IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MATERIALI RADIOATTIVI

Transcript

IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MATERIALI RADIOATTIVI
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente
- Reparto Operativo -
IL TRAFFICO ILLECITO
DI RIFIUTI E MATERIALI
RADIOATTIVI
Genova, 29 Marzo 2007
INDICE
1. La situazione italiana dopo il referendum del 1987
1.1 Le centrali in decommissioning
1.2 Le sorgenti utilizzate in campo medico
1.3 Le sorgenti per usi industriali
1.4 I rifiuti radioattivi (gestione, conferimento e smaltimento)
1.5 Le sorgenti orfane (definizione, tipologie e normativa)
2. La normativa di riferimento
2.1 Gli strumenti legali internazionali
2.2 La normativa nazionale
3. Gli eventi r.o.t.a
4. Il problema del terrorismo
5. Le campagne della Sez. Inquinamento da Sost.
Radiaoattive
5.1 La campagna “aghi di radio”
5.2 La campagna “cobalto”
5.3 La campagna “gammagrafie”
5.4 L’andamento dei furti delle sorgenti radioattive in Italia
1. LA SITUAZIONE ITALIANA DOPO IL REFERENDUM DEL 1987
Nel 1987, a seguito dell'incidente di Chernobyl, l'Italia ha deciso con un referendum
popolare di rinunciare alla tecnologia nucleare per la produzione di energia. Tale
decisione ha ingenerato la diffusa quanto errata convinzione di aver così accantonato
ogni problema legato alla presenza di materiali nucleari o radioattivi. Per smentire tale
falsa certezza è sufficiente pensare solo all’enorme quantità di rifiuti prodotti dall’attività
nucleare svolta in circa trenta anni (dal 1959, entrata in funzione del primo reattore di
ISPRA, al
1987)
tuttora stoccati in depositi temporanei ed in attesa di una
destinazione definitiva oppure alle barre di combustibile nucleare ancora conservate
nelle centrali in via di dismissione.
Alle materie nucleari1, si aggiungono inoltre le migliaia di sorgenti radioattive presenti
sul territorio nazionale ed impiegate prevalentemente nei reparti di medicina nucleare,
nelle attività di ricerca e nel settore industriale.
Il problema è aggravato dalla mancanza di un sito di definitivo stoccaggio dei rifiuti
radioattivi. L’argomento, alimentato dalla sindrome di “NIMBY” (No In May Back Yard)
tocca la sensibilità delle Comunità interessate alla costruzione del sito. Esemplare è il
caso di Scansano Jonico.
Riassumendo, il “problema” della radioattività in Italia coinvolge:
•
le ex centrali nucleari ora in “decommissioning” di Borgo Sabotino (LT),
Garigliano (CE), Caorso (PC) e Trino Vecellese (VC);
•
i quattro reattori di ricerca ancora in funzione presso il Centro Ricerca Casaccia
dell’ENEA di Roma (due reattori), presso l’Università degli Studi di Pavia e
presso quella di Palermo;
•
le attività di medicina nucleare;
•
le attività industriali;
•
i rifiuti radioattivi;
•
le sorgenti orfane.
L’insieme di tali sorgenti o materiali rappresenta l’oggetto delle ipotesi di traffico
illecito2.
1
Per materie nucleari si intende soltanto l’Uranio, il Plutonio ed il Torio (come definito dalla
Convenzione sulla protezione Fisica delle materie nucleari e delle installazioni), mentre con sostanze
radioattive ci si riferisce ad “ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione
Dopo l’11 settembre e la successiva recrudescenza dei fenomeni terroristici, quelli che
erano problemi di natura squisitamente ambientale hanno assunto importanti riflessi
sull’ordine e la sicurezza pubblica.
1.1 LE CENTRALI IN DECOMMISSIONING
In conseguenza degli esiti referendari, venne dichiarato anche il “fermo” delle quatto
centrali elettronucleari esistenti su territorio nazionale che, allo stato attuale, si trovano
in fase di "decommissioning", ovvero di smantellamento degli impianti, con la rimozione
dei componenti contaminati, mentre restano in funzione i soli 4 reattori per scopi
didattici e di ricerca.
L’attività di “decommissioning”, affidata alla SOGIN, procede a rilento. Sono in corso
contatti con alcuni Paesi esteri per depositare temporaneamente le barre di
combustibile nucleare in attesa di realizzare un sito in Italia per il loro definitivo
stoccaggio. Nel frattempo si registrano casi di parziali forme di contaminazione (acqua
delle piscine di Saluggia)
1.2 LE SORGENTI UTILIZZATE IN CAMPO MEDICO
I presidi ospedalieri ed i laboratori di ricerca si avvalgono di sorgenti radioattive sia in
campo diagnostico sia in campo terapeutico.
In campo diagnostico sono utilizzati
radiofarmaci, ovvero composti chimici contenenti nella molecola un radionuclide, che
trovano applicazione quale mezzo non invasivo per ottenere informazioni sui processi e
sulle caratteristiche fisiologiche di organi danneggiati da varie malattie, con particolare
riferimento alle forme tumorali.
Questo tipo di pratiche tuttavia richiedono la contemporanea presenza in ambiente
ospedaliero di strutture altamente sofisticate come un ciclotrone, un laboratorio
radiochimico ed un sistema topografico poiché i farmaci da questi utilizzati devono
essere preparati immediatamente prima dell’uso, essendo la vita media dei radioisotopi
utilizzati solo di alcuni minuti.
In campo terapeutico sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia in forma sigillata3 che in forma
non sigillata4, sono utilizzate soprattutto per la cura delle diverse forme tumorali. Si
2
3
Si è in presenza di un traffico illecito “...qualora senza autorizzazione, in maniera internazionale o meno, con o
senza attraversamento dei confini nazionali, vengano svolte le seguenti attività: ricevimento, fornitura, uso
trasferimento o smaltimento di materie nucleari o di altre sostanze radioattive.”
Definizione di sorgente sigillata ai sensi del D.Lgs. 230/1995 art. 4 comma 3 lettera t): sorgente formata da
materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che
presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive
superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili.
tratta di sorgenti caratterizzate generalmente da elevata attività tanto che per la loro
manipolazione e somministrazione sono necessarie apposite “camere calde” site
presso i servizi, unità e laboratori di Medicina Nucleare e di radioterapia. I radioisotopi
maggiormente usati, sotto forma di sorgenti non sigillate, sono Iodio-125, Iodio-131,
Tecnezio-99 metastabile, ottenuto per decadimento dal Molibdeno-99, Gallio-67, Xeno133, Tallio-201.
Tra le sorgenti sigillate utilizzate in campo terapeutico, di particolare importanza sono il
Radio-2265 ed il Cobalto-60. Si tratta di radionuclidi caratterizzati da elevata attività e
lunghi tempi di dimezzamento (1620 anni per il Radio e di 6 anni per il cobalto). Per tale
ragione essi sono oggetto di periodiche campagne di monitoraggio e controllo.
1.3 LE SORGENTI PER USI INDUSTRIALI
Molti tipi di lavorazioni industriali (p.es. concerie, pastifici, cementifici, industrie
petrolchimiche, acciaierie, impianti di sterilizzazione di dispositivi chirurgico-sanitari,
impianti di irraggiamento per derrate alimentari, nonché tutte le attività concernenti i
controlli “non distruttivi” quali le gammagrafie industriali e le radiografie neutroniche e
radiografie neutroniche) prevedono l’utilizzazione di sorgenti radioattive spesso assai
più attive di quelle utilizzate in campo sanitario.
In tutti questi casi, dette sorgenti debbono essere detenute in locali appositamente
identificati dagli Esperti Qualificati che provvedono alla classificazione degli stessi in
“zone sorvegliate” e/o “zone controllate” in relazione al tipo di sorgenti detenute o
utilizzate. Al termine del loro impiego, le sorgenti possono essere conferite a ditte
autorizzate per il loro successivo stoccaggio o smaltimento, cedute ad altra azienda
interessata al riutilizzo della sorgente, oppure ancora restituite alla società fornitrice che
provvede – per contratto – al ritro ed alla sostituzione mediante vettore autorizzato.
I grandi impianti di sterilizzazione con irraggiamento gamma utilizzano sorgenti ad
elevata attività la cui detenzione può avvenire conservando dette sorgenti sotto battente
d’acqua in apposite piscine ubicate al disotto degli impianti di irraggiamento in quanto le
radiazioni emesse sarebbero sicuramente letali per chiunque ne venisse esposto e,
pertanto, detti impianti vengono condotti con le stesse procedure di sicurezza adottate
per gli impianti nucleari. Inoltre, i locali adibiti allo scopo sono di norma ubicati nelle
zone centrali dell’insediamento. La sostituzione delle sorgenti viene eseguita ad
4
Definizione di sorgente non sigillata ai sensi del D.Lgs. 230/1995 art. 4 comma 3 lettera s): qualsiasi sorgente che
non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata.
5
Per tempo di dimezzamento si intende il tempo necessario affinché l’attività iniziale di una dato radionuclde si
riduca alla metà.
intervalli prestabiliti per mantenere costante il loro livello di attività dalle stesse ditte che
hanno realizzato l’impianto.
1.4 I RIFIUTI RADIOATTIVI (gestione, conferimento e smaltimento)
La Comunità Europea ha imposto agli stati membri di trovare una soluzione per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi entro il 2009. In Italia, in attesa dell’individuazione di
un “sito unico nazionale” per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi derivanti dalle
attività di decommissioning, gli stessi sono ancora conservati in via provvisoria
all’interno delle centrali in disuso o in via di trasformazione.
Il concetto di deposito ha spesso creato degli equivoci interpretativi. Il deposito per i
rifiuti radioattivi non deve infatti essere confuso con i depositi realizzati presso le ditte
che fanno uso di sorgenti radioattive per la conservazione delle stesse costituito da un
ripostiglio di pochi metri quadrati oppure da un vero e proprio bunker in relazione alla
loro attività.
La tematica dei rifiuti radioattivi è presa in considerazione nella GUIDA TECNICA n. 26
redatta dall’ENEA-DISP (ora APAT - Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e
Industriale) nel 1987, dal titolo “Gestione dei rifiuti radioattivi”. La Guida Tecnica n. 26 si
applica ai rifiuti radioattivi prodotti nelle attività disciplinate dalle norme di legge vigenti
sull'impiego pacifico dell'energia nucleare facendo riferimento a tre specifiche categorie.
Essa definisce inoltre i principi generali di radioprotezione e tutela dell’ambiente nonché
alcune modalità di gestione dei rifiuti di I e II categoria ed i relativi standard di
trattamento e condizionamento.
Le materie radioattive, ivi compresi i rifiuti, sono oggetto di trattamento normativo che
prevede soglie specifiche per ogni radionuclide componente la materia stessa, in base
al tempo di dimezzamento fisico, al contenuto di radionuclidi ed alla concentrazione di
radioattività, al tipo di radiazione emessa, allo stato fisico ed all’attività dei radioisotopi
presenti.
I rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie:
– I CATEGORIA: rifiuti derivanti da impieghi medici e di ricerca scientifica dove i
radionuclidi utilizzati sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente
brevi e comunque inferiori ad 1 anno (rifiuti a bassa attività);
– II CATEGORIA: rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad
alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di
alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga
purché in concentrazioni di tale ordine. In questa categoria rientrano rifiuti a media
attività in gran parte provenienti da particolari cicli di produzione ed oggi dalle
attività di decommissioning degli impianti nucleari e soprattutto dalle centrali
elettronucleari di potenza nonché da alcuni particolari impieghi medici, industriali e
di ricerca scientifica.
– III CATEGORIA: a questa categoria appartengono in particolare i rifiuti radioattivi
ad alta attività che richiedono tempi dell’ordine di migliaia di anni ed oltre per
raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g. In
tale Categoria rientrano i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo
ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (ciclo del combustibile nucleare)
ed i solidi in cui questi possono essere convertiti; i rifiuti contenenti emettitori alfa e
neutroni provenenti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici
ed industriali, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido
misto e dai già citati impianti di riprocessamento.
Dalle precedenti definizioni discende che i rifiuti radioattivi di più problematica
trattazione sono quelli classificati in II e III categoria, questi una volta caratterizzati
saranno destinati al trattamento, ovvero al complesso di operazioni che mediante
l’applicazione di processi fisici e/o chimici, modificano la forma fisica e/o la
composizione chimica dei radionuclidi.
La classificazione dei rifiuti radioattivi nel nostro paese non deriva da una
disposizione normativa a differenza di quanto avviene per le atre tipologie di rifiuti
infatti, ai sensi dell’art. 183 comma 1° lett. a) del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (Testo
Unico) è rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell’allegato “A” all parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’Allegato “A” non menziona i rifiuti radioattivi
perché esclusi dallo stesso art. 185 comma 1° lett. c) (limiti al campo di applicazione)
del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152.
La parte più delicata della gestione dei rifiuti radioattivi è quella inerente al
decommissioning, ossia l’attività di smantellamento delle centrali nucleari scaturita dalle
decisioni prese dai governi susseguitisi dopo il referendum del 1987. Nelle centrali si
trovavano ancora materiali radioattivi, ivi compresi i rifiuti ad alta attività, che oggi
vengono a far parte di ampi progetti che prevedono lo stoccaggio in un sito geologico
definitivo, il quale non essendo ancora stato individuato, sana di fatto la situazione
transitoria di vari depositi provvisori in situ dislocati sul territorio nazionale, che hanno
già ripetutamente sollevato l’attenzione dell’opinione pubblica.
Diversa è la situazione dei rifiuti ospedalieri di natura radioattiva, prodotti da pratiche
prevalentemente diagnostiche, ma anche terapeutiche. Nella fattispecie si tratta di rifiuti
a bassa attività e brevi tempi di dimezzamento (in genere inferiori a 75 giorni) che non
comportano, per la natura intrinseca dei materiali stessi, particolari problemi di messa in
sicurezza, basta infatti confinarli in depositi autorizzati aventi caratteristiche di sicurezza
tali che, attesi i brevi intervalli temporali necessari, una volta decaduti sotto una
determinata soglia, possano essere smaltiti come normali rifiuti ospedalieri mediante il
conferimento a ditte autorizzate.
Altri tipi di rifiuti della medesima specie sono quelli provenienti da tipi di attività che, con
l’attuale normativa, non sono più consentite. Tra queste possono essere elencati, ad
esempio, i materiali provenienti dallo smantellamento di parafulmini concepiti e costruiti
con introduzione di sorgenti radioattive, i rilevatori di fumo con all’interno sorgenti
radioattive (solitamente Americio-241), la vecchia strumentazione aeronautica o militare
contenente nei quadranti vernici luminescenti miscelate con sorgenti radioattive (Trizio
H3 o Radio-226). Tale materiale, una volta conferito ad una ditta autorizzata deve
necessariamente essere trasportato presso l’unico deposito temporaneo di rifiuti
radioattivi presente in Italia, il Centro E.N.E.A. della Casaccia. Qui, una volta trattato e
stoccato, resterà depositato sino a che verrà individuato quello che sarà il sito
nazionale definitivo. Unica forma possibile di “smaltimento” dei rifiuti radioattivi.
1.5 LE SORGENTI ORFANE (definizione, tipologie e normativa)
Si definiscono “orfane” tutte le sorgenti radioattive delle quali, a seguito di furto,
smarrimento, interramento, abbandono, mancanza di documentazione, non sia
possibile risalire alla loro origine e proprietà e sono quindi fuori da ogni controllo.
Questo peculiare aspetto si ricollega ad un problema di scala internazionale che
coinvolge anche l’Italia, in quanto paese produttore di acciaio.
La presenza di sorgenti radioattive “orfane” nei carichi di rottami metallici destinati alle
fonderie rappresenta un aspetto particolarmente importante nel quadro della protezione
ambientale. Tali sorgenti infatti, se non prontamente individuate e neutralizzate, sono
destinate a contaminare il prodotto finito e quindi a venire in contatto con gli utilizzatori
finali. Questa problematica, ben nota fin dai primi anni ’90, è destinata ad aumentare in
relazione alle attività di dismissione o di ristrutturazione degli impianti nucleari esistenti
soprattutto nei paesi dell’ex blocco sovietico dai quali vengono importati ingenti
quantitativi di rottami metallici.
A fronte di tale situazione, l’azione di contrasto risente del carente impianto normativo
vigente atteso che:
− i portali a scintillazione per il controllo dei livelli di radioattività dei carichi di materiale
metallico a suo tempo acquistati ed istallati dal ministero delle Attività Produttive,
non sono ancora funzionanti in attesa del decreto attuativo che ne disciplini il
passaggio al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco –
materialmente incaricati del loro utilizzo;
− l’applicazione dell’art.157 decreto legislativo 230/1995 (il quale prevede
espressamente che: ”I soggetti che a scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad
effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di
rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dimesse”), è subordinata, a norma
del terzo comma, alla pubblicazione di un decreto dell’allora Ministero della Sanità,
mai redatto.
Il fine del legislatore è quello di impedire che sorgenti radioattive orfane possano
entrare nel territorio nazionale attraverso i canali del commercio e la gestione del
rottame metallico, diventando un onere ed un pericolo radiologico a carico del paese
importatore e non per coloro che lo hanno cagionato.
In effetti, una volta sdoganato e sul territorio nazionale, salvo articolate e quasi mai
utilizzate procedure di restituzione valide solo per i carichi di provenienza extracomunitaria, su detto materiale incombe da parte dello stato Italiano l’onere relativo
alla sicurezza della popolazione e dei lavoratori, nonché dello smaltimento mediante
stoccaggio dello stesso. Attività quest’ultima particolarmente critica visto che l’Italia
non dispone di depositi definitivi per i rifiuti radioattivi ma solo di pochi e piccoli
depositi temporanei a gestione privata e di un solo medio deposito temporaneo.
Il problema menzionato non riguarda una situazione eccezionale o estemporanea.
Un monitoraggio sul rinvenimento di sorgenti orfane all’interno di carichi di rottami
metallici destinato alla fusione nel biennio 2004-2005 effettuato da questo
Comando, ha evidenziato una percentuale di carichi “positivi” tra quelli di
provenienza comunitaria pari a l’11,2% del totale dei carichi risultati contaminati.
L’impianto normativo in questo caso appare carente ed una soluzione sarebbe
possibile solo attraverso l’interpolazione delle norme che regolano analoghe
situazioni
per
carichi
transfrontaliere” di rifiuti.
di
provenienza
extra-comunitaria
e
per
“spedizioni
I CARICHI DI ROTTAMI FERROSI DI PROVENIENZA COMUNTARIA.
- RIFERIMENTI NORMATIVI La particolare situazione relativa al rinvenimento di una sorgente orfana all’interno di un carico
di rottami metallici destinati alla fusione trova una sua perfezionabile ma efficace soluzione solo
nel caso di carichi di provenienza extra-comunitaria.
In questi casi infatti la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane. 13/D
del 22.01.1996, che stabilisce a livello frontaliero le modalità di controllo dei carichi di rottami
metallici, prevede espressamente il respingimento del carico (salvo diversa indicazione degli
organi di controllo) - a cura e spese dei soggetti interessati – qualora dalle misure risultino valori
superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale.
Restano quindi esclusi dal campo di applicazione di tale norma tutti i carichi di provenienza
comunitaria che per la loro stessa origine non sono soggetti ad eventuali controlli presso i
varchi doganali e per i quali è prevista una procedura semplificata.
Parimenti non è possibile applicare a tali carichi le procedure di respingimento previste dall’art.
25 del Regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio sulle spedizioni di rifiuti
all’interno dei Paesi comunitari (espressamente richiamato dall’art. 194 del D.Lgs. 03 aprile
2006 n. 152 dedicato alle “spedizioni transfrontaliere”) che si rifà a sua volta ai principi generali
della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di
scorie tossiche e della loro eliminazione, ratificata dal nostro Paese con la legge 18 agosto
1993, n. 340.
Come espressamente indicato all’art. 1, comma 2, punto “c”, infatti, “sono esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 2 della
direttiva 92/3 Euratom del consiglio del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo
delle spedizioni di residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di
essa”.
La soluzione al problema non può essere trovata neanche nell’ambito del decreto legislativo
nr. 230 del 17 marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva di cui sopra.
Tale norma infatti, pur disciplinando all’art. 32 le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi, nulla dice circa l’obbligo di per l’eventuale importatore di riprendere la sorgente
radioattiva illecitamente importata salvo i casi di cui all’art. 126-bis del decreto legislativo 230/95
il quale espressamente prevede che: nelle situazioni che comportino una esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza radiologica o di una pratica non più in atto………
le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.225 (istituzione
del servizio di protezione civile) adottano i provvedimenti opportuni tenendo conto dei principi
generali di cui all’art. 115-bis (principi generali per gli interventi), delle necessità e del rischio di
esposizione………
L’ampia formulazione dell’articolo, opportunamente generica ed astratta, lascia quindi
altrettanto ampia discrezionalità alle autorità individuate che possono ben trovarsi ad affrontare
situazioni assai diverse tra loro. Tuttavia l’uso generalizzato di tale procedura non può non
rappresentare una evidente forzatura del dettato normativo nella considerazione che la
premessa a tale tipologia di intervento sarebbe “una esposizione prolungata” e quindi un
altrettanto grave ed imminente pericolo per l’incolumità pubblica, difficilmente riscontrabile nel
caso delle normali tipologie di sorgenti rinvenute nei carichi di rottemi metallici.
Al fine di chiarire l’entità del problema, si riportano alcuni dati.
Provenienza dei carichi di Rottami ferrosi
L’origine del materiale, poiché non sempre espressamente dichiarata nella
documentazione di trasporto ed in alcuni casi probabile frutto di antecedenti
importazioni tra altri Stati o di materiale già sdoganato, è stata associata a quella di
provenienza dell’ultimo vettore.
Provenie
nza
Totale
rinvenim. e
respingim.
Provenienza
Provenienza
Provenienza
Exta CEE
CEE
Nazionale
178
102
20
44
12
%
57,3 %
11,2 %
24,7 %
6,7 %
Russia (0,54%)
Israele (0,54%)
Tunisia (1,62%)
Albania (0,54%)
Senegal (0,54%)
Congo (0,54%)
Algeria (0,54%)
Giordania (0,54%)
Kazakistan (0,54%)
Serbia (2,7%)
Bosnia (5,94%)
Ungheria (2,7 %)
Romania (7,56 %)
Croazia (9,72%)
Slovenia (8,64%)
Slovacchia (2,16%)
Bulgaria (1,62%)
Marocco (3,78 %)
Inghilterra (0,54%)
Francia (3,78 %)
Germania (5,94%)
Austria (0,54%)
Ignota
Bari (0,54 %)
Taranto (0,54% )
Torino (1,08 %)
Alessandria (0,54%)
Ancona (1,08 %)
Bergamo (4,32 %)
Napoli (1,62 %)
Venezia (0,54 %)
Viterbo (0,54 %)
Brescia (2,7 %)
Teramo (0,54 %)
Roma (1,62 %)
Terni (5,94 %)
Perugia (1,62 %)
Milano (0,54%)
Cassino (0,54 %)
Tipologia radionuclidi oggetto di spettrometria
Numero
complessivo
rinvenimenti
Numero dei rinvenimenti
di sorgenti proprie o
“improprie” *
Numero dei
rinvenimenti di
materiale contaminato
Tipologia del
radionuclide
51
22 *
29
Ra 226
6
Th 232
6
4
4
8
4
2
20
Am 241
8
Co 60
2
Cs 137
20
U-238
1
1
Ir-192
1
1
Sr-90
1
1
Kr-85
96
31
65
Tipologia delle sorgenti rinvenute
Rinvenimento
Numero
%
note
Sorgenti
9
9,3 %
Sorgenti
“Improprie”
22
22,9 %
Contaminazione
10
10,4 %
55
57,3 %
Contaminazione
(probabile N.O.R.M)
Sorgenti di taratura,
gammagrafia ecc..
Parafulmini, strumentazione
aerea, rilevatori di fumo
ecc.
Polveri di abbattimento fumi,
lastre metalliche ecc..
Materiale metallico,
tubazioni, cisterne ecc..
Principali tipologie di vettori
Vettore
Marittimo
Nr. Carichi
positivi
58
%
note
32,7%
Per oltre i 2/3 trattasi di container
rispediti al mittente a seguito delle
misurazioni radiometriche effettuate
durante le fasi di sdoganamento.
Per
oltre
i
2/3
trattasi
di
container/vagoni rispediti al mittente a
seguito delle misurazioni radiometriche
effettuate
durante
le
fasi
di
sdoganamento.
Ferroviario
54
30,5 %
Gomma
66
36,9 %
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di settore è data da un insieme di norme e regolamenti internazionali in
parte di immediata applicazione nell’ordinamento nazionale ed in parte ratificati o in via
di ratifica.
2.1 GLI STRUMENTI LEGALI INTERNAZIONALI
•
Il Trattato di Non-Proliferazione delle Armi Nucleari - Treaty on the NoProliferation of Nuclear Weapon (NPT): rappresenta il più ampio strumento di
controllo delle armi nucleari, ed è tuttora valido. Sancisce l’obbligo fondamentale
per gli stati aderenti di non ricevere o trasferire armi nucleari o altri congegni
esplosivi nucleari o il controllo su tali armi e proprio per questo fornisce un
importante meccanismo di prevenzione ed individuazione di atti illegali riguardanti
materiali nucleari o radioattivi e cose ad essi correlate. Fanno parte del trattato tutti
gli Stati membri dell’ONU, con la solo eccezione di Israele, India e Pakistan. La
AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) è l’Autorità responsabile del
controllo.
•
Linee Guida per i Paesi Fornitori di Materiali Nucleari - Nuclear Suppliers
Gruop Guideline: costituiscono un ulteriore meccanismo per il controllo delle
esportazioni di materiali nucleari a supporto di quanto sancito con il Trattato di Non
Proliferazione. Il documento mette in evidenza le procedure operative, la
documentazione necessaria ed il sistema di scambio da attivare in caso di
trasferimento del materiale cui si riferisce il TNP, inoltre sofferma la sua attenzione
anche sul materiale classificato come Dual-Use.
•
Gli Accordi di salvaguardia (Safeguards Agreements): il sistema di
salvaguardie della IAEA è costituito da una serie di attività di verifica svolte sugli
impianti nucleari o altri luoghi dove è stata dichiarata la presenza di materiale
nucleare. Tutte le attività hanno l’obiettivo di verificare la correttezza e la
completezza delle dichiarazioni rilasciate dagli Stati circa le attività connesse al
nucleare. Sommariamente la salvaguardia si sintetizza in tre funzioni: la
contabilizzazione (controllo tipologia e quantità dei materiali radioattivi dichiarati), il
contenimento e la sorveglianza (controllo dei sistemi di sicurezza, come per
esempio i sigilli sui containers che contengono materiali nucleari e l’impiego di
sistemi di video sorveglianza per registrare i movimenti nelle aree limitrofe ad
impianti nucleari o aree sensibili).
•
Convenzione sulla Protezione Fisica dei Materiali Nucleari - Convention on
the Physical Protetction of the Nuclear Materials (CPPNM): la Convenzione
rappresenta il primo strumento normativo che definisce quali sono le materie
nucleari con l’obiettivo di realizzare adeguate misure di protezione per le stesse,
siano esse impiegate o in corso di trasporto, per prevenire furti, sabotaggi o
qualsiasi altra azione non autorizzata. Essa contiene molteplici importanti
prescrizioni circa la detenzione e la risposta ad atti illegali. Facendo riferimento ai
principi contenuti nel NPT ed alle linee guida della IAEA, individua tra l’altro i punti
fondamentali per lo sviluppo di un sistema nazionale di protezione fisica delle
materie nucleari ed i criteri per la definizione di specifici reati connessi alla
gestione dei materiali nucleari.
•
Emendamento alla Convenzione sulla Protezione Fisica dei Materiali
Nucleari – Amendament to the Convention on the Physical Protetction of the
Nuclear Materials: questo importante documento serve ad estendere alle
installazioni nucleari quanto già previsto dalla Convenzione per le sole materie
nucleari.
•
Convenzione sulla Tempestiva Notifica di Incidenti Nucleari o Emergenze
Radiologiche - Convention on Early Notification of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency (CENNA): la Convenzione nasce sulla scia
dell’incidente di Chernobyl, con il preciso intento di garantire una tempestiva
diffusione delle informazioni in ordine agli incidenti nucleari, al fine di minimizzare
le conseguenze di un inquinamento radiologico trans-frontaliero. Specifica il tipo di
informazioni e dati che debbono essere forniti nella notifica dell’evento e stabilisce
l’obbligo del loro costante aggiornamento.
•
Convenzione sulla Assistenza in Caso di Incidenti Nucleari o Emergenze
Radiologiche - Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency (CACNARE) la Convenzione evidenzia la necessità di
una struttura internazionale per facilitare gli interventi di assistenza in caso di
incidenti nucleari o emergenze radiologiche ed aiuti a minimizzare le conseguenze
di tali incidenti. Se un incidente da traffico illecito causa o contribuisce a causare
una emergenza radiologica, la CACNARE fornisce un meccanismo pronto per
ricercare e fornire l’assistenza necessaria.
•
Convenzione Europol - Europol Convention: l’Ufficio Europeo di Polizia
(Europol) è un importante strumento per la cooperazione internazionale per
combattere il terrorismo ed il crimine organizzato. Questa cooperazione riguarda la
gestione e lo scambio di informazioni sensibili e di intelligence riguardo a possibili
terroristi ed altre attività criminali.
•
Convenzione Internazionale per la Soppressione di Atti di Terrorismo
Nucleare – Internazional Convenction for the Suppression of Acts of Nuclear
Terrorism (CNT): questa convenzione rappresenta il più recente strumento
sviluppato per garantire “la sicurezza nucleare”, comprensiva della individuazione
e della risposta ad atti illegali che comportino l’impiego di materiali nucleari o
radioattivi. La convenzione prevede inoltre che gli Stati firmatari assumano
l’impegno di criminalizzare una largo spettro di attività connesse all’impiego di
materiali nucleari o radioattivi. Un importante aspetto della CNT è la previsione dei
R.D.D. (Radioactive Dispersal Devise) ovvero azioni terroristiche che causano la
dispersione di materiale nucleare in modo tale da contaminare cose e persone, ma
senza produrre un’esplosione nucleare.
•
Codice di Condotta sulla Safety e Security delle Sorgenti Radioattive - Code
of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources: questo Codice
di Condotta nasce per rispondere alla richiesta di safety e security concernenti le
sorgenti radioattive.
Insieme a questi regolamenti internazionali, ci sono numerose iniziative per individuare
e rispondere ad azioni illegali che comportano l’impiego di materie nucleari o radioattive
adottate dalle organizzazioni internazionali che hanno una responsabilità nel campo
dell’energia nucleare, della tutela della sicurezza pubblica e del commercio
internazionale, quali la IAEA, il WCO (World Custom Organization), Interpol, Europol e
UPU (Universal Postal Union). In particolare:
•
Iniziative della International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.) La IAEA è il
centro mondiale della cooperazione internazionale in campo nucleare. L’Agenzia
lavora con i suoi Stati Membri e ulteriori partners mondiali per promuovere la
sicurezza ed il pacifico uso delle tecnologie nucleari. L’Agenzia ha competenza
anche su “le attività relative alla prevenzione, alla risposta, alla preparazione ed
allo scambio di informazioni […] per combattere il traffico illecito”. Gli ambiti di
lavoro della IAEA sono molti, ma tutti incentrati sull’ attività di contrasto al traffico
illecito e la garanzia di sicurezza nucleare. Fra questi giova citare la presenza di
un Database sul traffico illecito (ITDB), creato nel 1995, che contiene i dati di
tutti gli “incidenti da traffico illecito” (rientrano nella definizione di “incidente da
traffico illecito” i furti, le perdite di possesso, gli smarrimenti, i ritrovamenti e gli
smaltimenti illegali di sorgenti radioattive). A seguito poi dei noti eventi dell’11
settembre 2001, la IAEA ha realizzato un ambito di lavoro speciale dedicato al
terrorismo nucleare, con lo scopo di supportare l’attività degli Stati membri nella
realizzazione dei Nuclear Security Plan (Paini di sicurezza Nazionali)
Attuale situazione Italiana
Anche l’Italia partecipa al mantenimento di questo DataBase. A tal proposito il
Punto di Contatto con la IAEA è l’APAT (Agenzia per la Protezione Ambientale e
per i servizi tecnici) che provvede ad inoltrare alla IAEA le informazioni inerenti gli
“eventi illeciti”, avvenuti in territorio Italiano tramite la modulistica prevista
(Notification Form), e alla diffusione agli organi Nazionali competenti tutte le
informazioni relative agli incidenti avvenuti in altri Stati che riceve dalla IAEA
stessa.
•
Iniziative de Worl Customs Organization (W.C.O.) L’Organizzazione mondiale
delle dogane coopera con la IAEA da alcuni anni per combattere il contrabbando
di materiale nucleare e sostanze radioattive. E’ stato appurato che la prima linea di
difesa per combattere il traffico di questo tipo di materiale sarebbe il continuo
scambio di informazioni fra le varie amministrazioni doganali degli stati costituenti
il WCO, in quanto la dogana è l’agenzia primaria che alle frontiere può interdire il
movimento illecito di materiali incluso quindi materiali nucleari e sostanze
radioattive. A seguito della consapevolezza di questo importante ruolo nella
gestione delle merci il WCO ha sottoscritto con la IAEA un Protocollo d’Intesa,
Memorandum of Understanding (MOU), per promuovere la cooperazione a livello
internazionale fra le agenzie doganali e le forze dell’ordine responsabili del
controllo del materiale radioattivo. Il WCO, nel 2000, ha anche sviluppato uno
strumento di comunicazione e cooperazione conosciuto come CEN, Customs
Enforcement Network (rete di sostegno alle dogane), ovvero un sistema
elettronico, sicuro e criptato, per lo scambio in tempo reale di informazioni fra i vari
uffici doganali.
•
Iniziative dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol)
L’Interpol è l’organizzazione di Polizia Internazionale più grande del mondo ed ha
iniziato la sua lotta al traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive
nel corso del lontano 1980. Consapevole delle iniziative della IAEA e del WCO,
ha riconosciuto che il problema non era relativo semplicemente ai movimenti
trans-frontalieri (nel dominio delle amministrazioni doganali) ma era d’interesse per
tutte le forze che a vario titolo erano competenti i materia. A tal proposito ha svolto
vari studi analitici sui casi di traffico illecito di materiale radioattivo individuando
molto spesso l’origine delle sostanze nei paesi della Ex Unione Sovietica. Ad oggi
l’Interpol continua a collezionare e ad analizzare dati forniti dalla IAEA e dal WCO.
