Requisiti professionali e di capacità tecnica
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Requisiti professionali e di capacità tecnica
Requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali Ambito di applicazione E’ entrato in vigore il 15 marzo scorso il Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010 (Decreto Maroni) relativo agli istituti di vigilanza ed investigazione per conto dei privati e che fa riferimento al TULPS e suo Regolamento attuativo. Il Decreto 269 si applica a: attività di vigilanza e sicurezza conto terzi attività di investigazione, raccolta e ricerca informazioni conto terzi Sono esclusi i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli con il solo scopo di allertamento. INVESTIGAZIONE (art. 257 bis) Art.4 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali Requisiti del progetto organizzativo, professionali e di qualità per gli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. Art.5 Allegato G Allegato H (di cui all’art.257 comma 2) Tipologie di attività che si intendono svolgere (Art.4 comma 2) Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente ( Per la definizione di tali tipologie vedere Art.5 “Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale”) Requisiti professionali (All. G) I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza di investigazioni private, sono (vedi Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010; allegato G): • Laurea triennale in specifiche discipline (economia, psicologia, giurisprudenza, etc.); • avere svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, con un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore; • aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile in strutture riconosciute dal Ministero o dalle Regioni. Oppure; • Avere svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a 5 anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro. Per operare come investigatore dipendente: • Diploma di scuola media superiore; • Pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di 134 TULPS da almeno 5 anni; • Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni ed accreditati presso il Ministero dell’Interno. Ovvero: • Aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza come informatore commerciale titolare di istituto: • Laurea triennale in specifiche discipline (economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze bancarie o corsi di laurea equiparati); oppure, in alternativa * essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. Per operare come informatore commerciale dipendente: • Diploma di scuola media superiore; • Pratica triennale presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni; • Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni ed accreditati presso il Ministero dell’Interno. Ovvero: • Aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. Requisiti morali: L’investigatore privato titolare di istituto nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt. 11, 134 del R.D. 18.06.1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e art. 257-quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 – Regolamento per l’ esecuzione del TULPS). Documentazione da presentare: • Istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 14,62. • Progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del D.M. 269/2010. • Autocertificazione. • Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del D.M. 01.12.2010 n. 269. • Documentazione relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto. • Tabella delle operazioni con l’ indicazione delle relative tariffe. Normativa di riferimento: •R.D. 18.06.1931 n. 773, Artt. 134, 135, 136, 137, 139 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS). •R.D. 06.05.1940 n. 635, Artt. da 257 a 260-quater (Regolamento di attuazione del TULPS). •D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi). •Codice in materia di protezione dei dati personali - A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive. (Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275)