EY Tax Update
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EY Tax Update Milano, 10 maggio 2016 EY Tax Update 2016 BEPS Azione 13 – Una nuova era della documentazione in materia di Transfer Pricing EY Tax Update 2016 Agenda ► BEPS Azione 13 ► ► Requisiti dell’Azione 13 ► ► ► ► ► ► Aspetti implementativi Implementazione a livello locale ► Contesto globale ► Contesto EU ► Contesto italiano Sfide implementative ► ► Cos’è e perché è così rilevante? Punti aperti Perché adeguarsi al CBCR? Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri Le maggiori sfide da affrontare What’s next? ► Già in ritardo per l’implementazione? Appendici: Requisiti dell’Azione 13 EY Tax Update 2016 BEPS Azione 13: Che cos’è e perché è così rilevante? 3 obiettivi che hanno portato alla necessità di una documentazione Transfer Pricing più dettagliata a livello globale ► ► ► E’ una delle 15 azioni BEPS mirate a migliorare la trasparenza fra fisco e contribuenti, fornendo alle autorità fiscali informazioni sufficienti a valutare potenziali rischi di transfer pricing e possibilità di coinvolgimento in attività BEPS Richiede alle società di utilizzare un approccio “three-tier” al fine di fornire informazioni sulla ripartizione globale dei redditi, sull’attività economica e sui prezzi infragruppo applicati a tutte le transazioni intercompany Il CBCR si applica a tutti i gruppi multinazionali (MNEs) con un fatturato consolidato superiore ai €750M Master file Informazioni generali riguardanti il business del gruppo, politiche di transfer pricing ed eventuali accordi con le autorità fiscali in un unico documento a disposizione di tutte le autorità fiscali presenti nei paesi dove opera il gruppo. Local file Informazioni dettagliate riguardanti il business locale, inclusi i pagamenti tra parti correlate e i corrispettivi per prodotti, servizi, canoni, interessi, etc. CBCR Informazioni generali riguardanti la ripartizione di profitti per paese, fatturato, imposte pagate, numero dei dipendenti, attività, patrimonio netto, ragione sociale, residenza fiscale e principale funzione (es: produzione, distribuzione, etc.) di tutte le società del gruppo La predisposizione del CBCR in Italia è prevista a partire dal periodo d’imposta 2016 EY Tax Update 2016 Requisiti dell’Azione 13: Aspetti implementativi ► Discrezionalità agli Stati nell’implementazione locale dell’Azione 13, con riferimento a: ► ► ► ► ► Tempistiche Sanzioni Soglie di materialità Definizioni Reporting secondario EY Tax Update 2016 Implementazione a livello locale: Contesto globale (1/3) OCSE Status Who When Ultimate Parents of group with revenue of EUR 750 million or greater Australia Denmark Finland Adopted Draft legislation on 3 legislation December published 2015, to take effect as of 1 January 2016. Bill approved by parliament on 18 December 2015, to take effect as of 1 January 2016. Draft bill published on 21 December 2015. Threshold of AUD 1 billion (approximately EUR 670 million) Threshold of DKK 5.6 billion (approximately EUR 750 million) For fiscal years starting in 2016, with filing within 12 months from fiscal year end P* China Threshold of RMB 5 billion (approximatel y EUR 705 million) To be filed together with the annual tax return (due 31 May). Possible to apply for an extension. Local filing Secondary 1.Local filing filing rule or 2.Filing by named “Surrogate Parent” entity Penalties Left to General General countries penalty for non penalty compliance regime. P P* P The government intends for the provisions to be enacted and effective beginning of 2017. Local filing Penalties in the maximum amount of EUR 25,000. Consistent with OECD recommendations * Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 EY Tax Update 2016 India Bill approved by Bill published on 29 parliament on February 2016. 18 December 2015, to take effect as of 1 January 2016. P P Japan Legislation enacted on 29 March 2016. Russia South Africa Draft law presented for Draft regulations public discussion on 8 released for April 2016. comment on 11 April 2016. Threshold to be prescribed, likely EUR 750 Million. Revenues in Revenues in excess of excess of RUR50b (approx. EUR JPY100 billion 650 million) (approximately US$820 million) For fiscal years starting 1 April 2016. Deadline is the due date for submitting the tax return. Proposed to Mandatory for tax years apply to taxable beginning on or after 1 years beginning January 2017, but on or after 1 April voluntary reporting for 2016 2016 possible. Revenues in excess of R10 billion (approx EUR 610 million) or EUR 750 million in case of secondary local filing. P US Proposed regulations published on 21 December 2015. Revenue of $850 million or greater For taxable years beginning on or after the date final regulations are published None P** P General penalty regime. France P Specific penalty Specific penalty regime. regime. Should Penalties are different not exceed according to the EUR 100,000 severity of noncompliance, e.g. penalty for reporting inaccurate details is approx. USD 7,000. ** P General penalties and presumptive taxation may apply in case of non-compliance. P P Specific penalty for not Not specified. filing or filing an incorrect report in the amount of RUR50k and RUR100k. A grace period would apply for the years 2017-2019. Local filing may be only for information available to the subsidiary General reportingrelated penalties may apply Implementazione a livello locale: Contesto globale (2/3) European Union Status Ireland Proposal for Adopted changes to legislation the Directive applicable as of on 1 January 2016 Administrati ve Cooperation published on 28 January 2016. Netherlands Italy Norway Poland Portugal Spain Published legislation in the Official Gazette on 30 December 2015, to apply as of 1 January 2016. Published legislation in the Official Gazette on 30 December 2015, to apply as of 1 January 2016. Published draft legislation for consultation on 2 December 2015. Adopted regulations applicable as of 1 January 2016. Draft law published on 5 February 2016, adopted on 16 March. Adopted implementing regulations applicable as of 1 January 2016. Who P P P P When P* Secondary filing rule Penalties P P P Revenues in excess of NOK 6.5 billion (approximately USD 730 million) First reporting should be done in 2018 based on figures from 2016. Local filing P** At the discretion of Member States, must be effective, proportionate and dissuasive. P** Penalty applicable for not complying with tax return obligation. P Specific penalty between €10,000 and €50,000 may apply. P P None P P Criminal penalty for non compliance P General penaltly for non compliance. Specific penalty for not filing the report, as well as other general penalties may apply. Turkey Consultation for a Draft federal act communique initiated on 13 released for April 2016. public comment on 16 March 2016. UK Implementing regulations published 26 February 2016, to enter in force on 18 March 2016. Secondary reporting may only be mandatory as of FY 2017 EY Tax Update 2016 ** Published legislation on 18 November 2015, to apply as of 1 January 2016. Revenues in excess of 12 billion pesos (approximately EUR 650 million) P P P P Mandatory for fiscal years beginning on or after 1 January 2018, but voluntary reporting possible for 2016 and 2017. P P P P** P Local filing P General penalty Specific penalty of Specific penalty Specific penalty for non up to CHF 250k. of TRY 50.000 for non compliance with (approximately compliance reporting €18K). The obligations legislation to implement the penalty it also still in draft. Consistent with OECD recommendations * Mexico P Local filing P General penalty for non compliance with reporting obligations Switzerland Local filing may be only for information available to the subsidiary In addition to penalties, non compliant taxpayers may be disqualified from entering into contracts with the Mexican public sector. Implementazione a livello locale Contesto globale (3/3) Paesi in attesa di introdurre il CBCR ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Austria Belgio Bermuda Canada Cile Costa Rica Colombia Repubblica Ceca Estonia Germania Grecia EY Tax Update 2016 ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Guernsey Jersey Lettonia Liechtenstein Lussemburgo Malesia Nigeria Senegal Slovacchia Slovenia Svezia Implementazione a livello locale Contesto EU (1/2) La prima direttiva sull‘implementazione della CBCR in EU era stata emanata il 28.01.2016 come parte del pacchetto EU Anti-Tax Avoidance Package Una più aggiornata versione della direttiva EU è stata pubblicata il 15.03.2016 dal Consiglio EU, che ne disciplina: Obbligo di reporting Secondary Reporting Tempistiche per la presentazione e lo scambio del CBCR Informazioni richieste nel CBCR Presentazione di CBCR incompleto Aspetti implementativi Entrata in vigore della direttiva Diversa implementazione del secondary filing EY Tax Update 2016 Implementazione a livello locale Contesto EU (2/2) Proposta di modifica alla «direttiva accounting» Pubblicazione di un report contenete specifiche informazioni fiscali Breve descrizione della natura delle attività del gruppo; numero di dipendenti; fatturato netto (incluso quello derivante da transazioni con società del gruppo); utile/perdita ante-imposte; accantonamento imposte; imposte pagate; utili non distribuiti; una spiegazione di eventuali differenze significative fra le imposte accantonate e quelle effettivamente pagate Chi è tenuto all’obbligo di pubblicazione? MNEs EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro Controllate/SO europee di MNE non-EU con fatturato consolidato superiore a 750M Euro Casi di esenzione Come deve avvenire la pubblicazione? Sul sito della società e nella camera di commercio dello stato membro