N.19 - Condominio Italia
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N.19 - Condominio Italia
Numero 19 ottobre 2014 dal 1981 Il primo quindicinale italiano indipendente di informazione, attualità, economia, cultura dedicato al condominio e al patrimonio immobiliare Direzione e redazione: 10125 Torino, Via E. Thesauro, 2 - Tel. 011.6523611 r.a. - Fax 011.6523690 - Anno XVII - t 3,50 • Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 1, NO/TORINO anno 2013 - Stampa: Agagrafica - Cuneo FISCO NOTARIATO IMPIANTI INNOVAZIONI DOTTRINA Tasi: le delibere dei Comuni e le stime sugli importi Il decreto Sblocca Italia e la formula del Rent to buy La parabola discendente delle caldaie alimentate a gas Ecothermo: stop ai limiti dei ripartitori di calore La mediazione nel recupero dei crediti condominiali Immobiliare dimezzato A rimetterci è l’edilizia Pagg. 2-3 Pagg. 6-7 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 30 Pag. 31 MERCATO Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento con cui il Ministero della Giustizia disciplina il corso iniziale e quelli periodici Amministratori di condominio: finalmente la formazione L a lunga - e per molti ingiustificata - attesa è finalmente terminata. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014 è stato pubblicato il regolamento del ministero della Giustizia inerente la formazione iniziale e periodica degli amministratori, introdotta dalla riforma del condominio il 18 giugno 2013 e la cui disciplina era stata delegata appunto ad atto ministeriale dal decreto Destinazione Italia, entrato in vigore lo scorso 22 febbraio 2014. Sul prossimo numero di Italia Casa pubblicheremo commenti ed approfondimenti sul provvedimento. Di seguito ci limitiamo, invece, a riportare i passaggi salienti del testo, evidenziando due premesse fondamentali, statuite dalla nuova formulazione dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, così come prevista dalla legge 220/2012, secondo cui, dall’obbligo di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, e di frequentare un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica è escluso: 1) l’amministratore nominato tra i condòmini dello stabile; 2) chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ma in questo caso resta salvo l’obbligo di formazione periodica). Ecco il testo del regolamento del ministero della Giustizia: Art. 1 - Oggetto e definizioni (Omissis) Art. 2 - Finalità della formazione e dell’aggiornamento (Omissis) Art. 3 - Requisiti dei formatori 1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità: (Omissis) e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 4 - Responsabile scientifico 1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento. 2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti. Art. 5 - Svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di aggiornamento 1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche. 2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici. 3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali: a) l’amministrazione condominiale, con particola- Catasto: entro il 15 ottobre pronti tutti i coordinamenti associativi provinciali i susseguono le novità in materia di catasto. L’ultima giunge dal CoordinaS mento nazionale interassociativo (composto a livello nazionale da 15 associazioni) riunitosi nei giorni scorsi a Roma, nella sede della Confedilizia, il cui presidente, Corrado Sforza Fogliani, ha riferito anzitutto di un incontro avuto con il viceministro all’Economia, onorevole Luigi Casero, in materia di composizione delle Commissioni censuarie: un tema delicato e particolarmente dibattuto nei mesi passati. Sunia: ora è allarme affitti Decreto “Sblocca Italia”: gli affitti degli alloggi acquistati con le agevolazioni fiscali in base al Decreto Sblocca Italia potrebbero superare i 1.200 euro mensili. A lanciare l’allarme è il Sunia, che per voce del segretario generale, Daniele Barbieri, precisa: “Per evitare quest’effetto, in sede di conversione e con il Decreto attuativo, bisogna specificare che il canone di affitto da applicare è quello inferiore tra le possibili alternative previste: canone concordato e canone speciale. In caso contrario, il risultato del provvedimento sarebbe incredibile: un regalo fino a 60.000 euro di deduzione fiscale per offrire alloggi in locazione con un affitto più alto di quelli di mercato. Ci auguriamo che il Ministero si renda conto di questa follia”. Il Coordinamento ha poi preso atto che i Coordinamenti provinciali sono stati ad oggi costituiti in circa due terzi delle Province, ed ha fissato la data ultima per la costituzione dei restanti Coordinamenti al 15 ottobre, in coincidenza con la presentazione della legge di stabilità. Conseguentemente, verranno convocati a Roma per la fine di ottobre tutti i coordinatori provinciali. Le 15 Organizzazioni nazionali che hanno costituito il Coordinamento interassociativo per seguire i lavori di avvio del nuovo Catasto (Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, ConfcommercioFimaa, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria, Consiglio nazionale del Notariato e Fiaip) impegneranno complessivamente sul territorio circa 1.400 persone, per un complesso di circa un centinaio di associazioni locali. re riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore; b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia; e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato; g) le tecniche di risoluzione dei conflitti; h) l’utilizzo degli strumenti informatici; i) la contabilità. 4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del ministero della Giustizia. 5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico. 2 ATTUALITÀ N.19 OTTOBRE 2014 Prossima scadenza il 16 ottobre, tranne nei Comuni che non hanno nuovamente rispettato i tempi di pubblicazione delle delibere Imu, Tasi, Tari: quanto e quando si paga misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo. S Aliquote: Imu-Tasi Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono: ◆aumentare fino al 10,6 per mille; ◆diminuire sino al 4,6 per mille. Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9): Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono: ❖aumentare fino al 6 per mille; ❖diminuire fino al 2 per mille. Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell’imposta dovuta Immobili locati: ◆ possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille. La somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) alle condizioni di cui al prospetto precedente. econdo i dati definitivi, sono stati, complessivamente, 5.566 i Comuni italiani che hanno approvato e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze le delibere inerenti il pagamento della Tasi tra il 1° giugno e il 18 settembre (termine per far scattare l’obbligo di pagamento entro la scadenza del 16 ottobre). Altri 2.178 Comuni, invece, come è noto avevano provveduto entro il 31 maggio, e i relativi contribuenti si erano già fatti carico del versamento della prima rata del tributo entro lo scorso 16 giugno. Ma quello scaturito dall’imposizione fiscale locale introdotta dalla legge di stabilità - come ricorda la stessa Confedilizia - non è soltanto un problema di scadenze. Ecco, dunque, che l’associazione della proprietà ha ritenuto opportuno riassumere, in un prospetto, tutti gli elementi essenziali della Iuc, definita da Confedilizia come “la sedicente imposta unica comunale che in realtà, dietro la propria tranquillizzante definizione, nasconde tre distinti tributi, diversi fra loro anche in quelle parti (come i termini di versamento) che ben avrebbero potuto essere uniformate, per ridurre i disagi dei cittadini”. maggio (per la pubblicazione sul sito delle Finanze entro il successivo 31 maggio), il versamento della prima rata del tributo deve essere effettuato entro il 16 ottobre. A tal fine, i Comuni dovevano inviare le delibere alle Finanze entro il 10 settembre, per la pubblicazione delle stesse entro il 18 settembre sul sito delle Finanze. Nel caso dei Comuni che non avessero provveduto entro tale scadenza, l’ultimo termine è per fine novembre, dopodichè l’imposta è dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille, e la percentuale dovuta dall’occupante “è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”. IMU QUANTO SI PAGA Per l’Imu, passata la scadenza del 16 giugno per il pagamento della prima rata (pari al 50% di quanto dovuto per il 2014, determinato applicando aliquote e detrazioni stabilite per il 2013), il prossimo appuntamento è previsto per il 16 dicembre, con il pagamento del saldo dell’imposta, da determinarsi sulla base di quanto deciso dai Comuni per il 2014. TASI Se il Comune non ha inviato deliberazioni Tasi al Dipartimento delle Finanze entro il 23 TARI Quanto alla Tari (la nuova tassa sui rifiuti), la legge prevede che sia ogni singolo Comune a stabilire le relative scadenze, “prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi”. Imu Base imponibile: Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per: ◆160 per abitazioni, magazzini, autorimesse; ◆ 140 per laboratori e locali senza fine di lucro; ◆80 per uffici, banche, assicurazioni; ◆65 per opifici, alberghi; ◆55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per: ❖fabbricati di interesse storico o artistico; ❖ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Tasi Base imponibile: Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per: ❖160 per abitazioni, magazzini, autorimesse; ❖ 140 per laboratori e locali senza fine di lucro; ❖80 per uffici, banche, assicurazioni; ❖65 per opifici, alberghi; ❖55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per: ◆fabbricati di interesse storico o artistico; ◆ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Aliquote: ❖Aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento. ❖I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili (es. abitazione principale). ❖ Per il 2014, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille, ma i Comuni possono arrivare fino al 3,3 per mille (+ 0,8 per mille) a condizione che con tale aumento siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali. ❖ L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella Alcune amministrazioni hanno cancellato il tributo. In altre, solo aliquote base Tari La tariffa “di riferimento” deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte non ché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Quelli che… non pagano l’imposta Abi: Fondo Garanzia vale 15 mld in 3 anni M D entre si attende di poter effettuare una stima definitiva a livello nazionale, nell’analizzare i dati preliminari, relativi a quei Comuni che avevano già pubblicato le delibere Tasi o entro lo scorso maggio, o subito all’indomani della ripresa lavorativo post-agostana, Fiaip ha avuto modo di apprezzare il fatto che il peso dell’imposta fosse inferiore a quello afferibile all’Imu 2012. “Ci fa piacere constatare che i piccoli Comuni e alcuni loro sindaci sembrano aver capito che per aiutare i cittadini in un momento di crisi devono diminuire la pressione fiscale sulla casa, e non continuare ad aumentare le tasse sugli immobili - dichiara Paolo Righi, presidente della federazione degli immobiliaristi -. Alcune Amministrazioni, hanno deciso di cancellare o determinare l’aliquota Tasi pari a zero. Bene. Perché la Tassa sui Servizi Indivisibili non è più leggera dell’Imu prima casa e così come è stata configurata è di fatto una nuova imposta sugli immobili che, alla stregua dell’Imu, colpisce indistintamente i cittadini”. Tra questi Comuni, sensibili alle difficoltà economiche dei propri residenti, ha fatto scalpore, nelle scorse settimane, il caso di Postano, la cui Amministrazione ha deliberato di dire addio alla Tasi. Una decisione che, unita ad altri provvedimenti di esenzione fiscale, come illustrato all’Ansa dal primo cittadino, Michele De Lucia (Pdl) “porterà benefici alla comunità per almeno 350mila euro. Abbiamo chiuso il bilancio 2013 con un avanzo di 1,3 - 1,4 milioni di euro, e pertanto possiamo per- metterci di fare provocazioni politiche di questo genere. Questa decisione è maturata dalla convinzione che i cittadini vanno tutelati e non ingannati. Occorre governare con trasparenza, la strada giusta non è quella di soffocare i cittadini di tasse, e inoltre la prima casa è un bene sacro. Come ricorda l’Ansa, il comune di Positano aveva imboccato questa strada già alla prima scadenza di maggio, e con la delibera del consiglio comunale ha detto definitiva- ANCI: NESSUN AUMENTO “Non abbiamo mai rivendicato di incrementare o aumentare la tassazione sulla casa. Abbiamo fin qui rispettato quelle norme adottate lo scorso anno sulla tassazione Imu-Tasi. Se poi il governo intende assumere altri orientamenti, introdurre delle innovazioni o delle correzioni, naturalmente prenderemo atto”. A pronunciare queste parole è stato il presidente dell’Anci e sindaco di Torino, Piero Fassino, a margine dell’assemblea di Anci Toscana. Ai giornalisti che avevano chiesto al primo cittadino del capoluogo piemontese un’opinione in merito all’annuncio di limiti alla Tasi in legge di stabilità, che era stato fatto dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, Fassino ha risposto: “Non è venuta da nessun Comune né tantomeno dall’Anci una richiesta di modificare ciò che è stato deciso un anno fa”. mente “no” alla Tasi. Come spiega lo stesso ente in una nota stampa, “questa tassa non è che lo strumento fornito ai comuni per introitare, sotto altro nome, l’Imu sulle prime abitazioni. L’amministrazione ritiene che il Governo, attraverso slogan, stia semplicemente gettando fumo negli occhi degli italiani, imboccando la strada sbagliata per rilanciare l’economia nazionale. Postano va decisamente controcorrente, e rifiutando l’applicazione della Tasi si schiera come sempre e in maniera aperta e decisa dalla parte dei cittadini”. Ma il Comune campano non è stato l’unico a prendere tale posizione. Un altro esempio è quello di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) che ha deciso di sopprimere l’imposta. “L’amministrazione comunale - spiega un comunicato del sindaco Luciano Marranghello -, in coerenza con la politica di contenimento della pressione fiscale a carico delle fasce di popolazione più disagiata, ha deciso che la tassa per i servizi comunali indivisibili (Tasi) non verrà pagata”. alla collaborazione tra banche e istituzioni è ormai in dirittura d’arrivo l’attuazione del “Fondo di garanzia per la casa”, in riferimento al quale è prevedibile un potenziale di finanziamenti alle famiglie fino a 15 miliardi di euro. A sottolinearlo è l’Abi, secondo cui “questo nuovo strumento rappresenta un’ulteriore spinta allo sviluppo del mercato dei mutui, che già registra una fase di significativo rilancio (un’impennata del 29,2% tra gennaio e luglio 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013). Così, con l’obiettivo di continuare a favorire l’accesso al credito a nuclei in difficoltà, e soprattutto giovani coppie, il “Fondo di garanzia per la casa” con una dotazione da 600 milioni di euro, tra il 2014 e il 2016, potrebbe garantire finanziamenti per 12-15 miliardi di euro”. L’associazione bancaria rimarca che il fondo “è necessario ad ampliare le opportunità di sostegno al credito verso quelle famiglie che ancora scontano le difficoltà complessive della congiuntura economica in attesa della crescita”. Completata, a breve, la fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di attuazione del Fondo, ABI e Mef - come previsto dallo stesso regolamento - firmeranno un Protocollo d’intesa per disciplinare l’accesso delle banche alle garanzie e avviare rapidamente le erogazioni dei mutui. Per quanto riguarda il suo funzionamento, il “Fondo di garanzia per la casa”, contro-garantito dallo Stato, prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l’acquisto, o la ristrutturazione per l’accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili adibiti a prima casa, con priorità di accesso per le giovani coppie o ai nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con età inferiore a 35 anni. OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ 3 N.19 Proiezione della Uil: nel 50% dei casi la Tasi è più salata dell’Imu 2012. Il pasticcio detrazioni: oltre 100mila combinazioni Un italiano su due pagherà di più L a corsa contro il tempo (anche se, a dirla tutta, di tempo ce n’è stato, eccome) si è conclusa: secondo dati finalmente ufficiali, sono stati 5566 i comuni italiani che hanno approvato le delibere Tasi inviandole entro la scadenza del 18 settembre al Ministero dell’Economia per la relativa pubblicazione sul sito ufficiale. A questi, vanno aggiunti i 2.178 Comuni che avevano già provveduto entro il 25 maggio, e i cui residenti, dunque, avevano già versato lo scorso mese di giugno l’acconto sull’imposta. A conti fatti, mancano all’appello circa 350 Comuni, di cui 136 (nelle provincia autonoma di Bolzano, hanno però introdotto l’Imi). Per i restanti 212 municipi, c’è ancora un ultimo appello: quello di fine di novembre (ma in questo caso si pagherà in un’unica soluzione il 16 dicembre), in caso di mancato rispetto del quale, la legge prevede il pagamento della Tasi ad aliquota standard (1 per mille), senza detrazioni. Tradotto: per le abitazioni principali dovranno far fronte al pagamento tutti, proprietario e affittuario, compresi coloro che non hanno mai pagato l’Imu grazie alla detrazione di 200 euro. Nel frattempo, ad ottobre ben 15 milioni di proprietari di prima casa sono chiamati a mettere mano al portafogli per pagare l’acconto Tasi, e con essi, gli inquilini che dovranno concorrere al saldo con una quota compresa tra il 10 e il 30% a seconda delle decisioni delle singole amministrazioni locali. Fin qui il panorama generale. Ma il Servizio Politiche Territoriali della Uil è sceso più nel dettaglio, specificando, innanzitutto, che la media dell’aliquota applicata dai 105 capoluoghi di provincia si consolida al 2,63 per mille (superiore all’aliquota massima “ordinaria”), seppur edulcorata dalle singole detrazioni introdotte. Proprio sul versante delle detrazioni, c’è un dato che fa strabuzzare gli occhi. Secondo il sindacato, in tutta Italia, sulla base delle decisioni prese dai Comuni, sono più di 100mila le combinazioni differenti. Ammesso che non si tratti di un record mondiale, di certo è, quantomeno, una straordinaria campagna promozionale per il federalismo fiscale, inteso nella sua più cervellotica accezione. Ad ogni buon conto, c’è un’altra considerazione che forse fa riflettere e preoccupa anche di più: in un periodo in cui si invoca (e si promette) a gran voce l’abbattimento delle tasse, stando alle proiezioni della Uil, per circa una famiglia su 2 (dato, questo, confermato anche dalle ultime proiezioni della Cgia di Mestre) la Tasi sarà più cara di quanto pagato con l’Imu nel 2012. Come spiega Guglielmo Loy, segretario confederale Uil, su un campione di 420 famiglie residenti nei capoluoghi di provincia, per il 54,5% di esse (227 famiglie), il conto della Tasi sarà più pesante dell’IMU del 2012; percentuale che sale al 63,3% per le case accatastate in A3 (133 famiglie su 210); mentre per le case accatastate in A2 tale percentuale è al 44,8% (94 famiglie su 210). Insomma: è pur vero che il costo medio della nuova imposta nelle città campione è di 219 euro medi, a fronte dei 223 euro pagati con l’Imu nel 2012, ma a quanto pare la distribuzione della nuova tassa potrebbe essere meno equa: pagherà un po’ di più chi prima era esente o pagava cifre basse, e pagheranno molto meno i proprietari di quelle abitazioni con rendite catastali elevate. A suffragare questa ipotesi, ancora una volta il segretario Loy: “Per le case in A3 l’esborso medio della Tasi sarà di 135 euro medi, a fronte dei 111 euro pagati con l’Imu nel 2012; mentre è meno salato il conto per le case in A2: 303 euro per la Tasi, a fronte dei 334 euro dell’Imu nel 2012. ALIQUOTE DELLA TASI Olbia e Ragusa sono le città a “Zero Tasi”, Aosta, Trento, Nuoro, Matera le sole con l’aliquota base dell’1 per mille. Tutte le altre città hanno aumentato le aliquote. Catanzaro ha scelto l’1,2 per mille; Pordenone ha scelto l’1,25 per mille (con detrazioni); Gorizia e Brindisi l’1,5 per mille; Treviso l’1,6 per mille (detrazione di 200 euro per tutti gli immobili); Oristano l’1,7 per mille; Pesaro l’1,9 per mille con detrazioni legate al reddito Isee fino a 12 mila euro. Gi altri capoluoghi hanno scelto tutti aliquote comprese tra il 2 e il 3,3 per mille: 35 città capoluogo (1/3 del totale) hanno scelto l’aliquota del 3,3 per mille (tra cui Ancona, Arezzo, Biella, Bologna, Cremona, Firenze, Ferrara, Genova, La Spezia, Napoli, Catania, Bari, Perugia, Carrara, Como, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Torino); altre 6 un’aliquota tra il 3 e il 3,2 per mille (Bergamo, Pescara, Lecco, Siena, Lodi, Modena); Venezia ha rettificato e portato l’aliquota al 2,9 per mille; Palermo ha scelto il 2,89 per mille; 38 città l’aliquota del 2,5 per mille (tra cui Roma, Milano, Brescia, Reggio Calabria, Verona); altre 6 città sono tra il 2 per mille e il 2,4 per mille. DIFFERENZA TASI-IMU Secondo i risultati della simulazione Uil, a Vercelli la Tasi è più pesante dell’Imu di 160 euro medi; a Mantova di 159 euro; a Latina di 128 euro; ad Isernia di 119 euro; Prato 115 euro. A Catanzaro la Tasi è invece più leggera dell’Imu di 259 euro medi; a Ragusa di 178 euro; a Treviso di 177 euro; ad Olbia di 172 euro; a Potenza di 152 euro. Tra le grandi città, a Reggio Calabria mediamente la Tasi costerà più dell’Imu di 74 euro; a Firenze di 37 euro; a Bari di 30 euro; a Bologna di 27 euro; a Milano di 25 euro; a Palermo di 23 euro; a Venezia di 15 euro. A Roma, invece, si risparmieranno 97 euro medi; a Torino 92 euro; a Napoli 74 euro; a Cagliari 59 euro; a Genova 43 euro. CONCLUSIONI FINALI Secondo la Uil, a prescindere dagli innumerevoli casi specifici, la conclusione è una sola: “Si cambia nome, si cambiano le regole, ma non cambiano gli effetti: la Tasi è sosia dell’Imu. A fine anno vedremo se tra il bonus di 80 euro e l’aumento della tassazione nel suo insieme, compresi gli aumenti dell’Irpef Comunale e Regionale, ci sarà un saldo negativo o positivo. Ciò che già oggi è certo che per i pensionati e le pensionate il 2014 eroderà buona parte della loro pensione”. 4 ATTUALITÀ N.19 OTTOBRE 2014 Acquistare alloggi per affittarli Fimaa: per la casa Ecco come funziona la deduzione servono misure forti eduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto D risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro). È l’incentivo, da ripartire in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che l’articolo 21 del decreto legge n. 133/2014 (“Sblocca Italia”) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre - riserva a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi. L’agevolazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall’impresa che esegue i lavori. In entrambe le ipotesi (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solo se si tratta di persona fisica non esercente attività commerciale. Queste le condizioni richieste dalla norma perché scatti il diritto alla deduzione: ❖l’immobile, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi (tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa precedentemente per motivi non imputabili al locatore ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto); ❖ l’immobile deve avere destinazione residenziale, non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non essere ubicato nelle zone omogenee classificate E ai sensi del Dm 1444/1968 (ossia, parti del territorio destinate ad usi agricoli), conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; ❖ la locazione deve essere a canone concordato; ❖tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado. Un successivo decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti ed Economia e finanze) definirà le ulteriori modalità attuative. Per quanto concerne le altre misure fiscali che sono state introdotte dal decre- to, esse possono essere riassunte come segue: ◆introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, un bonus per incentivare gli investimenti nelle reti telematiche a banda ultra larga. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta da scalare dall’Ires e dall’Irap dovute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Con successivi decreti saranno fissati criteri e modalità di attuazione (articolo 6); ◆niente imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere (articolo 19); ◆ rientrano nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anche se variano le superfici delle singole unità immobiliari, purché però non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso (articolo 17). Fonte: Nuovo FiscoOggi l Pacchetto Casa approvato all’interno dello Sblocca“IItalia sembra dare un po’ di ossigeno al settore immobiliare, anche se ci aspettavamo maggiori sconti fiscali e fondi per le coperture già definiti”. Così Valerio Angeletti, presidente nazionale di Fimaa-Confcommercio (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) commenta le norme sul “pacchetto casa” contenute all’interno del decreto SbloccaItalia recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. “Le assicurazioni del Ministero delle Infrastrutture sulle riduzioni fiscali ispirate alla legge francese Scellier allargate anche a chi acquista dai privati un’immobile nuovo o ristrutturato per riaffittarlo a canone concordato, così come richiesto da Fimaa, rappresentano un’ottima soluzione per ridare vita al mercato delle compravendite - puntualizza Angeletti -. Bene anche la norma che semplifica le concessioni per le ristrutturazioni edilizie da effettuare all’interno delle abitazioni, per il cui avvio adesso basterà una semplice comunicazione, priva di costi, al Comune. Mentre siamo rimasti delusi della mancata riconferma per il 2015 dell’ecobonus al 65% per lavori di risparmio energetico o di prevenzione sismica, che ci auguriamo verrà inserita in sede di legge di Stabilità ad ottobre. Di sicuro, tuttavia, servono delle misure molto più forti di quelle attualmente approvate se si intende davvero incentivare l’attrazione degli investitori esteri e risollevare il settore dell’intermediazione immobiliare italiano, ma per far ciò occorre partire da una riforma nazionale che abbassi il livello ormai insostenibile della pressione fiscale”. Dall’indice negativo nessuna incidenza sulle locazioni Assoedilizia propone esenzione ventennale dall’Irpef L’Istat giù non sfiora i canoni “Sblocca-Italia è insufficiente” Achille Colombo Clerici L pres. Assoedilizia a variazione negativa dell’indice dei prezzi al consumo - rilevata dall’Istat per il mese di agosto, per la seconda volta quantomeno dal secondo dopoguerra del secolo scorso in poi (la prima fu nel 2009) - non influisce sui canoni di locazione. È quanto segnala Confedilizia, precisando che l’Istat ha comunicato che la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi” (quello cui si riferisce la legge sulle locazioni) è stata nel mese di agosto pari a (-0,1%). E negativa (nella misura dello 0,2%) è stata pure la variazione del cosiddetto indice armonizzato europeo, vale a dire dell’indice dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione europea rilevato da Eurostat, utilizzabile con specifica clausola nei contratti di locazione “liberi”. Confedilizia fa presente che la risposta alla questione relativa alla possibilità che la variazione Istat comporti un aggiornamento in diminuzione dei canoni è fuor di dubbio negativa, sulla base anzitutto dei lavori parlamentari, nei quali non si trova traccia di una previsione (e neppure di una ipotetica possibilità) del genere, e si trova - anzi - il continuo riferimento all’aggiornamento come mezzo di mantenimento costante della remunerazione della proprietà immobiliare contro la perdita di potere d’acqui- sto della moneta. Che solo a questa si volesse rimediare risulta chiaro dal fatto che la limitazione al 75% dell’indice Istat (attualmente valida solo per alcune tipologie di contratti) venne costantemente giustificata considerando “la buona difesa dell’investimento immobiliare contro la svalutazione” (Relazione Ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici). Allo stato, la Confedilizia ritiene quindi che il testo delle disposizioni in materia non possa portare alla diminuzione dei canoni. Quanto invece allo Sblocca Italia, commenta l’associazione della proprietà, “la misura ha al centro l’immobiliare, sia pure assistito, nella versione andata in Gazzetta, da insufficienti misure per provocare, ed anche solo dare il segno, di un’inversione di tendenza. Pur monco della previsione relativa all’agevolazione sulle permute, il decreto-legge dà comunque un grande segnale di liberalizzazione per le locazioni ad uso diverso, che potrà essere migliorato. L’accettazione, poi, della proposta, più volte da noi rilanciata in tutti questi anni, relativa alle comunità volontarie, è un segnale di grande significato e che apre il futuro alla speranza, sempre che i Comuni sappiano utilizzare questa apertura al nuovo e all’iniziativa dei proprietari immobiliari”. a politica della casa e dell’immobiliare contiL nua ad esser miope e con poco slancio. A margine del Decreto Sblocca Italia si sono fatte strada le detrazioni fiscali per chi acquista abitazioni nuove o completamente ristrutturate da dare in locazione a canone concordato per 8 anni. Come al solito emergono braccino corto, conti fatti senza l’oste e preconcetti. Si dice: la misura è stata già sperimentata in Francia. Beata Europa, nella quale ognuno è diverso dall’altro, ma tutti devono omologarsi nelle scelte, anzi si coprono le spalle col dire che la cosa è stata già fatta all’estero e quindi va bene anche per noi. Abbiamo già detto di come l’idea abbia scarsi margini per stare in piedi e produrre benefici effetti economici generali. Aumento del costo d’acquisto e dell’indebitamento/mutuo per l’acquirente (ciò in quanto se lo “sconto” sul prezzo non lo fa il venditore, ma lo Stato, significa che il prezzo è più alto, la quota di mutuo e le imposte sono maggiori), efficacia a livello di nicchia di mercato (per la limitazione ai contratti agevolati ed alla sola sfera delle persone fisiche) e riduzione degli introiti fiscali per lo Stato ne sono i difetti ed i limiti. AFFITTI E CONDOMINIO CONFEDILIZIA RISPONDE A pensarci bene, e senza ridursi a seguire pedissequamente quel che si dice venga fatto all’estero (vediamo bene piuttosto mutatis mutandis quali effetti produrrebbe da noi) qualcosa si può pensare per ottenere un grande effetto di mobilitazione economica generale, a costo zero per l’erario, anzi con la prospettiva di incrementare sensibilmente il gettito della fiscalità locale. A fianco, dunque, della detrazione di cui sopra, che forse potrebbe andar bene per le situazioni di comodo, si dovrebbe introdurre una esenzione ventennale dalle imposte sui redditi, per gli acquirenti di abitazioni nuove o completamente ristrutturate destinate stabilmente alla locazione. Una misura che farebbe contenti tutti, perché non porrebbe problemi di copertura finanziaria, anzi assicurerebbe ai comuni un gettito sicuro di Imu, Tasi, Tasse di scopo, Tares (che sull’invenduto non è addirittura dovuta), incentiverebbe gli investimenti dando slancio al mercato e permetterebbe ai costruttori di alleggerire sensibilmente lo stock di invenduto che hanno in portafoglio. Per la ripresa del settore immobiliare e dell’intera economia italiana occorre un provvedimento che inneschi investimenti per almeno 100 miliardi. E quella proposta è già una misura che farebbe dire del Governo Renzi: “finalmente un Governo che ha idee chiare, decise e di buon senso”. La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489 singole unità immobiliari di cui è composto il condominio, R. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 392/’78 la spesa di cui trat“che sia anche costruttore dello stabile” (cfr. sent. n. 2742 del tasi - salvo patto contrario - grava sul conduttore. 23.2.’12). D. Il costruttore di un fabbricato, che successivamente vende le sin- Si precisa che la riforma dell’istituto condominiale nulla ha LOCAZIONE CON CEDOLARE gole unità immobiliari, è obbligato, per legge, a formare il regola- innovato sul punto. DI BOX PERTINENZIALE mento condominiale? D. Anche per la locazione di un box di pertinenza di un immobile PULIZIA CONDOMINIALE ad uso abitativo è possibile optare per la cedolare secca? R. No. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, l’art. 1138 A CHI SPETTA LA SPESA c.c. si limita semplicemente a stabilire che la formazione del regolamento condominiale è obbligatoria quando il numero D. Il conduttore di un locale commerciale domanda se la spesa R. Sì, purché la locazione della pertinenza in questione dei condòmini sia superiore a dieci; non pone affatto, quindi, relativa al servizio di pulizia delle parti comuni sia di sua compe- avvenga “congiuntamente all’abitazione” (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 14.3.’11). “l’obbligo della sua redazione a carico del venditore” delle tenza ovvero sia da addebitare al locatore. CONDOMINIO: OBBLIGO DI FORMARE IL REGOLAMENTO OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ 5 N.19 La nuova sfida per le Regioni è trasformare misure temporanee in provvedimenti a regime Piano Casa: ora serve il cambio di marcia avv. Silvio Rezzonico pres. naz. CONFAPPI L o aveva annunciato da subito, il governatore Vasco Errani. E così è stato. L’Emilia Romagna non ha mai prorogato la durata della legge 6/2009 sul Piano Casa. Troppo poco appeal in Regione, questa la motivazione. Un insuccesso che a fine 2010, quando l’amministrazione ha annunciato di non voler rinnovare il provvedimento, è stato anche spiegato con l’inutilità di duplicare le norme. Vista la presenza di una disciplina precedente, che già consentiva demolizioni e ricostruzioni, con ampliamenti anche maggiori del 35% sulla base di accordi e assunzioni di responsabilità reciproca tra pubblico e privato. Nessuna recriminazione o passo indietro. A tutt’oggi permane l’assenza. Tutta diversa la gestazione della Lombardia. Qui, la decisione di imporre uno stop al piano casa - giunto ormai alla seconda generazione - è molto più recente. E risale al dicembre del 2013. C’è un concreto motivo per cui la legge lombarda sul Piano casa (Lr 4 del 13 marzo 2012) si è estinta a San Silvestro. Di fatto esiste un altro testo che ha reso permanente la possibilità di ampliamenti e sostituzioni, dando però modo di decidere in chiave locale ai 1.547 Comuni, in seno a propri piani di governo del Territorio (Pgt). Ne mancano all’appello solo un centinaio, i più piccoli. Gli altri hanno adottato tutti i Pgt e normato (obbligatoriamente) anche l’opportunità di ingrandire e/o abbattere per riedificare, rendendola strutturale in dati contesti. Un processo che ha radici nella Lr 12/2005, la macro-legge di governo del territorio. Che la Giunta lombarda punta a riformare nel 2014, passando così a una pianificazione di seconda generazione. In virtù di questo processo, di conseguenza, non ha particolarmente attecchito la vigente Lr 4/2012: risulta un totale di 143 interventi, di cui la maggior parte (86) riferibili a interventi di recupero edilizio e funzionale a destinazione residenziale, più 28 interventi di sostituzione di edifici residenziali. Né successo maggiore è ascritto al precedente Piano casa (Lr 13/2009). Contrariamente ad altre aree, il testo lombardo d’altronde concedeva sì di ampliare, sebbene in modica quantità (5-10%), ma solo condicio sine qua non - a fronte di migliorie energetiche. E quindi, è decaduto. Quando il provvedimento del cosiddetto “Piano Casa” è stato varato, in pochi erano pronti a scommettere sul suo successo. Soprattutto gli amministratori locali si sono dimostrati estremamente sospettosi nell’accogliere l’idea dell’allora premier, Silvio Berlusconi, di concedere agli italiani, proprietari di una casa mono o bifamiliare, la possibilità di ingrandirsi, fruendo di premi volumetrici fino al 20% e in deroga alle previsioni del piano regolatore. Eppure, quel modo per sfatare la crisi economica, per rilanciare l’edilizia e per consentire alle famiglie di realizzare quella “stanza in più” dove fare posto a figli o nipoti ormai cresciuti o a genitori anziani, magari non autosufficienti, in qualche modo ha funzionato. Perché, a distanza di cinque anni dall’intesa, tuttavia, le leggi regionali che attuano il cosiddetto “Piano casa” sono ancora operative su tutti i territori. Con la sola eccezione dell’Emilia Romagna (che arrivata alla scadenza della legge mai ha prorogato) e della Lombardia (che, dopo aver riformulato la propria legge, ha lasciato scadere la seconda versione, annunciando di voler rafforzare la possibilità per l’ampliamento già contenute nella legge di governo del territorio) L’intesa fra lo Stato e le Regioni è stata raggiunta e siglata il 31 marzo del 2009. Successivamente l’accordo è stato tradotto in leggi, con provvedimenti regionali complessi, pensati quasi più per far fallire che per favorire le intenzioni del Governo. Leggi “a tempo determinato”, valide in genere un anno e mezzo, con meccanismi di difficile applicazione. Ma nei mesi la situazione è cambiata. Nel turnover dei governi regionali le leggi sul Piano casa sono state modificate e hanno preso via via vigore. I testi più restrittivi sono stati ammorbiditi: talora abbassando le richieste sugli standard energetici da raggiungere per ottenere i premi di volumetria; talora ampliando la platea degli edifici ammessi a intervento; talora prevedendo misure anche per ingrandire immobili a uso non residenziale. A dicembre 2013, è arrivata compatta l’ultima ondata di proroghe. Segno che le possibilità offerte ai cittadini sono state sfruttate. Forse non quanto era stato auspicato da Berlusconi, che nel presentare l’accordo aveva parlato di 60 miliardi di investimenti in arrivo in 12-18 mesi. Ma comunque abbastanza. Nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di casi, anche se un numero esatto è praticamente impossibile da calcolare, visto che quasi nessuna Regione ha previsto una forma di mappatura e conteggio del numero degli interventi avviati. Ora la sfida che si apre è di ordine diverso. Qualche Regione lo ha già fatto, qualcuno lo ha annunciato. Un po’ ovunque, però, avanza l’intenzione di provare a trasformare misure temporanee in provvedimenti a regime. Che siano inseriti nelle leggi di governo del territorio o in testi ad hoc. Dura presa di posizione dei professionisti contro lo Sblocca Italia: “Invece di rilanciare l’edilizia, seppellisce il settore” Architetti: “Governo vittima della burocrazia” on lo Sblocca Italia, molto “Cridotto, il Governo Renzi come peraltro accade tutti i giorni agli architetti italiani - ha sbattuto contro il muro della burocrazia conservatrice che ha mortificato e modificato il progetto di introdurre misure concrete per porre rimedio alla condizione delle città, del mercato dell’edilizia, degli architetti e degli altri professionisti del settore”. È durissima la presa di posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, secondo cui “il Decreto contiene solo norme che sarebbero adatte ad un Paese normale in tempi normali, mentre per l’Italia di oggi ci voleva ben altro”. A giudizio degli architetti, “il vero spread che divide l’Italia dal resto d’Europa è l’incolmabile distanza tra la cieca e autoreferenziale giurisprudenza legislativa e la drammatica realtà della nostra vita quotidiana. Aver rimandato, nello Sblocca Italia, il regolamento edilizio nazionale; non aver posto limiti temporali alla possibilità della Pubblica Amministrazione di revocare un permesso o di cambiare le proprie decisioni; non aver modificato i requisiti di accesso alle gare per i progetti pubblici (che oggi escludono il 99% degli architetti a favore di poche grandi società capitalizzate); non aver varato un vero progetto di rigenerazione urbana sostenibile che mettesse mano agli 8 milioni di edifici italiani che possono cadere alla prima scossa, anche lieve, di terremoto: tutto ciò rappresenta la pietra tombale per un settore, quello dell’edilizia, che ha già perso metà del suo fatturato”. Secondo i professionisti, alcuni dei dati dell’Osservatorio 2014 sullo stato della professione di architetto in Italia - realizzato dal Cresme e dal Consiglio Nazionale - dimostrano, con la forza dei numeri, l’incapacità della politica di comprendere la drammaticità di una situazione in cui gli architetti italiani hanno ormai un reddito medio annuo inferiore ai 17 mila euro che, al netto di tasse e previdenza, vale la metà; al Sud, scende a 11 mila, mentre quello dei trentenni mediamente - non raggiunge i 500 euro mensili reali". “L’Italia non è (più) un Paese per architetti - si legge in una nota del Consiglio -. Redditi medi da incapienti, senza peraltro avere alcuna garanzia sindacale né cassa integrazione, né bonus statali; debiti con le banche per quasi la metà dei progettisti italiani che nessuno paga, considerato che i giorni necessari per ottenere un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione sono oltre 218, quelli da parte delle imprese 172 e, dei privati, 98. Chiediamo alle istituzioni - ed in particolare al Capo dello Stato ed al Presidente del Consiglio - se l’Italia, patria dell’architettura, sia disponibile a fare a meno di noi architetti, visto che non sopravvivremo un altro anno (nel 2013 il calo del fatturato è stato del 33 per cento circa) e dovremo chiudere i nostri studi, grandi e piccoli. Ma anche se il Paese possa fare a meno del made in Italy che noi abbiamo inventato con le nostre idee e i nostri progetti; e come si potrà fare per rigenerare le città, riprogettare i territori, salvare i monumenti del Bel Paese quando l’assenza di visione e la burocrazia ottusa avranno finito di distruggere l’architettura italiana”. Ma le provocazioni sono anche altre: “i continuerà, per fare a meno di noi, a favorire l’abusivismo, il disastro ambientale, la bruttezza delle periferie, pronti anche a rinunciare ad oltre 60mila giovani architetti che andranno all’estero senza tornare o dal 1981 Quindicinale di informazione, attualità, economia, cultura della casa IL CONDOMINIO EDITRICE s.a.s. Direttore responsabile: Gianluca Palladino in attesa di registrazione Collaboratori: Daniele Apolloni, Gabriele Bruyère, Francesco Burrelli, Emanuele Caldarone, Giorgio Cambruzzi, Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Maurizio De Tilla, Rossella Ferrari, Andrea Garbo, Leandro Gatto, Paolo Gatto, Walter Guazzo, Gabriele Lenzi, Enrico Morello, Matteo Rezzonico, Silvio Rezzonico, Paolo Ribero, Gian Vincenzo Tortorici, Centro Studi Condominiali. Segretaria di redazione: Marisa Izzillo Ufficio grafico: Daniela Stea Redazione: Via E. 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Pretendiamo, però il rispetto del nostro lavoro che viene, invece, quotidianamente vessato da una burocrazia ossessiva, da un mercato sregolato in cui i diritti sono solo quelli degli altri, da una concorrenza spietata delle società pubbliche, da regole per gli appalti che favoriscono i soliti pochi noti, da una fiscalità insensata, dal lasciarci indifesi di fronte alle banche, dall’emarginarci dalle politiche economiche; e per di più, chiudendo gli occhi, davanti agli abusi edilizi, ai centri storici che crollano, all’edilizia sommersa, alle vere lobby che razziano appalti a colpi di tangenti”. Contattare i propri clienti è facile! Basta telefonare al numero: 011.65.23.611 Per la Vostra posta elettronica ECCO LE NOSTRE e-mail: SEGRETERIA: [email protected] DIRETTORE: [email protected] [email protected] UFFICIO STAMPA: [email protected] UFFICIO ABBONAMENTI: REDAZIONE: [email protected] [email protected] UFFICIO GRAFICO: 6 ATTUALITÀ N.19 OTTOBRE 2014 Il Notariato analizza la formula dell’affitto immobiliare finalizzato all’acquisto, secondo la nuova disciplina dello Sblocca Italia Il “Rent to buy”: quali profili giuridici e tributari CONS. NAZ. NOTARIATO Note a cura di Giuseppe Celeste resp. sett. legislativo; Enrico Sironi resp. sett. propositivo; Annarita Lomonaco Ufficio studi Cnn I l decreto cd. Sblocca Italia all’art. 23 introduce nell’ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, volta a predisporre in via normativa delle tutele per le parti contraenti, così rimovendo alcuni degli ostacoli alla diffusione di questi schemi contrattuali. È ben noto, infatti, che in questi ultimi anni, caratterizzati da una forte crisi del mercato immobiliare, considerata anche la difficoltà di ottenere prestiti bancari, la prassi contrattuale si è orientata verso la ricerca di strumenti idonei a consentire di rimandare ad un momento futuro gli effetti finali di un’operazione di compravendita permettendo, però, da un lato, ai potenziali acquirenti di ottenere immediatamente la disponibilità dell’alloggio desiderato e di recuperare (in tutto o in parte) per il pagamento del prezzo in caso di successivo acquisto le somme versate per il godimento dell’immobile, e dall’altro lato, ai potenziali venditori di riuscire ad individuare degli acquirenti iniziando anche a mettere a reddito il bene. Si tratta di fattispecie spesso definite genericamente come “rent to buy”, che in realtà assumono configurazioni giuridiche diverse, tutte caratterizzate dall’intento di consentire all’acquirente l’immediato conseguimento del bene, diluendo nel tempo l’impegno finanziario, ed al venditore la collocazione dell’immobile (con conseguente sgravio dell’onere finanziario sostenuto per la costruzione). Trattandosi di ipotesi finora prive di disciplina specifica e quindi di una tutela giuridica certa, specie se attuate mediante atti non trascritti nei Registri Immobiliari, è quanto mai opportuna la scelta del Governo di approntare alle stesse una disciplina normativa. Tale scelta, tra l’altro, recepisce le proposte elaborate dal Notariato in occasione dell’ultimo congresso nazionale (tenutosi a Roma nel novembre 2013 e dedicato al tema della “Proprietà dell’abitazione”), che sono state presentate al Senato della Repubblica lo scorso 15 aprile, in occasione dell’audizione tenuta in sede di conversione del D.L. 47/2014 (emergenza abitativa). Va segnalato come la nuova normativa, che consente l’utilizzo di schemi contrattuali flessibili, si preoccupa di approntare un’efficace tutela reciproca dei contraenti sul piano civilistico, mentre non si occupa dei profili fiscali dei contratti in esame (né riproduce le disposizioni già introdotte ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap per la locazione con riscatto a termine degli alloggi sociali, di cui all’art. 8 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80, su cui v. CNN Notizie del 31 marzo 2014, segnalazione novità normativa, Piano Casa2014: il decreto legge in G.U. – Le norme di interesse notarile). In proposito si deve ritenere, con specifico riguardo al problema della duplicazione di imposte, che il legislatore abbia fatto riferimento al regime fiscale di cui alla soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle entrate in una consulenza giuridica del 13 febbraio 2014 all’ordine dei dottori commercialisti di Tra gli ambiti in cui è intervenuta la normazione del decreto Sblocca Italia, ve ne è anche uno di particolare rilievo sia per il mercato immobiliare sia per il comparto edilizio, sia per il settore abitativo in senso lato. Si tratta del cosiddetto rent to buy, vale a dire il godimento di un immobile in funzione del suo successivo acquisto. A tale tematica il Consiglio nazionale del Notariato ha dedicato alcune interessanti note, che riportiamo di seguito precedute dalla citazione dell’art. 23 del decreto, in materia, appunto, di rent to buy. DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 (DECRETO “SBLOCCA ITALIA”) Art. 23 (Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili). 1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento. 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. 6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche: se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Dopo l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. 8. L’efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella gazzetta ufficiale. Monza (non pubblicata però sul sito dell’Agenzia stessa sotto forma di risoluzione) per una fattispecie riguardante un contratto di locazione collegato ad un’opzione di acquisto, ove si prevede che nel caso di esercizio del diritto di acquisto il corrispettivo stabilito per la vendita sia decurtato degli acconti sul prezzo e dei canoni di locazione pagati fino al momento dell’opzione. Alla luce di quanto sopra, appare coerente che la disposizione di cui al comma 1 faccia riferimento, nella descrizione della fattispecie, al “diritto per il conduttore” di acquistare l’immobile. DISCIPLINA DELL’ART. 23 Venendo ad un primo esame degli aspetti sostanziali, in attesa dei successivi approfondimenti da parte del settore studi di questo Consiglio Nazionale, va preventivamente sottolineato come elemento qualificante della nuova disciplina sia l’elevato livello di tutela garantito dalla trascrizione nei registri immobiliari e dalle disposizioni dettate riguardo all’eventuale falli- mento di una delle parti. Ciò detto, una prima notazione va fatta riguardo all’individuazione delle fattispecie interessate dalla disciplina in oggetto: la nuova disposizione normativa ha ad oggetto “i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte del canone indicata dal contratto”. Si ravvisano, dunque, le due fasi caratterizzanti le tipologie di operazioni emerse dalla prassi: quella del conseguimento del godimento dell’immobile a fronte del pagamento di un canone e quella consistente nel trasferimento dell’immobile con imputazione al prezzo della parte del canone indicata nel contratto. Come già sottolineato, e salvi ulteriori approfondimenti con riguardo alle ipotesi in cui si configuri un obbligo relativo al trasferimento, si osserva che la disposizione di cui al comma 1 fa riferimento, nella descrizione della fattispecie, al “diritto per il conduttore” di acquistare l’immobile. Nessuna indicazione specifica è prevista con riguardo alla qualità delle parti contraenti (che potranno essere privati, imprese, professionisti, ecc…) ed alla natura dell’immobile. Trascrizione del contratto A tutela delle posizioni di entrambe le parti, il legislatore prevede al comma 1 la trascrizione di tali contratti (a tal fine pertanto gli stessi dovranno rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata). La trascrizione è disposta ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., così come proposto dal Notariato; ciò rappresenta un elemento qualificante della nuova disciplina, per rafforzare la reciproca tutela delle parti. In particolare la stessa rinvia, quanto agli effetti, alla disciplina della trascrizione del contratto preliminare ma con un prolungamento della durata massima dell’efficacia prenotativa, in considerazione dello scopo della norma (il termine triennale di cui all’art. 2645-bis cit. è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni, ai sensi del comma 3 dell’art. 23). Tale previsione si completa con il rinvio alle disposizioni relative alla cancellazione della trascrizione (art. 2668 comma 4 c.c.), al privilegio speciale sull’immobile a garanzia dei crediti (di restituzione) del futuro acquirente per il caso dell’inadempimento del venditore (art. 2775-bis c.c.), all’ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto (art. 2825-bis c.c.). Inoltre, il comma 1 dell’art. 23 prevede che la “trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’art. 2643, comma primo, numero 8) del codice civile”, quanto all’opponibilità ai terzi del contratto con riguardo alla “fase” del godimento (e sembra doversi ritenere, in assenza di espresse limitazioni, anche qualora la stessa abbia durata inferiore ai nove anni). Inadempimento e tutele Sono previste le conseguenze in caso di inadempimento delle parti (commi 2 e 5 dell’art. 23). Il comma 3 dell’art. 23, valorizzando la differenza della fattispecie in esame rispetto a quella della locazione, rinvia per la disciplina della suddetta “fase” di godimento dell’immobile alle norme codicistiche dell’usufrutto, riguardo ad inventario e garanzia, al carico delle spese di manutenzione ed alle pretese di terzi e/o liti, in quanto compatibili. Il comma 4 dell’art. 23 precisa che, se il contratto in esame ha ad oggetto un’abitazione, il divieto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento: sembra non possa dubitarsi, al riguardo, che la norma si riferisca alle sole ipotesi nelle quali sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del predetto art. 8 del decreto n. 122/2005. Il comma 6 dell’art. 23 reca una specifica disciplina, sempre nella logica di garantire tutela legale all’altro contraente, per le ipotesi in cui una delle parti venga coinvolta in un fallimento: la disposizione, volta a contemperare l’interesse del ceto creditorio con quello di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici, rinvia agli articoli 67, comma 3, lettera c) della Legge Fallimentare (escludendo la revocatoria a tutela della posizione del conduttore con diritto all’acquisto che abbia trascritto) e 72 della L.F. stessa, così rimettendo al curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, la valutaSegue a pag. 7 OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ 7 N.19 Continua da pag. 6 zione relativa all’opportunità di continuare il rapporto. Da segnalare che tale rinvio implica l’applicazione anche degli ultimi due commi dell’art. 72 L.F., i quali assicurano una particolare tutela al promissario acquirente che abbia trascritto il proprio titolo: si deve ritenere, pertanto, che la medesima tutela spetti al contraente di un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione, debitamente trascritto, cui sia stato attribuito il diritto di acquistare. Il “Rent to buy”: quali profili giuridici e tributari cui all’art. 8 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80. Il tema è stato oggetto di approfondimento in un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato circa le possibili soluzioni interpretative dirette ad evitare una duplicazione di imposizione su somme che in una prima fase sono qualificate come canoni per il godimento dell’immobile e successivamente sono imputate al prezzo della cessione. In questa sede sembrano opportune, però, Autonomia contrattuale alcune precisazioni. Va sottolineato come la nuova disciplina normativa lascia ampio spazio all’autonomia privata, dal momento che le parti restano libe- Duplicazione di imposta In primo luogo, come sopra segnalato, quanre di regolare in base alle proprie specifiche esito alla duplicazione di imposizione, una solugenze la durata della fase “di godimento” (pur zione in via interpretativa è stata prospettata con il limite temporale dell’efficacia prenotatidall’Agenzia delle entrate nella citata consuva della trascrizione) e la quota di canone lenza giuridica in data 13 febbraio 2014 (all’orimputabile a corrispettivo della successiva vendine dei dottori commercialisti di Monza) per dita. Parimenti rimessa all’autonomia contrat- una fattispecie riguardante un contratto di tuale è la possibilità di prevedere diritti di reces- locazione collegato ad un’opzione, ove si preso, clausole penali e/o meccanismi condiziona- vede che nel caso di esercizio del diritto di li, nonché disciplinare la stessa cedibilità della acquisto il corrispettivo stabilito per la vendita posizione contrattuale ovvero regolamentare sia decurtato degli acconti sul prezzo e dei canogli effetti dell’inadempimento dell’obbligo di ni di locazione pagati fino al momento dell’optrasferimento, oltre a quanto già previsto dalla zione. L’Agenzia delle entrate, sulla base di tale norma. rappresentazione della fattispecie, in primo luogo rileva come lo schema contrattuale in NOTE TRIBUTARIE esame non sia riconducibile alla locazione con Come già sottolineato, l’art. 23 non si occu- clausola di trasferimento vincolante per pa dei profili fiscali dei contratti in esame, né entrambe le parti, perché è presente un’opzioriproduce le disposizioni già introdotte ai fini ne di acquisto attribuita ad una sola delle parti; dell’imposte sui redditi e dell’Irap per la locazio- in secondo luogo evita la duplicazione di impone con riscatto a termine degli alloggi sociali, di sizione, agli effetti dell’Iva, considerando come base imponibile della cessione il saldo del prezzo, al netto di quanto già versato non solo a titolo di acconti ma anche come canoni di locazione, avendo tali somme già avuto una loro rilevanza ai fini del tributo. Analogamente, agli effetti delle imposte sui redditi, l’Agenzia ritiene che quando il conduttore eserciti l’opzione emerga un componente di reddito rilevante ai fini IRES pari alla differenza fra il prezzo della cessione, al netto dei proventi che hanno già concorso alla formazione del reddito nei periodi di imposta precedenti a titolo di canoni di locazione, ed il costo fiscale del bene. Ed il ragionamento posto a base della soluzione interpretativa individuata dall’Agenzia delle entrate sembra compatibile ed in linea anche con la soluzione individuata nello studio di questo Consiglio Nazionale (n. 490-2013/T) con riguardo all’imposta di registro, dove, nella prospettiva di una considerazione unitaria di schemi contrattuali diretti a realizzare il trasferimento di un immobile quale momento definitivo di un’operazione più complessa, in cui si ravvisano delle fasi “preliminari”, con pagamenti di somme (rilevanti agli effetti dell’imposta di registro) destinate a confluire nel prezzo della cessione, si è ritenuto ragionevole l’estensione a questa fattispecie del meccanismo, di cui alla nota all’art. 10 della tariffa, parte prima, d.p.r. n. 131/1986, dell’imputazione dell’imposta di registro proporzionale pagata in relazione alle somme, anticipate durante la “fase preliminare”, in sede di tassazione del contratto definitivo di trasferimento dell’immobile. Locazione e preliminare In secondo luogo ed in linea generale, pare utile ricordare che nelle ipotesi di compresenza di una locazione e di un contratto preliminare con obbligo bilaterale occorre tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, n. 2, d.p.r. n. 633/1972 e all’art. 109, comma 2, lett. a), d.p.r. n. 917/1986, che considerano come cessione la locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti (sul punto, oltre allo studio n. 490-2013/T, si veda anche Cass. n. 23734 del 21 ottobre 2013). Disciplina alloggi sociali Il comma 7 dell’art. 23 interviene inserendo un nuovo comma all’art. 8 del d.l. 28 marzo 2014 n .47, convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80: tale articolo prevede, con riguardo agli alloggi sociali (di cui al D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008), la possibilità di prevederne il riscatto da parte del conduttore dopo 7 anni dall’inizio della locazione, approntando uno specifico trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. I l comma aggiunto, la cui efficacia è peraltro subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (come previsto dal comma 8), estende detta disciplina anche ai contratti di locazione (di alloggi sociali) con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti e di vendita con riserva di proprietà (sempre di alloggi sociali). 8 CONDOMINIO ➣ Si spaccia per finanziere e deruba un disabile N.19 OTTOBRE 2014 caso, a momenti anche quella del suono. Una coppia troppo focosa si è intrattenuta in una notte d’amore, producendo gemiti e rumori che si sono uditi per tutto il palazzo. Così, la vicina di casa ha chiamato la polizia. È successo in un palazzo del centro di Pavia. Gli agenti hanno potuto constatare che già dalla strada era possibile accertare la veridicità della segnalazione e hanno invitato i due amanti a un comportamento meno rumoroso. sfondato. È la disavventura di cui è rimasta vittima, in un appartamento in provincia di Lecco, una donna di 76 anni con problemi di deambulazione. L’anziana è stata salvata grazie al consueto giro di visite degli assistenti sociali, i quali si sono insospettiti dopo la mancanza di risposta da parte della signora al suono del campanello. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare, hanno trovato la pensionata distesa sul letto, cosciente ma intrappolata. ➣ Donna morta in incendio Rogo partito da sigaretta ➣ Fiamme da ceri votivi Anziano muore in casa ➣ Figlio in manette: rubava l’argenteria ai genitori ➣ Dimentica chiavi di casa Scavalca finestra e muore Era da tempo che i due litigavano per le condizioni di una strada nei pressi delle loro abitazioni. ma l’ultimo litigio tra vicini di casa, residenti in un comune in provincia di Cosenza, è finito drammaticamente: uno dei due uomini, di 50 anni, ha sparato al rivale di 55 anni ferendolo ad una gamba. La vittima è stato portato in ospedale, dove i medici lo dimesso, fortunatamente, con una prognosi di pochi giorni. L’aggressore, invece, è stato arrestato dai carabinieri. Un uomo di 79 anni è morto a causa di un incendio provocato da alcuni ceri votivi lasciati accesi sul comodino. La disgrazia è avvenuta in un appartamento del quartiere Appio-Tuscolano, a Roma. L’anziano è stato trovato per terra accanto al letto. Non sono bastati i soccorsi: l’uomo è deceduto prima di arrivare in ospedale. Scongiurato il pericolo di vita, invece, per la moglie, di 81 anni. L’appartamento al sesto piano è stato completamente distrutto dalle fiamme e lo stabile evacuato durante le operazioni di spegnimento. Aveva rubato l’argenteria di famiglia rivendendola poi in un negozio di “compro oro”. Il giovane è stato però arrestato dai carabinieri, ai quali i genitori avevano denunciato il furto, ignorando chi fosse stato a commetterlo. È accaduto a Civitanova Marche, dove le indagini dei militari si sono subito concentrate su alcune attività di compro oro della zona. In una di queste è stata rintracciata la refurtivaì. Poi, la sorpresa: a vendere l’argenteria all’esercizio commerciale era stato proprio il figlio della vittima del furto. A Napoli, un uomo di 41 anni è morto dopo essere scivolato dal davanzale di una finestra al quarto piano di uno stabile. Secondo le indagini condotte dalla polizia, l’uomo aveva dimenticato le chiavi di casa e così ha pensato di rientrare nell’appartamento scavalcando una finestra, ma avrebbe perso l’equilibrio. Soccorso tempestivamente e trasportato d’urgenza in ospedale, è morto dopo circa tre ore dal ricovero. ➣ Litigio tra coniugi Lui la accoltella e fugge ➣ Si fingono carabinieri e truffano pensionata ➣ Incidente in condominio Bimbo cade in vano scale Ennesimo litigio tra coniugi che termina nel sangue. A Lamezia Terme, un uomo ha accoltellato e ferito nella propria abitazione la moglie - una donna polacca di 40 anni madre di due bambini - e poi si è dato alla fuga per poi fuggire via. Sulle tracce dell’aggressore si sono messe subito le forze dell’ordine, mentre la donna ha raggiunto autonomamente l’ospedale ed è stata ricoverata in prognosi riservata (ma non in pericolo di vita) per una ferita al torace. I due coniugi sono sposati da 16 anni. L’accoltellamento è avvenuto nel corso di un litigio scoppiato, pare, per futili motivi. Una pensionata di Genova di 84 anni è stata truffata da due finti carabinieri, i quali le hanno raccontato di dover indagare su alcuni furti. I due malviventi sono riusciti ad entrare in casa e le hanno portato via circa 30 mila euro in gioielli e contanti, convincendola a consegnar loro perfino l’anello che portava la dito. L’anziana si è accorta troppo tardi di esser stata imbrogliata. Indagini affidate alla polizia. Ancora un drammatico incidente domestico (o, per meglio dire, condominiale) in cui la vittima è un bambino. La disgrazia, questa, volta, è accaduta in un palazzo del Novarese, dove un bimbo di 10 anni è caduto nella tromba delle scale, facendo un volo di 6 metri. Il ragazzino stata giocando con altri bambini più piccoli, e dopo essersi messo a cavalcioni sulla ringhiera, ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù riportando un trauma cranico e toracico. Si è spacciato per un militare della Guardia di Finanza e ha chiesto ospitalità a un disabile; poi gli rubato una somma pari a 700 euro, corrispondenti a parte della pensione. In seguito, ha contattato la sua vittima dicendo di essere riuscito a individuare l’autore del furto e gli ha chiesto del denaro per la riavere la pensione. Il suo piano, tuttavia, è fallito. Così, un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cosenza per truffa. ➣ Sparatoria fra vicini Un arresto e un ferito ➣ “Mi getto dal balcone” Ma la polizia lo salva Suicidio sventato dalla polizia, intervenuta in un condominio di Cosenza dove un uomo minacciava di gettarsi dal cornicione della propria abitazione, al secondo piano del palazzo. Gli agenti sono riusciti a instaurare un dialogo con l’aspirante suicida, convincendolo poi a desistere dopo una lunga trattativa. Pare che all’origine del gesto ci fossero alcuni problemi familiari. ➣ Aggredisce la moglie con la mazza da baseball A Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta) una donna è stata colpita ripetutamente con una mazza da baseball dal marito, che la ha ridotta in fin di vita. L’uomo, 56 anni, è stato arrestato dai carabinieri, alla cui caserma si è presentato spontaneamente costituendosi. La moglie, invece, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta. ➣ Amanti troppo rumorosi Vicina chiama la polizia ➣ Depresso e disoccupato Distrugge la sua casa In provincia di Imperia, un uomo di 32 anni ha devastato con calci e pugni suppellettili, porte e finestre di casa, ferendosi anche alle mani con schegge di vetro. Secondo i carabinieri, giunti sul posto insieme agli operatori della Croce Azzurra, l’uomo aveva da tempo problemi di depressione per la mancanza di lavoro. Dopo essere riusciti a calmarlo, i militari lo hanno accompagnato all’ospedale di Bordighera. ➣ Imprenditore derubato Furto in casa da 56mila € furto ingente quello messo a segno da una banda di ladri in provincia di Genova. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione di un imprenditore sottraendogli 6mila euro in contanti e altri 50mila euro in buoni fruttiferi bancari, prelevati dalla cassaforte. Stesso modus operandi in un altro appartamento in zona San Fruttuoso,. Questa volta il colpo ha fatto guadagnare alla banda un bottino di 8mila euro in contanti, sempre prelevati dalla cassaforte. Probabile che si tratti della medesima gang. ➣ Intrappolata nel letto È salvata dai pompieri Quando l’amore (o, meglio, la passione) supera qualsiasi ostacolo e barriera: in questo Due giorni intrappolata nel letto, che si era ➣ Picchia e caccia la moglie Arrestato un pensionato Potrebbe essere stata una sigaretta accesa la causa della morte di una donna di 57 anni, trovata senza vita nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina in provincia di Carrara. Al momento della tragedia, la donna era sola in casa. È stata la sorella della vittima - poi colpita da malore - a fare la triste scoperta. ➣ A 87 anni tenta omicidio Badante salva la moglie Si è salvata grazie all’aiuto della badante e della polizia. Una donna di 80 anni, a Roma, è stata aggredita dal marito di 87 anni, il quale ha tentato di strangolarla e gettarla giù dal balcone. L’anziana è riuscita a divincolarsi e a fuggire, ma è stata inseguita dal coniuge, che ha tentato nuovamente di aggredirla per le scale, quando però è stato bloccato dalla polizia, mentre la donna veniva soccorsa dalla badante. La moglie è stata portata in ospedale, e ha riportato un trauma al collo. L’87enne è stato invece denunciato per maltrattamenti. ➣ Accende cucina a legna Pensionata resta ustionata Stava accendendo la cucina a legna nella I carabinieri hanno arrestato un pensionato sua abitazione in provincia di Udine, ma di 65 anni di Nuxis, in provincia di Carbo- qualcosa è andato storto, così una donna di nia, in flagranza di reato per maltrattamenti 85 anni è rimasta ustionata al volto e alle e violenza privata. L’uomo era già stato trat- mani. Soccorsa, la pensionata è stata trato in arresto alcuni mesi fa per lo stesso reato. sportata in elicottero all’ospedale di Udine. Questa volta, dopo aver avuto una violenta discussione con la moglie, l’ha picchiata e ➣ Una casa di appuntamenti cacciata di casa. La donna ha trovato rifugio a gestione “artigianale” dalla figlia e ha chiamato il 112, che ha in- Quella delle due che non era alla cassa, offriviato due unità sul posto. Dopo la denuncia, va le proprie prestazioni sessuali; quindi, si l’uomo è stato nuovamente condotto in car- alternavano. Un’organizzazione artigianacere dai carabinieri. le quella messa in piedi in un alloggio in provincia di san Benedetto del Tronto da due ➣ Dopo la lite nell’alloggio donne ucraine di 39 e 44 anni. L’attività, tutuccide moglie e si impicca tavia, è stata scoperta e smantellata dalla poliIn provincia di Pisa due anziani coniugi zia, che ha denunciato le prostitute e posto sono stati trovati morti in un appartamen- sotto sequestro la casa di appuntamenti. to. L’ipotesi degli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio al termine di una violenta ➣ Punto in casa da una vespa Shock anafilattico lo uccide lite. Sono stati i vicini a dare l’allarme dopo aver sentito gridare dall’appartamen- A stroncarlo è stato lo shock anafilattico. È to adiacente il loro alloggio. Secondo morto così, in provincia di Olbia, un pensiouna prima ricostruzione, l’uomo, 76 anni, nato che era stato punto da una vespa nella avrebbe assassinato la moglie di 74 an- propria casa di campagna. Inutili i soccorsi ni, dopo una lite violenta, colpendola più degli operatori del 118. Nella stessa giornata, volte con un’arma da taglio. Quindi, avreb- in zona, i vigili del fuoco sono stati subissati be deciso di farla finita a propria volta, di richieste di intervento per la presenza di impiccandosi. nidi di api e vespe vicino le abitazioni OTTOBRE 2014 CONDOMINIO 9 N.19 Confedilizia: guardare alla reale capacità contributiva LA POSTA DELLE ASSOCIAZIONI Condomini imbrattati A chi spetta la pulizia? Abito a Milano, spesso passo da Piazza Virgilio, e osservo che su un bel palazzo signorile color giallo, ristrutturato qualche anno fa, campeggia una scritta in inglese (ovviamente insieme a graffiti che deturpano tutta la parte bassa del palazzo). La scritta ha un significato volgare. perché non obbligare i condòmini a togliere questo scempio? Ora mi chiedo cosa devono pensare le centinaia di turisti che passano di lì per andare a visitare il Cenacolo. Per rimanere in tema, elenco lo scempio sulle facciate di palazzi stupendi in via Carducci, De Amicis, Molino delle Armi, Via Torino e decine di altre strade ridotte così. Presenteremo Milano ridotta in questa maniera? Sono anni che non vedo una ristrutturazione adeguata ad una città che dovrebbe essere europea (e l’Expo inizia fra pochi mesi). Perché non prendere esempio dalle altre città europee che io visito spesso per lavoro? Spero che qualcuno mi risponda: vorrei essere orgogliosa della mia città, che vedo affollata di turisti da tutto il mondo. Lettera firmata. Risponde il pres. di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici Non sarebbe giusto accollare obbligatoriamente ai condòmini l’onere di ripulire le facciate delle case deturpate dai graffiti vanda- ASSOEDILIZIA: CARICHE SOCIALI Il Consiglio Direttivo di Assoedilizia, riunitosi lo scorso 11 settembre nella sede di via Meravigli, a Milano, ha rieletto alla presidenza dell’organizzazione per il triennio 2015/2017 l’avvocato Achille Colombo Clerici. Ecco le altre nomine. Consigliere di Amministrazione: Alessandro Panza di Biumo. Vice presidenti: Luigi Arborio Mella, Alfredo Campanini Bonomi, Carlangelo Menni di Vignale, Bernardo Negri da Oleggio. Componenti Giunta Esecutiva: Eugenio Bergamasco, Sergio Brembati, Michele D’Amico, Ugo Dozzio Cagnoni, Cesare Rosselli. Casa: “Stop alla tassazione” lici. Si tratta infatti di esiti di un dilagante malcostume, anzi di azioni criminose, che la pubblica amministrazione avrebbe il dovere di prevenire, di impedire e di reprimere, spesse volte anche d’ufficio. La ripulitura di tali imbrattamenti dovrebbe rientrare dunque fra i costi sociali. Tanto più che, se anche il condomino volesse impedire gli imbrattamenti, sarebbe in serissima difficoltà: dovendo, quanto meno, presidiare giorno e notte i muri di casa. Un compito impossibile. In alcuni casi addirittura i graffiti selvaggi sono la conseguenza indiretta di scelte amministrative: come accade in tutti i casi in cui vengono stabiliti ed autorizzati i percorsi di cortei e manifestazioni tradizionalmente forieri di tali azioni aggressive contro la città. Tuttavia, non possiamo essere insensibili di fronte all’esigenza di presentare ad Expo 2015 una Milano dal volto pulito. Sarebbe auspicabile, dunque, che chi se lo può permettere pulisse le facciate della propria casa, soprattutto se si tratta di sconcezze; magari utilizzando le agevolazioni fiscali previste per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria inerenti le parti comuni dei condomini. Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia I l tema è uno, e uno solo: che le tasse devono colpire la reale capacità contributiva anche secondo il precetto costituzionale. Soprattutto se il Fisco vuole essere rispettato e vuole essere un Fisco civile. A cominciare dall’annuale nostro Convegno, che si è tenuto a Piacenza (a segnare la nuova stagione del mercato immobiliare) abbiamo iniziato una campagna serrata su questo punto. Basta colpire i risparmiatori dell’edilizia tassando rendite catastali (aumentate del 5% da Prodi, e a livelli smodati da Monti) che “fabbricano” artificialmente un reddito che non c’è, per colpirlo (esattamente quel che già capita anche per le aree fabbricabili, tali - nell’attuale congiuntura - solo per il Fisco, una vergogna sesquipedale). Basta tassare anche immobili collabenti, comunque inagibili o che non si riesce ad affittare (per una crisi che i politici riescono solo ad aggravare). Basta con i macroeconomisti e le loro strambe teorie, al di fuori della realtà. Basta. La crisi si risolve ricreando la fiducia. E la fiducia diffusa (diffusa, cioè, quanto è diffusa la proprietà delle case) ritornerà quando ritornerà la convenienza nell’investimento immobiliare, perché l’affitto della proprietà diffusa tornerà a rendere qualcosa. Finché si continua a parlare per slogan desueti, acriticamente accettati, la ripresa non arriverà mai. Se la coperta è corta, è perfettamente inutile cercare di tirarsela addosso per intero più di quanto già ciò non avvenga. Chi continua a dire che la ricchezza immobiliare è statica, ignora che - come tutti gli studiosi di economia sanno - vi è una ricchezza immobiliare ferma ed un’altra dinamica. Soprattutto, è inutile continuare a voler dare addosso ad una ricchezza che non c’è più, addirittura sostenendo che il costo degli immobili è elevato, quando ogni passante in strada sa che i prezzi sono crollati e che si è distrutto ogni risparmio. La spesa per i consumi - lo sa ogni semplice massaia - diminuisce per l’emergenza sociale in atto, non certo perché sia immobilizzata, quand’anche ci fosse e, poi, soprattutto perché, crollati i valori delle case, gli italiani non si sentono più garantiti dagli stessi in caso di difficoltà (e, quindi, non spendono, conservano quella liquidità di cui le banche - per mancanza di corrette richieste e di altrettanto corretti investimenti - sono piene). La redistribuzione del carico tributario deve esserci, certo. Ma non sulla base del ritornello lavoro ed imprese, ma sulla base dei reali redditi, come si fa nei Paesi civili qual è la Germania, ove ogni forma di tassazione patrimoniale è stata cancellata, e ciò anche se da noi i mandarini di Stato e di organismi vari, più o meno parassitari, continuano a fare il tifo per essa per mettere al riparo se stessi e le loro megaretribuzioni. Uppi: gran festa per i 40 anni Anapi: formazione è il futuro P S er celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, l’Uppi ha organizzato, con la partecipazione delle sue strutture internazionali (Uppi International ed Union Paneuropéenne de la Propriété Immobilière, nonché dell’International Association Of Giurists Italy Usa) un convegno giuridico internazionale a Santa Margherita Ligure, nei giorni 16-19 ottobre 2014, sul tema: “Il quadro normativo del settore immobiliare nel nostro Paese dopo quarant’anni d’impegno a difesa dei piccoli proprietari. Le diverse realtà in Europa e negli Usa”. Si tratta, quindi, di un convegno di diritto comparato a cui partecipano tredici relatori suddivisi inquattro sessioni presiedute ognuna da un past president Uppi, mentre le relazioni introduttiva e conclusiva saranno tenute rispettivamente dal presidente di Uppi International e dell’Union Paneuropéenne, avvocato Nerio Marino, fondatore dell’Uppi, e dal presidente nazionale in carica, avvocato Gabriele Bruyere. È la prima volta che si tiene in Italia un convegno in cui vengono comparate le politiche della casa tra il nostro Paese ed altri Paesi oltr’Alpe (Spagna, Portogallo, Federazione Elvetica) e oltr’Oceano (Stati Uniti). Tra i rela- tori va segnalato il primo presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, dottor Luigi Rovelli, che parlerà su “inviolabilità della proprietà immobiliare tra Costituzione, poteri di conformazione e C.E.D.U.”. Altre relazioni riguarderanno la riforma del condominio, quella del catasto, il regime fiscale e le locazioni. i è tenuto a Bergamo, il 12 settembre, nel Centro Congressi Fiera Condominio-Expo 2014, il convegno organizzato da Anapi intitolato “Condominew: la gestione immobiliare a valore aggiunto”, in collaborazione con Italia Didacta e Reps. Come illustra Vittorio Fusco, presidente La trasparenza in condominio Il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta del “registro di anagrafe condominiale”. Può, invece, chiedere all’amministratore copia integrale degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali (vd. newsletter dell’Autorità n. 387 del 23.4.2014) in risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia sulle novità introdotte dalla legge n. 220/2012, che ha modificato la disciplina del condominio. Il Garante ha ribadito innanzitutto che l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condo- minio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Per quanto riguarda, poi, le condizioni di sicurezza, con l’entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni. Corrado Sforza Fogliani presidente Confedilizia nazionale Anapi: “Abbiamo ricevuto un buon riscontro di interesse sia dai nostri associati sia da altri operatori del settore. I temi affrontati dai relatori sono basati su esperienze derivanti dalle grandi gestioni immobiliari private e pubbliche, e finalizzati a dimostrare la necessità di evoluzione degli amministratori condominiali verso forme di gestione integrata e sinergica. Tali argomenti, peraltro, rappresentano solo un’anteprima e un primo passo di ciò che Anapi intende sviluppare in collaborazione con i propri consulenti al fine di offrire ai propri associati sia a livello formativo, sia a livello concreto, gli strumenti per attuare una visione innovativa nel campo della gestione dei condomini”. Quindi non solo formazione, ma anche supporto concreto che, come aggiunge Fusco, “Anapi, consapevole della bontà del progetto, promuoverà certa della sensibilità dei propri associati ad aderire con l’ambizione di dimostrare che il mondo degli amministratori di condominio possa essere terreno fertile per una razionalizzazione dei processi di gestione immobiliare. Formare e aiutare i nostri associati a maturare una nuova consapevolezza nell’evoluzione del ruolo dell’amministratore è il percorso che Anapi vuole intraprendere”. 10 IMMOBILI & FISCO N.19 OTTOBRE 2014 Dalle modalità di registrazione alle tempistiche per l’esercizio dell’opzione, tutti i chiarimenti nella guida delle Entrate Locazione: contratto con e senza cedolare D elle tre guide fiscali con focus sulla casa pubblicate nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate, una è dedicata alle locazioni (mentre le altre due affrontano il tema delle compravendite immobiliari e quello delle donazioni e successioni). L’opuscolo in materia di affitti è ripartito in cinque capitoli: i primi due sono relativi alla registrazione del contratto, con e senza cedolare secca; il terzo ha per oggetto i casi di proroghe, risoluzioni e cessioni; il quarto e il quinto, invece, forniscono informazioni, rispettivamente, su errori e possibili rimedi e sull’imposizione fiscale. In questa pagina e nella seguente, pubblichiamo un estratto dei primi due capitoli della guida dal titolo “Fisco e casa: le locazioni”. Il tema è, dunque, quello della registrazione del contratto d’affitto. INTRODUZIONE Registrare un contratto di locazione è, oggi, molto semplice. Non è più necessario recarsi agli sportelli degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, né in banca o in un ufficio postale per il pagamento delle imposte dovute. Si può fare tutto agevolmente da casa. L’Agenzia mette a disposizione, gratuitamente, tutto il software occorrente, nonché un adeguato servizio di assistenza tecnica necessaria per il suo utilizzo. Inoltre, registrare un contratto di locazione è vantaggioso, sia perché obbliga entrambe le parti al rispetto degli impegni assunti, sia perché sono riconosciuti considerevoli benefici fiscali a favore dei proprietari e degli inquilini. In ogni caso, la registrazione dei contratti di locazione è un obbligo per entrambe le parti: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” (articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria 2005). Di seguito saranno esaminate le regole principali che governano la registrazione del contratto di locazione a uso abitativo fra privati (soggetti, cioè, che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione), dedicando un capitolo a parte alle procedure da seguire quando si sceglie il regime fiscale della cedolare secca. In sintesi, la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo: ❖ è obbligatoria, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, tranne nei casi in cui la durata del contratto, non formato per atto pubblico o scrittura privata autentica, non superi i 30 giorni complessivi nell’anno; ❖ può essere richiesta, indifferentemente, dal locatore (proprietario) o dal conduttore (inquilino) dell’immobile, anche tramite intermediario o delegato; ❖va obbligatoriamente effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, quando si posseggono almeno 10 immobili; ❖ va fatta entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o, se anteriore, dalla sua decorrenza. L’Agenzia delle Entrate ha emanato, a inizio 2014, due importanti provvedimenti riguardanti: a) il modello di versamento - F24 elementi identificativi (F24 Elide) - che, a partire dal 1° febbraio 2014, va utilizzato per pagare tutto quanto è connesso ai contratti di locazione e affitto di beni immobili (imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, sanzioni e interessi); b) il prodotto RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (software, ambiente web e modello), che ha semplificato il panorama dei vari applicativi informatici utilizzati per la registrazione dei contratti di locazione (Siria, Iris, contratti di locazioni), per i pagamenti e per gli adempimenti successivi, prendendo, inoltre, il posto anche del “modello 69”. Di fatto, utilizzando RLI è possibile (direttamente per chi è abilitato ai canali “Fisconline” e “Entratel”, con il software o fruendo dell’applicazione web, oppure con il modello da presentare in ufficio): ◆ registrare i contratti di locazione e affitto di immobili; ◆ comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni; ◆esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca; ◆ comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Il software e l’applicazione web consentono, inoltre, di trasmettere anche la copia del contratto, e di effettuare i pagamenti (per la registrazione, la proroga, la cessione, ecc.) mediante addebito su c/c. Anche il contribuente che registra il contratto in ufficio può adesso effettuare il pagamento con addebito sul c/c. Per quanto concerne l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione va inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape), comprensiva dell’attestato stesso. Inoltre, una copia dell’attestato deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013, articolo 1, comma 7). SENZA CEDOLARE Le imposte da pagare Quando non è possibile (o non si desidera) scegliere il regime fiscale della cedolare secca, per la registrazione dei contratti di locazione a uso abitativo sono dovute: ❖ l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per le annualità previste; ❖ l’imposta di bollo, che è pari, per ogni copia da registrare, a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe. Se le parti decidono di stipulare un contratto pluriennale, possono scegliere di pagare l’imposta di registro: ◆ in un’unica soluzione, per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo). In questo caso, l’imposta da versare non può essere inferiore a 67 euro. L’opzione permette, però, di usufruire di una detrazione dall’imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2014, l’1%) moltiplicato per il numero delle annualità; ◆annualmente (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. In questo caso, l’imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitati- va”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, per il calcolo dell’imposta di registro va considerato il 70% del canone annuo. Registrare il contratto Il contratto di locazione può essere registrato telematicamente, attraverso Fisconline o Entratel, oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia. In entrambi i casi, il prodotto di riferimento è “RLI”: ❖software o ambiente web, per la registrazione telematica; ❖modello, per la presentazione in ufficio. Per la registrazione è possibile anche incaricare un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera) o un delegato. Registrazione telematica: Rli software e web I contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) possono utilizzare l’applicazione “contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, gratuita, in versione software o in versione web. Con RLI (software e web) è possibile: ◆registrare il contratto di locazione; ◆ pagare, contestualmente, l’imposta di registro e l’imposta di bollo. L’applicazione calcola automaticamente le imposte da versare e richiede l’indicazione degli estremi del conto corrente acceso presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa; ◆ allegare una copia del contratto sottoscritto dalle parti e gli eventuali ulteriori documenti (scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni), il tutto in unico file in formato TIF e/o TIFF e PDF/A. L’allegazione del contratto è facoltativa in presenza, contemporaneamente, di: ❖un contratto di locazione a uso abitativo (codici L1 o L2), stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione; ❖un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre; ❖ una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre immobili, tutti censiti con attribuzione di rendita; ❖un contratto contenente, esclusivamente, la disciplina del rapporto di locazione senza ulteriori pattuizioni. La registrazione in ufficio Per registrare il contratto di locazione in ufficio, occorre presentare: ◆ la richiesta di registrazione effettuata sul modello RLI, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate o reperibile in ufficio; ◆ almeno due originali - o un originale e una copia con firma in originale - del contratto da registrare. Qualora i contratti da registrare fossero più di uno, occorrerà compilare anche il modello RR; ◆le attestazioni di pagamento delle imposte di registro e di bollo (o il contrassegno telematico per l’imposta di bollo con data di emissione non successiva alla data di stipula). Questo, a meno che non si richieda direttamente all’ufficio il pagamento delle imposte di registro e di bollo, compilando l’apposito modello per la richiesta di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Quando non si sceglie di pagarle con addebito su c/c, le imposte dovute possono essere versate: a) con il modello F24 Elide oppure, fino al 31 dicembre 2014, con il modello F23, l’imposta di registro; b) con il modello F24 Elide oppure con contrassegno telematico, l’imposta di bollo. CON CEDOLARE La cedolare secca La “cedolare secca” è una modalità di tassazione dei canoni d’affitto alternativa a quella ordinaria e che, a certe condizioni, può essere scelta dal locatore. Essa consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Tale aliquota di imposta ammonta a: a) 21% del canone stabilito dalle parti: per i contratti di locazione a canone libero; b) 10% del canone annuo per il quadriennio 2014/2017 (15% a partire dal 2018): per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: ❖nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe); ❖nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia); ❖nei Comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 47/2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per quanto concerne le imposte non dovute, sono le seguenti: 1) Irpef; 2) Addizionale regionale; 3) Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell’immobile); 4) Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione); 5) Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe). Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Attenzione: scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat). La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione. Gli immobili interessati La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire le società, le associazioni e gli enti non commerciali. Gli immobili per i quali si può scegliere il Segue a pag. 11 OTTOBRE 2014 N.19 IMMOBILI & FISCO 11 Continua da pag. 10 regime della cedolare sono le unità locate per fini abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) e quelle per le quali sia stata presentata domanda di accatastamento in una di queste categorie. Sono esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (per esempio, fabbricati accatastati come uffici o negozi). Così come sono fuori dall’applicazione della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo. La cedolare può essere scelta anche per le pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo, ma a condizione che locatore e locatario siano le stesse persone e che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell’immobile abitativo, evidenziando la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’abitazione già locata. Non è possibile scegliere la cedolare per i contratti di locazione di immobili situati all’estero e per i contratti di sublocazione. In entrambi i casi, infatti, i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi e non fra i redditi fondiari. Con riferimento all’attività esercitata dal locatario e all’utilizzo dell’immobile locato, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con locatari che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. In pratica, la cedolare secca può essere scelta solo se entrambe le parti agiscono da “privati”. Può essere esercitata l’opzione, invece, per i contratti di locazione conclusi con soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (compresi quelli con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell’uso abitativo dell’immobile). L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (DL 472014 - Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015). Quando scegliere l’opzione L’opzione può essere esercitata: ◆alla registrazione del contratto; ◆ nelle annualità successive, nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità; ◆in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. Anche in questo caso, l’opzione va esercitata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla proroga. Quando non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (contratti la cui durata non superi i trenta giorni complessivi nell’anno), il locatore può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi - relativa all’anno nel quale il reddito è prodotto - oppure esercitare l’opzione alla registrazione, in caso d’uso o volontaria. Il limite di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di Locazione: contratto con e senza cedolare L’imposta di registro deve essere corrisposta locazione, di durata anche inferiore a trenta to di locazione (entro 30 giorni dal momento giorni, intercorsi nell’anno con il medesimo della proroga). solo sul corrispettivo riferibile agli immobili b) locatario. e c), determinato in proporzione alla rendita IMPOSTA SOSTITUTIVA catastale degli stessi: La durata e la revoca Rendita b)/rendita totale = 900/4.000 x 100 = Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, 22,5%; L’opzione per la cedolare secca comporta che il locatore applichi il regime scelto per l’in- scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le Rendita c)/rendita totale = 2.000/4.000 x 100 tero periodo di durata del contratto (o della stesse dell’Irpef. È possibile anche compensare = 50,0%; proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercita- l’imposta dovuta con eventuali crediti. A cam- Corrispettivo riferibile agli immobili b) e c) = ta nelle annualità successive alla prima, per il biare è la misura dell’acconto, pari al 95% del- 45.000 x 72,5% = 32.625. l’imposta dovuta per l’anno precedente. L’imposta di registro da corrispondere, soliresiduo periodo di durata del contratto. dalmente dalle parti contraenti, alla registraIl locatore ha comunque la facoltà di revocazione del contratto, è pari a 652,50 euro re l’opzione in ciascuna annualità contrattuale L’acconto In generale, l’acconto non è dovuto nel (32.625 x 2%). successiva a quella in cui la stessa è stata eserciprimo anno di esercizio dell’opzione per la Sul contratto di locazione deve essere, tata. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’im- cedolare secca, poiché manca la base imponi- comunque, corrisposta l’imposta di bollo nella posta di registro relativa all’annualità di rife- bile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva misura ordinaria. È possibile scegliere la cedolare anche quanrimento e comporta il versamento della stessa dovuta per il periodo precedente. Il pagamento dell’acconto è dovuto se l’importo dell’imdo l’immobile abitativo è locato con lo stesso imposta. posta sostitutiva dovuta per l’anno precedente contratto con il quale si affitta anche un fabbriÈ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime supera i 51,65 euro. In questo caso, il versa- cato strumentale. In questo caso, la quota riferibile all’immobile per il quale si intende applidella cedolare secca. In ogni caso, le imposte di mento dell’acconto va effettuato: registro e bollo già versate non possono essere ❖in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, care la cedolare secca (l’immobile abitativo) se l’importo è inferiore a 257,52 euro; va determinato in proporzione alla rendita carimborsate. ❖in due rate, se l’importo dovuto è superiore a tastale dei fabbricati. 257,52 euro: Gli effetti sul reddito Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur 1) la prima, pari al 38% (40% del 95%) del- Presenza di più locatori Se ci sono più locatori, ognuno di loro può non rientrando nel reddito complessivo per il l’imposta dell’anno precedente, entro il 16 giugno (o il 16 luglio, con la maggiorazione dello scegliere di applicare la cedolare o meno. Se calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la par0,40%); non tutti optano per la cedolare: te derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel computo di quello in base al 2) la seconda, del restante 57% (60% del ❖deve essere pagata l’imposta di bollo; 95%), entro il 30 novembre. ❖ i locatori che non applicano la cedolare quale: ❖ è determinata la condizione di familiare Attenzione: La prima rata dell’acconto può esse- devono pagare - in solido con il conduttore fiscalmente a carico o la misura di deduzioni re versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono l’imposta di registro, calcolata sulla parte del e detrazioni (come, per esempio, quella per dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizio- canone che corrisponde alla propria quota di erogazioni liberali in favore di associazioni ni previste per la rateazione dell’Irpef. possesso; senza scopo di lucro, che spettano nel limite ❖la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha massimo del 2 per cento del reddito comples- Versamento a saldo effetto per tutti i locatori. Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si sivo); ❖ sono calcolate le detrazioni per carichi di applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il Locazione parziale famiglia, le altre collegate al tipo di reddito pos- versamento va effettuato entro il 16 giugno È possibile scegliere la cedolare secca anche dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o seduto e quelle per canoni di locazione; se si affitta una singola camera dell’abita❖è stabilita la spettanza o la misura di benefici, entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello zione. Tuttavia, va considerato che, nel caso fiscali e non, collegati al possesso di requisiti 0,40%. Per il versamento dell’imposta sostitutiva siano locate - con diversi contratti - più porreddituali (quali, in particolare, l’Isee). zioni di un’unità abitativa con un’unica renIn ogni caso, i dati dell’immobile locato e gli con il modello F24 vanno utilizzati i seguenti dita (per esempio, più stanze della stessa abiestremi di registrazione del contratto vanno codici tributo: tazione), tutti i redditi di locazione debbono riportati in dichiarazione (sezione I, quadro B ◆ 1840 - Cedolare secca locazioni - Acconto essere tassati allo stesso modo. Quindi, la sceldel modello 730 - sezione I, quadro RB del prima rata; ta per l’applicazione della cedolare per un ◆ 1841 - Cedolare secca locazioni - Acconto modello Unico e Unico mini). contratto di locazione di una camera obbliga seconda rata o unica soluzione; il locatore all’esercizio dell’opzione anche per SCELTA E CONTRATTO ◆1842 - Cedolare secca locazioni - Saldo. il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa abitaIl contratto di locazione può essere registrato CASI PARTICOLARI zione. telematicamente, attraverso Fisconline o Entratel, oppure presso qualsiasi ufficio dell’A- Locazione di più immobili genzia, anche quando si sceglie il regime della Se il contratto di locazione riguarda più Comproprietario non risultante Nel caso di un immobile in comproprietà, il cedolare secca contestualmente alla richiesta unità immobiliari, è possibile scegliere la cedocontratto di locazione stipulato da uno solo di registrazione. lare anche solo per alcune di esse. In questo Il prodotto di riferimento da utilizzare per la caso, l’imposta di registro deve essere calcolata dei proprietari ha effetti anche nei confronti registrazione è “RLI”: sui canoni degli immobili senza cedolare. Qua- di quello non presente nell’atto. Ne consegue ◆software o ambiente web, per la registrazione lora sia indicato un canone unitario, l’imposta che anche quest’ultimo ha la possibilità di telematica; di registro è dovuta sulla quota di canone im- optare per la cedolare secca (nel quel caso, ◆ modello, per la presentazione in ufficio (nel putabile agli immobili per i quali non trova anche lui deve comunicare preventivamente qual caso, non essendo dovute le imposte di applicazione il regime della cedolare secca, de- al conduttore, tramite lettera raccomandata, registro e di bollo, è sufficiente portare con sé il terminata in misura proporzionale alla rendita la rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi timodello RLI e le copie del contratto). catastale. Anche per registrare i contratti con opzione Esempio: contratto di un anno per tre immo- tolo). per la cedolare secca è possibile ricorrere a un bili, con un corrispettivo contrattuale comintermediario abilitato (professionisti, associa- plessivo annuo di 45.000 euro. Gli immobili Trasferimento immobile locato zioni di categoria, Caf, eccetera) o a un delega- oggetto del contratto sono: L’opzione per la cedolare secca cessa di to. a) immobile abitativo di categoria catastale avere efficacia con il trasferimento dell’imCon RLI, software, ambiente web o model- A1, rendita 1.100 euro; mobile locato, mentre continua ad avere eflo in ufficio, è possibile anche esercitare la b) immobile abitativo di categoria catastale fetto fino al termine dell’annualità contratrevoca o optare per la cedolare secca nei casi in A2, rendita 900 euro; tuale per l’imposta di registro e di bollo. Non cui la scelta sia fatta: c) immobile non abitativo di categoria cata- sussistendo l’obbligo di stipulare un nuoa) in un’annualità successiva (entro 30 giorni stale C1, rendita catastale 2.000 euro. vo contratto, i nuovi titolari potranno optare dalla scadenza dell’annualità precedente); Il locatore sceglie la cedolare secca solo per per la cedolare secca entro trenta giorni dalla b) in fase di proroga, anche tacita, del contrat- l’immobile a). data del subentro. 12 IMMOBILI & FISCO N egli ultimi anni, attraverso differenti legislature, il sistema delle agevolazioni fiscali ha toccato molti aspetti della vita di tutti gli italiani; tra questi si dimentica, troppo spesso, che molti interventi hanno riguardato anche il comparto del trattamento dell’acqua domestica, in particolare per uso sanitario. Già grazie al decreto legge n. 83 del 2012 in Italia è stata introdotta una novità sostanziale, ovvero, l’estensione della detrazione fiscale del 65% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La legge di stabilità per il 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013) ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni delle spese per interventi di risparmio energetico e per ristrutturazione del patrimonio edilizio e ha altresì introdotto la detrazione per l’acquisto N.19 Trattamento acqua domestica Ecco quali agevolazioni fiscali di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento. Le spese sono detraibili nella misura del 65% se sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 e del 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. In caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote saranno del 65% per le spese del primo semestre 2015 e del 50% per quelle sostenute dal secondo semestre 2015 al primo semestre 2016. Sin dal 2008, inoltre, è possibile agevolare l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza, di impianti geotermici a bassa entalpia e di tutti i prodotti che generalmente sono connessi all’installazione di caldaie. In particolare, la norma prevede solo che venga sostituito un impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, per cui qualora nel prezzo di tale bene siano inclusi anche filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento, anch’essi possono essere oggetto di agevolazione. Tale conclusione deriva dal fatto che in questo modo si ottiene non solo un risparmio energetico ma, nello specifico, anche un evidente risparmio idrico. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, le OTTOBRE 2014 spese sostenute per l’acquisto di filtri addolcitori, sistemi di dosaggio e prodotti per il condizionamento dell’acqua sanitaria e circuiti di riscaldamento godono della detrazione del 50%, in caso di interventi su singole unità abitative, in ambito di una manutenzione straordinaria e, nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, nell’ambito di una manutenzione ordinaria. In un apparente dedalo di norme e agevolazioni, quindi, i vantaggi per l’utente finale ben assistito da installatori professionisti e aziende leader del settore - può essere concretamente rilevante ed è importante che si diffonda nella misura maggiore possibile l’informazione circa le possibilità con cui oggi, tutti gli italiani, possano avere delle abitazioni più efficienti con un importante risparmio economico e ambientale. Fonte: Aqua Italia FISCO & IMMOBILI, RISPONDE L’AGENZIA DELLE ENTRATE Detrazione per acquisto di materasso antidecubito tare un immobile residenziale a un privato applicando la cedolare secca? D. A quali condizioni l’acquisto di un materasso “dispositivo medico” può usufruire della detrazione del 19% come spesa sanitaria? R. La cedolare secca sugli affitti è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Costituisce, pertanto, un’alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario (articolo 3, comma 1, Dlgs 23/2011). Interessa i proprietari (o i titolari di diritti reali di godimento) di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese arti o professioni; deve cioè trattarsi di soggetti passivi Irpef che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguono reddito fondiario. È, di conseguenza, preclusa l’adozione della cedolare secca ai soggetti passivi Ires individuati dall’articolo 73 del Tuir, tra cui rientrano le società a responsabilità limitata. R. Le spese per i materassi antidecubito sono detraibili al 19%, per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro, da applicarsi sull’ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). La detrazione spetta a condizione che il materasso presenti le caratteristiche tecniche individuate dal decreto del ministero della Sanità n. 332/1999, e sia pertanto antidecubito (risoluzione 11/E del 2007). Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di prescrizione medica; in alternativa, può produrre un’autocertificazione che attesti la necessità per la quale è stato acquistato il materasso. Installazione montascale Quali agevolazioni D. Mia cognata, disabile, ha necessità di installare un montascale nel condominio ove è proprietaria di un appartamento. Può usufruire di qualche agevolazione? R. L’installazione di ascensori e montacarichi rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% (misura applicabile fino a tutto il 2014) su una spesa massima di 96mila euro. È possibile detrarre anche il 19% delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap (tra cui rientra anche la costruzione di rampe per le eliminazione delle barriere architettoniche esterne alle abitazioni). In caso di fruizione di entrambe le agevolazioni, la detrazione del 19% spetta solo sulla parte di spesa che eccede quella per la quale si intende beneficiare della detrazione del 50%. L’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili sconta, inoltre, l’aliquota Iva agevolata al 4 per cento. Srl: no alla locazione con opzione della cedolare D. Una società a responsabilità limitata può affit- Immobile a uso promiscuo Niente cedolare secca D. Ho intenzione di fittare con cedolare secca un appartamento. Posso adibire lo stesso anche a studio? R. Non possono usufruire del regime della cedolare secca i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, così come le locazioni concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, di arti o professioni (paragrafo 1.2 della circolare 26/E del 2011). Tale regime, infatti, trova applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Usucapione di immobile e bonus per prima casa D. Una sentenza decide l’usucapione di un immobile, che viene destinato dall’interessato a prima casa: l’imposta di registro è agevolata? E quelle ipotecaria e catastale? R. L’agevolazione prima casa (articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986) trova applicazione anche per le sentenze che dichiarano l’avvenuta usucapione di un appartamento, limitatamente all’imposta di registro, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione. Nonostante l’acquisto sia a titolo origi- nario i cui effetti retroagiscono sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti agevolativi dovrà essere valutata da parte dell’Amministrazione finanziaria con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della stessa (risoluzione 25/2012). L’applicabilità del beneficio è subordinato alla presenza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di legge, che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d’intervenuta usucapione. L’agevolazione non trova invece applicazione in relazione alle imposte ipotecaria e catastale. Agevolazioni prima casa Requisito della residenza D. Può usufruire delle agevolazioni prima casa l’acquirente che già risiede in quel comune, ma in affitto? R. Per usufruire dell’agevolazione prima casa, è necessario che l’immobile sia ubicato, alternativamente: 1) nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza; 2) nel territorio del comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto; 3) nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la sua attività, se diverso da quello in cui risiede; 4) nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro; 5) in qualsiasi comune, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero e l’immobile è acquisito come prima casa sul territorio italiano (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). Non è quindi necessario spostare la residenza nell’immobile acquistato. L’Imu va ricondotta al diritto di abitazione D. Alla morte di mio padre, la casa coniugale, di cui era unico proprietario viene assegnata a mio fratello. Nella casa ha continuato e continua ad abitare mia madre. Chi paga l’Imu? R. Sono soggetti passivi dell’imposta munici- pale propria il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011). In particolare, il diritto di abitazione è un diritto strettamente personale che spetta al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, cui sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 del codice civile). Ai fini dell’Imu, pertanto, il coniuge superstite è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo dell’imposta. È il caso, tuttavia, di ricordare che l’Imu non è più dovuta sull’immobile adibito ad abitazione principale, purché non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sostituzione di infissi: spetta il bonus mobili? D. La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso rientra in uno degli interventi di manutenzione straordinaria che consentono di usufruire del bonus mobili? R. I contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria (tra i quali rientra anche la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso) possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (nonché A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del Dl 632013). Per fruire del bonus per l’acquisto dei mobili, non è richiesto che ci sia collegamento fra gli stessi e l’ambiente ristrutturato: è sufficiente il collegamento con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso; l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, pertanto, è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli “ristrutturati”, purché l’immobile sia oggetto di interventi edilizi (circolare 29/E del 2013). OTTOBRE 2014 PROFESSIONI 13 N.19 Dal congresso nazionale emerge una mozione. Tra i punti salienti, anche la deduzione fiscale delle spese di formazione Ingegneri: da Governo più annunci che fatti l Governo era partito con annunci inte“Iressanti, ora lo aspettiamo alla prova dei LA MOZIONE fatti. Per il momento le potenzialità degli interventi previsti è largamente inferiore alle attese”. Una posizione forte, quella con cui il presidente Armando Zambrano ha introdotto il cinquantanovesimo congresso del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, svoltosi nelle scorse settimane a Caserta. Un attacco non soltanto ai limiti dello Sblocca Italia, ma anche all’attività complessiva dell’Esecutivo: “Il Governo - continua Zambrano - può e deve dare dimostrazione concreta di voler proseguire sul filo delle pur significative promesse iniziali. Insomma, sulla via della semplificazione richiesta dagli ingegneri. Un esempio su tutti: in materia di sicurezza degli edifici scolastici, e di dissesto idrogeologico, avevamo avanzato proposte precise, che prevedessero una partecipazione più attiva di noi professionisti, ma al momento è stata scelta un’altra strada, basata sull’affidamento della progettazione alla pubblica amministrazione”. E che dire delle norme per lo sblocco edilizio e il regolamento unico edilizio comunale, inserite nella bozza precedente dello Sblocca Italia e poi non concretizzatesi? Argomenti di cui si è discusso nella tre giorni casertana, al termine della quale gli ingegneri hanno approvato una mozione in 29 punti, con cui impegnano il Consiglio nazionale a promuovere istanze di carattere professionale, deontologico e fiscale. Tra i 29 punti della mozione approvata dagli ingegneri al termine del congresso nazionale, alcuni rivestono particolare importanza per le azioni che implicano. Ecco un estratto. 3. A consolidare il rapporto con le altre professioni, non soltanto dell’area tecnica, per conseguire maggiore attenzione dalla politica e dalle istituzioni pubbliche e far sì che le proposte della categoria, attraverso la condivisione, ottengano pieno riconoscimento; 5. A lavorare per la definizione delle modalità che consentano ai professionisti, mediante il riconoscimento delle loro specifiche capacità e responsabilità, di intervenire in funzione sussidiaria della P.A. nell’ambito del rilascio di pareri e attestazioni, allo scopo di ridurne i tempi di rilascio ed i relativi oneri economici, anche promovendo corsi di formazione comuni tra professionisti e dipendenti degli enti locali; 9. A rivendicare presso il Governo ed il Parlamento l’assoluta necessità, a tutela della qualità della prestazione, e quindi, della collettività e della committenza pubblica, della piena applicazione del Decreto Ministeriale 143/2013 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, privilegiando i sistemi di aggiudicazione non riferiti al solo criterio del prezzo più basso; 12. Ad impegnarsi ulteriormente per la revisione della disciplina delle Società tra Profes- Operatori contatori gas Pubblicata la nuova Uni È stata pubblicata in questi giorni la nuova norma UNI 11554:2014 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, destinata agli operatori del post-contatore gas. La norma, elaborata dal CIG, l’ente federato all’UNI per la normazione nel settore gas, definisce i requisiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili - della prima, seconda e terza famiglia secondo la norma UNI EN 437 - di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia di coloro che: ◆ progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas; ◆ scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti. Nella descrizione dell’attività professionale, la norma UNI 11554 definisce tre differenti profili specialistici: ❖Responsabile tecnico (Profilo A); ❖Installatore (Profilo B); ❖Manutentore (Profilo C). Per ognuno dei profili specialistici sopra elencati, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e del- la pressione di alimentazione, sono stati individuati due ulteriori livelli: Primo livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla prima, seconda e terza famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar; Secondo livello: impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla prima, seconda e terza famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW. Alla norma verrà affiancata una prassi di riferimento - elaborata da CIG, UNI e Accredia - che conterrà raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554. Il documento ha terminato la fase di consultazione pubblica nel mese di luglio ed è dunque ormai di prossima pubblicazione. Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido (al massimo 8 mesi dall’approvazione della richiesta) processo di condivisione ristretta ai soli autori. Fonte: UNI sionisti (STP), mediante la definizione di un inquadramento fiscale e previdenziale coerente con il modello societario adottato e attraverso l’estensione, a tutti i modelli societari antecedenti (v. società di ingegneria), dell’obbligo d’iscrizione all’Albo, con conseguente sottoposizione alla potestà disciplinare dell’Ordine professionale, nonché dell’assolvimento degli obblighi assicurativi; 13. A lavorare per l’accoglimento delle proposte fiscali, elaborate dal CNI e dalla Rete delle Professioni Tecniche, che - non comportando oneri per le casse dello Stato - permettono una rimodulazione del concetto di autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità dei professionisti all’IRAP e all’estensione al 100% della deducibilità delle spese sostenute per l’aggiornamento professionale, nonché a proporre misure di detrazione dei costi sostenuti dai soggetti privati per le prestazioni di ingegneria connesse ad interventi in materia di sicurezza e sostenibilità; 18. A porre in essere tutte le iniziative necessarie per dare piena attuazione all’accordo concluso con UNI che ha permesso a tutti gli iscritti di accedere alle norme, tramite modalità informatiche e a costi bassissimi, grazie alla convenzione cui stanno aderendo e aderiranno i rispettivi Consigli degli Ordini, estendendo queste attività anche ad altri enti di normazione, tra i quali in particolare il CEI; 19. Ad agire per far sì che il Ministero della Giustizia accolga le richieste degli ingegneri Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale Ingegneri per il completamento della riforma delle professioni per quanto concerne la riorganizzazione su base territoriale degli Ordini professionali, la modifica del DPR 328/2001 in tema di esame di stato e competenze professionali, rimediando ad alcune lacune ed ambiguità ancora oggi presenti, nonché introducendo l’attribuzione ai Consigli Nazionali della potestà di emanazione e aggiornamento dei Codici Deontologici di Categoria; 21. A favorire le condizioni perché l’ingegnere possa esplicare a pieno la propria attività verso la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica, la costruzione di città intelligenti; 22. Ad attivarsi nei confronti del Governo e delle istituzioni comunitarie affinché tutti gli investimenti degli enti locali, finalizzati alla mitigazione dei rischi (sismico, idrogeologico, idraulico, incendio, ecc.) per la tutela della pubblica incolumità, siano esclusi dal rispetto del vincolo del Patto di Stabilità. Pochi architetti tutelano la proprietà intellettuale delle creazioni Il brevetto… Questo sconosciuto! “G li architetti sono senza dubbio i professionisti più creativi e meno concreti per quanto concerne la tutela di disegni finalizzati alla produzione industriale”. A dichiararlo è l’architetto Paolo Anzuini, presidente dell’associazione Valore delle Idee, secondo il quale “Durante le fiere/mostre che si svolgono in tutta Italia, il 90% dei prodotti/prototipi esposti nelle sezioni sperimentali/innovative non sono tutelati. La maggior parte degli architetti non conosce il tema della proprietà per diverse ragioni, prima fra tutte l’inesistenza di formazione durante il corso di studi universitari. Dobbiamo mettere in condizione i potenziali inventori di poter valutare la possibilità di tutelare le loro idee trasformandole in invenzioni per arrivare al deposito ed il riconoscimento di brevetti forti”. Il che, pone anche un problema di qualità. “Il nostro Paese - continua Anzuini - non ha ancora intuito che il concetto principale del brevetto non si riscontra con i numeri, ma con la qualità dei depositi. Possiamo brevettare centinaia di invenzioni, ma se nel processo industriale se ne avviano circa il 20-30%, i restanti brevetti, per la società ed il progresso tecnologico, non producono effetti innovativi e vanificano risorse e contributi messi a disposizione dallo Stato. Un buon portafoglio brevetti può invece essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dello studio di architettura, elevandone l’immagine positiva”. D’accordo con tale punto di vista, anche il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, architetto Livio Sacchi: “Crediamo fortemente nell’importanza della proprietà indu- striale ed intellettuale. Per tale motivo abbiamo deciso di promuoverne ed incentivarne la conoscenza e di stipulare con l’associazione Valore delle Idee una convenzione avente ad oggetto tale scopo. Tra le iniziative in programma, ci sono i corsi dal titolo “Brevettiamoci”, che avvicinano gli architetti al tema della proprietà industriale fornendo gli strumenti per capire le differenze sostanziali tra brevetto, modello, disegno e marchio; mostre ed incontri con l’intento di mettere in contatto imprenditori e professionisti con progetti e prodotti “tutelati”; inoltre, sarà istituito un osservatorio sui concorsi che permetterà di migliorare la tutela della proprietà industriale per tutti gli iscritti che intendano partecipare ai concorsi destinati all’industria. “Con questo percorso - chiosa Sacchi - ci auspichiamo maggiori opportunità di lavoro per tutti coloro che volessero entrare in un mercato fortemente in crescita come quello della proprietà industriale ed intellettuale, in veste di consulenti, traduttori, disegnatori di prodotti industriali”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’avvocato Guido Del Re, dell’omonimo studio legale: “Mediante la partecipazione in qualità di relatore, ai corsi organizzati presso gli Ordini professionali degli architetti, ho potuto constatare la carenza di informazione e la curiosità che ruota intorno al mondo della proprietà industriale ed intellettuale. La quotidianità lavorativa degli architetti li porta spesso a trovarsi nella paradossale situazione di non essere consapevoli di aver o meno inventato qualcosa, per mancanza di conoscenza giuridica e non dell’argomento. Per tale motivo ritengo fondamentali i corsi sulla proprietà industriale”. 14 CASA & ENERGIA N.19 È in scadenza l’adesione al gruppo d’acquisto organizzato da Altroconsumo COME ADERIRE Ma, in sostanza, chi è interessato che cosa deve fare? Lo spiega direttamente Altroconsumo: “Se sei tra coloro che hanno già aderito, hai già ricevuto la comunicazione con indicato l’importo esatto di quanto puoi risparmiare in bolletta, calcolato sulla base delle tua spesa attuale. Se al momento dell’iscrizione al gruppo non avevi inserito questa informazione, puoi farlo ora: recupera l’ultima email ricevuta da “Abbassa la bolletta”, clicca sul link che trovi al suo interno e inserisci i tuoi attuali dati di consumo. In questo modo potrai visualizzare il calcolo personalizzato del tuo risparmio e conoscere dettagli e informazioni sulle modalità per aderire al nuovo contratto. Se invece non hai ancora aderito, nessun problema: puoi farlo fino al 30 settembre. Partecipa quindi al gruppo d’acquisto e beneficia anche tu delle tariffe di luce e gas vantaggiose che hanno appena vinto l’asta di Abbassa la bolletta 2014”. I NUMERI DEL 2013 La prima edizione del gruppo d’acquisto energia di Altroconsumo è stato un successo, una grande opportunità per tutti i consumatori. Dal 27 maggio 2013, giorno in è stata aperta a tutti (non solo ai nostri soci) la campagna di adesione, fino al 19 settembre (il giorno in cui si è tenuta l’asta vera e propria) ci sono state oltre 170 mila persone che hanno aderito all’iniziativa, alle quali vanno aggiunti gli oltre 25 mila che hanno deciso di partecipare ad asta conclusa, quando sono state riaperte le sottoscrizioni per dare modo a più consumatori di beneficiare delle offerte e delle tariffe vincitrici dell’asta. Un’asta che, va ricordato, ha visto partecipare ben 12 fornitori di luce e gas precedentemente selezionati in base alla qualità del servizio e alla loro trasparenza nei confronti dei clienti; un’asta vera, che è durata in totale 3 ore con 32 rilanci complessivi, e che ha visto alla fine tre vincitori. Oltre 220 euro: è questo il risparmio medio annuale stimato per i quasi 40 mila consumatori che hanno attivato le tariffe luce e gas delle tre aziende vincitrici con la prima edizione di “Abbassa la bolletta”. Un passaggio al nuovo operatore che Altroconsumo ha facilitato e sul quale c’è stata anche un’azione di vigilanza, offrendo a tutti i consumatori una pagina on linepersonalizzata e dedicata, che li ha condotti passo passo alla sottoscrizione dei nuovi contratti. 2014 Finestre: Anfit promuove nuova etichetta energetica Bollette basse: ultima chiamata A M artedì 30 settembre. A meno di proroghe dell’ultim’ora, è questa la scadenza per aderire ad “Abbassa la bolletta”: il gruppo d’acquisto d’energia promosso da Altroconsumo. Un’inziativa che, fino, ad ora, ha fatto registrare risultati superiori ad ogni aspettativa. Già più di 77 mila consumatori hanno aderito al gruppo d’acquisto per dare un taglio alla bolletta di luce e gas. Oltre 7.700 famiglie hanno già cambiato fornitore, per un totale di oltre 13.300 contratti di luce e gas. Tra le regioni più attive, che hanno già effettuato il cambio del fornitore, al primo posto troviamo la Lombardia (26%), seguita da Veneto (13,7%), Piemonte (10,2%) e Lazio (10%). Fino al 30 settembre, chi non si fosse ancora iscritto può ancora farlo, in maniera semplice e attraverso il sito di Altroconsumo: in tempo reale si visualizzerò il calcolo personalizzato di quanto si può risparmiare passando ai due vincitori dell’asta e si potrà sottoscrivere le offerte in pochi click. L’adesione è gratuita e senza impegno. Trenta (per la luce) e Gala (per il gas) sono, tra tutti i fornitori che selezionato da Altroconsumo per serietà e trasparenza, quelli che hanno formulato i migliori pacchetti di fornitura, aggiudicandosi quindi l’asta di “Abbassa la bolletta 2014”. Passando a questi fornitori, i responsabili del gruppo d’acquisto hanno calcolato che il risparmio medio annuo (confrontato con la nuova tariffa di maggior tutela in vigore dal 1° luglio 2014) è fino 47 euro sulla bolletta della luce e fino ad 88 euro su quella del gas OTTOBRE nche le finestre avranno la loro etichetta, per garantire ai consumatori finali le prestazioni energetiche degli infissi assicurando la certezza della provenienza. L’innovazione è frutto di un’iniziativa dellAnfit (Associazione nazionale per la tutela della finestra made in Italy) che a breve promuoverà l’apposizione sulle finestre realizzate dalle aziende associate, di un’etichetta energetica accompagnata da un Certificato di Origine. L’idea, peraltro, anticipa le disposizioni della Direttiva europea 201030-UE che prevede l’applicazione dell’etichetta sui prodotti che consumano energia, come da tempo succede per gli elettrodomestici, e su quelli che aiutano a conservarla come gli infissi esterni. Grazie all’etichetta energetica, ai pittogrammi colorati e alle classi energetiche ben evidenziate, i consumatori potranno conoscere immediatamente, Comune per Comune: ◆il livello di isolamento termico assicurato dalla finestra, fattore indispensabile per ridurre le spese di riscaldamento in inverno; ◆ le prestazioni estive, essenziali per evitare i fenomeni di surri- scaldamento e per contenere le spese degli impianti di condizionamento. Il tutto basato su un rigoroso metodo di calcolo della classificazione energetica che prende in considerazione le disposizioni di specifiche leggi italiane in materia di risparmio energetico, come il DPR 412/93, il DM 28/12/2012 “Conto termico” per la determinazione dei limiti per il bilancio energetico invernale e il D.Lgs 311/2006 per i limiti di soglia del bilancio estivo. Sull’etichetta energetica i consumatori troveranno, finestra per finestra, non solo le classi energetiche del singolo infisso ma anche i suoi dati identificativi, compreso il lotto di produzione, e la rassicurante indicazione della provenienza Made in Italy. Etichetta energetica e Certificato di Origine potranno essere rilasciate solo dai soci Anfit in possesso del Marchio Quality Anfit, che con le sue severe procedure attesterà la qualità, la sicurezza nell’uso e la realizzazione dei serramenti sul territorio nazionale. Una dichiarazione che rassicurerà anche sul rispetto delle leggi e delle norme italiane. Fonte: Anfit Segretaria24.it: amministratore sempre raggiungibile Primo contatto? È via telefono per il 60% dei potenziali clienti A nche nell’era di Internet il telefono è per il 60% dei potenziali clienti il principale mezzo di comunicazione utilizzato per stabilire il primo contatto con un professionista. A dirlo è un recente studio condotto da Telekom AG, dal quale emerge come di fronte ad un contatto telefonico fallito la maggior parte dei potenziali clienti preferisca rivolgersi alla concorrenza piuttosto che provare una seconda volta. Chi pensa di essere al sicuro con una segreteria telefonica si sbaglia: il 63% dei chiamanti riaggancia infatti prima di lasciare un messaggio in segreteria. Si stima così che a causa di una scarsa reperibilità telefonica un professionista perda ogni anno il 30% del fatturato e, quel che è peggio, senza rendersene conto. Segretaria24.it garantisce ai liberi professionisti una raggiungibilità telefonica ottimale anche al di fuori dei normali orari d’ufficio, durante meeting o appuntamenti, o quando la linea è occupata. L’account si attiva in soli 10 minuti da un semplice telefono e garantisce un’elevata flessibilità: si parte da un canone da 39 euro al mese, e grazie alla formula a consumo il costo mensile è sempre commisurato al lavoro effettivo svolto dalla segretaria. Per chi vuole garantirsi una reperibilità ottimale, il servizio è disponibile anche 24h/24 persino durante festivi e fine settimana. Un’app gratuita per iPhone e Android permette anche di inviare nuove istruzioni alla segretaria comodamente dal proprio Smartphone. Oltre ad essere pratico ed economico, il servizio è anche altamente personalizzabile: si può scegliere il tipo di risposta da dare al telefono (ad esempio: “Studio amministrazioni condominiali Rossi, buongiorno, come posso aiutarla?”), il messaggio da comunicare a chi chiama (ad esempio: “Il dottor Rossi è impegnato in un sopralluogo, la faccio richiamare quanto prima”), e le informazioni da richiedere: nome e cognome, recapito telefonico e motivo della telefonata. In caso di emergenze, poi, la segretaria prova a passare la telefonata al cellulare, proprio come farebbe un’assistente personale a tutti gli effetti. Al termine della telefonata si viene informati in tempo reale (mediante una e-mail o a mezzo sms) in modo da poter richiamare tempestivamente chi ci ha cercato. Per sperimentare in prima persona l’efficacia del servizio si può provare il Live Test gratuito dal sito di Segretaria24.it: compilando un semplice formulario si avrà a disposizione una segretaria personale che risponderà per un’ora seguendo le indicazioni fornite. Consulenza gratuita: 800 12 39 12 Live test: http://www.segretaria24.it/prova-gratis OTTOBRE 2014 SISTEMI & IMPIANTI 15 N.19 Macchinari salvavita: si può ottenere il bonus elettricità Acquistare la cucina: un’odissea M S acchinari che salvano la vita ma che richiedono un forte consumo di energia elettrica e un relativo pesante onere a carico di famiglie già flagellate dalla malattia. Il problema è reale e più diffuso di quanto si possa immagina, ma l’Autorità per l’energia ricorda che esiste un palliativo: un bonus - sconto sulla bolletta elettrica che può valere dai 177 ai 639 euro l’anno per i malati gravi, costretti appunto all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita. L’occasione per parlarne è stata data all’Authority, all’Anci e ai Comuni, dalla recente Giornata Nazionale della Sla. Le informazioni per sapere se si ha diritto al bonus per disagio fisico (e anche ai bonus per disagio economico) e su come fare richiesta, sono disponibili sui siti dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e dell’Anci (www.bonusenergia.anci.it). In alternativa, si può chiamare il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il Consumatore di energia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. “L’anno scorso sono stati assegnati 23.600 bonus per disagio fisico, cioè oltre il 30% in più rispetto ai 17.700 dell’anno precedente, anche per effetto dei miglioramenti nelle modalità di calcolo introdotti nel 2012 - ha sottolineato il presidente dell’Autorità, Guido Bortoni -. L’obiettivo, adesso, è di focalizzare ancor meglio le azioni informative e l’operatività insieme ai soggetti ed alle istituzioni coinvolte, così come indicato nella recente Segnalazione sui bonus inviata alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Importante è anche il supporto da parte degli enti locali, come evidenzia il sindaco di Torino e presidente dell’Anci, Piero Fassino: “Da parte dei Comuni il coinvolgimento pieno nella operatività del Bonus è un ulteriore segnale di attenzione nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, che stanno trovando risposte importanti, soprattutto in questo momento, grazie alla attività di raccolta e di smistamento delle domande svolta dalle amministrazioni locali”. La richiesta di bonus va infatti presentata al Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune stesso (ad esempio Caf, Comunità montane), utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito dell’Autorità e dell’Anci; la richiesta deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle certificazioni della propria Asl sulle gravi condizioni di salute che rendono indispensabile l’utilizzo delle apparecchiature salvavita. L’elenco dei macchinari che possono dare diritto al bonus per disagio fisico in base alla certificazione della Asl è individuato per decreto (Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011) e comprende, ad esempio, ventilatori polmonari, cycler, polmoni d’acciaio, strumenti per la nutrizione, sollevatori mobili. Il valore del bonus per disagio fisico è differenziato in 3 fasce, a seconda della potenza contrattuale, alla tipologia delle apparecchiature e al tempo giornaliero di utilizzo. Lo sconto viene detratto direttamente dalle bollette per tutto il periodo di utilizzo delle apparecchiature. Per poter ottenere il bonus per i macchinari indispensabili al mantenimento in vita, non è necessaria una condizione di disagio economico e, quindi, non occorre presentare una certificazione della propria condizione economica Isee. Tuttavia, se la persona malata ottiene il bonus per disagio economico, questa può essere cumulata con quella per disagio fisico. Per poter chiedere il bonus per disagio economico occorre avere un indicatore di situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 7.500 euro, limite che sale a 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli a carico. Il percorso a ostacoli degli italiani, tra decisioni e ripensamenti cegliere ed acquistare la cucina nuova: un percorso a ostacoli tra entusiasmo e difficoltà tecniche ed economiche da affrontare. Una vera e propria altalena emotiva quella che è chiamato ad affrontare l’80% degli italiani che decidono di compiere il passo. Il dato emerge da una ricerca condotta in quattro Paesi (Italia, Germania, Francia e Polonia) da Norstat & Research Plus per conto di Whirlpool Emea sul processo di acquisto delle cucine built-in. Come illustra Marco Balliano, general manager di Whirpool Emea, “si tratta di viaggio che può durare oltre due mesi e procede senza una precisa road map, per tentativi ed errori. Raccogliere le informazioni è un processo troppo lungo e difficile per il 17% degli intervistati, il 29% è costretto a rivedere il suo progetto per motivi di spazio e il 14% per motivi di budget. Il 25% dei consumatori ha raccontato di essere arrivato addirittura stremato alla fine del processo, ansioso di chiudere. Nonostante ciò l’acquisto di una cucina, che si affronta poche volte nella vita e in momenti di grande cambiamento per sé o per la famiglia, rimane qualcosa che determina grande coinvolgimento, stimola la creatività e lascia sempre un senso di soddisfazione”. La ricerca, ha coinvolto un campione di consumatori di diverse età e disponibilità economiche, che hanno acquistato una cucina caratterizzata in tutto o in parte da elettrodomestici built-in. I risultati rivelano che il processo d’acquisto della cucina può durare anche diverse settimane (69 giorni è la media indicata dagli italiani). “Spesso si parte da una suggestione visiva - prosegue Balliano - come un modello adocchiato in un negozio (22%) o su una rivista (17%). Il 13% degli intervistati, addirittura, ha risposto di essere partito con in mente solo un colore”. Dopodiché si passa alla ricerca delle informazioni: la prima fonte indicata dagli italiani è il negozio fisico, nella maggior parte dei casi un punto vendita indipendente; seguono i cataloghi dei rivenditori, i siti web e i cataloghi dei produttori, i consigli degli addetti alle vendite, le recensioni on line. Un vagabondaggio reale e virtuale, che porta gli italiani a visitare in media 4,9 negozi e 4,7 siti web prima di prendere la decisione finale. “Un aspetto molto interessante - commenta sempre Marco Balliano - è che questi due mondi oramai convivono perfettamente nelle abitudini dei consumatori: il 37% ha usato uno smartphone all’interno dei negozi stessi, non solo per scattare foto a mobili, elettrodomestici e prezzi, ma anche per controllare in tempo reale informazioni e recensioni sul web”. Durante il processo, però, capita che le energie vengano a mancare, specialmente quando si deve scendere a compromessi per motivi di spazio o di budget. Le forze e l’entusiasmo ritornano quando finalmente si mettono insieme i pezzi, si prendono le ultime decisioni e prende forma il rendering definitivo. Ma gli ostacoli non sono finiti: problemi di consegna e montaggio sono sempre in agguato e, dopo il rodaggio della nuova cucina, con l’uso e l’esperienza, ci si accorge degli errori di valutazione fatti. “Soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici - precisa Balliano -. I consumatori, infatti, tendono a dedicarsi prima alla scelta dei mobili, riservando a questi il 60% del tempo, mentre gli elettrodomestici arrivano dopo e, con scarse informazioni alla mano, ci si limita a guardare l’aspetto estetico, il design e l’armoniosità nel contesto della cucina”. I principali ripensamenti, infatti, riguardano proprio funzioni, dimensioni e performance degli elettrodomestici: potendo tornare indietro, i consumatori sceglierebbero un frigorifero più grande, un piano cottura con più fuochi e un forno con funzionalità più avanzate per cucinare meglio. Un desiderio comune? “Un aiuto più puntuale nelle fasi di progettazione e acquisto conclude Balliano -. Un normale rendering non è più sufficiente: lo si vuole 3D e interattivo, manipolabile in modo semplice per posizionare e sostituire i vari elementi con un click. Ma il virtuale non basta, il sogno di molti è di avere a disposizione un consulente personale a domicilio”. Il legno, il mais e perfino le olive Klimahouse: l’efficienza per alimentare l’impianto termico mediante il sistema “Bim” N on solo a tavola, ma anche nella caldaia. Olive e mais hanno ormai una duplice funzione: soddisfare il palato e riscaldare le abitazioni. un impiego, quest’ultimo, reso possibile da caldaie ecocompatibili di ultima generazione, che possono essere alimentate con varie tipologie di combustibili derivati da biomasse. I più comuni sono: legna, segatura, cippato e pellet (derivati dalla lavorazione del legno), sansa e nocciolino (sottoprodotti del processo di estrazione dell’olio d’oliva) e mais. Peraltro, l’energia che viene prodotta da queste biomasse è molto più pulita, in quanto, a differenza di altri sistemi come gas o gasolio che emettono nell’aria carbonio assorbito dal sottosuolo, la combustione delle biomasse rilascia nell’ambiente anidride carbonica che viene nuovamente assimilata dalle piante durante la loro fase vegetativa creando una sorta di “ciclo continuo”, nonché una quantità di zolfo e di ossidi di azoto inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili, evitando di aggravare la situazione di riscaldamento atmosferico nota come effetto serra. Ma non è tutto. Oltre ad essere più ecologiche, infatti, queste caldaie hanno il vantaggio di utilizza- re un combustibile dal costo nettamente inferiore e di godere comunque degli incentivi statali, che consentono di ottenere una detrazione fiscale sull’Irpef del 65% del costo sostenuto per l’acquisto dell’impianto e dei lavori necessari alla sua installazione. Come illustra marco Narcisi, titolare dell’omonimo negozioon line, “queste caldaie sono vantaggiose, sia in termini ambientali, sia per l’abbattimento del caro bolletta. Per grandi sistemi centralizzati, come quelli per un condominio, o per reti di teleriscaldamento che collegano più edifici, o comunque per impianti con potenza superiore ai 50 kW, uno dei combustibili ideali è il cippato. Per impianti unifamiliari o di dimensioni più ridotte, l’alimentazione a legna, sansa, segatura e pellet è la più classica, soprattutto se si ha accesso gratis o a buon prezzo al combustibile, e garantisce una resa molto elevata. Inoltre, la libertà di scelta del combustibile che queste caldaie consentono, conferisce loro un indubbio valore aggiunto. Ricordiamo, poi, che queste macchine si prestano a riscaldare ambienti domestici di vario tipo, anche in presenza di impianti di vecchia fattura”. B ari. È questa la prossima tappa di Klimahouse, in programma il prossimo 2 ottobre presso la Cittadella Mediterranea della Scienza. Focus dell’evento, l’efficienza energetica, tema affrontato però, questa volta, con un approccio nuovo: quello della riqualificazione energetica con utilizzo della tecnologia Bim (Building Information Modeling). E così proprio giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 14 fino alle 18, andrà in scena un importante seminario di aggiornamento tecnico professionale su “Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, isolamento acustico, sostenibilità ambientale e riqualificazione immobiliare tramite la progettazione Bim”. La partecipazione al convegno è libera e gratuita. Tuttavia, per motivi organizzativi, è necessario pre-accreditarsi sul sito web dedicato al seminario in oggetto, dove è anche indicato come raggiungere la Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari: www.ilConvegno.org/bari2014. Il seminario è realizzato in partnership con Cad&Cad, ed ha ottenuto il parere vincolante positivo del Ministero della Giustizia ed il formale riconoscimento dell’attività formativa da parte del Cnappc - Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (delibera 12/2014 del 25 giugno e protocollo 0001808 del 9 settembre 2014). Ciò darà diritto agli architetti partecipanti ed iscritti agli Ordini di qualsiasi provincia italiana di ottenere 2 crediti formativi. A tutti i partecipanti saranno inoltre forniti: ◆attestato di partecipazione; ◆ documentazione tecnica inerente i temi trattati nel corso - convegno. Dopo l’evento in programma a Bari, i successivi appuntamenti di ottobre e novembre sul medesimo tema si terranno a Bologna, Bergamo, Reggio Emilia, Roma, Torino, Padova. OTTOBRE 2014 17 N.19 Pompe di calore, sistemi a condensazione e ibridi le soppianteranno in un mercato sempre più orientato a risparmio ed efficienza Le caldaie a gas si avviano alla pensione U n weekend all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza energetica quello svoltosi al Lingotto Fiere di Torino tra il 18 e il 20 settembre, quando è andata in scena la sedicesima edizione del Congresso Nazionale Domotecnica. In un ricchissimo palinsesto di incontri, tavole rotonde, dibattiti, a fare la parte del leone è stata l’energia, in tutte le sue possibili declinazioni (anche) impiantistiche. Un tema delicato e quanto mai attuale, sviscerato, tra gli altri, dal convegno “Tendenze di mercato e nuova etichetta energetica”, in cui sono stati presentati i risultati dell’indagine Ref-e (realtà i cui analisti ed economisti operano appunto nel settore energetico) sul mercato della climatizzazione e le implicazioni del recepimento della direttiva sull’etichettatura. Tommaso Franci di Ref-e ha mostrato la fotografia dei trend del mercato della climatizzazione (raffrescamento e riscaldamento): un panorama dal quale emerge che il settore residenziale è tra quelli ad alta richiesta di energia ad uso termico, e da ciò scaturisce un mercato con alte potenzialità per la diffusione di tecnologie efficienti. FAMIGLIE ED ENERGIA Negli ultimi 20 anni, nel nostro Paese, sono aumentate le famiglie (+28%), il che ha comportato un aumento delle abitazioni occupate e quindi dei consumi di energia. Dal 2009 i consumi del settore residenziale hanno superato quelli dell’industria, e nel 2012, con oltre 30 mila ktep, sono risultati secondi solo ai trasporti. In questo contesto, le pompe di calore rappresentano oltre 1/3 degli apparecchi installati, seguite dalle caldaie tradizionali (26,4%) dalle tecnologie a biomassa (18,9%) e dalle caldaie a condensazione (10,4%), mentre il solare termico si assesta su 3,4% delle installazioni globali. “Questi dati - commenta Franci - fanno capire come il residenziale sia sempre più terreno fertile per le tecnologie efficienti. Peraltro la tendenza viene ulteriormente confermata dalla crescita nella consistenza del numero di impianti installati nelle case degli italiani”. GAS VS CONDENSAZIONE Se le caldaie a condensazione sono protagoniste di una crescita di circa 200mila unità, il parco delle caldaie tradizionali installate subisce invece un calo di circa 150mila unità: inoltre, guardando alle previsioni per i prossimi due anni, se sette installatori su dieci stimano un calo per le caldaie a gas tradizionali, sempre sette su dieci vedono una crescita per quelle a condensazione. Crescono anche le pompe di calore e le tecnologie a biomassa: ben l’80% degli installatori afferma che il mercato delle pompe di calore crescerà nel 2014 e 2015, mentre il 75% prospetta lo stesso destino per la biomassa. Tra i fattori che spingono la diffusione di queste tecnologie ci sono in primo luogo il basso costo di funzio- scelta dell’impianto e si concretizzano nuove responsabilità da parte dei fornitori, i quali, dal 26/09/2015 immetteranno sul mercato prodotti conformi all’ErP e sistemi muniti di un’etichetta energetica di prodotto e/o di sistema, una scheda di prodotto e/o sistema e materiale tecnico e pubblicitario con informazioni sulla classe energetica (anche on line). Il rivenditore (grossisti, installatori, progettisti) dovranno applicare le etichette sui prodotti esposti; qualora il cliente non possa vedere l’apparecchio o il sistema, commercializzerà gli stessi corredati dalle informazioni sull’efficienza energetica ed infine appronterà materiale tecnico e pubblicitario con informazioni sulla classe energetica (anche on line). LE PAROLE D’ORDINE In conclusione, anche in ambito domestico le parole d’ordine stanno diventando due: Il convegno di Domotecnica su efficienza degli impianti termici ed etichette energetiche utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e ricornamento, seguito dal supporto fiscale dato dal avranno la possibilità di scegliere con mag- so alle energie rinnovabili. Il tutto declinato sistema di incentivi e, non da ultimi, i benefi- gior consapevolezza prodotti realmente effi- attraverso sistemi quali caldaie a condensaci per l’ambiente. cienti. zione e pompe di calore per riscaldamento, Grazie all’etichetta energetica su prodotti e nonché soluzioni ibride, come i sistemi solari Questa situazione è evidente anche nelle rilevazioni su base 2013, sempre condotte servizi, cambia l’offerta di prodotto, si ha una temici e la micro cogenerazione. Rebecca Genesio da Ref-e. Rispetto alle valutazioni fatte nel maggiore consapevolezza energetica nella 2012, i primi dati indicano un aumento significativo, e forse non a casa sono collegati all’incentivazione per la diffusione di tutte le tecnologie, grazie all’innalzamento della detrazione dal 36% al 50%. Nel 2013, inoltre, le aspettative a medio termine degli installatori si rafforzano per quanto riguarda pompe di calore, biomasse e solare termico, anche se oggi la crisi e la riduzione della spesa delle famiglie sembrano penalizzare il mercato. IL PARERE DI ANIMA Anche dalla relazione intitolata “I nuovi requisiti minimi e l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria”, presentata dall’ingegner Valentina D’Acunti di Anima (Federazione delle associazioni dell’industria meccanica, aderente a Confindustria), arriva la conferma della repentina sterzata verso tecnologie ad alta efficienza ed energie rinnovabili, che prendendo il sopravvento sulle tecnologie tradizionali, permetteranno di raggiungere gli obbiettivi del 20-20-20 fissati dall’Unione Europea (ossia, ricordiamolo, l’aumento del 20% dell’efficienza energetica, la riduzione del 20% di emissioni di CO 2 in atmosfera e il 20% di rinnovabili sul consumo finale lordo). Proprio in questa direzione si inserisce l’obbligo la normativa europea che, da fine settembre 2015, rende obbligatoria l’etichettatura energetica per i sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, che impone la dichiarazione dei consumi della singola tecnologia e dell’intero impianto. In questo modo, peraltro, le imprese che investono in innovazione per la produzione di macchinari efficienti saranno tutelate e avranno una certificazione che le porti a distinguersi sul mercato, mentre i clienti 18 N.19 Gratuita, permette di confrontare i consumi già al momento dell’acquisto EcoGator presenta gli elenchi regolarmente aggiornati dei prodotti ad alta efficienza energetica attualmente disponibili sul mercato: illuminazione, televisori, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori e lavastoviglie. Un’innovativa funzione scanner, inoltre, può essere d’aiuto per chi sceglie di acquistare in negozio. EcoGator è la prima applicazione in grado di leggere ed elaborare i dati direttamente dall’etichetta energetica europea, semplicemente utilizzando la fotocamera del proprio smartphone. Basta puntare la fotocamera dello smartphone sull’etichetta dell’apparecchio elettronico per essere immediatamente informati sul suo livello di efficienza, calcolare i costi medi energetici annuali e creare la propria watch list.Un sistema semplice ed efficace per confrontare e selezionare rapidamente i dispositivi offerti nel negozio e filtrarli in base a criteri personali come le emissioni di rumore o il consumo di energia. L’installazione e il test L’app ecoGator è gratuita ed è ora disponibile per iPhone e per i dispositivi Android nei rispettivi app store. Basta scansionare il QR code adatto al tuo dispositivo (iOS o Android) con lo smartphone, installare l’applicazione e testare la funzione scanner con l’etichetta energetica. I dati del progetto Il progetto “myEcoNavigator” è una campagna per i consumatori sugli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il prodotto principale dell’iniziativa è l’app gratuita per smartphone ecoGator. La campagna è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Intelligent Energy Europe”(IEE) e implementata insieme a dodici partner in dieci Paesi europei: Belgio, Germania, Francia, Grecia, Italia, Austria, Polonia, Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca. Responsabile per l’attuazione e la programmazione delle app è Pocket Science GmbH di Vienna. Famiglie: rincaro delle utenze abbatte il potere d’acquisto P otere d’acquisto delle famiglie colato a picco (-13,4%) anche a causa del progressivo incremento delle tariffe delle utenze domestiche. A lanciare l’allarme è Federconsumatori: “Condividiamo la preoccupazione per i dati diffusi da Confesercenti. Il dato più allarmante è senza dubbio quello relativo ai consumi alimentari, la cui contrazione, dal 2008 al 2014, risulta pari al -10,4% (pari ad una caduta della spesa delle famiglie in questo settore chiave di oltre 14,2 miliardi di euro). Ma è importante sottolineare che a pesare su tale andamento non contribuiscono unicamente gli effetti negativi della crisi economica, quali disoccupazione e cassa integrazione, ma anche la crescita immotivata e spesso spropositata di prezzi e tariffe, che vanno a incidere sulle bollette pagate dagli utenti”. Recentemente il Centro ricerche economiche educazione e formazione di Federconsumatori ha realizzato un focus sull’evoluzione delle tariffe dei servizi in tempo di crisi, dal 2008 al 2013. Dall’indagine emerge chiaramente che, a fronte di una variazione complessiva del tasso di inflazione del 9,7%, in tale quinquennio le tariffe hanno subito aumenti notevolmente più elevati: l’incidenza del costo di tali voci risulta, quindi, sempre più pesante sulla spesa complessiva delle famiglie. Ecco i principali aumenti delle tariffe dal 2008 al 2013: ❖ Acqua potabile: +42,3% (8,46% varia- zione media annua); ❖ Trasporti ferroviari: +26,9% (5,38% variazione media annua); ❖ Pedaggi autostradali: +25,9% (5,18% variazione media annua); ❖ Rifiuti: +24,5% (4,90% variazione media annua); ❖Gas per uso domestico: +19,5% (3,90% variazione media annua); ❖Trasporti urbani: +18,8% (3,76% variazione media annua); ❖Servizi postali: +18,5% (3,70% variazione media annua); ❖ Energia elettrica: +9,3% (1,86% variazione media annua). Secondo Federconsumatori, “quel che è peggio è che, nonostante la crisi ed il concomitante calo del potere di acquisto delle famiglie, in tale periodo le tariffe siano aumentate in maniera decisamente più marcata rispetto alla fase pre-crisi. Questo denota come la disattenzione, la mancata vigilanza, il peso della pressione fiscale e, in alcuni casi, vere e proprie speculazioni hanno portato ad un aumento insostenibile delle tariffe, contribuendo così al grave impoverimento delle famiglie a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni. Per questo il Governo deve intervenire prontamente per rilanciare il potere di acquisto delle famiglie e per disporre un’attenta vigilanza sull’andamento di tali costi, con severe sanzioni in grado di contrastare fenomeni speculativi”. 2014 Via al contatore unico smart Sperimentazione in 9 città Ecco l’app sugli elettrodomestici EcoGator e le etichette L P e bollette delle utenze elettriche continuano ad essere particolarmente salate, e in questo quadro, un ruolo importante è svolto da elettrodomestici e dispositivi elettronici di uso quotidiano, come frigoriferi, lavatrici e tv, che sono responsabili del 50% del consumo di energia elettrica di una famiglia di 3-4 persone: una media di 2.500 kWh all’anno. In tempi di continui rincari dei costi dell’elettricità, i consumatori possono possono però contenere questa tendenza, riducendo così i consumi di energia elettrica in casa. La sostituzione dei vecchi elettrodomestici con apparecchi ad alta efficienza energetica, ad esempio, offre come è noto elevate potenzialità di risparmio Per fare un esempio, un frigorifero di classe energetica A consuma circa il 60% in più di energia rispetto ad un apparecchio analogo di classe A++: una differenza che si traduce, in un anno, in circa 14 euro in più a carico del bilancio familiare. Però, anche se i consumatori si dicono pronti per passare agli apparecchi a risparmio energetico di nuova generazione, nella pratica, al momento di prendere una decisione di acquisto, la scelta non è affatto semplice. Lunghe ricerche on line, un sovraccarico di informazioni su prezzi, marchi e test comparativi dei prodotti, per non parlare delle informazioni discordanti all’interno dei negozi, sono a dir poco frustranti per i consumatori. Ed è qui che, come sottolinea Adiconsum, entra in gioco la app gratuita ecoGator, da oggi disponibile per i dispositivi iOS e Android, in aiuto dei consumatori con una funzione di assistenza agli acquisti facile, veloce e indipendente. “I consumatori possono risparmiare due volte con ecoGator - commenta Pietro Giordano, presidente nazionale Adiconsum -. La decisione di acquisto è assunta rapidamente, e i nuovi elettrodomestici consumano meno energia. Il che significa più tempo e più denaro risparmiati per le cose importanti della vita”. L’applicazione ecoGator è l’output principale della campagna europea per i consumatori “myEcoNavigator”, e viene lanciata contemporaneamente in dieci Paesi europei. Per ulteriori informazioni sulla campagna e sulla app ecoGator è possibile visitare il sito www.ecogator.it OTTOBRE renderà il via a breve in nove grandi città italiane, per un totale di circa 60 mila punti di fornitura coinvolti, la sperimentazione di “smart meter multiservizio” nei settori del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, del teleriscaldamento e di altri servizi di pubblica utilità. L’iniziativa è promossa dall’Autorità per l’energia che, attraverso un’apposita Commissione composta anche da esperti esterni, ha selezionato sette progetti pilota di telegestione multiservizio da realizzare a Torino, Reggio Emilia, Parma, Modena, Genova, Verona, Bari, Salerno, Catania e in alcuni Comuni di minori dimensioni. I progetti sono finanziati con un mini-contributo di circa 10 centesimi l’anno per consumatore a livello nazionale, prelevato attraverso la bolletta del gas e si propongono di sperimentare, in una logica smart city, la possibilità di utilizzare un’unica rete condivisa per trasferire i dati sui consumi dai contatori di luce, gas, acqua ai diversi fornitori. Una soluzione innovativa e tecnicamente avanzata, che consentirebbe di ridurre i costi di funzionamento dei servizi, assicurando una gestione ottimale dei flussi di dati. I risultati dei sette progetti vincitori dovranno essere resi pubblici e messi a disposizione di tutti gli operatori dei servizi regolati direttamente dall’Autorità ma anche di altri settori come l’illuminazione pubblica o altri servizi smart city. Fra questi ultimi, ad esempio, la sperimentazione di sensori per parcheggi dedicati ai portatori di handicap (prevista dal progetto della ASEC di Catania); di sensori per le rilevazioni del rumore (AGSM Verona); di sensori per misurare il riempimento dei cassonetti dei rifiuti (Hera di Modena), di sensori per la rilevazione delle perdite dall’acquedotto pubblico (Acquedotto Pugliese e Comune di Bari). Nell’ambito del bando per la selezione dei progetti, l’Autorità ha inoltre previsto la fornitura ai clienti interessati di informazioni sui propri consumi on line e in ottica multi-servizio: anche se i contatori delle diverse utenze rimarranno separati, i clienti potranno accedere ad un unico sito web nel quale trovare tutti i consumi relativi alle diverse forniture. La realizzazione e la gestione dei sistemi sarà a cura di operatori terzi, separati rispetto ai distributori di gas coinvolti nei progetti. I tempi previsti sono di un anno per la realizzazione e da uno a due anni per la fase di esercizio; in quest’ultima fase, i soggetti che realizzano le sperimentazioni dovranno inviare report periodici all’Autorità e diffondere i risultati ottenuti. Il bando per la selezione dei progetti di telegestione multiservizio e la delibera relativa ai sette progetti approvati sono disponibili sul sito: www.autorita.energia.it. Enea: su Facebook il “selfie” sugli sprechi d’energia in casa S i chiama “Selfie&Kilowatt” e - in linea con la tendenza mediatica del momento - è la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Enea sull’uso responsabile dell’energia. L’evento, creato ad hoc su Facebook, è finalizzato a favorire la pubblicazione di autoscatti ironici che ritraggono gesti quotidiani, o inusuali, con i quali si spreca energia. Obiettivo: riuscire a far parlare di risparmio energetico con la produzione di selfie, sfruttando un modo di comunicazione molto diffuso tra i giovani che interagiscono sui social network, ed in particolare su facebook. Questa iniziativa, essendo una sorta di un outing autoironico dei propri consumi energetici e soprattutto degli sprechi, contribuisce a rendere più consapevole l’autore del selfie e attraverso l’interattività del social media anche coloro che lo guardano, lo commentano e lo condividono. Nello stesso tempo, ogni utente potrà scaricare direttamente dalla pagina dell’evento i 10 consigli che l’Enea indica per consumare meno energia con semplici azioni quotidiane. Come illustra il responsabile dell’iniziativa, Antonio Disi: “Si tratta di un modo di coinvolgere soprattutto i giovani, incoraggiandoli a denunciare in modo divertente i propri sprechi energetici, stimolando in questo modo anche gli amici a essere più consapevoli sull’uso impro- prio dell’energia. La particolarità dell’iniziativa è quella di veicolare un messaggio positivo anche attraverso il suo contrario, mediante il ricorso all’ironia e al paradosso, e pensiamo che possa essere un modo efficace per parlare ai giovani, con l’auspicio di poter influire sul cambiamento degli stili di vita di una nuova generazione di consumatori, che diventino progressivamente più attenti e consapevoli”. Il progetto di sensibilizzazione dell’Enea - che, ricordiamolo è anche l’ente deputato al coordinamento delle azioni di comunicazione e informazione sul tema del risparmio energetico, così come disposto dal decreto di recepimento della direttiva Ue sull’efficienza - ha, insomma, tutti i presupposto per essere efficace, coniugando le potenzialità di un media attuale con un’impostazione tutt’altro che paternalistica. “Selfie&Kilowatt” ha preso il via ufficialmente nel corso della manifestazione dal titolo: “Isola della sostenibilità”, svoltasi dal 10 al 12 settembre presso l’isola Tiberina a Roma. Peraltro, durante la giornata del 12 settembre è stato possibile pubblicare dei selfie direttamente dallo stand Enea. Inoltre per il lancio della campagna sono stati girati alcuni spot virali a tema energetico, resi disponibili all’utenza sul canale youtube di Enea. OTTOBRE 2014 19 N.19 L’iniziativa, in collaborazione con istituzioni e con Anaci, è destinata agli stabili energivori con riscaldamento centralizzato Condominio Expo 2014, lamaA nifestazione svoltasi a bergamo Diagnosi energetica gratuita: ECOndominio dall’11 al 13 settembre, è stata inaugurata la nuova edizione della campagna istituzionale di diagnosi energetica gratuita dei condomini centralizzati delle province lombarde, condotta da ECOndominio, specializzato in diagnosi energetiche di condomini centralizzati, operante sotto il Patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Bergamo e con la collaborazione di Anaci Bergamo. In linea con i temi della nuova manifestazione, ECOndominio ha parlato ai visitatori di riqualificazione dei condomini e di una proposta esclusiva per il loro efficientamento energetico e, affiancando ANACI nel corso dei due workshop dal titolo: “Riqualificare a norma: dalla diagnosi energetica al risultato garantito - Avvio della campagna istituzionale di diagnosi energetica gratuita dei condomini centralizzati di Bergamo e provincia”. I WORKSHOP Gli incontri - che nelle due giornate hanno visto la partecipazione di circa 70 studi di amministrazione - sono stati aperti dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Bergamo, Graziella Leyla Ciagà, e dal presidente e vice presidente di Anaci Bergamo, Agostino Manzoni e Bruno Negrini. Gli appuntamenti sono stati l’occasione per illustrare ai partecipanti i dati della prima campagna istituzionale svoltasi a Bergamo, che nel 2011-2012 ha raccolto i risultati di 50 diagnosi energeti- sta per far partire la campagna 2014/2015 che gratuite effettute nella provincia. I dati evidenziano un possibile risparmio energetico del 31%, con conseguente taglio di emissioni inquinanti pari a circa 694 tonnellate di CO 2 e risparmio economico medio annuo di 7.303 euro. L’approfondimento dell’attuale quadro normativo è stato il tema principale dei due workshop con particolare riferimento agli obblighi e alle opportunità derivanti dalle recenti disposizioni nazionali: la diagnosi energetica, infatti, è obbligatoria come prescritto dal recente D.Lgs 102/2014, che impone di fare efficienza e, in particolare, di installare sistemi di contabilizzazione del calore entro il 31 dicembre 2016. La diagnosi energetica che, nell’ambito della Campagna, viene realizzata nel pieno rispetto della normativa di riferimento UNI TS 11300 1-2-4, è l’unico strumento in grado di identificare le cause degli sprechi e le criticità del sistema edificio/impianto e di individuare le soluzioni di efficientamento con il miglior rapporto costo/beneficio. È il pre-requisito fondamentale per qualunque tipologia di intervento di riqualificazione energetica di un edificio/impianto condominiale nonché per l’installazione delle valvole termostatiche. Si è parlato, inoltre, dell’obbligo di costituzione del fondo per i lavori straordinari e del contratto di rendimento energetico quale unico strumento per effettuare un intervento di efficientamento energetico tutelante nel rispetto del complesso quadro normativo attuale. Infine, è stato presentato il metodo ECOndominio, che consente la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico a costo zero grazie al risparmio energetico garantito e assicurato al condominio, unito alle detrazioni fiscali del 65% e a speciali formule di finanziamento che non richiedono firma dei condòmini o garanzie fidejussorie. LA CAMPAGNA Gli incontri a Condominio Expo 2014 hanno informato in modo approfondito gli amministratori condominiali sulle tematiche legate all’efficientamento degli stabili e su obiettivi e vantaggi della diagnosi realizzata nell’ambito della campagna gratuita. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di ricevere un carnet di 5 diagnosi energetiche gratuite per il loro parco condomini. Un’occasione importantissima per i cittadini, considerato il recente D.Lgs 102/2014 sopracitato. Gli amministratori hanno potuto iscrivere i condomini alla campagna gratuita, che è rivolta agli stabili energivori (quindi con una spesa superiore a 1.200 euro all’anno per alloggio) realizzati prima del 1990, con almeno 12 unità abitative e impianto di riscaldamento centralizzato. Il progetto vede il patrocinio delle istituzioni locali, impegnate a mettere in atto politiche di contenimento dell’inquinamento e di promozione della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, e la collaborazione di Anaci nelle 7 regioni del Nord Italia (Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta). In particolare, in Lombardia la campagna è attiva in ben 9 province (Milano, Como, Varese, Monza e Brianza, Pavia, Lecco, Mantova, Brescia e Bergamo). LE ISCRIZIONI Per iscrivere il condominio alla campagna occorre inviare la scheda di preiscrizione (disponibile su: www.econdominio.eu) entro il 30 settembre. Chi lo avesse già fatto, ha tempo fino al 30 ottobre per inviare i dati completi di ciascun condomìnio. ECOndominio risponde al profondo cambiamento che sta interessando tutto il comparto edilizio condominiale. In Italia sono presenti oltre 740.000 condomìni centralizzati da riqualificare, in cui circa il 50% della spesa per il riscaldamento viene sprecato per colpa di edifici obsoleti ed impianti sovradimensionati ed energivori. Questi stessi edifici rappresentano, nondimeno, la seconda causa di inquinamento dell’aria in città, insieme al traffico. Grazie alla campagna nelle 7 regioni in cui è attiva sono già stati deliberati circa 180 interventi di riqualificazione energetica condominiale, che porteranno un risparmio medio garantito del 32,8% sulle spese condominiali per le famiglie residenti. Questo significa per l’edificio un risparmio medio di 10.815 euro all’anno e un taglio di circa 20,9 ton di CO 2 all’anno. “Sono molti i risvolti interessanti del progetto, anche perché esso rientra negli obiettivi programmatici sull’efficienza energetica della nostra amministrazione - ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bergamo, Graziella Leyla Ciagà -. Il Comune intende sostenere concretamente tutti i programmi che producono un miglioramento dell’efficienza energetica, soprattutto in considerazione delle ricadute positive che possono avere sull’ambiente e sulla vita dei cittadini. Quindi non solo sosteniamo l’iniziativa di ECOndominio, ma puntiamo a rilanciarla, per ampliare la sensibilizzazione delle famiglie e dei cittadini di Bergamo”. 20 N.19 OTTOBRE 2014 Intervista al presidente Inrim, Massimo Inguscio, sul nuovo sistema che mira a superare i limiti dei ripartitori di calore Ecothermo: un business made in Italy L a domotica al servizio del risparmio energetico, passando attraverso una ripartizione dei consumi di calore innovativa, in grado di superare gli attuali limiti in sede di misurazione. Il rivoluzionario progetto europeo EcoThermo, in Italia annovera tra gli sviluppatori non soltanto la startup Ingenia (vedi intervista all’ingegner Federico Bari su Italia Casa numero 18, pagina 18) ma anche realtà quali il Politecnico di Torino e l’Inrim. E proprio al neo presidente (in carica dallo scorso 15 gennaio) dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica, professor Massimo Inguscio, Italia Casa si è rivolta per approfondire ulteriormente quali siano le potenzialità del sistema, anche da un punto di vista economico di prospettiva, essendo EcoThermo attualmente in fase di industrializzazione. Professor Inguscio, innanzitutto ricordiamo in che cosa consiste, praticamente, il progetto EcoThermo. EcoThermo è il progetto di un sistema domotico complesso, finalizzato al risparmio energetico, che nasce come iniziativa dal basso, cioè da persone e non da società esistenti con un capitale disponibile. Il progetto ha avuto molti riconoscimenti nazionali ed internazionali. EcoThermo nasce come progetto imprenditoriale supportato dall’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P), vince il terzo posto del Premio Nazionale Innovazione (migliaia di idee vagliate), il secondo posto del premio Start CUP, premio Giovane Impresa Innovativa di Unioncamere e selezione Mind The Bridge. A conferma della validità dell’iniziativa e delle ricadute in termini lavorativi, di innovazione nazionale, di miglioramento delle efficienze energetiche e di riduzione dell’impatto inquinante sulle nostre città, la Comunità Europea ha finanziato il progetto, che così ha coinvolto 5 nazioni europee (Italia, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca ed Olanda). La leadership del progetto è però italiana, ed attualmente sono coinvolti nello sviluppo e nella progettazione a vario titolo 40 ricercatori di enti pubblici ed aziende private. Per l’Italia, oltre alla startup coordinatrice e promotrice, Ingenia Srl di Torino, sono protagonisti l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), il Politecnico di Torino, PROS3 per la progettazione meccanica e SoftIn per quella elettronica. Fatta questa premessa, veniamo al concreto del progetto. Il primo ambito applicativo di EcoThermo, come suggerisce il nome stesso, sarà quello per la conversione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, con l’ambizione di sostituire la tecnologia allo stato dell’arte, cioè quella basata sui ripartitori calore di cui gli addetti al settore con maggiore competenza conoscono i tanti limiti metrologici ed applicativi. Limiti, però, sottaciuti ai clienti finali: inquilini, proprietari ed amministratori di condominio. Premesso che tutti noi siamo convinti che il legislatore ben faccia ad introdurre l’obbligatorietà all’adozione di sistemi di contabilizzazione anche se realizzati con ripartitori calore, perché viene comunque indotto un uso virtuoso del riscaldamento da parte degli inquilini ai quali è riconosciuto un sostanziale risparmio (ed anzi l’Italia come al solito arriva con almeno 3 lustri di ritardo rispetto paesi più razionali) ci siamo chiesti, nel progettare EcoThermo, se dopo più di un secolo di esistenza dei ripartitori calore non fosse giunto il momento di introdurre innovazioni che migliorassero sostanzialmente la tecnica esistente. Ma in che modo? E, soprattutto, quali sono i limiti degli attuali ripartitori, cui lei fa riferimento? I limiti dei ripartitori possono essere riassunti in un elenco suddiviso per voci. Partiamo dai limiti metrologici, vale a dire quelle di misura: ❖ molti ripartitori non lavorano bene su corpi scaldanti con distribuzione orizzontale del flusso d’acqua (scaldasalviette); ❖non tengono conto della presenza di aria che sia accumula durante la stagione invernale nella parte alta del termosifone; ❖ non tengono conto della presenza di melma/sabbia nella parte bassa del termosifone che si accumula già dopo 10 anni; ❖ la qualità di configurazione è fortemente dipendente dalla conoscenza della potenza nominale del termosifone, che per quelli più vecchi non è nota con precisione. Poi, ci sono i seguenti limiti di natura applicativa: ◆non sono utilizzabili su ventilconvettori; ◆ non sono utilizzabili per pannelli radianti a pavimento; ◆su termosifoni di stile, costosi e con superficie piatta obbligano a smerigliare la vernice ed a saldare un perno in ottone. Infine, veniamo alla nota dolente: i costi: generalmente, infatti, non viene detto al cliente finale che il ripartitore va sostituito allo scaricarsi delle batterie (7-10 anni) perché queste sono saldate, nella maggior parte dei casi. Quindi l’inquilino deve riacquistare il sistema di misura. Durante il recente Convegno organizzato dall’ Inrim “Metrologia, domotica ed efficienza energetica” è emerso da due studi indipendenti del Politecnico di Milano e dell’università di Cassino che la qualità della misura dei ripartitori è ulteriormente influenzata da fattori come il posizionamento del tubo di entrata ed uscita del termosifone di cui i ripartitori in genere non tengono conto, e che l’accuratezza di ripartizione sul campo, e quindi non in condizioni di test ideali, ma reali, è molto diversa da quella promessa. La cosa più subdola è l’impossibilità di una riferibilità metrologica: non esiste un sistema semplice per verificare sul campo la qualità della misura dei ripartitori installati. Gli errori, nel caso più sfortunato, sommando tutti i fenomeni citati, potrebbero essere di un ordine di grandezza superiori a quelli attesi. In altre parole, “per 10”. Quali sono invece le innovazioni che caratterizzano il sistema EcoThermo? Andando per ordine, parliamo innanzitutto di innovazioni metrologiche. Tutti gli svantaggi del ripartitore, per non citare quelli di altre tecnichenaïf che solo in Italia vengono ancora proposte, quali i gradi giorno o derivate da questi, sono figli del fatto che queste tecniche effettuano misure indirette. Ciò significa che non vengono misurate le grandezze fisiche direttamente coinvolte nello scambio termico (flusso d’acqua calda e differenza di temperatura tra tubo di ingresso e quello di uscita). Il problema è la misura della portata d’acqua: il sensore è troppo costoso e troppo ingombrante. E andrebbe sostituito ogni 6 anni. EcoThermo risolve il problema con la tecnica del soft-sensor proveniente dall’ingegneria dei controlli automatici: un modello matematico estremamente robusto ed affidabile, che ricostruisce le portate d’acqua per ogni termosifone a partire da un set ridotto di misure. Ciò risolve tutti i pro- blemi metrologici dei ripartitori. Ovviamente un’innovazione così sostanziale e rivoluzionaria non poteva che essere brevettata (brevetto internazionale depositato) e soprattutto validata: bisognava dimostrare la sua fondatezza e robustezza. E chi poteva farlo in Italia se non Inrim? L’istituto è la massima espressione nazionale della disciplina della misura, e quindi la Commissione Europea ha dato all’Inrim il compito, all’interno del progetto finanziato) di certificare l’effettiva validità dei risparmi energetici previsti da EcoThermo. L’Inrim ha pertanto realizzato, all’interno di un grande hangar, il primo impianto di simulazione tremo-fluido-dinamico europeo (Mockup TermoFluidoDinamico), che simula un impianto di circa 8 alloggi standard, per un totale di 40 radiatori e 20 controlli di flusso, fortemente strumentato con 60 flussometri elettromagnetici, sensori di pressioni differenziali, 212 termometri al platino e 180 valvole motorizzate, in modo da effettuare misure dirette (delle grandezze fisiche coinvolte) con elevata precisione e poter riconfigurare il simulatore per realizzare tutte le tipologie idrauliche riscontrabili in campo (colonna montante, a zona, monotubo, etc.). Ebbene, è proprio con questo impianto di misura - che costituisce il laboratorio di validazione delle misure di energia termica - che viene testata e validata, in queste settimane, l’innovativa procedura metrologica di EcoThermo. Ma parliamo anche di risparmio. L’accoppiata riparitore più valvola termostatica, si sa, fa risparmiare molto meno di quanto promesso. Un 10%-12%, di più solo se c’erano sbilanciamenti nell’impianto o nel set point della caldaia, che magari si sarebbero potuti risolvere anche in altri modi. Infatti, la frazione di risparmio maggiore è dovuta all’abbassamento della temperatura quando gli inquilini sono fuori casa. Nessuno usa le valvole termostatiche in questo modo: bisognerebbe continuamente metter mano ad ogni termosifone. Con valvole elettroniche sarebbe più semplice, ma non vengono proposte. Il tutto è troppo costoso e le batterie durano troppo poco. Ecco la risposta di EcoThermo: costi ridotti perché non c’è il ripartitore da installare. E valvole con innovazioni elettromeccaniche che consumano le batterie da 2 a 3 volte e mezza in meno dei prodotti esistenti. Ed in futuro un sistema di autoricarica, anch’esso brevettato. Ma io vorrei sottolineare anche la questione del telecontrollo: il sistema è iperconnesso con un server Internet of Thing. Non solo per monitorare giornalmente i consumi, ma anche per telecontrollarlo. Impostare da remoto nuove temperature desiderate, ad esempio se si rientra più tardi a casa. E per i gestori di calore un controllo remoto dell’efficienza della caldaia che limita drasticamente gli interventi di ispezione e permette di settare il punto di lavoro della caldaia stessa e della pompa di circolazione. Il sistema, poi, è pronto a gestire contatori d’acqua calda e fredda wireless, prese elettriche a controllo remoto, dimmer wireless per l’illuminazione. E tutto quanto possa essere ricondotto al concetto di domotica e spread metering. A questo punto forse è bene riassumere perché sia utile affidarsi ad EcoThermo invece che altri sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? In breve: maggiori risparmi (anche fino a due volte e mezza maggiori rispetto ripartitori Il prof. Massimo Inguscio, pres. Inrim e valvole termostatiche), minore invasività (non c’è il ripartitore calore), maggiore accuratezza a riferibilità metrologica, telecontrollo in tempo reale distinto per tipologia di utenti (inquilini, proprietari, amministratori condominio, gestori calore, distributori energia elettrica), maggior numero di contesti applicativi coperti (installabile anche su ventilconvettori, pannelli radianti, termosifoni a superfice piatta di stile), contabilizzazione giornaliera e non annuale, nessuna necessità di gettare il sistema a causa di batterie scariche. Nel 2017 scatterà in tutta Italia l’obbligo della termoregolazione. Chi volesse adeguarsi subito, può già ricorrere al sistema EcoThermo? Per il rispetto della legislazione è sufficiente installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione calore. Quello che va colto, è che questo obbligo induce un vantaggio già nel breve periodo per gli utilizzatori: comunque, questi sistemi si ripagano da sé in 3 anni (circa un anno e mezzo per EcoThermo) se consideriamo gli incentivi statali. EcoThermo è in fase di industrializzazione, contiamo di fare 5-10 installazioni pilota nel 2015 e vendere i sistemi finali nel 2016. Il che, potrebbe anche generare un potente indotto economico con positive ricadute occupazionali? Si pensi che la tecnologia dei ripartitori ha avuto un’evoluzione lunga 106 anni, sulla quale decine di società per più di un secolo hanno investito capitali ingenti. Ingenia, una startup così piccola, Inrim e il Politecnico di Torino, in soli 5-6 anni, con pochissimi fondi, sono arrivati alla fase di industrializzazione di una tecnica rivoluzionaria (in attesa di finanziatori). Il mercato è immenso, ed ha generato negli ultimi 10 anni un fatturato complessivo di circa 20 miliardi di euro per i sistemi venduti e di circa 500-600 milioni di euro all’anno per il servizio di contabilizzazione. I sistemi installati hanno un tasso di rilascio del 12% all’anno a causa dello scaricarsi delle batterie dei ripartitori: ottimi clienti “arrabbiati” che stanno cercando un sistema proprio come EcoThermo. E poi c’è il mercato ancora vergine ancor più grande di quello già acquisito. Quindi, la visione non può che essere internazionale. Dobbiamo puntare come minimo a tutta l’Europa e non solo all’Italia. A regime, confrontandosi con le realtà già esistenti nel settore, EcoThermo potrebbe generare da 1500 a 2000 posti lavoro, molti dei quali nell’headquarteritaliano ad elevata specializzazione (fisici, matematici, ingegneri, informatici). Sarebbe interessante che imprenditori italiani prendessero in considerazione la partecipazione nell’industrializzazione per evitare che la ricerca e l’ingegno italiano passassero in mano straniera come troppo spesso è successo in passato. Rebecca Genesio OTTOBRE 2014 21 N.19 Da impianto centralizzato ad autonomo Disciplina ed evoluzione della normativa avv. Silvio Rezzonico pres. naz. CONFAPPI P rima dell’entrata in vigore dell’art. 26, comma 2, della Legge 10/1991, la delibera di soppressione del servizio centralizzato di riscaldamento richiedeva la maggioranza per le innovazioni (art. 1136, quinto comma, c.c.) mentre la eliminazione dell’impianto richiedeva il consenso unanime di tutti i condòmini (Cass., 06-121986, n. 7256). Regime originario di legge L’art. 26, secondo comma, della Legge 10/1991, disponeva che “per gli interventi in parti comuni di edifici (…) ivi compresi quelli dell’art. 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali”. L’art. 8, lettera “g”, si riferiva espressamente alla “trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione di consumi per singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (…)”. Per la trasformazione dell’impianto centralizzato è stato dunque previsto un abbassamento del quorum deliberativo a 501 millesimi, indipendentemente dal numero di condòmini favorevoli. Come puntualizzato da Cassazione, 01/07/1997, n. 5843, l’abbassamento del quorum riguardava tuttavia la sola ipotesi della sostituzione dell’impianto centralizzato con impianti autonomi a gas, aventi le caratteristiche indicate dalla legge (Cassazione, sent. n. 5117 del 26/05/1999). In tutte le altre ipotesi, compresa quella in cui la delibera assembleare prevedesse la soppressione del servizio centralizzato senza alcuna indicazione per gli impianti autonomi, oppure la sostituzione con impianti autonomi che non funzionassero a gas e comunque non producessero anche acqua calda sanitaria, si ritornava alle regole vigenti prima della Legge 10/91, relative alle maggioranze per le innovazioni all’unanimità dei condòmini (Cassazione, sent. n. 4652 del 27/04/1991). In particolare, per Cassazione 18/08/2005, n. 16980, era da considerare illegittima la delibera con cui l’assemblea approvasse con la maggioranza prevista dall’art. 26, comma 2, della Legge n. 10/1991, la soppressione dell’impianto centralizzato, lasciando liberi i singoli condòmini di attivarsi per l’eventuale installazione degli impianti autonomi. Se in un condominio si formava la maggioranza necessaria per la delibera di trasformazione e la minoranza dissenziente optava per la continuazione dell’impianto di riscaldamento centrale, si poneva la questione se la minoranza, che pur aveva accettato la trasformazione con la installazione di impianti individuali, potesse continuare ad usufruire del vecchio impianto, accollandosi tutte le spese per il mantenimento e il funziona- mento del nuovo impianto centralizzato. Ciò a parte, l’amministratore doveva comunicare ai condòmini l’avvenuta cessazione del funzionamento della caldaia centralizzata e provvedere a far inertizzare e bonificare il serbatoio del combustibile da una ditta abilitata, comunicando alla Asl l’avvenuta cessazione dell’uso del serbatoio interrato, con attestazione della prova di tenuta del serbatoio ad una atmosfera. Il regime vigente Dal 02/02/2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 29/12/2006, n. 311 che all’art. 7, comma 1-bis, ha modificato l’art. 26, comma 2, della Legge n. 10/1991. La disposizione del D.Lgs. 311/2006 è stata ulteriormente emendata dall’art. 27, comma 22, della Legge 23/07/2009, n. 99, nei termini seguenti: “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea”. Ad evidenza, il nuovo testo dell’art. 26, secondo comma, della Legge 10/91, non fa più riferimento agli artt. 1 e 8 della Legge n. 10/1991, ma solo genericamente agli interventi su edifici e su impianti volti al contenimento del consumo energetico e alla utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia. Tali interventi devono essere indi- viduati da un attestato di certificazione energetica o da una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato. Sulla base di tali presupposti, le decisioni dell’assemblea possono ora essere adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Per completezza, occorre precisare che l’art. 4, comma nono, del successivo D.P.R. 02/04/2009, n. 59 - che disciplina espressamente la trasformazione degli impianti centralizzati, con esclusione del distacco unilaterale del singolo condomino ha disposto che “in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 Kw, appartenenti alle categorie E1 e E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”. Il che sta a significare che solo in caso di impedimenti tecnici, attestati da un tecnico abilitato è possibile passare dalla caldaia unica a quelle singole. A tali condizioni, la delibera assembleare deve ritenersi legittima e obbligatoria per tutti i conòomini, a norma dell’art. 1137, primo comma, c.c. 22 N.19 OTTOBRE 2014 Scenari edilizi e pianificazione alternativa grazie al progetto in cui sono coinvolti Provincia di Torino, Ispra, Inea e Politecnico Arriva il software per dire stop alla piaga del consumo di suolo C ementificazione massiccia del suolo. Sia nell’ambito di progetti edilizi regolarmente approvati (seppur discutibili in un periodo di forte crisi immobiliare caratterizzato, piuttosto, dall’esigenza di riqualificare le abitazioni esistente) sia sotto forma di abusi edilizi. Il fenomeno in Italia è ancora piuttosto diffuso, e, come rimarcato non soltanto dalle associazioni ambientaliste, necessita di soluzioni che riescano a tamponarlo in tempi rapidi. Anche in questa prospettiva, è nato un progetto finanziato dal programma europeo Life+ chiamato Soil Administration Models 4 Community Profit, che nei prossimi 4 anni di attività avrà il compito di simulare scenari attesi e alternativi al consumo di suolo, rendendoli disponibili ad amministratori pubblici e cittadini. Grazie a un software, la Provincia di Torino - che è capofila del progetto - l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), l’Inea (Istituto nazionale di economia agraria) e il Politecnico di Torino valuteranno gli effetti degli interventi di trasformazione urbana, con l’obiettivo di proporre strade alternative. Italia Casa ha incontrato la responsabile del progetto per la Provincia di Torino, Simonetta Alberico, per saperne di più. Cos’è il Sam4Cp? Com’è nato questo progetto? Quale apporto ha dato la Provincia di Torino? Il progetto nasce a seguito dell’esperienza di più anni sul tema della limitazione del consumo di suolo nella Provincia di Torino. Fin dal 2002 è stato creato l’Osservatorio sulle trasformazioni territoriali e demografiche della Provincia di Torino quale strumento indispensabile per la programmazione e pianificazione del territorio attraverso la misurazione effettiva del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale dei diversi interventi territoriali. Un dato su tutti ci aveva fatto riflettere sull’urgenza di intervenire: dal 1990 al 2006, sul territorio della provincia torinese erano stati consumati 7.500 ettari di suolo, l’equivalente di una grande città come Torino. Per questo si è lavorato per salvaguardare i suoli ancora liberi, in particolare quelli dell’agricoltura di pregio, attuando il nuovo Piano territoriale di coordinamento - PTC2 - elaborato dalla Provincia di Torino nel 2010, approvato dalla Regione Piemonte l’anno successivo e pensato non solo come uno strumento di pianificazione urbanistica ma come un vero e proprio modello di sviluppo del territorio. L’obiettivo è la riqualificazione del sistema insediativo, il contenimento del consumo di risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo, una maggiore equità della distribuzione della ricchezza prodotta dallo sviluppo ed una adeguata sicurezza del territorio. Questo obiettivo è stata portato avanti anche in progetti di cooperazione internazionale: la Provincia di Torino ha partecipato in qualità di capofila al progetto OSDDT-Med, inserito nel programma europeo MED “Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio” con l’obiettivo di aumentare la sensibilità comune del fenomeno del consumo di suolo. È stato durante lo svolgimento del progetto OSDDT-Med, grazie al confronto con colleghi di altre discipline, oltre che di altre nazioni, che abbiamo constatato quanto importanti fossero i benefici ambientali assicurati “gratuitamente” dal suolo libero alla collettività. Con l’apporto di Politecnico di Torino, Ispra ed Inea, è quindi stato costruito il progetto Sam4Cp, nell’ambito del Programma Europeo LIFE+, tramite il quale intendiamo dimostrare come una pianificazione del territorio che integra nei propri processi di decisione la valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero garantisca alla collettività un risparmio complessivo grazie alla tutela delle risorse naturali e quindi delle finanze pubbliche. Ciò verrà fatto anche attraverso l’elaborazione di un Software specifico, ma non solo. Il progetto prevede infatti il coinvolgimento e la costante partecipazione di soggetti terzi, dalle Amministrazioni locali alle associazioni, ai privati cittadini. Analisi nazionali, applicazioni locali G razie al progetto Soil Administration Models 4 Community Profit (SAM4CP), finanziato dal programma europeo LIFE+, nei prossimi quattro anni di attività saranno sviluppati e resi disponibili ad amministratori e cittadini, attraverso un apposito software, le simulazioni di scenari attesi e di scenari alternativi al consumo di suolo. In particolare, come ricordato da Ispra, che fa parte dell’iniziativa insieme a Provincia di Torino, Inea e Politecnico di Torino, il progetto SAM4CP consentirà di: ❖ Dimostrare come una pianificazione del territorio che integra nei propri processi di decisione una valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero, garantisce alla collettività una riduzione consistente del consumo di suolo ed un risparmio complessivo grazie alla tutela delle risorse naturali e delle finanze pubbliche; ❖Valorizzare e integrare negli strumenti di governo del territorio e al fine di ridurre il consumo di suolo i principali servizi ecosistemici legati al suolo e/o alla sue variazioni d’uso (sequestro carbonio, biodiversità, depurazione acqua, protezione dall’erosione dei suoli, produzione legname, impollinazione, produzione agricola); ❖Proteggere ed assicurare un uso sostenibile della risorsa suolo, evidenziando gli effetti negativi del consumo di suolo per il bilancio ambientale di un territorio; ❖ Mantenere e valorizzare le funzioni ecosistemiche complessive del suolo rese alla collettività in maniera gratuita; ❖ Evitare i costi pubblici del ripristino delle funzioni ecosistemiche rese dal suolo e della manutenzione del territorio; ❖Tutelare le funzioni agricole del suolo mantenendo inalterate le altre funzioni. Ispra, in particolare, curerà la valutazione e la quantificazione dei benefici ecosistemici resi dal suolo che, partendo da un’analisi della letteratura tecnico/scientifica esistente, nonché degli strumenti (software e modelli) disponibili per quantificare i benefici biofisici resi dal suolo libero arriverà a identificare i principali servizi ecosistemici e a porre le basi scientifiche per lo sviluppo del simulatore. L’analisi partirà dall’esame dei servizi ecosistemici in termini di produzione agricola (alimentare e biomasse), di regime idrologico superficiale e sotterraneo, di bilancio radiativo al suolo, di immagazzinamento e assorbimento di carbonio, di habitat, materie prime, paesaggio o altri usi non previsti e permetterà di definire uno schema di correlazione tra i servizi ecosistemici e il consumo di suolo. Saranno quindi effettuate applicazioni simulate su diversi scenari e saranno confrontati i risultati ottenuti dai diversi modelli, identificando alcuni “casi tipo” rappresentativi di diverse realtà sul territorio nazionale. Ci si propone, in definitiva, di caratterizzare e quantificare i seguenti servizi ecosistemici: ◆ Immagazzinamento e assorbimento di carbonio: utilizzando mappe di copertura ed uso del suolo e dati sui tassi di raccolta della biomassa legnosa per determinare lo stock di carbonio im-magazzinato in 4 comparti principali: biomassa superficiale, biomassa sotterranea, terreno e materia organica morta e stimando le variazioni nello stock di carbonio immagazzinato e im-magazzinabile per diversi scenari di uso del suolo in una determinata area: ❖Biodiversità. ❖Produzione agricola. ❖ Purificazione dell’acqua e conservazione dei nutrienti. ❖Controllo e mitigazione della perdita di suolo per erosione. ❖Produzione di legname. ❖ Impollinazione, utilizzando le api come specie rappresentativa. Le attività di analisi dei modelli di quantificazione saranno condotte a scala nazionale sulla base dei dati disponibili e saranno propedeutiche ad applicazioni dimostrative da realizzare a scala locale tramite simulatore all’interno della provincia di Torino. In sostanza, quali sono i benefici che si otterranno dall’utilizzo del software? Il progetto prevede di realizzare uno strumento informatizzato attraverso il quale sia possibile valutare, sulla base delle conoscenze acquisite grazie ad attività precedenti, l’impatto che le previsioni dei piani urbanistici e territoriali possono comportare sul suolo. La finalità è di mettere le amministrazioni competenti in materia di pianificazione del territorio nella condizione di attuare le proprie politiche con la massima consapevolezza dei costi e/o dei benefici delle singole azioni che si decide di intraprendere, dotandole di strumenti condivisi che diano l’opportunità di valutare in maniera omogenea ed oggettiva le risposte del territorio agli interventi pianificati. Si intende mettere a disposizione dei redattori dei piani urbanistici (nelle differenti scale a cui essi vengono concepiti ed attuati) un “simulatore” capace di tradurre il dato grezzo relativo al suolo consumato in una stima a medio termine di quelli che, a tutti gli effetti, possono essere considerati come “costi per la collettività”. In sintesi, il software evidenzierà cosa “perde” la collettività quando impermeabilizza un suolo. In che modo gli amministratori locali saranno fruitori attivi del software? Nella fase operativa verrà valutata la possibilità di rilasciare il plugin prodotto nel repository ufficiale di QuantumGIS al fine di consentirne la più ampia diffusione. In questo modo gli amministratori locali potranno usufruire liberamente del software. Il simulatore proposto, inoltre, consentirà di elaborare i costi economici ed ambientali conseguenti all’impermeabilizzazione di porzioni di suolo ancora libero. Tali costi potranno essere comparati con gli eventuali ricavi derivati dalle differenti modalità di occupazione del suolo nell’ottica di consentire agli amministratori locali di fare scelte più consapevoli. Sarà quindi possibile, per chi produce gli strumenti di pianificazione del territorio e per chi li approva (amministratori locali), realizzare una mappa dei costi/benefici derivanti dagli interventi urbanistici. Attraverso le modalità di simulazione, si offrirà l’opportunità di comparare diversi modelli di espansione urbana. Una stessa area di espansione potrà dunque essere collocata, senza per forza modificarne le caratteristiche dimensionali, nella porzione di territorio che meglio, dal punto di vista economico, risponde alle necessità non solo dell’amministrazione, ma anche e soprattutto del territorio. Quali potrebbero essere le strade alternative utili per valorizzare il contributo dei servizi ecosistemici? I “servizi ecosistemici” comprendono tutti i benefici che le persone ricevono dagli ecosistemi, quali gli alimenti, l’acqua potabile, il legno, la regolazione del clima, il controllo dell’erosione, il benessere. Negli ultimi anni si è sicuramente registrato un consistente miglioramento nel riconoscimento del loro valore, accompagnato anche da una maggiore disponibilità di strumenti metodologici per una loro valutazione in termini economici. La valutazione economica, però, di per sé non è sufficiente. L’unico modo per riuscire a porre un freno efficace al consumo delle risorse ambientali è la creazione di “mercati per la biodiversità” così come oggi è ormai una realtà l’industria che si sviluppata basandosi sulla mitigazione del cambiamento climatico. Ovviamente ciò necessita dello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali e di nuovi meccanismi di mercato. Com’è la situazione nella provincia torinese per quanto concerne il consumo di suolo? Come già indicato in precedenza, dal 1990 al 2006 la popolazione in provincia di Torino è rimasta praticamente immutata, ma il consumo di suolo ha avuto un’impennata. Negli ultimi anni, la cementificazione, complice la crisi economica e l’esaurirsi dell’effetto Olimpiadi sul territorio, ha diminuito drasticamente la sua curva di crescita. Tra il 1990 e il 2012, in provincia di Torino si sono consumati circa 8500 ettari di suolo, di cui 7.500 tra il 1990 e il 2006. Certamente non si può affermare che il problema sia terminato, ma siamo sulla buona strada e l’effetto del PTC2 si fa sentire. “Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti in questi anni: è stato fatto un grande lavoro per contenere il consumo di suolo senza per questo penalizzare lo sviluppo futuro” ha commentato in un recente convegno l’attuale vice-presidente della Provincia, Alberto Avetta. Rebecca Genesio OTTOBRE 2014 23 N.19 Premi volumetrici utilizzabili in altezza Disciplina varia da Regione a Regione a cura degli avvocati Silvio e Matteo Rezzonico Gli aumenti volumetrici previsti dal Piano casa possono essere goduti anche in verticale. Molte Regioni hanno infatti concesso deroghe ai limiti stabiliti dalle norme urbanistiche. In alcuni casi le regole del Piano casa si sono intrecciate con quelle sul recupero abitativo dei sottotetti che già permettevano di rivedere le altezze. P er consentire l’ampliamento volumetrico degli edifici, il Piano Casa prevede, in alcuni casi e non in tutte le Regioni, ulteriori speciali deroghe sui limiti di altezza imposti dagli strumenti urbanistici. A queste facilitazioni spesso si aggiungono le deroghe concesse dalle leggi regionali per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti. Attenzione però, perché la situazione varia molto da Regione a Regione, sia per quanto riguarda deroghe alle altezze e bonus volumetrici, sia per l’eventuale possibilità di mettere insieme i vantaggi della legge Piano Casa con quelli della legge sul recupero dei sottotetti. Recupero dei sottotetti Il recupero delle mansarde è stato promosso a partire già dalla fine degli anni Novanta in alcune Regioni del Nord a cui hanno fatto seguito nel giro di un decennio praticamente tutte le Regioni italiane. Un intervento, quindi, che anticipava quello del Piano Casa e che aveva lo scopo di limitare l’eccessivo consumo di suolo che si sta verificando negli ultimi decenni sfruttando spazi già esistenti, ma non sfruttati ai fini abitativi. La prima condizione per poter trasformare quegli spazi in spazi abitativi era evidentemente quella di poter raggiungere le altezze minime; da qui le prime deroghe che hanno abbassato tali limiti e qualche concessione per potersi alzare anche aumentando di fatto il volume esistente. Il limite di altezza Con il Piano Casa quest’ultima concessione diventa molto più ingente, ma non sempre sfruttabile in altezza proprio a causa dei limiti imposti dagli strumenti urbanistici. Nelle Regioni che hanno scelto la linea più soft di applicazione delle concessioni, la sopraelevazione è consentita anche contestualmente agli interventi del Piano Casa, ma restando all’interno delle possibilità date dagli strumenti urbanistici vigenti che definiscono le altezze massime di costruzione. Bisognerà quindi conciliare l’intervento con le disposizioni del decreto ministeriale 1444/1968, che definisce le trasformazioni possibili in altezza in base alle zone omogenee e le distanze tra fabbricati, con le leggi urbanistiche regionali, i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali. Tra le Regioni che hanno optato per questa linea ci sono l’Abruzzo, la Liguria, la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento. Non è possibile, invece, applicare i premi volumetrici del Piano Casa alle sopraelevazioni nelle regioni Puglia e Toscana, che hanno scelto la linea più restrittiva in tal senso. Ci sono poi le Regioni in cui è possibile sopraelevare anche usufruendo delle deroghe concesse dalla legge regionale sui sottotetti. Si può, quindi, aumentare il volume rendendo abitabili e a norma i locali sottotetto anche con altezze inferiori ai 2,70 m. normalmente richiesti, quando concesso dalla precedente legge. In Calabria, per esempio, l’altezza media richiesta scende a 2,30 m. e si riduce 2,10 m. per i Comuni sopra gli 800 metri di altitudine. È il caso delle Regioni Marche e Lazio, dove la norma ammette anche la modifica delle altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde con la limitazione di raggiungere l’aumento massimo del 20% della volumetria del sottotetto esistente. Anche in Piemonte è possibile cumulare l’intervento in deroga per il recupero a fini abitativi del sottotetto con quelli previsti dal Piano Casa. Ci si può alzare massimo di un piano per ampliamenti ed è inoltre possibile applicare il Piano Casa anche agli edifici che hanno già usufruito del recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della legge regionale 21/1998. Deroghe del Piano Casa Ci sono poi le Regioni che hanno introdotto ulteriori deroghe sulle altezze con la legge Piano Casa. In Basilicata è possibile accedere ai bonus per l’ampliamento massimo del 20% solo se l’intervento è realizzato in continuità e comunque non separatamente dall’edificio. Pure dovendo comunque rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, è possibile per speciale deroga del Piano Casa superare di 3,10 m. l’altezza consentita. Questo sconto è utilizzabile anche in combinazione con la legge regionale sottotetti, collegando l’unità immobiliare alla mansarda recuperata. Anche in Basilicata gli interventi di ampliamento possono avvenire modificando le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura, fermo restando il limite dei 3,10 m. Possibilità di modificare l’altezza della linea di colmo anche in Calabria se le nuove falde del tetto sono sfruttate per installare pannelli fotovoltaici. Qui, infatti, gli interventi di recupero dei piani sottotetto possono avvenire, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante opere di tipo edilizio e tecnologico anche con modificazione delle linee di colmo e di gronda e delle pendenze, entro un’altezza massima di 3,60 metri e altezza media non superiore a 2,15 metri, qualora queste siano finalizzate anche all’installazione di tecnologie solari integrate, che abbiano una potenza di almeno 3 kW. Per facilitare il recupero del sottotetto è anche permesso l’abbassamento del solaio di copertura del piano sottostante, la cui altezza interna netta non potrà però essere inferiore a metri 2,70. Potrà invece essere inferiore quella del locale sottotetto dove l’altezza media richiesta scende a 2,30 metri e si riduce 2,10 metri per i Comuni sopra gli 800 metri di altitudine. Ha optato per il vincolo del risparmio energetico anche la Campania, dove è concesso l’incremento dell’altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto, a patto che vengano migliorate le prestazioni energetiche dell’edificio. Diverso il caso del Molise, dove la possibilità di sopraelevare c’è, ma la deroga è sui regolamenti locali, in termini di superficie coperte e altezze massime non per i limiti di raggiungimento delle quote che ne consentono l’agibilità. L’ampliamento può essere realizzato in sopraelevazione, in contiguità o nell’ambito dell’area di pertinenza del fabbricato esistente. Un po’ minore la concessione nella Provincia di Bolzano, dove si può superare solamente di un metro l’altezza ammissibile. Tra le Regioni più permissive a superare i limiti imposti dalla legge urbanistica nazionale (il Dm 1444/68) c’è il Friuli. Qui la sopraelevazione, se eseguita in deroga all’altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali, può arrivare fino ai due piani, restando comunque entro i 6 metri. Ma solo per il residenziale, per gli edifici a destinazione produttiva, bisogna restare entro i limiti di legge. Nel vicino Veneto c’è la possibilità di sopraelevare nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, sia con interventi di ampliamento sia di totale ricostruzione, in deroga alle disposizione in materia di altezze, sino a un massimo del 40% dell’altezza dell’edificio esistente. In Umbria la Regione vincola gli interventi di sopraelevazione alla predisposizione da parte del Comune di un piano attuativo, concedendo in tal caso un aumento massimo fino a 3,5m. Possibilità di sopraelevare concessa anche nelle Isole. In Sicilia esclusivamente come recupero a uso abitativo o a uso ufficio di volumi accessori o pertinenziali regolarmente realizzati ed esistenti al 31 dicembre 2009. In Sardegna per gli edifici mono o bifamiliari con recupero volumetrico a solo scopo residenziale. Edifici: le norme Uni sulle classi acustiche Enti pubblici, associazioni e privati convergono verso il risparmio energetico L E ’acustica in edilizia. È stato questo il tema del corso Uni svoltosi a Milano lo scorso 17 settembre, e finalizzato a presentare sia la norma tecnica di settore, sia le linee guida dell’ente unificatore. Dopo la pubblicazione della norma UNI 11367:2010 concernente la classificazione acustica delle unità immobiliari, sono infatti state predisposte dall’Uni anche le linee guida per la selezione delle unità immobiliari in edifici con caratteristiche non seriali: si tratta della UNI 11444, pubblicata nel 2012. Questo documento, che costituisce di fatto il completamento della UNI 11367, fornisce le indicazioni per la selezione del campione, per ciascun requisito acustico. Nell’ambito del corso sono stati dettagliatamente illustrati i requisiti acustici cui le norme fanno riferimento, i loro ambiti di applicazione e di esclusione, le metodologie di misurazione, le modalità di determinazione delle classi acustiche. Una parte della lezione è stata dedicata ad illustrare i criteri orientativi per la progettazione acustica, in riferimento al rapporto tecnico UNI 11175 (“Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale”), ora in corso di revisione. Immobili efficienti: fondi e progetti difici efficienti e risparmio energetico nella costruzione e nella gestione degli immobili. Sono gli indirizzi che sempre più enti pubblici, associazioni di settore e privati cittadini stanno seguendo per abbattere i consumi e conseguire anche un maggior rispetto ambientale. Tra gli esempi, c’è quello della provincia autonoma di Trento, dove la Giunta, nelle scorse settimane, ha deliberato interventi per oltre 32 milioni di euro nell’ambito del piano pluriennale 20142018 degli investimenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o comunque utilizzati dalla Provincia stessa. Obiettivo del progetto, che reca la firma dell’assessore alle infrastrutture, Mauro Gilmozzi, è di semplificare la procedura di attuazione degli interventi, che variano da investimenti sulle strutture scolastiche e socio-assistenziali, a quelli su residenze sanitarie e assistenziali, sugli edifici provinciali, per il risparmio energetico e sugli immobili del catasto e libro fondiario. Come illustrato dallo stesso Gilmozzi, “si tratta di azioni che hanno una significativa ricaduta anche sul tessuto economico, in quanto mobilitano risorse destinate alle imprese e ai loro lavoratori. Una valenza che non va certo trascurata nel particolare contesto della fase economica che stiamo attraversando”. La maggior parte degli interventi è di ridotta dimensione: si parla, ad esempio, di manutenzioni straordinarie e di piccoli lavori sui vari edifici provinciali o utilizzati dalla Provincia. Di maggiore entità, l’intervento relativo alla costruzione di una nuova palazzina alla caserma Bedetti della Guardia di Finanza, a Trento, la cui spesa prevista è però programmata sull’annualità 2017. Differente nella natura e nella tipologia, ma sempre facente capo alla medesima parola d’ordine dell’efficienza, è la realizzazione a Carbonera, in provincia di Treviso, della prima casa low cost: una sorta di innovativo progetto di edilizia a chilometro zero basato su un prototipo messo a punto circa un anno fa dalla Confartigianato della Marca trevigiana. L’idea, per molti versi, è rivoluzionaria: si tratta, infatti, di un modulo abitativo bifamiliare standard da 150 metri quadrati che agli acquirenti verrà a costare appena mille euro a metro quadrato chiavi in mano, ad esclusione del costo del terreno. La vera peculiarità della struttura (ad alta efficienza energetica) è che sarà edificata interamente da ditte appartenenti ad una rete composta da cinquanta aziende con diverse competenze, dalla costruzione ai serramenti, dalle pavimentazioni all’installazione di sanitari. Quanto ai terreni, in fase di elaborazione del progetto furono individuati alcuni Comuni disponibili ad indicare aree edificabili convenienti e a snellire le procedure burocratiche. Ebbene, in breve tempo le richieste, per lo più di giovani coppie, superarono la cinquantina. Contestualmente si cercarono intese con istituti di credito, per intercettare finanziamenti a tasso agevolato per quanti fossero interessati ad accedere ad un mutuo. 24 PROFESSIONE N.19 OTTOBRE 2014 LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9: Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. LA TARGA “FURBA“ • È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. 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Si costituì in giudizio il convenuto che contestò la domanda attrice, chiedendone il rigetto. Lo stesso eccepì in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, chiese che anche l’attore fosse condannato a partecipare al risarcimento dei danni ed alle spese per i lavori da eseguire ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il Tribunale, con sentenza del 28/4-13-52004, dichiarò il convenuto responsabile dei danni e lo condannò al pagamento della somma di € 9.145,89, oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento dei danni, nonché all’esecuzione delle opere necessarie ad evitare infiltrazioni future ed alle spese di lite. 2. La Corte d’appello di (omissis), decidendo sul gravame dell’(omissis), ha ritenuto che, avendo il terrazzo di proprietà esclusiva dell’appellante funzione di copertura dell’appartamento del (omissis) il costo delle ripartizioni dovesse essere ripartito a norma dell’art. 1126 c.c. e dovesse dunque far carico per 1/3 sull’(omissis) e per 2/3 sul (omissis) (ad eccezione della fornitura e messa in opera delle piastrelle del terrazzo). Ha dunque condannato (omissis) al pagamento in favore di (omissis) della somma di € 872,07, oltre rivalutazione e interessi (escludendo i non provati danni alle cose). 3. Ricorre per cassazione (omissis), affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso (omissis), che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5, primo comma)”. La Corte d’appello - assume - ha erroneamente ritenuto che il terrazzo a livello, di proprietà di (omissis), fungesse anche da copertura dell’appartamento sottostante, trattandosi invece di prolungamento all’esterno dell’alloggio posto sullo stesso piano, con funzione meramente sussidiaria di copertura dei piani sottostanti. Ne conseguirebbe con l’obbligazione risarcitoria per i danni da infiltrazioni nei terrazzi a livello di proprietà esclusiva potrebbe ravvisarsi solo in caso di responsabilità essendo per contro inapplicabili le disposizioni in materia di ripartizione delle spese dettate per il condominio degli edifici. 2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 1123 e 1126 c.c. in relazione all’art. 2051 c.c. - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c n.ri 3 e 5 primo comma)”. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di provvedere all’eliminazione delle cause del danno ed al risarcimento dello stesso non si fonda tanto sull’art. 1126 c.c., bensì sull’art. 2051 c.c. La negligente omissione, da parte del proprietario del terrazzo, dell’esecuzione di opere atte ad eliminare una fonte di danni non a (omissis) o a difetto di manutenzione, bensì a vizi originari delle opere realizzate, costituirebbe una condotta illegittima, imputabile solo al medesimo proprietario. Derivando la necessità delle ripartizioni del terrazzo dalla cattiva esecuzione delle opere e dalla mancanza di manutenzione e quindi da colpa dell’(omissis), la responsabilità avrebbe dovuto far carico solo sull’(omissis) in quanto utente esclusivo del terrazzo. 3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., numeri 3 e 5, primo comma)”. Ritiene il ricorrente che in mancanza di specifica impugnazione della parte controinteressata ed in presenza di rilievi precisi e circostanziati, fatti anche propri dal consulente tecnico d’ufficio, la consulenza tecnica di parte, nella specie giurata, ben può assurgere a mezzo di prova. 4. I tre motivi, che per la stretta connessione che li connota vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c. (Cass., 29 aprile 1997, n. 3672). Né, ai fini della ripartizione delle spese fra i condòmini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive. L’obbligo dei condòmini cui il lastrico solare serve di copertura di correre in dette spese trova infatti fondamento non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha applicato correttamente detti principi. Infondate sono le censure anche nell’aspetto afferente ai danni verificatisi nell’appartamento del (omissis), avendo l’impugnata sentenza correttamente omesso di conferire valenza probatoria alla relazione di perizia stragiudiziale prodotta che, per quanto “giurata”, comunque costituisce un atto di parte, anche in ordine ai fatti che il consulente asserisce di aver direttamente accertato. È principio consolidato che la valutazione delle prove investe il merito e non è deducibile in sede di legittimità, in presenza di una congrua e logica motivazione, quale sussiste nel caso in esame. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi in relazione alle particolarità del caso ed alla difformità tra le decisioni di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione IL COMMENTO Funzione della terrazza a livello avv. Enrico Morello resp. centro studi AGIAI in collaborazione con: Valentina Napoli T errazza a livello come il lastrico solare: alla spesa per la riparazione devono concorrere tutti i condòmini, in ragione dell’utilità della terrazza per gli appartamenti sottostanti, che ne assicura la copertura. A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1816414 del 25/08/14, ha precisato che tutti i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione della terrazza a livello, in concorso con il proprietario della terrazza stessa, anche quando il suo deterioramento sia derivato dalla mancata manutenzione o da difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive. Questo obbligo di contribuire trova fondamento - precisa la Corte - “non già nel diritto di proprietà del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitasche la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti”. In un edificio condominiale, per terrazza a livello si intende una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e, nel contempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente, tal che deve ritenersi, per il modo in cui è stata realizzata, che è destinata non solo e non tanto a coprire una parte di fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all’appartamento del quale è contigua, costituendo di esso una proiezione all’aperto. Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione “poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo”. La terrazza a livello, anche se di proprietà o in uso esclusivo di un singolo, pertanto, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare, nonostante le differenze strutturali che contraddistinguono le due superfici. Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno ribadito che in ogni caso il condominio continua a mantenere l’onere della custodia ex art. 2051 c.c., dei danni provocati negli alloggi sottostanti al terrazzo a livello in seguito a infiltrazioni d’acqua conseguenti a difetti di manutenzione, salvo che non derivino da fatto imputabile al solo proprietario o a colui che ne fa uso esclusivo. Di conseguenza, tutti i condòmini proprietari degli immobili che si trovano sotto la terrazza a livello, devono farsi carico dei danni provocati dalle infiltrazioni d’acqua ai piani inferiori secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., secondo cui quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa del lastrico, per gli altri due terzi sono a carico dei proprietari delle unità immobiliari ad essa sottostanti. 26 LEGGI & SENTENZE N.19 OTTOBRE 2014 A seconda che dipendano da costruzione o manutenzione Saldare oneri condominiali a prescindere dai danni subiti Infiltrazioni: chi ripaga i danni? Spese: compensazione non vale avv. Enrico Morello resp. centro studi AGIAI A ccade spesso che singoli condòmini si trovino a dover chiedere il risarcimento dei danni causati al loro immobile da infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto o dal solaio condominiale. In questo caso il condomino danneggiato potrà rivolgersi direttamente al condominio (quale responsabile della cosa in custodia), che a sua volta potrà richiedere la chiamata in causa a titolo di manleva del costruttore, qualora ovviamente si ritenga che le infiltrazioni siano derivate dalla cattiva esecuzione di lavori (ad esempio rifacimento del tetto) compiuti sulle parti condominiali. Una volta instaurato in questo modo il giudizio, occorrerà stabilire su chi gravi l’obbligo di risarcire i danni causati al condomino danneggiato. A questo proposito, una utile indicazione è stata recentemente fornita da Cass. Civ. 18448/2014, che ha chiarito come il condominio sia responsabile, nei confronti del condomino per danni da questi subiti da parti comuni, qualora i danni (infiltrazioni nel caso di specie) si siano verificati a causa “di difetti di manutenzione dei luoghi relativi al piano di calpestio del terreno di proprietà anche del condominio”. In sostanza, secondo la Suprema Corte, perché si possa applicare a danno del condominio la responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia, occorre che il condominio sia venuto meno ai poteri (e doveri) di custodia e sorveglianza sulle parti comuni. Nel caso di specie, occorre rilevare, il condominio si era difeso chiamando in causa a titolo di manleva l’impresa costruttrice della parte condominiale (campo da tennis ed aree destinate al verde) dalla quale provenivano le infiltrazioni che avevano danneggiato gli alloggi sottostanti. Tale richiesta di manleva, tuttavia, era stata respinta dal Tribunale di Catania (con sentenza poi anche confermata in Cassazione) in quanto le perizie svolte nel corso del giudizio avevano chiarito che le infiltrazioni si erano verificate per la cattiva manutenzione (a carico ovviamente del condominio) delle parti comuni, e non per la cattiva esecuzione (che in caso contrario avrebbe giustificato la condanna dell’impresa costruttrice) dei lavori stessi. La conclusione (secondo la Cassazione) è pertanto la seguente: i danni (al condomino) andranno risarciti dal condominio qualora siano derivati da cattiva (o inesistente) manutenzione delle parti condominiali, e dall’impresa quando la causa sia viceversa addebitabile dalla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa intervenuta sulle parti comuni. La sentenza in disamina è apprezzabile poi anche nel chiarire (in questo caso le infiltrazioni provenivano sia da parti - il campo da tennis - condominiali che da contigue parti di proprietà privata) che la condanna solidale (fra condominio e privati proprietari) verso il condomino danneggiato sarà possibile solo per il risarcimento dei danni e non, viceversa, per quanto riguarda l’esecuzione dell’eliminazione dei vizi, alle quali pertanto il condominio e privati non potranno che essere condannati a provvedere ciascuno per quanto di propria competenza. avv. Paolo Ribero N on è infrequente che gli amministratori, sollecitando il pagamento delle spese condominiali, si vedano avanzare da parte dei condòmini contestazioni relative al mancato corretto utilizzo di un servizio comune o al risarcimento danni cagionati - a dire del condomino - da una parte comune, e che quindi i condòmini condizionino il pagamento all’effettuazione di determinate opere o pongano in compensazione il credito derivante (a loro dire) dal risarcimento dei danni patiti (ad esempio il condomino lamenta un’infiltrazione d’acqua da cui è derivato un danno nel proprio soffitto e quindi decide, unilateralmente, di decurtare dall’importo dovuto per le spese condominiali il rimborso del danno quantificato o sostiene che il suo appartamento non sia stato sufficientemente riscaldato è omette di versare le rate di riscaldamento). Tale comportamento è illegittimo. Il codice civile sancisce l’obbligo (art. 1123 c.c.) per ciascun condomino di partecipare pro quota alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi e per le innovazioni deliberate. Tale obbligo è stato ritenuto dalla giurisprudenza un’obbligazione propter rem ovvero un obbligo collegato alla proprietà della cosa. Pertanto, a fronte di un decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore con cui si ingiunge al condomino di versare le spese approvate, il condomino stesso non può eccepire compensazione alcuna. Le delibere assembleari, infatti, regolarmente approvate e non impugnate - come ricono- sciuto pacificamente dalla giurisprudenza costituiscono titolo incontestabile. E ciò è conseguenza della volontà del legislatore di garantire il principio della certezza della gestione condominiale al fine di evitare contestazioni in ogni tempo. La delibera costituisce infatti titolo di credito del condominio e prova l’esistenza di tale credito e non solo legittima la concessione del decreto ingiuntivo, ma determina anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto; giudizio di opposizione il cui ambito è ristretto alla verifica dell’esistenza e della efficacia della delibera assembleare di approvazione della spesa e del relativo riparto (Cass. 15/2/11 n. 3704, Cass. 2387/2003, Cass. 7261/2002 ecc). Chiaramente è stato affermato: “Il giudizio di opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare unicamente la sussistenza del debito, e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione” (Cass. Civ. 8/8/2000; Trib. Catania 16/1/2006). In sostanza, l’opponente in questo giudizio dovrà provare ad esempio di aver provveduto al pagamento ma non anche rivendicare un risarcimento danni estraneo al giudizio o porre in compensazione di debiti pacifici e non contestati eventuali crediti non dimostrati né in punto an né in punto quantum, quindi né liquidi né tantomeno esigibili. In conclusione: il pagamento delle spese condominiali e la richiesta al condominio di risarcimento danni seguono binari autonomi. Pertanto il condomino dovrà provvedere al versamento delle proprie rate condominiali salvo poi il diritto ad agire contro il condominio per il risarcimento di eventuali danni che si assumono patiti. L’eventuale riconferma del professionista non può essere tacita, ma deve essere in tutti i casi esplicita ed analitica Amministratore: revoca e nullità della nomina avv. Nunzio Costa pres. ACAP L a nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. L’art. 1129 c.c. stabilisce che in questo caso, se l’assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall’A.G. su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario. Questa formulazione rappresenta un elemento di novità, atteso che in precedenza l’amministratore, che non fosse anche condomino, era costretto a rimanere in prorogatio, convocando numerose assemblee sino a quando l’assemblea non fosse riuscita a nominare un sostituto. Ma questa non è l’unica novità. La riforma ha inteso determinare un elemento di forte trasparenza amministrativa tra condòmini ed amministratore, quindi pretende chiarezza nel rapporto contrattuale ed ha introdotto una esplicita previsione in materia di compenso dell’amministratore. Secondo il dato normativo di cui all’art. 1129 c.c. (comma 14) l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (quindi in mancanza deve essere dichiarato decaduto). Quindi l’accettazione dell’incarico e la specifica degli elementi che costituiscono il suo compenso determinano un rapporto tra amministratore e condòmini che rientra nell’alveo del mandato con rappresentanza: un rap- porto fiduciario grazie al quale gli effetti delle azioni svolte dal mandatario (amministratore) in nome e per conto del mandante (condominio) si riverberano immediatamente nella sfera giuridica dei rappresentati. Viceversa, la mancata accettazione dell’incarico, ovvero ancora la mancata specificazione degli elementi analitici che costituiscono il compenso, determinano la nullità dell’incarico, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti dal falsus administrator non hanno capacità di incidere o influenzare la sfera giuridica condominiale. Questo perché nell’ordinamento italiano l’apparenza del diritto trova specifico ingresso solo in ipotesi tipizzate e normatizzate dal legislatore, non potendosi ritenere applicabile in via analogica. Invero, se colui che non ha rispettato il requisito del 1129 c.c. si ritiene (falsamente) amministratore e firma contratti, procede a trattative, lo fa in nome proprio e per conto altrui, così che le conseguenze del suo operato rimangono nell’ambito della propria sfera personale e solo una attività ulteriore può vincolare il condominio. In casi del genere, il falsus administrator dovrebbe provvedere a correggere il vizio insanabile sotteso alla sua nomina, convocando nuova assemblea. In difetto, anche uno solo dei condòmini, senza formalità, può richiedere la convocazione dell’assemblea per la nomina dell’amministratore: norma straordinaria perché si tratta di una vacatio dell’organo condominiale da colmare quanto prima. Oppure i condòmini ex art. 66 d.a.c.c. (se sono più di un sesto), possono chiedere al falsus administrator di convocare una nuova assemblea, nella quale inserire all’Odg revoca e/o nomina amministratore, con determinazione del compenso, etc. Se il falsus administrator non ottempera, in effetti è incorso proprio in uno di quei casi che il legislatore ha previsto come esplicito motivo di revoca, e quindi non vale la pena darsi da fare per trattenerlo, visto che ha dimostrato subito una assoluta ignoranza della legge ed una assenza di capacità di gestire le situazioni condominiali e collettive. Ma attenzione: vi sono anche motivi specifici di revoca dettati dall’art. 1129 c.c. (comma 2) “Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Viceversa, se lo stesso non comunica i propri dati e non indica se esistono i registri obbligatori, il luogo di conservazione e di consultazione, né le modalità di consultazione, ledendo le legittime facoltà riconosciute ai condòmini per legge, si tratta di una lesione talmente grave da essere sanzionata con la revoca giudiziale senza bisogno di passare per l’assemblea. Infatti, continuando, all’art. 1129 (comma 11) c.c, “La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”. Dalla lettura in sequenza dei commi, a noi appare che: ❖ il rinnovo non può essere tacito, ma deve essere esplicito ed analitico; ❖ al momento del rinnovo le comunicazioni di cui al comma 2 art. 1129 c.c. sono obbligatorie sempre; ❖ la mancanza di comunicazione dei dati costituisce grave irregolarità che abilita ciascun condomino a chiedere la revoca senza passare per l’assemblea; ❖ la revoca da parte dell’A.G. impedisce la rinomina dell’amministratore revocato; ❖ al momento del rinnovo, l’amministratore deve specificare analiticamente l’importo del suo compenso a pena di nullità della nomina. E comunque si tratta di casi in cui il singolo condomino può ottenere diretto accesso alla tutela giurisdizionale senza passare per il vaglio dell’assemblea. Ma se il condomino ha offerto all’amministratore apparente l’opportunità di sanare il tutto e questi non l’abbia colta, allora non è il caso di darsi pena a trattenerlo perché delle due l’una: o è attaccato alla poltrona; o non sa fare il suo mestiere. OTTOBRE 2014 LEGGI & SENTENZE 27 N.19 La Cassazione ha restituito potere ai meri proprietari su nomina dell’amministratore e revisione delle tabelle millesimali Condominio soggetto a vincolo alberghiero: la gestione avv. Ermenegildo Mario Appiano consulente ALAC - Torino S oprattutto nelle località turistiche, tra cui quelle liguri, accade che i piani regolatori abbiano consentito, ovvero consentano tutt’oggi, la costruzione di edifici sottoponendoli al vincolo alberghiero per molti anni. In tali circostanze, se il nuovo edificio appartiene ad un unico proprietario (persona fisica o società, poco importa) che lo destina a detta attività, non sorgono particolari problemi, salvo quelli normalmente legati a tale tipologia di azienda. Al contrario, essi si pongono qualora la proprietà sull’edificio sottoposto a siffatto vincolo viene frazionata tra diversi soggetti, ed alcuni di essi poi affidano mediante la stipulazione di specifici contratti - la disponibilità delle loro unità immobiliari (possedute in proprietà esclusiva, quindi nel nostro caso non si tratta della cosiddetta “multiproprietà”, anche se per certi aspetti la ricorda) a chi di loro esercita effettivamente l’attività alberghiera. In altre parole: mentre i primi si limitano a svolgere il ruolo di “meri” proprietari sui loro rispettivi appartamenti, che magari utilizzano personalmente per alcuni periodi di ogni anno, il secondo è colui che da solo gestisce l’attività ricettiva, utilizzando all’uopo sia le proprie unità immobiliari, sia quelle messe a disposizione dagli altri proprietari. Per i “meri” proprietari, il lato positivo della situazione è che le rispettive unità immobiliari si trovano inserite in un contesto economico che - se tutto funziona - dovrebbero “automaticamente” produrre reddito nei periodi in cui esse vengono messe a disposizione per l’attività alberghiera, evitando così loro la preoccupazione di trovare volta per volta un conduttore, come invece avviene quando ci si limita ad affittare stagionalmente un alloggio a fini turistici. Per i periodi in cui, invece, l’appartamento viene goduto personalmente, per loro il vantaggio è quello di avere a propria disposizione un servizio di natura alberghiera, le cui prestazioni variano a seconda del livello di lusso offerto dall’intera struttura. Tuttavia, i “meri” proprietari - non essendo soci nell’esercizio della attività imprenditoriale - non ricevono solitamente né un compenso inteso come percentuale dell’eventuale reddito da essa prodotto, né un canone di locazione vero e proprio (che verrebbe corrisposto “vuoto per pieno”), bensì una somma calcolata in base al numero di giorni in cui la loro unità immobiliare è stata effettivamente occupata dai clienti dell’albergo. Come sempre, però, esiste l’altro lato della medaglia. Le strutture in questione hanno sicuramente costi elevati, solitamente superiori a quelli di un puro condominio, per quanto dotato di vari servizi. Tanto per capirci: una cosa è il portierato affidato ad un custode, altra è la “concierge” di un albergo, che deve funzionare in continuazione, rendendo necessario l’impiego di vario personale su più turni di lavoro. Una cosa è il servizio di pulizia delle parti comuni, che - per quanto meticoloso - difficilmente è paragonabile a quello richiesto ad un albergo, ove le camere o le “suites” vanno riviste giornalmente. Il punto dolente diviene allora la ripartizione delle spese: quali gravano sulla sola attività alberghiera in senso stretto e quali invece competono pro-quota ai singoli proprietari, in quanto spese relative alle parti comuni della struttura? In che misura dividere poi quelle che stanno a cavallo tra le due precedenti categorie? Per risolvere la situazione, allora, si tende a pattuire specifici criteri di ripartizione dei costi di gestione, che divengono parte integrante degli atti di acquisto nel momento genetico dell’intera operazione. Inoltre, il regolamento contrattuale - che viene parimenti accettato in tali circostanze - tende a prevedere che ad amministrare l’edificio in condominio sia lo stesso soggetto che cura la gestione dell’attività alberghiera. Egli, infatti, difficilmente potrebbe assicurarsi in altro modo tale potere: anche disponendo la maggioranza millesimale per decidere al riguardo, sarebbe comunque quasi sempre privo di quella per teste, controllata invece dai “meri” proprietari (basta infatti che questi ultimi siano almeno due). In effetti, altro punto dolente è individuare chi gestisce. A rigore, una cosa è organizzare imprenditorialmente l’attività alberghiera, altra è quella di amministrare la cosa comune. Almeno a prima vista. Tuttavia, le due gestioni presentano vari punti di sovrapposizione, poiché la struttura ricettiva è un tutt’uno. Più si lesina sulla manutenzione, minori costi insorgono, ma l’immagine dell’albergo si deteriora. Per contro, maggiormente si cura quest’ultima ed il livello di servizio, più l’attività imprenditoriale diviene attrattiva per i propri clienti. In via di massima, la redditività dell’impresa sussiste sino a quando i ricavi risultano superiori ai costi: nella fattispecie, però, il risultato economico può variare - anche di molto - a seconda di quanto questi ultimi vengono fatti gravare sui “meri” proprietari, per effetto dei criteri contrattuali adottati per la loro ripartizione. Nel momento in cui questi ultimi soggetti vedono scarsamente remunerate le loro unità immobiliari, da un canto, e si trovano a sostenere alte spese di “condominio”, dall’altro, essi - a torto o ragione - provano la spiacevole sensazione di trovarsi in una sorta di trappola, ove l’utile economico del loro investimento cade sostanzialmente nelle mani di qualcun altro, che controlla la gestione e ne scarica su di loro buona parte dei costi. Ancora peggio se, in momenti di ristrettezze, insorge il sospetto che vengano impiegate con preferenza le unità immobiliari appartenenti a chi gestisce l’attività alberghiera, lasciando alle altre il ruolo di mere riserve. Ecco in estrema sintesi le principali ragioni di conflitto in un simile contesto. Al riguardo, la Cassazione ha ora indicato mediante la sentenza 13011/2013 - alcuni principi in materia, che vanno ad incidere alquanto profondamente sulle pattuizioni contrattuali che regolavano le situazioni in esame, consentendo così ai “meri” proprietari di recuperare buona parte degli svantaggi cui si vedevano sottoposti per effetto dei vincoli contrattuali in essere. In sostanza, la Suprema Corte ha fatto prevalere quanto disposto dalla legge in tema di condominio degli edifici rispetto alle previsioni contrattuali stipulate fra le parti in materia di ripartizione dei costi di gestione e di nomina dell’amministratore dell’edificio soggetto al vincolo alberghiero. Per quanto concerne la designazione dell’amministratore, la Cassazione ha ritenuto che si tratta di una decisione non sottraibile alla competenza dell’assemblea. Ciò in quanto “l’art. 1138 c.c., comma 4, dichiara espressamente non derogabile da parte del regolamento condominiale la disposizione posta dall’art. 1129, la quale riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata del suo incarico in un anno. Ne deriva la nullità della clausola del regolamento condominale che riserva ad un determinato soggetto, per un tempo indeterminato, la carica di amministratore del condominio, sottraendo il relativo potere di nomina e di revoca all’assemblea. Né appare condivisibile l’affermazione della Corte di merito che ha giustificato tale discostamento in ragione dell’atipicità del rapporto esistente tra le parti, tenuto conto che la possibilità di una diversa disciplina è espressamente esclusa dalla legge, nonché della necessità, già rilevata, di tenere distinta, nel caso concreto, la sfera dei rapporti attinenti al condominio dalla gestione dell’impresa alberghiera”. Quanto ai criteri di ripartizione delle spese comuni pattuiti contrattualmente, la Cassazione ha sancito che essi vadano corretti nel momento stesso in cui non riflettono la realtà condominiale, applicandosi i principi per la rettificazione delle tabelle millesimali (di cui all’art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile) e negandosi in tal modo rilevanza alla loro origine contrattuale, come invece aveva ritenuto la Corte d’Appello di Genova. Secondo quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto prevalere la natura contrattuale delle tabelle di ripartizione controverse, per cui l’unico - difficile - rimedio a disposizione dei “meri” proprietari onde cercare di sottrarvisi sarebbe stato quello di esperire l’azione di annullamento del contratto per errore, e non quella prevista per la rettificazione delle tabelle stesse (molto più agevole sul piano concreto). Tuttavia, la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Genova è stata rigettata dalla Cassazione, “apparendo in contrasto con l’orientamento di questa Corte, che invece ammette i singoli condòmini, anche nel caso in cui l’approvazione delle tabelle avvenga mediante la sua predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione da parte dei successivi acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante accordo unanime di tutti i condòmini, ad esperire l’azione di revisione prevista dall’art. 69 disp. att. c.c., laddove essi intendano, come normalmente avviene, non già modificare la portata dei loro obblighi di partecipazione, ma determinarne quantitativamente la misura; ciò in quanto l’errore che giustifica la revisione non coincide in tal caso con l’errore quale vizio del consenso, di cui all’art. 1428 c.c. e ss., ma si fonda sull’assunto della obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito, situazione emendabile con il rimedio previsto dall’art. 69 citato (Cass. n. 7300 del 2010). Il riconoscimento della stessa natura contrattuale dell’atto che approva le tabelle millesimali allegate al regolamento condominale è stata del resto oggetto di ripensamento da parte di questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare che le tabelle, in ragione della loro funzione, che è quella di stabilire i parametri degli obblighi di contribuzione dei singoli condòmini alle spese, determinati sulla base di una valutazione tecnica delle singole quote di proprietà, trova il suo momento genetico non in un atto di natura negoziale, ma in un atto deliberativo dell’assemblea dei condòmini, sottoposto alla maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2 (Cass. S.U. n. 18477 del 2010)”. Restituendo potere ai “meri” proprietari in merito alla nomina dell’amministratore dell’edificio in condominio, sebbene assoggettato al vincolo alberghiero, e consentendo loro di sottoporre a revisione i criteri di ripartizione delle spese comuni, quando non corrispondenti alla reale situazione del fabbricato, questi principi dovrebbero allora evitare l’insorgere stesso delle varie contestazioni (e del relativo contenzioso) che detti soggetti appellandosi ai principi in materia di conflitto di interesse - muovevano avverso l’operato di chi gestiva la cosa comune per effetto delle pattuizioni contrattuali ora private di effetto. Al riguardo, con la sentenza in esame la Cassazione ha comunque ricordato che la presenza di un conflitto di interesse “va accertata non in astratto, ma in concreto, richiedendo la verifica di una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condomino e quello comune (Cass. n. 10754 del 2011; Cass. n. 3944 del 2002). Ne deriva che al fine di determinare l’invalidità del deliberato assembleare adottato con il voto determinante di colui che si assume persegua un interesse in conflitto con quello comune, non è sufficiente allegare che questi si trovi in una situazione astrattamente contrastante, ma è necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse, incompatibile con quello collettivo”. Dunque, si tratta di dare una prova specifica e precisa sul conflitto d’interesse che viene eccepito. La giurisprudenza in esame impone dunque di riconsiderare tutte le situazioni similari al caso di specie, rimettendo così in gioco molti rapporti economici che sembravano consolidati e ritenuti al riparo da censura. Ci si domanda poi se essa abbia anche modo di influire in materia di multiproprietà, ove vigono peraltro le tutele previste dalla normativa comunitaria (direttiva 2008122-CE, che ha sostituito la precedente 94/47/CE). OTTOBRE 2014 LEGGI & SENTENZE 29 N.19 La patologia si era aggravata a causa dell’umidità dell’alloggio di servizio assegnatole dall’ente per il quale lavorava Portinaia risarcita per l’artrosi CORTE CASSAZIONE sez. III civ., sent. 26.08.2014, n. 18247 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO M.T. conveniva in giudizio l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni biologici e morali dalla stessa subiti in conseguenza della |insalubrità dell’alloggio di servizio che le era stato assegnato dall’Ente per lo svolgimento dell’attività di portierato; lamentava, in particolare, di avere sviluppato una grave patologia artrosica in conseguenza dell’elevatissimo grado di umidità dei locali (siti al piano seminterrato). Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra le patologie da cui era affetta l’attrice e le condizioni ambientali dell’alloggio. Disposta la rinnovazione della C.T.U. medico-legale, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla M. e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Ricorre per cassazione la M., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, l’E.N.P.A.F.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La sentenza impugnata ha dato atto che il C.T.U. nominato in sede di gravame ha rilevato che “le condizioni microclimatiche (ambiente domestico) dell’abitazione della M. non possono essere considerate, sotto il profilo etiopatogenetico, quale causa esclusiva, efficiente e determinante del quadro artrosico polidistrettuale sviluppatosi, ma può considerarsi quale causa algo-disfunzionale aggiuntiva rispetto ad un processo articolare che sarebbe comunque evoluto anche qualora la perizianda fosse vissuta in un ambiente confortevole”, concludendo che “le condizioni di non igienicità sussistenti nell’appartamento di cui usufruiva l’appellante hanno reso di maggior operanza funzionale la malattia, non determinando il danno così come configurato attualmente, ma una minima quota di questo, quantificato quale danno biologico, nella misura dell’8%”; la Corte ha, inoltre, affermato che “le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere condivise, poiché prive di vizi logici e assunte all’esito di considerazioni medico legali approfondite in ordine alla patologia...; esse sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle tratte dal C.T.U. di primo grado che ha ritenuto che i fattori microclimatici abbiano svolto al massimo un ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche, con esclusione del nesso causale e di quello concausale”; ha aggiunto che “peraltro la difesa appellata ha ribadito anche in questa sede di aver posto in essere una serie di iniziative atte a migliorare le condizioni abitative della M., proponendole anche il trasferimento in altro stabile” e che “la M. ha evidenziato nel corso della vicenda di causa un comportamento contraddittorio, chiedendo, al termine del rapporto di lavoro di portierato, di regolarizzare con la sti- pula di un contratto di locazione la propria permanenza nello stesso alloggio”; tutto ciò premesso, ha rigettato l’appello, condannando la M. al pagamento delle spese di lite. 2. Con i primi due motivi - che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi - la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare dell’art. 2043 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all’art. 360, n. 3 C.P.C.” (1° motivo) e “omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 numero 5 C.P.C.”: con entrambi si duole che la Corte abbia dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni del proprio C.T.U., salvo poi prescindere totalmente da esse e rigettare del tutto la pretesa risarcitoria dell’appellante. 2.1. La doglianza risulta fondata sotto il duplice profilo dell’errore di diritto e della contraddittorietà della motivazione. Ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’esistenza di un nesso causale o concausale fra le condizioni insalubri dell’appartamento e la patologia riscontrata nella M., pur riconoscendo alle prime un “ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche”; deve - al contrario - ritenersi che l’aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia (nel caso, la patologia artrosica) integri una menomazione ulteriore dell’integrità psico-fisica dell’interessato (quale quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe derivata dalla patologica principale) che si pone in diretto rapporto causale con i fattori che tale aggravamento hanno determinato. Sotto il secondo - e correlato - profilo, risulta palesemente contraddittoria la motivazione che dichiara di voler aderire alle conclusioni di una relazione di C.T.U., salvo poi discostarsene del tutto, al punto da negare rilevanza risarcitoria alla menomazione (aggiuntiva) pacificamente accertata e quantificata dal consulente. 2.2. Va escluso, peraltro, che tale scostamento risulti adeguatamente motivato col generico riferimento alle iniziative che l’ESAF avrebbe posto in essere per migliorare le condizioni dell’immobile e con l’individuazione di un “comportamento contraddittorio” che sarebbe stato tenuto dalla M.: si tratta, in ogni caso, di elementi circostanziali generici (oltre ché indeterminati quanto all’epoca in cui sarebbero state poste in essere le iniziative dell’ESAF) che - così come prospettati dal giudice di appello - non danno contezza delle ragioni per cui l’aggravamento patito dalla M. non sarebbe in alcuna misura imputabile all’ente proprietario dell’immobile insalubre. 2.3. I due motivi vanno - dunque - accolti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra. 3. (omissis) 4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Esce in pigiama e getta pattume: Quando si configura è comunque evasa dai domiciliari il furto in abitazione CORTE CASSAZIONE sez. VI pen., sent. 25.08.2014, n. 36123 RITENUTO IN FATTO 1. O.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 7-5-2012, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché ella è stata costretta ad allontanarsi, per pochi attimi, dall’abitazione presso la quale si trovava agli arresti domiciliari, per la necessità di gettare i rifiuti negli appositi contenitori, posizionati a pochi metri dall’alloggio, attesa la mancanza di persone che convivessero con lei. Ed infatti la donna venne vista dalla polizia giudiziaria, nei pressi dell’abitazione, con gli zoccoli ai piedi e un pigiama da notte: segno che ella non aveva alcuna intenzione di allontanarsi dall’immobile e, ancor meno, di sottrarsi ai controlli di polizia giudiziaria, onde manca anche l’elemento psicologico del reato. Sotto il profilo putativo, poi, va riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. avendo l’imputata agito nella convinzione di tutelare il proprio diritto a vivere in un ambiente libero dai rifiuti. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. pen. e dunque, essendo in esso incorporata, è da considerarsi legge penale. Ne deriva che l’errore di interpreta1. La doglianza formulata è manifesta- zione sulla portata precettiva dell’art. mente infondata. Va infatti ribadito il 284 cod. proc. pen. non scusa, ai sensi consolidato orientamento giurispru- dell’art. 5 cod. pen., risolvendosi in denziale secondo il quale ogni allonta- ignoranza della legge penale e cioè namento, ancorché limitato nel della norma incriminatrice di cui altempo e nello spazio, realizza il delitto l’art. 385 cod. pen. Ignoranza non cerdi cui all’art. 385 cod. pen. (omissis), tamente inevitabile, nell’ottica delianche se il soggetto venga sorpreso neata dalla sentenza della Corte costinelle immediate vicinanze dell’abita- tuzionale n. 364 del 24-3-1988, dato zione (omissis). L’elemento soggettivo che il divieto di uscire dall’abitazione, si esaurisce nel dolo generico, ad inte- per chi sia ristretto agli arresti domicigrare il quale è sufficiente la coscienza liari, e la necessità di chiedere, all’uoe volontà di allontanarsi dal luogo in po, un’autorizzazione al giudice comcui si è ristretti, con la consapevolezza petente costituiscono prescrizioni asdi trovarsi legalmente agli arresti domi- sai semplici, di comune cognizione per ciliari o nelle altre situazioni che fungo- chi sia sottoposto alla misura autocuno da presupposto del reato (omissis). stodiale,anche perché connotate da Non occorre dunque alcuna specifica una intrinseca coerenza con la natura volontà di sottrarsi ai controlli da parte di quest’ultima, sì da essere agevoldelle Forze dell’ordine. A nulla rilevamente comprensibili per coloro che no i motivi che hanno determinato la siano ad essa assoggettati. condotta dell’agente (omissis). Colui 4. Il ricorso va dunque dichiarato che si trovi sottoposto alla misura autocustodiale ha, d’altronde, la possibilità inammissibile, con conseguente condi chiedere al giudice l’autorizzazione danna della ricorrente al pagamenad allontanarsi dalla propria abitazione to delle spese processuali e della somper provvedere alle sue indispensabili ma di euro mille, determinata seconesigenze di vita: ciò che l’imputata, se- do equità, in favore della Cassa delle condo quanto risulta dalla motivazio- ammende. ne della sentenza impugnata, non ha P.Q.M. fatto. 2. Non può nemmeno riconoscersi la Dichiara inammissibile il ricorso e conscriminante putativa dell’esercizio del danna la ricorrente al pagamento delle diritto, poiché l’art. 284 cod. proc. spese processuali e della somma di Eupen. costituisce norma extrapenale in- ro 1.000 in favore della cassa delle tegratrice dei precetto ex art. 385 cod. ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO CORTE CASSAZIONE sez. IV pen., sent. 01.09.2014, n. 36450 RITENUTO IN FATTO B.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Sondrio in data 05.03.2008 in ordine al delitto di furto aggravato (capo a) ed al reato di cui all’art. 707 cod. pen. (capo b) ha dichiarato quest’ultimo estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il primo. Con un unico motivo si denuncia violazione di legge dell’art. 125 c.p.p. e degli artt. 56624 cod. nonché vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione di elementi probatori che imponevano la configurazione del fatto nel paradigma del delitto di furto tentato e non consumato, atteso che non si è verificato un effettivo impossessamento dei beni sottratti, essendo l’imputata rimasta all’interno dell’abitazione fino all’arrivo dei carabinieri e, pertanto, gli oggetti sottratti sono ri- masti nella sfera di vigilanza del derubato. RITENUTO IN FATTO Il motivo esposto è infondato e determina il rigetto del ricorso. La motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto della censura è, in diritto, condivisibile essendo stato affermato che l’impossessamento si verifica anche quando, pur rimanendo il ladro sotto la sorveglianza del derubato, quest’ultimo è costretto ad esercitare violenza o pressione sull’autore del furto al fine del recupero della refurtiva, come è avvenuto nel caso di specie essendo stato costretta la persona offesa a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di furto sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell’agente. Ai fini della determinazione dell’impossessamento, che segna il momento consumativo del reato, è sufficiente, infatti, che l’agente consegua la disponibilità materiale della cosa. (Omissis). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 30 LEGGI & SENTENZE N.19 OTTOBRE 2014 In questa fattispecie la procedura non necessita di preventiva autorizzazione a procedere da parte dell’assemblea La mediazione nel recupero dei crediti condominiali avv.Nunzio Costa pres. Acap È opinione molto diffusa che la mediazione se adeguatamente usata, potrebbe risolvere i conflitti in condominio. Il principio in linea di massima è esatto. La mediazione è per sua natura flessibile e non conflittuale, quindi in genere aiuta a superare gli attriti e a non generarne altri. Pensate all’ipotesi di un fornitore storico del condominio che ha accumulato un credito corposo nei confronti dello stesso e che ancora non vede la possibilità di rientrare del credito vantato. Cosa deve fare questo fornitore? Andare da un avvocato? Mandare una messa in mora e poi chiedere un decreto ingiuntivo? Diciamola tutta: il condominio e/o l’amministratore, potrebbero decidere di interrompere quel rapporto fiduciario che si era instaurato ed il contenzioso deteriorerebbe i rapporti. Invece, il ricorso allo strumento della mediazione offrirebbe la possibilità di elaborare piani di rientro, chiedere controprestazioni per lavori svolti male o altre eccezioni da sollevare. Lo stesso dicasi nei rapporti interni del condominio: l’amministratore a termini di legge può (ed anzi, con la riforma, deve) recuperare i crediti ed a norma dell’art. 63 d.a.c.c.. Può farlo anche con il decreto ingiuntivo, se il credito è certo, liquido ed esigibile; nella sostanza se ha il consuntivo ed il piano di riparto approvati dall’assemblea, con messa in mora già inviata al condomino moroso. Ma tale meccanismo non ha nulla di persuasivo ed è solo un metodo coercitivo, che costringe il condomino moroso ad avanzare le sue doglianze attraverso lo strumento dell’opposizione al Decreto ingiuntivo. Quindi, lungi dal rappresentare una abbreviazione dei termini per ottenere il pagamento, assistiamo ad una dilatazione dello stesso, ad un aumento delle figure coinvolte (avvocati) ed un aumento delle parcelle e delle spese vive. Costi che spesso finiscono per essere il vero oggetto del contendere. Innanzitutto si potrebbe quindi utilizzare la mediazione nell’ipotesi del recupero credito condominiale. Il condomino chiamato in mediazione ha, a propria volta, delle doglianze che vuole vengano risolte, quindi si redige un verbale che con l’assistenza degli avvocati diviene titolo esecutivo e quindi, se da un lato il condominio recupera, il condomino vede soddisfatte le proprie aspettative e tutti hanno vinto. Ma contro questa brillante idea si cozza con il dato normativo e l’interpretazione giudiziale che vuole l’amministratore sempre fornito di autorizzazione assembleare per essere legittimato a partecipare al procedimento di mediazione. Eppure eravamo partiti dal presupposto che la mediazione è per natura flessibile. Allora, parafrasando il mitico prof. Perlingieri, cerchiamo di verificare se è possibile collimare la naturale flessibilità della mediazione con la rigidità delle forme ed il formalismo degli interpreti. a) C’è chi sostiene che l’autorizzazione non sia necessaria, traendo fondamento dall’obbligo per l’amministratore di attivarsi per il recupero delle somme sospese. b) Altri, invece, concludono che l’autorizzazione sia sempre necessaria, traendo spunto dal dato normativo della riforma stessa, a mente del quale all’art. 71 quater disp att c.c., si legge: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. [...]” e tra gli articoli citati c’è proprio quello del recupero crediti. Ecco, è proprio dal confronto di questi due dati normativi che possiamo trarre alcune considerazioni: 1) Il ricorso per decreto ingiuntivo è un atto di natura giurisdizionale che tende ad ottenere un titolo con valore di sentenza. Quindi, è un ricorso ad un’autorità giudiziaria ordinaria con contenuto formale e fortemente conflittuale. Eppure, nel rispetto dei requisiti di forma, ai sensi dell’art. 63 d.a.c.c. il giudice rilascia il decreto ingiuntivo, senza l’obbligo di verificare se l’amministratore abbia ricevuto o meno l’autorizzazione a richiedere il decreto stesso. 2) Quando l’art. 71 quater d.a.c.c. specifica quale sia l’ambito di applicazione della mediazione in condominio, dichiara che “Per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. [...]”. Ma, appunto, parla di controversie, ossia di procedimenti contenziosi già insorti, o in cui vi sono due o più parti in lite. Quindi, nel caso “1” dell’emissione del decreto ingiuntivo, è questo il motivo per cui il giudice non richiede l’autorizzazione assembleare preventiva in capo all’amministratore per ricorrere all’A.G. Si tratta di un procedimento monitorio, inaudita altera parte che vede la presenza di una sola parte, con procedimento sommario che termina senza contraddittorio e senza lite. Sempre nel caso “1”, infatti, se il condomino ha delle doglianze, propone opposizione con citazione, le parti in lite divengono almeno due, vi è contraddittorio, vi è lite e controversia. Quindi all’atto della costituzione il condominio dovrà dimo- L’ANGOLO DEL LEGALE ➣ Balconi aggettanti Chi paga le spese? In sede di rifacimento, impermeabilizzazione e pavimentazione di un lastrico solare di uso esclusivo, la parte in aggetto oltre la verticale delle pareti rimane con il riparto di 1/3 e 2/3, oppure va ripartita interamente a carico del proprietario del lastrico? Rispondono: l’avvocato Enrico Morello e Valentina Napoli Il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condòmini, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., prevedendo che coloro che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa del lastrico, gli altri due terzi sono invece a carico dei proprietari delle unità immobiliari ad essa sottostanti. All’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Ne consegue che tutti i condòmini sono tenuti a contribuire alle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione, in caso di infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, in concorso con il proprietario della terrazza stessa, anche quando il suo deterioramento sia derivato dalla mancata manutenzione o da difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive, in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti. Il caso in esame prevede, invece, la situazione dei cosiddetti “balconi aggettanti, definiti ormai da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte come dei prolungamenti del relativo immobile, e appartengono in via esclusiva al proprietario del rispettivo appartamento. Soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (a titolo esemplificativo, le fioriere nella sentenza Cass. Civile n. 6624 del 30/04/12 erano prive di particolare pregio artistico, trattandosi di comuni vasconi in cemento armato, né costituivano parte integrante della struttura). In conclusione, pertanto, l’aggetto costituito da un balcone (o terrazzo) appartiene esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, il quale è esclusivo responsabile dell’eventuale danno cagionato a terzi. Di conseguenza, le spese di riparazione della parte in oggetto della terrazza di proprietà esclusiva di uno dei condòmini gravano soltanto su quest’ultimo. strare di essersi dotato della legittimazione a stare in giudizio per l’amministratore, con una preventiva assemblea che a tanto lo autorizza. Nel caso “2”, invece, l’amministratore introduce un provvedimento, per sua natura non contenzioso, che non rappresenta una lite, né una controversia, nemmeno quando la diversa prospettazione delle parti innesca un serrato contraddittorio. Quindi, non essendo controversia, non c’è alcuna ragione al mondo per cui l’amministratore debba procurarsi preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea a proporre un procedimento di mediazione. Tuttavia, se al momento della proposta del mediatore vi è un verbale positivo, con mediazione riuscita, da redigere, allora può ben darsi che quel verbale abbia contenuto transattivi, ed è solo adesso che l’amministratore necessita dell’intervento assembleare. Ma questo in quanto vi è da rispettare la norma sulla procedura di approvazione delle transazioni e non perché l’amministratore abbia bisogno dell’autorizzazione preventiva. Ciò è ancor più vero se si considera il solo fatto che l’amministratore potrebbe firmare lo stesso il verbale a contenuto transattivo e poi portare lo stesso in ratifica all’assemblea, con l’unico rischio che, per l’ipotesi che l’autorizzazione non arrivi o non si superi il quorum dei millesimi previsto, gli effetti della transazione si riverbererebbero solo sulla sua sfera giuridica e non in quella del condominio. Quindi, la mediazione per il recupero crediti sulla scorta dell’obbligo di cui all’art. 63 d.a.c.c. non ha bisogno di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, e ragionare in maniera diversa potrebbe presentare una lesione dell’art. 3 della costituzione, ossia: trattare in maniera uguale principi ed istituti diversi e trattare istituti diversi in maniera ugualmente diversa. “Salva inquilini” rimesso alla Corte Costituzionale avv. Silvio Barbiero pres. Uppi Padova I n un procedimento di convalida di sfratto per morosità da un immobile detenuto ad uso abitativo ove la parte locatrice, assistita dall’avv. Silvio Barbiero, aveva intimato alla parte conduttrice il pagamento integrale dei dovuti canoni di locazione in forza della dichiarata incostituzionalità dell’art. 3 commi 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 (canoni di locazione già autoridotti dalla parte conduttrice al triplo della rendita catastale in forza della predetta aberrante norma di cui al D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, art. 3 commi 8 e 9) parte conduttrice ha eccepito l’entrata in vigore, nel frattempo, dell’art. 5, comma 1 ter del D.L. 28.03.2014, n. 47, introdotto, in sede di conversione dalla Legge 23.05.2014, n. 80 (c.d. Norma “salva inquilini”). Il legale di parte locatrice, ritenendo la predetta ultima norma di legge contraria all’art. 136 della Costituzione (in quanto norma diretta a procrastinare gli effetti di una norma già dichiarata incostituzionale) ha richiesto al Tribunale di Padova di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale del detto art. 5, comma 1 ter del D.L. 28.03.2014, n. 47, introdotto, in sede di conversione dalla Legge 23.05.2014, n. 80. Il Tribunale di Padova, ritenendo giustamente che una norma già dichiarata incostituzionale non possa essere mantenuta in vita da un’altra norma successivamente approvata, perché ciò è contrario all’art. 136 della Costituzione (che recita: “Quando la corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di altro atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”), con ordinanza 23.07.2014 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata in relazione all’art. 136 della Costituzione la prospettata questione ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il procedimento. Se il Parlamento, incredibilmente, sta tentando di mantenere in vita una norma già dichiarata incostituzionale (introduttiva dell’aberrante meccanismo sanzionatorio del contratto “catastale”), approvando altre norme incostituzionali, i proprietari immobiliari non ci stanno, ed utilizzeranno tutti gli strumenti messi loro a disposizione dall’ordinamento giuridico per contrastare tale orientamento. OTTOBRE 2014 31 N.19 Crollo del fatturato del settore, acuito anche dalle lungaggini burocratiche. Censis: ripresa solo dalla metà del 2015 Immobiliare dimezzato: la prima vittima è l’edilizia D imezzato il mercato immobiliare nel giro di nemmeno 10 anni. È la sentenza emessa dall’indagine di Rus e Censis sul comparto del mattone, e in particolare su segmento delle compravendite: un dossier di analisi predisposto per un workshop a porte chiuse organizzato da Rur e Censis, che si è svolto oggi con la partecipazione di rappresentanti del mondo delle costruzioni, di banche e assicurazioni, gestori di reti, progettisti ed esponenti della consulenza, alla presenza di Giuseppe De Rita, presidente della Rur e del Censis, e coordinato da Giuseppe Roma, direttore Generale del Censis e Segretario Generale della Rur. Secondo l’analisi, dopo aver conosciuto un decennio ruggente (1997-2007), con la crisi il mercato immobiliare si è ridotto drasticamente. Nel settore residenziale siamo passati dalle 807mila abitazioni compravendute nel 2007 alle 403mila del 2013. Siamo tornati al volume di scambi del 1984: un arretramento di trent’anni. Anche nel confronto con il 2008, il primo anno di forte flessione del mercato residenziale, il calo al 2013 è comunque molto rilevante, con un fatturato che è passato da 112 miliardi di euro ad appena 68 miliardi (-39,7%). Ma anche gli altri segmenti del mercato non residenziale di piccolo taglio (con esclusione dei complessi terziari per istituti di credito, centri commerciali e alberghi) registrano dinamiche simili: tra il 2008 e il 2013 -50,9% il fatturato per il settore singoli uffici, -55,1% per il settore dei piccoli negozi, -50,6% per il mercato dei capannoni industriali. In definitiva, il fatturato complessivo del settore immobiliare residenziale e del non residenziale di piccolo taglio ha registrato una riduzione di 57,7 miliardi, che equivalgono a tre volte il fatturato della Fiat e a quasi la metà dell’Eni. È come se in questi anni i quattro principali gruppi della grande distribuzione in Italia (Coop, Conad, Selex ed Esselunga) fossero scomparsi. A quando la ripresa? Nonostante alcuni segnali positivi, la previsione del Censis è che per il 2014 ci possa essere solo un modesto segnale di inversione di tendenza nel mercato immobiliare, con un volume di compravendite stimabile in circa 419mila unità a fine anno, cioè un valore appena superiore a quello registrato nel 2013. Quest’anno, insomma, va considerato di transizione. Lo smottamento verso il basso si sta fermando, ma il mercato non ha ancora la forza di risalire. La possibile inversione di tendenza non è prevedibile possa avvenire prima della metà del 2015. Tra i fattori positivi si segnalano un incremento nell’erogazione dei mutui, che a luglio 2014 ha riguardato 118mila famiglie rispetto alle 90mila dell’anno precedente, e i provvedimenti di incentivo dello “Sblocca-Italia”, che però avranno effetto dal prossimo anno. Sul lato negativo ci sono la mazzata autunnale di tasse sulla casa (Imu, Tari e Tasi) e soprattutto la riduzione del reddito disponibile delle famiglie (-9,8% dal 2008), che continua a determinare una debolezza della domanda solvibile. Futuro dell’edilizia Nel crollo del mattone, una delle vittime principali è il comparto edilizio, il che rappresenta un grave problema di carattere economico, dato che il valore aggiunto prodotto dall’industria delle costruzioni, in Italia, nel 2013 è stato inferiore, in termini reali, del 26,7% rispetto a quello del 2007, l’anno precedente all’inizio della crisi. Il dato è tanto più negativo se si pensa che per l’Unione europea a 28 Paesi la riduzione è stata molto inferiore (-18,8%), mentre la Germania ha visto addirittura un’espansione del settore (+3,6%). Un andamento analogo ha riguardato gli investimenti, passati in Italia dai 174 miliardi di euro del 2007 ai 142 miliardi del 2013, con una caduta in termini reali del 28,7%. Nell’edilizia residenziale si registra non solo un ridotto volume di nuovi interventi, ma anche il progressivo passaggio dall’attività costruttiva a una prevalenza di manutenzione e recupero diffuso, che rappresenta attualmente il 69% degli investimenti complessivi in edilizia residenziale. Ciò spiega la grave crisi delle imprese edilizie strutturate e dell’occupazione regolare, e, al contrario, la crescita del sommerso. Secondo un’indagine del Censis condotta a marzo 2014, 1,7 milioni di famiglie avevano effettuato lavori di ristrutturazione della propria abitazione nell’anno precedente, ma ben 4,5 milioni, pur avendoli programmati, li avevano rinviati a un periodo successivo. progetto al cantiere per medi interventi di riqualificazione urbana si impiegano fra i 10 e i 14 mesi, in Italia occorrono più di 3 anni (quando il processo va a buon fine e non resta incagliato nelle secche delle varie burocrazie statali, regionali e comunali). Il panorama delle città italiane registra però differenti livelli di efficienza amministrativa. Milano, con una media di 151 giorni necessari per ottenere le autorizzazioni per realizzare un piccolo intervento edilizio, risulta la città più rapida, seguita da Bologna (160 giorni) e Torino (198 giorni). All’estremo opposto si collocano Palermo (316 giorni, cioè circa 3 mesi in più di Milano), Napoli e Cagliari (252 giorni). Le colpe della burocrazie Dalla burocrazia arriva poi un ulteriore colpo di grazia per edilizia e trasformazioni urbane.Per la costruzione di un semplice edificio (tipo capannone industriale) in Italia sono necessari in media per le sole autorizzazioni 234 giorni, mentre in Germania ne bastano 97 e in Gran Bretagna 88. In altre parole, in Italia i tempi per le autorizzazioni sono due volte e mezza superiori a quelli tedeschi e britannici. E nel 2014 il nostro Paese ha perso ben 11 posizioni rispetto al 2013 quanto a tempi per le autorizzazioni edilizie, collocandosi nella fascia dei Paesi meno efficienti. La burocrazia, con i suoi numerosi passaggi procedurali, rappresenta un fattore di scoraggiamento all’investimento immobiliare, con effetti deleteri sull’industria delle costruzioni e sull’occupazione. Mentre nei Paesi europei per arrivare dal Commento dei dati “La situazione in Italia è diventata paradossale - scuote la testa Giuseppe Roma, direttore generale del Censis e segretario generale della Rur -. In una fase di profonda crisi dell’economia immobiliare e dell’industria delle costruzioni, calano gli investimenti pubblici e privati. I primi a causa dei tagli al bilancio statale, i secondi per ragioni di mercato e di credito. Ove, però, gli investitori fossero interessati a trasformare immobili esistenti, valorizzare il patrimonio demaniale, riqualificare ambiti urbani o realizzare nuove strutture, la barriera più difficile da superare è proprio l’atteggiamento inquisitorio delle autorità pubbliche, la non chiarezza delle regole del gioco, i continui aggiustamenti richiesti da una pletora di soggetti, detentori di piccoli o grandi poteri autorizzativi”. Prezzi: calo in frenata. Si vede la luce? B icchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L’eterno dilemma si applica alla perfezione anche ai numeri emersi dall’Osservatorio sul mercato immobiliare residenziale italiano del portale Immobiliare.it, e relativi al primo semestre 2014. Se da una parte, infatti, i dati sono ancora preceduti dal segno negativo, dall’altra parte, rispetto al passato, è possibile scorgere i sintomi di un miglioramento, anche se è difficile comprenderne dimensioni e prospettive. Ad ogni buon conto, ecco le rilevazioni più significative del report. PREZZI IN CALO Se il 2013 si era chiuso con un calo del 6,6% del prezzo medio al metro quadro degli immobili in vendita in Italia, il primo semestre 2014 ha fatto registrare, da gennaio a giugno, un calo contenuto entro il 2% (-1,8%): una nuova diminuzione, dunque, ma meno drastica che in passato. Il ridimensionamento dei prezzi non è stato, però, uniforme su tutto il territorio nazionale: se a Nord e a Sud i cali sono stati rispettivamente dello 0,5% e dell’1,0%, è stato il Centro Italia a registrare la performance peggiore, con un calo semestrale del 4,1%. Nel dettaglio, i numeri sono i seguenti: a giugno 2014 il prezzo medio a cui sono stati messi in vendita gli immobili residenziali è stato pari a 2.250 euro per metro quadro. Questa cifra diventa 2.261 euro/mq al Nord, 2.648 euro/mq al Centro e 1.969 euro/mq al Sud. A differenza di quanto avvenuto nel secondo semestre del 2013, il 2014 si è aperto all’insegna di un calo più contenuto nelle città più grandi, con oltre 250.000 abitanti: queste hanno registrato, in media, una contrazione dell’1,4%, contro il -1,8% fatto segnare dalle città di minori dimensioni. Ora, visto il recente passato, anche questi numeri negativi fanno comunque ben sperare, anche considerando che il settore dei mutui ha mostrato segnali incoraggianti, essendo cresciute sia le domande, sia le erogazioni. A frenare gli entusiasmi resta tuttavia il fatto che questa voglia di comprare casa non fa certo il paio con l’aumento dei salari, che quando non calano, nella migliore delle ipotesi restano uguali, con l’effetto che, a tali condizioni, i prezzi degli immobili non possono certo crescere. TREND DI OFFERTA Se i prezzi del mattone calano, l’offerta sale, sia se parliamo di appartamenti in locazione, sia se consideriamo gli immobili in vendita: nel primo semestre del 2014 gli indici sono cresciuti rispettivamente dell’1,0% e del 3,4%, confermando la presenza maggiore sul mercato di immobili in vendita rispetto a quelli da dare in affitto. L’italiano medio, lo sappiamo, è storicamente poco propenso a mettere in affitto i beni immobili che possiede, preferendo, in caso di necessità, l’opzione della vendita. E questa tendenza è inevitabilmente acuita anche dai preoccupanti dati sulle situazioni di morosità (più o meno incolpevole). LE CITTÀ PIÙ CARE Ma dove costa di più comprare casa? I numeri dell’Osservatorio immobiliare non riservano grandi sorprese: anche se i prezzi scendono, la città capoluogo di regione più cara resta Roma, con 3.681 euro al metro quadro (-5,5% nel primo semestre, -8,6% rispetto a giugno 2013). La segue Firenze, stabile a 3.677 euro al metro quadro (-0,2% nei sei mesi, -3,1% nei 12) e, in terza posizione,si colloca Milano, che arriva a 3.585 euro al metro quadro registrando una leggera crescita dei prezzi nell’ultimo semestre (+0,3%). Nella coda della classifica resta Catanzaro (1.254 euro al mq, in flessione del 4,7% nel primo semestre 2014), seguita da Perugia (1.504 euro/mq, con prezzi in calo dell’8,0% nel primo semestre). Il capoluogo di regione che, da dicembre 2013 a giugno 2014, ha subito la contrazione maggiore dei prezzi è L’Aquila (-10,2%), mentre confrontando i prezzi al metro quadro con quelli rilevati a giugno 2013 è Venezia a perdere più di tutte (-14,3%). La città con la performance migliore è, invece, Trieste, che cresce del 3,9%. 32 MERCATO N.19 Prezzi più bassi e alta qualità dei servizi spingono a comprare casa fuori città Bologna: fuga verso l’hinterland L a città si spopola a favore dei comuni dell’hinterland, dove comprare casa costa meno e allo stesso tempo si vive meglio. È quanto emerge da un’indagine promossa da Confabitare. Confrontando Bologna con i comuni della prima periferia, cosiddetti ad alta tensione abitativa, e dividendo le categorie degli alloggi in tre tipologie (nuovo, buono stato e da ristrutturare), l’osservatorio immobiliare di Confabitare ha rilevato la presenza di un flusso continuo e in costante crescita di residenti laddove il mattone è un po’ meno caro. Il comune più economico è quello di Calderara di Reno. Qui un immobile nuovo costa mediamente 2.450 euro al metro quadro e 1.600 un appartamento da ristrutturare. La maglia nera di questa particolare classifica spetta invece a San Lazzaro di Savena, dove una casa la si può pagare anche 4.300 euro al mq (2.600 euro da ristrutturare). I prezzi del nuovo sono convenienti anche ad Anzola (2.650), San Giovan- ni in Persiceto (2.550), Monte San Pietro (2.800), Sasso Marconi (2.800) e Ozzano (3.000); un po’ meno convenienti a Casalecchio (3.600), Zola Predosa (3.300) Granarolo (3.000), Pianoro (3.050), Castenaso (3.050) e Castel Maggiore (2.850). Non a caso è proprio Calderara il centro in cui si registra il maggiore numero di trasferimenti dalla città, quasi 1.600 negli ultimi due anni. San Lazzaro ha invece sottratto alle Due Torri poco più di 1000 nuovi abitanti, 570 Pianoro, 440 Anzola, 400 Zola e così, a scendere, tutti gli altri. “In particolare - spiega il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni - si tratta di giovani coppie o di lavoratori che arrivano da fuori regione, e che per mettere su casa guardano ovviamente al portafoglio”. In tutto questo Zanni legge il “fallimento delle politiche abitative delle giunte che si sono susseguite a Palazzo d’Accursio, che negli ultimi anni non hanno saputo calmierare i prezzi e contenere il degrado, che avanza anche nella periferia costringendo la gente ad allontanarsi. In questo ultimo fattore, quello del degrado, dobbiamo ricercare sicuramente una delle cause determinanti di questo trend in continua crescita che ha visto nel biennio 2012 e 2013 ben più di 7.000 bolognesi lasciare la nostra città, oltre al fatto che i servizi offerti da Bologna, dove tasse e tariffe sono elevatissime, non sono assolutamente superiori a quelli dell’hinterland”. E basti dire che per arrivare in stazione col treno da Vergato ci vogliono 45 minuti, lo stesso tempo che occorre per muoversi con l’auto dal centro verso la prima periferia”. Ma, a giudizio di Confabitare, c’è anche un problema di natura fiscale: “Merola e compagni - conclude Zanni - continuano a trattare i proprietari come un bancomat a cui attingere a piene mani per riempire le esangui casse comunali. Vorrei ricordare, al riguardo, che negli ultimi tre anni la pressione fiscale sugli immobili a Bologna è aumentata del 200%. Credo che sia ora di dire basta”. OTTOBRE 2014 Canoni concordati: in pochi li scelgono Alberto Zanni pres. naz. Confabitare “Non solo sfratti. L’emergenza abitativa a Bologna è aggravata anche da un’altra questione di cui si parla poco, quella dei canoni concordati. È un vero allarme: se continua il trend dell’ultimo periodo, si rischia l’estinzione di questo tipo di affitti entro breve. Negli ultimi dodici mesi i canoni concordati sotto le Due Torri sono crollati da 3.000 a 1000 accentuando una tendenza che aveva dato i primi, inquietanti segnali già nel 2012. quanto alle cause, innanzitutto i canoni concordati a Bologna sono calati mediamente come valore da 600 a 500 euro al mese, con una flessione pari al 15% circa. E poi non dimentichiamo il salasso delle imposte: negli ultimi tre anni la pressione fiscale nella nostra città è aumentata del 200 percento. Una stangata che ha indotto molti proprietari a rinunciare a questo tipo di contratti non trovandoli più convenienti. In effetti, prima dell’era Monti (Novembre 2011), l’Ici per chi affittava a canone concordato a Bologna era pari a zero, mentre oggi si paga il 7,6 per mille di Imu. non ci resta che lanciare un appello al Comune: “Occorre reintegrare al più presto il fondo a sostegno dei canoni concordati, uno strumento che si è rivelato utile ma insufficiente. Altrimenti questo tipo di contratti rischia di sparire. E sarebbe un danno per tutti: proprietari e inquilini. Un acquirente di immobili su 10 non è italiano. La comunità cinese è la più attiva nei segmenti del residenziale e del commerciale Il mercato felsineo parla straniero l sogno di comprare una casa non è più un’esclusiva degli di Confabitare risulta, infatti, che di quell’8,7% delle comprapiù o meno benestanti che siano. Oggi, gli immi- vendite effettuate da famiglie straniere, il 46% degli immigraIgrati,italiani, tra le tante aspettative ed aspirazioni, coltivano anche ti che acquistano casa sotto le Due Torri sono proprio indiani, quella di acquistare una casa nella città dove vivono e dove hanno deciso di far crescere i loro figli. Insomma, gli stranieri residenti in città entrano prepotentemente nel mondo delle compravendite immobiliari, e non deve sorprendere se oggi, a Bologna, quasi 10 nuovi proprietari su 100 parlano un’altra lingua, sono perfettamente integrati e hanno un lavoro dignitoso che permette loro di pagare la rata del mutuo. È la fotografia che emerge da un’indagine di Confabitare associazione proprietari immobiliari - sul mercato immobiliare cittadino all’ombra delle Due Torri. STRANIERI IN CIFRE Un dato, innanzitutto: Bologna spicca, tra le province italiane, come una delle più “gettonate” dalla popolazione straniera. La percentuale di immigrati nel territorio comunale si attesta infatti intorno al 7,52%, e nel periodo tra gennaio e dicembre 2013, le compravendite effettuate da famiglie straniere hanno costituito l’8,7% del totale delle transazioni concluse nel Comune di Bologna; un dato che sale al 10,5% se si prende in considerazione l’intera provincia. Si tratta, comunque, di un fenomeno in continuo movimento, con una crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2012 nel Comune di Bologna, e del 2% in provincia. TREND DEL FENOMENO “Quello che abbiamo fotografato è un fenomeno sociale che non può più essere ignorato - afferma Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare -. Gli stranieri che riescono a comprare casa sono in continuo aumento e le motivazioni sono tante. A spingere gli immigrati in regola e con un lavoro sicuro e remunerato ad acquistare casa sono diversi fattori” Ma quali sono, in sostanza, questi fattori? “Innanzitutto prosegue Zanni - nel desiderio di acquistare casa influisce anche un fattore psicologico, che tradisce il desiderio di radicarsi, in modo sempre più forte, alla città in cui si abita e in cui si è scelto di offrire un futuro migliore ai propri figli. Di contralto, c’è anche da segnalare un fenomeno piuttosto curioso: gli stessi stranieri che, magari, sono riusciti a comprare una seconda casa, quando decidono di darla in affitto preferiscono come inquilini gli italiani a connazionali o ad altri stranieri”. QUALI NAZIONALITÀ Indiani, pakistani e bengalesi si dimostrano i più sensibili al richiamo dell’investimento nel “mattone”. Dall’indagine pakistani e bengalesi. Se rapportiamo il dato con il totale delle transazioni su Bologna, emerge un aspetto interessante: ovvero che il 4% delle compravendite nel capoluogo emiliano, compresi italiani e stranieri, è attribuibile a queste tre nazionalità, che peraltro che risultano essere particolarmente presenti anche nel settore del commercio. Secondo l’Osservatorio immobiliare di Confabitare, i pakistani hanno avviato fino ad oggi ben 224 attività, perlopiù di generi alimentari e bigiotteria, borse e accessori; e, in almeno 82 casi, gli stessi gestori pakistani sono anche proprietari immobiliari delle mura dei negozi. Insomma, se i cinesi che hanno disponibilità di denaro preferiscono investire nella prima casa, i pakistani, invece, hanno la tendenza a comperare i muri della loro attività commerciale quotidiana. Ancora diversa, invece, la situazione che si delinea per indiani e bengalesi, che, pur avendo avviato alcune decine di attività commerciali sotto le Due Torri, risultano sempre in affitto e nessuno di loro è proprietario del negozio che gestisce. Seguono i romeni e gli albanesi che, da soli, coprono il 31% delle compravendite immobiliari con protagonisti immigrati, il 2,69% delle transazioni totali. Romeni ed albanesi dimostrano di essersi radicati molto stabilmente a Bologna, con attività commerciali anche in proprietà: dei 234 romeni che gestiscono negozi, almeno 25 di loro sono proprietari dell’immobile, mentre dei 185 negozi di cui risultano titolari gli albanesi, 38 sono in proprietà. Fanalino di coda sono i marocchini, che coprono soltanto il 3% delle compravendite fra stranieri a Bologna. I nordafricani, infatti, pur essendo la comunità più numerosa in provincia (11.915 unità), è quella che si ritrova con somme meno consistenti di denaro per potere acquistare casa. Un aspetto che contraddistingue la comunità marocchina è l’acquisto, invece, delle attività commerciali (ristoranti, negozi di accessori e bigiotteria ed imprese di pulizia): a Bologna ce ne sono 262, di cui 85 in proprietà, ovvero il 32,44%. Abitudine frequente per la grande maggioranza di proprietari di negozi ed attività, è la tendenza ad adibire il retrobottega a piccola abitazione, dove, molto spesso, convive un nucleo familiare. LA COMUNITÀ CINESE Un capitolo a parte merita la fotografia della comunità cinese che, sotto le Due Torri, conta 1.950 persone, di cui il 61% abita nel quartiere Navile, mentre seguono a ruota San Donato e San Vitale. La presenza più massiccia di cinesi, però, è concentrata in zona Bolognina, dove vive il 45% della popolazione residente in città, seguita a distanza da Corticella. Emerge chiaramente, per la comunità cinese, l’idea di radicarsi e la volontà di ricostruire il tessuto di una vera e propria “Chinatown” sotto le Due Torri. Un dato su tutti, però, è piuttosto eloquente ed è in grado di delineare un quadro chiaro e preciso: il 20% delle compravendite immobiliari fra immigrati a Bologna è coperto da cinesi ai quali, da soli, va attribuito l’1,74% delle compravendite totali. Tradotto vuol dire che, quasi due cinesi su dieci vive in una casa di proprietà. La comunità cinese è, senza dubbio, quella che investe maggiormente nel “mattone” in città: l’aspetto curioso, però, è che i cinesi non acquistano soltanto case ed appartamenti ad uso abitativo, ma, avendone la possibilità, preferiscono diventare proprietari anche delle attività commerciali che gestiscono, siano essi ristoranti, take-away o negozi di abbigliamento. Dai dati dell’Osservatorio, emerge, infatti, che su 429 attività presenti in città, ben 282 sono in proprietà. Insomma, i cinesi non si limitano a prendere una residenza o un domicilio, fanno molto di più: tendono a mettere radici profonde nel territorio in cui abitano, preferendo acquistare in proprietà case, negozi e ristoranti in cui poi lavorano e impiegano familiari e amici connazionali. Una considerazione a parte merita anche la comunità filippina che sotto le Due Torri resta, comunque, la più numerosa: in città se ne contano 3.300, di cui oltre un quinto abita nel quartiere Santo Stefano, mentre gli altri sarebbero distribuiti tra Navile, Saragozza e Toscana; alta la concentrazione di filippini anche nelle aree del centro storico. Un modello insediativo che la dice lunga anche su un fenomeno sociale e cioè che, di preferenza, i filippini scelgono di abitare laddove è prevalente la richiesta di servizi domestici e di assistenza rivolti alle famiglie in condizioni più agiate. Molto spesso, i filippini risiedono proprio nelle case delle stesse famiglie che offrono loro un posto di lavoro stabile. L’unico dato di cui siamo in possesso, ci dice che su 28 attività di imprese di pulizie e servizi gestite da cittadini filippini, nessuna risulta in proprietà. Poche anche le case tra Bologna e la provincia, di cui risultano proprietari. Fattori che, se sommati insieme, spingono ad una valutazione generale sulla comunità filippina che, al contrario ad esempio di quella cinese, non sente l’esigenza di radicarsi nel territorio, limitandosi, invece, ad accumulare denaro lavorando, ma senza perdere mai di vista il sogno di ritornare nel proprio paese d’origine. I servizi di questa pagina sono a cura di OTTOBRE 2014 ABITARE 33 N.19 Expo: Lombardia a due velocità Fondi e case contro il disagio abitativo N S L’evento traina il mercato immobiliare nelle vie della moda del capoluogo on che ne avessero particolarmente bisogno, trattandosi già di cosiddette top locations. Ad ogni buon conto, l’Expo 2015, che si avvicina ad ampie falcate, sembra aver dato nuova linfa alle vie della milanesi della moda, trainandone il mercato immobiliare. È quanto emerge da un’indagine condotta da Tecnocasa, secondo cui, ad esempio, nella zona di corso Garibaldi, via Solferino, via della Moscova le quotazioni medie si sono assestate tra i 4000 e i 5500 euro al mq per le soluzioni da ristrutturare e intorno agli 8000 euro al mq per le soluzioni di nuova costruzione. Prezzi anche più elevati, con picchi di 10 mila euro al mq, si raggiungono nelle vicinanze di largo Treves. In via Solferino i valori immobiliari oscillano da 6000 euro al mq nel tratto più vicino ai Bastioni di Porta Nuova, fino a 7000-8000 euro al mq verso Brera. Le abitazioni più costose sono in via Borgonuovo (12 mila euro al mq per una soluzione signorile in buono stato), piazza del Carmine e Monte di Pietà (10-11 mila euro al mq), Fiori Chiari e Fiori Scuri (8-10 mila euro al mq). In zona sono presenti anche investitori, interessati soprattutto all’area di corso Como, che ricercano monolocali e bilocali da mettere a reddito e da affittare per periodi brevi durante l’Expo. Corso Vercelli, piazzale Aquileia e corso Magenta vedono una buona domanda abitativa e ad uso investimento orientata maggiormente sul trilocale. Nelle zone più signorili (via XX Settembre, via Mascheroni e le traverse di corso Vercelli e di corso Magenta) in questo momento difficilmente si superano 7000 euro al mq. Quotazioni simili anche per gli immobili posizionati in corso Magenta, mentre si scende a 6000 euro al mq per gli immobili ubicati su corso Vercelli, che soffre per la maggiore presenza di traffico. Resistono pure i valori nella zona di Buenos Aires - Venezia. I vantaggi dell’area sono il posizionamento in centro e la vicinanza a due zone più costose: quella di Porta Nuova e quella di viale Abruzzi, via Plinio e via Morgagni. Più prestigioso il tratto intorno a piazza Oberdan e verso piazza della Repubblica; il prezzo di un’abitazione ristrutturata è di 4500-5000 euro al mq. Top prices di 5500-6000 euro al mq si raggiungono per gli ultimi piani in piazza della Repubblica e per le soluzioni d’epoca completamente ristrutturate in piazza Oberdan. Ma la Lombardia, ovviamente, non è soltanto Milano, e nemmeno si limita alle soluzioni residenziali più prestigiose. E così, spostandosi al di fuori del capoluogo, torna a fare capolino la realtà di un comparto immobiliare ancora asfittico in tuta Italia. Lo dimostra, tra i tanti, il caso di Studenti, via alla caccia a una locazione regolare C on il via degli anni accademici ricomincia anche l’odissea degli studenti, alle prese con la necessità di trovare un alloggio dove abitare, ottenendo, possibilmente, un contratto d’affitto. Un problema di grande entità, considerando che sono pochi quelli che riescono ad ottenere una camera nelle residenze universitarie o nei collegi, così che il 60% si rivolge ai proprietari di appartamenti privati. Il fenomeno è stato analizzato dal portale Skuola.net, secondo la cui indagine, su duemila studenti fuori sede, circa la metà, per risparmiare, sceglie di dividere non solo l’appartamento, ma anche la stessa stanza con altri coinquilini; il 20% degli intervistati, addirittura, divide lo spazio della camera da letto con due o più persone. E veniamo alla nota dolente dei contratti. Secondo uno studente su 7, il proprio padrone di casa evita di fare i conti con il fisco. Se il 12%, infatti, dice di pagare l’affitto in nero, più del 2% circa sostiene che il proprietario esige un pagamento maggiore rispetto a quello dichiarato. Fortunatamente la maggior parte degli intervistati, più dell’85%, afferma di aver firmato un contratto regolare. Ma, è anche vero che, secondo il portale studentesco, tra chi ha un contratto non a norma, è bassa la percentuale di denunce. Alla domanda: “Perché non denunci il contratto d’affitto in nero?”, il 45% circa risponde con un laconico “Non saprei”. Uno su 4, invece, ha paura di perdere l’alloggio, mentre 1 su 5 è convinto che in nero l’affitto costi meno. Il 10% circa, invece, non denuncia perché pensa che le proprie condizioni, con un contratto in nero o in regola, non cambierebbero poi di molto. E poco conta, ovviamente, che a cambiare siano, invece, le Entrate erariali del Paese, con tutti i riflessi a cascata sulla solidità dei conti pubblici e sulla necessità, o meno, di introdurre nuovi balzelli. Il problema non pare suscitare particolare scalpore, il che è ancora più grave trattandosi di studenti universitari, che mirano a concludere un percorso che li dovrebbe portare a rivestire cariche di primo piano nei settori di riferimento. Come in molti altri casi, forse, occorrerebbe una maggiore educazione civica a monte, anche per potenziare l’effetto dei controlli e delle verifiche fiscali ex post, secondo la logica che bisogna comprendere il senso di un provvedimento aldilà del timore di subire una punizione qualora esso non venga applicato. Monza, dove, nei primi sei mesi del 2014, le quotazioni degli alloggi sono risultate in ribasso del 4,3%. Molti quartieri registrano ancora dei ritocchi dei prezzi verso il basso ad eccezione delle zone San Carlo, San Giuseppe e Rondò dei Pini, dove i valori rimangono stabili. Si registra un mercato dinamico nelle zone più centrali ,che vede protagonista la ricerca di prima casa. La tipologia più richiesta è il trilocale, cui segue il bilocale. Le tempistiche di vendita si aggirano intorno a 203 giorni. Di positivo c’è l’ apertura del tunnel sotterraneo in zona San Fruttuoso, che ha portato un notevole miglioramento della viabilità, favorendo la rivalutazione delle case presenti in zona. Anche la città, inoltre, sta cercando di profittare del traino dell’Expo. Innanzitutto, il Comune si sta attrezzando con colonnine informative sull’evento; inoltre, si sta puntando a far diventare Monza una “smart city”. Infine, a livello strutturale sono ricominciati i lavori per il prolungamento della linea M1 da Sesto San Giovanni a Bettola, al confine tra Monza e Cinisello Balsamo; nel tratto tra Bettola e San Fruttuoso dovrà nascere una pista ciclopedonabile che porterà direttamente alla metropolitana. Infrastrutture che mirano a potenziare l’appeal della città e, di conseguenza, anche a risollevare le quotazioni immobiliari in attesa di una più massiccia e consolidata ripresa. i susseguono a ritmo incessante le iniziative messe in campo dagli enti locali per fronteggiare il disagio abitativo. In Valle d’Aosta, la Giunta regionale ha disposto il rimborso al capoluogo della cifra di 382.178 euro, a copertura dei 4/5 delle spese sostenute per combattere l’emergenza. Soddisfazione da parte dell’assessore regionale all’edilizia residenziale pubblica, Mauro Baccega, secondo il quale “grazie a questo provvedimento il Comune di Aosta potrà stipulare con privati cittadini nuovi contratti di locazione da assegnare ai casi di emergenza abitativa. D’altra parte, tra le 165 domande presentate in Valle d’Aosta ben 108 sono relative al Comune di Aosta. In questa fase di forte crisi economica il sostegno della Regione ai Comuni per i casi di emergenza abitativa è fondamentale per dare una risposta alle famiglie più deboli, che, sempre più spesso, oltre alle difficoltà di affrontare le normali spese della vita quotidiana, si vedono anche costrette ad abbandonare la propria abitazione, in quanto non riescono più a far fronte al pagamento dell’affitto”. Differente il bilancio di un’altra iniziativa, questa volta attivata a Torino, dove ha appena festeggiato il primo compleanno la residenza temporanea Luoghi Comuni Porta Palazzo. In questo caso, il progetto, che ha già ospitato 120 persone, è a firma della Compagnia di San Paolo, che per voce del presidente, Luca Remmert, commenta: “È stato un anno positivo. A rappresentare la grande potenzialità di un luogo come questo è il mix di persone con storie, obiettivi, problematiche diverse che si ritrovano in questa struttura. Come riporta l’Agenzia Ansa, i 27 appartamenti dell’immobile sono destinati in parte per l’emergenza abitativa, con affitti calmierati e permanenza massima di 28 mesi, in parte per studenti, professionisti, turisti che cerchino una sistemazione per brevi periodi. A questa offerta si aggiungono spazi e momenti di incontro e socialità per creare un clima sereno, caloroso e di condivisione. Assoedilizia favorevole ad un’imposta sui visitatori mordi e fuggi Meno Tasi con tasse sui turisti È giusto tassare i turisti? E quali riflessi può avere tale azione non soltanto sull’economia di una città, ma anche sul suo mercato immobiliare delle seconde case? Il team è stato affrontato da Assoedilizia, che è partita da un esempio: Milano conta ogni giorno 600.000 city users (i pendolari che risiedono in altre città, ma che giungono nel capoluogo utilizzandone i servizi cinque giorni alla settimana). La città registra all’anagrafe 1.300.000 persone e ne riceve ogni anno 156 milioni, senza contare turisti e visitatori del weekend. Venezia (centro storico escluse le isole), popolazione 58.000 anime, accoglie ogni anno oltre 21 milioni di turisti, di cui 15 milioni “mordi e fuggi”. Come illustra l’associazione, “le due città sono diversissime, ma con un problema comune: il grande afflusso dall’esterno rispetto alla popolazione residente: una popolazione che consuma gratuitamente i servizi comunali, che sono pagati esclusivamente dai contribuenti e dagli immobili della città attraverso Imu,Tasi, addizionali, tasse di scopo e quant’altro”. Ora, a Milano, come nelle altre città italiane con un forte pendolarismo, ci si pone il problema di far pagare i city users che utilizzano la città quasi esclusivamente per lavoro ed è in atto la discussione sul fatto che sia giusto o meno che paghino i “turisti mordi e fuggi”, che spesso adottano comportamenti incivili, avvilendo l’immagine di una città che è giustamente considerata il più bel museo a cielo aperto del nostro Paese. Assoedilizia ricorda che, come scrive Monitor Immobiliare, “secondo il sottosegretario al Turismo, Ilaria Borletti Buitoni, non si può adattare Venezia al turismo, ma è il turismo che deve adattarsi alla città rispettandone le dimensioni e l’integrità. Il ticket, secondo il sottosegretario, dovrebbero pagarlo tutti i turisti, tranne quelli che soggiornano a Venezia, e chi paga il ticket avrebbe diritto anche all’ingresso gratuito in uno dei musei cittadini, che oggi sono largamente sottovisitati in proporzione al numero di visitatori che ogni giorno affluisce nel centro storico”. Tuttavia, c’è anche chi non è d’accordo con questa posizione (Assoturismo-Confesercenti, nella persona del presidente Francesco Mattiazzo) dicendo che a carico dei turisti ci sono già troppe tasse: di soggiorno, ztl per pullman e barche eccetera. C’è chi propugna, invece, un’idea forse di più difficile applicazione: la prenotazione - gratuita - delle visite a Venezia e, di conseguenza, il numero chiuso di turisti ammissibili volta per volta in città (governatore del Veneto Luca Zaia). L’idea di un ticket di ingresso, invece, ha trovato il favore di Federalberghi Venezia, che si è scagliata contro i turisti di un giorno solo, che intasano e sporcano la città senza portare alcun valore aggiunto. Di fronte a tale campionario di pareri, a volte contrapposti, il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, afferma: “Le tasse non si giudicano a numero. Ne abbiamo già cinque, piuttosto che dieci, e quindi basta. Piuttosto, si giudicano dagli effetti che producono. Siamo convinti che con il ticket il bilancio del Comune di Venezia trarrebbe giovamento, e quindi potrebbe alleggerire altre imposte locali dall’effetto pernicioso, a Venezia come in Italia, quali ad esempio l’Imu e la Tasi”. A corredo delle dichiarazioni del presidente di Assoedilizia, un dato su tutti: in vent’anni il centro storico di Venezia ha perso un quarto degli abitanti. Bisogna salvare la città che vanta una cultura millenaria. Certo, le cause della fuga degli abitanti sono molteplici, ma l’eccessiva imposizione fiscale sugli immobili ha un forte peso negativo; anche ai fini della tutela ambientale. 34 MERCATO N.19 OTTOBRE 2014 Domanda immobiliare in aumento grazie a prezzi ancora accessibili, ma solo una parte si traduce in effettive compravendite Fiaip: l’incertezza fiscale frena la ripresa G li effetti della crisi economica sul mercato delle compravendite immobiliari sono ancora forti. In un momento in cui, tuttavia, ci potrebbe essere una maggiore disponibilità ad investire nel segmento residenziale, grazie anche ad una politica di credito delle banche meno rigida che nel recente passato, a limitare il rilancio del comparto pare essere soprattutto l’incertezza sulla tassazione che grava sugli immobili, nell’immediato e in un’ottica di prospettiva. È questo, in estrema sintesi, il punto di vista espresso dalla Fiaip (la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali) a margine dell’indagine sull’andamento del mercato, condotta nelle scorse settimane. Secondo gli immobiliaristi, in sostanza, se la lenta ripresa può far breccia nel comparto immobiliare già a fine 2014, si sta però consolidando il fenomeno del mancato acquisto da parte dei potenziali acquirenti, a causa del dell’enorme tassazione immobiliare e del timore per accertamenti tributari sulle transazioni immobiliari, in virtù di una legislazione sempre più penalizzante nei confronti degli sposta- menti di capitale connessi al mercato immobiliare. A sostenerlo è il Centro Studi Fiaip, che nella sua ultima nota congiunturale fotografa l’andamento del mercato immobiliare urbano italiano che, ancora una volta, stenta a ripartire nonostante i primi buoni segnali di una crescita complessiva della domanda +5%. Il mattone non ha ancora imboccato la via della ripresa stabile, ma acquistare un immobile in questa fase è sempre più conveniente, vista la continua riduzione dei prezzi degli immobili residenziali (-35% rispetto ai valori del 2007). Il clima di maggior fiducia e di propensione al risparmio e all’investimento nel mattone viene confermato dalla Fiaip che sottolinea come gli italiani si stiano sempre più avvicinando all’acquisto immobiliare con un ritrovato approccio positivo al mercato: è infatti in netto aumento la domanda (+5% nel primo semestre 2014). Tuttavia, anche a fronte di un maggior interesse degli investitori, sostenuto da prezzi degli immobili sempre accessibili, il mercato immobiliare residenziale ha fatto registrare un ulte- Immobiliaristi, via i corsi a Torino N on basta essere buoni venditore, avere fiuto e grandi doti di comunicazione. Per potersi ritenere dei validi agenti immobiliari occorre tenersi costantemente aggiornati su tutte le materie che gravitano intorno al comparto, ivi comprese quelle normative, legislative e fiscali. In quest’ottica, per offrire maggiore professionalità ai propri associati, la Fiaip, Collegio Provinciale di Torino, organizza dei corsi di formazione e aggiornamento, che sono aperti anche ai mediatori immobiliari non iscritti ala Federazione. Per poter partecipare, occorre inviare la propria adesione in segreteria una settimana prima dell’inizio del corso alla mail [email protected], con il n. REA della C.C.I.A.A.. Il giorno del corso occorrerà versare la quota di 20 euro per rimborso spese organizzative (ad eccezione del corso organizzato dal Comune il 29 ottobre, che è interamente gratuito). I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni si può telefonare al numero: 011.4364560. Quanto al programma dei corsi, il primo incontro, dal titolo “Come proteggere i risparmi della famiglia: il fondo patrimoniale”, con relatore il notaio Alessio Paradiso, si è svolto lo scorso giovedì 25 settembre presso la sede Fiaip di corso Principe Eugenio 42. Per quanto riguarda gli altri appuntamento, invece, sono i seguenti: ◆ giovedì 2 ottobre, ore 14-16, sede Fiaip: “Strumenti di tutela patrimoniale e pianificazione del passaggio generazionale”; ◆ mercoledì 15, ottobre ore 14-18, hotel Holiday Inn, piazza Massaia: “Workshop fare rete”; ◆ giovedì 23 ottobre, ore 14-16, sede Fiaip: “Locazioni e mediazioni civile”; ◆ mercoledì 29 ottobre, ore 9-13, sala Bobbio, via Corte d’Appello 16: “Locazioni a canone concordato” (corso gratuito organizzato dal Comune di Torino); ◆ giovedì 13 novembre, ore 14-16, sede Fiaip: “Web marketing immobiliare”; ◆ giovedì 27 novembre, ore 14-16, sede Fiaip: “Cercacasa”. riore calo del numero di compravendite. In realtà, nei primi mesi dell’anno si fotografa un’inversione parziale di tendenza, con un lieve aumento delle quantità compravendute sia nel segmento abitativo che nel commerciale, anche perché, in particolar modo all’interno del mercato residenziale, si sono realizzati sconti importanti che hanno raggiunto medie del 18% e del 20%. Tradotto in soldoni, per Fiaip ci sarebbero già oggi tutti i presupposti perché il mercato possa ripartire: la maggior parte delle domande sospese potrebbero concretizzarsi, se solo vi fosse una situazione fiscale favorevole per tutti coloro che vogliono investire nel mattone e vendere o acquistare un immobile nel nostro Paese. A giudizio del Centro Studi della Fiaip si conferma la diminuzione della “forbice” tra prezzo richiesto e prezzo offerto entro il 10%, frutto di un ancor timido allineamento dell’offerta alla domanda gran parte della quale resta “sospesa” (5%) di fronte alla rigidità dei valori immobiliari che stentano ad adeguarsi al “repricing” in corso in tutti i segmenti del mercato immobiliare. Aumenta nel contempo il numero delle richieste di locazioni (+4%) per le famiglie con figli e i single, nonostante la crisi economica non abbia influito sulla riduzione dei prezzi degli affitti. mai prossima revisione degli estimi catastali hanno creato nel primo semestre 2014 un clima di sfiducia negli investitori, non consentendo nemmeno a quelli internazionali di pianificare investimenti a lungo termine nel comparto immobiliare residenziale e commerciale”. QUALI PREVISIONI Fiaip ricorda come il mattone abbia sinora garantito una “tenuta” superiore rispetto ad altre forme di investimento (3,5%) e come i prezzi medi sono previsti ancora in calo in molte città italiane nel corso dell’anno. Alla luce di queste considerazioni, il secondo semestre del 2014 sarà caratterizzato da una lieve ripresa del volume degli scambi, sebbene ancora oggi pesa l’incertezza del quadro fiscale sull’immobiliare e su quello politico più in generale e la crisi a livello Ue non sembra arrestarsi. Negli ultimi 5 anni la tassazione sulla casa è più che raddoppiata in Italia, mentre il valore economico delle abitazioni è mediamente sceso del 15%. Se la crescita del Pil italiano nel 2014 sarà debole e con una previsione inferiore a quanto atteso dal Governo, secondo Fiaip c’è il rischio di un nuovo effetto depressivo che si potrebbe abbattere ulteriormente sul comparto immobiliare se non si pone urgentemente mano ad una revisione della tassazione immobiliare. FRONTE DEI MUTUI LIMITI AL RILANCIO Come puntualizza Mario Condò de Satriano, presidente del centro studi Fiaip, “Si consolida il fenomeno del mancato acquisto da parte dei potenziali acquirenti, a causa del timore per i conseguenti accertamenti tributari, in virtù di una legislazione sempre più penalizzante nei confronti degli spostamenti di capitale connessi al mercato immobiliare. L’enorme pressione fiscale, il persistente quadro negativo degli indicatori macroeconomici nazionali, la diminuzione di reddito con conseguente diminuzione di risparmio da parte delle famiglie, restano le principali cause della crisi del mercato, acuita da un clima di sfiducia ancora generalizzato, alimentato dall’incertezza che permane sul mercato, nonostante gli annunci del governo sulle riforme e le recenti misure introdotte dalla Bce. La schizofrenia del legislatore sulla tassazione immobiliare, insieme all’assenza di riforme fiscali a lungo termine, indispensabili per incentivare il mercato immobiliare, oltre l’incertezza normativa e l’or- Sul fronte dei mutui il report urbano Fiaip rileva, inoltre, come si sia registrata una ripresa delle richieste di mutui da parte delle famiglie di circa il 12%, e ciò fa ben sperare per la quota di mercato sostenuta dal credito immobiliare, già nei prossimi mesi. Nei primi 6 mesi dell’anno si è assistito ad un lento ma costante recupero verso i volumi pre-crisi. Oggi i tassi di interesse applicati dalle banche ai prestiti per la casa sono scesi, e questo dovrebbe incoraggiare il mercato immobiliare nel secondo semestre 2014, traducendosi con una diminuzione dei tassi effettivamente applicati dalle banche a famiglie e imprese. Conclude Mario Condò di Satriano: “Il nostro Paese e il comparto immobiliare hanno tutte le capacità e le possibilità di uscire da questa situazione di perdurante difficoltà se solo si potesse riformare e mitigare l’abnorme peso fiscale sull’immobiliare dando maggiori certezze agli investitori e alle famiglie , riportando fiducia tra i proprietari immobiliari e chi intende investire nel mattone”. Per la villeggiatura un numero crescente di italiani ha optato per tale soluzione, preferendo le località turistiche del Bel Paese I l momento in cui si manda in archivio il periodo delle vacanze è, come sempre, anche tempo di bilanci, e per HomeAway, specializzato nelle locazioni turistiche, questa estate ha registrato un trend decisamente positivo. Le richieste di prenotazione degli italiani per i mesi estivi di giugno, luglio e agosto hanno superato, infatti, le più rosee previsioni: il portale ha registrato un incremento globale del +37% rispetto allo stesso periodo dell’estate 2013, confermando il trend di crescita esponenziale che vede sempre più vacanzieri preferire la casa vacanza ad altre sistemazioni più classiche. L’incremento fatto segnare dal portale è soprattutto merito delle tantissime richieste di prenotazioni last minute effettuate dagli italiani, che Case vacanza: il bilancio di un’estate positiva ancora una volta, complice l’incertezza e la scarsa disponibilità di budget, hanno scelto di restare in Italia per trascorrere qualche giorno di ferie, facendo balzare il Belpaese ad un +44% rispetto alle destinazioni estere, che comunque hanno registrato un forte interesse e in crescita del +27%. Più o meno in linea con le preferenze di chi ha scelto altre tipologie di alloggio, anche chi ha scelto la casa vacanza per trascorrere le ferie estive ha preferito le regioni del Sud Italia e la costa, che hanno registrato gli incrementi più significativi, con la Puglia in testa alla classifica (+42%), seguita dalla Sardegna (+48%), la Si- cilia (+42%), la Toscana (+50%), la Liguria (+30%), la Campania (+53%), il Lazio (+63%), il Trentino-Alto Adige che pure ha registrato un +27%, la Calabria (+31%) e il Veneto (+41%). Preferenze in linea con le relative province, che hanno registrato altrettanti aumenti significativi; Lecce (+40%), seguita da Olbia (+40%), Trapani (+47%), Cagliari (+46%), Grosseto (+54%), le isole toscane (+54%), Nuoro (+79%), il Cilento (+63%), Foggia (75%) e Bolzano (+19%), l’unica tra le destinazioni montane in top 10. Non sono mancati, comunque, anche gli italiani che hanno scelto invece di trascorrere le vacanze estive all’estero, con una netta preferenza per l’Europa in cui si è concentrata il 98% della domanda, confermando la scarsa tendenza degli italiani a viaggiare fuori dall’Unione (si veda il calo delle richieste del -18% per gli Stati Uniti). Tra gli italiani che hanno scelto l’estero, la maggioranza si è per lo più distribuita tra la costa spagnola (benissimo le Baleari e la provincia di Barcellona), la Francia, la Grecia (con l’arcipelago delle Cicladi in testa) e la Croazia (soprattutto in Istria, in Dalmazia e nelle sue isole) e a Malta (in particolare nella zona di St. Julian’s Bay). Il record di crescita più significativo si è osservato, però, con l’Olanda, soprattutto grazie alla città di Amsterdam, che ha registrato un +136% di richieste rispetto all’estate scorsa. Sull’altro versante, ottimo è stato anche l’incremento degli stranieri in Italia che hanno effettuato le loro richieste di prenotazione su HomeAway.it, con un +12% rispetto al 2013. I più numerosi sono stati, come sempre, i tedeschi, che hanno preferito la Toscana, la Lombardia, la Sardegna e anche il Veneto, seguiti dai francesi affascinati come sempre dalla Toscana, dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla più vicina Liguria e gli inglesi che non hanno tradito la Toscana, la Sardegna, la Sicilia e il Veneto. OTTOBRE PROFESSIONE 35 N.19 2014 Conferiscono A ....................................................................................................................... LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SEMPRE “AGGIORNATO” IN QUANTO ASSIDUO LETTORE DI P E R I O D I C I T E C N I C O - L E G I S L A T I V O - G I U R I D I C I, ITALIA CASA E CONDOMINIO GIURIDICO, UTILI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 DAL 1981 IL 1° QUINDICINALE ITALIANO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE & Periodici indispensabili per la formazione continua e la cultura condominiale Abbonatevi a Il Condominio giuridico Egregio Abbonato, è con piacere che teniamo a comunicarLe che le nostre riviste ITALIA CASA dal 1981 e CONDOMINIO GIURIDICO intendono certificare, anche per l'anno 2014, i propri abbonati rilasciando un attestato idoneo a referenziare il lettore dei nostri periodici i quali, per il loro taglio normativo-giuridico, costituiscono qualificati strumenti di aggiornamento per la formazione professionale dell’amministratore di condominio. Vogliamo che i nostri assidui e fedeli lettori si possano distinguere nella fascia dei professionisti. In collaborazione con il nostro CENTRO STUDI CONDOMINIALI, rilasceremo annualmente, in base alle schede pervenuteci, alcuni crediti formativi che andranno ad integrare il diploma di qualifica “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SEMPRE AGGIORNATO”. Lei, carissimo abbonato, potrà fregiarsi di una qualifica che sarà rilasciata solo ed unicamente agli abbonati di ITALIA CASA dal 1981 e di CONDOMINIO GIURIDICO. Ciò rappresenterà, anche per i Suoi amministrati, un’ulteriore garanzia, la certezza di avere a che fare con un professionista attento e capace di operare nell’interesse dei condòmini e dell’efficienza del condominio stesso. Al rinnovo del Suo abbonamento, con il primo numero successivo, Lei riceverà gratuitamente l’attestato di amministratore di condominio ed il regolamento per ottenere i crediti formativi. Le ricordiamo anche che il nostro Centro Studi Condominiali collabora attivamente con i nostri abbonati nella risoluzione di quesiti; anche in questo senso restiamo sempre a Sua completa disposizione. Intendiamo intanto ringraziarLa per la sua coerenza e fedeltà ai nostri periodici e con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti ed auguri per la Sua professione. professionale dell’amministratore Anno 2022 ITALIA CASA ufficio abbonamenti Tel. 011-6523611 e-mail: [email protected] È un trimestrale che si occupa eslusivamente di norme e di giurisprudenza, sentenze di merito, Cassazione, dottrina, ecc. commentate dai migliori giuristi italiani che si occupano di condominio, autori di libri del settore Telefonare a Il Condominio editrice sas: 011.652.3611 36 ANALISI N.19 OTTOBRE 2014 Il report di Tecnocasa conferma l’aumento della domanda, anche se è in diminuzione la richiesta di immobili ad uso investimento L’immobiliare pone le basi per il rilancio LE QUOTAZIONI Prove generali di ripartenza per il mercato immobiliare italiano nel primo semestre Nelle grandi città la diminuzione dei valori del 2014. A delineare la tendenza (finalmente positiva) è il report del gruppo nel primo semestre del 2014 è stata del 3%, del Tecnocasa, secondo cui tra gennaio e giugno si sono registrati 3,1% nei capoluoghi di provincia e del 3,4% prezzi ancora in discesa ma compravendite in lieve ripresa in tutte nell’hinterland delle grandi città. Genova ha le realtà territoriali, in particolare sul segmento residenziale. segnalato il ribasso più forte delle quotazioni Il segnale va accolto con la dovuta prudenza, ma allo stesso tempo con la speranza con -5,7%, seguita da Bologna con -4,7%. Bari che il periodo negativo sia ormai al termine. Innanzitutto, continua la ripresa è la città in cui gli immobili perdono meno della domanda immobiliare, incentivata da prezzi ora decisamente più accessibili; valore (-1,4%) seguita da Roma (-1,8%). Miin aumento anche la richiesta di mutui, che ha incontrato istituti di credito lano segna -3%. Le zone periferiche esprimopiù propensi ad erogare. Un contributo positivo è arrivato anche dalla nuova no una maggiore sofferenza rispetto a quelle tassazione sulle compravendite e dagli incentivi fiscali sulla ristrutturazione centrali e semicentrali. e riqualificazione energetica delle abitazioni. Sembra invece contrarsi la domanda L’hinterland delle grandi città e i capoluoghi ad uso investimento, su cui l’aggravio fiscale, ma soprattutto di provincia soffrono maggiormente laddove l’incertezza sul quadro impositivo, si sono fatti sentire. ci sono problematiche legate al mondo del Tuttavia la possibilità di poter