COMUNE DI PIMONTE (Provincia di Napoli)

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COMUNE DI PIMONTE (Provincia di Napoli)
COMUNE DI PIMONTE
(Provincia di Napoli)
REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE,
SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 68 DEL 29.12.2006
RIPUBBLICATO ALBO PRETORIO DAL 22.01.2007 AL 06.02.2007
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
SOMMARIO
Capo I
Igiene urbana
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
- Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria
- Competenze del comune
- Compiti eservizi del dipartimento di prevenzione dell’azienda A.S.L. e
dell’ A.R.P.A.C
- Supporti propri ed ausiliari dell’autorità sanitaria locale
- Spese per analisi
- Rilascio di attestati di conformità
Capo II
Profilasssi delle malattie infettive e parassitarie
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
- Compiti del Comune e dell’azienda A.S.L.
- Denuncia delle malattie infettive e diffusive
- Trattamento delle salme dei deceduti per malattia infettiva e diffusiva
- Vaccinazioni
- Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di acconciatore ed
estetista
Capo III
Vigilanza sulle attivita’ sanitarie
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17
Art.18
- Vigilanza sulle attività sanitarie
- Studi professionali medici e ambulatori medici
- Requisiti strutturali degli studi professionali medici
- Strutture sanitarie veterinarie private
- Procedure per l’autorizzazione delle strutture sanitarie veterinarie
private
- Requisiti degli ambulatori veterinari
- Studi veterinari e laboratori veterinari d’analisi
Capo IV
Condizioni di non igienicita’ degli alloggi
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art.19
Art.20
- Dichiarazioni di antigienicità
- Dichiarazioni di inagibilità
Capo V
Norme igienico-sanitarie per strutture ad uso ricettivo e
Collettivo
Art.21
Art.22
Art.23
Art.24
Art.25
Art.26
Art.27
Art.28
Art.29
Art.30
Art.31
- Alberghi e simili
- strutture ricettive extra-alberghiere
- Agriturismo
- Aree allestite per pic-nic
- Attività di baby parching
- Abitazioni collettive
- Palestre
- Strutture socio-assistenziali e socio sanitarie
- Farmacie
- Locali di pubblico spettacolo
- Impianti sportivi
Capo VI
Piscine
Art.32
Art.33
Art.34
Art.35
Art.36
Art.37
- Classificazione e definizione
- Caratteristiche dei bacini di uso pubblico e collettivo
- Spogliatoi
- Servizi igienici
- Igiene dell’ambiente
- Caratteristiche impianti tecnici
Capo VII
Scarichi
Art.38 - Smaltimento dei fanghi biologici provenienti da fosse settiche o biologiche
Capo VIII
Allevamenti e altre strutture di sanita’ animali
soggette a vigilanza
Art.39
- Allevamenti zootecnici
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art.40
Art.41
Art.42
Art.43
Art.44
Art.45
Art.46
Art.47
Art.48
Art.49
- Allevamenti e ricoveri di animali in genere
- Norme generali per lo smaltimento sul suolo degli effluenti di
allevamento
- Platee di accumulo letame
- Contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento
- Fiere, concorsi, esposizioni, gare, mercati a carattere occasionale o
ricorrente, raduni e concentramenti di animali
- Canili privati e pensioni per animali d’affezione
- Commercio di animali d’affezioni, ornamentali, selvatici ed esotici
- Commercio di pulcini
- Esercizio per la vendita di mangimi
- Distruzione spoglie animali
Capo IX
Igiene urbana
Art.50
Art.51
Art.52
Art.53
Art.54
Art.55
Art.56
Art.57
Art.58
Art.59
Art.60
Art.61
- Lotta agli insetti nocivi e molesti disinfestazione e derattizzazione
- Detenzione di animali nei centri abitati
- Obblighi per i cittadini proprietari o possessori di cani
- Museruole e guinzaglio
- Strumenti per narcosi e abbattimento
- Divieto di bruciare rifiuti
- Canne fumarie
- Attività che usano solventi organici
- Attività che producono emissioni odorose
- Protezione di materiali trasportati da autoveicoli
- Coperture ed altri manufatti contenenti amianto
- Amianto – Attività di vigilanza
Capo X
Fitofarmaci
Art.62
Art.63
- Rilevazione vendita fitofarmaci
- Modalità d’uso dei fitofarmaci
Capo XI
Igiene degli alimenti
Art.64
- Ambiti e organi di vigilanza
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art.65
Art.66
Art.67
- Provvedimenti dell’autorità sanitaria
- Controllo ufficiali dei prodotti alimentari
- Sequestro
Capo XII
Reequisiti igienici di carattere generale
Art.68
Art.69
Art.70
Art.71
Art.72
Art.73
Art.74
- Igiene del personale
- Libretto di idoneità sanitaria
- Autorizzazione sanitaria
- Esposizione dell’autorizzazione sanitaria
- Parere preventivo
- Autocontrollo
- Subingresso
Capo XIII
Esercizi pubblici di somministrazione
di alimenti e bevande
Art.75
Art.76
Art.77
Art.78
Art.79
Art.80
Art.81
Art.82
Art.83
Art.84
Art.85
- Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
- Attività di somministrazione requisiti igienico sanitari comuni
- Attività di ristorazione
- Impianti di produzioni pasti
- Mense scolastiche e mense aziendali
- Pizzerie a taglio o da trasporto
- Bar e caffè
- Mescite
- Bar con preparazione di toasts e simili
- Bar gelateria – pasticceria con produzione propria
- Somministrazione alimenti e bevande in pertinenze esterne
Capo XVI
Laboratori di produzione e preparazione
Art.86
Art.87
Art.88
- Disposizione generali
- Laboratori di pasticceria e gelateria
- Gastronomie – rosticcerie
Capo XV
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Esercizi di vendita al dettaglio
Art.89
Art.90
Art.91
Art.92
Art.93
Art.94
Art.95
Art.96
Art.97
Art.98
Art.99
Art.100
Art.101
- Disposizioni generali
- Requisiti generali
- Vendita di alimenti per cani, gatti, e altri animali da affezioni
- Macellerie
- Piccolo laboratorio artigianale annesso a macelleria
- Pescherie
- Vendita al pubblico di alimenti surgelati
- Modalità di manutenzione e conduzione degli esercizi
- Vendita diretta dal produttore al consumatore
- Confezionamento di vino, olio, produzione e confezionamento di
marmellata e prodotti (conservati) del fondo agricolo destinati alla
vendita
- Macelli pubblici e privati
- Laboratori di prodotti di base di carne salumifici
- Produzione di vini e mosti
Capo XVI
Sagre e feste popolari
Art.102
Art.103
Art.104
- Autorizzazioni
- Requisiti generali
- Circoli e club privati
Capo XVII
Depositi e trasporto degli alimenti
Art.105
Art.106
Art.107
Art.108
Art.109
Art.110
- Depositi e magazzini di alimenti e bevande
- Trasporto carne fresca
- Consegna prodotti alimentari
- Trasporto di alimenti surgelati
- Chioschi
- Requisiti dei mezzi mobili
CAPO XVIII
Acque potabili
Art.111
- Requisiti delle acque destinate ad uso potabile
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art.112
Art.113
Art.114
Art.115
Art.116
Art.117
Art.118
Art.119
- Inquinamento delle acque ad uso potabile
- Salvaguardia delle risorse idriche
- Dotazione idrica degli edifici
- Utilizzo delle fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile
- Pozzi domestici di uso non potabile
- In attivazione e chiusura dei pozzi
- Rete idrica e fognature
- Regolamentazione del consumo di acqua potabile
CAPO XIX
Norme finali
Art.120
Art.121
Art.122
Art.123
Art.124
- Norme transitorie
- Esclusioni
- Sanzioni
- Provvedimenti in deroga
- Abrogazione norme precedenti
Art.125
- Validità
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Capo I - Norme Generali
Art. 1
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E
VETERINARIA
1. Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica e veterinaria,
approvato, ai sensi degli artt. 218 e 344 del R.D. n. 1265/1934
T.U.LL.SS., detta norme integrative e complementari alla legislazione
comunitaria, nazionale e regionale.
2. Le norme riguardano, in particolare, i campi dell’igiene, sanità
pubblica e veterinaria, tutela ambientale, igiene dell’ambiente fisico,
igiene degli alimenti.
Art. 2
COMPETENZE DEL COMUNE
1. Al Comune compete l'emanazione di tutti i provvedimenti
autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese
le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità
nell'ambito del territorio comunale.
2. Per tale attività si avvale del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda ASL e dell'ARPAC, intesi quali organi tecnici consultivi
e propositivi in materia igienico - sanitaria e ambientale secondo le
rispettive competenze ai quali può avanzare richieste e commissionare
indagini.
3. Ogni qualvolta il Comune, anche su indicazione dei servizi sanitari
territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di
cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di
situazioni antigieniche, malsane, o comunque pericolose per la salute
pubblica a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente
regolamento, può richiedere l'intervento dei sopracitati Servizi, per
verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti il caso.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 3
COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DELL'AZIENDA A.S.L. E DELL' A.R.P.A.C.
1. I servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell'ARPAC sono tenuti,
ciascuno per le proprie competenze, a:
a) riferire all'Autorità sanitaria locale su tutto quanto abbia
connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o
costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel
campo della sanità e della tutela ambientale;
b) formulare pareri al comune in relazione alle materie di cui al
secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento;
c) effettuare la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei
provvedimenti del Sindaco e dei Responsabili delle aree di cui
al primo comma dell'art. 2 nonché sull'applicazione del presente
regolamento;
Art. 4
SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL'AUTORITÀ SANITARIA
LOCALE
1. Il Comune, di fronte a particolari situazioni di emergenza e urgenza
può attivare i propri uffici tecnici e di polizia municipale per
l’adozione dei conseguenti atti.
Art. 5
SPESE PER ANALISI
1. Quando, per l’accertamento della violazione, vengono eseguite
analisi, gli oneri delle stesse sono a carico del contravventore.
Art. 6
RILASCIO DI ATTESTATI DI CONFORMITA'
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. Il Comune e/o il Dipartimento di Prevenzione, su richiesta dei
soggetti pubblici e privati, rilascia attestati di conformità alle norme
del presente regolamento.
Capo II - Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
Art. 7
COMPITI DEL COMUNE E DELL'AZIENDA A.S.L.
1. In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive il
Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda ASL, e di adottare ogni altra
ordinanza contingibile e urgente.
2. Spetta all'Azienda ASL provvedere alla profilassi della malattie
infettive e diffusive attraverso l'adozione delle misure idonee e
prevenirne l'insorgenza e la diffusione.
3. In questo ambito l'Azienda ASL provvede:
a) a raccogliere le denuncie obbligatorie di malattie infettive;
b) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.
Art. 8
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
1. Ogni medico che nell'esercizio della professione venga a conoscenza
di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di essere tale,
deve notificarlo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda
ASL.
2. Le modalità ed i tempi della segnalazione sono definiti dal D.M.
15.12.1990 ed eventuali successive modificazioni.
3. Ogni medico deve denunciare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica,
nel più breve tempo possibile, qualunque manifestazione di malattia
infettiva, o sospetta di essere tale, anche se non espressamente
indicata nell'elenco di cui al D.M. 15.12.1990, ma che per la natura e
per il numero di casi constatati possa costituire pericolo di diffusione
epidemica.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
4. L'obbligo della denuncia compete anche ai dirigenti di scuole, collegi,
istituti di ricovero e cura, collettività in genere, opifici, industrie,
piscine, nonché agli albergatori, affittacamere e simili.
5. Per quanto riguarda la notifica dei casi di A.I.D.S. si fa riferimento al
D.M. 28.11.1986 ed alle Circolari Ministeriali n. 5 del 12.02.1987, n.
14 del 13.02.1988 e n. 9 del 29.04.94 e successive modificazioni.
6. Il Servizio Veterinario segnala al Servizio di Igiene Pubblica i casi di
malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si
verifichino negli animali comunicando le misure di profilassi attuate;
il Servizio di Igiene Pubblica informa a propria volta il Servizio
Veterinario in merito ai provvedimenti eventualmente adottati.
Art. 9
TRATTAMENTO DELLE SALME DEI DECEDUTI
PER MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA
1. In caso di morte per malattie infettive e diffusive appartenenti alle
prime quattro classi indicate dal D.M 15.12.1990 o indicate in
apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applicano le
norme di cui al D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e successive modificazioni,
nonché quelle del regolamento comunale di polizia mortuaria. I
medici curanti devono sempre indicare con chiarezza, nella denuncia
della causa di morte del loro assistito, di cui all'art. 1 comma 1 del
D.P.R 10.9.1990 n. 285, la presenza di una malattia infettivo-diffusiva
in fase di contagiosità, sottolineando l'infettività anche solo potenziale
della salma. Il Comune deve darne informazione immediata
all'Azienda A.S.L nella quale è avvenuto il decesso.
Art. 10
VACCINAZIONI
1. L'Azienda ASL provvede alla effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie o facoltative tramite il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, il Servizio di Assistenza Pediatrica e di Base e altro
personale medico convenzionato.
2. Agli stessi Servizi competenti il cittadino può rivolgersi per richiedere
informazioni e/o certificazioni relative al proprio stato vaccinale.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
3. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite. Sono altresì gratuite le
vaccinazioni facoltative previste da apposite campagne vaccinali
autorizzate dalla Regione Campania.
4. Possono essere eccezionalmente esentati dalle vaccinazioni
obbligatorie soltanto coloro che, su proposta, adeguatamente
documentata, del medico curante valutato dai Servizi dell'Azienda
ASL interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere
sottoposti senza rischio. Le motivazioni addotte per l'esenzione dalla
profilassi vaccinale devono avere un concreto fondamento scientifico.
5. Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni
obbligatorie o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda A.S.L. di residenza
del soggetto vaccinato, indicando il nominativo, la data di nascita e la
residenza dello stesso, il nome commerciale del vaccino utilizzato, la
ditta produttrice, il numero di serie, il lotto, il controllo di stato, la
data di preparazione e di scadenza e la data di somministrazione.
Art. 11
PROFILASSI DELLE INFEZIONI TRASMISSIBILI NELLE ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
1. Per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista si rimanda a
quanto previsto da specifico regolamento comunale.
Capo III - Vigilanza sulle attività sanitarie
Art. 12
VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE
1. L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle
professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione
della Azienda ASL e dall’ARPAC territorialmente competente.
Art. 13
STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI
1. Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono:
a) l'ambulatorio, inteso come struttura complessa con individualità
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ed organizzazione propria ed autonoma, soggetto a regime
autorizzativi, ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e
dalla disciplina regionale.
b) lo studio professionale, nel quale il professionista esercita la
propria attività, singolarmente o in forma associata, in regime di
convenzione con il S.S.N. o in forma libero professionale;
2. Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od
odontoiatrico deve comunque darne comunicazione al Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL territorialmente
competente, tramite il Comune di Pimonte, dichiarando il rispetto dei
requisiti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
3. L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le professioni
sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente l'attività.
Art. 14
REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI
1. Gli studi professionali di nuova attivazione devono avere accesso
indipendente ed essere costituiti da:
a. un locale di visita di superficie sufficientemente ampia, almeno
di 9 mq., e una sala di attesa aventi i requisiti di illuminazione
ed areazione previsti per i vani di abitazione;
b. almeno un servizio igienico dotato di rubinetteria non
manuale, acqua calda e fredda, dispensatore di sapone e di
asciugamani a perdere, preferibilmente dotato di antibagno
oppure aperto su un vano di disimpegno avente superficie
sufficientemente ampia. Se non dotato di antibagno, il servizio
igienico deve poter contenere un w.c. ed un lavabo. Qualora
nello studio professionale operi anche personale dipendente,
deve essere previsto un ulteriore servizio igienico ad uso
esclusivo dei lavoratori, il cui antibagno può essere adibito a
spogliatoio.
2. I locali devono avere i seguenti requisiti:
a) l'altezza minima dei locali deve essere di m 2.70, quella
dei servizi igienici di m 2,40;
b) i pavimenti devono essere realizzati in materiale
lavabile e disinfettabile;
c) le pareti del locale dei servizi igienici devono essere
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rivestite fino all'altezza di m 2 dal pavimento con
materiale lavabile ed impermeabile;
d) i locali di visita devono essere dotati di lavabo con
apertura del rubinetto a comando non manuale.
3. I locali degli studi professionali esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento dovranno adeguarsi entro il termine di
cinque (5) anni ai requisiti di cui ai precedenti punti.
4. Gli studi professionali all'interno dell'abitazione privata del sanitario
sono consentiti a condizione che la parte utilizzata come studio
professionale sia nettamente disimpegnata da quella destinata a civile
abitazione e costituita da un locale di visita, una sala d'aspetto ed un
servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, aventi i requisiti
igienico-sanitari sopra descritti.
