COMUNE DI PIMONTE (Provincia di Napoli)
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COMUNE DI PIMONTE (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 68 DEL 29.12.2006 RIPUBBLICATO ALBO PRETORIO DAL 22.01.2007 AL 06.02.2007 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE SOMMARIO Capo I Igiene urbana Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 - Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria - Competenze del comune - Compiti eservizi del dipartimento di prevenzione dell’azienda A.S.L. e dell’ A.R.P.A.C - Supporti propri ed ausiliari dell’autorità sanitaria locale - Spese per analisi - Rilascio di attestati di conformità Capo II Profilasssi delle malattie infettive e parassitarie Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art.11 - Compiti del Comune e dell’azienda A.S.L. - Denuncia delle malattie infettive e diffusive - Trattamento delle salme dei deceduti per malattia infettiva e diffusiva - Vaccinazioni - Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di acconciatore ed estetista Capo III Vigilanza sulle attivita’ sanitarie Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 - Vigilanza sulle attività sanitarie - Studi professionali medici e ambulatori medici - Requisiti strutturali degli studi professionali medici - Strutture sanitarie veterinarie private - Procedure per l’autorizzazione delle strutture sanitarie veterinarie private - Requisiti degli ambulatori veterinari - Studi veterinari e laboratori veterinari d’analisi Capo IV Condizioni di non igienicita’ degli alloggi 2 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art.19 Art.20 - Dichiarazioni di antigienicità - Dichiarazioni di inagibilità Capo V Norme igienico-sanitarie per strutture ad uso ricettivo e Collettivo Art.21 Art.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 Art.27 Art.28 Art.29 Art.30 Art.31 - Alberghi e simili - strutture ricettive extra-alberghiere - Agriturismo - Aree allestite per pic-nic - Attività di baby parching - Abitazioni collettive - Palestre - Strutture socio-assistenziali e socio sanitarie - Farmacie - Locali di pubblico spettacolo - Impianti sportivi Capo VI Piscine Art.32 Art.33 Art.34 Art.35 Art.36 Art.37 - Classificazione e definizione - Caratteristiche dei bacini di uso pubblico e collettivo - Spogliatoi - Servizi igienici - Igiene dell’ambiente - Caratteristiche impianti tecnici Capo VII Scarichi Art.38 - Smaltimento dei fanghi biologici provenienti da fosse settiche o biologiche Capo VIII Allevamenti e altre strutture di sanita’ animali soggette a vigilanza Art.39 - Allevamenti zootecnici 3 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art.40 Art.41 Art.42 Art.43 Art.44 Art.45 Art.46 Art.47 Art.48 Art.49 - Allevamenti e ricoveri di animali in genere - Norme generali per lo smaltimento sul suolo degli effluenti di allevamento - Platee di accumulo letame - Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento - Fiere, concorsi, esposizioni, gare, mercati a carattere occasionale o ricorrente, raduni e concentramenti di animali - Canili privati e pensioni per animali d’affezione - Commercio di animali d’affezioni, ornamentali, selvatici ed esotici - Commercio di pulcini - Esercizio per la vendita di mangimi - Distruzione spoglie animali Capo IX Igiene urbana Art.50 Art.51 Art.52 Art.53 Art.54 Art.55 Art.56 Art.57 Art.58 Art.59 Art.60 Art.61 - Lotta agli insetti nocivi e molesti disinfestazione e derattizzazione - Detenzione di animali nei centri abitati - Obblighi per i cittadini proprietari o possessori di cani - Museruole e guinzaglio - Strumenti per narcosi e abbattimento - Divieto di bruciare rifiuti - Canne fumarie - Attività che usano solventi organici - Attività che producono emissioni odorose - Protezione di materiali trasportati da autoveicoli - Coperture ed altri manufatti contenenti amianto - Amianto – Attività di vigilanza Capo X Fitofarmaci Art.62 Art.63 - Rilevazione vendita fitofarmaci - Modalità d’uso dei fitofarmaci Capo XI Igiene degli alimenti Art.64 - Ambiti e organi di vigilanza 4 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art.65 Art.66 Art.67 - Provvedimenti dell’autorità sanitaria - Controllo ufficiali dei prodotti alimentari - Sequestro Capo XII Reequisiti igienici di carattere generale Art.68 Art.69 Art.70 Art.71 Art.72 Art.73 Art.74 - Igiene del personale - Libretto di idoneità sanitaria - Autorizzazione sanitaria - Esposizione dell’autorizzazione sanitaria - Parere preventivo - Autocontrollo - Subingresso Capo XIII Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande Art.75 Art.76 Art.77 Art.78 Art.79 Art.80 Art.81 Art.82 Art.83 Art.84 Art.85 - Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande - Attività di somministrazione requisiti igienico sanitari comuni - Attività di ristorazione - Impianti di produzioni pasti - Mense scolastiche e mense aziendali - Pizzerie a taglio o da trasporto - Bar e caffè - Mescite - Bar con preparazione di toasts e simili - Bar gelateria – pasticceria con produzione propria - Somministrazione alimenti e bevande in pertinenze esterne Capo XVI Laboratori di produzione e preparazione Art.86 Art.87 Art.88 - Disposizione generali - Laboratori di pasticceria e gelateria - Gastronomie – rosticcerie Capo XV 5 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Esercizi di vendita al dettaglio Art.89 Art.90 Art.91 Art.92 Art.93 Art.94 Art.95 Art.96 Art.97 Art.98 Art.99 Art.100 Art.101 - Disposizioni generali - Requisiti generali - Vendita di alimenti per cani, gatti, e altri animali da affezioni - Macellerie - Piccolo laboratorio artigianale annesso a macelleria - Pescherie - Vendita al pubblico di alimenti surgelati - Modalità di manutenzione e conduzione degli esercizi - Vendita diretta dal produttore al consumatore - Confezionamento di vino, olio, produzione e confezionamento di marmellata e prodotti (conservati) del fondo agricolo destinati alla vendita - Macelli pubblici e privati - Laboratori di prodotti di base di carne salumifici - Produzione di vini e mosti Capo XVI Sagre e feste popolari Art.102 Art.103 Art.104 - Autorizzazioni - Requisiti generali - Circoli e club privati Capo XVII Depositi e trasporto degli alimenti Art.105 Art.106 Art.107 Art.108 Art.109 Art.110 - Depositi e magazzini di alimenti e bevande - Trasporto carne fresca - Consegna prodotti alimentari - Trasporto di alimenti surgelati - Chioschi - Requisiti dei mezzi mobili CAPO XVIII Acque potabili Art.111 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile 6 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art.112 Art.113 Art.114 Art.115 Art.116 Art.117 Art.118 Art.119 - Inquinamento delle acque ad uso potabile - Salvaguardia delle risorse idriche - Dotazione idrica degli edifici - Utilizzo delle fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile - Pozzi domestici di uso non potabile - In attivazione e chiusura dei pozzi - Rete idrica e fognature - Regolamentazione del consumo di acqua potabile CAPO XIX Norme finali Art.120 Art.121 Art.122 Art.123 Art.124 - Norme transitorie - Esclusioni - Sanzioni - Provvedimenti in deroga - Abrogazione norme precedenti Art.125 - Validità 7 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Capo I - Norme Generali Art. 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA 1. Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica e veterinaria, approvato, ai sensi degli artt. 218 e 344 del R.D. n. 1265/1934 T.U.LL.SS., detta norme integrative e complementari alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 2. Le norme riguardano, in particolare, i campi dell’igiene, sanità pubblica e veterinaria, tutela ambientale, igiene dell’ambiente fisico, igiene degli alimenti. Art. 2 COMPETENZE DEL COMUNE 1. Al Comune compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale. 2. Per tale attività si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL e dell'ARPAC, intesi quali organi tecnici consultivi e propositivi in materia igienico - sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini. 3. Ogni qualvolta il Comune, anche su indicazione dei servizi sanitari territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, o comunque pericolose per la salute pubblica a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti il caso. 8 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 3 COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA A.S.L. E DELL' A.R.P.A.C. 1. I servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell'ARPAC sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a: a) riferire all'Autorità sanitaria locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e della tutela ambientale; b) formulare pareri al comune in relazione alle materie di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento; c) effettuare la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei provvedimenti del Sindaco e dei Responsabili delle aree di cui al primo comma dell'art. 2 nonché sull'applicazione del presente regolamento; Art. 4 SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL'AUTORITÀ SANITARIA LOCALE 1. Il Comune, di fronte a particolari situazioni di emergenza e urgenza può attivare i propri uffici tecnici e di polizia municipale per l’adozione dei conseguenti atti. Art. 5 SPESE PER ANALISI 1. Quando, per l’accertamento della violazione, vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse sono a carico del contravventore. Art. 6 RILASCIO DI ATTESTATI DI CONFORMITA' 9 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. Il Comune e/o il Dipartimento di Prevenzione, su richiesta dei soggetti pubblici e privati, rilascia attestati di conformità alle norme del presente regolamento. Capo II - Profilassi delle malattie infettive e parassitarie Art. 7 COMPITI DEL COMUNE E DELL'AZIENDA A.S.L. 1. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL, e di adottare ogni altra ordinanza contingibile e urgente. 2. Spetta all'Azienda ASL provvedere alla profilassi della malattie infettive e diffusive attraverso l'adozione delle misure idonee e prevenirne l'insorgenza e la diffusione. 3. In questo ambito l'Azienda ASL provvede: a) a raccogliere le denuncie obbligatorie di malattie infettive; b) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica. Art. 8 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE 1. Ogni medico che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di essere tale, deve notificarlo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda ASL. 2. Le modalità ed i tempi della segnalazione sono definiti dal D.M. 15.12.1990 ed eventuali successive modificazioni. 3. Ogni medico deve denunciare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nel più breve tempo possibile, qualunque manifestazione di malattia infettiva, o sospetta di essere tale, anche se non espressamente indicata nell'elenco di cui al D.M. 15.12.1990, ma che per la natura e per il numero di casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica. 10 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 4. L'obbligo della denuncia compete anche ai dirigenti di scuole, collegi, istituti di ricovero e cura, collettività in genere, opifici, industrie, piscine, nonché agli albergatori, affittacamere e simili. 5. Per quanto riguarda la notifica dei casi di A.I.D.S. si fa riferimento al D.M. 28.11.1986 ed alle Circolari Ministeriali n. 5 del 12.02.1987, n. 14 del 13.02.1988 e n. 9 del 29.04.94 e successive modificazioni. 6. Il Servizio Veterinario segnala al Servizio di Igiene Pubblica i casi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si verifichino negli animali comunicando le misure di profilassi attuate; il Servizio di Igiene Pubblica informa a propria volta il Servizio Veterinario in merito ai provvedimenti eventualmente adottati. Art. 9 TRATTAMENTO DELLE SALME DEI DECEDUTI PER MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA 1. In caso di morte per malattie infettive e diffusive appartenenti alle prime quattro classi indicate dal D.M 15.12.1990 o indicate in apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e successive modificazioni, nonché quelle del regolamento comunale di polizia mortuaria. I medici curanti devono sempre indicare con chiarezza, nella denuncia della causa di morte del loro assistito, di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.R 10.9.1990 n. 285, la presenza di una malattia infettivo-diffusiva in fase di contagiosità, sottolineando l'infettività anche solo potenziale della salma. Il Comune deve darne informazione immediata all'Azienda A.S.L nella quale è avvenuto il decesso. Art. 10 VACCINAZIONI 1. L'Azienda ASL provvede alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o facoltative tramite il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio di Assistenza Pediatrica e di Base e altro personale medico convenzionato. 2. Agli stessi Servizi competenti il cittadino può rivolgersi per richiedere informazioni e/o certificazioni relative al proprio stato vaccinale. 11 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 3. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite. Sono altresì gratuite le vaccinazioni facoltative previste da apposite campagne vaccinali autorizzate dalla Regione Campania. 4. Possono essere eccezionalmente esentati dalle vaccinazioni obbligatorie soltanto coloro che, su proposta, adeguatamente documentata, del medico curante valutato dai Servizi dell'Azienda ASL interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere sottoposti senza rischio. Le motivazioni addotte per l'esenzione dalla profilassi vaccinale devono avere un concreto fondamento scientifico. 5. Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. di residenza del soggetto vaccinato, indicando il nominativo, la data di nascita e la residenza dello stesso, il nome commerciale del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie, il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza e la data di somministrazione. Art. 11 PROFILASSI DELLE INFEZIONI TRASMISSIBILI NELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA 1. Per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista si rimanda a quanto previsto da specifico regolamento comunale. Capo III - Vigilanza sulle attività sanitarie Art. 12 VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE 1. L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASL e dall’ARPAC territorialmente competente. Art. 13 STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI 1. Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono: a) l'ambulatorio, inteso come struttura complessa con individualità 12 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE ed organizzazione propria ed autonoma, soggetto a regime autorizzativi, ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e dalla disciplina regionale. b) lo studio professionale, nel quale il professionista esercita la propria attività, singolarmente o in forma associata, in regime di convenzione con il S.S.N. o in forma libero professionale; 2. Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od odontoiatrico deve comunque darne comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL territorialmente competente, tramite il Comune di Pimonte, dichiarando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 14 del presente Regolamento. 3. L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente l'attività. Art. 14 REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI 1. Gli studi professionali di nuova attivazione devono avere accesso indipendente ed essere costituiti da: a. un locale di visita di superficie sufficientemente ampia, almeno di 9 mq., e una sala di attesa aventi i requisiti di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione; b. almeno un servizio igienico dotato di rubinetteria non manuale, acqua calda e fredda, dispensatore di sapone e di asciugamani a perdere, preferibilmente dotato di antibagno oppure aperto su un vano di disimpegno avente superficie sufficientemente ampia. Se non dotato di antibagno, il servizio igienico deve poter contenere un w.c. ed un lavabo. Qualora nello studio professionale operi anche personale dipendente, deve essere previsto un ulteriore servizio igienico ad uso esclusivo dei lavoratori, il cui antibagno può essere adibito a spogliatoio. 2. I locali devono avere i seguenti requisiti: a) l'altezza minima dei locali deve essere di m 2.70, quella dei servizi igienici di m 2,40; b) i pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile; c) le pareti del locale dei servizi igienici devono essere 13 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE rivestite fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed impermeabile; d) i locali di visita devono essere dotati di lavabo con apertura del rubinetto a comando non manuale. 3. I locali degli studi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi entro il termine di cinque (5) anni ai requisiti di cui ai precedenti punti. 4. Gli studi professionali all'interno dell'abitazione privata del sanitario sono consentiti a condizione che la parte utilizzata come studio professionale sia nettamente disimpegnata da quella destinata a civile abitazione e costituita da un locale di visita, una sala d'aspetto ed un servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, aventi i requisiti igienico-sanitari sopra descritti. Art. 15 STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE PRIVATE 1. Ai fini di una corretta interpretazione si distingue per l'esercizio della professione veterinaria, così come definiti dal D.M. 20.09.96: a) Studio veterinario b) Ambulatorio veterinario c) Laboratorio veterinario di analisi. 2. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono soggette ad autorizzazione sanitaria del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. competente. Art. 16 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE SANITARIE VETERINARIE PRIVATE DELLE STRUTTURE 1. Chiunque intende aprire esercizi ambulatori veterinari deve ottenere l’autorizzazione sanitaria del Comune rilasciata su parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda A.S.L. 2. In caso di cessazione di attività il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL. 14 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 17 REQUISITI DEGLI AMBULATORI VETERINARI 1. Gi ambulatori veterinari devono possedere i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro. 2. Devono inoltre disporre, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di idonei locali e spazi da adibire a: a) sala d'attesa; b) una o più sale per l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche; c) servizio igienico dotato di rubinetteria non manuale, acqua calda e fredda, dispensatore di sapone e di asciugamani a perdere. 3. Gli ambienti devono essere adeguatamente areati ed illuminati. 4. I locali di cui ai punti 1) e 2) devono inoltre avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di mt. 2. 5. Le sale di visita devono essere dotate di lavabo, con rubinetteria non manuale, acqua calda e fredda, dispensatori di sapone e di asciugamani a perdere. 6. Laddove esiste un apparecchio per la diagnostica radiologica devono essere osservate le norme vigenti. 7. Nel caso in cui nella stessa struttura coesistano le attività di commercio e toelettatura e quella veterinaria, le singole attività devono essere esercitate in locali separati, che possiedano individualmente i requisiti richiesti. Art. 18 STUDI VETERINARI E LABORATORI VETERINARI D'ANALISI 1. I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono inoltre possedere i seguenti requisiti: a) pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale pure impermeabile; b) lavabo dotato di acqua calda e fredda, rubinetteria non manuale, dispensatore di sapone e di asciugamani a perdere, nei locali di visita. 2. Chiunque intenda aprire uno studio veterinario deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. 15 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE territorialmente competente, dichiarando il possesso dei requisiti previsti. Capo IV - Condizioni di non igienicità degli alloggi Art. 19 DICHIARAZIONE DI ANTIGIENICITA’ 1. Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso; b) presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi. c) sia in condizioni di degrado o di insufficiente aeroilluminazione, altezza, ampiezza dei locali. 2. La certificazione dell'antigienicità di un alloggio, da utilizzare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, ai sensi del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, è rilasciato dal Comune che si può avvalere del parere del Servizio competente dell’Azienda ASL. Art. 20 DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’ 1. Il Comune, sentito eventualmente il parere del Responsabile del Servizio competente dell'Azienda ASL, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per uno dei seguenti motivi igienico-sanitari: a) indisponibilità di acqua potabile; b)mancanza totale di servizi igienici; c)mancanza o grave carenza di aeroilluminazione, grave insufficienza di altezza e/o ampiezza degli ambienti ; d)alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo); e)gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli occupanti; f)mancanza di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue. 2. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del responsabile dell’area e non potrà essere rioccupato, se 16 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE non dopo ristrutturazione e rilascio di un nuovo certificato di agibilità. 3. Restano salve le disposizioni in materia di inabitabilità per motivi di natura statico- strutturale e di sicurezza. Capo V- Norme igienico-sanitarie per strutture ad uso ricettivo e collettivo Art. 21 ALBERGHI E SIMILI 1. Le caratteristiche igienico-sanitarie di alberghi e pensioni e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme di cui al R.D. 24/5/1925, n. 1102, modificato con D.P.R. 30.12.1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22.7.1977 e dal D.M. 203/1995. Art. 22 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE 1. Per strutture ricettive extra-alberghiere si intendono, gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità disciplinati dalla Legge Regionale n. 17/2001. Art. 23 AGRITURISMO 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria, le attività di ristorazione svolte dalle aziende agricolo-zootecniche nell’ambito delle attività di agriturismo, sono regolamentate dal presente Regolamento d’Igiene per quanto non previsto dalla normativa regionale e nazionale. 17 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 24 AREE ALLESTITE PER PIC NIC 1 E’ classificata area per pic nic l’allestimento di appositi spazi e attrezzature che consentono la ricreazione e la consumazione dei pasti. 2 In tale area dovrà essere predisposto un numero adeguato di servizi igienici e l’erogazione dell’ acqua potabile. 3 Per l’esercizio dell’attività, il titolare dovrà munirsi di apposita autorizzazione comunale che viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari da parte del competente servizio dell’A.S.L. Art. 25 ATTIVITA’ DI BABY PARCHING 1. E’ classificata attività di baby parking un servizio ricreativo che ospita bambini da uno a sei anni, in regime non residenziale.Il presidio può essere insediato anche in edifici residenziali. La struttura deve possedere i requisiti di agibilità e di sicurezza degli impianti, ai sensi della vigente normativa. 2. Per esercitare l’attività è necessaria l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune previo accertamento dei requisiti igienicosanitari da parte del competente servizio dell’A.S.L. Per il rilascio del titolo è necessario presentare al Comune, unitamente all’istanza, in triplice copia: a) pianta planimetrica dei locali, (tre copie) firmata da un tecnico abilitato all’esercizio professionale e dal richiedente, in scala non superiore a 1/100, con le dimensioni e destinazione d’uso dei singoli locali; b) relazione tecnica (tre copie) che contenga: le caratteristiche dei locali, a firma di un tecnico abilitato e dal richiedente ; c) regolamento (tre copie) contenente funzionamento della struttura. la disciplina di 3. Devono essere destinate all’attività anche aree esterne di pertinenza per le quali devono essere garantite i requisiti di igiene e sicurezza. 18 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 4. I bambini accolti devono aver ricevuto le vaccinazioni obbligatorie e non affetti da malattie infettive o contagiose. 5. Devono prevedersi nella struttura, i seguenti spazi: - soggiorno e attività ludico-creative 1,50 mq/bamb - locale di riposo- 1 mq/ bamb - area esterna attrezzata 1 mq/bamb - accettazione e personale 1 mq/bamb - servizi igienici 0,60 mq/bamb. I locali igienici devono essere illuminati ed areati direttamente. Il servizio igienico dovrà essere dotato di antibagno che potrà essere areato artificialmente. Le tazze per wc devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1 vaso per 15 bambini, inseriti in box ispezionabili dall’esterno con porte apribili verso l’esterno 6. La superficie utile della struttura, al netto dell’area esterna, non può in ogni caso essere inferiore a mq 60. 7. Per l’esercizio dell’attività, il titolare dovrà munirsi di apposita autorizzazione che viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitaria da parte del competente servizio dell’A.S.L. 8. Il personale addetto al servizio deve essere in possesso di un titolo di studio o specializzazione attinente e/o l’assistenza all’infanzia. Tra questo personale deve essere individuato il responsabile dell’attività che viene indicato sul titolo amministrativo. 9. Nel caso sia prevista all’interno della struttura la consumazione dei pasti dovrà essere allestito apposito refettorio costituito da un locale di superficie 1 mq/ bamb. In caso di preparazione dei pasti dovrà essere allestita apposita cucina. Tali locali dovranno essere muniti dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa. In questi il titolo autorizzativo, indicherà espressamente la possibilità di somministrare e/o preparare pasti. Art. 26 ABITAZIONI COLLETTIVE 1. I collegi, convitti ed altre istituzioni, con esclusione dei centri di prima accoglienza, occupati con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite, devono disporre di: a) dormitori con una superficie non inferiore a mq 6 per ogni posto letto con un minimo di mq 9 per una stanza singola; 19 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE b) refettori con una superficie minima di mq 0,80 per convivente; c) cucina conforme ai requisiti di cui alla lett. c) dell’art. 77 del presente regolamento; d) gruppi di servizi igienici, composti di almeno un w.c. ed una doccia ogni 10 persone, un lavabo ogni 5 persone. I servizi igienici, dotati di ampio antibagno, devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno o dotati di un adeguato impianto di aspirazione forzata; e) locale soggiorno per le attività ludico-ricreative in rapporto mq 1,5/ospite. f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria usata; g) i locali per l’assistenza sanitaria costituiti da una infermeria di dimensioni non inferiori a mq 12; 2. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto, unito e facilmente lavabile e pareti rivestite, ove necessario, di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2. Art. 27 PALESTRE 1. Le palestre e gli altri locali adibiti ad attività ginniche, fatta esclusione per quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 18.12.1975, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi: a) l’altezza dei vani principali deve essere non inferiore a m 3, con l’eccezione di depositi, spogliatoi docce e servizi igienici, per i quali è ammessa un’altezza minima di m 2,40; b) i pavimenti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere rivestite con materiale di facile pulizia fino ad un’altezza di m 2; c) l’area adibita agli esercizi ginnici deve essere tale da garantire almeno mq 4 per ogni utente e, comunque, la sua superficie complessiva non può essere inferiore a mq 50; d) è ammessa la realizzazione di zone organizzate in box; e) tutti i locali destinati a spogliatoi devono essere forniti di un'adeguata illuminazione e ventilazione naturale non inferiore a 1/12 ricavabile anche da cavedio con una eventuale ventilazione artificiale di supporto. 2. Le palestre e gli altri locali adibiti ad attività ginnica devono avere la seguente dotazione minima di servizi: a) spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso e di dimensioni proporzionate 20 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE alla capienza; b) unità igieniche, distinte per sesso: almeno un w.c. ogni 20 utenti, calcolati sulla superficie della palestra o, nel caso di palestre specializzate in attrezzistica, in base al numero effettivo di postazioni; c) docce distinte per sesso: almeno una ogni 10 utenti. La zona docce deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli idonei sotto il profilo della sicurezza e in numero adeguato; d) un armadietto di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di primo intervento, collocato in un locale idoneo; e) un locale per il deposito delle attrezzature sportive. 3. I requisiti dei locali ad uso del personale sono fissati dalla normativa vigente in materia di igiene del lavoro. 4. L’apertura delle attività e le trasformazioni di quelle in essere sono soggette ad autorizzazione comunale che viene rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi. Art. 28 STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE 1. Per le strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap e per anziani, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), i requisiti sono stabiliti dalla normativa regionale 2. Alle strutture destinate alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti gestite dagli enti ausiliari tenuti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 116 del DPR 309/1990, si applicano le norme regionali vigenti. Art. 29 FARMACIE 1.I locali destinati a farmacia devono possedere i seguenti requisiti: a) essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e di pulizia; b) disporre di propri servizi igienici e di armadietti-spogliatoi per il personale; c) disporre di un adeguato retro per preparazioni galeniche di aperture atte ad assicurare aerazione ed illuminazione naturale non inferiore a 1/8 per le superfici illuminanti e a 1/10 per le superfici ventilanti; 21 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE d) un magazzino deposito per i farmaci ubicato anche in locali sotterranei, purché siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco; e) altezza dei locali corrispondente alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene del lavoro e comunque non inferiore a mt. 2,80. Sono ammessi soppalchi solo in locali aventi luce ed aria direttamente dall’esterno. I soppalchi devono avere comodo accesso, la loro superficie non potrà superare complessivamente un terzo della superficie del locale e la loro altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2. 2. La farmacia dovrà essere dotata della seguente attrezzatura: a) frigorifero ed armadi termostatici; b) un piano di appoggio per preparazioni galeniche dotato di cappa di raccolta dei vapori collegata, di norma, con condotto autonomo di esalazione sfociante all’esterno, in posizioni che non arrechi danno e molestia al vicinato e di ogni altro sistema di aspirazione previsto dalla vigente Farmacopea Ufficiale; c) degli strumenti e attrezzature previste dalla vigente Farmacopea Ufficiale. Art. 30 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 1 Per i locali di pubblico spettacolo si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero Lavori Pubblici 16/51 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla normativa vigente in materia. 2 Ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 2°, dovrà essere presentata una previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione dell’insediamento e di eventuali potenziamenti di situazioni esistenti. Art. 31 IMPIANTI SPORTIVI 1. Per gli impianti sportivi si applicano le norme del Decreto Ministeriale 25.8.1989 inerente tutte le discipline regolate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. 22 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. Per gli impianti sportivi di capienza complessiva inferiore alle 100 persone, le dotazioni igieniche per il pubblico vengono così stabilite: un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini; devono essere presenti spogliatoi e servizi con le caratteristiche definite dal D.M. 25.8.1989 per gli atleti. Per sport non di squadra, quali il tennis, la dotazione di servizi per gli atleti si stabilisce in analogia con quanto indicato dal presente regolamento per i locali di lavoro. 3. Ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 2°, dovrà essere presentata una previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione dell’insediamento e di eventuali potenziamenti di situazioni esistenti. Capo VI - Piscine Art. 32 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE 1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi. 2. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti di uso privato, collettivo e pubblico. 3. Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente ed è limitato ai proprietari e ai loro familiari. 4. Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture collettive quali condomini, residence, alberghi, circoli sportivi, scuole, ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle predette strutture. 5. Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno. 6. Per tutti gli impianti natatori l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli 23 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento. 7. Tutti gli impianti di nuova costruzione dovranno presentare le caratteristiche e i requisiti strutturali indicati negli articoli del presente capo. Art. 33 CARATTERISTICHE DEI BACINI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO 1. I bacini di uso pubblico e collettivo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: A. Dimensionamento delle vasche Nelle vasche per bambini, con profondità max cm 60, il numero di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq 1,5 di specchio d'acqua per persona. In tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq 2 di specchio d'acqua per persona. B. Morfologia delle vasche La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino. Le pareti delle vasche debbono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. Le eventuali prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse e non amovibili Per tutte le vasche, nelle zone con profondità fino a m 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%. C. Sistemi di tracimazione Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, etc.). Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer 24 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino. Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano essi incassati nelle parti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, deve essere obbligatorio per tutte le piscine con superficie superiore a mq.200 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca. Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 200 possono essere utilizzati skimmer nel rapporto di uno ogni mq 25 di superficie di vasca. I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore. D. Scale e mancorrenti Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i cm 60 è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca. E. Qualità dei materiali Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superficie antisdrucciolevole. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione. F. Marcature Debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. G. Presidi di bonifica dei frequentatori L'accesso alle aree delle attività balneatorie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, 25 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE lunga almeno m 2 , alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e dotata di docce a zampilli. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria la doccia e l'immersione completa dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa; deve avere un battente di almeno cm 16. H. Spazi perimetrali intorno alla vasca Nelle piscine debbono essere previsti spazi piani privi di ostacoli transitabili lungo tutto il perimetro della vasca (banchine perimetrali) di larghezza non inferiore in ogni punto a m 2. Le banchine perimetrali debbono avere una idonea pendenza per l'allontanamento delle acque; tale acqua deve essere direttamente convogliata in fogna senza possibilità di immissione in vasca o nel sistema di ricircolo. I. Spazi direttamente connessi alle attività natatorie È necessario prevedere spazi comunque distribuiti ma direttamente connessi allo specchio d'acqua tali da consentire la sosta dei frequentatori. Ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori debbono essere accessibili solo a piedi nudi e possedere idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. Nelle piscine all'aperto lo spazio da destinare a solarium dovrà avere una superficie non inferiore a due volte l'area dello specchio d'acqua. L. Delimitazione spazi di attività Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe. M. Altezza vano vasca L'altezza del vano vasca, negli impianti coperti, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m 3,50. N. Spazi per gli spettatori 26 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Ove sia presente una sezione per il pubblico comprendente posti per spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Se prevista una tribuna per il pubblico in corrispondenza degli invasi, dovrà essere opportunamente separata da questi e dotata di apposito parapetto con bancale superiore di dimensioni sufficienti ad impedire la caduta accidentale di oggetti o di sporcizia nella zona della vasca. A tale tribuna il pubblico avrà accesso con divieto di fumare. Sulla tribuna saranno collocati cestini per i rifiuti provenienti dall’eventuale consumo di generi alimentari e bevande. Se previsto un bar dovrà essere agibile senza alcuna possibilità di contiguità diretta con la zona degli invasi. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. È necessario inoltre evitare che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano rifluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori; a questo scopo si devono adottare opportuni sistemi di intercettazione per il convogliamento e la raccolta delle acque di lavaggio. Art. 34 SPOGLIATOI 1. Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un numero di spogliatoi o posti spogliatoio, non inferiore al 20% per impianti stagionali scoperti, del numero massimo degli utenti calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale presenza di uomini e donne. Il proporzionamento di cui al comma precedente si applica agli spogliatoi usati a rotazione, che possono essere sia del tipo singolo sia del tipo comune. 2. Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli spogliatoi comuni, a mq 1,6 e l'altezza interna non deve essere inferiore a m 2,40. 3. Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm 20 per assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. 4. Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali 27 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. 5. Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero di asciugacapelli, pari a quello degli spogliatoi. Art. 35 SERVIZI IGIENICI 1. Nelle strutture di uso collettivo deve essere previsto almeno un vc ed una doccia di tipo chiudibile per sesso nelle immediate vicinanze della piscina. 2. Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno: un vc ed un lavabo ogni 30 frequentatori ed una doccia ogni 20 frequentatori, di cui il 50% a box. In ogni caso vanno previsti due settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di un vc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone e idonei sistemi per l'asciugatura delle mani. 3. I servizi igienici e gli spogliatoi dovranno essere direttamente illuminati e aerati dall'esterno con RI= RV non inferiore a 1/12 della superficie in pianta, ricavabile anche da cavedio. Art. 36 IGIENE DELL'AMBIENTE 1. Classificazione e requisiti delle acque utilizzate: a) l'acqua di approvvigionamento, che è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, deve possedere, fatta eccezione per la temperatura, tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme. b) l'acqua di immissione in vasca è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti. c) l'acqua contenuta in vasca è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti. 28 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE d) le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle acque utilizzate, ad esclusione di quelle salate, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Circolare n. 128 del 16/7/1971, Circolare n. 86 del 15/6/1972 e normativa vigente. 2. Ai sensi della Legge n, 447/1995, art. 8 comma 2°, per gli impianti natatori di uso collettivo e pubblico dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti di zona. Art. 37 CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI 1. Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La loro distribuzione deve rispondere a criteri di ordine e razionalità per assicurare una facile sorveglianza e manutenzione. 2. Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici. 3. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche debbono essere predisposte in modo che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno. 4. La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi debbono risultare uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal presente Regolamento. 5. L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi: - vasche per bambini (h max 60 cm) 2 ore - vasche ricreative e di addestramento al nuoto 4 ore Capo VII - Scarichi Art. 38 SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE 29 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. Lo smaltimento di fanghi biologici e liquami, provenienti da fosse settiche o Imhoff o pozzi neri a tenuta, deve avvenire presso impianti autorizzati. 2. Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è vietato per i liquami provenienti da fosse settiche o di tipo Imhoff o pozzi neri a tenuta. E’ ammesso lo smaltimento su terreno agricolo di fanghi biologici nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa. Capo VIII - Allevamenti e altre strutture di sanità animale soggette a vigilanza Art. 39 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 1. Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento di animali destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di selvaggina, maneggi e altri (struzzi, ecc.) stalle di sosta con esclusione degli allevamenti familiari di polli, conigli, suini nei seguenti limiti numerici: polli n. 40, conigli n. 40, suini n. 3 2. Chiunque attivi un allevamento, anche temporaneo, di animali non destinati all’autoconsumo familiare, deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nonché di apposita autorizzazione rilasciata dal comune. Tali atti autorizzativi possono essere inclusi in un atto unico finale. 3. Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per animali e di canili pubblici e privati. 4. Gli allevamenti, con esclusione di quelli familiari, non sono ammessi nelle zone definite urbane dal P.R.G. 5. L’apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli previsti dal comma seguente, è consentita al di fuori delle zone urbane e comunque a distanza non inferiore a mt 50 dai confini di dette zone e dovrà essere osservata la distanza di almeno mt. 20 dalle strade pubbliche e di mt 50 da abitazioni di terzi. 6. Gli allevamenti di animali destinati all’autoconsumo familiare, come definiti dal comma 1°, devono essere ubicati nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) stalle suini: mt 10 dal confine della proprietà di terzi; mt 20 dalle strade pubbliche e da abitazioni di terzi; b) avicoli ed altri animali: fermo restando il rispetto delle distanze 30 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE delle costruzioni previste dal c.c. e dalle norme regolamentari locali valgono le distanze minime previste per suini sono ridotte alla metà. Art. 40 ALLEVAMENTI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE 1. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume; deve essere inoltre assicurata a cura del titolare la lotta alle mosche e la derattizzazione. 2. I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti: a) i pavimenti devono essere realizzati in materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabili; b) le linee di raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi deve essere basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali, che devono essere esterni agli edifici. Anche all'interno del medesimo edificio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all'altro; c) le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione; d) la potenzialità dell'allevamento deve essere calcolata dividendo la superficie utile di allevamento (superficie di calpestio al lordo di mangiatoia, muri perimetrali interni, zone di stazionamento provvisorio) per i seguenti valori: bovini mq 9; suini mq 6; e) dovrà essere disponibile l'attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione; f) dovrà essere individuato un locale, nettamente separato dagli altri ambienti, idoneo per deposito di mangimi, attrezzature, etc . Art. 41 31 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE NORME GENERALI PER LO SMALTIMENTO SUL SUOLO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 1. Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami), che solidi (letame) deve essere effettuato a distanza non inferiore a m 50 dei centri abitati, fuori dalla zona di rispetto prevista dal D. Lgs 31 /2001 e s.m.i. per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua superficiali. 2. Lo spandimento deve essere seguito da interramento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore. 3. E' vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo. 4. Le operazioni di smaltimento dei liquami zootecnici su terreno agricolo debbono essere autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente. 5. La distribuzione del liquame nel terreno deve avvenire mediante aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento. 6. Per tutti i materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti, suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti, valgono le prescrizioni del presente articolo. Art. 42 PLATEE DI ACCUMULO LETAME 1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, pollina, stallatico, ecc.), devono essere dotate di platea di accumulo, con capacità proporzionale al numero dei capi ricoverati nella stalla, ed essere costruita con fondo e parete resistente ed impermeabile e con pozzetto a tenuta dei liquidi. 2. Le platee devono essere ubicate alle distanze non inferiore a 20 metri dalle abitazioni e da strade pubbliche. 3. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse ai macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso concimistico che mangimistico. 4. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta delle deiezioni devono 32 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE essere conformi alle norme previste in materia, sono inoltre vietati "troppo pieni" installati sui contenitori di liquami e gli accessi carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenze tali da assicurare il contenimento del colaticcio. Art. 43 CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento deve essere calcolata sulla base della potenzialità massima dell'allevamento. Per il calcolo del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale. Per quanto attiene agli allevamenti di bovini e suini devono essere previsti per platee e contenitori di stoccaggio le seguenti dimensioni: a) per la frazione solida delle deiezioni deve essere prevista una platea di almeno 0,50 mq per capo bovino allevato e 0,15 per capo suino allevato; b) per la frazione liquida (acque di lavaggio, urine, percolato del letamaio) deve essere previsto un pozzetto di almeno 0,25 mc per capo bovino allevato e 0,15 per capo suino allevato. Art. 44 FIERE - CONCORSI - ESPOSIZIONI - GARE - MERCATI A CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE - RADUNI E CONCENTRAMENTI DI ANIMALI 1. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal Comune su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. e sono sottoposte a vigilanza veterinaria. 2. I luoghi dove si svolgono tali manifestazioni dovranno essere sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore, durante le manifestazioni o al più tardi nel corso della giornata successiva. 3. Non è prevista la possibilità di esposizione di animale da affezione o esotici per vendita o commercio. Qualora l’iniziativa sia di semplice esposizione occorre che l’Amministrazione comunale verifichi che gli animali siano detenuti nel rispetto delle norme per il benessere degli 33 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE animali. Art. 45 CANILI PRIVATI E PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE 1. Chiunque intenda aprire, trasformare o trasferire un canile deve richiedere l'autorizzazione al Comune previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente. 2. I requisiti per i canili sono definiti dalla vigente disciplina regionale. Art. 46 COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE, ORNAMENTALI, SELVATICI ED ESOTICI 1. L’attivazione di un esercizio per il commercio di animali d'affezione e ornamentali è subordinata al possesso della autorizzazione sanitaria del Comune rilasciata su parere del Servizio Veterinario dell’Azienda A.S.L. competente, come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 29 del 5 novembre 1990. 2. Il commercio degli animali selvatici facenti parte della fauna nazionale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici devono possedere i seguenti requisiti: a) non comunicare direttamente con locali di abitazione ; b) essere forniti di acqua potabile, servizi igienici; c) essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se del caso, provvisti di idonei aspiratori; d) essere sufficientemente ampi in rapporto al numero delle specie animali oggetto di commercio ed alle specie commerciali. Particolari strutture devono essere previste per il ricovero di animali di grossa taglia ivi inclusi i rettili esotici e animali selvatici. Deve sempre essere garantito un confortevole ed adeguato contenimento degli animali che devono essere messi in 34 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 4. 5. 6. 7. condizione di non nuocere alle persone nel rispetto di rigorose norme di sicurezza; e) devono essere provvisti di box o di idonei recinti sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere degli animali; f) avere pavimento dei box, recinti e gabbie tale da consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta delle feci; g) essere dotati di parti interne dei locali di vendita e degli ambienti destinati al ricovero di colore chiaro, impermeabili e lavabili fino alla altezza di almeno m 2 dal suolo; h) avere pavimento di tutti i locali realizzato in materiale lavabile e costruito con adeguata pendenza nonché munito di condutture per gli scoli con chiusura idraulica. i) essere muniti di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione degli animali; j) di acquari, rettilari e quant'altro necessari per la stabulazione di animali, muniti di impianti termici adeguati alle necessità fisiologiche delle specie ricoverate; k) essere muniti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti e scarti rimossi giornalmente e periodicamente disinfettati. Negli esercizi di vendita dovranno essere tenuti appositi registri di carico e scarico degli animali a disposizione del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente. Ogni caso di morbilità e mortalità dovrà essere segnalato tempestivamente al Servizio Veterinario competente che disporrà per gli eventuali provvedimenti. L'esercizio pertanto deve essere provvisto di apposita cella o armadio frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali morti. Al fine di verificare le misure precauzionali adottate dai possessori di animali di particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici, rettili, animali velenosi, vanno inoltre segnalati al Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L., i nominativi degli acquirenti di tali animali e l'indirizzo. 35 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 47 COMMERCIO DI PULCINI 1. Tutti rivenditori di pulcini dovranno registrare la loro attività presso il Servizio Veterinario della competente A.S.L. e dovranno indicare: a) denominazione e ragione sociale della ditta; b) l’automezzo con cui viene effettuata la consegna ai clienti. 2. Il titolare è tenuto ad istituire un apposito registro, vidimato preventivamente dal Servizio Veterinario A.S.L., nel quale dovranno essere annotati i seguenti dati: la ditta fornitrice di pulcini, generalità degli acquirenti e relativo numero di pulcini forniti. Art. 48 ESERCIZI PER LA VENDITA DI MANGIMI 1. I rivenditori di mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali di qualsiasi specie dovranno comunicare al Servizio Veterinario la loro attività e l'ubicazione della rivendita o fabbrica o mulino. Tale disposizione si estende agli imprenditori agricoli che producano mangimi composti integrati anche solo per uso aziendale. 2. Dovranno essere inoltre tempestivamente comunicate al Servizio Veterinario competente eventuali variazioni di indirizzo, di ragione sociale, nonché cessata attività. 3. Le confezioni dei mangimi e degli integratori di mangimi devono corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente sulla mangimistica (Legge 15/02/1963, n.281 - Legge 08/03/1968, n. 399 e relativi decreti applicativi ). 4. Gli impianti di macinazione ad uso zootecnico tipo “Frangitutto”, “Macinatutto” e simili devono essere autorizzati dal Comune su parere del Servizio Igiene e Veterinario dell’ASL competente. All’istanza dovrà essere allegata, (in triplice copia) pianta planimetrica dei locali, scala 1:100, relazione dettagliata che descriva il macchinario e gli attrezzi relativi, nonché le principali modalità della lavorazione e il tipo di cereale che si intende macinare, firmate da un tecnico abilitato all’esercizio professionale e dal titolare o dal legale rappresentant ; 36 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 5. Il titolare dovrà munirsi dell’autorizzazione per l’immissione in atmosfera, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita alimentare. Art. 49 DISTRUZIONE SPOGLIE ANIMALI 1. Le spoglie di animali ( carni, visceri, carcassa) morti o macellati d’urgenza che, a giudizio del veterinario del Servizio competente dell’ASL, non risultino idonee all’alimentazione umana, quando è escluso l’esistenza di malattie infettive trasmissibili, devono essere distrutti con oneri a carico del proprietario o detentore. Il Dirigente del servizio veterinario dell’ASL potrà disporre, secondo tecniche appropriate, e sotto diretto controllo di personale di vigilanza l’ interramento nel fondo. Capo IV - Igiene urbana Art. 50 LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 1. La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti. 2. È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato. Nei centri abitati è vietato altresì l'eccessivo e prolungato accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato. 3. I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza. 4. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, 37 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno. 5. Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto. 6. In area pubblica e privata è vietato l'abbandono, la realizzazione ed il mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua piovana; ove tale misura risulti difficilmente attuabile si dovrà procedere alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta o con teli di plastica ben tesi, ovvero al loro stabile capovolgimento che impedisca in ogni caso la raccolta di acqua piovana. 7. In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, presso gli impianti di depurazione delle acque, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci. 8. Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) si fa riferimento alla normativa vigente. 9. Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, insetti nocivi e molesti o altri infestanti, di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL, un pericolo per la salute pubblica, il Comune dispone i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi. 10.In caso in cui l’intervento riguardi proprietà private dovrà provvedere a propria cura e spesa il titolare del bene medesimo. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di effettuare l’intervento, ponendo a carico del medesimo l'onere relativo. Art. 51 DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI 1. Nei centri e negli agglomerati urbani è consentito tenere unicamente animali di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in 38 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare danno o disturbo al vicinato. 2. In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi e di altre malattie. Art. 52 OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI 1. Ai cittadini proprietari, possessori o comunque aventi la materiale custodia di cani è fatto obbligo di provvedere alla asportazione totale, dalla superficie delle aree pubbliche, delle feci del proprio animale e la introduzione, previo inserimento in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta rifiuti. 2. Chiunque abbia la materiale custodia di cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi. Art. 53 MUSERUOLE E GUINZAGLIO 1. Nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell’altrui sicurezza e incolumità. 2. Nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre e feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivo i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere. 3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare. In quelli aperti al pubblico i cani dovranno essere tenuti legati oppure muniti di idonea museruola. 4. Per i cani tenuti a catena è resa obbligatoria la comoda collocazione di un idoneo ricovero che consenta all'animale di ripararsi dagli agenti atmosferici. La lunghezza della catena dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale e da non pregiudicarne il benessere. 5. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per le guardie dei greggi, delle mandrie e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio ed i 39 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE cani per l’accompagnamento dei non vedenti. Art.54 STRUMENTI PER NARCOSI E ABBATTIMENTO 1. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con il normale sistema del laccio, il Servizio Veterinario dell’A.S.L. può incaricare gli agenti, autorizzati dall'autorità competente, all'uso di strumenti idonei per narcosi a distanza, può chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, può altresì chiedere al Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento. Capo X - Salubrità dell’aria Art. 55 DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI 1. E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, residui di lavorazioni o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste. 2. E' comunque vietato l'incenerimento di qualsiasi materiale all'interno dei centri abitati. 3. Si applica in materia l’art. 674 del Codice Penale. Art. 56 CANNE FUMARIE 1. Ogni focolare, deve essere munito di una propria gola che si prolungherà fin sopra il tetto in modo da non recar molestia o danno agli ambienti. 2. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6 comma 17, del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391. 3. Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri. 4. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente 40 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE comma. 5. Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Servizio di Igiene Pubblica e/o l’ARPAC prescrivono l'opportuno innalzamento. 6. Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Comune prescrive l'uso di combustibili compatibili con la qualità delle emissioni. Art. 57 ATTIVITÀ CHE USANO SOLVENTI ORGANICI 1. Le attività che usano solventi organici devono essere preferibilmente localizzate fuori dalle aree residenziali. 2. Tali attività devono essere svolte esclusivamente in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano per i quali dovrà essere previsto eventuale sistema di abbattimento. Le emissioni convogliate dovranno acquisire l’autorizzazione regionale prevista dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili di buona tecnica in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti utilizzati. 4. L'espulsione all'esterno deve avvenire senza arrecare fenomeni di molestia al vicinato. 5. Tutte le attività esistenti, ubicate in aree residenziali, dovranno, entro cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento, adeguarsi alle condizioni di esercizio sopra descritte e adottare i seguenti provvedimenti aggiuntivi: a) i condotti per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono essere di altezza adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al colmo del tetto e comunque non inferiore a quella del filo superiore della apertura più alta dei locali abitati posti a distanza inferiore a 30 metri; b) i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate secondo quanto previsto dalle norme UNICHIM. 41 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 58 ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI ODOROSE 1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose sgradevoli devono adottare tutte le cautele e le soluzioni più appropriate atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato. 2. In presenza di persistenti emissioni odorose sgradevoli e moleste, qualora il problema non sia diversamente risolvibile, le apparecchiature e i locali impiegati devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi eventualmente sottoposti a depurazione. 3. Le attività che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. devono acquisire le autorizzazioni di legge per le emissioni in atmosfera. 4. Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da emissioni odorose ove realizzabile tecnicamente devono essere circondate da alberatura perimetrale realizzata con essenze d'alto fusto. Art. 59 PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI 1. Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o dispersioni, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura che impediscano la diffusione di materiali, polveri e colaticci. Art. 60 COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 1. Le operazioni di rimozione di materiale contenente amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento. 2. Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 3. Le operazioni di rimozione di manufatti contenenti amianto in prossimità di nuclei abitati, che possono determinare rischio di esposizione della popolazione, devono essere, di norma, condotte da imprese specializzate. Non è ammessa la rimozione in conto proprio di materiali contenenti amianto in matrice friabile. 42 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 4. Per la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta, dovranno essere adottate le seguenti procedure operative durante i lavori: a) prima di procedere allo smontaggio del materiale la superficie esterna deve essere adeguatamente trattata con soluzioni di collanti o vernicianti o incapsulanti da applicarsi a spruzzo a bassa pressione per evitare la liberazione di fibre; b) qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Detti sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di smaltimento rifiuti; c) le lastre, o qualsiasi altro manufatto contenente amianto, devono essere rimossi senza romperli evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. Si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione, dotati di filtrazione assoluta in uscita; d) i materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione né lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre; e) i materiali rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge; f) i materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto di smaltimento autorizzato. Art. 61 AMIANTO – ATTIVITA’DI VIGILANZA 43 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. Gli agenti di polizia municipale e tecnici comunali, se rilevano la presenza, nell’ambito del territorio comunale, di materiale contenente amianto sono tenuti ad inoltrare apposito rapporto agli Organi competenti. Capo XI – Fitofarmaci Art. 62 RILEVAZIONE VENDITA FITOFARMACI 1. Gli esercizi di vendita e di deposito di fitofarmaci devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1255/1968 ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 15 del 30.4.1993. 2. I titolari degli esercizi di vendita di fitofarmaci hanno l'obbligo di comunicare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica i dati relativi alla vendita dei fitofarmaci stessi con cadenza semestrale secondo le scadenze previste dalla normativa vigente. 3. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: a) Nome commerciale b) Numero di registrazione c) Categoria tossicologica d) Quantità venduta 4. Il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di cui all’art. 11 del D.P.R. 1255/1968 e la vidimazione del registro di carico e scarico dei fitofarmaci previsto dall’art. 22 del suddetto D.P.R. sono effettuati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Art. 63 MODALITA' D'USO DEI FITOFARMACI 1. Chiunque utilizza fitofarmaci nel territorio comunale, dovrà osservare le seguenti norme per la detenzione e l'uso degli stessi: a) i prodotti devono essere conservati fino al momento dell'uso in un armadio chiuso a chiave o in idoneo locale non accessibile ai minori o alle persone estranee all'azienda, in cui non devono essere immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi. 44 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. Tale locale, non collocabile in piani interrati e/o seminterrati, dovrà essere dotato di impianto elettrico a norme, pareti e superfici uniformi e lavabili, soglia costruita in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi o l’ingresso di acqua, cartello indicente il numero telefonico del Pronto Intervento e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 3. I fitofarmaci non devono essere immagazzinati a contatto di pareti e pavimenti; 4. Qualsiasi sperimentazione implicante l'uso di fitofarmaci su matrice vegetale, deve essere preceduta dalla comunicazione di legge, ai sensi del D.P.R. 1255/1968 e del D.Lvo 194/1995. I reflui biologici (vegetali trattati) possono essere smaltiti sul terreno di coltura in loco oppure presso gli scarichi o impianti di compostaggio autorizzati. I residui chimici (soluzioni antiparassitarie non utilizzate) devono essere smaltiti presso centri autorizzati o presso le ditte produttrici. 5. La copia per l'acquirente dei moduli per l'acquisto di cui all'allegato "2" del D.P.R. 1255/1968, dovranno essere conservati per tre anni dalla data di acquisto ed esibiti a richiesta dell'autorità competente; 6. Durante i trasferimenti del mezzo irroratore lungo le strade non dovrà avvenire alcuna perdita di prodotto; 7. Il prelievo in corsi superficiali o falde, dell'acqua necessaria alla diluizione del formulato, è consentito solo con mezzi che garantiscano la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole attingere. Le maniche necessarie al prelievo dell'acqua per la preparazione delle soluzioni non debbono mai essere usate per il travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi irroranti. 8. La preparazione estemporanea della soluzione dei fitofarmaci deve essere fatta in appositi recipienti da adibire esclusivamente a tali usi e da tenersi al riparo da persone ed animali; 9. Durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione devono essere attuate tutte le cautele atte ad evitare rischi di carattere sanitario sia a terzi che allo stesso operatore. 10.A tal fine si deve: a) apporre cartelli con l'avvertenza "terreno o alberi trattati con prodotti velenosi"; b) evitare che irrorando colture o alberi vicini a strade o a case queste vengano bagnate dalla nube contenente il fitofarmaco o che vengano raggiunte da esalazioni nocive; c) avvertire preventivamente, in caso di vicinanza a case o a 45 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE strade, gli abitanti in modo che gli stessi possano per maggior sicurezza ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, ecc; d) non eseguire il trattamento nelle giornate ventose; e) interrompere il getto appena terminato il trattamento dell'area interessata; f) controllare rigorosamente il rispetto dei tempi di carenza prescritti dalla legge per i diversi principi attivi e riportati nelle istruzioni allegate alle confezioni dei fitofarmaci; g) evitare di mangiare o fumare durante le operazioni; h) adoperare indumenti idonei, guanti, occhiali, maschere a filtro e quant'altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del prodotto usato e provvedere, a lavoro ultimato, ad un'accurata pulizia della persona e alla custodia adeguata degli abiti da lavoro e degli attrezzi; i) evitare i trattamenti nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili, così come previsto dall'art. 6 D.Lgs. 31/2001; j) evitare le irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi in periodo di fioritura; k) effettuare operazioni agronomiche solo dopo 24 ore dal trattamento; l) versare in corsi d'acqua superficiali, in maceri o fossi asciutti o sul terreno, ecc. le rimanenze delle soluzioni non utilizzate e le acque di lavaggio degli atomizzatori o di qualsiasi altro mezzo irrorante, dei recipienti adibiti alla preparazione delle soluzioni e dei contenitori di fitofarmaci; m) raccogliere i teli in nylon usati per pacciamatura dei terreni trattati con bromuro di metile e mediante termodistruzione in impianti autorizzati; n) presso tutte le aziende agricole dovrà essere presente, puntualmente compilato, un registro dei trattamenti e documentazione delle condizioni, tempi e modalità d’uso dei fitofarmaci. Tale registro potrà essere usato dalla autorità sanitaria come documentazione formale ai fini di legge in occasione di riscontri analitici sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra (tempi di carenza, colture ammesse, ecc.); o) smaltire i contenitori vuoti di fitofarmaci tramite centri 46 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE autorizzati. 11.L'eventuale inosservanza delle cautele sopra descritte sarà imputata all'operatore, eventualmente in solido con il proprietario del terreno e con l'acquirente del fitofarmaco. Ai sensi del D.P.R. 1255/1968 tutti gli utilizzatori di fitofarmaci devono essere in possesso di regolare patentino di abilitazione all'uso previsto dal D.P.R. 1255/1968. Capo XII – Igiene degli alimenti Art.64 AMBITI E ORGANI DI VIGILANZA 1. Le Unità Operative di Igiene Pubblica e Veterinaria, nell’ambito del Dipartimento di prevenzione della Azienda ASL, di cui all’art. 8 del DPR 519/93 e chiunque ne abbia la competenza, esercitano ai fini igienico-sanitari la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione, o comunque impiegata per la preparazione di prodotti alimentari in qualsiasi luogo di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo, sulle materie prime, su semilavorati e prodotti finiti, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sul materiale e le sostanze presenti nei locali comunque destinati all'attività, sui mezzi di trasporto e sul personale. Art.65 PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA` SANITARIA 1. Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità a carico dei locali e delle attrezzature e nella conduzione degli stessi, Il Responsabile dell’area competente sentite le UU.OO. di Igiene pubblica e/o di Veterinaria della Azienda ASL, per le rispettive competenze, può ordinare: - l'eliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di tempo; 47 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE - la sospensione dell'attività dell'esercizio; - la revoca dell'autorizzazione sanitaria. 2. I provvedimenti di cui sopra sono adottati indipendentemente e senza pregiudizio dell'azione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa. Il Responsabile dell’area, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, su proposta delle UU.OO. di Igiene Pubblica e/o Veterinaria della Azienda ASL, adotta i provvedimenti di cui all'art. 15 della L. 283/62 ed all'art. 22 del DPR 327/80. Art. 66 CONTROLLO UFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 1. Il controllo ufficiale sugli alimenti ha il fine di assicurare la conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni vigenti diretti a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e quelli inerenti la corretta informazione. Art. 67 SEQUESTRO 1. Oltre che per le merci, il sequestro a carattere amministrativo può essere disposto anche per locali, arredi, attrezzi e macchinari utilizzati nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti e bevande, qualora la loro libera disponibilità rappresenti pericolo per la salute pubblica. 2. Il sequestro deve essere effettuato secondo le modalità previste dal capo II del DPR 571/82. 3. Le UU.OO. Igiene Pubblica e/o Veterinaria nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASL: a) quando abbiano fondato motivo di ritenere che la merce non corrisponda alle prescrizioni di legge e ritengano inopportuno lasciarla in libera disponibilità al detentore, la pongono sotto sequestro ed eventualmente eseguono campionamento da sottoporre ad analisi; b) quando ritengano od accertino che la merce possa determinare 48 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, o abbia caratteristiche organolettiche alterate, propongono all’Autorità Sanitaria competente l’immediata distruzione della merce sequestrata, dopo che della stessa merce sia stato effettuato prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi, anche al solo fine di evidenziare eventuali fatti o situazioni perseguibili penalmente, salve diverse disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la distruzione diretta della merce; c) quando accertino che un prodotto ancora non immesso in commercio è irregolare e legalmente non commerciabile per difetti di confezionamento o altri motivi che ne compromettano il giudizio tecnico di idoneità al consumo, possono proporre alla Autorità Sanitaria che Il prodotto venga regolarizzato e quindi, previo controllo, ammesso al normale consumo; 4. Le merci detenute nei negozi o conservate o depositate in locali in comunicazione con i negozi di vendita o esposte in aree aperte al pubblico sono sempre e comunque considerate in vendita, a meno che indicazioni chiare ed inequivocabili non ne dimostrino la diversa destinazione. 5. Il verbale di sequestro deve essere redatto in tre copie di cui una per l’interessato, una per l’ufficio e una da inviare, immediatamente al Comune. 6. Il sequestro amministrativo non richiede la successiva convalida da parte dell’autorità amministrativa. 7. Il dissequestro è disposto dal Comune, a mezzo di apposito atto del responsabile dell’area, previo parere da parte del competente Ufficio dell’A.S.L. Capo XIII - Requisiti igienici di carattere generale Art. 68 IGIENE DEL PERSONALE 49 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. Il personale, a qualsiasi titolo addetto alla manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande ha l’obbligo: a) della massima pulizia della persona ed in particolare delle mani, delle unghie e degli avambracci; b) di avere le unghie corte e pulite; c) di mantenere pulite e adeguatamente protette ferite e medicazioni; d) di avere sopravveste pulita, di colore chiaro, grembiuli e giacche di colore chiaro; la divisa di lavoro del personale non addetto direttamente alla preparazione dei cibi può essere di foggia e colori diversi, purché sempre rispondenti alla massima pulizia; e) di avere idonei copricapo adatti a contenere realmente la capigliatura, relativamente al personale che opera nei laboratori di produzione e comunque nelle fasi di trasformazione e preparazione del prodotto, escluse bevande o alimenti preconfezionati che non implicano particolare e complicate manipolazioni. 1. Non è ammessa la presenza sul posto di lavoro di persone affette da infezioni o malattie che non siano compatibili con l’attività lavorativa. 2. I titolari e/o conduttori dell’esercizio, laboratorio, ecc., hanno l’obbligo di segnalare immediatamente ai competenti uffici della Azienda U.S.L. ove ha sede l’esercizio i casi sospetti di malattie infettive e/o contagiose del personale dipendente o di chi vi lavora a qualsiasi titolo per l’adozione di eventuali provvedimenti. Essi hanno, altresì, l’obbligo di richiedere al personale assentatosi per cause di malattie infettive e/o contagiose per oltre dieci giorni, una certificazione medica dalla quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendenti dalla malattia. Art. 69 LIBRETTO IDONEITA` SANITARIA 1. Il libretto idoneità sanitaria di cui all’art. 14 della L. 283/62 viene rilasciato o rinnovato dalle UU.OO. Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. cui fa capo il Comune di residenza, secondo protocolli emanati dalla Regione. 50 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. Gli eventuali accertamenti e misure profilattiche per tutto il personale addetto alla produzione, manipolazione, confezionamento, somministrazione e vendita degli alimenti e bevande, devono rispondere alla finalità di prevenire e controllare la diffusione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, in rapporto alle situazioni epidemiologiche regionali e locali. 3. Il libretto deve essere custodito presso il posto di lavoro o di utilizzo. Il titolare o conduttore dell’esercizio deve provvedere alla custodia del libretto; nell’ambito delle attività promosse dalle organizzazioni di volontariato o all’interno di circoli ricreativi, è consentito di tenere sul posto in luogo dell’originale, una fotocopia autenticata dagli organi comunali competenti, del libretto stesso. 4. Gli esercenti il commercio su area pubblica e gli addetti al trasporto, per i quali sia necessario il libretto di idoneità sanitaria, devono tenere, a seconda dell’attività esercitata, il libretto medesimo nel luogo in cui effettuano la vendita o sul mezzo di trasporto. 5. Il libretto deve, comunque, essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte alla vigilanza. 6. Il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria deve essere effettuato entro la scadenza annuale. La mancanza di libretto di idoneità sanitaria in regola, anche in attesa di eventuali accertamenti, comporta l’astensione dal lavoro. 7. L’U.O. di Igiene Pubblica competente può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui trattasi ed adottare o proporre all’Autorità Sanitaria gli eventuali provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute pubblica. Art. 70 AUTORIZZAZIONE SANITARIA 1. Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento (compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti e bevande), i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, devono essere registrate ai sensi dell’art. 6 del regolamento 51 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE CE n. 852/04 escluse le attività regolamentate da specifiche direttive comunitarie. 2. La notifica deve essere inoltrata, al Dipartimento di Prevenzione A.S.L. NA 5 tramite questo Comune, ai sensi e secondo le modalità previste dalla disciplina regionale e art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, ed in particolare deve essere corredata dai seguenti allegati: a. pianta planimetrica dei locali e dello schema fognante, (tre copie) firmata da un tecnico abilitato all’esercizio professionale e dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, in scala non superiore a 1/100, con le dimensioni e destinazione d’uso dei singoli locali; nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni, queste andranno specificate; nelle planimetrie deve essere specificata la localizzazione delle apparecchiature e degli arredi in uso; b. relazione tecnica (tre copie) che contenga: descrizione dell’attività e delle sue caratteristiche, generi merceologici trattati, materie prime usate, modalità di conservazione, descrizione dei dispositivi per la lotta ai roditori, insetti, etc. acqua utilizzata per la produzione e/o per altri usi; descrizione dei locali, servizi igienici, spogliatoi; descrizione dei macchinari e degli impianti; numero dei lavoratori previsti; sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; c. apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà; d. altra documentazione prevista per il tipo di attività. e. Per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione meccanica o un impianto di condizionamento dell’aria, sia esso relativo a tutto l’esercizio o solo ad una parte dello stesso, deve essere presentata una relazione tecnica (tre copie) circa le caratteristiche di funzionamento dell’impianto ed una planimetria con la localizzazione delle diverse componenti dell’impianto medesimo. 3. L’attività potrà essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della notifica di cui al precedente comma 2. 52 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 71 ESPOSIZIONE DELLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA 1. I titolari degli esercizi di produzione e quelli di somministrazione di generi alimentari sono tenuti ad esporre nell’esercizio, in modo visibile, copia della nota di registrazione effettuata. Art. 72 PARERE PREVENTIVO 1. L’interessato, indipendentemente dalla procedura di cui ai precedenti articoli, al fine di ottenere un parere preventivo per iscritto, su progetti di apertura, trasformazione, ampliamento e modificazione di esercizi pubblici, negozi e impianti di produzione, deve rivolgersi alla Azienda Sanitaria territorialmente competente presentando la documentazione di cui all’art. 70, in unica copia. Tale parere preventivo non assume rilievo in sede di procedimento autorizzativo in caso si rilevino irregolarità urbanistico-edilizie ed altre irregolarità procedurali. Art. 73 AUTOCONTROLLO 1. Il titolare delle attività di cui all’art. 64 è tenuto ad intraprendere tutte le azioni destinate ad assicurare e dimostrare che le operazioni che si svolgono nell’impianto o nell’esercizio rispettano le norme di igiene e le buone tecniche di lavorazione. In particolare deve garantire la corretta applicazione di tutte le disposizioni atte a minimizzare il rischio microbiologico o chimico per il consumatore. 2. I Piani di Autocontrollo, le cui modalità di presentazione sono fissate dalle specifiche normative, devono essere approvati dalle UU.OO. di Veterinaria o di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. 3. Il Piano di Autocontrollo deve comunque prevedere: 53 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE a) identificazione delle fasi che potrebbero rivelarsi critiche per la sicurezza degli alimenti e individuazione, applicazione, mantenimento e aggiornamento delle opportune procedure di sicurezza. b) controllo dei metodi di pulizia e disinfezione e del rispetto delle norme igienico-sanitarie specifiche, anche attraverso prelievi ed analisi di campioni, conservazione dei risultati dei controlli e degli esami per la loro presentazione all’Autorità Sanitaria. c) informazione dell’Autorità sanitaria sull’eventuale rischio sanitario emerso dai risultati dell’autocontrollo. Art. 74 SUBINGRESSO 1. Il trasferimento della titolarità o della gestione per atto tra vivi o causa di morte di un esercizio, stabilimento, laboratorio o deposito soggetto a autorizzazione sanitaria, comporta l’obbligo di notificare il subentro. Capo XIV - Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande Art. 75 ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 1. La disciplina degli esercizi pubblici, ove si somministrano alimenti e bevande, è regolata oltre che dalle disposizioni di legge vigenti anche dal presente Regolamento. 2. Chiunque intenda attivare ovvero ampliare o comunque modificare ovvero trasferire in altra sede un esercizio pubblico di cui sopra, deve ottenere l’autorizzazione amministrativa, previo notifica, ai sensi del regolamento CE 852/04 ai fini igienico-sanitario di idoneità. Indipendentemente dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, l’interessato può richiedere direttamente alla Azienda USL un parere preventivo in merito all’ubicazione, allestimento, impianti, attrezzatura nonché sulla 54 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE completezza della documentazione secondo quanto stabilito dall’art. 72 del presente Regolamento. Art. 76 ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE REQUISITI IGIENICO SANITARI COMUNI 1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, deve rispettare i seguenti requisiti: a) Tutti i locali destinati ad attività lavorativa devono rispettare i requisiti previsti dal DPR 303/56, così come modificato dal D.Lgs 19/9/1994 n.626, fatte salve le deroghe previste o di eventuali norme più restrittive. b) I locali destinati a servizi igienici ed a spogliatoi devono avere un’altezza minima di m. 2,40; c) Le pareti dei locali e quelli destinati a servizi igienici devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza non inferiore a m. 2,00; i pavimenti devono avere caratteristiche di sicurezza e al contempo devono essere facilmente lavabili. d) I pavimenti di tutti i locali devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile. e) Tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici, per servizio igienico si intende un locale destinato ad accogliere WC (vaso a cacciata) preceduto da un locale (antilatrina), dotato di lavabo con comando non manuale per l’erogazione dell’acqua, di erogatore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani a perdere o ad emissione di aria, con porta dotata di chiusura automatica. I WC degli esercizi che prevedono ristorazione e consumo ai tavoli devono rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92, i WC devono avere una superficie minima di mq 3,50 con il lato minore non inferiore a ml 1,00, l’antilatrina non potrà avere una superficie inferiore a mq 1,00 con il lato minore non inferiore a ml 1,00. f) In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione 55 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE naturale o meccanica ad integrazione della quota parte mancante di quella naturale. g) Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno m. 1,50 sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di mt. 10. h) Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, devono essere effettuate analisi trimestrali dell’acqua usufruita, a cura del titolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31/2201 e norme collegate. i) I prodotti alimentari di genere diverso venduti sfusi devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben distinti per tipologie merceologiche e separati dai prodotti non alimentari. I vari generi di prodotti alimentari devono essere tenuti fra loro separati in modo da evitare contaminazione crociata. j) Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono essere accessibili solo da parte dell’addetto; deve inoltre essere presente, in modo visibile, anche dai clienti, un termometro per il controllo della temperatura interna della vetrina, quando trattasi di vetrine a temperatura controllata. k) Le celle, gli armadi e i banchi frigoriferi devono essere dotate di termometri a lettura esterna. l) Gli alimenti non possono essere esposti all’esterno degli esercizi , o al di fuori dei banchi di esposizione e/o vendita, tranne nel caso in cui siano utilizzate vetrinette chiudibili costruite in materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti. m) E’ vietata l’ingresso negli esercizi pubblici di qualsiasi specie di animale. n) Tutti i contenitori per i rifiuti devono essere muniti di coperchio con apertura non manuale escluso i contenitori presenti negli spazi al pubblico. o) Al fine di evitare la contaminazione da parte della clientela dei prodotti alimentari esposti in evidenza deve essere previsto un 56 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE sopralzo di vetro in modo che i clienti possano vedere la merce senza toccarla. p) In ogni caso i prodotti alimentari dovranno essere protetti dal contatto con gli utenti, dalla polvere e dagli insetti. Le zuccheriere dovranno essere di tipo chiuso e gli stuzzicadenti confezionati uno ad uno o posti in contenitori che ne consentano l’estrazione uno per volta. Art. 77 ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 1. Ai fini della registrazione, di cui al regolamento CE 852/04, per le attività di ristorazione e similari, oltre a quanto specificatamente previsto dal DPR 327/80 ed al precedente art. 76, sono necessari i seguenti requisiti: a) Almeno un vano o zona dispensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande dotato di idonei scaffali con ripiani in materiale lavabile e armadi o celle frigorifere, dotate di appositi contenitori con coperchio o scomparti che consentano la separazione fra i diversi generi alimentari conservati, dotati di termometro a lettura esterna. b) La zona di preparazione dovrà prevedere la possibilità di operare separatamente la: - preparazione verdure; - preparazione carni; - preparazione altri alimenti; - cottura; - lavaggio: attrezzatura con lavelli e lavastoviglie di dimensioni adeguate all’attività dell’esercizio. I reparti di cui sopra possono essere collocati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero in settori o zone ben distinte e separate di uno stesso locale. c) La superficie dei locali destinati a cucina, definita come zona di preparazione dal precedente punto b, dovrà essere dimensionata in 57 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE proporzione al numero dei posti-tavola secondo i seguenti parametri: fino a 30 posti tavola mq. 20; da 31 a 100 posti tavola la suddetta superficie sarà incrementata di mq. 0,20 per ogni posto tavola; oltre i 100 posti tavola la superficie deve essere incrementata di 0,15 mq. per ogni posto tavola. d) Un vano o un settore di raccordo tra la/le sala/e da pranzo ed i diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti per l’uso od eventualmente preparare per l’uso, senza interferire nell’attività di cucina, le posate, le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta. e) Un vano o spazio spogliatoio per il personale, dotato di armadietti individuali in materiale lavabile a doppio scomparto. f) Una o più sale da pranzo in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale un’agevole attuazione del servizio. La superficie complessiva destinata alla somministrazione non deve essere inferiore a mq. 1,00 per ciascun posto tavola. g) Un reparto debitamente attrezzato per l’eventuale esposizione al riparo da agenti contaminanti delle pietanze in modo che queste ultime siano debitamente conservate al caldo o al freddo, ai sensi dell’art. 31 del DPR 327/80. h) Servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall’interno, non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione, somministrazione e deposito di alimenti, facilmente individuabili con apposite indicazioni. 