Testo completo - Provincia di Savona

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Testo completo - Provincia di Savona
Allegato A alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 24/09/2013
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PROVINCIA DI SAVONA
REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE ED USO DEI RICHIAMI VIVI PER L'ESERCIZIO
VENATORIO DA APPOSTAMENTO NELLA PROVINCIA DI SAVONA
ARTICOLO 1
REGISTRO PROVINCIALE E REGISTRO PERSONALE
1. Presso la Provincia di Savona è istituito un Registro dei Cacciatori residenti autorizzati alla
detenzione ed all'uso dei richiami vivi, sia di cattura che di allevamento, per l'esercizio
venatorio condotto da appostamento, fisso in via esclusiva o temporaneo.
2. Nel medesimo registro sono annotate la quantità e le specie unicamente dei richiami di
cattura, con gli estremi degli anelli inamovibili.
3. Apposito registro personale è rilasciato dalla Provincia, con pagine numerate e vidimate, a
ciascun cacciatore iscritto.
ARTICOLO 2
ISCRIZIONI, DENUNCE, VARIAZIONI, AGGIORNAMENTI DEI REGISTRI
1. Al fine dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 1 deve essere presentata apposita
domanda di autorizzazione alla detenzione al Presidente della Provincia, da parte
dell’interessato. La domanda dovrà indicare la località di abituale detenzione degli
esemplari. Le successive acquisizioni di richiami di cattura dovranno essere comunicate
entro 10 giorni alla Provincia, corredate dalla certificazione di legittima provenienza degli
esemplari, le specie, la quantità, nonché i dati incisi sugli anelli inamovibili. Ogni
variazione di quanto sopra, relativa ai richiami di cattura, dovrà essere comunicata alla
Provincia entro e non oltre giorni 20, incluso il giorno della stessa. La Provincia aggiornerà
il proprio registro entro giorni 30 dalla comunicazione. E' obbligo del cacciatore iscritto
detenere, compilare e aggiornare contestualmente ad ogni variazione il registro in suo
possesso con i dati relativi alle specie, le quantità e i dati incisi sugli anelli inamovibili e
conservare i certificati di provenienza degli uccelli di allevamento.
2. Non potrà essere iscritto nel Registro Provinciale chi abbia violato nei 5 anni precedenti le
disposizioni dell'art 30 della legge 157/92. L'autorizzazione già rilasciata sarà revocata al
titolare che abbia violato il citato art 30 delle legge 157/92. Decorsi cinque anni dalla
revoca o dal diniego potrà essere accolta nuova richiesta di autorizzazione.
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ARTICOLO 3
SPECIE E LIMITI
1. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate all'art 4 comma 4 legge
157/92.
2. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso in via esclusiva con richiami vivi di cattura
sono consentite la detenzione e l'uso di 10 richiami per specie, con un massimo complessivo
di 40.
3. Per chi esercita da appostamento temporaneo con richiami vivi di cattura sono consentite la
detenzione e l'uso di massimo 10 unità complessive.
4. I limiti di cui sopra non si applicano per la detenzione e l'uso di richiami nati in cattività, sia
in relazione al numero che alle specie.
5. Gli uccelli provenienti da allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale sono utilizzabili ai
sensi dell'art. 17 comma 2, Reg. Reg. Liguria 1/98, purché appartenenti a specie cacciabili,
comprese quelle in deroga.
6. Qualora, a seguito di modifiche normative, una specie non sia più cacciabile, sarà vietato
unicamente l'utilizzo nell'attività venatoria degli esemplari regolarmente detenuti.
7. Potranno essere detenuti ed utilizzati, con gli stessi criteri sopra elencati, esemplari di specie
in oggi non consentite, qualora vengano modificate le norme che lo impediscono.
ARTICOLO 4
SOSTITUZIONE, CESSIONE, AFFIDO TEMPORANEO DI RICHIAMI
1. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire previa consegna alla Provincia di
iscrizione del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di un certificato del
servizio veterinario ASL che lo attesti e del relativo anello. La sostituzione è ammessa nel
rispetto delle quantità massime detenibili. Lo smarrimento o la perdita del richiamo di
cattura dovrà essere comprovata da formale dichiarazione resa alla Provincia di iscrizione.
La sostituzione può avvenire solo con richiami resi disponibili da impianti della cui
autorizzazione siano titolari le Province. In caso di mancata sostituzione di un richiamo di
cattura deceduto, l'anello va restituito alla Provincia.
