STATUTO del GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ
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STATUTO del GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ
STATUTO del GRUPPO EUROPA DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA Articolo 1 Nome e membri del gruppo Il nome del gruppo è: In italiano: EUROPA DELLA LIBERTÀ E DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA 1 Isabella ADINOLFI Laura AGEA John Stuart AGNEW Daniela AIUTO Tim Mark AKER Jonathan William ARNOTT Gerard BATTEN Tiziana BEGHIN Joëlle BERGERON David BORRELLI Louise BOURS James CARVER Fabio Massimo CASTALDO David Adam COBURN Jane Maria COLLINS Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Lord William (The Earl of) DARTMOUTH Bill ETHERIDGE Eleonora EVI Nigel Paul FARAGE Laura FERRARA Raymond Terence FINCH Nathan Lee GILL Roger HELMER Mike HOOKEM Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Peter LUNDGREN Petr MACH Giulia MOI Paul NUTTALL Patrick O'FLYNN Rolandas PAKSAS Margot PARKER Piernicola PEDICINI Julia REID Jill SEYMOUR Beatrix von STORCH Dario TAMBURRANO Marco VALLI Kristina WINBERG Marco ZULLO 2 Piattaforma politica Il gruppo è aperto ai deputati che si riconoscono in un'Europa della libertà e della democrazia e che accettano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e i principi della democrazia parlamentare. Il gruppo sottoscrive il seguente programma: 1. Libertà e cooperazione tra popoli di Stati diversi Fedele ai principi di democrazia, libertà e cooperazione tra Stati-nazione, il gruppo sostiene una cooperazione aperta, trasparente, democratica e responsabile tra Stati europei sovrani e rifiuta la burocratizzazione dell'Europa e la creazione di un unico super-Stato europeo centralizzato. 2. Più democrazia e rispetto della volontà del popolo Convinto che la legittimità della democrazia si situi al livello degli Stati-nazione, delle loro regioni e dei loro parlamenti dal momento che non esiste un unico popolo europeo, il gruppo è contrario a un'ulteriore integrazione europea (trattati e politiche) che aggraverebbe l'attuale deficit democratico ed esacerberebbe la struttura politica centralista dell'Unione europea. Il gruppo sostiene che ogni nuovo trattato e ogni modifica dei trattati in vigore devono essere sottoposti al voto popolare, attraverso referendum nazionali liberi ed equi negli Stati membri. Il gruppo ritiene che la legittimità di qualunque potere derivi dalla volontà dei popoli e dal loro diritto a essere liberi e a essere governati democraticamente. 3. Rispetto della storia, delle tradizioni e dei valori culturali europei I popoli e le nazioni d'Europa hanno il diritto di proteggere la loro stabilità sociale e di rafforzare i loro valori storici, tradizionali, religiosi e culturali. Il gruppo rifiuta la xenofobia, l'antisemitismo e ogni altra forma di discriminazione. 1 Inoltre il gruppo aderisce al concetto di democrazia diretta, considerandola la forma fondamentale di controllo sulle élite politiche. 4. Rispetto delle differenze e degli interessi nazionali: libertà di voto Pronto a tradurre tali principi nella pratica, il gruppo rispetta il diritto delle sue delegazioni e dei suoi deputati di votare nel modo che giudicano appropriato. Il gruppo è costituito dai deputati al Parlamento europeo che hanno sottoscritto la dichiarazione al Presidente del Parlamento europeo del giugno 2014. 1 La delegazione italiana rifiuta ogni forma di discriminazione, in accordo con l'articolo 3 della Costituzione italiana. 3 Richiesta di adesione Possono essere ammessi nuovi deputati se hanno il sostegno della maggioranza dei due terzi di tutti i membri del gruppo; è consentito il voto per delega. Articolo 2 Procedure di voto Possono essere adottate decisioni politiche comuni solo all'unanimità tra i sottogruppi. Ogni sottogruppo o membro è totalmente libero di agire secondo la propria convinzione. Perché il gruppo raggiunga il quorum dev'essere presente, anche per delega, almeno un terzo dei membri. Il gruppo può decidere con voto a maggioranza se l'ufficio di presidenza debba prendere una decisione amministrativa. Sono ammessi i voti per delega, senza limitazioni numeriche. Tali voti devono essere comunicati alla presidenza e al segretario generale un’ora prima della riunione. Articolo 3 Tempo di parola al Parlamento europeo Il tempo di parola assegnato al gruppo è ripartito secondo criteri di equità, stabilendo le priorità in base alle responsabilità dei suoi membri nelle commissioni parlamentari e nelle delegazioni interparlamentari. La segreteria del gruppo formula una proposta sulla base dei desiderata. Articolo 4 Riunioni del gruppo L'ufficio di presidenza organizza gruppi di lavoro e riunioni del gruppo politico in cui i suoi membri s'informano reciprocamente sui lavori del Parlamento europeo. Il gruppo si riunisce durante la settimana che precede la tornata di Strasburgo e durante la tornata stessa. Su proposta dell'ufficio di presidenza, il gruppo decide in merito a riunioni al di fuori degli abituali luoghi di lavoro del Parlamento. Su proposta dell'ufficio di presidenza, l'utilizzo delle strutture messe a disposizione del gruppo è 4 ripartito in modo equo sulla base delle decisioni prese nelle riunioni del gruppo. I sottogruppi sono autonomi e possono organizzare le proprie riunioni di sottogruppo. Articolo 5 Iniziative a nome del gruppo Conformemente al regolamento del Parlamento europeo, le iniziative parlamentari presentate a nome di tutto il gruppo devono essere approvate all'unanimità in una riunione dell'ufficio di presidenza. Il gruppo può esprimersi unanimemente sugli argomenti su cui vi è una posizione comune. Tuttavia, in assenza di un mandato del gruppo, i singoli deputati possono comunque agire e firmare documenti a proprio nome. Articolo 6 Attribuzione dei seggi nelle commissioni parlamentari e nelle delegazioni interparlamentari I membri titolari e i membri supplenti delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari sono designati mediante una decisione del gruppo, tenendo conto dei desiderata di tutti i membri del gruppo e assicurando un'equa ripartizione in relazione al peso politico delle diverse commissioni. Articolo 7 Organi del gruppo Il gruppo è guidato da un ufficio di presidenza e da una presidenza. La presidenza è composta dai due copresidenti. I copresidenti esercitano i compiti che il regolamento del Parlamento assegna ai presidenti dei gruppi politici e rappresentano il gruppo in seno al Parlamento. I copresidenti partecipano ai lavori secondo una divisione concordata dei compiti. Il gruppo elegge la presidenza per un periodo di due anni e mezzo e ogni sottogruppo non ancora rappresentato in seno alla presidenza elegge il proprio vicepresidente quale rappresentante del sottogruppo in seno all'ufficio di presidenza. Il gruppo elegge un ordinatore e un tesoriere. Tali deputati costituiscono l'ufficio di presidenza. L'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato in base alle dimensioni dei rispettivi sottogruppi. I membri che compongono la presidenza possono presiedere a turno le riunioni del gruppo 5 conformemente alla divisione dei compiti concordata. Le riunioni dell'ufficio di presidenza sono aperte agli altri deputati del gruppo. Se un sottogruppo non può essere rappresentato a una riunione dell'ufficio di presidenza dal suo vicepresidente o da uno dei suoi deputati, l'ufficio di presidenza può consentire a un membro del personale di quel sottogruppo di intervenire alla riunione senza diritto di voto. L'ufficio di presidenza è responsabile del buon funzionamento del gruppo. Esso sottopone all'approvazione del gruppo la scelta del segretario generale, di due o più segretari generali aggiunti e del personale nonché la ripartizione dei loro compiti. La segreteria fornisce assistenza al gruppo. In particolare, i suoi componenti sono assegnati conformemente agli obiettivi e alle esigenze del gruppo e dei suoi sottogruppi. Il personale del gruppo s'impegna a servire lealmente il gruppo. Articolo 8 Modifica dello statuto L'ufficio di presidenza o almeno un quinto dei membri del gruppo possono proporre modifiche allo statuto, che devono essere approvate da tutti i sottogruppi. Articolo 9 Bilancio e strumenti L'ufficio di presidenza stabilisce il bilancio per le attività comuni mediante accordo tra i sottogruppi. Tutti gli altri strumenti a disposizione del gruppo possono essere utilizzati liberamente dai singoli membri e dai sottogruppi nella misura in cui non siano richiesti da altri. Se le richieste superano la disponibilità, l'ufficio di presidenza deciderà in merito alla ripartizione. Articolo 10 Codice di disciplina Se si reputa che un membro abbia violato lo statuto del gruppo, la presidenza o almeno un quinto dei membri del gruppo possono sospenderlo temporaneamente in attesa che la questione sia esaminata nel corso della prima riunione successiva del gruppo. Ogni sottogruppo ha le proprie regole interne e può in qualsiasi momento comunicare al gruppo la sospensione o l'esclusione di un proprio membro. Le decisioni in materia di espulsione o di conferma della sospensione sono adottate a maggioranza dei membri del gruppo. 06/2015 6