Il loro data base e le valutazioni analitiche offrono una pronta referenza a tutte le
forze di polizia mondiali (progetto Geiger).
•
Iniziative dell’Europol. L’Europol è l’organizzazione delle Forze di Polizia
europee, che mira al miglioramento della cooperazione nella prevenzione e lotta al
traffico di droga ed altre forme di crimine organizzato internazionale, incluso il
traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive. Europol ha
sponsorizzato in collaborazione con la IAEA, Interpol ed il WCO, la realizzazione
di pubblicazione tecniche sugli argomenti della prevenzione individualizzazione e
risposta al traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive. Dopo gli
eventi dell’11 settembre 2001, Europol sta lavorando, in collaborazione con altre
organizzazioni internazionali, per combattere il terrorismo nucleare e radioattivo,
promuovendo una serie di attività coordinate e riepilogate nel Counter Proliferation
Program del 2003, che include il traffico illecito di materiale nucleare e radioattivo,
il traffico armi da fuoco, munizioni ed esplosivi e l’uso di armi chimiche, biologiche,
nucleari e radioattive.
•
Iniziative dell’Universal Postal Union (UPU). L’UPU è il primo forum per la
cooperazione fra i servizi postali per assicurare veramente una rete efficiente.
L’organizzazione definisce le regole per lo scambio internazionale della posta e
provvede a simulare gli aumenti del volume postale per migliorare la qualità del
servizio per i clienti. L’Universal Postal Union e la IAEA hanno riconosciuto che il
sistema di posta internazionale potrebbe essere un veicolo per la movimentazione
non autorizzata di materiale radioattivo, pertanto nel 2002 hanno firmato un
memorandum volto ad assicurare la sicurezza dei trasporti di materiale radioattivo
attraverso la posta e l’individuazione di materiale radioattivo illecito nei flussi di
posta internazionale. Un concreto sforzo sotto l’accordo UPU – IAEA è stato lo
sviluppo di un documento guida inerente le procedure di controllo e gli strumenti
che potrebbero essere utilizzati per l’individuazione di radiazioni gamma e neutroni
prodotti dal traffico illecito all’interno del sistema di posta pubblica o privata.
2.2 LA NORMATIVA NAZIONALE
Nel nostro paese l'attuale regolamentazione sulle sorgenti radioattive sigillate è dettata
dal Decreto Legislativo n°230 del 17 marzo 1995, ovvero un decreto attuativo delle
direttive in materia di radioprotezione generale, informazione della popolazione per i
casi di emergenza radiologica, lavoratori dipendenti da imprese esterne e spedizioni
transfrontaliere di rifiuti radioattivi.
Il decreto è stato successivamente modificato e integrato con il DM 26 maggio 2000, n.
187, per l'attuazione della direttiva 97/43/Euratom, ed il DM 26 maggio 2000, n. 241 per
l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom e il DM 9 maggio 2001, n. 257, di integrazione
e correzione al D.L.vo n. 241/2000.
Il Decreto stabilisce i campi di applicazione ed i principi generali, nonché il regime
giuridico per le sorgenti e per il regime autorizzativo. Definisce le pratiche, gli interventi,
i criteri di radioprotezione, le soglie di non rilevanza radiologica. Identifica i rifiuti
radioattivi, espressamente esclusi dal Decreto 152/2006, identificando per essi le
condizioni di applicazione. Infine, al capo X è prevista la norma penale di riferimento. E’
importante sottolineare che il D.L.vo. 230/95 non considera diversamente, l’uso o la
semplice detenzione di sorgenti radioattive, mentre trova invece specifici riferimenti
normativi il solo trasporto del materiale radioattivo. Riguardo tale aspetto il trasporto di
radioisotopi per usi industriali, medici e di ricerca oltre al movimento dei rifiuti e alle
spedizioni legate al ciclo del combustibile. Le norme tecniche che lo regolano a livello
internazionale e nazionale sono elaborate ed aggiornate dalla Agenzia Internazionale
dell’Energia Atomica (AIEA) nella pubblicazione “Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material” TS-R-1, che garantisce fin dal 1961, anno della prima
pubblicazione, la sicurezza delle popolazioni delle proprietà e dell’ambiente riguardo i
rischi da radiazioni durante il trasporto di sostanze radioattive.
La “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” della AIEA ha lo status
di raccomandazione e pertanto viene presa a riferimento dai regolamenti internazionali
che governano il trasporto di tutte le merci pericolose di cui le materie radioattive
rappresentano la Classe 7.
I regolamenti internazionali, applicati in virtù di accordi e convenzioni sottoscritti
dall’Italia, stabiliscono le norme tecniche da osservare per il trasporto di merci
pericolose attraverso le diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo, via
mare e per acque interne). A tal proposito i regolamenti internazionali (ADR, per i
trasporto si strada, e RID, per il trasporto ferroviario) sono adottati in Italia ed utilizzati
come norme nazionali attraverso il recepimento di direttive della Commissione
Europea.
Al fine di regolamentare ed intensificare il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta attività,
è in fase di pubblicazione un nuovo D. L.vo. che in particolar modo evidenzia l’obbligo
per il richiedente l’autorizzazione di “prevedere specifiche procedure gestionali per il
trasporto, la tenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle
caratteristiche della sorgente, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi”.
3. GLI EVENTI R.O.T.A
Un evento R.O.T.A. (Release Other Than Attack) può essere causato dalla
dispersione di agenti Nucleari, Biologici, Chimici e Radiologici i quali possono
provocare, alle persone che ne vengono esposte, gravi danni. Gli incidenti di tipo
industriale, stradale, navale, aereo-portuale, legati e riconducibili alle sostanze predette,
possono verificarsi a seguito di errori umani dovuti alla non corretta manipolazione di
sostanze pericolose o allo stoccaggio delle stesse ovvero a condotte omissive delle
procedure che, di norma, vengono adottate in presenza di sostanze e/o preparati
pericolosi. E’ vero, altresì, che eventi naturali potrebbero compromettere insediamenti
industriali con analoghe ripercussioni sulla popolazione.