Riportate separatamente per ognuno degli Stati Membri e su base aggregata per i Paesi non-EU Riportate separatamente per i paesi inclusi nella «Common Union list», redatta dalla Commissione EU e aggiornata regolarmente, sulla base dei seguenti criteri: Trasparenza e partecipazione nello scambio di informazioni; fair tax competition; adempimento con gli standards OCSE e del G20, altri criteri rilevanti Entro quando? Entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio e deve rimanere accessibile sul sito per 5 anni consecutivi EY Tax Update 2016 Implementazione a livello locale Contesto italiano Il CBCR è stato introdotto in Italia con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità”) ce ne ha delineando il framework Comma 146: L’obbligo di presentare il CBCR è esteso a entità residenti in Italia, non capogruppo, se la controllante che redige il consolidato è residente in uno Stato che: Comma 145: Obbligo di redazione del CBCR da parte di MNE Italiane, con fatturato superiore a 750M Euro, tenute a redigere il bilancio consolidato e non controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione; ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese; ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese. In attesa di Decreto ministeriale recante dettagli implementativi EY Tax Update 2016 Sfide implementative Punti Aperti ► Qualità e quantità delle informazioni da includere nel CBCR ► Rischi legati al tipo di informazioni richieste da CBCR ► Fonte delle informazioni (e.g., US GAAP, IFRS, bilanci di verifica, consolidati e rendiconti finanziari) ► Secondary filing (local filing vs. società surrogata) ► Struttura del MasterFile (MF di gruppo vs. MF per BU) ► Struttura del local file (approccio centralizzato vs. approccio decentralizzato) ► Impatto derivante dall’eventuale modifica della direttiva accounting ► Sfasatura temporale nell’implementazione fra Paesi EY Tax Update 2016 Perché adeguarsi al CBCR? Vantaggi di adeguarsi al CBCR ► ► ► ► ► ► EY Tax Update 2016 Protezione dalle sanzioni in ognuno dei paesi in cui il gruppo opera Reputazione di essere un gruppo che coopera con le autorità fiscali a livello globale Maggiore consapevolezza da parte del gruppo di come possa essere esso stesso percepito a livello globale Le informazioni fornite e poi scambiate sono di fatto un self-assessment Documentazione a supporto di eventuali incoerenze che possano emergere dai dati contenuti nel CBCR Opportunità di allineare esigenze del business ed esigenze fiscali Impatto del CBCR su società italiane controllate da gruppi esteri ► Necessità di fornire i dati del CBCR alle proprie capogruppo ► Mancanza di forza lavoro e/o esperienza necessaria per raccogliere ed organizzare propriamente le informazioni ► Uniformità dei dati con quelli presentati dalla capogruppo ► Possibili incoerenze nel modo di operare delle società controllate rispetto ad altre società del gruppo ► ► Una potenziale verifica potrebbe rivelarsi onerosa e avere gravi ripercussioni sul gruppo «Second filing» se il paese della capogruppo non ha ancora implementato il CBCR ► In alcuni casi nomina come «surrogate entity» EY Tax Update 2016 What’s next? EY Tax Update 2016 Già in ritardo per l’implementazione? Feasibility Readiness Risk assessment Phases ► ► ► Actions ► Assessment tool Data mapping Systems gap analysis Roadmap and business case Sustainable reporting Implementation ► ► ► ► ► Solution design Tax sensitization Data gathering Analytics and reporting Workflow solution ► ► ► ► EY Tax Update 2016 Preparation and maintenance of reports with audit trail Consistency among master and local files and CbC report High level of finance and tax coordination Operational compliance management Appendici EY Tax Update 2016 Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Master file – informazioni richieste Organizational structure Structure chart: ► Legal ownership ► Geographic location Intercompany financial activities Financial and tax positions Overall strategy description Financing arrangements for (related and unrelated) lenders Annual consolidated financial statements Supply chain of: ► Five largest products/ services by turnover ► Products/services generating more than 5% of sales List of important intangibles and legal owners Identification of financing entities List and description of existing unilateral APAs and other tax rulings Main geographic markets of above products List of important intangible agreements Details of financial transfer pricing policies List and brief description of important service arrangements R&D and intangible transfer pricing policies Functional analysis of principal contributions to value creation by individual entities Details of important transfers Business description Intangibles Important drivers of business profit Business restructuring/ acquisitions/divestitures during fiscal year EY Tax Update 2016 Master file CbC report Local file Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 Local File – informazioni richieste Local entity ► ► ► Management structure Local organization chart Details on individuals to whom local management reports Controlled transactions ► ► ► ► ► Financial information Description of material controlled transactions and context in which they take place Identification of associated enterprises party to controlled transactions and relationship Functional analysis Transfer pricing methods used Comparables and details of methodology Local entity financial statements Description of business and business strategy pursued Amounts of intra-group payments and receipts for controlled transactions (i.e., products, services, royalties, interest, etc.) Reconciliation to show how financial data used in applying the transfer pricing method ties to the financial statements Details of business restructurings and/or intangible transfers Unilateral and bilateral/multilateral APAs and other tax rulings related to the controlled transactions Summary of relevant financial data for comparables and sources from which data was obtained Key competitors Master file R&D and intangible transfer pricing policies CbC report Local file EY Tax Update 2016 Details of important transfers Appendice 1 – Requisiti dell’Azione 13 CbC Report – informazioni richieste Main reporting table – Country aggregated data Revenues Unrelated party Related party Total Profit (loss) before income tax Cash tax paid (CIT and WHT) 1. Current year tax accrual Stated capital Accumulate d earnings Notes: 2. 3. 4. 5. 6. ► Aggregated rather than consolidated data ► Flexibility in data sources allowed ► Entity data aggregated on the basis of tax residence ► Revenue defined to include turnover, royalties, property, interest ► Revenue specifically excludes intercompany dividends 7. ► Profit/loss before income tax includes extraordinary items Etc. ► Cash tax paid includes tax withheld by other parties on payments to the constituent entity ► Current year tax accrual is tax on current year operations only ► Number of employees may include external contractors Secondary table – Country aggregated data 1. 2. 3. 1. Notes: 2. ► Constituent entities rather than legal entities 3. ► Multiple activities may be chosen Etc. EY Tax Update 2016 Dormant Holding shares or other equity instruments Insurance Regulated financial services Mfg or production Sales, mktg or distribution Admin., mgmt or support services Provision of services to unrelated parties Internal group finance Purchasing or procurement Main business activity(ies) Holding or managing IP Tax jurisdiction of organization or incorporation if different from tax jurisdiction of residence R&D Tax jurisdiction Constituent entities resident in the tax jurisdiction Other Tax jurisdiction Tangible assets other than cash and cash Number of equivalents employees Grazie! EY Tax Update 2016 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2016 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com EY Tax Update 2016 EY Tax Update L’evoluzione delle verifiche IVA verso l’E-AUDIT EY Tax Update 2016 1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA ► L’incremento delle verifiche IVA è accompagnato alla parallela e crescente introduzione di procedure digitali ► Negli ultimi anni si è assistito a un significativo aumento dei tax audit da parte delle Amministrazioni Finanziarie, con particolare riguardo alle imposte indirette, considerate una fonte di gettito fiscale più efficace e affidabile rispetto alle imposte dirette ► L’utilizzo sempre più diffuso, a volte obbligatorio, della fatturazione elettronica e dei sistemi digitali di conservazione dei dati fiscali ha spinto le Amministrazioni verso una svolta tecnologica anche nell’ambito dei tax audit EY Tax Update 2016 1. IL TREND GLOBALE VERSO GLI E-AUDIT IVA ► Si sta assistendo a una progressiva e rapida diffusione dello svolgimento di audit da parte delle Tax Authorities internazionali tramite la raccolta e l’analisi dei dati fiscali presentati elettronicamente dai contribuenti ► ► ► Gli e-audit sono tecniche di verifica moderne, sviluppate sulle nuove tecnologie e sui software di analisi dei dati Si basano sulla raccolta e sull’esame dei dati presentati elettronicamente dai contribuenti in occasione dei singoli adempimenti fiscali Un numero sempre più ampio di Paesi sta virando verso l’adozione degli e-audit, attirati dallo svolgimento più agevole, facile ed efficiente delle verifiche fiscali che l’innovazione digitale garantisce EY Tax Update 2016 2. GLI STATI CHE UTILIZZANO LE PROCEDURE DI E-AUDIT • Armenia • Aruba • Australia • Austria • Bielorussia • Belgio • Isole BES • Bolivia • Brasile • Canada • Cina • Costa Rica • Curacao • Repubblica Ceca • Danimarca • Ecuador • Estonia • Finlandia • Francia • Georgia EY Tax