Testo completo - Provincia di Savona
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Allegato A alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 24/09/2013 Pag. 1 PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE ED USO DEI RICHIAMI VIVI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO NELLA PROVINCIA DI SAVONA ARTICOLO 1 REGISTRO PROVINCIALE E REGISTRO PERSONALE 1. Presso la Provincia di Savona è istituito un Registro dei Cacciatori residenti autorizzati alla detenzione ed all'uso dei richiami vivi, sia di cattura che di allevamento, per l'esercizio venatorio condotto da appostamento, fisso in via esclusiva o temporaneo. 2. Nel medesimo registro sono annotate la quantità e le specie unicamente dei richiami di cattura, con gli estremi degli anelli inamovibili. 3. Apposito registro personale è rilasciato dalla Provincia, con pagine numerate e vidimate, a ciascun cacciatore iscritto. ARTICOLO 2 ISCRIZIONI, DENUNCE, VARIAZIONI, AGGIORNAMENTI DEI REGISTRI 1. Al fine dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 1 deve essere presentata apposita domanda di autorizzazione alla detenzione al Presidente della Provincia, da parte dell’interessato. La domanda dovrà indicare la località di abituale detenzione degli esemplari. Le successive acquisizioni di richiami di cattura dovranno essere comunicate entro 10 giorni alla Provincia, corredate dalla certificazione di legittima provenienza degli esemplari, le specie, la quantità, nonché i dati incisi sugli anelli inamovibili. Ogni variazione di quanto sopra, relativa ai richiami di cattura, dovrà essere comunicata alla Provincia entro e non oltre giorni 20, incluso il giorno della stessa. La Provincia aggiornerà il proprio registro entro giorni 30 dalla comunicazione. E' obbligo del cacciatore iscritto detenere, compilare e aggiornare contestualmente ad ogni variazione il registro in suo possesso con i dati relativi alle specie, le quantità e i dati incisi sugli anelli inamovibili e conservare i certificati di provenienza degli uccelli di allevamento. 2. Non potrà essere iscritto nel Registro Provinciale chi abbia violato nei 5 anni precedenti le disposizioni dell'art 30 della legge 157/92. L'autorizzazione già rilasciata sarà revocata al titolare che abbia violato il citato art 30 delle legge 157/92. Decorsi cinque anni dalla revoca o dal diniego potrà essere accolta nuova richiesta di autorizzazione. Pag. 2 ARTICOLO 3 SPECIE E LIMITI 1. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate all'art 4 comma 4 legge 157/92. 2. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso in via esclusiva con richiami vivi di cattura sono consentite la detenzione e l'uso di 10 richiami per specie, con un massimo complessivo di 40. 3. Per chi esercita da appostamento temporaneo con richiami vivi di cattura sono consentite la detenzione e l'uso di massimo 10 unità complessive. 4. I limiti di cui sopra non si applicano per la detenzione e l'uso di richiami nati in cattività, sia in relazione al numero che alle specie. 5. Gli uccelli provenienti da allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale sono utilizzabili ai sensi dell'art. 17 comma 2, Reg. Reg. Liguria 1/98, purché appartenenti a specie cacciabili, comprese quelle in deroga. 6. Qualora, a seguito di modifiche normative, una specie non sia più cacciabile, sarà vietato unicamente l'utilizzo nell'attività venatoria degli esemplari regolarmente detenuti. 7. Potranno essere detenuti ed utilizzati, con gli stessi criteri sopra elencati, esemplari di specie in oggi non consentite, qualora vengano modificate le norme che lo impediscono. ARTICOLO 4 SOSTITUZIONE, CESSIONE, AFFIDO TEMPORANEO DI RICHIAMI 1. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire previa consegna alla Provincia di iscrizione del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di un certificato del servizio veterinario ASL che lo attesti e del relativo anello. La sostituzione è ammessa nel rispetto delle quantità massime detenibili. Lo smarrimento o la perdita del richiamo di cattura dovrà essere comprovata da formale dichiarazione resa alla Provincia di iscrizione. La sostituzione può avvenire solo con richiami resi disponibili da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province. In caso di mancata sostituzione di un richiamo di cattura deceduto, l'anello va restituito alla Provincia. 