la fornitura con posa in opera
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la fornitura con posa in opera
LA FORNITURA CON POSA IN OPERA Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli elementi che la differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di definizione giuridica. Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non sembrano funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto necessario individuare il discrimine tra le due tipologie in questione. Tale discrimine può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza. Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti elementi: a) la fornitura deve riguardare un deve possedere già in sé la ringhiere, cancelli, marmi per prefabbricati, corpi illuminanti, dalla posa; bene prodotto in serie; tale bene sua destinazione d’uso (ad es. gradini, porte, finestre, pannelli etc….), cioè indipendentemente b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. il montaggio di ringhiere e i cancelli, fissaggio, incollatura, assemblaggio, etc…) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto. IL DISCRIMINE TRA LA FORNITURA CON POSA IN OPERA E IL SUBAPPALTO Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi: a) il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della produzione di serie; b) il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d’uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel caso della fornitura in opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati, consistono nell’aver realizzato i muri e le strutture dell’edificio. Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma identità, finalità e destinazione d’uso). Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici degli edifici (ad es. l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto elettrico o l’impianto di condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie dell’impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni). FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003, la fornitura e posa in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione di strutture in cemento armato, non costituisce lavoro autonomo bensì fornitura con posa in opera, soggetta al regime della comunicazione (a meno che l’importo del sub-contratto sia superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto d’appalto oppure superiore a 100.000 euro ed il costo della manodopera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto similare soggetto ad autorizzazione). Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia assimilabile, seppur non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato A del DPR n. 34/2000, alle categorie OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) e OS33 (coperture speciali) in virtù di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 118, comma 11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99. Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il subappalto a cascata. Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere considerata, sul piano tecnico, come fornitura di un componente o di una parte di un componente di un prefabbricato in cemento armato o in acciaio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso. Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza con propria deliberazione n. 35 del 3.9.2008. Obbligo di comunicazione dei sub-contratti Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 - comma 11, D.L.vo n. 163/06, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.