titolo presentazione arial bianco 40pt

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titolo presentazione arial bianco 40pt
LA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Dott. Ernesto Gatto
INDICE DEGLI ARGOMENTI - 1
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER
L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
IL NUOVO REGIME PER I SOGGETTI DI
RIDOTTE DIMENSIONI
INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP PER
SOCIETA’ DITTE E PROFESSIONISTI
I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
ABBATTIMENTO DELL’IRES DAL 2017
DAL 27,50% AL 24%
ANTICIPAZIONE RECUPERO IVA IN
CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE
ASSEGNAZIONE O CESSIONE
AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI PER
LE IMPRESE INDIVIDUALI
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INDICE DEGLI ARGOMENTI - 2
ELIMINAZIONE TASSAZIONE IMU E TASI
SU ABITAZIONI PRINCIPALI E TERRENI
PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS
RISTRUTTURAZIONI, MOBILI E ARREDI
CREDITO D’IMPOSTA SUGLI
INVESTIMENTI NEL CENTRO SUD
ALLUNGAMENTO DEI TERMINI
DECADENZIALI PER L’ACCERTAMENTO
NUOVA DETRAZIONE IRPEF SU
ACQUISTO IMMOBILI NUOVI
ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DEI
MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.
DETRAZIONE PER ACQUISTO
ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
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INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 1^ gennaio 2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante in una
singola transazione tra soggetti privati passa da € 1.000 a € 3.000
Tale innalzamento non si applica alle transazioni delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche e senza scopo di lucro (Risoluz. 102/E/2014)
La novità non si applica neanche alle operazioni di money transfer ed
inoltre si ritiene non applicabile alla fattispecie l’istituto del “favor rei”
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI
Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone
fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente:
 Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo
differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
 Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a €
5.000 lordi;
 Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo
degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli
immobili);
 Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi
complessivamente non superiori a € 30.000,00;
 Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in
società di persone o srl trasparenti;
 Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI
ATTIVITA'
RICAVI ANNO 2015
REDDITIVITA'
Industrie alimentari e bevande
€
45.000,00
40%
Commercio ingrosso/dettaglio
€
50.000,00
40%
Commercio ambulante alimentari
€
40.000,00
40%
Commercio ambulante altri prodotti
€
30.000,00
54%
Costruzioni e attività immobiliari
€
25.000,00
86%
Intermediari del commercio
€
25.000,00
62%
Ristoranti e alberghi
€
50.000,00
40%
Attività professionali
€
30.000,00
78%
Altre attività economiche
€
30.000,00
67%
NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI
Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime:
- Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
- In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse
attività esercitate
 Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei
requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività;
 Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
 Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni
edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Il soggetto forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non detrae
l’IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d’imposta, è esonerato dalla
tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore
Il soggetto forfettario versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
addizionali, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 15% degli incassi sulla
base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta
(si applica sempre il criterio di cassa)
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Il soggetto forfettario versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto
intracomunitario o di acquisto in Reverse charge a seguito di integrazione
del documento ricevuto
Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte,
tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il
codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché
l’ammontare dei redditi stessi .
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Ricavi
Imponibile
Ricavi
x
Coefficiente =
Reddito
Reddito
X
15% =
Imposta
sostitutiva
Abolita la norma che nel 2015 disponeva l’abbattimento di 1/3 del
reddito nei primi tre anni di attività
Sostituita con la riduzione dal 15% al 5% dell’aliquota di imposta nei
primi cinque anni dall’avvio della nuova attività
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL REGIME CONTRIBUTIVO
Regola generale
Regime opzionale solo per artigiani o
commercianti
Regole ordinarie per imprenditori e
professionisti
Abbattimento della contribuzione
del 35% nei primi cinque anni
Si ritiene vadano
abbattuti anche i
contributi minimi
I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a
capienza dello stesso) e per l’eccedenza dal reddito complessivo
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
2015
2016
Contribuente ordinario
con ricavi superiori a
quelli del forfait
Contribuente
ordinario
Contribuente ordinario
con ricavi inferiori a quelli
del forfait
Contribuente forfettario
(possibile opzione per
l’ordinario)
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
2015
2016
Contribuente minimo con
ricavi superiori a quelli
del forfait
Contribuente
ordinario. Possibilità di
rimanere nel regime di
vantaggio
Contribuente minimo con
ricavi inferiori a quelli del
forfait
Contribuente forfettario
che può optare per
l’ordinario o rimanere nel
regime di vantaggio
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
2015
2016
Contribuente ordinario
Contribuente forfettario
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di
imposta forfettario:
 i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;
 i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi.
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
2015
2016
Contribuente ordinario
Contribuente forfettario
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di
imposta forfettario:
le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza
nel periodo ordinario;
le spese pagate nel periodo d’imposta ordinario ma di competenza di periodi
successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;
Le perdite generatesi in periodi precedenti possono essere utilizzate in
diminuzione del reddito determinato forfettariamente.
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
2015
2016
Contribuente ordinario
Contribuente forfettario
Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui:
 beni ammortizzabili;
 rimanenze;
 servizi acquisti ma non ancora utilizzati.
Necessità di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente
emissione di documenti ad esigibilità differita
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NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME
I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il
comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi
L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso
comportamento concludente adottato dal contribuente
Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui
viene meno una delle condizioni previste dalla legge
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LE AGEVOLAZIONI PER LE START UP
Per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività l’aliquota dell’imposta si
applica nella misura ridotta del 5% (invece del 15%) e viene eliminata la
decurtazione di 1/3 del reddito
La riduzione di aliquota dal 15% al 5% viene estesa (dal 2016 al 2019) ai
soggetti che hanno avviato una nuova attività nel 2015 in regime
forfettario
Il regime previdenziale prevede il ritorno alla contribuzione minima ma
con una decurtazione del 35% sull’importo dovuto ed il parziale
accredito ai fini pensionistici
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RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME
Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano
rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque
attribuite in percentuale sui ricavi
Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche
pagherà per un anno l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie
aliquote progressive irpef
Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore
aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non
essere sostituto d’imposta
La presenza di rilevanti investimenti sui quali l’IVA andrebbe persa potrebbe
rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio
al regime forfettario
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LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI
Il forfettario è esonerato dalla
tenuta dei registri contabili e dei
registri IVA
Il forfettario é esonerato dalla
dichiarazione IVA e dagli Studi di
settore
Resta l’obbligo di numerare
progressivamente e conservare
i documenti di spesa
Resta l’obbligo di emettere
fattura, scontrino o ricevuta
fiscale
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IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI
E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio
ovvero sino al compimento del 35^ anno di età
Esempio 2
Esempio 1
Contribuente di anni 28 al momento
dell’inizio attività nel 2013:
POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2020
Contribuente di anni 32 al momento
dell’inizio attività nel 2012:
POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2016
Il contribuente che dovesse uscire per
qualunque motivo dal regime dei minimi non
potrà mai più rientrarvi
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INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP
Dal 1^ gennaio 2016 la deduzione IRAP prevista per le società di persone,
le imprese individuali ed i professionisti passa da € 10.500 a € 13.000
La deduzione spetta a condizione che la base imponibile non superi
l’importo di € 180.760
Per le società di capitale la deduzione IRAP resta fissata in € 8.000
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I SUPER AMMORTAMENTI AL 140%
Con decorrenza 2016 sui beni
strumentali nuovi acquistati
(anche in leasing) dal
15/10/2015 al 31/12/2016
Le quote di ammortamento (o i
canoni leasing) ai fini fiscali
sono incrementati del 40% per
le imprese ed i professionisti
Sono esclusi i soli beni
strumentali il cui coefficiente
di ammortamento sia inferiore
al 6,5% (immobili)
I limiti di spesa per le
autovetture sono altresì
aumentati del 40%
La variazione in diminuzione
dal reddito è applicabile ai fini
dell’IRES e dell’IRPEF ma non
ai fini IRAP
Si ritiene che il beneficio spetti a
prescindere dal regime
contabile adottato (ordinario,
semplificato o minimo)
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ABBATTIMENTO DELL’IRES
Con decorrenza 2017 l’aliquota IRES e’ ridotta dal 27,5% al 24%
Di conseguenza l’aliquota IRES per le società di comodo scende
al 34,5% (oggi è al 38%)
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NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5%
Con decorrenza 2016 non saranno più esenti da IVA ex art. 10 bensì
soggetti alla nuova aliquota del 5%
Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da
cooperative sociali e loro consorzi in favore di soggetti svantaggiati
(anziani, disabili, tossicodipendenti, etc…)
La nuova aliquota si applica alle sole prestazioni dipendenti da contratti
stipulati dal 2016
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NOTE CREDITO IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
E’ consentito recuperare l’IVA
In presenza di
resasi inesigibile con
emissione della nota credito
all’apertura della procedura
assoggettamento a procedura
concorsuale del cliente
Oggi è consentito
soltanto alla
chiusura della
procedura
La novità si applica alle operazioni effettuate dal 2016
(resta il dubbio sui fallimenti ante 2016)
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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
Tutte le società potranno assegnare o cedere i propri beni ai soci
(senza la necessità di sciogliersi) o trasformarsi in società semplici
 La società sarà tenuta al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% che
viene elevata al 10,5% per le società che sono state di comodo in due dei tre
esercizi precedenti (2013 – 2015);
 L’imposta è sostitutiva dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap;
 L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra valore normale del bene e
costo fiscalmente residuo (con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del
valore normale per gli immobili).
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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
Il trattamento dell’operazione ai fini delle
imposte indirette
 L’aliquota dell’imposta di registro è ridotta alla metà per i soci assegnatari;
 Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
 Ai fini IVA l’operazione è normalmente non soggetta (acquisto da privati) o
esente ex Art.10 (IVA non detratta al momento dell’acquisto);
 La società non applica il pro-rata bensì la rettifica della detrazione ex art.
19/bis-2 del DPR n. 633/72.
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ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
Il termine per l’assegnazione o cessione ai soci dei beni
immobili o mobili nonché per la trasformazione in società
semplice è fissato al 30/09/2016
 Sono esclusi dalla procedura agevolata i beni immobili direttamente utilizzati
per l’attività d’impresa (sono invece inclusi gli immobili merce o patrimonio);
 Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2015;
 L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40%
entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione);
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ESTROMISSIONE IMMOBILI DALLA DITTA INDIVIDUALE
Le imprese individuali potranno estromettere gli immobili strumentali
dalla sfera imprenditoriale con destinazione ai fini personali
 Gli immobili devono essere posseduti al 31/10/2015;
 L’operazione deve essere perfezionata entro il 31/05/2016;
 L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP è pari all’8% e si applica sulla
differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (con facoltà
di utilizzo del valore catastale invece del valore normale);
 L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40%
entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione);
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RIFORMA TASSAZIONE LOCALE

Eliminata dal 2016 la TASI sull’abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9);

Assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’ex coniuge
legalmente separato;

Base imponibile IMU/TASI (ad aliquota ordinaria) dimezzata per gli immobili
concessi in comodato (registrato) ai genitori o ai figli che la occupano come
abitazione principale (ma Il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è
sito l’immobile e non deve possedere altri immobili in Italia, mentre il
comodatario non deve possedere immobili in Italia);

Eliminata anche la TASI per gli inquilini di immobili adibiti a loro abitazione
principale.
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RIFORMA TASSAZIONE LOCALE

Viene disposta per legge la categoria degli immobili assimilati ad abitazione
principale: Abitazioni dei residenti all’estero, Abitazioni delle Coop. Assegnate ai
soci, Alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice della
separazione, Immobili dei militari;

Viene ridotta del 25% l’IMU/TASI sugli immobili concessi in locazione con
contratto a canone concordato (Art.2, comma 3 della Legge n. 431/98);

La rendita catastale per gli immobili cat. D-E non includerà più il valore dei
macchinari imbullonati al suolo (presentazione Mod. DOCFA entro il 15/06/2016)
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LE NOVITA’ NEL MONDO DELL’AGRICOLTURA
Esclusi da IMU i terreni
da chiunque posseduti
Esclusi anche i terreni
agricoli (ovunque si
Esonerati da IRAP coloro
i quali esercitano attività
siti nei comuni montani
e parzialmente montani
trovino) se condotti da
coltivatori diretti o IAP
agricola ex art. 32 TUIR
incluse le cooperative e i
(ex Circ. 9/1993)
iscritti alla previdenza
loro consorzi
La deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP viene estesa, nel
limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulta impegnato per
almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal 2^ contratto
stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di due anni, a partire
dalla conclusione del precedente contratto
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PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS
Prorogate al 31/12/2016 le detrazioni Irpef pari al:
65%
Interventi di riqualificazione energetica
50%
Ristrutturazioni edilizie ed acquisto mobili,
arredi e grandi elettrodomestici
NOVITA’ PER LE
SOLE OPERE
CONDOMINIALI
Facoltà di cedere all’impresa che ha eseguito i
lavori la detrazione Irpef per risparmio
energetico in caso di incapienza
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PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS
Potenziato il bonus mobili per le giovani coppie
La detrazione per l’acquisto di mobili nel 2016 (esclusi gli
elettrodomestici) è pari al 50% sulla spesa massima di € 16.000
(sempre da ripartire in 10 anni) ed è svincolata dalla
ristrutturazione dell’immobile
Per le giovani coppie, anche di fatto, conviventi da almeno tre anni, in cui
almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e che abbiano
acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale
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CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI
Sono agevolati gli acquisti (anche in leasing) di macchinari, impianti e
attrezzature nuove nel periodo 2016/2019 nel centro-sud
Regioni agevolate
Entità del beneficio
 20% per le piccole imprese
 15% per le medie imprese
 10% per le grandi imprese
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo
Spesa massima consentita
 € 1,5 mln. per le piccole imprese
 € 5 mln. per le medie imprese
 € 15 mln. per le grandi imprese
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ESTENSIONE AI CONSORZI DEL REVERSE CHARGE IVA
Per contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o
principali committenti gli enti pubblici
Si prevede l’applicazione del Reverse charge alle prestazioni di servizi rese
dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di Split payment
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DECONTRIBUZIONE SULLE NUOVE ASSUNZIONI
Si attende
conferma UE
entro aprile
2016
Confermata nelle stesse otto regioni del centro sud la
decontribuzione totale sulle assunzioni a tempo
indeterminato perfezionate nel 2016 ma
limitatamente a due anni (nel 2015 era pari a tre anni)
Nelle altre regioni la
decontribuzione sarà ridotta al 40%
(max € 3.250 invece di € 8.060)
Sempre limitatamente a
due anni
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DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO IMMOBILI NUOVI
Per gli acquisti effettuati nel 2016
Ripartizione della detrazione
Si potrà detrarre dall’Irpef il 50%
dell’IVA corrisposta per l’acquisto di
unità immobiliari a destinazione
residenziale nuove di classe
energetica “A” o “B”
La detrazione dovrà essere ripartita in
10 rate annuali a partire dall’anno di
pagamento del corrispettivo e spetta a
condizione che venda l’impresa che ha
costruito l’immobile
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DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA
Per i contratti stipulati dal 2016 al 2020 viene
introdotta una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni
pagati per la locazione finanziaria (leasing)
dell’immobile da adibire a propria abitazione principale
La detrazione Irpef potrà essere commisurata al
massimo su € 8.000 di spesa annua (detrazione
effettiva max € 1.520) e su € 20.000 di riscatto
(detrazione effettiva max € 3.800)
40
DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA
Il beneficio viene percepito per intero se il
locatario ha meno di 35 anni ed un reddito
annuo inferiore a € 55.000 mentre per gli over
35 la detrazione è dimezzata (fermo restando il
limite di reddito)
Sarà consentito interrompere il pagamento una
sola volta (per la perdita dell’impiego) e per non
più di dodici mesi
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DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA
Il contratto potrà essere di leasing sul costruito
ovvero di leasing sul costruendo e l’imposta di
registro sarà ridotta all’1,5%
La detrazione spetta a condizione che
l’utilizzatore non sia proprietario di altri
immobili abitativi nel territorio nazionale
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DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA
In caso d’inadempimento il concedente potrà
vendere l’immobile e corrispondere all’utilizzatore il
corrispettivo ricavato dalla vendita al netto dei
canoni residui e del prezzo di riscatto
L’eventuale differenza negativa dovrà essere
liquidata dall’utilizzatore al concedente
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ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
A DECORRERE DALL’ANNO 2015 (UNICO 2016):
 Viene abolito il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di
violazioni tributarie su imposte sui redditi e IVA che costituiscano illecito
penalmente rilevante (dal Mod. Unico 2017);
 Viene allungato da quattro a cinque anni il termine ordinario per
l’accertamento delle stesse imposte in presenza di dichiarazione
trasmessa nei termini e modi di legge;
 Viene allungato da cinque a sette anni il termine ordinario per
l’accertamento delle stesse imposte in caso di dichiarazione omessa.
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IRAP MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N.
SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL’IRAP E DALLA PRESENTAZIONE
DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE
I medici che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture ospedaliere

A condizione che percepiscano oltre il 75% del proprio reddito complessivo
da dette strutture

Sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione
l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse
all’attività svolta

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in
presenza di elementi che superino lo standard ed i parametri previsti dalla
convenzione con il S.S.N.
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DECORRENZA RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE
VIENE ANTICIPATA DAL 2017 AL 2016 L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Principali novità contenute nella riforma
 Innalzamento da € 50.000 a € 250.000 annui del limite di punibilità per gli
omessi versamenti IVA;
 Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 annui del limite di punibilità per gli
omessi versamenti di ritenute certificate;
 Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 per singola imposta del limite di
punibilità in caso di infedele dichiarazione;
 Innalzamento (da 18 a 60 mesi di reclusione) della pena per la
compensazione di crediti inesistenti per importi annui oltre € 50.000.
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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Facoltà di rivalutare i beni materiali ed immateriali nonché le partecipazioni in
società controllate e collegate presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2014
La rivalutazione dovrà essere
effettuata nel bilancio chiuso al
Non è consentita la rivalutazione con
effetti esclusivamente civilistici
31/12/2015
L’imposta sostitutiva sarà pari al
16% (12% per i beni non
Obbligatorio operare la rivalutazione
per categorie omogenee di beni
ammortizzabili)
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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Sono escluse dalla rivalutazione
Aree fabbricabili
Immobili merce
Il saldo di rivalutazione dve essere imputato al capitale o ad una
speciale riserva in sospensione d’imposta
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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
E’ consentito affrancare la riserva
L’imposta contabilmente è
versando un’ulteriore imposta
sostitutiva del 10%
imputata a deconto del saldo
attivo di rivalutazione
L’imposta sostitutiva deve
essere versata interamente
Previsto il differimento degli
effetti fiscali:
• 2018 per gli ammortamenti;
entro il 16/06/2016 (ovvero
16/07/2016 con 0,40% in più)
• 2019 per le plus/minusvalenze
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LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI
TERRENI PER LE PERSONE FISICHE
Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle
partecipazioni in società non quotate
I beni devono essere posseduti
all’01/01/2016
Imposta sostitutiva all’8% per i terreni e
le partecipazioni qualificate e al 4% per
le partecipazioni non qualificate
La perizia di valutazione dovrà essere
giurata entro il 30/06/2016
L’imposta sostitutiva dovrà essere
versata entro il 30/06/2016
E’ consentito il versamento in tre rate
annuali con interessi al 3%
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COMPENSAZIONE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Estesa al 2016 la facoltà di
compensare i debiti esattoriali con i
Vi rientrano tutti i crediti
derivanti da cessioni di beni o
crediti maturati verso la Pubblica
Amministrazione
prestazioni di servizi anche
professionali
I crediti potranno essere utilizzati in
compensazione a patto che siano
Per gli avvocati dal 2016
utilizzabili in compensazione i
certi, liquidi ed esigibili come da
crediti vantati per la difesa
d’ufficio di soggetti non abbienti
certificazione telematica
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GRAZIE E ARRIVEDERCI
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