STATUTO del GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ

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STATUTO del GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ
STATUTO
del
GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ E DELLA
DEMOCRAZIA DIRETTA
Articolo 1 Nome e membri del gruppo
Il nome del gruppo è:
In italiano:
EUROPA DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA
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Isabella ADINOLFI
Laura AGEA
John Stuart AGNEW
Daniela AIUTO
Tim Mark AKER
Jonathan William ARNOTT
Gerard BATTEN
Tiziana BEGHIN
Joëlle BERGERON
David BORRELLI
Louise BOURS
James CARVER
Fabio Massimo CASTALDO
David Adam COBURN
Jane Maria COLLINS
Ignazio CORRAO
Rosa D'AMATO
Lord William (The Earl of) DARTMOUTH
Bill ETHERIDGE
Eleonora EVI
Nigel Paul FARAGE
Laura FERRARA
Raymond Terence FINCH
Nathan Lee GILL
Roger HELMER
Mike HOOKEM
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
Peter LUNDGREN
Petr MACH
Giulia MOI
Paul NUTTALL
Patrick O'FLYNN
Rolandas PAKSAS
Margot PARKER
Piernicola PEDICINI
Julia REID
Jill SEYMOUR
Beatrix von STORCH
Dario TAMBURRANO
Marco VALLI
Kristina WINBERG
Marco ZULLO
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Piattaforma politica
Il gruppo è aperto ai deputati che si riconoscono in un'Europa della libertà e della democrazia e
che accettano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e i principi
della democrazia parlamentare.
Il gruppo sottoscrive il seguente programma:
1. Libertà e cooperazione tra popoli di Stati diversi
Fedele ai principi di democrazia, libertà e cooperazione tra Stati-nazione, il gruppo sostiene una
cooperazione aperta, trasparente, democratica e responsabile tra Stati europei sovrani e rifiuta la
burocratizzazione dell'Europa e la creazione di un unico super-Stato europeo centralizzato.
2. Più democrazia e rispetto della volontà del popolo
Convinto che la legittimità della democrazia si situi al livello degli Stati-nazione, delle loro
regioni e dei loro parlamenti dal momento che non esiste un unico popolo europeo, il gruppo è
contrario a un'ulteriore integrazione europea (trattati e politiche) che aggraverebbe l'attuale deficit
democratico ed esacerberebbe la struttura politica centralista dell'Unione europea. Il gruppo
sostiene che ogni nuovo trattato e ogni modifica dei trattati in vigore devono essere sottoposti al
voto popolare, attraverso referendum nazionali liberi ed equi negli Stati membri. Il gruppo ritiene
che la legittimità di qualunque potere derivi dalla volontà dei popoli e dal loro diritto a essere
liberi e a essere governati democraticamente.
3. Rispetto della storia, delle tradizioni e dei valori culturali europei
I popoli e le nazioni d'Europa hanno il diritto di proteggere la loro stabilità sociale e di rafforzare
i loro valori storici, tradizionali, religiosi e culturali. Il gruppo rifiuta la xenofobia,
l'antisemitismo e ogni altra forma di discriminazione. 1
Inoltre il gruppo aderisce al concetto di democrazia diretta, considerandola la forma
fondamentale di controllo sulle élite politiche.
4. Rispetto delle differenze e degli interessi nazionali: libertà di voto
Pronto a tradurre tali principi nella pratica, il gruppo rispetta il diritto delle sue delegazioni e dei
suoi deputati di votare nel modo che giudicano appropriato.
Il gruppo è costituito dai deputati al Parlamento europeo che hanno sottoscritto la dichiarazione
al Presidente del Parlamento europeo del giugno 2014.
1 La delegazione italiana rifiuta ogni forma di discriminazione, in accordo con l'articolo 3 della Costituzione
italiana.
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Richiesta di adesione
Possono essere ammessi nuovi deputati se hanno il sostegno della maggioranza dei due terzi di
tutti i membri del gruppo; è consentito il voto per delega.
Articolo 2
Procedure di voto
Possono essere adottate decisioni politiche comuni solo all'unanimità tra i sottogruppi.
Ogni sottogruppo o membro è totalmente libero di agire secondo la propria convinzione.
Perché il gruppo raggiunga il quorum dev'essere presente, anche per delega, almeno un terzo dei
membri.
Il gruppo può decidere con voto a maggioranza se l'ufficio di presidenza debba prendere una
decisione amministrativa.
Sono ammessi i voti per delega, senza limitazioni numeriche. Tali voti devono essere comunicati
alla presidenza e al segretario generale un’ora prima della riunione.
Articolo 3
Tempo di parola al Parlamento europeo
Il tempo di parola assegnato al gruppo è ripartito secondo criteri di equità, stabilendo le priorità
in base alle responsabilità dei suoi membri nelle commissioni parlamentari e nelle delegazioni
interparlamentari.
La segreteria del gruppo formula una proposta sulla base dei desiderata.
Articolo 4
Riunioni del gruppo
L'ufficio di presidenza organizza gruppi di lavoro e riunioni del gruppo politico in cui i suoi
membri s'informano reciprocamente sui lavori del Parlamento europeo.
Il gruppo si riunisce durante la settimana che precede la tornata di Strasburgo e durante la tornata
stessa.
Su proposta dell'ufficio di presidenza, il gruppo decide in merito a riunioni al di fuori degli
abituali luoghi di lavoro del Parlamento.
Su proposta dell'ufficio di presidenza, l'utilizzo delle strutture messe a disposizione del gruppo è
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ripartito in modo equo sulla base delle decisioni prese nelle riunioni del gruppo.
I sottogruppi sono autonomi e possono organizzare le proprie riunioni di sottogruppo.
Articolo 5
Iniziative a nome del gruppo
Conformemente al regolamento del Parlamento europeo, le iniziative parlamentari presentate a
nome di tutto il gruppo devono essere approvate all'unanimità in una riunione dell'ufficio di
presidenza.
Il gruppo può esprimersi unanimemente sugli argomenti su cui vi è una posizione comune.
Tuttavia, in assenza di un mandato del gruppo, i singoli deputati possono comunque agire e
firmare documenti a proprio nome.
Articolo 6
Attribuzione dei seggi nelle commissioni parlamentari e nelle delegazioni
interparlamentari
I membri titolari e i membri supplenti delle commissioni parlamentari e delle delegazioni
interparlamentari sono designati mediante una decisione del gruppo, tenendo conto dei desiderata
di tutti i membri del gruppo e assicurando un'equa ripartizione in relazione al peso politico delle
diverse commissioni.
Articolo 7
Organi del gruppo
Il gruppo è guidato da un ufficio di presidenza e da una presidenza.
La presidenza è composta dai due copresidenti. I copresidenti esercitano i compiti che il
regolamento del Parlamento assegna ai presidenti dei gruppi politici e rappresentano il gruppo in
seno al Parlamento. I copresidenti partecipano ai lavori secondo una divisione concordata dei
compiti.
Il gruppo elegge la presidenza per un periodo di due anni e mezzo e ogni sottogruppo non ancora
rappresentato in seno alla presidenza elegge il proprio vicepresidente quale rappresentante del
sottogruppo in seno all'ufficio di presidenza. Il gruppo elegge un ordinatore e un tesoriere. Tali
deputati costituiscono l'ufficio di presidenza.
L'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato in base alle dimensioni dei rispettivi
sottogruppi.
I membri che compongono la presidenza possono presiedere a turno le riunioni del gruppo
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conformemente alla divisione dei compiti concordata.
Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono aperte agli altri deputati del gruppo.
Se un sottogruppo non può essere rappresentato a una riunione dell'ufficio di presidenza dal suo
vicepresidente o da uno dei suoi deputati, l'ufficio di presidenza può consentire a un membro del
personale di quel sottogruppo di intervenire alla riunione senza diritto di voto.
L'ufficio di presidenza è responsabile del buon funzionamento del gruppo. Esso sottopone
all'approvazione del gruppo la scelta del segretario generale, di due o più segretari generali
aggiunti e del personale nonché la ripartizione dei loro compiti.
La segreteria fornisce assistenza al gruppo. In particolare, i suoi componenti sono assegnati
conformemente agli obiettivi e alle esigenze del gruppo e dei suoi sottogruppi. Il personale del
gruppo s'impegna a servire lealmente il gruppo.
Articolo 8
Modifica dello statuto
L'ufficio di presidenza o almeno un quinto dei membri del gruppo possono proporre modifiche
allo statuto, che devono essere approvate da tutti i sottogruppi.
Articolo 9
Bilancio e strumenti
L'ufficio di presidenza stabilisce il bilancio per le attività comuni mediante accordo tra i
sottogruppi.
Tutti gli altri strumenti a disposizione del gruppo possono essere utilizzati liberamente dai singoli
membri e dai sottogruppi nella misura in cui non siano richiesti da altri. Se le richieste superano
la disponibilità, l'ufficio di presidenza deciderà in merito alla ripartizione.
Articolo 10
Codice di disciplina
Se si reputa che un membro abbia violato lo statuto del gruppo, la presidenza o almeno un quinto
dei membri del gruppo possono sospenderlo temporaneamente in attesa che la questione sia
esaminata nel corso della prima riunione successiva del gruppo.
Ogni sottogruppo ha le proprie regole interne e può in qualsiasi momento comunicare al gruppo
la sospensione o l'esclusione di un proprio membro.
Le decisioni in materia di espulsione o di conferma della sospensione sono adottate a
maggioranza dei membri del gruppo.
06/2015
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