rial n. I al '63) Corso I'. :-\uova (dal n. I al 17 e 1lal n. ~ al !(ì) - 1'1ilcrmo - Carlo Porta - Principe Amedeo - Statuto - Principe Umberto (rial 11. I o ~ al n. li o ~'i) - Via :Manin. Vie Anfitentro - Corso l'. Harihnl1li (rial al 99) - Legnano - l.auru ;\fantcgazza. 11. I : : I 51-A .' I Duomo (l'rbnnn) Vie Tre Alberghi - $. Antonio - Bcrgamiui Hottonuto - Vicolo s. Caterina - ChiarnYnlle ~an Clemente Dogana - Pmu.a Duomo - Portici .Meridionali - \'in e vicolo l.ttghetto - Larga - Ospednlo - Osti - Pnlett.a - l'nntnno - Pesce - Poslaghctto - Quaglio - H11strell1 - Pi!lLzn S. Stcfauo - Velasca - Piazza S. Nnzaro - Corso I'. Romana (dal n. I e 2 nl 35 e 56 poule). I ' I I I:; S. Eufemia (llrbantl) \'ic Ame1loi - Capre - Corso S. C('!So (fino ni 11. li e ~(i) - Cornncchlo - llisciplini - \'1n e piazza S. Eufemìit - Gowulini - Lcutusio - .Mnddnlena - s. Maria \'alle - olmot.to - Piatti B.n;!a.hella - Stampi~ - \'orzo - \'i:t e Yicolo l"icno e S. \'1Ltordlo. ' I ' J ! · , - Via e ,·icolo s. Vito. 110 ______( l'rbann) V_e_t_r_a---- - : -'-'-ie_C_h_it_1s_a__ 1_·i_o_p_11-el_te _ -_•_)i-a-zz_.u._ '_·_el_r_a_-_'_'c-·t_ra_s_c_h_i •i : 1 1 ; i I 17 S. Calocero (l'rbann) Vicolo s. Aquilino - Vie Ausonio (dal n. 1, 2 nl1' 11, 18) - S. Cillocero (fino n Yta Ariberto) C<:;;nrc Correnti - Daniele Crespi (:i. I, 2 e 3) Carroccio - Fabbri - l'ol'so I'. Genon1 (fino ai n. 15 e IG) - I.csrni - G. G. Mora - Corso I'. Ticine~o (dal n. l nl 51 e dnl 2 al 3t1) - S. Yinccnzo (dal n. l, 2 al 17 e 30) - Yia \'ittorin (dnl n. ::!9 al Gi). ~ i < i : I i D~:XOMIXAZIOXK CIRCOSCRIZIONE E CATEGORIA 18 Cesare da Sesto (Crbana) DEXO.MI :'iAZIO:-i~ t: CATEGORIA Vie Ariberto - Ausonio (dal n. 13 e 20 alla fine) - S. Calocero (da Via Ariberto alla fine) - Cesare da Sesto - Daniele Crespi (da Via Ariberto alla fine) - Fabio Mangone - Corso P. Genova (dal n. 17 e 18 in avanti) - Via e vicolo Macello Bastioni P. Magenta da P. Genova a via Olona). 23 Arena (Urbana) 24 S. Celso (Vrbana) 10 Torino (Ul'bana) Piaz1.a S. Alessan1lro - Via Ambrosiana. - Arcimboldi - Asole - Bagncra - Bollo - Carlo Alberto - Carrobbio - Circo - Falcono - Piazza San Giorgio - Pia1.7.a Istituto Tecnico - Lupetta Santa M. Beltrade - S. ~lurta - S. Maurilio Medici - Piazza Montana - )loneta - :Morigi - Xerino - S. Orsola - Palla - Vicolo Pustcrla - Piazza e via della Rosa - Piazza n via S. Sepolcro - S. Sisto - Spadnri - Sperouari - Torchio - Torino - ~nionc -:-- Val_pctrosa - Zebedia - Zecca Yecclna - \'1scont1 - C-1.ppellari San Giovanni in Conca e Lnterano - ){atti Orefici. Piazza della Scala (Urbana) I I -----i----------------------1-------------------------------------Vallone (l"rbann) \'ia Galeazzo .\lessi - Cieco Simonetta - Gaudenzio Ferrari - Bastioni P. Genom (dal n. l al n. 11) Marco D'Oggiono - G. R. Torti - Vallone. ----1------------------------1 ~I Porta Nuova (l'riJaun) 22 Verziere (t:r!Jann) li Yie Andrea A1'J>lani - nonavontura Cavalieri Castelfldurtlo - Corso P. Garibaldi (dal n. UI e 101 alla tlnc) - S. Marco (dal n. 28 alla fine) - :\farsala - Milazzo:- l\lo11tc1Jello (n. I, 2 e :ii - l\loscova (ùat n. ~ al 52) - Bastioni P. Xuova o Principe Umberto - Corso I'. X1wva (<il\l n. 18 e IU alla fine) - Parini - Solferino (da Via Moscova ni Bastioni) - Principe L'miJcrto (rial n. tu e 26 alla fine). \'il' Alcialv - Arcivescovado - Via e piav.a Beccaria - S. Bernardino - Borgogna - Brolo Vicolo S. Carlo - Piaz1.a Camposanto - Cerva Vicolo S. Uaminno - Via e piaz1.a. Durini - Piazza Fontana - Monforte (dal n. 1 e 2 al n. 18 e Hl) Ore - PalnZ7.o Reato - Pasquirolo - Passarclla - \'ia e vicolo Pattari - Vicolo Ha.<iini - Via della Signora - Tenaglie - Via c vicolo Verziere - Via e vicolo S. Zeno - 7.cnzuino. Via e vicolo Arena - Conca - Cor.Je - Bastioni P. Genova. (dal n. 13 al .\3) - Via \'ittoria (dal n. I al 27) - Olocati. Vie Campo Lodigiano - Corso s. Celso (dal n. Hl e 38 alla fine) - Crocefisso - s. Lucia - S. ~lar tino - Melegnano - Molino delle Armi (1lal n. I al 27) - Sambuco - Bastioni l'. Tìcine!!o - \'et.tabbia - Bastioni I'. Lodovica - 8. Luc1L - Burigozzo. I1 ' Il Il 20 CIRCOSCRIZIOXE I I 26 Cristoforo Colombo (Urbana) 2i Ripa Ticinese (l'rhana) Vie Agnello - S. Andrea - Bagutta e Baguttino - Piazza S. Simpliciano - Higli - Borgo~pesso - Piazza. S. Carlo - Vicolo Cornovato - Case Rotte - Vicolo Facchini - l'inz1.a s. Fctlcle Vicolo e Galleria De Crtstororis - Ge~i• - Vicolo Giardino - S. Giacomo - Manzoni - :\fonte ~apo leone - )forone - Omenonl - S. Paolo - S. Pietro all'Orto - Sala - Pia?.za della Scala - Soncino l\lerati - ~piga - Via e vicolo S. Spirito - Vicolo Tignoni - Corso P. Venezia - (fino al ponte) Pi~tro -~·err~ -. Corso Vittorio Emanuele - r:at- :, ler1a. \ 1ttor10 l',manuele - Santa Margherita - , S. HafTaele - S. Hadegonda - Ugo Foscolo Berchet - .Marino - Silvio Pellico - Tommaso Grossi - Carlo Cattaneo. Tutto il Viale Genova - Corso Cristoforo Colomlto (lato sinistro) - Via Vigevano (lato destro) - lato sinistro della Via Corsico, alla fine tiella. stra.ila Alzaia :oJaviglio Grande dalla detta via Corsico, I fino e compresa la cascina Spinada, n. 117 - Piazzale della Stazione - Vie Alessandria - .\lortara - Corsico (numeri pari) - Valenza - Tortona al Cavalcavia tiella rerrovia tino e compresa la Societa Lombarùa e tutti i rabbricati interposti, fra questi, la cascina Spinada e la Stllzione. Il lato sinistro della Via \"igernno e In Strada Alzaia Naviglio Grande fino a rn!!'giungt're la \'in Corsico. nonchè la Via Corsico (numeri dispari) - La Hipa Ticinese, ferman<(o9i al ponto \ alcn1..1i - I..n. Via Argellati tino al n. 2j o 1\0 inch1Si - La strada Alzaia ~aviglio Pavese, fino alla Conchetta., compresa. la Via Magolfa. 0 119 118 DE:-IO!lllN AZIO!'>E CIRCOSCRIZIOXE Nmr.0 E CATEGORIA 28 S. Cristoforo (Rurale) 20 Gratosoglio (Rurale) 30 S. Gottardo (t;rbanu) 31 Viale Lodovica (t:rbana) - .3'>- Viale Vigentina (:\li:;ta) (Mista) Via Hipamonti o tutti i cascinali Vigentino - Viale Vigentina guardia - Baracca - Vignola Vannucci - Palladio - lìiulio fino al Comune di S. Rocco - Alta- Balbo - Atto Romano. Cor so L odi (Mista) 34 Anfossi Indipendenza (~lista) 37 Paolo Frisi (Crhana) 38 Corso Loreto (Mista) Via. .Muratori e ca11cinali lungo la stessa - Corso Lodi - Strada della Carit.