Requisiti professionali e di capacità tecnica

Transcript

Requisiti professionali e di capacità tecnica
Requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le
caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e
per gli istituti di informazioni commerciali
Ambito di applicazione
E’ entrato in vigore il 15 marzo scorso il Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010 (Decreto Maroni) relativo agli
istituti di vigilanza ed investigazione per conto dei privati e che fa riferimento al TULPS e suo Regolamento
attuativo.
Il Decreto 269 si applica a:
 attività di vigilanza e sicurezza conto terzi

attività di investigazione, raccolta e ricerca informazioni conto terzi
Sono esclusi i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli con il solo scopo di allertamento.
INVESTIGAZIONE (art. 257 bis)
Art.4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli
istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.
Qualità dei servizi di investigazione privata
e di informazione commerciale
Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di
licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali
Requisiti del progetto organizzativo, professionali e di qualità per gli
istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.
Art.5
Allegato G
Allegato H (di cui
all’art.257 comma 2)
Tipologie di attività che si intendono svolgere (Art.4 comma 2)
Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le
quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente
( Per la definizione di tali tipologie vedere Art.5 “Qualità dei servizi di investigazione privata e di
informazione commerciale”)
Requisiti professionali (All. G)
I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza di investigazioni
private, sono (vedi Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010; allegato G):
• Laurea triennale in specifiche discipline (economia, psicologia, giurisprudenza, etc.);
• avere svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, con un investigatore
privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato
dallo stesso investigatore;
• aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile
in strutture riconosciute dal Ministero o dalle Regioni.
Oppure;
• Avere svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia,
per un periodo non inferiore a 5 anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un
anno e non più di quattro.
Per operare come investigatore dipendente:
• Diploma di scuola media superiore;
• Pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini
elementari, presso un investigatore titolare di 134 TULPS da almeno 5 anni;
• Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad
indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle
Regioni ed accreditati presso il Ministero dell’Interno.
Ovvero:
• Aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un
periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di
quattro anni.
I requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza come informatore
commerciale titolare di istituto:
• Laurea triennale in specifiche discipline (economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze
bancarie
o corsi di laurea equiparati);
oppure, in alternativa
* essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o
amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
Per operare come informatore commerciale dipendente:
• Diploma di scuola media superiore;
• Pratica triennale presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;
• Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali
organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni ed
accreditati presso il Ministero dell’Interno.
Ovvero:
• Aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un
periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di
quattro anni.
Requisiti morali:
L’investigatore privato titolare di istituto nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la
compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza
(artt. 11, 134 del R.D. 18.06.1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS),
e art. 257-quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 – Regolamento per l’ esecuzione del TULPS).
Documentazione da presentare:
• Istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 14,62.
• Progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del D.M. 269/2010.
• Autocertificazione.
• Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica
indicati nell’allegato G del D.M. 01.12.2010 n. 269.
• Documentazione relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto.
• Tabella delle operazioni con l’ indicazione delle relative tariffe.
Normativa di riferimento:
•R.D. 18.06.1931 n. 773, Artt. 134, 135, 136, 137, 139 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
– TULPS).
•R.D. 06.05.1940 n. 635, Artt. da 257 a 260-quater (Regolamento di attuazione del TULPS).
•D.M. 01.12.2010 n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei
servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi).
•Codice in materia di protezione dei dati personali - A.6. Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive. (Provvedimento
del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275)