Rassegna Stampa - n. 18/2013
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Rassegna Stampa - n. 18/2013 3 maggio 2013 Sommario Imposte e tasse Detrazione per installazione impianti fotovoltaici Pag. 2 Redditi dei fabbricati in Unico PF Pag. 2 Ace spettante ai soggetti Ires in Unico 2013 Pag. 2 Omessa notifica dell’atto presupposto Pag. 2 Effettivo interesse economico e deducibilità costi black list Pag. 2 Istanza correttiva deduzione Irap Pag. 3 Sospensione avviso di accertamento e presentazione di garanzia Pag. 3 Ambito territoriale dell’agente della riscossione Pag. 3 Proroga termini modello 730 Pag. 3 Possibile proroga Imu e dichiarazioni fiscali Pag. 3 Accertamenti sulle agenzie immobiliari Pag. 4 Contabilità e bilancio Mancato rispetto termini approvazione del bilancio Pag. 4 Diritto del lavoro Lavoratori stagionali in agricoltura Pag. 4 Nuovo modello DM2013 Pag. 4 EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. 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Special Operativo di VideoFisco - Nel Tuo studio con Adsl, per informazioni: clicca qui Casi di compilazione dei modelli dichiarativi: oneri detraibili e deducibili Con Cristiano Corghi e Giuliana Beschi Diretta 8.05.2013 - differita senza limiti – su www.ratiofad.it Pagina 1 di 4 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Rassegna Stampa - n. 18/2013 3 maggio 2013 Imposte e tasse Il D.L. 201/2011 ha confermato la detrazione delle spese per interventi di recupe- Detrazione per installazione impianti fotovoltaici ro del patrimonio edilizio, che diventa un’agevolazione permanente, con percentuale di detrazione pari al 36%. Successivamente, il D.L. 83/2012 ha stabilito che, dal 26.06.2012 e fino al 30.06.2013, la detrazione Irpef del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa è incrementato, e sale da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote costanti di pari importo. Con la risoluzione 2.04.2013, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche l’installazione di impianti fotovoltaici può beneficiare della detrazione Irpef attualmente pari al 50% e che, dal 1.07.2013, tornerà al 36%. La Settimana Fiscale, 16/2013, p. 27-29, Gruppo 24Ore Il quadro RB del modello Unico 2013 è stato notevolmente modificato per permet- Redditi dei fabbricati in Unico PF tere la corretta indicazione dei dati riguardanti i fabbricati alla luce della nuova disciplina introdotta dall’Imu. Inoltre, detto quadro accoglie la nuova sezione II, dedicata ai dati riguardanti il ricalcolo degli acconti 2012, dovuto in presenza di immobili di interesse storicoartistico locati. Si deve ricordare, inoltre, che in caso di immobile di interesse storico-artistico la rendita catastale dovrà essere indicata in colonna 1, rivalutata e ridotta del 50%. Notiziario, 5/2013, p. 15-28, Seac La deduzione Ace spettante per il periodo d’imposta 2012 si determina applican- Ace spettante ai soggetti Ires in Unico 2013 do il coefficiente di rendimento nozionale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio 2010. A tal fine è necessario cumulare gli incrementi e i decrementi di patrimonio netto verificatisi nel 2012 con quelli intervenuti nell’esercizio precedente, tenendo presente che i conferimenti in denaro effettuati dai soci nel 2012 sono da ragguagliare pro rata temporis, mentre quelli eseguiti nel 2011 devono essere assunti in misura integrale. Il Fisco, 16/2013, p. 2384-2391, Leggi d’Italia Professionale Nel caso di omessa notifica dell’accertamento il contribuente può, per questo solo Omessa notifica dell’atto presupposto motivo, impugnare la successiva cartella di pagamento facendo valere tale vizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi, se il valore dell’atto non è superiore a 20.000 euro, il contribuente dovrebbe notificare il reclamo all’Agenzia delle Entrate. Ove si tratti di accertamenti esecutivi, l’atto successivo all’accertamento non è più la cartella di pagamento, bensì il pignoramento o una misura cautelare (fermo, ipoteca o estratto di ruolo); conseguentemente, sorge sempre il problema circa la necessità del reclamo. Schede di Aggiornamento, 4/2013, p. 717-724, Eutekne Ai fini della totale deducibilità dei costi black list sostenuti è necessario dimostrare Effettivo interesse economico e deducibilità costi black list che il fornitore estero ha esercitato un’attività commerciale effettiva, sia essa industriale o di servizi. La seconda condizione è quella relativa all’interesse economico dell’operazione commerciale posta in essere. Tale interesse deve riferirsi a un’apprezzabilità economico-gestionale dell’operazione considerata nel suo complesso e, conseguentemente, il comportamento adottato dall’impresa italiana deve risultare vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale. Bilancio e Reddito d’Impresa, 4/2013, p. 11-17, Ipsoa Pagina 2 di 4 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Rassegna Stampa - n. 18/2013 3 maggio 2013 Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E/2013, il termine previsto per Istanza correttiva deduzione Irap presentare l’istanza correttiva di deduzione Irap è di 48 mesi dalla data di versamento delle imposte sui redditi o di 60 giorni dall’avvio della procedura relativa all’ambito territoriale di residenza del contribuente, se detto termine di 48 mesi risultasse già scaduto. Qualora entrambi i termini siano già scaduti è possibile presentare l’istanza entro il 31.05.2013. L’istanza deve essere ripresentata completa in tutte le sue parti e, quindi, anche se le modifiche riguardano un solo periodo d’imposta devono essere inviati anche i dati relativi agli altri periodi. Corriere Tributario, 17/2013, p. 1311-1318, Ipsoa La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona ha stabilito, con