L`efficacia nel tempo - Facoltà di Giurisprudenza

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L`efficacia nel tempo - Facoltà di Giurisprudenza
L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA
Alla
norma tributaria devono ritenersi
applicabili i principi sanciti dalla normativa
costituzionale (art. 73) e dalle disposizioni
sulla legge in generale (art. 10 delle
preleggi).
Dunque, solitamente, le norme tributarie
entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo (cd. vacatio legis) alla loro
pubblicazione.
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L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA
Tuttavia, il termine della vacatio legis può
essere derogato da una legge ordinaria.
In particolare si potrà avere una riduzione
ovvero un prolungamento della vacatio
legis.
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L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA
Tali ipotesi si possono verificare
per consentire che si realizzino modifiche
economiche;
 per consentire una migliore conoscenza di
una norma particolarmente complessa da
parte dei contribuenti.

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IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’
Tale principio sancito in via generale
dall’art. 11 disp. prel. Cod. Civ. è stato
ribadito in materia tributaria dall’art. 3, L.
27 luglio 2000, n. 212 secondo cui “Salvo
quanto disposto dall’art. 1, c. 2 le
disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo”.
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LE NORME D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Una deroga al principio di irretroattività è
costituito dalle c.d. norme d’interpretazione
autentica.
Ai sensi dell’Art. 1, c. 2, L. n. 212/2000,
“L’adozione di norme interpretative in
materia tributaria può essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge
ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica”.
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LA RETROATTIVITA’ DELLA NORMA.
Tuttavia, la dottrina è unanime nel ritenere che, a
certe condizioni, anche le norme impositive
possano avere una efficacia retroattiva.
Al riguardo, si è soliti distinguere tra:


RETROATTIVITA’ PROPRIA, tipica delle norme
che collocano i propri effetti anteriormente alla
data di loro pubblicazione;
RETROATTIVITA’ IMPROPRIA, tipica di norme
che dispongono gli effetti nel futuro in relazione a
fatti verificatisi nel passato.
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IL TERMINE DI EFFICACIA DELLA NORMA



Seguendo le disposizioni generali, anche
la norma tributaria perde di efficacia a
seguito di:
Termine finale espresso;
Abrogazione espressa o tacita da parte di
altra norma;
Dichiarazione di incostituzionalità.
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