\ - Via Corio - I..attuada. \"asari - Botta - Lazzaro Papi - Burlamacchi - Colletta - \"iale P. nomana fino alla via Bergamo (esclusa). Viale P. Homana (dalla Via Bergamo a P. Vittoria} - Bergamo - Anfossi - Strada per Paullo Strada per Cah"8.irate - Calvalrate e cascinali Mancatutto - S. Barnaba (cascina) - Casa 1'"ranca - Besana - Trccca - Tagliedo - Cornagclte S. .Martino - Cazzuol~ l•, 2", 3' - \"ia Vicenza. ,, 11 I ao (!\fista) 33 Viale P. Vittoria (dalla. \'ia Sottocorno fino al Corso \'entillue Man..o) - Sottocorno - (tino alla. Gambetta) - Lincoln - Franklin - Archimcdo Benvenuto Cellini - Marcona - Brc::cia - Vicolo Monumento - Sciesa. - Bezzecca - ~!orosini Colombara e cascinali - Regaglia - l'ratobono Malpaga - Biscioja - Fornace - Ca111minclla !\lonluò - Casello ferroviario e Via Carenno Cascina Castione - Cascina Palettt~ - Restino e Mo1lignani. i Piazza Mercato Ticinese (la metà destra) - Leonardo da \"inci (fino alla Conchetta) - Corso S. Gottardo - Via Pavia. - Conchetta. Via Gentilino - Piaz1.a Mercato Ticinese (metà a sinistra) - Viale P. Ticinese - P. Custodi - Mor ivione - Teullic - Viale P. Lodovica. CIRCOSCRIZIO~E E CATKGOIUA 22 Marzo La llarona con tutti i cascinali dipendenti, fino alla Stampetta n. Z7 e 42 inclusi alla Traversera e a Moncucchetto compresi; esclusi i cascinali lungo l'Alzaia Pavese dalla ~lainera ad Annone assegnati alla condotta 29'. La. Provinciale Vigevanese dal Ponte Valenza alla Ferrera, compreso S. Cristoforo, meno la frazione al dl là del Naviglio ed assegnata alla condotta 4u•. Le Vie Torricelli e Metla colle cascine Stadera. e Chiesa Rossa; la Via Leonardo da Vinci, dalla Conchetta al confine del Comune. Tutt:i. la Parrocchia dei Tre Ronchetti e quella di Gratosoglio compresa la frazione di Annone e Follazza, più i cascinali lungo l'Alzaia Pavese, da Annone alla Conchetta, e la prima i-trada l\lornera - Via Lecchi {fino al n. 11 inclusivo - cascina Bompero). Df:~o!IJJ:"I AZIO ~E 30 Lazzaretto (l'rLann) Viale r. !\lonrortc (da \'ia Bi:l:io al viale I'. Vittoria) - Viale P. Vittoria (fino alla Via Sottocorno esclusa) - Via Bixio, tutte le vie a destra <lclla \'ia Bixio, cioè: Pisacane - Kramer - l'oerio - Goldoni - Bellotti - Pindemonte - Halberti Rosolino Pilo - Pia1.za RlilOrglmento - Corso Con· cortlia - Corso Indipendenza - le Vie Guiccinrtlini - Cal\"i - Mameli - Santarosa - r.e frazioni Acqnabella - Strada Rivoltana - il Riparto delle Cascine Doppie - Lavanderie - Pulico t• e 2". I I 1 J Piazzale Venezia - Viale P. ~lonforte 1tlno a Via Bixio) - Sirtori - Frisi - Lambro - ~lelzo Pisacane ·(:iino all'i ncontro di Via Bixio) - Spallanzani - I". Casati (da Via Spallanzani al Corso Loreto). Corso Loreto - Rottole - Ca.;orctlo - Rcllingera - Cascina dei Passeri - Coronotte - Riparlo delle Valla1.ze - Viale P. Venezia (da \ "ia I.ecco al Corw Loreto) o tutti i tratti delle Vie Castat.li - Palazzi - Casati - S. Gregorio (dalla Via I.ceco al Cor::;o Loreto) - Vie Tadino - Ponchielli Spontini - Pergolese. Vie Al<lo Manuzio - Zarotlo - l.a1.zaretto - I.ecco - Castaldi - s. Gregorio - Viale P. Venezia 1'"elice Casati (fino alla- Via Lecro) - I 'inzwlo Stazione Centrale - Marco Polo (tla \'111 Galilei alla. Stazione). I 100 121 llE.:\OMl:'\AZIO.:'\E IXmr. CIRCOSCRIZIOXE 0 E L'ATEGOltf.\ Il Il ·IO Doria (Mista ) 41 Corso Como (CrlunaJ I Yia Galilei e vie laterali - :.-.rarco l'ulo (dalla. Galilei alla Yia A. \'espucci) - A. \'c.-.pucci - V. \'iviani - Corna.glia - Dor1loni - .Adda - G. CarJano - :.\I. Gioia (dal cavalcavia alla tlne) - Ponte Seve:;o - Copernico - nalvani - Cappellini - A. Doria Ippolito Rosellini - S. Giovanni alla Paglia - Hoscovich - Tenca - \ 'ittor l'isani Xappo Torriani - Cascine Besona. - Fornaci ~laggiolina Pozzobonella - Viale Principe Um1,erto (clal n. 2 alla. tlno) - Viale 1'. Nuova. (sino M. Gioia) - Sa.ssetti (da principio alla. ferrovia). !>g:\OMl~Al.IO~E J·; l'A·n:GOHIA Lomazzo (U1·bana) 46 Sempione (Orhana) Corso Como - \'ie )fauini - Maroncelli - G. Fl'rrari - De Cristoforis - Viale I'. Garibal1li Yiale P. Xnova (da :\I. Gioia alla line) - Via .:\f. Gioia tfino al cavalcavia). Cagnola (Rurale) I Fontana (lh1rall1) 11 I Farini (;\lista) Via Dorsieri colle ca."-cine Moiau.a - Torresc.'\lla Yia e vicolo G. Castiglia - s. M. alla. Fontana Gonfalonieri - Sa...<lSetti (1lal111. fr•rrovia a \'ia Confalonieril - \'ia Boltratllo - Cascine .Abha<lesse - \'ia \'allassina. - Ca~cinali: Villanuova Duomo - Bru~ada. - Ca.scinette - ~f oia. - Montalbino 1° e 2" - ClartJtto - .Mirabello - Pilastrello - Sofia - Mt>zzo - Sotto - Isola Vittoria. \'iale P. \'olta. - Piazza. .\lf.'rcato Tenaglia. - Piazzale e viale Cimitero - C. Farini - G. Pupe - Pastrengo - Ugo Bassi - l>al \'erme - Carmagnola - Ca..-:cinali: Boscaiola. l", 2' e :i• - Bona.~era \'illa Antonietta - Villa. Hllll - <:asr.lna Camisasca - Casetto - Frisiana - ~. \la1·tino - nallinolte -- Pelizzera. I", ~· e :l~ - \'ia Sarpi (ila! principio alla \'ia Bramante). 11 Il 41 Canonica (lrhana) Vie Canonica (dnl princi11lo :\Ila Yia Cagnol11) - Hosmiui - Giusti - Alfieri - Baie trieri - .'.':icolini ctlno olla \'ia Sarpi) - Sarpi Cdnlla Yin Nieolini alla \'ia Bramante) - Ma~gi - Oinnnonc - Bramante (fino :ill'incontro 'di \'ia P. Sarpi). . ' ~.-~~~~~~~~~~~-! CIRCOSCRIZ!Oi\E Via L. Canonica. (<la. \'ia Gagnola alla fèrrovìa) Lomazzo - J>. Sarpi (da \'ia Canonic.'l Cii nl escluso) - Bramante (ila I'. ~nrpi in avanti) Xicolini (da Via Sarpi alla fino) - ;\f~sina Alear<li - Procaccini - l'nronno - :'.\tonvi~o. 2:! - Piazzale Sempione - Corso Sempione (fino alla ferrovia A. !.) - Pagano (tino all'incontro della ferrovia Nord) - Uhcrnrdini - l'iermarini Canova. - Mo~cati Abbondio Sangiorgio Massena. - Bertani - 8. Amb1·ogio ad Nemus Via e vicolo Cagnola - Cei<arinno - l'e,;chiern - Prina - Londonio - ~felzi - Guerrazzi Viale P. Tenaglia. Vie Canonica (<lal n. 88 e S!J in avanti) - Cngnola - Ghisolfa. - Bovisa - Strada \'arr:>ina (fino all'incontro della ferrovia. ~\ . I.) - Strada <lei Portello (tino alla stazione i;mistnmento) - B~ Jona n. 199 e ~'00-A - Garancctta n. 198 - Portello n. ìt e ì3 - Moia e Moietta. 1 -~~~~~~~~~~~--i I 20 Settembre t l ·1·hana) Piazzale .\fagenta (n. I,:?, ~o G) - Viale I'. .