Regolamento, allegato alla deliberazione n. 467 del 13/05/2009, in

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Regolamento, allegato alla deliberazione n. 467 del 13/05/2009, in
Allegato alla deliberazione
n.467 del 13/05/2009
REGOLAMENTO
IN TEMA DI BENI OFFERTI IN COMODATO
D’USO, IN DONAZIONE, IN VISIONE O IN
PROVA E DI OBLAZIONI
Autore:Affari Generali C\regolamento donazioni.doc Lombardi
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INDICE
Art. 1
Oggetto del Regolamento………………………….
pag. 3
Art. 2
Gestione e Controllo del procedimento ………
pag. 3
Art. 3
Atto introduttivo del procedimento…….………
pag. 4
Art. 4
Istruttoria: parte I…………………………………
pag. 4
Art. 5
Istruttoria: parte II………………………..………
pag. 4
Art. 6
Conclusione del procedimento………..………
pag. 5
Art. 7
Capacità di donare………………………..………
pag. 6
Art. 8
Validità ………………..………………………………
pag. 6
Art. 9
Disposizioni finali……..……………………..………
pag. 6
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Art. 1
(Oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli
adempimenti conseguenti a donazioni di beni mobili e somme di denaro di cui
all’art. 783 del cod. civ. “Donazioni di modico valore”, comodato d’uso e
concessione in visione o in prova di beni mobili.
Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni
di importo – singolarmente – non superiore ad Euro 20.000,00
(ventimila/OO).
Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme
previste agli articoli seguenti e sono valide purchè sia stata effettuata la
tradizione (consegna del bene).
Fuori dai casi definiti di modico valore, come sopra definiti, la donazione deve
essere fatta con la forma dell’atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi
dell’art. 782 codice civile.
Art. 2
(Gestione e Controllo del procedimento)
La gestione e il controllo del procedimento di cui trattasi è in capo al Servizio
Affari Generali a cui spettano in particolare:
1. la preparazione degli atti istruttori, quali la raccolta dei pareri;
2. la redazione degli atti a rilevanza esterni;
3. la predisposizione degli atti deliberativi.
Gli adempimenti conseguenti all’avvenuta accettazione del bene e/o di una
somma di denaro sono in capo ai seguenti Servizi Aziendali:
-
-
presa in carico (inventario) e restituzione del bene concesso in comodato
d’uso, in visione o in prova: Servizio Approvvigionamenti, Servizio Tecnico
Patrimoniale, Servizio Informativo, Ingegneria Clinica;
acquisizione di beni a seguito di una donazione in denaro: Servizio
Approvvigionamenti secondo le ordinarie procedure di acquisto,
gestione contabile del bene, incasso della somma elargita e le relative
registrazioni contabili: Servizio Economico Finanziario;
manutenzioni fatta eccezione per apparecchi hardware e software: Servizio
Tecnico Patrimoniale, Servizio Tecnologie Biomediche;
manutenzioni su apparecchi hardware e software: Servizio Informativo
aziendale;
profili di sicurezza ai sensi del D.lgs 81 del 2008: Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale.
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Art. 3
(Atto introduttivo del procedimento)
L’Offerta di donazione deve essere preceduta da una lettera della società,
associazione e/o privato cittadino indirizzata al Direttore Generale che segnala
la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro.
La lettera deve indicare espressamente che il bene è oggetto di donazione,
nonché eventualmente la struttura e/o il Servizio destinatario del bene e, ove
possibile, indicare il valore del bene stesso.
Qualora la donazione sia vincolata all’utilizzo del bene ovvero della somma ivi
indicata per una determinata finalità, essa deve essere espressamente indicata
nella lettera di donazione.
La concessione dell’uso del bene a titolo di comodato, concessione in visione
e/o prova devono essere precedute da una lettera della società, associazione
e/o privato cittadino che segnala la disponibilità a fornire il bene indicando
espressamente che il bene è oggetto di comodato ovvero di visione ovvero di
prova.