Update 2016 • Germania • Ghana • Giamaica • Giappone • Giordania • Grecia • Guatemala • Guinea Equatoriale • India • Indonesia • Irlanda • Kenya • Lettonia • Lussemburgo • Messico • Nuova Zelanda • Norvegia • Paesi Bassi • Pakistan • Paraguay • Peru • Polonia • Portogallo • Russia • Macedonia • Saint Maarten • Singapore • Spagna • Sud Africa • Svezia • Svizzera • Thailandia • Turchia • Uganda • Ucraina • UK • Ungheria • Uruguay • Zambia 3. IL POTENZIALE DEGLI E-AUDIT ►E-AUDIT Tecnica di controllo e vigilanza sull’operato fiscale dei contribuenti Obiettivi: ► ► ► ► ► Verifica della conformità delle dichiarazioni alla fiscalità del contribuente Identificazione più agevole dei versamenti omessi o insufficienti Controllo fiscale teso all’approvazione dei rimborsi Attività di orientamento e indirizzo del contribuente da parte delle amministrazioni Tempestivo riconoscimento di fenomeni distorsivi e di evasione EY Tax Update 2016 4. I VANTAGGI PER IL FISCO Per l’Amministrazione Finanziaria ► ► ► Strumenti duttili, efficaci ed adattabili a tutte le tipologie di contribuenti e di adempimenti Svolti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo Efficienza nel rapporto numero controlli-tempo Di prevenzione all’evasione ► ► ► I contribuenti potrebbero subire verifiche fiscali senza esserne a conoscenza Riduzione significativa del rischio di errori nell’analisi e di perdite di informazioni Strumento di deterrenza, che spinge alla tax compliance Vigilanza trasversale ► ► ► Azione coordinata delle varie amministrazioni statali Agevole condivisione dei risultati dei controlli effettuati dalle varie Autorità fiscali visione globale della posizione tributaria di ogni singolo contribuente Condivisione transfrontaliera dei risultati ottenuti, per una collaborazione internazionale EY Tax Update 2016 5. COME FUNZIONANO GLI E-AUDIT Meccanismo di raccolta ed elaborazione analitica dei dati forniti elettronicamente dai contribuenti o raccolti presso di essi CHI? COME? Le modalità di svolgimento degli e-audit non sono uniformi e possono presentare anche caratteristiche antitetiche: ► Si può trattare di procedure di natura formale o informale ► Possono svolgersi presso il contribuente o a distanza ► Possono essere condotte da verificatori fiscali o da analisti di dati La scelta dei contribuenti può essere fondata: ► Su un criterio puramente casuale («impostazione random») ► Su un evento scatenante (c.d. evento attivatore) ► In base all’appartenenza del contribuente a uno specifico settore economico ► Sul confronto dei principali indicatori economici del contribuente I verificatori effettuano un controllo globale che coinvolge sia i registri contabili sia le dichiarazioni fiscali presentate, per escludere la presenza di comportamenti fraudolenti, errori o attività a rischio nell’operato del contribuente EY Tax Update 2016 Il quadro italiano nel difficile compromesso tra SEMPLIFICAZIONE e CAUTELA FISCALE EY Tax Update 2016 1. LA CAUTELA FISCALE «COMPLICA» Evasione fiscale: Evasione fiscale: Proliferazione violazioni e Proliferazione violazioni IVA efrodi frodi IVA Numerosi adempimenti IVA e norme con finalità anti-frode Spesometro, Intrastat, Black List… Ampliamento del reverse charge domestico Politica del controllo: Controlli incrociati tramite match dei datiex art. 54-bis DPR 633/72 (es. F24 e quadro VH del Modello IVA) EY Tax Update 2016 Alterazione della libera concorrenza Distorsione delle scelte economiche Creazione di situazioni di non equità Danno alla comunità internazionale e ai contribuenti diligenti 2.1 LA SEMPLIFICAZIONE Recente trend di riduzione adempimenti IVA Come? Esonero dell’obbligo di presentazione della garanzia per l’erogazione dei rimborsi IVA fino a 15.000 euro Eliminazione Comunicazioni Polivalenti Mensili (Comunicazione Black List) Modello telematico per l’invio delle Lettere d’intento Iscrizione automatica al VIES tramite apertura partita IVA Vantaggi Riduzione costi operativi sia per il contribuente che per la Pubblica Amministrazione Maggiore efficienza e competitività nei mercati ► Risultati Stimolo all’assolvimento degli obblighi tributari (tax compliance) Emersione spontanea dell’effettiva capacità contributiva già nel momento dell’adempimento EY Tax Update 2016 2.2 LA SEMPLIFICAZIONE Maggior chiarezza nel rapporto Fisco-Contribuente Come? Vantaggi Mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici a disposizione del contribuente Maggiore correttezza e trasparenza Maggiore disponibilità di informazioni per l’AdE Rende l’adempimento più semplice e certo Risultati Favorisce gli investimenti Stimola la crescita del Paese Fisco si trasforma, da verificatore a facilitatore degli adempimenti fiscali, per minimizzare i controlli invasivi EY Tax Update 2016 2.3 LA SEMPLIFICAZIONE Indirizzo verso Audit brevi e mirati Vantaggi Come? Miglioramento qualitativo dei controlli Tramite uso appropriato di banche dati a disposizione dell’AdE Selezione di «concrete situazioni di rischio evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare»* ► Minore invasività dell’azione Controlli più efficaci Minor dispendio economico per AdE Maggior efficienza dell’azione amministrativa Risultati Effetto di deterrenza all’evasione Incremento di tax compliance * Circolare 16/E del 28 aprile 2016 EY Tax Update 2016 Verso il superamento dell’IMPASSE……. EY Tax Update 2016 3.1 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA» Crescente interazione elettronica tra contribuenti e Fisco ► ► Invio elettronico di tutti gli adempimenti IVA Lettere d’intento - comunicazione inviata direttamente dall’esportatore abituale all’AdE che rilascia ricevuta Introduzione obbligatoria della fattura elettronica verso PA ► ► ► Legge 244/2007 - DM n.55/2013 Trasmissione della fattura in formato.xml sottoscritto con firma elettronica o digitale attraverso il sistema di Interscambio (SdI) A partire dal 31 marzo 2015, tutte le forniture verso la PA devono essere documentate da fattura elettronica EY Tax Update 2016 3.2 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA» Introduzione della fatturazione elettronica tra privati (D.Lgs n.127/2015) Trasmissione elettronica di fatture o dei relativi dati ► dal 1° luglio 2016: Introduzione di un servizio per la generazione, trasmissione, conservazione delle fatture elettroniche ► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione e messa a disposizione del SdI ► ► Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ► dal 1° gennaio 2017: regime di adesione per opzione per i commercianti al minuto ► dal 1° gennaio 2017: trasmissione obbligatoria per cessioni di beni tramite distributori automatici Ai sensi del D.lgs. n. 127/2015 per l’effettiva operatività di tali strumenti, si . attendono i decreti attuativi dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che individuino le regole operative da seguire per la trasmissione telematica delle fatture Ad oggi non sono ancora stati emanati... EY Tax Update 2016 3.3 L’INNOVAZIONE DIGITALE NEI RAPPORTI CON IL FISCO «SEMPLIFICA» A fronte dell’esercizio dell’opzione, sono previsti dal D.lgs. n. 127/2015 incentivi e semplificazioni quali l’eliminazione di adempimenti periodici relativi alle comunicazioni di: ► Spesometro ► Black List ► Contratti di leasing ► Acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino ► Elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi comunitarie ricevute e degli acquisti dei beni ► Esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’art. 30 DPR 633/72, anche senza i requisiti ed entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale ► Termine di decadenza dell’accertamento ridotto di un anno EY Tax Update 2016 4. TRANSIZIONE VERSO GLI E-AUDIT Introduzione della fatturazione elettronica tra privati Transizione necessaria anche dell’Italia verso gli E-AUDIT in considerazione dell’aumento esponenziale dei dati a disposizione dell’AdE Opportunità per le imprese EY Tax Update 2016 Strumento di prevenzione e self defense in considerazione dei nuovi termini di accertamento fiscale 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Principali trend nella governance fiscale ► La governance fiscale si esplica tramite: una funzione fiscale che è parte integrante del business aziendale con un focus primario sulle tematiche fiscali, sull’impatto dei flussi di cassa e sulla gestione del rischio un modello di gestione dei rischi fiscali che prevede l’implementazione di specifici controlli preventivi e di monitoraggio continuo sui processi critici aziendali, al fine di garantire la completezza e accuratezza dei flussi informativi rilevanti ai fini fiscali Analisi massive dei dati per la verifica della robustezza dei sistemi informativi e del comportamento nell’utilizzo degli stessi EY Tax Update 2016 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Il Monitoraggio attraverso le analisi dati massive delle transazioni / registrazioni contabili di riferimento, consente di rilevare carenze e anomalie nel disegno del processo di gestione degli adempimenti fiscali, nelle parametrizzazioni dei sistemi a supporto e nei comportamenti degli attori del processo. ► Analisi dell’intera popolazione dei dati aziendali ► Analisi specifiche sul processo che consentono di individuare: Principali caratteristiche Principali benefici EY Tax Update 2016 o disallineamenti tra le procedure in essere e la prassi operativa o potenziali incongruenze o errori e trend anomali del processo ► Rafforzamento del Sistema di Controllo Interno attraverso l’individuazione di anomalie e disallineamenti ► Individuazione di opportunità efficienza/efficacia dei processi ► Risultati oggettivi basati sull’analisi del 100% della popolazione di riferimento di miglioramento per una maggiore 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Il Monitoraggio non si focalizza esclusivamente su verifiche puntuali di potenziali anomalie / errori bensì, attraverso specifici indicatori di performance customizzati sulla realtà e sulle dinamiche aziendali, individua aree di miglioramento del processo. Risk Indicator Performance Indicator Attraverso un approccio top-down risk based vengono identificate potenziali anomalie, errori non intenzionali e trend anomali. I risk indicator si suddividono: Viene definita una serie di performance indicator che permettono una valutazione quali/quantitativa del processo e delle singole attività ad esso correlate: ► I livello: Risk Indicator di processo ► Indicatori quantitativi ► II livello: Risk Indicator di tipo statistico ► Indicatori qualitativi ► Indicatori di processo EY Tax Update 2016 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Nella prima fase di analisi e mappatura viene individuato il set informativo dei documenti tracciati sui sistemi informatici per la successiva richiesta delle basi dati custom. 