\lagenta (fino alla. Via. Vepra esclusa) - Corso Vercelli (tino al sottopas~aggio ferroviario) - Cimaro:;n. - Arzaga. (tlno al n. V incluso) - Cascina Heretti Scarpa - Cherubini - Hasori (tino all'incontro di Via Cherubini) - Ariosto - l'ngano (fino ali' int!ontro del ponto della ferrovia) - Petrarca Monti - Hevere - ~am - Boccaccio - Alberto da Giussano (fino all'incontro della ferrovia di smistamento) - Guido d'Arezzo - l'nllavicino Leopar1li (da S. Gerolamo alla tlne). I 1 ~i -~~~~--~-----------r---------------------------------------~, I' .w :Maddalena murale) Via Ra;;ori (dal ponte della férrovia allo sbocco in Corso \'erct>lli) - Cor:-o \'ercclli (ùnl sotto11assaggio ali~ fine) - La Provincialo \'crccllcse (tì~o ali.a I l\Iarnera con S. ~iro) - La Cclcrnl er erl 1 cnsc1- 1 nali adiacenti meno la \'a.liana - il I'ortt'llo e la ca.'cinn dei Sauti - Via A. da Giussnno (fino alla i>tazione di smistamento) - r.a Comunale J>Cr Haggio e tutti i cascinali vcr~o la Via Vepra com1u-cs.'l, e la strada per Lorcntcggio - Via Arzagn dal n. !J c:-:clu~o in avanti meno le Cascine: Brern s. Roberto - Cascinetta - Corha - Gastena Cittadina - I.unga. 1.,., -~ TABELLA D;i.;-'OM I:\ AZ IO:'•i 1' delle Circoscrizioni delle Condotte ostetriche. CrRCOSCRIZlO:\'E ;i.; CATEGORIA I I E,'i O~! I:\ A ZIO.'\ Y. Olona (\hstn) Il Il Viale P. \fagenta dalla Via \'cprn inclusn, fino e' comprc."o il lato dc-:tro cli Corso C. Colombo ~avona. e \'oghera - Tortona fino all'incontro della ferrovi<1, compresa la Harbarnra - Cnscine: Brera ·- Torchio - Lunga - Cittadina - S. P1·0· taso - Castena - Cascinelta. - Corba - s. Cri· stoforo (al di qua del '\aviglio) fi no a raggiungere la. cascina. Spina1la o In. <.;ocictit Loml!arda (questa però esclusa). e 1 R e o s e R 1 z 1o x i-: E CATF.GOHIA I li 1 Moscova (l'rlinna) C'ordini: Ba~tioni I'. Volta - Vie Legnano Laura ..\Iantcgazza - Cor~o I'. Garihal1li (<lai 1'011taccio alla fine) - l'ontaccio - Fatebenefratellì - Manin - l';irini - Col'so I'. Nuova. C'om1,rendc: Vie l'rincipe Umhcrto - ,\nùrea Appiani - Bonaventura Cavalieri - Carlo l'orta - Principe Amedeo - ..\lontebcllo - Ccrnnia Goito - !:' . ..\!arco - Solferino - Anconn - Sta- · tnio - ..\lar~al;i - Milazzo - S. Simpliciano Porta Tenagli;i - l'inamonte chi Vimercate Pontida. - \'are~e - \'vita - Anfiteatro. ~ -1 I' Olona (l'rbnna) li -: ' h' ~I Il ( 'onfini: Bastioni I>. >ragcnt:\ - \'ie \'enti Settembre - Leopardi - S. Gerolamo - ~. Xicolno - Corso I'. ..\IagC'nll\ - \'io Hri.sa. - Gorani Cappucc10 - Torchio - Cor~o I'. Ticiucso (fino al ponle) - Fabbri - Corso I'. Gcno,·n . Comprende: \'ie Gian Giacomo ..\!ora - Cesare Correnti --: Jl'.1nicle Gre~pi - S. valocero - S. \'in· ~ cenzo - fab10 .)Jangonc - Ausonio - J.c,.mi 1 Carroccio - ) !nccllo - ee.~aro da St::~lo - Ari· Lei to - \'itloda - Olona - Gian llattisla \'1co - La.nzone - Cnn1minaùel111 - \'icolo s. Aqnilmo - S. Agnese - ~. Ambrogio - Xirone - \'1gnn - Ansperto - Bcrunr1lmo I.nini - Tcrraggio S. Gerolamo - Trista no Calco - ,\zario - Via e piazza. Filangcri - S. \'ittoro - Ocl1c - Ochette Car~do~s'.1 - Boccaccio - Scbcto - Arno - I G10bert1 - fevcre - )tonti. ~~~~-:O~u-O-Ill~O~~~~- _C_,_o_n_O_r_1_f_:_\_'ie-.-l'-a-lc_o_c_a-pa~-~J.-'o_r_o_l~-,-n-a-pa-1-·t-c-(1-li-"-Jln-r-i)-I (UrlJana) - S. Giovanni ~111 )!uro - S. ..\la1·i.1 alla l'orta ' - Gorauì - )!origgi - l'iau.a .Mcnt:ina - Circo - )ledici - CarrolJlJio - Tol'ino - l'alla - \'i· colo Pu:;tcrla - Piazza S. ,\le;:snnùro - lebe1lia - \'icolo e ,·ia FicJ10 - Pinmi S. Giovanni in Conca - Tre Alberghi -- S. Gio~anni Laterano - \'1sconti - Cnppellari - l'inzzn Duomo ~. Raffaele - Derchet - Galleria \'ittorio 1'.nmnuelc - Gm~erpe Yer,li - Andegarj - Homagno~i Groce J:O-"<'l Borgonovo - Annunciata - Fiori Oscuri -· Fiori Chiari - Tivoli - J\ngeli - Il-O· retta - Piazza Costello. Co1111u·e ndc : \'io Orso Monte di Pietà - Brera - Melone - C10,•usso e Ciorn,,;;1110 - S. Cnrpoforo - ~Juùonninn - Mcrrnto \in Filotlr11mmatici - - • • - --- - - ~i ' -· - .. - • - J • - • .&....a, ' 1:? I IIESO MIX.\ ZIO;\ E c I R c o s c R_ 1z I o X I·: B CATEGOHIA I) E~ O ~Il~ AZIO:\. B i .1-: CAU.GORIA ~1-------------1---------------------~1 I 6 - Piazza l'aolo Ferrari - S. Dalmazio - Bassano Porrone - S. l'rotnso - s. Ciprlano - Piazza. 1 Galline - Clerici - Bossi - Oriani - Lnnro Piazza Cordusio - Broletto - Ponte \'etero - S. Prospero - S. Tomaso - Gi11li11i - Rovello Cu~ani Foro - Ca~tello - Arco - Frutta Erbe - Dante - Foro Bonaparte - Cairoli - Sella - Lanza. - Beretla - Gnclio - Jacini - i\1inghetti - Ricasoli - Ugo Foscolo - Pellico Cattaneo - Grossi - S. Margherita - Farine Piazza Mercanti - Hastrelli - Dogana - Speronari - Falcone - Lupetta- Arcimbohli - Unione - Spa<lari - Asole - Valpetrosa - S. Maurilio - Bagnera - S. Sisto - S. M11rta - Zecca Vecchia. - Nerino - Bollo - Moneta - Bocchetto Piazza Rosa - Ratti - Orefici - S. Orsola Borromei - !'. Maria Fulcorina - S. Vittore al Teatro - S. Marla Segreta - Mcra,·igli - S. Vincenzino - Porlezza e Vicolo S. Giovanni sul Muro. Vettabbia Conftnl: - Bastioni P. Genova - Sambuco - Vet- (Llrbana) tabbia - Molino Armi - Chiusa - S. Vito Vetrasch1 - Piazza Vetra - Pioppette - Vittoria (dal Corso P. Ticinese al Corso I'. Genova) - Vallone -- Cieco Simonetta. Comprende: Vie Torti - Marco d'Oggiono Gaudenzio Ferrari - Galeazzo Alwi - Olocati Conca - Via e vicolo Arena - Scaldasole Vetere - S. Croce - Campo Lodigiano - Crocefisso. e J H e o s e }{ I z I o X E Verziere (!11-bana) ! I ! --- i -~~~~~~~~~~~-1 7 Porta Genova (Urù:111a) I I Confini: Pinz1.a Scala - Vie Marmo _ s. Hadegonda - Piazz~ Campo:;anto - Palazzo l~cale ~re - Piazza Fontana - Tcuaglio - Piazza Ve.i·z'.ere .- Sforza (eia Via LnghPUo al C-Oriio l'orla '1ttona) - <;uastalla • Cor:<:o I'. Vittoria - Fon- : tana - B:tstioni I'. Vittoria - \'e11ez1a - Piazza 1 Cavour - ~fanzoni. l'ie. coru1we1o;e: \'ìc l'alPstro - lloschll!ti - San Primo - - Seuafo - Spii,'11 -; Vicolo !'. Giacomo - Horgospcsso ~ S. Spirito - - Gesit - Vicolo Corno\'ate - !\fonte :\'npoleonc - J!aguttn. _ ; S. Andrea - \'erri -- Bigli - S. l'ietro all'Orto Vicolo e Galleria llc-Cristoforis - - Soncino ?!forati - !llorone e Pìazza Belgiojoso . S. Paolo - umenoni ~ Piazza S. Fedele -- Case Hotte - Sala Agnello - Magnani - Cor$O Vittorio Emanuele e Venezia - Borghetto - - Cappuccini -- Hossim - ' ViYaio - !llonfort-O - \'icolo S. Carlo Via e vicolo S. Damiano - C-0nscrrntorio Don1zetu - Passim1e - Bellini - Chios·etto Stl'lla ~ S. Pietro in Gessate - Dan<lolo - Liltn Via e vicolo Verziere- Cerva Borgogna Durmi ~ Z • "-'• .eno -- Zenzumo - \'ia. e Yicolo Becca1·111 ~ I Alciato - Pasquirolo - Pass1rclla e J.\tanara. --~~~~~~~~~~~~~~~-- ! Il territorio compreso tra la Yia Vepra e la via \'1gc- , vano - Tutta l:i via Vigevano e fa cascin;i Sptnadn. ,___1~---------1-----------------: 8 Ripa Ticinese I.a. f{ipa Ticinese - 1.'Alznin :\'aviglio Grande, com- 1' (l'rùana) S. Celso ll'rbnna) ConOnl: - Ra.stioni I'. Lodovica - Vigentina Romana - Vie S. Barnaba - l'forza (ùa s. Barnaha a Vicolo Lnghotto) - Vicolo Laghetto Via Laghetto - l'iaz1.a S. Stcf'ano - S. Clemente - Larga - Corso I'. Romana - S. Vlttorello A metlci - Piatti - S. Maria Valle - Soncino Stampa - I>isciplini - Corso S. Celso. ''le Comprese: Vie Pace - Micca - Fanti Curtatone - Commenda - Orti - Lamarmora l'ellegrini - Via Vigentina - Ga~solo - Sforza -- Bergamini - S. Antonio - l'aletta - ChiaraYalle - Bottonuto - Quaglie Pantano - l'oslaghetto - Osti - Vicolo S. Caterina - S. Calimero - S. Solla - Gozza<lini - Piazza e Yia s.:Eufemia - Lentaslo - Rugabclla -:- Macl1lalena - Dimetto - Cornacchie - Quadronno - S. ~fortino - Melegnano - S. Lucia. presa. la Via Cor~ico -- L"Alzain. ~ariglio Piwl'sc - Via Leonardo do \'i11ci (fino nlla Conchetta, 1itù il n. ~ I•ia.zza. Mercafo1. 1 I ~~---------------------1-----------------------------------~I S. Cristoforo (Hur.ilc) 10 Gratosoglio (Rurnle) I Le ~·azi?ni della Barona, S. Cri~toforo e annessi Ca~cmah, comprese: La Samaritana - La Tra,·c1'Sl'm - Moncucco e ~loncucchetlo. I.e vie ~kda, Torricelli - Grato.::oglio e Tro Ronchetti ' - Yia LeouarJo da Vinci dalla fonchcttn (n. ()5) in a\·anti; pii1 i numeri di<;pari di \'m Conchf'lta - Frazione di Annone - Foll:lzzn - Bcll.wlu ' Conca Fallata - - Lavandrria C:tsavolla Mnincra e fa prima tratta della str:i·ln. ~lorncra fino nlla Cascina Bompcro, j I •.,., I ' _..... - , . 1()~'... l?H _,.__ D f: :"\ 0)11:'>A1.1 O:'\~: f: {l'rbnna) li !'obhorgo s. G1Jttanlo, e~cluse le ''ie ;\leda e Torricelli - I.a <'ircon,11llaiione ili P. 1.oclovica (fino all'attuale !>laiione trnmviuria i1cr Pavia) - La stralla ùì ;\101-h"ione (comprcs;i la c;lScina llaracc<i). e I R e o se R I z I o X 1-: 1• CAn;ao1uA C.\TJWOIUA Porta Ticinese 11 Dr::->OMI~A7.10:-il-: CIRCOSCRIZIO::\E I I Porta Tenaglia (t;1·bana) L Il lato ~ini:;lro ùi Yia Maggi - I.a vin Canonica (fino all'incontro colla ferro-via)- 8. Amhrogio ad Ncmus - La circo1wallazione al Sempione - I.a piazza e i primi num~ri del cor:;o 0111oni1110. -' ~ ___P_o_r_t_a_R_o_m_a_n_a___ l :3 Porta Vittoria l (l'l'lmna) dipernleuti (csclu:;;~ la casci1m_._H_ot_n_a_n_a_c_o_i B:mwca). -ca_s_c-i1-H1_l_i -1-s-·o_b_b_01_·;.,-·l-1i_<_li_I_' ·_'_'_ig_e_n_ti_n_a_c_l' I (Hnralc) 14 Nino Bixio (Hurall') 1:- Porta Venezia \ l'rh:mu) I La trattn cumpre;:a rra la ;\la1lo1111in:t, \ungo la circonvallazione ili I'. l\oman11, <' la vin. Sottororno, flllt!~t'ullìma PSCLn~u - Ln vin Anfossi - 1..a Cornn:?getta - C111.1.11ola - I'rPgasclla di Sotto, i ca:-cinali iutcrmc1li, le frazioni ùi Ca! vaimto e ùì .Monluè. ;!l Porta Nuova (rrb.mn) n territorio tlazio lii 22 1 Garibaldi, coi <'l\St'IOali intermc1li, com- }lre.ii La l'ozz.obonella - Le Abliadessc, e quelli verso la Gasclnn dci Pomi. Porta Gaxibaldi (l"rhann) I 18 Porta Volta (t:r ùana) Il \'inie P. Garibaldi, dalla \'ia Ma.roncclli, que<:ta. compresa, fino a J>o1 ta Tl'nnglit~, ~ il lato destro di \'ia ll!aggi - I.e vie Balcslrtcrt e Alfieri, e la I Yia. Farlni nll'incontro colla ferrovia. Maddalena (Vrbnna) compreso rru lu spo111l:1 <lei Scvpso e il r. Porta Magenta (Urbana) ali' i11contro delln i;tmda alla Pozzoùonclln). l(i Le frazioni llullona - Cagnol:t - Ghisolfa - Bovisn - I cascinali dipend!lnti, dalla stra1la ilei l'uzzi neri - Yia ,\leardi avanti. S. Michclo alle quattro vie, in 'I Il territorio interpo:)to fra la Yin Sottocorno, quP:;ta compresa, e In I>iaz1.a tH Mercato a P. \'cuezin La vìa. Spallanzani, Indi il C-Orro Loreto, <lnllo ; :-bocco di , ia :;:pnllnn1.nni in avanti, piu lo Rottole e cascinali ndiacen ti. Il cor;:o Lorot.o fino nllo sbocco 1h \'ia. Spallanzani - La. circonvallazio11e a Porta .Kuova, delimitala la cunclotta n sinistr;1 dalla sinistra d(•I SC\'CSO (lìno C1gnola (ltnrale) I 1 - I 20 11 limitato tlal n. ;,o, 58 e GO dcl viale Sem11ione, i primi 1111mori della via Alberto da Gius:--ano o la ,·ia Vcpra - Il Corso Yercelli fino ai n. 8~ e 81 o pii1 il n. 2 di Via S. Siro - il n. 1 tli \'ia A1wgn e la cascina Bonetta. li sobborgo cli I'. ~ ~lagentn, I I 1 1 La tratta compresa fra la Chlcs.' S. Pietro in ~ala (Cor~Q Vercelli n. 7:> e 8~) e la Maddalena, e.~clusa la ca.scina Bonctta, pii1 la Colombl'r.L - S. Siro o tutti i cascinali, dalla cascina dci Santi alla \'ia : Vepra. , ___ ..... ~~ ........... -.~~~:..~':".":-~.- .... _,..... - - -. - ALLEGATO LABORATORIO MUNICIPALE TARIFFE PER l e analisi c h imiche e batteriologiche C 131 TARIFFE 11> per le analisi chimiche qunlitntive e quantitative richieste dai privati al Laboratorio municipale (da ver,-arsi ali' atto della presentazione <lei <·.ampio11e). Analisi qualitative. Per og11i analisi 11' ac1pm L. Pe1· ogni altra analisi (cl111 rilascio di certificalo). » » )> » (sC'nza rilascio di cerlificuto) )) 2,G:> 1,G5 1,05 Analisi quantitative. A<"qua tprova idrotimetrica, determinazione del residuo totale, ccc.) L. 1?,G5 'Vi 110 (determinazione dell'alcool, dell'estratto, delle ceneri, delle materio coloranti eterogen,,e) » ?1,G5 LaU(• (dC'tcrrninazione ciel grasso, dell'acqua, della cac::einn, ecc.) Burro (determinazione del!' acqua, grasso, sale) Farine e J»aoe (determinazione delle mio::celc rli farine, sostanze etero- )) 21,w genee). ,, » 11,65 » 11,65 Petrolio (<fotcrminnzion<" della temperatura cl' i11fi:.unmnzione, del punto di 1•bollizio111', 1•cc.) • TARIFFE 111 f>l'r lo analisi batteriologiche e microo::copiche richieste dni privati nl Laboratorio (da corrispondersi ali' alto della richiesta). Per ogni analisi batteriologica (con•rilascio di certificato) Per ogni analisi microscopica. L. (") ?:!,65 » (I) Somprcd16 pel vini od nltri i;cnerl ilkhi:im i. pci Conl'llai, di ,111l\llsi obbli 0'1ll-Oria, dallo leggi dello Stato •on fouero da queste llssato tllriffo speciali. (") Alla tarlfl'• samnno 1!11 nggiungcrsi lo ~rese di ,·faggio e IJ diaria di r,. 1~ nel caso di trasferta ruo1i Comune. ALLEGATO D SIJRVIZIO DELLE DISINFEZIONI 1. ) Pro::,:.petto del personale; 2 ) Tariffe disinfezioni nello stabilimento ed a domicilio· .. -~ ---~ ~-·· . . , -- - .. ' .a· - . _,. -· r. ... 135 t.) PUOSPETTO DEL PERSONA.LI~ per lo stabilimento di disinfezione e lavanderia. - As~cgno o 'a>"' QUALIFICA 5 % I' giornaliero individuale I Spesa Il giornali era Spesa annuale I I Ispettoro I Controllore (a 1lomicilio) I i I > (nello stabilimento) L. 6 6 ,, - - 5 50 5 50 :.!,007 50 ,, 5 - 5 - 1,825 - 1.460 - (.) 2, 100 - I Applicato > 4 - 1, I Capo lavandaio )> 3 51) 3 50 I, 277 50 G La vamlai > 2 50 15 - 5,.ii5 - Disinfcttntori > 3 - 36 - 13, 140 - l Agente fii riconsegna > 3 - 3 - l, 095 - I Custodtl . > :! 9- 2 25 (") 821 25 ~5 Z-l,291 .,-<> I:! . -<> '- •>-) - so I I 11 I . I I NB. - 1, Al uucchiollitl e fuochisti provvl!de I Ufficio tl>enico manicipalo con 1o0rsonale alle suo <lipcndcnzc. (°) Oltre l'nllogglo in luogo. ' 136 AI.LEGATO •) TARIFFE p o r 11 a c r"Vlzlo cJ.lsi.n.:2e zlo:n .J. e J.o.V"o.:n.clerla. Disinfezioni a domicilio. Disi11fezioni con soluzioni disinfettanti di locali e di tutti gli oggetti nei locali stessi contenuti che non si possano disinfettare nello stabilimento rli disinfezione: a) P er ogni locale (a qualunque uso sia destinato, latrine, scale, ecc.) della cubatura inferiore ai 20 mc. . h) Per ogni locale come sopra della cubatura di mc. 20 ai mc. 100 . OSPEDAl1E DEI CONTAGIOSI L. 2 » G- 1) H .egol a m c n to; Per Cigni 100 mc., o fraziono, in pià il pmzo dtlle disiufeiioni aumenU!rà di L. 6 . 2) P rospetto del pe r so n <:.1 l e; 3) P r eYentivo delle spese. Disinfezioni coi vapori di formaldeide di locali e di tutti gli oggetti nei locali stessi contenuti che non debbano essere disinfettati nello stabilimento di disinfezione. e) Per ogni lo<'ale fino a 100 mc. » 15 - Por ogni 100 mc., o fr.IZione, in più oltre L. 15. Disinfezioni nello stabilimento. a) Per ogni veicolo . h) Per ogni chilogrammo di biancheria disinfettata e sottoposta a lavatura L. 2,50 » 0,25 > 0,60 La frazi11no di ebilogrammo à calcolata come intero. e) Per ogui <1uinlo di metro cubo che il materiale occupa ncll' appa- recchio a vapore d'acqua, o nelle camere di disinfezio ne chimica . Lo frazioni cli quinto di metro ruùo si calcolano come un quinto. E 139 Regolamento per l'Ospedale dei contagios Art. 1. :NolPOspìtalt• dci contagiosi prestano sen·izio un meclico direttore l'<l 1111 mccliC'O assisten te, coll'obbligo per entrambi di risieder6 in lnogo. Tanto il meclico-dir('ttoro, qua,nto il medico assist1111te sono compresi neWorganico dell'Uflil'io munieipale d'igiene. Art. 2. Qna111lo però il nmncro clegli auuuahl.ti lo richil'gga, ocl in alln~ cin-ostauzo speeiali. da valutarsi clal mmlico capo mtmicip;\le, potr;\nno essere dcstiuat i, iu t1er\"izio provdsorio 1ll'll"Ospitalc: altri medici di ims:;itlio. Art. 3. La l>irozionc tlcll'Ospitalo e la. son·egliauza dell'annesso :"tahilitncnto di 11isinft•zione sono afiitlate al )feclico-direttore. Esso, colla i1iit l"('fllJIOlosa i-;ollccit111li11c. o valc111losi ili ogni 1ut•zzo di comnnicazioue possibile, don-iì, giornalmeutc, e piì1 YOlto al giorno, ove oceorr;L, tenere informato rufficiale sanitario: sul nmuero 1lc;.(li ammalati di cia'it:ttn pa1ligfome; sui nuovi ricoçerati; sugli a~gr;wati, appena l'a~~m vament-0 si llHlllilb;ti; sui morti, e in genere sn tutto qmrnto ri~1mr1L• l'a111ll1111cnto dell'Ospitalo cui è preposto, 1fa.ndo per tutto ciò ogni notizia opport1111a. Al mcclico-1lir1~ttoro spotfa a.ltresì di curare b rigoros<~ disciplina di tutto il personalo acl<lPtto all'Ospitale, non che di vigilare 1>cr l'csiitta osserrnnza dcl presenro rP~ola111m1to e delle altre norme che gli fossero 1lir1•ttame11ie impartite dall'Ufficiale .sanitario. Art. 4 . In caso 11'i111p1•1lim1!nto o ili assenza tlcl mu1lico-1lirettore. c:-;so 1h~lcghl'.rà ili rnltn iu volta il mc1lico assistente per Fesercizio clcllc funzioni s1111tletk, clnndo ili \aie delegazione i111111c1liat.• notizi<l all'Ufficiale sanitario. Art. 5. Il mo•liC'O assishH1tc c·o•Mliun\ in ~euert> il mc<lic1Hlirottor1•, c1l ha s1wl'ialc incarico clclle rc~istrazioni nosolo~it·hc e clclla sorn•gliiu1za 1h•l scn·izio cli clisi11fl·zio11u a domicilio nei «asi cli malattie i11fetti,·c. 141 1 'il) A rt. 6 . Art. 13. .Xellc infcrmcriu si pratielter.lnno: la. prima. visita alle orn 7 1l'cstate e 8,30 di inYeI'llOj la "''coudrL alle ore 15. Per gli ammalati di nuo,·o ingresso e per gli ag- {)ia!w11n p:uligliom' tlon-ìt esclusivamente e8sern 1l1'stiuato rul uua sola :;pceie di malattia iufcttirn. lTn padiglione allibito ad uua 11ata malattia <·ontagio~a: uon potrà cssero poi dc.-;tiunto acl altra, senza preYia generale disinfezione. grarnti ~i far:\ altra Ybita alle ore 20. A rt. 7. Art. 14. Prima di ael'ecll'rt'. ad una infermeria, il personale a<lclotto all'Oilpitale clono\ una impmv,·cstc speciale con. copertura dcl c<ipo, e calzare Rpcciali soprai-warpe, chll dc•porri\. mwen1lo. Niuno potr:ì. uscire da un p:11liglione, nè passare ad altro padiglione otl alla sezione 1foi sospetti, senza prima aver subìta una completa disinf1iziono e deposta Nessuno potr:\ entrare nei pacliglioni degli infermi l'io non vi è chiamato dallo Rue funzioni, o st1 non è autorizzato da regolaro permesso rilasciato 1lal 11rn1lico inclos~aro cl in•ttor<~. Art. 15. la sopravvestn speciale nel i>adiglione da cui esce. A rt. 8. ~t·I recinto o~pitaliero destinato alla se~rregazione saranno ammesse le pt·rsone I..o persono addette all'Ospitale dei conta~ìosi. clmT:mno l'~sl'ro stato di recente rinlCcinatt•1 e quelle che do\'essero a<>cedcrd per atte111lere a c1ualc·ho l:woro, cloYrauuo inoltro sottoporsi alle uornrn stabilite nel presente reg-olnlllento. addetto al servizio dell'Ospitale, noncbè le altrt: contemplate uol presente Regolamento, sotto ro,.ser,·anza delle norme in esso stabilite. I fornitori donanno e.-;ch1sh·amentc rh·oJgersi alla Sezione clei servizi g1'nerali e<l amministratid clel· l'Ospitale. A rt. 9. Art. 16. • Dd 1:amcrini d1e ;-;i tro,·auo agli estremi ili ciascun padiglione, nlcnui \'err:urno clcstiuati alla. disi11fcziouo e 31 deposito degli effetti delle persone a111111csso a ,•isitar1• ~li ammahlti aggravati; altri in\·cce alh clisinfezione e al 1h·posito dogli eflètti cld medici o dcl personale ili servizio. V lJIIldah\ s:mitario, f.lentito il parer~ <lei medico cli rettore, potrà permettere ai medici, non a1l1letti allo stabilimento, <li frequentare, a scopo tli stn<lio, le infer- Art. 17. merie. Art. 10. Presso l'Ospit:\le dci contagiosi sarà tenuto un arnm1lio farmaceutico provveduto Rpecialmcntc ilei me1lic:inali occorribili per gli scopi clcll' Istituto. l1'armadio farmateutico t• aflì1lato ai medici di ser•izio. Art. 11. Le ri1·crcho chimico-cliniche. gli esami microscopici o batteriologici <lonanno cssero fatti, per cura dei me1lici 1lell' Ospedale, nell'annesso laboratorio. Art. 12. Ciascun padi:.:lione o gruppo di pa1liglioni, destinati :«l una delle diverse malattie <:ont.a~imJc, dm·rìl essere cousi1lerat-0 come ospitalo a Rl>, e avere uno speciale personale cli i 11 ft•rm<'ria (\ mo bi I io proprio. l pavimenti dello infermerie, delle camere 1l'isola111euto e dei locali annessi, saranno puliti almeno una volta al giorno e coi metodi migliori da prescriwrsi dall' U fllcio d'igiene. Art. 18. Uua volt.'\ per i;ettimana le pareti, nella pnrte co11erta rlalla vernice imperrneabile cù i mobil i. saranno larnti e d isinfettati coi nwtodi cli cui all'articolo prcccdeut-0. Le stesse la,·aturo dovr:111110 e:>:>ere prat ieatc nollo camere dt'l parliglione elci sospetti, quando il malato le abbandona. Art. 19. t: a. ~:-iolutamentll proibito sollc\·arc polvere collo scop:uncuto a secco, eolio :-11az- Eohuue11to dl•gli oggetti e col ripulirli a mezzo cli ro.u11oli11i asciutti. 143 142 Art. 20. f,e matiemssa, le l~opert(I: gli oggetti ili vestiario e lo biancherie, 1ippe11a. tolti o 1lal lct.to o <lall:• persona degli ammalati: dovranno esseru riwcolti in hmznolo o 11a(~o inzuppato nella soluzione di sublimato, e conservati in appo:\ito recipiente, il quale vcrn'1 fatto trasportare ogni giorno, a<l ora fissa. allo st.'\bilimcnt~> cli llisint'czionc. Art. 21. Lo 111afrrass:• ilei padiglione dei sospetti do\'ra11110 essere tlisinfettate, cardate e rifatto ad ogni cambiamento di ammalati. Art. 22. Ogni voltn. elio un'infermeria cessasse 11i funzionare, si don:\ praticare in essa una goncmle disinfezione. In ogni caso la tlisinfezione generale delle infermerie, che non sieno chiuse, ~lovT:\ ne san\ tosto avvertito, e, accettato l'ammalato, iwlicherìi. il padiglione nel quale <lovri\ essere ricoverato. Nel ca.so che la malattii~ non avesse caratteri bcu determinati, l'ammalato verrà ricoYerato nel padigliono ilei sospetti. Art. 28. Le vesti deposte clall'a.mmala.to wrranuo portato alla stufa. lii disinftoziono; le hiancherio alla laYanclcria per subirvi il bagno disinfettante ccl il bucato. Alla l{Uardn.roba non sar:\ ricevuto nessun effetto, se non colla 11rma dcl Uont1·0Uore clollo clisinfczioui, a.ccert:inte che lo precauzioni di disiuft•ziono furono n·golarmcnte eseguite. Art. 29. Lo biancherie sporche e ùi poco n~lore, gli oggetti ili mcclicazione, qum1<lo non va.lg:• la spc.-;a di praticarne la disinfezione, sara.uuo clistrutti 11oll'apposito forno annesso alla staziono di disinfezione. essere ripetuta almeno duo volt.e alFanno. Art. 30. Art. 23 . • li scdilo clello latrine c<l il ,·aso delle stcs::;e llovrnuno essere lli frequente lavati con soluzioni disinfettanti, o sempre tenuti pulitissimi. I Y:\si, nei qnali verranno raccolti sputi, vomiti, essudati o ch~l'zioni, saranno P1•r il tempo di suo soggioruo alFOspit.ale, rauunah\to do\·n\ indossare lo sole biancherie o vesti fornito dall'.\1umiuistraziouo comunale. Bgli riprontlori\ i snoi offotti quando gli san\ concesso di lasciare l"Ospitale. .. Art. 31. e.olla maggior cura, clisinfettati. Art. 24. Lottigho, \'agorwiu i, ogni altro veicolo e qnah~ia.'3i materialo uscente dal recinto cli segregazione, si sottoporranno a. disinfezione. ì\'ess1m ricoverato imò essere licenziato dall'Ospitalo so non completamento guarito. A l'ichie11t1\ clella famiglia, ed iu via. cccozionalo, un contagioso potrà C:ìsere ritirato tlall'O:;pitalo quand'anche non complet;uncnto gnarito della forma cont:•giosa, purchì1 no sia cl:tto previo avviso all'Ul'tlcio municipale d' igiene pPr i provvedimenti cli isolamonto a domicilio. Art. 25. Gli addetti all'Ospitale, anche se nllogginti nclll\ spcdalu sezione <lei servizi :,.(Onerali, dovranno prendere il bagno prima 1lella loro uscita, sal\'O no fosso state fatto loro clivicto dal medico-dirottore. Art. 26. ,:Xe.c;sun malato potrà essere inviato all'Ospedale ilei contagiosi, se non previe eontrollo della malnttia, <1a parte del r)ersonalc dell'Ufficio <l'igiene. Art. 32. Gli ammall\ti guaritl ' lla fùrmo contagiose, ed in corso cli altri: allczioui mc1licho o chirurgiche, subito un bagno o pilt, o provvc1luti di irulnmeuti puri, YetTamlll trasportati, a cura 1lol )[unicipio, o al proprio domicilio o agli ospitali, proavvisanclo doll'invio, in que.~~~ seconda circostanz1l, l'lspettorato clcll"Ospitale al quale rammalato ò 1lirctto, per le neccs~ario disrosizioni. Art. 33. Art. 27. Ciascun ammalato YOrrh clir<!tt-0 al padiglione di accettnzion<'. Il mcclico di guardia A curn dell'lJfii!'iO <l'igiene vcr1i'L ma111lnta allo rispcttin! f:11niglic sollocita partecipazi1>111• dl'll'aggravn11w11to o della morte cli ammalati ckgcnti 1H'll'O.-;pitale. lH 145 Lrl carta 1l"uv\"i...o puL·ter:ì. a tcr~o eopia. dello rwrme pcn· le \'bite ed nlcuni nvvertirnPnti, qnnli il pericolo ùi cntr<\re nello sale dci vaiolosi senza e."sero stati auteriormento rivaccinati cou successo; il pericolo <li entrare in infermerie ùi contagiosi quando si ù malauclati di salute. o ~possati da fatiche; l'opportunit:\ di non toccare 11ò il Jet to, nè l'ammalato, cli non baciarlo, e nnppuro cli esporsi al suo alito, e ùi evitare: con ogni cura, di essere imhmttati dalle sue deiezioni. Art. 34. I famigliari di tutti gli ammalati ricoverati nell'Ospita.lo doi contagio:;i potranno giomalmeutti avere notizie <lei loro cari, prcsentau<lo~i al meclico-clirottoro in luogo, o rivolgendosi all'Ufficio cl'igicne, che richiederà le de::iidemte notizio al medicodircttorn <lcll'Ospitalc stesso. Art. 35. I parenti prossimi, c1l in caso speciale ~li amici 1legli aurmalati gra\'i, potranno in 11mnero di clue per YOltn, Yisitare i loro cari, ritirando il rola1 ivo permesso scritto <lai JUé(li1·0-diretture o dal J)[e(lico t•apo mtmicipalc. JJa visit• degli ammalati graYi, <li 11orma, 11011 si protrnrri'L oltre la mezz'ora; in casi speda.li, o massime 11ua11ùo si tratti lli ammalati agonizzaut i, la durata delln vbita poti~\ protrarsi a ~indizio dcl rnoclico ·llifottore, al qua.le è data pnro la facolt:\, in casi occezionali. Ili couccclorn che pre~sC> l'ammalato si trodno co11tmoporanoa111e11tc 'fino a i;ci persone. lia ,·isita agli n~~'Tavati è di regola conccs;;a Ili.Ilo prime orn del mattino fino alle oro 21, c6'·ezione fatta nelle orù clclh~ visite meclichl'· In <'asi straordinari potrà perii il direttore permettere la visita predetta in 111inltuir1110 momento. Art. 39. 