TRIBUNALE DI PALERMO " _____ L __

Transcript

TRIBUNALE DI PALERMO " _____ L __
N.
N.
15831/09
6159/10
R.G. Notizie di Reato
R.G. Tribunale
Sent. N 191/12
Del
16/01/121
Il
"
"
fuevocabile il
Al P.M. per esecuz. il
Il
iill
Campione Penale nO
il
Redatta scheda il
•
TRIBUNALE DI PALERMO
SENTENZA
( artt.544 e segg., 549 c.p.p. )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
"
Il Tribunale di Palermo - Sez. V
il
penale - composta da:
"
Dott. "
P. FALCONE
Presidente
Dott.,:
F. ANFUSO
Giudice
Dott. i
G.NATALE
Giudice
,
i,
Alla pubblica udienza del 16/01/2012
Ha pronunziato e pubblicato
medidhte lettura del dispositivo la seguente
!I
'I
SENTENZA
Nei confronti di:
"
"
iiBIONDO Salvatore, nato a Palermo il 05/01/56 detenuto presso la Casa
Ibrcondariale Secondigliano di Napoli, elettivamente domiciliato presso
':lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe Di Peri;
- Detenuto presente -
-------'
_____L __
-------,-
Parti Civili:
1) :,Corvaia Giovan Battista rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
IForello
2)
IrAI
Federazione Antiracket
I:Salvatore Cara donna
rappresentata e difesa dall'avv.
3) Associazione Onlus "Comitato Addio Pizzo" rappresentato e difeso
dall'avv. Valerio D'Antoni
IMPUTATO
Per il qelitto di estorsione aggravata e continuata in concorso (artt. 110, 81, 629
c.p. co,mmi l e 2, in relazione all'art. 628 comma 3, n. l e art. 7 d.l. 13 maggio
1991",11° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, nO 203), per avere, in
concorso con Biondo Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo
" criminoso, anche in tempi diversi, dapprima Biondo Salvatore per gli
diseg~o
anni 1:995 e 1996, poi da11997 Biondo Francesco, mediante violenza e minaccia
derivahti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,
costretto Corvaia Giovan Battista, amministratore unico della G.B.G. Corvaia
Cost~zioni s.n.c., a versare una somma di denaro quale "messa a posto" per la
realizi,azione dell'albergo "Casena dei Colli", ubicato nella via Villa Rosato,
nonché per la vigilanza notturna dell'immobile, così facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condiz,ioni previste dall'art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvan~aggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Con là recidiva reiterata e specifica per Biondo Salvatore
'I
In Palermo nel 1995 e 1996
"
Con l'intervento del P.M. dotto Auricchio e dell'avv. M. Spoto in
"
sostituzione
dell'avv. Giuseppe Di Peri di fiducia, assente.
Il
Sonol presenti l'avv. Salvatore Forello e l'avv. Salvatore Cara donna, anche
in so~tituzione dell'avv. Valerio D'Antoni, per le Parti Civili
,.
Le p~rti hanno così concluso:
il P~bblico Ministero chiede, ritenuta accertata la penale responsabilità
dell'imputato, la condanna dello stesso alla pena di anni 12 di reclusione ed €
3000;00 di multa oltre le pene accessorie.
!I
L'av,v. Forello per la P.C. Corvaia, chiede la condanna dell'imputato e conclude
come da comparsa che deposita con allegata nota spese
il
L'aiv. D'Antoni per le Parti Civili "Comitato Addio Pizzo" e "FAI" chiede la
cond:anna dell'imputato e conclude come da comparsa conclusionale e nota
.
speseil che d eposlta
il
Il
•
Le Farti Civili tutte, inoltre, chiedono la distrazione delle spese a loro favore
i
Il difensore dell'imputato avv. Di Peri chiede l'assoluzione del proprio
assi~~ito per non aver commesso il fatto; in subordine l'esclusione dell'art. 7 e il
minimo della pena.
Il
"
!!
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito delle indagini svolte in relazione ai fatti denunciati da Corvaia Giovan
Battista'; riguardanti estorsioni subite per la realizzazione di un albergo denominato:
"Casena,I dei Colli" con attiguo residence e per l'esecuzione di lavori di
ristruttqrazione della vicina Villa Scovazzo, il G.u.P. del Tribunale di Palermo, con
decreto in data 22-9-2010,
disponeva il rinvio a giudizio immediato di Biondq:
Salvatore e del fratello Biondo Francesco, nei cui confronti si procede separatamente1.
innanzi il a questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere del reato di:
il
estorsi9re aggravata continuata precisato in epigrafe.
Nel dil?:attimento innanzi a questo Tribunale, dopo la decisione sulla costituzione,
,
delle oqieme parti civili e l'ammissione delle prove, si procedeva alla acquisizione
dei doc,umenti prodotti dalle parti, nonchè all'esame del teste Lo Bue Vincenzo e
della p~,rsona offesa Corvaia Giovan Battista. Quest'ultimo atto veniva interrotto
.
pe~!
,
accerta~'e la capacità dello stesso di testimoniare attraverso l'espletamento di apposita!
perizia.IIDoPO l'esame del perito e del consulente di parte della difesa il Tribunale'
disponeya non darsi ulteriore corso all'esame del nominato Corvaia Giovan Battista,
ritenuto incapace a rendere idonea testimonianza, procedendo alla acquisizione delle
dichiar~zioni
dell'att~
•
I
dallo stesso rese in sede di indagine per sopravvenuta irripetibilità
ai sensi dell'art. 512 c.p.p., decisione questa che veniva confermata da\i
"
collegi~1 a seguito dell'acquisizione del certificato di morte del Corvaia prodotto dai I
suo dif~psore dopo l'interruzione della discussione già in corso. Sempre nel corso deI,
dibattimento si procedeva all'esame dell'imputato di reato connesso Giordano
Salvatore ed alla assunzione delle dichiarazioni rese dall'imputato Biondo Salvatore,
quindi ,all'udienza del 16-1-2012 le parti concludevano nei termini precisati in
epigrafe ed il Tribunale qecideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impl,ltazione a carico di Biondo Salvatore trova origine, come si è rilevato, dalle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla persona offesa Corvaia Giovan,
Battista, costituita parte civile nel presente giudizio, per cui appare necessario,
k
\
il
!I
muovt;:re da alcune considerazioni circa l'utilizzabilità di tali dichiarazioni e sull~
loro concreta efficacia probatoria, non essendo stato portato a compimento l'esam~
dello stesso in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti.
All'u~ienza del 20-6-2011 una serie di evidenti inconguenze, circa date e
succe~sioni cronologiche degli eventi narrati da Corvaia Giovan Battista, ha indotto
questQ Tribunale a disporre perizia diretta ad accertare l'idoneità fisica e psichica
del C9rvaia a rendere idonea testimonianza, accogliendo la richiesta avanzata dalle;
,I
parti. :'
In esir,o agli accertamenti compiuti il perito nominato, dotto Rosario Siragusa, hai
riferito che il Corvaia alla data del suo esame dibattimentale era assolutamente ed:
I
l
:
irrevefsibilmente incapace a testimoniare, perché affetto da "encefalopatia porto
sistem!ca cronica in soggetto trapiantato epatico", precisando comunque che,
"
l'insotgenza di tale patologia neuropsichiatrica era da ricollegare a ad un~:
Il
internizione della terapia immunosoppressiva risalente a tre anni prima e quindi aL,:
conseguente deterioramento progressivo della funzionalità epatica del soggetto,
"
sicuramente non presente fino all'esame ecodoppler dell'ottobre 2009, in cui si,;
,
conclude per l'assenza di "complicanze nel post trapianto epatico", a conferma dei
~
I,
preced~nti
Il
accertamenti diagnostici eseguiti tra il 2007 ed il 2009, che avevano
I
eviden,ziato una buona funzionalità epatica. Proprio sulla base di tali argomentazioni"
j
,
scientifiche, che il collegio ritiene di condividere per la loro assoluta coerenza ed
accuratezza, il perito ha escluso che le dichiarazioni rese dal Corvaia in sede di
!I
indagine alla squadra mobile di Palermo, in un arco di tempo ricompreso tra il 10-"
Il
"
11-2008 ed il 26-26-9-2009, possano essere inficiate dalla patologia riscontrata in'
'
sede
d~battimentale.
