77ry - NovaraIUS

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R.G.358107
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.R,EPUBBLICAITALIANA
li{i]ifiT0i]Oii.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
TRIBIINALE ORDINAXIO DI NOVAR,A.* SEZIONE CIVILE
nella personadella dott.ssaChiaÉ Grazia Maisano in funzione di Giudice
Unico ha pronunciatola segùente
.
R.G,358/07
Fatto e diritto
pattg/
del presente'giudizio è la dchiesta da
Oggetto=ìa
-?
-dell'intervento
isarcime to dei darni patiti in ragione
il 1 febbraio 1994 prcsso
chùurgico al quaìe l'attore era stato sottoposto
d'rlIgenza per far
l,ospedale di BorgomaneÌo, dove cra stato dcoveGto
alle gravi lesioni multiple
fionte ai maciuilamenlo della mano destra ed
riportate a segùitodi incidentesul lavoro'
1.
1,1. Giol? innarzitutto nlevarc che:
imperizia dei sanitad
a) sùll'assunto della negligenza,impruderza ed
aveva convenuro
alel menzionatonosocomio, già nel 2005 l'attole
'mandando il
dinanzi al Tîibunale di Novara 1'AS/
225105 RG) ed it
úsarcimento dei danni (causa rubricata al n
2006 rr' 3'16'
processocivile si era conclusocoo la sentenzatI aprlle
della domanda
con la.q$Ie veniva alichiaratal'inammissibilità
attoreaper difetto di legithmazionepasslva;
o
,
b) nel pîesenie giùdizio l'attorc non colveniva piÙ I'AS
-t
sia la GESTIONE LTQUIDATORIADELL'EX USSL
la REGIONE
faceva capo I'ospedale di Borgoúanero) sia
PIEMONTE;
eccÉplva
c) la REGIONE PIEMONTE, costitueÍdositempestivamente'
- sÙl
preliminaimente il difetto di legittimazione passiva
passivi
presuppostoche ìa titolarita dei rappofi obbligalori attivi e
ma
delle soppresse USSL non spettasse all'e11te regionale
Commissari
ùnicamentealle Gestioni Liquidatorie nelia personadei
dell'attoÎe
Liquidatori - ed all'udienza del 5 giugno 2008 la difesa
della
dava atto di avere notificato rinuncia agli atti nei confìonti
RÉGIONE PIEMONTE, da essaaccettata;
m
d) la GESTIONE LIQUIDATORIA, costituendositempestvaflente
giu{lizio, eccepiva preliminaÎtente la prescrizione dell'azione
1994 ed
attoreè affennandoisalire l'evento dannosoal I febbraio
-., N
$},
L
R.G,358/0?
(missive del 13 giùgno
averel'attore posto in essereatti inlcmrttivi
alla notificazione atto di citazione
2003 e del 17 settemb;e2004oltre
dell'ASL 13 - soggettocarenrc
del 2005)unicaúentenei confionti
- e non della GESTIONE
di legittim zione passiva
LIQLTDATORIA'
,/ìGIONE
al Éppofio
1.2. Ciò premesso,per quantoatiiene
parte dell'attore e I'accettazìonedella
PIEMONTE, la rinÙncia agli atti da
- che nell'atto di accettazioneprcdoito
.jnrncia da pade deil'ente pubblico
alla compensazionedelle spese
in giudizio djchiaÌavaaltlesì di non opporsi
l'estinzionede1 processoa spese
di lite - coúpoita ex afi 306 cpc'
interamentecompensa€
conlìonti della
dal'
-ei
All'estinzionedel processoprornosso
ia prosecÙzio[e del giudizio coù
REGIoNE PIEMONTE consegue
dall'attore nei confionti della
rifedúento alla sola domanda proposta
USSL54'
GESTIONELIQUIDATORIÀDELL'EX
MENICHINI / GESTIONE
1.3, Per $Énto conceme il lapporto
logico-giuidiche si esamina
LIQUIDATORIA, per úgioni di priodtà
dell'aaone_
innanzitutto l'eccezionerclativa allaplescrizione
chimrgico al quale 1'attorc è stato
1.3,1. E' pacifico che l'inleweùto
seguito del gravissiúo
sottoposto prcsso t'ospedale d/
prcvocato il maciullamento delÌa mano
incidente sul lavolo che gli aveva
all'epocà tale stmttua sa laÍa
destra, dsalga al 1 feblratg-f94 e che
j. 1,2,3 e 4 attorel)_
facessepartedell'USSI
gennaio 1995 l'attore sia stalo ricoveÉto
Parimenti è Pacifico che il 16
e dellamdnodell'ospedalr
pressola divisionedi chinrrgiaplasrica
colroposload
cve il ì8 gennaio laqi \eniva
di
superìoredesuo (si veda la cartella
cl,irurgicodi dcosfuzione dell'afio
clinicasubdoc 6 atioreo)'
deÌ secondointervento n$ìltante
Anche in ragionedell'analitica descrizione
davanoa1todelle condizioni in
in carîella clinicà - ove i sanitaÌi lombar'li
R,G. 358/07
cui vefiavano le parti inteme della mano dell'attore (volurúnoso neùom4
rami per il pollice e radiale del secondodito sezionati,continuità del nervo
lassae di tipo cicatriziale,fili di sÌrtumdi diametro piuttosto grosso,nervo
ulnare con alcuni punti di
parazionemolto approssimativi,ctc.) - pare
potersi Égionevolmentedtenere che da tale momento il paziente potesse
arere coîtezza di eventuali profili di rcsponsabilitàrin capo ai sanitari che
avevanoeseguitoil pdmo interveny'
Peltanlo, la
prcsdizione
rlecennale -
trattandosi di
fattispecie
indubbiamente riconducibile a responsabilita contrattual€ - ittizta a
deconeredal 18gennaio1995.
1.3.2.
Dalla documentazione acquisita in giudizio dsulta che con
Éccomandala
A/R del l3 crj€Igfool(d91 20 ahoreoe doc.2 di pare$andavaall'Azienda/
convenuta),
a mezzolegale,l
il ristoro dei daini patiti. sempre a mezto_legale,seguiva lacco!úndata
A,/R del 17 settembre2004 (doc. 2l attoreoe doc. 5 di parte convetuta), di
analogocontenuto,ind irizzxa all' Azienda'Xl-
:.
Seguiva la notifica dell'atto di citazione nei óonfronti dell'ASl':'
a----.-
coola citaLa
nellambitodelgiudiziorubricato
al n. 225î5 R.G.-conclusosi
senteÌzan. 376106che dichiaravail difefo di legittimazionepassiva(doc. 4
di pade convenuta).
L'atto di citazionedel Fesente giudizio veniva notificato il "o ^-notuo ,OOt
alla GESTIONELIQUIDATORIADELL'EX USSL
Emerge, dunque, che il primo atto interruttivo d€lla presc zione
formalùente inviato a.llaGESTIONE LIQUIDATORIA sia la notificazione
della citaTjonedel 29 germaro2007,trascorsioltre dieci anni dal 18 gennaio
1995 (c.d. dies a quo, intesocome giomo dal qua.leil diritto può esserefatto
valere).
13,3. A detta della difesa attoreadleverebbercle missive del 2003,e del
2004, inoltrate rispettivamenteall'Azienda U
Azienda
a AS./
A
/'\'ilv
î
R.G,358/07
In rea.ltà.se.come affermato dal Tribulale di Novara co1lla citata sentenza
e. 3'16106,la legittimazionà sostanziale e processuale per i rapporti
obbligatod già.di pertinerìzadelle soppresseUnita Sanitade Locali spefta
esclusivamentealle GestioÀiLiquidatorie pressole Regioni in peNoúa dei
Commissad Liquidatori, le missive del 2003 e del 2004 ri$ltano essere
|ndrr'uale a soggeîto non legirtimalo né soslalvitlmenle né
prccessualmente,posto che, già in allora, I'USL (destinatariadella pdma
missiva) era stata sopplessae I'ASL (destinatalia della secondamissiva)
îapporti obbligatori di cui eÉ
úon era subentata i untut!!!!!-i!L!9i
USS1
titolarela sopFessa
ll subentro, inteso come successionein utuhtersum7zrs, delle Aziende
SanitarieLocali nei rapporti già facenti capo alle soppresseUnita Sanitarie
esclùsodalla SÙpremaCorte: si veda'
Locali è statopir) volte espressamente
in proposito,lapronunciadelleSezioniUnitedell'8 lùglio 2005n 14337,i
ribaditi dal1eSezioÍi Seúplici (tla le
cui principi sonostati successivamente
altre e con specifim dferim€nto ad ÌÌI'ASL della RegionePiemonte' Cass'
Civ., sez.I,20 settembre 2010rr.20412, edir^)
Anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto in capo alle
per
sostanlalee quellaprocessuale
CestioniLiquidatoriela legiltimazione
le pregresseposte debitorie e cr€ditode solte in capo alle ex USSL,
sùll'assunto che i rapporti obbligatod già di pertinenza delle soppresse
Unità SanitadeLocali no1lsoúostati trasfeliti a.lleAzi€nde sanitarie LocaÌi,
ma alle apposite Gestioni (prima) a stralcio e (poi) Liquidatorie Al
dgualdo, con specificorifedmento ad ùn'Azienda ospedalieradella Regione
Pieúonte,si vedaConsigliodi Staio,sez.V, 17maggio2005n. 2464,edita'
Giova- inoltre. dlevare cbe recettissimamentela Suprerna Cort€, con Ìa
pmnurcia Cass.Civ., sez.III, 26 geruìaio2010n. 1532,rcI. ed est Antonio
Segeto, edita - richiamali i principi già affermati dalle Sezioni Unite,
seÈùiîi da alue sezioni, così da costituire ormai diritto viveùte' come
riconosciuto anche dalla Consulta - seppùre escludendo I'attri buzione di
sv
R.G.358/07
ìrna legittimazione processuale "esclusird' alla Gestione Liquidatoúa
(ritenendo, invece, che la legittirnazione sostanziale e prccessuale
concemerte i preFessi Éppofi creditori e debito delle soppresseUnità
SanitarieLocali spettasseJia alle GestioniLiquidatorie sia alle Regioni), ha
in ogni casonegatoil vedficarsi di una sùccessionedelle costiluite Aziende
Sanitaric Locali nei rapporti obblieatori già di pertinenza delle soppresse
Unita SanitadeLocali.
che:
considerato
In buonasostanza,
-
iì D. Lgs. 30 dicembre1992n. 502 (emanatosulla basedellaL. 23
e la revisione
ottobre1992n. 421,di delegaper la razionalizzazione
delle dìscipline in materiadi sanita,di pubblico impiego e di finanza
teritoriale), nel riordinar€ la disciplina in materia sanitaria ha
soppressole Unità Sanitade Locali ed istihrito le Azi€nde Unità
Sanitarie Locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione,
dotati di personalilàgiuridica pubblica di autonomia organizzativa,
patdmoniale,contabile,gestionalee tecnica" (art. 3);
-
ai sensidell'art. 6 conma 1 dellaL.23 dicembre1994n. 724, ln
nessun caso suÌle neo-costituite Aziende unita safritafie Locali
devono gravarei debiti e crediti face[ti capo alle gestioni prcgresse
delle sopprcsseUnita SanitarjeLocali, dovendo le Regioni dispore
apposite "Gestioni a stralcio", successivamentetrasfo.mate in
"Gestioni Liqùidatode" (art. 2 co$ma 14 della L. 28 dicembrc 1995
n.549);
-
il principiofissaiodall'art.6 commaI dellacitataL- 124/1994@et
cui nessundebito prcgressopoteva gravzre sulle neo-istituite ASL,
dovendo rimanere a carico delle Regioni) costituisce pincipio
fondamentaledella legislazione nazionale, vincolante I'autonomia
