Rassegna Stampa - n. 18/2013

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Rassegna Stampa - n. 18/2013
3 maggio 2013
Sommario
Imposte e tasse
Detrazione per installazione impianti fotovoltaici
Pag. 2
Redditi dei fabbricati in Unico PF
Pag. 2
Ace spettante ai soggetti Ires in Unico 2013
Pag. 2
Omessa notifica dell’atto presupposto
Pag. 2
Effettivo interesse economico e deducibilità costi black list
Pag. 2
Istanza correttiva deduzione Irap
Pag. 3
Sospensione avviso di accertamento e presentazione di garanzia
Pag. 3
Ambito territoriale dell’agente della riscossione
Pag. 3
Proroga termini modello 730
Pag. 3
Possibile proroga Imu e dichiarazioni fiscali
Pag. 3
Accertamenti sulle agenzie immobiliari
Pag. 4
Contabilità e bilancio
Mancato rispetto termini approvazione del bilancio
Pag. 4
Diritto del lavoro
Lavoratori stagionali in agricoltura
Pag. 4
Nuovo modello DM2013
Pag. 4
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dichiarativi: oneri detraibili e deducibili
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Imposte e tasse
 Il D.L. 201/2011 ha confermato la detrazione delle spese per interventi di recupe-
Detrazione per
installazione
impianti
fotovoltaici
ro del patrimonio edilizio, che diventa un’agevolazione permanente, con percentuale di detrazione pari al 36%. Successivamente, il D.L. 83/2012 ha stabilito che,
dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013, la detrazione Irpef del 36% è elevata al 50%.
 Anche il limite massimo di spesa è incrementato, e sale da 48.000 a 96.000 euro
per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote costanti di pari importo.
 Con la risoluzione 2.04.2013, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
anche l’installazione di impianti fotovoltaici può beneficiare della detrazione Irpef
attualmente pari al 50% e che, dal 1.07.2013, tornerà al 36%.
La Settimana Fiscale, 16/2013, p. 27-29, Gruppo 24Ore
 Il quadro RB del modello Unico 2013 è stato notevolmente modificato per permet-
Redditi dei
fabbricati in
Unico PF
tere la corretta indicazione dei dati riguardanti i fabbricati alla luce della nuova disciplina introdotta dall’Imu.
 Inoltre, detto quadro accoglie la nuova sezione II, dedicata ai dati riguardanti il ricalcolo degli acconti 2012, dovuto in presenza di immobili di interesse storicoartistico locati.
 Si deve ricordare, inoltre, che in caso di immobile di interesse storico-artistico la
rendita catastale dovrà essere indicata in colonna 1, rivalutata e ridotta del 50%.
Notiziario, 5/2013, p. 15-28, Seac
 La deduzione Ace spettante per il periodo d’imposta 2012 si determina applican-
Ace spettante ai
soggetti Ires in
Unico 2013
do il coefficiente di rendimento nozionale del 3% alla variazione in aumento del
capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 2010.
 A tal fine è necessario cumulare gli incrementi e i decrementi di patrimonio netto
verificatisi nel 2012 con quelli intervenuti nell’esercizio precedente, tenendo presente che i conferimenti in denaro effettuati dai soci nel 2012 sono da ragguagliare pro rata temporis, mentre quelli eseguiti nel 2011 devono essere assunti in misura integrale.
Il Fisco, 16/2013, p. 2384-2391, Leggi d’Italia Professionale
 Nel caso di omessa notifica dell’accertamento il contribuente può, per questo solo
Omessa notifica
dell’atto
presupposto
motivo, impugnare la successiva cartella di pagamento facendo valere tale vizio
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi, se il valore dell’atto non è
superiore a 20.000 euro, il contribuente dovrebbe notificare il reclamo all’Agenzia
delle Entrate.
 Ove si tratti di accertamenti esecutivi, l’atto successivo all’accertamento non è più
la cartella di pagamento, bensì il pignoramento o una misura cautelare (fermo,
ipoteca o estratto di ruolo); conseguentemente, sorge sempre il problema circa la
necessità del reclamo.
Schede di Aggiornamento, 4/2013, p. 717-724, Eutekne
 Ai fini della totale deducibilità dei costi black list sostenuti è necessario dimostrare
Effettivo interesse
economico e
deducibilità costi
black list
che il fornitore estero ha esercitato un’attività commerciale effettiva, sia essa industriale o di servizi.
 La seconda condizione è quella relativa all’interesse economico dell’operazione
commerciale posta in essere. Tale interesse deve riferirsi a un’apprezzabilità
economico-gestionale dell’operazione considerata nel suo complesso e, conseguentemente, il comportamento adottato dall’impresa italiana deve risultare vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale.
Bilancio e Reddito d’Impresa, 4/2013, p. 11-17, Ipsoa
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 Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2013, il termine previsto per
Istanza correttiva
deduzione Irap
presentare l’istanza correttiva di deduzione Irap è di 48 mesi dalla data di versamento delle imposte sui redditi o di 60 giorni dall’avvio della procedura relativa
all’ambito territoriale di residenza del contribuente, se detto termine di 48 mesi risultasse già scaduto.
 Qualora entrambi i termini siano già scaduti è possibile presentare l’istanza entro
il 31.05.2013. L’istanza deve essere ripresentata completa in tutte le sue parti e,
quindi, anche se le modifiche riguardano un solo periodo d’imposta devono essere inviati anche i dati relativi agli altri periodi.
Corriere Tributario, 17/2013, p. 1311-1318, Ipsoa
 La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona ha stabilito, con l’ordinanza
Sospensione
avviso di
accertamento e
presentazione di
garanzia
15.04.2011, n. 73, che in tema di concedibilità della sospensione dell’atto impugnato, in assenza di notifica della cartella di pagamento il danno grave e irreparabile può derivare anche da un avviso di accertamento non ancora posto in esecuzione.