L'attendibilità delle conclusioni cui è pervenuto il perito non
pare pgssa essere contrastata dalle considerf\zioni espresse dal consulente di parte,
nominàto dalla difesa dell'imputato, dott.ssa Rosalba Tiziana Trumbadore, poiché
la stessa,
nel corso dell'esame dibattimentale all'udienza del 24-10-2011 e nella
Il
relazione predisposta, nel confermare l'as'soluta ed attuale incapacità a testimoniare;:
"
del Corvaia per la patologia riscontrata dal perito, si è limitata ad osservare che in
.5
Il
ii
una T,AC eseguita nel 2010 sul Corvaia vIene evidenziato un problema diIl
'!
"leucqpatia ipossica" sintomo di una condizione di demenza e che, pertanto,
III
assen~a di precedenti TAC confrontabili con quella del 2010, non sarebbe possibile
datare!1 al . 2009
L'insorgenza della patologia neurologica,
atteso
che "il
deterioramento cognitivo è un processo lento e graduale" (v. esame, f 13). Tali
considerazioni, tuttavia, appaiono in contrasto con i dati clinici correttamente
~
.
evidenziati dal perito e, in particolare, con il fatto, non contestato dal consulente,
che lai1patologia neurologica non è insorta in modo autonomo ilei Corvaia, ma solo:
:1
come ~onseguenza diretta dell 'improvviso deterioramento della condizione epatic~i
del soggetto. Invero lo stesso consulente, rispondendo alle domanda del collegio
circa Iii possibilità che l'evoluzione della demenza riscontrata sia più veloce quando
non
di~enda dall'invecchiamento ma da una patologica epatica, ha senza esitazione
affermato che la stessa è ''più veloce perché c'è un processo infettivo in atto" (v.
Il
esame il f.16),
per cui ad avviso del collegio appare assolutamente corretto fare"
risalire, come fa il perito Siragusa, la condizione di demenza del Corvaia ad un
momento successivo al deterioramento epatico da cui deriva e di cui non vi è traccia
negli
Sulla
~~certamenti diagnostici anteriori al 20 l O esaminati dal perito.
.~corta
.
di tali elementi deve ritenersi provata la situazione di totale ed
irreversibile
incapacità del Corvaia di rendere una valida testimonianza lllr,I
~
dibattiinento, per cui non appare revocabile in dubbio la decisione di acquisire le
dichia~azioni
dallo stesso soggetto rese nel corso delle precedenti fasi del giudizio.
per l'a~soluta irripetibilità dell'atto ai sensi dell 'art. 512 c.p.p., tanto più dopo che la;:
stessa decisione è stata confermata a seguito di un evento quale la morte del Corvaia
che rende assolutamente impossibile un suo esame dibattimentale .
•1
Il Tribunale non ignora il fatto che, a prescindere dall'astratta acquisibilità delle,
dichiarazioni rese da Corvaia Giovan Battista nel corso delle indagini, la datazione.
dell'in$orgenza delle patologie psichiche che ha reso impossibile l'esame
dibattimentale del Corvaia rappresenta una questione ineludibile per la loro concreta
utilizzazione a fini probatori. Al riguardo tuttavia le osservazioni svolte dal perito,
il
6
fond~te
come si è detto su approfonditi accertamenti e su considerazioni di carattere
scientifico che il collegio ritiene di condividere, consentono di escludere che le
dichiarazioni rese dal Corvaia alla Squadra Mobile di Palermo tra il 10-11-2008 e.d
il
26~9-2009
possano essere viziate da una situazione psichica compromessa che
'I
,I
'
possa; fare dubitare della loro attendibilità.
Ma, al
di là di ogni considerazione di carattere medico scientifico, il
Il
Tribunal~
il
ritiene determinante l'evidente coerenza logica, la dettegliatezza, la precisione e la
conse,guenzialità delle dichiarazioni rese dal Corvaia nella fase delle indagini eq
acquisite nel presente giudizio, che trovano riscontro nella assoluta
"
mant~j:lUta
lucidit~
dal Corvaia nel rendere l'intervista pubblicata sul quotidiano Giornale di
e.
pressq:cchè contestuale al riconoscimento fotografico dell'odierno imputato in data"
Sicili~
del 21-11-2008 (successiva al ·verbale. di denuncia reso il 10-11-2008
28-11"12008), a fronte, invece, della manifesta incongruenza delle dichiarazioni
~,
degli ~tteggiamenti assunti in dibattimento dal Corvaia, persino nei confronti del
proprio difensore, che hanno reso inevitabile l'acce11amento peritale sulla sual
I
,.
capacità a testimoniare. Lo stesso, infatti, pur avendo confermato per grandi linee i
fatti d%nunciati, ha evidenziato un profondo stato confusionale che lo ha portato
<1,1
"
dare ihdicazioni
incongrue circa le date degli eventi descritti, la sequenza
cronol~gica degli stessi e p~rsino sulle modalità di attuazione della sua costituzionel!
di parte civile (v. al riguardo il controesame svolto dal suo difensore in
.1
"
dibattimento),
inducendo il pubblico ministero ed il difensore ad avanzare richiesta
.
di periz.:ia cui la difesa dell'imputato non si è opposta, rimettendosi alle decisioni del
'.
Tribunale.
Ciò P9?to, va osservato che Corvaia Giovan Battista, titolare di una impresa di
costruzioni gestita insieme al fratello Gaetano, nel verbale di denuncia reso innanzi
alla Sqbadra
Mobile di Palermo il 10-11-2008 ha riferito che, durante i lavori di
I
costruzione del residence di via Alba Gulì a Palermo, gli era stato suggerito, se
voleva stare tranquillo, di acquistare i materiali edili nella zona di S.Lorenzo da tale
Pedone e che quest'ultimo gli "impose di prendere come guardiano notturno tale
Salvatore Biondo", il quale dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione
dell'attiguo albergo "Casena dei Colli", tra il 1995 ed il 1996, gli aveva detto cji
esser costretto "con rammarico" a chiedergli la somma di trenta milioni di lire. XI
r
Corv~ia ha precisato che, dopo un iniziale rifiuto, "avendo subito pressiof!i
continue ", si era convinto a versare la somma richiestagli in sei rate da cinque
milioni di ciascuna. In tale contesto il Corvaia ha aggiunto di avere appreso dai
"
,
Il
giorn,~li
che Biondo Salvatore, soprannominato "il lungo", era stato arrestato CO)1
l'accusa di essere il reggente della famiglia mafia sa di S.Lorenzo
e cl\e
successivamente, tra il 1.997 ed il 1998, Franco Biondo, fratello di Biondo Salvatore,
'I
gli ay,eva proposto di assumerlo come guardiano notturno ed aveva accettato iJ;l
alternativa la somma di cinque milioni l'anno, da pagare in due rate a natale
pasq~.a,
"
~
somma che era stata elevata verso il 2004 a cinquemila euro,
comPfendendo anche le ulteriori somme richieste per i lavori di restauro della vicin~
~
,
Villa Scovazzo intrapresi dal Corvaia verso il 2002. Le somme sopra indicate,
secondo quanto riferito dal denunciante, venivano periodicamente pagate
lasciapdole in portineria in una busta con l'indicazione del cognome di
Tesa~j:o,
fantasi~,
preventivamente concordato tra le parti e ciò fino al gennaio 2007, data iri
cui il Corvaia aveva cessato ogni pagamento di somme in favore dei fratelli Biondo,
Tale cjecisione, tuttavia, non era rimasta senza conseguenze, poiché nei primi det
2008 Ù
., Corvaia era stato informato dai suoi dipendenti che in almeno due occasioni
erano stati apposti da ignoti dei catenacci per bloccare l'accesso al cancello di
ingres,~o
al garage dell' Albergo ed ad uno dei cancelli di accesso al parcheggio. TaH
episodi, interpretati dichiaratamente dal Corvaia, come ulteriori richieste di "pizzo'r
"
non si erano comunque più ripetuti, per cui lo stesso aveva mantenuto ferma la
decisione di non pagare più nulla. Le dichiarazioni sopra indicate venivano integrate
dal sU:ccessivo verbale del 28-11-2008, sempre innanzi alla Squadra Mobile di:
Palermo, in cui il Corvaia, dopo avere fornito una descrizione fisica dei fratelli
Biondo Franco e Biondo Salvatore, li aveva puntualmente riconosciuti senza alcuna
eSitazi,pne
nell~
fotografie nn.·6 ed 8 dell'album fotografico mostratogli, che è stato
'I
acquisito m copIa nel presente dibattimento. Tali univoche ed esplicite
dichi\)-razioni, dotate di una evidente coerenza e precisione, trovano
puntual,~
conferma nelle ulteriori dichiarazioni, rese sempre alla Squadra Mobile di Palermo
in data 26-9-2009 e 14-5-2010, in cui il Corvaia si limita a precisare di avere
cessato ogni pagamento di pizzo a seguito degli an'esti, tra cui quelli dei Lo Piccolq,
che avevano
sconvolto gli assetti dell'organizzazione
mafiosa che operava neIntIl
il
•
zona :pi S.Lorenzo e di avere verificato attraverso i documenti in suo possesso che:i
lavori, di restauro di Villa Scovazzo erano stati iniziati non già nel 2002, come
inizialmente dichiarato, bensÌ nei primi del 2004, dopo il rilascio della relativa
conce,ssione edilizia, per cui era stato dopo tale data che Biondo Franco avevit
..
avanz'ato la relativa richiesta di "pizzo" portando alla elevazione della somma
il
"
pagatit all'importo complessivo di cinquemila euro già indicato. Appare evidente
.