fare acquisti particolarmente vantaggiosi potrebbe lavoro e difficoltà di collocamento delle nuove avere degli effetti benefici su questo segmento di mercato. costruzioni. L’analisi per aree geografiche vede una diminuzione dei prezzi del 2,3% nel Nord Italia, del 3,3% nel Sud Italia e del 4,3% nel mente il ribasso dei valori ma anche sulle solu- richieste dal taglio medio-piccolo a quello zioni nuove i costruttori hanno avviato un’at- medio-grande. A Milano, Roma e Napoli la Centro. tività di repricing. Si riscontrano ancora delle tipologia più richiesta è il bilocale. Negli altri resistenze in coloro che non hanno necessità capoluoghi di regione è il trilocale la tipologia CARATTERISTICHE Chi ha comprato la prima casa ha puntato di vendere. Le nuove costruzioni, edificate con preferita dai potenziali acquirenti, raccogliensoprattutto sulla qualità dell’immobile privile- criteri di efficienza energetica, piacciono so- do così il 50% delle preferenze. L’analisi della disponibilità di spesa continua giando quelli in buono stato; le soluzioni da prattutto agli acquirenti più giovani i quali devono però fare i conti col budgetdisponibile. a dare segnali di contrazione, indice che i prezzi ristrutturare sono state scelte grazie alla possibipotranno ancora diminuire nel corso dell’anlità di poter utilizzare gli incentivi fiscali, ma DOMANDA E OFFERTA no. Aumenta infatti la percentuale delle risolo se a prezzi particolarmente vantaggiosi. L’analisi della domanda nelle grandi città chieste nelle fasce più basse (fino a 119 mila Sempre più importante ai fini della scelta dell’immobile è lo stato del condominio: abitazio- italiane evidenzia una maggiore concentrazio- euro). In generale, nelle grandi città, si regini che rispondono alle caratteristiche richieste ne delle richieste per i trilocali (36,2%). A se- stra una maggiore concentrazione nella fascia ma inserite in contesti condominiali mal tenu- guire il bilocale, che raccoglie il 29,4% delle compresa tra 120 e 249 mila euro. Negli altri ti incontrano poco il favore dell’acquirente. preferenze. Rispetto al recente passato si nota capoluoghi di regione la disponibilità di spesa Anche le spese condominiali pesano sempre una diminuzione della concentrazione su vede una maggiore concentrazione nella fascia di più. Restano sul mercato, invenduti a lungo, monolocali, bilocali e trilocali ed un aumento compresa fino a 119 mila euro. gli immobili posizionati ai piani bassi, su strade su quattro locali e cinque locali. Questo sia pertrafficate oppure in condomini privi di ascen- ché c’è stata una contrazione degli investitori TEMPI DI VENDITA (orientati sui piccoli tagli) sia perché la dimisore. A luglio2014i tempi di vendita nelle grandi Le tipologie usate hanno sofferto maggior- nuzione dei prezzi ha spostato una parte delle città si attestano intorno a 172 giorni, nell’hin- Mutui: la parabola ascendente sostiene la ripresa L e famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 5210,7 milioni di euro nel primo trimestre 2014. Rispetto allo stesso trimestre del 2013 si registra un aumento delle erogazioni pari a +5,3%, per un controvalore di 260,8 milioni di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel bollettino statistico II-2014, pubblicato da Banca d’Italia nel mese di luglio 2014. Per la prima volta dal 2010 l’andamento delle erogazioni fa registrare un segno positivo, confermando e accentuando la tendenza al miglioramento iniziata l’anno precedente. Questo trend è suffragato anche dalle performance positive riscontrate mensilmente: dopo un rallentamento della contrazione registrato negli ultimi mesi del 2013, infatti, dall’inizio del 2014 i volumi registrano stabilmente variazioni positive e da marzo sono in doppia cifra. È presto per stabilire se la crisi e la fase discendente del mercato siano alle spalle, ma certamente ci sono delle note che inducono ad un rinnovato ottimismo. La domanda di mutui da parte delle famiglie è in crescita ormai da un anno, e la Banca Centrale Europea sta operando per sostenere l’erogazione del credito (tra le manovre si ricordano riduzione del tasso di riferimento, tasso di interesse negativo sui depositi delle banche presso la Bce). Il settore del credito resterà comunque condizionato dalla stabilità politico-economica in Italia e in Europa, pertanto saranno determinanti le iniziative a supporto della crescita economica (soprattutto del settore immobiliare) e dell’andamento del mercato del lavoro. Gli istituti di credito, da parte loro, presteranno sempre particolare attenzione al rischio di credito e i clienti dovranno dimostrare una buona capacità di risparmio ed una situazione economica stabile. Nel primo trimestre 2014 si registra uno stock di mutui in essere pari a 295.732 milioni di euro, in linea rispetto al trimestre precedente (-0,4%) e in calo dell’1,6% in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente. Da segnalare che, dopo l’aumento riscontrato nel 2011, prosegue la lenta e costante decrescita delle consistenze iniziata nel primo trimestre 2012. Attraverso la base dati interna del gruppo Tecnocasa, è stata analizzata al tendenza rispetto alla quantificazione media dell’importo di mutuo. Il ticket medio nazionale si è attestato a circa 109.000 euro, in leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nel primo trimestre 2013 (110.200 euro). Si è dunque riscontrata una minore quota media erogata per singolo finanziamento (-0,3%), pari a circa -300 euro. Le dinamiche economico-finanziarie che hanno caratterizzato l’Area Euro a partire da agosto 2011 hanno spinto la Banca Centrale Europea a ritoccare più volte al ribasso il tasso di riferimento Bce. Dopo i tagli operati da quest’ultima a metà 2012, gli interventi sono continuati a maggio e a novembre 2013, in entrambi i casi con un taglio di 25 bps. Il fresco intervento di inizio settembre 2014 ha portato il tasso alla sua quotazione minima di sempre, con 0,05%, dopo che a giugno 2014 già era stato abbassato a 0,15%. Come di consueto, il tasso Euribor (3 mesi) ha seguito la tendenza degli interventi della Bce: dai massimi degli ultimi due anni (1,60% a luglio 2011) ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato rapidamente a dicembre 2012 al suo minimo (0,18%). Si è quindi attestato intorno ad area 0,20% per tutto il 2013, salvo salire sopra quota 0,30% nella prima parte del 2014 e scendere a 0,10% a settembre 2014. Dopo aver toccato quota 4,05% ad aprile 2011, l’Eurirs 20 anni è sceso al suo minimo nel giugno 2012, quando ha fatto registrare una quotazione di 2,13%. Contrariamente all’Euribor, l’Eurirs è tornato a crescere fino a quota 2,74% a settembre del 2013, da quando ha iniziato la sua fase discendente, che lo ha portato alla quotazione di 2,11% a giugno 2014. All’inizio di settembre 2014, l’Eurirs quotava 1,77%. Stando alle dinamiche dei tassi di inizio settembre 2014, ipotizzando di dover sottoscrivere un nuovo mutuo ipotecario di 110mila euro per la durata di 20 anni, ad uno spreadindicativo di mercato pari a 2,40 bps, se scegliessimo un mutuo a tasso fisso sosterremmo una rata mensile di 676 euro. Se optassimo, invece, per un mutuo a tasso variabile, avremmo un risparmio di 93 euro mensili, in quanto la rata ammonterebbe a 583 euro. Dopo una seconda parte del 2013 in cui la differenza a favore del tasso variabile era in crescita, nei primi sei mesi del 2014 la forbice si sta assottigliando, e si sta riportando ai livelli di due anni fa. terland delle grandi città a 196 giorni e nei capoluoghi di provincia a187 giorni. Rispetto al 2013 sono in diminuzione in tutte le realtà territoriali. Questo perché i proprietari hanno deciso di adeguare i prezzi richiesti e spesso, in fase di trattativa, sono più disponibili al ribasso di quanto non lo fossero in passato. I tempi di vendita maggiori si registrano a Genova (198 giorni), Torino (188 giorni) e Verona (183 giorni). La città in cui le compravendite si realizzano più velocemente è Napoli con 143 giorni. COMPRAVENDITE Dati interessanti sono emersi dall’analisi delle compravendite realizzate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa. Il 78,3% delle transazioni ha riguardato l’abitazione principale, seguito dal 16,3% per uso investimento e dal 5,4% per casa vacanza. Rispetto ai semestri scorsi è in diminuzione la percentuale di coloro che acquistano la seconda casa e la casa uso investimento, mentre è in aumento la percentuale di coloro che hanno acquistato la prima abitazione. Interessante il dato relativo all’età degli acquirenti che registra la percentuale più elevata nella fascia tra 35 e 44 anni. LE LOCAZIONI Nel primo semestre del 2014 i canoni di locazione, nelle grandi città, hanno segnato una diminuzione dei valori pari all’1,8% per i monolocali, all’1,5% per i bilocali e all’1,7% per i trilocali. Nei capoluoghi di provincia la contrazione è stata dell’1,3% per i monolocali e dell’1,2% per bilocali e trilocali. I canoni di locazione sono ancora in ribasso perché la disponibilità di spesa dei potenziali inquilini è in diminuzione e l’offerta di immobili in affitto è in aumento. Relativamente alle motivazioni, si evince che il 58,7% di chi cerca in affitto lo fa per esigenza abitativa; seguono coloro che si trasferiscono per lavoro (36,5%) e chi per motivi di studio cerca casa vicino alla sede della facoltà frequentata (4,8%). Per quanto riguarda le tipologie di contratto di locazione, quello più praticato è il canone libero (4+4), seguito dal concordato e poi da quello ad uso transitorio. Aumenta l’appeal del concordato anche in seguito alla cedolare secca agevolata prevista per questa tipologia di contratto. LE PREVISIONI Il 2014 potrebbe concludersi con transazioni in aumento (tra 420 e 430 mila compravendite) soprattutto se i segnali positivi sul fronte dell’erogazione del credito si dovessero confermare anche nella seconda parte dell’anno. Sul versante dei prezzi immobiliari, ci aspettiamo ancora ribassi: nelle grandi città per il 2014 è infatti prevista una contrazione dei valori compresa tra -5% e -3%. Più complessa la situazione per le abitazioni di bassa qualità e per quelle situate nell’hinterland delle grandi città e nei capoluoghi di provincia, dove la difficoltà di accesso al credito si sente maggiormente e dove le nuove costruzioni in parte sono ancora invendute; per queste realtà territoriali si prevede una diminuzione dei valori compresa tra -6% e -4%. Molto dipenderà anche dall’andamento dell’occupazione e dalla stabilità economica, gli elementi che in questi anni hanno svolto un ruolo importante nel determinare il trend di mercato. Sicuramente, in questo scenario si aprono delle ottime opportunità di acquisto, ora non più limitate a chi può contare prevalentemente su capitale proprio ma anche a coloro che potranno ricorrere a mutui bancari. OTTOBRE 2014 BORSINI 37 N.19 In molte aree la domanda (anche dei giovani) opta per gli immobili usati riuscendo a strappare quotazioni più accessibili Milano: se il nuovo costa troppo LODI-CORSICA La macro-area che ha segnalato il ribasso dei prezzi più forte è quella di Lodi - Corsica, con -6,7%. Tra i quartieri che hanno mostrato maggiori segnali di sofferenza Forlanini e Bonfadini - Ungheria. Nel quartiere Forlanini il rallentamento del mercato è stato determinato soprattutto dai lunghi tempi di erogazione del mutuo; i lavori della metropolitana invece non hanno sortito alcun effetto positivo sul mercato immobiliare della zona. La disponibilità di spesa diminuisce sempre più e attualmente per un trilocale si esprime un budget medio di 200 mila euro. L’offerta immobiliare della zona Forlanini vede una prevalenza di soluzioni costruite in edilizia popolare ante ‘67 che si scambia a prezzi medi di 2000-2500 euro al mq. Nella zona adiacente, quella di Bonfadini - Ungheria il mercato è simile sia come offerta immobiliare sia come dinamica. Anche nel quartiere Tito Livio le quotazioni sono in ribasso. In difficoltà la vendita delle abitazioni nuove, perché la richiesta si aggira intorno a 5000 euro al mq, cifra al momento elevata per la capacità di spesa della zona. Particolarmente apprezzati gli stabili degli anni ‘60-’70 che sorgono in viale Cirene, via Ferrini e via Cadore: gli appartamenti valgono 4500 euro al mq con punte di 5000 euro al mq se dotati di terrazzo o vista. Il mercato immobiliare delle zone che si sviluppano oltre la circonvallazione registra difficoltà di incontro tra domanda ed offerta. Una casa in buono stato costa 35003700 euro al mq. FIERA-SAN SIRO Valori in ribasso nella macroarea di Fiera-San Siro: -5,3% nella prima parte del 2014. La zona di San Siro è una di quelle coinvolte dai lavori della nuova metropolitana, nel tratto Garibaldi-San Siro, anche se al momento non ci sono effetti benefici sul mercato immobiliare. Anzi, spesso i proprietari chiedono prezzi troppo alti per la disponibilità di spesa espressa dai potenziali acquirenti, puntando sulle migliorie dei servizi che ci saranno in futuro, con la conseguenza che gli immobili restano invenduti a lungo. Questo avviene sia nella zona di Qt8 sia in quella di San Siro. In Qt8 la maggioranza degli immobili è stata costruita negli anni ‘50, a volte in edilizia popolare. Subiscono la concorrenza di quelli presenti nelle confinanti zone Fiera e Portello e di quelli di nuova costruzione che stanno sorgendo nel vicino “Parco Vittoria” dove si vende a prezzi medi di 4000 euro al mq, e in via Novara con quotazioni di 3400 euro al mq. Nella zona dello Stadio di San Siro la maggioranza degli immobili è sorta in edilizia popolare degli anni ‘40-’50, al momento si registra una disponibilità di spesa media intorno a 2000 euro al mq contro una richiesta di 3000 euro al mq. La zona di San Siro, in particolare quella che si sviluppa intorno allo Stadio, potrebbe subire dei miglioramenti in seguito all’arrivo della metropolitana in piazza Axum, che snellirebbe il traffico causato dallo svolgimento degli eventi presso lo Stadio. Nella zona di Fiera-Monterosa si apprezzano in particolare le abitazioni situate in via Monterosa, via Albani e le rispettive traverse. In via Monterosa ci sono sia case d’epoca dei primi anni del 1900 sia stabili signorili degli anni ‘60, le cui quotazioni medie sono di 4000-5000 euro al mq; più contenuti i valori delle abitazioni presenti in via Albani: 30004000 euro al mq. BOVISA-SEMPIONE In contrazione del 3,5% i valori immobiliari della macroarea Bovisa-Sempione. Nei primi mesi del 2014 le quotazioni delle abitazioni nella zona di corso Sempione, a ridosso di piazza Firenze, sono ancora in diminuzione nonostante una domanda più concreta. Si registrano prezzi in diminuzione e mercato più vivace nella zona a ridosso di City Life (via Gattamelata, via Alcuino) dove ci sono appartamenti degli anni ‘50 che si scambiano a prezzi medi di 3000-3200 euro al mq se da ristrutturare e 3800 euro al mq se già ristrutturati. L’area individuata da via Giovanni da Procida, via Alberti e via Arona è una delle più richieste: ci sono condomini degli anni ‘60-’70 che, in buono stato, si scambiano a prezzi che vanno da 3500 a 3800 euro al mq. Non si registrano al momento effetti legati all’Expo, in par- Oltre che al panorama immobiliare nazionale, il report del gruppo Tecnocasa ha dedicato focus specifici alle singole metropoli, partendo da Milano, dove la contrazione dei valori degli immobili nel primo semestre del 2014 è stata pari al 3%, perfettamente il linea con la media nazionale. Di seguito, comunque, l’andamento di compravendite e quotazioni nei vari quartieri della città meneghina, ad eccezione di quelli già riportati nell’articolo a pagina 33. ticolare alla linea metropolitana 5 che interessa la zona (sono previste le fermate di Gerusalemme, Domodossola, Tre Torri, Portello) ma non si può escludere che in futuro, a lavori ultimati e metropolitana operativa, questa zona (nel tratto di Fiera-Sempione) potrà trarne giovamento essendo al momento meno servita rispetto all’altra zona della Fiera ( Monterosa) dove i prezzi sono più elevati. Prezzi in diminuzione a Bruzzano a causa dell’abbondante offerta immobiliare presente. Molte abitazioni della zona risalgono agli anni ‘60, quasi sempre sono da ristrutturare e per questo motivo hanno subito forti ribassi. Quotazioni medie intorno a 1600 euro al mq. Apprezzati gli immobili che sorgono a ridosso della fermata della metro di Comasina, operativa da alcuni anni, e quelli che affacciano sul parco di Bruzzano. Si tratta di pochi stabili degli anni ‘60-’70, dotati di campi da tennis e che si valutano a prezzi medi di 3000 euro al mq. Nella zona di Espinasse, Varesina, Certosa, Accursio, nei primi mesi del 2014 si registra una ritrovata fiducia ed un aumento degli appuntamenti di vendita. A muoversi sul mercato sono prevalentemente single e giovani coppie, pochi gli investitori. Si acquistano soprattutto monolocali e bilocali in contesti di edilizia civile, possibilmente vicino a piazzale Accursio, in condizioni abitabili. Se l’immobile è degli anni ‘50-’60, in buono stato e in condomini dotati di ascensore, le quotazioni medie sono di 2000 euro al mq. Se l’immobile è da ristrutturare in stabili privi di ascensore le quotazioni scendono a 1500 euro al mq. Non lontano sono in corso i lavori del progetto “Parco Vittoria” e della metropolitana della linea 5 della tratta Garibaldi - San Siro, che avrà una fermata al Portello. Al momento non si registrano effetti sul mercato immobiliare. re di tipologia medio signorile che spazia dagli immobili dei primi anni del 1900 a quelli degli anni ‘60-’70 e che si concentrano soprattutto nella zona di via Tiziano e di via Monterosa. Le tipologie da ristrutturare hanno quotazioni medie di 4000-4500 euro al mq, quelle ristrutturate possono arrivare anche a 6500 euro al mq. Più contenute le quotazioni delle abitazioni degli stabili di ringhiera, che hanno valori medi di 3500 euro al mq. Alcuni di questi sono presenti in via Marghera e in via Correggio dove comunque per abitazioni in ottimo stato si toccano valori di 5000 euro al mq. Nella prima parte del 2014 sono in diminuzione le quotazioni delle abitazioni nelle zone di Bande Nere, piazza Siena, Primaticcio e Forze Armate. Si registra, dopo tanto tempo, una ripresa della domanda ad uso investimento. La zona più richiesta e anche più quotata è quella a ridosso della metropolitana di Bande Nere, dove ci sono immobili degli anni ‘50 e degli anni ‘70 che in buono stato si valutano mediamente intorno a 3500 euro al mq. Le quotazioni scendono a 3000 euro al mq spostandosi in zona Primaticcio e Forze Armate dove gli immobili sono anche più vetusti. Quotazioni in ribasso anche in via Washington: la motivazione è la presenza di immobili a prezzi più contenuti nelle vie strettamente limitrofe. CITTÀ STUDI-INDIPENDENZA La macroarea di Stazione Centrale, Gioia, Fulvio Testi segnala una diminuzione dei valori del 3%. I valori più contenuti sono quelli delle soluzioni per le soluzioni vecchia Milano costruite nei primi anni del 1900 e situate a ridosso di Porta Venezia, in via Castaldi, via Casati e limitrofe (4000 euro al mq). Qui acquistano per lo più giovani. Prezzi ancora più bassi nella zona a ridosso della Stazione Centrale : 3500 euro al mq. Sul mercato delle locazioni la ricerca è attuata da studenti e lavoratori fuori sede che apprezzano i collegamenti della zona e la vicinanza alla Stazione Centrale. Per un bilocale si chiedono 700 euro al mese (spese escluse). Si stipulano soprattutto contratti a canone libero. La macroarea di Città Studi-Indipendenza ha registrato una diminuzione dei prezzi del 2,2%. Nella zona di Regina Giovanna, Castelmorrone i prezzi hanno subito un importante ribasso. Si sono registrati sia acquisti di prima casa sia di genitori di studenti universitari. Piace il bilocale con cucina abitabile, che può essere trasformato in trilocale. L’area si divide in due sottozone: quella che si sviluppa in via Pascoli nei pressi di Città Studi, con prezzi medi di 3000-3300 euro al mq, e quella che si sviluppa intorno a via Regina Giovanna, più vicina al centro e con un’offerta immobiliare che spazia dai palazzi dei primi anni del 1900 a quelli signorili degli anni ‘60 con portineria e giardino. I valori immobiliari sono più elevati e oscillano da 3500 a 4500 euro al mq. In questa zona le abitazioni hanno metrature più ampie, intorno a 150-200 mq ed è più difficile trovare piccoli tagli quali monolocali e bilocali. Sul mercato delle locazioni si registra una buona domanda, alimentata da studenti universitari e da giovani coppie. Si cercano bilocali e trilocali arredati e si stipulano prevalentemente contratti a canone libero con cedolare secca. Per un bilocale si spendono intorno a 850 euro al mese. Da segnalare che sono in aumento coloro che desiderano vendere l’immobile acquistato per investimento. In lieve incremento le quotazioni delle abitazioni nella zona di Padova-Cimiano, dove si registra una buona domanda alimentata soprattutto da giovani coppie al primo acquisto e famiglie che desiderano realizzare un acquisto sostitutivo. Gli acquirenti si spostano anche dalle zone adiacenti quali Città Studi e Loreto. La zona maggiormente apprezzata è quella che si sviluppa verso la metro Cimiano e presso il parco della Martesana, dove ci sono prezzi medi di 17001800 euro al mq. Non lontano c’è la zona di Padova - Crescenzago dove ci sono le nuove costruzioni del “Quartiere Adriano”, parte in edilizia convenzionate e parte in edilizia privata e sorto nell’ex area Magneti Marelli. Molto l’invenduto perché i prezzi richiesti, 3000 euro al mq, sono troppo elevati per la capacità di spesa di chi cerca in zona. VERCELLI-LORENTEGGIO NAVIGLI-FAMAGOSTA Nella macroarea di Vercelli - Lorenteggio le quotazioni immobiliari sono diminuite del 2,5%. Nella prima parte del 2014 le quotazioni delle abitazioni nella zona di Solari, Foppa, Savona sono in leggera diminuzione. I prezzi nella fascia che va da via Stendhal verso piazza Napoli oscillano tra 3000 e 4000 euro al mq a seconda che l’immobile sia da ristrutturare oppure già ristrutturato. I prezzi salgono su via Solari dove si raggiungono 5000 euro al mq. Quotazioni di 4000 euro al mq si registrano anche per le abitazioni situate in via Savona, dove è possibile trovare anche immobili di ringhiera dei primi anni del 1900. In zona sono presenti anche delle nuove costruzioni che superano i 6000 euro al mq. Sul mercato delle locazioni si registra una buona domanda alimentata da studenti e lavoratori fuori sede. Per un bilocale si chiedono intorno a 800 euro al mese. Si stipulano prevalentemente contratti a canone libero. Nella zone che si sviluppano intorno a piazza Wagner, via Tiziano, via Sanzio e via Marghera c’è un’ offerta immobilia- La macroarea di Navigli - Famagosta ha registrato una diminuzione dei valori del -1,7%. Nei primi sei mesi del 2014 le quotazioni delle abitazioni nella zona di Tibaldi, San Gottardo e Cermenatesono sono stabili. Buona la tenuta dei tagli medio piccoli particolarmente richiesti in zona da genitori di studenti universitari e da investitori per la vicinanza di due importanti università, Iulm e Bocconi. Nella zona che da viale Tibaldi va verso corso San Gottardo e Porta Ticinese, le quotazioni sono più elevate e per una soluzione in ottimo stato parliamo di prezzi che oscillano da 4000 a 5000 euro al mq; nel tratto che da viale Tibaldi si sviluppa verso Cermenate le quotazioni diminuiscono e scendono fino a 3000 euro al mq. Sul mercato delle locazioni si registra un buon andamento grazie alla forte domanda di immobili da parte di studenti universitari. Si stipulano soprattutto contratti a canone libero, e le quotazioni medie per un bilocale sono di 800-1000 euro al mese. STAZIONE CENTRALE 38 MERCATO GLOBALE ➣ Germania: i traslochi si fanno per amore L’amore non ha confini. Anzi, fa breccia anche convenzionalmente rigida Germania, fino a penetrare nel suo mercato immobiliare. A tratteggiare questo inconsueto scenario, è un noto portale teutonico riservato alla compravendita di abitazioni, secondo i cui dati, tra le motivazioni principali che inducono i cittadini tedeschi a cambiare abitazione spiccano, appunto i sentimenti, tanto che addirittura il 50% degli intervistati si sarebbe trasferito proprio per amore. Nella ricerca, riportata anche dal portale Immobiliare.it, stupisce, peraltro, che il lavoro – quale motivazione per il trasferimento, segua ad ampia distanza, con il 26%, mentre le esigenze logistiche o la necessità di avere a disposizione spazi maggiori (magari perché la famiglia si è allargata) è una ragione che si attesta al 19%. Diverso, ovviamente, il caso del primo trasloco, che per la maggior parte degli intervistati è riconducibile a motivi di studio, proprio come succede in Italia, alla quale la Germania si accomuna pure in fatto di sesso, quando si parla di trasferimenti per amore: anche qui, le donne primeggiano, dato che ben il 55% delle intervistate ha detto di aver cambiato casa per seguire il partner, contro il 43% degli uomini. Al contrario, il cambiamento di casa per questioni professionali vede prevalere gli uomini, che nel 31% dei casi hanno scelto un alloggio più vicino all’ufficio, contro il 21% delle donne che si sono spostate per motivi occupazionali. Un’ultima interessante nota riguarda il cosiddetto confronto generazionale: complice anche una condizione economica più salda rispetto a quella dei coetanei italiani, i giovani tedeschi vincono per spirito d’avventura: rispetto ai più adulti si dimostrano pronti a spostamenti impegnativi, anche molto lontano dalla casa dei genitori. Ma ciò non toglie che in Germania ci sia comunque un forte attaccamento alla famiglia e alle radici: il 36% degli intervistati cambia casa all’interno della stessa regione d’origine; il 50% rimane addirittura all’interno della propria città, mentre solo il 4% (di cui un terzo accademici) si sposta per andare a vivere all’estero. ➣ Svizzera: i prezzi delle case aumentano più del reddito Quello che non ti aspetti. Anche l’efficiente e ricca Svizzera, pare a rischio di bolla immobiliare. Almeno secondo quanto comunicato dalla banca Ubs, che ha esaminato l’andamento del mercato immobiliare e dei mutui attraverso l’Ubs Swiss Real Estate Bubble Index, salito a 1,24 punti al termine del secondo trimestre dell’an- no, (più 2 punti rispetto al trimestre precedente). A dirla in parole povere, nel periodo tra aprile e giugno 2014 la crescita dei prezzi delle case e i mutui sono aumentati più del reddito: un andamento favorito anche e soprattutto dalla politica espansiva della banca centrale elvetica che avrebbe promosso la concessione di finanziamenti a basso tasso d’interesse per l’acquisto delle abitazioni, con un conseguente effetto propulsivo sulle quotazioni degli immobili. Ora, a buoi in fuga, si cerca di chiudere il recinto, tanto che la stessa banca ha chiesto agli istituti di stringere i cordoni della borsa, sulla scia di quanto recentemente accaduto anche in altri Paesi europei, primo fra tutti l’Inghilterra. ➣ È l’Africa il nuovo motore del mercato immobiliare Fino a non molti anni fa, era l’Asia (con un occhio di riguardo alla Cina) il motore mondiale del mercato immobiliare. Adesso, sta per salire sugli scudi un altro continente: l’Africa. Tutto questo, almeno a giudicare le stime diffuse dall’African Development Bank, stando alle quali il Continente Nero si appresta a diventare un polo di sviluppo senza eguali sul versante edilizio, con potenziali, interessanti sviluppi anche per le imprese italiane, in cerca di sbocchi alternativi ad un mercato interno ancora fortemente asfittico. Al momento, ovviamente, si tratta solo di una proiezione di medio periodo, tuttavia, secondo la fonte, nel giro di 25 anni in Africa serviranno addirittura 300 milioni di nuovi alloggi, e per suffragare la stima viene citato ad esempio il caso del Kenya. A Nairobi sono già in costruzione 150 unità abitative nella periferia della città. Inoltre, il noto developer “Shelter Afrique” ha deciso di vendere obbligazioni per 3 miliardi di scellini keniani per finanziare interventi di edilizia sostenibile. Scopo? Costruire alloggi residenziali pubblici e venderli a cifre accessibili alla classe media locale. Oltre al Kenya, prospettive interessanti sembrano farsi strada pure in Costa d’Avorio. Ma nell’immediato c’è già un Paese africano sugli scudi dal punto di vista dello sviluppo edilizio: è l’Algeria, dove entro la fine del 2014 si termineranno lavori per l’impressionante numero di 2,6 milioni di alloggi, grazie anche a finanziamenti pubblici per 60 milioni di dollari. Il tutto senza considerare il Marocco, la cui espansione è concentrate soprattutto sul segmento dei centri commerciali. Ovviamente, nel fare previsioni economiche, non si può non tener conto della situazione socio-politica che caratterizza a vario titolo l’intera Africa, nonché delle oggettive difficoltà che si rischia di dover affrontare nel lavorare con Governi ed N.19 amministrazioni non sempre propriamente stabili. ➣ Gran bretagna e Canada La bolla si sta sgonfiando La bolla si è sgonfiata. Allarme rientrato nei mercati immobiliari di Gran Bretagna e Canada, dove invece fino a pochi mesi fa si paventava il peggio e si temeva, peraltro, che gli effetti potessero incidere nuovamente in maniera negativa sulla crisi economica internazionale. In Gran Bretagna, dopo la grande espansione, ad agosto i prezzi delle abitazioni sono finalmente scesi, facendo registrare un –2,9% rispetto a luglio; con questo risultato, la quotazione media degli immobili è calata di 7.750 sterline, la diminuzione maggiore addirittura dal 2001. Ma di positivo c’è anche che per la prima volta in diciotto mesi la domanda di appartamenti ha fatto registrare un segno meno, a dispetto del grande ed immutato interesse degli investitori stranieri immobili. Anzi, pare che il calo si confermerà pure nel 2015. Andando oltreoceano, anche in Canada i prezzi delle abitazioni stanno finalmente frenando la loro ascesa, dopo 10 anni di aumenti che avevano suscitato non poche preoccupazioni negli analisti finanziari. Il merito è della politica, che sta livellando il costo delle case con quello dei salari medi,abbassando contestualmente i tassi di interesse indurre i cittadini ad accendere un mutuo. ➣ Spagna: prezzi degli alloggi salgono dopo più di 6 anni Più 0,8%. Non è certamente un risultato entusiasmante, ma visto il recente passato, l’incremento fatto registrare nel secondo trimestre 2014 dai prezzi delle case in Spagna dà adito ad un pizzico di ottimismo, tanto più considerando che si tratta del primo segno positivo addirittura da inizio 2008 quando la bolla speculativa e la crisi economica avevano iniziato a falcidiare il mercato immobiliare e poi l’intera situazione finanziaria del Paese. Nell’ambito dell’aumento delle quotazioni, il risultato migliore è stato ottenuto dalle abitazioni nuove (+1,9%) contro il +0,2% degli alloggi esistenti. Secondo la filiale spagnola del gruppo immobiliare Tecnocasa, tuttavia, nel primo semestre 2014 i prezzi delle case non avrebbero fatto segnare variazioni di rilievo, almeno per quanto concerne lo specifico della capitale Madrid, dove si cerca prevalentemente la prima casa, in zona centrale e in edifici che propongono appartamenti usati. La tipologia più richiesta è una soluzione di circa 62 mq, per la quale si servono circa 100.500 euro, mentre a Barcellona la metratura sale di poco, 67 mq e si spendono circa 130.00 euro. Se- OTTOBRE 2014 condo il gruppo immobiliare, una buona boccata d’ossigeno arriva piuttosto dagli investitori, che rappresentano il 25% delle compravendite (il rendimento annuo lordo di un bilocale è il 7,8%). In questo segmento c’è da considerare anche che un elevato numero di acquirenti non ricorre al mutuo, disponendo di capitale proprio. Quanto all’identikit degli acquirenti, l’85% è di nazionalità spagnola e per lo più di sesso maschile, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, con un impiego a tempo indeterminato. Il restante 15% è rappresentato da stranieri di varie nazionalità. Secondo Tecnocasa, per i prossimi mesi si prevede un lieve aumento del numero di compravendite e una stabilizzazione dei prezzi medi. Nelle città più piccole i valori diminuiranno moderatamente, mentre nelle grandi città come Madrid e Barcellona si assisterà ad un lieve aumento. ➣ Mattone: città e nazioni che non conoscono il meno Nell’altalena dei prezzi degli immobili, ci sono Paesi (e singole città), in cui l’andamento non sembra conoscere la fase discendente della parabola. È quanto emerge da una ricerca effettuata dagli esperti di Global property guide, che hanno confrontato il trend delle quotazioni, rettificate per l’inflazione, degli immobili nelle maggiori economie mondiali nel secondo trimestre 2014. Ecco i principali risultati, riportati anche dal portale specializzato Idealista.it: ❖Emirati Arabi, Dubai: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 33,26% e nell’ultimo trimestre del 5,47%. La domanda rimane forte e l’attività di costruzione continua ad aumentare; ❖ Estonia, Tallin: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 16,7% e nell’ultimo trimestre dello 0,31%; ❖ Irlanda:nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 11,97% e nell’ultimo trimestre dello 6,60%; ❖ Turchia: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 7,24% e nell’ultimo trimestre dell’1,66%; ❖ Australia: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 7,21% e nell’ultimo trimestre dello 1,28% ❖ Nuova Zelanda: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 6,66%, e nell’ultimo trimestre sono scesi dello 3,23% ❖Islanda:nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 6,09%, e nell’ultimo trimestre dello 1,42%; ❖ Israele: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 6,06% e nell’ultimo trimestre dello 1,92%; ❖Brasile, San Paolo: nel corso dell’anno i prezzi delle case sono cresciuti del 5,37% e nell’ultimo trimestre dello 0,75%. OTTOBRE 2014 MUTUI & ISTAT 39 N.19 Aumento percentuale a doppia cifra per la domanda, mentre risultano in calo i tassi di interesse e gli importi medi richiesti Mutui: Abi e Crif certificano la ripresa C ontinua, lentamente ma progressivamente, la ripresa del mercato dei mutui, complice una politica creditizia meno restrittiva da parte delle banche e un lieve calo degli spread, anche se, come ricordato nelle scorse settimane da diversi studi di settore, in Italia un finanziamento per l’acquisto di un immobile costa sempre più che nel resto dell’Europa. Ad ogni buon conto, l’incremento della domanda di mutui potrebbe sottendere, e al tempo stesso sostenere, un rilancio più deciso del mercato immobiliare. Perché tale tendenza si concretizzi, tuttavia, occorre inevitabilmente mettere mano anche alla tassazione, che limita gli investimenti, italiani ed esteri sul mattone. Ecco, comunque i dati più recenti sull’andamento del settore dei mutui. I DATI DI AGOSTO Nel mese di agosto le richieste di mutui da parte delle famiglie italiane sono cresciute del +14,7% rispetto allo stesso mese del 2013 (in valori ponderati, cioè al netto dell’effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi). Si tratta del terzo incremento in doppia cifra consecutivo ma, soprattutto, il dato rilevato risulta particolarmente significativo in quanto il confronto è con il mese di agosto 2013, che a sua volta aveva fatto registrare un segno positivo dopo il crollo del biennio 2011-2012. Questa l’evidenza principale che emerge dall’ultimo aggiornamento del Barometro Crif, che rileva le variazioni percentuali mensili relative alle richieste di mutui raccolte dagli istituti di credito e confluite in Eurisc - il sistema di informazioni creditizie di Crif - che raccoglie i dati relativi ad oltre 77 milioni di posizioni creditizie. A conferma del lento ma costante recupero verso i volumi pre-crisi, va sottolineato come complessivamente, nei primi 8 mesi del 2014, la domanda di mutui abbia fatto registrare un +11,5% rispetto al corrispondente periodo 2013. Approfondendo il livello di analisi, il Barometro Crif mostra, inoltre, come nei primi 8 mesi dell’anno l’importo medio richiesto per i mutui si sia attestato a 124.342 euro, contro i +453,3% (75% = 339,97% con soppress. dell’aggiornamento 1984, disposto dalla Legge 377/84) VARIAZIONI BIENNALI RELATIVE AGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Nota: Per i contratti stipulati o rinnovati successivamente all’8 aprile 1985 l’aggiornamento è annuale e deve essere utilizzata la tabella precedente delle “variazioni percentuali mensile” Agosto 2009 - Agosto 2007 + 4,1 (75% = 3,075%) Settembre 2009 - Settembre 2007 + 3,8 (75% = 2,85%) MEDIA ANNUA 107,0 MEDIA PERCENTUALE 1,1 2014 ANNO INDICI (*) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107,5 INCREMENTI PERCENTUALI Su biennio prec. 100% Su anno prec. Su anno prec. 75% 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,5 1,3 1,0 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,225 0,075 -0,075 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100 VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) RIFERITE AL GIUGNO 1978 = 100 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE PER LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL Periodo riferimento Giugno 1988 Giugno 1989 Giugno 1990 Giugno 1991 Giugno 1992 Giugno 1993 Giugno 1994 Giugno 1995 Giugno 1996 Giugno 1997 Giugno 1998 Giugno 1999 Giugno 2000 Giugno 2001 Giugno 2002 Giugno 2003 Giugno 2004 Giugno 2005 Giugno 2006 Giugno 2007 Giugno 2008 Giugno 2009 Giugno 2010 Giugno 2011 Giugno 2012 Senza soppressione aggiornamento 1984 (%) 159,525 175,875 189,9 208,275 223,8 236,4 248,025 266,85 280,275 285,375 291,9 297,375 307,2 318,15 327 336,225 345,45 352,275 361,125 367,875 384,6 386,325 392,475 402,825 417,75 1975 Con soppressione aggiornamento 1984 (%) 135,975 150,675 163,2 179,775 193,8 205,1 215,55 232,575 244,65 249,225 255,075 259,95 268,875 278,6 286,65 294,975 303,15 309,37 317,32 323,47 338,47 339,97 345,525 354,825 368,325 Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Dic. Nov. 1 16,050 14,550 12,975 12,300 9,375 6,450 6,000 3,375 3,750 4,275 4,800 4,875 4,575 3,2 3,15 2,85 4,125 1,950 1,2 0,975 1,575 2,325 1,725 2,025 1,50 1,2 1,65 1,125 2,175 1,125 0,975 1,65 2,4 1,65 16,275 14,625 12,525 12,300 9,150 6,450 5,700 3,150 3,675 4,275 4,650 5,025 4,05 3,37 3,15 3,2 3,75 1,8 1,35 0,9 1,8 2,25 1,725 1,875 1,65 1,2 1,575 1,125 2,175 1,125 0,975 1,725 2,475 1,35 15,975 15,075 12,075 12,300 9,000 6,450 5,400 3,150 3,675 4,800 4,575 4,950 4,20 3,15 3,15 3,67 3,375 1,65 1,275 1,05 1,875 2,100 1,80 1,95 1,425 1,2 1,575 1,125 2,475 0,75 1,125 1,875 2,4 1,2 15,900 14,925 11,625 12,450 8,700 6,600 4,950 3,150 3,750 5,025 4,350 5,025 4,20 3,15 3,1 3,9 3,375 1,275 1,35 1,2 1,650 2,325 1,80 1,875 1,50 1,275 1,5 1,05 2,475 0,75 1,2 1,95 2,4 0,825 15,525 15,375 11,400 12,300 8,400 6,600 4,800 3,150 3,675 5,100 4,275 5,100 4,27 3,00 3,07 4,1 3,225 1,2 1,275 1,2 1,725 2,25 1,725 1,8 1,575 1,275 1,65 1,05 2,625 0,525 1,125 1,95 2,25 0,9 15,525 15,450 11,400 12,000 8,400 6,525 4,725 3,075 3,675 5,250 4,200 5,175 4,125 3,15 2,8 4,35 2,975 1,05 1,350 1,125 2,025 2,175 1,725 1,725 1,65 1,2 1,575 1,2 2,85 0,3 0,975 2,025 2,325 0,9 16,200 14,700 11,925 11,550 7,875 6,525 4,225 3,300 3,675 5,250 4,275 5,025 4,125 3,3 2,7 4,2 2,7 1,2 1,350 1,275 2,025 2,025 1,725 1,875 1,575 1,35 1575 1,2 3,0 -0,075 1,275 2,025 2,175 0,9 16,200 14,400 12,900 10,275 7,800 6,450 4,425 3,375 3,750 5,025 4,725 4,725 3,97 3,3 2,8 4,35 2,55 1,125 1,425 1,2 2,025 2,025 1,875 1,875 1,575 1,35 1,575 1,2 2,925 0,15 1,125 2,1 2,325 0,825 15,900 13,725 12,900 10,200 7,350 6,225 4,350 3,750 3,600 4,950 4,725 4,650 3,90 3,15 2,92 4,35 2,55 1,05 1,350 1,35 1,950 1,95 1,95 1,875 1,35 1,425 1,575 1,2 2,775 0,075 1,2 2,25 2,325 0,6 15,375 13,950 12,900 9,975 6,825 6,375 3,825 3,975 3,525 5,100 4,650 4,575 3,75 3,22 2,85 4,35 2,25 1,2 1,275 1,35 1,950 1,95 1,95 1,8 1,275 1,5 1,275 1,5 2,55 0,15 1,275 2,4 2,025 0,525 16,125 13,650 12,525 9,750 6,450 6,450 73525 3,900 3,975 4,800 4,875 4,658 3,7 3,15 2,77 4,5 1,950 1,2 1,125 1,5 2,025 1,725 2,025 1,8 1,275 1,350 1,275 1,725 1,95 0,525 1,275 2,4 1,8 0,45 15,825 13,425 12,225 9,600 6,600 6,450 3,225 3,825 4,125 4,875 4,800 4,50 3,6 3 3,1 4,35 1,950 1,125 1,125 1,575 1,950 1,725 2,025 1,725 1,275 1,425 1,275 1,950 1,5 0,75 1,425 2,4 1,8 0,45 PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE VARIAZIONI INTERESSI LEGALI NEL TEMPO Fino al 15/12/1990 Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 Feb. PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE Giugno 2009 - Giugno 1978 MESI A confermare il trend positivo del comparto dei mutui per l’acquisto dell’abitazione concorrono anche i dati forniti dall’Associazione ban- VARIAZIONI VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE RIFERITE AL GIUGNO 1978 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE ANNO 2013 I NUMERI DELL’ABI ANNO Gen. I S TAT I N D I C I 127.778 del corrispondente periodo del 2013, con una dinamica di costante contrazione. In termini di distribuzione in funzione dell’importo, la classe prevalente nei primi 8 mesi dell’anno in corso si conferma essere quella tra i 100.000 e i 150.000 euro, con una quota del 28,5% sul totale, seguita a ruota da quella al di sotto dei 75.000 euro, con il 28,3%.Questa dinamica risulta agevolata anche dalla progressiva riduzione del prezzo degli immobili residenziali e dagli stock di invenduti disponibili sul mercato, che stanno rendendo l’acquisto più conveniente e alla portata di un crescente numero di famiglie. Analizzando infine la domanda di mutui per durata del finanziamento, la classe compresa tra i 25 e i 30 anni è la preferita dalle famiglie italiane, con una quota pari al 27,7% del totale. caria italiana, secondo cui i primi sette mesi del 2014 hanno testimoniato la ripresa del mercato dei finanziamenti per la casa. Dal campione Abi, composto da 84 banche (campione che rappresenta circa l’80% della totalità del mercato italiano) emerge che tra gennaio e luglio 2014 l’ammontare delle erogazioni di nuovi mutui è stato pari a 14,6 miliardi di euro rispetto agli 11,4 miliardi dello stesso periodo del 2013. L’incremento su base annua è quindi del 29,2%. Se si considera l’intero mercato, sulla base dei dati Banca d’Italia, il tasso annuo di crescita sfiora il 16%. L’ammontare delle nuove erogazioni di mutui nel 2014 è superiore anche al dato del 2012, quando si attestarono sui 13 miliardi di euro. Ma Abi fornisce anche il dato sui tassi d’interesse applicati ai nuovi mutui siglati in Italia, che avrebbero raggiunto il livello più basso dal giugno 2011. Secondo il rapporto dell’Associazione, il tasso medio sulle nuove operazioni si è ridotto al 3,19 dal 3,23 di luglio. Sul totale dei prestiti il tasso medio è stato del 3,77 mentre per i nuovi prestiti alle imprese si è ridotto al 2,89 contro il 3,09 di luglio. 5% 10% 5% 2,5% 3,5% 3% 2,5% Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3% Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1% Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,5% Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 2,5% Dal 01/01/2014 1% 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,650 12,925 9,600 7,275 8,175 9,300 9,975 9,75 8,03 6,53 6,15 7,20 6,23 3,225 2,175 2,625 3,975 4,05 3,75 3,525 2,7 2,85 2,775 3,30 3,3 2,175 2,625 4,05 4,05 16,425 12,600 9,075 6,975 8,625 9,675 10,050 9,3 7,57 6,60 6,5 7,12 5,70 3,225 2,25 2,7 4,05 3,975 3,6 3,525 2,85 2,77 2,7 3,30 3,3 2,1 2,7 4,2 3,82 16,200 12,375 8,775 6,975 8,700 9,600 9,825 9,45 7,5 6,45 6,97 7,20 5,10 3,0 2,325 2,925 3,975 3,975 3,825 3,375 2,7 2,85 2,7 3,60 3,225 1,875 3,00 4,35 3,67 16,050 12,000 8,325 7,050 9,000 9,675 9,675 9,45 7,5 6,3 7,12 7,5 4,73 2,7 2,55 2,85 3,975 4,125 3,675 3,375 2,775 2,77 2,55 3,60 3,225 1,95 3,225 4,425 3,30 15,675 11,850 8,100 6,975 9,075 9,675 9,600 9,67 7,5 6,22 7,3 7,5 4,50 2,55 2,475 2,925 4,05 4,05 3,525 3,375 2,85 2,92 2,7 3,75 3,15 1,65 3,15 4,35 3,22 15,675 11,625 8,025 6,900 9,150 9,750 9,675 9,60 7,42 6,1 7,35 7,5 4,05 2,475 2,475 3,15 4,2 3,9 3,45 3,45 2,925 2,77 2,775 4,05 3,15 1,275 3,075 4,5 3,30 15,075 11,325 7,950 7,125 9,150 9,825 9,600 9,60 7,65 6,15 7,125 7,12 3,98 2,625 2,625 3,3 4,05 3,825 3,675 3,45 2,925 2,92 2,775 4,20 2,925 1,2 3,3 4,275 3,15 14,925 11,250 8,025 7,350 9,075 10,050 9,675 8,92 7,5 6,15 7,27 7,05 3,75 2,625 2,625 3,225 4,05 3,975 3,75 3,45 2,925 2,92 2,775 4,12 3,075 1,35 3,225 4,425 3,22 14,100 10,875 8,250 7,500 8,850 10,050 9,675 8,8 7,2 6,22 7,5 7,05 3,68 2,475 2,7 3,3 3,9 3,9 3,9 3,3 2,775 2,92 2,7 3,97 2,85 1,275 3,45 4,65 2,92 13,725 10,500 8,025 7,725 8,925 10,125 9,525 8,55 7,12 6,15 7,35 6,67 3,45 2,475 2,625 3,3 3,975 3,9 3,75 3,075 2,85 2,77 2,775 4,12 2,7 1,425 3,75 4,5 2,55 13,25 10,275 7,650 8,100 9,000 9,975 9,78 8,5 6,9 6 9,9 6,60 3,23 2,325 2,7 3,6 3,825 3,75 3,825 3,075 2,625 2,70 3,075 3,75 2,475 1,8 3,75 4,275 2,25 13,575 9,975 7,275 8,100 9,225 9,975 9,60 8,32 6,67 6,45 10,1 6,37 3,08 2,325 2,775 3,675 3,825 3,75 3,75 3,00 2,775 2,70 3,3 3,60 2,25 2,175 3,825 4,275 2,25 Tutta la giurisprudenza e le normative sul patrimonio immobiliare Per effettuare tutte le tue ricerche storiche Dal 1981 il primo quindicinale dedicato al condominio ABBONAMENTO 2014 Offerta aggiornamento globale ITALIA CASA E IMMOBILIARE NEwS 24 numeri Euro 70,00 Euro 60,00 + IL CONDOMINIO GIURIDICO trimestrale = TOT. 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