Art. 15
STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE PRIVATE
1. Ai fini di una corretta interpretazione si distingue per l'esercizio della
professione veterinaria, così come definiti dal D.M. 20.09.96:
a) Studio veterinario
b) Ambulatorio veterinario
c) Laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono soggette
ad autorizzazione sanitaria del Comune, sentito il parere del Servizio
Veterinario
e del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda A.S.L.
competente.
Art. 16
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE
SANITARIE VETERINARIE PRIVATE
DELLE
STRUTTURE
1. Chiunque intende aprire esercizi ambulatori veterinari deve ottenere
l’autorizzazione sanitaria del Comune rilasciata su parere del Servizio
Veterinario e del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda
A.S.L.
2. In caso di cessazione di attività il titolare è tenuto a darne
comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario dell'Azienda
ASL.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 17
REQUISITI DEGLI AMBULATORI VETERINARI
1. Gi ambulatori veterinari devono possedere i requisiti stabiliti dalle
norme generali per l'igiene del lavoro.
2. Devono inoltre disporre, in relazione alle effettive esigenze di
servizio, di idonei locali e spazi da adibire a:
a) sala d'attesa;
b) una o più sale per l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche;
c) servizio igienico dotato di rubinetteria non manuale, acqua calda e fredda,
dispensatore di sapone e di asciugamani a perdere.
3. Gli ambienti devono essere adeguatamente areati ed illuminati.
4.
I locali di cui ai punti 1) e 2) devono inoltre avere pavimenti
impermeabili e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di mt. 2.
5. Le sale di visita devono essere dotate di lavabo, con rubinetteria non
manuale, acqua calda e fredda, dispensatori di sapone e di asciugamani a
perdere.
6. Laddove esiste un apparecchio per la diagnostica radiologica devono
essere osservate le norme vigenti.
7. Nel caso in cui nella stessa struttura coesistano le attività di commercio e
toelettatura e quella veterinaria, le singole attività devono essere esercitate
in locali separati, che possiedano individualmente i requisiti richiesti.
Art. 18
STUDI VETERINARI E LABORATORI VETERINARI D'ANALISI
1. I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione
ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono inoltre
possedere i seguenti requisiti:
a) pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti
rivestite, fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale
pure impermeabile;
b) lavabo dotato di acqua calda e fredda, rubinetteria non manuale,
dispensatore di sapone e di asciugamani a perdere, nei locali di
visita.
2. Chiunque intenda aprire uno studio veterinario deve darne
comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
territorialmente competente, dichiarando il possesso dei requisiti
previsti.
Capo IV - Condizioni di non igienicità degli alloggi
Art. 19
DICHIARAZIONE DI ANTIGIENICITA’
1.
Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un
alloggio che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso;
b) presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o
igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi.
c) sia in condizioni di degrado o di insufficiente aeroilluminazione,
altezza, ampiezza dei locali.
2. La certificazione dell'antigienicità di un alloggio, da utilizzare ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale, ai sensi del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035, è rilasciato
dal Comune che si può avvalere del parere del Servizio competente
dell’Azienda ASL.
Art. 20
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’
1. Il Comune, sentito eventualmente il parere del Responsabile del
Servizio competente dell'Azienda ASL, può dichiarare inabitabile un
alloggio o parte di esso per uno dei seguenti motivi igienico-sanitari:
a) indisponibilità di acqua potabile;
b)mancanza totale di servizi igienici;
c)mancanza o grave carenza di aeroilluminazione, grave insufficienza di
altezza e/o ampiezza degli ambienti ;
d)alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo);
e)gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza
degli occupanti;
f)mancanza di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue.
2. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con
ordinanza del responsabile dell’area e non potrà essere rioccupato, se
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non dopo ristrutturazione e rilascio di un nuovo certificato di agibilità.
3. Restano salve le disposizioni in materia di inabitabilità per motivi di
natura statico- strutturale e di sicurezza.
Capo V- Norme igienico-sanitarie per strutture ad uso ricettivo e collettivo
Art. 21
ALBERGHI E SIMILI
1. Le caratteristiche igienico-sanitarie di alberghi e pensioni e le
condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme di cui
al R.D. 24/5/1925, n. 1102, modificato con D.P.R. 30.12.1970, n.
1437, nonché dal D.M. 22.7.1977 e dal D.M. 203/1995.
Art. 22
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
1. Per strutture ricettive extra-alberghiere si intendono, gli esercizi di
affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli
per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di
montagna, case religiose di ospitalità disciplinati dalla Legge
Regionale n. 17/2001.
Art. 23
AGRITURISMO
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria, le attività di
ristorazione svolte dalle aziende agricolo-zootecniche nell’ambito
delle attività di agriturismo, sono regolamentate dal presente
Regolamento d’Igiene per quanto non previsto dalla normativa
regionale e nazionale.
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Art. 24
AREE ALLESTITE PER PIC NIC
1 E’ classificata area per pic nic l’allestimento di appositi spazi e
attrezzature che consentono la ricreazione e la consumazione dei
pasti.
2 In tale area dovrà essere predisposto un numero adeguato di servizi
igienici e l’erogazione dell’ acqua potabile.
3 Per l’esercizio dell’attività, il titolare dovrà munirsi di apposita
autorizzazione comunale che viene rilasciata previo accertamento dei
requisiti igienico-sanitari da parte del competente servizio dell’A.S.L.
Art. 25
ATTIVITA’ DI BABY PARCHING
1. E’ classificata attività di baby parking un servizio ricreativo che
ospita bambini da uno a sei anni, in regime non residenziale.Il
presidio può essere insediato anche in edifici residenziali. La struttura
deve possedere i requisiti di agibilità e di sicurezza degli impianti, ai
sensi della vigente normativa.
2. Per esercitare l’attività è necessaria l’autorizzazione al funzionamento
rilasciata dal Comune previo accertamento dei requisiti igienicosanitari da parte del competente servizio dell’A.S.L. Per il rilascio del
titolo è necessario presentare al Comune, unitamente all’istanza, in
triplice copia:
a) pianta planimetrica dei locali, (tre copie) firmata da un tecnico
abilitato all’esercizio professionale e dal richiedente, in scala
non superiore a 1/100, con le dimensioni e destinazione d’uso
dei singoli locali;
b) relazione tecnica (tre copie) che contenga: le caratteristiche dei
locali, a firma di un tecnico abilitato e dal richiedente ;
c) regolamento (tre copie) contenente
funzionamento della struttura.
la
disciplina
di
3. Devono essere destinate all’attività anche aree esterne di pertinenza
per le quali devono essere garantite i requisiti di igiene e sicurezza.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
4. I bambini accolti devono aver ricevuto le vaccinazioni obbligatorie e
non affetti da malattie infettive o contagiose.
5. Devono prevedersi nella struttura, i seguenti spazi:
- soggiorno e attività ludico-creative 1,50 mq/bamb
- locale di riposo- 1 mq/ bamb
- area esterna attrezzata 1 mq/bamb
- accettazione e personale 1 mq/bamb
- servizi igienici 0,60 mq/bamb. I locali igienici devono essere
illuminati ed areati direttamente. Il servizio igienico dovrà essere
dotato di antibagno che potrà essere areato artificialmente. Le tazze
per wc devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1
vaso per 15 bambini, inseriti in box ispezionabili dall’esterno con
porte apribili verso l’esterno
6. La superficie utile della struttura, al netto dell’area esterna, non può in
ogni caso essere inferiore a mq 60.
7. Per l’esercizio dell’attività, il titolare dovrà munirsi di apposita
autorizzazione che viene rilasciata previo accertamento dei requisiti
igienico-sanitaria da parte del competente servizio dell’A.S.L.
8. Il personale addetto al servizio deve essere in possesso di un titolo di
studio o specializzazione attinente e/o l’assistenza all’infanzia. Tra
questo personale deve essere individuato il responsabile dell’attività
che viene indicato sul titolo amministrativo.
9. Nel caso sia prevista all’interno della struttura la consumazione dei
pasti dovrà essere allestito apposito refettorio costituito da un locale
di superficie 1 mq/ bamb. In caso di preparazione dei pasti dovrà
essere allestita apposita cucina. Tali locali dovranno essere muniti dei
requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa. In questi il
titolo autorizzativo, indicherà espressamente la possibilità di
somministrare e/o preparare pasti.
Art. 26
ABITAZIONI COLLETTIVE
1. I collegi, convitti ed altre istituzioni, con esclusione dei centri di prima
accoglienza, occupati con orario diurno e notturno da comunità comunque
costituite, devono disporre di:
a) dormitori con una superficie non inferiore a mq 6 per ogni posto letto con
un minimo di mq 9 per una stanza singola;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
b) refettori con una superficie minima di mq 0,80 per convivente;
c) cucina conforme ai requisiti di cui alla lett. c) dell’art. 77 del presente
regolamento;
d) gruppi di servizi igienici, composti di almeno un w.c. ed una doccia ogni
10 persone, un lavabo ogni 5 persone. I servizi igienici, dotati di ampio
antibagno, devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno o
dotati di un adeguato impianto di aspirazione forzata;
e) locale soggiorno per le attività ludico-ricreative in rapporto mq 1,5/ospite.
f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della
biancheria usata;
g) i locali per l’assistenza sanitaria costituiti da una infermeria di dimensioni
non inferiori a mq 12;
2. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto, unito e
facilmente lavabile e pareti rivestite, ove necessario, di materiale
impermeabile fino ad un'altezza di m 2.
Art. 27
PALESTRE
1. Le palestre e gli altri locali adibiti ad attività ginniche, fatta esclusione per
quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M.
18.12.1975, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:
a) l’altezza dei vani principali deve essere non inferiore a m 3, con
l’eccezione di depositi, spogliatoi docce e servizi igienici, per i quali è
ammessa un’altezza minima di m 2,40;
b) i pavimenti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile
e le pareti devono essere rivestite con materiale di facile pulizia fino ad
un’altezza di m 2;
c) l’area adibita agli esercizi ginnici deve essere tale da garantire almeno mq
4 per ogni utente e, comunque, la sua superficie complessiva non può essere
inferiore a mq 50;
d) è ammessa la realizzazione di zone organizzate in box;
e) tutti i locali destinati a spogliatoi devono essere forniti di un'adeguata
illuminazione e ventilazione naturale non inferiore a 1/12 ricavabile anche
da cavedio con una eventuale ventilazione artificiale di supporto.
2. Le palestre e gli altri locali adibiti ad attività ginnica devono avere la
seguente dotazione minima di servizi:
a) spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso e di dimensioni proporzionate
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
alla capienza;
b) unità igieniche, distinte per sesso: almeno un w.c. ogni 20 utenti, calcolati
sulla superficie della palestra o, nel caso di palestre specializzate in
attrezzistica, in base al numero effettivo di postazioni;
c) docce distinte per sesso: almeno una ogni 10 utenti. La zona docce deve
comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o
asciugacapelli idonei sotto il profilo della sicurezza e in numero adeguato;
d) un armadietto di pronto soccorso contenente presidi medico-chirurgici di
primo intervento, collocato in un locale idoneo;
e) un locale per il deposito delle attrezzature sportive.
3. I requisiti dei locali ad uso del personale sono fissati dalla normativa
vigente in materia di igiene del lavoro.
4. L’apertura delle attività e le trasformazioni di quelle in essere sono
soggette ad autorizzazione comunale che viene rilasciata previo
accertamento dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi.
Art. 28
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
1. Per le strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di
handicap e per anziani, ivi comprese le residenze sanitarie
assistenziali (R.S.A.), i requisiti sono stabiliti dalla normativa
regionale
2. Alle strutture destinate alla riabilitazione ed al reinserimento sociale
dei tossicodipendenti gestite dagli enti ausiliari tenuti all'iscrizione
all'Albo di cui all'art. 116 del DPR 309/1990, si applicano le norme
regionali vigenti.
Art. 29
FARMACIE
1.I locali destinati a farmacia devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di
ordine e di pulizia;
b) disporre di propri servizi igienici e di armadietti-spogliatoi per il
personale;
c) disporre di un adeguato retro per preparazioni galeniche di aperture atte
ad assicurare aerazione ed illuminazione naturale non inferiore a 1/8 per le
superfici illuminanti e a 1/10 per le superfici ventilanti;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
d) un magazzino deposito per i farmaci ubicato anche in locali sotterranei,
purché siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate
condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco;
e) altezza dei locali corrispondente alle prescrizioni della normativa vigente
in materia di igiene del lavoro e comunque non inferiore a mt. 2,80. Sono
ammessi soppalchi solo in locali aventi luce ed aria direttamente
dall’esterno. I soppalchi devono avere comodo accesso, la loro superficie
non potrà superare complessivamente un terzo della superficie del locale e la
loro altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.
2. La farmacia dovrà essere dotata della seguente attrezzatura:
a) frigorifero ed armadi termostatici;
b) un piano di appoggio per preparazioni galeniche dotato di cappa di
raccolta dei vapori collegata, di norma, con condotto autonomo di esalazione
sfociante all’esterno, in posizioni che non arrechi danno e molestia al
vicinato e di ogni altro sistema di aspirazione previsto dalla vigente
Farmacopea Ufficiale;
c) degli strumenti e attrezzature previste dalla vigente Farmacopea Ufficiale.
Art. 30
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
1 Per i locali di pubblico spettacolo si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero Lavori Pubblici 16/51 e successive
integrazioni e modificazioni, nonché alla normativa vigente in
materia.
2 Ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 2°, dovrà essere
presentata una previsione di impatto acustico relativa alla
realizzazione dell’insediamento e di eventuali potenziamenti di
situazioni esistenti.
Art. 31
IMPIANTI SPORTIVI
1. Per gli impianti sportivi si applicano le norme del Decreto
Ministeriale 25.8.1989 inerente tutte le discipline regolate da norme
approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2. Per gli impianti sportivi di capienza complessiva inferiore alle 100
persone, le dotazioni igieniche per il pubblico vengono così stabilite:
un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini; devono essere
presenti spogliatoi e servizi con le caratteristiche definite dal D.M.
25.8.1989 per gli atleti. Per sport non di squadra, quali il tennis, la
dotazione di servizi per gli atleti si stabilisce in analogia con quanto
indicato dal presente regolamento per i locali di lavoro.
3. Ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 2°, dovrà essere
presentata una previsione di impatto acustico relativa alla
realizzazione dell’insediamento e di eventuali potenziamenti di
situazioni esistenti.
Capo VI - Piscine
Art. 32
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che
comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per
attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate
nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
2. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti di
uso privato, collettivo e pubblico.
3. Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la
responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente
ed è limitato ai proprietari e ai loro familiari.
4. Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture
collettive quali condomini, residence, alberghi, circoli sportivi,
scuole, ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti
delle predette strutture.
5. Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può liberamente
accedere, a pagamento o meno.
6. Per tutti gli impianti natatori l'allontanamento e lo smaltimento delle
acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità
delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
7. Tutti gli impianti di nuova costruzione dovranno presentare le
caratteristiche e i requisiti strutturali indicati negli articoli del presente
capo.
Art. 33
CARATTERISTICHE DEI BACINI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO
1. I bacini di uso pubblico e collettivo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
A. Dimensionamento delle vasche
Nelle vasche per bambini, con profondità max cm 60, il numero di
frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq 1,5 di specchio
d'acqua per persona.
In tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere
calcolato in ragione di mq 2 di specchio d'acqua per persona.
B. Morfologia delle vasche
La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la
sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un facile controllo
visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. La
conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa,
uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.
Le pareti delle vasche debbono avere caratteristiche costruttive tali da
non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. Le eventuali
prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse e non amovibili
Per tutte le vasche, nelle zone con profondità fino a m 1,80, la
pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.
C. Sistemi di tracimazione
Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro non
dipendente dalle variazioni di livello per la presenza dei bagnanti, ma
dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro ed ai fattori naturali
accidentali
(pioggia,
vento,
etc.).
Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione
delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino.
Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano essi incassati
nelle parti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, deve essere
obbligatorio per tutte le piscine con superficie superiore a mq.200 e
deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine
rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare
almeno
il
75%
del
perimetro
della
vasca.
Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq 200 possono essere
utilizzati skimmer nel rapporto di uno ogni mq 25 di superficie di
vasca.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono
essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da
consentire una facile pulizia. Le acque di lavaggio del bordo vasca
non debbono defluire nel canale sfioratore.
D. Scale e mancorrenti
Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i cm 60 è
necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione
alla
conformazione
della
vasca.
Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere
rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
E. Qualità dei materiali
Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro,
rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni
disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere
superficie antisdrucciolevole. I materiali in metallo devono resistere
alla corrosione.
F. Marcature
Debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca indicanti i
valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere
evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrispondenza
delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo.
G. Presidi di bonifica dei frequentatori
L'accesso alle aree delle attività balneatorie deve avvenire attraverso
un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi,
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
lunga almeno m 2 , alimentata in modo continuo con acqua contenente
una soluzione disinfettante e dotata di docce a zampilli.
Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente
in modo da rendere obbligatoria la doccia e l'immersione completa dei
piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa; deve avere un
battente di almeno cm 16.
H. Spazi perimetrali intorno alla vasca
Nelle piscine debbono essere previsti spazi piani privi di ostacoli
transitabili lungo tutto il perimetro della vasca (banchine perimetrali)
di larghezza non inferiore in ogni punto a m 2.
Le banchine perimetrali debbono avere una idonea pendenza per
l'allontanamento delle acque; tale acqua deve essere direttamente
convogliata in fogna senza possibilità di immissione in vasca o nel
sistema di ricircolo.
I. Spazi direttamente connessi alle attività natatorie
È necessario prevedere spazi comunque distribuiti ma direttamente
connessi allo specchio d'acqua tali da consentire la sosta dei
frequentatori.
Ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai
frequentatori debbono essere accessibili solo a piedi nudi e possedere
idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurare condizioni di
pulizia,
comfort
e
sicurezza.
Nelle piscine all'aperto lo spazio da destinare a solarium dovrà avere una
superficie non inferiore a due volte l'area dello specchio d'acqua.
L. Delimitazione spazi di attività
Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi
alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da un
elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe.
M. Altezza vano vasca
L'altezza del vano vasca, negli impianti coperti, misurata dal pelo
libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m 3,50.
N. Spazi per gli spettatori
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Ove sia presente una sezione per il pubblico comprendente posti per
spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi
destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli
destinati ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda le
caratteristiche dell'area destinata al pubblico vanno rispettate le norme di
sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno. Se prevista una tribuna per
il pubblico in corrispondenza degli invasi, dovrà essere opportunamente
separata da questi e dotata di apposito parapetto con bancale superiore di
dimensioni sufficienti ad impedire la caduta accidentale di oggetti o di
sporcizia nella zona della vasca. A tale tribuna il pubblico avrà accesso
con divieto di fumare. Sulla tribuna saranno collocati cestini per i rifiuti
provenienti dall’eventuale consumo di generi alimentari e bevande. Se
previsto un bar dovrà essere agibile senza alcuna possibilità di contiguità
diretta con la zona degli invasi. Nel caso di contiguità tra l'area riservata
al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un
elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati
attraverso le due zone. È necessario inoltre evitare che le acque di
lavaggio delle superfici destinate al pubblico possano rifluire verso l'area
di pertinenza dei frequentatori; a questo scopo si devono adottare
opportuni sistemi di intercettazione per il convogliamento e la raccolta
delle acque di lavaggio.
Art. 34
SPOGLIATOI
1. Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un numero
di spogliatoi o posti spogliatoio, non inferiore al 20% per impianti
stagionali scoperti, del numero massimo degli utenti calcolato sulla
capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale
presenza di uomini e donne. Il proporzionamento di cui al comma
precedente si applica agli spogliatoi usati a rotazione, che possono
essere sia del tipo singolo sia del tipo comune.
2. Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli
spogliatoi comuni, a mq 1,6 e l'altezza interna non deve essere
inferiore a m 2,40.
3. Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali
distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm 20 per
assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti.
4. Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed
antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito di griglie di scarico in
grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio.
5. Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero di
asciugacapelli, pari a quello degli spogliatoi.
Art. 35
SERVIZI IGIENICI
1. Nelle strutture di uso collettivo deve essere previsto almeno un vc ed
una doccia di tipo chiudibile per sesso nelle immediate vicinanze della
piscina.
2. Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno: un
vc ed un lavabo ogni 30 frequentatori ed una doccia ogni 20
frequentatori, di cui il 50% a box. In ogni caso vanno previsti due
settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un'eguale
presenza di uomini e donne con un numero minimo di un vc, 1 doccia
ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone e idonei sistemi
per l'asciugatura delle mani.
3. I servizi igienici e gli spogliatoi dovranno essere direttamente
illuminati e aerati dall'esterno con RI= RV non inferiore a 1/12 della
superficie in pianta, ricavabile anche da cavedio.
Art. 36
IGIENE DELL'AMBIENTE
1. Classificazione e requisiti delle acque utilizzate:
a) l'acqua di approvvigionamento, che è quella utilizzata
per l'alimentazione delle vasche, riempimento e
reintegro, deve possedere, fatta eccezione per la
temperatura, tutti i requisiti di potabilità previsti dalle
vigenti norme.
b) l'acqua di immissione in vasca è quella costituita sia
dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro
opportunamente trattate per assicurare i necessari
requisiti.
c) l'acqua contenuta in vasca è quella presente nel bacino
natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
28
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
d) le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle
acque utilizzate, ad esclusione di quelle salate,
dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla
Circolare n. 128 del 16/7/1971, Circolare n. 86 del
15/6/1972 e normativa vigente.
2. Ai sensi della Legge n, 447/1995, art. 8 comma 2°, per gli impianti
natatori di uso collettivo e pubblico dovrà essere presentata una valutazione
di impatto acustico comprovante il rispetto dei limiti di zona.
Art. 37
CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI
1. Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente
identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione. La
loro distribuzione deve rispondere a criteri di ordine e razionalità per
assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.
2. Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo
e di manovra degli impianti tecnologici.
3. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche
debbono essere predisposte in modo che in ogni parte della vasca
l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno.
4. La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il
bacino. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi debbono risultare
uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da
assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal presente
Regolamento.
5. L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata
nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:
- vasche per bambini (h max 60 cm) 2 ore
- vasche ricreative e di addestramento al nuoto 4 ore
Capo VII - Scarichi
Art. 38
SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE
SETTICHE O BIOLOGICHE
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. Lo smaltimento di fanghi biologici e liquami, provenienti da fosse
settiche o Imhoff o pozzi neri a tenuta, deve avvenire presso impianti
autorizzati.
2. Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è vietato per
i liquami provenienti da fosse settiche o di tipo Imhoff o pozzi neri a
tenuta. E’ ammesso lo smaltimento su terreno agricolo di fanghi
biologici nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.
Capo VIII - Allevamenti e altre strutture di sanità animale soggette a
vigilanza
Art. 39
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
1. Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento di
animali destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti di
selvaggina, maneggi e altri (struzzi, ecc.) stalle di sosta con esclusione
degli allevamenti familiari di polli, conigli, suini nei seguenti limiti
numerici: polli n. 40, conigli n. 40, suini n. 3
2. Chiunque attivi un allevamento, anche temporaneo, di animali non
destinati all’autoconsumo familiare, deve essere in possesso di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nonché di apposita
autorizzazione rilasciata dal comune. Tali atti autorizzativi possono
essere inclusi in un atto unico finale.
3. Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per animali e
di canili pubblici e privati.
4. Gli allevamenti, con esclusione di quelli familiari, non sono ammessi
nelle zone definite urbane dal P.R.G.
5. L’apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie,
ad eccezione di quelli previsti dal comma seguente, è consentita al di
fuori delle zone urbane e comunque a distanza non inferiore a mt 50
dai confini di dette zone e dovrà essere osservata la distanza di
almeno mt. 20 dalle strade pubbliche e di mt 50 da abitazioni di terzi.
6. Gli allevamenti di animali destinati all’autoconsumo familiare, come
definiti dal comma 1°, devono essere ubicati nel rispetto delle
seguenti distanze minime:
a) stalle suini: mt 10 dal confine della proprietà di terzi; mt 20 dalle
strade pubbliche e da abitazioni di terzi;
b) avicoli ed altri animali: fermo restando il rispetto delle distanze
30
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
delle costruzioni previste dal c.c. e dalle norme regolamentari locali
valgono le distanze minime previste per suini sono ridotte alla metà.
Art. 40
ALLEVAMENTI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE
1. I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali
favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive, nel rispetto
delle norme sul benessere animale. Devono inoltre consentire, oltre ad
un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l'esecuzione comoda,
igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con
adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi
richiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come
alimentazione, abbeverata, mungitura, afflusso e ricambio d'aria,
eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume; deve essere inoltre
assicurata a cura del titolare la lotta alle mosche e la derattizzazione.
2. I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:
a) i pavimenti devono essere realizzati in materiale antisdrucciolevole e
facilmente lavabili;
b) le linee di raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere disposte in
modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di
raccolta degli scarichi deve essere basata su uno schema che prevede
per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali, che
devono essere esterni agli edifici. Anche all'interno del medesimo
edificio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all'altro;
c) le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di
abitazione;
d) la potenzialità dell'allevamento deve essere calcolata dividendo la
superficie utile di allevamento (superficie di calpestio al lordo di
mangiatoia, muri perimetrali interni, zone di stazionamento
provvisorio) per i seguenti valori: bovini mq 9; suini mq 6;
e) dovrà essere disponibile l'attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione;
f) dovrà essere individuato un locale, nettamente separato dagli altri
ambienti, idoneo per deposito di mangimi, attrezzature, etc .
Art. 41
31
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
NORME GENERALI PER LO SMALTIMENTO SUL SUOLO DEGLI
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
1. Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi (liquami),
che solidi (letame) deve essere effettuato a distanza non inferiore a m
50 dei centri abitati, fuori dalla zona di rispetto prevista dal D. Lgs 31
/2001 e s.m.i. per pozzi, sorgenti e punti di presa delle acque da
destinare al consumo umano e a distanza di sicurezza da corsi d'acqua
superficiali.
2. Lo spandimento deve essere seguito da interramento nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore.
3. E' vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a
coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad essere
consumati crudi da parte dell'uomo.
4. Le operazioni di smaltimento dei liquami zootecnici su terreno
agricolo debbono essere autorizzati ai sensi della disciplina regionale
vigente.
5. La distribuzione del liquame nel terreno deve avvenire mediante
aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni
di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.
6. Per tutti i materiali usati come ammendanti agricoli o fertilizzanti,
suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti, valgono le
prescrizioni del presente articolo.
Art. 42
PLATEE DI ACCUMULO LETAME
1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, pollina,
stallatico, ecc.), devono essere dotate di platea di accumulo, con
capacità proporzionale al numero dei capi ricoverati nella stalla, ed
essere costruita con fondo e parete resistente ed impermeabile e con
pozzetto a tenuta dei liquidi.
2. Le platee devono essere ubicate alle distanze non inferiore a 20 metri
dalle abitazioni e da strade pubbliche.
3. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse ai
macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso
concimistico che mangimistico.
4. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare
fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta delle deiezioni devono
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
essere conformi alle norme previste in materia, sono inoltre vietati
"troppo pieni" installati sui contenitori di liquami e gli accessi
carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenze tali
da assicurare il contenimento del colaticcio.
Art. 43
CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO
1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli
effluenti di allevamento deve essere calcolata sulla base della
potenzialità massima dell'allevamento. Per il calcolo del liquame e
letame prodotti per ogni singola specie animale. Per quanto attiene
agli allevamenti di bovini e suini devono essere previsti per platee e
contenitori di stoccaggio le seguenti dimensioni:
a) per la frazione solida delle deiezioni deve essere prevista una
platea di almeno 0,50 mq per capo bovino allevato e 0,15 per
capo suino allevato;
b) per la frazione liquida (acque di lavaggio, urine, percolato del
letamaio) deve essere previsto un pozzetto di almeno 0,25 mc
per capo bovino allevato e 0,15 per capo suino allevato.
Art. 44
FIERE - CONCORSI - ESPOSIZIONI - GARE - MERCATI A
CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE - RADUNI E
CONCENTRAMENTI DI ANIMALI
1. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere autorizzate
dal Comune su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. e
sono sottoposte a vigilanza veterinaria.
2. I luoghi dove si svolgono tali manifestazioni dovranno essere
sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore, durante
le manifestazioni o al più tardi nel corso della giornata successiva.
3. Non è prevista la possibilità di esposizione di animale da affezione o
esotici per vendita o commercio. Qualora l’iniziativa sia di semplice
esposizione occorre che l’Amministrazione comunale verifichi che gli
animali siano detenuti nel rispetto delle norme per il benessere degli
33
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
animali.
Art. 45
CANILI PRIVATI E PENSIONI PER ANIMALI D'AFFEZIONE
1. Chiunque intenda aprire, trasformare o trasferire un canile deve
richiedere l'autorizzazione al Comune previo parere del Servizio
Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente.
2. I requisiti per i canili sono definiti dalla vigente disciplina regionale.
Art. 46
COMMERCIO DI ANIMALI D'AFFEZIONE, ORNAMENTALI,
SELVATICI ED ESOTICI
1. L’attivazione di un esercizio per il commercio di animali d'affezione e
ornamentali è subordinata al possesso della autorizzazione sanitaria
del Comune rilasciata su parere del Servizio Veterinario dell’Azienda
A.S.L. competente, come previsto dalla Circolare del Ministero della
Sanità n. 29 del 5 novembre 1990.
2. Il commercio degli animali selvatici facenti parte della fauna
nazionale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque
si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici
devono possedere i seguenti requisiti:
a) non comunicare direttamente con locali di abitazione ;
b) essere forniti di acqua potabile, servizi igienici;
c) essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se del caso,
provvisti di idonei aspiratori;
d) essere sufficientemente ampi in rapporto al numero
delle specie animali oggetto di commercio ed alle
specie commerciali. Particolari strutture devono essere
previste per il ricovero di animali di grossa taglia ivi
inclusi i rettili esotici e animali selvatici. Deve sempre
essere garantito un confortevole ed adeguato
contenimento degli animali che devono essere messi in
34
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
4.
5.
6.
7.
condizione di non nuocere alle persone nel rispetto di
rigorose norme di sicurezza;
e) devono essere provvisti di box o di idonei recinti
sufficientemente ampi e tali da consentire il benessere
degli animali;
f) avere pavimento dei box, recinti e gabbie tale da
consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta
delle feci;
g) essere dotati di parti interne dei locali di vendita e degli
ambienti destinati al ricovero di colore chiaro,
impermeabili e lavabili fino alla altezza di almeno m 2
dal suolo;
h) avere pavimento di tutti i locali realizzato in materiale
lavabile e costruito con adeguata pendenza nonché
munito di condutture per gli scoli con chiusura
idraulica.
i) essere muniti di adeguato armadio frigorifero per la
conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione
degli animali;
j) di acquari, rettilari e quant'altro necessari per la
stabulazione di animali, muniti di impianti termici
adeguati alle necessità fisiologiche delle specie
ricoverate;
k) essere muniti di idonei contenitori per la raccolta di
rifiuti e scarti rimossi giornalmente e periodicamente
disinfettati.
Negli esercizi di vendita dovranno essere tenuti appositi registri di
carico e scarico degli animali a disposizione del servizio veterinario
dell'Azienda U.S.L. competente.
Ogni caso di morbilità e mortalità dovrà essere segnalato
tempestivamente al Servizio Veterinario competente che disporrà per
gli eventuali provvedimenti.
L'esercizio pertanto deve essere provvisto di apposita cella o armadio
frigorifero o contenitore idoneo ove collocare gli animali morti.
Al fine di verificare le misure precauzionali adottate dai possessori di
animali di particolare pericolosità, quali carnivori selvatici ed esotici,
rettili, animali velenosi, vanno inoltre segnalati al Servizio
Veterinario dell'Azienda A.S.L., i nominativi degli acquirenti di tali
animali e l'indirizzo.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 47
COMMERCIO DI PULCINI
1. Tutti rivenditori di pulcini dovranno registrare la loro attività presso il
Servizio Veterinario della competente A.S.L. e dovranno indicare:
a) denominazione e ragione sociale della ditta;
b) l’automezzo con cui viene effettuata la consegna ai clienti.
2. Il titolare è tenuto ad istituire un apposito registro, vidimato
preventivamente dal Servizio Veterinario A.S.L., nel quale dovranno
essere annotati i seguenti dati: la ditta fornitrice di pulcini, generalità
degli acquirenti e relativo numero di pulcini forniti.
Art. 48
ESERCIZI PER LA VENDITA DI MANGIMI
1. I rivenditori di mangimi o preparati per l'alimentazione degli animali
di qualsiasi specie dovranno comunicare al Servizio Veterinario la
loro attività e l'ubicazione della rivendita o fabbrica o mulino. Tale
disposizione si estende agli imprenditori agricoli che producano
mangimi composti integrati anche solo per uso aziendale.
2. Dovranno essere inoltre tempestivamente comunicate al Servizio
Veterinario competente eventuali variazioni di indirizzo, di ragione
sociale, nonché cessata attività.
3. Le confezioni dei mangimi e degli integratori di mangimi devono
corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente sulla
mangimistica (Legge 15/02/1963, n.281 - Legge 08/03/1968, n. 399 e
relativi decreti applicativi ).
4. Gli impianti di macinazione ad uso zootecnico tipo “Frangitutto”,
“Macinatutto” e simili devono essere autorizzati dal Comune su
parere del Servizio Igiene e Veterinario dell’ASL competente.
All’istanza dovrà essere allegata,
(in triplice copia) pianta
planimetrica dei locali, scala 1:100, relazione dettagliata che descriva
il macchinario e gli attrezzi relativi, nonché le principali modalità
della lavorazione e il tipo di cereale che si intende macinare, firmate
da un tecnico abilitato all’esercizio professionale e dal titolare o dal
legale rappresentant ;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
5. Il titolare dovrà munirsi dell’autorizzazione per l’immissione in
atmosfera, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e dovrà essere in possesso dei
requisiti professionali per la vendita alimentare.
Art. 49
DISTRUZIONE SPOGLIE ANIMALI
1. Le spoglie di animali ( carni, visceri, carcassa) morti o macellati
d’urgenza che, a giudizio del veterinario del Servizio competente
dell’ASL, non risultino idonee all’alimentazione umana, quando è
escluso l’esistenza di malattie infettive trasmissibili, devono essere
distrutti con oneri a carico del proprietario o detentore. Il Dirigente
del servizio veterinario dell’ASL potrà disporre, secondo tecniche
appropriate, e sotto diretto controllo di personale di vigilanza l’
interramento nel fondo.
Capo IV - Igiene urbana
Art. 50
LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE
1. La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di
prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e
molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti
ed insetti.
2. È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e
privato. Nei centri abitati è vietato altresì l'eccessivo e prolungato
accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato.
3. I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati
devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da
erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in
modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono
inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque
piovane o di qualsiasi altra provenienza.
4. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito,
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato
l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cui ciò
non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle
intemperie per impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno.
5. Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli
plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
6. In area pubblica e privata è vietato l'abbandono, la realizzazione ed il
mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma,
dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua
piovana; ove tale misura risulti difficilmente attuabile si dovrà
procedere alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta
o con teli di plastica ben tesi, ovvero al loro stabile capovolgimento
che impedisca in ogni caso la raccolta di acqua piovana.
7. In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo,
prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano
prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle
raccolte di materiale putrescibile e simili, presso gli impianti di
depurazione delle acque, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle
abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono
essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le
mosche secondo metodi e mezzi efficaci.
8. Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) si fa
riferimento alla normativa vigente.
9. Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da
ratti, topi, insetti nocivi e molesti o altri infestanti, di entità tale da
costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda ASL, un pericolo per la salute pubblica, il Comune
dispone i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di
bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.
10.In caso in cui l’intervento riguardi proprietà private dovrà provvedere
a propria cura e spesa il titolare del bene medesimo. In caso di
inadempienza il Comune ha facoltà di effettuare l’intervento,
ponendo a carico del medesimo l'onere relativo.
Art. 51
DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI
1. Nei centri e negli agglomerati urbani è consentito tenere unicamente
animali di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare danno o disturbo
al vicinato.
2. In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie,
sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire
l'insorgenza e la diffusione di zoonosi e di altre malattie.
Art. 52
OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI
1. Ai cittadini proprietari, possessori o comunque aventi la materiale
custodia di cani è fatto obbligo di provvedere alla asportazione totale,
dalla superficie delle aree pubbliche, delle feci del proprio animale e
la introduzione, previo inserimento in involucri chiusi, nei cestini o
cassonetti porta rifiuti.
2. Chiunque abbia la materiale custodia di cani è tenuto a provvedere
alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi.
Art. 53
MUSERUOLE E GUINZAGLIO
1. Nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico i cani devono essere tenuti
legati con apposito guinzaglio in modo tale da consentire il costante
controllo ai fini dell’altrui sicurezza e incolumità.
2. Nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre
e feste e nei pubblici esercizi, sui mezzi di trasporto collettivo i cani,
oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente
muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani da guardia
esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare. In quelli aperti
al pubblico i cani dovranno essere tenuti legati oppure muniti di
idonea museruola.
4. Per i cani tenuti a catena è resa obbligatoria la comoda collocazione di
un idoneo ricovero che consenta all'animale di ripararsi dagli agenti
atmosferici. La lunghezza della catena dovrà essere tale da assicurare
agevoli movimenti all'animale e da non pregiudicarne il benessere.
5. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani
pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per le
guardie dei greggi, delle mandrie e per la caccia, nonché i cani delle
forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio ed i
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
cani per l’accompagnamento dei non vedenti.
Art.54
STRUMENTI PER NARCOSI E ABBATTIMENTO
1. Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere
catturati con il normale sistema del laccio, il Servizio Veterinario
dell’A.S.L. può incaricare gli agenti, autorizzati dall'autorità
competente, all'uso di strumenti idonei per narcosi a distanza, può
chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, può altresì chiedere al
Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente di
abbattimento.
Capo X - Salubrità dell’aria
Art. 55
DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI
1. E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche,
stracci, pellami, residui di lavorazioni o altri materiali che possono
originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.
2. E' comunque vietato l'incenerimento di qualsiasi materiale all'interno
dei centri abitati.
3. Si applica in materia l’art. 674 del Codice Penale.
Art. 56
CANNE FUMARIE
1. Ogni focolare, deve essere munito di una propria gola che si
prolungherà fin sopra il tetto in modo da non recar molestia o danno
agli ambienti.
2. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro
rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le
prescrizioni dell'art. 6 comma 17, del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391.
3. Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta
un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.
4. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche
consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile
non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
comma.
5. Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data
dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli
ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo
per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Servizio di Igiene
Pubblica e/o l’ARPAC prescrivono l'opportuno innalzamento.
6. Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il
Comune prescrive l'uso di combustibili compatibili con la qualità
delle emissioni.
Art. 57
ATTIVITÀ CHE USANO SOLVENTI ORGANICI
1. Le attività che usano solventi organici devono essere preferibilmente
localizzate fuori dalle aree residenziali.
2. Tali attività devono essere svolte esclusivamente in cabine o ambienti
chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si
liberano per i quali dovrà essere previsto eventuale sistema di
abbattimento. Le emissioni convogliate dovranno acquisire
l’autorizzazione regionale prevista dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili di buona tecnica in grado
di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti utilizzati.
4. L'espulsione all'esterno deve avvenire senza arrecare fenomeni di
molestia al vicinato.
5. Tutte le attività esistenti, ubicate in aree residenziali, dovranno, entro
cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento, adeguarsi
alle condizioni di esercizio sopra descritte e adottare i seguenti
provvedimenti aggiuntivi:
a) i condotti per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono
essere di altezza adeguata per favorire la migliore dispersione:
le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore
ad 1 metro rispetto al colmo del tetto e comunque non inferiore
a quella del filo superiore della apertura più alta dei locali
abitati posti a distanza inferiore a 30 metri;
b) i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento
devono essere dotati di prese di misura posizionate e
dimensionate secondo quanto previsto dalle norme UNICHIM.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 58
ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI ODOROSE
1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose
sgradevoli devono adottare tutte le cautele e le soluzioni più
appropriate atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.
2. In presenza di persistenti emissioni odorose sgradevoli e moleste,
qualora il problema non sia diversamente risolvibile, le
apparecchiature e i locali impiegati devono essere completamente
chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi
eventualmente sottoposti a depurazione.
3. Le attività che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs
152/2006 e s.m.i. devono acquisire le autorizzazioni di legge per le
emissioni in atmosfera.
4. Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da emissioni
odorose ove realizzabile tecnicamente devono essere circondate da
alberatura perimetrale realizzata con essenze d'alto fusto.
Art. 59
PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI
1. Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare
polveri o dispersioni, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di
protezione e copertura che impediscano la diffusione di materiali,
polveri e colaticci.
Art. 60
COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
1. Le operazioni di rimozione di materiale contenente amianto, dovranno
essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale
durante tutte le fasi dell'intervento.
2. Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.
3. Le operazioni di rimozione di manufatti contenenti amianto in
prossimità di nuclei abitati, che possono determinare rischio di
esposizione della popolazione, devono essere, di norma, condotte da
imprese specializzate. Non è ammessa la rimozione in conto proprio
di materiali contenenti amianto in matrice friabile.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
4. Per la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta,
dovranno essere adottate le seguenti procedure operative durante i
lavori:
a) prima di procedere allo smontaggio del materiale la superficie esterna
deve essere adeguatamente trattata con soluzioni di collanti o vernicianti o
incapsulanti da applicarsi a spruzzo a bassa pressione per evitare la
liberazione di fibre;
b) qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda,
questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente
sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a
perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Detti sacchi, sigillati
con nastro adesivo, vanno smaltiti nel rispetto della normativa nazionale
vigente in materia di smaltimento rifiuti;
c) le lastre, o qualsiasi altro manufatto contenente amianto, devono essere
rimossi senza romperli evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere
smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non
danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti,
flessibili o mole abrasive ad alta velocità. Si dovrà far ricorso
esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di
sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione, dotati di filtrazione assoluta
in uscita;
d) i materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la
rimozione né lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve
essere previsto per il calo a terra delle lastre;
e) i materiali rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o
rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti
devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi.
I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro
formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile
immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati
a norma di legge;
f) i materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima
possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli
ad impianto di smaltimento autorizzato.
Art. 61
AMIANTO – ATTIVITA’DI VIGILANZA
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. Gli agenti di polizia municipale e tecnici comunali, se rilevano la
presenza, nell’ambito del territorio comunale, di materiale contenente
amianto sono tenuti ad inoltrare apposito rapporto agli Organi competenti.
Capo XI – Fitofarmaci
Art. 62
RILEVAZIONE VENDITA FITOFARMACI
1. Gli esercizi di vendita e di deposito di fitofarmaci devono essere
autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 1255/1968 ed essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla Circolare del Ministero della
Sanità n. 15 del 30.4.1993.
2. I titolari degli esercizi di vendita di fitofarmaci hanno l'obbligo di
comunicare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica i dati relativi alla
vendita dei fitofarmaci stessi con cadenza semestrale secondo le
scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti
indicazioni:
a) Nome commerciale
b) Numero di registrazione
c) Categoria tossicologica
d) Quantità venduta
4. Il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di cui all’art. 11
del D.P.R. 1255/1968 e la vidimazione del registro di carico e scarico
dei fitofarmaci previsto dall’art. 22 del suddetto D.P.R. sono effettuati
dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Art. 63
MODALITA' D'USO DEI FITOFARMACI
1. Chiunque utilizza fitofarmaci nel territorio comunale, dovrà osservare
le seguenti norme per la detenzione e l'uso degli stessi:
a) i prodotti devono essere conservati fino al momento dell'uso in
un armadio chiuso a chiave o in idoneo locale non accessibile ai
minori o alle persone estranee all'azienda, in cui non devono
essere immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2. Tale locale, non collocabile in piani interrati e/o seminterrati, dovrà
essere dotato di impianto elettrico a norme, pareti e superfici uniformi
e lavabili, soglia costruita in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi o
l’ingresso di acqua, cartello indicente il numero telefonico del Pronto
Intervento e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
3. I fitofarmaci non devono essere immagazzinati a contatto di pareti e
pavimenti;
4. Qualsiasi sperimentazione implicante l'uso di fitofarmaci su matrice
vegetale, deve essere preceduta dalla comunicazione di legge, ai sensi
del D.P.R. 1255/1968 e del D.Lvo 194/1995. I reflui biologici
(vegetali trattati) possono essere smaltiti sul terreno di coltura in loco
oppure presso gli scarichi o impianti di compostaggio autorizzati. I
residui chimici (soluzioni antiparassitarie non utilizzate) devono
essere smaltiti presso centri autorizzati o presso le ditte produttrici.
5. La copia per l'acquirente dei moduli per l'acquisto di cui all'allegato
"2" del D.P.R. 1255/1968, dovranno essere conservati per tre anni
dalla data di acquisto ed esibiti a richiesta dell'autorità competente;
6. Durante i trasferimenti del mezzo irroratore lungo le strade non dovrà
avvenire alcuna perdita di prodotto;
7. Il prelievo in corsi superficiali o falde, dell'acqua necessaria alla
diluizione del formulato, è consentito solo con mezzi che garantiscano
la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole
attingere. Le maniche necessarie al prelievo dell'acqua per la
preparazione delle soluzioni non debbono mai essere usate per il
travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi
irroranti.
8. La preparazione estemporanea della soluzione dei fitofarmaci deve
essere fatta in appositi recipienti da adibire esclusivamente a tali usi e
da tenersi al riparo da persone ed animali;
9. Durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione devono
essere attuate tutte le cautele atte ad evitare rischi di carattere sanitario
sia a terzi che allo stesso operatore.
10.A tal fine si deve:
a) apporre cartelli con l'avvertenza "terreno o alberi trattati con
prodotti velenosi";
b) evitare che irrorando colture o alberi vicini a strade o a case
queste vengano bagnate dalla nube contenente il fitofarmaco o
che vengano raggiunte da esalazioni nocive;
c) avvertire preventivamente, in caso di vicinanza a case o a
45
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
strade, gli abitanti in modo che gli stessi possano per maggior
sicurezza ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre,
coprire gli ortaggi in produzione, ecc;
d) non eseguire il trattamento nelle giornate ventose;
e) interrompere il getto appena terminato il trattamento dell'area
interessata;
f) controllare rigorosamente il rispetto dei tempi di carenza
prescritti dalla legge per i diversi principi attivi e riportati nelle
istruzioni allegate alle confezioni dei fitofarmaci;
g) evitare di mangiare o fumare durante le operazioni;
h) adoperare indumenti idonei, guanti, occhiali, maschere a filtro e
quant'altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità
d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del
prodotto usato e provvedere, a lavoro ultimato, ad un'accurata
pulizia della persona e alla custodia adeguata degli abiti da
lavoro e degli attrezzi;
i) evitare i trattamenti nelle zone di rispetto dei punti di
captazione delle acque potabili, così come previsto dall'art. 6
D.Lgs. 31/2001;
j) evitare le irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi in
periodo di fioritura;
k) effettuare operazioni agronomiche solo dopo 24 ore dal
trattamento;
l) versare in corsi d'acqua superficiali, in maceri o fossi asciutti o
sul terreno, ecc. le rimanenze delle soluzioni non utilizzate e le
acque di lavaggio degli atomizzatori o di qualsiasi altro mezzo
irrorante, dei recipienti adibiti alla preparazione delle soluzioni
e dei contenitori di fitofarmaci;
m) raccogliere i teli in nylon usati per pacciamatura dei terreni
trattati con bromuro di metile e mediante termodistruzione in
impianti autorizzati;
n) presso tutte le aziende agricole dovrà essere presente,
puntualmente compilato, un registro dei trattamenti e
documentazione delle condizioni, tempi e modalità d’uso dei
fitofarmaci. Tale registro potrà essere usato dalla autorità
sanitaria come documentazione formale ai fini di legge in
occasione di riscontri analitici sul rispetto delle prescrizioni di
cui sopra (tempi di carenza, colture ammesse, ecc.);
o) smaltire i contenitori vuoti di fitofarmaci tramite centri
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
autorizzati.
11.L'eventuale inosservanza delle cautele sopra descritte sarà imputata
all'operatore, eventualmente in solido con il proprietario del terreno e
con l'acquirente del fitofarmaco. Ai sensi del D.P.R. 1255/1968 tutti
gli utilizzatori di fitofarmaci devono essere in possesso di regolare
patentino di abilitazione all'uso previsto dal D.P.R. 1255/1968.
Capo XII – Igiene degli alimenti
Art.64
AMBITI E ORGANI DI VIGILANZA
1. Le Unità Operative di Igiene Pubblica e Veterinaria, nell’ambito del
Dipartimento di prevenzione della Azienda ASL, di cui all’art. 8 del
DPR 519/93 e chiunque ne abbia la competenza, esercitano ai fini
igienico-sanitari la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul
commercio di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione, o
comunque impiegata per la preparazione di prodotti alimentari in
qualsiasi luogo di produzione, preparazione, confezionamento,
deposito, vendita, distribuzione e consumo, sulle materie prime, su
semilavorati e prodotti finiti, sui recipienti, sui contenitori, sugli
imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, sui locali,
sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sul materiale e le
sostanze presenti nei locali comunque destinati all'attività, sui mezzi
di trasporto e sul personale.
Art.65
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA` SANITARIA
1. Qualora vengano riscontrate deficienze, inconvenienti, irregolarità a
carico dei locali e delle attrezzature e nella conduzione degli stessi, Il
Responsabile dell’area competente sentite le UU.OO. di Igiene
pubblica e/o di Veterinaria della Azienda ASL, per le rispettive
competenze, può ordinare:
- l'eliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di tempo;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
- la sospensione dell'attività dell'esercizio;
- la revoca dell'autorizzazione sanitaria.
2. I provvedimenti di cui sopra sono adottati indipendentemente e senza
pregiudizio dell'azione penale o della sanzione pecuniaria
amministrativa. Il Responsabile dell’area, fatte salve le sanzioni
previste dalle leggi vigenti, su proposta delle UU.OO. di Igiene
Pubblica e/o Veterinaria della Azienda ASL, adotta i provvedimenti di
cui all'art. 15 della L. 283/62 ed all'art. 22 del DPR 327/80.
Art. 66
CONTROLLO UFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Il controllo ufficiale sugli alimenti ha il fine di assicurare la
conformità dei prodotti alimentari alle disposizioni vigenti diretti a
prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei
consumatori e quelli inerenti la corretta informazione.
Art. 67
SEQUESTRO
1. Oltre che per le merci, il sequestro a carattere amministrativo può
essere disposto anche per locali, arredi, attrezzi e macchinari utilizzati
nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti e bevande, qualora
la loro libera disponibilità rappresenti pericolo per la salute pubblica.
2. Il sequestro deve essere effettuato secondo le modalità previste dal
capo II del DPR 571/82.
3. Le UU.OO. Igiene Pubblica e/o Veterinaria nell’ambito del
Dipartimento di Prevenzione della Azienda ASL:
a) quando abbiano fondato motivo di ritenere che la merce non
corrisponda alle prescrizioni di legge e ritengano inopportuno
lasciarla in libera disponibilità al detentore, la pongono sotto
sequestro ed eventualmente eseguono campionamento da
sottoporre ad analisi;
b) quando ritengano od accertino che la merce possa determinare
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, o abbia
caratteristiche organolettiche alterate, propongono all’Autorità
Sanitaria competente l’immediata distruzione della merce
sequestrata, dopo che della stessa merce sia stato effettuato
prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi, anche al
solo fine di evidenziare eventuali fatti o situazioni perseguibili
penalmente, salve diverse disposizioni legislative o
regolamentari che prevedano la distruzione diretta della merce;
c) quando accertino che un prodotto ancora non immesso in
commercio è irregolare e legalmente non commerciabile per
difetti di confezionamento o altri motivi che ne compromettano
il giudizio tecnico di idoneità al consumo, possono proporre
alla Autorità Sanitaria che Il prodotto venga regolarizzato e
quindi, previo controllo, ammesso al normale consumo;
4. Le merci detenute nei negozi o conservate o depositate in locali in
comunicazione con i negozi di vendita o esposte in aree aperte al
pubblico sono sempre e comunque considerate in vendita, a meno che
indicazioni chiare ed inequivocabili non ne dimostrino la diversa
destinazione.
5. Il verbale di sequestro deve essere redatto in tre copie di cui una per
l’interessato, una per l’ufficio e una da inviare, immediatamente al
Comune.
6. Il sequestro amministrativo non richiede la successiva convalida da
parte dell’autorità amministrativa.
7. Il dissequestro è disposto dal Comune, a mezzo di apposito atto del
responsabile dell’area, previo parere da parte del competente Ufficio
dell’A.S.L.
Capo XIII - Requisiti igienici di carattere generale
Art. 68
IGIENE DEL PERSONALE
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. Il personale, a qualsiasi titolo addetto alla manipolazione,
somministrazione e vendita di alimenti e bevande ha l’obbligo:
a) della massima pulizia della persona ed in particolare delle mani, delle
unghie e degli avambracci;
b) di avere le unghie corte e pulite;
c) di mantenere pulite e adeguatamente protette ferite e medicazioni;
d) di avere sopravveste pulita, di colore chiaro, grembiuli e giacche di
colore chiaro; la divisa di lavoro del personale non addetto
direttamente alla preparazione dei cibi può essere di foggia e colori
diversi, purché sempre rispondenti alla massima pulizia;
e) di avere idonei copricapo adatti a contenere realmente la capigliatura,
relativamente al personale che opera nei laboratori di produzione e
comunque nelle fasi di trasformazione e preparazione del prodotto,
escluse bevande o alimenti preconfezionati che non implicano
particolare e complicate manipolazioni.
1. Non è ammessa la presenza sul posto di lavoro di persone affette da
infezioni o malattie che non siano compatibili con l’attività lavorativa.
2. I titolari e/o conduttori dell’esercizio, laboratorio, ecc., hanno
l’obbligo di segnalare immediatamente ai competenti uffici della
Azienda U.S.L. ove ha sede l’esercizio i casi sospetti di malattie
infettive e/o contagiose del personale dipendente o di chi vi lavora a
qualsiasi titolo per l’adozione di eventuali provvedimenti. Essi hanno,
altresì, l’obbligo di richiedere al personale assentatosi per cause di
malattie infettive e/o contagiose per oltre dieci giorni, una
certificazione medica dalla quale risulti che il lavoratore non presenta
pericoli di contagio dipendenti dalla malattia.
Art. 69
LIBRETTO IDONEITA` SANITARIA
1. Il libretto idoneità sanitaria di cui all’art. 14 della L. 283/62 viene
rilasciato o rinnovato dalle UU.OO. Igiene Pubblica della Azienda
A.S.L. cui fa capo il Comune di residenza, secondo protocolli emanati
dalla Regione.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2. Gli eventuali accertamenti e misure profilattiche per tutto il personale
addetto alla produzione, manipolazione, confezionamento,
somministrazione e vendita degli alimenti e bevande, devono
rispondere alla finalità di prevenire e controllare la diffusione delle
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti, in rapporto alle situazioni
epidemiologiche regionali e locali.
3. Il libretto deve essere custodito presso il posto di lavoro o di utilizzo.
Il titolare o conduttore dell’esercizio deve provvedere alla custodia
del libretto; nell’ambito delle attività promosse dalle organizzazioni di
volontariato o all’interno di circoli ricreativi, è consentito di tenere sul
posto in luogo dell’originale, una fotocopia autenticata dagli organi
comunali competenti, del libretto stesso.
4. Gli esercenti il commercio su area pubblica e gli addetti al trasporto,
per i quali sia necessario il libretto di idoneità sanitaria, devono
tenere, a seconda dell’attività esercitata, il libretto medesimo nel
luogo in cui effettuano la vendita o sul mezzo di trasporto.
5. Il libretto deve, comunque, essere esibito ad ogni richiesta delle
autorità preposte alla vigilanza.
6. Il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria deve essere effettuato entro
la scadenza annuale. La mancanza di libretto di idoneità sanitaria in
regola, anche in attesa di eventuali accertamenti, comporta
l’astensione dal lavoro.
7. L’U.O. di Igiene Pubblica competente può disporre in ogni momento
accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui trattasi ed
adottare o proporre all’Autorità Sanitaria gli eventuali provvedimenti
necessari ai fini della tutela della salute pubblica.
Art. 70
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
1. Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento
(compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita al
dettaglio di alimenti e bevande), i depositi all’ingrosso di sostanze
alimentari, devono essere registrate ai sensi dell’art. 6 del regolamento
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
CE n. 852/04 escluse le attività regolamentate da specifiche direttive
comunitarie.
2. La notifica deve essere inoltrata, al Dipartimento di Prevenzione
A.S.L. NA 5 tramite questo Comune, ai sensi e secondo le modalità
previste dalla disciplina regionale e art. 6 del Regolamento CE n.
852/2004, ed in particolare deve essere corredata dai seguenti allegati:
a. pianta planimetrica dei locali e dello schema fognante, (tre copie)
firmata da un tecnico abilitato all’esercizio professionale e dal titolare
o dal legale rappresentante della ditta richiedente, in scala non
superiore a 1/100, con le dimensioni e destinazione d’uso dei singoli
locali; nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse
utilizzazioni, queste andranno specificate; nelle planimetrie deve
essere specificata la localizzazione delle apparecchiature e degli arredi
in uso;
b. relazione tecnica (tre copie) che contenga: descrizione dell’attività e
delle sue caratteristiche, generi merceologici trattati, materie prime
usate, modalità di conservazione, descrizione dei dispositivi per la
lotta ai roditori, insetti, etc. acqua utilizzata per la produzione e/o per
altri usi; descrizione dei locali, servizi igienici, spogliatoi; descrizione
dei macchinari e degli impianti; numero dei lavoratori previsti;
sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
c. apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di
notorietà;
d. altra documentazione prevista per il tipo di attività.
e. Per gli esercizi in cui sia previsto un impianto di ventilazione
meccanica o un impianto di condizionamento dell’aria, sia esso
relativo a tutto l’esercizio o solo ad una parte dello stesso, deve essere
presentata una relazione tecnica (tre copie) circa le caratteristiche di
funzionamento dell’impianto ed una planimetria con la localizzazione
delle diverse componenti dell’impianto medesimo.
3. L’attività potrà essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dalla data
di presentazione della notifica di cui al precedente comma 2.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 71
ESPOSIZIONE DELLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA
1. I titolari degli esercizi di produzione e quelli di somministrazione di
generi alimentari sono tenuti ad esporre nell’esercizio, in modo
visibile, copia della nota di registrazione effettuata.
Art. 72
PARERE PREVENTIVO
1. L’interessato, indipendentemente dalla procedura di cui ai precedenti
articoli, al fine di ottenere un parere preventivo per iscritto, su progetti
di apertura, trasformazione, ampliamento e modificazione di esercizi
pubblici, negozi e impianti di produzione, deve rivolgersi alla
Azienda Sanitaria territorialmente competente presentando la
documentazione di cui all’art. 70, in unica copia. Tale parere
preventivo non assume rilievo in sede di procedimento autorizzativo
in caso si rilevino irregolarità urbanistico-edilizie ed altre irregolarità
procedurali.
Art. 73
AUTOCONTROLLO
1. Il titolare delle attività di cui all’art. 64 è tenuto ad intraprendere tutte
le azioni destinate ad assicurare e dimostrare che le operazioni che si
svolgono nell’impianto o nell’esercizio rispettano le norme di igiene e
le buone tecniche di lavorazione. In particolare deve garantire la
corretta applicazione di tutte le disposizioni atte a minimizzare il
rischio microbiologico o chimico per il consumatore.
2. I Piani di Autocontrollo, le cui modalità di presentazione sono fissate
dalle specifiche normative, devono essere approvati dalle UU.OO. di
Veterinaria o di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L.
3. Il Piano di Autocontrollo deve comunque prevedere:
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
a) identificazione delle fasi che potrebbero rivelarsi critiche per la sicurezza
degli alimenti e individuazione, applicazione, mantenimento e
aggiornamento delle opportune procedure di sicurezza.
b) controllo dei metodi di pulizia e disinfezione e del rispetto delle norme
igienico-sanitarie specifiche, anche attraverso prelievi ed analisi di
campioni, conservazione dei risultati dei controlli e degli esami per la loro
presentazione all’Autorità Sanitaria.
c) informazione dell’Autorità sanitaria sull’eventuale rischio sanitario
emerso dai risultati dell’autocontrollo.
Art. 74
SUBINGRESSO
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione per atto tra vivi o causa
di morte di un esercizio, stabilimento, laboratorio o deposito soggetto a
autorizzazione sanitaria, comporta l’obbligo di notificare il subentro.
Capo XIV - Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 75
ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
1. La disciplina degli esercizi pubblici, ove si somministrano alimenti e
bevande, è regolata oltre che dalle disposizioni di legge vigenti anche
dal presente Regolamento.
2. Chiunque intenda attivare ovvero ampliare o comunque modificare
ovvero trasferire in altra sede un esercizio pubblico di cui sopra, deve
ottenere l’autorizzazione amministrativa, previo notifica, ai sensi del
regolamento CE 852/04 ai fini igienico-sanitario di idoneità.
Indipendentemente dalla presentazione della domanda di
autorizzazione di cui al comma precedente, l’interessato può
richiedere direttamente alla Azienda USL un parere preventivo in
merito all’ubicazione, allestimento, impianti, attrezzatura nonché sulla
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
completezza della documentazione secondo quanto stabilito dall’art.
72 del presente Regolamento.
Art. 76
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE REQUISITI IGIENICO
SANITARI COMUNI
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle
prescrizioni previste dalla normativa vigente, deve rispettare i
seguenti requisiti:
a) Tutti i locali destinati ad attività lavorativa devono rispettare i
requisiti previsti dal DPR 303/56, così come modificato dal D.Lgs
19/9/1994 n.626, fatte salve le deroghe previste o di eventuali norme
più restrittive.
b) I locali destinati a servizi igienici ed a spogliatoi devono avere
un’altezza minima di m. 2,40;
c) Le pareti dei locali e quelli destinati a servizi igienici devono essere
realizzati in materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza non
inferiore a m. 2,00; i pavimenti devono avere caratteristiche di
sicurezza e al contempo devono essere facilmente lavabili.
d) I pavimenti di tutti i locali devono essere realizzati in materiale
lavabile e disinfettabile.
e) Tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici, per
servizio igienico si intende un locale destinato ad accogliere WC
(vaso a cacciata) preceduto da un locale (antilatrina), dotato di lavabo
con comando non manuale per l’erogazione dell’acqua, di erogatore
di sapone liquido o in polvere, di asciugamani a perdere o ad
emissione di aria, con porta dotata di chiusura automatica. I WC degli
esercizi che prevedono ristorazione e consumo ai tavoli devono
rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92, i WC devono avere una
superficie minima di mq 3,50 con il lato minore non inferiore a ml
1,00, l’antilatrina non potrà avere una superficie inferiore a mq 1,00
con il lato minore non inferiore a ml 1,00.
f) In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
naturale o meccanica ad integrazione della quota parte mancante di
quella naturale.
g) Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi
devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori
canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno m. 1,50 sopra il
colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di mt. 10.
h) Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da
acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di
approvvigionamento autonomo, devono essere effettuate analisi
trimestrali dell’acqua usufruita, a cura del titolare, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 31/2201 e norme collegate.
i) I prodotti alimentari di genere diverso venduti sfusi devono essere
conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben distinti per
tipologie merceologiche e separati dai prodotti non alimentari. I vari
generi di prodotti alimentari devono essere tenuti fra loro separati in
modo da evitare contaminazione crociata.
j) Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono
essere accessibili solo da parte dell’addetto; deve inoltre essere
presente, in modo visibile, anche dai clienti, un termometro per il
controllo della temperatura interna della vetrina, quando trattasi di
vetrine a temperatura controllata.
k) Le celle, gli armadi e i banchi frigoriferi devono essere dotate di
termometri a lettura esterna.
l) Gli alimenti non possono essere esposti all’esterno degli esercizi , o al
di fuori dei banchi di esposizione e/o vendita, tranne nel caso in cui
siano utilizzate vetrinette chiudibili costruite in materiale idoneo a
venire a contatto con gli alimenti.
m) E’ vietata l’ingresso negli esercizi pubblici di qualsiasi specie di
animale.
n) Tutti i contenitori per i rifiuti devono essere muniti di coperchio con
apertura non manuale escluso i contenitori presenti negli spazi al
pubblico.
o) Al fine di evitare la contaminazione da parte della clientela dei
prodotti alimentari esposti in evidenza deve essere previsto un
56
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
sopralzo di vetro in modo che i clienti possano vedere la merce senza
toccarla.
p) In ogni caso i prodotti alimentari dovranno essere protetti dal contatto
con gli utenti, dalla polvere e dagli insetti. Le zuccheriere dovranno
essere di tipo chiuso e gli stuzzicadenti confezionati uno ad uno o
posti in contenitori che ne consentano l’estrazione uno per volta.
Art. 77
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
1. Ai fini della registrazione, di cui al regolamento CE 852/04, per le
attività di ristorazione e similari, oltre a quanto specificatamente
previsto dal DPR 327/80 ed al precedente art. 76, sono necessari i
seguenti requisiti:
a) Almeno un vano o zona dispensa per la conservazione degli alimenti e
delle bevande dotato di idonei scaffali con ripiani in materiale
lavabile e armadi o celle frigorifere, dotate di appositi contenitori con
coperchio o scomparti che consentano la separazione fra i diversi
generi alimentari conservati, dotati di termometro a lettura esterna.
b) La zona di preparazione dovrà prevedere la possibilità di operare
separatamente la:
- preparazione verdure;
- preparazione carni;
- preparazione altri alimenti;
- cottura;
- lavaggio: attrezzatura con lavelli e lavastoviglie di dimensioni
adeguate all’attività dell’esercizio.
I reparti di cui sopra possono essere collocati in locali distinti e tra
loro raccordati, ovvero in settori o zone ben distinte e separate di uno
stesso locale.
c) La superficie dei locali destinati a cucina, definita come zona di
preparazione dal precedente punto b, dovrà essere dimensionata in
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
proporzione al numero dei posti-tavola secondo i seguenti parametri:
fino a 30 posti tavola mq. 20;
da 31 a 100 posti tavola la suddetta superficie sarà incrementata di mq.
0,20 per ogni posto tavola;
oltre i 100 posti tavola la superficie deve essere incrementata di 0,15 mq.
per ogni posto tavola.
d) Un vano o un settore di raccordo tra la/le sala/e da pranzo ed i diversi
servizi in cui tenere sistemati e pronti per l’uso od eventualmente
preparare per l’uso, senza interferire nell’attività di cucina, le posate,
le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta.
e) Un vano o spazio spogliatoio per il personale, dotato di armadietti
individuali in materiale lavabile a doppio scomparto.
f) Una o più sale da pranzo in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie
sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi
ed al personale un’agevole attuazione del servizio. La superficie
complessiva destinata alla somministrazione non deve essere inferiore
a mq. 1,00 per ciascun posto tavola.
g) Un reparto debitamente attrezzato per l’eventuale esposizione al
riparo da agenti contaminanti delle pietanze in modo che queste
ultime siano debitamente conservate al caldo o al freddo, ai sensi
dell’art. 31 del DPR 327/80.
h) Servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall’interno,
non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione,
somministrazione e deposito di alimenti, facilmente individuabili con
apposite indicazioni.
2. Il numero dei servizi igienici per gli avventori dovrà essere rapportato alla
capacità ricettiva dell’esercizio (numero posti tavola) secondo lo schema
seguente:
Fino a 30 posti tavola:
- un lavandino, un gabinetto;
Da 31 a 50 posti tavola:
- un servizio per donne , un lavandino, un gabinetto;
- un servizio per uomini, un lavandino, un gabinetto.
Da 51 a 100 posti tavola:
- servizio per donne, due lavandini, due gabinetti;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
-servizio per uomini, due lavandini, due gabinetti.
Da 101 a 150 posti tavola:
- servizio per donne, tre lavandini, tre gabinetti;
- servizio per uomini, tre lavandini, tre gabinetti.
3. Il competente Servizio dell’A.S.L. per gli esercizi con maggiore capacità
rispetto a quella indicata, potrà richiedere una dotazione di servizi
proporzionalmente più elevata.
Art. 78
IMPIANTI DI PRODUZIONI PASTI
1. La produzione di pasti da somministrare a distanza in collettività è
soggetta alla notifica di cui al regolamento CE 852/04.
2. Ai fini della notifica di cui al precedente comma 1° oltre a quanto
specificamente previsto dal DPR 327/80 e dal presente Regolamento è
necessario indicare il numero massimo di pasti producibili.
Art. 79
MENSE SCOLASTICHE E MENSE AZIENDALI
1. L’esercizio dell’attività di mensa aziendale e mensa scolastica è
soggetta alla notifica di cui al regolamento CE 852/04.
Art. 80
PIZZERIE A TAGLIO O DA ASPORTO
1. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 per
pizzeria a taglio o da asporto comprende soltanto la possibilità di
preparare e cuocere pizze, focacce e schiacciate di vario genere da
vendere a taglio o pezzi per asporto.
2. Il locale preparazione dovrà avere una superficie non inferiore a mq.
10, munito di scaffali a ripiani lavabili ed armadi e celle frigorifere;
3. Qualora si tratti di attività con somministrazione dei prodotti di cui al
primo comma si applica la disciplina del presente regolamento.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 81
BAR E CAFFE’
1. L’autorizzazione per bar o caffè, di cui all’ex art.231 del T.U.LL.SS.
viene rilasciata con la dizione “esclusa la preparazione di alimenti”.
2. Oltre ai requisiti previsti dal DPR 327/80 e a quanto disposto dal
presente regolamento occorre osservare i seguenti requisiti:
a) la pasticceria e i dolciumi devono essere conservati in contenitori o se
deperibili, in vetrine refrigerate munite di termometro a facile lettura
dall’esterno;
b) deve essere in attività una lavastoviglie per tazze, tazzine, bicchieri
ecc. che permetta di effettuare lavaggi e risciacqui a temperature non
inferiori agli 82° C.
3. All’esclusivo uso di riscaldare i prodotti per il pronto consumo, è
ammesso l’utilizzo di piccoli forni elettrici o a microonde che non
configurino in alcun modo attività di preparazione.
Art. 82
MESCITE
1. L’autorizzazione sanitaria per mescita autorizza alla sola
somministrazione di bevande. La stessa autorizzazione è necessaria
quando la somministrazione di bevande è ammesso negli esercizi
alimentari.
2. per ottenere l’autorizzazione sanitaria per mescita sono necessari i
requisiti previsti dal D.P.R. 327/80, nonché:
a) un banco appositamente destinato alla somministrazione di bevande
con annesso lavello dotato di lavastoviglie;
b) attrezzature di refrigerazione esclusivamente destinate alle bevande;
c) uno spazio separato ed appositamente attrezzato per la detenzione di
sostanze non destinate all’alimentazione.
60
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 83
BAR CON PREPARAZIONE DI TOASTS E SIMILI
1. La preparazione di panini ripieni in genere, tramezzini, tartine, toasts,
pizzette, salate surgelate e a taglio, lo scongelamento di pasticceria
surgelata precotta ed assimilabili sarà autorizzata ai sensi dell’art. 6
del regolamento CE 852/04, in adeguati locali annessi al bar, o in
spazi all’interno del bar.
2. Ai fini dell’idoneità igienico-sanitari, oltre a quanto specificatamente
previsto dal DPR 327/80, sono necessari i seguenti requisiti:
a) una zona destinata esclusivamente alla preparazione non inferiore a
mq 6;
b) un locale dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione
ed al tipo di attività, da utilizzare come deposito;
c) idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti; se
trattasi di vetrine queste devono essere apribili solo dalla parte degli
addetti ed essere munite di termometro a lettura esterna;
d) idonee attrezzature per la conservazione a giusta temperatura per la
conservazione dei piatti pronti munite di termometro a lettura esterna;
e) la somministrazione può avvenire al tavolo o al banco fino ad un
massimo di 20 posti consumazione;
Art. 84
BAR GELATERIA - PASTICCERIA CON PRODUZIONE PROPRIA
1. Quando all’esercizio di bar è annessa la preparazione di gelati e/o
pasticceria, all’interno di appositi locali, la notifica di cui all’art. 6 del
regolamento Ce 852/04 dovrà essere fatta nel rispetto dei seguenti
requisiti, oltre a quanto previsto dal DPR 327/80:
a) un locale destinato esclusivamente alla produzione, di superficie non
inferiore a mq. 10 per la preparazione di gelati e di superficie non
inferiore a mq 15 per la produzione di pasticceria;
61
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
b) un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di materie
prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee. Tutti i prodotti
devono essere protetti dal contatto del pubblico secondo modalità
adeguate.
Art. 85
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN PERTINENZE
ESTERNE
1. Qualora per la somministrazione si utilizzano terrazze, cortili e
qualsiasi altro tipo di pertinenze esterne, tali pertinenze devono
costituire parte integrante dei locali di cui all’autorizzazione
sanitaria, negli altri casi il titolare deve chiedere l’aggiornamento
della propria autorizzazione sanitaria contemplando l’utilizzo, a
uso sala o area di consumazione, delle pertinenze che si intende
utilizzare.
2. Il rilascio di tale aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria dovrà
in particolare tenere conto della modalità di trasporto degli
alimenti piatti pronti, della potenzialità della cucina e delle
caratteristiche della struttura nel suo complesso.
3. Le pertinenze esterne devono comunque rispettare i seguenti
requisiti:
a) collocate in zona tale da proteggere i cibi dagli elementi inquinanti
derivanti dal traffico, dalla polvere e simili;
b) attrezzate in modo tale da proteggere da ogni contaminazione gli
alimenti da somministrare, da garantire la conservazione degli
alimenti alle temperature previste dalle norme di legge ed all’interno
di contenitori idonei, in spazi separati fra i vari tipi di alimenti e da
consentire una facile e completa pulizia, sia degli spazi che delle
attrezzature;
c) il numero dei posti a tavola all’interno di tali pertinenze dovrà
rispettare le eventuali prescrizioni limitative in ordine al numero dei
pasti
prodotti
globalmente
dall’esercizio.
L’attività
di
somministrazione dovrà rispettare il dimensionamento produttivo e
62
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
organizzativo dell’esercizio, eccetto che per situazioni eccezionali o
periodi di tempo limitati e con carattere di straordinarietà.
Capo XV - Laboratori di produzione e preparazione
Art. 86
DISPOSIZIONI GENERALI
1. E’ soggetto a registrazione di cui all’ art. 6 del regolamento CE
852/04 l’esercizio di stabilimenti e laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento di alimenti e bevande.
2. Analogamente sono soggetti a registrazione gli ampliamenti, le
ristrutturazioni e i trasferimenti. Ogni eventuale modifica dovrà essere
attuata nel rispetto di quanto disposto e previsto dall’art. 27 del DPR
327/80.
3. Sono da considerarsi annessi agli esercizi i piccoli laboratori
artigianali, anche non direttamente comunicanti, che destinano la
produzione o preparazione di prodotti alimentari alla vendita
esclusivamente nell’esercizio gestito dallo stesso titolare del
laboratorio. Tali laboratori artigianali devono anch’essi essere
registrati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento CE
852/04.
4. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 deve
essere corredata secondo le norme vigenti e secondo la normativa di
cui al presente regolamento.
5. Indipendentemente dalla registrazione di cui all’art. 6 del regolamento
CE 852/04 l’interessato può richiedere direttamente alla ASL un
parere preventivo.
Art. 87
LABORATORI DI PASTICCERIA E GELATERIA
1. Per ottenere la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE
852/04 per attivare un laboratorio di produzione di pasticceria fresca
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
dolce e salata e gelateria, oltre a quanto specificatamente previsto dal
DPR 327/80, sono necessari i seguenti requisiti:
a) gli stessi requisiti di cui al punto 1 dell’art. 86 del presente
regolamento;
b) un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di materie
prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee;
c) un vano spogliatoio per il personale, dotato di armadietti individuali
in materiale lavabile, a doppio scomparto;
d) un servizio igienico con antibagno, non accessibile direttamente dal
locale di produzione;
e) un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato, per la
detenzione di sostanze non destinate all’alimentazione;
f) dovrà essere rispettato quanto dettato specificatamente dal DPR 54/97
per gli esercizi di gelateria e pasticceria li dove il prodotto finito
contiene latte o derivati del latte in percentuale superiore al 50%.
Art. 88
GASTRONOMIE - ROSTICCERIE
1. Per ottenere la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE
852/04 ad attivare un laboratorio di prodotti gastronomici e di
rosticceria, destinati esclusivamente ad essere venduti nell’annesso
esercizio di vendita al dettaglio di generi alimentari oltre quanto
specificatamente previsto dal DPR 327/80 , sono necessari i seguenti
requisiti:
a) requisiti previsti dall’art. 76;
b) requisiti previsti dall’art. 76 con esclusione dei punti: c) d) f) h);
c) un locale cucina contiguo con il negozio, con superficie minima di
mq. 15;
d) un reparto debitamente attrezzato per la conservazione dei prodotti
finiti alle temperature previste dall’art. 31 del DPR 327/80.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Capo XVI - Esercizi di vendita al dettaglio
Art. 89
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Per gli esercizi di vicinato settore alimentare, di cui al D. Lgs 114/98,
per i quali è prevista la registrazione di cui all’art. 6 del regolamento
CE 852/04, ai sensi di specifiche normative, prima dell’inizio
dell’attività, ampliamento, modifica e trasferimento
l’interessato
dovrà produrre apposita dichiarazione.
2. L’attività non potrà comunque essere iniziata prima del decorso dei
quarantacinque giorni dalla presentazione della suddetta
dichiarazione.
3. L’interessato può richiedere direttamente alla UU.OO. di Igiene
Pubblica e Veterinaria della USL un parere preventivo
sull’ubicazione, l’allestimento, i locali e sulle attrezzature secondo
quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 90
REQUISITI GENERALI
1. Per l’attivazione di un esercizio per il commercio al dettaglio di generi
alimentari è necessario, oltre a quanto previsto dalla normativa
vigente, il rispetto dei seguenti requisiti:
a) Il locale destinato alla vendita, deve essere attrezzato per
l’esposizione e la conservazione dei prodotti alimentari, separati per
genere e sollevati da terra di almeno 30 cm. I banchi e le vetrine
devono garantire la costante conservazione alle temperature previste
dal DPR 327/80, anche quando abbiano apertura permanente per la
loro manipolazione ai fini della vendita. Devono essere muniti di
termometri tarati con bulbi protetti, con quadranti posti in modo ben
visibile.
b) Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono
65
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
essere accessibili solo dalla parte dell’addetto.
c) Le celle, gli armadi e i banchi frigoriferi devono essere dotati di
termometro a lettura esterna;
d) un vano destinato a magazzino, dotato dei requisiti di finitura previsti
dal punto c) art 76, in rapporto diretto con il locale di vendita, munito
di lavabo con acqua calda e fredda ed erogatore a pedale, in caso in
cui il servizio igienico non sia di facile accesso;
e) tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici, in
rapporto al numero dei dipendenti ad esclusivo uso del personale e del
titolare. Per servizio igienico si intende un locale dotato di WC (vaso
a cacciata) preceduto da un locale (antilatrina) dotato di lavabo con
comando non manuale per l’erogazione dell’acqua, di sapone liquido,
o in polvere, di asciugamani a perdere e porta con chiusura
automatica. La superficie minima complessiva non deve essere
inferiore a mq 2,50.
f) tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere
lavabili e disinfettabili ed in buono stato di manutenzione;
g) per confezionare sostanze alimentari deve essere utilizzato
esclusivamente materiale autorizzato allo scopo. Il materiale destinato
ad incartare o comunque a venirne a contatto deve essere custodito in
appositi contenitori che li riparino da contaminazioni esterne;
h) le sostanze alimentari non confezionate, vendute allo stato sfuso e
quelle confezionate all’origine ma vendute sfuse, debbono essere
munite delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo 109/92. Per
la distribuzione di questi prodotti deve essere evitato il contatto con le
mani del personale, utilizzando idonei strumenti.
i) deve essere apposto un cartello recante la dizione “vietato toccare la
merce e si dovrà aver cura che gli utenti non vengano a diretto
contatto con la medesima. Nelle rivendite di prodotti ortofrutticoli è
consentito il metodo del self-service controllando che gli acquirenti
usino appositi guanti a perdere messi a disposizione;
j) l’esposizione esterna dei prodotti ortofrutticoli è ammessa a
condizione che gli stessi siano posti in cassette rialzate da terra
almeno 60 cm. Tali prodotti dovranno essere adeguatamente protetti
66
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
dall’irraggiamento solare, dalle polveri e dalle fonti di
contaminazione. In tutti i casi non possono essere esposte all’esterno
insalate e altri ortaggi. Né prodotti nei quali la parte edibile non sia
naturalmente protetta;
k) è vietato l’ingresso e la permanenza negli esercizi di vendita di
qualsiasi animale;
l) le uova possono essere poste in vendita ed esposte esclusivamente in
preconfezioni originali, non è consentita l’apertura delle confezioni e
la vendita frazionata delle unità di vendita originali;
m) gli alimenti non possono essere esposti all’esterno degli appositi
banchi di esposizione, né fuori dell’esercizio;
n) è vietata la vendita di carni fresche sottovuoto o in atmosfera
modificata in esercizi non in possesso dell’autorizzazione sanitaria di
cui all’art. 29 del R.D. 3298/1928.
ART. 91
VENDITA DI ALIMENTI PER CANI, GATTI E ALTRI ANIMALI DA
AFFEZIONE
1. Gli alimenti per cani e gatti, in scatola o comunque in confezioni
sigillate, possono essere venduti alle seguenti condizioni:
a) che siano conformi alle norme di produzione e di
commercializzazione dei mangimi;
b) che venga riservato un apposito scomparto o armadio o
scaffale; ovvero, nel caso di alimenti da conservare a basse
temperature, apposito frigorifero o congelatore ad uso
esclusivo;
c) che tali scomparti riportino una tabella con la dicitura "alimenti
in confezione per animali";
d) che analoga dicitura, salve le norme di etichettatura di cui alle
citate leggi, appaia sulle confezioni di vendita.
2. I prodotti alimentari di scarto, non idonei al consumo umano, non
possono essere venduti per l'alimentazione animale, ma devono essere
ritirati da ditte autorizzate.
67
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 92
MACELLERIE
1. Gli esercizi di vendita di carni fresche o comunque conservate, sono
autorizzati ai sensi dell’art. 29 del R.D. 3298/28.
2. Per la vendita di carni è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
a) Pavimenti ben connessi con i rivestimenti delle pareti con angoli e
spigoli arrotondati;
b) Pareti realizzate in materiale lavabile e disinfettabile, fino a 30 cm. Al
di sopra di scaffalature ed altri arredi e comunque fino ad una altezza
minima di cm 220.
c) un locale o spazio appositamente destinato al disosso ed al
sezionamento delle carni : tale spazio deve essere separato dall’area di
vendita al pubblico;
d) una o più celle frigorifere, in materiale lavabile e disinfettabile, con
pavimento con spigoli arrotondati. Le dimensioni devono garantire le
idonee condizioni di conservazione delle carni, munite di termometro
a lettura esterna;
e) le carni avicunicole, non potranno essere conservate all’interno
dell’impianto frigorifero delle carni rosse, la stessa separazione fisica
dovrà essere rispettata nel banco di vendita per mezzo di idonee
separazioni;
f) tutti i materiali all’interno delle celle e dei banchi frigoriferi devono
essere costruiti nel rispetto della vigente normativa;
g) lavello con erogazione non manuale, provvisto di acqua potabile,
calda e fredda;
h) l’eventuale pedana dietro il banco di vendita deve essere in materiale
lavabile, perfettamente chiusa e costruita in modo tale da favorirne la
pulizia;
i) non è consentita la vendita e la detenzione di selvaggina cacciata, che
non sita stata sottoposta ad ispezione sanitaria nei termini di legge;
j) un servizio igienico distinto in locale bagno ed antibagno.
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
L’antibagno deve essere dotato di lavandino con erogatore non
manuale di acqua potabile calda e fredda, di asciugamani a perdere, di
erogatore di sapone e di armadietti a doppio scomparto (uno per
ciascun addetto) per la riposizione dell’abbigliamento.
3. E’ consentita la preparazione dei pronti a cuocere semplici (con
l’aggiunta di sale, pepe, aromi naturali, pane grattato e verdure)
attraverso manipolazioni che non comportino trattamenti termici, tali
elaborati sono destinati alla esclusiva vendita al consumatore finale,
tale attività è subordinata alla presenza della necessaria attrezzatura
(spazio frigorifero per prodotto non carnei e per aromi distinti e/o
separati) lavabo per lavaggio verdure).
4. E’ consentita altresì il ricorso alla tecnica del sottovuoto
limitatamente alla creazione di involucri protettivi per carni e loro
prodotti, esclusivamente su richiesta e in presenza del cliente in modo
estemporaneo.
Art. 93
PICCOLO LABORATORIO ARTIGIANALE ANNESSO A
MACELLERIA
1. La registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 per
l’attivazione di un piccolo laboratorio artigianale per la produzione di
salumi, insaccati, salsicce fresche, preparazioni a base di carne e di
verdura cruda o cotta ecc., annesso all’esercizio di vendita al dettaglio
di carni fresche, viene rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62
secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 28 del DPR
327/80 ed in base a quanto stabilito dalle circolari del Ministero della
Sanita` n. 15/90 e n. 12/91.
2. I prodotti alimentari a base di carne prodotti in tali laboratori devono
essere venduti esclusivamente all’interno dell’annesso esercizio di
vendita al consumatore finale.
3. Ai fini della registrazione di cui al 1° comma di cui al presente
articolo sono necessari i seguenti requisiti:
a) apposito locale dotato di:
- almeno due lavelli con acqua potabile calda e fredda, con rubinetti
non azionabili manualmente con sistema di bloccaggio (per
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
l’erogazione continuata) e muniti di erogatore di sapone e di
asciugamani a perdere. Il lavello utilizzato per gli attrezzi ed utensili
deve essere di dimensioni tali da consentirne un agevole lavaggio.
- locale o dispositivo per il deposito degli utensili.
- locale o dispositivo per gli alimenti di cui non è autorizzata la
vendita, ma che vengono utilizzati nelle preparazioni (aromi, verdure,
pangrattato, ecc.).
- dispositivo attrezzato e chiuso per il deposito del materiale di
pulizia.
b) Una adeguata separazione da altri prodotti e nel rispetto delle
specifiche temperature previste.
c) I prodotti destinati alla vendita, non preconfezionati o venduti previo
frazionamento, devono essere muniti di apposito cartello, da
applicarsi ai recipienti che li contengono, o nei comparti in cui sono
esposti. Sul cartello devono essere riportati: denominazione di
vendita, elenco degli ingredienti, modalità di conservazione, data di
produzione.
Art. 94
PESCHERIE
1. Per l’attivazione di un esercizio di vendita di prodotti della pesca
freschi, congelati e/o decongelati dal fornitore o nell’esercizio,
occorre procedere alla registrazione di cui all’art. 6 del regolamento
CE 852/04.
2. La registrazione di cui al precedente comma deve essere fatta
indicando lo stato fisico dei prodotti della pesca che si intendono
commercializzare e per i prodotti decongelati si dovrà specificare se il
decongelamento avviene nell’esercizio oggetto della richiesta.
Art. 95
VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI SURGELATI
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. La vendita al pubblico di alimenti surgelati è consentita a tutti gli
esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica
che esercitano la vendita al pubblico di prodotti alimentari ed agricoli,
ai sensi della Legge 27 gennaio 1968 n.32 art.1.
2. Per ottenere l’autorizzazione per la vendita di prodotti surgelati, per la
unica voce “Alimenti surgelati”, il richiedente deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 e 3 del D.M. 25 settembre 1995, n. 493,
che verrà concesso dietro accertamento dei requisiti igienico sanitari.
3. I prodotti surgelati conservati all’interno dei banchi del tipo “aperto”
non devono superare la linea di carico, tali banchi durante l’orario di
chiusura dell’esercizio devono essere muniti degli appositi dispositivi
di chiusura in materiale coibente.
4. Gli esercizi di ristorazione, in possesso dell’autorizzazione sanitaria di
cui all’art.2 della Legge 283/1962, che utilizzano tali prodotti per
l’attività di preparazione e conseguente somministrazione non sono
tenuti a munirsi della autorizzazione di cui al presente articolo.
Art. 96
MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI
1. Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano,
si producono o comunque si manipolano, si vendono o si
somministrano prodotti alimentari debbono rispettare le norme di
attuazione del D. Lgs 155/1997 e comunque debbono:
a) essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di
pulizia;
b) avere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli
utensili e le suppellettili sempre in buono stato di
manutenzione, pulizia e funzionalità;
c) essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di
disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione
dell'esercizio;
d) conservare ed esporre i prodotti alimentari di genere diverso
in reparti o scomparti distinti al fine di evitare
71
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
contaminazione crociata. tali prodotti dovranno essere
comunque separati da quelli non alimentari;
e) provvedere ad accurata pulizia dei locali e delle attrezzature
al termine di ogni ciclo lavorativo o comunque prima
dell'inizio del ciclo lavorativo successivo.
Negli esercizi è vietato:
adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;
tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti, o altro materiale in
disuso ovvero non strettamente attinente all'attività e utilizzare
segatura o altro materiale simile;
tenere al di fuori dei banchi frigoriferi gli alimenti che debbono
essere conservati e venduti a temperatura controllata;
esporre anche all'interno dei locali gli alimenti non confezionati
che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile
mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura ecc, la
merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad
almeno cm 30 dal suolo. I prodotti alimentari che si consumano
senza cottura o sbucciatura e, di norma, senza preventivo lavaggio,
debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o
altro idoneo mezzo di protezione (pellicola, alluminio, ecc.) che ne
garantiscano la protezione dalla polvere o dagli insetti e distribuiti
dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili.
l’autoservizio da parte del pubblico di prodotti non confezionati se
non con l’utilizzo di idonei strumenti (guanti a perdere, sacchetti,
ecc.) per il prelievo della merce;
esporre alimenti all'esterno dei locali. L'esposizione all'esterno può
essere consentita unicamente per prodotti ortofrutticoli avendo
cura di mantenere sollevata la merce ad una altezza di almeno cm.
50 dal piano di calpestio e proteggendola adeguatamente dagli
agenti atmosferici. Su ogni contenitore deve essere esposto un
cartellino facilmente leggibile con la seguente dicitura "Non
toccare la merce". Sarà cura del titolare fare rispettare il divieto;
accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse
davanti alla porta d'ingresso in orario precedente l'apertura
dell'esercizio;
depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
l’accesso e la detenzione, sia pure occasionale, di animali
domestici;
fumare nei locali di preparazione degli alimenti;
72
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
k) utilizzare carta e/o imballaggi non "specifici per alimenti".
3. I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere
tenuti distinti e separati dai reparti di alimentari.
4. All’interno dei locali di vendita possono essere tenute uova
solamente confezionate da centri di imballaggio autorizzati. In
caso di imballaggio di grandi dimensioni le uova possono essere
esposte e vendute allo stato sfuso purché sia visibile l’indicazione
del centro di imballaggio autorizzato di provenienza e la data di
confezionamento.
Art. 97
VENDITA DIRETTA DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
1. La vendita diretta di prodotti alimentari da parte del produttore, o di
membri della sua famiglia, ai sensi della Legge 59/63 deve essere
svolta nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) Nel caso di cessione di prodotti dell’agricoltura o di attività
zootecniche che non hanno subito manipolazioni, né trattamenti di
alcun tipo, (uova, ortaggi, frutta ecc.) l’attività può essere svolta su
aree pubbliche, presso il domicilio del consumatore, o in altri luoghi
nel rispetto della normativa vigente.
b) La cessione di animali vivi, venduti a scopo alimentare, deve avvenire
esclusivamente presso l’azienda di produzione, limitatamente alle
specie avicunicole.
Art. 98
CONFEZIONAMENTO DI VINO, OLIO, PRODUZIONE E
CONFEZIONAMENTO DI MARMELLATE E PRODOTTI
(CONSERVATI) DEL FONDO AGRICOLO DESTINATI ALLA
VENDITA
1. Chiunque intenda confezionare olio, vino e prodotti derivanti dal
proprio fondo agricolo per la vendita a terzi deve procedere alla
registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04 ed avere i
requisiti di cui all’art. 28 del DPR 327/80 e più in particolare:
73
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
a) altezza minima regolamentare dei locali di lavoro mt. 2,70.
b) ampiezza minima accettabile dei locali di lavoro: da valutarsi nei
singoli casi in funzione della qualità e della quantità della
lavorazione;
c) altezza minima della balza lavabile nei locali di lavoro (esempio:
confezionamento di vino, olio, preparazione marmellate): mt. 2;
d) superficie illuminante: minimo 1/8 della superficie del pavimento del
locale stesso di cui il 50% apribile;
e) Le finestre, i lucernari ed i sovrasporti apribili nei locali di produzione
e confezionamento, nei magazzini e le eventuali finestre nel servizio
igienico devono essere muniti di rete a maglie fitte contro la
penetrazione degli insetti. In tutti gli esercizi devono essere adottati i
necessari accorgimenti per evitare la penetrazione e/o l’annidamento
di roditori, di insetti o di animali in genere;
f) I pavimenti di tutti i locali di lavorazione devono essere facilmente
lavabili e disinfettabili possibilmente con pozzetti sifonati di scarico
acqua di lavaggio degli stessi, con eccezione di quelli di
invecchiamento.
Art. 99
MACELLI PUBBLICI E PRIVATI
1. L’attività di impianti di macellazione pubblici e privati per la
produzioni di carni fresche di bovini, equini, suini, ovini, caprini e
bufali, nonché di depositi e laboratori di sezionamento di carni
fresche, sono stabilite dal Decreto Leg.vo 18 aprile 1994 n.286 e
s.m.i.
2. Tali impianti devono ottenere il riconoscimento dell’impianto in base
alle disposizioni comunitarie recepite (bollo CEE ).
3. L’obbligo del riconoscimento comunitario non si applica ai depositi di
carni fresche annessi agli esercizi di vendita al dettaglio e all’attività
di sezionamento presso gli stessi esercizi di vendita di dettaglio, a
condizioni che dette carni siano vendute esclusivamente presso tali
esercizi a consumatori finali.
74
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
4. In deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs 286/94 l’Autorità
Sanitaria può autorizzare l’esercizio di impianti di macellazione e/o
sezionamento a ridotta capacità, previo parere favorevole del Servizio
Veterinario e n/o della Commissione tecnica regionale come previsto
dal D. Lgs n. 286/94 e DM 23.11.95 con le limitazioni previste da tale
normativa.
Art. 100
LABORATORI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SALUMIFICI
1. L’attività all’ingrosso di impianti e laboratori di prodotti a base di
carne, laboratori di prodotti di gastronomia, salumifici e affini, è
regolamentata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 537. Tali
impianti devono ottenere il riconoscimento del laboratorio in base alle
disposizioni comunitarie (numero di riconoscimento CEE).
Art. 101
PRODUZIONE DI VINI E MOSTI
1. Tutte le cantine e gli stabilimenti di produzione e deposito di vini e
mosti, indipendentemente dalla capacità produttiva, debbono essere
registrati ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE 852/04.
2. Non sono soggette all’obbligo della registrazione le cantine con
produzione destinata all’autoconsumo.
3. I requisiti minimi dei locali ai fini della registrazione di cui al 1°
comma sono:
- pavimentazione realizzata in battuto di cemento o piastrelle con
adeguata pendenza e scoline per il deflusso delle acque di lavaggio;
- pareti tinteggiate con tempere lavabili o resine lavabili antipolvere in
caso di superfici pietra a vista;
- disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso del personale con
doccia, wc e spogliatoio;
- almeno un lavandino lavamano munito di rubinetteria a comando non
manuale, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso.
4. All’interno delle cantine non dovrà essere accatastato materiale non
attinente l’attività enologica e comunque tale da impedire l’attività di
pulizia e manutenzione degli impianti.
75
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
5. Gli additivi e coadiuvanti tecnologici utilizzati nella lavorazione
dovranno essere depositati in apposito reparto o armadio realizzato in
materiale lavabile e disinfettabile.
6. I vasi vinari devono essere ubicati a distanza da fonti di inquinamento
e la loro apertura, opportunamente protetta, deve essere sollevata dal
piano del pavimento. Le superfici interne devono essere realizzate con
materiali conformi alle normative, i pavimenti devono consentire lo
svuotamento totale delle soluzioni detergenti e delle acque di
lavaggio.
7. L’approvvigionamento idrico deve avvenire dalla rete pubblica.
Capo XVII - Sagre e feste popolari
Art. 102
AUTORIZZAZIONE
1. La distribuzione la preparazione e la somministrazione di alimenti e
bevande nel corso di sagre, feste popolari è soggetta ad autorizzazione
sanitaria rilasciata dal Responsabile dell’area previo parere favorevole
dell’ ASL competente.
2. Tale autorizzazione temporanea comprenderà specifiche prescrizioni
limitative in relazione alle specifiche tipologie della manifestazione.
3. Le domande di autorizzazione sanitaria per le manifestazioni di durata
uguale o superiore a cinque giorni devono essere presentate al
Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio.
4. Tale autorizzazione temporanea comprenderà specifiche prescrizioni
limitative in relazione alla specifica tipologia della manifestazione; le
prescrizioni e le eventuali limitazioni dovranno tenere conto della
durata della manifestazione, del menù adottato, delle caratteristiche
strutturali e tecnologiche della singola struttura.
5. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria in scala utile del luogo dove si svolgerà la manifestazione
76
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
con indicazione delle zone destinate alle varie attività;
b) relazione descrittiva dei locali, delle aree e delle attrezzature e breve
descrizione delle preparazioni e del menù, tale relazione dovrà
specificare inoltre i criteri di pulizia, le modalità di
approvvigionamento idrico, e quelle adottate per la raccolta dei rifiuti
e scarichi liquidi.
Art. 103
REQUISITI GENERALI
1. L’autorizzazione sanitaria temporanea per attività sagre e feste
popolari con produzione somministrazione e vendita di alimenti e
bevande è rilasciata, ai sensi del presente regolamento comunale
d’igiene, nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) tutte le strutture, gli stands e i box adibite a vendita, preparazione e
somministrazione di alimenti all’interno della festa dovranno essere
rifornite esclusivamente con acqua potabile in quantità sufficiente,
attraverso condotte e dispositivi adeguati, ovvero idonei contenitori
muniti di rubinetti;
b) dovranno essere previsti due distinti gruppi di servizi igienici: per gli
operatori e per il pubblico reperibili anche nell’area adiacente alla
manifestazione, e comunque nel raggio di 100 mt. dal perimetro della
stessa;
c) l’allontanamento dei reflui proveniente dai servizi igienici e da tutte le
altre utenze, lavabi e ogni altro scarico dovrà essere realizzato in
idonei materiali e dispositivi e recapitato con la pubblica fognatura. In
casi particolari la ASL potrà imporre l’installazione di pozzetti
sgrassatori o di altri dispositivi atti al pretrattamento dei reflui. In tutti
i casi gli scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di cui
alla normativa vigente;
d) i rifiuti solidi derivanti dall’attività di preparazione e
somministrazione di alimenti nonché da qualsiasi altra attività svolta
nel corso della festa dovranno essere raccolti in sacchi o in contenitori
77
COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
muniti di apertura a pedale e posti successivamente in aree protette e
facilmente accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta;
e) la conservazione e il deposito degli alimenti dovrà rispettare le norme
d’igiene di cui al DPR 327/80, con particolare riguardo al rispetto
delle temperature di conservazione. Dovranno inoltre essere previsti
armadi o celle frigorifere in numero adeguato al fine di garantire la
separazione tra pesce fresco, pollame e conigli, carni rosse, salumi
latticini, frutta e verdura. E’ consentita la promiscuità tra diverse
categorie di alimenti congelati e prodotti surgelati a condizione che
questi siano stoccati in confezioni originali;
f) l’area adibita a preparazione dei cibi dovrà essere dotata di
pavimentazione propria che può essere sostituita anche da idoneo
materiale impermeabile e lavabile, lavabo per la pulizia di mani e
utensili, rotoli di carta asciugamani, idonei contenitori per la raccolta
dei rifiuti. All’interno di ogni struttura dovrà essere garantita la netta
suddivisione tra diverse zone adibite a:
- preparazione e cottura;
- scarico e stoccaggio alimenti;
- lavaggio utensili;
g) per la somministrazione dei cibi dovranno essere utilizzate stoviglie
monouso se non è installata una adeguata lavastoviglie;
h) tutto il personale adibito al ricevimento, trasporto, preparazione,
somministrazione di alimenti e bevande deve essere dotato di libretto
di idoneità sanitaria;
i) in tutti gli stands e strutture adibite a preparazione e somministrazione
di alimenti dovranno essere predisposti mezzi e dispositivi atti ad
impedire l’accesso di animali indesiderati e la contaminazione da
parte di polveri, fumi e ogni altra possibile fonte di inquinamento;
j) la collocazione di griglie poste all’aperto per l’arrostimento delle
carni, friggitrici, forni ed ogni altra possibile fonte di emissione di
fumi dovrà prevedere una distanza congrua dalle abitazioni. In caso
contrario dovranno prevedere adeguati sistemi di riduzione dei fumi e
dei cattivi odori.
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Art. 104
CIRCOLI E CLUB PRIVATI
1. Gli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali, così
come definiti dall’art. 86 del T.U.L.P.S. 773/1931, qualora effettuino
la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ai propri
soci, sono soggetti alle disposizioni previste nel presente regolamento,
relativamente al tipo di autorizzazione sanitaria corrispondente.
Capo XVIII - Depositi e trasporto degli alimenti
Art.105
DEPOSITI E MAGAZZINI DI ALIMENTI E BEVANDE
1. I depositi all’ingrosso di sostanze alimentari devono essere registrati
autorizzati ai sensi dell’art. 6 del regolamento Ce 852/04 e devono
rispettare quanto previsto dal DPR 327/80, nonché i requisiti di cui al
presente articolo.
2. Sono soggetti ai requisiti igienico sanitari ed al rispetto del presente
articolo, i magazzini ed i depositi di alimenti degli esercizi di vendita
al dettaglio, anche se non direttamente comunicanti, e degli esercenti
il commercio su area pubblica.
3. Tali locali devono :
a) avere soffitti intonacati o comunque tali da non creare inconvenienti
igienici per le merci depositate;
b) essere asciutti e ben ventilati. L’aerazione deve essere garantita per
mezzo di aperture finestrate o con impianti di aerazione forzata;
c) le aperture verso l’esterno devono essere a perfetta chiusura e dotate
di idonei mezzi per la lotta agli insetti e roditori;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
d) le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile, senza soluzioni
di continuo, fino ad un’altezza minima di ml. 2,00 ed i pavimenti, ben
connessi con le pareti, devono essere anche essi in materiale lavabile;
e) nel caso di magazzini di alimenti deperibili, deve essere disponibile
un lavabo con comando a pedale o elettrico, con acqua calda e fredda;
f) per l’attività in oggetto non possono essere utilizzati locali adibiti ad
abitazione civile, ne’ strutture con destinazione urbanistica che non
consenta l’attività di deposito di sostanze alimentari;
g) l’autorità sanitaria, previo parere delle UU.OO. di Igiene Pubblica e
Veterinaria della Azienda A.S.L., in relazione alle caratteristiche dei
prodotti in deposito, può prescrivere pozzetti sifonati per consentire le
operazioni di lavaggio;
h) in relazione agli alimenti depositati all’interno dei locali è vietato
l’uso di veicoli azionati da motori alimentati da carburanti o da
combustibili di qualsiasi tipo;
i) relativamente a depositi all’ingrosso di carni, prodotti ittici, prodotti a
base di carne, latte e latticini si applicano le disposizioni di cui ai
Decreti di recepimento della normativa comunitaria;
j) per i depositi all’ingrosso di prodotti alimentari non deperibili e
confezionati ermeticamente quali acque minerali, vini, liquori,
bevande non alcoliche e alimenti in scatola muniti di imballo, si
applica quanto disposto dal presente articolo.
Art. 106
TRASPORTO CARNE FRESCA
1. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto
autorizzati, ai sensi dell’art.44 del DPR 327/80 secondo la procedura
di cui all’art. 6 del regolamento Ce 852/04.
2. Alla notifica di cui al 1° comma dovrà essere allegata:
a) relazione tecnica riguardante la merce trasportata;
b) fotocopia L.C. più A.T.P;
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
c) dichiarazione di conformità dei materiali impiegati da parte della ditta
costruttrice;
d) dichiarazione dell’impianto pubblico o privato utilizzato per la pulizia
e disinfezione dell’automezzo.
3. La registrazione di cui al comma precedente ha validità di due anni
dalla data di rilascio.
4. I mezzi di trasporto devono rispettare quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare:
a) le pareti interne e le altre parti che possono venire a contatto
con le carni devono essere in materiali resistenti alla
corrosione e tali da non alterare le caratteristiche
organolettiche delle carni né da renderle nocive alla salute
del consumatore. Le pareti, le ganciere e ogni parte interna
deve essere facilmente pulibile e disinfettabile;
b) deve essere presente un dispositivo atto ad impedire ogni
possibile fuoriuscita di liquidi;
c) per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti nonché di
d) carni in pezzi non imballati, devono essere utilizzati
dispositivi di sospensione in acciaio inox, o altro materiale
resistente alla corrosione e facilmente lavabile e
disinfettabile, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino
Il pavimento. Tale obbligo non si applica alle carni congelate
provviste d’involucro o imballaggio igienico;
5. I veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche non possono essere
adibiti al trasporto d’animali vivi o a prodotti che possono
contaminare le carni;
6. Le carni fresche non possono essere trasportate in uno stesso veicolo
insieme a sostanze che possono contaminarle o pregiudicarne le
condizioni igieniche;
7. Le carni fresche imballate non possono essere trasportate nello stesso
mezzo di trasporto con le carni non imballate se non lo stesso mezzo
non sia munito di una adeguata separazione fisica;
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
8. Il trasporto della carne fresca deve avvenire con dispositivi atti a
mantenere una temperatura interna “a cuore” non superiore a +7°C per
le carcasse e loro parti e non superiore a +3° per le frattaglie.
9. E’ altresì consentito il trasporto di carni appena macellate a
temperature superiori ai limiti destinate a laboratori di sezionamento o
a macellerie situate nelle immediate vicinanze del macello, a
condizione che detto trasporto non superi la durata di 1 ora per motivi
connessi con la maturazione delle carni.
Art. 107
CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI
1. Il trasporto dei prodotti alimentari deperibili da panifici, negozi di
vendita diretta al domicilio del consumatore finale è consentito
esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) Gli automezzi devono essere provvisti di un vano o contenitore
destinato esclusivamente al trasporto di sostanze alimentari, a perfetta
chiusura, che garantisce la protezione dalla polvere e da altre fonti di
contaminazioni;
b) Il pane e gli altri eventuali prodotti da forno assimilabili, oggetto
d’ogni singola consegna, devono essere involti in incarti “per
alimenti” in conformità alla specifica normativa regionale.
Art. 108
TRASPORTO DI ALIMENTI SURGELATI
1. I veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la
distribuzione ai dettaglianti ai sensi dell’art. 44 del DPR 327/80, sono
soggetti a registrazione di cui all’art. 6 del regolamento CE 852/04. in
relazione ai requisiti fissati dal Decreto 25 settembre 1995 n.493.
Art. 109
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CHIOSCHI
1. Per chiosco s’intende una struttura fissa costruita in muratura, in
legno o in altro materiale idoneo.
2. Tali strutture devono essere collocate, nel rispetto delle distanze
stabilite dal Codice della Strada e al riparo da emissioni da traffico
veicolare e da altre fonti d’insalubrità, su fondi compatti (legno,
cemento, asfalto) al fine di eliminare polverosità e favorire la pulizia.
3. I chioschi devono essere approvvigionati d’acqua corrente potabile e
devono avere pavimento di materiale impermeabile unito e compatto e
pareti lavabili, e impianti d’acqua corrente con lavabo, dotato di
dispositivo non manuale d’erogazione dell’acqua e idoneo sistema di
raccolta dei rifiuti solidi e di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti
liquidi.
4. Devono inoltre essere dotati di un locale o reparto o armadietti da
adibirsi a razionale deposito delle provviste, dei materiali di pulizia e
di frigorifero per la conservazione dei prodotti deperibili.
5. I chioschi in cui sono preparati direttamente i prodotti da
somministrare al pubblico, devono rispondere, in quanto applicabili,
ai requisiti previsti dal presente regolamento relativamente ai
laboratori artigianali.
Art. 110
REQUISITI DEI MEZZI MOBILI
I mezzi mobili per la vendita e preparazione di prodotti alimentari devono
essere adibiti esclusivamente all'uso autorizzato e devono avere i requisiti
previsti dall'O.M. 26/06/1995 e dal D. Lgs. 155/1997 e successive
integrazioni e modificazioni.
Capo XIX - Acque potabili
Art. 111
REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE.
1. Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
sono definite dal D. Lgs 31/2001 e successive integrazioni e
modificazioni.
2. E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano
state giudicate idonee a tale uso dal Servizio Igiene Pubblica della
Azienda USL e che non corrispondano per quanto riguarda
captazione, prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle
norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. n. 319/1976,
contenute negli allegati II e III della Delibera Interministeriale del
4/2/1977, ed alla normativa regionale di attuazione, dalla Circolare
Ministero Sanità 33/1977, dal DPR 515/1982, dal D.M. 15/2/1983,
dal D.M. 26/3/1991, e successive integrazioni e modifiche, nonché a
quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori
disposizioni in materia.
Art. 112
INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE
1. In caso d’accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad
uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio d’Igiene e Sanità
Pubblica dell'Azienda USL adotta i provvedimenti necessari alla
tutela della salute pubblica.
Art. 113
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
1. La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle sorgenti,
pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità a quanto
stabilito dal DPR 236/1988, per quanto pertinente, e da altre
normative vigenti in materia.
Art. 114
DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI
1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito
fondamentale dell'abitabilità e agibilità degli edifici destinati ad
abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio
l'allacciamento allo stesso.
3. Ove non sia possibile a breve termine l'approvvigionamento idrico da
pubblico servizio, il Comune potrà autorizzare, previo parere del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL,
l'approvvigionamento mediante fonte autonoma, sempre che risultino
ottemperate tutte le misure atte ad evitare l'insorgere di problemi
igienico e ad evitare che tali fonti autonome costituiscano esse stesse
fonti di inquinamento più diffuso delle risorse idriche.
4. Le fonti d’approvvigionamento dovranno comunque avere aree di
salvaguardia conformi a quanto previsto dal D. Lgs 31/2001.
Art. 115
UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO
A SCOPO POTABILE
1. L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è
soggetto al giudizio di qualità e idoneità d'uso del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell'Azienda USL, espresso in base alla valutazione
dell'idoneità dei materiali, alle risultanze dell'esame ispettivo e al
risultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche.
2. Per le fonti di nuova utilizzazione destinate all'approvvigionamento di
civili abitazioni tali accertamenti dovranno essere richiesti, a cura del
proprietario, prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, al Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, allegando la documentazione tecnica necessaria.
3. Il giudizio favorevole all'utilizzo è condizione essenziale per il
rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.
Art. 116
POZZI DOMESTICI DI USO NON POTABILE
1. Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda
procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici
(innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame), l'Autorità
Sanitaria, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e
dell'ARPAC, prescriverà le cautele da adottarsi per evitare che tali
opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche provocando
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
2.
3.
4.
5.
6.
o facilitando il trascinamento di contaminanti in falde profonde.
A tale scopo, prima della perforazione, dovrà esserne data
comunicazione scritta al Comune e agli altri Organi competenti,
allegando una planimetria che evidenzi l'esatta ubicazione della fonte
e ne indichi il posizionamento rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto
e smaltimento delle acque reflue e una relazione tecnica nella quale
siano indicati:
a) caratteristiche tecnico costruttive di massima dell'impianto;
b) tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche;
c) dati relativi alla portata che si intende utilizzare.
Nell'escavazione dei pozzi dovranno essere osservate tutte le cautele
necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi
che verranno impartite dall'Autorità Sanitaria.
Dell'avvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai
competenti Uffici Comunali.
E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle
fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o
privati di cui all'art. 6 del DPR 236/1988.
Negli insediamenti in cui si utilizza acqua non potabile le relative
tubazioni dovranno essere nettamente distinte da quelle ad uso
potabile e dovranno essere segnalate con appositi cartelli.
Art. 117
INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI
1. Salvo quanto di competenza del Servizio Provinciale Difesa del
Suolo, il Dirigente comunale competente, su proposta del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica e dell'ARPAC, dispone la disattivazione e la
chiusura dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio
igienico.
2. Il proprietario dovrà provvedere alla chiusura secondo le seguenti
norme:
- estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;
- riempimento con materiale inerte della zona satura;
- apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di
chiusura in cemento.
3. Nella zona non satura il riempimento deve avvenire mediante
cementazione completa del foro, con soletta superficiale di
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REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
dimensione areale adeguata.
Art. 118
RETE IDRICA E FOGNATURE
1. I tubi della rete idrica interna devono essere posti, di norma, a non
meno di: m 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature, m 10
dalle vasche settiche (tradizionali e Imhoff) e dai pozzi neri esistenti,
m 20 dagli impianti di dispersione nel terreno tramite subirrigazione
dei liquami degli insediamenti civili, m 50 dagli impianti di
dispersione tramite pozzi assorbenti e m 25 dalle concimaie.
2. Le fognature e i condotti di scarico delle acque di rifiuto devono
essere posti, di norma, al di sotto di almeno 50 cm dalle tubazioni
dell'acqua potabile.
3. Qualora non sia assolutamente possibile rispettare le condizioni di cui
ai due commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite
in modo da evitare qualunque perdita e i tubi della rete idrica devono
essere sicuramente impermeabili e protetti con idonei accorgimenti
(controtubo, ecc. ) di opportuna lunghezza e fattura.
4. Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono essere
condotte in modo da evitare contaminazione dell'acqua.
Art. 119
REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
1. Il Comune, nei casi in cui ciò sia reso necessario ovvero su
segnalazione della GORI s.p.a. e sentito il parere del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica, può emanare provvedimenti per la
regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile onde
garantirne la dotazione per i bisogni prioritari.
Capo XX – Norme finali
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
Art. 120 NORME TRANSITORIE
1. Le norme di cui al presente Regolamento, che recano disposizioni
inerenti i locali, i bagni, le dimensioni e le ubicazioni in genere, non
si applicano alle attività che sono già in possesso dell’autorizzazione
sanitaria e annonaria (oppure della solo annonaria in caso di attività
dove per il rilascio della stessa non era previsto né il parere igienicosanitario, né l’autorizzazione sanitaria) alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento anche nel caso di subingresso a condizione
che non vengano effettuate modifiche e/o incrementi del ciclo
produttivo. Sono abrogate e integrate le disposizioni regolamentari
del Comune in contrasto con il presente Regolamento.
Art. 121 ESCLUSIONI
1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano nei casi di
produzione, somministrazione, deposito e trasporto di alimenti nei
casi di calamità e emergenza e in tutti casi in cui il Sindaco, qualora
fondati e gravi motivi ne giustifichino il provvedimento, con
apposita ordinanza contingibile ed urgente.
Art. 122 SANZIONI
1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, ove non
costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi e decreti, sono
punite con il pagamento di una sanzione amministrativa, La
violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento,
qualora non diversamente previsto dalla normativa statale e regionale
vigente, comporta l’applicazione, ai sensi dell’art. 344 del R.D.
1265/1934, di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 516,00.
2. Per le modalità di pagamento, inoltro di scritti difensivi ed ogni altra
procedura si applica il regolamento comunale e la L. 24.11.81 n.
689.
Art. 123
PROVVEDIMENTI IN DEROGA
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COMUNE DI PIMONTE
REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE
1. Il Comune può adottare provvedimenti in deroga al rispetto dei
requisiti previsti dal presente regolamento qualora siano messi in atto
interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento
dell’obiettivo che la norma si prefigge.
2. Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente
richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il
parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e/o dell'ARPAC,
secondo le rispettive competenze.
Art. 124
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
1. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale
di Igiene, adottato dal Consiglio comunale n. 5 del 09.04.1970 e le
successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da
altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto
con le disposizioni qui contenute.
Art. 125
VALIDITÀ
1. Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed
aggiornamento entrano in vigore dopo l'avvenuta ripubblicazione del
deliberato all'albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato
per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione.
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