Dispensa DIU 2016 – Lezione 2
Transcript
Dispensa DIU 2016 – Lezione 2
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO dispensa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Definizione Principi del DIU Origini del DIU Le IV C.G. ed i e Protocolli Aggiuntivi Le norme del DIU Violazioni del DIU Ruolo del CICR nei conflitti armati 1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Per Diritto Internazionale Umanitario si intende tutto l’insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che sono tesi a proteggere le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongo limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. Ormai si può dire che il DIU è un diritto universalmente riconosciuto in quanto quasi tutti i paesi hanno ratificato le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli aggiuntivi. La Carte delle Nazioni Unite ha sancito il principio del divieto del ricorso all’uso della forza. La guerra è stata proibita, è fuori legge. Se però uno Stato viene attaccato da un altro Stato, secondo la Carta delle Nazioni Unite, ha il diritto di autodifesa individuale o collettiva. E’ legittimo anche l’uso collettivo della forza contro uno Stato che minaccia la sicurezza internazionale oppure l’uso collettivo della forza per missioni di osservazione o di peace-keeping (il mantenimento della pace). Il ricorso alla forza è ammesso anche nel caso in cui un popolo dichiara la sua autodeterminazione o indipendenza. Il DIU non si occupa di scoprire chi sia il responsabile di un conflitto armato, chi ha attaccato per primo, chi ha torto e chi ha ragione. Il DIU protegge le vittime della guerra e i loro diritti fondamentali, indipendentemente dalla parte alla quale appartengono. Tipi di conflitto armato Conflitto Armato Internazionale – un combattimento tra le forze armate di almeno due Stati Conflitto Armato Non Internazionale – un combattimento che avviene sul territorio di un unico Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che combattono tra di loro. Disordini Interni – grave sconvolgimento dell’ordine interno da parte di atti di violenza che non possono essere intesi come conflitti armati ( rivolte, scontri tra opposte frazioni o contro l’autorità istituzionale). 2. I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Ai fini di estendere la giusta protezione agli individui coinvolti in un conflitto armato, senza, tuttavia, eliminare le possibilità di svolgimento del conflitto stesso, il DIU si basa su alcuni principi, strettamente correlati fra loro: Principio di proporzionalità e necessità militare Principio di distinzione Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue Principio di Umanità o "Clausola Martens" Secondo il Principio di Proporzionalità, ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell'azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati. Evidenziare le differenze fra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene civile, fra prigioniero di guerra, internato civile e prigioniero comune, sono regole definite dal Principio di Distinzione. Mezzi (ad esempio le mine anti-persona) e metodi bellici che non rispettano questo principio sono proibiti, pertanto è fatto divieto dirigere operazioni belliche contro beni civili. La limitazione delle sofferenze superflue si traduce nella proibizione d'armi e sistemi d'arma, con munizionamento, o modalità d'impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze inalleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi X…). Il Principio di Umanità è noto come "Clausola Martens", considerato norma del diritto consuetudinario. Nel 1899 Fyodor Martens enunciò un principio per i casi che non sono considerati dalle convenzioni di diritto umanitario: "[…] i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza" 3. ORIGINI DEL DIU E I TRATTATI CHE LO COSTITUISCONO Le basi del DIU sono state gettate nel 1864 durante la 1 Conferenza Diplomatica (organizzata dal Governo Svizzero su spinta dei Cinque Membri del CICR) quando fu adottata la I Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna. Per la prima volta sono state stilate regole scritte con valore universale con il fine di proteggere le vittime dei conflitti armati, di natura multilaterale, con l’obbligo di curare tutti i militari feriti e malati, senza alcuna distinzione e discriminazione; il rispetto del personale medico e religioso, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l’uso di un Emblema comune. Non fu la prima volta che si cerco di “regolare la guerra”. Le prime leggi di