Atto Dirigenziale n° 6202/2016 SETTORE DELLE STRADE

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Atto Dirigenziale n° 6202/2016 SETTORE DELLE STRADE
N.6202/2016
Atto Dirigenziale n° 6202/2016
SETTORE DELLE STRADE
Proposta n° 254/2016
OGGETTO:
STRADA
PROVINCIALE
236
"GOITESE".
ANNULLAMENTO
DELL'ORDINANZA N. 1478 DEL 9/3/2016 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MONTICHIARI.
IL DIRETTORE
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 228 del 28/9/2016 di nomina del
direttore del Settore delle Strade;
Premesso che:
- Nel settembre 2014, nell'ambito della rotazione delle postazioni fisse per il controllo da
remoto della velocità, è stata installata una apparecchiatura elettronica sulla Strada
Provinciale 236 – Goitese -, all'altezza della progressiva chilometrica 39+200;
- La strada è stata trasferita dall’ ANAS alla Provincia di Brescia in data 1 ottobre 2001,
in attuazione del decreto legislativo n.112/1998 e si estende per una lunghezza di m 15.300,
dalla progressiva chilometrica 35+700 - inizio competenza - al confine tra la Provincia di
Mantova e la Provincia di Brescia, alla progressiva chilometrica 51+000 - fine competenza-, in
territorio del Comune di Castenedolo, classificata strada extraurbana secondaria ove, in base
all'articolo 142, comma 1, del Codice della Strada, è consentita una velocità massima di 90
km/h;
- Nel tratto oggetto di rilevamento è presente la segnaletica verticale che prescrive la
velocità massima di 70 km/h;
- La previsione di un limite di velocità differente da quello previsto dal Codice della Strada
deve essere supportata da ordinanza motivata dell’Ente proprietario della strada, resa nota
con prescritti segnali ai sensi dell'articolo 5,comma 3 del Codice della Strada, come
riconosciuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25571/2013: “il segnale è solo il
mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel
provvedimento. Non è, quindi, sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre
la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo
provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.”;
- Il Settore Viabilità della Provincia di Brescia in data 9 marzo 2016 ha adottato
l'Ordinanza n.1478 finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale sulla strada in
oggetto citata, confermando i limiti massimi di velocità risultanti dalla segnaletica verticale di
prescrizione installata dall’ ANAS e presente sulla strada medesima al momento del
trasferimento alla Provincia di Brescia;
Rilevato che:
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- L’Ordinanza n. 1478 del 9 marzo 2016 appare carente di motivazione sotto il profilo del
difetto di istruttoria in relazione all'accertamento delle caratteristiche tecniche di costruzione
della strada ovvero dei presupposti per l'apposizione di un limite di velocità massima più
restrittivo, tenuto conto dell’articolo 142, comma 2, del Codice della Strada in base al quale gli
enti proprietari possono fissare, provvedendo alla segnalazione, limiti di velocità minimi e
limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati in via generale per la classe di appartenenza
quando la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana lo rendano opportuno;
- La Direttiva n. 777 in data 27 aprile 2006 emanata dal Ministero dei Trasporti relativa
alle indicazioni sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in
materia di segnaletica prevede testualmente: “Con circolari n. 8700 del 1964, n. 4250 del 3
novembre 1973 e n. 1200 del 14 novembre 1979 il Ministero dei Lavori Pubblici aveva già
preso in esame il problema dei limiti di velocità che vengono localmente imposti sulle strade
italiane osservando che molti Enti proprietari, gestori o concessionari di strade, pongono in
essere limitazioni di velocità localizzate in punti o tronchi determinati, fissando valori
irrazionali o quanto meno ricavati in modo empirico…..;
…... Con la emanazione del decreto legislativo n.9 del 2002 e del decreto legge n.151 del
2003, convertito in legge numero 214 del 2003, è stata introdotta in Italia la “patente a punti”
in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni amministrative accessorie previste per le
infrazioni più gravi, tra cui quelle relative al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità;
Ciò rende ancor più necessario che gli eventuali limiti più restrittivi di quelli generali previsti
dal Codice vengano stabiliti a ragion veduta e previa applicazione di una metodologia tecnica
condivisa ed uniforme per tutto il territorio Nazionale.
