Atto Dirigenziale n° 6202/2016 SETTORE DELLE STRADE
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Atto Dirigenziale n° 6202/2016 SETTORE DELLE STRADE
N.6202/2016 Atto Dirigenziale n° 6202/2016 SETTORE DELLE STRADE Proposta n° 254/2016 OGGETTO: STRADA PROVINCIALE 236 "GOITESE". ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 1478 DEL 9/3/2016 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICHIARI. IL DIRETTORE Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 228 del 28/9/2016 di nomina del direttore del Settore delle Strade; Premesso che: - Nel settembre 2014, nell'ambito della rotazione delle postazioni fisse per il controllo da remoto della velocità, è stata installata una apparecchiatura elettronica sulla Strada Provinciale 236 – Goitese -, all'altezza della progressiva chilometrica 39+200; - La strada è stata trasferita dall’ ANAS alla Provincia di Brescia in data 1 ottobre 2001, in attuazione del decreto legislativo n.112/1998 e si estende per una lunghezza di m 15.300, dalla progressiva chilometrica 35+700 - inizio competenza - al confine tra la Provincia di Mantova e la Provincia di Brescia, alla progressiva chilometrica 51+000 - fine competenza-, in territorio del Comune di Castenedolo, classificata strada extraurbana secondaria ove, in base all'articolo 142, comma 1, del Codice della Strada, è consentita una velocità massima di 90 km/h; - Nel tratto oggetto di rilevamento è presente la segnaletica verticale che prescrive la velocità massima di 70 km/h; - La previsione di un limite di velocità differente da quello previsto dal Codice della Strada deve essere supportata da ordinanza motivata dell’Ente proprietario della strada, resa nota con prescritti segnali ai sensi dell'articolo 5,comma 3 del Codice della Strada, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25571/2013: “il segnale è solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l'avvenuta emanazione di quel provvedimento. Non è, quindi, sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre la prova che questo fosse stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.”; - Il Settore Viabilità della Provincia di Brescia in data 9 marzo 2016 ha adottato l'Ordinanza n.1478 finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale sulla strada in oggetto citata, confermando i limiti massimi di velocità risultanti dalla segnaletica verticale di prescrizione installata dall’ ANAS e presente sulla strada medesima al momento del trasferimento alla Provincia di Brescia; Rilevato che: Documento Firmato Digitalmente N.6202/2016 - L’Ordinanza n. 1478 del 9 marzo 2016 appare carente di motivazione sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione all'accertamento delle caratteristiche tecniche di costruzione della strada ovvero dei presupposti per l'apposizione di un limite di velocità massima più restrittivo, tenuto conto dell’articolo 142, comma 2, del Codice della Strada in base al quale gli enti proprietari possono fissare, provvedendo alla segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati in via generale per la classe di appartenenza quando la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana lo rendano opportuno; - La Direttiva n. 777 in data 27 aprile 2006 emanata dal Ministero dei Trasporti relativa alle indicazioni sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica prevede testualmente: “Con circolari n. 8700 del 1964, n. 4250 del 3 novembre 1973 e n. 1200 del 14 novembre 1979 il Ministero dei Lavori Pubblici aveva già preso in esame il problema dei limiti di velocità che vengono localmente imposti sulle strade italiane osservando che molti Enti proprietari, gestori o concessionari di strade, pongono in essere limitazioni di velocità localizzate in punti o tronchi determinati, fissando valori irrazionali o quanto meno ricavati in modo empirico…..; …... Con la emanazione del decreto legislativo n.9 del 2002 e del decreto legge n.151 del 2003, convertito in legge numero 214 del 2003, è stata introdotta in Italia la “patente a punti” in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni amministrative accessorie previste per le infrazioni più gravi, tra cui quelle relative al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità; Ciò rende ancor più necessario che gli eventuali limiti più restrittivi di quelli generali previsti dal Codice vengano stabiliti a ragion veduta e previa applicazione di una metodologia tecnica condivisa ed uniforme per tutto il territorio Nazionale. …… La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni. Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza……” ……. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento. Numerosissime sono in proposito le rimostranze di utenti che lamentano l’esistenza di troppi tratti di strada con limitazione di velocità ingiustificata, e un uso disinvolto di segnali di limite massimo di velocità non supportati da alcuna motivazione, con il risultato che il valore del limite massimo imposto diventa un mero riferimento rispetto alla entità della violazione che un utente si può permettere in funzione della sua disponibilità economica…”; Accertato che, stante l’elevato numero sanzioni irrogate dopo l'adozione della citata Ordinanza n. 1478/2016 per violazioni del limite di velocità nella fascia tra i 70 km/h e i 90 km/h, risulta necessario procedere al riesame del limite imposto finalizzato alla adozione di un nuovo provvedimento motivato sulla scorta di un'adeguata istruttoria tecnica volta ad accertare le caratteristiche della strada sulla base dei criteri dettati per la progettazione stradale dalle vigenti norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade; Rilevato che l’analisi di cui sopra è anche finalizzata a individuare eventuali criticità dell’asse Documento Firmato Digitalmente N.6202/2016 stradale difformi rispetto alle vigenti normative, quali: - La lunghezza dei rettifili; - Lo sviluppo e il raggio degli elementi curvilinei; - La verifica della compatibilità dimensionale degli elementi geometrici contigui; - La individuazione dei fattori infrastrutturali di pericolosità, quali ostacoli laterali non protetti o manufatti e accessi; - La verifica delle distanze di visibilità per l’arresto e per il cambio corsia rispetto alla velocità di progetto della strada e alle pendenze; - Il dimensionamento delle corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli svincoli compatibilmente con le velocità di progetto della strada; - L’analisi del coordinamento plano-altimetrico, ossia la verifica sulla percezione del quadro prospettico della strada, ovvero dei difetti di coordinamento tra elementi altimetrici e planimetrici; - La verifica delle condizioni luminotecniche per le estremità del sottopasso; Considerato che: - L’articolo 21 octies - Annullabilità del Provvedimento – della legge n. 241/1990 stabilisce che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”; - L'articolo 21 nonies - Annullamento d'ufficio – stabilisce che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies..... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole...... e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.....”; - Il potere di annullamento, espressione della capacità di autotutela della pubblica amministrazione, presuppone anche l’accertamento della non rispondenza del provvedimento all’interesse pubblico, in virtù di un diverso apprezzamento dell'azione amministrativa, posto che l'ordinamento riconosce all'amministrazione la possibilità di riesaminare criticamente la propria attività e correggerla, in adempimento dei principi di correttezza e buona fede, che sono espressione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; - La pubblica amministrazione che decide di riesaminare i propri atti deve operare il concreto bilanciamento di interessi confliggenti che, nella fattispecie di cui trattasi, sono individuati, da un lato nell’interesse pubblico alla tutela della sicurezza della circolazione, e dall’altro nell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici alla luce dell'oggettiva incertezza dei limiti di velocità con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie non giustificate da una adeguata valutazione tecnica dei limiti stessi, quindi anche l’interesse pubblico a tutelare la dignità e la validità dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione, specialmente quelli di carattere restrittivo; - Si ritiene, pertanto, necessario procedere all'annullamento, per tutte le motivazioni esposte, dell'Ordinanza n. 1478/2016, considerati l’accertata carenza di motivazione, non essendo stata eseguita la prevista istruttoria sulle caratteristiche tecniche della strada, nonché l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che impone chiarezza e comprensibilità nell'apposizione di limiti e divieti e nella loro modificazione ad opera di provvedimenti che si susseguono nel tempo, oltre all’interesse pubblico alla tutela della validità e della dignità degli atti emanati dalla pubblica amministrazione; - Si ritiene, quindi, necessario adottare nella tratta di competenza e in via esclusivamente temporanea fino all'adozione del nuovo provvedimento motivato, limiti di velocità provvisori; ORDINA Documento Firmato Digitalmente N.6202/2016 1. Per tutte le motivazioni riportate in premessa l’annullamento della Ordinanza n. 1478/2016. 2. L’adozione immediata in via temporanea e fino alla conclusione della necessaria istruttoria tecnica sulle caratteristiche della Strada Provinciale 236, così come in premessa evidenziato, di apposita ordinanza per la nuova regolazione della circolazione sulla strada medesima. 3. Contro il presente provvedimento potrà essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento. Il Direttore GIOVAN MARIA MAZZOLI Brescia, lì 24-11-2016 Documento Firmato Digitalmente