1listriùuzio11e 1lel vitto si far.ì. secondo lo p1·oscrizioni me1lii:hll e ~li ornri in vigore pr1•sso l'Ospeclahi. .Il trasporto del ,·itto vcrr:ì. eseguito a mezzo d i vagoncini L1L all'uopo destinali. }J(J dva1111o ~aranno ritirato dai vagoucini o 1·011;-leguafo alla prinrn infermiera lH'i dspt•ttid padiglioni attraverso raperturn all'uopo clc.-.tinata. ~ assolnt:unent<i proibito il passaggio <li H08hu1zo alimentari o ili mc<licinali, di stoviglie, ili mwchiai, l'CC., <ln.ll'nno all'altro pa11iglio1111. Art. 40. Lo HOsbrnzo alimentari clw, introdotte in entro lo ~~ 1111 pa1liglio11c, 11on fossero consumate ore, vorranno clistrutte. Art. 41. I.n i:.to,· i~lio. vetri, 1erra;!lic e po,.at-0 Vt>rra11no n!:ni \'olta <lisiufèttnt~) coi metocli 111i~liori <la 111·e..;crh·ersi 1lall'Uftkio 1l'i::!imw. U~11al11 trattamont~1 :mbiranno i rocipio11ti tlei 11w1liduali qnan1lo ahhiano servilo por rrnrmalati o prima cli e:;;;;ere 11110\':llllClltC 11..;ati. Art. 42. I lt>ttighi<'ri sono acllletti spec>.ialmento al trasporto <iPgli n111mnlati nei i1a<li- glio11i 1i al senizio nt•croscopico. Art. 36. Art. 43. !'rima cli ac1·cdere a.Ile infermerie o camere degli ammalati, per la visita. agli aggravati; lo persone che ne abbiano ottenuto il permesso dovranno in<lossaro spl'ciali soprav,·esti: che deporranno all'u::;citn, lavandosi le mani ccl il Yiso c·on soluzione 1lisi11fctl:L11tc o con ;u·qua calda e sapouc. Art. 37. 1 mi11istri cli ogni culto, sopra richi°''lta clei ricoverati, o delle rispettivo loro famiglie, potranno acoo1lore al letto dell'ammalato per prestargli i conforti religiosi, os~ervnn<lo le norme di cui al precedente articolo. Art. 38. Pre., so cia.;cun pa(liglioae, per uso dei vhitatori clc~li amrnulati, sart~ disposto uu convenilmtc 1111mero di sopravY~ti, di berretti o di soprascarpe, clte ùopo essere stato adoperate v1 1Tanno cli Yolta in YOlta i •assate alla stufa ili clisinfczione. 1 Per ogn i pa1li14lione sono clcstina1e normalmente tre i11f1•r111ierc; una di prima e ilno <li ~ecouda, clni;sc. l.'iut'ermicm di prima cla~so funge da sorve~liante. Ove tm p:11li~liono avesse a chiudersi, lo iutèrmiere a1hlctte\'i potranno, per 1utla In 1lurata <ll'lla chiusura, essere allontanate dnlFO!-l)ledale, colJ'ohblil!O porò cli rinssm1u•re il s('rviziu uo11 appena <"hiamatc. Alle medesime vcrrù, per In durata stessa, corrispo..;to il solo salario. Art. 44. Cnn ~nard:nohiera c1l una. servente banno spt1Cialu incarico 1lclla g11ar1lnroba. Art. 45. La 1lirc1tri1·c-e1·011nnm coadim·a il ml'dil'C1-1lin·ttorn nella sorn·glianzn <li tutto IO I 147 il personale di se~zio addetto all'Ospedale; tiene la nota delle spese e l'inTentario degli oggt~tti di guardaroba, dei quali ha pure la reponsabllità. Art. 46. I lettighieri necrofori, ogni mattina ritireranno dai padiglioni tutti gli effetti che portavano gli ammalati all'atto della loro ae.cettazione, e ne faranno regolare eoosegna per la di8iofezione. Art. 52. Il portiere dovrà dare a chiunqu~ si presentasse all'Ospedale 1uW~ lo imlicazioni che gli venissero richieate. Nel caso non fosse in grado di fornire tali informazioni, indirizzerà il richiedente al medico <lirettoro. Egli non dO\'J'à lMCiar entrare nel recinto di segregazione 1iorsona alcuna senza autorizzazione scritta. Vigilerà altres\ porchè dallo stabilimento nulla si esporti nò <1:1l 1iorsonalo atldc~ tovi, nè da altri che vi avessero acceduto 1ier qualsia.si ragione. Art. 47. Ogni mattina, parimenti, ritireranno da ciascun padiglione le biancherie sporche (che saranno Mtate man mano bagnate iu una soluzione di sublimato, e riposte in un sacco di tela impermeabile), ricevendole sulla soglia del padiglione st.esso, e le trasporteranno, faoondone regolare consegna, alla sezione di lavanderia e disiofozione. Art. 53. ~ assolutamente proibito portar fuori dall'Ospedale oggetti ùi qualunque sorta cibi o be,·aude, lettere, ecc.), senzl' speciale permesso del medico-direttore. Art. 48. Ogni contagioso che si rendesse defunto v~ì. trasportato al deposito mortuario cogli indumenti che indossava all atto della morte, avvolto in UD leozuolOJ P<'lr essere collocato sopra uno dei letti sino al momento del trasporto al li"imitero 0 Art. 49. La visita ai <·adaveri potrà essere concessa, io via e('ceziooale, dal medico <lirett.ore al più prossimi parenti, osservate rigorosamente le norme prescritte per la 'fleita agli ammalati aggravati. Art. 50. li deposito dei cadaveri sarà provveduto di quanto può occorrere per autopsie, rioerohe anatomo-patologiche e per le disinfezioni cui devono sottoporsi il personale medico di servizio ed ammiJiistrativo. Il deposito deve essere lavato nelle singole sue parti ogni mattina oon soln1iooe di sublimato al 2 °/00• I tavoli di sezione deT"ono essere lavati colla soluzione disinfettante dopo ciaeoana autopsia. Le lettighe pel trasporto dei cadaveri devono pure essere disinfettate ogni volta <:he alano state usate. Art. 51. Il carro mortuario non dovrà entrare nel recinto di segregazione, ma ricevere l feretri alla porta d'accesso del recinto medesimo. IO• 149 •) OSPEDALE DEI COXTAGIOSI PROSPETTO DEL PEUSOXAIJ~ Personale sanitario. )le<lico-<lirettore a .. L. 4, 500 (oltre l'alloggio in lnogo}: )fedico-assistcnte a . > 2, 500 (oltre il viti o e l'alloggio in luogo). {') netta spesa figura già nell'organko dcll'Uftìdo d'igiene e sanità. Personale di servizio. , --- e e:> Assegno giornali oro indh·iclualc QliALIFIC.A E ::: z 8 1: :I :1 . Spesa Sp~a giornaliera annuale - . J•. Infermiere di 1• classe. > 50 (j 1> 20 g GO 2 - 7:{0 l ~o \38 I>irrttrice economa li I, __ 2• )' .,. 4 2 Gurrnlnrol1iera . > Servente alla guardaroba ,, 2 Lcttigl1ieri-necrofori > :i 2 t'omini <li fati.:a. > 2 Cuoca.. > Sott<Hluoc:i. •. > Sel'\"entc cli cucina. > Custode . . 23 > :.!O l,4GO :!, 190 - 3,501 2, 100 - - l, 8'25 - l 50 5-ii 50 l - 365 - - bO 29"2 - 3 - 1,095 IO U, l.i3G G -~ 50 5 50 80 3 i - 40 ,_ 50 NB. - Tutto il personale di 6'rTizio ha alloggio e "ritto io Joogo oltre Il Ycstiuio di servizio, ad eccezione dcl tastode che ha alloggio, Testlario ed lllumlnazioue. 