studio di prefattibilità ambientale

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studio di prefattibilità ambientale
REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
INTEGRATE DI SICUREZZA
E PER LA PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
SOMMARIO
1. SINTESI E CONCLUSIONI _____________________________________________ 2
1.1
DESCRIZIONE DELLE OPERE ____________________________________________ 3
1.2
COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEI PIANI PAESISTICI, TERRITORIALI ED
URBANISTICI________________________________________________________________ 5
1.3
PREVEDIBILI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI
CITTADINI __________________________________________________________________ 7
1.4
SCELTA DEI LUOGHI, SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA, POSSIBILI
ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE E TIPOLOGICHE - IN FUNZIONE DELLA MINIMIZZAZIONE
DELL’IMPATTO AMBIENTALE _________________________________________________ 10
1.5
MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE, INTERVENTI DI RIPRISTINO,
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - STIMA DEI
RELATIVI COSTI ____________________________________________________________ 12
1.6
INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO
ALL’INTERVENTO___________________________________________________________ 15
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Quadro normativo di riferimento _______________________________________________15
Premesse_________________________________________________________________16
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ________________________________________17
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) _________________________________________19
2. FATTIBILITÀ URBANISTICA DELL’OPERA ______________________________ 21
2.1
PREMESSA___________________________________________________________ 21
2.2
DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE___________________________________ 22
2.3
PPAR ________________________________________________________________ 22
2.4
PTC _________________________________________________________________ 23
2.5
PRG COMUNALI_______________________________________________________ 26
2.6
CONCLUSIONI ________________________________________________________ 38
3. VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO ______________ 39
3.1
PREMESSE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ______________________ 39
3.2
CARATTERIZZAZIONE DEI LAVORI “SENSIBILI”____________________________ 40
3.3
INDAGINI E MATERIALI ACQUISITI IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO ___ 40
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ELABORATO ER6 –
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
BACINO TORRENTE SCARICALASINO
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
INTEGRATE DI SICUREZZA
E PER LA PROTEZIONE CIVILE
1.
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
SINTESI E CONCLUSIONI
Nel presente elaborato, previsto dall’articolo 18 del regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici, viene esaminata la fattibilità ambientale delle opere in progetto
(relative alla sistemazione del bacino idrografico del Torrente Scaricalasino – interessato dagli
eventi alluvionale del 16 settembre 2006), con riferimento ai contenuti previsti dal successivo art.
21 del regolamento.
Vengono di seguito esaminati i seguenti aspetti, a “contenuto prevalentemente ambientale”,
secondo le indicazioni del citato articolo 21, con particolare riferimento a:
verifica di compatibilità con le prescrizioni dei piani paesistici, territoriali ed urbanistici;
studio sui prevedibili effetti (dell’intervento e del suo esercizio) sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni
della scelta dei luoghi e della soluzione progettuale prescelta, nonché delle possibili
alternative localizzative e tipologiche;
determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli interventi di
ripristino, miglioramento e riqualificazione ambientale e paesaggistica con la stima dei
relativi costi;
indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento.
Prima di esprimere in sintesi determinazioni e considerazioni in ordine a quanto sopra
esposto è opportuno precisare alcune questioni.
In primo luogo si evidenzia che, alla data di redazione del progetto, risulta vigente lo “stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17
settembre 2006” (dichiarato con DPCM 22 settembre 2006, prorogato fino al 30 ottobre 2008 con
DPCM 17 ottobre 2007 e, da ultimo, prorogato al 30 ottobre 2009 con DPCM 31 ottobre 2008).
Le considerazioni svolte sono pertanto commisurate alla vigenza del predetto stato di
emergenza, al regime normativo “straordinario” ed, in generale, alle previsioni di cui alla
corrispondente ordinanza PCM 3548 del 26 ottobre 2006 volta a “favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate”. Tuttavia, in considerazione della valenza e della
“ricaduta” delle opere rispetto alle componenti del settore ambientale, si sono comunque svolte, in
aggiunta ed a conferire “valore supplementare” al progetto, le medesime considerazioni anche
rispetto al regime “ordinario” (al netto pertanto del contenuto della citata OPCM 3548/2006 ovvero
al netto delle eventuali esenzioni previste per gli interventi rientranti nel sistema straordinario delle
misure di protezione civile).
Tanto premesso, richiamata la natura delle opere meglio descritta nella relazione illustrativa,
che, in sintesi, possono essere inquadrate come di regolazione del corso dell’asta fluviale del
Torrente Scaricalasino (deviazione ed adeguamento alveo, ripristino presidi idraulici, realizzazione
di aree di espansione delle piene, adeguamento di strutture in attraversamento ovvero
realizzazione di nuove strutture in attraversamento, interventi sui versanti ad incidere sul tempo di
corrivazione delle acque) e rimandando per una più chiara e completa trattazione agli eventuali e
specifici approfondimenti redatti in relazione alle singole questioni, in qual caso contenuti nel
presente elaborato, si espone quanto segue.
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1.1
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Ad espletamento del mandato ricevuto, al fine della riduzione del rischio idraulico delle aree
interessate dagli eventi alluvionali del 16 settembre 2006 che hanno colpito il bacino idrografico
del Torrente Scaricalasino, ed ai fini dell’espletamento della verifica oggetto della presente
relazione si riporta di seguito una sintesi delle principali opere previste dal progetto:
A
Opere di rettifica-adeguamento alveo
A1 – FOSSO SAN VALENTINO – riprofilatura alveo nel tratto dal tratto
mediano della cassa 1 - al termine della cassa 2;
A2 - FOSSO SAN VALENTINO – riprofilatura e rafforzamento argine
tratto di valle area d’invaso n.2 - da termine cassa a ponte S.S. 361 –
scatolare in c.a.;
A3 – FOSSO SAN VALENTINO - realizzazione di area golenale nel
tratto compreso tra la S.S. 361 e la confluenza col fosso di Offagna;
A4 – FOSSO SAN VALENTINO – realizzazione di by-pass alveo –
comune di Osimo, zona Il Molinaccio-C. Onorati;
A5 – FOSSO DI OFFAGNA – riprofilatura alveo nel tratto interno
all’invaso n.3;
A6 – FOSSO DI OFFAGNA – realizzazione di aree golenale a valle
dell’invaso n. 3 – da termine invaso a ponte zona industriale S. Biagio;
A7 – FOSSO DI OFFAGNA - riprofilatura e rafforzamento argine tratto
zona industriale-artiginale S. Biagio - da ponte strada lottizzazione a
S.S. 361 – scatolare in c.a.;
A8 – FOSSO DI OFFAGNA - realizzazione di area golenale nel tratto
compreso tra la S.S. 361 e la confluenza col fosso San Valentino;
A9 – RIO SCARICALASINO – realizzazione di area golenale da
confluenza fossi di Offagna e S.Valentino fino a inizio invaso n. 4;
A10 – RIO SCARICALASINO – Adeguamento sezione alveo da uscita
invaso n. 4, a invaso n. 5 e confluenza con torrente Aspio;
B
Opere di realizzazione di invasi di laminazione delle piene
B1 - INVASO n. 1 – FOSSO SAN VALENTINO - comune di Osimo,
località San Biagio – zona C. Badialetti/C. Lodi – ha. 10.3; mc
invasabili175.000; altezza massima rilevati, ml 3,00
B2 – INVASO n. 2 - FOSSO SAN VALENTINO - comune di Osimo,
località San Biagio – zona artigianale-produttiva Pignocco – ha. 36.77;
mc invasabili 460.000; altezza massima rilevati, ml 3,00
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B3 – INVASO n. 3 - FOSSO DI OFFAGNA - comune di Osimo, località
San Biagio – zona artigianale produttiva – ha. 32; mc invasabili 590.000;
altezza massima rilevati, ml 4,00;
B4 - INVASO n. 4 – TORRENTE SCARICALASINO - comune di Osimo
– località Osimo Stazione – zona artigianale-commerciale-produttiva –
ha. 44.72; mc invasabili 670.000; altezza massima rilevati, ml 3,00;
B5 – INVASO n. 5 - TORRENTE SCARICALASINO - comune di Osimo
– località Osimo Stazione – zona Molino Bianchi – ha. 13.52; mc
invasabili 280.000; altezza massima rilevati, ml 3,00;
C
Adeguamento-realizzazione strutture in attraversamento
C1 – FOSSO SAN VALENTINO - NUOVO PONTE - comune di Osimo,
località San Biagio – a valle invaso n. 1
C2 – FOSSO SAN VALENTINO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
PONTE – Comune di Osimo, località san Biagio – S.S. 361
C3 – FOSSO SAN VALENTINO – REALIZZAZIONE NUOVO PONTE –
comune di Osimo, località San Biagio, zona C. Onorati – strada
interpoderale;
C4 - FOSSO SAN VALENTINO – DEMOLIZIONE PONTE – comune di
Osimo, località San Biagio, zona il Molinaccio– strada interpoderale;
C5 - FOSSO DI OFFAGNA – DEMOLIZIONE PONTE – comune di
Osimo, località San Biagio, zona il Molinaccio– strada interpoderale;
C6 – RIO SCARICALASINO – DEMOLIZIONE PONTE – comune di
Osimo, località Osimo Stazione, zona C. Buttari – strada interpoderale;
D
Interventi diffusi
D1 – MESSA A DIMORA DI SIEPI E FILARI
“spezzaversante” – bacino Rio Scaricalasino;
CAMPESTRI
D2 - RINFOLTIMENTO E CREAZIONE DI FILARI DI VEGETAZIONE
LEGATI ALLE INFRASTRUTTURE - bacino Rio Scaricalasino;
D3 - MANUTENZIONE E RINFOLTIMENTO DI VEGETAZIONE SUL
RETICOLO IDROGRAFICO MINORE- bacino Rio Scaricalasino;
D4 - CREAZIONE DI FILARI DI VEGETAZIONE RIPARIALE SU CORSI
D’ACQUA MINORI E SU PRINCIPALI CANALI COLLETTORI - bacino
Rio Scaricalasino;
D5 - RINFOLTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VEGETAZIONE
SU SCARPATE O AI MARGINI CONFINI PODERALI ED
INTERPODERALI - bacino Rio Scaricalasino;
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Per la eventuale parte residuale dei lavori (generalmente di limitatissima entità) si rimanda
alla relazione illustrativa di progetto.
1.2
COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEI PIANI PAESISTICI, TERRITORIALI ED
URBANISTICI
Previsioni vigenti – come atteso già preventivamente alla verifica le opere non trovano
la loro completa previsione all’interno sistema di pianificazione paesistica, territoriale ed
urbanistica regionale (inteso ed esaminato a livello di PPAR, PTC e PRG comunali); gli
interventi di progetto sono localizzati in larghissima parte su aree ad uso
prevalentemente agricolo (Zona omogenea di tipo “E” del D.M. 1444/68).
Le uniche eccezioni sono costituite:
•
dal denominato invaso di laminazione n. “3” (intervento B3 - fosso di Offagna comune di Osimo, località San Biagio – zona artigianale-produttiva) che interessa
parzialmente aree ricadenti in ZTO urbanistica di tipo “F” del vigente PRG comunale buona parte di tali aree urbanistiche risultano essere perimetrate come aree a rischio
colpite dall’evento del settembre 2006 nel c.d. PS2006 (Piano Straordinario dei bacini
idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 approvato
dall’Autorità di Bacino regionale delle Marche con delibera di Comitato Istituzionale n.
47 dell’8 aprile 2008, pubblicata sul BUR Marche n. 41 del 24 aprile 2008);
•
dal denominato invaso n. “4” (intervento B4 – torrente Scaricalasino - comune di
Osimo – località Osimo Stazione – zona artigianale-commerciale-produttiva) che
interessa parzialmente aree ricadenti in ZTO urbanistica di tipo “D” del vigente PRG
comunale di Osimo – la quasi totalità di tali aree urbanistiche risultano essere
perimetrate come aree a rischio colpite dall’evento del settembre 2006 nel citato
PS2006.
•
dal denominato invaso n. “2” – (intervento B2 – fosso San Valentino - comune di
Osimo, località San Biagio – zona artigianale-produttiva Pignocco) in una cui parte
(peraltro di estensione considerevolmente inferiore alla restante superficie dell’area
di laminazione) ricadono aree interessate da vincoli imposti in base alla L. 1089/39
ed al D. Lgs 42/2004 (a tutela “integrale” archeologica in cui è prevista la
conservazione integrale degli elementi caratterizzanti la funzione territoriale, nonché
destinazioni d’uso compatibili con la funzione svolta – cfr. art. 19 N.A. del PRG del
comune di Osimo).
A tale riguardo si evidenzia, in generale, che all’interno di tutte le aree di laminazione
delle piene (in larghissima prevalenza caratterizzate allo stato attuale da un uso in
atto a caratteristica agricola) non sono, in questa fase di progetto ed al netto delle
risultanze che deriveranno dall’eventuale procedura di VIA, previste opere di
escavazione (fatto salvo quelle necessarie per la realizzazione “dell’anima” del
rilevato arginale-sbarramento); inoltre è prevista la prosecuzione dell’uso attualmente
in corso.
In questa fase progettuale si è ritenuto opportuno segnalare la possibile interferenza,
rimandando la verifica finale della compatibilità di tale previsione con le finalità della
tutela ad un esame congiunto assieme alle amministrazioni competenti alla tutela
medesima.
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Compatibilità delle opere – per quanto sopra detto (opere di natura fluviale, ricadenti in
larghissima parte in ambito agricolo - ovvero in ambito di tutela fluviale, al termine delle
quali potrà essere ripristinato l’uso agricolo preesistente - ovvero migliorata tanto la
componente paesistica ambientale che il regime di deflusso delle acque) gli interventi in
progetto non appaiono incompatibili né con l’attuale stato delle aree, né tantomeno con
gli ambiti di tutela dei vari strumenti consultati; anche quelli ricadenti in aree già
urbanisticamente “battezzate”, non sono localizzati in zone attuate oppure già di fatto
urbanizzate ma piuttosto in territori che allo stato attuale presentano la caratteristica di
utilizzo agricolo. Le opere non appaiono inoltre incompatibili con le previsioni di Piano
Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) e di Piano Paesistico Ambientale
Regionale (PPAR).
Procedura di variazione degli strumenti urbanistici – in ordine ai due scenari
“possibili” (regime normativo “straordinario” in vigenza dello stato di emergenza – regime
normativo “ordinario” in caso contrario) si evidenzia:
•
regime straordinario OPCM 3548/2006 – la variazione degli strumenti urbanistici,
territoriali e paesistici potrà essere effettuata ai sensi del disposto dell’articolo 2 (in
generale rivolto a dettare misure per l’attuazione degli interventi dell’ordinanza)
comma 5, che espressamente dispone: “L’approvazione da parte del Commissario
delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti
urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere”;
•
regime ordinario L.R. 34/92 – in assenza delle procedure del “regime straordinario” la
compatibilità con gli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici potrà essere
ricondotta alle procedure della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (e s.m.i.) avente
ad oggetto “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” (in
virtù di natura, finalità, consistenza delle opere e del possibile coinvolgimento di
soggetti privati al finanziamento delle opere, pare meglio rispondere a tale necessità
la procedura c.d. di accordo di programma di cui all’articolo 26 bis della L.R. 34/92).
Considerazioni conclusive – la disciplina urbanistica potrebbe costituire, inoltre, una
“risorsa” per l’attuazione del piano piuttosto che inquadrarsi all’interno di uno scenario di
mero recepimento delle opere in progetto negli strumenti urbanistici.
In primo luogo si evidenzia la procedura c.d. del “trasferimento dei diritti edificatori”,
prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 (art. 1 commi da 21 a 24), sulla base della
quale è possibile per l’appunto trasferire in altra area le previsioni edificatorie ricadenti in
aree investite da intervenuti vincoli di carattere ambientale.
Inoltre appare opportuno considerare che, sempre a mezzo di strumenti e procedure
riconducibili alla sfera della disciplina urbanistica, sia possibile prevedere, ad esempio, la
compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione degli interventi di progetto.
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Entrambe le “azioni” precedentemente individuate risultano essere indicate inoltre dal
c.d. PS2006 (Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del
16-26 settembre 2006 approvato dall’Autorità di Bacino regionale delle Marche con
delibera di Comitato Istituzionale n. 47 dell’8 aprile 2008, pubblicata sul BUR Marche n.
41 del 24 aprile 2008) come strumenti per la mitigazione delle condizioni di rischio e
contribuiscono alla “sistemazione idraulica” dei bacini idrografici in cui ricadono le aree a
rischio oggetto della dichiarazione dello strato di emergenza, anche se, in virtù della loro
natura “concertativa”, appare più agevole il loro inserimento in uno scenario di “regime
ordinario”, piuttosto che in quello “emergenziale”.
L’applicazione delle suddette azioni, oltre che contribuire a livello economico alla
realizzazione delle opere in progetto, potrebbe ridurre il livello potenziale di contenzioso
con i proprietari delle aree cui sono richiesti i “sacrifici” per la riduzione del rischio al
quale sono soggetti anche altri beni e persone e potrebbe costituire una forma migliore
di veicolazione delle strategie di progetto.
1.3
PREVEDIBILI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI
CITTADINI
Gli effetti sull’uomo per quanto riguarda entrambi entrambe le macro-tipologie di
interventi previsti in progetto (realizzazione di aree di laminazione delle piene e interventi
di manutenzione straordinaria/rettifica asta idraulica) vista la specificità delle opere, sono
relativi ad impatti in cui l’aspetto temporale è quello predominante e direttamente
proporzionale, sia ai tempi di realizzazione, sia a quelli (relativamente brevi) necessari al
ripristino/miglioramento di condizioni ambientali preesistenti.
La succitata e già ampiamente descritta natura delle opere non lascia prevedere effetti o
impatti di particolare e/o consistente rilevanza una volta che le stesse siano state
realizzate ed entrate in “esercizio”.
Quanto alle componenti ambientali si riassumono di seguito le principali valutazioni.
Componente idroIogica superficiale e sotterranea
In maniera estremamente sintetica si ritiene che l’intervento abbia un impatto
significativo sulla componente idrologica superficiale, generante effetti ampiamente
positivi, proprio per il fatto che ciò costituisce l’obiettivo principale del progetto di
sistemazione idraulica, in linea con gli obiettivi dell’ordinanza di protezione civile.
Quanto alla componente sotterranea il prevedibile effetto può essere ricondotto
all’infiltrazione derivante dalle acque accumulate nelle aree di laminazione, soltanto in
occasione di entrata in esercizio degli invasi, durante le piene straordinarie dello
Scaricalasino; per l’appunto per tale straordinarietà tali da avere una ricorrenza non
frequente.
In riferimento a quanto sopra si ritiene comunque che gli effetti non siano di “rilevante”
impatto, in virtù del fatto che, ancorché non fossero realizzate le casse e le acque
esondassero “liberamente” e non in maniera “controllata”, il predetto fenomeno di
ricarica-restituzione avverrebbe comunque, inoltre l’alveo “sistemato” ha come effetto la
capacità di ridurre la frequenza di utilizzo delle casse.
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Componente botanico-vegetazionale
Contenimento - Come si desume dalla lista delle formazioni vegetali riportata nella
relazione specialistica, delle entità tipiche della flora fluviale e ripariale e del piano
collinare meso temperato sono presenti solo i taxa più comuni, ecologicamente meno
esigenti e di scarso valore ambientale.
Nelle formazioni riparali le associazioni e gli aggruppamenti vegetali rinvenuti sono per lo
più a carattere nitrofilo ruderale o costituiti da specie esotiche che indicano un forte stato
di antropizzazione e di degrado dell’asta fluviale. Va inoltre aggiunto che tali associazioni
si presentano quasi ovunque limitate in estensione e che gli insediamenti industriali,
abitativi e l’agricoltura in generale, si spingono molto vicino all’alveo creando seri
problemi di espansione della fascia di vegetazione.
Le specie di un certo valore paesaggistico ancora presenti, spesso in forma di filari, sono
rappresentate soprattutto da roverelle.
Per i suddetti motivi è possibile affermare che, dal punto di vista vegetazionale, l’area di
studio presenta, in generale, uno scarso valore geobotanico.
Le interferenze prodotte dall’opera con la componente in oggetto sono quindi da
considerare esigue, anche in relazione alle misure di mitigazione e di compensazione
previste, che prevedono oltre ad una rinaturazione dei corsi d’acqua stessi, anche la
creazione di nuovi habitat e quindi un aumento del grado di biodiversità in un ambiente
ripariale che attualmente si presenta piuttosto degradato ed antropizzato.
Inoltre trattandosi di aree di laminazione in linea, un opportuno modellamento del terreno
potrebbe consentire dei ristagni di acqua creando zone umide che diventerebbero delle
interessanti occasioni di valorizzazione ambientale di questo dispositivo di moderazione
delle piene.
Componente faunistica
Nel bacino idrografico oggetto di intervento le considerevoli modifiche antropiche degli
ultimi decenni, soprattutto ai terreni vallivi, hanno determinato una riduzione dell’indice di
diversità biologico con conseguente netta dominanza di alcune specie (le più adattabili,
c.d. “opportuniste”) prevalenti sulle altre.
Tale considerazione trova inoltre conferma nella ricerca bibliografica svolta, unitamente
alla considerazione che non sono state individuate neanche a livello normativo zone
“speciali” di protezione di fauna e/o habitat.
Ciò premesso, sia pure con le riserve derivanti dal fatto che nelle successive fasi
progettuali le indagini specialistiche potranno dettagliare meglio tale caratteristica, gli
effetti sulla fauna sono da considerarsi limitati e circoscritti al periodo di esecuzione
dell’opera, soprattutto se verranno rispettate le indicazioni di progetto ed il periodo di
esecuzione in conformità ai contenuti della Circolare della Regione Marche n. 1 del 23
gennaio 1997 “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di interventi in ambito fluviale nel
territorio della Regione Marche” (in B.U.R. n. 11 del 6 febbraio 1997).
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Nelle aree di intervento in cui le modifiche indotte dalle urbanizzazioni hanno di fatto
costituito una “barriere fisica” per la componente faunistica è prevista, come opera di
mitigazione, la realizzazione di strutture connettive per favorire la ricostituzione della
continuità interrotta (in sintesi e con rimando alla relazione specialistica di percorsi
dedicati al passaggio della fauna).
Componente suolo- Assetto dei versanti
La Progettazione preliminare prevede inoltre di intervenire anche sul recupero della
capacità di ritenzione del territorio e sulla riduzione del trasporto solido verso i corsi
d’acqua agendo su alcuni fattori che concorrono nel determinare il processo erosivo.
Le tipologie di intervento di ricostituzione e riqualificazione di fitocenosi stabili possono
essere così riassunte:
creazione di siepi e filari campestri a valenza multipla che spezzino,
trasversalmente alla linea di massima pendenza, la lunghezza del fronte
collinare;
rinfoltimento e creazione di filari di vegetazione legati alle infrastrutture, anche
secondarie;
manutenzione e rinfoltimento della vegetazione collegata al reticolo idrografico
minore;
creazione di siepi e filari che “definiscono” il margine delle casse di espansione
creazione di filari di vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua minori e lungo i
principali canali collettori
Rinfoltimento e riqualificazione della vegetazione presente sulle scarpate o ai
margini dei confini poderali ed interpoderali
Riqualificazione e ricostituzione della fascia di vegetazione lungo i corsi d’acqua
principali
Oltre agli obiettivi sopradetti tale operazione di riassetto dei versanti comporta anche un
miglioramento ed una riqualificazione paesaggistica e ecologica, soprattutto in
considerazione della valenza multipla che le siepi poderali, interpoderali e stradali
rivestono in un ambiente molto “semplificato” come quello in oggetto.
Con la ricostituzione di fitocenosi stabili si hanno inoltre effetti positivi sulla matrice suolo
intendendo in ciò una riduzione del trasporto solido), sulla perdita di terreno fertile e sul
trasporto di sostanze inquinanti verso i corsi d’acqua principali e secondari.
La relazione specialistica dettaglia, in riferimento alle funzioni, localizzazione e tipologia
compositiva delle fitocenosi stabili di progetto.
Quanto alla componente suolo altro impatto potenzialmente prevedibile riguarda la
concentrazione, nelle sole aree di invaso ed in caso di entrata in esercizio della cassa,
della “sedimentazione” dei depositi di materiale fino in sospensione nelle acque di
deflusso. Tale “propensione” alla concentrazione di sedimenti in alcune aree, sia pur da
valutare tenendo sullo sfondo le considerazioni sopra esplicitate sulla componente in
oggetto relative alla riduzione del trasporto solido, rappresentano un fenomeno da
considerare per la valutazione degli impatti dell’opera nelle successive fasi di
progettazione. In riferimento a tale “negatività ambientale” si evidenzia che la
determinazione degli indennizzi previsti a ristoro del danno subito dai proprietari delle
aree ricadenti negli invasi di laminazione tiene conto di ciò.
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Componente aria
I principali effetti sono riconducibili alla fase di esecuzione dei lavori. In virtù delle misure
compensative proposte e delle opere di progetto, inerenti soprattutto la ricostituzione ed
il posizionamento di fitocenosi stabili, si prevede che in fase di esercizio si abbia un
miglioramento legato principalmente al processo di fissazione della CO2 degli impianti
arborei.
Salute dei cittadini
In riferimento a tale questione appare opportuno evidenziare l’aspetto che si dovrà
prestare alla componente “rumore”, per la cui mitigazione è opportuno prevedere idonee
misure di contenimento, durante la fase di conduzione del cantiere e realizzazione delle
opere; tale aspetto potrà essere utilmente affrontato durante le successive fasi di
progettazione.
Durante gli interventi di riprofilatura dell’asta idraulica, di rifacimento delle opere d’arte e
di realizzazione delle aree d’invaso, ed a seguito delle necessarie interruzioni stradali per
i lavori, sarà indispensabile prevedere un piano di organizzazione del cantiere che tenga
conto delle esigenze economico-sociali legate ai flussi di traffico lungo le infrastrutture
interessate, in considerazione della non irrilevante concentrazione economico-produttiva
presente nella “parte terminale del bacino dello Scaricalasino/parte mediana del bacino
dell’Aspio”.
In definitiva è prevedibile un disagio a carattere generale per quanto attiene alla
congestione del traffico locale. Lungo il tratto mediano del torrente Scaricalasino è
ugualmente prevedibile lo stesso problema, anche se in misura ridotta in relazione al
minore carico antropico interessato.
Quanto alle aree di effettiva laminazione delle piene è ugualmente prevedibile lo stesso
problema anche se in misura estremamente ridotta in relazione all’esiguo carico
antropico interessato, legato in questo caso alla presenza di poche costruzioni il cui uso
è legato all’attività agricola.
Tali disagi si ritiene siano ampiamente compensati dalla indubbia riduzione del rischio
idrogeologico (la percezione del rischio è ormai pervasimente diffusa presso la
popolazione) e dalla riqualificazione paesaggistica-percettiva ed urbana ottenibile con le
misure di mitigazione e compensazione in parte già anticipare e, in particolare,
maggiormente dettagliate al successivo punto 1.5.
1.4
SCELTA DEI LUOGHI, SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA, POSSIBILI
ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE E TIPOLOGICHE - IN FUNZIONE DELLA
MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Quanto alla soluzione progettuale prescelta si evidenzia il vincolo di partenza di dover
fornire risposta adeguata ad un evento di tipo “straordinario”, caratterizzato da una
intensità “non irrilevante”, e la particolare dinamica del fenomeno che come ben
evidenziato nella relazione sull’evento redatta dell’Autorità di bacino “non si è trattato di
una esondazione in senso classico dai corsi d’acqua, ma altresì di un apporto diretto dei
singoli versanti direttamente alla pianura dei depositi attuali e recenti degli stessi corsi
d’acqua che è stata completamente riattivata dall’evento. La pianura alluvionale dei corsi
d’acqua ha pertanto assunto la caratteristica di un gigantesco alveo di piena”.
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PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
Tali condizionamenti (dimensione dei volumi in gioco e ”particolarità” dell’evento) hanno
di fatto escluso una soluzione che prevedesse una sola rivisitazione dello stato dell’alveo
con la previsione di interventi manutentori ed una generalizzata azione canalizzatrice
attraverso opere longitudinali costituite da arginature.
Quanto sopra pur, eventualmente, ammettendo di volere prescindere:
-
da una valutazione quantitativa sulla “gerarchizzazione” del reticolo. Dal valore di
questa grandezza e quindi dalla complessità del reticolo discende che la strategia
delle arginature troverebbe problemi per quanto attiene alla compatibilità topografica
sia a causa delle numerose opere di attraversamento presenti, sia per il notevole
sviluppo totale che si renderebbe necessario per garantire livelli di tenuta sufficienti
sia nella parte bassa del bacino, che lungo gli innumerevoli fossi, rii e rigagnoli in cui
si dividono i sub-bacini che, anche al momento di una pioggia non particolarmente
intensa, si trasformano in veri e propri torrenti;
-
dal fatto che gli interventi risulterebbero decisamente impattanti in relazione a
questioni sia puramente idrauliche (rispetto alle quali si evidenzia inoltre che
l’intervento non può e non deve “caricare” ulteriormente il Torrente Aspio - in cui
recapita il rio Scaricalasino - e che deve inquadrarsi nel disegno generale della
sistemazione dell’intero bacino dell’Aspio; in sostanza, per considerazioni analoghe le
pianificazioni e progettazioni già redatte alla data di compilazione del presente
progetto, ripropongono la filosofia prevalente degli invasi di laminazione in luogo di
quella delle arginature) sia di ambito territoriale, coinvolgendo direttamente ed
indirettamente il sistema ambientale dell’intero bacino con particolare riferimento ad
aspetti idrologici (quali il deflusso superficiale), oltre che agli aspetti botanici e
vegetazionali.
La tipologia e la natura delle opere, una volta condivisa la strategia di intervento,
condizionano in maniera evidentemente ineludibile la scelta dei luoghi che si può
ritenere, in pratica, obbligata nel senso che le aree di invaso (interventi da B1 a B5),
sono state individuate sia in funzione delle caratteristiche topografiche, altimetriche e
morfologiche, sia in considerazione della mappatura delle aree interessate dall’evento
alluvionale del settembre 2006. Inoltre, le scelte strategiche di sistemazione idrauliche si
collocano perfettamente in linea con l’assetto di progetto pianificato dall’Autorità di
bacino della Regione Marche, redatto a seguito dell’approvazione del Piano straordinario
dei bacini colpiti dagli eventi alluvionali del 16 settembre 2006 (PS06). Quanto alla
minimizzazione-riduzione dell’impatto ambientale si evidenzia la scelta progettuale di
contenere le altezze dei rilevati trasversali delle aree di invaso (in larghissima parte
elevati in misura pari od inferiore a 3 metri nel solo tratto di valle dell’area di
invaso).
Nei successivi step autorizzativo-progettuali potrà inoltre essere valutata la necessità una
riprofilatura-abbassamento delle aree interne agli invasi di laminazione, nel
tentativo di ridurre ulteriormente l’impatto “paesaggistico-visuale-percettivo” della
categoria di opere e migliorare l’inserimento ambientale.
In tal caso andranno verificati eventuali impatti sulla falda presente nell’acquifero
alluvionale attraverso una campagna topografica completa, le quote relative dell’alveo
attuale, quelle delle opere longitudinali presenti, quelle dell’intero area da riprofilare
altimetricamente e quelle del livello statico attraverso le quali sarà possibile risalire alla
piezometrica. Le indicazioni acquisite in questa fase mostrano un ridottissimo dislivello
tra terreno e falda acquifera.
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PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
Sempre nell’ipotesi in oggetto ulteriore aspetto impattante sull’ambiente potrà essere
rappresentato dal materiale di scavo che, in via di pura ipotesi, si può caratterizzare
come costituito in parte (quella superiore) da terreno agrario di tipo umico e da limi
sabbiosi, sabbie-limose e depositi alluvionali coerenti per la restante parte inferiore. Le
fasi di preparazione dell’eventuale progetto definitivo dovranno comprendere una serie di
indagini geognostiche attraverso le quali sarà possibile verificare, entro le aree di
laminazione, le litologie e le granulometrie dei sedimenti eventualmente da escavare.
Per quanto riguarda il terreno di tipo superficiale, poiché comunque con le opere a
“regime” è previsto il ripristino dell’uso agricolo preesistente, questo dovrebbe essere
“stoccato” provvisoriamente in aree limitrofe agli invasi e successivamente ricollocato in
sito.
Per quanto riguarda il materiale più profondo, qualora e per la parte per cui non sia
possibile il suo utilizzo per la costruzione dei rilevati arginali delle casse, si potrà
prendere in considerazione il destinamento a discarica ovvero la possibilità di
abbancamento in aree di attività estrattiva dimesse, presumibilmente presenti anche in
zona per quanto risulta da una veloce primissima verifica delle fotografie aeree. In
questo caso gli impatti prevedibili saranno quelli relativi sia al trasporto del materiale nel
sito destinato, sia quelli relativi alla sua collocazione; l’effetto positivo derivante potrà
essere rappresentato dal ripristino topografico di un’area già degradata.
In virtù di quanto esposto le uniche alternative possibili sarebbero eventualmente
riconducibili alla definizione della sola entità della riprofilatura/rettifica dell’alveo tra il
sistema degli invasi (in particolar modo gli interventi di realizzazione di nuove aree
golenali - interventi A3, A6, A8, A9), da dimensionare nel dettaglio nei successivi livelli di
progettazione in rapporto al rilascio degli invasi (considerando in linea di principio la
ovvia equazione in cui maggiore è la portata smaltibile e maggiore sarà l’abbattimento
delle condizioni di rischio conseguito).
Per quanto attiene agli interventi sulle strutture in attraversamento dell’asta fluviale,
denominati con la lettera C (da C1 a C6), la scelta dei siti risulta obbligata essendo essi
riferiti a tutti gli approfondimenti svolti a partire dalle prime fasi dell’emergenza che hanno
individuato tali punti come critici.
Gli interventi contraddistinti con la lettera D (da D1 a D5) si caratterizzano come
tipologia di interventi diffusi su un territorio ampio, in virtù di tale considerazione si
sarebbero potute evitate considerazioni “raffinate” sulle possibili alternative localizzative
e tipologiche in virtù della minimizzazione dell’impatto ambientale; tuttavia la relazione
specialistica propone considerazioni interessanti e soluzioni tutte indirizzate in direzione
di un inserimento quanto più compatibile nell’ambiente (quali ad esempio in ordine
all’evitare di frammentare la maglia poderale ed interpoderale consolidata).
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1.5
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE, INTERVENTI DI RIPRISTINO,
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - STIMA
DEI RELATIVI COSTI
Le diverse trasformazioni prodotte dall’opera e le relative interferenze, analiticamente
individuate e descritte delle analisi di settore, hanno rappresentato il set di base per
individuare le strategie di mitigazione e compensazione.
Nel presente capitolo vengono esplicitate le misure da adottare in fase di progettazione,
costruzione ed esercizio allo scopo di ridurre, eliminare e compensare gli impatti prodotti
dall’opera.
Le opere di mitigazione individuano gli interventi da attuare in corso di realizzazione ed
esercizio dell’opera, secondo quanto meglio dettagliato negli elaborati di progetto
(Vedere relazione botanico vegetazionale e di assetto dei versanti).
In questo caso le modalità attuative saranno di tipo diretto e strettamente legate alla
realizzazione dell’opera primaria e del suo inserimento paesaggistico, ricorrendo
all’esproprio o all’occupazione temporanea delle aree interessate.
Per le opere di compensazione, invece, il documento assume la valenza di proposta
programmatica, da attuare attraverso un “programma operativo”, da redigere
contestualmente alla progettazione definitiva, coinvolgendo gli enti territorialmente
competenti ed i portatori di interesse. Compete al programma operativo la verifica
puntuale della fattibilità tecnica ed amministrativa delle proposte di intervento individuate
dal piano nella fase preliminare.
In coerenza con questa architettura, le modalità di attuazione delle azioni di
compensazione sono state individuate nelle forme di attuazione diretta da parte dell’ente
pubblico o attuazione diretta/indiretta previo accordo pubblico-privato, ricorrendo agli
strumenti amministrativi più adeguati.
Obiettivi mitigazione e compensazione
Le strategie di mitigazione comprendono una serie di interventi specifici finalizzati a
raccordare in termini ecosistemici, funzionali e percettivi l’opera con i contesti
attraversati, sono cioè collegate sia agli impatti diretti, sia alle opere di caratterizzazione
del progetto (es.: creazione di fasce di vegetazione ripariale , rivegetazione degli
sbarramenti, ecc).
Le strategie di compensazione comprendono, invece, una serie di interventi che non
sono strettamente collegati alla realizzazione dell’opera, ma agiscono con l’obiettivo di
risolvere o contenere delle criticità comunque esistenti.
Esse vengono proposte a titolo di “parziale ristoro” delle trasformazioni negative per
recuperare la perdita di valore complessivo in termini soprattutto di paesaggio comunque
indotte dall’opera.
Si tratta di compensazioni ambientali, quali ad esempio la riqualificazione e costituzione
di habitat, la realizzazione di rimboschimenti e di zone umide, ecc..
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Tali interventi sono meglio individuati nella tavola SP4 e nell’apposita elaborazione
tecnica descrittiva allegata alla relazione illustrativa del progetto.
Le linee guida di mitigazione e compensazione dovranno in particolare assicurare:
il raccordo delle opere con la morfologia circostante, evitando forme
geometriche troppo definite, da ottenersi mediante modellazioni del suolo che
adottino livelli di acclività compatibili con lo sviluppo delle fitocenosi presenti o
nuovo impianti;
la realizzazione, ove possibile, di fasce di vegetazione ripariale, con le finalità di
migliorare la biodiversità e di ridurre gli inquinanti (funzione filtro);
la riqualificazione del reticolo idrografico attraverso rinfoltimenti o nuovi
inserimenti di fitocenosi specializzate per il particolare tipo di ambiente, al fine di
salvaguardare, migliorare, o ricreare habitat tipici degli ambienti riparali (aventi
anche funzioni filtro ed antierosive);
la ricomposizione ambientale dei luoghi sottoposti a movimenti terra. L’indirizzo
generale è quello di ristabilire lo “stato dei luoghi”, consentendo, ove possibile,
l’uso agricolo considerato compatibile con gli obiettivi idraulici ;
salvaguardia ed incremento delle popolazioni faunistiche dall’impatto diretto
della realizzazione e dell’esercizio dell’opera attraverso la creazione di misure
complementari.
la ricucitura della frammentazione della maglia poderale eventualmente creata
dagli sbarramenti, da ottenersi con nuovi impianti arborei produttivi coerenti con
gli stadi di recupero dinamico delle diverse serie di vegetazione.
Categorie di intervento
In attuazione degli obiettivi sopra detti, le opere di mitigazione e di compensazione sono
state organizzate all’interno di categorie omogenee di intervento che vengono di seguito
riportate, in modo sintetico. La descrizione degli obiettivi,azioni generali, azioni
specifiche, modalità attuative delle varie categorie omogenee, risultato delle varie
proposte di intervento a carattere interdisciplinare, è stata affrontata in maniera più
approfondita nella relazione di progetto “Relazione botanico –vegetazionale e di assetto
dei versanti”
Categorie di mitigazione
Mitigazione impatto paesaggistico degli sbarramenti – fascia di ambientazione o
di transizione b)Mitigazione impatto ecologico derivante dalla risagomatura/allargamento
dell’alveo e dagli interventi di derivazione
Ricomposizione ambientale dei suoli in corrispondenza delle casse di
espansione
Mitigazione impatto paesaggistico ed ecologico delle arginature
Caratterizzazione paesaggistica ed ecologica del margine opere idraulichetessuto edilizio
f)Salvaguardia delle visuali
g)Mitigazione dell’impatto delle opere nelle intersezioni con la viabilità esistente
h) mitigazione impatto sulla fauna
Categorie di compensazione
Caratterizzazione connessione ecologica a dominante produttiva
Caratterizzazione a dominante naturalistico- ricreativa
Riqualificazione reticolo idrografico minore
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INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
La stima dei cosi delle opere suddette si evince nel computo metrico di progetto, allegato
alla relazione generale, gli importi cui riferirsi e relativi ai soli lavori (cui vanno
aggiunti oneri fiscali, imprevisti, spese tecniche , ed ulteriori somme a disposizione per
espropri, ecc.) sono di seguito elencati:
-
Opere di mitigazione ambientale
€.
228.320
-
Opere di compensazione ambientale
€.
172.500
-
TOTALE
€.
400.820
In aggiunta si evidenzia che la stima sopra esposta non contempla, oltre alle somme a
disposizione, il fatto che parte della opere a carattere “diffuso” previste sui versanti (in
sintesi tutte rivolte ad un potenziamento della componente vegetativa presente e per le
quali si prevede un onere “netto” pari ad €. 1.647.000) si configurano per loro natura
come opere di potenziale compensazione ambientale.
1.6
INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO
ALL’INTERVENTO
1.6.1
Quadro normativo di riferimento
I seguenti sono i principali atti normativi (ovvero a contenuto normativo-dispositivo) di
riferimento del presente elaborato riferibili, nello specifico, alle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), (la fattibilità in ordine al
sistema della Pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica viene trattata in altro paragrafo del
presente elaborato).
•
Direttiva 2001/42/CE;
•
Direttiva 85/337/CE integrata e modificata con direttiva 97/11/CE e direttiva
2003/35/CE;
•
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
•
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
3 aprile, 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
•
Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, “Disciplina della procedura di valutazione di
impatto ambientale”;
•
Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005,
n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura
2000”;
•
D.G.R. 20 ottobre 2008, n. 1400 ,“L.R. 12 giugno 2007, n. 6, Disposizioni in materia
ambientale e Rete Natura 2000, art. 20: Approvazione delle Linee guida regionale
per la Valutazione Ambientale Strategica”;
•
D.G.R. n. 164 del 9 febbraio 2009, “LR n. 7/2004 “Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale” art. 21 comma 6: modifica degli allegati per
attuazione di sopraggiunte normative nazionali e integrale pubblicazione del testo
coordinato”;
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•
1.6.2
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
D.G.R. n. 720 del 05/05/2009, LR n. 7/2004 "Disciplina della procedura di valutazione
di impatto ambientale" s.m., artt. 5 e 19 "Uniformazione delle modalità di gestione
delle spese istruttorie in materia di VIA ad integrazione della DGR n. 1600/2004".
Premesse
La rapida e “recente” evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di VAS e VIA
(sopra delineato) ha inciso ed “innovato” la materia in oggetto.
Nella Regione Marche, secondo le disposizioni del c.d. “Testo Unico dell’Ambiente“ e a
decorrere dal 13 febbraio 2009, in sintesi, sia in materia di VIA sia di VAS (parte seconda del T.U.)
trovano applicazione le disposizioni regionali previgenti (LL.RR. 7/2004 e 6/2007) laddove non in
contrasto con la normativa nazionale.
Un “primo” adeguamento alle intervenute disposizioni legislative è peraltro avvenuto con gli
atti amministrativi sopra elencati; le valutazioni seguenti sono commisurate al predetto quadro
legislativo.
A tale riguardo occorre precisare che la “recente” entrata in vigore del “nuovo” apparato
normativo non ha consentito il formarsi di una banca dati di riferimento fondata sull’esperienza
maturata sulla casistica (nel caso specifico i principali aspetti da tenere in considerazione sono
rappresentati per l’appunto dall’entrata in vigore della “variante normativa” e dalla considerazione
che gli interventi si inquadrano all’interno del sistema di Protezione Civile che prevede, ad
esempio, la possibilità di “derogare” ad alcune regole del vigente ordinamento).
Ulteriore elemento che contribuisce a creare alcune perplessità sull’iter procedurale delle
autorizzazioni relative alla “fattibilità ambientale” delle opere è costituito dal fatto che alla data di
compilazione del progetto non risulta formalmente individuato il soggetto attuatore e
conseguentemente a “cascata” l’Autorità competente in alcune delle procedure ambientali.
Tuttavia come già evidenziato all’inizio le valutazioni proposte per quanto di oggetto della
presente relazione e le relative soluzioni progettuali fornite sono commisurate al confezionamento
di una proposta progettuale che garantisca sia una ottimo “inserimento” nell’ambiente, sia
opportune misure compensative-mitigative e, conseguentemente, la fattibilità ambientale del
progetto.
Infine si evidenzia che, le pur limitate incertezze che permangono ad esito delle valutazioni
successivamente esposte potranno essere utilmente affrontate nei successivi livelli di
progettazione senza pregiudicare la fattibilità e l’efficacia delle opere.
In via preliminare si ritiene opportuno definire le seguenti informazioni sul progetto:
-
in riferimento alle tipologie di progetti indicati nella parte prima del D. Lgs. 152/2006 esso
ricade nella tipologia indicata dall’Allegato IV (ovvero di un progetto da sottoporre a
verifica di assoggettabilità da parte della Regione), punto 7 (ovvero progetto di
infrastrutture), lettera o) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”;
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PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
-
in riferimento alle tipologie di progetti indicati nella legge regionale 7/2004 esso ricade
nella tipologia indicata dall’Allegato B2 (ovvero di un progetto da sottoporre a procedura
di verifica ai sensi dell’art. 3, c. 1., lett. c)), punto 5 (ovvero progetto di infrastrutture),
lettera i) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e
interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi
quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”;
-
non ricade, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
-
non ricade, anche parzialmente, all’interno dei siti delle “Rete Natura 2000” (SIC, ZSC e
ZPS) individuate ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357;
-
non richiede la valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 357/1997;
-
in virtù della particolare natura delle opere non appaiono richiamabili norme
“specifiche” di tutela ambientale, tuttavia risulta utile richiamare il contenuto della
circolare n. 1 del 23/1/1997 avente ad oggetto: “Criteri ed indirizzi per l’attuazione di
interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione Marche”.
1.6.3
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
In letteratura si è ormai consolidata la definizione dell’obiettivo della procedura di VAS come
quello della “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e sul
patrimonio culturale”.
A tale riguardo si evidenzia inoltre come il livello di valutazioni da svolgere a livello di VAS,
riferibili per l’appunto al Piano-Programma, sia, in genere, diverso dall’analogo riferimento
all’interno della Procedura di VIA, invece relativo al singolo Progetto-Intervento.
Come più volte evidenziato la matrice degli interventi è da scrivere al sistema e delle
procedure in materia di “protezione civile” in linea generale e, in particolare, all’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 di cui il Decreto n. 6/CDA del 26
febbraio 2008 del “Commissario Delegato per gli Eventi Alluvionali del Settembre 2006” (che
prevede nell’allegato “C”, per l’eliminazione o riduzione del rischio idrogeologico nelle aree
interessate dall’alluvione, l’intervento di cui al presente progetto) costituisce provvedimento di
attuazione.
A tale riguardo, sempre tenendo a riferimento i due scenari, (straordinario di ordinanza P.C.
e ordinario), e con riferimento all’ambito di applicazione della VAS (definito dall’art.6 del D. Lgs
152/2006, ovvero in quanto compatibile dall’art. 18 della L.R. 6/2007) si evidenzia:
-
quanto al regime straordinario:
o
l’art. 6, comma 4, lettera c), del D. Lgs 152/2006 - 4/2008 che prevede
l’esclusione dal campo di applicazione della VAS per “i piani di protezione
civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità”; (si ritiene che tale
disposizione legislativa sia stata applicata in occasione dell’approvazione del
contenitore quadro-cornice del presente progetto, avvenuta col Decreto n.
6/2008 del Commissario delegato per gli interventi di Protezione Civile ex
OPCM 3548/2006 mentre va verificata la sua applicabilità alle pianificazioni
ad esito del presente progetto);
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-
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PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
quanto al regime ordinario:
o
l’art.6, c. 2. del D. Lgs 152/2006 - 4/2008 prevede che “Fatto salvo quanto
disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a)
che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto
(n.d.r. come sopra evidenziato l’opera si inquadra all’interno dell’allegato IV;
o
l’art. 6, comma 3. del D. Lgs 152/2006 - 4/2008 prevede che “Per i piani e i
programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”;
o
considerata l’avvenuta approvazione del piano-programma quadro e con
riferimento alla eventuale necessità di variante ai vigenti strumenti urbanistici,
si richiama l’articolo 18, comma 1, punto 2) c) della legge regionale 6/2007
che prevede l’assoggettamento a VAS per piani e programmi che “determino
modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro
di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano
avere effetti significativi sull’ambiente …“;
In conclusione e con riferimento alla VAS emerge che:
-
non risulta la sottoposizione a VAS del piano quadro/cornice di riferimento del presente
progetto;
-
sono comunque da esperire (con le procedure straordinarie dell’ OPCM 3548/2006
ovvero con quelle della L.R. 34/92) le procedure di variazione degli strumenti urbanistici
comunali;
-
tanto per la legge statale che per quella regionale (nel presente aspetto compatibile) una
eventuale conclusione della verifica di assoggettabilità (ovvero della procedura di verifica
regionale) con la necessità di sottoposizione del Progetto a VIA farebbe scattare
anche l’obbligo della procedura di VAS ove non si ritenesse praticabile l’esenzione
disposta dall’art. 6, comma 4, lettera c), del D. Lgs 152/2006.
-
tuttavia, in tal caso, resterebbe sempre possibile esperire le procedure di VAS
unitamente a quelle di VIA ai sensi del contenuto del punto 1.3.9 della citata D.G.R.
1400//2008.
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1.6.4
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Si richiama una delle definizioni usate in letteratura per la definizione dell’Impatto Ambientale
inteso quale “alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come
sistema di relazioni tra i fattori antropici , naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o
programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione , gestione e dismissione, nonché di eventuali
malfunzionamenti”.
A tale riguardo, sempre tenendo a riferimento i due scenari, (straordinario di ordinanza P.C.
e “ordinario”), e con riferimento all’ambito di applicazione della VIA (definito dagli artt. da 19 a 29
del D. Lgs 152/2006, ovvero in quanto compatibile in virtù dell’avvenuto adeguamento delle
disposizioni regionali contenute nella L. 7/2004) si evidenzia:
-
quanto al regime straordinario:
o
l’art. 6, comma 11, del D. Lgs 152/2006 - 4/2008 che espressamente prevede
“Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando
non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli
interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di
mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità”;
o
l’art. 3, comma 5, lettera b) della L.R. 7/2004 che espressamente prevede
l’esclusione dalla procedura di VIA per “Gli interventi disposti in via d’urgenza ai
sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità delle persone da un
pericolo imminente, sia in seguito a calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.
32”;
-
quanto al regime ordinario:
o
con riferimento al progetto, si richiama l’articolo 6, comma 7, lettera c) del
T.U. che assoggetta a VIA “i progetti elencati nell’allegato IV; qualora in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20 si ritenga che possano avere
impatti significativi sull’ambiente” (n.d.r. l’art. 20 del T.U. riguarda la c.d.
verifica di assoggettabilità ai fini della procedura di VIA ed il progetto, come
sopra evidenziato, è inquadrabile nell’ambito dell’allegato IV);
o
l’articolo 3, comma 1., lettera c) della L.R. 7/2004 che dispone
l’assoggettamento alla procedura di VIA per ”i progetti di cui agli allegati B1 e
B2 che non ricadono, anche parzialmente,all’interno di aree naturali protette, qualora
lo richieda l’esito della procedurali verifica di cui all’articolo 6”;
o
l’articolo 23, comma 1. del T.U. statale prevede che alla richiesta di decisione
in ordine alla compatibilità ambientale vada allegato il progetto definitivo delle
opere.
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PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
In conclusione e con riferimento alla VIA emerge che:
-
quanto all’eventuale regime di esenzione del progetto, appare che la norma statale
restringa il campo di applicazione dell’eventuale esenzione prevista dalla legge regionale
e pertanto, in primissima valutazione, non si delinea come praticabile il regime di
esenzione previsto per gli interventi del sistema di protezione Civile , tuttavia, in virtù
della relativamente recente entrata in vigore del testo statale ed in virtù del fatto che tale
“innovazione”non ha consentito il formarsi di una “casistica consolidata”, appare quanto
mai opportuna l’individuazione di soggetto proponente ed autorità competente, in
maniera tale da giungere ad una interpretazione definitiva, al limite anche diversa dalla
interpretazione sopra delineata, che dissipi ogni possibile dubbio;
-
in caso di non applicabilità del disposto di cui al punto precedente, tanto per la legge
statale che per quella regionale (nel presente aspetto compatibile) emerge la necessità
di sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità (ovvero della
procedura di verifica regionale);
-
a parere degli incaricati del presente progetto, in caso di necessità di fase di screening e
ad esito, emergerebbe con forte probabilità, in considerazione del non irrilevante impatto
delle opere, la necessità di sottoposizione del Progetto a VIA;
-
nel caso si pervenga alla conclusione della sua necessità la procedura di VIA andrebbe
utilmente esplicitata nel successivo livello di progettazione definitivo previsto dalle vigenti
norme, e proprio in tale ottica ed in considerazione delle valutazioni compiute nel testo
contenuto nei paragrafi contenuti nelle due alinee che precedono, è stato strutturato
l’intero contenuto del presente progetto, in maniera tale da fornire le indicazioni per
l’espletamento sia della fase di verifica che della eventuale redazione del SIA 1(requisito
peraltro espressamente richiesto dall’art. 21, comma 2 del regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici che prevede: “Nel caso di interventi ricadenti
sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le
informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di
impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista
dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono
causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da
mitigare tali impatti”);
-
1
si ritiene che la progettazione redatta contribuisca già in maniera positiva all’inserimento
nell’ambiente delle opere ed alla minimizzazione degli inevitabili impatti; in ordine ad un
eventuale affinamento-miglioramento delle strategie di progetto, nelle successive fasi,
sarà comunque possibile esplorare eventuali affinamenti della soluzione progettuale
proposta, come peraltro già rappresentato al punto 1.4.
Oltre che della relazione paesaggistica necessaria ai fini della relativa autorizzazione ai sensi del DPCM 12/12/2005.
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2.
FATTIBILITÀ URBANISTICA DELL’OPERA
2.1
PREMESSA
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
Nel presente paragrafo, come richiesto dall’articolo 19 del regolamento della legge quadro in
materia di lavori pubblici, viene esaminata la fattibilità delle opere in progetto in relazione agli
aspetti pertinenti la disciplina urbanistica.
Come più volte evidenziato gli interventi sono da inquadrare all’interno del sistema e delle
procedure in materia di “protezione civile” in linea generale e, in particolare, sono riconducibili al
contenuto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 di
cui il Decreto n. 6/CDA del 26 febbraio 2008 del “Commissario Delegato per gli Eventi Alluvionali
del Settembre 2006” (che prevede nell’allegato “C”, per l’eliminazione o riduzione del rischio
idrogeologico nelle aree interessate dall’alluvione, l’intervento di cui al presente progetto)
costituisce provvedimento di attuazione.
I mezzi ed i poteri “straordinari”, per l’appunto necessari per affrontare situazioni
“eccezionali”, normalmente prevedono procedure “straordinarie” anche in materia di urbanistica;
ripropone tale approccio anche l’OPCM in oggetto della quale si evidenzia il contenuto dell’articolo
2 (in generale rivolto a dettare misure per l’attuazione degli interventi) comma 5, che
espressamente dispone: “L’approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi
o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere”.
Ai fini dell’approvazione dei predetti progetti i commi 2 e successivi (sempre del medesimo
articolo 2 dell’OPCM 3548/2006) prevedono disposizioni e procedure specifiche; prevedono il
inoltre la possibilità del riscorso all’istituto della conferenza dei servizi, all’interno della quale,
eventualmente, si potranno essere raccolti pareri ed assensi degli enti competenti ad esprimersi.
Alla data di redazione della presente progettazione lo stato di emergenza dichiarato con il
DPCM del 22 settembre 2006 risulta essere stato prorogato al 30 ottobre 2009 dal DPCM 31
agosto 2008.
La opere del presente progetto non sono, ovviamente, previste dagli strumenti urbanistici
vigenti, comunque esaminati in via preventiva con l’esito descritto nelle parti successive del
presente paragrafo, ma dalle considerazioni sopraesposte emerge in maniera evidente, già nel
contenuto della sola Ordinanza 3548, la fattibilità delle opere per la materia qui in oggetto.
Tuttavia, al fine di un approccio per quanto più possibile integrato e rivolto ad aspetti di
natura urbanistica, paesaggistica, di assetto del territorio della tutela e valorizzazione delle risorse
culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche ed alle trasformazioni connesse agli indirizzi e
programmi di sviluppo economico si svolgono comunque le successive considerazioni, relative al
sistema “ordinario” della disciplina urbanistica vigente. Tali considerazioni possono costituire una
sorta di “valore aggiunto” del progetto pur nel necessario perseguimento delle “finalità
straordinarie” richieste dall’evento alluvionale del settembre 2006.
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2.2
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE
Nella Regione Marche la materia urbanistica e regolata dalla legge regionale 5 agosto 1992,
n. 34 avente ad oggetto “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e
s.m.i..
Il sistema della pianificazione regionale è delineato nel seguente modo all’articolo 2, comma
2:
“2. A tal fine è ordinato il sistema della pianificazione territoriale, che è costituito:
a) dal piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme
di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano;
b) dal piano di inquadramento territoriale (PIT), quale disegno generale di sintesi delle
trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale;
c) dai piani territoriali di coordinamento (PTC), quali strumenti per la determinazione degli
indirizzi generali di assetto del territorio a livello provinciale;
d) dai piani regolatori generali (PRG), quali strumenti della pianificazione urbanistica a scala
comunale”.
In considerazione della struttura a “cascata” sopra delineata e della intervenuto
adeguamento dei PRG del comune di Osimo e ai piani territoriali ed programmi di carattere
sovracomunale (adeguamento oggetto di apposita verifica ai sensi dell’art. 26, comma 3 della
citata L.R. 34/92) in via semplificata e con le premesse già svolte la verifica degli strumenti
urbanistici comunali potrebbe essere considerata come già comprensiva delle verifiche rispetto ai
strumenti “sovraordinati”.
Si sono comunque eseguite considerazioni e valutazioni anche in ordine a PPAR (in virtù
della prevalente incidenza paesaggistica delle opere in progetto – peraltro oggetto di ulteriori e
specifiche considerazioni nella parte in cui si esamina la fattibilità ambientale delle opere) ed a
PTC (in virtù della ricadenza della maggior parte degli interventi proposti nella “rete ininterrotta
individuata dal P.T.C. con le “fasce della continuità naturalistica”). Sempre in ordine a natura,
rilevanza e finalità delle opere (in quanto non ascrivibili a titolo diretto al disegno generale di sintesi
delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale) non si è ritenuto di
proporre ulteriori approfondimenti rispetto al PIT.
2.3
PPAR
Rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) delle Marche, - redatto ai
sensi di L. 8 agosto 1985 n° 431 e L.R. 8 giugno 19 87 n° 26, approvato con Deliberazione
Amministrativa del Consiglio Regionale n° 197 del 3 novembre 1989 – si evidenzia quanto di
seguito, in aggiunta al contenuto dei PRG comunali nella parte in cui recepiscono le categorie
costitutive del paesaggio e che di fatto costituiscono sua attuazione.
La maggior parte delle opere ricadono nell’ambito di tutela associato ai “corsi d’acqua”; a
tale proposito il P.P.A.R., all’art. 29 delle N.T.A., riguardante per l’appunto i corsi d’acqua, oltre tra
le prescrizioni permanenti consente miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia
del letto fluviale, manutenzione delle infrastrutture idrauliche, realizzazione di opere di
attraversamento sia viarie che impiantistiche.
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Inoltre in riferimento al medesimo art. 29 ed all’ambito di “tutela integrale” così come definita
all’art. 25-26 e 27 delle N.T.A. nel quale, in particolare, non sono ammessi movimenti di terra che
alterino in maniera sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative
ai progetti di recupero ambientale salvo che i progetti di recupero ambientale definiti dalla Regione
con azioni programmate al fine di eliminare situazioni di degrado paesistico, con particolare
riguardo alla difesa del suolo.
Le opere proposte, comunque orientate al significativo miglioramento di un sistema idraulico
che l’evento, ancorché di natura “eccezionale”, ha evidenziato come fortemente deficitario non
appaiono incompatibili con le finalità della tutela prevista (sempre al netto di considerazioni e
contenuto della parte relativa alla fattibilità ambientale ed a cui si rimanda per una migliore lettura
integrata del progetto).
Inoltre in rapporto alle questioni:
-
degli “interventi di rilevante trasformazione del territorio” individuati all’articolo 45
delle N.T.A, (nel caso specifico si sarebbe prospettata la fattispecie individuata alla
lettera b) del comma 1)”
-
della compatibilità paesistico-ambientale delle opere tali opere prevista dagli articoli
63 bis e ter (da dichiarare dall’ente competente al momento della approvazione del
progetto);
si evidenzia che il comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 7/2004 (per l’appunto disciplinante la
Valutazione di Impatto Ambientale) ha sancito la loro “cessata efficacia, unitamente alle
corrispondenti prescrizioni dei PRG comunali adeguati al medesimo PPAR,” in dipendenza
dell’entrata in vigore della legge.
In riferimento alla situazione di emergenza e pericolosità derivante dall’attuale situazione
idrografica del bacino ed alle finalità di pubblica utilità dell’intero progetto, pur rimandando alle
considerazioni del precedente capitolo in ordine al loro riflesso sulle procedure autorizzative si
richiama la fattispecie individuata all’art. 60, comma 2) che dispone l’esenzione dalle prescrizioni
di base per le “opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o
provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di
carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave
inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità”.
2.4
PTC
Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Ambientale Regionale (P.T.C.)
della Provincia di Ancona, - redatto ai sensi dell'art.12 della L.34/1992 (attuativa, per questa parte
della Legge 142/1990 successivamente confluita nel D.Lgs. 267/2000 ) – si evidenzia, in aggiunta
al contenuto dei PRG comunali nella parte in cui recepiscono le sue previsioni e che di fatto ne
costituiscono attuazione.
Parte delle opere di progetto (ed in particolare quelle della parte alta dei bacino) ricadono
all’interno della Ambito territoriale Omogeneo “B” (ovvero della Bassa collina); altre opere, ed in
particolare quelle previste in prossimità della confluenza del torrente Scaricalasino con il torrente
Aspio, ricadono invece in ATO di tipo “V” (ovvero delle Pianure e dei terrazzi alluvionali).
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STRALCIO PTC DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Tav. II-1 . L’AMBIENTE
Quanto ai c.d. progetti di settore, invece appare chiara e netta la localizzazione delle opere
(ed in particolare della parte più “prossima” all’asta fluviale) all’interno del progetto “Ambiente” ed
in particolare all’interno della c.d Fascia della continuità naturalistica.
A tale proposito si richiamano di seguito gli indirizzi del PTC per gli ambiti e per i progetti
sopra individuati:
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•
ATO “B” – Fascia della continuità naturalistica: “Nelle aree ricomprese nelle “fasce della
continuità naturalistica” (si veda il punto 2.1.0), dovranno essere evitati gli ampliamenti
dei nuclei residenziali esistenti, i nuovi insediamenti produttivi extra-agricoli, la
costruzione di nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività
agricole e zootecniche”.
•
ATO “V” – Fascia della continuità naturalistica: “Nelle aree ricomprese nelle “fasce della
continuità naturalistica” (si veda il punto 2.1.0), debbono essere evitati gli interventi
edificatori, con l'esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.I. 1444/68, individuate
dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali attraversamenti da parte
delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza
dei “transetti” trasversali di valle e per il reperimento di aree produttive intercomunali,
oggetto di accordo di programma ai sensi dell'indirizzo 2.I.4 o per consentire eventuali
modesti ampliamenti di aree esistenti, la cui necessità ai fini del mantenimento delle
potenzialità produttive sia adeguatamente documentata e valutata nello strumento
urbanistico; sono, invece, da incentivare gli interventi di recupero ambientale, quelli di
risistemazione delle aree di cava e delle aree degli impianti di trattamento degli inerti,
quelli connessi alla realizzazione di parchi fluviali urbani e territoriali. (si veda, nella
Sezione II, i punti 2.A.13, 2.A.30, 2.A.31). Sono comunque fatti salvi gli interventi
specifici per l'esercizio dell'attività agricola nelle zone “E” del citato D.I., di cui
all'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 13 del 08/03/1990 “Norme edilizie per il territorio
agricolo”, limitatamente alle lettere a) - b) – c) – e) – h). Gli strumenti urbanistici comunali
potranno proporre lievi modifiche alle perimetrazioni delle fasce della continuità, come
rappresentate nelle tavole II/1a e II/1b, finalizzate alla documentata esigenza di una
ridefinizione (qualitativa e non quantitativa) dei margini dell'edificato esistente.".
All’interno del denominato progetto “Ambiente” si è inoltre esaminato il contenuto della
“sezione” riservata al Deflusso delle Acque della quale, in particolare si richiama l’indirizzo 2.A.5.
(in quanto evidentemente in linea con il progetto):
•
2.A.5 – “Dovranno essere incentivati programmi di interventi integrati – estesi ad interi
bacini o sottobacini significativi – atti ad accrescere l’efficienza complessiva del reticolo
idrografico; in questo contesto dovranno, pertanto, essere definiti i profili di equilibrio dei
corsi d'acqua e gli interventi di pulizia degli alvei, di eventuale approfondimento delle
quote di deflusso, di modifica delle opere d'arte di attraversamento (viadotti od altro), di
conservazione e ripristino della vegetazione riparia nelle aree attigue ai corsi d'acqua. In
particolare, la definizione degli interventi sarà preceduta dalla verifica dello stato di
efficienza degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari, dalla ricostruzione
cartografica e storica del reticolo drenante originario, dall’analisi dei profili di equilibrio
necessari per individuare le pendenze non erosive da dare ai vari alvei, dall’indagine
sulla vegetazione presente negli ambiti di pertinenza dei singoli corsi d'acqua, finalizzata
a definire i criteri di manutenzione e di taglio ciclico della vegetazione stessa e dall’analisi
delle coperture vegetali esistenti e potenziali nel bacino”.
Pertanto, per quanto sopra esposto, anche in riferimento al contenuto del PTC della
Provincia di Ancona gli interventi previsti in progetto non appaiono incompatibili ma, anzi, attuano
in maniera decisa alcuni degli indirizzi ivi previsti (in particolare quelli del denominato progetto
Ambiente).
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2.5
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INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
PRG COMUNALI
Per la verifica delle previsioni, nelle aree interessate dalle opere in progetto, dei seguenti
piani regolatori comunali:
del comune di Osimo
o
Il denominato PRG 2005 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del
1
23/04/2008
Si è redatto apposito elaborato grafico di progetto (la tavola SP3) al quale si rimanda per
una visione complessiva, la base di riferimento è costituita dal mosaico delle previsioni degli
strumenti urbanistici redatto dalla Provincia di Ancona nell’espletamento delle proprie competenze
istituzionali (contente informazioni alla data del dicembre 2008).
Il predetto mosaico è stato, successivamente ed in maniera speditiva, verificato per una sua
“attualizzazione” con i singoli strumenti urbanistici generali comunali, non riscontrando differenze
tali da modificare le risultanze cui si era giunti con l’esame della predetta mosaicatura provinciale
e sinteticamente riportati nel paragrafo sintesi e conclusioni della presente relazione.
Per una lettura migliore si riportano di seguito alcuni stralci grafici, ovvero stralci di norme di
attuazione del PRG relativi ad ogni singola area di intervento della presente progettazione; in tali
elaborazioni grafiche si è volutamente “semplificata” la forma delle aree di invaso (senza tuttavia
“compromettere” le risultanze cui si perverrà a conclusione) per la cui conformazione definitiva si
rimanda agli elaborati grafici di progetto.
1
Risulta che, a seguito dell’approvazione del PRG, sia insorto un contenzioso tra l’ente competente alla formulazione
del parere di conformità rispetto ai Piani territoriali ed ai programmi di carattere sovracomunale ai sensi dell’articolo 26,
comma 3 della L.R. 34/92 e l’amministrazione comunale. Una primissima verifica rispetto all’oggetto del contenzioso
ha escluso interferenze di tipo rilevante rispetto al presente progetto, indipendentemente dall’esito del contenzioso.
Tuttavia tale aspetto, se necessario, potrà essere affrontato con maggiore dettaglio in sede di conferenza servizi.
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INVASO N. 1 - FOSSO SAN VALENTINO
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola SP3)
Commento: interamente in ambito agricolo
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INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
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CASSA N. 1 - FOSSO SAN VALENTINO
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola 46-EG_02.02 PRG)
\
Stralcio NTA PRG
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Normativa di Zona Aree EI-3 Corsi d’acqua
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CASSA N. 2 - FOSSO SAN VALENTINO
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola SP3)
Commento: interamente in ambito agricolo,
immediatamente a monte della zona industrialeartigianale
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CASSA N. 2 - FOSSO SAN VALENTINO
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola 46-EG_02.02 PRG)
Possibile interferenza
con area archeologica
Quanto alla “norma” della zona EI-3 si rimanda al testo già riportato.
Anche ai fini dell’espletamento della verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dalla legge quadro in materia di
opere pubbliche si riporta la normativa di zona EI-6.
Normativa di Zona Aree EI-6 – Aree archeologiche
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CASSA N. 3 –FOSSO DI OFFAGNA
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola SP3)
Commento: quasi interamente in ambito agricolo
– interferenza con ZTO di tipo “F” destinata ad
ampliamento centro raccolta differenziata di
rifiuti
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INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
CASSA N. 3 –FOSSO DI OFFAGNA
COMUNE DI OSIMO – LOCALITÀ SAN BIAGIO
(stralcio tavola 46-EG_02.02 PRG)
Quanto alla “norma” della zona EI-3 si rimanda al testo già riportato
L’interferenza con la zona F3-2 risulta già segnalata
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CASSA N. 4 – TORRENTE SCARICALASINO E FOSSO DI SAN BIAGIO
COMUNE DI OSIMO - LOCALITÀ OSIMO STAZIONE
(stralcio tavola SP3)
Commento: in gran parte in ambito agricolo
perimetrate a seguito dell’evento – interferenza
con ZTO di tipo “D” destinata ad insediamenti di
tipo
industriale,
produttivo,
artigianale,
commerciale
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INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
CASSA N. 4 – TORRENTE SCARICALASINO E FOSSO DI SAN BIAGIO
COMUNE DI OSIMO - LOCALITÀ OSIMO STAZIONE
(stralcio tavola 46-EG_02.02 PRG)
Quanto alla “norma” della zona EI-3 si rimanda al testo già riportato
L’interferenza con la zona di tipo “D” risulta già segnalata
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ELABORATO ER6 –
STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
BACINO TORRENTE SCARICALASINO
REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
INTEGRATE DI SICUREZZA
E PER LA PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2006
CASSA N. 5 – TORRENTE SCARICALASINO
COMUNE DI OSIMO - LOCALITÀ OSIMO STAZIONE
(stralcio tavola SP3)
Commento: interamente in ambito agricolo
perimetrato a seguito dell’evento
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E PER LA PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
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CASSA N. 5 – TORRENTE SCARICALASINO
COMUNE DI OSIMO - LOCALITÀ OSIMO STAZIONE
(stralcio tavola 46-EG_02.02 PRG)
Quanto alla “norma” della zona EI-3 si rimanda al testo già riportato
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E PER LA PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO PRELIMINARE
PER LA SISTEMAZIONE DEI BACINI
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Dall’esame delle possibili interferenze con le pianificazioni in atto da parte del Comune di
Osimo si evidenzia che le opere in progetto non sono previste tra le previsioni del PRG comunale,
che ricadono per la gran parte in Zona Territoriale Omogenea di tipo “E” – a carattere agricolo – a
meno di alcune interferenze con aree con aree con altra destinazione (sostanzialmente con ZTO
di tipo “D” ed “F”). Le necessarie variazioni alla strumentazione urbanistica potranno essere
apportate con le procedure dell’ordinanza o (in altra ipotesi) attraverso le ordinarie procedure
urbanistiche quali ad esempio l’accordo di programma di cui all’articolo 26 bis della citata L.R.
34/92.
2.6
CONCLUSIONI
In sintesi ed in conclusione, rispetto alla fattibilità urbanistica delle opere ed in
considerazione di natura e finalità delle opere (rivolte alla messa in sicurezza di territori e persone
rispetto ad un evento alluvionale e inoltre derivanti da provvedimenti di tipo straordinario ascrivibili
al sistema di Protezione Civile), l’esame degli strumenti del sistema di pianificazione urbanistica
regionale (PPAR, PTC, PRG comunali) non ha evidenziato incompatibilità o impedimenti al
momento manifestanti il carattere della insuperabilità.
Comunque qualsiasi previsione di strumento urbanistico diversa da quelle contenute nei
P.R.G. comunali potrà essere modificata con le procedure di cui all’articolo 2, comma 5 dell’OPCM
3548/2006 (ovvero con le procedure della L.R. 34/92).
Sempre a proposito della disciplina urbanistica, si richiamano inoltre, di seguito, ulteriori
considerazioni aventi lo scopo di chiarire perché si ritiene che essa (la disciplina e le sue
procedure) possa costituire ausilio e strumento (anche economico) per l’attuazione del progetto e
non impedimento all’attuazione delle opere o limitarsi al mero adeguamento/aggiornamento degli
strumenti urbanistici.
In primo luogo si evidenzia la procedura c.d. del “trasferimento dei diritti edificatori”, prevista
dall’art. art. 1, commi da 21 a 24 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 avente ad oggetto “Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004, s.o. n. 187), sulla base della
quale è possibile per l’appunto trasferire in altra area le previsioni edificatorie ricadenti in aree
investite da intervenuti vincoli di carattere ambientale. Una primissima applicazione risulta già
essere stata posta in essere dal comune di Osimo e, attraverso essa, si è pervenuti alla
disponibilità in capo al comune di alcune delle aree afferenti uno degli invasi di laminazione delle
piene del torrente Scaricalasino (la denominata cassa n. 4 sul Torrente Scaricalasino).previsti dal
presente progetto.
Inoltre appare opportuno considerare che sempre a mezzo di strumenti e procedure
riconducibili alla sfera della disciplina urbanistica sia possibile prevedere, ad esempio, la
compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione degli interventi di progetto.
Entrambe le “azioni” precedentemente individuate risultano essere indicate inoltre dal
PS2006 (Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16-26
settembre 2006 approvato dall’Autorità di Bacino regionale delle Marche con delibera di Comitato
Istituzionale n. 47 dell’8 aprile 2008, pubblicata sul BUR Marche n. 41 del 24 aprile 2008) come
strumenti per la mitigazione delle condizioni di rischio e contribuiscono alla “sistemazione
idraulica” dei bacini idrografici in cui ricadono le aree a rischio oggetto della dichiarazione dello
strato di emergenza.
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3.
VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
3.1
PREMESSE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le indagini archeologiche da effettuare ai fini dell’approvazione di progetti di lavori pubblici
sono disciplinate dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno
2005), in particolare le disposizioni contenute agli articoli 2 ter e 2 quater costituiscono lo sviluppo
di adempimenti in materia archeologica già previsti dalla legislazione vigente e di seguito meglio
esplicitate.
Già il Regolamento di attuazione della Legge Merloni (ora abrogata e sostituita dal d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163), infatti, [art. 18 comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 554/99] prescrive che il progetto
preliminare sia corredato da indagini archeologiche preliminari.
Il Codice dei beni culturali (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) stabilisce che, per le opere
ricadenti in aree di interesse archeologico, è richiesta l’autorizzazione del Soprintendente (art. 21)
e, in aggiunta prevede la possibilità, per quest’ultimo, di richiedere l’esecuzione di saggi
archeologici preventivi (art. 28).
In sostanza le disposizioni contenute agli art. 2 ter e 2 quater della L. n. 109/2005
contengono le modalità di attuazione delle predette norme.
L’art. 2 ter, in particolare, prevede, la trasmissione del progetto preliminare al
Soprintendente prima dell’approvazione, unitamente alle indagini archeologiche preliminari (n.d.r.
previste dall’art. 18 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
approvato con D.P.R. n. 554/99).
Tali indagini preliminari, descritte ed individuate in dettaglio dalla norma e che sono costituite
da:
― raccolta dei dati di archivio e bibliografici;
― ricognizioni di superficie sulle aree interessate dai lavori (n.d.r. cosiddetto survey);
― lettura geomorfologica del territorio (evidentemente riferita all’argomento, ovvero
valutazione interpretativa delle caratteristiche fisiche delle aree coinvolte in relazione
alle loro potenzialità insediative nel corso di tutto il periodo antico);
― fotointerpretazione (prevista per le opere "a rete"), cioè lo studio delle anomalie
individuabili tramite la lettura delle fotografie aeree ;
devono essere svolte dalle Università o da professionisti laureati in archeologia ed iscritti in
appositi albi.
L’esecuzione delle predette indagini preliminari non è necessaria per gli interventi che non
comportino nuove edificazioni o scavi a profondità inferiore a quelle raggiunte da manufatti
esistenti.
Qualora sulla base delle indagini preliminari ne ravvisi la necessità, il Soprintendente può
dare luogo agli approfondimenti previsti nell’art. 2 quater della legge 109/2005.
Le eventuali ulteriori indagini (n.d.r. - previste dall’art. 2 quater), prevedono l’effettuazione, in
sede di progettazione preliminare, di carotaggi, prospezioni geologiche e geochimiche e, in fase di
progettazione definitiva ed esecutiva, di sondaggi e scavi.
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Al termine dell’accertamento individuato al precedente paragrafo è prevista la redazione
della “relazione archeologica definitiva”, il cui fine è quello di collocare l'area interessata dai lavori
all'interno di una precisa casistica di definizioni conseguenti l'accertamento della sua rilevanza
archeologica, che va approvata dal Soprintendente.
Di norma tale elaborato può attestare, a seconda dell’esito ottenuto e per l’area interessata
dai lavori (comma 4, art. 2-quater L. 109/2005):
― l’insussistenza dell’interesse archeologico;
― l’esistenza di reperti per la cui conservazione e protezione sono possibili interventi di
reinterro oppure di smontaggio-rimontaggio in altra sede;
― l’esistenza di complessi di particolare rilevanza storico-archeologica per i quali e’
necessaria la tutela integrale e l’attivazione da parte del Ministero del procedimento di
dichiarazione di interesse culturale, (in tal caso è possibile anche l’impedimento della
esecuzione dei lavori).
3.2
CARATTERIZZAZIONE DEI LAVORI “SENSIBILI”
Con riferimento all’oggetto del presente paragrafo ed in relazione alla descrizione delle
opere eseguita al paragrafo 1.1 si evidenziano di seguito le seguenti opere meritevoli di
“attenzione”.
In sintesi, alla fase attuale ed al netto degli eventuali “correttivi” al progetto che potranno
emergere durante la “eventuale” procedura di VIA, operazioni di escavazione di varia natura sono
previste principalmente:
― all’interno dell’attuale alveo fluviale per i lavori di riprofilatura ed adeguamento della
sezione di deflusso (cfr. interventi A1, A2, A5, A7 ed A10);
― per rettifiche degli attuali alvei “fluviali” (cfr. intervento A4);
― per la realizzazione di aree golenali (cfr interventi A3, A6, A8 ed A9).
Per le aree destinate agli invasi di laminazione delle piene (cfr. interventi da B1 a B5) non
sono al momento previste opere di scavo (se non quelle relative alla realizzazione “dell’anima
resistente” degli sbarramenti delle “casse”), e comunque l’altezza potenziale dell’eventuale scavo
è fortemente condizionata dalla probabilissima ridotta profondità della falda di sub-alveo.
Per gli ulteriori interventi di progetto, al momento, non appare utile rimarcare particolari
indicazioni.
3.3
INDAGINI E MATERIALI ACQUISITI IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGETTO
La consultazione delle N.A. del PRG del comune di Osimo (al cui interno ricadono tutti gli
interventi di tipo puntuale previsti e fatti salvi alcuni di quelli a carattere diffuso) ha evidenziato una
possibile interferenza con un’area denominata E-I6 identificata in base ai vincoli imposti dalla L.
1089/39 ed al D. Lgs 42/2004 (a tutela “integrale” archeologica in cui è prevista la conservazione
integrale degli elementi caratterizzanti la funzione territoriale, nonché destinazioni d’uso compatibili
con la funzione svolta - cfr. intervento B2). A tale riguardo si evidenzia che all’interno delle aree di
laminazione delle piene (in larghissima prevalenza caratterizzate allo stato attuale da un uso in
atto a caratteristica agricola) è prevista la prosecuzione-ripristino dell’uso attualmente in corso.
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Alla predetta “segnalazione” di interferenza fatta dal PRG è seguita una veloce ricerca
bibliografica svolta consultando la sezione archeologica del museo civico comunale
(all’indirizzo internet: : http://www.comune.osimo.an.it/museo_civico/archeologico/default.htm).
La ricerca ha permesso di meglio definire una ipotesi delle “ragioni” della tutela con
l’individuazione storiografica dell’esistenza di un’area con testimonianze risalenti al periodo
romano (pag. internet: http://www.comune.osimo.an.it/museo_civico/archeologico/romana.htm).
Ulteriore conferma di quanto sopra è inoltre rintracciabile nella testo denominato:
― “Guida alla sezione archeologica del museo civico di Osimo” di Maurizio Landolfi, realizzato
col patrocinio di:
o Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Marche
o Regione Marche – Assessorato alla Cultura - Centro Beni Culturali;
o Comune di Osimo – Assessorato alla Cultura;
o Istituto Campana per l’Istruzione Permanente,
e pubblicato anch’esso al succitato indirizzo internet.
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