…… La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità,
altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il
sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il
miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico
per effetto del rilevamento di numerose infrazioni. Limitazioni non supportate da effettiva
necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli
utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che
sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo
sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni
imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è
determinante ai fini della sicurezza……”
……. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del
normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente
disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e,
spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento. Numerosissime sono in
proposito le rimostranze di utenti che lamentano l’esistenza di troppi tratti di strada con
limitazione di velocità ingiustificata, e un uso disinvolto di segnali di limite massimo di velocità
non supportati da alcuna motivazione, con il risultato che il valore del limite massimo imposto
diventa un mero riferimento rispetto alla entità della violazione che un utente si può
permettere in funzione della sua disponibilità economica…”;
Accertato che, stante l’elevato numero sanzioni irrogate dopo l'adozione della citata
Ordinanza n. 1478/2016 per violazioni del limite di velocità nella fascia tra i 70 km/h e i 90
km/h, risulta necessario procedere al riesame del limite imposto finalizzato alla adozione di un
nuovo provvedimento motivato sulla scorta di un'adeguata istruttoria tecnica volta ad
accertare le caratteristiche della strada sulla base dei criteri dettati per la progettazione
stradale dalle vigenti norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade;
Rilevato che l’analisi di cui sopra è anche finalizzata a individuare eventuali criticità dell’asse
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stradale difformi rispetto alle vigenti normative, quali:
- La lunghezza dei rettifili;
- Lo sviluppo e il raggio degli elementi curvilinei;
- La verifica della compatibilità dimensionale degli elementi geometrici contigui;
- La individuazione dei fattori infrastrutturali di pericolosità, quali ostacoli laterali non
protetti o manufatti e accessi;
- La verifica delle distanze di visibilità per l’arresto e per il cambio corsia rispetto alla
velocità di progetto della strada e alle pendenze;
- Il dimensionamento delle corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza
degli svincoli compatibilmente con le velocità di progetto della strada;
- L’analisi del coordinamento plano-altimetrico, ossia la verifica sulla percezione del
quadro prospettico della strada, ovvero dei difetti di coordinamento tra elementi altimetrici e
planimetrici;
- La verifica delle condizioni luminotecniche per le estremità del sottopasso;
Considerato che:
- L’articolo 21 octies - Annullabilità del Provvedimento – della legge n. 241/1990
stabilisce che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
- L'articolo 21 nonies - Annullamento d'ufficio – stabilisce che “Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies..... può essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole...... e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge.....”;
- Il potere di annullamento, espressione della capacità di autotutela della pubblica
amministrazione, presuppone anche l’accertamento della non rispondenza del provvedimento
all’interesse pubblico, in virtù di un diverso apprezzamento dell'azione amministrativa, posto
che l'ordinamento riconosce all'amministrazione la possibilità di riesaminare criticamente la
propria attività e correggerla, in adempimento dei principi di correttezza e buona fede, che
sono espressione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa;
- La pubblica amministrazione che decide di riesaminare i propri atti deve operare il
concreto bilanciamento di interessi confliggenti che, nella fattispecie di cui trattasi, sono
individuati, da un lato nell’interesse pubblico alla tutela della sicurezza della circolazione, e
dall’altro nell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici alla luce dell'oggettiva
incertezza dei limiti di velocità con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie non
giustificate da una adeguata valutazione tecnica dei limiti stessi, quindi anche l’interesse
pubblico a tutelare la dignità e la validità dei provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione, specialmente quelli di carattere restrittivo;
- Si ritiene, pertanto, necessario procedere all'annullamento, per tutte le motivazioni
esposte, dell'Ordinanza n. 1478/2016, considerati l’accertata carenza di motivazione, non
essendo stata eseguita la prevista istruttoria sulle caratteristiche tecniche della strada,
nonché l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che impone chiarezza e
comprensibilità nell'apposizione di limiti e divieti e nella loro modificazione ad opera di
provvedimenti che si susseguono nel tempo, oltre all’interesse pubblico alla tutela della
validità e della dignità degli atti emanati dalla pubblica amministrazione;
- Si ritiene, quindi, necessario adottare nella tratta di competenza e in via esclusivamente
temporanea fino all'adozione del nuovo provvedimento motivato, limiti di velocità provvisori;
ORDINA
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1. Per tutte le motivazioni riportate in premessa l’annullamento della Ordinanza n.
1478/2016.
2. L’adozione immediata in via temporanea e fino alla conclusione della necessaria
istruttoria tecnica sulle caratteristiche della Strada Provinciale 236, così come in
premessa evidenziato, di apposita ordinanza per la nuova regolazione della
circolazione sulla strada medesima.
3. Contro il presente provvedimento potrà essere presentato Ricorso Giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente
provvedimento.
Il Direttore
GIOVAN MARIA MAZZOLI
Brescia, lì 24-11-2016
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