Perché tassare le società?

Transcript

Perché tassare le società?
Tassazione societaria
1. Ragioni
2. IRES
3. Analisi economica dell’IRES
Ragioni della tassazione
societaria
Perché tassare le società?
• In un sistema di tassazione dei redditi delle persone
fisiche la tassazione dei redditi delle società è
apparentemente inutile: sono già tassati i redditi da
capitale (dividendi e plusvalenze) ottenuti dai soci.
• Motivazioni della tassazione societaria
1. criterio del beneficio
2. imposta societaria in funzione antielusiva
(backstop)
3. contenimento del potere delle grandi società
4. minore visibilità
5. strumento di politica industriale
Perché tassare le società?
• Le imposte sul reddito si basano sul principio della
capacità contributiva o su quello del beneficio.
• Le società possiedono una personalità giuridica
distinta da quella dei soci. Le imposte pagate sono
un corrispettivo del beneficio ottenuto
dall’attribuzione di autonomia giuridica e
responsabilità limitata.
• L’imposta societaria è il corrispettivo del beneficio
ottenuto per i beni e i servizi offerti per ogni impresa
(quindi anche quella in forma societaria)
Perché tassare le società?
• Se non esistesse l’imposta societaria, i redditi
societari verrebbero tassati sui soci (come
dividendi o come plusvalenze).
• Esistono, però, diversi modi a disposizione dei
soci per ridurre o ritardare la tassazione su
questi redditi (in particolare sulle plusvalenze)
• L’imposta societaria funge da backstop cioè una
forma di tassazione minima dei redditi sulle
persone giuridiche a garanzia del gettito
statale.
Perché tassare le società?
• Alcune società di capitali possono diventare
talmente grandi da trasformarsi in monopoli. La
tassazione societaria in questo caso può essere vista
come strumento di difesa della concorrenza e/o di
estrazione di parte della rendita monopolistica.
• La tassazione delle società di capitali è meno
chiaramente percepita rispetto a quella delle
persone fisiche ed è quindi più accettabile dagli
elettori.
• La tassazione delle società può essere utilizzata
variandone i livelli in funzione del settore e della
localizzazione (strumento di politica industriale).
L’imposta sui redditi delle società
(IRES)
IRES
• Presupposto: possesso di redditi in denaro o in
natura da parte dei seguenti soggetti passivi:
– Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per
azioni (S.a.p.a.), Società a Responsabilità limitata (S.r.l),
società cooperative residenti nel territorio dello Stato;
– enti pubblici e privati diversi dalle società.
• Base imponibile: reddito d’impresa =
Utile/perdita risultante dal conto economico
(codice civile) corretto per tener conto delle
variazioni in aumento e in diminuzione previste
dalla normativa fiscale
– normativa simile per le società di persone: IRPEF.
• Aliquota t = 27,5% (proporzionale)
Base imponibile dell’IRES
• Il reddito d’impresa:
• B=R+DS-L-M+aD+IA-bIP-A+DW
– R = ricavi: corrispettivi da cessione di beni e prestazione di servizi
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa
– DS = variazione delle scorte: Rimanenze finali –
consistenze iniziali
– L = spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprensive di
oneri contributivi)
– M = costi variabili (merci e servizi)
– D = dividendi e utili distribuiti da qualsiasi società:
– a=5% , se partecipata residente in paesi non a fiscalità
privilegiata
– a=100% se partecipata residente in paesi a fiscalità privilegiata
– IA = interessi attivi
Base imponibile dell’IRES (cont.)
–IP = interessi passivi deducibili in proporzione di b,
stabilito in base alle regole seguenti:
•IP Deducibili fino a concorrenza della somma degli IA e del
30% del reddito operativo lordo (ROL=R+DS-L-M)
•la quota di ROL non utilizzata potrà essere portata ad
incremento del ROL dei successivi periodi di imposta,
aumentando così la soglia di deducibilità degli interessi;
•riporto della quota indeducibile di IP nei periodi di imposta
successivi se e nei limiti in cui, in tali esercizi, l’importo degli
interessi passivi di competenza ecceda la somma degli
interessi attivi e del 30% del ROL
Base imponibile dell’IRES (cont.)
– A = ammortamenti
• L’ammortamento è il procedimento con il quale il costo
di un bene strumentale impiegato nell’attività
d’impresa per un periodo pluriennale è ripartito fra i
diversi esercizi di utilizzo;
• si calcola applicando il coefficiente d’ammortamento
(stabiliti dal Min delle Finanze) al costo storico
d’acquisto del bene.;
• sono costanti (ma la quota d’ammortamento del primo
periodo è ridotta del 50%)
Base imponibile dell’IRES (cont.)
Per le DW ottenute cedendo partecipazioni societarie,
innanzitutto è necessario controllare se si applica il regime di
partecipation exemption (Pex):
Possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del 12º
mese precedente quello dell'avvenuta cessione
Le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle
immobilizzazioni finanziarie.
La società partecipata non deve essere residente in uno stato a
fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta
anteriore al realizzo della plusvalenza.