"
che q~est'ultima indicazione non inficia minimamente la assoluta linearità delle
~
dichiarazioni rese dalla persona offesa, rappresentando una semplice
dei
d~ti
precisazion~
inizialmente fomiti sulla base del semplice ricordo personale, operata
;l
seguif~ della consultazione di documenti attestanti la data di inizio dei lav~ri per l~
ristrut~urazione di Villa Scovazzo, cui. il teste ha sempre ancorato il suo ricordo ed
anzi ne confermano la genuinità.
Quanto alla efficacia probatoria da attribuire alle suddette dichiarazioni va osservato
che
l~i consolidata
giurisprudenza della S.C. ha chiarito che "La testimonianza dellq
persora offesa costituisce una vera e propria fonte di prova sulla quale può essel"é~
anch~1
esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato,
CI
condiiJone che sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata
motivazione" (cfr. Casso Sez. 3, 3-5-2011 n. 28913), precisando comunque che
"qualqra la persona offesa si sia anche costituta parte civile e sia, perciò, portatrice
di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispettq.
a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e puo'
rendel:ie opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi. "(cfr. Casso Sez.l 24-6-2010 n.29372). Tale esigenza di cautela emerge in
il
f
I.
modo ancora più pregnante, ovviamente, nel casi in cui la fonte di prova sia
concretamente sottratta al controllo del contraddittorio tra le parti, per cui ip
prop~sito
la giurisprudenza della Corte di legittimità, richiamando la giurispruden~~
della;, Corte di Strasburgo sull'art. 6 CEDU,
ha opportunamente affermato il
Il
secondo cui "In tema di valutazione della prova testimoniale, l'a
Principio
Il
I:
dichiwazione accusatoria della persona offesa acquisita ai sensi dell'art.512
,.
~
cod.proc.pen.deve trovare conforto, per sostenere l'accusa, in ulteriori elementi
indi~iduati dal giudice, con doverosa disamina critica, nelle risultanze processuali'''
(cfr. Casso Sez. 5 26-3-2010 n.21877).
Ciò
~osto,
non può farsi a meno di osservare che l'intrinseca attendibilità del\e
dichi,firazioni rese dal Corvaia in sede di indagini emerge non solo dalla
coer~nza
oggetti~a
logica, dall'assenza di, vizi derivanti dalle condizioni psichiche rilevate i.n
sede Ildibattimentale e dalla assoluta
preci~ione
delle dichiarazioni stesse, ma
anc~e
dall'rvidente disinteresse a rendere tali dichiarazioni, atteso che risulta dagli atti (y.
I~
J
esame reso dal teste Lo Bue all'udienza del 9-6-2011) che il Corvaia non si è
~
Ir
presentato spontaneamente agli inquirenti per sporgere denuncia, ma ha reso le
dichikrazioni in oggetto solo dopo essere stato convocato a seguito delle
dichi~razioni rese da una abitante del residence di via Alba Gulì, a nome Saviotti
Sabr~na,
la quale, dopo avere denunciato il furto all'interno del residence di una
motq, intestata al marito, aveva detto che i furti all'interno del residence eran,o
aumentati
da quando i condòmini non pagavano più la "quota extracondominiale,"
Il
per illa vigilanza notturna, dichiarazioni queste che avevano imposto u,n
appr?fondimento delle indagini con l'esame del Corvaia, costruttore del residenc<,\,e
proPfietario di un appartamento, e di altri soggetti che avrebbero potuto fornire utili
indie'azioni in proposito, come i portieri del residence Rosone Benedetto e Balena
"
Giuseppe
e l'amministratore del condominio Leone Alessandro.
Com'e si è rilevato, la natura delle dichiarazioni rese dal Corvaia in sede di indagiI).e
e, in.particolare, la loro acquisizione a nonna dell'art.512 c.p.p. impone una attenta
ricerca di riscontri che possano asseverarne la piena efficacia probatoria, Al
rigu~rdo
un primo riscontro alle dichiarazioni del Corvaia provIene dalle
dichiarazioni rese da Leone Alessandro (v.' sit in data 6-11-2008 acquisite,
sull'~ccordo
delle parti, all'udienza del 16-5-2011), poiché il teste, nella qualità
~i
capo del condominio di via Alba Gulì n.8 dal 1984 al 1987, ha confermato Che
avev~
personalmente continuato a raccogliere, oltre alle ordinarie qu01e
condominiali, una somma mensile di circa 400.000 lire che "non veniva menzionata
nella:jricevuta condominiale, in quanto pagata in nero", definita come "quota delfa
vigil~nza/manovalanzaH,
che tramite il portiere dell'epoca, Balena Giuseppe, veniva
II
.
data i,a tale Salvatore, poi riconosciuto in Biondo Salvatore (v. verbale di
individuazione fotografica in data 9-12-2009), che lavorava già per i fratelli
Corv&ia, costruttori del residence. Appare, infatti, quanto mai significativa la piena
c01Ti~pondenza
delle indicazioni contenute nei due racconti per quanto riguarda lr
persoha che si occupava della cosiddetta vigilanza e l'importo complessivo dell:e
,
somme a periodicamente versate per garantire la sicurezza del residence e
"
dell'~higuo albergo "Casena dei Colli" (400.000 lire al mese cOlTispondonp
esattainente ai cinque milioni annui richiesti da Biondo Francesco al Corvaia per
"
I:
l'attiguo albergo dopo l'arresto del fratello), soprattutto considerando che non vi
sono
!~lementi
per ritenere che tali ·somme siano il corrispettivo di una attivi tIl
lavorativa realmente svolta da Biondo Salvatore e successivamente dal fratello
Franc~sco presso il residence e l'attiguo albergo. Invero le spontanee dichiarazioni
rese il} proposito dall'imputato e la produzione documentale della difesa
H
all'udienz~
"
del 16-1-2012, costituita da vari documenti lavorativi e previdenziali del Biondo,
non p~ovano in alcun modo che questi abbia effettivamente svolto alcuna concreta e,
reale 'prestazione d'opera in favore del condominio, anzi il fatto che nonostante la
formalle comunicazione di sospensione da parte dell'amministazione del condomini q,
nell'agosto del 1983, seguita alle vicende giudiziarie dell'imputato e prodotta dalla.
dife~a,.!
il condominio abbia continuato a pagare somme per una imprecisata,
vigilanza o manovalanza ai fratelli Biondo, non inserite nella contabilità
condojpiniale, come risulta dalle concordi dichiarazioni della persona offesa, dalle'
indic1!zioni fomite dal teste Leone e persIno dalla telefonata al 113 da parte di
Saviqtti Sabrina in data 10-10-2008 su cui ha riferito il teste Lo Bue (v. esame iQ.
data I;9-6-2011, f.5), confermano che le somme periodicamente e costantementeIj
risco~.se
da Biondo Salvatore prima, dal fratello Francesco poi e da altre persone,
come' si dirà oltre, nel loro interesse, dopo il loro arresto, non può che ricondursi alla
riscos.sione di illeciti compensi per la protezione mafiosa assicurata al residence
quali esponenti di spicco della organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
Ma iii riscontro più imponente alle dichiarazioni di Corvaia ed idoneo quasi aq
Il
.
da Il e d'IC h'larazlOlll
. . d~,:'1
assurl;?ere
a prova autonoma d el. f:attI. contestatI.
provIene
collaqoratore di giustizia Giordano Salvatore, per cui appare doveroso premettere
alcune considerazioni sui principi di diritto e sui canoni ermeneutici elaborati dali?
giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di doversi uniformare, con
'I
l'avv~rtenza
che tali regole interpretative sono sostanzialmente coincidenti sia per lç
dichi~razioni rese da "imputati di reato connesso" esaminati a norma dell'mt.2IQ
c.p.p." sia per le dichiarazioni rese da "testimoni assistiti" esaminati a norma
dell'art.197 bis c.p.p., per l'esplicito rinvio che il sesto comma di quest'ultima
dispo~.izione
opera alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p ..
" mezzi di prova, dal punto di vista strettamente ontologico, non sono
I suddetti
il
diversi dalla testimonianza: si tratta, infatti, in entrambi i casi di prove
:1.
.
l
l
d'
Il
rapprtl.sentatlve attraverso cm un soggetto apporta a processo a conoscenza l uno
o più fatti caduti, direttamente o indirettamente, sotto la sua percezione. Dalla
identità ontologico-strutturale con la testimonianza deriva il valore di piena prova e
non di mero indizio della chiamata in reità o correità operata dai soggetti sopra
III
indicati, valore confermato sia dall'uso nel testo normativo della espressione
:1
letterale "altri elementi di prova", con riferimento agli elementi di: riscontro alle
dichiarazioni in oggetto, sia dalla collocazione sistematica delle disposizioni che
prevedono le dichiarazioni .rese dai coimputati e dagli imputati di reato connesso ai
commi 3° e 4° dell'alt. 192
c.p.p~,
.norma
. che è inserita nel libro terzo sulle prove e,
- Il
che riafferma sostanzialmente il principio del libero convincimento del giudice in
merito alla valutazione delle prove.
A conferma di ciò la giurisprudenza, con numerose ed autorevoli pronunce, ~a
concordemente affermato che la chiamata in correità da parte di un imputato <;Ii
reato ~ connesso costituisce elemento di prova e non già semplice indizio (cfr. Cas~.
Sez. :pn. 3.2.1990, Belli; Casso Sez. Un. 6.12.1991, Scala; Casso sez. I, 7.5.1993,
Bocc~lato; Casso Sez. II, 26.4:1993, Fedele, e non ultime Casso Sez. l° 26.3. 1999
Emm,fnuello, Casso Sez. l° 25.2.1997 Bonpressi ed altri,
Casso Sez. 6° 13.6. 1997
Dominante ed altri).
"
Nono~tante l'indiscutibile natura di piena prova, tuttavia,
il legislatore ha ritenut9
stabil~re talune cautele in relazione alla valutazione della chiamata in correità,
subor<;Iinandone il valore di piena prova alla ricorrenza di ulteriori elementi
'.
probatori, capaci di confermarne l'attendibilità e ciò in considerazione della
partic6lare natura della fonte, che, non a caso, viene definita in terminf
estreJamente suggestivi come "fonte impura", in quanto proveniente di solito da.
cOllab~ratOri di giustizia con gravi trascorsi criminali o comunque da soggetti già.
dediti :rl crimine, sottoposti a procedimento penale e spesso legati alla criminalità,
organiifzata. In tale prospettiva va letta la disposizione dell'art. 192, terzo e quarto,
co. C,p.p.,
in relazione alla quale si è sviluppato un vivace dibattito"
"
giurisf1rudenziale, animato da varie significative pronunce della Suprema Corte, che",
comungue,
ha responsabilmente sottolineato la consapevolezza,
che "nei processi"
I,
•
relativi alla attività di organizzazioni criminose operanti fisiologicamente in regime"
di
segr:~tezza
e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata
legge d.i omertà.... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non
possono non essere che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso
interl!0l' (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella), sottolinenando 'così la
sostanziale irrinunciabilità in molti gravi processi al patrimonio di conoscenze
costituito dalle dichiarazioni di imputati di reato connesso e ribadendo il valore di
prova qella chiamata in correità che "non può venire declassata a semplice indizio
l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
perch~
il legislatore ha avuto di mira soltanto l'esigenza di una valutazion?
congi,ttnta di più elementi con propria dignità di prova anche se relativa eçl
incompleta" (Cass. 18.2.1994, Goddi), in un contesto in cui gli "altri elementi qi
I,
Prov~l"
hanno il valore p;ocessuale di mera conferma dell'attendibilità
dichi~razioni
accusatorie e si collocano
in posizione subordinata ed
dell~
accessori,~
rispetto
alla prova derivante dalla chiamata in correità, non avendo una diretta
il
Il
idon9ltà probatoria rispetto al "thema decidendum ". (Cass. Sez. 6,
13.6.199~
Domtlnante ed altri).
Ciò
~osto,
va osservato che il principio fondamentale del libero convincimento de,l
giudife, come si è detto implicitamente riaffermato dal primo comma
C.p.p~1
deIl'art.19~
nella patte in cui attribuisce al giudice di merito il potere di valutare le prove
"
con '~scIusione di qualsiasi vincolo legale e con il solo limite di una motivazion,e
adegj}ata (cfr. Casso Sez. I 19-12-1990 n.16564), trova nel sistema del vigent,e
codic:e di rito alcuni temperamenti, tra cui innanzi tutto la norma di cui al secondp
comri,la dell'art. 192 C.p.p. che impone per le prove indiziarie i requisiti della gravità,
preci'~ione e concordanza, ma soprattutto, per ciò che riguarda il tema in oggetto, l,a
nonri,a di cui ai commi tre e quattro dello stesso articolo, che impone di valutare con
partiçolare cautela le dichiarazioni rese da coimputati ed imputati in procedimenti
conn'~ssi
o collegati "unitamente agli altri elementi che ne confermano
l'atte.ndibilità", attraverso la ricerca di quei riscontri probatori che hanno formato
ogg~ho di grande approfondimento dottrinale e giurisprudenziale sin dall'entrata in
vigoi!e del nuovo codice di procedura penale. Risulta onnai definitivamente
consolidato l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui la
valut~zione della chiamata in reità o correità da parte di una cd. "fonte impura",
proveniente cioè da un soggetto imputato in procedimenti connessi o collegati,
debbA svolgersi in tre fasi successive, legate da un preciso ordine logico, dovendo in
particolare essere preceduta da una valutazione della credibilità soggettiva del
dichiarante, per essere poi ~eguita da una analisi della attendibilità intrinseca delle
dichiarazioni e sfociare, infine, nella fase sicuramente più complessa e delicata della
--------
I~
Il
i
ricerca dei riscontri estrinseci individualizzanti, che rappresenta l'aspetto centrale ed
inehipibile per l'affennazione della penale responsabilità dell'imputato.
I tre momenti di valutazione, seppure dotati di relativa autonomia, S01W
intrinsecamente
collegati e finalizzati alla concreta ricerca dei riscontri probatoni,
,
che
~appresenta
che
~e
comunque la fase determinante nella ricerca della verità, nel
sen~o
prime due fasi, dedicate alla analisi astratta della credibilità soggettiva
d~l
dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, sono sicuramente
'.
'I
proPlideutiche alla fase di ricerca dei riscontri oggettivi e non possono mai, neppure
~
nel Ilaso di esito del tutto negativo, esaurire la valutazione del giudice, che deve
~n
ogni"caso approdare alla ricerca dei riscontri oggettivi, che devono essere tanto più
forti "quanto più limitata sia risultata l'attendibilità soggettiva del dichiarante.
Il
Il
A tal proposito merita di essere condiviso quell'indirizzo giurisprudenziale secondo
cui, "Il quando il giudizio sull'attendibilità intrinseca di un collaboratore
. non appare
'
del tutto positivo,
non necessariamente si deve negare validità di prova alla
chiai,nata, dovendosi in tal caso solamente usare maggiore rigore nella
valutazi01~e
dei ~~scontri esterni (v. Casso Sez. In. 1801 25 febbraio 1997 Bompressi ed altri, in
cui s.i è espressamente parlato degli "altri elementi di prova che devono essere tanto
più çonsistenti quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sulla
attendibilità intrinseca e viceversa").
Il
In re,lazione alla credibilità soggettiva del C.d. collaboratore, la Suprema Corte ba
'"
ritenuto
"del tutto incon'erente
la considerazione che costui, essendo normalmente
Il
!J
t
I
autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiati l/n
,
.
fiunzione della collaborazione prestata ", anzi qualora le sue dichiarazioni siano
I
. "
positivamente valutate alla luce dei sopracitati
Il
parametri, "resta irrilevante il
motivo
per il quale il collaborante si è indotto aformulare le sue accuse" (cfr. Casso
-,
pen., sez. I, 6.5.94, Siciliano). A tal proposito deve osservarsi che il calcolo
utili~aristico,
peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici
rico~osciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo essere sotteso
sia ad un'accusa calunniosa, sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi, ipotesi
Il
ques~fi
che, in astratto, appare più probabile della prima, essendo il
collaborato~e
consapevole che solo dal riconoscimento dell'attendibilità possono derivargli i
"
benefici
sperati. Tale valore "neutro" dell'interesse premiale è stato quin4i
espre:~samente affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte, ch.~
hanno affermato che in astratto la assenza di tale interesse non può comportare
il
'
l'attendibilità, così come la presenza di tale interesse non può escluderla (v. Corte di
Assis~
Caltanissetta 23 gennaio 1996, Scarantino, e Casso Sez. VI 25.7.1997,
Barb~
ed altri).
Il
E' in tale contesto che la giurisprudenza ha, p'oi, operato una ulteriore distinzione tra
intere~se
generico a collaborare ed interesse concreto a rendere specifichI!
dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi, che merita particolare attenzione
~
.
nella valutazione della attendibilità soggettiva del dichiarante (v. Casso Sez. lO
6.5.1Q98, CED 210475).
In proposito va ricordato che il disinteresse è stato dalla giurisprudenza ricollegato.
il
.
alla indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o
all'ev~ntuale
prosp~ttiva
aggravamento della propria; la spontaneità è stata definita in un'l
"laica", svincolata da ogni profilo attinente agli impulsi interiori di,
carattere morale e ricondotta a motivazioni inteme di vario genere, non,
" .
neces~~riamente associate a contrizione o pentimento; la genuinità, ancora, è stata:
ravvisata nell'assenza di atteggiamenti artefatti o infingimenti di sorta, in relazione,
Il
anche alle qualità personali del collaboratore, al ruolo che rivestiva all'intemo
dell'a~~ociazione, alla sua formazione culturale.
Nelle decisioni della Suprema Corte è dato, inoltre, riscontrare frequentemente ll
:1
,
l'avvertenza di prescindere dalle valutazioni sulle qualità morali della persona del
"pentito", mantenèndo l'indagine sul terreno delle ragioni della collaborazione, sui
rapport.i di questo con i chiamati in correità, sulla precisione, coerenza, costanza e
spontal}eità delle dichiarazioni, prescindendo in ogni caso dal pregiudizi aie
"
apprezzamento
negativo della personalità dei chiamanti in correità, connotazione
peraltrq comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reato connesso,
che è stata tenuta presente dal legislatore proprio nel subordinare tali fonti di prova
alla11verifica intrinseca ed estrinseca (y. Casso Sez. VI 19.4.1996 Cariboni ed
al~ri,
Cass.. Sez. II, 20.3 .1997, Spataro).
:INel contesto degli elementi sintomatici della valutazione della credibilità
soggettiva del chiamante, si è attribuito elevato valore alla ammissione da parte del
il
Il
dichiarante del suo diretto coinvolgimento in condotte criminose di cui non vi era
precpdente notizia e per il quale il dichiarante avrebbe potuto non subire alcuva
cons~guenza penale. Al riguardo, infatti, è stato autorevolmente affermato che "i.n
tema,l di chiamata in correità le regole da utilizzare ai fini della formulazione d,rrl
giud{fio di attendibilità della dicHiarazione variano a seconda che il propalan(e
rifer{~ca
vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reat(;,
limitémdosi così ad una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazioiie
agli stessi fatti, con ciò integrando una chiamata in correità in senso proprio.
L'asienza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richied;,
:1
inver~,
approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in
og~i
aspet~o
della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa dellq
stessq," (in tal senso Casso sez. VI, n. 5649 del 1997, Dominante ed altri).
QUi~nto
alla
verifica
dell'attendibilità
intrinseca
delle
dichiarazioni
la
giurisprudenza è unanime nel rifarsi ai criteri di precisione, coerenza interna,
ragioqevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse delle dichiarazioni e persistenza
nelle :bedesime (tra tutte
V.
Casso Sez. Un. 21.10.1992, Marino; Cass., sez.
V~
'I
18.2.94, cit.; Casso sez. IV 15.4.94, Rossit; Casso 19.1.96 n. 661, Agresta).
Un il elemento di particolare rilievo è, come si è detto,
:.
la "spontaneità" della
dichiarazione, intesa come assenza di coazione, suggestione o condizionamento. Al
riguarçlo si è precisato, comunque, che non può astrattamente escludersi la
spont~eità
della dichiarazione solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia,
avuto di una analoga precedente dichiarazione di un altro coimputato (cfr. Casso sez.
VI, 19!4.1996, n. 4108; Casso 16.1.1995 n. 295), ma appare evidente che in tal caso.
il giudice debba esercitare un controllo particolarmente rigoroso e prudente per
acc~,rtare
che l'eventuale convergenza tra più dichiarazioni non sIa fì-utto di
"
contaminazione reciproca tra le fonti e che ciascuna dichiarazione abbia un rilievo
I
ed
.
Jh valore autonomo. In tale ottica da sempre la giurispmdenza di legittimità ha
rico~osciuto
un
nell':immediatezza
elevato
della
livello
scelta
di
di
credibilità
collaborare,
alle
senza
dichiarazioni
tuttavia
rese
negi\re
apriqristicamente valore a successive modifiche o integrazioni riconducibili a
correzioni del ricordo assolutamente fisiologiche nei. meccanismi della memorjfl,
Il
spec~e
in relazione ad un vissuto criminale complesso e prolungato e non ad isola,ti
I,
episqdi delittuosi, come avviene di solito in caso di collaborazione di soggetti qa
" inseriti in organizzazioni criminose.
tempo
Un passaggio fondamentale nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca delia
chiaD;lata in reità o correità è costituito dalla valutazione della intrinseca logicità
dellelldichiarazioni, che non può che essere fondata sul rispetto di quel principio di
non fontraddizione che rappresenta il fondamento della logica umana e che si
risolile in concreto nella attenta rilevazione da parte del giudice di discrasi\1,
incongmenze, congetture personali o erronee percezioni nella esposizione dei fatti
':
~
da. pahe del dichiarante.
Il
Un elevato valore sintomatico di credibilità delle dichiarazioni è attribuito dal(a
costavte giurispmdenza di legittimità alla analiticità e precisione nella esposizion~
dei falti, con l'avvertenza, però, che "l'imprecisione su un solo punto della chiamatC,f
in cOljreità non è da sola sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborantq
Il
l.
allorqfJè, alla luce di altri obiettivi riscontri, il Giudice di merito valuti globalmente,
con prudente apprezzamento, il materiale probatorio e ritenga, con adeguatq
~
I~
motivazione, la prevalenza degli elementi che. sostengono la credibilità del! 'accusa"
"
(Cass::21.12.1993 n. 4526).
Con r:iferimento, infine, al tema dei riscontri
devon9
necessariamente
Cassa~ione
corroborare
estrinseci individualizzanti, che
l'attendibilità
delie
dichiarazioni,
la
ha chiarito che questi non devono essere costituiti da elementi. aventi.
valore di prova autonoma, indipendente dalla chiamata in correità, perchè in tal caso
si renderebbero superflue le propalazioni del chiamante e si finirebbe per negare
alla I~hiamata in correità la natura di prova, seppur incompleta, di cui si è già detto
(Ca~s.
sez. I, 19.10.93, Rannisi, Cass: Sez. I, n. 180125.2.1997, Bompressi ed altri e
Casso Sez. I, 23.4.1998 CED 2lO481).
In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza ha
~
"
affermato che questi, non essendo predeterminati dalla legge nella loro qualità,
natura e numero, possono essere costituiti da dati obiettivi, quali fatti e documenti,
~
'I
da dichiarazioni di altri soggetti, purché idonee a convalidare aliunde l'attendibilità
dell'~ccusa, nonché da qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si pon~a
logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità. (Cass. 13.6.96, n.
::
~
604Ò, Casso sez.IV 5.4.1996, Conti, e Casso Sez. Il, lO.2.1998, Stratigopaulos ed
altri); In tale ottica si è riconosciuto che gli elementi di riscontro possano essere
I
'
costituiti da tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamel1,ti
e rel~zioni (spaziali o temporali) che comu~que consentano di rapportare, sotto il
Profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al
~
"
comportamento oggettivo dell'accusato (Cass. sez. I, 5.4.93, Pullarà) ed, ancora, cl).e
l'elemento estrinseco di riscontro possa essere ravvisato anche in ricognizioni di
'I
'
cose)1 in riconoscimenti fotografici, in accertamenti di polizia giudiziaria, in legar~~i
I
•
esistenti tra il soggetto accusato e altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio,
nell'a.ccertata disponibilità di immobili dettagliatamente descritti come luoghi qi
l
Il
.
d'I reatI,. a con d'IZlOne,
.
.
.
conSl,lmaZlOne
OVVIamente,
ch e tal'I eIementI. SIano,
oItre cli e
certi, "anche univocamente interpretabili come conferma dell'accusa" (Cass. Pel1.