50.000 fornitori 500.000 Fatture Passive 25.000 clienti Anagrafica clienti 100.000 Incassi Anagrafica fornitori Fatture Passive Pagamenti Fatture Attive Incassi 3000 utenti 300.000 Fatture Attive 91.700 modifiche all’anagrafica clienti 120.500 modifiche all’anagrafica fornitori 400.000 Pagamenti Dimensioni di analisi EY Tax Update 2016 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Agli ambiti di analisi precedentemente identificati vengono associati degli Obiettivi di Analisi a cui corrispondono uno o più Risk & Performance Indicator. Fiscale Performance Indicator Risk Indicator Macro fasi 1 2 Registro IVA R.I.1 Verifica della presenza di codice VAT con numero dei digit non coerente con lo Stato EU R.I.2 Verifica della presenza in anagrafica di Clienti / Fornitori cessati P.I.1 Verifica della presenza di anagrafiche fornitori con elevata frequenza di modifiche (es. campi termini di pagamento, coordinate bancarie, partita iva, ecc.) EY Tax Update 2016 3 Fatture Attive R.I.3 Verifica della presenza di fatture attive con data documento non valida R.I.4 Verifica della presenza di salti di numerazione delle fatture attive emesse P.I.2 Verifica della presenza di fatture attive registrate dopo oltre quindici giorni dalla data di emissione 4 Fatture Passive Autofatture R.I.5 Verifica della presenza di fatture con data registrazione antecedente alla data documento R.I.6 Verifica della presenza di importo IVA diverso da zero per fatture da EU verso extra EU P.I.3 Verifica della presenza di fatture passive registrate dopo oltre due anni dalla data di emissione P.I.5 Verifica della presenza di autofatture non coerenti con la fattura associata P.I.4 Verifica della presenza degli stessi beni / servizi acquistati dallo stesso fornitore con una diversa aliquota IVA applicata 5. IMPLICAZIONI per LE IMPRESE Le anomalie potenziali sono evidenziate attraverso la correlazione con i Risk & Performance Indicator e successivamente sottoposte a verifiche manuali / documentali, al fine di escludere dati rilevati che non rappresentino delle vere eccezioni (cd “falsi positivi”). STEP 1 START Analisi Analisi delle base dati attraverso la correlazione con i Risk & Performance Indicator per evidenziare potenziali anomalie. EY Tax Update 2016 STEP 2 Falso positivo ? No Approfondimento specifico STEP 3 Falso positivo ? Si Si STOP STOP Verifiche puntuali sulle singole transazioni registrate a sistema, al fine di individuare eventuali falsi positivi dovuti a peculiarità del business / particolari prassi aziendali. N o Analisi documentale Reporting Verifiche manuali sulla documentazione relativa alle potenziali anomalie. In particolare: ► contratto di riferimento; ► fatture cartacee; ► autorizzazione alla registrazione della fattura; ► ecc. Grazie! EY Tax Update 2016 EY Tax Update Milano, 10 maggio 2016 EY Tax Update 2016 NOVITÀ IVA - Nuove regole per l’emissione delle note di variazione - Riforma delle sanzioni sul reverse charge EY Tax Update 2016 Indice ►Modifica alle regole di emissione delle note di variazione IVA 3 ►Modifica delle sanzioni connesse alle violazioni del meccanismo del reverse-charge 6 ►Modifica dell’applicazione del meccanismo del reverse charge (brevi cenni) EY Tax Update 2016 19 Note di variazione IVA ► Novità principali Il nuovo articolo 26 del D.P.R. 633/72 interviene, in particolare, sulla disciplina delle note di variazione a seguito di morosità/infruttuosità delle procedure esperite nei confronti cessionario/committente, nei confronti del quale sono state precedentemente emesse fatture con IVA. Si applica a: Procedure concorsuali Accordi di ristrutturazione del debito Procedure esecutive individuali Concordato preventivo Momento dal quale la norma accorda il diritto all’emissione della nota di credito (o meglio, la detrazione) è anticipato EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA La possibilità di emettere la nota di credito è anticipata come segue: ► Procedure concorsuali: Sentenza dichiarativa del fallimento; Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa ► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento: Decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.F.); Pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato ► Procedure esecutive individuali: Pignoramento infruttuoso: dal verbale risulta mancanza di beni/crediti da pignorare, irreperibilità o inaccessibilità del debitore Aste deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di sospendere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità Concordato preventivo: Data di ammissione alla procedura ► EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Dichiarazione di fallimento: Normativa in vigore fino al 31/12/2016: ► ► in presenza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di variazione dal momento in cui è reso esecutivo il riparto dell’attivo, da un apposito decreto del giudice delegato in mancanza di un piano di riparto: è possibile procedere all’emissione della nota di credito e la conseguente detrazione dell’IVA è ammessa alla scadenza del termine per proporre ricorso al decreto di chiusura del fallimento Normativa in vigore dal 01/01/2017: ► il momento di emissione di una nota di credito IVA è anticipato al momento della sentenza di apertura del fallimento EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Liquidazione coatta amministrativa Normativa in vigore fino al 31/12/2016: ► E’ possibile emettere la nota di variazione decorso il termine di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bilancio, il conto della gestione, il piano di riparto Normativa in vigore dal 01/01/2017: ► Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Concordato preventivo e concordato fallimentare Normativa in vigore fino al 31/12/2016: ► ► Concordato fallimentare: l’emissione della nota di credito non è ammessa fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza di omologa Concordato preventivo: l’emissione della nota di credito è ammessa dopo il passaggio in giudicato del decreto omologazione del concordato Normativa in vigore dal 01/01/2017: ► Concordato fallimentare: data di ammissione alle procedure di concordato ► Concordato preventivo: decreto di ammissione alla procedura di concordato EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Accordi di ristrutturazione del debito e piani di risanamento: Per tali strumenti di soluzione negoziale della crisi, la norma precisa che è possibile emettere una nota di variazione rispettivamente: ► al momento di approvazione del decreto di omologazione in caso di accordo di ristrutturazione del debito (art.182-bis L.F.) ► alla pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle Imprese del piano di risanamento e di riequilibrio (art. 67, c. 3 lett. d)) EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Azioni esecutive individuali: Per le procedure proposte dal creditore, rimane il riferimento all’infruttuosità ovvero all’esito negativo delle procedure. La nuova norma specifica il momento in cui tali procedure possono considerarsi infruttuose: Pignoramento presso terzi: dal verbale di pignoramento risulta mancanza di beni/crediti da pignorare Pignoramento di beni mobili: dal verbale di pignoramento risulta: - la mancanza di beni da pignorare; - l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore; - l’irreperibilità del debitore; Asta deserta: se 3 aste di vendita del bene pignorato vanno deserte e si decide di sospendere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Il nuovo comma 5 dell’art. 26 del DPR 633/1972 conferma che il cessionario/ committente deve fare una registrazione IVA a debito in corrispondenza della variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore ► Tale obbligo del cessionario o committente non si applica nel caso di procedure concorsuali ► Risoluzione per inadempimento di contratti ad esecuzione periodica o continuativa: la nota di credito non è ammessa per le operazioni per cui entrambe le parti abbiano adempiuto alle rispettive obbligazioni EY Tax Update 2016 Note di variazione IVA ► Decorrenza - Applicabilità delle nuove disposizioni ai «casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016» - Possibilità di duplice interpretazione: - i) emissione delle note di variazione per le procedure concorsuali avviate dopo il 1 gennaio 2017 - ii) emissione delle note di variazione ammessa anche per le procedure concorsuali aperte prima del 31 dicembre 2016 ma non ancora concluse EY Tax Update 2016 Riforma delle sanzioni tributarie Con la Legge di Stabilità 2016, il legislatore ha anticipato al 1 gennaio 2016 l’entrata in vigore delle nuove sanzioni tributarie amministrative previste dal Decreto Legislativo 158/2015. EY Tax Update 2016 Sanzioni sul