L`istituto dell`investigazione private ha come norma di riferimento l

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L`istituto dell`investigazione private ha come norma di riferimento l
CENNI NORMATIVA ISTITUTI D’INVESTIGAZIONE
AGENZIA INVESTIGATIVA
L’istituto dell’investigazione private ha come norma di riferimento l’art. 134
T.U.L.P.S. (Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere
di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che
non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio
di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Il
regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o
chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale
dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati
l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575).
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o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
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conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari
I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza
di investigazioni private, sono (vedi Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010;
allegato G):
Laurea
triennale
in
specifiche
discipline
(economia,
psicologia,
giurisprudenza, etc.);
avere svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, con
un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di
lavoro dipendente e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore;
aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazioni
private ad indirizzo civile in strutture riconosciute dal Ministero o dalle
Regioni.
Oppure;
aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più
di quattro.
Gli obblighi principali della normativa di riferimento T.U.L.P.S. a cui l’istituto
deve attenersi sono descritti agli articoli:
135 T.U.L.P.S.
137 T.U.L.P.S.
139 T.U.L.P.S.
ART. 135 T.U.L.P.S.
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investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a 5 anni e
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Avere svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti
L’articolo descrive gli obblighi basilari per acquisire un incarico e per
documentare agli organi competenti le attività svolte.
1. Registro degli affari
2. Riconoscimento del Cliente attraverso documento con fotografia
proveniente dall’amministrazione dello Stato
3. Tabella delle operazioni affissa e visibile
(I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui
all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che
compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con
cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza.
altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello
Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali
attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o
compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della
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dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di
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Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente
dall'amministrazione dello Stato).
ART. 137 T.U.L.P.S.
Disposizioni in riferimento alla cauzione di garanzia (vedi Decreto n. 269 del 1
dicembre 201; allegato F2).
(Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e
prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio
dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto
o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in
conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato).
ART. 139 T.U.L.P.S.
Nell’articolo si evidenzia un obbligo di collaborazione con gli organi di polizia,
anche come estensione di quel principio di collaborazione civica, che, all’art.
652 c.p., sanziona penalmente quanti, in occasioni di necessità o pericolo, si
rifiutino senza giusto motivo, di prestare la propria opera di soccorso.
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Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il
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Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal
(Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro
opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati
ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di
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pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria).