77ry - NovaraIUS
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l ,77ry, '*1*"t d'r:ueato- R.G.358107 ^,iJì"-;-:il* rl. lE'l,I cio?icroo:io .R,EPUBBLICAITALIANA li{i]ifiT0i]Oii. IN NOME DEL POPOLOITALIANO TRIBIINALE ORDINAXIO DI NOVAR,A.* SEZIONE CIVILE nella personadella dott.ssaChiaÉ Grazia Maisano in funzione di Giudice Unico ha pronunciatola segùente . R.G,358/07 Fatto e diritto pattg/ del presente'giudizio è la dchiesta da Oggetto=ìa -? -dell'intervento isarcime to dei darni patiti in ragione il 1 febbraio 1994 prcsso chùurgico al quaìe l'attore era stato sottoposto d'rlIgenza per far l,ospedale di BorgomaneÌo, dove cra stato dcoveGto alle gravi lesioni multiple fionte ai maciuilamenlo della mano destra ed riportate a segùitodi incidentesul lavoro' 1. 1,1. Giol? innarzitutto nlevarc che: imperizia dei sanitad a) sùll'assunto della negligenza,impruderza ed aveva convenuro alel menzionatonosocomio, già nel 2005 l'attole 'mandando il dinanzi al Tîibunale di Novara 1'AS/ 225105 RG) ed it úsarcimento dei danni (causa rubricata al n 2006 rr' 3'16' processocivile si era conclusocoo la sentenzatI aprlle della domanda con la.q$Ie veniva alichiaratal'inammissibilità attoreaper difetto di legithmazionepasslva; o , b) nel pîesenie giùdizio l'attorc non colveniva piÙ I'AS -t sia la GESTIONE LTQUIDATORIADELL'EX USSL la REGIONE faceva capo I'ospedale di Borgoúanero) sia PIEMONTE; eccÉplva c) la REGIONE PIEMONTE, costitueÍdositempestivamente' - sÙl preliminaimente il difetto di legittimazione passiva passivi presuppostoche ìa titolarita dei rappofi obbligalori attivi e ma delle soppresse USSL non spettasse all'e11te regionale Commissari ùnicamentealle Gestioni Liquidatorie nelia personadei dell'attoÎe Liquidatori - ed all'udienza del 5 giugno 2008 la difesa della dava atto di avere notificato rinuncia agli atti nei confìonti RÉGIONE PIEMONTE, da essaaccettata; m d) la GESTIONE LIQUIDATORIA, costituendositempestvaflente giu{lizio, eccepiva preliminaÎtente la prescrizione dell'azione 1994 ed attoreè affennandoisalire l'evento dannosoal I febbraio -., N $}, L R.G,358/0? (missive del 13 giùgno averel'attore posto in essereatti inlcmrttivi alla notificazione atto di citazione 2003 e del 17 settemb;e2004oltre dell'ASL 13 - soggettocarenrc del 2005)unicaúentenei confionti - e non della GESTIONE di legittim zione passiva LIQLTDATORIA' ,/ìGIONE al Éppofio 1.2. Ciò premesso,per quantoatiiene parte dell'attore e I'accettazìonedella PIEMONTE, la rinÙncia agli atti da - che nell'atto di accettazioneprcdoito .jnrncia da pade deil'ente pubblico alla compensazionedelle spese in giudizio djchiaÌavaaltlesì di non opporsi l'estinzionede1 processoa spese di lite - coúpoita ex afi 306 cpc' interamentecompensa€ conlìonti della dal' -ei All'estinzionedel processoprornosso ia prosecÙzio[e del giudizio coù REGIoNE PIEMONTE consegue dall'attore nei confionti della rifedúento alla sola domanda proposta USSL54' GESTIONELIQUIDATORIÀDELL'EX MENICHINI / GESTIONE 1.3, Per $Énto conceme il lapporto logico-giuidiche si esamina LIQUIDATORIA, per úgioni di priodtà dell'aaone_ innanzitutto l'eccezionerclativa allaplescrizione chimrgico al quale 1'attorc è stato 1.3,1. E' pacifico che l'inleweùto seguito del gravissiúo sottoposto prcsso t'ospedale d/ prcvocato il maciullamento delÌa mano incidente sul lavolo che gli aveva all'epocà tale stmttua sa laÍa destra, dsalga al 1 feblratg-f94 e che j. 1,2,3 e 4 attorel)_ facessepartedell'USSI gennaio 1995 l'attore sia stalo ricoveÉto Parimenti è Pacifico che il 16 e dellamdnodell'ospedalr pressola divisionedi chinrrgiaplasrica colroposload cve il ì8 gennaio laqi \eniva di superìoredesuo (si veda la cartella cl,irurgicodi dcosfuzione dell'afio clinicasubdoc 6 atioreo)' deÌ secondointervento n$ìltante Anche in ragionedell'analitica descrizione davanoa1todelle condizioni in in carîella clinicà - ove i sanitaÌi lombar'li R,G. 358/07 cui vefiavano le parti inteme della mano dell'attore (volurúnoso neùom4 rami per il pollice e radiale del secondodito sezionati,continuità del nervo lassae di tipo cicatriziale,fili di sÌrtumdi diametro piuttosto grosso,nervo ulnare con alcuni punti di parazionemolto approssimativi,ctc.) - pare potersi Égionevolmentedtenere che da tale momento il paziente potesse arere coîtezza di eventuali profili di rcsponsabilitàrin capo ai sanitari che avevanoeseguitoil pdmo interveny' Peltanlo, la prcsdizione rlecennale - trattandosi di fattispecie indubbiamente riconducibile a responsabilita contrattual€ - ittizta a deconeredal 18gennaio1995. 1.3.2. Dalla documentazione acquisita in giudizio dsulta che con Éccomandala A/R del l3 crj€Igfool(d91 20 ahoreoe doc.2 di pare$andavaall'Azienda/ convenuta), a mezzolegale,l il ristoro dei daini patiti. sempre a mezto_legale,seguiva lacco!úndata A,/R del 17 settembre2004 (doc. 2l attoreoe doc. 5 di parte convetuta), di analogocontenuto,ind irizzxa all' Azienda'Xl- :. Seguiva la notifica dell'atto di citazione nei óonfronti dell'ASl':' a----.- coola citaLa nellambitodelgiudiziorubricato al n. 225î5 R.G.-conclusosi senteÌzan. 376106che dichiaravail difefo di legittimazionepassiva(doc. 4 di pade convenuta). L'atto di citazionedel Fesente giudizio veniva notificato il "o ^-notuo ,OOt alla GESTIONELIQUIDATORIADELL'EX USSL Emerge, dunque, che il primo atto interruttivo d€lla presc zione formalùente inviato a.llaGESTIONE LIQUIDATORIA sia la notificazione della citaTjonedel 29 germaro2007,trascorsioltre dieci anni dal 18 gennaio 1995 (c.d. dies a quo, intesocome giomo dal qua.leil diritto può esserefatto valere). 13,3. A detta della difesa attoreadleverebbercle missive del 2003,e del 2004, inoltrate rispettivamenteall'Azienda U Azienda a AS./ A /'\'ilv î R.G,358/07 In rea.ltà.se.come affermato dal Tribulale di Novara co1lla citata sentenza e. 3'16106,la legittimazionà sostanziale e processuale per i rapporti obbligatod già.di pertinerìzadelle soppresseUnita Sanitade Locali spefta esclusivamentealle GestioÀiLiquidatorie pressole Regioni in peNoúa dei Commissad Liquidatori, le missive del 2003 e del 2004 ri$ltano essere |ndrr'uale a soggeîto non legirtimalo né soslalvitlmenle né prccessualmente,posto che, già in allora, I'USL (destinatariadella pdma missiva) era stata sopplessae I'ASL (destinatalia della secondamissiva) îapporti obbligatori di cui eÉ úon era subentata i untut!!!!!-i!L!9i USS1 titolarela sopFessa ll subentro, inteso come successionein utuhtersum7zrs, delle Aziende SanitarieLocali nei rapporti già facenti capo alle soppresseUnita Sanitarie esclùsodalla SÙpremaCorte: si veda' Locali è statopir) volte espressamente in proposito,lapronunciadelleSezioniUnitedell'8 lùglio 2005n 14337,i ribaditi dal1eSezioÍi Seúplici (tla le cui principi sonostati successivamente altre e con specifim dferim€nto ad ÌÌI'ASL della RegionePiemonte' Cass' Civ., sez.I,20 settembre 2010rr.20412, edir^) Anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto in capo alle per sostanlalee quellaprocessuale CestioniLiquidatoriela legiltimazione le pregresseposte debitorie e cr€ditode solte in capo alle ex USSL, sùll'assunto che i rapporti obbligatod già di pertinenza delle soppresse Unità SanitadeLocali no1lsoúostati trasfeliti a.lleAzi€nde sanitarie LocaÌi, ma alle apposite Gestioni (prima) a stralcio e (poi) Liquidatorie Al dgualdo, con specificorifedmento ad ùn'Azienda ospedalieradella Regione Pieúonte,si vedaConsigliodi Staio,sez.V, 17maggio2005n. 2464,edita' Giova- inoltre. dlevare cbe recettissimamentela Suprerna Cort€, con Ìa pmnurcia Cass.Civ., sez.III, 26 geruìaio2010n. 1532,rcI. ed est Antonio Segeto, edita - richiamali i principi già affermati dalle Sezioni Unite, seÈùiîi da alue sezioni, così da costituire ormai diritto viveùte' come riconosciuto anche dalla Consulta - seppùre escludendo I'attri buzione di sv R.G.358/07 ìrna legittimazione processuale "esclusird' alla Gestione Liquidatoúa (ritenendo, invece, che la legittirnazione sostanziale e prccessuale concemerte i preFessi Éppofi creditori e debito delle soppresseUnità SanitarieLocali spettasseJia alle GestioniLiquidatorie sia alle Regioni), ha in ogni casonegatoil vedficarsi di una sùccessionedelle costiluite Aziende Sanitaric Locali nei rapporti obblieatori già di pertinenza delle soppresse Unita SanitadeLocali. che: considerato In buonasostanza, - iì D. Lgs. 30 dicembre1992n. 502 (emanatosulla basedellaL. 23 e la revisione ottobre1992n. 421,di delegaper la razionalizzazione delle dìscipline in materiadi sanita,di pubblico impiego e di finanza teritoriale), nel riordinar€ la disciplina in materia sanitaria ha soppressole Unità Sanitade Locali ed istihrito le Azi€nde Unità Sanitarie Locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalilàgiuridica pubblica di autonomia organizzativa, patdmoniale,contabile,gestionalee tecnica" (art. 3); - ai sensidell'art. 6 conma 1 dellaL.23 dicembre1994n. 724, ln nessun caso suÌle neo-costituite Aziende unita safritafie Locali devono gravarei debiti e crediti face[ti capo alle gestioni prcgresse delle sopprcsseUnita SanitarjeLocali, dovendo le Regioni dispore apposite "Gestioni a stralcio", successivamentetrasfo.mate in "Gestioni Liqùidatode" (art. 2 co$ma 14 della L. 28 dicembrc 1995 n.549); - il principiofissaiodall'art.6 commaI dellacitataL- 124/1994@et cui nessundebito prcgressopoteva gravzre sulle neo-istituite ASL, dovendo rimanere a carico delle Regioni) costituisce pincipio fondamentaledella legislazione nazionale, vincolante I'autonomia finanziaria regionale in materia sanitari4 in quanto inserito in un'azione complessiva.a carattereg€neftlizzato, volta a conteneaeil R.G. 358/07 disavanzopubblico(Cor1eCost.31 marzo 2000 n. 89, richiamata 0); dallaciiataCass.Civ.-1532/201 - la RegionePiemonte,in attuazionedella legislazionestatale,già nel colso d€gli anni 1995e 1996(L.R. 18 gennaio1995n. 8 e L.R 4 settembre1996n. 69), avevaafhdato alle "Gesiioni a stralcio" poi "Gestioni Liquidatorie" - la liquidazione dei debiti facenti capo alle soppresseUdià SarìitarieLocali; - ai fini di ùn'interpretaziole costitì]zionalmenteorienîata della legge regionale, va escluso che essapobsse prevedere una successione delle neo-costiiùiteAziende SaaitarieLocali nei debiti d€ile disciolte USL, dovendo gli stessi porsi a carico delle Gestioni Liquìdaiorie delledisciolteUSL, predisposte dalleRegioni(si veda,in relazionea leggedella RegioneFi'úi n.I2/94, quantoaffermatodalla già piu volte citata Cass.Civ. 1532/2010); - la soggettiviÈ dell'ente soppressodurantela fase liquidatoria viene prolungatanella "Gestione a sÍalcio"(poi "Gestione Liquidatoria"), deputataall'accertamentoe cioè alla ricognizione delle obbligazioni che si sono formaie nei confionti delle Unità Sanitarie Locali (sì richiamano le citate Sezioni Unite 14337105e la sùccessiva pronunciadella pdma sezione,anch'essagià citdîa, í. 20412/06)l - le istituite AUSL non subentranonei rapporti obbligatori di cui eranotitolari le soppresseUSL, mentre,con la prevista "Gestione a stlaloio", si è rcalizzato lo scopo,incompatibile cor f ipotesi della successioneuniversale,di tercre separatal'attività di accertamento delÌe obbligazioni che si riferiscono alle cessate USL da quelÌa relativa alle neo-costituiteAziende(Cass.Civ. 20412/2006,cit.): tÙtto quanlo consideraio,le dchieste risarcitorie avtebbero dor.uto essere rivohe alla GESTIONE LIQUIDATORIA (per legge deputata dcll'accetamentodelia situazionedebitoriadelle Unità SanitaÌìeLocali e, dunque, da considerarsi, centro di diritti sostanziali e processuali) o ,.'Jry R.G.358/07 comunque alla Regione (atteso che, come da ultimo affermato dalla e plocessuale sostanziale recentissima Cass.1532/2010,la legittirnazione concementei pregressirappoti crcditori e debitori delle sopplesseUSLL spettasia alle GestioniLiquidatorie, sia alle Regioni). Poichéla prima chiestarisarcitoriaivolta dalla.lifesa det alla GESTIONELIQUIDATORLA.DELL'EX USS- . Regione Piemoúte risale dspettivamenteal 29 ed al 27 geruraio2007 (allorquando veniva notificato l'atto introdutlivo del presentegiudizio), ne consegueil figetto della domandaattorcastantel'intefle[uta prescrizionedell'azione. 2. In punto spesedi lite, nonostanleIa soccombenzaattorea si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione integrale, in considerazionesia deila natura delle parti e dell'oggetto della controversia, sia delÌa complessitàdel quadro normativo di rifetimento - cardflerizzato dal succedersi di Ìegislazione statale e regionale di non semplice interpretazione- tenuto altresì conto che si è assistitoad un ampio dibattito giurisFudenziale, protrattosi nel tempo e con interventi (di segao non sempre coincidente) del1a Suprema Corte, ta.li da dchiederc I'inlervento delleSezioniUnite. P,Q.M. Il Tribrmale di Novara in composizione Prygffiivamente proounciandosutla domandaproposladar' . cjlùo ìa RegionePiemontee contro la GestioneLiquidatoria dell'ex U causa civile rubdcata al n. 358/07 R.G., ogni diversa domand4 istanza, eccezionee deduzionedisattesa,cosìprowede: - dichiaraex an. 306 c.p.c.l estinzionedel processopromossoda -rì nei conlionii della Regiore Piemonte, compensandointer&nenteÍa le parti l€ spesedt[@ dgetta Ia domandapromossad della cestione Liquidatoda dell'ex urr{ c qù" R.G.354/07 dell'intervenuta prescriron€ dell'azione, compeîsaúdo interamentetra le pafti le spesedi lite. La sentenzaè prowisoriamente eseculivaper legge. giomo19luglio Cosìe è oeclso decisom in Nov4ta NoTa il glomo ly lugllo zulu. 2010. h:x@ ..**##ks ^ ?ÈlEi-1tr.r,I-E Ft ffovARA *îfgî{ffih'o' ff.""::;':l*'^ l0