Agevolazioni - Le Pera Commercialisti Associati

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Agevolazioni - Le Pera Commercialisti Associati
Circolare n. 1 del 10/01/2012
LA MANOVRA “SALVA ITALIA”
Il Governo “Monti” con il decreto 06/12/2011 n. 201, convertito in legge n. 214
del 28/12/2011 ha adottato una serie di provvedimenti a largo raggio tra nuove
imposte, stretta sulle pensioni e agevolazioni varie.
Nel seguito si esamineranno le novità fiscali relative a persone fisiche ed imprese,
alcune delle quali sono di immediata applicazione.
Agevolazioni
Articolo 1 : aiuto alla crescita economica
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011 viene introdotta
una agevolazione fiscale che premia la capitalizzazione delle imprese.
Sarà possibile dedurre dall’Ires, il 3% degli incrementi patrimoniali realizzatisi,
rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al
31.12.2010, senza tener conto dell’utile di esercizio.
La percentuale del 3% vale per gli anni 2011, 2012 e 2013, mentre dal 2014 sarà
oggetto di successiva determinazione.
Ai fini del computo degli incrementi di patrimonio, si considerano i conferimenti
in denaro, e gli accantonamenti di utili a riserva, con esclusione della riserva
legale (obbligatoria per legge).
Analogamente, le distribuzioni di utili in denaro ed in natura, gli acquisti di
partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende e/o rami di aziende
rilevano quali decrementi del patrimonio netto.
L’agevolazione sarà applicabile anche per le società di persone e le imprese
individuali in contabilità ordinaria, previo provvedimento da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (28/12/2011).
Articolo 2 : nuove deduzioni Irap
Detrazione forfetaria
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, la deduzione
forfetaria di € 4.600,00 prevista per i dipendenti assunti con contratto a tempo
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indeterminato, è elevata ad € 10.600,00, per i lavoratori di sesso femminile,
nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.
Deducibilità Ires/Irpef
Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, l’irap pagata relativamente alla
quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto
delle deduzioni spettanti, è ammesso in deduzione dalle imposte sui redditi.
La nuova deduzione è cumulabile con quella attualmente in vigore che prevede la
deducibilità del 10% dell’irap assolta in presenza di costi del personale e oneri
finanziari.
Art. 4 : ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
Recupero del patrimonio edilizio
Con l’aggiunta dell’articolo 16 bis del Testo Unico delle imposte dirette, dal 01
gennaio 2012, le norme che disciplinano la detrazione Irpef del 36% sugli
interventi di recupero del patrimonio edilizio diventano stabili ed operano a
regime.
Tra le novità introdotte si segnala:
-
l’obbligo di ripartizione della detrazione in 10 anni a prescindere dall’età del
contribuente. Pertanto viene meno la facoltà per i soggetti di età superiore
75 e 80 anni di beneficiare rispettivamente del minor periodo di cinque e tre
anni.
-
In caso di vendita dell’immobile, si torna alle regoli vigenti prima
dell’entrata in vigore del D.L. 138/2011. In pratica la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte si trasferisce all’acquirente, fatto salvo diverso
accordo tra le parti.
-
In caso di decesso, il beneficio si trasferisce per intero, esclusivamente
all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Risparmio energetico
E’ prorogato al 31 dicembre 2012 il beneficio del 55% per gli interventi di
risparmio energetico.
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Dal 01 gennaio 2013, si applicheranno le regole vigenti in materia di recupero del
patrimonio edilizio, pertanto la detrazione massima consentita sarà del 36%.
Studi di settore
Art. 10 : applicazione e tutele per i contribuenti
Per i soggetti che risulteranno congrui e coerenti con gli studi di settore, anche
per effetto di adeguamento in dichiarazione, vengono previste alcune agevolazioni
in tema di accertamento.
In particolare:
-
sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi di cui all’art. 39, comma
1, lettera “d” del DPR 600/73 (imposte dirette) e art. 54, comma 2 del DPR
633/72 (IVA);
-
si riduce di un anno il temine di decadenza per gli accertamenti, salvo il
caso di illeciti penalmente rilevanti;
-
l’accertamento in base al redditometro sarà possibile solo in presenza di un
reddito accertabile superi di almeno 1/3 quello dichiarato;
I soggetti che viceversa non risulteranno congrui e coerenti con le risultanze degli
studi
di
settore,
saranno
sottoposti
a
specifici
controlli
da
parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
Attività di riscossione
Art. 10 : rateazione debiti fiscali
Cartelle esattoriali
In
caso
di
comprovato
peggioramento
della
situazione
di
difficoltà
del
contribuente, la rateazione concessa, a condizione che non sia intervenuta
decadenza può essere prorogata, una sola volta fino ad ulteriori 72 mesi,
stabilendo anche rate variabili crescenti per ciascun anno.
Avvisi bonari – controllo formale delle dichiarazioni
Viene abolito l’obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per i
pagamenti rateizzati di importo superiore ad € 50.000,00.
Il mancato pagamento della prima rata alla scadenza prevista, ovvero anche di
una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata
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successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo
comprensivo delle sanzioni in misura piena del debito residuo.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di
pagamento di quella successiva, comporta l’iscrizione a ruolo della sanzione
commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi.
Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo, avvalendosi del ravvedimento
operoso.
Espropriazione forzata
In luogo della vendita forzata dei beni pignorati e/o ipotecati da parte di
Equitalia, sarà possibile procedere alla vendita direttamente dal contribuente, con
il
consenso
dell’Agente
della
Riscossione
che
incasserà
direttamente
il
corrispettivo. Qualora la somma riscossa sia superiore al debito erariale la stessa
viene riversata da Equitalia al contribuente entro i 10 giorni successivi.
Emersione di imponibile
Art. 11 : attività di controllo
Anagrafe dei rapporti finanziari
Dal 01 gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, intermediari, sim ecc,) sono
obbligati a trasmettere periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni
dei rapporti intrattenuti con i clienti.
Periodicità controlli fiscali
Abolendo la norma prevista nel D.L 70/2011, è
ripristinata la facoltà di
effettuare controlli fiscali ripetuti nell’arco di un semestre.
Condoni fiscali
Per i soggetti che hanno aderito ai condoni del 2002 senza adempiere al
versamento di quanto dovuto, sono ulteriormente prorogati al 31/12/2013 i
termini di decadenza degli accertamenti fiscali.
Tracciabilità dei pagamenti
Art. 12 : uso del contante
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Dal 06 dicembre 2011, il limite per l’utilizzo del contante per le transazioni tra
soggetti diversi, è fissato in euro 1.000,00.
Non sono previste sanzioni per le violazioni commesse dal 06/12/2011 al
31/01/2012.
Le Pubbliche Amministrazioni, trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto (06/12/2011), non potranno pagare per contanti, stipendi e
pensioni di importo superiore ad euro 1.000,00.
I beneficiari dovranno pertanto dotarsi di conto corrente bancario/postale o carte
prepagate.
Disposizioni in materia di nuove entrate
Art. 13 : imposta municipale – IMU
Dal 01 gennaio 2012 è abolita l’ICI ed entra in vigore l’IMU.
Il presupposto per il pagamento della nuova imposta è il possesso di beni
immobili, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze.
Rispetto alla vecchia ICI, l’IMU colpirà anche i fabbricati rurali.
Aliquote:
ordinaria : 7,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla
nella misura dello 0,3 per mille;
abitazione principale : 4,0 per mille con facoltà per i Comuni di aumentarla o
diminuirla nella misura dello 2,0 per mille. La medesima aliquota è applicabile
alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria;
Detrazioni:
all’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si applicano le
seguenti detrazioni:
-
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale permane la
destinazione ad abitazione principale;
-
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
convivente abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Questa detrazione che spetta nella misura massima
di euro 400,00, compete per gli anni 2012 e 2013;
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Base imponibile:
come per la vecchia ICI, la base imponibile è determinata con riferimento alle
rendite catastali maggiorate del 5%, alle quali applicare dei moltiplicatori che
risultano sensibilmente incrementati rispetto a quelli in vigore sino al 2011
per l’ICI, come risulta dalla seguente tabella.
Cat. Catastale
Nuovo moltiplicatore
Incremento %
C7 100
160
60%
B
140
140
-
C/3, C/4, C/5
100
140
40%
A/10 e D/5
50
80
60%
D (escluso D/5)
50
60
20%
C/1
34
55
62%
A,
C2,
C6,
Vecchio moltiplicatore
(escluso A/10)
A parziale compensazione della maggiore imposizione, l’IMU assorbirà l’Irpef
dovuta sugli immobili non locati.
Art. 16 : auto – barche – aeroplani
Autovetture di grossa cilindrata
Dal 2012, per le autovetture di potenza superiore a 185 KW, è dovuta una
maggiorazione della tassa di possesso pari ad € 20,00 per ogni KW in eccedenza.
La maggiorazione non si applica per le autovetture immatricolate da oltre 20
anni.
L’imposta inoltre è modulata in base all’anno di immatricolazione come sotto
indicato:
auto immatricolate da oltre 5 anni : imposta ridotta al 60%
auto immatricolate da oltre 10 anni : imposta ridotta al 30%
auto immatricolate da oltre 15 anni : imposta ridotta al 15%
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Imbarcazioni
Dal 01 maggio 2012 è dovuta una tassa annuale, calcolata per ogni giorno o
frazione, per le barche che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o
siano ancorate in acque pubbliche.
La misura della tassa varia in funzione della lunghezza dello scafo con un minimo
di euro 5,00 ed un massimo di € 703,00.
L’imposta è modulata in base all’anno di costruzione come sotto indicato:
imbarcazioni costruite da oltre5 anni : imposta ridotta del 15%
imbarcazioni costruite da oltre 10 anni : imposta ridotta del 30%
imbarcazioni costruite da oltre 15 anni : imposta ridotta del 45%
aerei
Dal 06/12/2011 è istituita l’imposta erariale sugli aerei privati commisurata al
peso massimo al decollo, da un minimo di € 1,5 al Kg fino a 1.000 Kg, ad un
massimo di € 7,55 al Kg oltre i 10.000 Kg.
L’imposta è dovuta anche per gli aerei non immatricolati nel registro aeronautico
nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore.
Art . 18 : iva
Se dalla riforma fiscale allo studio del Governo, non si otterranno i risparmi
previsti, dal 01 ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012 le aliquote del 10% e del
21% aumenteranno rispettivamente al 12% e 23%.
A decorrere dal 01/01/2013 continuerà ad applicarsi il predetto aumento.
A decorrere dal 01/01/2014, le aliquote subiranno un ulteriore aumento di 0,5
punti percentuali.
Art. 19 : imposta di bollo sulle attività finanziarie (commi da 1 a 4)
Nuovo intervento sulle rendite finanziarie dopo le modifiche introdotte lo scorso
anno dal D.L. 98/2011.
Dal 01 gennaio 2012, la nuova imposta di bollo proporzionale, colpirà tutte le
comunicazioni alla clientela relative a “prodotti e strumenti finanziari, anche non
soggetti ad obbligo di deposito”, con esclusione dei fondi pensione e fondi sanitari.
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Restano inoltre esclusi dalla tassazione proporzionale, i risparmi giacenti sui
conti correnti bancari e postali che scontano una imposta fissa.
In sintesi la nuova tassazione prevede quanto segue:
conti correnti bancari
-
intestati a persone : euro 34,20 annui (non dovuta se giacenza media
inferiore a euro 5.000 anno);
-
intestati a soggetti diversi : euro 100,00 annui;
altri strumenti finanziari
-
1 per mille per il 2012, con un minimo di € 34,20 ed un massimo di €
1.200,00;
-
1,5 per mille dal 2013, con un minimo di € 34,20 e senza massimale;
la base imponibile su cui applicare la nuova imposta di bollo è rappresentata dal
valore di mercato o, in mancanza, dal valore nominale o di rimborso.
Art. 19 : attività finanziarie detenute all’estero (commi da 18 a 22)
A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
La misura dell’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di
detenzione si applica nella seguente misura:
-
1 per mille per gli anni 2011 e 2012;
-
1,5 per mille dal 2013;
La base imponibile sui cui applicare l’imposta è il valore di mercato, rilevato al
termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività
finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di
riferimento e, in mancanza, il valore nominale o di rimborso.
Dall’imposta come sopra determinata, si deduce, fino a concorrenza del suo
ammontare, un credito pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato
in cui le attività finanziarie sono detenute.
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Art. 19 : immobili situati all’estero (commi da 13 a 16)
Dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
I soggetti passivi sono i proprietari, ovvero i titolari di altri diritti reali su beni.
L’applicazione pratica segue quelle previste per l’IMU, con aliquota pari al 7,6 per
mille applicata al costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza al valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Dall’imposta così determinata, si deduce fino a concorrenza del suo ammontare,
un credito pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l’immobile.
Art. 19 : bollo speciale sulle attività finanziarie “scudate” (commi da 6 a 12)
E’ istituita a regime una imposta di bollo “speciale” sulle attività finanziarie
oggetto di scudo fiscale ai sensi della legge 1 luglio 2009 n. 78 e 25 settembre
2001 n. 350, ancora “segretate”.
Aliquote :
-
10 per mille per il 2012;
-
13,5 per mille per il 2013;
-
4 per mille a regime;
L’imposta è dovuta dagli intermediari presso cui risultano in essere i rapporti
entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento al valore delle attività ancora
segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività è quello al 06
dicembre 2011.
Gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta dovuta dal conto del soggetto
che ha effettuato lo scudo o ricevono direttamente dal contribuente la provvista
necessaria.
Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non
è stata applicata e versata l’imposta, nei cui confronti si procederà mediante
iscrizione a ruolo di quanto dovuto.
Per le attività finanziarie oggetto di scudo, che alla data del 06 dicembre 2011,
sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione
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o gestione, ovvero comunque dimesse, è dovuta per il solo anno 2012, una
imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Il decreto prevede inoltre che l’imposta di bollo speciale è determinata al netto
dell’eventuale imposta di bollo pagata sulle attività finanziarie (vedi pagine 7 e 8).
Disposizioni varie
Art. 24 : aliquote contributive inps (comma 22)
E’ previsto il graduale e progressivo aumento delle aliquote contributive INPS
dovute da artigiani e commercianti nella misura sotto indicata:
-
1,3 per cento dal 2012;
-
0,45 per cento ogni anno fino al raggiungimento dell’aliquota del 24% nel
2018;
Art. 24 : gestione separata inps lavoratori autonomi (comma 26)
Dal 01 gennaio 2012 ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, vengono
estese le tutele per la malattia così come attualmente previsto per i lavoratori
parasubordinati.
Art. 28 : addizionale regionale irpef (comma 1)
Dall’anno di imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef aumenta
dallo 0,90% all’1,23%.
Art. 40 : aggiornamento libro unico del lavoro (comma 4)
In materia di semplificazione degli adempimenti per le imprese, dal 06 dicembre
2011, è previsto che il libro unico del lavoro debba essere aggiornato entro la fine
del mese successivo. In precedenza il termine era il giorno 16 del mese
successivo.
Studio Le Pera
Commercialisti Associati
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