IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MATERIALI RADIOATTIVI
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IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MATERIALI RADIOATTIVI
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Reparto Operativo - IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E MATERIALI RADIOATTIVI Genova, 29 Marzo 2007 INDICE 1. La situazione italiana dopo il referendum del 1987 1.1 Le centrali in decommissioning 1.2 Le sorgenti utilizzate in campo medico 1.3 Le sorgenti per usi industriali 1.4 I rifiuti radioattivi (gestione, conferimento e smaltimento) 1.5 Le sorgenti orfane (definizione, tipologie e normativa) 2. La normativa di riferimento 2.1 Gli strumenti legali internazionali 2.2 La normativa nazionale 3. Gli eventi r.o.t.a 4. Il problema del terrorismo 5. Le campagne della Sez. Inquinamento da Sost. Radiaoattive 5.1 La campagna “aghi di radio” 5.2 La campagna “cobalto” 5.3 La campagna “gammagrafie” 5.4 L’andamento dei furti delle sorgenti radioattive in Italia 1. LA SITUAZIONE ITALIANA DOPO IL REFERENDUM DEL 1987 Nel 1987, a seguito dell'incidente di Chernobyl, l'Italia ha deciso con un referendum popolare di rinunciare alla tecnologia nucleare per la produzione di energia. Tale decisione ha ingenerato la diffusa quanto errata convinzione di aver così accantonato ogni problema legato alla presenza di materiali nucleari o radioattivi. Per smentire tale falsa certezza è sufficiente pensare solo all’enorme quantità di rifiuti prodotti dall’attività nucleare svolta in circa trenta anni (dal 1959, entrata in funzione del primo reattore di ISPRA, al 1987) tuttora stoccati in depositi temporanei ed in attesa di una destinazione definitiva oppure alle barre di combustibile nucleare ancora conservate nelle centrali in via di dismissione. Alle materie nucleari1, si aggiungono inoltre le migliaia di sorgenti radioattive presenti sul territorio nazionale ed impiegate prevalentemente nei reparti di medicina nucleare, nelle attività di ricerca e nel settore industriale. Il problema è aggravato dalla mancanza di un sito di definitivo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. L’argomento, alimentato dalla sindrome di “NIMBY” (No In May Back Yard) tocca la sensibilità delle Comunità interessate alla costruzione del sito. Esemplare è il caso di Scansano Jonico. Riassumendo, il “problema” della radioattività in Italia coinvolge: • le ex centrali nucleari ora in “decommissioning” di Borgo Sabotino (LT), Garigliano (CE), Caorso (PC) e Trino Vecellese (VC); • i quattro reattori di ricerca ancora in funzione presso il Centro Ricerca Casaccia dell’ENEA di Roma (due reattori), presso l’Università degli Studi di Pavia e presso quella di Palermo; • le attività di medicina nucleare; • le attività industriali; • i rifiuti radioattivi; • le sorgenti orfane. L’insieme di tali sorgenti o materiali rappresenta l’oggetto delle ipotesi di traffico illecito2. 1 Per materie nucleari si intende soltanto l’Uranio, il Plutonio ed il Torio (come definito dalla Convenzione sulla protezione Fisica delle materie nucleari e delle installazioni), mentre con sostanze radioattive ci si riferisce ad “ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione Dopo l’11 settembre e la successiva recrudescenza dei fenomeni terroristici, quelli che erano problemi di natura squisitamente ambientale hanno assunto importanti riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica. 1.1 LE CENTRALI IN DECOMMISSIONING In conseguenza degli esiti referendari, venne dichiarato anche il “fermo” delle quatto centrali elettronucleari esistenti su territorio nazionale che, allo stato attuale, si trovano in fase di "decommissioning", ovvero di smantellamento degli impianti, con la rimozione dei componenti contaminati, mentre restano in funzione i soli 4 reattori per scopi didattici e di ricerca. L’attività di “decommissioning”, affidata alla SOGIN, procede a rilento. Sono in corso contatti con alcuni Paesi esteri per depositare temporaneamente le barre di combustibile nucleare in attesa di realizzare un sito in Italia per il loro definitivo stoccaggio. Nel frattempo si registrano casi di parziali forme di contaminazione (acqua delle piscine di Saluggia) 1.2 LE SORGENTI UTILIZZATE IN CAMPO MEDICO I presidi ospedalieri ed i laboratori di ricerca si avvalgono di sorgenti radioattive sia in campo diagnostico sia in campo terapeutico. In campo diagnostico sono utilizzati radiofarmaci, ovvero composti chimici contenenti nella molecola un radionuclide, che trovano applicazione quale mezzo non invasivo per ottenere informazioni sui processi e sulle caratteristiche fisiologiche di organi danneggiati da varie malattie, con particolare riferimento alle forme tumorali. Questo tipo di pratiche tuttavia richiedono la contemporanea presenza in ambiente ospedaliero di strutture altamente sofisticate come un ciclotrone, un laboratorio radiochimico ed un sistema topografico poiché i farmaci da questi utilizzati devono essere preparati immediatamente prima dell’uso, essendo la vita media dei radioisotopi utilizzati solo di alcuni minuti. In campo terapeutico sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia in forma sigillata3 che in forma non sigillata4, sono utilizzate soprattutto per la cura delle diverse forme tumorali. Si 2 3 Si è in presenza di un traffico illecito “...qualora senza autorizzazione, in maniera internazionale o meno, con o senza attraversamento dei confini nazionali, vengano svolte le seguenti attività: ricevimento, fornitura, uso trasferimento o smaltimento di materie nucleari o di altre sostanze radioattive.” Definizione di sorgente sigillata ai sensi del D.Lgs. 230/1995 art. 4 comma 3 lettera t): sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili. tratta di sorgenti caratterizzate generalmente da elevata attività tanto che per la loro manipolazione e somministrazione sono necessarie apposite “camere calde” site presso i servizi, unità e laboratori di Medicina Nucleare e di radioterapia. I radioisotopi maggiormente usati, sotto forma di sorgenti non sigillate, sono Iodio-125, Iodio-131, Tecnezio-99 metastabile, ottenuto per decadimento dal Molibdeno-99, Gallio-67, Xeno133, Tallio-201. Tra le sorgenti sigillate utilizzate in campo terapeutico, di particolare importanza sono il Radio-2265 ed il Cobalto-60. Si tratta di radionuclidi caratterizzati da elevata attività e lunghi tempi di dimezzamento (1620 anni per il Radio e di 6 anni per il cobalto). Per tale ragione essi sono oggetto di periodiche campagne di monitoraggio e controllo. 