 Si reputa sufficiente, infatti, la potenziale eseguibilità dell’atto impugnato e
l’elevato ammontare dei tributi pretesi. In tale ipotesi, la sospensione può essere
subordinata alla presentazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
Finanza & Fisco, 8/2013, p. 533, Edizioni FF
 La Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza 31/2/2013, ha
Ambito territoriale
dell’agente della
riscossione
precisato che la potestà esecutiva verso il contribuente moroso si può esprimere
solo nell’ambito territoriale di competenza del singolo agente della riscossione.
 Eventuali attività esecutive svolte da un altro concessionario devono, a pena di
nullità, essere legittimate da una delega all’agente competente.
Il Sole 24Ore, 29.04.2013, p. 4-NT
 È stato differito al 16.05.2013 il termine entro il quale i dipendenti e i pensionati
Proroga termini
modello 730
che presentano il modello 730 devono consegnare i documenti al sostituto
d’imposta, il quale restituirà la dichiarazione dei redditi elaborata entro il
14.06.2013. Lo dispone il Dpr 26.04.2013.
 Resta confermata al 31.05.2013 la data di presentazione del modello 730/2013
mediante un Caf dipendenti o un professionista abilitato.
Il Sole 24Ore, 30.04.2013, p. 17
 Così come annunciato dal Governo, entro pochi giorni sarà approvata la proroga
del pagamento del 1° acconto Imu sull'abitazione principale.
 Ciò premesso, sarebbe opportuno stabilire, entro il 16.05, l'eventuale eliminazione
Possibile proroga
Imu e dichiarazioni
fiscali
o riduzione dell'Imu sull'abitazione principale, poiché i dipendenti e i pensionati
devono presentare al proprio sostituto d'imposta il modello 730/2013, decidendo
di destinare parte dell'eventuale credito relativo all'Irpef o alle addizionali al pagamento dell'Imu. Nel quadro I del modello, infatti, può essere indicato l'importo
da utilizzare per la compensazione nel modello F24. Tali questioni sono state illustrate dal Dipartimento delle Finanze nella circolare 29.04.2013, n. 1.
 I termini per presentare la dichiarazione Imu 2012 sono riaperti al 30.06.2013: è
da tale nuova scadenza che decorrono i termini per il ravvedimento operoso riguardante i tributi con dichiarazione periodica. Relativamente ai versamenti, occorre fare riferimento alle delibere pubblicate sul sito delle Finanze almeno 30
giorni prima della scadenza.
Il Sole 24Ore, 1.05.2013, p. 16
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3 maggio 2013
 Nel mese di gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una nota metodologi-
Accertamenti sulle
agenzie
immobiliari
ca riguardante le metodologie di controllo da utilizzare, da parte degli accertatori,
sulle agenzie immobiliari.
 Tra gli indicatori significativi si segnalano, tra gli altri, la provvigione per trattativa
conclusa di compravendita e la provvigione per trattativa conclusa di locazione
residenziale e industriale.
 Un basso valore di detti indicatori potrebbe segnalare la presenza di ricavi senza
la corrispondente registrazione contabile; al contrario, un alto valore può essere
determinato dall’elevata qualità dei servizi offerti, a cui corrisponderanno compensi adeguati.
Consulenza, 15/2013, p. 22-27, Buffetti
Contabilità generale
 Il mancato rispetto dei termini, sia quello ordinario sia quello più ampio eventual-
Mancato rispetto
termini
approvazione
del bilancio
mente consentito dallo Statuto, non determina l’invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, ma innanzitutto una responsabilità
dell’organo amministrativo verso la società, per essere venuto meno ai suoi doveri.
 Peraltro, in tal caso, il collegio sindacale, se nominato, sarà tenuto a convocare
l’assemblea, supplendo all’inadempienza degli amministratori. L’omessa convocazione o anche la convocazione tardiva possono essere considerate quale giusta causa di revoca degli amministratori ed eventualmente dei sindaci.
Bilancio e Reddito d’Impresa, 4/2013, p. 50-57, Ipsoa
Diritto del lavoro
 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.04.2013, n. 86 il decreto intermini-
Lavoratori
stagionali in
agricoltura
steriale Lavoro-Politiche agricole riguardante le disposizioni per la semplificazione
degli adempimenti in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono, presso la stessa azienda e fino a 50 giornate all’anno, lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici
requisiti professionali, ovvero che svolgono prestazioni di lavoro occasionale accessorio stagionale.
 La norma prevede, tra l’altro, che gli adempimenti in materia di controllo sanitario
si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva. Tale possibilità è esclusa per le lavorazioni che comportano esposizione
a rischi specifici.
Guida al Lavoro, 18/2013, p. 20-22, Gruppo 24Ore
 Il nuovo modello DM2013, che sostituisce il DM10 virtuale, presenta un unico
Nuovo modello
DM2013
quadro di riepilogo, senza distinzione in quadro BC (a debito azienda) e quadro D
(a credito azienda). Tutti gli importi sono riportati in tale unico quadro e posizionati
nelle rispettive colonne “somma a debito” e “somma a credito”. La differenza tra i
totali delle colonne determina l’importo dei contributi da versare o da chiedere a
rimborso se il credito supera il debito.
 Le informazioni relative alle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni, già
presenti nel quadro “F”, sono registrate in un’apposita sezione che recepisce anche l’importo per le autorizzazioni rilasciate con la nuova procedura.
Consulenza, 16/2013, p. 31-33, Buffetti
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