ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Fondazione Forense Bolognese
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ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Presupposti per attribuzione 1. MANCANZA DI MEZZI ADEGUATI A MANTENERE UN TENORE DI VITA SIMILE A QUELLO GODUTO IN COSTANZA DI CONVIVENZA MATRIMONIALE: Cass. Civ. Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21097, FD 2008, 334 2. NON NECESSITA’ DELLO STATO DI BISOGNO (spettanza anche a favore del coniuge abbiente: Cass. Civ. Sez. I, 31 luglio 2008, n. 20886, che sia in grado di mantenere un tenore di vita autonomo, agiato e dignitoso, ma non così elevato così come goduto in costanza di matrimonio: Cass. 4 febbraio 2011, n. 2747); 3. TENDENZIALE IRRILEVANZA DELLE STATUIZIONI/RINUNCE SEPARAZIONE: IN SEDE DI - non rilevanza di eventuale rinuncia all’assegno di mantenimento (il coniuge nulla chiede): Cass. Civ. Sez. I, 13 gennaio 2010 n. 398) - non rilevanza di eventuale rinuncia all’assegno di mantenimento, a fronte di altre attribuzioni (nella specie, trasferimento di ½ della casa coniugale oltre ad accollo del mutuo sulla stessa gravante: Cass. Civ. 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501). 4. RAPPORTI TRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PROVVEDIMENTI PROVVISORI IN FASE DI DIVORZIO: questi ultimi si sovrappongono ai primi, destituendo di interesse i motivi di impugnazione della causa di separazione che riguardino l’assegno di mantenimento dovuto per lo stesso periodo (Cass. Civ. Sez. I, 30 giugno – 14 ottobre 2010, n. 21245); al contrario, l’interesse permane nel caso in cui vi sia un periodo di interregno tra vigenza dei provvedimenti adottati in sede di separazione e regolamentazione provvisoria del divorzio (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1779). - Criteri per la liquidazione: 5. RILEVANZA DI TUTTE LE SOSTANZE DEL CONIUGE OBBLIGATO, ANCHE DEI BENI PERSONALI, COME PER ES. - LA RENDITA DI INVALIDITA’ PERMANENTE: Cass. Civ. Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9718, FD 2010, 882; L’INDENNITA’ DI SERVIZIO ALL’ESTERO: Cass. Civ. Sez. I, 21245/2010, cit.; Cass. Civ. Sez. I, n. 4531/2010 (escluso, invece, il contributo per oneri di rappresentanza). 6. RILEVANZA DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI REALIZZATI DALL’OBBLIGATO, ANCHE SE RELATIVI A CIRCOSTANZE FORTUITE O AL MERITO, IN RAGIONE DELLA PERSISTENZA DELLA SOLIDARIETA’ CONIUGALE: Cass. 14 dicembre 2006, n. 20256, FM 2006, 2, 67. 7. ….o comunque DELLA LORO RILEVANZA AL FINE DI CONCRETARE LA CAPACITA’ PATRIMONIALE DELL’OBBLIGATO: Cass. 12 marzo 2012, n. 3914. 8. IRRILEVANZA DEL TENORE DI VITA TOLLERATO O SUBITO (non rileva il tenore di vita effettivo, se imposto durante il matrimonio dal coniuge poco generoso che costringa l’altro a vivere in ristrettezze e privazioni, rileva il tenore di vita potenziale: Cass. Civ. Sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086, FM 2008, 7, 60. 9. IRRILEVANZA DELLA MANCANZA DI CONVIVENZA DURANTE IL MATRIMONIO: Cass. Civ. Sez. I, 19 novembre 2003, n. 17537, DFP, 2004, 425; Cass. 19349/2011 (la mancata convivenza può trovare giustificazione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi e alla quale non può attribuirsi effetto estintivo degli diritti e doveri di natura patrimoniale nascenti dal matrimonio). 10. IRRILEVANZA DEGLI ONERI (ADDOTTI DALL’OBBLIGATO) PER MANTENERE IL CONVIVENTE MORE UXORIO: Cass. Civ. Sez. I, 24 aprile 2001, n. 6017. 11. RILEVANZA DEI PEGGIORAMENTI VERIFICATISI NELLA SFERA ECONOMICA DELL’OBBLIGATO: - Cessazione volontaria dell’attività lavorativa, rilevanza: Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, GI 2003, 686. - Riduzione dell’attività lavorativa: Cass. Civ. Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378, FPS 2006, 791. - Collocazione in pensione, rilevanza, se oggettivamente idonea ad influire sull’equilibrio originariamente considerato: Cass. 15 aprile 2011, n. 8754 12. RILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE FAVOREVOLI SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE: o MIGLIORATIVE DELLA - Convivenza more uxorio - purché stabile e connotata da continuativa contribuzione sul piano patrimoniale: Cass. Civ. Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 19042, DFP 2004, 373; v. anche Cass. 3923/2012 che ha annullato con rinvio la pronuncia del giudice del merito, nella parte in cui ha desunto la stabilità degli apporti dal mero dato dell’instaurazione della convivenza e della nascita di un figlio, senza verificare l’estremo della continuativa contribuzione - limitata tuttavia alla copertura dei bisogni fondamentali: Cass. Civ. Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1096 (la convivenza non vale ad elidere la quota di assegno divorzile che, esulando dai bisogni fondamentali, vale ad assicurare il mantenimento dello status pregresso). - Impossibilità di imporre la liquidazione del patrimonio immobiliare di cui sia titolare il coniuge richiedente: Cass. Civ. Sez. I, 12 aprile 2001, n. 5492; Cass. 8 aprile 2011, n. 8051 - Attitudine al lavoro: purché concreta ed effettiva (Cass. 6 giugno 2008, n. 15086). - Contributi da parte della famiglia d’origine, regolari e continuativi: rilevanza (Cass. Civ. Sez. I, 26 giugno 1996, n. 5916, FD 1996, 530); irrilevanza (Cass. Civ. Sez. I, 18 luglio 2003, n. 11224, FD 2004, 88; più recentemente, Cass. 4 aprile 2011, n. 7601). 13. RILEVANZA DELLE CIRCOSTANZE PEGGIORATIVE NELLA SFERA DEL RICHIEDENTE: - perdita dell’attività lavorativa, non dimostrazione della strumentalità/simulazione del licenziamento (fattispecie relativa a colf: Cass. 19 marzo 2012, n. 4312 ). 14. GLI ACCORDI SULLA VITA MATRIMONIALE: - Rilevanza del consenso espresso a che un coniuge si astenesse dal lavoro per dedicarsi alla famiglia: Cass. Civ. 9 giugno 2008, n. 15221, DG fasc. 7/2008. 15. DURATA DEL MATRIMONIO: rilevanza ai fini della quantificazione (Cass. Civ. Sez. I, 7 dicembre 2007 n. 25618). Mezzi di prova: ricorso alle presunzioni, purché gravi, precise, concordanti: Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; non necessità di analitica ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali, sufficienza di attendibile ricostruzione: Cass. 3 ottobre 2005, n. 19291. ASSEGNO DIVORZILE - Presupposti per attribuzione 1) MANCANZA DI MEZZI ADEGUATI A MANTENERE UN TENORE DI VITA SIMILE A QUELLO GODUTO IN COSTANZA DI CONVIVENZA MATRIMONIALEPOSSIBILITA’ DI DESUMERE IL TENORE DI VITA DALLE POTENZIALITA’ ECONOMICHE DEI CONIUGI, OVVERO DALL’AMMONTARE DEI LORO REDDITI E LORO DISPONIBILITA’ PATRIMONIALI: Cass. Civ. Sez. I, 29 settembre – 4 novembre 2010, n. 22501; Cass. Civ. Sez. I, 22 giugno – 8 agosto 2010, n. 18433; Cass. Civ. 11-28 maggio 2010, n. 13109 (valore delle sole dichiarazioni dei redditi, se trattasi di pubblici dipendenti); Cass. Civ. 17 luglio 2007, n. 15610; Cass. Civ. Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4764. 2) POSSIBILITA’ DI FARE RIFERIMENTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SEPARAZIONE, SE NESSUNO CONTESTA CHE QUALCOSA SIA CAMBIATO (PRINCIPIO DI ACQUISIZIONE): Cass. Civ. Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20582; Cass. Civ. Sez. I, 18 marzo 2010, n. 6606. 3) ANCHE SE LA MOGLIE E’ BENESTANTE: Cass. Civ. Sez. I, 22 febbraio 2010, n. 4079 (rilevanza della carriera politica del marito, in quanto sviluppo prevedibile di aspettative già presenti all’epoca del matrimonio). 4) IMPOSSIBILITA’ DI PROCURARSI I MEZZI PER CONSERVARE IL PRECEDENTE TENORE DI VITA: Cass. Civ. Sez. I, 14 ottobre – 4 novembre 2010, n. 22504 (il rifiuto di attività lavorativa offerta al coniuge richiedente non è colpevole se si è trattato di offerta di lavoro non consona alle sue effettive capacità ed eccessivamente distante dal suo luogo di residenza (assegno di divorzio di € 500 liquidato in favore di donna iscritta a medicina senza dare esami; matrimonio durato 3 anni); Cass. Civ. Sez. I, 9 luglio – 4 ottobre 2010 n. 21758: l’impossibilità di svolgere proficuamente attività lavorativa non deve esser valutata con riferimento all’epoca della separazione, o meglio della cessazione della convivenza (nel caso di specie, 1997, quando la richiedente aveva 40 anni), bensì all’epoca del divorzio; irrilevanza di attività economica saltuaria e comunque atta a produrre redditi modesti: Cass. Civ. Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2161; prova dell’impossibilità può assolversi con il ricorso al fatto notorio se la moglie è 55 enne e non ha pregresse esperienze lavorative: Cass. Civ. 26 febbraio 2010, n. 4758; Cass. Civ. Sez. I, 4 giugno 2010, n. 13626: l’opportunità di lavoro per il coniuge richiedente non deve essere meramente astratta ed ipotetica, bensì concreta ed effettiva (non basta richiamare la disciplina sul collocamento mirato in relazione a persona disabile, comunque in possesso di solo diploma magistrale). 5) RILEVANZA DEGLI INCREMENTI REDDITUALI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE, SE FRUTTO DI ASPETTATIVE E CONDIZIONI GIA’ PRESENTI ALL’EPOCA DELLA CONVIVENZA: Cass. Civ. Sez. I. 9 luglio – 4 ottobre 2010, n. 21758; Civ. Ord. N. 553/2010; Cass. Civ. Sez. I, 19 marzo 2010, n. 6685 (ha altresì affermato che è possibile trarre presunzioni sfavorevoli all’obbligato dal fatto che costui abbia denunciato una drastica diminuzione di reddito contestualmente alla notifica del ricorso). Cass. 20 gennaio 2012, n. 785, ha considerato prevedibile lo sviluppo di carriera di un notaio trasferitosi in una città più grande, con conseguente aumento del giro di clientela. 6) RILEVANZA DEI CESPITI EREDITARI RICEVUTI MATRIMONIO: Cass. Civ. SEz. I, 9 marzo 2000, n. 2662. IN COSTANZA DI 7) IRRILEVANZA DEI CESPITI EREDITARI RICEVUTI DOPO IL DIVORZIO: Cass. Civ. SEz. I, 30 maggio 2007, n. DFP 2007, 1000. 8) IRRILEVANZA DEL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE: Cass. 11 ottobre 2006, n. 21805, DG 2006. 9) RILEVANZA DELLA COSTITUZIONE, DA PARTE DELL’OBBLIGATO, DI NUOVA FAMIGLIA: Cass. 24 gennaio 2008, n. 1595, FD 2008, 4, 63; Cass. 11 aprile 2011, n. 8227. 10) LEGITTIMO IL RIFERIMENTO (TENDENZIALE), NELLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ASSETTO ECONOMICO DEL DIVORZIO, AGLI ACCORDI PRESI DAI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE: solo se sia chiara e definita la situazione patrimoniale che si presenta in fase di divorzio, altrimenti il giudice deve verificare l’attuale bontà di detti accordi a costituire base per la regolamentazione del divorzio (Cass. Civ. Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 558). 11) IRRILEVANZA DELLA MANCATA RICHIESTA IN SEDE DI SEPARAZIONE, SEBBENE TRASCORSI 20 ANNI DA ALLORA: Cass. Civ. SEz. I, 29 gennaio 2010, n. 2156. Circostanze relative alla sfera del richiedente: FAVOREVOLI/MIGLIORATIVE: contributi dalla famiglia di origine: irrilevanza: Cass. Civ. 7 maggio 1998, n. 4617, FD 1998, 525. Instaurazione di convivenza more uxorio: purchè vi siano apporti stabili, continuativi, significativi: Cass. 28 giugno 2007, n. 14921, FD 2008, 257; Cass. 10 novembre 2006, n. 24056, FD 2007, 329 (il contributo del convivente, in quanto precario, rileva sulla parte dell’assegno di divorzio “alimentare”; conforme a 1096/2010). Nel senso che invece la convivenza more uxorio faccia cessare definitivamente, salvo lo stato di bisogno, la solidarietà post coniugale: Cass. Civ. 8 agosto 2003, n. 11975, DFP 2004, 72; Cass. 11 agosto 2011, n. 17195; Cass. 12 marzo 2012, n. 3923 (nella specie, la Cassazione ha ritenuto che la semplice convivenza, anche se con nascita di prole, non fa automaticamente presumere la contribuzione del nuovo convivente al menage familiare, con conseguente miglioramento della condizione economica dell’avente diritto all’assegno). SALVO IL CASO DI OCCASIONALITA’ DELLA CONVIVENZA: Cass. 25 novembre 2010, n. 23968 Criteri per la liquidazione: obbligo di non considerare il solo criterio reddituale, ma anche gli altri criteri, nella specie quello contributivo (dando massimo risalto al lavoro ventennale casalingo svolto dalla moglie): Cass. Civ. Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 593, GC 2008, 608. Durata del matrimonio: irrilevanza del matrimonio effimero (una settimana), se vi è enorme sproporzione reddituale tra le parti: Cass. 4 febbraio 2009, n. 2721. Mezzi istruttori: INDAGINI DELLA POLIZIA TRIBUTARIA: Cass. Civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081, FD 2010, 373 (rientrano nella discrezionalità del giudice, ma se non vengono disposte, non si può rigettare la domanda sotto il profilo della mancanza di prova). Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098, il potere del giudice di disporre indagini mediante la polizia tributaria rappresenta una deroga alle regole generali sull’onere della prova, per cui l’esercizio di tal potere discrezionale non può supplire alla carenza di prova da parte della parte onerata ma vale ad assumere attraverso uno strumento ad essa non consentito, informazioni aggiuntive integrative al bagaglio probatorio già acquisito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (nella specie, la s.c. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva rigettato un’istanza di indagini tramite la polizia tributaria motivata genericamente sulla astratta possibilità dell’onerato, dipendente pubblico, di svolgere un secondo lavoro). RILEVANZA DELLE SOLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, se relative a coniugi dipendenti o con situazioni reddituali definite, non suscettibili di significative oscillazioni: Cass. Civ. SEz. I, 15 giugno 2005, n. 12838, FD 2005, 664; Cass. Civ. 31 maggio 2007, n. 12763, FD 2007, 949; Cass. Civ. 22 agosto 2006, n. 18239, FM 2006, I, 69. VALENZA DELLE CIRCOSTANZE NON CONTESTATE (sempre principio di acquisizione): Cass. Civ. 3 ottobre 2000, n. 13068. Decorrenza: DA UN MOMENTO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA PRONUNCIA: Cass. Civ. Sez. I, 18 giugno 2009, n. 14214, FD 2010, 9. DALLA DATA DELLA DOMANDA: Cass. Civ. SEz. I, 30 novembre 2007, n. 25010, FI, 2008, I, 1487. TRATTAMENTO FISCALE: L’ASSEGNO IN UNICA SOLUZIONE, AL CONTRARIO DI QUELLO PERIODICO, NON E’ DEDUCIBILE: Cass. Civ. 6 novembre 2006, n. 23659 ACCORDI DIRETTI A PREDEFINIRE LA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA DEL DIVORZIO: Nullità degli accordi diretti a predeterminare, già in fase di separazione, il regime economico del futuro divorzio: Cass. Civ. Sez. I, 28 gennaio 2008 n. 1758 (in precedenza, Cass. n. 8109/2000). Irrinunciabilità del diritto di revisione ex art. 9 L .div.: Cass. Civ. Sez. I, 14 ottobre – 4 novembre 2010, n. 22505 (invalidità di scrittura privata con cui, già in presenza di pronuncia attributiva di assegno divorzile, l’obbligato si impegnava a rispettare tale statuizione e a non metterla più in discussione).