La società partecipata deve esercitare un'attività commerciale
almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo
della plusvalenza.
Il regime di partecipation exemption può essere applicato
solo quando tutte queste condizioni sussistono.
Base imponibile dell’IRES (cont.)
Se vale la PEX:
plusvalenze tassate per il 5%;
minusvalenze integralmente indeducibili.

Se non vale la PEX:
plusvalenze integralmente tassate;
minusvalenze integralmente deducibili.
Base imponibile dell’IRES (cont.)
•
•
•

Aliquota IRES: 27.5%
Imposta: T = 0,275 * B
se B<0:
e se è conseguita entro i primi 3 anni, può essere
portata in deduzione fino a concorrenza dell’imponibile
dell’esercizio; la parte eccedente può essere riportata
negli esercizi successivi
 e se è conseguita successivamente ai primi 3 anni, può
essere portata in deduzione fino all’80%
dell’imponibile dell’esercizio; la parte eccedente può
essere riportata entro l’80% degli imponibili conseguiti
negli esercizi successivi.
IRES: Analisi economica
Criteri di analisi economica
• Efficienza: l’imposta sulle società è efficiente
se è neutrale:
 rispetto alla scelta di investimento;
 rispetto alla scelta di finanziamento
dell’investimento.
• Coordinamento con imposta personale:
l’imposta societaria deve risolvere il problema
del coordinamento con l’imposta personale
Effetti dell’imposta sui profitti sulle scelte
delle imprese
 L’imposta sui profitti delle imprese incide sulle:
1. scelte di investimento (quanto investire)
2. scelte di finanziamento (debito vs azioni)
 L’efficienza dell’imposta sui profitti è data dalla sua neutralità:
=> il comportamento delle imprese non si modifica in
seguito all’introduzione delle imposte.
 Per verificare se l’imposta sui profitti è neutrale dobbiamo
analizzare le scelte di investimento e di finanziamento senza
imposte e confrontarle con quanto accade con le imposte.
Scelte dell’impresa
 L’investimento consiste nell’acquisto di impianti, macchinari e
attrezzature necessarie (=beni capitale) per la produzione per
un certo periodo di tempo.
 Ogni investimento comporta:
 dei rendimenti (i ricavi ottenuti grazie all’investimento);
 dei costi, che sono dati da:
 ammortamento dell’investimento: riflette la perdita di valore
del bene durante il periodo del suo utilizzo;
 costo del capitale: ogni euro investito viene ottenuto:
 dalle banche o da altri prestatori oppure
 dagli azionisti
in entrambi i casi il capitale ha un costo.
Scelte dell’impresa
 Il rendimento dell’investimento è positivo ma il rendimento
marginale (di ogni euro in più investito) è decrescente: legge
dei rendimenti marginali decrescenti. Indichiamo questo
rendimento con r.
r
I
Scelte dell’impresa
 L’ammortamento dell’investimento possiamo supporlo
costante: se investo 100 oggi e uso l’investimento per 5 anni,
ho un costo di 20 per 5 anni (coefficiente di ammortamento
20%). Definiamo rn il rendimento dell’investimento al
netto dell’ammortamento.
r, rn
r
rn
I
Scelte dell’impresa
 Il costo del capitale i e lo chiamiamo i e lo assumiamo costante:
 se chiedo a prestito 100 euro, la banca mi chiederà 100 euro + gli
interessi, e il tasso di interesse lo assumo costante;
 se i 100 euro l’impresa li chiede agli azionisti, saranno disposti a darli
se ottengono almeno il profitto che otterrebbero investendo nei
mercati finanziari (costo opportunità del capitale proprio).
r, rn
r
rn
ii
I
Scelte dell’impresa in assenza di imposte
In assenza di imposte, l’impresa sceglierà il livello di
investimento ottimale I* dove il rendimento marginale
netto eguaglia il costo (costante) del capitale.
r, rn
rn
ii
I
*I
Scelte dell’impresa
in presenza di imposta sui profitti:
il caso dell’imposta neutrale
Immaginiamo ora che l’imposta gravi sulla differenza tra rn e
i, in questo caso l’imposta è neutrale: il livello di
investimenti scelto è sempre I*.
r, rn
rn
i
rn (1-t)
i
i (1-t)
I
*I
Scelte dell’impresa
in presenza di imposta sui profitti:
il caso dell’imposta neutrale
• Inoltre, poiché in questo caso viene garantita la piena deducibilità del
costo del capitale sia sotto forma di interessi sia sotto forma di costoopportunità del capitale proprio investito dagli azionisti, anche la
scelta di finanziamento dell’investimento (con debito o con
capitale proprio) non è distorta.
• Quindi, se la base imponibile dell’imposta sui profitti è pari a
I(rn-i) allora l’imposta è efficiente, ovvero:
 non incide sul livello degli investimenti (neutralità reale);
 non incide sulle modalità di finanziamento degli investimenti
(neutralità dal lato del finanziamento)
9
Ipotesi di non neutralità
dell’imposta sui profitti
1. Il
fisco
potrebbe
riconoscere
la
deducibilità
degli
ammortamenti in misura diversa (inferiore o superiore)
all’effettiva perdita di valore del bene: il livello degli investimenti
verrà conseguentemente modificato (superiore o inferiore a I*) e si ha
non neutralità reale.
1. Il fisco spesso non riconosce la piena deducibilità del costo del
capitale:
 in caso di finanziamento con capitale proprio (emissione azioni)
perché il costo opportunità non è rappresentato in bilancio;
 in caso di finanziamento con debito perché non sempre la piena
deducibilità degli interessi è consentita.
In questi casi, il livello degli investimenti realizzato dall’impresa è
inferiore a quello ottimale I*: non neutralità reale.
10
Ipotesi di non neutralità
dell’imposta sui profitti
3. Spesso i sistemi fiscali trattano il costo del capitale
diversamente a seconda delle modalità di finanziamento
dell’investimento. In generale, gli interessi sono sempre
almeno parzialmente deducibili, mentre il costo del capitale
proprio è raramente deducibile. Ne segue un vantaggio
per il finanziamento con il debito e una non
neutralità dal lato del finanziamento.
11
Neutralità dell’IRES
Neutralità dell
IRES
• Neutralità reale: N t lità
l
 le aliquote di ammortamento non sempre corrispondono all’effettivo deprezzamento del
corrispondono all’effettivo deprezzamento del bene (in generale sono piuttosto “generose”);
 non è garantita la piena deducibilità del costo del non è garantita la piena deducibilità del costo del
capitale (b<1; il costo del capitale proprio normalmente non può essere dedotto)
normalmente non può essere dedotto)
• Neutralità dal lato del finanziamento:
 malgrado le limitazioni a b, in generale il malgrado le limitazioni a b in generale il
finanziamento con debito rimane fiscalmente favorito.
Neutralità dell’IRES
Neutralità dell
IRES
• P
Per ovviare (in parte) a questi problemi è stata i
(i
t )
ti
bl i è t t
introdotta dal 2011 l’ACE (Aiuto alla crescita economica).
economica)
• La base imponibile dell’IRES si modifica sottraendo l’importo
sottraendo l
importo dato da r x DK, dove:
dato da r x DK dove:
 r è il rendimento nozionale del capitale proprio (espresso in %) che dovrebbe riflettere il
(espresso in %) che dovrebbe riflettere il rendimento delle attività finanziarie prive di rischio;
 DK è l’incremento del capitale proprio realizzato rispetto a quello esistente nel 2010.
Coordinamento con imposta personale
Coordinamento con imposta personale
• P
Poiché esistono due livelli di tassazione (sulla i hé i t
d li lli di t
i
( ll
società e sui soci) il livello di tassazione complessiva sugli utili dipende dalla loro
complessiva sugli utili dipende dalla loro combinazione.
Per l’Italia
Italia dobbiamo distinguere due casi:
dobbiamo distinguere due casi:
• Per l
 partecipazione non qualificata;
 partecipazione qualificata.
partecipazione qualificata
Prendiamo in considerazione la sola tassazione dei dividendi (non le plusvalenze) in capo ai soci
dividendi (non le plusvalenze) in capo ai soci persone fisiche.
Coordinamento con imposta personale
Coordinamento con imposta personale
 Se la partecipazione è non qualificata (piccoli
risparmiatori) il carico fiscale complessivo è
risparmiatori),
dato da:
• T = tires x U + 0,26 x D = tires x U + 0,26 dU(1-tires)
• con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
p
del 26% e tires
del 27,5%
 d=0   =T/U= tires = 27,5%
 d=1   = T/U=0,275 + 0,26 x (10,275) = 46,35%
Coordinamento con imposta personale
Coordinamento con imposta personale
 Se la partecipazione è non qualificata (piccoli
risparmiatori) il carico fiscale complessivo è
risparmiatori),
dato da:
• T = tires x U + 49,72% x tp x D
• Con aliquota
q
irpef
p tp , variabile tra 23% e 43% e tires del
27,5%. Se tp=43%
 d=0   =T/U= tires = 27,5%
 d=1   = T/U=0,275 + 49,72% x
43%x (1-0,275) = 43%
Coordinamento con imposta personale
Coordinamento con imposta personale
• In sintesi:
I i t i
 i livelli effettivi di tassazione degli utili societari sono elevati se confrontati con altri redditi da capitale;
elevati se confrontati con altri redditi da capitale;
 la “strana” % di inclusione nell’Irpef (49,72%) si spiega p
perché, con le attuali aliquote, determina un’aliquota q
q
effettiva sugli utili pari al 43% quando il socio qualificato ha un reddito nell’ultimo scaglione Irpef…
 …ma
ma dopo l’incremento dell’aliquota dell’imposta dopo l’incremento dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva al 26% si è creata la paradossale situazione in cui il “grande” azionista (socio qualificato) paga g
(
q
)p g
un’aliquota inferiore al “piccolo” (socio non qualificato).