1.3 LE SORGENTI PER USI INDUSTRIALI Molti tipi di lavorazioni industriali (p.es. concerie, pastifici, cementifici, industrie petrolchimiche, acciaierie, impianti di sterilizzazione di dispositivi chirurgico-sanitari, impianti di irraggiamento per derrate alimentari, nonché tutte le attività concernenti i controlli “non distruttivi” quali le gammagrafie industriali e le radiografie neutroniche e radiografie neutroniche) prevedono l’utilizzazione di sorgenti radioattive spesso assai più attive di quelle utilizzate in campo sanitario. In tutti questi casi, dette sorgenti debbono essere detenute in locali appositamente identificati dagli Esperti Qualificati che provvedono alla classificazione degli stessi in “zone sorvegliate” e/o “zone controllate” in relazione al tipo di sorgenti detenute o utilizzate. Al termine del loro impiego, le sorgenti possono essere conferite a ditte autorizzate per il loro successivo stoccaggio o smaltimento, cedute ad altra azienda interessata al riutilizzo della sorgente, oppure ancora restituite alla società fornitrice che provvede – per contratto – al ritro ed alla sostituzione mediante vettore autorizzato. I grandi impianti di sterilizzazione con irraggiamento gamma utilizzano sorgenti ad elevata attività la cui detenzione può avvenire conservando dette sorgenti sotto battente d’acqua in apposite piscine ubicate al disotto degli impianti di irraggiamento in quanto le radiazioni emesse sarebbero sicuramente letali per chiunque ne venisse esposto e, pertanto, detti impianti vengono condotti con le stesse procedure di sicurezza adottate per gli impianti nucleari. Inoltre, i locali adibiti allo scopo sono di norma ubicati nelle zone centrali dell’insediamento. La sostituzione delle sorgenti viene eseguita ad 4 Definizione di sorgente non sigillata ai sensi del D.Lgs. 230/1995 art. 4 comma 3 lettera s): qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata. 5 Per tempo di dimezzamento si intende il tempo necessario affinché l’attività iniziale di una dato radionuclde si riduca alla metà. intervalli prestabiliti per mantenere costante il loro livello di attività dalle stesse ditte che hanno realizzato l’impianto. 1.4 I RIFIUTI RADIOATTIVI (gestione, conferimento e smaltimento) La Comunità Europea ha imposto agli stati membri di trovare una soluzione per la sistemazione dei rifiuti radioattivi entro il 2009. In Italia, in attesa dell’individuazione di un “sito unico nazionale” per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di decommissioning, gli stessi sono ancora conservati in via provvisoria all’interno delle centrali in disuso o in via di trasformazione. Il concetto di deposito ha spesso creato degli equivoci interpretativi. Il deposito per i rifiuti radioattivi non deve infatti essere confuso con i depositi realizzati presso le ditte che fanno uso di sorgenti radioattive per la conservazione delle stesse costituito da un ripostiglio di pochi metri quadrati oppure da un vero e proprio bunker in relazione alla loro attività. La tematica dei rifiuti radioattivi è presa in considerazione nella GUIDA TECNICA n. 26 redatta dall’ENEA-DISP (ora APAT - Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale) nel 1987, dal titolo “Gestione dei rifiuti radioattivi”. La Guida Tecnica n. 26 si applica ai rifiuti radioattivi prodotti nelle attività disciplinate dalle norme di legge vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare facendo riferimento a tre specifiche categorie. Essa definisce inoltre i principi generali di radioprotezione e tutela dell’ambiente nonché alcune modalità di gestione dei rifiuti di I e II categoria ed i relativi standard di trattamento e condizionamento. Le materie radioattive, ivi compresi i rifiuti, sono oggetto di trattamento normativo che prevede soglie specifiche per ogni radionuclide componente la materia stessa, in base al tempo di dimezzamento fisico, al contenuto di radionuclidi ed alla concentrazione di radioattività, al tipo di radiazione emessa, allo stato fisico ed all’attività dei radioisotopi presenti. I rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie: – I CATEGORIA: rifiuti derivanti da impieghi medici e di ricerca scientifica dove i radionuclidi utilizzati sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente brevi e comunque inferiori ad 1 anno (rifiuti a bassa attività); – II CATEGORIA: rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazioni di tale ordine. In questa categoria rientrano rifiuti a media attività in gran parte provenienti da particolari cicli di produzione ed oggi dalle attività di decommissioning degli impianti nucleari e soprattutto dalle centrali elettronucleari di potenza nonché da alcuni particolari impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica. – III CATEGORIA: a questa categoria appartengono in particolare i rifiuti radioattivi ad alta attività che richiedono tempi dell’ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell’ordine di alcune centinaia di Bq/g. In tale Categoria rientrano i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (ciclo del combustibile nucleare) ed i solidi in cui questi possono essere convertiti; i rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenenti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido misto e dai già citati impianti di riprocessamento. Dalle precedenti definizioni discende che i rifiuti radioattivi di più problematica trattazione sono quelli classificati in II e III categoria, questi una volta caratterizzati saranno destinati al trattamento, ovvero al complesso di operazioni che mediante l’applicazione di processi fisici e/o chimici, modificano la forma fisica e/o la composizione chimica dei radionuclidi. La classificazione dei rifiuti radioattivi nel nostro paese non deriva da una disposizione normativa a differenza di quanto avviene per le atre tipologie di rifiuti infatti, ai sensi dell’art. 183 comma 1° lett. a) del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico) è rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato “A” all parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. L’Allegato “A” non menziona i rifiuti radioattivi perché esclusi dallo stesso art. 185 comma 1° lett. c) (limiti al campo di applicazione) del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152. La parte più delicata della gestione dei rifiuti radioattivi è quella inerente al decommissioning, ossia l’attività di smantellamento delle centrali nucleari scaturita dalle decisioni prese dai governi susseguitisi dopo il referendum del 1987. Nelle centrali si trovavano ancora materiali radioattivi, ivi compresi i rifiuti ad alta attività, che oggi vengono a far parte di ampi progetti che prevedono lo stoccaggio in un sito geologico definitivo, il quale non essendo ancora stato individuato, sana di fatto la situazione transitoria di vari depositi provvisori in situ dislocati sul territorio nazionale, che hanno già ripetutamente sollevato l’attenzione dell’opinione pubblica. Diversa è la situazione dei rifiuti ospedalieri di natura radioattiva, prodotti da pratiche prevalentemente diagnostiche, ma anche terapeutiche. Nella fattispecie si tratta di rifiuti a bassa attività e brevi tempi di dimezzamento (in genere inferiori a 75 giorni) che non comportano, per la natura intrinseca dei materiali stessi, particolari problemi di messa in sicurezza, basta infatti confinarli in depositi autorizzati aventi caratteristiche di sicurezza tali che, attesi i brevi intervalli temporali necessari, una volta decaduti sotto una determinata soglia, possano essere smaltiti come normali rifiuti ospedalieri mediante il conferimento a ditte autorizzate. Altri tipi di rifiuti della medesima specie sono quelli provenienti da tipi di attività che, con l’attuale normativa, non sono più consentite. Tra queste possono essere elencati, ad esempio, i materiali provenienti dallo smantellamento di parafulmini concepiti e costruiti con introduzione di sorgenti radioattive, i rilevatori di fumo con all’interno sorgenti radioattive (solitamente Americio-241), la vecchia strumentazione aeronautica o militare contenente nei quadranti vernici luminescenti miscelate con sorgenti radioattive (Trizio H3 o Radio-226). Tale materiale, una volta conferito ad una ditta autorizzata deve necessariamente essere trasportato presso l’unico deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presente in Italia, il Centro E.N.E.A. della Casaccia. Qui, una volta trattato e stoccato, resterà depositato sino a che verrà individuato quello che sarà il sito nazionale definitivo. Unica forma possibile di “smaltimento” dei rifiuti radioattivi. 1.5 LE SORGENTI ORFANE (definizione, tipologie e normativa) Si definiscono “orfane” tutte le sorgenti radioattive delle quali, a seguito di furto, smarrimento, interramento, abbandono, mancanza di documentazione, non sia possibile risalire alla loro origine e proprietà e sono quindi fuori da ogni controllo. Questo peculiare aspetto si ricollega ad un problema di scala internazionale che coinvolge anche l’Italia, in quanto paese produttore di acciaio. La presenza di sorgenti radioattive “orfane” nei carichi di rottami metallici destinati alle fonderie rappresenta un aspetto particolarmente importante nel quadro della protezione ambientale. Tali sorgenti infatti, se non prontamente individuate e neutralizzate, sono destinate a contaminare il prodotto finito e quindi a venire in contatto con gli utilizzatori finali. Questa problematica, ben nota fin dai primi anni ’90, è destinata ad aumentare in relazione alle attività di dismissione o di ristrutturazione degli impianti nucleari esistenti soprattutto nei paesi dell’ex blocco sovietico dai quali vengono importati ingenti quantitativi di rottami metallici. A fronte di tale situazione, l’azione di contrasto risente del carente impianto normativo vigente atteso che: − i portali a scintillazione per il controllo dei livelli di radioattività dei carichi di materiale metallico a suo tempo acquistati ed istallati dal ministero delle Attività Produttive, non sono ancora funzionanti in attesa del decreto attuativo che ne disciplini il passaggio al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – materialmente incaricati del loro utilizzo; − l’applicazione dell’art.157 decreto legislativo 230/1995 (il quale prevede espressamente che: ”I soggetti che a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dimesse”), è subordinata, a norma del terzo comma, alla pubblicazione di un decreto dell’allora Ministero della Sanità, mai redatto. Il fine del legislatore è quello di impedire che sorgenti radioattive orfane possano entrare nel territorio nazionale attraverso i canali del commercio e la gestione del rottame metallico, diventando un onere ed un pericolo radiologico a carico del paese importatore e non per coloro che lo hanno cagionato. In effetti, una volta sdoganato e sul territorio nazionale, salvo articolate e quasi mai utilizzate procedure di restituzione valide solo per i carichi di provenienza extracomunitaria, su detto materiale incombe da parte dello stato Italiano l’onere relativo alla sicurezza della popolazione e dei lavoratori, nonché dello smaltimento mediante stoccaggio dello stesso. Attività quest’ultima particolarmente critica visto che l’Italia non dispone di depositi definitivi per i rifiuti radioattivi ma solo di pochi e piccoli depositi temporanei a gestione privata e di un solo medio deposito temporaneo. Il problema menzionato non riguarda una situazione eccezionale o estemporanea. Un monitoraggio sul rinvenimento di sorgenti orfane all’interno di carichi di rottami metallici destinato alla fusione nel biennio 2004-2005 effettuato da questo Comando, ha evidenziato una percentuale di carichi “positivi” tra quelli di provenienza comunitaria pari a l’11,2% del totale dei carichi risultati contaminati. L’impianto normativo in questo caso appare carente ed una soluzione sarebbe possibile solo attraverso l’interpolazione delle norme che regolano analoghe situazioni per carichi transfrontaliere” di rifiuti. di provenienza extra-comunitaria e per “spedizioni I CARICHI DI ROTTAMI FERROSI DI PROVENIENZA COMUNTARIA. - RIFERIMENTI NORMATIVI La particolare situazione relativa al rinvenimento di una sorgente orfana all’interno di un carico di rottami metallici destinati alla fusione trova una sua perfezionabile ma efficace soluzione solo nel caso di carichi di provenienza extra-comunitaria. In questi casi infatti la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane. 13/D del 22.01.1996, che stabilisce a livello frontaliero le modalità di controllo dei carichi di rottami metallici, prevede espressamente il respingimento del carico (salvo diversa indicazione degli organi di controllo) - a cura e spese dei soggetti interessati – qualora dalle misure risultino valori superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale. Restano quindi esclusi dal campo di applicazione di tale norma tutti i carichi di provenienza comunitaria che per la loro stessa origine non sono soggetti ad eventuali controlli presso i varchi doganali e per i quali è prevista una procedura semplificata. Parimenti non è possibile applicare a tali carichi le procedure di respingimento previste dall’art. 25 del Regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio sulle spedizioni di rifiuti all’interno dei Paesi comunitari (espressamente richiamato dall’art. 194 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 dedicato alle “spedizioni transfrontaliere”) che si rifà a sua volta ai principi generali della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, ratificata dal nostro Paese con la legge 18 agosto 1993, n. 340. Come espressamente indicato all’art. 1, comma 2, punto “c”, infatti, “sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento le spedizioni di residui radioattivi di cui all’articolo 2 della direttiva 92/3 Euratom del consiglio del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa”. La soluzione al problema non può essere trovata neanche nell’ambito del decreto legislativo nr. 230 del 17 marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva di cui sopra. Tale norma infatti, pur disciplinando all’art. 32 le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi, nulla dice circa l’obbligo di per l’eventuale importatore di riprendere la sorgente radioattiva illecitamente importata salvo i casi di cui all’art. 126-bis del decreto legislativo 230/95 il quale espressamente prevede che: nelle situazioni che comportino una esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza radiologica o di una pratica non più in atto……… le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n.225 (istituzione del servizio di protezione civile) adottano i provvedimenti opportuni tenendo conto dei principi generali di cui all’art. 115-bis (principi generali per gli interventi), delle necessità e del rischio di esposizione……… L’ampia formulazione dell’articolo, opportunamente generica ed astratta, lascia quindi altrettanto ampia discrezionalità alle autorità individuate che possono ben trovarsi ad affrontare situazioni assai diverse tra loro. Tuttavia l’uso generalizzato di tale procedura non può non rappresentare una evidente forzatura del dettato normativo nella considerazione che la premessa a tale tipologia di intervento sarebbe “una esposizione prolungata” e quindi un altrettanto grave ed imminente pericolo per l’incolumità pubblica, difficilmente riscontrabile nel caso delle normali tipologie di sorgenti rinvenute nei carichi di rottemi metallici. Al fine di chiarire l’entità del problema, si riportano alcuni dati. Provenienza dei carichi di Rottami ferrosi L’origine del materiale, poiché non sempre espressamente dichiarata nella documentazione di trasporto ed in alcuni casi probabile frutto di antecedenti importazioni tra altri Stati o di materiale già sdoganato, è stata associata a quella di provenienza dell’ultimo vettore. Provenie nza Totale rinvenim. e respingim. Provenienza Provenienza Provenienza Exta CEE CEE Nazionale 178 102 20 44 12 % 57,3 % 11,2 % 24,7 % 6,7 % Russia (0,54%) Israele (0,54%) Tunisia (1,62%) Albania (0,54%) Senegal (0,54%) Congo (0,54%) Algeria (0,54%) Giordania (0,54%) Kazakistan (0,54%) Serbia (2,7%) Bosnia (5,94%) Ungheria (2,7 %) Romania (7,56 %) Croazia (9,72%) Slovenia (8,64%) Slovacchia (2,16%) Bulgaria (1,62%) Marocco (3,78 %) Inghilterra (0,54%) Francia (3,78 %) Germania (5,94%) Austria (0,54%) Ignota Bari (0,54 %) Taranto (0,54% ) Torino (1,08 %) Alessandria (0,54%) Ancona (1,08 %) Bergamo (4,32 %) Napoli (1,62 %) Venezia (0,54 %) Viterbo (0,54 %) Brescia (2,7 %) Teramo (0,54 %) Roma (1,62 %) Terni (5,94 %) Perugia (1,62 %) Milano (0,54%) Cassino (0,54 %) Tipologia radionuclidi oggetto di spettrometria Numero complessivo rinvenimenti Numero dei rinvenimenti di sorgenti proprie o “improprie” * Numero dei rinvenimenti di materiale contaminato Tipologia del radionuclide 51 22 * 29 Ra 226 6 Th 232 6 4 4 8 4 2 20 Am 241 8 Co 60 2 Cs 137 20 U-238 1 1 Ir-192 1 1 Sr-90 1 1 Kr-85 96 31 65 Tipologia delle sorgenti rinvenute Rinvenimento Numero % note Sorgenti 9 9,3 % Sorgenti “Improprie” 22 22,9 % Contaminazione 10 10,4 % 55 57,3 % Contaminazione (probabile N.O.R.M) Sorgenti di taratura, gammagrafia ecc.. Parafulmini, strumentazione aerea, rilevatori di fumo ecc. Polveri di abbattimento fumi, lastre metalliche ecc.. Materiale metallico, tubazioni, cisterne ecc.. Principali tipologie di vettori Vettore Marittimo Nr. Carichi positivi 58 % note 32,7% Per oltre i 2/3 trattasi di container rispediti al mittente a seguito delle misurazioni radiometriche effettuate durante le fasi di sdoganamento. Per oltre i 2/3 trattasi di container/vagoni rispediti al mittente a seguito delle misurazioni radiometriche effettuate durante le fasi di sdoganamento. Ferroviario 54 30,5 % Gomma 66 36,9 % 2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa di settore è data da un insieme di norme e regolamenti internazionali in parte di immediata applicazione nell’ordinamento nazionale ed in parte ratificati o in via di ratifica. 2.1 GLI STRUMENTI LEGALI INTERNAZIONALI • Il Trattato di Non-Proliferazione delle Armi Nucleari - Treaty on the NoProliferation of Nuclear Weapon (NPT): rappresenta il più ampio strumento di controllo delle armi nucleari, ed è tuttora valido. Sancisce l’obbligo fondamentale per gli stati aderenti di non ricevere o trasferire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari o il controllo su tali armi e proprio per questo fornisce un importante meccanismo di prevenzione ed individuazione di atti illegali riguardanti materiali nucleari o radioattivi e cose ad essi correlate. Fanno parte del trattato tutti gli Stati membri dell’ONU, con la solo eccezione di Israele, India e Pakistan. La AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) è l’Autorità responsabile del controllo. • Linee Guida per i Paesi Fornitori di Materiali Nucleari - Nuclear Suppliers Gruop Guideline: costituiscono un ulteriore meccanismo per il controllo delle esportazioni di materiali nucleari a supporto di quanto sancito con il Trattato di Non Proliferazione. Il documento mette in evidenza le procedure operative, la documentazione necessaria ed il sistema di scambio da attivare in caso di trasferimento del materiale cui si riferisce il TNP, inoltre sofferma la sua attenzione anche sul materiale classificato come Dual-Use. • Gli Accordi di salvaguardia (Safeguards Agreements): il sistema di salvaguardie della IAEA è costituito da una serie di attività di verifica svolte sugli impianti nucleari o altri luoghi dove è stata dichiarata la presenza di materiale nucleare. Tutte le attività hanno l’obiettivo di verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni rilasciate dagli Stati circa le attività connesse al nucleare. Sommariamente la salvaguardia si sintetizza in tre funzioni: la contabilizzazione (controllo tipologia e quantità dei materiali radioattivi dichiarati), il contenimento e la sorveglianza (controllo dei sistemi di sicurezza, come per esempio i sigilli sui containers che contengono materiali nucleari e l’impiego di sistemi di video sorveglianza per registrare i movimenti nelle aree limitrofe ad impianti nucleari o aree sensibili). • Convenzione sulla Protezione Fisica dei Materiali Nucleari - Convention on the Physical Protetction of the Nuclear Materials (CPPNM): la Convenzione rappresenta il primo strumento normativo che definisce quali sono le materie nucleari con l’obiettivo di realizzare adeguate misure di protezione per le stesse, siano esse impiegate o in corso di trasporto, per prevenire furti, sabotaggi o qualsiasi altra azione non autorizzata. Essa contiene molteplici importanti prescrizioni circa la detenzione e la risposta ad atti illegali. Facendo riferimento ai principi contenuti nel NPT ed alle linee guida della IAEA, individua tra l’altro i punti fondamentali per lo sviluppo di un sistema nazionale di protezione fisica delle materie nucleari ed i criteri per la definizione di specifici reati connessi alla gestione dei materiali nucleari. • Emendamento alla Convenzione sulla Protezione Fisica dei Materiali Nucleari – Amendament to the Convention on the Physical Protetction of the Nuclear Materials: questo importante documento serve ad estendere alle installazioni nucleari quanto già previsto dalla Convenzione per le sole materie nucleari. • Convenzione sulla Tempestiva Notifica di Incidenti Nucleari o Emergenze Radiologiche - Convention on Early Notification of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (CENNA): la Convenzione nasce sulla scia dell’incidente di Chernobyl, con il preciso intento di garantire una tempestiva diffusione delle informazioni in ordine agli incidenti nucleari, al fine di minimizzare le conseguenze di un inquinamento radiologico trans-frontaliero. Specifica il tipo di informazioni e dati che debbono essere forniti nella notifica dell’evento e stabilisce l’obbligo del loro costante aggiornamento. • Convenzione sulla Assistenza in Caso di Incidenti Nucleari o Emergenze Radiologiche - Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (CACNARE) la Convenzione evidenzia la necessità di una struttura internazionale per facilitare gli interventi di assistenza in caso di incidenti nucleari o emergenze radiologiche ed aiuti a minimizzare le conseguenze di tali incidenti. Se un incidente da traffico illecito causa o contribuisce a causare una emergenza radiologica, la CACNARE fornisce un meccanismo pronto per ricercare e fornire l’assistenza necessaria. • Convenzione Europol - Europol Convention: l’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) è un importante strumento per la cooperazione internazionale per combattere il terrorismo ed il crimine organizzato. Questa cooperazione riguarda la gestione e lo scambio di informazioni sensibili e di intelligence riguardo a possibili terroristi ed altre attività criminali. • Convenzione Internazionale per la Soppressione di Atti di Terrorismo Nucleare – Internazional Convenction for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (CNT): questa convenzione rappresenta il più recente strumento sviluppato per garantire “la sicurezza nucleare”, comprensiva della individuazione e della risposta ad atti illegali che comportino l’impiego di materiali nucleari o radioattivi. La convenzione prevede inoltre che gli Stati firmatari assumano l’impegno di criminalizzare una largo spettro di attività connesse all’impiego di materiali nucleari o radioattivi. Un importante aspetto della CNT è la previsione dei R.D.D. (Radioactive Dispersal Devise) ovvero azioni terroristiche che causano la dispersione di materiale nucleare in modo tale da contaminare cose e persone, ma senza produrre un’esplosione nucleare. • Codice di Condotta sulla Safety e Security delle Sorgenti Radioattive - Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources: questo Codice di Condotta nasce per rispondere alla richiesta di safety e security concernenti le sorgenti radioattive. Insieme a questi regolamenti internazionali, ci sono numerose iniziative per individuare e rispondere ad azioni illegali che comportano l’impiego di materie nucleari o radioattive adottate dalle organizzazioni internazionali che hanno una responsabilità nel campo dell’energia nucleare, della tutela della sicurezza pubblica e del commercio internazionale, quali la IAEA, il WCO (World Custom Organization), Interpol, Europol e UPU (Universal Postal Union). In particolare: • Iniziative della International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.) La IAEA è il centro mondiale della cooperazione internazionale in campo nucleare. L’Agenzia lavora con i suoi Stati Membri e ulteriori partners mondiali per promuovere la sicurezza ed il pacifico uso delle tecnologie nucleari. L’Agenzia ha competenza anche su “le attività relative alla prevenzione, alla risposta, alla preparazione ed allo scambio di informazioni […] per combattere il traffico illecito”. Gli ambiti di lavoro della IAEA sono molti, ma tutti incentrati sull’ attività di contrasto al traffico illecito e la garanzia di sicurezza nucleare. Fra questi giova citare la presenza di un Database sul traffico illecito (ITDB), creato nel 1995, che contiene i dati di tutti gli “incidenti da traffico illecito” (rientrano nella definizione di “incidente da traffico illecito” i furti, le perdite di possesso, gli smarrimenti, i ritrovamenti e gli smaltimenti illegali di sorgenti radioattive). A seguito poi dei noti eventi dell’11 settembre 2001, la IAEA ha realizzato un ambito di lavoro speciale dedicato al terrorismo nucleare, con lo scopo di supportare l’attività degli Stati membri nella realizzazione dei Nuclear Security Plan (Paini di sicurezza Nazionali) Attuale situazione Italiana Anche l’Italia partecipa al mantenimento di questo DataBase. A tal proposito il Punto di Contatto con la IAEA è l’APAT (Agenzia per la Protezione Ambientale e per i servizi tecnici) che provvede ad inoltrare alla IAEA le informazioni inerenti gli “eventi illeciti”, avvenuti in territorio Italiano tramite la modulistica prevista (Notification Form), e alla diffusione agli organi Nazionali competenti tutte le informazioni relative agli incidenti avvenuti in altri Stati che riceve dalla IAEA stessa. • Iniziative de Worl Customs Organization (W.C.O.) L’Organizzazione mondiale delle dogane coopera con la IAEA da alcuni anni per combattere il contrabbando di materiale nucleare e sostanze radioattive. E’ stato appurato che la prima linea di difesa per combattere il traffico di questo tipo di materiale sarebbe il continuo scambio di informazioni fra le varie amministrazioni doganali degli stati costituenti il WCO, in quanto la dogana è l’agenzia primaria che alle frontiere può interdire il movimento illecito di materiali incluso quindi materiali nucleari e sostanze radioattive. A seguito della consapevolezza di questo importante ruolo nella gestione delle merci il WCO ha sottoscritto con la IAEA un Protocollo d’Intesa, Memorandum of Understanding (MOU), per promuovere la cooperazione a livello internazionale fra le agenzie doganali e le forze dell’ordine responsabili del controllo del materiale radioattivo. Il WCO, nel 2000, ha anche sviluppato uno strumento di comunicazione e cooperazione conosciuto come CEN, Customs Enforcement Network (rete di sostegno alle dogane), ovvero un sistema elettronico, sicuro e criptato, per lo scambio in tempo reale di informazioni fra i vari uffici doganali. • Iniziative dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) L’Interpol è l’organizzazione di Polizia Internazionale più grande del mondo ed ha iniziato la sua lotta al traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive nel corso del lontano 1980. Consapevole delle iniziative della IAEA e del WCO, ha riconosciuto che il problema non era relativo semplicemente ai movimenti trans-frontalieri (nel dominio delle amministrazioni doganali) ma era d’interesse per tutte le forze che a vario titolo erano competenti i materia. A tal proposito ha svolto vari studi analitici sui casi di traffico illecito di materiale radioattivo individuando molto spesso l’origine delle sostanze nei paesi della Ex Unione Sovietica. Ad oggi l’Interpol continua a collezionare e ad analizzare dati forniti dalla IAEA e dal WCO. Il loro data base e le valutazioni analitiche offrono una pronta referenza a tutte le forze di polizia mondiali (progetto Geiger). • Iniziative dell’Europol. L’Europol è l’organizzazione delle Forze di Polizia europee, che mira al miglioramento della cooperazione nella prevenzione e lotta al traffico di droga ed altre forme di crimine organizzato internazionale, incluso il traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive. Europol ha sponsorizzato in collaborazione con la IAEA, Interpol ed il WCO, la realizzazione di pubblicazione tecniche sugli argomenti della prevenzione individualizzazione e risposta al traffico illecito di materiale nucleare e sostanze radioattive. Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, Europol sta lavorando, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali, per combattere il terrorismo nucleare e radioattivo, promuovendo una serie di attività coordinate e riepilogate nel Counter Proliferation Program del 2003, che include il traffico illecito di materiale nucleare e radioattivo, il traffico armi da fuoco, munizioni ed esplosivi e l’uso di armi chimiche, biologiche, nucleari e radioattive. • Iniziative dell’Universal Postal Union (UPU). L’UPU è il primo forum per la cooperazione fra i servizi postali per assicurare veramente una rete efficiente. L’organizzazione definisce le regole per lo scambio internazionale della posta e provvede a simulare gli aumenti del volume postale per migliorare la qualità del servizio per i clienti. L’Universal Postal Union e la IAEA hanno riconosciuto che il sistema di posta internazionale potrebbe essere un veicolo per la movimentazione non autorizzata di materiale radioattivo, pertanto nel 2002 hanno firmato un memorandum volto ad assicurare la sicurezza dei trasporti di materiale radioattivo attraverso la posta e l’individuazione di materiale radioattivo illecito nei flussi di posta internazionale. Un concreto sforzo sotto l’accordo UPU – IAEA è stato lo sviluppo di un documento guida inerente le procedure di controllo e gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per l’individuazione di radiazioni gamma e neutroni prodotti dal traffico illecito all’interno del sistema di posta pubblica o privata. 2.2 LA NORMATIVA NAZIONALE Nel nostro paese l'attuale regolamentazione sulle sorgenti radioattive sigillate è dettata dal Decreto Legislativo n°230 del 17 marzo 1995, ovvero un decreto attuativo delle direttive in materia di radioprotezione generale, informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica, lavoratori dipendenti da imprese esterne e spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi. Il decreto è stato successivamente modificato e integrato con il DM 26 maggio 2000, n. 187, per l'attuazione della direttiva 97/43/Euratom, ed il DM 26 maggio 2000, n. 241 per l'attuazione della direttiva 96/29/Euratom e il DM 9 maggio 2001, n. 257, di integrazione e correzione al D.L.vo n. 241/2000. Il Decreto stabilisce i campi di applicazione ed i principi generali, nonché il regime giuridico per le sorgenti e per il regime autorizzativo. Definisce le pratiche, gli interventi, i criteri di radioprotezione, le soglie di non rilevanza radiologica. Identifica i rifiuti radioattivi, espressamente esclusi dal Decreto 152/2006, identificando per essi le condizioni di applicazione. Infine, al capo X è prevista la norma penale di riferimento. E’ importante sottolineare che il D.L.vo. 230/95 non considera diversamente, l’uso o la semplice detenzione di sorgenti radioattive, mentre trova invece specifici riferimenti normativi il solo trasporto del materiale radioattivo. Riguardo tale aspetto il trasporto di radioisotopi per usi industriali, medici e di ricerca oltre al movimento dei rifiuti e alle spedizioni legate al ciclo del combustibile. Le norme tecniche che lo regolano a livello internazionale e nazionale sono elaborate ed aggiornate dalla Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) nella pubblicazione “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” TS-R-1, che garantisce fin dal 1961, anno della prima pubblicazione, la sicurezza delle popolazioni delle proprietà e dell’ambiente riguardo i rischi da radiazioni durante il trasporto di sostanze radioattive. La “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” della AIEA ha lo status di raccomandazione e pertanto viene presa a riferimento dai regolamenti internazionali che governano il trasporto di tutte le merci pericolose di cui le materie radioattive rappresentano la Classe 7. I regolamenti internazionali, applicati in virtù di accordi e convenzioni sottoscritti dall’Italia, stabiliscono le norme tecniche da osservare per il trasporto di merci pericolose attraverso le diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo, via mare e per acque interne). A tal proposito i regolamenti internazionali (ADR, per i trasporto si strada, e RID, per il trasporto ferroviario) sono adottati in Italia ed utilizzati come norme nazionali attraverso il recepimento di direttive della Commissione Europea. Al fine di regolamentare ed intensificare il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta attività, è in fase di pubblicazione un nuovo D. L.vo. che in particolar modo evidenzia l’obbligo per il richiedente l’autorizzazione di “prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la tenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi”. 3. GLI EVENTI R.O.T.A Un evento R.O.T.A. (Release Other Than Attack) può essere causato dalla dispersione di agenti Nucleari, Biologici, Chimici e Radiologici i quali possono provocare, alle persone che ne vengono esposte, gravi danni. Gli incidenti di tipo industriale, stradale, navale, aereo-portuale, legati e riconducibili alle sostanze predette, possono verificarsi a seguito di errori umani dovuti alla non corretta manipolazione di sostanze pericolose o allo stoccaggio delle stesse ovvero a condotte omissive delle procedure che, di norma, vengono adottate in presenza di sostanze e/o preparati pericolosi. E’ vero, altresì, che eventi naturali potrebbero compromettere insediamenti industriali con analoghe ripercussioni sulla popolazione. L’evento R.O.T.A. si differenzia da un evento terroristico in quanto non vi è l’intenzionalità, mediante attentati o atti di sabotaggio, di immettere e/o disperdere nell’ambiente sostanze N.B.C.R. al fine di arrecare un danno all’uomo nonché rendere inutilizzabili materiali, ambienti e superfici, anche per lungo tempo. Un esempio di evento R.O.T.A. è quello verificatosi nel gennaio 2004 presso un’acciaieria del Veneto, ove veniva rilevata la presenza di radioattività da un camion che, in uscita dallo stabilimento, trasportava un carico di polveri residue della fusione. Il fatto generava immediatamente un allarme all’interno dell’impianto che sospendeva le linee di fusione e richiedeva l’intervento tecnico dell’ARPA per l’individuazione e quantificazione della contaminazione radioattiva. Gli accertamenti successivi portavano a stabilire che una sorgente radioattiva di Cesio 137 era finita nel processo di fusione interessando tutto il sistema di captazione delle polveri. Venivano, quindi, attivati una serie di interventi che coinvolgevano sia i VV. FF., i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso e quelli della dipendente Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive, sia funzionari dell’APAT che, nelle rispettive competenze, operavano per la messa in sicurezza delle sostanze radioattive rinvenute, per la predisposizione dei piani, per la bonifica dell’impianto e per l’individuazione del produttore della sorgente radioattiva finita nel processo di fusione. L’insieme di queste attività induceva il Prefetto ad attuare il Piano d’Emergenza previsto per tali eventi, coordinando le procedure necessarie al fine di garantire la messa in sicurezza dell’impianto ed effettuando una valutazione del rischio cui poteva incorrere la popolazione locale, con particolare attenzione ai lavoratori impiegati nell’acciaieria. Le cause dell’evento comportavano le seguenti conseguenze: − l’ARPA attivava un sistema di monitoraggio sulla diffusione atmosferica, al fine di rilevare la presenza del contaminante radiogeno in aria, che non evidenziava valori superiori alle fluttuazioni del fondo ambientale. Analoghi valori erano riscontrati dalle misurazioni effettuate dai Vigili del Fuoco; − i Vigili del Fuoco, inoltre, provvedevano a verificare se dalle reti di rilevamento e di allarme di ricaduta radioattiva, a loro in uso e prossime all’impianto, si fossero rilevate situazioni di allarme. L’esito, pertanto, risultava negativo. Analoga verifica, a seguito di ciò, veniva effettuata dall’APAT, che si avvaleva della propria rete automatica di rilevamento della radioattività in aria; − nell’impianto erano state fermate, per lungo tempo, le linee di trattamento delle polveri ed era stato interdetto un deposito di raccolta per le polveri in fusione. Dette aree erano state, per quanto sopra, oggetto di ripetuti campionamenti e misurazioni da parte della “NUCLECO spa”, incaricata di procedere alle operazioni di decontaminazione dell’impianto; − il complesso delle informazioni disponibili indicava che le conseguenze dell’evento avevano inciso considerevolmente sotto il profilo economico e sociale, quali la perdita della produzione, spese per la decontaminazione, cassa integrazione per oltre 500 dipendenti. Gli effetti prodotti dall’evento sopra descritto, anche se di notevole rilevanza, risultavano sicuramente mitigati dall’esperienza degli enti ed organismi intervenuti, che cooperavano sinergicamente nell’attuazione del Piano d’Emergenza. Inoltre, sotto l’aspetto investigativo, le indagini espletate dal NOE di Treviso e dalla Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive permettevano di ricostruire la provenienza della sorgente radioattiva di Cesio 137 che, per caratteristiche, conduceva all’individuazione e al conseguente sequestro di altre due sorgenti analoghe, risultate abbandonate in un cantiere del napoletano destinato all’esecuzione dei lavori previsti per i mondiali di calcio “Italia ‘90”, consentendo, così, di procedere alla messa in sicurezza del materiale radioattivo che, altrimenti, rischiava di poter essere trafugato o irregolarmente smaltito. 4. IL PROBLEMA DEL TERRORISMO I servizi d’intelligence concordano nel ritenere che il terrorismo nucleare, in tutte le sue variegate forme, possa rappresentare un pericolo grave ed imminente. L’attuale contesto nazionale ed internazionale vede quindi l’evoluzione della minaccia terroristica interessare anche le strutture presenti sul territorio nazionale coinvolte nella gestione di materiale nucleare, sostanze o rifiuti radioattivi, sotto il duplice profilo di: • possibili obiettivi dell’azione terroristica al fine di “massimizzare” gli effetti dannosi di una esplosione convenzionale poiché, a fronte di danni relativamente ridotti in termini di vite umane, ne scaturirebbe un danno ecologico immenso e durevole; • costituire la fonte primaria di approvvigionamento per la confezione di congegni nucleari improvvisati (I.N.D. – Improvised Nuclear Devices) o dispositivi per la dispersione della radioattività (R.D.D. – Radioactive Dispersal Devices), le c.d. “bombe sporche”, il cui impatto psicologico ed emotivo può essere assai più devastante della reale portata dei danni cagionati. In particolare, si intende per bomba sporca è un ordigno ordinario combinato con isotopi radioattivi in modo da poter disperdere il materiale contaminante. L’impiego di tale arma ha una bassa probabilità di provocare effetti deterministici sulla popolazione colpita, ad eccezione dell’effetto diretto dell’onda d’urto dell’esplosione, mentre gli effetti a lungo termine sul territorio dipendono dal quantitativo e tipo di radionuclide utilizzato, dalle condizioni meteorologiche (soprattutto il vento) e dalla presenza o meno di incendi nell’area contaminata. 5. LE CAMPAGNE DELLA SEZIONE INQUINAMENTO DA SOSTANZE RADIAOTTIVE Il delicato problema relativo alla gestione e messa in sicurezza del materiale contenente “sostanze radioattive ”, così importante nel quadro delle attività volte alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, iniziò ad intensificarsi verso la fine degli anni ’80 in concomitanza con la “disgregazione” del blocco sovietico e quindi del conseguente smantellamento di vecchie centrali nucleari, di svariati tipi di apparecchiature contenenti “sorgenti di radiazioni ionizzanti”, pericolosamente abbandonate e/o occultate in tonnellate di rottami metallici importati in Europa. Purtroppo, l’esperienza maturata nello specifico campo ha molto spesso documentato come diversi rinvenimenti di “c.d. sorgenti orfane” verificatisi nel territorio nazionale siano frutto di datati utilizzi o detenzioni spesso antecedenti al 1960, ove l’assenza di una normativa in materia unita alla poca conoscenza del fenomeno ha fatto in modo che la corretta gestione di detto materiale sia stata nel corso degli anni del tutto trascurata. La problematica, oggi più che mai, riguarda oltre l’aspetto radioprotezionistico anche quello di un eventuale uso improprio di dette sostanze. Considerato infatti l’attuale momento storico–politico, caratterizzato da forti tensioni internazionali che alimentano un terrorismo di matrice integralista particolarmente aggressivo ed efferato, esso ha assunto anche una notevole rilevanza sotto il profilo della “sicurezza pubblica”. Il pericolo di un attacco con ordigni non convenzionali (tra i quali le c.d. “bombe sporche” o R.D.D. – Radioactive Dispersal Devices,) rende opportuna ogni iniziativa volta alla individuazione, monitoraggio e controllo di tutte le fonti radiogene presenti sul territorio nazionale con particolare riferimento a quelle c.d. “orfane”. Per meglio conoscere ed analizzare tali specifiche problematiche, nel 2004 l’allora Ministro dell’Ambiente disponeva una vasta indagine conoscitiva sulla situazione delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale. 5.1 LA CAMPAGNA “AGHI DI RADIO” Tra gli aspetti che più destarono motivo di approfondimento ci fu indubbiamente quello relativo alla detenzione da parte delle strutture sanitarie dei così detti “preparati radiferi” (aghi, piastre, placche e capsule) a base di “Radio-226”6. Dai lavori, svolti in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e recentemente conclusi, è emerso che del radio distribuito dall’ISS alle strutture ospedaliere sul territorio nazionale (ad esclusione di quello acquistato all’epoca in forma privata e quindi non monitorato), l’ 85% risulta essere depositato in un sito autorizzato, il 10% 6 Il Radio-226 (Dal latino radius, "raggio"), è un elemento metallico radioattivo, argenteo, fonde a circa 700°, è un prodotto della disintegrazione radioattiva dell'uranio. Il tempo di dimezzamento del radio-226 è di 1620 anni; esso decade con emissione di particelle alfa, liberando il gas radon anch’esso radioattivo. La sovraesposizione alle radiazioni di radio ha effetti dannosi sulle cellule degli organismi; tuttavia poiché le cellule tumorali sono molto più sensibili alle radiazioni delle cellule normali, la radioterapia con radio-226 veniva utilizzata nella cura di alcuni tipi di cancro, cercando di porre particolare attenzione all'intensità e alla direzione delle radiazioni. Piccole quantità di radio erano utilizzate, un tempo, nella produzione di vernici luminescenti, che venivano applicate a oggetti come ad esempio le lancette degli orologi o le maniglie delle porte, per renderli visibili nell'oscurità. sono tutt’ora i detenzione presso i siti di prima assegnazione, il 4% risulta essere stato conferito a strutture estere ed infine l’1% risulta “smarrito”. L’attenzione di questo comando è al momento incentrata sui preparati tuttora in detenzione presso le strutture sanitarie in quanto deve essere custodito con modalità tali da impedirne sia la dispersione nell’ambiente che la sottrazione per fini illeciti. Per tale ragione le modalità di custodia, in attesa del loro definitivo ritiro e confinamento all’estero o sul territorio nazionale ma in un deposito attrezzato, devono tenere conto non solo delle misure radioprotezionistiche (safety) ma anche di misure di sicurezza passiva (security) con prescrizioni dettate dagli organi tecnici. 5.2 LA CAMPAGNA “COBALTO” Il cobalto-60 è un isotopo radioattivo caratterizzato da elevata radiotossicità, alta energia e tempi di dimezzamento dell’ordine di 6 anni. Per tale ragione la cobaltoterapia, così come la cura dei tumori mediante gli “aghi” di radio, è una pratica medica in parte superata e destinata alla progressiva sostituzione con pratiche meno inquinanti e pericolose. In relazione a ciò è possibile ipotizzare una detenzione irregolare o addirittura uno smaltimento illegale di tali sorgenti attesi gli elevati costi del corretto smaltimento. A tal proposito si è ritenuto necessario svolgere una campagna volta ad identificare tutte le sorgenti di Coblto-60 presenti sul territorio nazionale. Da una prima analisi dei dati è emerso che le strutture interessate sono circa 40, di cui il 50% è già stato controllato. L’esito di questi controlli ha portato al sequestro di due impianti di telecobaltoterapia (incluse le sorgenti), mentre per i restanti impianti, le sorgenti sono o detenute in attesa di smaltimento o sotto utilizzate. Atteso quanto sopra, considerato che ai non trascurabili aspetti di natura ambientale si aggiunge il perdurante pericolo di un attacco con ordigni non convenzionali, si è ritenuto opportuno sottolineare la necessità di precise misure di sicurezza passive che fra l’altro si renderanno obbligatorie con l’entrata i vigore decreto legislativo di “Attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”, il quale all’art. 3 prevede espressamente che il richiedente l’autorizzazione è tenuto a: “prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi.” 5.3 LA CAMPAGNA “GAMMAGRAFIE” Ad oggi il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente sta eseguendo anche una campagna volta al controllo su tutto il territorio nazionale delle società che eseguono controlli non distruttivi, ovvero le gammagrafie industriali. Le sorgenti di gammagrafia sono frequentemente usate per studiare la struttura interna di materiali o oggetti, la presenza di perni di riparazione in statue di bronzo e di pietra, nel caso dei dipinti, essa permette di osservare eventuali figure e pentimenti al di sotto dello strato visibile. Nella maggior parte dei casi tuttavia, esse sono utilizzate per controllare l’integrità di manufatti metallici, come ad esempio le tubature per gasodotti. Questa attività prevede l’utilizzo di varie sorgenti radioattive, come l’iridio 192, il Cesio 137, il cobalto 60 o l’Americio 241. Si tratta di sorgenti sufficientemente pericolose per suscitare l’attenzione di potenziali terroristi. I controlli sono quindi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in merito alla corretta detenzione, ma anche alla valutazione dei sistemi di sicurezza passiva di cui le società detentrici dovranno presto dotarsi con l’entrata in vigore del nuovo decreto sulle sorgenti sigillate. I dati che emergono infatti dall’Illecit Traffiking Data Base della IAEA individuano infatti nelle sorgenti per usi industriali in fase di trasporto il più appetibile target per gruppi terroristici intenzionati a reperire sorgenti radioattive per usi illeciti. 5.4 L’ANDAMENTO DEI FURTI IN ITALIA Allo stato attuale in Italia si sono verificati 8 furti di sorgenti radioattive, di cui 3 sorgenti per uso industriale e 5 sorgenti appartenenti alla categoria dei radiofarmaci. Data Furto Luogo Sorgente Note 29 gennaio 2004 Galliate (No) Nr. 2 sorg. di Kripto 85 Le sorgenti non sono state rinvenute 01 marzo 2004 Massacra (Ta) Nr. 4 sorg. di Iridio 192 Dopo 3 mesi di indagini tutte le sorgenti radioattive sono state rinvenute e restituite al legittimo proprietario Nr.1 sorg. di Iridio 192 Sorgente rinvenuta dopo 4 mesi lungo il ciglio di una strada in provincia di Salerno 25 Novembre Teverola (Mt) 2005 09 gennaio 2006 Pozzuoli (Na) Nr.1 sorg. di Tecnezio- La sorgente non è stata rinvenuta 99m 17 gennaio 2006 Roma Nr.6 fusti radioattvi etichettati I fusti rinvenuti, sono stati posti sequestro sotto 27 febbraio 2006 Catania Nr.1 sorg. di Iodio 131 Sorgente rinvenuta su ciglio di una strada 31 agosto 2006 Napoli Nr.1 sorg. di Radio 226 Sono in corso indagini per la ricostruzione degli eventi 31 agosto 2006 Salerno Nr.1 sorg. di Radio 226 Ad oggi non sono stati rinvenuti i preparati, presumibilmente smarriti.