ARMANDO FORGIONE: Dirigente Generale della Polizia di Stato
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ARMANDO FORGIONE: Dirigente Generale della Polizia di Stato
A tutti gli amanti della musica: C’è una stimolante opportunità per voi! Il coro polifonico “Mi Alma Canta”, diretto dal M° Gaetano Parente ( nella foto in alto) ha deciso di fare un salto qualitativo ed artistico. Ormai acquisita una certa notorietà e consolidate sul campo le ottime prestazioni del gruppo corale che avviò anni fa questa esaltante esperienza, ritiene siano mature le condizioni per creare una realtà corale più importante dal punto di vista artistico per poter affrontare i sempre più crescenti ed impegnativi appuntamenti. Per questo è necessario incrementare il numero dei coristi: chiunque si senta predisposto per il canto, senza necessariamente possedere particolari competenze musicali, può partecipare gratuitamente alla vita di questo meraviglioso gruppo ed esaltare ulteriormente una bella realtà locale. Non ci sono limiti di età, basta non essere stonati ed essere predisposti ad una esperienza di gruppo perché, in fondo, cantare fa bene alla salute ed al cuore e puoi sentirti protagonista tra tanti amici. Per informazioni potete contattare direttamente il Maestro Parente a questi recapiti: Cell.3393610213 oppure: [email protected] FASCINO DELLA BANDA. U una tristezza così non la sentivo da mai ma poi la banda arrivò e allora tutto passò e una ragazza che era triste sorrise all’amor ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò ed una flotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda dalle finestre quanta gente spuntò quando la banda passò cantando pace ed amor Quando la banda passò nel cielo il sole spuntò e il mio ragazzo era lì e io gli dissi di si La banda suona per noi La banda suona per voi Il testo è un concentrato di freschezza e di semplicità, intriso però di una tenue tristezza. Viene descritto il passaggio di una banda musicale in un piccolo villaggio dove tutti dimenticano i problemi quotidiani per ascoltarla gustandosela scanzonatamente. E finalmente grazie all’Associazione Amici dei Santi Cosma e Damiano riapproda nel nostro bel Paese, piuttosto scarlingato e con la sua trascinante musica sembra che gli faccia riacquistare lo smalto di tempi migliori. La banda è quella di Ailano che da anni raccoglie ampi consensi grazie al talento e al virtuosismo del Maestro Nicola Hansalik Somale, già direttore di famose orchestre internazionali. In pochi anni si è posizionato tra i primi concerti bandistici d’Italia. Per un’ora e quindici la Banda di ben 42 Muscisti ha deliziat o il pubblico con l’esecuzione magistrale della Turandot di Puccini. Per la Turandot sperimentò notevoli innovazioni musicali: dissonanze, bitonalismi, sonorità aspre; ci sono motivi tratti da canzoni tradizionali cinesi, che servono a dare il colore locale; la Banda prevede l’utilizzo di piatti, gong, campane, celesta, xilofoni, timpani, corni. mai fatto un’opera dall’impianto così grandioso non Non aveva molto usuale per lui. La sua bravura, più che nell’evocare grandi scenari storici o mitici, consisteva nel ritrarre le piccole cose, i sentimenti di singoli personaggi umili e realistici. Inoltre Puccini, che aveva sempre rappresentato amori tormentati e infelici doveva per la prima volta sviluppare il tema dell’amore come redenzione e felicità. Oltre a queste novità, c’erano delle difficoltà strutturali non facili da risolvere: l’ostacolo più grande era rappresentato dalla metamorfosi del personaggio di Turandot; come rendere plausibile la trasformazione da principessa di ghiaccio a donna innamorata? Puccini voleva che lo ‘sgelamento‘ fosse il punto più importante dell’opera, e voleva renderlo musicalmente in modo intenso e bellissimo. L’opera era ormai quasi terminata, Puccini l’aveva completata e orchestrata fino all’episodio della morte di Liù incluso; gli mancava ormai solo il finale, la scena della trasformazione della principessa e della sua apertura all’amore. Ma a quel punto le sue condizioni di salute peggiorarono e non gli lasciarono il tempo di scrivere un finale convincente. Soffriva di un tumore alla gola; in seguito ad un intervento chirurgico, ebbe un infarto e morì, lasciando solo 23 fogli con appunti un po’ confusi sulle idee che aveva avuto per sviluppare la conclusione. Dopo l’intervallo un canzoniere napoletano ha concluso l’esecuzione della Banda, salutata da un interminabile applauso e un’ovazione di “ Braviii , Braviiiiiii”. Stasera tocca al gruppo dei Cugini di campagna di cui si sa quasi tutto, essendo stati frequentatori abituali del territorio. L’Associazione che opera da tre anni , tra cui ricordiamo il leggendario Cavalier Verdolotti e il simpatico Maestro d’opera Ianniello, ha svolto un lavoro massacrante , ha contribuito a scrivere le pagine eroiche menzionate nel precedente mio scritto, con discrezioni senza trasparenti nitriti o chiasso da mercato. Oltre a organizzare la Festa dei Santi Medici ha curato anche quella di Sant’Antuono, ha provveduto al decoro urbano della zona. Auguriamo ai Soci del Sodalizio di avere ancora tanto dinamismo da poter continuare nella loro meritoria opera ludica, di intrattenimento e di lustro a Teano, insieme alle benemerite Associazioni che se ne prendono somma cura sostituendosi così, in parte, alle distratte aministrazioni comunali succedutesi impavidamente nostro gaudio e il benessere Giulio De Monaco del Paese. negli anni, per il I giovani del Forum Giovanile in Gabbia! Teano, Piazza Duomo. Fermatevi un attimo a pensare cosa siamo abituati a vedere nella nostra Piazza: macchine, tante macchine, da cui scendono frettolosamente teanesi e non, pronti ad affrontare la quotidianità. C’è chi corre a prendere il numeretto in posta o chi è pronto ad affrontare gli epici uffici comunali. C’è chi invece va in Cattedrale o magari a trovare uno degli ospiti della Confidenza Castallo. Ed ecco che senza renderci conto lasciamo che la Piazza, il luogo per eccellenza di raccolta ed unione si trasformi in luogo di passaggio. Durante la mattinata del 30 agosto scorso succede qualcosa di strano: di buon mattino un gruppo di giovani si aggira per la Piazza con fare ingegnoso e così dopo qualche ora magicamente compare una “gabbia” in quel di Piazza Duomo. I giovani in questione sono i ragazzi del Forum dei Giovani di Teano mentre la “gabbia” è quella utilizzata per lo street soccer utilizzata per il Troneo Non mi gioco il cuore. Dal 31 agosto al 6 settembre Piazza Duomo è stata il luogo di unione di tanti giovani giocatori che si sono cimentati per la prima volta a Teano in questo nuovo gioco. Una settimana dedicata al divertimento, ma non solo. Il Forum, infatti, aderendo alla campagna del Forum nazionale dei Giovani “Non mi gioco il cuore”, ha inteso lanciare anche nel Comune di Teano un percorso educativo di prevenzione e informazione tra tutti i giovani sportivi e non, del paese con l’obiettivo si sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto la fascia dei più giovani, sulle tematiche della medicina dello sport, delle visite mediche, dei comportamenti corretti volti a prevenire le morti per sport e le correlate pratiche di primo soccorso. Con la collaborazione della croce Rossa e avvalendosi di cardiologi specialisti, in particolare dei Dottori Giovanni Izzo e Giovanni Cimmino, il Forum dei Giovani del Comune di Teano domenica 6 settembre ha fatto scendere in campo le buone pratiche. Visite cardiologiche e una simulazione in campo delle manovre di primo soccorso prima della attesa finale che ha visto alzare la coppa dei vincitori alla squadra PlanetWin365, formata da Cosimo Lancellotti, Mauro Tranchedone e Vincenzo Grosso. Un progetto che ha visto la luce grazie alla sinergia e all’entusiasmo di chi mettendo da parte le questioni politiche ha creduto nella bontà della manifestazione. Il sindaco Nicola Di Benedetto per la parte amministrativa e il dottor Dino D’Andrea per quella medica hanno dato una lezione di impegno civico e morale a chi tenta di mettere una bandiera di partito in ogni occasione. Per un’intera settimana Piazza Duomo ha riacquistato il significato che con il tempo stava andando perdendo o che forse proprio la velocità del tempo stava logorando. Meraviglioso è stato vedere bambini, mamme, papà, ragazzi, ragazze, signore e signori di ogni età intorno a quelle recinzioni fare