L’evento R.O.T.A. si differenzia da un evento terroristico in quanto non vi è
l’intenzionalità, mediante attentati o atti di sabotaggio, di immettere e/o disperdere
nell’ambiente sostanze N.B.C.R. al fine di arrecare un danno all’uomo nonché rendere
inutilizzabili materiali, ambienti e superfici, anche per lungo tempo. Un esempio di
evento R.O.T.A. è quello verificatosi nel gennaio 2004 presso un’acciaieria del Veneto,
ove veniva rilevata la presenza di radioattività da un camion che, in uscita dallo
stabilimento, trasportava un carico di polveri residue della fusione. Il fatto generava
immediatamente un allarme all’interno dell’impianto che sospendeva le linee di fusione
e richiedeva l’intervento tecnico dell’ARPA per l’individuazione e quantificazione della
contaminazione radioattiva. Gli accertamenti successivi portavano a stabilire che una
sorgente radioattiva di Cesio 137 era finita nel processo di fusione interessando tutto il
sistema di captazione delle polveri. Venivano, quindi, attivati una serie di interventi che
coinvolgevano sia i VV. FF., i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso e
quelli della dipendente Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive, sia funzionari
dell’APAT che, nelle rispettive competenze, operavano per la messa in sicurezza delle
sostanze radioattive rinvenute, per la predisposizione dei piani, per la bonifica
dell’impianto e per l’individuazione del produttore della sorgente radioattiva finita nel
processo di fusione. L’insieme di queste attività induceva il Prefetto ad attuare il Piano
d’Emergenza previsto per tali eventi, coordinando le procedure necessarie al fine di
garantire la messa in sicurezza dell’impianto ed effettuando una valutazione del rischio
cui poteva incorrere la popolazione locale, con particolare attenzione ai lavoratori
impiegati nell’acciaieria. Le cause dell’evento comportavano le seguenti conseguenze:
− l’ARPA attivava un sistema di monitoraggio sulla diffusione atmosferica, al fine di
rilevare la presenza del contaminante radiogeno in aria, che non evidenziava valori
superiori alle fluttuazioni del fondo ambientale. Analoghi valori erano riscontrati dalle
misurazioni effettuate dai Vigili del Fuoco;
− i Vigili del Fuoco, inoltre, provvedevano a verificare se dalle reti di rilevamento e di
allarme di ricaduta radioattiva, a loro in uso e prossime all’impianto, si fossero
rilevate situazioni di allarme. L’esito, pertanto, risultava negativo. Analoga verifica, a
seguito di ciò, veniva effettuata dall’APAT, che si avvaleva della propria rete
automatica di rilevamento della radioattività in aria;
− nell’impianto erano state fermate, per lungo tempo, le linee di trattamento delle
polveri ed era stato interdetto un deposito di raccolta per le polveri in fusione. Dette
aree erano state, per quanto sopra, oggetto di ripetuti campionamenti e misurazioni
da parte della “NUCLECO spa”, incaricata di procedere alle operazioni di
decontaminazione dell’impianto;
− il complesso delle informazioni disponibili indicava che le conseguenze dell’evento
avevano inciso considerevolmente sotto il profilo economico e sociale, quali la
perdita della produzione, spese per la decontaminazione, cassa integrazione per
oltre 500 dipendenti.
Gli effetti prodotti dall’evento sopra descritto, anche se di notevole rilevanza, risultavano
sicuramente mitigati dall’esperienza degli enti ed organismi intervenuti, che
cooperavano sinergicamente nell’attuazione del Piano d’Emergenza.
Inoltre, sotto l’aspetto investigativo, le indagini espletate dal NOE di Treviso e dalla
Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive permettevano di ricostruire la
provenienza della sorgente radioattiva di Cesio 137 che, per caratteristiche, conduceva
all’individuazione e al conseguente sequestro di altre due sorgenti analoghe, risultate
abbandonate in un cantiere del napoletano destinato all’esecuzione dei lavori previsti
per i mondiali di calcio “Italia ‘90”, consentendo, così, di procedere alla messa in
sicurezza del materiale radioattivo che, altrimenti, rischiava di poter essere trafugato o
irregolarmente smaltito.
4. IL PROBLEMA DEL TERRORISMO
I servizi d’intelligence concordano nel ritenere che il terrorismo nucleare, in tutte le sue
variegate forme, possa rappresentare un pericolo grave ed imminente. L’attuale
contesto nazionale ed internazionale vede quindi l’evoluzione della minaccia terroristica
interessare anche le strutture presenti sul territorio nazionale coinvolte nella gestione di
materiale nucleare, sostanze o rifiuti radioattivi, sotto il duplice profilo di:
•
possibili obiettivi dell’azione terroristica al fine di “massimizzare” gli effetti dannosi di
una esplosione convenzionale poiché, a fronte di danni relativamente ridotti in
termini di vite umane, ne scaturirebbe un danno ecologico immenso e durevole;
•
costituire la fonte primaria di approvvigionamento per la confezione di congegni
nucleari improvvisati (I.N.D. – Improvised Nuclear Devices) o dispositivi per la
dispersione della radioattività (R.D.D. – Radioactive Dispersal Devices), le c.d.
“bombe sporche”, il cui impatto psicologico ed emotivo può essere assai più
devastante della reale portata dei danni cagionati.
In particolare, si intende per bomba sporca è un ordigno ordinario combinato con
isotopi radioattivi in modo da poter disperdere il materiale contaminante.
L’impiego di tale arma ha una bassa probabilità di provocare effetti deterministici sulla
popolazione colpita, ad eccezione dell’effetto diretto dell’onda d’urto dell’esplosione,
mentre gli effetti a lungo termine sul territorio dipendono dal quantitativo e tipo di
radionuclide utilizzato, dalle condizioni meteorologiche (soprattutto il vento) e dalla
presenza o meno di incendi nell’area contaminata.
5. LE CAMPAGNE DELLA SEZIONE INQUINAMENTO DA
SOSTANZE RADIAOTTIVE
Il delicato problema relativo alla gestione e messa in sicurezza del materiale
contenente “sostanze radioattive ”, così importante nel quadro delle attività volte alla
tutela dell’ambiente e della salute pubblica, iniziò ad intensificarsi verso la fine degli
anni ’80 in concomitanza con la “disgregazione” del blocco sovietico e quindi del
conseguente smantellamento di vecchie centrali nucleari, di svariati tipi di
apparecchiature contenenti “sorgenti di radiazioni ionizzanti”,
pericolosamente
abbandonate e/o occultate in tonnellate di rottami metallici importati in Europa.
Purtroppo, l’esperienza maturata nello specifico campo ha molto spesso documentato
come diversi rinvenimenti di “c.d. sorgenti orfane” verificatisi nel territorio nazionale
siano frutto di datati utilizzi o detenzioni spesso antecedenti al 1960, ove l’assenza di
una normativa in materia unita alla poca conoscenza del fenomeno ha fatto in modo
che la corretta gestione di detto materiale sia stata nel corso degli anni del tutto
trascurata.
La problematica, oggi più che mai, riguarda oltre l’aspetto radioprotezionistico anche
quello di un eventuale uso improprio di dette sostanze.
Considerato infatti l’attuale momento storico–politico, caratterizzato da forti tensioni
internazionali che alimentano un terrorismo di matrice integralista particolarmente
aggressivo ed efferato, esso ha assunto anche una notevole rilevanza sotto il profilo
della “sicurezza pubblica”.
Il pericolo di un attacco con ordigni non convenzionali (tra i quali le c.d. “bombe
sporche” o R.D.D. – Radioactive Dispersal Devices,) rende opportuna ogni iniziativa
volta alla individuazione, monitoraggio e controllo di tutte le fonti radiogene presenti sul
territorio nazionale con particolare riferimento a quelle c.d. “orfane”.
Per meglio conoscere ed analizzare tali specifiche problematiche, nel 2004 l’allora
Ministro dell’Ambiente disponeva una vasta indagine conoscitiva sulla situazione delle
materie nucleari e dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale.
5.1 LA CAMPAGNA “AGHI DI RADIO”
Tra gli aspetti che più destarono motivo di approfondimento ci fu indubbiamente quello
relativo alla detenzione da parte delle strutture sanitarie dei così detti “preparati radiferi”
(aghi, piastre, placche e capsule) a base di “Radio-226”6.
Dai lavori, svolti in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e recentemente
conclusi, è emerso che del radio distribuito dall’ISS alle strutture ospedaliere sul
territorio nazionale (ad esclusione di quello acquistato all’epoca in forma privata e
quindi non monitorato), l’ 85% risulta essere depositato in un sito autorizzato, il 10%
6
Il Radio-226 (Dal latino radius, "raggio"), è un elemento metallico radioattivo, argenteo, fonde a circa 700°, è un
prodotto della disintegrazione radioattiva dell'uranio. Il tempo di dimezzamento del radio-226 è di 1620 anni; esso
decade con emissione di particelle alfa, liberando il gas radon anch’esso radioattivo. La sovraesposizione alle
radiazioni di radio ha effetti dannosi sulle cellule degli organismi; tuttavia poiché le cellule tumorali sono molto più
sensibili alle radiazioni delle cellule normali, la radioterapia con radio-226 veniva utilizzata nella cura di alcuni tipi di
cancro, cercando di porre particolare attenzione all'intensità e alla direzione delle radiazioni. Piccole quantità di
radio erano utilizzate, un tempo, nella produzione di vernici luminescenti, che venivano applicate a oggetti come
ad esempio le lancette degli orologi o le maniglie delle porte, per renderli visibili nell'oscurità.
sono tutt’ora i detenzione presso i siti di prima assegnazione, il 4% risulta essere stato
conferito a strutture estere ed infine l’1% risulta “smarrito”.
L’attenzione di questo comando è al momento incentrata sui preparati tuttora in
detenzione presso le strutture sanitarie in quanto deve essere custodito con modalità
tali da impedirne sia la dispersione nell’ambiente che la sottrazione per fini illeciti.
Per tale ragione le modalità di custodia, in attesa del loro definitivo ritiro e confinamento
all’estero o sul territorio nazionale ma in un deposito attrezzato, devono tenere conto
non solo delle misure radioprotezionistiche (safety) ma anche di misure di sicurezza
passiva (security) con prescrizioni dettate dagli organi tecnici.
5.2 LA CAMPAGNA “COBALTO”
Il cobalto-60 è un isotopo radioattivo caratterizzato da elevata radiotossicità, alta
energia e tempi di dimezzamento dell’ordine di 6 anni. Per tale ragione la
cobaltoterapia, così come la cura dei tumori mediante gli “aghi” di radio, è una pratica
medica in parte superata e destinata alla progressiva sostituzione con pratiche meno
inquinanti e pericolose. In relazione a ciò è possibile ipotizzare una detenzione
irregolare o addirittura uno smaltimento illegale di tali sorgenti attesi gli elevati costi del
corretto smaltimento.
A tal proposito si è ritenuto necessario svolgere una campagna volta ad identificare
tutte le sorgenti di Coblto-60 presenti sul territorio nazionale. Da una prima analisi dei
dati è emerso che le strutture interessate sono circa 40, di cui il 50% è già stato
controllato. L’esito di questi controlli ha portato al sequestro di due impianti di
telecobaltoterapia (incluse le sorgenti), mentre per i restanti impianti, le sorgenti sono o
detenute in attesa di smaltimento o sotto utilizzate.
Atteso quanto sopra, considerato che ai non trascurabili aspetti di natura ambientale si
aggiunge il perdurante pericolo di un attacco con ordigni non convenzionali, si è ritenuto
opportuno sottolineare la necessità di precise misure di sicurezza passive che fra l’altro
si renderanno obbligatorie con l’entrata i vigore decreto legislativo di “Attuazione della
direttiva 2003/122/EURATOM sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attività e delle sorgenti orfane”, il quale all’art. 3 prevede espressamente che il
richiedente l’autorizzazione è tenuto a: “prevedere specifiche procedure gestionali per il
trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione
alle caratteristiche della sorgente, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi.”
5.3 LA CAMPAGNA “GAMMAGRAFIE”
Ad oggi il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente sta eseguendo anche una
campagna volta al controllo su tutto il territorio nazionale delle società che eseguono
controlli non distruttivi, ovvero le gammagrafie industriali. Le sorgenti di gammagrafia
sono frequentemente usate per studiare la struttura interna di materiali o oggetti, la
presenza di perni di riparazione in statue di bronzo e di pietra, nel caso dei dipinti, essa
permette di osservare eventuali figure e pentimenti al di sotto dello strato visibile. Nella
maggior parte dei casi tuttavia, esse sono utilizzate per controllare l’integrità di
manufatti metallici, come ad esempio le tubature per gasodotti. Questa attività prevede
l’utilizzo di varie sorgenti radioattive, come l’iridio 192, il Cesio 137, il cobalto 60 o
l’Americio 241. Si tratta di sorgenti sufficientemente pericolose per suscitare
l’attenzione di potenziali terroristi. I controlli sono quindi
finalizzati alla verifica del
rispetto della normativa vigente in merito alla corretta detenzione, ma anche alla
valutazione dei sistemi di sicurezza passiva di cui le società detentrici dovranno presto
dotarsi con l’entrata in vigore del nuovo decreto sulle sorgenti sigillate. I dati che
emergono infatti dall’Illecit Traffiking Data Base della IAEA individuano infatti nelle
sorgenti per usi industriali in fase di trasporto il più appetibile target per gruppi
terroristici intenzionati a reperire sorgenti radioattive per usi illeciti.
5.4 L’ANDAMENTO DEI FURTI IN ITALIA
Allo stato attuale in Italia si sono verificati 8 furti di sorgenti radioattive, di cui 3 sorgenti
per uso industriale e 5 sorgenti appartenenti alla categoria dei radiofarmaci.
Data Furto
Luogo
Sorgente
Note
29 gennaio 2004
Galliate (No)
Nr. 2 sorg. di Kripto 85
Le sorgenti non sono
state rinvenute
01 marzo 2004
Massacra (Ta)
Nr. 4 sorg. di Iridio 192
Dopo 3 mesi di indagini
tutte
le
sorgenti
radioattive sono state
rinvenute e restituite al
legittimo proprietario
Nr.1 sorg. di Iridio 192
Sorgente
rinvenuta
dopo 4 mesi lungo il
ciglio di una strada in
provincia di Salerno
25
Novembre Teverola (Mt)
2005
09 gennaio 2006
Pozzuoli (Na)
Nr.1 sorg. di Tecnezio- La
sorgente non è
stata rinvenuta
99m
17 gennaio 2006
Roma
Nr.6
fusti
radioattvi
etichettati I fusti rinvenuti, sono
stati
posti
sequestro
sotto
27 febbraio 2006
Catania
Nr.1 sorg. di Iodio 131
Sorgente rinvenuta su
ciglio di una strada
31 agosto 2006
Napoli
Nr.1 sorg. di Radio 226
Sono in corso indagini
per la ricostruzione
degli eventi
31 agosto 2006
Salerno
Nr.1 sorg. di Radio 226
Ad oggi non sono stati
rinvenuti i preparati,
presumibilmente
smarriti.