,
"
14.q.1990 n. 16464, Casso Sez. IV 4.5.1996, Perez).
Le prove rappresentative idonee ad un riscontro estrinseco possono essere costituite
anche da ulteriori chiamate, cd. "incrociate", nei confronti del medesimo accusato,
"
che Jresentino già il requisito dell'attendibilità intrinseca (Cass. sez. I, 29.10.9~,
Presta, e da ultimo Casso sez. I, 23.4.1998 CED 210481) e ciò perchè l'mt. 192
c.p.p., nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di
"elementi di prova", ha posto la sola condizione delle presenza di un qualsiasi tipo
di ri~contro, tra cui la costante giurisprudenza della S.C. ha compreso anche quello
costiJuito da altre dichiarazioni della stessa specie (Cass. sez. VI 9.l1.93, Sparacip;
Cass'i' sez. Il, 7 dicembre 1993, Alessandrino), rilevando che le chiamate in correità,
ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, conferiscono l'ul}a
:1
all'a\~a
"quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa al(,a
verifìpa sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. Cass., Sez.
~
.
J,
1.8.1991 n. 8471, Casso Peno Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).
~
.
Altreiftanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il
riscont~p
consiste
in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a
~
l.
sua
~p1ta
il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni,
"ogn~1 chiamata
poic~~
e' fornita di autonoma efficacia probatoria e capacita' di sinergig
nelrTiciproco incrocio con le altre", per cui "una affermazione di responsabilitq,'
ben P,flò' essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità' di dichiarazioni
"
di coimnutati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fiatto da parte del
~ ~
"
soggefo" (Cass. Sez. IV, 6.3.1996, no4108; Casso Sez. VI, 16.3.1995 n.2775; Cass,r
Sez.
~~,
504.1995 no4941). In particolare, poi, la Suprema Corte si è espressa nel
I,
senso!lche le chiamate in correità plurime, una volta che ciascuna di esse abbia
il vaglio dell'attendibilità intrinseca e risultino convergenti in ordine
Passato
~
all'inqicazione del chiamato, "divengono mezzi di prova di valenza dimostrativa piùj
:1
il
I
accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da altri elementi di prova,
Il
di natra oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma" (Cass.
Sez. VI 30.7.1996 Alleruzzo ed altri).
Il
.
Quant\?, poi, ai parametri ed ai. criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel"
caso
"
d~
coesistenza e convergenza di diverse fonti propalatorie, 'la giurisprudenza
della S.C. ha ritenuto di valorizzare gli elementi della contestualità, dell'autonomia,
della J.'eciproca sconoscenza, della convergenza almeno sostanziale, tanto più
"
cospic~a
quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e, in genere, tutti
quegli elementi idonei ad escludere fraudolente conceliazioni ed a conferire a.
ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed
.tO
originillità. Non può, comunque, essere sottaciuto, al riguardo, che eventuali
discor,danze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura
attestar~
l'autonomia delle varie propalazioni in quanto ''fisiologicamente assorbibili in quel
margirze di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi
"
rappresentativi"
(cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1992 n. 80).
Il
"
SecOlipo l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in ogm caso;
l'esigçnza di convergenza tra le dichiarazioni non può implicare la necessità di Un'l
'I
loro "fotale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essq
stessa:1 costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario
ritenere,
necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum",.
fermo::restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali
eleme~ti di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare,
"
rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di
qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza"
ti
(Cass.11 Sez. I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Casso Sez. I, 7.2.1996, n.1428; Casso Sez. I,
.
I
31.5.1995 n.2328).
Il problema dei cd. riscontri individualizzanti è sorto dalla semplice considerazione'
"
che, s~ la responsabilità penale è personale, altrettanto deve essere il compendiq;
probat:prio necessario per affermarla. In ogni caso la costante giurisprudenza di:
merito e di legittimità ha sottolineato l'esigenza della sussistenza di tale tipo di
riscontro
ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, soprattutto in
ti
relazid'ne
ad ipotesi delittuose esauritesi "uno actu" (Cass. pen, sez. II, IO febbraio,
.l
1997, n. 1157, Pagano e altri), evidenziando quindi l'esigenza
di riscontri di
conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, "non riguardanti
soltanto il dato oggettivo . della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate
"
dall'accusa, ma anche la persona cui esse si riferiscono" (Cass. sez.II 6.12.1996,
"
Arena ed altri).
Deve premettersi che se la atipicità è tematica che attiene alla natura dei riscontri ed
alla loro fonte, la questione relativa ai riscontri cosiddetti individualizzanti attieneii
essenzialmente alla loro funzione, da tale considerazione discende che il riscontro
individualizzante può essere, come ogni altro riscontro, di qualsiasi natura
prov~nire
e
da qualsiasi fonte (documentale, dichiarativa, fattuale, ecc.), quello che
inter<;ssa è l'idoneità dell'elemento ad «individualizzare» la chiamata in correità,:a
conf~fmare
cioè i profili del fatto che riguardino le persone accusate.
La gt!urisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte insiste particolarmente
sulla imprescindibile
necessità dei riscontri individualizzanti, arrivando a negare la,.
~
cosid~etta efficacia traslativa intema della chiamata in correità ("1 riscontri oggettivi
~
"
ed eSf,erni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo
accushto e ciascun fatto a lui ascritto. Di conseguenza, non può essere accolto il
"
criterio della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo
cui, nfll caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituir4
provail anche riguardo a fatti privi. di specifico riscontro, qualora l'esistenza di
riscontri
relativi a taluni deifiatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi, di,'
H
complessiva
attendibilità del dichiarante", vedi Cass.sez. II 1.10.1996, Casso sez. II,
,l
1.4.1996, Casso 6.12.1996, Arena ed altri).
il
Un tema che ha formato oggetto di particolare approfondimento da parte della
"
giurisprudenza di legittimità è quello della utilizzabilità delle dichiarazioni
"
accusd~orie
cd. "de relato", ossia di quelle dichiarazioni che abbiano ad oggetto
circos1;anze conosciute non per scienza diretta, ma apprese da altre persone. Dottrina
e giurjsprudenza concordano nel riconoscere piena valenza probatoria a tali
"
dichim:~zioni,
l:
richiedendo, tuttavia, per la intrinseca minore affidabilità delle stesse,
un vaglio critico pmticolarmente penetrante, affermando sostanzialmente che "la·
"
chiamata in reità fondata su dichiarazioni <de relato>, per poter assurgere al
Il
rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a
fondam,ento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in
ordine 'alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone
che haì:Jno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i
quali devono avere carattere individualizzçmte, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche
-------
circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiama~o
al fapo di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta
dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della
i
'.
stessa e della sua efficacia dimostrativa" (Cass. sez. unite, 24.11.2003 n. 45276,
Andrçotti ed altri; in senso analogo Casso sez. I, 7.4.1992 n. 4153, Barbieri ed altro).
Deve, comunque, essere segnalato che la giurisprudenza della S.C. si è preoccupata
~
,
di delimitare correttamente l'ambito di operatività dei principi affermati in tema di
~
.
chiarri:ate "de relato", escludendo che possano rientrare in tale novero le
"dichiarazioni con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita
e le rttività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a
conosfenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimQ
sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare,
I
,.
di infJrmazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati" (cfr. Casso
sez.
v'J, n.
1472 del 1999, Archesso ed altri) ed ancora che "in tema di dichiarazioni.
prove~ienti
da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di.
un'associazione
ma'ìosa,
occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in
il
lj
l-
grado idi rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti
gli as1.ociati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni <da:
relato,?,
., che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura
previs~f
dall'art. 195 cod. proc. pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo
caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno ajJìdabili e, come tali,
inidone,e di per sè a giustificare un 'affermazione. di colpevolezza; nondimeno, le
stesse possono
assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da, .
.,
validi (dementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca,
i'
davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante. da un flusso circolare
di infor.mazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai
normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia" (cfr.
.'
Casso sçz. VI, 26.6.2002 n. 24711, Condello ed altri).
il .
In ~intesi, dunque, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati
ritiell~
il Collegio che le dichiarazioni acquisite nel presente giudizio ai sensi dell'art.210 o
dell'art. 197 bis c.p.p. devono formare oggetto di una attenta valutazione condot\a
attrayrso le regole esegetiòe prima richiamate, valutazione che, muovendo dall~
analisi della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del
Il
suo racconto, possa pervenire alla individuazione di quei riscontri estrinseçi
indiv~dualizzanti
che nel vigente ordinamento processuale costituiscono
condizioll~
nece~saria
per riconoscere piena efficacia probatoria alle suddette dichiarazioni.