3) 0:-PED.\I E DEI COXT.\GIO:::I INDICE l'cl pcr,;onnle sanitnrio. • • • · · · · · · · · · · . • . . L. I (') 7, (llJO -- .-~, l't•I p<'ri-nna((I <li servizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . '1' lTO LO I. I ~. G3(j I :iO Assistenza medica e vigilanza sanitaria CAl'O Conh ibuto nl Fondo pensioni pPi medici e diruttricc . . . Assicur~z.1one nwchr1) dPI pm-sonalP. contro gli infortuni (csclu~i j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Iscrizioni.' dd pcr~onale di ser,·izio al Fondo pre,·idenza . 1, > 500 ,. I. I • I soo-1 1-==--~ Tra.c:fcrte . . . . . . . . . . • . . . . . Y~·,,tlnrio > Yitto n i3 JIN'Sonc {t3 personale e ;:;o Tra-:po1fo umnwlati. . . . . . I Illuminazione e> rlscalclnmcnto. I...nvnture o disinfezioni . . . . 33. 3oc. i 2.> · 11 11 :.?., f>()l) ,, l:i, IJOO » 2, ;"i()() 4,000 Affitto st.lbilc . . . . . . . . . . . . . . . . .. :J, 000 Spesa diverse di contabilità ed nmmini~trazione > NB. - li pre"rcntlm. di coi 1opn1, è basato sopra una presenu medi.i ùi 6(i ammalati. (') l!ctta 1pcsa figura gi,'L nell'organico dell'Ufficio <l'igiene e unita, - > > 2,500 > ), I ,. ~.500 1- > ordinaria dcl locale controllo > . ' d'urgcm:a art. li-13 111. Laùoratorio municipall' di rhimira o IJat,('rioh>Jin .1rt.. lù-3(1 I\'. \'ic,'ilall7.a zoojatrica, macello puùbliro art. :H...:3.> • V. Vi;;il,1111.a sull'c«ercizio ddlt' p1"0ft.'»'ioni sanit:u·i·· ed nlll111 arL 3G-3'J Igiene delle abitazioni e del terreno Consumo ctl nnnuortizzo arredamento. :;pese <l'hnpianto ~lanutenzione 3 » ;-) e soccorsi > 7 > I.! » 13 l, 200 CAPO .,, 3 > I, 510 » :' •• > 111 }ttJ\"l'l'I pag. 'TITOLO II. ammalati) G. 2GG13 n L. 1,2:-i • Speso tlirnr:;o u pro\"Vistc i1iceoli oggetti . . . .. I.. al pt:'rsonalc cd nitre economali Merlicinalì e spcso di laboratorio. . . . . .. 180 _ T. Disposizioni gcn•'rali art. 1-3 Il.•\s:sbtenr.a mNlica, chirurgi.~a e1l o::;tC'tnca > > \ I. Di:spo:-.izioui gt'UC'mli art. 40- 1 1t VII. Fo11<lamenta 1lt·~li cdiHci nrt. i3-H \'III. Altl'zr.a rlt•llc ease, 1111meru etl altc·u.c dci piani, curtili, ch1o::;tri111, ot.racle, suolo pnùùlico ni·t. i3-i)i IX. Locali ili n!Jit.azione e loro a1111P,;si a1·t. :'i:i-KI X. Fognatu1~1 clumbtica art. Si-U:l Xl. Abitazioni collctti\'e e i:.-tabili111enti pnùblici (teatri, scuole, locanclc•, bagni, ecc.) art. !H-10:-> . X Il. Stabilimenti industriali art. 100-1 H XIII. Co:struzionu ed abit..'lliiliti~ dl'llc ..:n.se l'lll'nli e•l nmw:;Si art. 115-1:.!!l Xl\'. Visita agli edifici in co:;trnzione, JK'l'llll'SSO ili a1J1t.abilità delle CD"O di 11110\ll CO:,,il'llZÌOllC art. 130-131 . X\'. Demolizione degli edifici art. I~ . XVI. Iudu~trie, fltbbrichc, 1lepo:-iti in::;alubl'i o moll'SlC' art. 13G-145 XVII. Acqua conrlotta, acque potabili, fontmw, pozzi, lnH1.toi e acque suJl<'rficiali art. l'iG-15..; X VIII. Jmmissioul' di SC{)li, di acque lul'ide e lli resi lui salirli nei CON d'ucqua nrt. 159-IGO XIX. Hisnic art. 161 XX. Ispezione nllc case abitate, btitnti, stabilimenti industriali, fabbriche, nl bt.•rghi,ecl·.,, lichiarar.ioni d'ina liitnbililll c clt chmsura art. I0:!-16 i pag. I:> > 15 > 16 l> lG :!O l> 27 > 30 > l> 33 36 > 30 > > 40 40 > 43 > 4(i > 4G l> 46 l> 153 152 '.l'l'l'OJ,Q Y. TITOLO II f. Polizia mortuaria. Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico CAPO ,. .,, ,. • > > • > ,. XXI. Dispo~izioni gene1·ali art. 165-160. : XX Il. Alinvnti d'origine animale . SEzm:->I·: I Carne di animali .Ja 111acelln art. 1'71l-2UH SEZIONE Il Animali da cortile, :;Plvngi.;ina, Jlf·~ci, cr•Jstneci e molluschi art. ~10-~t:i . ,. SEZIOSE Jll Yncclwric urbani', latte, L111·1'0, lbr111aggi o Jatticlnil art. 21r-~:12 . XXIn. Alimenti d'ori~in·~ wgetalt• . > SEZIO:-tE I Cereali, fa1inc·. pane e• pastl• alimentn d nrt. 23\-241 ,. SF.zto:-tE Il Frutta, lt•gumi, erbaggi e 1\m~hi art. 2\2-~l.3 ,. ~El!ON~: m Comene alinwntari, ZllCChl'ro, llliE'lt', conft•tti, Jircparati zncl'!ierini, scirop11i o mm•mellate nrL 2iG ,. SEZIONE IV C'afTè, thè, cioccolato, dro:zhc art. :!li-:!JO XXI\". Bcmndo > SF.zto:>m I \'ino, birrn, aceto, spiriti, bevandt• nlcoolichc art. 2jl-258 ,. SEZIO:-tE Il Aet111e ga:•osc, limonato e ghiaccio art. 2j(J-2tì3 XXV. Suppellettilt da cucina e da tavola, recipienti, oggetti in genere d' u~o domc:;tieo, p1·of11mr1 ie e giocattoli art. lW~-2ìO ,. ,. po,g. 48 ,. 48 ,. 49 ,. 49 ,. ,. ,. ,. > ,. ,. ,. 59 M M 65 XXXIII. Notificaziun•• della morte; dichiarazione e \Crillca relati\a 1wt. :H8-:~33 . . • . XXXIV. l'erioilu di o~ser\ aziuue dci cadavc1·i o licenza i1cl scppcllimonto art. :{3{;-:l:J8 • XXXV. Ct1:;lo11ia, i11ca:s:samcnto, tra:s1>orto elci cadavere o 1101·wo i>er le\·aro la miu;chPra od eseguire ritratti art. 3:;a-:no i . XXXVI. l111balsam;1ì'.ionc, autop.-;ic e conservazione cli caclan:1·1 o loro :iiarti nrt. 371-376 . XXXVII. Cimiteri, deposito di o:s:-ervazion(', camere mortuarie, c.:sumazioni art. 3'77-3~ • • XXX\'JU. Cremazione dei cada\c1·i, crematorio o cinerario nrL 381-3!>9 58 pag. 91 .,, 93 . . > ,. ,. 97 > 99 67 0 67 ,. 68 68 70 > '71 > CAPO 'rITOLO Yf. WPO XXXIX. Di:;po:;iziuni generali e ;,nali a1·L 300-391 pag. IO! ALLEGATI_ n·ro r.o I\'. Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali domestici CAPO ,. ,. > > ,. XX VI. Misure generali contro le> malattie infettn·e dell'uomo nrt. 271-288 XX VII. Misure speciali e straordinarie in casi di malattie esotiehcart.28~29-1 XX VIII. Vaccinazione nrt. 295-300 . XXIX. Vi~ilanza igienico-sanitaria delle scuole, ronYitti, nsili ed istituti dì e<lucazio1w ed i~truzione in genere art.. 310-319. XXX. ~talattio celticl1e, sifilide da Laliatico nwrccnario, tubercolosi, tigno. etl altro malattie trasmissibili art. 320-3'.!:~ XXXI. Misure contro le malattie infclthe o contaggiose dd bestiame, art. .,. 3'~i-3:i:~ . XXXII. Misure speciali per la turbcrcolosi, nna, carbonchio, moccio, rahbia art. 3:-13-347 • > i3 73 > 77 > 78 > 81 ,. ii > 85 ,. 88 pag ALLEGATO A. Orga11ici. - t:fllcio d'igiene. - Lal.Jomtol'i. - :.1a.ccllo > B. Cit·coscri1.ioni rncrlico-chh·urgicbc. - Circoscrizioni dolio condottoJ ostetriche e 2-clativo organico del pe1'l:ionale S<mitario > O. TnrilTc Jlèr le analisi chimiche e batteriologiche D. Servizio dolio tli:;infozioni . ,. E. Ospe1lale dd conta:,'1osi ,. pag. 105 > 109 129 I> 133 137 > ,.