titolo presentazione arial bianco 40pt
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LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 Dott. Ernesto Gatto INDICE DEGLI ARGOMENTI - 1 INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE IL NUOVO REGIME PER I SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP PER SOCIETA’ DITTE E PROFESSIONISTI I SUPER AMMORTAMENTI AL 140% PER IMPRESE E PROFESSIONISTI ABBATTIMENTO DELL’IRES DAL 2017 DAL 27,50% AL 24% ANTICIPAZIONE RECUPERO IVA IN CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI PER LE IMPRESE INDIVIDUALI 2 INDICE DEGLI ARGOMENTI - 2 ELIMINAZIONE TASSAZIONE IMU E TASI SU ABITAZIONI PRINCIPALI E TERRENI PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS RISTRUTTURAZIONI, MOBILI E ARREDI CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI NEL CENTRO SUD ALLUNGAMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI PER L’ACCERTAMENTO NUOVA DETRAZIONE IRPEF SU ACQUISTO IMMOBILI NUOVI ASSOGGETTAMENTO AD IRAP DEI MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N. DETRAZIONE PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 3 INNALZAMENTO DEL LIMITE PER L’UTILIZZO DEL CONTANTE Dal 1^ gennaio 2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante in una singola transazione tra soggetti privati passa da € 1.000 a € 3.000 Tale innalzamento non si applica alle transazioni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e senza scopo di lucro (Risoluz. 102/E/2014) La novità non si applica neanche alle operazioni di money transfer ed inoltre si ritiene non applicabile alla fattispecie l’istituto del “favor rei” 4 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professione che nell’anno precedente: Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva); Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € 5.000 lordi; Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili); Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00; Non possedevano alla fine dell’anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti; Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell’IVA 5 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI ATTIVITA' RICAVI ANNO 2015 REDDITIVITA' Industrie alimentari e bevande € 45.000,00 40% Commercio ingrosso/dettaglio € 50.000,00 40% Commercio ambulante alimentari € 40.000,00 40% Commercio ambulante altri prodotti € 30.000,00 54% Costruzioni e attività immobiliari € 25.000,00 86% Intermediari del commercio € 25.000,00 62% Ristoranti e alberghi € 50.000,00 40% Attività professionali € 30.000,00 78% Altre attività economiche € 30.000,00 67% NUOVO REGIME FORFETTARIO PER SOGGETTI DI RIDOTTE DIMENSIONI Ai fini dell’individuazione del limite di ricavi e compensi per l’accesso al regime: - Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore; - In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l’opzione nella comunicazione d’inizio attività; Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE; Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto; 7 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Il soggetto forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non detrae l’IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d’imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore Il soggetto forfettario versa un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta (si applica sempre il criterio di cassa) 8 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Il soggetto forfettario versa l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in Reverse charge a seguito di integrazione del documento ricevuto Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l’ammontare dei redditi stessi . 9 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Ricavi Imponibile Ricavi x Coefficiente = Reddito Reddito X 15% = Imposta sostitutiva Abolita la norma che nel 2015 disponeva l’abbattimento di 1/3 del reddito nei primi tre anni di attività Sostituita con la riduzione dal 15% al 5% dell’aliquota di imposta nei primi cinque anni dall’avvio della nuova attività 10 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL REGIME CONTRIBUTIVO Regola generale Regime opzionale solo per artigiani o commercianti Regole ordinarie per imprenditori e professionisti Abbattimento della contribuzione del 35% nei primi cinque anni Si ritiene vadano abbattuti anche i contributi minimi I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l’eccedenza dal reddito complessivo 11 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2015 2016 Contribuente ordinario con ricavi superiori a quelli del forfait Contribuente ordinario Contribuente ordinario con ricavi inferiori a quelli del forfait Contribuente forfettario (possibile opzione per l’ordinario) 12 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2015 2016 Contribuente minimo con ricavi superiori a quelli del forfait Contribuente ordinario. Possibilità di rimanere nel regime di vantaggio Contribuente minimo con ricavi inferiori a quelli del forfait Contribuente forfettario che può optare per l’ordinario o rimanere nel regime di vantaggio 13 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2015 2016 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario: i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi; i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi. 14 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2015 2016 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario: le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario; le spese pagate nel periodo d’imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi; Le perdite generatesi in periodi precedenti possono essere utilizzate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente. 15 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2015 2016 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui: beni ammortizzabili; rimanenze; servizi acquisti ma non ancora utilizzati. Necessità di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente emissione di documenti ad esigibilità differita 16 NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI FACOLTA’ DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi L’opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge 17 LE AGEVOLAZIONI PER LE START UP Per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività l’aliquota dell’imposta si applica nella misura ridotta del 5% (invece del 15%) e viene eliminata la decurtazione di 1/3 del reddito La riduzione di aliquota dal 15% al 5% viene estesa (dal 2016 al 2019) ai soggetti che hanno avviato una nuova attività nel 2015 in regime forfettario Il regime previdenziale prevede il ritorno alla contribuzione minima ma con una decurtazione del 35% sull’importo dovuto ed il parziale accredito ai fini pensionistici 18 RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituto d’imposta La presenza di rilevanti investimenti sui quali l’IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario 19 LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI Il forfettario è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dei registri IVA Il forfettario é esonerato dalla dichiarazione IVA e dagli Studi di settore Resta l’obbligo di numerare progressivamente e conservare i documenti di spesa Resta l’obbligo di emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale 20 IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI E’ consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35^ anno di età Esempio 2 Esempio 1 Contribuente di anni 28 al momento dell’inizio attività nel 2013: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2020 Contribuente di anni 32 al momento dell’inizio attività nel 2012: POTRA’ RESTARE MINIMO SINO AL 2016 Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi 21 INCREMENTO FRANCHIGIA IRAP Dal 1^ gennaio 2016 la deduzione IRAP prevista per le società di persone, le imprese individuali ed i professionisti passa da € 10.500 a € 13.000 La deduzione spetta a condizione che la base imponibile non superi l’importo di € 180.760 Per le società di capitale la deduzione IRAP resta fissata in € 8.000 22 I SUPER AMMORTAMENTI AL 140% Con decorrenza 2016 sui beni strumentali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15/10/2015 al 31/12/2016 Le quote di ammortamento (o i canoni leasing) ai fini fiscali sono incrementati del 40% per le imprese ed i professionisti Sono esclusi i soli beni strumentali il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5% (immobili) I limiti di spesa per le autovetture sono altresì aumentati del 40% La variazione in diminuzione dal reddito è applicabile ai fini dell’IRES e dell’IRPEF ma non ai fini IRAP Si ritiene che il beneficio spetti a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario, semplificato o minimo) 23 ABBATTIMENTO DELL’IRES Con decorrenza 2017 l’aliquota IRES e’ ridotta dal 27,5% al 24% Di conseguenza l’aliquota IRES per le società di comodo scende al 34,5% (oggi è al 38%) 24 NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% Con decorrenza 2016 non saranno più esenti da IVA ex art. 10 bensì soggetti alla nuova aliquota del 5% Le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi in favore di soggetti svantaggiati (anziani, disabili, tossicodipendenti, etc…) La nuova aliquota si applica alle sole prestazioni dipendenti da contratti stipulati dal 2016 25 NOTE CREDITO IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E’ consentito recuperare l’IVA In presenza di resasi inesigibile con emissione della nota credito all’apertura della procedura assoggettamento a procedura concorsuale del cliente Oggi è consentito soltanto alla chiusura della procedura La novità si applica alle operazioni effettuate dal 2016 (resta il dubbio sui fallimenti ante 2016) 26 ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI Tutte le società potranno assegnare o cedere i propri beni ai soci (senza la necessità di sciogliersi) o trasformarsi in società semplici La società sarà tenuta al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% che viene elevata al 10,5% per le società che sono state di comodo in due dei tre esercizi precedenti (2013 – 2015); L’imposta è sostitutiva dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap; L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del valore normale per gli immobili). 27 ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI Il trattamento dell’operazione ai fini delle imposte indirette L’aliquota dell’imposta di registro è ridotta alla metà per i soci assegnatari; Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; Ai fini IVA l’operazione è normalmente non soggetta (acquisto da privati) o esente ex Art.10 (IVA non detratta al momento dell’acquisto); La società non applica il pro-rata bensì la rettifica della detrazione ex art. 19/bis-2 del DPR n. 633/72. 28 ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI Il termine per l’assegnazione o cessione ai soci dei beni immobili o mobili nonché per la trasformazione in società semplice è fissato al 30/09/2016 Sono esclusi dalla procedura agevolata i beni immobili direttamente utilizzati per l’attività d’impresa (sono invece inclusi gli immobili merce o patrimonio); Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2015; L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40% entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione); 29 ESTROMISSIONE IMMOBILI DALLA DITTA INDIVIDUALE Le imprese individuali potranno estromettere gli immobili strumentali dalla sfera imprenditoriale con destinazione ai fini personali Gli immobili devono essere posseduti al 31/10/2015; L’operazione deve essere perfezionata entro il 31/05/2016; L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP è pari all’8% e si applica sulla differenza tra valore normale del bene e costo fiscalmente residuo (con facoltà di utilizzo del valore catastale invece del valore normale); L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30/11/2016 e per il 40% entro il 16/06/2017 (con possibilità di compensazione); 30 RIFORMA TASSAZIONE LOCALE Eliminata dal 2016 la TASI sull’abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9); Assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare assegnata all’ex coniuge legalmente separato; Base imponibile IMU/TASI (ad aliquota ordinaria) dimezzata per gli immobili concessi in comodato (registrato) ai genitori o ai figli che la occupano come abitazione principale (ma Il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è sito l’immobile e non deve possedere altri immobili in Italia, mentre il comodatario non deve possedere immobili in Italia); Eliminata anche la TASI per gli inquilini di immobili adibiti a loro abitazione principale. 31 RIFORMA TASSAZIONE LOCALE Viene disposta per legge la categoria degli immobili assimilati ad abitazione principale: Abitazioni dei residenti all’estero, Abitazioni delle Coop. Assegnate ai soci, Alloggi sociali, ex casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice della separazione, Immobili dei militari; Viene ridotta del 25% l’IMU/TASI sugli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato (Art.2, comma 3 della Legge n. 431/98); La rendita catastale per gli immobili cat. D-E non includerà più il valore dei macchinari imbullonati al suolo (presentazione Mod. DOCFA entro il 15/06/2016) 32 LE NOVITA’ NEL MONDO DELL’AGRICOLTURA Esclusi da IMU i terreni da chiunque posseduti Esclusi anche i terreni agricoli (ovunque si Esonerati da IRAP coloro i quali esercitano attività siti nei comuni montani e parzialmente montani trovino) se condotti da coltivatori diretti o IAP agricola ex art. 32 TUIR incluse le cooperative e i (ex Circ. 9/1993) iscritti alla previdenza loro consorzi La deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP viene estesa, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale che risulta impegnato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal 2^ contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro nell’arco di due anni, a partire dalla conclusione del precedente contratto 33 PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS Prorogate al 31/12/2016 le detrazioni Irpef pari al: 65% Interventi di riqualificazione energetica 50% Ristrutturazioni edilizie ed acquisto mobili, arredi e grandi elettrodomestici NOVITA’ PER LE SOLE OPERE CONDOMINIALI Facoltà di cedere all’impresa che ha eseguito i lavori la detrazione Irpef per risparmio energetico in caso di incapienza 34 PROROGA E POTENZIAMENTO BONUS Potenziato il bonus mobili per le giovani coppie La detrazione per l’acquisto di mobili nel 2016 (esclusi gli elettrodomestici) è pari al 50% sulla spesa massima di € 16.000 (sempre da ripartire in 10 anni) ed è svincolata dalla ristrutturazione dell’immobile Per le giovani coppie, anche di fatto, conviventi da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e che abbiano acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale 35 CREDITO D’IMPOSTA SU INVESTIMENTI Sono agevolati gli acquisti (anche in leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuove nel periodo 2016/2019 nel centro-sud Regioni agevolate Entità del beneficio 20% per le piccole imprese 15% per le medie imprese 10% per le grandi imprese Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo Spesa massima consentita € 1,5 mln. per le piccole imprese € 5 mln. per le medie imprese € 15 mln. per le grandi imprese 36 ESTENSIONE AI CONSORZI DEL REVERSE CHARGE IVA Per contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli enti pubblici Si prevede l’applicazione del Reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di Split payment 37 DECONTRIBUZIONE SULLE NUOVE ASSUNZIONI Si attende conferma UE entro aprile 2016 Confermata nelle stesse otto regioni del centro sud la decontribuzione totale sulle assunzioni a tempo indeterminato perfezionate nel 2016 ma limitatamente a due anni (nel 2015 era pari a tre anni) Nelle altre regioni la decontribuzione sarà ridotta al 40% (max € 3.250 invece di € 8.060) Sempre limitatamente a due anni 38 DETRAZIONE IVA PER ACQUISTO IMMOBILI NUOVI Per gli acquisti effettuati nel 2016 Ripartizione della detrazione Si potrà detrarre dall’Irpef il 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale nuove di classe energetica “A” o “B” La detrazione dovrà essere ripartita in 10 rate annuali a partire dall’anno di pagamento del corrispettivo e spetta a condizione che venda l’impresa che ha costruito l’immobile 39 DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA Per i contratti stipulati dal 2016 al 2020 viene introdotta una detrazione Irpef pari al 19% dei canoni pagati per la locazione finanziaria (leasing) dell’immobile da adibire a propria abitazione principale La detrazione Irpef potrà essere commisurata al massimo su € 8.000 di spesa annua (detrazione effettiva max € 1.520) e su € 20.000 di riscatto (detrazione effettiva max € 3.800) 40 DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA Il beneficio viene percepito per intero se il locatario ha meno di 35 anni ed un reddito annuo inferiore a € 55.000 mentre per gli over 35 la detrazione è dimezzata (fermo restando il limite di reddito) Sarà consentito interrompere il pagamento una sola volta (per la perdita dell’impiego) e per non più di dodici mesi 41 DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA Il contratto potrà essere di leasing sul costruito ovvero di leasing sul costruendo e l’imposta di registro sarà ridotta all’1,5% La detrazione spetta a condizione che l’utilizzatore non sia proprietario di altri immobili abitativi nel territorio nazionale 42 DETRAZIONE IRPEF SU LEASING PRIMA CASA In caso d’inadempimento il concedente potrà vendere l’immobile e corrispondere all’utilizzatore il corrispettivo ricavato dalla vendita al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto L’eventuale differenza negativa dovrà essere liquidata dall’utilizzatore al concedente 43 ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO A DECORRERE DALL’ANNO 2015 (UNICO 2016): Viene abolito il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni tributarie su imposte sui redditi e IVA che costituiscano illecito penalmente rilevante (dal Mod. Unico 2017); Viene allungato da quattro a cinque anni il termine ordinario per l’accertamento delle stesse imposte in presenza di dichiarazione trasmessa nei termini e modi di legge; Viene allungato da cinque a sette anni il termine ordinario per l’accertamento delle stesse imposte in caso di dichiarazione omessa. 44 IRAP MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N. SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DELL’IRAP E DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE I medici che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture ospedaliere A condizione che percepiscano oltre il 75% del proprio reddito complessivo da dette strutture Sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superino lo standard ed i parametri previsti dalla convenzione con il S.S.N. 45 DECORRENZA RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE VIENE ANTICIPATA DAL 2017 AL 2016 L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Principali novità contenute nella riforma Innalzamento da € 50.000 a € 250.000 annui del limite di punibilità per gli omessi versamenti IVA; Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 annui del limite di punibilità per gli omessi versamenti di ritenute certificate; Innalzamento da € 50.000 a € 150.000 per singola imposta del limite di punibilità in caso di infedele dichiarazione; Innalzamento (da 18 a 60 mesi di reclusione) della pena per la compensazione di crediti inesistenti per importi annui oltre € 50.000. 46 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Facoltà di rivalutare i beni materiali ed immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e collegate presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2014 La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio chiuso al Non è consentita la rivalutazione con effetti esclusivamente civilistici 31/12/2015 L’imposta sostitutiva sarà pari al 16% (12% per i beni non Obbligatorio operare la rivalutazione per categorie omogenee di beni ammortizzabili) 47 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA Sono escluse dalla rivalutazione Aree fabbricabili Immobili merce Il saldo di rivalutazione dve essere imputato al capitale o ad una speciale riserva in sospensione d’imposta 48 RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E’ consentito affrancare la riserva L’imposta contabilmente è versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10% imputata a deconto del saldo attivo di rivalutazione L’imposta sostitutiva deve essere versata interamente Previsto il differimento degli effetti fiscali: • 2018 per gli ammortamenti; entro il 16/06/2016 (ovvero 16/07/2016 con 0,40% in più) • 2019 per le plus/minusvalenze 49 LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DEI TERRENI PER LE PERSONE FISICHE Riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate I beni devono essere posseduti all’01/01/2016 Imposta sostitutiva all’8% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 4% per le partecipazioni non qualificate La perizia di valutazione dovrà essere giurata entro il 30/06/2016 L’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 30/06/2016 E’ consentito il versamento in tre rate annuali con interessi al 3% 50 COMPENSAZIONE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Estesa al 2016 la facoltà di compensare i debiti esattoriali con i Vi rientrano tutti i crediti derivanti da cessioni di beni o crediti maturati verso la Pubblica Amministrazione prestazioni di servizi anche professionali I crediti potranno essere utilizzati in compensazione a patto che siano Per gli avvocati dal 2016 utilizzabili in compensazione i certi, liquidi ed esigibili come da crediti vantati per la difesa d’ufficio di soggetti non abbienti certificazione telematica 51 GRAZIE E ARRIVEDERCI 52