ARMANDO FORGIONE: Dirigente Generale della Polizia di Stato

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ARMANDO FORGIONE: Dirigente Generale della Polizia di Stato
A tutti gli amanti della
musica: C’è una stimolante
opportunità per voi!
Il coro polifonico “Mi Alma Canta”,
diretto dal M° Gaetano Parente ( nella foto in
alto) ha deciso di fare un salto qualitativo ed
artistico. Ormai acquisita una certa notorietà
e consolidate sul campo le ottime prestazioni
del gruppo corale che avviò anni fa questa
esaltante esperienza, ritiene siano mature le
condizioni per creare una realtà corale più
importante dal punto di vista artistico per
poter affrontare i sempre più crescenti ed
impegnativi appuntamenti.
Per questo è necessario incrementare
il numero dei coristi: chiunque si senta
predisposto per il canto, senza necessariamente
possedere particolari competenze musicali, può
partecipare gratuitamente alla vita di questo
meraviglioso gruppo ed esaltare ulteriormente
una bella realtà locale.
Non ci sono limiti di età, basta non
essere stonati ed essere predisposti ad una
esperienza di gruppo perché, in fondo, cantare
fa bene alla salute ed al cuore e puoi sentirti
protagonista tra tanti amici.
Per informazioni potete contattare
direttamente il Maestro Parente a questi
recapiti:
Cell.3393610213
oppure:
[email protected]
FASCINO DELLA BANDA.
U
una tristezza così
non la sentivo da mai
ma poi la banda arrivò
e allora tutto passò
e una ragazza che era triste
sorrise all’amor
ed una rosa che era chiusa
di colpo sbocciò
ed una flotta di bambini festosi
si mise a suonare come fa la banda
dalle finestre quanta gente spuntò
quando la banda passò
cantando pace ed amor
Quando la banda passò
nel cielo il sole spuntò
e il mio ragazzo era lì
e io gli dissi di si
La banda suona per noi
La banda suona per voi
Il testo è un concentrato di freschezza e di semplicità, intriso
però
di una tenue
tristezza. Viene descritto il passaggio di una banda
musicale in un piccolo villaggio dove tutti dimenticano i problemi
quotidiani per ascoltarla gustandosela scanzonatamente. E finalmente
grazie all’Associazione Amici dei Santi Cosma e Damiano riapproda nel
nostro bel Paese, piuttosto scarlingato e con la sua trascinante
musica sembra che gli faccia riacquistare lo smalto di tempi migliori.
La banda è quella di Ailano che da anni raccoglie ampi consensi grazie
al talento e
al virtuosismo del Maestro
Nicola Hansalik Somale, già
direttore di famose orchestre internazionali. In pochi anni si è
posizionato tra i primi concerti bandistici d’Italia. Per un’ora e
quindici
la Banda di ben 42 Muscisti ha deliziat o il pubblico con
l’esecuzione magistrale della Turandot di Puccini. Per la Turandot
sperimentò notevoli innovazioni musicali: dissonanze, bitonalismi,
sonorità aspre; ci sono motivi tratti da canzoni tradizionali cinesi,
che servono a dare il colore locale; la Banda
prevede l’utilizzo di
piatti, gong, campane, celesta, xilofoni, timpani, corni.
mai fatto un’opera dall’impianto così grandioso
non
Non aveva
molto usuale per
lui. La sua bravura, più che nell’evocare grandi scenari storici o
mitici, consisteva nel ritrarre le piccole cose, i sentimenti di
singoli personaggi umili e realistici. Inoltre Puccini, che aveva
sempre rappresentato amori tormentati e infelici doveva per la prima
volta sviluppare il tema dell’amore come redenzione e felicità. Oltre
a queste novità, c’erano delle difficoltà strutturali non facili da
risolvere: l’ostacolo più grande era rappresentato dalla metamorfosi
del personaggio di Turandot; come rendere plausibile la trasformazione
da principessa di ghiaccio a donna innamorata? Puccini voleva che lo
‘sgelamento‘ fosse il punto più importante dell’opera, e voleva
renderlo musicalmente in modo intenso e bellissimo. L’opera era ormai
quasi terminata, Puccini l’aveva completata e orchestrata fino
all’episodio della morte di Liù incluso; gli mancava ormai solo il
finale, la scena della trasformazione della principessa e della sua
apertura all’amore. Ma a quel punto le sue condizioni di salute
peggiorarono e non gli lasciarono il tempo di scrivere un finale
convincente. Soffriva di un tumore alla gola; in seguito ad un
intervento chirurgico, ebbe un infarto e morì, lasciando solo 23 fogli
con appunti un po’ confusi sulle idee che aveva avuto per sviluppare
la conclusione. Dopo l’intervallo un canzoniere napoletano ha concluso
l’esecuzione della Banda, salutata da un interminabile applauso e
un’ovazione di “ Braviii , Braviiiiiii”. Stasera tocca al gruppo dei
Cugini di campagna di cui si sa quasi tutto, essendo stati
frequentatori abituali del territorio. L’Associazione che opera da tre
anni , tra cui ricordiamo il leggendario Cavalier Verdolotti e il
simpatico Maestro d’opera Ianniello, ha svolto un lavoro massacrante ,
ha contribuito a scrivere le pagine eroiche menzionate nel precedente
mio scritto, con discrezioni senza
trasparenti nitriti o chiasso da
mercato. Oltre a organizzare la Festa dei Santi Medici ha curato anche
quella di Sant’Antuono, ha provveduto al decoro urbano della zona.
Auguriamo ai Soci del Sodalizio di avere ancora
tanto dinamismo da
poter continuare nella loro meritoria opera ludica, di intrattenimento
e di lustro a Teano, insieme alle benemerite Associazioni che se ne
prendono somma cura sostituendosi così, in parte, alle distratte
aministrazioni
comunali succedutesi impavidamente
nostro gaudio e il benessere
Giulio De Monaco
del Paese.
negli anni, per il
I giovani del Forum Giovanile
in Gabbia!
Teano, Piazza Duomo.
Fermatevi un attimo a pensare cosa siamo abituati a
vedere nella nostra Piazza: macchine, tante macchine, da cui scendono
frettolosamente teanesi e non, pronti ad affrontare la quotidianità.
C’è chi corre a prendere il numeretto in posta o chi è pronto ad
affrontare gli epici uffici comunali. C’è chi invece va in Cattedrale
o magari a trovare uno degli ospiti della Confidenza Castallo.
Ed
ecco che senza renderci conto lasciamo che la Piazza, il luogo per
eccellenza di raccolta ed unione si trasformi in luogo di passaggio.
Durante la mattinata del 30 agosto scorso succede qualcosa di strano:
di buon mattino un gruppo di giovani si aggira per la Piazza con fare
ingegnoso e così dopo qualche ora magicamente compare una “gabbia” in
quel di Piazza Duomo. I giovani in questione sono i ragazzi del Forum
dei Giovani di Teano mentre la “gabbia” è quella utilizzata per lo
street soccer utilizzata per il Troneo Non mi gioco il cuore.
Dal 31 agosto al 6 settembre Piazza Duomo è stata il luogo di unione
di tanti giovani giocatori che si sono cimentati per la prima volta a
Teano in questo nuovo gioco.
Una settimana dedicata al divertimento, ma non solo. Il Forum,
infatti,
aderendo alla campagna del Forum nazionale dei Giovani “Non
mi gioco il cuore”, ha inteso lanciare
anche nel Comune di Teano un
percorso educativo di prevenzione e informazione tra tutti i giovani
sportivi e non, del paese con l’obiettivo si sensibilizzare l’opinione
pubblica, ma soprattutto la fascia dei più giovani, sulle tematiche
della medicina dello sport, delle visite mediche, dei comportamenti
corretti volti a prevenire le morti per sport e le correlate pratiche
di primo soccorso.
Con la collaborazione della croce Rossa e avvalendosi di cardiologi
specialisti, in particolare dei Dottori Giovanni Izzo e Giovanni
Cimmino, il Forum dei Giovani del Comune di Teano domenica 6
settembre
ha fatto scendere in campo le buone pratiche. Visite
cardiologiche e una simulazione in campo delle manovre di primo
soccorso prima della attesa finale che ha visto alzare la coppa dei
vincitori alla squadra PlanetWin365, formata da Cosimo Lancellotti,
Mauro Tranchedone e Vincenzo Grosso.
Un progetto che ha visto la luce grazie alla sinergia e all’entusiasmo
di chi mettendo da parte le questioni politiche ha creduto nella bontà
della manifestazione. Il sindaco Nicola Di Benedetto per la parte
amministrativa e il dottor Dino
D’Andrea per quella medica hanno dato
una lezione di impegno civico e morale a chi tenta di mettere una
bandiera di partito in ogni occasione.