l’ordinanza Sospensione avviso di accertamento e presentazione di garanzia 15.04.2011, n. 73, che in tema di concedibilità della sospensione dell’atto impugnato, in assenza di notifica della cartella di pagamento il danno grave e irreparabile può derivare anche da un avviso di accertamento non ancora posto in esecuzione. Si reputa sufficiente, infatti, la potenziale eseguibilità dell’atto impugnato e l’elevato ammontare dei tributi pretesi. In tale ipotesi, la sospensione può essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Finanza & Fisco, 8/2013, p. 533, Edizioni FF La Commissione tributaria provinciale di Como, con la sentenza 31/2/2013, ha Ambito territoriale dell’agente della riscossione precisato che la potestà esecutiva verso il contribuente moroso si può esprimere solo nell’ambito territoriale di competenza del singolo agente della riscossione. Eventuali attività esecutive svolte da un altro concessionario devono, a pena di nullità, essere legittimate da una delega all’agente competente. Il Sole 24Ore, 29.04.2013, p. 4-NT È stato differito al 16.05.2013 il termine entro il quale i dipendenti e i pensionati Proroga termini modello 730 che presentano il modello 730 devono consegnare i documenti al sostituto d’imposta, il quale restituirà la dichiarazione dei redditi elaborata entro il 14.06.2013. Lo dispone il Dpr 26.04.2013. Resta confermata al 31.05.2013 la data di presentazione del modello 730/2013 mediante un Caf dipendenti o un professionista abilitato. Il Sole 24Ore, 30.04.2013, p. 17 Così come annunciato dal Governo, entro pochi giorni sarà approvata la proroga del pagamento del 1° acconto Imu sull'abitazione principale. Ciò premesso, sarebbe opportuno stabilire, entro il 16.05, l'eventuale eliminazione Possibile proroga Imu e dichiarazioni fiscali o riduzione dell'Imu sull'abitazione principale, poiché i dipendenti e i pensionati devono presentare al proprio sostituto d'imposta il modello 730/2013, decidendo di destinare parte dell'eventuale credito relativo all'Irpef o alle addizionali al pagamento dell'Imu. Nel quadro I del modello, infatti, può essere indicato l'importo da utilizzare per la compensazione nel modello F24. Tali questioni sono state illustrate dal Dipartimento delle Finanze nella circolare 29.04.2013, n. 1. I termini per presentare la dichiarazione Imu 2012 sono riaperti al 30.06.2013: è da tale nuova scadenza che decorrono i termini per il ravvedimento operoso riguardante i tributi con dichiarazione periodica. Relativamente ai versamenti, occorre fare riferimento alle delibere pubblicate sul sito delle Finanze almeno 30 giorni prima della scadenza. Il Sole 24Ore, 1.05.2013, p. 16 Pagina 3 di 4 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli Rassegna Stampa - n. 18/2013 3 maggio 2013 Nel mese di gennaio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una nota metodologi- Accertamenti sulle agenzie immobiliari ca riguardante le metodologie di controllo da utilizzare, da parte degli accertatori, sulle agenzie immobiliari. Tra gli indicatori significativi si segnalano, tra gli altri, la provvigione per trattativa conclusa di compravendita e la provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale. Un basso valore di detti indicatori potrebbe segnalare la presenza di ricavi senza la corrispondente registrazione contabile; al contrario, un alto valore può essere determinato dall’elevata qualità dei servizi offerti, a cui corrisponderanno compensi adeguati. Consulenza, 15/2013, p. 22-27, Buffetti Contabilità generale Il mancato rispetto dei termini, sia quello ordinario sia quello più ampio eventual- Mancato rispetto termini approvazione del bilancio mente consentito dallo Statuto, non determina l’invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, ma innanzitutto una responsabilità dell’organo amministrativo verso la società, per essere venuto meno ai suoi doveri. Peraltro, in tal caso, il collegio sindacale, se nominato, sarà tenuto a convocare l’assemblea, supplendo all’inadempienza degli amministratori. L’omessa convocazione o anche la convocazione tardiva possono essere considerate quale giusta causa di revoca degli amministratori ed eventualmente dei sindaci. Bilancio e Reddito d’Impresa, 4/2013, p. 50-57, Ipsoa Diritto del lavoro È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.04.2013, n. 86 il decreto intermini- Lavoratori stagionali in agricoltura steriale Lavoro-Politiche agricole riguardante le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono, presso la stessa azienda e fino a 50 giornate all’anno, lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, ovvero che svolgono prestazioni di lavoro occasionale accessorio stagionale. La norma prevede, tra l’altro, che gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva. Tale possibilità è esclusa per le lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici. Guida al Lavoro, 18/2013, p. 20-22, Gruppo 24Ore Il nuovo modello DM2013, che sostituisce il DM10 virtuale, presenta un unico Nuovo modello DM2013 quadro di riepilogo, senza distinzione in quadro BC (a debito azienda) e quadro D (a credito azienda). Tutti gli importi sono riportati in tale unico quadro e posizionati nelle rispettive colonne “somma a debito” e “somma a credito”. La differenza tra i totali delle colonne determina l’importo dei contributi da versare o da chiedere a rimborso se il credito supera il debito. Le informazioni relative alle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni, già presenti nel quadro “F”, sono registrate in un’apposita sezione che recepisce anche l’importo per le autorizzazioni rilasciate con la nuova procedura. Consulenza, 16/2013, p. 31-33, Buffetti Pagina 4 di 4 Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli