L`efficacia nel tempo - Facoltà di Giurisprudenza
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L`efficacia nel tempo - Facoltà di Giurisprudenza
L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA Alla norma tributaria devono ritenersi applicabili i principi sanciti dalla normativa costituzionale (art. 73) e dalle disposizioni sulla legge in generale (art. 10 delle preleggi). Dunque, solitamente, le norme tributarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo (cd. vacatio legis) alla loro pubblicazione. 1 L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA Tuttavia, il termine della vacatio legis può essere derogato da una legge ordinaria. In particolare si potrà avere una riduzione ovvero un prolungamento della vacatio legis. 2 L’EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA Tali ipotesi si possono verificare per consentire che si realizzino modifiche economiche; per consentire una migliore conoscenza di una norma particolarmente complessa da parte dei contribuenti. 3 IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ Tale principio sancito in via generale dall’art. 11 disp. prel. Cod. Civ. è stato ribadito in materia tributaria dall’art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 secondo cui “Salvo quanto disposto dall’art. 1, c. 2 le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. 4 LE NORME D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA Una deroga al principio di irretroattività è costituito dalle c.d. norme d’interpretazione autentica. Ai sensi dell’Art. 1, c. 2, L. n. 212/2000, “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. 5 LA RETROATTIVITA’ DELLA NORMA. Tuttavia, la dottrina è unanime nel ritenere che, a certe condizioni, anche le norme impositive possano avere una efficacia retroattiva. Al riguardo, si è soliti distinguere tra: RETROATTIVITA’ PROPRIA, tipica delle norme che collocano i propri effetti anteriormente alla data di loro pubblicazione; RETROATTIVITA’ IMPROPRIA, tipica di norme che dispongono gli effetti nel futuro in relazione a fatti verificatisi nel passato. 6 IL TERMINE DI EFFICACIA DELLA NORMA Seguendo le disposizioni generali, anche la norma tributaria perde di efficacia a seguito di: Termine finale espresso; Abrogazione espressa o tacita da parte di altra norma; Dichiarazione di incostituzionalità. 7