Per un’intera settimana Piazza Duomo ha riacquistato il significato
che con il tempo stava andando perdendo o che forse proprio la
velocità del tempo stava logorando. Meraviglioso è stato vedere
bambini, mamme, papà, ragazzi, ragazze, signore e signori di ogni età
intorno a quelle recinzioni fare il tifo per la propria squadra oppure
scambiare semplicemente quattro chiacchiere. Questo a conferma che
Teano ed i loro giovani ci sono e sanno farsi sentire benissimo. Un
vero è proprio gol di cui andare più che soddisfatti quello
mirabilmente tirato dal Forum dei Giovani di Teano. Si, è stata una
vittoria e
va urlato ad alta voce perchè quelle sere la nostra piazza
era luminosa e viva!
Elena Parrillo
Le dimissioni del Presidente
dell’ASCOMART di Teano
Il Presidente Angelo Sirignano, da anni a capo dell’associazione dei
commercianti ed artigiani teanesi, ha lanciato la spugna si è dimesso
dalla carica di Presidente ma non dall’Associazione.
Il fatto è avvenuto alcune settimane fa ma è venuto fuori solo in
questi giorni allorchè si doveva realizzare uno dei due incontri con
l’Amministrazione comunale per discutere della sistemazione dell’area
mercato che si vorrebbe contenere all’interno del centro storico
escludendo completamente Viale Europa e la posizione degli spondisti
la cui gestione
La riunione,
rappresenta uno dei più seri problemi.
svoltasi ieri negli uffici del comune, non è risultata
conclusiva per l’assenza dell’assessore Eduardo Sacco e del comandante
dei Vigili.
La delegazione dei commercianti era guidata dal vice
presidente Alessandro Lepre che guiderà l’associazione almeno fino al
prossimo marzo quando si dovrà procedere alla elezione del nuovo
Presidente
Da indiscrezioni raccolte in giro sembra siano proprio i rapporti tra
il presidente uscente ed il suo vice alla base della rinuncia di
Sirignano. Un problema di metodo e di stile di comunicazione che è
stato per molti mesi dibattuto all’interno dell’organismo associativo
e che presupponeva un accordo tra i due di non belligeranza in attesa
di arrivare ad ottenere la tanto sospirata Consulta dei commercianti,
molto
attesa
dagli
iscritti
ma
sembra
poco
gradita
agli
amministratori.
Si lavorerà nei prossimi mesi per ricomporre la frattura interna
all’associazione per scongiurare la minacciata creazione di una
seconda associazione, ipotesi assolutamente
temuta dal dimissionario
presidente Sirignano.
Sandro Pinelli
Il ritorno con messaggio
augurale di un’apprezzata
professionista: La dirigente
scolastica
dottoressa
Antonietta Ragosta
Con l’apertura dell’anno scolastico 2015/2016, come disposto lo
scorso 9 gennaio dalla Giunta Regionale della Campania, si è data
attuazione al nuovo assetto organizzativo della rete scolastica
teanese.
Così, l’Istituto Comprensivo Vincenzo Laurenza, al quale è stato
accorpato il I Circolo Didattico, oggi racchiude in sé tutti i plessi
presenti nel Comune di Teano per la scuola dell’infanzia, la primaria
e la secondaria di primo grado. Usando l’ormai superata terminologia:
tutti gli asili, le scuole elementari e medie con i loro oltre mille
alunni, i docenti, il personale ATA e di segreteria, fanno capo a
questo unico Istituto.
Tale unificazione, oltre a rappresentare una definitiva soluzione alle
vecchie problematiche legate alle dirigenze degli ormai soppressi
istituti, fa ben sperare in un ulteriore miglioramento nell’offerta
formativa della città, in ragione dell’integrazione dei piani
didattici ed organizzativi nei diversi gradi di istruzione e anche di
omogeneità tra i vari plessi.
Ora la più recente ed altrettanto positiva novità: a capo di questa
grande ed innovativa struttura, la dottoressa Antonietta Ragosta,
stimata dirigente dell’ex I Circolo, costretta lo scorso anno a
lasciare l’incarico a causa della decadenza dell’ufficio dirigenziale
per la diminuzione delle iscrizioni.
Alla dottoressa Ragosta, alla quale avevamo dedicato un articolo
titolato “Un malinconico addio”, per il diffuso apprezzamento della
sua gestione degli ultimi dieci anni, questa redazione esterna con
piacere i migliori auguri per il nuovo e ancor più importante
incarico.
A seguire, pubblichiamo la sua lettera di auguri per l’inizio
dell’anno scolastico indirizzata alla comunità scolastica, alle
autorità civili e religiose ed a tutti gli enti ed associazioni della
città di Teano.
Gerardo Zarone
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Alla comunità scolastica
dell’ IST. COMPR. “V. LAURENZA”
Alle autorità civili e religiose
Agli enti ed associazioni
TEANO
“ CHI PRESIEDE SI FACCIA SERVO DI COLORO AI QUALI SEMBRA COMANDARE,
NE’
SI LASCI SIGNOREGGIARE DALL’ORGOGLIO DI DOMINARE, MA SOLO DAL DOVERE
DI PROVVEDERE” (S. Agostino)
E’ nello spirito della massima che apre questa mia missiva che
porgo a Voi tutti un cordiale saluto ed un sincero augurio di Buon
Anno Scolastico. Ho da pochi giorni assunto l’incarico di dirigenza di
questo Istituto da poco costituito poichè derivante dall’accorpamento,
al 1° settembre 2015, delle due preesistenti istituzioni scolastiche:
il 1° Circolo Didattico e l’ex Ist. Comprensivo “Laurenza”.
E’ un istituto che si distingue sul territorio per la sua
intensa e proficua attività pluridecennale, resa tale anche da chi
prima di me l’ha diretto con competenza, passione e professionalità.
Innanzitutto i direttori didattici Luigi Maglione e Eduardo Gliottone;
la loro dedizione e la loro professionalità sono ancora vive nel
ricordo dei cittadini teanesi; ed ancora tutti coloro che ho avuto
l’onore di conoscere personalmente: il compianto direttore Gennaro
Guarriello, i dirigenti scol.ci Giocondo Molinaro, Antonio De Iorio,
Armando La Prova, Alessandro Antuono; i dirigenti reggenti Alessandro
Cortellessa, Antonio Mancini, Paolo Mesolella. A tutti loro un
sentito, commosso grazie, soprattutto a nome degli alunni , in
particolare, tra i tanti che hanno frequentato
l’Istituto, a nome
degli alunni che tra poco riprenderanno o inizieranno il loro percorso
educativo-didattico.
Il mio primo pensiero è rivolto a loro: ognuno di loro affronti il
nuovo percorso formativo con impegno ed entusiasmo, in un clima
sereno, in spazi sempre più accoglienti; ognuno di loro, con il nostro
aiuto, riesca ad “imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a
vivere insieme, imparare ad essere”, per poter costruire il proprio
progetto di vita, il migliore possibile. Ed affinchè ciò accada
auspico che tutti coloro che a vario titolo concorrono o sono
coinvolti nel difficile ma
affascinante compito dell’educare si
prodighino al massimo.
Mi rivolgo perciò ai genitori, primi e fondamentali educatori: ad essi
spetta un ruolo importante nel mondo della Scuola!
Auspico che essi fuggano da ogni tentazione di delega ed ogni forma di
disinteresse
ed
offrano
presenza,
dialogo,
partecipazione
e
coinvolgimento nelle scelte educative della scuola.
Mi rivolgo inoltre agli insegnanti: auguro a ciascuno di loro di
sentirsi parte attiva di un’efficace comunità educante che condivida
valori ed idee, in un clima di appartenenza e rispetto reciproco.
Il mio saluto va ancora al direttore amministrativo, rag. Giuseppe
Capuano, alle assistenti amministrative, ai collaboratori scolastici:
il
loro
prezioso,
indispensabile
lavoro
sia
sempre
sorretto
dall’entusiasmo del fare, dalla disponibilità, dalla creatività che
ognuno di noi non mancherà di offrire nel proprio specifico ruolo,
compito o funzione.
Un cordiale saluto ai miei collaboratori, il vicepreside prof. Carmine
Martucelli e le docenti Lidia De Monaco e Enzina Litro: sono certa che
la loro competenza e la loro professionalità saranno preziosi punti di
riferimento nel mio lavoro.
Rivolgo infine il mio saluto al sindaco, ing. Nicola Di Benedetto,
all’assessore
all’Istruzione,
prof.ssa
Gemma
Tizzano,
all’Amministrazione comunale tutta, al Comandante della Polizia
Municipale, aql comandante della Stazione dei Carabinieri, a S. E.
Mons. Arturo Aiello, ai sacerdoti tutti, alle associazioni culturali e
sociali del territorio: ringrazio tutti per l’attenzione e la
disponibilità che, sono certa, rivolgeranno alla nostra istituzione
scolastica.
Sono convinta infatti che tutti condividano con me che la scuola,
dunque anche la nostra scuola, ha bisogno di essere sostenuta e
considerata una ricchezza ed un valore per la comunità – Ad essa
spetta, ne ha il pieno diritto, il riconoscimento sociale per il
delicato compito che è chiamata a svolgere perché “ il futuro dei
bambini ( ed aggiungo “ dei ragazzi”) è sempre oggi. Domani sarà
tardi”.
Poiché la mia non è stata una venuta ma piuttosto un ritorno,
ringrazio tutti coloro che hanno manifestato la loro gioia nel
rivedermi
di nuovo a Teano in veste di dirigente scolastica sia
componenti della nostra comunità scolastica che semplici cittadini.
A tutti auguro un anno scolastico sereno e proficuo!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Antonietta Ragosta
IL TAR, CON UNA SENTENZA
PERICOLOSA,
CONDANNA
IL
COMUNE DI TEANO, ANNULLANDO
UN CONDONO EDILIZIO
Sentenza pericolosa
quella resa all’esito del ricorso
presentato dal sig. Alfonso De Monaco contro il Comune di Teano.
La quarta sezione del TAR Campania, con provvedimento n.4294 del 2015
ha annullato un provvedimento di condono edilizio rilasciato dal
Comune di Teano in data 20.11.2008.
Questa in sintesi
L’Ente rilasciò
la vicenda.
un permesso a costruire per lavori di ampliamento di
un fabbricato rurale,
risultati poi eccedenti il limite volumetrico
prescritto per le zone classificate di tipo agricolo.
Il permesso venne impugnato dal vicino e parzialmente annullato con
sentenza n.602 /2003 TAR Campania Napoli. Nel frattempo però il
richiedente aveva presentato domanda di condono edilizio.
La
domanda era stata tuttavia formulata in maniera imprecisa ( la
descrizione della tipologia dell’abuso da sanare era stato descritto
quale opera di manutenzione straordinaria e non di volumetria in
eccedenza).
Il Comune di Teano, recita la sentenza: “ Non solo ha trascurato tale
circostanza, ineludibilmente preclusiva del richiesto condono, ma ha
anche modificato ex officio , ben dopo lo scadere del termine,
previsto dalla legge, l’oggetto della domanda
prot.20520)
e
in
via
dell’oblazione dovuta “
co 32 del d.l. 269/2003
consentito
un
suo
consequenziale,
dell’11.novembre 2004 (
ricalcolato
l’importo
ed ancora : “ Il termine previsto dall’art.32
ha natura perentoria e pertanto non (era)
aggiornamento
mediante
il
mutamento
della
integrazione , documentale, recuperando al procedimento di sanatoria,
abusi originariamente non contemplati nella domanda presentata dal
privato”
Dunque certamente censurabile il comportamento tenuto dagli organi
della P.A. che, anziché valutare con ponderazione l’ammissibilità o
meno della richiesta di condono, hanno addirittura consentito che la
stessa venisse di fatto prorogata nell’indicazione della tipologia
dell’abuso, oltre i termini stabiliti per legge.
Con l’odierna sentenza il TAR Campania ha annullato il provvedimento
di condono, sicchè le opere eseguite dal richiedente sono al momento
sprovviste di titolo autorizzativo .
La vicenda potrebbe avere risvolti drammatici per l’Ente perché i
titolari del condono potrebbero richiedere il risarcimento dei danni
subiti in seguito all’edificazione di volumi regolarmente autorizzati
con provvedimento comunale.
Il ricorrente era difeso dagli avv.ti Giancarlo Fumo e Fata Musto, il
Comune dall’avv. Carlo Maria Iaccarino, la titolare del permesso
annullato, dall’avv. Antonio Lamberti.
Servizio di Redazione
Si pubblica il testo integrale della sentenza:
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______________________________________________________________
___________
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2009,
integrato da motivi aggiunti, proposto
da:
Alfonso De Monaco, rappresentato e difeso dagli avv. Fata
Musto, Giancarlo Fumo, con domicilio eletto presso Antonio
Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;
contro
Comune di Teano, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Maria
Iaccarino, con domicilio eletto presso Carlo Iaccarino in
Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia,
55;
nei confronti di Lucia D’Angelo, rappresentata e difesa dagli
avv. Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, con domicilio
eletto presso Antonio Lamberti in Napoli, Via S. Pasquale a
Chiaia, 55;
per l’annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI CONDONO EDILIZIO DEL
20/11/2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Teano e di Lucia D’Angelo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il
dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2009 e depositato
il 3 febbraio 2009, De Monaco Alfonso, impugnava, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione: – il permesso di costruire
in sanatoria del 20 novembre 2008, rilasciato dal coordinatore
responsabile U.T.C. del Comune di Teano in favore di D’Angelo
Lucia; –
ogni altro atto preordinato, connesso e
consequenziale,
tra cui, in particolare, i verbali di
conferenza di servizi del 9 maggio 2007 e dell’8 novembre
2007. Richiedeva, altresì, il risarcimento dei danni derivanti
dall’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione
comunale intimata.
2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni
documentali effettuate dalle parti, la vicenda cui si
riferisce l’esperito gravame è, in sintesi, la
La controinteressata D’Angelo è proprietaria di un fondo
ubicato in Teano, località Masseria Carpino, e censito
in catasto al foglio 60, particelle 152, 153, 339, 340,
391, 392 e
In data 20 aprile 1998, la D’Angelo aveva ottenuto dal
Comune di Teano la concessione edilizia 45 per la
costruzione di un fabbricato rurale sul predetto fondo,
già occupato da altro fabbricato rurale di circa mc 450.
Avendo eseguito i lavori assentiti in difformità dalla
concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998 (e cioè con
incremento di volumi, superfici e altezze), aveva
ottenuto dal Comune di Teano, in data 11 dicembre 2001,
le concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in
variante n. 137.
Tutti i menzionati titoli abilitativi edilizi,
rilasciati in favore della D’Angelo, erano stati
impugnati dal De Monaco dinanzi a questo Tribunale
amministrativo regionale, sez. IV, nel giudizio
introdotto con ricorso iscritto a g. n. 2370/2002 e
definito con sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003.
La richiamata decisione aveva dichiarato irricevibile il
gravame avverso la concessione edilizia n. 45 del 20 aprile
1998, mentre lo aveva accolto con riguardo alle concessioni
edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11
dicembre 2001.
L’annullamento giurisdizionale di tali ultimi titoli
abilitativi edilizi aveva trovato fondamento nei seguenti
passaggi motivazionali:
“è incontroverso che il fabbricato di mc 450 circa, del
quale parte ricorrente è comproprietaria e già da tempo
esistente sull’area, non sia stato considerato ai fini
del computo della volumetria utilizzabile alla luce
della densità edilizia consentita dalla normativa
urbanistica vigente”;
“se è vero che l’obiettivo pianificatorio perseguito
attraverso la previsione di precisi ed invalicabili
indici di fabbricabilità è quello di fare in modo che le
possibilità edificatorie dei singoli proprietari siano
proporzionate alla superficie da ciascuno di essi
posseduta … era proprio in relazione all’intero fondo
posseduto dalla D’Angelo e alla luce delle preesistenze
edilizie già insistenti sullo stesso, che andava
autorizzata la nuova volumetria”;
“è proprio alla luce della totalità … del fondo in
proprietà del richiedente che va effettuata la
necessaria operazione di computo del volume edificabile,
ad uso abitativo e/o agricolo, consentito dall’indice di
fabbricabilità vigente, previamente scomputando quanto
già edificato, per cui erano questi i dati giuridicofattuali che l’amministrazione avrebbe dovuto
considerare in sede di richiesta dei titoli edificatori
odiernamente scrutinati”;
“l’amministrazione intimata in nessun conto ha tenuto la
volumetria rappresentata dal citato fabbricato, con la
conseguenza che già solo per questo risulta fondato
l’articolato vizio di legittimità, con conseguente
patologia degli atti concessori in sanatoria e variante
impugnati”.
Successivamente, in data 11 novembre 2004 (prot. 20520),
la D’Angelo aveva presentato al Comune di Teano domanda
di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003,
conv. in l. n. 326/2003, con riguardo alle opere abusive
assentite con le annullate concessioni edilizie in
sanatoria
1. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001.
In riscontro a tale istanza, il Comune di Teano aveva emesso
l’impugnato permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre
2008.
Frattanto, avverso la sentenza 602 del 4 febbraio 2003,
pronunciata da questo Tribunale amministrativo
regionale, la medesima D’Angelo aveva proposto ricorso
in appello (r.g. n. 5501/2003) dinanzi al Consiglio di
Stato, sez. V.