guerra risalgono alle antiche civiltà (Antica Cina, Mahabharata, Bibbia, Corano). Ma per la prima volta la Convenzione del 1864 codifica e rafforza sotto forma di un trattato multilaterale, leggi di guerra antiche, consuetudinarie, frammentarie e sparse. La legge consuetudinaria e' al di sopra di tutte le leggi Umane, è la legge Principale dalla quale probabilmente) TUTTE le Leggi Costituzionali dei vari paesi del mondo hanno tratto origine... Per es. i diritti umani sono universali e sono riconosciuti a tutti gli esseri umani indistintamente. I principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vengono considerati come Legge consuetudinaria internazionale, vale a dire che non è richiesta la firma né la ratifica da parte dei singoli Stati perché essi vengano riconosciute come norme legali. Al giorno d’oggi le 4 Convenzioni di Ginevra sono considerate Legge Consuetudinaria, legge internazionale, che vale sempre e comunque. Le Convenzioni antecedenti la II Guerra mondiale sono tutte state sostituite dalle quattro approvate nel 1949. 4. LE 4 CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949, IL 1° E IL 2° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977 E IL 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 2005 Le Convenzioni di Ginevra Le 4 convenzioni furono firmate a Ginevra il 12 agosto del 1949 e rappresentano quella che possiamo definire una specie di codificazione delle norme per la tutela delle persona umana, sia essa combattente o civile, nel corso dei conflitti armati. I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra La caratteristica peculiare di queste convenzioni è data dal fatto che pur essendo, tra loro distinte hanno alcuni articoli che per contenuto sono identici tra loro, pur non portando, in alcuni casi, lo stesso numero. Il più importante di questi è l’art. 3. L’art. 3 Comune Le 4 convenzioni sono dedicate, in modo esclusivo, solo ai conflitti internazionali. Lasciano, quindi, esclusi tutti quei conflitti che non hanno tale carattere, conflitti che, però, cominciavano, già all’epoca della conclusione delle convezioni, a scoppiare sia pure in modo sporadico. Ecco perché si sentì la necessità di porre all’inizio di esse una norma generale che garantisse a questi tipo di conflitti almeno alcune garanzie di tutela. Questa norma è data proprio dall’art. 3 Comune, nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle parti contraenti, essa sarà tenuta ad applicare almeno determinate disposizioni: “Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione, o la credenza, il sesso, la nascita, il censo od ogni altro criterio analogo.”; Sono in ogni caso vietate contro di esse le violenze che mettono a repentaglio la loro vita o la solo salute fisica o psichica (assassinio, torture, supplizi, trattamenti inumani in genere, presa d’ostaggi); Non possono essere pronunciate condanne od esecuzioni se non prima l’espletamento di un regolare processo davanti ad un tribunale regolarmente costituito ed in cui l’imputato non abbia goduto delle “garanzie riconosciute indispensabili dai popoli civili”; I feriti e malati saranno raccolti e curati. “Un ente umanitario come il C.I.C.R. potrà offrire i suoi servigi alle parti in conflitto.” Le parti stesse si adopereranno affinché vengano conclusi accordi per rendere applicabili in tutto o in parte le disposizioni delle convenzioni. I Protocolli Aggiuntivi del 1977 Con l’andare del tempo ci si rese conto che le norme poste con le 4 Convenzioni non erano sufficienti. Si ricordi che dopo il 1949 erano scoppiati numerosi conflitti, molti dei quali interni, alcuni dei quali erano andati poi internazionalizzandosi. Ecco quindi che viene convocata a Ginevra una Conferenza Internazionale (su proposta del C.I.C.R.) la quale si riunisce in varie sessioni tra il 1974 ed il 1977, ed alla fine, l’8 giugno 1977, si giunge alla firma di due Protocolli Aggiuntivi alle 4 Convenzioni. Questi protocolli hanno come titolo: I Protocollo Aggiuntivo: Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; II Protocollo Aggiuntivo: Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. La sottoscrizione e la ratifica di questi due protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le grandi potenze e le potenze regionali europee, le norme ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale consuetudinario. Il III Protocollo aggiuntivo L’8 dicembre 2005 è stato approvato ed aperto alla firma il III Protocollo aggiuntivo riguardante il problema del simbolo a quelli già conosciuti si aggiunge ore il “Cristallo Rosso” che permette in tal modo di superare i problemi che erano venuti a crearsi nel tempo per il significato religioso che nel tempo era stato dato ai simboli esistenti. Con l’adozione di questo nuovo simbolo sono in fase di modifica tutti gli statuti del movimento sia a livello internazionale che nazionale, e questo avverrà non appena gli stati che hanno già ratificato le Convenzioni e i Protocolli aggiuntivi avranno depositata gli strumenti di ratifica della nuova convenzione. Si ha notizia che alcuni stati lo hanno già fatto in particolare: Svizzera, Israele, Palestina. 5. LE NORME DELLE CONVENZIONI E DEI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI Alcune norme che sono contenute nelle Convenzioni e nei Protocolli Aggiuntivi. I combattenti legittimi L’individuazione della categoria è di fondamentale importanza al fine di conoscere il trattamento cui ha diritto la persona. Tali condizioni sono indicate agli artt. 4. III° C.G., 13. I° e II° C.G. art. 44 I P.A. Sono definibili "combattenti legittimi" tutti coloro che, in caso di conflitto armato internazionale, possono accedere allo status di Prigioniero di Guerra, in caso di cattura, perciò sono combattenti legittimi innanzi tutto i membri delle forze armate regolari della parte in conflitto; i componenti delle milizie volontarie e dei corpi volontari compresi i movimenti di resistenza e di liberazione dei territori occupati a condizione che: 1. Abbiano alla loro testa una persona responsabile; 2. Portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza; 3. Portino apertamente le armi; 4. Rispettino gli usi e le leggi di guerra. L’art. 44 I P.A. 1977 al comma 3 specifica che per i casi in cui il combattente non possa portare sempre apertamente le armi, per non compromettere la propria sicurezza e quella del movimento cui appartiene (movimenti di resistenza e di liberazione) è sufficiente che lo faccia durante ogni fatto d’armi e durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento che precede l’inizio di un attacco cui prende parte. Rientrano nella categoria anche tutta una serie di persone che possiamo definire come ausiliarie delle forze armate e sono coloro che seguono le stesse senza farne direttamente parte, quali ad esempio i corrispondenti di guerra, i fornitori ed i componenti civili degli equipaggi dei velivoli militari purché autorizzati dalle forze stesse ed in possesso del documento d’identità idoneo. Una categoria particolare di combattenti è dato dal caso della leva di massa che si ha quando “la popolazione di un territorio non occupato” il quale impugna le armi per combattere le truppe d’invasione o all’avvicinarsi di esse, “senza avere avuto il tempo di organizzarsi come forza armata regolare. Non sono considerati combattenti legittimi le spie, i mercenari e i gruppi terroristici, mentre commandos e forze speciali devono essere ritenuti combattenti e trattati come Prigionieri di Guerra in caso di cattura. Feriti, Malati, Naufraghi delle Forze Armate Queste persone hanno diritto ad una particolare protezione fissata dalla I° e dalla II° C.G.: essi andranno raccolti, indipendentemente dall’esercito cui appartengono, curati, senza essere spogliati, non subiranno violenze o altri trattamenti disumani, saranno rispettati dalla popolazione, la quale su richiesta o di sua iniziativa può raccoglierli e curarli, nelle zone invase ed occupate, senza che per questo venga perseguitata penalmente. Andranno tenuti al riparo e fuori dalla zona dei combattimenti e potranno essere portati in zone sanitarie appositamente costituite. Tutto il personale sanitario, gli stabilimenti sanitari fissi e mobili e ogni altro materiale adibito a tale scopo, e le zone sanitarie vanno segnalate con il simbolo corrispondente. Personale Sanitario Rientrano in tale categoria tutte le persone addette non solo all’assistenza sanitaria dei feriti e di malati, ma anche tutte quelle persone che hanno funzioni ausiliarie ma necessarie per il funzionamento degli stabilimenti sanitari: quali il personale amministrativo, tecnico e logistico. Tale personale non è solo quello facente parte dei corpi di sanità militare, ma anche quello della Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, e quello messo a disposizione dal C.I.C.R.. Il personale civile per poter intervenire deve però essere debitamente autorizzato dall’autorità governativa. Tutto il personale deve essere identificabile attraverso un apposito simbolo e portare un idoneo documento d’identificazione. Se catturato andrà rilasciato a meno che non sia necessario per la cura dei prigionieri detenuti dalla forza catturante. Il personale sanitario non può, in linea di massima, essere armato, ma in caso di conflitto potrà detenere ed usare le armi solo per difesa personale e per difendere i feriti e il materiale a lui affidato (art. 22 I° C.G.). Prigionieri di guerra Rientrano in questa categoria tutti i combattenti legittimi. Una volta catturali essi vanno trasferiti in luoghi appositamente predisposti lontano dalla zona dei combattimenti, ad essi andranno comunque lasciati: la divisa l’elmetto, la maschera antigas, i propri documenti e l’eventuale denaro in loro possesso. Se interrogati avranno diritto a declinare solo cognome, nome grado e numero di matricola. Possono essere adibiti al lavoro purché esso non sia collegato alle necessità belliche; non possono essere esposti alle angheria della popolazione. I campi nei quali sono detenuti devono essere appositamente indicati, affinché non siano esposti ai combattimenti. Hanno diritto a tenere corrispondenza con i propri familiari e di intrattenere rapporti con i rappresentanti della Potenza detentrice o del C.I.C.R. e da questi ricevere aiuti umanitari. I Civili I civili vengono individuati come categoria residuale, vi appartengono tutti coloro che non rientrano nelle precedenti e non prendono parte attiva alle ostilità. Essi hanno diritto ad un trattamento nel pieno rispetto delle norme internazionali. Donne incinte, anziani, feriti, malati e minori degli anni 15 dovranno essere trattati con particolare protezione e rispetto. Nei territori occupati non possono essere utilizzati come “scudi umani” pur potendo essere confinati in zone d’internamento. Nelle regioni che sono interessate dai combattimenti potranno essere create delle zone neutralizzate dove raccogliere senza distinzione civili, feriti, malati, militari che non prendono più parte alle ostilità. Tali zone andranno indicate con appositi simboli. 6. VIOLAZIONI DEL DIU Generalmente, la giurisdizione penale di uno Stato si applica per i crimini commessi sul suo territorio dai propri cittadini. Il D.I.U. va oltre ed esige dagli Stati che essi ricerchino e puniscano tutte le persone che abbiano commesso gravi infrazioni , indipendente dalla loro nazionalità e dal luogo in cui è stato commesso il fatto TRIBUNALI NAZIONALI TRIBUNALI AD HOC (ex YU e Rwanda) CORTE PENALE INTERNAZIONALE La Corte Penale Internazionale (in inglese: International Criminal Court ICC) è un tribunale per crimini internazionali che ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi. La competenza del Tribunale è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra (comprende anche gravi infrazioni delle C.G.) e il crimine di aggressione. I crimini di guerra comprendono le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949. La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. (N.B. La Corte Penale Internazionale non è legata all'Onu e non va confusa con la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, anch'essa con sede all'Aia.) 7. IL RUOLO DEL CICR NEI CONFLITTI ARMATI Il CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa) è stato istituito nel 1863 da Dunant, Dufour, Monynier, Appia e Maunoir, col nome di Comitato dei Cinque, nel 1880 diventa il Comitato Internazionale della CR. Oggi è uno dei membri del Movimento Internazionale della CR e della MR (insieme alle Società Nazionali e alla Federazione). ll CICR oggi è un istituzione umanitaria imparziale, neutrale e indipendente. Dispone di un Mandato della Comunità Internazionale (degli Stati) di operare a favore delle vittime della guerra e della violenza interna e di far rispettare il DIU. Opera come intermediario neutrale tra le parti in conflitto. Il CICR durante i conflitti internazionali basa le sue attività sulle 4 Convenzioni di Ginevra e sul I Protocollo Aggiuntivo 1977. In questo tipo di conflitti i CICR deve fare il possibile per assicurare che le persone protette dal DIU vengano trattate in maniera conforme a quanto stabilito: soccorrere i militari e naufraghi feriti o malati, visitare i prigionieri di guerra, intervenire a favore della popolazione civile. Nei conflitti armati non internazionali il CICR basa le sue attività sul 3° articolo comune alle 4.C.G. e sul II Protocollo Aggiuntivo 1977. Il CICR è attivo anche in situazioni di violenza che non raggiungono i livelli di un conflitto armato (per es. disordini interni, atti di violenza interni) grazie all’art. 5 dello Statuto del Movimento che riconosce al CICR il diritto di iniziativa umanitaria.