regolamento erogazione assistenza utenti non residenti

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regolamento erogazione assistenza utenti non residenti
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA AGLI
UTENTI NON RESIDIDENTI NELLA REGIONE VENETO
La vigente normativa (art 67 co.1 dell’ACN dei Medici di Medicina Generale e Accordo Regionale
DGR n. 4395 del 2005 e il Patto Aziendale) stabilisce che hanno diritto alle prestazioni sanitarie
non differibili da parte del medico di Continuità assistenziale, i soggetti residenti nella Regione
Veneto.
Poiché nell’ULSS 16 non sono state individuate dalla Regione località definite a rilevante afflusso
turistico, è necessario disciplinare l’accesso al servizio di continuità assistenziale per i soggetti non
residenti nella Regione Veneto che si trovano comunque nell’ambito territoriale dell’ULSS 16 e che
non possono essere considerati turisti ma persone temporaneamente presenti con diritto comunque
all’assistenza sanitaria.
Si conviene pertanto che per gli utenti non residenti nella Regione Veneto l’accesso al servizio di
continuità assistenziale avvenga, per analogia, secondo le tariffe onnicomprensive già definite dalla
DGR n. 939 del 20.04.2001 e dall’Accordo Regionale per la Continuità Assistenziale per i
destinatari del servizio di medicina turistica, a carico degli utenti così come di seguito specificato:
ƒ Visita ambulatoriale € 21,00
ƒ Visita domiciliare: € 31,00
ƒ Atti medici ripetitivi (es.ricette, misurazione P.A, ecc.): € 5,00 ( importo che
non va aggiunto ai due precedenti).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle visite si procede nel modo seguente:
Il medico del Servizio di continuità assistenziale che effettua la prestazione provvede a riscuotere
dall’utente la somma dovuta e a rilasciare ricevuta completa di indicazione della tipologia di
prestazione effettuata.
Il Medico di Continuità Assistenziale ha l’obbligo di annotare sul registro delle attività della C.A. e
sul modulo di rendicontazione mensile delle attività, quando la prestazione è stata effettuata a
pagamento.
Con cadenza trimestrale il Medico consegna copia delle ricevute delle prestazioni effettuate
all’Ufficio Medicina Convenzionata dell’ULSS, che si trattiene una quota pari al 20% delle somme
riscosse, calcolata secondo le seguenti modalità.
Stabilito convenzionalmente che il tempo medio per ciascuna visita è circa 10 minuti, al medico
verrà calcolato un debito orario, trattenuto dal cedolino dello stipendio, nei confronti dell’Azienda
pari al tempo complessivo impiegato per effettuare tali visite.
Nell’espletamento di tali visite, ai sensi dell’art. 57 comma 6, il medico è tenuto ad utilizzare il
modello prescrizione-proposta del SSN secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza
dell’assistito.
Gli Stranieri in temporaneo soggiorno nella Regione Veneto, hanno diritto all’assistenza sanitaria
secondo le seguenti modalità:
ƔAppartenenti agli Stati della U.E. in possesso di tessera Team hanno diritto alle prestazioni fornite
dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e quindi equiparato ai soggetti residenti nella Regione
Veneto.
ƔAppartenenti a Stati con cui l’Italia ha Convenzioni bilaterali ed in possesso del relativo modello
per l’assistenza sanitaria durante il temporaneo soggiorno(Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina,
Brasile, Croazia, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia Montenegro,
Tunisia ) hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalle rispettive convenzioni.
ƔAppartenenti a Stati non aventi Accordi bilaterali con l’Italia ( es. America, Cina, ecc…) sono
tenuti al pagamento totale delle prestazioni ( salvo i soggetti irregolari indigenti STP).
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Le informazioni relative a tale servizio devono essere esposte in modo visibile agli utenti nelle
diverse sedi di servizio
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