2. Un cacciatore, iscritto nel registro di cui all'Articolo 1, cessando l'attività, può cedere, senza onere, ad altro cacciatore autorizzato o in via di autorizzazione i richiami vivi di cattura, legalmente detenuti, previa formale comunicazione alla Provincia di iscrizione 10 giorni prima, sempre nel rispetto delle quantità massime detenibili. 3. I richiami, sia di cattura che di allevamento, possono essere affidati temporaneamente ad altri cacciatori purché non revocati ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Se la durata dell'affidamento è superiore ad una singola giornata di caccia gli affidatari devono essere regolarmente iscritti al Registro di cui all'art. 1 del presente Regolamento; tale operazione Pag. 3 deve essere contestualmente riportata sui relativi registri, sempre nel rispetto delle quantità massime detenibili. ARTICOLO 5 DIVIETI E OBBLIGHI 1. E' vietato l'uso e la detenzione dei richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato e rilasciato dalla Provincia o da enti e associazioni da questa riconosciuti con specifico atto. Per inamovibile si intende l'anello privo di punti di frattura, non più riutilizzabile. 2. Gli esemplari devono essere detenuti e mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario e del benessere degli animali. 3. E' vietato l'uso o la detenzione di qualsivoglia esemplare accecato, mutilato o legato per le ali e l'uso di esemplari feriti o malati. 4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. 5. I richiami vivi sia di cattura che di allevamento, privi di anello inamovibile di cui al comma 1, sono sequestrati ed immediatamente liberati dal personale di vigilanza. 6. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme . ARTICOLO 6 NORMA DI SALVAGUARDIA 1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'art. 1 del “Regolamento per la detenzione e l'uso dei richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamento nella Provincia di Savona” approvato con D.C.P. n. 51 del 18/09/2012. ARTICOLO 7 CONDIZIONI DI STABULAZIONE, UTILIZZO E TRASPORTO DEI RICHIAMI 1. I richiami, al di fuori del periodo di caccia stabilito, devono essere tenuti in apposite gabbie o locali o voliere, di dimensioni adeguate al numero di soggetti detenuti, al fine di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie e di mantenere le buone condizioni fisiche degli esemplari, che devono potersi muovere comodamente; all'interno di tali strutture devono essere poste adeguate mangiatoie e abbeveratoi. In caso di voliere all'aperto, almeno una parte deve essere coperta da una struttura rigida e impermeabile. 2. Le gabbie utilizzabili per la detenzione durante il periodo di caccia e/o l’utilizzo presso gli appostamenti devono avere una larghezza minima tale da permettere l’apertura alare dell’uccello. Gli uccelli devono essere stabulati uno per gabbia. Pag. 4 3. • • • • • Per le seguenti specie: Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Cesena (Turdus pilaris), Quaglia (Coturnix coturnix), devono essere utilizzate gabbie con dimensioni minime alla base 25x30 cm. e altezza 20 cm. 4. Per l’Allodola (Alauda arvensis) deve essere predisposta una protezione in materiale idoneo (tela) nella parte superiore della gabbia; l’altezza dal pavimento alla parte superiore deve essere almeno di cm. 20 e la base deve avere dimensioni minime di 20x15 cm. 5. Le gabbie : • devono essere costruite esclusivamente con elementi di legno o plastica a sezione tonda e diametro non inferiore ai 4 mm, evitando l'uso di reti o sbarrette metalliche o altri materiali che possano provocare traumi o escoriazioni all’uccello; • devono essere provviste di posatoi orizzontali, in legno o plastica, a sezione tonda e diametro non inferiore a 8 mm e di acqua e cibo sufficienti in adeguati contenitori; • devono essere mantenute nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e provviste di un fondo a griglia; • devono essere dotate, nella fase di spostamento degli uccelli, di copertura con teli idonei a mantenere le condizioni di penombra. 6. I richiami mutilati, accecati o malati devono essere sequestrati dai soggetti preposti alla vigilanza e messi a disposizione della Provincia per la loro collocazione presso centri di recupero per la fauna selvatica autorizzati. ARTICOLO 8 VIGILANZA 1. La vigilanza ed i controlli per accertare l'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento è attribuita a tutti i soggetti con competenze di polizia venatoria. 2. La detenzione dei richiami vivi è soggetta anche alla vigilanza veterinaria esercitata dalla A.S.L. competente per territorio. 3. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di legge.