finanziaria regionale in materia sanitari4 in quanto inserito in
un'azione complessiva.a carattereg€neftlizzato, volta a conteneaeil
R.G. 358/07
disavanzopubblico(Cor1eCost.31 marzo 2000 n. 89, richiamata
0);
dallaciiataCass.Civ.-1532/201
-
la RegionePiemonte,in attuazionedella legislazionestatale,già nel
colso d€gli anni 1995e 1996(L.R. 18 gennaio1995n. 8 e L.R 4
settembre1996n. 69), avevaafhdato alle "Gesiioni a stralcio" poi
"Gestioni Liquidatorie" - la liquidazione dei debiti facenti capo alle
soppresseUdià SarìitarieLocali;
-
ai fini di ùn'interpretaziole costitì]zionalmenteorienîata della legge
regionale, va escluso che essapobsse prevedere una successione
delle neo-costiiùiteAziende SaaitarieLocali nei debiti d€ile disciolte
USL, dovendo gli stessi porsi a carico delle Gestioni Liquìdaiorie
delledisciolteUSL, predisposte
dalleRegioni(si veda,in relazionea
leggedella RegioneFi'úi n.I2/94, quantoaffermatodalla già piu
volte citata Cass.Civ. 1532/2010);
-
la soggettiviÈ dell'ente soppressodurantela fase liquidatoria viene
prolungatanella "Gestione a sÍalcio"(poi "Gestione Liquidatoria"),
deputataall'accertamentoe cioè alla ricognizione delle obbligazioni
che si sono formaie nei confionti delle Unità Sanitarie Locali (sì
richiamano le citate Sezioni Unite
14337105e la sùccessiva
pronunciadella pdma sezione,anch'essagià citdîa, í. 20412/06)l
-
le istituite AUSL non subentranonei rapporti obbligatori di cui
eranotitolari le soppresseUSL, mentre,con la prevista "Gestione a
stlaloio", si è rcalizzato lo scopo,incompatibile cor f ipotesi della
successioneuniversale,di tercre separatal'attività di accertamento
delÌe obbligazioni che si riferiscono alle cessate USL da quelÌa
relativa alle neo-costituiteAziende(Cass.Civ. 20412/2006,cit.):
tÙtto quanlo consideraio,le dchieste risarcitorie avtebbero dor.uto essere
rivohe
alla
GESTIONE
LIQUIDATORIA
(per
legge
deputata
dcll'accetamentodelia situazionedebitoriadelle Unità SanitaÌìeLocali e,
dunque, da considerarsi, centro di diritti sostanziali e processuali) o
,.'Jry
R.G.358/07
comunque alla Regione (atteso che, come da ultimo affermato dalla
e plocessuale
sostanziale
recentissima
Cass.1532/2010,la legittirnazione
concementei pregressirappoti crcditori e debitori delle sopplesseUSLL
spettasia alle GestioniLiquidatorie, sia alle Regioni).
Poichéla prima chiestarisarcitoriaivolta dalla.lifesa det
alla GESTIONELIQUIDATORLA.DELL'EX USS-
. Regione
Piemoúte risale dspettivamenteal 29 ed al 27 geruraio2007 (allorquando
veniva notificato l'atto introdutlivo del presentegiudizio), ne consegueil
figetto della domandaattorcastantel'intefle[uta prescrizionedell'azione.
2. In punto spesedi lite, nonostanleIa soccombenzaattorea si ritengono
sussistenti giustificati motivi
per la
compensazione integrale, in
considerazionesia deila natura delle parti e dell'oggetto della controversia,
sia delÌa complessitàdel quadro normativo di rifetimento - cardflerizzato
dal succedersi di Ìegislazione statale e regionale di non semplice
interpretazione- tenuto altresì conto che si è assistitoad un ampio dibattito
giurisFudenziale, protrattosi nel tempo e con interventi (di segao non
sempre coincidente) del1a Suprema Corte, ta.li da dchiederc I'inlervento
delleSezioniUnite.
P,Q.M.
Il Tribrmale di Novara in composizione
Prygffiivamente
proounciandosutla domandaproposladar'
. cjlùo ìa
RegionePiemontee contro la GestioneLiquidatoria dell'ex U
causa civile rubdcata al n. 358/07 R.G., ogni diversa domand4 istanza,
eccezionee deduzionedisattesa,cosìprowede:
-
dichiaraex an. 306 c.p.c.l estinzionedel processopromossoda
-rì nei conlionii della Regiore Piemonte,
compensandointer&nenteÍa le parti l€ spesedt[@
dgetta Ia domandapromossad
della cestione Liquidatoda dell'ex
urr{
c qù"
R.G.354/07
dell'intervenuta
prescriron€
dell'azione,
compeîsaúdo
interamentetra le pafti le spesedi lite.
La sentenzaè prowisoriamente eseculivaper legge.
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