2. Il numero dei servizi igienici per gli avventori dovrà essere rapportato alla capacità ricettiva dell’esercizio (numero posti tavola) secondo lo schema seguente: Fino a 30 posti tavola: - un lavandino, un gabinetto; Da 31 a 50 posti tavola: - un servizio per donne , un lavandino, un gabinetto; - un servizio per uomini, un lavandino, un gabinetto. Da 51 a 100 posti tavola: - servizio per donne, due lavandini, due gabinetti; 58 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE -servizio per uomini, due lavandini, due gabinetti. Da 101 a 150 posti tavola: - servizio per donne, tre lavandini, tre gabinetti; - servizio per uomini, tre lavandini, tre gabinetti. 3. Il competente Servizio dell’A.S.L. per gli esercizi con maggiore capacità rispetto a quella indicata, potrà richiedere una dotazione di servizi proporzionalmente più elevata. Art. 78 IMPIANTI DI PRODUZIONI PASTI 1. La produzione di pasti da somministrare a distanza in collettività è soggetta alla notifica di cui al regolamento CE 852/04. 2. Ai fini della notifica di cui al precedente comma 1° oltre a quanto specificamente previsto dal DPR 327/80 e dal presente Regolamento è necessario indicare il numero massimo di pasti producibili. Art. 79 MENSE SCOLASTICHE E MENSE AZIENDALI 1. L’esercizio dell’attività di mensa aziendale e mensa scolastica è soggetta alla notifica di cui al regolamento CE 852/04. Art. 80 PIZZERIE A TAGLIO O DA ASPORTO 1. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 per pizzeria a taglio o da asporto comprende soltanto la possibilità di preparare e cuocere pizze, focacce e schiacciate di vario genere da vendere a taglio o pezzi per asporto. 2. Il locale preparazione dovrà avere una superficie non inferiore a mq. 10, munito di scaffali a ripiani lavabili ed armadi e celle frigorifere; 3. Qualora si tratti di attività con somministrazione dei prodotti di cui al primo comma si applica la disciplina del presente regolamento. 59 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 81 BAR E CAFFE’ 1. L’autorizzazione per bar o caffè, di cui all’ex art.231 del T.U.LL.SS. viene rilasciata con la dizione “esclusa la preparazione di alimenti”. 2. Oltre ai requisiti previsti dal DPR 327/80 e a quanto disposto dal presente regolamento occorre osservare i seguenti requisiti: a) la pasticceria e i dolciumi devono essere conservati in contenitori o se deperibili, in vetrine refrigerate munite di termometro a facile lettura dall’esterno; b) deve essere in attività una lavastoviglie per tazze, tazzine, bicchieri ecc. che permetta di effettuare lavaggi e risciacqui a temperature non inferiori agli 82° C. 3. All’esclusivo uso di riscaldare i prodotti per il pronto consumo, è ammesso l’utilizzo di piccoli forni elettrici o a microonde che non configurino in alcun modo attività di preparazione. Art. 82 MESCITE 1. L’autorizzazione sanitaria per mescita autorizza alla sola somministrazione di bevande. La stessa autorizzazione è necessaria quando la somministrazione di bevande è ammesso negli esercizi alimentari. 2. per ottenere l’autorizzazione sanitaria per mescita sono necessari i requisiti previsti dal D.P.R. 327/80, nonché: a) un banco appositamente destinato alla somministrazione di bevande con annesso lavello dotato di lavastoviglie; b) attrezzature di refrigerazione esclusivamente destinate alle bevande; c) uno spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione. 60 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 83 BAR CON PREPARAZIONE DI TOASTS E SIMILI 1. La preparazione di panini ripieni in genere, tramezzini, tartine, toasts, pizzette, salate surgelate e a taglio, lo scongelamento di pasticceria surgelata precotta ed assimilabili sarà autorizzata ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/04, in adeguati locali annessi al bar, o in spazi all’interno del bar. 2. Ai fini dell’idoneità igienico-sanitari, oltre a quanto specificatamente previsto dal DPR 327/80, sono necessari i seguenti requisiti: a) una zona destinata esclusivamente alla preparazione non inferiore a mq 6; b) un locale dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione ed al tipo di attività, da utilizzare come deposito; c) idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti; se trattasi di vetrine queste devono essere apribili solo dalla parte degli addetti ed essere munite di termometro a lettura esterna; d) idonee attrezzature per la conservazione a giusta temperatura per la conservazione dei piatti pronti munite di termometro a lettura esterna; e) la somministrazione può avvenire al tavolo o al banco fino ad un massimo di 20 posti consumazione; Art. 84 BAR GELATERIA - PASTICCERIA CON PRODUZIONE PROPRIA 1. Quando all’esercizio di bar è annessa la preparazione di gelati e/o pasticceria, all’interno di appositi locali, la notifica di cui all’art. 6 del regolamento Ce 852/04 dovrà essere fatta nel rispetto dei seguenti requisiti, oltre a quanto previsto dal DPR 327/80: a) un locale destinato esclusivamente alla produzione, di superficie non inferiore a mq. 10 per la preparazione di gelati e di superficie non inferiore a mq 15 per la produzione di pasticceria; 61 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE b) un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di materie prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee. Tutti i prodotti devono essere protetti dal contatto del pubblico secondo modalità adeguate. Art. 85 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN PERTINENZE ESTERNE 1. Qualora per la somministrazione si utilizzano terrazze, cortili e qualsiasi altro tipo di pertinenze esterne, tali pertinenze devono costituire parte integrante dei locali di cui all’autorizzazione sanitaria, negli altri casi il titolare deve chiedere l’aggiornamento della propria autorizzazione sanitaria contemplando l’utilizzo, a uso sala o area di consumazione, delle pertinenze che si intende utilizzare. 2. Il rilascio di tale aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria dovrà in particolare tenere conto della modalità di trasporto degli alimenti piatti pronti, della potenzialità della cucina e delle caratteristiche della struttura nel suo complesso. 3. Le pertinenze esterne devono comunque rispettare i seguenti requisiti: a) collocate in zona tale da proteggere i cibi dagli elementi inquinanti derivanti dal traffico, dalla polvere e simili; b) attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli alimenti alle temperature previste dalle norme di legge ed all’interno di contenitori idonei, in spazi separati fra i vari tipi di alimenti e da consentire una facile e completa pulizia, sia degli spazi che delle attrezzature; c) il numero dei posti a tavola all’interno di tali pertinenze dovrà rispettare le eventuali prescrizioni limitative in ordine al numero dei pasti prodotti globalmente dall’esercizio. L’attività di somministrazione dovrà rispettare il dimensionamento produttivo e 62 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE organizzativo dell’esercizio, eccetto che per situazioni eccezionali o periodi di tempo limitati e con carattere di straordinarietà. Capo XV - Laboratori di produzione e preparazione Art. 86 DISPOSIZIONI GENERALI 1. E’ soggetto a registrazione di cui all’ art. 6 del regolamento CE 852/04 l’esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande. 2. Analogamente sono soggetti a registrazione gli ampliamenti, le ristrutturazioni e i trasferimenti. Ogni eventuale modifica dovrà essere attuata nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’art. 27 del DPR 327/80. 3. Sono da considerarsi annessi agli esercizi i piccoli laboratori artigianali, anche non direttamente comunicanti, che destinano la produzione o preparazione di prodotti alimentari alla vendita esclusivamente nell’esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio. Tali laboratori artigianali devono anch’essi essere registrati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04. 4. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 deve essere corredata secondo le norme vigenti e secondo la normativa di cui al presente regolamento. 5. Indipendentemente dalla registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 l’interessato può richiedere direttamente alla ASL un parere preventivo. Art. 87 LABORATORI DI PASTICCERIA E GELATERIA 1. Per ottenere la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 per attivare un laboratorio di produzione di pasticceria fresca 63 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE dolce e salata e gelateria, oltre a quanto specificatamente previsto dal DPR 327/80, sono necessari i seguenti requisiti: a) gli stessi requisiti di cui al punto 1 dell’art. 86 del presente regolamento; b) un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di materie prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee; c) un vano spogliatoio per il personale, dotato di armadietti individuali in materiale lavabile, a doppio scomparto; d) un servizio igienico con antibagno, non accessibile direttamente dal locale di produzione; e) un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato, per la detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione; f) dovrà essere rispettato quanto dettato specificatamente dal DPR 54/97 per gli esercizi di gelateria e pasticceria li dove il prodotto finito contiene latte o derivati del latte in percentuale superiore al 50%. Art. 88 GASTRONOMIE - ROSTICCERIE 1. Per ottenere la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 ad attivare un laboratorio di prodotti gastronomici e di rosticceria, destinati esclusivamente ad essere venduti nell’annesso esercizio di vendita al dettaglio di generi alimentari oltre quanto specificatamente previsto dal DPR 327/80 , sono necessari i seguenti requisiti: a) requisiti previsti dall’art. 76; b) requisiti previsti dall’art. 76 con esclusione dei punti: c) d) f) h); c) un locale cucina contiguo con il negozio, con superficie minima di mq. 15; d) un reparto debitamente attrezzato per la conservazione dei prodotti finiti alle temperature previste dall’art. 31 del DPR 327/80. 64 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Capo XVI - Esercizi di vendita al dettaglio Art. 89 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Per gli esercizi di vicinato settore alimentare, di cui al D. Lgs 114/98, per i quali è prevista la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04, ai sensi di specifiche normative, prima dell’inizio dell’attività, ampliamento, modifica e trasferimento l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione. 2. L’attività non potrà comunque essere iniziata prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione. 3. L’interessato può richiedere direttamente alla UU.OO. di Igiene Pubblica e Veterinaria della USL un parere preventivo sull’ubicazione, l’allestimento, i locali e sulle attrezzature secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Art. 90 REQUISITI GENERALI 1. Per l’attivazione di un esercizio per il commercio al dettaglio di generi alimentari è necessario, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, il rispetto dei seguenti requisiti: a) Il locale destinato alla vendita, deve essere attrezzato per l’esposizione e la conservazione dei prodotti alimentari, separati per genere e sollevati da terra di almeno 30 cm. I banchi e le vetrine devono garantire la costante conservazione alle temperature previste dal DPR 327/80, anche quando abbiano apertura permanente per la loro manipolazione ai fini della vendita. Devono essere muniti di termometri tarati con bulbi protetti, con quadranti posti in modo ben visibile. b) Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono 65 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE essere accessibili solo dalla parte dell’addetto. c) Le celle, gli armadi e i banchi frigoriferi devono essere dotati di termometro a lettura esterna; d) un vano destinato a magazzino, dotato dei requisiti di finitura previsti dal punto c) art 76, in rapporto diretto con il locale di vendita, munito di lavabo con acqua calda e fredda ed erogatore a pedale, in caso in cui il servizio igienico non sia di facile accesso; e) tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici, in rapporto al numero dei dipendenti ad esclusivo uso del personale e del titolare. Per servizio igienico si intende un locale dotato di WC (vaso a cacciata) preceduto da un locale (antilatrina) dotato di lavabo con comando non manuale per l’erogazione dell’acqua, di sapone liquido, o in polvere, di asciugamani a perdere e porta con chiusura automatica. La superficie minima complessiva non deve essere inferiore a mq 2,50. f) tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere lavabili e disinfettabili ed in buono stato di manutenzione; g) per confezionare sostanze alimentari deve essere utilizzato esclusivamente materiale autorizzato allo scopo. Il materiale destinato ad incartare o comunque a venirne a contatto deve essere custodito in appositi contenitori che li riparino da contaminazioni esterne; h) le sostanze alimentari non confezionate, vendute allo stato sfuso e quelle confezionate all’origine ma vendute sfuse, debbono essere munite delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo 109/92. Per la distribuzione di questi prodotti deve essere evitato il contatto con le mani del personale, utilizzando idonei strumenti. i) deve essere apposto un cartello recante la dizione “vietato toccare la merce e si dovrà aver cura che gli utenti non vengano a diretto contatto con la medesima. Nelle rivendite di prodotti ortofrutticoli è consentito il metodo del self-service controllando che gli acquirenti usino appositi guanti a perdere messi a disposizione; j) l’esposizione esterna dei prodotti ortofrutticoli è ammessa a condizione che gli stessi siano posti in cassette rialzate da terra almeno 60 cm. Tali prodotti dovranno essere adeguatamente protetti 66 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE dall’irraggiamento solare, dalle polveri e dalle fonti di contaminazione. In tutti i casi non possono essere esposte all’esterno insalate e altri ortaggi. Né prodotti nei quali la parte edibile non sia naturalmente protetta; k) è vietato l’ingresso e la permanenza negli esercizi di vendita di qualsiasi animale; l) le uova possono essere poste in vendita ed esposte esclusivamente in preconfezioni originali, non è consentita l’apertura delle confezioni e la vendita frazionata delle unità di vendita originali; m) gli alimenti non possono essere esposti all’esterno degli appositi banchi di esposizione, né fuori dell’esercizio; n) è vietata la vendita di carni fresche sottovuoto o in atmosfera modificata in esercizi non in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 29 del R.D. 3298/1928. ART. 91 VENDITA DI ALIMENTI PER CANI, GATTI E ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE 1. Gli alimenti per cani e gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono essere venduti alle seguenti condizioni: a) che siano conformi alle norme di produzione e di commercializzazione dei mangimi; b) che venga riservato un apposito scomparto o armadio o scaffale; ovvero, nel caso di alimenti da conservare a basse temperature, apposito frigorifero o congelatore ad uso esclusivo; c) che tali scomparti riportino una tabella con la dicitura "alimenti in confezione per animali"; d) che analoga dicitura, salve le norme di etichettatura di cui alle citate leggi, appaia sulle confezioni di vendita. 2. I prodotti alimentari di scarto, non idonei al consumo umano, non possono essere venduti per l'alimentazione animale, ma devono essere ritirati da ditte autorizzate. 67 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 92 MACELLERIE 1. Gli esercizi di vendita di carni fresche o comunque conservate, sono autorizzati ai sensi dell’art. 29 del R.D. 3298/28. 