Inoltre deve essere indicato il valore di mercato del bene stesso, la durata della
concessione in uso, eventuali limitazioni e/o condizioni di utilizzo del bene, le
modalità di restituzione, l’assenza di vincoli all’acquisto di eventuale materiale
di consumo, altro dedicato/esclusivo, precisando che dovranno avvenire in ogni
caso senza onere a carico dell’azienda.
Nel
caso
in
cui
il
donatore/concedente
vincoli
la
donazione/comodato/prova/visione ad una determinata finalità, il bene può
essere accettato solo qualora la suddetta finalità sia lecita, compatibile con
l’interesse pubblico ed i fini istituzionali dell’Azienda e non comporti, a giudizio
dell’Azienda, un onere eccessivo rispetto all’entità della donazione stessa e alla
programmazione aziendale.
Art. 4
(Istruttoria: parte I)
La lettera di cui all’art. 3 è protocollata ed assegnata al Servizio Affari generali
la quale:
-
-
verifica la completezza dell’offerta di donazione/comodato/prova messa in
visione e acquisisce le ulteriori informazioni necessarie ai sensi del
precedente art. 3;
verifica la capacità di donare ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento e
da quanto disposto in materia dal codice civile;
provvede ad acquisire tutti i pareri necessari per l’istruttoria con particolare
riferimento a:
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1. Parere del Responsabile del Servizio cui il bene è destinato circa la
necessità del bene rispetto alle esigenze di funzionamento del servizio. In
caso di somme di denaro, il Responsabile del Servizio può segnalare la
necessità di acquisire strumenti e/o attrezzature necessarie al Servizio
stesso,
2. Parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
qualora la preso in carica e l’utilizzo del bene comporti possibili profili di
rischio per la sicurezza dei lavoratori, quali, a titolo esemplificativo, il
rischio elettrico nel caso di donazione di personal computer;
3. Parere tecnico in merito alla compatibilità del bene offerto (ovvero del
bene che il responsabile del Servizio intende acquisire a seguito di una
donazione in denaro) rispetto al patrimonio mobiliare dell’Azienda e alle
finalità di utilizzo del ben stesso, parere espresso dai Servizi
Approvvigionamenti, Tecnico-Patrimoniale, Affari Generali, Sistemi
Informativi, a seconda della natura e della provenienza del bene in
questione,
4. Parere legale in merito alla liceità della finalità ovvero ad altre questioni
di carattere giuridico, parere espresso dal Servizio Affari Generali e dal
Servizio Approvvigionamenti
Art. 5
(Istruttoria: parte II)
I pareri previsti dall’articolo precedente sono trasmessi al Servizio Affari
Generali entro 10 gg. dal ricevimento della relativa richiesta. I pareri sono resi
per iscritto con le modalità ordinarie previste per le comunicazione interne.
Art. 6
(Conclusione del procedimento)
Esaurita la fase istruttoria, il Servizio Affari Generali predispone:
- atto deliberativo di presa d’atto dei beni donati/concessi in uso/in visione/in
prova e delle donazioni in denaro ricevute;
- la lettera di accettazione a firma del Direttore Generale riportante altresì i
doverosi
sentiti ringraziamenti e ne cura la trasmissione al
donatore/concedente.
Il Servizio Affari Generali comunica l’avvenuta donazione alle Strutture
Organizzative competenti per gli adempimenti conseguenti di cui all’art. 2.
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Art. 7
(Capacità di donare)
Non può essere accettata la donazione proveniente da soggetto che non ha la
piena capacità di disporre del bene donato.
Non può essere accettata la donazione del tutore del genitore per la persona
incapace da essi rappresentata.
Non può essere accettata la donazione effettuata su mandato con cui si
attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di
determinare l’oggetto della donazione.
Le donazioni effettuate in violazione dei divieti sopra elencati sono nulle.
Art. 8
(Validità)
Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione con deliberazione
del Direttore Generale ed ha validità fino a diverse determinazioni formalmente
assunte dal Direttore Generale stesso.
Art. 9
(Disposizione finali)
Il presente Regolamento è pubblicato:
-
albo aziendale;
sito aziendale.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa D. Peraldo
Addetto all’istruttoria:
Sig.a M. Lombardi
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(Fac- simile)
AL DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda Ospedaliera
OSPEDALE SAN CARLO
BORROMEO DI MILANO
- MILANO -
Oggetto:
Donazione/Comodato.
