Dispensa DIU 2016 – Lezione 2

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Dispensa DIU 2016 – Lezione 2
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
dispensa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Definizione
Principi del DIU
Origini del DIU
Le IV C.G. ed i e Protocolli Aggiuntivi
Le norme del DIU
Violazioni del DIU
Ruolo del CICR nei conflitti armati
1. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Per Diritto Internazionale Umanitario si intende tutto l’insieme dei trattati
internazionali e delle regole consuetudinarie che sono tesi a proteggere le persone
che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongo limiti all’impiego
di mezzi e metodi di guerra.
Ormai si può dire che il DIU è un diritto universalmente riconosciuto in quanto
quasi tutti i paesi hanno ratificato le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i
Protocolli aggiuntivi.
La Carte delle Nazioni Unite ha sancito il principio del divieto del ricorso all’uso
della forza. La guerra è stata proibita, è fuori legge.
Se però uno Stato viene attaccato da un altro Stato, secondo la Carta delle
Nazioni Unite, ha il diritto di autodifesa individuale o collettiva. E’ legittimo anche
l’uso collettivo della forza contro uno Stato che minaccia la sicurezza
internazionale oppure l’uso collettivo della forza per missioni di osservazione o di
peace-keeping (il mantenimento della pace).
Il ricorso alla forza è ammesso anche nel caso in cui un popolo dichiara la sua
autodeterminazione o indipendenza.
Il DIU non si occupa di scoprire chi sia il responsabile di un conflitto armato, chi
ha attaccato per primo, chi ha torto e chi ha ragione. Il DIU protegge le vittime
della guerra e i loro diritti fondamentali, indipendentemente dalla parte alla quale
appartengono.
Tipi di conflitto armato
Conflitto Armato Internazionale – un combattimento tra le forze armate di
almeno due Stati
Conflitto Armato Non Internazionale – un combattimento che avviene sul
territorio di un unico Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati
identificabili o fra gruppi armati che combattono tra di loro.
Disordini Interni – grave sconvolgimento dell’ordine interno da parte di atti di
violenza che non possono essere intesi come conflitti armati ( rivolte, scontri tra
opposte frazioni o contro l’autorità istituzionale).
2. I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Ai fini di estendere la giusta protezione agli individui coinvolti in un conflitto
armato, senza, tuttavia, eliminare le possibilità di svolgimento del conflitto stesso,
il DIU si basa su alcuni principi, strettamente correlati fra loro:
 Principio di proporzionalità e necessità militare
 Principio di distinzione
 Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue
 Principio di Umanità o "Clausola Martens"
Secondo il Principio di Proporzionalità, ogni comandante militare, prima di
lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e
diretto nell'azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla
popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.
Evidenziare le differenze fra personale combattente e popolazione civile, fra
obiettivo militare e bene civile, fra prigioniero di guerra, internato civile e
prigioniero comune, sono regole definite dal Principio di Distinzione. Mezzi (ad
esempio le mine anti-persona) e metodi bellici che non rispettano questo principio
sono proibiti, pertanto è fatto divieto dirigere operazioni belliche contro beni civili.
La limitazione delle sofferenze superflue si traduce nella proibizione d'armi e
sistemi d'arma, con munizionamento, o modalità d'impiego, tali da colpire con
effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze inalleviabili al bersaglio (laser
accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi
X…).
Il Principio di Umanità è noto come "Clausola Martens", considerato norma del
diritto consuetudinario. Nel 1899 Fyodor Martens enunciò un principio per i casi
che non sono considerati dalle convenzioni di diritto umanitario: "[…] i civili e i
combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle
genti quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai
precetti della pubblica coscienza"
3. ORIGINI DEL DIU E I TRATTATI CHE LO COSTITUISCONO
Le basi del DIU sono state gettate nel 1864 durante la 1 Conferenza Diplomatica
(organizzata dal Governo Svizzero su spinta dei Cinque Membri del CICR) quando
fu adottata la I Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei
feriti delle forze armate in campagna.
Per la prima volta sono state stilate regole scritte con valore universale con il fine
di proteggere le vittime dei conflitti armati, di natura multilaterale, con l’obbligo di
curare tutti i militari feriti e malati, senza alcuna distinzione e discriminazione; il
rispetto del personale medico e religioso, del materiale e delle attrezzature
sanitarie attraverso l’uso di un Emblema comune.
Non fu la prima volta che si cerco di “regolare la guerra”. Le prime leggi di guerra
risalgono alle antiche civiltà (Antica Cina, Mahabharata, Bibbia, Corano).
Ma per la prima volta la Convenzione del 1864 codifica e rafforza sotto forma di
un trattato multilaterale, leggi di guerra antiche, consuetudinarie, frammentarie e
sparse.
La legge consuetudinaria e' al di sopra di tutte le leggi Umane, è la legge
Principale dalla quale probabilmente) TUTTE le Leggi Costituzionali dei vari paesi
del mondo hanno tratto origine... Per es. i diritti umani sono universali e sono
riconosciuti
a
tutti
gli
esseri
umani
indistintamente.
I principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vengono considerati
come Legge consuetudinaria internazionale, vale a dire che non è richiesta la
firma né la ratifica da parte dei singoli Stati perché essi vengano
riconosciute come norme legali.
Al giorno d’oggi le 4 Convenzioni di Ginevra sono considerate Legge
Consuetudinaria, legge internazionale, che vale sempre e comunque.
Le Convenzioni antecedenti la II Guerra mondiale sono tutte state sostituite dalle
quattro approvate nel 1949.
4. LE 4 CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949, IL 1° E IL 2°
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977 E IL 3° PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO DEL 2005
Le Convenzioni di Ginevra
Le 4 convenzioni furono firmate a Ginevra il 12 agosto del 1949 e rappresentano
quella che possiamo definire una specie di codificazione delle norme per la tutela
delle persona umana, sia essa combattente o civile, nel corso dei conflitti armati.
 I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati
delle Forze armate in campagna
 II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e
dei naufraghi delle Forze armate sul mare
 III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra
 IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra
La caratteristica peculiare di queste convenzioni è data dal fatto che pur essendo,
tra loro distinte hanno alcuni articoli che per contenuto sono identici tra loro, pur
non portando, in alcuni casi, lo stesso numero. Il più importante di questi è l’art.
3.
L’art. 3 Comune
Le 4 convenzioni sono dedicate, in modo esclusivo, solo ai conflitti internazionali.
Lasciano, quindi, esclusi tutti quei conflitti che non hanno tale carattere, conflitti
che, però, cominciavano, già all’epoca della conclusione delle convezioni, a
scoppiare sia pure in modo sporadico. Ecco perché si sentì la necessità di porre
all’inizio di esse una norma generale che garantisse a questi tipo di conflitti
almeno alcune garanzie di tutela.
Questa norma è data proprio dall’art. 3 Comune, nel caso in cui un conflitto
armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle
parti contraenti, essa sarà tenuta ad applicare almeno determinate disposizioni:
“Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle
forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento
da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni
circostanza, con umanità senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata
sulla razza, il colore, la religione, o la credenza, il sesso, la nascita, il censo od ogni
altro criterio analogo.”;
Sono in ogni caso vietate contro di esse le violenze che mettono a repentaglio la
loro vita o la solo salute fisica o psichica (assassinio, torture, supplizi, trattamenti
inumani in genere, presa d’ostaggi);
Non possono essere pronunciate condanne od esecuzioni se non prima
l’espletamento di un regolare processo davanti ad un tribunale regolarmente
costituito ed in cui l’imputato non abbia goduto delle “garanzie riconosciute
indispensabili dai popoli civili”;
I feriti e malati saranno raccolti e curati.
“Un ente umanitario come il C.I.C.R. potrà offrire i suoi servigi alle parti in
conflitto.” Le parti stesse si adopereranno affinché vengano conclusi accordi per
rendere applicabili in tutto o in parte le disposizioni delle convenzioni.
I Protocolli Aggiuntivi del 1977
Con l’andare del tempo ci si rese conto che le norme poste con le 4 Convenzioni
non erano sufficienti. Si ricordi che dopo il 1949 erano scoppiati numerosi
conflitti, molti dei quali interni, alcuni dei quali erano andati poi
internazionalizzandosi. Ecco quindi che viene convocata a Ginevra
una Conferenza Internazionale (su proposta del C.I.C.R.) la quale si riunisce in
varie sessioni tra il 1974 ed il 1977, ed alla fine, l’8 giugno 1977, si giunge alla
firma di due Protocolli Aggiuntivi alle 4 Convenzioni.
Questi protocolli hanno come titolo:
 I Protocollo Aggiuntivo: Protezione delle vittime dei conflitti armati
internazionali;
 II Protocollo Aggiuntivo: Protezione delle vittime dei conflitti armati non
internazionali.
La sottoscrizione e la ratifica di questi due protocolli ha incontrato forti
opposizioni, specie fra le grandi potenze e le potenze regionali europee, le norme
ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale
consuetudinario.
Il III Protocollo aggiuntivo
L’8 dicembre 2005 è stato approvato ed aperto alla firma il III Protocollo
aggiuntivo riguardante il problema del simbolo a quelli già conosciuti si aggiunge
ore il “Cristallo Rosso” che permette in tal modo di superare i problemi che erano
venuti a crearsi nel tempo per il significato religioso che nel tempo era stato dato
ai simboli esistenti. Con l’adozione di questo nuovo simbolo sono in fase di
modifica tutti gli statuti del movimento sia a livello internazionale che nazionale,
e questo avverrà non appena gli stati che hanno già ratificato le Convenzioni e i
Protocolli aggiuntivi avranno depositata gli strumenti di ratifica della nuova
convenzione. Si ha notizia che alcuni stati lo hanno già fatto in particolare:
Svizzera, Israele, Palestina.
5. LE NORME DELLE CONVENZIONI E DEI PROTOCOLLI
AGGIUNTIVI
Alcune norme che sono contenute nelle Convenzioni e nei Protocolli Aggiuntivi.
I combattenti legittimi
L’individuazione della categoria è di fondamentale importanza al fine di conoscere
il trattamento cui ha diritto la persona. Tali condizioni sono indicate agli artt. 4.
III° C.G., 13. I° e II° C.G. art. 44 I P.A.
Sono definibili "combattenti legittimi" tutti coloro che, in caso di conflitto armato
internazionale, possono accedere allo status di Prigioniero di Guerra, in caso di
cattura, perciò sono combattenti legittimi innanzi tutto
 i membri delle forze armate regolari della parte in conflitto;
 i componenti delle milizie volontarie e dei corpi volontari compresi i
movimenti di resistenza e di liberazione dei territori occupati a condizione
che:
1. Abbiano alla loro testa una persona responsabile;
2. Portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza;
3. Portino apertamente le armi;
4. Rispettino gli usi e le leggi di guerra.
L’art. 44 I P.A. 1977 al comma 3 specifica che per i casi in cui il combattente non
possa portare sempre apertamente le armi, per non compromettere la propria
sicurezza e quella del movimento cui appartiene (movimenti di resistenza e di
liberazione) è sufficiente che lo faccia
 durante ogni fatto d’armi e
 durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre
prende parte ad uno spiegamento che precede l’inizio di un attacco cui
prende parte.
Rientrano nella categoria anche tutta una serie di persone che possiamo definire
come ausiliarie delle forze armate e sono coloro che seguono le stesse senza farne
direttamente parte, quali ad esempio i corrispondenti di guerra, i fornitori ed i
componenti civili degli equipaggi dei velivoli militari purché autorizzati dalle forze
stesse ed in possesso del documento d’identità idoneo.
Una categoria particolare di combattenti è dato dal caso della leva di massa che
si ha quando “la popolazione di un territorio non occupato” il quale impugna le
armi per combattere le truppe d’invasione o all’avvicinarsi di esse, “senza avere
avuto il tempo di organizzarsi come forza armata regolare.
Non sono considerati combattenti legittimi le spie, i mercenari e i gruppi
terroristici, mentre commandos e forze speciali devono essere ritenuti combattenti
e trattati come Prigionieri di Guerra in caso di cattura.
Feriti, Malati, Naufraghi delle Forze Armate
Queste persone hanno diritto ad una particolare protezione fissata dalla I° e dalla
II° C.G.: essi andranno raccolti, indipendentemente dall’esercito cui
appartengono, curati, senza essere spogliati, non subiranno violenze o altri
trattamenti disumani, saranno rispettati dalla popolazione, la quale su richiesta o
di sua iniziativa può raccoglierli e curarli, nelle zone invase ed occupate, senza
che per questo venga perseguitata penalmente. Andranno tenuti al riparo e fuori
dalla zona dei combattimenti e potranno essere portati in zone sanitarie
appositamente costituite. Tutto il personale sanitario, gli stabilimenti sanitari fissi
e mobili e ogni altro materiale adibito a tale scopo, e le zone sanitarie vanno
segnalate con il simbolo corrispondente.
Personale Sanitario
Rientrano in tale categoria tutte le persone addette non solo all’assistenza
sanitaria dei feriti e di malati, ma anche tutte quelle persone che hanno funzioni
ausiliarie ma necessarie per il funzionamento degli stabilimenti sanitari: quali il
personale amministrativo, tecnico e logistico. Tale personale non è solo quello
facente parte dei corpi di sanità militare, ma anche quello della Società Nazionale
di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, e quello messo a disposizione dal C.I.C.R.. Il
personale civile per poter intervenire deve però essere debitamente autorizzato
dall’autorità governativa.
Tutto il personale deve essere identificabile attraverso un apposito simbolo e
portare un idoneo documento d’identificazione. Se catturato andrà rilasciato a
meno che non sia necessario per la cura dei prigionieri detenuti dalla forza
catturante.
Il personale sanitario non può, in linea di massima, essere armato, ma in caso di
conflitto potrà detenere ed usare le armi solo per difesa personale e per difendere
i feriti e il materiale a lui affidato (art. 22 I° C.G.).
Prigionieri di guerra
Rientrano in questa categoria tutti i combattenti legittimi. Una volta catturali essi
vanno trasferiti in luoghi appositamente predisposti lontano dalla zona dei
combattimenti, ad essi andranno comunque lasciati: la divisa l’elmetto, la
maschera antigas, i propri documenti e l’eventuale denaro in loro possesso. Se
interrogati avranno diritto a declinare solo cognome, nome grado e numero di
matricola. Possono essere adibiti al lavoro purché esso non sia collegato alle
necessità belliche; non possono essere esposti alle angheria della popolazione. I
campi nei quali sono detenuti devono essere appositamente indicati, affinché non
siano esposti ai combattimenti. Hanno diritto a tenere corrispondenza con i
propri familiari e di intrattenere rapporti con i rappresentanti della Potenza
detentrice o del C.I.C.R. e da questi ricevere aiuti umanitari.
I Civili
I civili vengono individuati come categoria residuale, vi appartengono tutti coloro
che non rientrano nelle precedenti e non prendono parte attiva alle ostilità.
Essi hanno diritto ad un trattamento nel pieno rispetto delle norme
internazionali. Donne incinte, anziani, feriti, malati e minori degli anni 15
dovranno essere trattati con particolare protezione e rispetto. Nei territori
occupati non possono essere utilizzati come “scudi umani” pur potendo essere
confinati in zone d’internamento.
Nelle regioni che sono interessate dai combattimenti potranno essere create delle
zone neutralizzate dove raccogliere senza distinzione civili, feriti, malati, militari
che non prendono più parte alle ostilità. Tali zone andranno indicate con appositi
simboli.
6. VIOLAZIONI DEL DIU
Generalmente, la giurisdizione penale di uno Stato si applica per i crimini
commessi sul suo territorio dai propri cittadini.
Il D.I.U. va oltre ed esige dagli Stati che essi ricerchino e puniscano tutte le
persone che abbiano commesso gravi infrazioni , indipendente dalla loro
nazionalità e dal luogo in cui è stato commesso il fatto
 TRIBUNALI NAZIONALI
 TRIBUNALI AD HOC (ex YU e Rwanda)
 CORTE PENALE INTERNAZIONALE
La Corte Penale Internazionale (in inglese: International Criminal Court ICC) è un tribunale per crimini internazionali che ha sede all'Aia, nei Paesi
Bassi.
La competenza del Tribunale è limitata ai crimini più seri che riguardano la
comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini
contro l'umanità, i crimini di guerra (comprende anche gravi infrazioni
delle C.G.) e il crimine di aggressione.
I crimini di guerra comprendono le gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949.
La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati,
dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non
possono
agire
per
punire
crimini
internazionali.
(N.B. La Corte Penale Internazionale non è legata all'Onu e non va confusa
con la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, anch'essa con
sede all'Aia.)
7. IL RUOLO DEL CICR NEI CONFLITTI ARMATI
Il CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa) è stato istituito nel 1863 da
Dunant, Dufour, Monynier, Appia e Maunoir, col nome di Comitato dei Cinque,
nel 1880 diventa il Comitato Internazionale della CR.
Oggi è uno dei membri del Movimento Internazionale della CR e della MR (insieme
alle Società Nazionali e alla Federazione).
ll CICR oggi è un istituzione umanitaria imparziale, neutrale e indipendente.
Dispone di un Mandato della Comunità Internazionale (degli Stati) di operare a
favore delle vittime della guerra e della violenza interna e di far rispettare il DIU.
Opera come intermediario neutrale tra le parti in conflitto.
Il CICR durante i conflitti internazionali basa le sue attività sulle 4 Convenzioni
di Ginevra e sul I Protocollo Aggiuntivo 1977.
In questo tipo di conflitti i CICR deve fare il possibile per assicurare che le
persone protette dal DIU vengano trattate in maniera conforme a quanto stabilito:
soccorrere i militari e naufraghi feriti o malati, visitare i prigionieri di guerra,
intervenire a favore della popolazione civile.
Nei conflitti armati non internazionali il CICR basa le sue attività sul 3°
articolo comune alle 4.C.G. e sul II Protocollo Aggiuntivo 1977.
Il CICR è attivo anche in situazioni di violenza che non raggiungono i livelli di
un conflitto armato (per es. disordini interni, atti di violenza interni) grazie all’art.
5 dello Statuto del Movimento che riconosce al CICR il diritto di iniziativa
umanitaria.