!I
Ciò posto va osservato che il collaboratore di giustizia Giordano Salvatore, sentito
all'uqienza dell'1l-10-2011 presso l'aula bunker di Firenze, ha dichiarato di
av~r
fatto ~arte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale dal 2008, pur non. essendo mqi
"
stato formalmente affiliato attraverso la rituale cerimonia descritta da numerosi altri
collaporatori di giustizia, e di avere raggiunto persino posizioni di vertice sia pU~,e
per
~n
breve periodo. Lo stesso ha dichiarato di avere conosciuto e frequentate),
anche per il compimento di attività delittuose, Biondo Francesco, cugino di sua
mogl,je e vicino di casa quando abitava in Largo Bellina e che proprio attraverso ll!i
avev~ appreso fatti di rilievo sulla organizzazione mafiosa operante nella zona di
S.
"
Lorerj.zo e sulla posizione all'interno di tale organizzazione dei fratelli Salvatore e
Francesco Biondo. Intorno al 2007, dopo l'arresto di Biondo Francesco, avev.a
custo;dito per conto di quest'ultimo un borsone contenente denaro e
diver~i
docu~enti che Biondo Francesco aveva preso in consegna dopo l'arresto del fratello
'I
Salvatore e che non era stato rinvenuto in sede di perquisizione in quanto occultat.o
in unjiVano segreto all'interno di un mobile.
Con riferimento specifico ai fatti per i quali si procede il Giordano ha dichiarato di
conoscere bene la struttura dell'albergo "Casena dei Colli" ed ha precisato che
proprio
Biondo Francesco gli aveva detto che tutta la zona dell'albergo
,I
.,
"appqrteneva a loro perché vicino anche c'era pure un residence che si doveva
proteggere" ed era stato ancora più esplicito quando, tornando sullo stesso
argoI);lento aveva tenuto a precisare "qui la cosa è mia e di mio fratello Salvatore"
-- - - - ' - - - - - -
(v. e~ame a f. 22), lasciandogli chiaramente intendere che sull'attività economica
dell'albergo e dell'attiguo residence i fi'atelli Biondo avevano come una rendita
persd,pale che derivava dalla loro posizione all'interno del sodalizio mafioso
oper~rte sul territorio ove erano state realizzate le due strutture. Ma le dichiaraziorii
sul PYlnto del collaborante non si esauriscono a mere propalazioni de relato, poiché
lo ste,sso ha riferito di un suo ruolo diretto nella vicenda, espletato sia pure per un
. do, su espresso mcanco
"
d'l B'lOn do Francesco. Invero il Giordano ha
b reve,Il peno
riferit~ che un giorno quest'ultimo, parlandogli del custode del residence aveva
detto li'ora questo te lo presento a te, così se mi arrestano a me tu ogni mese ti vai ci
prend~re 400 euro" (v. esame f. 22), cosa questa che poi si era, effettivament<;
realizr,ata, per cui una o due volte egli aveva ricevuto la somma dal portier~
,
prese~tatogli da Francesco Biondo intorno al 2004-2005, dopo essere stato a ci!').
autorizzato da Antonio Lo Brano, all'epoca reggente dello ZEN ed arrestato nel,
2005,
!~ttivandosi anche per avvertire i ragazzi che rubavano le moto di non andare
nella
~ona da proteggere, fino a quando aveva appreso che della riscossione aveVa
iniziat9 ad occuparsi Leonardo Biondo, fratello di Salvatore e Francesco. A
propo~lto,
infatti, ha ricordato che una volta si era presentato presso la sua pescheria"
il portiere presentatogli da Biondo Francesco per lamentarsi del fatto che gli
~
,
l'
aveval10 rubato una moto e che lui, attenendosi alle regole mafiose, gli aveva detto
"da te "chi viene ora? lo. non vengo più, no? Viene Leonardo, vai a parlare con
LeonaMo non me lo dire a me, perché vieni da me?" (v. esame a f. 26). Circa i
proven,~i delle attività illecite nella zona della Casena dei Colli, compreso
un,
piccol9 totonero che si organizzava lì, Giordano Salvatore ha riferito che egli per un
certo l?,eriodo aveva incassato 700 euro a settimana nell'interesse della famiglia
Biondo, che gli venivano pOltati in pescheria da una persona di Resuttana, ed ha
precis~to di essere a conoscenza del fatto che tali somme servivano per Salvatore
Biondo, ''per camparlo in carcere" (v. esame a f. 37), a riprova della sua vicinanza
alla famiglia Biondo, soprattutto attraverso Biondo Francesco.
l '
lS
Non :Iappare necessario spendere molte parole sulla credibilità soggettiva del
collaborante e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, basta ricordare
che il Giordano ha sottolineato di avere iniziato la sua collaborazione quando si
trovaya in stato di libertà e di essersi quindi accusato di gravi fatti delittuosi per i
"
quali ilOn vi erano imputazioni a suo carico.
Del tutto evidente appare, poi, l'assoluta linearità, costanza e coerenza delle sue
I
"
dichi~razioni nei confronti dei fratelli Biondo, perfettamente in linea con lo stretto
rappono intrattenuto dal Giordano con Francesco Biondo, che trovano riscontro
il
!
~
•
anche nel rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita nel luglio 2010 presso
l'abit~zione di Biondo Francesco in via Ugo La Malfa n.75 di un nascondiglio
ricavato nella cucina dietro al forno e di un vano occultato dietrò un mobile, in cui,
~
bene ,potevano essere occultati il. borsone ed i documenti che il collaboratore ha
dichiarato di avere ricevuto in consegna dopo l'arresto di Biondo Francesco (v.,
esam~! del teste Lo Bue), nonchè nelle missive rinvenute nel corso della stessa
perquisizione, indirizzate tra il marzo 2007 ed il successivo mese di aprile da
!
Il
Biondo Francesco, già detenuto, a Grotti Giuseppe, in cui si fa espresso riferimento
.
ad una borsa, a documenti e ad una somma di denaro da consegnare a "Salvo:
'.
Giordqno", nonché all'invito a rivolgersi a quest'ultimo per avere somme di denaro
il .
.
necessane per pagare avvocatI.
Ma ci\,> che più conta ai fini del presente giudizio è l'assoluta concordanza tra le,
dichia~azioni rese da Corvaia Giovan Battista in sede di indagini e le dichiarazioni'
rese dal collaborante in merito agli interessi illeciti dei fratelli Francesco e Salvatore.
~
,
Biondo sulle attività dell'albergo Casena dei Colli e dell'attiguo residence,
dichiarazioni che sono entrambe attendibili e si saldano tra loro consentendo di.
"
ricostruire compiutamente un fatto delittuoso complesso che si è protratto per
divers~lanni.
In particolare la denuncia della persona offesa Corvaia Giovan Battista consente di
cogliere il momento genetico della vicenda criminosa in cui un imprenditore edile
per potere realizzare alcuni lavori edili viene spinto dallo stesso ambiente in cui
i6
opera;i ad accettare la "protezione" che gli VIene imposta dalla organizzazione
mafiosa, prima con il garbo apparente con cui si presenta Biondo Salvatore per
chied~re una ingente somma di dena~o, "con rammarico", forte del potere che gli
confefisce sul territorio l'appartenenza in posizione di vertice alla organizzazione,
~
criminosa "Cosa Nostra", ormai riconosciuta da diverse sentenze passate in
giudic;ato acquisite nel presente dibattimento, e poi con metodi più energici, quali i
chiariilavvertimenti rappresentati per esempio dalle ripetute apposizioni di catenacci
•
ai
I,
cancelli dell'albergo, espressamente avvertiti dalla vittima come richieste di
"pizzo".
il
.
Le diçhiarazioni rese da Giordano Salvatore dimostrano, invece, la persistenza nel
'
tempo delle attività estorsive praticate dall'organizzazione mafiosa sul proprio
territo~io:
cambiano i tempi, ma la storia rimane pressocchè uguale, per cui dopo
l'arresJo di Salvatore Biondo è il fratello Francesco che prosegue il suo disegnq:
"
criminale nei confronti dell'Albergo Casena dei Colli e dell'attiguo residence e si
preoc~upa
pur
di delegare altri prevedendo il suo successivo arresto; persino gli importi,
co~ gli aggiustamenti valutari inevitabili per il passaggio dalla lira all' euro e per'
l'aggitinta di lavori da "proteggere" come la realizzazione della ristrutturazione
della :vicina Villa Scovazzo, rimangono quasi uguali. Invero non può essere'
trascu~ato per l'evidente incidenza sulla aùtonomia e la attendibilità delle fonti che ~,
cinque' milioni di lire annui, poi divenuti cinquemila euro, che la persona offesa ha
dichia\iato di aver dovuto pagare ai fratelli Salvatore e Francesco Biondo
corris~ondono
esattamente alla rata mensile di 400 euro che Giordano Salvatore,
'I,
senza essere verosimilmente a conoscenza delle dichiarazioni rese in sede di
indagine dal Corvaia, ha dichiaI'ato di essere stato incaricato di riscuotere presso il
residel1ce dopo l'arresto di Biondo Francesco e nell'interesse suo e del fratello
Salvatore.
