la fornitura con posa in opera

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la fornitura con posa in opera
LA FORNITURA CON POSA IN OPERA
Cosa si debba intendere per “fornitura con posa in opera” e quali siano gli
elementi che la differenziano dal “subappalto” non è mai stato oggetto di
definizione giuridica.
Ciò determina, spesso e volentieri, confusione ed interpretazioni che non
sembrano funzionalmente in linea con la normativa di cui sopra. E’ pertanto
necessario individuare il discrimine tra le due tipologie in questione.
Tale discrimine può essere individuato nel fatto che vi sia o meno
trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta
od altera la consistenza.
Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti
elementi:
a) la fornitura deve riguardare un
deve possedere già in sé la
ringhiere, cancelli, marmi per
prefabbricati, corpi illuminanti,
dalla posa;
bene prodotto in serie; tale bene
sua destinazione d’uso (ad es.
gradini, porte, finestre, pannelli
etc….), cioè indipendentemente
b) la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente
accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene
prodotto in serie (ad es. il montaggio di ringhiere e i cancelli,
fissaggio, incollatura, assemblaggio, etc…) senza che lo stesso si
trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività
specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene
ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto.
IL DISCRIMINE TRA LA FORNITURA CON POSA
IN OPERA E IL SUBAPPALTO
Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi:
a) il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di
fuori della produzione di serie;
b) il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa
(o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o
alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d’uso o la
consistenza fisica): ciò avviene ad es. nel caso della fornitura in
opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati,
consistono nell’aver realizzato i muri e le strutture dell’edificio.
Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma
identità, finalità e destinazione d’uso).
Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di
prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti
tecnologici degli edifici (ad es. l’impianto idro-termo-sanitario o l’impianto
elettrico o l’impianto di condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si
compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie
dell’impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni).
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PRESAGOMATO
Secondo l’Autorità di vigilanza, giusta determinazione n. 7 del 13 marzo 2003,
la fornitura e posa in opera di ferri presagomati, necessari per la realizzazione
di strutture in cemento armato, non costituisce lavoro autonomo bensì fornitura
con posa in opera, soggetta al regime della comunicazione (a meno che
l’importo del sub-contratto sia superiore al 2% dell’importo complessivo del
contratto d’appalto oppure superiore a 100.000 euro ed il costo della
manodopera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera sia superiore al 50%
dell’importo del subcontratto, nel qual caso diventa contratto similare soggetto
ad autorizzazione).
Ritiene, inoltre, l’Autorità che tale tipologia di fornitura e posa in opera sia
assimilabile, seppur non ascrivibile ad alcuna delle categorie di cui all’Allegato
A del DPR n. 34/2000, alle categorie OS4 (impianti elettromeccanici
trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed antintrusione), OS18 (componenti
strutturali in acciaio o metallo) e OS33 (coperture speciali) in virtù di una
interpretazione logico-sistematica delle disposizioni di cui all’art. 118, comma
11, del Codice e all’art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.
Le succitate disposizioni, limitatamente alle suddette categorie consentono il
subappalto a cascata.
Ritiene, pertanto, l’Autorità, che la prestazione in parola può essere
considerata, sul piano tecnico, come fornitura di un componente o di una parte
di un componente di un prefabbricato in cemento armato o in acciaio.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche
laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non
avendo il bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione
d’uso indipendente dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato
(con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui
la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per
trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso.
Alla stessa conclusione, pur con criterio diverso, giunge l’Autorità di Vigilanza
con propria deliberazione n. 35 del 3.9.2008.
Obbligo di comunicazione dei sub-contratti
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è
obbligato a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118 - comma
11, D.L.vo n. 163/06, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.