Reverse Charge ► Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2015 La sanzione per il cessionario o committente che ometteva di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge variava dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258; Se il cedente provvedeva irregolarmente in luogo del cessionario, o viceversa, la sanzione era pari al 3% dell’IVA irregolarmente assolta, salvo il diritto alla detrazione. Quanto sopra era applicabile anche in assenza di danno erariale EY Tax Update 2016 Sanzioni sul Reverse Charge ► Le novità CESSIONARIO OMETTE REVERSE CHARGE (Art. 6 comma 9-bis D.Lgs. 471/97) ► La sanzione per omesso reverse charge è da € 500 a € 20.000. ► Qualora l’operazione non risulti anche dalla contabilità generale la sanzione è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000 ► Ulteriori eventuali sanzioni: indebita detrazione: 90% dell’IVA indebitamente detratta infedele dichiarazione: da 90% a 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzata EY Tax Update 2016 Sanzioni sul Reverse Charge ► Le novità CEDENTE ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CESSIONARIO (Art. 6 comma 9-bis.1 D.Lgs. 471/1997) ► Il cessionario ha diritto a detrarre l’IVA applicata ► Cessionario e cedente sono solidalmente obbligati al pagamento di una sanzione da € 250 a € 10.000 ► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del cessionario, la sanzione applicabile a quest’ultimo è dal 90% al 180% dell’IVA EY Tax Update 2016 Sanzioni sul Reverse Charge ► Le novità CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN LUOGO DEL CEDENTE (Art. 6 comma 9-bis.2 D.Lgs. 471/1997) ► Il cedente non è chiamato ad applicare/versare imposta ► Salva la detrazione per il cessionario ► Cedente e cessionario sono solidalmente obbligati al pagamento di una sanzione da € 250 a € 10.000 ► In caso di intento di evasione/frode con prova di consapevolezza del cedente, la sanzione dovuta da quest’ultimo è dal 90% al 180% dell’IVA EY Tax Update 2016 Sanzioni sul Reverse Charge ► Le novità CESSIONARIO ASSOLVE IVA IN REVERSE CHARGE SU ACQUISTI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTI (Art. 6 comma 9-bis.3 D.Lgs. 471/1997) ► In sede di accertamento vanno espunti sia debito che credito IVA ► Il cessionario recupera IVA eventualmente non detratta Ex art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 i.e. limitazione a 1 anno oppure Ex art. 21, comma 2, D.Lgs n. 546/1992 indebito oggettivo, limitazione a 2 anni ► Nessuna sanzione ► Se applicato su «operazioni inesistenti»: sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile con minimo di € 1.000 EY Tax Update 2016 Novità – Reverse charge su laptop e tablet PC ► Le novità REVERSE CHARGE (Decreto Legislativo 24/2016) ► Ampliamento delle ipotesi di reverse charge, in vista di una maggiore conformità delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario ► Estensione del regime di reverse charge a tablet PC, laptop, console da gioco e cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale ► Normativa applicabile dal 2 maggio 2016 ► Applicabile alle operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2018 ► Nonostante la lettera della norma, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il reverse charge non trovava applicazione nell’ultima fase di commercializzazione di cellulari e PC: vale ancora? EY Tax Update 2016 Grazie! EY Tax Update 2016 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2016 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com EY Tax Update 2016 EY Tax Update Milano, 10 maggio 2016 EY Tax Update 2016 Nuovi OIC e impatti fiscali correlati EY Tax Update 2016 Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 ► Principio della sostanza (sulla forma) ► ► La norma prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». ► Viene superata così la formulazione previgente che, legandosi al concetto di «funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo», rendeva maggiormente difficile individuarne l’effettiva portata applicativa. Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto» significa presentare l’informazione finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla realtà economica del fatto o dell’operazione e non solo all’aspetto formale. EY Tax Update 2016 Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 ► Principio della sostanza (sulla forma) EY Tax Update 2016 ► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o contratto aziendale non può prescindere da una attenta comprensione del razionale degli stessi. Occorre inoltre identificare dei parametri chiave in base ai quali effettuare tali analisi di sostanza di un’operazione (es. trasferimento rischi e benefici). ► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso una applicazione più estesa del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, dall’altro una sua concreta declinazione nella pratica non può prescindere da futuri provvedimenti e/o interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di Contabilità o di legge. Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 ► Principio di rilevanza La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta». Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva: ► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità; ► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare il postulato. L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio contenuti in specifiche regole di informativa del codice. EY Tax Update 2016 Postulati di bilancio Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 ► ► ► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul processo decisionale degli utilizzatori di bilancio. La (ir)rilevanza è un concetto relativo, non è possibile pertanto individuare regola (es. valore-soglia) applicabile in tutte le situazioni. Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese controllate «irrilevanti». ► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe» ► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene possa, in linea generale: ► ► portare ad una maggiore significatività del bilancio, ► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti, ► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende. Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali in tema di impugnazione del bilancio. EY Tax Update 2016 Aspetti fiscali Le novità introdotte dal D. Lgs 139/2015 ► Le nuove regole sui bilanci introdotte dal D. Lgs 139/2015 nel codice civile non assumono rilevanza soltanto sotto il profilo civilistico, ma generano implicazioni anche dal punto di vista fiscale. ► Necessario coordinamento delle nuove regole civilistiche con l’attuale formulazione della normativa fiscale ► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle operazioni per derivazione dalla corretta applicazione dei principi contabili, venga estesa anche ai soggetti OIC, anche al fine di evitare diversità di trattamento ai fini fiscali tra soggetti IAS adopter e soggetti OIC PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, Art. 83 TUIR EY Tax Update 2016 Aspetti fiscali Modifiche di Sistema soggetti IAS Adopter Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter ► ► ► ► ► Le modifiche di criterio sono state introdotte dalla riformulazione dell’art. 83 del TUIR che ha sancito il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i soggetti IAS adopter La portata interpretativa delle modifiche dell’art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma» in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter) Ne consegue che i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale e linea guida per la corretta interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in dipendenza del diverso assetto contabile seguito; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di precisione viene introdotto il concetto secondo il quale il trattamento fiscale delle operazioni avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati. EY Tax Update 2016 Aspetti Fiscali Alcuni chiarimenti (riferimento agli IAS Adopter) Qualificazione Qualificare significa selezionare i fatti gestionali e inquadrarli in uno schema di riferimento al fine di poterli poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio. La qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole, il suo inquadramento nell’ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc. Classificazione Classificare in bilancio significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto) Imputazione temporale L’art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR. Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi, come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi EY Tax Update 2016 I profili qualificatori preludono sul piano logico a quelli classificatori e incidono inevitabilmente anche sui profili attinenti la rappresentazione dei fatti in bilancio Il momento di rilevazione del ricavo e del costo (nel bilancio IAS) deve perciò essere tenuto fermo anche sul piano della determinazione del reddito d’impresa Aspetti Fiscali Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma) Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica dell’operazione: la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione, piuttosto che alla voce dell’attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva. Come viene data applicazione pratica a tale principio generale? Legge Applicazione Pratica Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione. Principi Contabili Qual è la situazione ad oggi… Prevalenza della sostanza Presenza di specifiche disposizioni di legge OIC EY Tax Update 2016 Leasing Lease Back Perdite su Crediti In questo caso, il principio della sostanza sulla forma trova applicazione anche ai fini fiscali è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili. Art. 101, c 5: «[…]Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». Aspetti Fiscali Tematiche approfondite Principio Contabile Principali modifiche introdotte Status OIC 15 Crediti Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in consultazione OIC 19 Debiti Introdotto il criterio di valutazione del costo ammortizzato. Bozza in consultazione OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali I costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili, ma devono essere rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Bozza in consultazione OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali L’avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni. Bozza in consultazione OIC 12 Componenti straordinarie Eliminate dal Conto Economico le componenti straordinarie; inserita informativa in Nota Integrativa. In preparazione OIC 16 Immobilizzazioni Materiali Nuova formulazione delle regole da seguire al momento dell’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali. Bozza in consultazione OIC 29 Cambiamenti di Principi Contabili Le differenze tra i valori iscritti con le vecchie regole e quelli derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri devono essere imputate a Patrimonio Netto. Bozza in consultazione OIC – TBD Strumenti derivati Disciplina puntuale degli strumenti finanziari derivati Bozza in consultazione EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici Tema Costo Ammortizzato Fattore temporale Precedente impostazione Nuova impostazione Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato. Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la rilevazione dei crediti e dei debiti. Non esplicitato nel disposto normativo dell’art. 2426 del c.c. La rilevazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato deve essere effettuata tenendo conto del fattore temporale. Valore di presumibile di realizzo Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento. Esenzioni Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato. EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici ► Definizioni COSTO AMMORTIZZATO Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9) CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE” E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9) ► Applicazione A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono essere differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore (presumibile di realizzo) dei crediti EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici ► Rilevazione iniziale VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito o il debito. COSTI DI TRANSAZIONE I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo costante lungo la durata del credito. CALCOLO DEL TIE Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Di norma non sono ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su crediti futuri. EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici ► Rilevazione iniziale (continua) ATTUALIZZAZIONE In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno» calcolato con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di interesse di mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di quest’ultimi. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito. Il costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati se gli effetti derivanti sono irrilevanti EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici ► Valutazione successiva Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede: 1 partire dal valore iniziale del credito o del debito 2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza) 3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo 4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso in cui il tasso nominale sia variabile e parametrato al mercato). EY Tax Update 2016 Esemplificazioni EY Tax Update 2016 Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1) DATI C Importo finanziamento 200.000 R Rata annuale posticipata 56.402 n ia Numero rate 4 ct ie Up-front fee 10.000 Tasso interesse effettivo 7,244% Tasso nominale annuo *ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato EY Tax Update 2016 5% Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio finanziamento passivo (1) SVOLGIMENTO Costo di transazione (ct) a CE Quota capitale rimborsata Valore finale SP c d = b- c e=R-c f = a+ d - e 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633 3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593 4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0 10.000 200.000 Valore iniziale SP Oneri finanziari a CE (ie) Interessi attivi pagati con la rata a b = a x ie 1 190.000* 2 Anno tot. * valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000 EY Tax Update 2016 Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2) DATI EY Tax Update 2016 C S n VP Importo credito 200.000 Scadenza 36 mesi ia=ie Tasso interesse nominale = effettivo 0% im Tasso interesse mercato 3,574% Numero rate 1 Valore attuale credito 180.000 Costo ammortizzato Aspetti civilistici - esempio credito commerciale (2) SVOLGIMENTO Valore iniziale SP Proventi finanziari a CE (im) Interessi attivi (impliciti) pagati Costo di transazione (ct) a CE Quota capitale rimborsata Valore finale SP a b = a x im c d = b- c e=R-c f = a+ d - e 1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434 2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098 3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0 Anno Tot. 20.000 * valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita EY Tax Update 2016 Rilevazione dei crediti e dei debiti Aspetti civilistici ► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione 1. Applicazione retrospettica Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto (al netto dell’effetto fiscale) Rideterminazione del comparativo 2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 EY Tax Update 2016 Costo ammortizzato Aspetti fiscali La valutazione in base al tasso di rendimento effettivo comporta lo spostamento di alcuni costi, che per natura andrebbero allocati nei costi della produzione, nella gestione finanziaria. Tali costi infatti, concorrendo alla formazione del rendimento effettivo, costituiscono oneri finanziari da imputare a conto economico. ► Possibili impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP I costi accessori su finanziamenti, precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati sulla base della durata del prestito, dal 2016 concorrono a formare il tasso di rendimento effettivo e sono quindi imputati a Conto Economico come oneri finanziari. Tali costi, pertanto, non risultano più deducibili ai fini IRAP, comportando un incremento della base imponibile. ► Possibili impatti sul calcolo degli interessi deducibili I costi accessori su finanziamenti, imputati a Conto Economico come oneri finanziari, sono deducibili secondo le regole previste dall’art. 96 del TUIR. EY Tax Update 2016 Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici Tema Costi di Ricerca e Pubblicità Ammortamento costi impianto, ampliamento, sviluppo Ammortamento Avviamento Precedente impostazione Nuova impostazione Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi di sviluppo) al sussistere di determinati requisiti Eliminati dallo schema di bilancio, occorre di norma «spesarli» nell’esercizio. In specifiche circostanze possono essere capitalizzati tra i costi impianto, ampliamento e sviluppo. Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni Costi di sviluppo sono ammortizzati lungo la loro vita utile; se non stimabile, entro comunque 5 anni. (Costi di impianto ed ampliamento confermato il limite dei 5 anni) Sistematicamente entro un periodo di cinque anni ma è consentito anche un periodo superiore (purché non oltre la durata utilizzazione ed in ogni caso entro 20 anni) Ammortizzato secondo la sua vita utile*; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni * attuale proposta bozza OIC24 prevede che comunque ciò non possa portare ad un periodo ammortamento > 20anni EY Tax Update 2016 Costi di ricerca Aspetti civilistici ► Costi di ricerca Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente all’identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed aventi utilità generica Capitalizzabilità Costi di ricerca Costi di sviluppo Requisiti essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili essere riferiti ad un progetto realizzabile essere recuperabili EY Tax Update 2016 Costi di pubblicità Aspetti civilistici ► Costi di pubblicità In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento al sussistere dei relativi requisiti. Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento Generali dimostrabile l’utilità di tali costi correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società essere recuperabili Specifici non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start –up) esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso congruenza di tale rapporto EY Tax Update 2016 Immobilizzazioni Immateriali Aspetti civilistici ► Regole di prima applicazione Costi di ricerca e pubblicità I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29). Ammortamento costi di sviluppo Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29). Ammortamento avviamento Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione prospettica ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015. EY Tax Update 2016 Costi di ricerca e pubblicità Aspetti fiscali Disciplina fiscale ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, TUIR Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente: Nell’esercizio in cui sono state sostenute; In quote costanti, nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Costi sostenuti e capitalizzati negli esercizi precedenti (norma transitoria) Secondo quanto previsto dall’OIC 29, i costi precedentemente capitalizzati devono essere rettificati attraverso la rilevazione a Patrimonio Netto. Si può ipotizzare che tali costi continuino ad essere dedotti secondo l’originario piano di ammortamento, attraverso variazioni extracontabili in diminuzione. Costi sostenuti dal 2016 (norma a regime) Secondo quanto previsto dall’OIC 24, i costi sono imputati nel Conto Economico dell’esercizio di sostenimento Deducibilità integrale dei costi nell’esercizio di sostenimento. Risoluzione n. 95/2006, AdE, per i soggetti IAS adopter: la deduzione di tale tipologia di costi deve essere fatta in conformità alle scelte di bilancio, secondo quanto previsto dal principio di derivazione. EY Tax Update 2016 Avviamento Aspetti fiscali L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota Integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. ► Doppio binario civilistico-fiscale Ai sensi dell’art. 103, comma 3, TUIR, il periodo di ammortamento dell’avviamento fiscalmente rilevante è fissato per un periodo minimo di 18 anni. • Ammortamento civilistico pari a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto Economico è quello rilevante anche fiscalmente • Ammortamento civilistico inferiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18 e per la parte superiore da luogo a una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare luogo all’iscrizione di fiscalità anticipata • Ammortamento civilistico superiore a 18 anni: l’ammortamento imputato a Conto Economico è quello rilevante anche fiscalmente. EY Tax Update 2016 Componenti straordinarie Aspetti civilistici Eliminazione delle voci di costo e di ricavo relative alla sezione straordinaria del Conto Economico (voci E20 ed E21). Informativa in Nota Integrativa. In alcuni casi è già stata indicata dall’OIC la classificazione delle componenti di reddito. La bozza in consultazione dell’OIC 16 prevede che: le plus e le minusvalenze derivanti dall’alienazione di cespiti, anche per ridimensionamento dell’attività o riconversione produttiva, sono iscritte nelle voci A5 e B14 di CE; l’acquisizione di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito è rilevata in A5; la sopravvenienza passiva derivante dalla perdita di immobilizzazioni materiali per eventi estranei alla normale attività imprenditoriale è rilevata in A5, e l’eventuale rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5. EY Tax Update 2016 Componenti straordinarie Aspetti fiscali Con l’eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal 2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della produzione. ► Possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP Alcune delle poste classificate nell’aggregato E) di Conto Economico, e quindi teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. ► Possibili Impatti sulla determinazione del ROL EY Tax Update 2016 Componenti straordinarie Aspetti fiscali Principi di determinazione della base imponibile IRAP ► PRINCIPIO DI DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997 «La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997) ► PRINCIPIO DI CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997 Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997: «i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi». Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti rilevanti della base imponibile Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non rilevanti della base imponibile EY Tax Update 2016 Componenti straordinarie Aspetti fiscali ► Ove possibile, riferimento alla normativa esistente e alla combinata applicazione del principio di derivazione e correlazione Componente reddituale Trattamento IRAP Ad oggi Dal 2016 Rettifiche di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa (…) concorrono in ogni caso al valore della produzione”. Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa (…) concorrono in ogni caso al valore della produzione”. Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili non strumentali Rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento di criterio valutativo in precedenza adottato ► Negli altri casi sarà necessario un intervento di revisione delle disposizioni relative all’IRAP EY Tax Update 2016 Cambiamenti principi contabili, correzione errori Aspetti civilistici Tema Cambiamenti principi contabili Correzione errori esercizi precedenti Nuova impostazione Precedente impostazione Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati di norma retroattivamente; l’effetto cumulativo si calcola all’inizio del periodo ed è riflesso nel conto economico (tra i componenti straordinari) Imputata al conto economico dell’esercizio in corso (tra i componenti straordinari) Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati di norma retroattivamente; l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso Distinzione tra errore rilevante e non rilevante. Se rilevante di norma l’effetto cumulativo è contabilizzato sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso Se non rilevante è contabilizzato a conto economico Applicazione retroattiva Di norma implica anche la esposizione retroattiva dei dati comparativi EY Tax Update 2016 Cambiamenti principi contabili, correzione errori Aspetti civilistici ► Cambiamenti principi contabili Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se: è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili) I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso. EY Tax Update 2016 Cambiamenti principi contabili, correzione errori Aspetti civilistici ► Correzione errori Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. Errori rilevanti Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto ai soli fini comparativi la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se fosse stato corretto nell’esercizio di commissione Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente o cumulativo) o eccessivamente oneroso. Errori non rilevanti Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici Tema Rilevazione dei derivati Definizione Derivati Fair value EY Tax Update 2016 Precedente impostazione Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31) Nuova impostazione Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati al fair value in apposite voci di bilancio. Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39) L’OIC 3 contiene le linee guida per la determinazione del fair value, che in parte richiama i principi contabili internazionali Rimanda espressamente ai principi contabili internazionali (in particolare il par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair value) Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Definizioni Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società, è definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali; b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; c) è regolato a data futura EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Rilevazione Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi. Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico salvo nei casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono regole particolari. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Rilevazione (continua) Scorporo derivati Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato, se, e soltanto se: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali. Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario. Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Operazioni di copertura Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie: ► copertura delle variazione di fair value copertura di flussi finanziari Strumenti di copertura ammissibili strumento finanziario derivato un’opzione acquistata un’opzione venduta In caso di copertura di variazioni di fair value non è possibile suddividere in parti lo strumento e frazionare la relazione di copertura. Per gli strumenti designati invece alla copertura di flussi finanziari vi sono facoltative eccezioni al principio di designazione dello strumento della sua interezza: valore intrinseco delle opzioni, elemento spot dei forward, una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del sottostante). EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Operazioni di copertura (continua) ► Elementi coperti ammissibili ► attività e passività iscritte in bilancio impegni irrevocabili operazioni programmate altamente probabili elemento di patrimonio netto Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di copertura efficacia della copertura EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Operazioni di copertura (continua) ► Efficacia della copertura vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va fatta in termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di copertura l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Operazioni di copertura (continua) Fonte: OIC EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► ► Operazioni di copertura (continua) Coperture di fair value: contabilizzazione strumento di copertura al fair value tra le attività o passività elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente di rischio oggetto di copertura elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di rischio oggetto di copertura tra le attività o passività variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto economico: ► nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione strumento Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita «riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente efficace ; conto economico per l’eventuale componente inefficace. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► ► Operazioni di copertura (continua) Relazioni di copertura semplici Designazione di copertura La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto. A seguito della designazione Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate nella sezione D) del conto economico. Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato approssima lo zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti civilistici ► Regole di prima applicazione 1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i cambiamenti di principio (cfr. OIC 29) 2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla data di inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del rapporto economico tra strumento ed elemento coperto. Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di prima applicazione. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali ► Introduzione da parte dell’ Organismo Italiano di Contabilità di un nuovo principio contabile relativo agli strumenti finanziari derivati ► Le regole di contabilizzazione secondo i principi contabili italiani degli strumenti finanziari derivati sono di fatto equiparate a quelle previste dai principi contabili internazionali, con alcune particolarità. ► In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, è auspicabile che la disciplina fiscale riservata ai soggetti IAS adopter dall’ art. 112 TUIR venga estesa anche ai soggetti OIC. EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali ► ► La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall’art. 112 del TUIR che prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell’esercizio. Per i soggetti OIC, i componenti negativi di reddito derivanti dalla valutazione effettuata a fine esercizio sono soggette a specifiche limitazioni (comma 3). Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 112, non valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi: PRINCIPIO DI «DERIVAZIONE RAFFORZATA» Operazioni fuori bilancio Derivati «speculativi» o di negoziazione: derivati di trading o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente documentata o efficace EY Tax Update 2016 Derivati di copertura: copertura del valore corrente delle attività o passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa (cash flow hedge) Strumenti Finanziari - Derivati speculativi Aspetti fiscali ► Rilevazione del fair value imputata a conto economico ► I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno riconoscimento ai fini fiscali, nell’esercizio di imputazione a conto economico ► Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3 dell’art. 112 TUIR ► Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati “embedded”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell’art. 112 del TUIR ► Le componenti di reddito derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle società industriali e commerciali. EY Tax Update 2016 Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali ► Per i soggetti IAS adopter , l’art. 112 del TUIR rimanda alla definizione di derivati di copertura contenuta nello IAS 39: «Un derivato può configurarsi come uno strumento di copertura quando si prevede che il fair value o flusso finanziario ad esso connesso può compensare il fair value o flusso finanziario di un designato elemento coperto». ► Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 112 TUIR: Principio di simmetria valutativa: i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati classificati come di copertura del fair value dell’oggetto coperto (fair value hedge) EY Tax Update 2016 Strumenti Finanziari - Derivati di copertura Aspetti fiscali ► ► ► ► Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell’art. 96 del TUIR) Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su commodities) La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE. Tale riserva sarà inoltre trasferita a Conto Economico soltanto quando i ricavi/costi generati dall’operazione coperta influenzeranno il Conto Economico. Dal punto di vista fiscale, gli utili o le perdite concorrono alla determinazione della base imponibile al momento della loro imputazione a Conto Economico, come per la copertura degli interessi Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata EY Tax Update 2016 Strumenti finanziari derivati Aspetti fiscali ► Obbligo di documentazione − Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assume rilevanza fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura. ► Esempi di soluzione: − Utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione − Sottoscrizione autenticata del notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato (Art. 2703 Codice Civile) − Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici. EY Tax Update 2016 Grazie! EY Tax Update 2016 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2016 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com EY Tax Update 2016 EY Tax Update Milano, 10 maggio 2016 EY Tax Update 2016 PAS/Labour Law: nuovo welfare, remunerazione e flexible benefits EY Tax Update 2016 Nuove opportunità per il Welfare aziendale Normativa di riferimento ► Art. 51 del Testo Unico ► Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 Modifiche e macro aree di intervento: 1. Modifica Testo Unico 2. Premi di produttività e welfare aziendale EY Tax Update 2016 Modifiche al Testo Unico Art 51,comma 2, lett.f ► Vecchia normativa Opere e servizi c.d. «di utilità sociale» di cui all’art 100 TUIR, messi a disposizione della generalità (o di determinate categorie) di dipendenti e dei loro familiari ex art 12 TUIR ► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categoria di dipendenti e ai loro familiari ex art. 12 TUIR per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto art 100 comma 1 EY Tax Update 2016 Modifiche al Testo Unico Art 51,comma 2, lett.f – bis ► Vecchia normativa Le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenze degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari nonchè per le borse di studio a favore dei medesimi familiari. ► Nuova normativa in vigore dal 1° Gennaio 2016 Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari ex art 12 TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari EY Tax Update 2016 Modifiche al Testo Unico ► Nuovo art 51, comma 2, lett. f-ter): Le somme e le prestazioni erogate da datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art 12 TUIR Circolare 2 del 2005: definizione di soggetti non autosufficienti EY Tax Update 2016 Modifiche al Testo Unico Schema di sintesi Lettera f Lettera f-bis Lettera f-ter Destinatari Generalità o categorie di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ovvero loro familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (anche non a carico) Prestazioni agevolate Opere o servizi (= no somme) aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Presupposti Erogazione del datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Limiti Nessun limite di reddito al fine della fruizione delle opere o servizi. Nessun limite al valore delle opere o servizi offerti e/o oggetto di accordo EY Tax Update 2016 Somme (= rimborsi spese documentate), servizi e prestazioni per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, frequenza ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio in favore dei citati familiari Somme (= rimborsi spese documentate) e prestazioni per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 (anche non a carico) Utilizzo dei voucher ► Comma 3 – bis art. 51 Tuir « ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale» Condizioni per l’utilizzo dei voucher (art, 6 decreto): Utilizzabili solo dal titolare e non cedibili, Non monetizzabili, Diritto all’utilizzo del bene/prestazione/servizio per importo pari al valore nominale del voucher senza possibilità di integrazioni, Possibilità di cumulare beni e servizi in un unico voucher EY Tax Update 2016 Il premio produttività e il welfare aziendale art. 1, comma 182, Legge n . 208 del 2015 Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali comunali e regionali) pari al 10% laddove congiuntamente sussistano le seguenti condizioni: Aziende appartenenti al settore privato Somme legate ad incrementi di produttività, redditività, efficienza (..) e partecipazione agli ulili dell’ impresa Contratti aziendali o territoriali di cui all’art 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Limite complessivo somme agevolabili di 2.000 euro lordi (elevabili a 2.500 euro in alcuni casi) e limite reddito lavoratore di 50.000 euro EY Tax Update 2016 Il premio produttività e il welfare aziendale Novità: Possibilità di esentare (anche da tassazione agevolata del 10%) la parte del premio - erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali - che il dipendente decide di sostituire con alcuni beni e servizi Il decreto attuativo definisce: i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione strumenti e modalità del coinvolgimento paritetico dei lavoratori le ulteriori modalità attuative ed efficacia EY Tax Update 2016 Legge di Stabilità 2016 In attesa di ulteriori chiarimenti.. Area di intervento Spunti per la discussione Premi di produttività e welfare • Limite del premio sostituibile Modifiche al Testo Unico • Deducibilità del costo per il datore di lavoro • Facoltà o obbligo da parte del datore di lavoro nell’offerta e del dipendente nella scelta della sostituzione? • Definizione anziani e non autosufficienti • Spese sostenute per Babysitter Utilizzo Voucher • Modalità di definizione del bene/prestazione/servizio legittimato dal voucher. Buono mono-uso vs multiuso • Modalità di cumulo dei voucher EY Tax Update 2016 Grazie! EY Tax Update 2016 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2016 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com EY Tax Update 2016