il tifo per la propria squadra oppure scambiare semplicemente quattro chiacchiere. Questo a conferma che Teano ed i loro giovani ci sono e sanno farsi sentire benissimo. Un vero è proprio gol di cui andare più che soddisfatti quello mirabilmente tirato dal Forum dei Giovani di Teano. Si, è stata una vittoria e va urlato ad alta voce perchè quelle sere la nostra piazza era luminosa e viva! Elena Parrillo Le dimissioni del Presidente dell’ASCOMART di Teano Il Presidente Angelo Sirignano, da anni a capo dell’associazione dei commercianti ed artigiani teanesi, ha lanciato la spugna si è dimesso dalla carica di Presidente ma non dall’Associazione. Il fatto è avvenuto alcune settimane fa ma è venuto fuori solo in questi giorni allorchè si doveva realizzare uno dei due incontri con l’Amministrazione comunale per discutere della sistemazione dell’area mercato che si vorrebbe contenere all’interno del centro storico escludendo completamente Viale Europa e la posizione degli spondisti la cui gestione La riunione, rappresenta uno dei più seri problemi. svoltasi ieri negli uffici del comune, non è risultata conclusiva per l’assenza dell’assessore Eduardo Sacco e del comandante dei Vigili. La delegazione dei commercianti era guidata dal vice presidente Alessandro Lepre che guiderà l’associazione almeno fino al prossimo marzo quando si dovrà procedere alla elezione del nuovo Presidente Da indiscrezioni raccolte in giro sembra siano proprio i rapporti tra il presidente uscente ed il suo vice alla base della rinuncia di Sirignano. Un problema di metodo e di stile di comunicazione che è stato per molti mesi dibattuto all’interno dell’organismo associativo e che presupponeva un accordo tra i due di non belligeranza in attesa di arrivare ad ottenere la tanto sospirata Consulta dei commercianti, molto attesa dagli iscritti ma sembra poco gradita agli amministratori. Si lavorerà nei prossimi mesi per ricomporre la frattura interna all’associazione per scongiurare la minacciata creazione di una seconda associazione, ipotesi assolutamente temuta dal dimissionario presidente Sirignano. Sandro Pinelli Il ritorno con messaggio augurale di un’apprezzata professionista: La dirigente scolastica dottoressa Antonietta Ragosta Con l’apertura dell’anno scolastico 2015/2016, come disposto lo scorso 9 gennaio dalla Giunta Regionale della Campania, si è data attuazione al nuovo assetto organizzativo della rete scolastica teanese. Così, l’Istituto Comprensivo Vincenzo Laurenza, al quale è stato accorpato il I Circolo Didattico, oggi racchiude in sé tutti i plessi presenti nel Comune di Teano per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Usando l’ormai superata terminologia: tutti gli asili, le scuole elementari e medie con i loro oltre mille alunni, i docenti, il personale ATA e di segreteria, fanno capo a questo unico Istituto. Tale unificazione, oltre a rappresentare una definitiva soluzione alle vecchie problematiche legate alle dirigenze degli ormai soppressi istituti, fa ben sperare in un ulteriore miglioramento nell’offerta formativa della città, in ragione dell’integrazione dei piani didattici ed organizzativi nei diversi gradi di istruzione e anche di omogeneità tra i vari plessi. Ora la più recente ed altrettanto positiva novità: a capo di questa grande ed innovativa struttura, la dottoressa Antonietta Ragosta, stimata dirigente dell’ex I Circolo, costretta lo scorso anno a lasciare l’incarico a causa della decadenza dell’ufficio dirigenziale per la diminuzione delle iscrizioni. Alla dottoressa Ragosta, alla quale avevamo dedicato un articolo titolato “Un malinconico addio”, per il diffuso apprezzamento della sua gestione degli ultimi dieci anni, questa redazione esterna con piacere i migliori auguri per il nuovo e ancor più importante incarico. A seguire, pubblichiamo la sua lettera di auguri per l’inizio dell’anno scolastico indirizzata alla comunità scolastica, alle autorità civili e religiose ed a tutti gli enti ed associazioni della città di Teano. Gerardo Zarone _____________________________________________________________________ ____________________________________ Alla comunità scolastica dell’ IST. COMPR. “V. LAURENZA” Alle autorità civili e religiose Agli enti ed associazioni TEANO “ CHI PRESIEDE SI FACCIA SERVO DI COLORO AI QUALI SEMBRA COMANDARE, NE’ SI LASCI SIGNOREGGIARE DALL’ORGOGLIO DI DOMINARE, MA SOLO DAL DOVERE DI PROVVEDERE” (S. Agostino) E’ nello spirito della massima che apre questa mia missiva che porgo a Voi tutti un cordiale saluto ed un sincero augurio di Buon Anno Scolastico. Ho da pochi giorni assunto l’incarico di dirigenza di questo Istituto da poco costituito poichè derivante dall’accorpamento, al 1° settembre 2015, delle due preesistenti istituzioni scolastiche: il 1° Circolo Didattico e l’ex Ist. Comprensivo “Laurenza”. E’ un istituto che si distingue sul territorio per la sua intensa e proficua attività pluridecennale, resa tale anche da chi prima di me l’ha diretto con competenza, passione e professionalità. Innanzitutto i direttori didattici Luigi Maglione e Eduardo Gliottone; la loro dedizione e la loro professionalità sono ancora vive nel ricordo dei cittadini teanesi; ed ancora tutti coloro che ho avuto l’onore di conoscere personalmente: il compianto direttore Gennaro Guarriello, i dirigenti scol.ci Giocondo Molinaro, Antonio De Iorio, Armando La Prova, Alessandro Antuono; i dirigenti reggenti Alessandro Cortellessa, Antonio Mancini, Paolo Mesolella. A tutti loro un sentito, commosso grazie, soprattutto a nome degli alunni , in particolare, tra i tanti che hanno frequentato l’Istituto, a nome degli alunni che tra poco riprenderanno o inizieranno il loro percorso educativo-didattico. Il mio primo pensiero è rivolto a loro: ognuno di loro affronti il nuovo percorso formativo con impegno ed entusiasmo, in un clima sereno, in spazi sempre più accoglienti; ognuno di loro, con il nostro aiuto, riesca ad “imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare ad essere”, per poter costruire il proprio progetto di vita, il migliore possibile. Ed affinchè ciò accada auspico che tutti coloro che a vario titolo concorrono o sono coinvolti nel difficile ma affascinante compito dell’educare si prodighino al massimo. Mi rivolgo perciò ai genitori, primi e fondamentali educatori: ad essi spetta un ruolo importante nel mondo della Scuola! Auspico che essi fuggano da ogni tentazione di delega ed ogni forma di disinteresse ed offrano presenza, dialogo, partecipazione e coinvolgimento nelle scelte educative della scuola. Mi rivolgo inoltre agli insegnanti: auguro a ciascuno di loro di sentirsi parte attiva di un’efficace comunità educante che condivida valori ed idee, in un clima di appartenenza e rispetto reciproco. Il mio saluto va ancora al direttore amministrativo, rag. Giuseppe Capuano, alle assistenti amministrative, ai collaboratori scolastici: il loro prezioso, indispensabile lavoro sia sempre sorretto dall’entusiasmo del fare, dalla disponibilità, dalla creatività che ognuno di noi non mancherà di offrire nel proprio specifico ruolo, compito o funzione. Un cordiale saluto ai miei collaboratori, il vicepreside prof. Carmine Martucelli e le docenti Lidia De Monaco e Enzina Litro: sono certa che la loro competenza e la loro professionalità saranno preziosi punti di riferimento nel mio lavoro. Rivolgo infine il mio saluto al sindaco, ing. Nicola Di Benedetto, all’assessore all’Istruzione, prof.ssa Gemma Tizzano, all’Amministrazione comunale tutta, al Comandante della Polizia Municipale, aql comandante della Stazione dei Carabinieri, a S. E. Mons. Arturo Aiello, ai sacerdoti tutti, alle associazioni culturali e sociali del territorio: ringrazio tutti per l’attenzione e la disponibilità che, sono certa, rivolgeranno alla nostra istituzione scolastica. Sono convinta infatti che tutti condividano con me che la scuola, dunque anche la nostra scuola, ha bisogno di essere sostenuta e considerata una ricchezza ed un valore per la comunità – Ad essa spetta, ne ha il pieno diritto, il riconoscimento sociale per il delicato compito che è chiamata a svolgere perché “ il futuro dei bambini ( ed aggiungo “ dei ragazzi”) è sempre oggi. Domani sarà tardi”. Poiché la mia non è stata una venuta ma piuttosto un ritorno, ringrazio tutti coloro che hanno manifestato la loro gioia nel rivedermi di nuovo a Teano in veste di dirigente scolastica sia componenti della nostra comunità scolastica che semplici cittadini. A tutti auguro un anno scolastico sereno e proficuo! LA DIRIGENTE SCOLASTICA Antonietta Ragosta IL TAR, CON UNA SENTENZA PERICOLOSA, CONDANNA IL COMUNE DI TEANO, ANNULLANDO UN CONDONO EDILIZIO Sentenza pericolosa quella resa all’esito del ricorso presentato dal sig. Alfonso De Monaco contro il Comune di Teano. La quarta sezione del TAR Campania, con provvedimento n.4294 del 2015 ha annullato un provvedimento di condono edilizio rilasciato dal Comune di Teano in data 20.11.2008. Questa in sintesi L’Ente rilasciò la vicenda. un permesso a costruire per lavori di ampliamento di un fabbricato rurale, risultati poi eccedenti il limite volumetrico prescritto per le zone classificate di tipo agricolo. Il permesso venne impugnato dal vicino e parzialmente annullato con sentenza n.602 /2003 TAR Campania Napoli. Nel frattempo però il richiedente aveva presentato domanda di condono edilizio. La domanda era stata tuttavia formulata in maniera imprecisa ( la descrizione della tipologia dell’abuso da sanare era stato descritto quale opera di manutenzione straordinaria e non di volumetria in eccedenza). Il Comune di Teano, recita la sentenza: “ Non solo ha trascurato tale circostanza, ineludibilmente preclusiva del richiesto condono, ma ha anche modificato ex officio , ben dopo lo scadere del termine, previsto dalla legge, l’oggetto della domanda prot.20520) e in via dell’oblazione dovuta “ co 32 del d.l. 269/2003 consentito un suo consequenziale, dell’11.novembre 2004 ( ricalcolato l’importo ed ancora : “ Il termine previsto dall’art.32 ha natura perentoria e pertanto non (era) aggiornamento mediante il mutamento della integrazione , documentale, recuperando al procedimento di sanatoria, abusi originariamente non contemplati nella domanda presentata dal privato” Dunque certamente censurabile il comportamento tenuto dagli organi della P.A. che, anziché valutare con ponderazione l’ammissibilità o meno della richiesta di condono, hanno addirittura consentito che la stessa venisse di fatto prorogata nell’indicazione della tipologia dell’abuso, oltre i termini stabiliti per legge. Con l’odierna sentenza il TAR Campania ha annullato il provvedimento di condono, sicchè le opere eseguite dal richiedente sono al momento sprovviste di titolo autorizzativo . La vicenda potrebbe avere risvolti drammatici per l’Ente perché i titolari del condono potrebbero richiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito all’edificazione di volumi regolarmente autorizzati con provvedimento comunale. Il ricorrente era difeso dagli avv.ti Giancarlo Fumo e Fata Musto, il Comune dall’avv. Carlo Maria Iaccarino, la titolare del permesso annullato, dall’avv. Antonio Lamberti. Servizio di Redazione Si pubblica il testo integrale della sentenza: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________ Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 634 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Alfonso De Monaco, rappresentato e difeso dagli avv. Fata Musto, Giancarlo Fumo, con domicilio eletto presso Antonio Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48; contro Comune di Teano, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Maria Iaccarino, con domicilio eletto presso Carlo Iaccarino in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia, 55; nei confronti di Lucia D’Angelo, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia, 55; per l’annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO DEL 20/11/2008. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teano e di Lucia D’Angelo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2009 e depositato il 3 febbraio 2009, De Monaco Alfonso, impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008, rilasciato dal coordinatore responsabile U.T.C. del Comune di Teano in favore di D’Angelo Lucia; – ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, i verbali di conferenza di servizi del 9 maggio 2007 e dell’8 novembre 2007. Richiedeva, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione comunale intimata. 2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, la vicenda cui si riferisce l’esperito gravame è, in sintesi, la La controinteressata D’Angelo è proprietaria di un fondo ubicato in Teano, località Masseria Carpino, e censito in catasto al foglio 60, particelle 152, 153, 339, 340, 391, 392 e In data 20 aprile 1998, la D’Angelo aveva ottenuto dal Comune di Teano la concessione edilizia 45 per la costruzione di un fabbricato rurale sul predetto fondo, già occupato da altro fabbricato rurale di circa mc 450. Avendo eseguito i lavori assentiti in difformità dalla concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998 (e cioè con incremento di volumi, superfici e altezze), aveva ottenuto dal Comune di Teano, in data 11 dicembre 2001, le concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137. Tutti i menzionati titoli abilitativi edilizi, rilasciati in favore della D’Angelo, erano stati impugnati dal De Monaco dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, nel giudizio introdotto con ricorso iscritto a g. n. 2370/2002 e definito con sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003. La richiamata decisione aveva dichiarato irricevibile il gravame avverso la concessione edilizia n. 45 del 20 aprile 1998, mentre lo aveva accolto con riguardo alle concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001. L’annullamento giurisdizionale di tali ultimi titoli abilitativi edilizi aveva trovato fondamento nei seguenti passaggi motivazionali: “è incontroverso che il fabbricato di mc 450 circa, del quale parte ricorrente è comproprietaria e già da tempo esistente sull’area, non sia stato considerato ai fini del computo della volumetria utilizzabile alla luce della densità edilizia consentita dalla normativa urbanistica vigente”; “se è vero che l’obiettivo pianificatorio perseguito attraverso la previsione di precisi ed invalicabili indici di fabbricabilità è quello di fare in modo che le possibilità edificatorie dei singoli proprietari siano proporzionate alla superficie da ciascuno di essi posseduta … era proprio in relazione all’intero fondo posseduto dalla D’Angelo e alla luce delle preesistenze edilizie già insistenti sullo stesso, che andava autorizzata la nuova volumetria”; “è proprio alla luce della totalità … del fondo in proprietà del richiedente che va effettuata la necessaria operazione di computo del volume edificabile, ad uso abitativo e/o agricolo, consentito dall’indice di fabbricabilità vigente, previamente scomputando quanto già edificato, per cui erano questi i dati giuridicofattuali che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare in sede di richiesta dei titoli edificatori odiernamente scrutinati”; “l’amministrazione intimata in nessun conto ha tenuto la volumetria rappresentata dal citato fabbricato, con la conseguenza che già solo per questo risulta fondato l’articolato vizio di legittimità, con conseguente patologia degli atti concessori in sanatoria e variante impugnati”. Successivamente, in data 11 novembre 2004 (prot. 20520), la D’Angelo aveva presentato al Comune di Teano domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, con riguardo alle opere abusive assentite con le annullate concessioni edilizie in sanatoria 1. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001. In riscontro a tale istanza, il Comune di Teano aveva emesso l’impugnato permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008. Frattanto, avverso la sentenza 602 del 4 febbraio 2003, pronunciata da questo Tribunale amministrativo regionale, la medesima D’Angelo aveva proposto ricorso in appello (r.g. n. 5501/2003) dinanzi al Consiglio di Stato, sez. V. 3. In relazione alle vicende dianzi illustrate, venivano dedotte, col ricorso in epigrafe, doglianze così rubricate e Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e dell’allegato 1 al l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Erronea interpretazione della circ. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005. Violazione della sentenza del TAR Campania n. 602 del 4 febbraio 2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. c, della l. r. Campania n. 10/2004. Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento. In violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate dalla controinteressata sulla base dei titoli abilitativi edilizi annullati dalla sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003 avrebbero comportato un incremento volumetrico superiore a mc 750, nonché al 30% dei manufatti preesistenti. Una simile violazione non potrebbe escludersi sulla base dell’erronea interpretazione della circ. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005, accreditata dall’amministrazione comunale, secondo cui i limiti di cubatura fissati dall’art. 32 cit. non sarebbero applicabili alle ipotesi di lavori abusivi eseguiti in forza di titoli abilitativi edilizi annullati in sede giurisdizionale. Per di più, trattandosi, nella specie, di immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c, della l. r. Campania n. 10/2004, avrebbe, comunque, incontrato il limite quantitativo di mc 75. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e dell’allegato 1 al l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003. Vizio del procedimento. Difetto di istruttoria. La domanda di condono, al momento della sua presentazione, in data 11 novembre 2004 (prot. n. 20520), era stata riferita dalla D’Angelo alla tipologia 6 dell’allegato 2 al d.l. n. 269/2003 (“opere di manutenzione straordinaria, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”), con versamento dell’oblazione nel corrispondente importo di € 516. Dopo aver rilevato, nella conferenza di servizi del 9 maggio 2007, che le opere abusive de quibus non erano ascrivibili alla cennata tipologia 6, illegittimamente il Comune di Teano avrebbe consentito alla controinteressata di integrare la propria infedele domanda di condono mediante modifica del relativo oggetto e pagamento di un’ulteriore somma (€ 14.063,48) a conguaglio di quella già versata a titolo di oblazione (oltre che di oneri concessori). 4. Costituitesi sia l’amministrazione comunale intimata sia la controinteressata D’Angelo, eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, del quale richiedevano, quindi, il 5. In seguito al deposito – effettuato il 23 febbraio 2009 dall’amministrazione resistente – della nota del coordinatore responsabile T.C. del Comune di Teano, prot. n. 2735/R, del 2 febbraio 2009, il De Monaco proponeva, avverso tale atto, nonché avverso la deliberazione della giunta comunale di Teano n. 41 del 4 febbraio 2009, motivi aggiunti notificati il 7 aprile 2009 e depositati il 23 aprile 2009. Con l’esperito gravame aggiuntivo il ricorrente denunciava vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, di violazione della circ. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005, di eccesso di potere per difetto di presupposti e di contraddittorietà manifesta. E confutava, in sostanza, gli argomenti addotti dal coordinatore responsabile U.T.C. del Comune di Teano in replica alle censure formulate col ricorso originario in merito all’entità della maggiore superficie realizzata con le opere condonate, alla portata della circ. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. 2699 del 7 dicembre 2005, alla tempestività ed alla suscettibilità di integrazione della rassegnata domanda di sanatoria. 6. In esito all’udienza pubblica del 7 aprile 2010, in cui la causa era trattenuta in decisione, questa Sezione rilevava il nesso di presupposizione tra l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti gravati nel processo pendente dinanzi al Consiglio di Stato (r.g. 5501/2003) e il provvedimento in questa sede impugnato e, quindi, il nesso di pregiudizialità della causa relativa ai primi rispetto alla causa relativa al secondo. Ciò, alla stregua delle seguenti considerazioni: “L’impugnato permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008 in tanto risulta rilasciato, in quanto le opere con esso condonate siano da considerarsi abusive per effetto dell’annullamento giurisdizionale delle concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001, ad opera della sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003, pronunciata in primo grado da questo Tribunale amministrativo regionale. Quale condono ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, esso presuppone, cioè, almeno in astratto, e in disparte l’accertamento della sua corretta applicabilità alla fattispecie in esame, l’abusività delle opere da esso legittimate. Ora, in caso di eventuale accoglimento dell’appello da parte dell’adito Consiglio di Stato, nonché di conseguente riforma della sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003 e rigetto del ricorso di primo grado, le concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001 riacquisterebbero ex tunc validità ed efficacia. Ne conseguirebbe, dunque, che: – le opere assentite con i titoli abilitativi edilizi annullati dalla riformata decisione di primo grado perderebbero i connotati di abusività propedeutici all’esperimento della sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, che nemmeno si giustificherebbe più; – il De Monaco non potrebbe ritrarre alcuna utilità concreta dall’accoglimento del gravame introduttivo del presente giudizio e del connesso annullamento del permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008, in quanto le opere da quest’ultimo riguardate troverebbero, comunque, la propria fonte di legittimazione nella reviviscenza delle concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001; – il ricorso in epigrafe diventerebbe, pertanto, improcedibile interesse”. per sopravvenuta carenza di Con ord. coll. n. 510 del 2 luglio 2010 veniva, pertanto, dichiarata la sospensione del presente giudizio. 7. Successivamente, il Consiglio di Stato, V, con sentenza n. 3094 del 17 giugno 2014, nel definire la controversia (r.g. n. 5501/2003) ritenuta pregiudiziale a quella instaurata col ricorso in epigrafe, respingeva l’appello avverso la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. 602 del 4 febbraio 2003 e confermava, quindi, l’annullamento giurisdizionale delle concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante 8. 137 dell’11 dicembre 2001, così mantenendo, in capo al De Monaco, l’interesse a impugnare il sopravvenuto provvedimento di condono del 20 novembre 2008. 9. Essendo venuta meno la causa di sospensione del presente giudizio, ravvisata da questa Sezione con coll. n. 510 del 2 luglio 2010, il ricorrente depositava, in data 4 marzo 2015, “istanza di prelievo”, volta alla fissazione dell’udienza per il prosieguo della trattazione nel merito. 9. All’udienza pubblica del 17 giugno 2015, all’uopo fissata, la causa era introitata in DIRITTO 1. In rito, non è predicabile l’intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, a, cod. proc. amm., eccepita dalla controinteressata D’Angelo in base all’assunto che il De Monaco, ai fini della prosecuzione del processo sospeso con ord. coll. n. 510 del 2 luglio 2010, avrebbe presentato istanza di fissazione di udienza (impropriamente denominata “istanza di prelievo”) soltanto il 4 marzo 2015, oltre lo spirare del termine di 90 giorni ex art. 80, comma 1, cod. proc. amm., iniziato a decorrere dalla data (17 giugno 2014) di comunicazione mediante p.e.c., a cura della Segreteria del Consiglio di Stato, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094 del 17 giugno 2014, ossia dalla data di comunicazione dell’atto che ha fatto venir meno la ravvisata causa di sospensione. L’istanza presentata dal ricorrente il 4 marzo 2015 è, infatti, da reputarsi tempestiva, ferma restando, al di là del nomen iuris utilizzato (“istanza di prelievo”), la sua riconducibilità – quanto al contenuto sostanziale ed alla funzione propulsiva dalla medesima rivestiti (siccome, cioè, letteralmente volta alla fissazione dell’udienza per la trattazione della controversia nel merito in seguito al venir meno causa della disposta sospensione) – all’istituto disciplinato dal comb. disp. artt. 71, comma 1, e 80, comma 1, cod. proc. amm. Osserva, al riguardo, il Collegio che il dies a quo per il decorso del cennato termine di 90 giorni per la prosecuzione del processo sospeso va identificato nel momento di comunicazione della sentenza che non solo abbia definito la causa pregiudiziale, ma sia anche passata in giudicato, dovendosi integrare – sul piano logico-sistematico, in virtù del rinvio operato dagli artt. 39, comma 1, e 79, comma 1, cod. proc. amm. alle norme del codice di procedura civile – il contenuto ellittico del citato art. 80, comma 1, cod. proc. amm. (“in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione”) con quello della disposizione dell’art. 297, comma 1, cod. proc. civ. (“se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 cod. proc. pen. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295”). Ebbene, rispetto al dies a quo individuato nei sensi di cui sopra, ossia rispetto al passaggio in giudicato della comunicata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094 del 17 giugno 2014, avvenuto, in mancanza di comprovata notifica di quest’ultima, il 15 febbraio 2015, l’anzidetto termine di 90 giorni ex art. 80, comma 1, cod. proc. amm. non risultava, nella specie, ancora spirato al momento (4 marzo 2015) di presentazione dell’istanza di fissazione di udienza da parte del De Monaco. 2. S e m p r e i n r i t o , v a d i s a t t e s a l ’ e c c e z i o n e d i inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla controinteressata. Valga, in proposito, richiamare le seguenti considerazioni, svolte nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094 del 17 giugno 2014, con riferimento alla medesima posizione soggettiva azionata dal De Monaco nell’ambito del giudizio con essa definito. “Secondo una consolidata giurisprudenza che va condivisa, – recita la decisione richiamata – in materia edilizia la mera ‘vicinitas’, ossia l’esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall’intervento edilizio, è sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell’interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente anche allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, 1. 6082): è sufficiente che il ricorrente lamenti l’illegittimità del provvedimento che comporta una modifica contra ius dello stato dei luoghi, non rilevando l’eventuale conseguenza secondo cui la regula iuris affermata dal giudice amministrativo potrebbe far dedurre l’illegittimità della realizzazione di una costruzione già realizzata dal ricorrente, ovvero l’impossibilità per questi di considerare edificabile un proprio fondo. Nel caso in esame, il De Monaco è comproprietario del fabbricato rurale insistente sul parte del fondo sul quale insiste la costruzione oggetto della sanatoria e della variante impugnate; quindi – per ravvisare la sua egittimazione ed il suo interesse al ricorso di primo grado – è sufficiente lo stabile collegamento con il terreno oggetto delle contestate concessioni edilizie”. 3. Quanto, poi, all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Teano in ragione della mancata impugnazione della nota del Comune di Teano, n. 1013, del 16 gennaio 2008, deve obiettarsi che quest’ultimo è atto meramente istruttorio e endoprocedimentale, volto a riliquidare l’importo dell’oblazione, di per sé insuscettibile di arrecare alcuna lesione concreta e attuale all’interesse azionato in giudizio. 4. Venendo ora a scrutinare il primo motivo di ricorso introduttivo, sostiene, in particolare, il De Monaco che, in violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. 269/2003, le opere abusive realizzate dalla D’Angelo sulla base dei titoli abilitativi edilizi annullati dalla sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003 avrebbero comportato un incremento volumetrico superiore a mc 750, nonché al 30% dei manufatti preesistenti. In limine a tale censura, non ne è configurabile l’inammissibilità eccepita dalla controinteressata in base al rilievo dell’omessa impugnazione della circolare ministeriale esplicativa n. 2699 del 7 dicembre Ed invero, non si imponeva al ricorrente alcun onere di specifica impugnazione della richiamata circolare ministeriale, trattandosi di direttiva ermeneuticoapplicativa, non avente, come tale, natura cogente nei confronti dell’amministrazione resistente e non essendo, quindi, configurabile come atto (normativo o provvedimentale) presupposto sulla base del quale la gravata sanatoria edilizia avrebbe dovuto essere vincolativamente e consequenzialmente rilasciata, a guisa di atto meramente applicativo. Nel merito, il motivo in esame si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso. Innanzitutto, il denunciato superamento dei limiti volumetrici fissati dall’art. 32, comma 25, del l. n. 269/2003 non può essere aggirato sulla base dell’interpretazione accreditata dalla circolare ministeriale esplicativa n. 2699 del 7 dicembre 2003, secondo cui detti limiti volumetrici non sarebbero applicabili alle ipotesi – come, appunto, quella dedotta nel presente giudizio – di opere assentite in base a titoli abilitativi edilizi giurisdizionalmente annullati. Un simile approdo ermeneutico è stato, infatti, puntualmente ripudiato da Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2009, n. 4. In particolare, come chiarito in tale decisione, le opere realizzate in forza di concessione edilizia giurisdizionalmente annullata non costituiscono una tipologia autonoma di abuso condonabile ai sensi dell’ art. 32 del d.l. 269/2003 e non sono, pertanto, suscettibili di sanatoria, allorquando la cubatura da esse ragguagliata superi le soglie sancite dal comma 25 del medesimo art. 32. Ciò, in quanto la disciplina legislativa sul ‘terzo condono’ non contempla alcuna deroga espressa, per i casi di opere realizzate in base a titolo abilitativo edilizio giurisdizionalmente annullato, ai limiti volumetrici e tipologici dalla stessa imposti alla sanabilità degli abusi commessi e in quanto non è possibile invocare, in senso contrario, in virtù del mero richiamo alle disposizioni dell’art. 39 della l. n. 724/1994, “ove compatibili”, formulato al comma 28 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, la deroga prevista dal comma 1 (“i predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia”) del citato art. 39, trattandosi di norma eccezionale e di stretta applicazione, nonché tenuto conto della diversità degli statuti di volta in volta introdotti con le tre normative succedutesi nel tempo inmateria di sanatoria edilizia. “Il venir meno del titolo sulla cui base l’opera è stata realizzata, e quindi la circostanza che il ‘fatto’ realizzativo dell’opera non sia più sorretto dalla legittimità, – osserva, in proposito, l’Adunanza plenaria – apre la ‘possibilità’ di estendere anche a tali opere il beneficio del condono. Quindi il legislatore ha solamente la possibilità, e non l’obbligo, di includere nel condono le opere realizzate nel periodo ‘coperto’ dalla legge. L’inclusione deve avvenire attraverso una previsione espressa e chiara, proprio in quanto viene in rilievo il giudicato e la possibile disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di illecito mai sottoposte al vaglio giurisdizionale e che il giudicato di annullamento riporta all’iniziale stato di illiceità. Inoltre, il sistema non consente la possibilità di dare rilievo alla situazione soggettiva di affidamento, in cui si troverebbe colui che ha realizzato l’opera in base ad un titolo originariamente legittimo e poi annullato, in quanto tale situazione soggettiva si configura nei confronti dell’amministrazione quando apre un procedimento di secondo grado il cui possibile esito sia il provvedimento di annullamento, ma non invece nei confronti del giudice dell’annullamento che, chiamato a giudicare della legittimità del titolo abilitativo da parte di quei terzi, le cui posizioni erano rimaste impregiudicate dal rilascio del titolo medesimo, deve solamente statuire sulla domanda proposta da quei soggetti, legittimati ad impugnare, fondatamente valere le proprie ragioni. che fanno Dunque, la necessità della previsione espressa era necessaria e … non può ritenersi che ciò sia avvenuto con il rimando alle leggi precedenti, che chiaramente si riferisce – ed in ciò trova il suo limite – a modalità operative non espressamente previste”. Ciò posto, rileva, in punto di fatto, il Collegio che: sul fondo in proprietà della D’Angelo, ubicato in Teano, località Masseria Carpino, censito in catasto al foglio 60, particelle 152, 153, 339, 340, 391, 392 e 5212, nonché avente superficie complessivamente pari a mq 384 (cfr. “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota, depositata in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009), insiste fin da epoca remota un fabbricato rurale della volumetria di circa mc 450 (cfr. sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003; “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota e “perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone, depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009); con la concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998 – ritenuta inoppugnabile dalla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3094 del 17 giugno 2014 – è stato assentito, nell’ambito del medesimo fondo, un ulteriore fabbricato rurale della volumetria di mc 602,53/608,17 (cfr. “perizia stragiudiziaria” redatta dal geom. De Simone, depositata in giudizio dalla controinteressata il 25 febbraio 2009; “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota e “perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone, depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009); in forza delle concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante 137 dell’11 dicembre 2001 – annullate dalla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3094 del 17 giugno 2014 –, la cubatura del secondo dei suindicati fabbricati rurali è stata ampliata fino a mc 1.274,04/1.278,78 (cfr. “perizia stragiudiziaria” redatta dal geom. De Simone, depositata in giudizio dalla controinteressata il 25 febbraio 2009; “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota e “perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone, depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009; relazione tecnica al progetto di variante approvato con le concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001, depositata in giudizio dall’amministrazione resistente il 23 febbraio 2009), così da risultare raddoppiata rispetto a quella inoppugnabilmente assentita con la concessione edilizia n. 45 del 20 aprile 1998 (cfr. sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003); la cubatura dell’originario manufatto assentito con la concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998, poi ampliato mediante le opere abusive legittimate con le annullate concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001, è pari, dunque, a circa mc 602,53/608,17, mentre la cubatura preesistente alle stesse sull’intero fondo in proprietà della D’Angelo è complessivamente pari a circa (450 + 602,53/608,17 =) 1.052,53/1.058,17; dette opere abusive ragguagliano, a loro volta, una volumetria di circa mc 661,51/670,61 (cfr. “perizia stragiudiziaria” redatta dal De Simone, depositata in giudizio dalla controinteressata il 25 febbraio 2009; “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota e “perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone, depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009). Ora, è evidente che queste ultime, se, da un lato, non eccedono la misura massima di mc 750, d’altro lato, superano largamente la soglia del 30% della costruzione originaria ex 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 (corrispondente a circa mc 180,76/182,45, ove correttamente rapportata alla cubatura del solo manufatto da esse attinto, assentito con l’inoppugnabile concessione edilizia n. 45 del 20 aprile 1998, oppure a circa mc 315,76/317,45, ove anche rapportata alla cubatura preesistente sull’intero fondo in proprietà della D’Angelo). Al riguardo, giova rimarcare che i limiti volumetrici fissati dal citato art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 operano non già disgiuntamente, bensì congiuntamente. In questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6042 ha osservato che, come appare chiaro dal tenore letterale della norma, gli incrementi volumetrici consentiti del manufatto non devono essere superiori al 30% della cubatura della costruzione originaria e non possono in ogni caso eccedere mc 750: questo non significa – come, invece, si pretenderebbe da parte resistente – che all’esistente sia comunque permesso aggiungere altri mc 750, prescindendo dal predetto rapporto percentuale rispetto alla preesistenza. Si tratta, infatti, come detto, di parametri congiunti, e non disgiunti. Nello stesso senso, Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 45 ha così statuito, con riferimento all’omologa disposizione dell’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994: “l’art. 39, comma 1, della n. 724/1994 è stato già sottoposto al giudizio di questa Corte (sent. n. 302/1996; ord. n. 395/1996), che ha privilegiato una interpretazione ‘di sistema’ delle disposizioni in esame, sottolineando la natura di limite assoluto ed inderogabile propria della previsione massima di cubatura di mc 750, che funge altresì come norma di chiusura, in aggiunta al limite di incremento volumetrico del 30%, nella ipotesi di ampliamento di fabbricati preesistenti”; “i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione agevolata, e inderogabili per una interpretazione conforme a Costituzione, di modo che il limite di mc 750 funzioni, senza distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di chiusura, che per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si aggiunge (come limite ulteriore) al limite di incremento volumetrico del 30% rispetto alla volumetria della costruzione originaria”; “il legislatore, con una scelta discrezionale non viziata da irragionevolezza, ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel nuovo condono non eccedessero dal duplice coesistente limite (non superiore al 30% della volumetria iniziale originaria o assentita; ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimento alla volumetria costituente ampliamento, risultando, così, che il limite di chiusura di mc 750 applicabile agli ampliamenti veniva a scattare, impedendo il condono, quando il fabbricato ‘originario o assentito’ aveva una volumetria superiore a mc 2500 (30% di mc 2500 = mc 750)”. Dalle superiori considerazioni discende, in definitiva, che gli interventi in ampliamento risultati abusivi, dacché eseguiti in forza delle concessioni edilizie in sanatoria 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001, giurisdizionalmente annullate, sono stati illegittimamente condonati con l’impugnato provvedimento del 20 novembre 2008, in quanto eccedenti la soglia del 30% della volumetria della costruzione originaria, sancito dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003. 5. Fondato si rivela anche il motivo di impugnazione secondo cui illegittimamente il Comune di Teano avrebbe consentito alla controinteressata di integrare la propria infedele domanda di condono mediante modifica del relativo oggetto e pagamento di un’ulteriore somma (€ 14.063,48) a conguaglio di quella già versata a titolo di oblazione (oltre che di oneri concessori). In proposito, giova premettere, in punto di fatto, che: nella propria domanda dell’11 novembre 2004 (prot. 20520), la D’Angelo ha richiesto il condono di un abuso rientrante nella tipologia 6 dell’allegato 2 al d.l. n. 269/2003 (“opere di manutenzione straordinaria, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume”) ed ha versato la corrispondente oblazione nella misura di € 516; nel descrivere l’abuso in parola, ha ellitticamente dichiarato che “trattasi di presunto illecito di natura giuridico-amministrativa di diretto interesse del Comune di Teano, che, a seguito di sentenza del TAR Campania 602 del 4 annullate febbraio 2003, si è visto dichiarare le concessioni edilizie in sanatoria e variante n. 136 e n. 137 dell’11 dicembre 2001 … (avverso tale sentenza pende opposizione presso Consiglio di Stato …)” e che “il fabbricato è stato costruito, ultimato e collaudato nel pieno rispetto normativo e planovolumetrico prescritto dalla normativa vigente e dalle suddette concessioni con il pagamento totale dei rispettivi oneri di urbanizzazione”; con nota del 16 gennaio 2008, prot. 1013, il Comune di Teano ha riqualificato l’illecito edilizio commesso dalla D’Angelo nella tipologia 1 dell’allegato 2 al d.l. n. 269/2003 (“opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”) e, quindi, rideterminato l’importo dell’oblazione dovuta nella misura complessiva di € 15.972. Ora, appare innegabile che la domanda di condono presentata dalla controinteressata l’11 novembre 2004 (prot. 1. 20520) sia stata formulata in maniera dolosamente infedele, anche in considerazione del contenuto ellittico e reticente delle precisazioni descrittive ivi fornite. L’inesattezza riscontrabile nella domanda anzidetta, in quanto incidente su elementi essenziali dell’abuso, quali la sua consistenza e la sua qualificazione giuridica (essendosi dichiarate opere di manutenzione straordinaria a fronte di interventi effettivamente realizzati in ampliamento di un fabbricato preesistente, con conseguente classificazione nella tipologia 6, anziché nella tipologia 1 dell’allegato 2 al d.l. 1. 269/2003), oltre all’importo della relativa oblazione, è infatti, tale da integrare, di certo, gli estremi della infedeltà dolosa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, 2. 7491; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2309; TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1166; sez. VII, 9 maggio 2014, n. 2574). Ciò avrebbe dovuto precludere in radice la riconoscibilità del beneficio dell’invocata sanatoria edilizia: “se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, – recita, in questo senso, l’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003 – le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all’art. 48 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380”; “se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate – stabilisce, nel contempo, l’art. 40, comma 1, della l. n. 47/1985 – deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I Viceversa, nella specie, il Comune di Teano ha non solo trascurato tale circostanza ineludibilmente preclusiva del richiesto condono, ma ha anche modificato ex officio, ben dopo lo scadere del termine previsto dall’art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003, l’oggetto sostanziale della domanda dell’11 novembre 2004 (prot. n. 20520) e, in via consequenziale, ricalcolato l’importo dell’oblazione dovuta. In questo senso, è stato osservato che: – non è configurabile una sorta di “procedimento in progress” di presentazione della domanda di sanatoria edilizia, tenuto conto che la normativa stabilisce un termine ultimativo al riguardo; – pertanto, non è ammessa dall’ordinamento una integrazione ex post dell’istanza di condono già presentata, la quale sopravvenga, di fatto, a modificare l’oggetto di quest’ultima; – la correzione successiva di quanto ex ante dichiarato e richiesto è anche ipotizzabile, sempreché, però, investa elementi assolutamente marginali, senza incidere sul contenuto sostanziale della precedente domanda (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2014, n. 1391). Ed invero, come accennato, il termine previsto dall’art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003 ha natura perentoria e, pertanto, non è consentito un suo aggiramento mediante lo strumento della integrazione documentale, recuperando al procedimento di sanatoria abusi originariamente non contemplati nella domanda presentata dal privato. L’art. 35 della l. n. 47/1985 (applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 32, comma 28, del d.l. n. 269/2003) non può, quindi, che riferirsi ad integrazioni di dettaglio e meramente chiarificatrici, laddove, al comma 12, consente al soggetto – peraltro, entro il termine perentorio ivi previsto – di integrare, ove necessario, la domanda di condono, così come laddove, analogamente, al successivo comma 15, consente all’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione, restando, comunque, esclusa la possibilità di sostituire o modificare l’oggetto stesso dell’istanza originaria. E’, cioè, da reputarsi compatibile col sistema delineato dal legislatore l’integrazione della domanda di condono edilizio su impulso del privato ovvero dell’amministrazione, nei soli limiti enunciati dal citato art. 25, commi 12 e 15, della l. 1. 47/1985, mentre non lo è la configurazione di una sorta di sanabilità d’ufficio mediante l’introduzione nella domanda – d’autorità o anche d’intesa col soggetto richiedente – di figure di abuso in essa originariamente non contemplate e che presentino – come, appunto, nella specie – una rilevanza non già meramente accessoria o secondaria, ma nettamente preponderante rispetto a quelle originariamente contemplate. Una volta decorso il termine perentorio ex art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003, vanno, conseguentemente, ripudiate le modifiche dell’istanza di condono in corso del procedimento, che siano volte a consentire al privato la sostituzione o la trasformazione del relativo oggetto mediante indicazione di beni e/o abusi radicalmente diversi da quelli inizialmente sottoposti a sanatoria (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 298; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 dicembre 2008, n. 1558). Privo di pregio è, poi, il profilo di censura a tenore del quale, trattandosi, nella specie, di immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono, ai sensi dell’art. 4, comma 1, c, dellar. Campania n. 10/2004, avrebbe, comunque, incontrato il limite quantitativo di mc 75 L’invocato art. 4 della l. r. Campania n. 10/2004 è stato, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006. 7. Così come eccepito da parte resistente, inammissibili per carenza di interesse a proporli sono i motivi aggiunti avverso la nota del coordinatore responsabile U.T.C. del Comune di Teano, prot. n. 2735/R, del 2 febbraio 2009. Ciò, in quanto tale atto si risolve in mere controdeduzioni al ricorso originario, volte a giustificare e sostanziare la costituzione e la difesa dell’intimata amministrazione comunale nel presente giudizio (cfr. deliberazione della giunta comunale di Teano n. 41 del 4 febbraio 2009, avente per oggetto “costituzione in giudizio e nomina difensore dell’ente; ricorso TAR Campania De Monaco Alfonso contro Comune di Teano”). Esso, dunque, oltre a fondarsi su argomentazioni che si pongono in logica e insuperata antitesi ai motivi di accoglimento accreditati retro, sub n. 4 e 5, non riveste alcuna portata provvedimentale e, come tale, potenzialmente lesiva della sfera giuridica dell’interessato. 8. In conclusione, stante l’acclarata fondatezza delle censure scrutinate retro, sub 4 e 5, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, mentre, essendosene ravvisata la carenza di interesse a proporli, i relativi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili. 9. L’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario deve essere, invece, respinta, considerata la sua assoluta genericità, in termini di allegazioni e prove a suo fondamento, sia in rapporto all’an sia in rapporto al quantum del lamentato danno 10. Le spese di lite, compensate per 1/3 in ragione del non totale accoglimento delle censure e delle domande proposte vanno per la restante parte poste a carico della controinteressata e del Comune di Teano, in parti uguali, e liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge,. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008; dichiara inammissibili i motivi aggiunti; respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;condanna il Comune di Teano e D’Angelo Lucia al pagamento, in favore di De Monaco Alfonso, di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 a carico di ciascuna delle predette parti Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati: Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore Francesca Petrucciani, Primo Referendario In Prefettura si discuterà anche della sorte del Comandante dei Vigili Urbani di Teano Oggi i rappresentanti della minoranza consiliare saranno ricevuti dal Prefetto di Caserta per illustrare le ragioni di una richiesta inviata settimane fa e che riguardava alcuni aspetti della vita burocratica ed amministrativa del nostro Comune. Tra le questioni sul tavolo ci sarà anche il parere della corte dei Conti che ha confermato quanto già anticipato da chi di questa materia ne mastica abbastanza, cioè la impossibilità per il Sindaco e la sua Giunta di approvare provvedimenti che prevedano assunzioni di spesa che vadano oltre le possibilità economiche dell’Ente. In particolare le norme di contabilità degli enti attualmente in vigore vietano di assumere anche con contratti a termine o mascherati sotto forma ci consulenza e convenzioni, personale esterno all’Ente. Caso portato all’attenzione del Prefetto è quello del comandante dei Vigili Urbani Enzo Colucci a scavalco con il comune di Marzano Appio. Se si dovesse confermare la tesi della minoranza almeno l’ultimo anno di contratto con il comandante che scaduto lo scorso 31 agosto., dovrebbe essere considerato fuori bilancio. In giornata ne sapremo di più su questa vicenda ma intanto qualcuno si chiede: ma era proprio necessario fare uno strappo alla regolarità contabile per occupare una posizione senza riceverne alcun beneficio? La situazione a Teano è sotto gli occhi di tutti: traffico impazzito, parcheggi comportamenti selvaggi incivili, ovunque, smaltimento dei alcuna rifiuti sanzione selvaggi per ed imbrattamento delle pareti di alcuni edifici pubblici senza che nessuno intervenga. Conosciamo bene i problemi della locale stazione dei vigili, organico ridotto e risorse ridotte e in questo senso una unità dall’esterno poteva essere utile ma purtroppo il comandante non si fa vedere in giro, impegnato forse a compilare le carte e facendo mancare il suo utile apporto per ripristinare un minimo di ordine pubblico, magari stazionando nei punti nevralgici della città ed esercitare la sua autorità. Se queste considerazioni percepibili dall’opinione pubblica hanno un fondamento, ma allora non era meglio lasciare l’incarico di guidare i pochi uomini ancora in servizio al vigile anziano in possesso dei requisiti, in attesa di avviare un concorso interno e reclutare tra le varie risorse umane e professionali disponibili il futuro comandante? Vedremo, vedremo, tra poco è l’alba. Sandro Pinelli Il primo giorno di scuola Per molti, quel lontano ricordo è ancora chiaro e nitido. Per altri invece, è orami svanito chissà dove. In tanti, si apprestano a “rivivere” il primo giorno di scuola. In molte famiglie, ci si sta preparando “a ritornare” dietro i banchi. Osservare come lo stanno vivendo loro, i remigini, non ha prezzo. Ci fa tornare bambini. Genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii. Ciascuno, più o meno emozionato più di loro, ha voluto dire la sua, per incoraggiare quello che fino a ieri era solo un frugoletto. Di lì a breve, quel cucciolo d’uomo, dovrà sostenere la prima prova vera della sua vita: il primo giorno di scuola! Un emozione forte, da bere tutta di un fiato. Lo zainetto è ormai pronto da più di una settimana. Sono giorni che non si fa altro che parlare di come sarà quel primo giorno. L’astuccio, è del personaggio preferito. All’interno, colori e matite sono stati sistemati meticolosamente dalle sue manine. Non mancano gomma, temperamatite, un righello e le forbicine. “Papi, quelle con la punta arrotondata. Mi raccomando”. In ultimo le penne. Una nera, una blu ed una rossa, “di quelle che si cancellano, me l’ha detto mia sorrella”. Si sorrella con due “erre”, perché così la chiama! Il grembiulino stirato di tutto punto, fa bella mostra di se agganciato alla porta dell’armadio. Le scarpine, come due bolidi della Ferrari fermi ai box, sono pronte per la partenza. Pulite, lucidate di tutto punto. Sulla sedia, l’occorrente per vestirsi. Tutto scelto rigorosamente e con attenzione da lei. Mamme, perdete ogni speranza. Loro, già sanno cosa vogliono. Ed hanno le idee chiare. Fin troppo. L’adrenalina è a mille. Che bello sarebbe poter tornare bambino di sei anni per un momento. Giusto il tempo di rivivere quell’emozione, per poi ritornare nel mondo bugiardo dei grandi. La foto ricordo da incorniciare. Le lacrimucce che a stento mamme e nonne riusciranno a trattenere. Quelle stesse lacrime di gioia, che nonni e papà faticheranno a nascondere mentre abbracceranno il loro piccoli campioni ponti per varcare il cancello. Abbiamo scelto tra tanti “pensieri”, che il social per eccellenza ci ha notificato, questi due. Non c’è un motivo particolare, ma speriamo che possano essere d’augurio per tutti i bambini che stanno per iniziare questa grande avventura. “……. un domani vi rivedrete bambini, adolescenti, e riguarderete quel bambino con infinita tenerezza e con tanta nostalgia; chiuderete gli occhi e avrete l’istinto irrefrenabile di andare ad abbracciare quel bambino che eravate, di consolarlo e dirgli di non preoccuparsi, perché è solo un’avventura …. una meravigliosa avventura ……” “….. sembra ieri che ti tenevamo tra le braccia, uno scricciolo piccolo come una bambolina, e ora invece sei pronta per cominciare il tuo percorso nella scuola. E il pensiero mi emoziona e mi riempie di orgoglio. Ti auguro di vivere ogni giorno col sorriso, animata da quella curiosità e voglia di conoscere che ti farà crescere sana e libera, con la mente aperta e il cuore gonfio di luminosi ideali. In bocca al lupo “cicci”, che la strada che hai davanti sia piena di piccoli e grandi successi, noi ti accompagneremo sempre, felici per ogni passo che farai …….Ti voglio bene” Che la campanella squilli ! Buon anno scolastico a tutti. Luciano Passariello LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA NON SORVEGLIA, IN ATTESA DEL REGOLAMENTO La notizia che anche la città di Teano si sarebbe dotata di un sistema di videosorveglianza fu accolta con favore dai cittadini anche perché vedevano in questo moderno sistema di controllo del territorio un sistema di dissuasione contro la delinquenza ed i reati contro il patrimonio, come utile supporto alle indagini nei casi di reati. Il progetto fu preparato dall’ex comandante dei Vigili Urbani Antonio Di Nardo ed inoltrato con decisione della passata Amministrazione, ottenne il finanziamento governativo ne l’ambito del progetto Città Sicure promosso dal Ministero degli Interni. Oggi l’impianto è stato completamente installato con 26 telecamere funzionanti ed una cabina di registrazione. Copre i quattro ingressi della città e quasi tutto il Centro storico (naturalmente le arterie principali) con alcuni punti specifici di particolare interesse e ritenuti punti sensibili. L’impianto sta già registrando ma le immagini non possono essere utilizzate in quanto manca il regolamento comunale, già inserito all’ordine del giorno di un precedente Consiglio comunale ma rinviato per un vizio formale. Forse è il caso che un argomento del genere trovi la massima attenzione da parte del Presidente del Consiglio per la convocazione di un consiglio comunale utile a sbloccare questa situazione altrimenti ingiustificabile. Severino Cipullo Per favore pulite quei muri, la scuola merita rispetto! Pronta risposta delle autorità comunali. Siamo lieti di informare il nostro attento lettore che ci segnalò lo sconcio sui muri della Scuola Media Laurenza che, il nostro appello è stato accolto e le autorità competenti si sono mostrate assolutamente sensibili a ripristinare quella decenza con cui noi vogliamo proteggere i nostri giovani. Le pareti esterne dell’edificio scolastico sono state ritinteggiate e ripulite delle frasi ed immagini oscene e volgari che qualche imbecille aveva provveduto a imbrattare. Non ci importa attribuirci la paternità di quanto si è verificato, potrebbe trattarsi anche di una coincidenza ma, almeno per una volta, le coincidenze servono per dare una buona notizia. Alcuni giorni fa , sulle pagine di Facebook del Gruppo Il Messaggio, abbiamo letto il post di un attento lettore che spesso non fa mancare puntuali segnalazioni sottolineate alcune volte con una piccola dose di sarcasmo, lieve ma pungente. In questa occasione l’argomento segnalato all’opinione dei lettori è stato quello della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre a cui tutte le famiglie con figli in età scolare si stanno organizzando. Il post però segnalava un malcostume che ormai regna sovrano negli ambienti studenteschi, quello di imbrattare le pareti degli edifici scolastici con scritte non sempre rispettose del buon costume. L’edificio segnalato è la scuola Media Laurenza al Viale Sant’Antonio, che ancora oggi, a qualche giorno dalla riapertura dell’anno scolastico, si presenta con scritte volgari ed indecorose che danno dell’edificio una immagine tutt’altro che rassicurante ed educativa. Le foto che pubblichiamo danno una parziale idea della realtà. Non si può continuare così. La mancanza di rispetto per le cose proprie ci può anche stare, ognuno è libero di farsi male da solo, ma quando si tocca il patrimonio pubblico il problema è diverso e ci va di mezzo anche la legge che dovrebbe intervenire più efficacemente, come pure un occhio più vigile da parte di chi avrebbe il dovere di rimuovere queste sconcezze che, leggendo la data, sono li presenti da oltre un anno. Il post invocava un intervento urgente di ripristino del decoro prima che i ragazzi inizino il nuovo anno scolastico. I genitori saranno attenti osservatori dello stato dei muri il giorno in cui accompagneranno i loro ragazzi presso il garantire loro istruzione e senso civico. Antonio Guttoriello luogo che dovrebbe