2. Un cacciatore, iscritto nel registro di cui all'Articolo 1, cessando l'attività, può cedere, senza
onere, ad altro cacciatore autorizzato o in via di autorizzazione i richiami vivi di cattura,
legalmente detenuti, previa formale comunicazione alla Provincia di iscrizione 10 giorni
prima, sempre nel rispetto delle quantità massime detenibili.
3. I richiami, sia di cattura che di allevamento, possono essere affidati temporaneamente ad
altri cacciatori purché non revocati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Se la durata
dell'affidamento è superiore ad una singola giornata di caccia gli affidatari devono essere
regolarmente iscritti al Registro di cui all'art. 1 del presente Regolamento; tale operazione
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deve essere contestualmente riportata sui relativi registri, sempre nel rispetto delle quantità
massime detenibili.
ARTICOLO 5
DIVIETI E OBBLIGHI
1. E' vietato l'uso e la detenzione dei richiami vivi che non siano identificati mediante anello
inamovibile numerato e rilasciato dalla Provincia o da enti e associazioni da questa
riconosciuti con specifico atto. Per inamovibile si intende l'anello privo di punti di frattura,
non più riutilizzabile.
2. Gli esemplari devono essere detenuti e mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere
igienico-sanitario e del benessere degli animali.
3. E' vietato l'uso o la detenzione di qualsivoglia esemplare accecato, mutilato o legato per le
ali e l'uso di esemplari feriti o malati.
4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività
venatoria.
5. I richiami vivi sia di cattura che di allevamento, privi di anello inamovibile di cui al comma
1, sono sequestrati ed immediatamente liberati dal personale di vigilanza.
6. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme .
ARTICOLO 6
NORMA DI SALVAGUARDIA
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 1 del “Regolamento per la
detenzione e l'uso dei richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamento nella
Provincia di Savona” approvato con D.C.P. n. 51 del 18/09/2012.
ARTICOLO 7
CONDIZIONI DI STABULAZIONE, UTILIZZO E TRASPORTO DEI RICHIAMI
1. I richiami, al di fuori del periodo di caccia stabilito, devono essere tenuti in apposite gabbie
o locali o voliere, di dimensioni adeguate al numero di soggetti detenuti, al fine di garantire
idonee condizioni igienico-sanitarie e di mantenere le buone condizioni fisiche degli
esemplari, che devono potersi muovere comodamente; all'interno di tali strutture devono
essere poste adeguate mangiatoie e abbeveratoi. In caso di voliere all'aperto, almeno una
parte deve essere coperta da una struttura rigida e impermeabile.
2. Le gabbie utilizzabili per la detenzione durante il periodo di caccia e/o l’utilizzo presso gli
appostamenti devono avere una larghezza minima tale da permettere l’apertura alare
dell’uccello. Gli uccelli devono essere stabulati uno per gabbia.
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Per le seguenti specie:
Merlo (Turdus merula),
Tordo bottaccio (Turdus philomelos),
Tordo sassello (Turdus iliacus),
Cesena (Turdus pilaris),
Quaglia (Coturnix coturnix),
devono essere utilizzate gabbie con dimensioni minime alla base 25x30 cm. e altezza 20 cm.
4. Per l’Allodola (Alauda arvensis) deve essere predisposta una protezione in materiale idoneo
(tela) nella parte superiore della gabbia; l’altezza dal pavimento alla parte superiore deve
essere almeno di cm. 20 e la base deve avere dimensioni minime di 20x15 cm.
5. Le gabbie :
• devono essere costruite esclusivamente con elementi di legno o plastica a sezione tonda e
diametro non inferiore ai 4 mm, evitando l'uso di reti o sbarrette metalliche o altri materiali
che possano provocare traumi o escoriazioni all’uccello;
• devono essere provviste di posatoi orizzontali, in legno o plastica, a sezione tonda e
diametro non inferiore a 8 mm e di acqua e cibo sufficienti in adeguati contenitori;
• devono essere mantenute nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e provviste di un
fondo a griglia;
• devono essere dotate, nella fase di spostamento degli uccelli, di copertura con teli idonei a
mantenere le condizioni di penombra.
6. I richiami mutilati, accecati o malati devono essere sequestrati dai soggetti preposti alla
vigilanza e messi a disposizione della Provincia per la loro collocazione presso centri di
recupero per la fauna selvatica autorizzati.
ARTICOLO 8
VIGILANZA
1. La vigilanza ed i controlli per accertare l'osservanza di quanto disposto dal presente
Regolamento è attribuita a tutti i soggetti con competenze di polizia venatoria.
2. La detenzione dei richiami vivi è soggetta anche alla vigilanza veterinaria esercitata dalla
A.S.L. competente per territorio.
3. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.