regolamento disciplinante condizioni e modalita` di

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regolamento disciplinante condizioni e modalita` di
Regolamento tirocini di formazione e di orientamento
U.O.C. AFFARI GENERALI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
U.O. Contratti e Convenzioni
Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 Roma
Tel. 06/56487401/15/00 – fax 06/56487402
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CONDIZIONI E MODALITA’
DI SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL ROMA/D
Art. 1
Oggetto
L’Azienda USL Roma/D si impegna ad accogliere presso le sue strutture,
compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, le risorse umane e
strumentali disponibili, studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’Università, giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione, dottorati di ricerca, nonché giovani che frequentano scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari, soggetti in tirocinio “curriculare”
(obbligatorio o facoltativo, ma sempre riconducibile e funzionale al piano del
curriculum di studi o all’acquisizione di attestati o abilitazioni professionali), nelle
forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in
materia.
Art. 2
Finalità
I tirocini formativi e di orientamento, disciplinati dall’art. 18 della Legge n. 196 del 24
giugno 1997, costituiscono lo strumento giuridico per l’inserimento temporaneo presso
l’Azienda USL Roma/D di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi
della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, al fine di assicurare loro l’acquisizione di
competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche
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amministrazioni. L’Azienda USL Roma/D per raggiungere le finalità di cui al
precedente capoverso favorirà la formazione culturale e professionale del tirocinante,
consentendogli l’approccio diretto all’organizzazione e ai processi lavorativi, e ogni
azione volta a rafforzare la collaborazione con le istituzioni universitarie, pubbliche e
private ed in generale con il mondo della formazione e della ricerca, adottando il
principio dell’imparzialità e della programmazione mediante individuazione del
contingente numerico ospitabile presso ogni singola struttura aziendale.
L’Azienda USL Roma/D attraverso l’utilizzo dei tirocini formativi concorre alla
formazione del capitale umano cui il Servizio sanitario nazionale potrà attingere nel
breve o medio periodo, contribuendo anche ad orientare i giovani universitari in quegli
ambiti della Pubblica Amministrazione che offrono prospettive ed opportunità di
impiego. Tale opera di orientamento potrà consentire di sviluppare percorsi di
istruzione e formazione indirizzati, in particolare, alle nuove necessità del Servizio
sanitario
nazionale,
quali
l’innovazione
tecnologica,
l’attività
decisionale,
la
valutazione dei risultati, la qualità dei processi, la semplificazione delle procedure, la
comunicazione pubblica e le relazioni con i cittadini/utenti come indicato nei
programmi e nelle normative vigenti.
Art. 3
Disposizioni e definizioni generali
Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione
professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permetta ai giovani di
prendere contatto diretto con il mondo della Pubblica Amministrazione. L’Azienda
USL Roma/D quale Soggetto ospitante si obbliga essenzialmente a far svolgere ai
tirocinanti un’adeguata attività formativa sulla base di un progetto formativo e/o di
orientamento che risulta essere il piano di riferimento del percorso intrapreso dal
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tirocinante, convenuto e definito nei contenuti e nelle modalità come indicato nel
successivo articolo 9. La caratteristica peculiare dell’istituto è rappresentata
dall’inserimento del tirocinante in un contesto preordinato alla sua formazione
professionale. Con tale soggetto l’Azienda non costituisce alcun rapporto lavorativo
come previsto dall’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998,
non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, non riconosce rimborsi spese o
altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell’Azienda,
tranne il caso indicato all’art. 4 del presente regolamento relativamente ai medici
specializzandi.
L’Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per
colmare le vacanze in organico.
I tirocini di formazione e di orientamento sono promossi dai seguenti Soggetti
Promotori, anche tra loro associati:
a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati
al rilascio di titoli accademici;
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con
valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente
ordinamento;
d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione
o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
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e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti;
f) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1
della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni,
individuate dalle leggi regionali;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati
dalla regione;
h) enti locali.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione rilasciata dalle Istituzioni preposte, fatta salva la possibilità di revoca
che comporta automatica decadenza del rapporto convenzionale.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e
l’Azienda USL Roma/D (atto bilaterale con cui le parti si obbligano ad assicurare al
tirocinante la formazione corrispondente al progetto formativo e/o di orientamento).
Articolo 4
Coperture assicurative
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento.
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Per quanto riguarda i tirocini svolti da medici specializzandi delle facoltà di Medicina
e Chirurgia la copertura assicurativa, come previsto dal Decreto legislativo n.
368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è a carico dell’Azienda USL Roma/D.
Art. 5
Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento
L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione con
il soggetto promotore. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative,
accordi e/o protocolli d’intesa stipulati a livello regionale, le convenzioni hanno una
durata minima di un anno e massima di anni tre e sono rinnovabili su richiesta del
soggetto promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante
lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. Il modello di convenzione cui
fare riferimento è allegato al presente regolamento (allegato n. 1).
I tirocini di formazione e di orientamento vengono attivati secondo la seguente
procedura:

Il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di
attivazione della convenzione al Direttore Generale dell’Azienda USL Roma/D,
indicando tipo di laurea, scuola, corsi di perfezionamento, di specializzazione
post-secondari, anche non universitari, e l’ambito aziendale in cui si intende
svolgere
l’attività
di
tirocinio.
Le
istituzioni
private/comunità/cooperative/istituzioni scolastiche non statali allegano alla
domanda o specificano iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti
ministeriali di riconoscimento che li abilita a svolgere l’attività di formazione.

L’Unità Organizzativa Aggiornamento Continuo del Personale:
-
Raccoglie le istanze dei soggetti promotori, distinguendoli per ordine
cronologico di arrivo, tipo di laurea.
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-
Acquisisce il parere delle Commissioni Tecniche per orientamento e
tirocinio professionale di competenza all’uopo istituite, in considerazione
della tipologia del tirocinio richiesto, anche il parere dell’ U.O.C. Servizio
Prevenzione e Protezione, quando particolari situazioni lo richiedano.
-
Stabilisce l’ammissibilità delle richieste sulla base del contingente già
programmato per ciascuna struttura.
-
Invia la documentazione per la predisposizione degli atti conseguenti
all’U.O.C. Affari Generali, Studi e Documentazione.

L’U.O.C. Affari Generali, Studi e Documentazione, ricevuta la documentazione
dall’U.O. Aggiornamento Continuo del Personale, per il tramite dell’U.O.
Contratti e Convenzioni, avvia l’istruttoria e l’iter amministrativo:
-
Verifica la documentazione ricevuta, nonché l’iscrizione ad albi regionali,
autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che abilita il
soggetto promotore a svolgere l’attività di formazione.
-
Predispone la bozza di convenzione corredata dallo schema del progetto
formativo e/o di orientamento e del visto del Direttore dell’U.O.C. Affari
Generali, Studi e Documentazione.
-
Acquisisce la condivisione della bozza di convenzione dal soggetto
promotore.
-
Sottopone la bozza di convenzione all’U.O. Aggiornamento Continuo del
Personale per l’apposizione del visto.
-
Predispone l’atto deliberativo di approvazione della bozza di convenzione.
-
Propone l’atto deliberativo richiamato al punto precedente alla Direzione
Aziendale.
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-
Adottato l’atto deliberativo, predispone quanto necessario per provvedere
alla sottoscrizione della convenzione prima al soggetto promotore e dopo
al Direttore Generale dell’Azienda.
-
Provvede
alla
repertoriazione
e
conservazione
della
convenzione
stipulata.
-
Provvede all’invio della copia della convenzione nonché dell’atto
deliberativo di approvazione della medesima a:

Commissione tecnica tirocini specifica per profilo
professionale
ove
l’assegnazione del
esistente,
tirocinante,
competente
concordata
per
con
la
struttura/servizio di destinazione,

Direzione
Distretto,
tirocinante,
della
macroarea
Dipartimento)
in
assenza
(Presidio
di
di
Ospedaliero,
assegnazione
Commissione
del
tecnica
specifica,

Soggetto promotore,
nonché comunicazione per conoscenza ai servizi di seguito indicati:

U.O. Aggiornamento Continuo del Personale,

Ufficio Stampa Aziendale.
E’ fatto divieto a tutti i Dirigenti dell’Azienda di concedere autorizzazioni/nulla-osta,
rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative che esulino dalla gestione
tecnica di tirocini già autorizzati e formalizzati. L’Azienda USL Roma/D assicura,
tramite il Tutor incaricato, l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni e
integrazioni, provvedendo in particolare:
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- alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai tirocinanti,
- all’informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati,
- all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie
in rapporto ai rischi evidenziati.
L’Azienda USL Roma/D e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente
l’osservanza di quanto sancito dal Decreto legislativo 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). I tirocinanti sono individuati inerentemente ai
trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del
tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come
qualunque dipendente “incaricato”.
Art. 6
I Soggetti Promotori
I soggetti promotori dopo aver definito nel dettaglio, anche per vie brevi, i termini
delle iniziative, devono formalizzare la richiesta al Direttore Generale dell’Azienda.
I soggetti promotori nell’assolvere i propri compiti, devono:

definire il progetto, individuando gli elementi di dettaglio, la tipologia e/o
settore sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dai tirocinanti;

individuare il professionista (tutor) quale responsabile didattico-organizzativo
dell’iniziativa;

predisporre, unitamente con il responsabile aziendale, per il tramite del tutor il
progetto formativo e/o di orientamento;

ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 sono tenuti
a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla
Regione, alla Struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza
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Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale.
Art. 7
Durata
L’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 dispone la durata massima
dei tirocini formativi e di orientamento a seconda del soggetto richiedente, nel
dettaglio:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti
che frequentano la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori
inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli
istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti
frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto
mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che
frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone
svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f) ;
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f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione
obbligatoria per maternità.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata
indicati nel presente articolo.
In deroga ai limiti sopra richiamati sono fatti salvi le norme speciali dettate per
l’ammissione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.
Art. 8
Limiti di frequenza per i tirocini
Ai sensi dell’art. 1. comma 3, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo
1998, i tirocinanti contemporaneamente presenti in Azienda, non possono superare il
dieci per cento del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Art. 9
Predisposizione progetto formativo
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita
e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile
didattico-organizzativo e da un Tutor aziendale responsabile di tutto il percorso
formativo che verifica la completezza e la rispondenza della documentazione
assicurativa, garantisce la realizzazione del progetto e la normativa antinfortunistica
sul lavoro, l’applicazione della legge sulla privacy, il monitoraggio e il controllo delle
attività.
Ove non esista la Commissione Tecnica per orientamento e tirocinio professionale
specifica, il Direttore della Unità Operativa Complessa di destinazione del tirocinante,
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individua e nomina il Tutor aziendale di profilo analogo a quello del tirocinante, e un
Referente per il monitoraggio dei tirocinanti dell’U.O.C. che mantiene rapporti con
l’U.O. Aggiornamento Continuo del Personale fornendo le informazioni necessarie per
un costante monitoraggio-report trimestrale.
Per ciascun tirocinante ospitato dall’Azienda USL Roma/D viene predisposto un
progetto formativo e/o di orientamento secondo lo schema allegato al presente
Regolamento (allegato n. 2), concordato da entrambi i responsabili contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il
raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile
aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 4;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
Il tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione
lavorativa.
Il Progetto formativo deve essere datato e sottoscritto, per l’Azienda USL Roma/D, dal
Tutor aziendale e dal soggetto proponente.
Art. 10
Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a :
-
apporre la firma di presenza nell’apposito registro;
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-
svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
-
seguire le indicazioni del Tutor aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di
tipo organizzativo od altre evenienze;
-
rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
ed i regolamenti interni all’Azienda;
-
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o
conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
-
indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento di colore verde di
dimensione 10x6 cm riportante la scritta “TIROCINANTE” con nome e
cognome.
Al termine del periodo formativo il tirocinante può essere richiesta una relazione
sull’attività svolta da consegnare al Responsabile aziendale del tirocinio.
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi
dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al
presente regolamento, l’Azienda
medesima, tramite il Tutor di riferimento, potrà
interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.
Art. 11
Certificazioni
Presso ciascuna Unità Operativa Complessa ospitante, ove non esista la Commissione
Tecnica per orientamento e tirocinio professionale specifica, viene conservato il
fascicolo personale del tirocinante composto da tutti i documenti significativi relativi
alla sua attività nella Struttura stessa. Le certificazioni dell’avvenuto regolare
svolgimento del tirocinio predisposte e siglate dal Tutor aziendale su richiesta
dell’interessato, verranno rilasciate a firma del Direttore Generale dell’Azienda o suo
delegato, al termine del periodo di tirocinio purché l’attività sia stata realmente e
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Regolamento tirocini di formazione e di orientamento
regolarmente effettuata, tenendo conto degli obiettivi di tirocinio raggiunti e delle
presenze risultanti dall’apposito registro.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 luglio 2007.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
Sono consentite le prosecuzioni dei tirocini già intrapresi nonché l’effettuazione di
quelli già autorizzati, all’entrata in vigore del presente Regolamento.
Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall’Azienda in contrasto con il
presente regolamento.
Rimangono in vigore, purché non in contrasto con il presente regolamento, le
procedure in atto deliberate dall’Azienda che disciplinano il funzionamento delle
Commissioni Tecniche per orientamento e tirocinio degli Psicologi e degli Assistenti
Sociali in precedenza istituite, nonché i relativi regolamenti cui si rimanda per la
specifica gestione operativa.
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