2. Per la vendita di carni è necessario il rispetto dei seguenti requisiti: a) Pavimenti ben connessi con i rivestimenti delle pareti con angoli e spigoli arrotondati; b) Pareti realizzate in materiale lavabile e disinfettabile, fino a 30 cm. Al di sopra di scaffalature ed altri arredi e comunque fino ad una altezza minima di cm 220. c) un locale o spazio appositamente destinato al disosso ed al sezionamento delle carni : tale spazio deve essere separato dall’area di vendita al pubblico; d) una o più celle frigorifere, in materiale lavabile e disinfettabile, con pavimento con spigoli arrotondati. Le dimensioni devono garantire le idonee condizioni di conservazione delle carni, munite di termometro a lettura esterna; e) le carni avicunicole, non potranno essere conservate all’interno dell’impianto frigorifero delle carni rosse, la stessa separazione fisica dovrà essere rispettata nel banco di vendita per mezzo di idonee separazioni; f) tutti i materiali all’interno delle celle e dei banchi frigoriferi devono essere costruiti nel rispetto della vigente normativa; g) lavello con erogazione non manuale, provvisto di acqua potabile, calda e fredda; h) l’eventuale pedana dietro il banco di vendita deve essere in materiale lavabile, perfettamente chiusa e costruita in modo tale da favorirne la pulizia; i) non è consentita la vendita e la detenzione di selvaggina cacciata, che non sita stata sottoposta ad ispezione sanitaria nei termini di legge; j) un servizio igienico distinto in locale bagno ed antibagno. 68 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE L’antibagno deve essere dotato di lavandino con erogatore non manuale di acqua potabile calda e fredda, di asciugamani a perdere, di erogatore di sapone e di armadietti a doppio scomparto (uno per ciascun addetto) per la riposizione dell’abbigliamento. 3. E’ consentita la preparazione dei pronti a cuocere semplici (con l’aggiunta di sale, pepe, aromi naturali, pane grattato e verdure) attraverso manipolazioni che non comportino trattamenti termici, tali elaborati sono destinati alla esclusiva vendita al consumatore finale, tale attività è subordinata alla presenza della necessaria attrezzatura (spazio frigorifero per prodotto non carnei e per aromi distinti e/o separati) lavabo per lavaggio verdure). 4. E’ consentita altresì il ricorso alla tecnica del sottovuoto limitatamente alla creazione di involucri protettivi per carni e loro prodotti, esclusivamente su richiesta e in presenza del cliente in modo estemporaneo. Art. 93 PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE ANNESSO A MACELLERIA 1. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 per l’attivazione di un piccolo laboratorio artigianale per la produzione di salumi, insaccati, salsicce fresche, preparazioni a base di carne e di verdura cruda o cotta ecc., annesso all’esercizio di vendita al dettaglio di carni fresche, viene rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 28 del DPR 327/80 ed in base a quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Sanita` n. 15/90 e n. 12/91. 2. I prodotti alimentari a base di carne prodotti in tali laboratori devono essere venduti esclusivamente all’interno dell’annesso esercizio di vendita al consumatore finale. 3. Ai fini della registrazione di cui al 1° comma di cui al presente articolo sono necessari i seguenti requisiti: a) apposito locale dotato di: - almeno due lavelli con acqua potabile calda e fredda, con rubinetti non azionabili manualmente con sistema di bloccaggio (per 69 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE l’erogazione continuata) e muniti di erogatore di sapone e di asciugamani a perdere. Il lavello utilizzato per gli attrezzi ed utensili deve essere di dimensioni tali da consentirne un agevole lavaggio. - locale o dispositivo per il deposito degli utensili. - locale o dispositivo per gli alimenti di cui non è autorizzata la vendita, ma che vengono utilizzati nelle preparazioni (aromi, verdure, pangrattato, ecc.). - dispositivo attrezzato e chiuso per il deposito del materiale di pulizia. b) Una adeguata separazione da altri prodotti e nel rispetto delle specifiche temperature previste. c) I prodotti destinati alla vendita, non preconfezionati o venduti previo frazionamento, devono essere muniti di apposito cartello, da applicarsi ai recipienti che li contengono, o nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportati: denominazione di vendita, elenco degli ingredienti, modalità di conservazione, data di produzione. Art. 94 PESCHERIE 1. Per l’attivazione di un esercizio di vendita di prodotti della pesca freschi, congelati e/o decongelati dal fornitore o nell’esercizio, occorre procedere alla registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04. 2. La registrazione di cui al precedente comma deve essere fatta indicando lo stato fisico dei prodotti della pesca che si intendono commercializzare e per i prodotti decongelati si dovrà specificare se il decongelamento avviene nell’esercizio oggetto della richiesta. Art. 95 VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI SURGELATI 70 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. La vendita al pubblico di alimenti surgelati è consentita a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti alimentari ed agricoli, ai sensi della Legge 27 gennaio 1968 n.32 art.1. 2. Per ottenere l’autorizzazione per la vendita di prodotti surgelati, per la unica voce “Alimenti surgelati”, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 3 del D.M. 25 settembre 1995, n. 493, che verrà concesso dietro accertamento dei requisiti igienico sanitari. 3. I prodotti surgelati conservati all’interno dei banchi del tipo “aperto” non devono superare la linea di carico, tali banchi durante l’orario di chiusura dell’esercizio devono essere muniti degli appositi dispositivi di chiusura in materiale coibente. 4. Gli esercizi di ristorazione, in possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art.2 della Legge 283/1962, che utilizzano tali prodotti per l’attività di preparazione e conseguente somministrazione non sono tenuti a munirsi della autorizzazione di cui al presente articolo. Art. 96 MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI 1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano, si vendono o si somministrano prodotti alimentari debbono rispettare le norme di attuazione del D. Lgs 155/1997 e comunque debbono: a) essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia; b) avere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità; c) essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; d) conservare ed esporre i prodotti alimentari di genere diverso in reparti o scomparti distinti al fine di evitare 71 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) contaminazione crociata. tali prodotti dovranno essere comunque separati da quelli non alimentari; e) provvedere ad accurata pulizia dei locali e delle attrezzature al termine di ogni ciclo lavorativo o comunque prima dell'inizio del ciclo lavorativo successivo. Negli esercizi è vietato: adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati; tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti, o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente all'attività e utilizzare segatura o altro materiale simile; tenere al di fuori dei banchi frigoriferi gli alimenti che debbono essere conservati e venduti a temperatura controllata; esporre anche all'interno dei locali gli alimenti non confezionati che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura ecc, la merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno cm 30 dal suolo. I prodotti alimentari che si consumano senza cottura o sbucciatura e, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo di protezione (pellicola, alluminio, ecc.) che ne garantiscano la protezione dalla polvere o dagli insetti e distribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili. l’autoservizio da parte del pubblico di prodotti non confezionati se non con l’utilizzo di idonei strumenti (guanti a perdere, sacchetti, ecc.) per il prelievo della merce; esporre alimenti all'esterno dei locali. L'esposizione all'esterno può essere consentita unicamente per prodotti ortofrutticoli avendo cura di mantenere sollevata la merce ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano di calpestio e proteggendola adeguatamente dagli agenti atmosferici. Su ogni contenitore deve essere esposto un cartellino facilmente leggibile con la seguente dicitura "Non toccare la merce". Sarà cura del titolare fare rispettare il divieto; accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso in orario precedente l'apertura dell'esercizio; depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere; l’accesso e la detenzione, sia pure occasionale, di animali domestici; fumare nei locali di preparazione degli alimenti; 72 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE k) utilizzare carta e/o imballaggi non "specifici per alimenti". 3. I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distinti e separati dai reparti di alimentari. 4. All’interno dei locali di vendita possono essere tenute uova solamente confezionate da centri di imballaggio autorizzati. In caso di imballaggio di grandi dimensioni le uova possono essere esposte e vendute allo stato sfuso purché sia visibile l’indicazione del centro di imballaggio autorizzato di provenienza e la data di confezionamento. Art. 97 VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE 1. La vendita diretta di prodotti alimentari da parte del produttore, o di membri della sua famiglia, ai sensi della Legge 59/63 deve essere svolta nel rispetto dei seguenti requisiti: a) Nel caso di cessione di prodotti dell’agricoltura o di attività zootecniche che non hanno subito manipolazioni, né trattamenti di alcun tipo, (uova, ortaggi, frutta ecc.) l’attività può essere svolta su aree pubbliche, presso il domicilio del consumatore, o in altri luoghi nel rispetto della normativa vigente. b) La cessione di animali vivi, venduti a scopo alimentare, deve avvenire esclusivamente presso l’azienda di produzione, limitatamente alle specie avicunicole. Art. 98 CONFEZIONAMENTO DI VINO, OLIO, PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI MARMELLATE E PRODOTTI (CONSERVATI) DEL FONDO AGRICOLO DESTINATI ALLA VENDITA 1. Chiunque intenda confezionare olio, vino e prodotti derivanti dal proprio fondo agricolo per la vendita a terzi deve procedere alla registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 ed avere i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 327/80 e più in particolare: 73 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE a) altezza minima regolamentare dei locali di lavoro mt. 2,70. b) ampiezza minima accettabile dei locali di lavoro: da valutarsi nei singoli casi in funzione della qualità e della quantità della lavorazione; c) altezza minima della balza lavabile nei locali di lavoro (esempio: confezionamento di vino, olio, preparazione marmellate): mt. 2; d) superficie illuminante: minimo 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso di cui il 50% apribile; e) Le finestre, i lucernari ed i sovrasporti apribili nei locali di produzione e confezionamento, nei magazzini e le eventuali finestre nel servizio igienico devono essere muniti di rete a maglie fitte contro la penetrazione degli insetti. In tutti gli esercizi devono essere adottati i necessari accorgimenti per evitare la penetrazione e/o l’annidamento di roditori, di insetti o di animali in genere; f) I pavimenti di tutti i locali di lavorazione devono essere facilmente lavabili e disinfettabili possibilmente con pozzetti sifonati di scarico acqua di lavaggio degli stessi, con eccezione di quelli di invecchiamento. Art. 99 MACELLI PUBBLICI E PRIVATI 1. L’attività di impianti di macellazione pubblici e privati per la produzioni di carni fresche di bovini, equini, suini, ovini, caprini e bufali, nonché di depositi e laboratori di sezionamento di carni fresche, sono stabilite dal Decreto Leg.vo 18 aprile 1994 n.286 e s.m.i. 2. Tali impianti devono ottenere il riconoscimento dell’impianto in base alle disposizioni comunitarie recepite (bollo CEE ). 3. L’obbligo del riconoscimento comunitario non si applica ai depositi di carni fresche annessi agli esercizi di vendita al dettaglio e all’attività di sezionamento presso gli stessi esercizi di vendita di dettaglio, a condizioni che dette carni siano vendute esclusivamente presso tali esercizi a consumatori finali. 74 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 4. In deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs 286/94 l’Autorità Sanitaria può autorizzare l’esercizio di impianti di macellazione e/o sezionamento a ridotta capacità, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e n/o della Commissione tecnica regionale come previsto dal D. Lgs n. 286/94 e DM 23.11.95 con le limitazioni previste da tale normativa. Art. 100 LABORATORI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SALUMIFICI 1. L’attività all’ingrosso di impianti e laboratori di prodotti a base di carne, laboratori di prodotti di gastronomia, salumifici e affini, è regolamentata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 537. Tali impianti devono ottenere il riconoscimento del laboratorio in base alle disposizioni comunitarie (numero di riconoscimento CEE). Art. 101 PRODUZIONE DI VINI E MOSTI 1. Tutte le cantine e gli stabilimenti di produzione e deposito di vini e mosti, indipendentemente dalla capacità produttiva, debbono essere registrati ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/04. 2. Non sono soggette all’obbligo della registrazione le cantine con produzione destinata all’autoconsumo. 3. I requisiti minimi dei locali ai fini della registrazione di cui al 1° comma sono: - pavimentazione realizzata in battuto di cemento o piastrelle con adeguata pendenza e scoline per il deflusso delle acque di lavaggio; - pareti tinteggiate con tempere lavabili o resine lavabili antipolvere in caso di superfici pietra a vista; - disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso del personale con doccia, wc e spogliatoio; - almeno un lavandino lavamano munito di rubinetteria a comando non manuale, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso. 4. All’interno delle cantine non dovrà essere accatastato materiale non attinente l’attività enologica e comunque tale da impedire l’attività di pulizia e manutenzione degli impianti. 75 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 5. Gli additivi e coadiuvanti tecnologici utilizzati nella lavorazione dovranno essere depositati in apposito reparto o armadio realizzato in materiale lavabile e disinfettabile. 6. I vasi vinari devono essere ubicati a distanza da fonti di inquinamento e la loro apertura, opportunamente protetta, deve essere sollevata dal piano del pavimento. Le superfici interne devono essere realizzate con materiali conformi alle normative, i pavimenti devono consentire lo svuotamento totale delle soluzioni detergenti e delle acque di lavaggio. 7. L’approvvigionamento idrico deve avvenire dalla rete pubblica. Capo XVII - Sagre e feste popolari Art. 102 AUTORIZZAZIONE 1. La distribuzione la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande nel corso di sagre, feste popolari è soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Responsabile dell’area previo parere favorevole dell’ ASL competente. 2. Tale autorizzazione temporanea comprenderà specifiche prescrizioni limitative in relazione alle specifiche tipologie della manifestazione. 3. Le domande di autorizzazione sanitaria per le manifestazioni di durata uguale o superiore a cinque giorni devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio. 4. Tale autorizzazione temporanea comprenderà specifiche prescrizioni limitative in relazione alla specifica tipologia della manifestazione; le prescrizioni e le eventuali limitazioni dovranno tenere conto della durata della manifestazione, del menù adottato, delle caratteristiche strutturali e tecnologiche della singola struttura. 5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria in scala utile del luogo dove si svolgerà la manifestazione 76 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE con indicazione delle zone destinate alle varie attività; b) relazione descrittiva dei locali, delle aree e delle attrezzature e breve descrizione delle preparazioni e del menù, tale relazione dovrà specificare inoltre i criteri di pulizia, le modalità di approvvigionamento idrico, e quelle adottate per la raccolta dei rifiuti e scarichi liquidi. Art. 103 REQUISITI GENERALI 1. L’autorizzazione sanitaria temporanea per attività sagre e feste popolari con produzione somministrazione e vendita di alimenti e bevande è rilasciata, ai sensi del presente regolamento comunale d’igiene, nel rispetto dei seguenti requisiti: a) tutte le strutture, gli stands e i box adibite a vendita, preparazione e somministrazione di alimenti all’interno della festa dovranno essere rifornite esclusivamente con acqua potabile in quantità sufficiente, attraverso condotte e dispositivi adeguati, ovvero idonei contenitori muniti di rubinetti; b) dovranno essere previsti due distinti gruppi di servizi igienici: per gli operatori e per il pubblico reperibili anche nell’area adiacente alla manifestazione, e comunque nel raggio di 100 mt. dal perimetro della stessa; c) l’allontanamento dei reflui proveniente dai servizi igienici e da tutte le altre utenze, lavabi e ogni altro scarico dovrà essere realizzato in idonei materiali e dispositivi e recapitato con la pubblica fognatura. In casi particolari la ASL potrà imporre l’installazione di pozzetti sgrassatori o di altri dispositivi atti al pretrattamento dei reflui. In tutti i casi gli scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla normativa vigente; d) i rifiuti solidi derivanti dall’attività di preparazione e somministrazione di alimenti nonché da qualsiasi altra attività svolta nel corso della festa dovranno essere raccolti in sacchi o in contenitori 77 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE muniti di apertura a pedale e posti successivamente in aree protette e facilmente accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta; e) la conservazione e il deposito degli alimenti dovrà rispettare le norme d’igiene di cui al DPR 327/80, con particolare riguardo al rispetto delle temperature di conservazione. Dovranno inoltre essere previsti armadi o celle frigorifere in numero adeguato al fine di garantire la separazione tra pesce fresco, pollame e conigli, carni rosse, salumi latticini, frutta e verdura. E’ consentita la promiscuità tra diverse categorie di alimenti congelati e prodotti surgelati a condizione che questi siano stoccati in confezioni originali; f) l’area adibita a preparazione dei cibi dovrà essere dotata di pavimentazione propria che può essere sostituita anche da idoneo materiale impermeabile e lavabile, lavabo per la pulizia di mani e utensili, rotoli di carta asciugamani, idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti. All’interno di ogni struttura dovrà essere garantita la netta suddivisione tra diverse zone adibite a: - preparazione e cottura; - scarico e stoccaggio alimenti; - lavaggio utensili; g) per la somministrazione dei cibi dovranno essere utilizzate stoviglie monouso se non è installata una adeguata lavastoviglie; h) tutto il personale adibito al ricevimento, trasporto, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande deve essere dotato di libretto di idoneità sanitaria; i) in tutti gli stands e strutture adibite a preparazione e somministrazione di alimenti dovranno essere predisposti mezzi e dispositivi atti ad impedire l’accesso di animali indesiderati e la contaminazione da parte di polveri, fumi e ogni altra possibile fonte di inquinamento; j) la collocazione di griglie poste all’aperto per l’arrostimento delle carni, friggitrici, forni ed ogni altra possibile fonte di emissione di fumi dovrà prevedere una distanza congrua dalle abitazioni. In caso contrario dovranno prevedere adeguati sistemi di riduzione dei fumi e dei cattivi odori. 