3. In relazione alle vicende dianzi illustrate, venivano
dedotte, col ricorso in epigrafe, doglianze così
rubricate e
Violazione
e
falsa
applicazione
dell’art.
32
e
dell’allegato 1 al l. n. 269/2003, conv. in l. n.
326/2003. Erronea interpretazione della circ. del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699
del 7 dicembre 2005. Violazione della sentenza del TAR
Campania n. 602 del 4 febbraio 2003. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. c, della l. r.
Campania n. 10/2004. Eccesso di potere per carenza
assoluta di presupposti. Difetto di istruttoria.
Sviamento.
In violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, le
opere abusive realizzate dalla controinteressata sulla base
dei titoli abilitativi edilizi annullati dalla sentenza n. 602
del 4 febbraio 2003 avrebbero comportato un incremento
volumetrico superiore a mc 750, nonché al 30% dei manufatti
preesistenti.
Una simile violazione non potrebbe escludersi sulla base
dell’erronea interpretazione della circ. del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005,
accreditata dall’amministrazione comunale, secondo cui i
limiti di cubatura fissati dall’art. 32 cit. non sarebbero
applicabili alle ipotesi di lavori abusivi eseguiti in forza
di titoli abilitativi edilizi annullati in sede
giurisdizionale.
Per di più, trattandosi, nella specie, di immobile ricadente
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c, della l. r. Campania n.
10/2004, avrebbe, comunque, incontrato il limite quantitativo
di mc 75.
Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e
dell’allegato 1 al l. n. 269/2003, conv. in l. n.
326/2003. Vizio del procedimento. Difetto di
istruttoria.
La domanda di condono, al momento della sua presentazione, in
data 11 novembre 2004 (prot. n. 20520), era stata riferita
dalla D’Angelo alla tipologia 6 dell’allegato 2 al d.l. n.
269/2003 (“opere di manutenzione straordinaria, come definite
dall’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo
abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume”), con
versamento dell’oblazione nel corrispondente importo di € 516.
Dopo aver rilevato, nella conferenza di servizi del 9 maggio
2007, che le opere abusive de quibus non erano ascrivibili
alla cennata tipologia 6, illegittimamente il Comune di Teano
avrebbe consentito alla controinteressata di integrare la
propria infedele domanda di condono mediante modifica del
relativo oggetto e pagamento di un’ulteriore somma (€
14.063,48) a conguaglio di quella già versata a titolo di
oblazione (oltre che di oneri concessori).
4. Costituitesi sia l’amministrazione comunale intimata sia
la
controinteressata
D’Angelo,
eccepivano
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, del
quale richiedevano, quindi, il
5. In seguito al deposito – effettuato il 23 febbraio 2009
dall’amministrazione resistente – della nota del
coordinatore responsabile T.C. del Comune di Teano,
prot. n. 2735/R, del 2 febbraio 2009, il De Monaco
proponeva, avverso tale atto, nonché avverso la
deliberazione della giunta comunale di Teano n. 41 del 4
febbraio 2009, motivi aggiunti notificati il 7 aprile
2009 e depositati il 23 aprile 2009.
Con l’esperito gravame aggiuntivo il ricorrente denunciava
vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e
dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, di violazione della circ.
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del
7 dicembre 2005, di eccesso di potere per difetto di
presupposti e di contraddittorietà manifesta. E confutava, in
sostanza, gli argomenti addotti dal coordinatore responsabile
U.T.C. del Comune di Teano in replica alle censure formulate
col ricorso originario in merito all’entità della maggiore
superficie realizzata con le opere condonate, alla portata
della circ. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. 2699 del 7 dicembre 2005, alla tempestività ed alla
suscettibilità di integrazione della rassegnata domanda
di sanatoria.
6. In esito all’udienza pubblica del 7 aprile 2010, in cui
la causa era trattenuta in decisione, questa Sezione
rilevava il nesso di presupposizione tra l’annullamento
giurisdizionale dei provvedimenti gravati nel processo
pendente dinanzi al Consiglio di Stato (r.g. 5501/2003)
e il provvedimento in questa sede impugnato e, quindi,
il nesso di pregiudizialità della causa relativa ai
primi rispetto alla causa relativa al secondo.
Ciò, alla stregua delle seguenti considerazioni: “L’impugnato
permesso di costruire in sanatoria del 20 novembre 2008 in
tanto risulta rilasciato, in quanto le opere con esso
condonate siano da considerarsi abusive per effetto
dell’annullamento giurisdizionale delle concessioni edilizie
in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre
2001, ad opera della sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003,
pronunciata in primo grado da questo Tribunale amministrativo
regionale. Quale condono ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, esso
presuppone, cioè, almeno in astratto, e in disparte
l’accertamento della sua corretta applicabilità alla
fattispecie in esame, l’abusività delle opere da esso
legittimate. Ora, in caso di eventuale accoglimento
dell’appello da parte dell’adito Consiglio di Stato, nonché di
conseguente riforma della sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003
e rigetto del ricorso di primo grado, le concessioni edilizie
in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001
riacquisterebbero ex tunc validità ed efficacia. Ne
conseguirebbe, dunque, che: – le opere assentite con i titoli
abilitativi edilizi annullati dalla riformata decisione di
primo grado perderebbero i connotati di abusività propedeutici
all’esperimento della sanatoria ex art. 32 del d.l. n.
269/2003, che nemmeno si giustificherebbe più; – il De Monaco
non
potrebbe
ritrarre
alcuna
utilità
concreta
dall’accoglimento del gravame introduttivo del presente
giudizio e del connesso annullamento del permesso di costruire
in sanatoria del 20 novembre 2008, in quanto le opere da
quest’ultimo riguardate troverebbero, comunque, la propria
fonte di legittimazione nella reviviscenza delle concessioni
edilizie in sanatoria n. 136 e in variante n. 137 dell’11
dicembre 2001; – il ricorso in epigrafe diventerebbe,
pertanto, improcedibile
interesse”.
per
sopravvenuta
carenza
di
Con ord. coll. n. 510 del 2 luglio 2010 veniva, pertanto,
dichiarata la sospensione del presente giudizio.
7. Successivamente, il Consiglio di Stato, V, con sentenza
n. 3094 del 17 giugno 2014, nel definire la controversia
(r.g. n. 5501/2003) ritenuta pregiudiziale a quella
instaurata col ricorso in epigrafe, respingeva l’appello
avverso la sentenza di questo Tribunale amministrativo
regionale n. 602 del 4 febbraio 2003 e confermava,
quindi, l’annullamento giurisdizionale delle concessioni
edilizie in sanatoria n. 136 e in variante
8. 137 dell’11 dicembre 2001, così mantenendo, in capo al
De Monaco, l’interesse a impugnare il sopravvenuto
provvedimento di condono del 20 novembre 2008.
9. Essendo venuta meno la causa di sospensione del presente
giudizio, ravvisata da questa Sezione con coll. n.
510 del 2 luglio 2010, il ricorrente depositava, in data
4 marzo 2015, “istanza di prelievo”, volta alla fissazione
dell’udienza per il prosieguo della trattazione nel merito.
9. All’udienza pubblica del 17 giugno 2015, all’uopo
fissata, la causa era introitata in
DIRITTO
1. In rito, non è predicabile l’intervenuta estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, a, cod. proc.
amm., eccepita dalla controinteressata D’Angelo in base
all’assunto che il De Monaco, ai fini della prosecuzione
del processo sospeso con ord. coll. n. 510 del 2 luglio
2010, avrebbe presentato istanza di fissazione di
udienza (impropriamente denominata “istanza di
prelievo”) soltanto il 4 marzo 2015, oltre lo spirare
del termine di 90 giorni ex art. 80, comma 1, cod. proc.
amm., iniziato a decorrere dalla data (17 giugno 2014)
di comunicazione mediante p.e.c., a cura della
Segreteria del Consiglio di Stato, della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094 del 17 giugno 2014,
ossia dalla data di comunicazione dell’atto che ha fatto
venir meno la ravvisata causa di sospensione.
L’istanza presentata dal ricorrente il 4 marzo 2015 è,
infatti, da reputarsi tempestiva, ferma restando, al di là del
nomen iuris utilizzato (“istanza di prelievo”), la sua
riconducibilità – quanto al contenuto sostanziale ed alla
funzione propulsiva dalla medesima rivestiti (siccome, cioè,
letteralmente volta alla fissazione dell’udienza per la
trattazione della controversia nel merito in seguito al venir
meno causa della disposta sospensione) – all’istituto
disciplinato dal comb. disp. artt. 71, comma 1, e 80, comma 1,
cod. proc. amm.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il dies a quo per il
decorso del cennato termine di 90 giorni per la prosecuzione
del processo sospeso va identificato nel momento di
comunicazione della sentenza che non solo abbia definito la
causa pregiudiziale, ma sia anche passata in giudicato,
dovendosi integrare – sul piano logico-sistematico, in virtù
del rinvio operato dagli artt. 39, comma 1, e 79, comma 1,
cod. proc. amm. alle norme del codice di procedura civile – il
contenuto ellittico del citato art. 80, comma 1, cod. proc.
amm. (“in caso di sospensione del giudizio, per la sua
prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di
udienza entro 90 giorni dalla comunicazione dell’atto che fa
venir meno la causa della sospensione”) con quello della
disposizione dell’art. 297, comma 1, cod. proc. civ. (“se col
provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in
cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la
fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla
cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 cod.
proc. pen. o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia civile o amministrativa di cui
all’art. 295”).
Ebbene, rispetto al dies a quo individuato nei sensi di cui
sopra, ossia rispetto al passaggio in giudicato della
comunicata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094
del 17 giugno 2014, avvenuto, in mancanza di
comprovata
notifica di quest’ultima, il 15 febbraio 2015, l’anzidetto
termine di 90 giorni ex art. 80, comma 1, cod. proc. amm. non
risultava, nella specie, ancora spirato al momento (4 marzo
2015) di presentazione dell’istanza di fissazione di udienza
da parte del De Monaco.
2. S e m p r e i n r i t o , v a d i s a t t e s a l ’ e c c e z i o n e d i
inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla
controinteressata.
Valga, in proposito, richiamare le seguenti considerazioni,
svolte nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3094
del 17 giugno 2014, con riferimento alla medesima posizione
soggettiva azionata dal De Monaco nell’ambito del giudizio con
essa definito.
“Secondo una consolidata giurisprudenza che va condivisa, –
recita la decisione richiamata – in materia edilizia la mera
‘vicinitas’, ossia l’esistenza di uno stabile collegamento con
il terreno interessato dall’intervento edilizio, è sufficiente
a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che
dell’interesse a ricorrere, senza che sia necessario al
ricorrente anche allegare e provare di subire uno specifico
pregiudizio per effetto dell’attività edificatoria intrapresa
sul suolo limitrofo (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013,
1. 6082): è sufficiente che il ricorrente lamenti
l’illegittimità del provvedimento che comporta una
modifica contra ius dello stato dei luoghi, non
rilevando l’eventuale conseguenza secondo cui la regula
iuris affermata dal giudice amministrativo potrebbe far
dedurre l’illegittimità della realizzazione di una
costruzione già realizzata dal ricorrente, ovvero
l’impossibilità per questi di considerare edificabile un
proprio fondo.
Nel caso in esame, il De Monaco è comproprietario del
fabbricato rurale insistente sul parte del fondo sul quale
insiste la costruzione oggetto della sanatoria e della
variante impugnate; quindi
–
per
ravvisare la
sua
egittimazione ed il suo interesse al ricorso di primo grado –
è sufficiente lo stabile collegamento con il terreno oggetto
delle contestate concessioni edilizie”.
3. Quanto, poi, all’eccezione di inammissibilità sollevata
dal Comune di Teano in ragione della mancata
impugnazione della nota del Comune di Teano, n. 1013,
del 16 gennaio 2008, deve obiettarsi che quest’ultimo è
atto
meramente
istruttorio
e endoprocedimentale,
volto a riliquidare l’importo dell’oblazione, di per sé
insuscettibile di arrecare alcuna lesione concreta e
attuale all’interesse azionato in giudizio.
4. Venendo ora a scrutinare il primo motivo di ricorso
introduttivo, sostiene, in particolare, il De Monaco
che, in violazione dell’art. 32, comma 25, del d.l.
269/2003, le opere abusive realizzate dalla D’Angelo
sulla base dei titoli abilitativi edilizi annullati
dalla sentenza n. 602 del 4 febbraio 2003 avrebbero
comportato un incremento volumetrico superiore a mc 750,
nonché al 30% dei manufatti preesistenti.
In limine a tale censura, non ne è configurabile
l’inammissibilità eccepita dalla controinteressata in
base al rilievo dell’omessa impugnazione della circolare
ministeriale esplicativa n. 2699 del 7 dicembre
Ed invero, non si imponeva al ricorrente alcun onere di
specifica
impugnazione
della
richiamata
circolare
ministeriale, trattandosi di direttiva ermeneuticoapplicativa, non avente, come tale, natura cogente nei
confronti dell’amministrazione resistente e non essendo,
quindi, configurabile come atto (normativo o provvedimentale)
presupposto sulla base del quale la gravata sanatoria edilizia
avrebbe dovuto essere vincolativamente e consequenzialmente
rilasciata, a guisa di atto meramente
applicativo.
Nel merito, il motivo in esame si rivela fondato per le
ragioni illustrate in appresso.
Innanzitutto, il denunciato superamento dei limiti volumetrici
fissati dall’art. 32, comma 25, del l. n. 269/2003 non può
essere aggirato sulla base dell’interpretazione accreditata
dalla circolare ministeriale esplicativa n. 2699 del 7
dicembre 2003, secondo cui detti limiti volumetrici non
sarebbero applicabili alle ipotesi – come, appunto, quella
dedotta nel presente giudizio – di opere assentite in base a
titoli abilitativi edilizi giurisdizionalmente annullati.
Un simile approdo ermeneutico è stato, infatti, puntualmente
ripudiato da Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2009, n. 4.
In particolare, come chiarito in tale decisione, le opere
realizzate
in
forza
di
concessione
edilizia
giurisdizionalmente annullata non costituiscono una tipologia
autonoma di abuso condonabile ai sensi dell’ art. 32 del d.l.
269/2003 e non sono, pertanto, suscettibili di sanatoria,
allorquando la cubatura da esse ragguagliata superi le soglie
sancite dal comma 25 del medesimo art. 32.
Ciò, in quanto la disciplina legislativa sul ‘terzo condono’
non contempla alcuna deroga espressa, per i casi di opere
realizzate in base a titolo abilitativo edilizio
giurisdizionalmente annullato, ai limiti volumetrici e
tipologici dalla stessa imposti alla sanabilità degli abusi
commessi e in quanto non è possibile invocare, in senso
contrario, in virtù del mero richiamo alle disposizioni
dell’art. 39 della l. n. 724/1994, “ove compatibili”,
formulato al comma 28 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, la
deroga prevista dal comma 1 (“i predetti limiti di cubatura
non trovano applicazione nel caso di annullamento della
concessione edilizia”) del citato art. 39, trattandosi di
norma eccezionale e di stretta applicazione, nonché tenuto
conto della diversità degli statuti di volta in volta
introdotti con le tre normative succedutesi nel tempo
inmateria di sanatoria edilizia.
“Il venir meno del titolo sulla cui base l’opera è stata
realizzata, e quindi la circostanza che il ‘fatto’
realizzativo dell’opera non sia più sorretto dalla
legittimità, – osserva, in proposito, l’Adunanza plenaria –
apre la ‘possibilità’ di estendere anche a tali opere il
beneficio del condono. Quindi il legislatore ha solamente la
possibilità, e non l’obbligo, di includere nel condono le
opere realizzate nel periodo ‘coperto’ dalla legge.
L’inclusione deve avvenire attraverso una previsione espressa
e chiara, proprio in quanto viene in rilievo il giudicato e la
possibile disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di
illecito mai sottoposte al vaglio giurisdizionale e che il
giudicato di annullamento riporta all’iniziale stato di
illiceità.
Inoltre, il sistema non consente la possibilità di dare
rilievo alla situazione soggettiva di affidamento, in cui si
troverebbe colui che ha realizzato l’opera in base ad un
titolo originariamente legittimo e poi annullato, in quanto
tale situazione soggettiva si configura nei confronti
dell’amministrazione quando apre un procedimento di secondo
grado il cui possibile esito sia il provvedimento di
annullamento, ma non invece nei confronti del giudice
dell’annullamento che, chiamato a giudicare della legittimità
del titolo abilitativo da parte di quei terzi, le cui
posizioni erano rimaste impregiudicate dal rilascio del titolo
medesimo, deve solamente statuire sulla domanda proposta da
quei soggetti, legittimati ad impugnare,
fondatamente valere le proprie
ragioni.
che
fanno
Dunque, la necessità della previsione espressa era necessaria
e … non può ritenersi che ciò sia avvenuto con il rimando alle
leggi precedenti, che chiaramente si riferisce – ed in ciò
trova il suo limite – a modalità operative non espressamente
previste”.
Ciò posto, rileva, in punto di fatto, il Collegio che:
sul fondo in proprietà della D’Angelo, ubicato in Teano,
località Masseria Carpino, censito in catasto al foglio
60, particelle 152, 153, 339, 340, 391, 392 e 5212,
nonché avente superficie complessivamente pari a mq 384
(cfr. “relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota,
depositata in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio
2009), insiste fin da epoca remota un fabbricato rurale
della volumetria di circa mc 450 (cfr. sentenza di
questo Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n.
602 del 4 febbraio 2003; “relazione peritale” redatta
dall’arch. Camerota e “perizia tecnica di parte” redatta
dall’arch. Pirone, depositate in giudizio dal ricorrente
il 2 febbraio 2009);
con la concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998 –
ritenuta inoppugnabile dalla sentenza di questo
Tribunale amministrativo regionale, sez. IV, n. 602 del
4 febbraio 2003, confermata in appello dal Consiglio di
Stato, sez. V, con sentenza n. 3094 del 17 giugno 2014 –
è stato assentito, nell’ambito del medesimo fondo, un
ulteriore fabbricato rurale della volumetria di mc
602,53/608,17 (cfr. “perizia stragiudiziaria” redatta
dal geom. De Simone, depositata in giudizio dalla
controinteressata il 25 febbraio 2009; “relazione
peritale” redatta dall’arch. Camerota e “perizia tecnica
di parte” redatta dall’arch. Pirone, depositate in
giudizio dal ricorrente il 2 febbraio 2009);
in forza delle concessioni edilizie in sanatoria n. 136
e in variante 137 dell’11 dicembre 2001 – annullate
dalla sentenza di questo Tribunale amministrativo
regionale, sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003,
confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V,
con sentenza n. 3094 del 17 giugno 2014 –, la cubatura
del secondo dei suindicati fabbricati rurali è stata
ampliata fino a mc 1.274,04/1.278,78 (cfr. “perizia
stragiudiziaria” redatta dal geom. De Simone, depositata
in giudizio dalla controinteressata il 25 febbraio 2009;
“relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota
e
“perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone,
depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio
2009; relazione tecnica al progetto di variante
approvato con le concessioni edilizie in sanatoria n.
136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre 2001,
depositata in giudizio dall’amministrazione resistente
il 23 febbraio 2009), così da risultare raddoppiata
rispetto a quella inoppugnabilmente assentita con la
concessione edilizia n. 45 del 20 aprile 1998 (cfr.
sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale,
sez. IV, n. 602 del 4 febbraio 2003);
la cubatura dell’originario manufatto assentito con la
concessione edilizia 45 del 20 aprile 1998, poi ampliato
mediante le opere abusive legittimate con le annullate
concessioni edilizie in sanatoria n. 136 e in variante
n. 137 dell’11 dicembre 2001, è pari, dunque, a circa mc
602,53/608,17, mentre la cubatura preesistente alle
stesse sull’intero fondo in proprietà della D’Angelo è
complessivamente pari a circa (450 + 602,53/608,17 =)
1.052,53/1.058,17;
dette opere abusive ragguagliano, a loro volta, una
volumetria di circa mc 661,51/670,61 (cfr. “perizia
stragiudiziaria” redatta dal De Simone, depositata in
giudizio dalla controinteressata il 25 febbraio 2009;
“relazione peritale” redatta dall’arch. Camerota e
“perizia tecnica di parte” redatta dall’arch. Pirone,
depositate in giudizio dal ricorrente il 2 febbraio
2009).
Ora, è evidente che queste ultime, se, da un lato, non
eccedono la misura massima di mc 750, d’altro lato,
superano largamente la soglia del 30% della costruzione
originaria ex 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003
(corrispondente a circa mc 180,76/182,45, ove
correttamente rapportata alla cubatura del solo
manufatto da esse attinto, assentito con l’inoppugnabile
concessione edilizia n. 45 del 20 aprile 1998, oppure a
circa mc 315,76/317,45, ove anche rapportata alla
cubatura preesistente sull’intero fondo in proprietà
della D’Angelo).
Al riguardo, giova rimarcare che i limiti volumetrici fissati
dal citato art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 operano non
già disgiuntamente, bensì congiuntamente.
In questo senso, Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2013, n.
6042 ha osservato che, come appare chiaro dal tenore letterale
della norma, gli incrementi volumetrici consentiti del
manufatto non devono essere superiori al 30% della cubatura
della costruzione originaria e non possono in ogni caso
eccedere mc 750: questo non significa – come, invece, si
pretenderebbe da parte resistente – che all’esistente sia
comunque permesso aggiungere altri mc 750, prescindendo dal
predetto rapporto percentuale rispetto alla preesistenza. Si
tratta, infatti, come detto, di parametri congiunti, e non
disgiunti.
Nello stesso senso, Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 45 ha
così statuito, con riferimento all’omologa disposizione
dell’art. 39, comma 1, della l. n.
724/1994:
“l’art. 39, comma 1, della n. 724/1994 è stato già
sottoposto al giudizio di questa Corte (sent. n.
302/1996; ord. n. 395/1996), che ha privilegiato una
interpretazione ‘di sistema’ delle disposizioni in
esame, sottolineando la natura di limite assoluto ed
inderogabile propria della previsione massima di
cubatura di mc 750, che funge altresì come norma di
chiusura, in aggiunta al limite di incremento
volumetrico del 30%, nella ipotesi di ampliamento di
fabbricati preesistenti”;
“i limiti di volumetria ammessa per la sanatoria
discendono da esigenze dirette a circoscrivere la
definizione agevolata, e inderogabili per una
interpretazione conforme a Costituzione, di modo che il
limite di mc 750 funzioni, senza distinzione per tutte
le sanatorie ammissibili, come norma di chiusura, che
per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si
aggiunge (come limite ulteriore) al limite di incremento
volumetrico del 30% rispetto alla volumetria della
costruzione originaria”;
“il legislatore, con una scelta discrezionale non
viziata da irragionevolezza, ha voluto che gli
ampliamenti ricompresi nel nuovo condono non eccedessero
dal duplice coesistente limite (non superiore al 30%
della volumetria iniziale originaria o assentita; ovvero
a 750 mc. in assoluto) sempre con riferimento alla
volumetria costituente ampliamento, risultando, così,
che il limite di chiusura di mc 750 applicabile agli
ampliamenti veniva a scattare, impedendo il condono,
quando il fabbricato ‘originario o assentito’ aveva una
volumetria superiore a mc 2500 (30% di mc 2500 = mc
750)”.
Dalle superiori considerazioni discende, in definitiva,
che gli interventi in ampliamento risultati abusivi,
dacché eseguiti in forza delle concessioni edilizie in
sanatoria 136 e in variante n. 137 dell’11 dicembre
2001, giurisdizionalmente annullate, sono stati
illegittimamente condonati con l’impugnato provvedimento
del 20 novembre 2008, in quanto eccedenti la soglia del
30% della volumetria della costruzione originaria,
sancito dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003.
5. Fondato si rivela anche il motivo di impugnazione
secondo cui illegittimamente il Comune di Teano avrebbe
consentito alla controinteressata di integrare la
propria infedele domanda di condono mediante modifica
del relativo oggetto e pagamento di un’ulteriore somma
(€ 14.063,48) a conguaglio di quella già versata a
titolo di oblazione (oltre che di oneri concessori).
In proposito, giova premettere, in punto di fatto, che:
nella propria domanda dell’11 novembre 2004 (prot.
20520), la D’Angelo ha richiesto il condono di un abuso
rientrante nella tipologia 6 dell’allegato 2 al d.l. n.
269/2003 (“opere di manutenzione straordinaria, come
definite dall’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. 6
giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o
modalità di esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume”) ed ha versato la corrispondente
oblazione nella misura di € 516;
nel descrivere l’abuso in parola, ha ellitticamente
dichiarato che “trattasi di presunto illecito di natura
giuridico-amministrativa di diretto interesse del Comune
di Teano, che, a seguito di sentenza del TAR Campania
602 del 4
annullate
febbraio 2003, si
è
visto dichiarare
le concessioni edilizie in sanatoria e
variante n. 136 e n. 137 dell’11 dicembre 2001 …
(avverso tale sentenza pende opposizione presso
Consiglio di Stato …)” e che “il fabbricato è stato
costruito, ultimato e collaudato nel pieno rispetto
normativo e planovolumetrico prescritto dalla normativa
vigente e dalle suddette concessioni con il pagamento
totale dei rispettivi oneri di urbanizzazione”;
con nota del 16 gennaio 2008, prot. 1013, il Comune di
Teano ha riqualificato l’illecito edilizio commesso
dalla D’Angelo nella tipologia 1 dell’allegato 2 al d.l.
n. 269/2003 (“opere realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e non
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici”) e, quindi, rideterminato
l’importo dell’oblazione dovuta nella misura complessiva
di € 15.972.
Ora, appare innegabile che la domanda di condono
presentata dalla controinteressata l’11 novembre 2004
(prot.
1. 20520) sia stata formulata in maniera dolosamente
infedele, anche in considerazione del contenuto
ellittico e reticente delle precisazioni descrittive ivi
fornite.
L’inesattezza riscontrabile nella domanda anzidetta, in quanto
incidente su elementi essenziali dell’abuso, quali la sua
consistenza e la sua qualificazione giuridica (essendosi
dichiarate opere di manutenzione straordinaria a fronte di
interventi effettivamente realizzati in ampliamento di un
fabbricato preesistente, con conseguente classificazione nella
tipologia 6, anziché nella tipologia 1 dell’allegato 2 al d.l.
1. 269/2003), oltre all’importo della relativa oblazione, è
infatti, tale da integrare, di certo, gli estremi della
infedeltà dolosa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre
2009,
2. 7491; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2309; TAR Campania,
Napoli, sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1166; sez. VII, 9
maggio 2014, n. 2574).
Ciò avrebbe dovuto precludere in radice la riconoscibilità del
beneficio dell’invocata sanatoria edilizia: “se nei termini
previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente
corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente
inesatta, – recita, in questo senso, l’art. 32, comma 37, del
d.l. n. 269/2003 – le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
all’art. 48 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380”; “se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle
inesattezze riscontrate – stabilisce, nel contempo, l’art. 40,
comma 1, della l. n. 47/1985 – deve ritenersi dolosamente
infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I
Viceversa, nella specie, il Comune di Teano ha non solo
trascurato tale circostanza ineludibilmente preclusiva
del richiesto condono, ma ha anche modificato ex
officio, ben dopo lo scadere del termine previsto
dall’art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003, l’oggetto
sostanziale della domanda dell’11 novembre 2004 (prot.
n. 20520) e, in via consequenziale, ricalcolato
l’importo dell’oblazione dovuta.
In questo senso, è stato osservato che: – non è configurabile
una sorta di “procedimento in progress” di presentazione della
domanda di sanatoria edilizia, tenuto conto che la normativa
stabilisce un termine ultimativo al riguardo; – pertanto, non
è ammessa dall’ordinamento una integrazione ex post
dell’istanza di condono già presentata, la quale sopravvenga,
di fatto, a modificare l’oggetto di quest’ultima; – la
correzione successiva di quanto ex ante dichiarato e richiesto
è anche ipotizzabile, sempreché, però, investa elementi
assolutamente marginali, senza incidere sul contenuto
sostanziale della precedente domanda (cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 24 marzo 2014, n. 1391). Ed invero, come accennato, il
termine previsto dall’art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003
ha natura perentoria e, pertanto, non è consentito un suo
aggiramento mediante lo strumento della integrazione
documentale, recuperando al procedimento di sanatoria abusi
originariamente non contemplati nella domanda presentata dal
privato.
L’art. 35 della l. n. 47/1985 (applicabile in virtù del rinvio
operato dall’art. 32, comma 28, del d.l. n. 269/2003) non può,
quindi, che riferirsi ad integrazioni di dettaglio e meramente
chiarificatrici, laddove, al comma 12, consente al soggetto –
peraltro, entro il termine perentorio ivi previsto – di
integrare, ove necessario, la domanda di condono, così come
laddove, analogamente, al successivo comma 15, consente
all’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione,
restando, comunque, esclusa la possibilità di sostituire o
modificare l’oggetto stesso dell’istanza originaria.
E’, cioè, da reputarsi compatibile col sistema delineato dal
legislatore l’integrazione della domanda di condono edilizio
su impulso del privato ovvero dell’amministrazione, nei soli
limiti enunciati dal citato art. 25, commi 12 e 15, della l.
1. 47/1985, mentre non lo è la configurazione di una sorta
di sanabilità d’ufficio mediante l’introduzione nella
domanda – d’autorità o anche d’intesa col soggetto
richiedente – di figure di abuso in essa originariamente
non contemplate e che presentino – come, appunto, nella
specie – una rilevanza non già meramente accessoria o
secondaria, ma nettamente preponderante rispetto a
quelle originariamente contemplate. Una volta decorso il
termine perentorio ex art. 32, comma 32, del d.l. n.
269/2003, vanno, conseguentemente, ripudiate le
modifiche dell’istanza di condono in corso del procedimento,
che siano volte a consentire al privato la sostituzione o la
trasformazione del relativo oggetto mediante indicazione di
beni e/o abusi radicalmente diversi da quelli inizialmente
sottoposti a sanatoria (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 17
gennaio 2007, n. 298; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4
dicembre 2008, n. 1558).
Privo di pregio è, poi, il profilo di censura a tenore del
quale, trattandosi, nella specie, di immobile ricadente in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, c, dellar. Campania n. 10/2004, avrebbe,
comunque, incontrato il limite quantitativo di mc 75
L’invocato art. 4 della l. r. Campania n. 10/2004 è stato,
infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006.
7. Così come eccepito da parte resistente, inammissibili
per carenza di interesse a proporli sono i motivi
aggiunti avverso la nota del coordinatore responsabile
U.T.C. del Comune di Teano, prot. n. 2735/R, del 2
febbraio 2009.
Ciò, in quanto tale atto si risolve in mere controdeduzioni al
ricorso originario, volte a giustificare e sostanziare la
costituzione e la difesa dell’intimata amministrazione
comunale nel presente giudizio (cfr. deliberazione della
giunta comunale di Teano n. 41 del 4 febbraio 2009, avente per
oggetto “costituzione in
giudizio e
nomina
difensore
dell’ente; ricorso TAR Campania De Monaco Alfonso contro
Comune di Teano”).
Esso, dunque, oltre a fondarsi su argomentazioni che si
pongono in logica e insuperata antitesi ai motivi di
accoglimento accreditati retro, sub n. 4 e 5, non riveste
alcuna portata provvedimentale e, come tale, potenzialmente
lesiva della sfera giuridica dell’interessato.
8. In conclusione, stante l’acclarata fondatezza delle
censure scrutinate retro, sub 4 e 5, il ricorso in
epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento con esso impugnato, mentre, essendosene
ravvisata la carenza di interesse a proporli, i relativi
motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
9. L’avanzata domanda di risarcimento del danno per
equivalente monetario deve essere, invece, respinta,
considerata la sua assoluta genericità, in termini di
allegazioni e prove a suo fondamento, sia in rapporto
all’an sia in rapporto al quantum del lamentato danno
10. Le spese di lite, compensate per 1/3 in ragione del non
totale accoglimento delle censure e delle domande
proposte vanno per la restante parte poste a carico
della controinteressata e del Comune di Teano, in parti
uguali, e liquidate in favore del ricorrente
in
complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge,.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Ottava), definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso
introduttivo e, per l’effetto, annulla il permesso di
costruire in sanatoria del 20 novembre 2008; dichiara
inammissibili i motivi aggiunti; respinge la domanda di
risarcimento del danno per equivalente monetario;condanna il
Comune di Teano e D’Angelo Lucia al pagamento, in favore di De
Monaco Alfonso, di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano
in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge, da
ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 a carico di
ciascuna delle predette parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17
giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF Olindo Di Popolo,
Primo Referendario, Estensore Francesca Petrucciani, Primo
Referendario
In Prefettura si discuterà
anche
della
sorte
del
Comandante dei Vigili Urbani
di Teano
Oggi i rappresentanti della minoranza consiliare saranno
ricevuti dal Prefetto di Caserta per illustrare le ragioni di una
richiesta inviata settimane fa e che riguardava alcuni aspetti della
vita burocratica ed amministrativa del nostro Comune.
Tra le questioni sul tavolo ci sarà anche il parere della corte
dei Conti che ha confermato quanto già anticipato da chi di questa
materia ne mastica abbastanza, cioè la impossibilità per il Sindaco e
la sua Giunta di approvare provvedimenti che prevedano assunzioni di
spesa che vadano oltre le possibilità economiche dell’Ente. In
particolare le norme di contabilità degli enti attualmente in vigore
vietano di assumere anche con contratti a termine o mascherati sotto
forma ci consulenza e convenzioni, personale esterno all’Ente.
Caso portato all’attenzione del Prefetto è quello del comandante
dei Vigili Urbani Enzo Colucci a scavalco con il comune di Marzano
Appio.
Se si dovesse confermare la tesi della minoranza almeno
l’ultimo anno di contratto con il comandante che scaduto lo scorso 31
agosto., dovrebbe essere considerato fuori bilancio.
In giornata ne sapremo di più su questa vicenda ma intanto
qualcuno si chiede: ma era proprio necessario fare uno strappo alla
regolarità contabile per occupare una posizione senza riceverne alcun
beneficio? La situazione a Teano è sotto gli occhi di tutti: traffico
impazzito,
parcheggi
comportamenti
selvaggi
incivili,
ovunque,
smaltimento
dei
alcuna
rifiuti
sanzione
selvaggi
per
ed
imbrattamento delle pareti di alcuni edifici pubblici senza che
nessuno intervenga.
Conosciamo bene i problemi della locale stazione dei vigili,
organico ridotto e risorse ridotte e in questo senso una unità
dall’esterno poteva essere utile ma purtroppo il comandante non si fa
vedere in giro, impegnato forse a compilare le carte e facendo
mancare il suo utile apporto per ripristinare un minimo di ordine
pubblico, magari stazionando nei punti nevralgici della città ed
esercitare la sua autorità.
Se queste considerazioni percepibili dall’opinione pubblica
hanno un fondamento, ma allora non era meglio lasciare l’incarico di
guidare i pochi uomini ancora in servizio al vigile anziano in
possesso dei requisiti, in attesa di avviare un concorso interno e
reclutare tra le varie risorse umane e professionali
disponibili il
futuro comandante?
Vedremo, vedremo, tra poco è l’alba.
Sandro Pinelli
Il primo giorno di scuola
Per molti, quel lontano ricordo è ancora chiaro
e nitido. Per altri invece, è orami svanito
chissà
dove.
In
tanti,
si
apprestano
a
“rivivere” il primo giorno di scuola. In molte
famiglie, ci si sta preparando “a ritornare”
dietro i banchi. Osservare come lo stanno
vivendo loro, i remigini, non ha prezzo. Ci fa
tornare bambini.
Genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii. Ciascuno, più o meno
emozionato più di loro, ha voluto dire la sua, per incoraggiare quello
che fino a ieri era solo un frugoletto. Di lì a breve, quel cucciolo
d’uomo, dovrà sostenere la prima prova vera della sua vita: il primo
giorno di scuola! Un emozione forte, da bere tutta di un fiato.
Lo zainetto è ormai pronto da più di una settimana. Sono giorni che
non si fa altro che parlare di come sarà quel primo giorno.
L’astuccio, è del personaggio preferito. All’interno, colori e matite
sono stati sistemati meticolosamente dalle sue manine. Non mancano
gomma, temperamatite, un righello e le forbicine. “Papi, quelle con la
punta arrotondata. Mi raccomando”. In ultimo le penne. Una nera, una
blu ed una rossa, “di quelle che si cancellano, me l’ha detto mia
sorrella”. Si sorrella con due “erre”, perché così la chiama!
Il grembiulino stirato di tutto punto, fa bella mostra di se
agganciato alla porta dell’armadio. Le scarpine, come due bolidi della
Ferrari fermi ai box, sono pronte per la partenza. Pulite, lucidate di
tutto punto. Sulla sedia, l’occorrente per vestirsi. Tutto scelto
rigorosamente e con attenzione da lei. Mamme, perdete ogni speranza.
Loro, già sanno cosa vogliono. Ed hanno le idee chiare. Fin troppo.
L’adrenalina è a mille. Che bello sarebbe poter tornare bambino di sei
anni per un momento. Giusto il tempo di rivivere quell’emozione, per
poi ritornare nel mondo bugiardo dei grandi. La foto ricordo da
incorniciare. Le lacrimucce che a stento mamme e nonne riusciranno a
trattenere. Quelle stesse lacrime di gioia, che nonni e papà
faticheranno a nascondere mentre abbracceranno il loro piccoli
campioni ponti per varcare il cancello.
Abbiamo scelto tra tanti “pensieri”, che il social per eccellenza ci
ha notificato, questi due. Non c’è un motivo particolare, ma speriamo
che possano essere d’augurio per tutti i bambini che stanno per
iniziare questa grande avventura.
“……. un domani vi rivedrete bambini, adolescenti, e riguarderete quel
bambino con infinita tenerezza e con tanta nostalgia; chiuderete gli
occhi e avrete l’istinto irrefrenabile di andare ad abbracciare quel
bambino che eravate, di consolarlo e dirgli di non preoccuparsi,
perché è solo un’avventura …. una meravigliosa avventura ……”
“….. sembra ieri che ti tenevamo tra le braccia, uno scricciolo
piccolo come una bambolina, e ora invece sei pronta per cominciare il
tuo percorso nella scuola. E il pensiero mi emoziona e mi riempie di
orgoglio.
Ti auguro di vivere ogni giorno col sorriso, animata da
quella curiosità e voglia di conoscere che ti farà crescere sana e
libera, con la mente aperta e il cuore gonfio di luminosi ideali.
In
bocca al lupo “cicci”, che la strada che hai davanti sia piena di
piccoli e grandi successi, noi ti accompagneremo sempre, felici per
ogni passo che farai …….Ti voglio bene”
Che la campanella squilli ! Buon anno scolastico a tutti.
Luciano Passariello
LA
VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA NON SORVEGLIA, IN
ATTESA DEL REGOLAMENTO
La notizia che anche la città di Teano si sarebbe dotata di un
sistema di videosorveglianza fu accolta con favore dai cittadini anche
perché vedevano in questo moderno sistema di controllo del territorio
un sistema di dissuasione
contro la delinquenza ed i reati contro il
patrimonio, come utile supporto alle indagini nei casi di reati.
Il progetto fu preparato dall’ex comandante dei Vigili Urbani
Antonio
Di
Nardo
ed
inoltrato
con
decisione
della
passata
Amministrazione, ottenne il finanziamento governativo ne l’ambito del
progetto Città Sicure promosso dal Ministero degli Interni.
Oggi l’impianto è stato completamente installato con 26
telecamere funzionanti ed una cabina di registrazione.
Copre i
quattro ingressi della città e quasi tutto il Centro storico
(naturalmente le arterie principali) con alcuni punti specifici di
particolare interesse e ritenuti punti sensibili.
L’impianto sta già registrando ma le immagini non possono
essere utilizzate in quanto manca il regolamento comunale, già
inserito all’ordine del giorno di un precedente Consiglio comunale ma
rinviato per un vizio formale.
Forse è il caso che un argomento del genere trovi la massima
attenzione da parte del Presidente del Consiglio per la convocazione
di un consiglio comunale utile a sbloccare questa situazione
altrimenti ingiustificabile.
Severino Cipullo
Per favore pulite quei muri,
la scuola merita rispetto!
Pronta
risposta
delle
autorità comunali.
Siamo
lieti
di
informare il nostro attento lettore che ci segnalò lo sconcio sui muri
della Scuola Media Laurenza che, il nostro appello è stato accolto e
le autorità competenti si sono mostrate assolutamente sensibili a
ripristinare quella decenza con
cui noi vogliamo proteggere i nostri
giovani. Le pareti esterne dell’edificio scolastico sono state
ritinteggiate e ripulite delle frasi ed immagini oscene e volgari che
qualche imbecille aveva provveduto a imbrattare. Non ci importa
attribuirci la paternità di quanto si è verificato, potrebbe trattarsi
anche di una coincidenza ma, almeno per una volta, le coincidenze
servono per dare una buona notizia.
Alcuni giorni fa , sulle pagine
di Facebook
del Gruppo Il Messaggio,
abbiamo letto il post di un attento lettore che spesso non fa mancare
puntuali segnalazioni sottolineate alcune volte con una piccola dose
di sarcasmo, lieve ma pungente.
In questa occasione l’argomento segnalato
all’opinione dei lettori è stato quello della riapertura delle scuole
prevista per il prossimo 14 settembre a cui tutte le famiglie con
figli in età scolare si stanno organizzando. Il post però segnalava un
malcostume che ormai regna sovrano negli ambienti studenteschi, quello
di imbrattare le pareti degli edifici scolastici con scritte non
sempre rispettose del buon costume.
L’edificio segnalato è la scuola Media Laurenza al Viale
Sant’Antonio, che ancora oggi, a qualche giorno dalla riapertura
dell’anno scolastico, si presenta con scritte volgari ed indecorose
che danno dell’edificio una immagine tutt’altro che rassicurante ed
educativa. Le foto che pubblichiamo danno una parziale idea
della
realtà.
Non si può continuare così. La mancanza di rispetto per le cose
proprie ci può anche stare, ognuno è libero di farsi male da solo, ma
quando si tocca il patrimonio pubblico
il problema è diverso e ci va di mezzo anche la legge che dovrebbe
intervenire più efficacemente, come pure un occhio più vigile da parte
di chi avrebbe il dovere di rimuovere queste sconcezze che, leggendo
la data, sono li presenti da oltre un anno.
Il post invocava un intervento urgente di ripristino del
decoro prima che i ragazzi inizino il nuovo anno scolastico. I
genitori saranno attenti osservatori dello stato dei muri il giorno in
cui accompagneranno i loro ragazzi
presso il
garantire loro istruzione e senso civico.
Antonio Guttoriello
luogo che dovrebbe