La corretta applicazione dei principi giurisprudenziali prima richiamati consente di
affermilre che le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal collaboratore di
giustizia si riscontrano reciprocamente e risultano, dunque, idonee per ritenere
ampi~mente provata la condotta ascritta all'odierno imputato. Quanto alla idoneità
'I
di tal~ condotta ad integrare la fattispecie delittuosa contestata è appena il caso di
sottolineare che nessun dubbio può sorgere al riguardo per il fatto che la prima
richie~ta di denaro al Corvaia sia stata dichiaratamente avanzata da Biondo
Salva~ore
"con rammarico", poiché la riconducibilità di tale richiest~ estorsiva ad
'I
una collaudata metodologia mafiosa è 'inequivocabilmente dimostrata dalla sottile
I~
!i
coartazione attraverso cui il Corvaia era stato indotto, per "stare tranquillo", ad
acquistare materiali edili da un celio fornitore e ad assumere poi alle sue dipendenze
~
:.
Biondo Salvatore, la cui caratura mafiosa, ribadita dal collaboratore Giordano
Salva~pre,
non poteva certo essere ignorata da chi operava sul suo telTitorio ed oggi
il
risulta' incontestabilmente affermata da diverse pronunce giurisdizionali passate in,
cosa giudicata, acquisite, come si è detto, nel presente giudizio ed alle cui'
"
condiv,isibili motivazioni, fondate sulle convergenti dichiarazioni di numerosi ed
attend~bili
collaboratori di giustizia, tra cui, solo per citare i più noti, Giovanni
il
Brusc~,
Calogero Ganci, Salvatore Cancemi e Francesco Onorato, si rinvia pelil
completezza in questa sede (v. in patiicolare la sentenza 10-2-1999 della Corte di
"
Assise,l di Palermo).
Per tali considerazioni non può che affermarsi la penale responsabilità dell'imputato
Biondo Salvatore in ordine al reato ascrittogli ed appare equo, avuto riguardo ai.
"
criteri direttivi di cui all'art.l33 c.p. e, in particolare, alla rilevante gravità delh\
condotta realizzata ed alla sua rilevante protrazione temporale, condannarlo alla,
!I
.
•
pena di anni dodici di reclusione ed euro 2.500,00 di multa (pena base anni dieci di
reclusi,pne ed euro 2.000,00 di multa, valutata la recidiva, aumentata per effetto
.,
della c:pntinuazione), oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento
in carc,~re durante la custodia cautelare.
L'accertata responsabilità in ordine al reato ascrittogli comporta, evidentemente, la
conseguente responsabilità risarcitoria a carico dell'imputato Biondo Salvatore in
relazione ai danni morali e materiali cagionati dalla sua condotta, non solo alla
"
persona offesa Corvaia Giovan Battista, ma anche alle associazioni costituite patii
2&
civili nel presente giudizio, in qualità di Enti esponenziali degli interessi collettivi
lesi d,alla commissione di reati come quello per cui è stata affermata la penale
responsabilità dell'imputato.
Per quanto attiene alla çleterminazione in concreto dei danni va osservato che U
'I
danno subito dalle organizzazioni antiracket, come la "F. A. I. " ed il "Comitato
Addi9pizzo", munite di personalità giuridica di diritto privato, ha essenzialment,y
carad~re
Il
morale e consiste, secondo il consolidato
orient~mento giurisprudenzial~
della S.C., nella lesione del patrimonio morale di cui l'Ente è pOliatore sancito dal
" costitutivo e, quindi, si risolve in un danno che sfugge ad una rigorosà
suo atto
Il
valutazione patrimoniale e che può essere solo valutato equitativamente dal giudice.
."
Non 1Ppare utile pertanto rimettere le parti ad un separato giudizio civile in cui nOI(
potre1;>bero essere forniti ulteriori elementi di valutazione del danno ed appare,
quin<V, conforme a giustizia liquidare in via equitativa, tenuto conto del valore
l!
l'
moral,e dell'interesse collettivo di cui gli Enti sono portatori, identificabile sia per i.1
"F.A.I." che per il "Comitato Addiopizzo" nel libero esercizio dell'attività di
impr~isa garantito dall'art.41 della Costituzione, tale danno in euro 10.000,00 per
ciasc~na delle suddette p~lii ciyili, anche al fine di rendere concretamente
reali2;zabili
le pretese risarcitorie nei confronti dell'unico imputato. Non si
ravvi~ano elementi particolari per concedere la provvisoria esecuzione richiesta da
entrambe le suddette parti civili.
Ben ~iversa appare, invece, la posizione dell'ulteriore parte civile rappresentatjl
dagli eredi di Corvaia Giovan Battista, Di Stefano Santina e Corvaia Giuseppe,
rispeVivamente coniuge e figlio della parte civile sopra indicata, poiché vi è un
evidepte danno materiale, consistente innanzi tutto nelle somme di denaro oggetto di
estors,ione e nelle oppOliunità imprenditoriali eventualmente perdute, ma vi è anche
un apprezzabile danno morale riferibile a persone fisiche, l'uno e l'altro noh
"
esattamente quantificabili in base agli elementi di valutazione acquisiti nel presente
giudi~io,
in cui può dirsi compiutamente provato solamente l'esborso della sommi!-
complessiva di 30.000.000 di lire estorta a Corvaia Giovan Battista e dallo stesso
!~
il
versa1a in rate semestrali. Pertanto appare conforme. a giustizia assegnare
collettivamente agli eredi della parte civile sopra indicata una provvisionale, da
dichi~rare provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.539 c.p.p., rimettendo I~
parti ad un separato giudizio civile per la compiuta liquidazione dei danni morali e
materiali subiti.
"
Segu~~ per legge la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione
sosteJ1.ute
per il presente giudizio dalle pm1i civili costituite, che appare
congruo
I
.
liquid~re, per ciascuna, in euro 3.000,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre,
I.V.A., C.P.A. ed accessori dovuti per legge con distrazione in favore dei procuratori
•
il
•
antlstatan.
Il
P.Q.M.
Il"
Visti gli artt. 533, 535 cod. proc. pen.,
dichiar~
di anni
BIONDO Salvatore colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna alla penai
~odici di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia
Il
cautelare.
il
Visti gli' artt. 29 e 32 cod. pen.,
dichiara!1 il predetto imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di,
interdizione legale durante la espiazione della pena.
Visti gli,lartt. 199 e segg. cod. pen.,
ordina l~ sottoposizione dell'imputato, a pena espiata, alla misura di sicurezza della!!
libertà v.jgilata per un tempo non inferiore ad anni tre.
Visti gli!;artt. 538 e ss. cod. proc. pen.,
condanna l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili Di Stefano
Santina
~
Corvaia Giuseppe da liquidare in separato giudizio, assegnando alle stesse
:I
collettivamente una provvisionale, che dichiara immediatamente esecutiva, di euro
15.000,00, nonché al risarcimento dei danni morali patiti dalle parti civili F.A.I. Federazi'one delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane - ed Associazione
30
Il
-------
I]I
"Comi~ato Addio Pizzo", che liquida equitativamente in euro 10.000,00 per ciascun:~
delle suddette parti civili.
~
I
Condaima, altresì, l'imputato alla refusione delle spese di giudizio sostenute da tutte
il
le par);i civili, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari, che
liquiddl! in favore di Di Stefano Santina e Corvaia Giuseppe
in complessivi euro
.
Il
3.000,'00,
di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori come per
ii
l'
legge,::ed in eguale misura per ciascuna delle ulteriori due parti civili.
il
Visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.,
indic~lin giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Palermo, 16 gennaio.2012
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Il
nùBUNALE DI ~ALE~V sez. penale
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Deposj~oll'e
1\Ì\l
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in CimceUeria il .....A~ ...\.9.}...\Q!,.Q..................
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Il Funzionari iudiziario
Rosari antione
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il