78 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 104 CIRCOLI E CLUB PRIVATI 1. Gli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali, così come definiti dall’art. 86 del T.U.L.P.S. 773/1931, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, sono soggetti alle disposizioni previste nel presente regolamento, relativamente al tipo di autorizzazione sanitaria corrispondente. Capo XVIII - Depositi e trasporto degli alimenti Art.105 DEPOSITI E MAGAZZINI DI ALIMENTI E BEVANDE 1. I depositi all’ingrosso di sostanze alimentari devono essere registrati autorizzati ai sensi dell’art. 6 del regolamento Ce 852/04 e devono rispettare quanto previsto dal DPR 327/80, nonché i requisiti di cui al presente articolo. 2. Sono soggetti ai requisiti igienico sanitari ed al rispetto del presente articolo, i magazzini ed i depositi di alimenti degli esercizi di vendita al dettaglio, anche se non direttamente comunicanti, e degli esercenti il commercio su area pubblica. 3. Tali locali devono : a) avere soffitti intonacati o comunque tali da non creare inconvenienti igienici per le merci depositate; b) essere asciutti e ben ventilati. L’aerazione deve essere garantita per mezzo di aperture finestrate o con impianti di aerazione forzata; c) le aperture verso l’esterno devono essere a perfetta chiusura e dotate di idonei mezzi per la lotta agli insetti e roditori; 79 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE d) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile, senza soluzioni di continuo, fino ad un’altezza minima di ml. 2,00 ed i pavimenti, ben connessi con le pareti, devono essere anche essi in materiale lavabile; e) nel caso di magazzini di alimenti deperibili, deve essere disponibile un lavabo con comando a pedale o elettrico, con acqua calda e fredda; f) per l’attività in oggetto non possono essere utilizzati locali adibiti ad abitazione civile, ne’ strutture con destinazione urbanistica che non consenta l’attività di deposito di sostanze alimentari; g) l’autorità sanitaria, previo parere delle UU.OO. di Igiene Pubblica e Veterinaria della Azienda A.S.L., in relazione alle caratteristiche dei prodotti in deposito, può prescrivere pozzetti sifonati per consentire le operazioni di lavaggio; h) in relazione agli alimenti depositati all’interno dei locali è vietato l’uso di veicoli azionati da motori alimentati da carburanti o da combustibili di qualsiasi tipo; i) relativamente a depositi all’ingrosso di carni, prodotti ittici, prodotti a base di carne, latte e latticini si applicano le disposizioni di cui ai Decreti di recepimento della normativa comunitaria; j) per i depositi all’ingrosso di prodotti alimentari non deperibili e confezionati ermeticamente quali acque minerali, vini, liquori, bevande non alcoliche e alimenti in scatola muniti di imballo, si applica quanto disposto dal presente articolo. Art. 106 TRASPORTO CARNE FRESCA 1. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto autorizzati, ai sensi dell’art.44 del DPR 327/80 secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento Ce 852/04. 2. Alla notifica di cui al 1° comma dovrà essere allegata: a) relazione tecnica riguardante la merce trasportata; b) fotocopia L.C. più A.T.P; 80 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE c) dichiarazione di conformità dei materiali impiegati da parte della ditta costruttrice; d) dichiarazione dell’impianto pubblico o privato utilizzato per la pulizia e disinfezione dell’automezzo. 3. La registrazione di cui al comma precedente ha validità di due anni dalla data di rilascio. 4. I mezzi di trasporto devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare: a) le pareti interne e le altre parti che possono venire a contatto con le carni devono essere in materiali resistenti alla corrosione e tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni né da renderle nocive alla salute del consumatore. Le pareti, le ganciere e ogni parte interna deve essere facilmente pulibile e disinfettabile; b) deve essere presente un dispositivo atto ad impedire ogni possibile fuoriuscita di liquidi; c) per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti nonché di d) carni in pezzi non imballati, devono essere utilizzati dispositivi di sospensione in acciaio inox, o altro materiale resistente alla corrosione e facilmente lavabile e disinfettabile, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino Il pavimento. Tale obbligo non si applica alle carni congelate provviste d’involucro o imballaggio igienico; 5. I veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche non possono essere adibiti al trasporto d’animali vivi o a prodotti che possono contaminare le carni; 6. Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo insieme a sostanze che possono contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche; 7. Le carni fresche imballate non possono essere trasportate nello stesso mezzo di trasporto con le carni non imballate se non lo stesso mezzo non sia munito di una adeguata separazione fisica; 81 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 8. Il trasporto della carne fresca deve avvenire con dispositivi atti a mantenere una temperatura interna “a cuore” non superiore a +7°C per le carcasse e loro parti e non superiore a +3° per le frattaglie. 9. E’ altresì consentito il trasporto di carni appena macellate a temperature superiori ai limiti destinate a laboratori di sezionamento o a macellerie situate nelle immediate vicinanze del macello, a condizione che detto trasporto non superi la durata di 1 ora per motivi connessi con la maturazione delle carni. Art. 107 CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI 1. Il trasporto dei prodotti alimentari deperibili da panifici, negozi di vendita diretta al domicilio del consumatore finale è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni: a) Gli automezzi devono essere provvisti di un vano o contenitore destinato esclusivamente al trasporto di sostanze alimentari, a perfetta chiusura, che garantisce la protezione dalla polvere e da altre fonti di contaminazioni; b) Il pane e gli altri eventuali prodotti da forno assimilabili, oggetto d’ogni singola consegna, devono essere involti in incarti “per alimenti” in conformità alla specifica normativa regionale. Art. 108 TRASPORTO DI ALIMENTI SURGELATI 1. I veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti ai sensi dell’art. 44 del DPR 327/80, sono soggetti a registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04. in relazione ai requisiti fissati dal Decreto 25 settembre 1995 n.493. Art. 109 82 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE CHIOSCHI 1. Per chiosco s’intende una struttura fissa costruita in muratura, in legno o in altro materiale idoneo. 2. Tali strutture devono essere collocate, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della Strada e al riparo da emissioni da traffico veicolare e da altre fonti d’insalubrità, su fondi compatti (legno, cemento, asfalto) al fine di eliminare polverosità e favorire la pulizia. 3. I chioschi devono essere approvvigionati d’acqua corrente potabile e devono avere pavimento di materiale impermeabile unito e compatto e pareti lavabili, e impianti d’acqua corrente con lavabo, dotato di dispositivo non manuale d’erogazione dell’acqua e idoneo sistema di raccolta dei rifiuti solidi e di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi. 4. Devono inoltre essere dotati di un locale o reparto o armadietti da adibirsi a razionale deposito delle provviste, dei materiali di pulizia e di frigorifero per la conservazione dei prodotti deperibili. 5. I chioschi in cui sono preparati direttamente i prodotti da somministrare al pubblico, devono rispondere, in quanto applicabili, ai requisiti previsti dal presente regolamento relativamente ai laboratori artigianali. Art. 110 REQUISITI DEI MEZZI MOBILI I mezzi mobili per la vendita e preparazione di prodotti alimentari devono essere adibiti esclusivamente all'uso autorizzato e devono avere i requisiti previsti dall'O.M. 26/06/1995 e dal D. Lgs. 155/1997 e successive integrazioni e modificazioni. Capo XIX - Acque potabili Art. 111 REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE. 1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano 83 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE sono definite dal D. Lgs 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni. 2. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio Igiene Pubblica della Azienda USL e che non corrispondano per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. n. 319/1976, contenute negli allegati II e III della Delibera Interministeriale del 4/2/1977, ed alla normativa regionale di attuazione, dalla Circolare Ministero Sanità 33/1977, dal DPR 515/1982, dal D.M. 15/2/1983, dal D.M. 26/3/1991, e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia. Art. 112 INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE 1. In caso d’accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica. Art. 113 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE 1. La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dal DPR 236/1988, per quanto pertinente, e da altre normative vigenti in materia. Art. 114 DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI 1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità e agibilità degli edifici destinati ad abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone. 84 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio l'allacciamento allo stesso. 3. Ove non sia possibile a breve termine l'approvvigionamento idrico da pubblico servizio, il Comune potrà autorizzare, previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL, l'approvvigionamento mediante fonte autonoma, sempre che risultino ottemperate tutte le misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico e ad evitare che tali fonti autonome costituiscano esse stesse fonti di inquinamento più diffuso delle risorse idriche. 4. Le fonti d’approvvigionamento dovranno comunque avere aree di salvaguardia conformi a quanto previsto dal D. Lgs 31/2001. Art. 115 UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE 1. L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto al giudizio di qualità e idoneità d'uso del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL, espresso in base alla valutazione dell'idoneità dei materiali, alle risultanze dell'esame ispettivo e al risultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche. 2. Per le fonti di nuova utilizzazione destinate all'approvvigionamento di civili abitazioni tali accertamenti dovranno essere richiesti, a cura del proprietario, prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, allegando la documentazione tecnica necessaria. 3. Il giudizio favorevole all'utilizzo è condizione essenziale per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. Art. 116 POZZI DOMESTICI DI USO NON POTABILE 1. Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame), l'Autorità Sanitaria, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e dell'ARPAC, prescriverà le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando 85 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 2. 3. 4. 5. 6. o facilitando il trascinamento di contaminanti in falde profonde. A tale scopo, prima della perforazione, dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune e agli altri Organi competenti, allegando una planimetria che evidenzi l'esatta ubicazione della fonte e ne indichi il posizionamento rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue e una relazione tecnica nella quale siano indicati: a) caratteristiche tecnico costruttive di massima dell'impianto; b) tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche; c) dati relativi alla portata che si intende utilizzare. Nell'escavazione dei pozzi dovranno essere osservate tutte le cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi che verranno impartite dall'Autorità Sanitaria. Dell'avvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali. E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati di cui all'art. 6 del DPR 236/1988. Negli insediamenti in cui si utilizza acqua non potabile le relative tubazioni dovranno essere nettamente distinte da quelle ad uso potabile e dovranno essere segnalate con appositi cartelli. Art. 117 INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI 1. Salvo quanto di competenza del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, il Dirigente comunale competente, su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dell'ARPAC, dispone la disattivazione e la chiusura dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico. 2. Il proprietario dovrà provvedere alla chiusura secondo le seguenti norme: - estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile; - riempimento con materiale inerte della zona satura; - apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento. 3. Nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di 86 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE dimensione areale adeguata. Art. 118 RETE IDRICA E FOGNATURE 1. I tubi della rete idrica interna devono essere posti, di norma, a non meno di: m 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature, m 10 dalle vasche settiche (tradizionali e Imhoff) e dai pozzi neri esistenti, m 20 dagli impianti di dispersione nel terreno tramite subirrigazione dei liquami degli insediamenti civili, m 50 dagli impianti di dispersione tramite pozzi assorbenti e m 25 dalle concimaie. 2. Le fognature e i condotti di scarico delle acque di rifiuto devono essere posti, di norma, al di sotto di almeno 50 cm dalle tubazioni dell'acqua potabile. 3. Qualora non sia assolutamente possibile rispettare le condizioni di cui ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque perdita e i tubi della rete idrica devono essere sicuramente impermeabili e protetti con idonei accorgimenti (controtubo, ecc. ) di opportuna lunghezza e fattura. 4. Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua. Art. 119 REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 1. Il Comune, nei casi in cui ciò sia reso necessario ovvero su segnalazione della GORI s.p.a. e sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari. Capo XX – Norme finali 87 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE Art. 120 NORME TRANSITORIE 1. Le norme di cui al presente Regolamento, che recano disposizioni inerenti i locali, i bagni, le dimensioni e le ubicazioni in genere, non si applicano alle attività che sono già in possesso dell’autorizzazione sanitaria e annonaria (oppure della solo annonaria in caso di attività dove per il rilascio della stessa non era previsto né il parere igienicosanitario, né l’autorizzazione sanitaria) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento anche nel caso di subingresso a condizione che non vengano effettuate modifiche e/o incrementi del ciclo produttivo. Sono abrogate e integrate le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con il presente Regolamento. Art. 121 ESCLUSIONI 1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano nei casi di produzione, somministrazione, deposito e trasporto di alimenti nei casi di calamità e emergenza e in tutti casi in cui il Sindaco, qualora fondati e gravi motivi ne giustifichino il provvedimento, con apposita ordinanza contingibile ed urgente. Art. 122 SANZIONI 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi e decreti, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa, La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora non diversamente previsto dalla normativa statale e regionale vigente, comporta l’applicazione, ai sensi dell’art. 344 del R.D. 1265/1934, di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 516,00. 2. Per le modalità di pagamento, inoltro di scritti difensivi ed ogni altra procedura si applica il regolamento comunale e la L. 24.11.81 n. 689. Art. 123 PROVVEDIMENTI IN DEROGA 88 COMUNE DI PIMONTE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE 1. Il Comune può adottare provvedimenti in deroga al rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento qualora siano messi in atto interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento dell’obiettivo che la norma si prefigge. 2. Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e/o dell'ARPAC, secondo le rispettive competenze. Art. 124 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI 1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato dal Consiglio comunale n. 5 del 09.04.1970 e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute. Art. 125 VALIDITÀ 1. Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo l'avvenuta ripubblicazione del deliberato all'albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. 89