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________
(società/associazione/cittadino) segnala la disponibilità a fornire il bene/somma
caratteristiche e descrizione del bene :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
del valore di euro _____________________ da destinare al Servizio di
__________________________________
per
le
seguenti
finalità
________________________________________
Dichiaro/a l’assenza
dedicato/esclusivo.
di
vincoli
ad
acquistare
materiale
di
consumo
______________________
(firma della società/associazione/cittadino)
Format contratto di comodato
CONTRATTO DI FORNITURA IN COMODATO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da avere tra le parti tutti gli effetti di Legge,
TRA
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”con sede in Milano (MI), Via Pio II n. 3 Partita I.V.A. 11385730152 – qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio G. Mobilia, qui di
seguito per brevità denominato “COMODATARIO”
E
---------------------------------- di seguito per brevità indicata come “COMODANTE”
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Il COMODANTE dà e concede in comodato al COMODATARIO, che a tal titolo riceve ed accetta le
seguenti apparecchiature/attrezzature che utilizzerà sotto la Sua esclusiva responsabilità
apparecchio:
modello:
completo di:
Accessori
luogo di installazione: presso ---------------Articolo 2
Il valore di stima complessivo dell’apparecchiatura concordato tra le parti a titolo di mera
rappresentazione ammonta a euro __________________________
Articolo 3
Eventuali danneggiamenti, guasti o cattivi funzionamenti delle attrezzature, spese relative alla
copertura assicurativa, nonché tutte le spese di trasporto e/o riparazione degli strumenti, installazione,
manutenzione e verifiche periodiche, sono a carico del COMODANTE.
Il COMODANTE, in caso di malfunzionamento degli strumenti, provvederà, previo collaudo, alla
sostituzione degli stessi con strumenti perfettamente funzionanti nel giro di 72 ore (tempi tecnici) dalla
eventuale segnalazione.
Art. 4 - Utilizzazione del sistema
Il COMODATARIO si impegna ad impiegare ed utilizzare le apparecchiature fornite secondo l’uso per cui
sono state progettate, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dal COMODANTE e delle istruzioni
che quest’ultimo si riserva di impartire.
In particolare, ogni tipo di intervento manutentivo sulle apparecchiature dovrà essere effettuato
esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
Il COMODATARIO si impegna, altresì, a prendere tutte le precauzioni affinchè le apparecchiature siano
mantenute in buono stato d’uso ed a un livello tecnico adeguato per tutta la durata della fornitura.
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Il COMODATARIO garantisce, altresì, che l’utilizzazione delle apparecchiature avverrà nel pieno rispetto
delle norme vigenti in materia. In particolare, l’utilizzazione verrà affidata esclusivamente a personale
specializzato, debitamente autorizzato al compimento di tali attività.
A tal fine il COMODANTE dichiara che le apparecchiature sono in regola con la normativa italiana e
comunitaria in materia e sono corredate da un apposito manuale per la corretta utilizzazione.
Art. 5 - Responsabilità
L’impiego dei sistemi forniti avverrà sotto l’esclusiva responsabilità del COMODATARIO.
Lo stesso si impegna a tenere indenne il COMODANTE, da qualsiasi pretesa risarcitoria che avesse a
subire in conseguenza di danni che traggano origine o siano collegate all’utilizzazione dei sistemi stessi.
Il COMODANTE si assume ogni responsabilità in ordine agli interventi manutentivi e preventivi da lui
effettuati, ivi comprese tutte le sostituzioni di parti di ricambio.
La responsabilità del COMODANTE è comunque esclusa nel caso in cui il malfunzionamento
dell’apparecchiatura sia dovuto direttamente o indirettamente ad una o più delle seguenti cause:
¾ Dolo o negligenza del COMODATARIO dei suoi dipendenti o di altre persone da egli autorizzate.
¾ Uso improprio del generatore e/o uso di materiale di consumo non suggerito dal COMODANTE.
¾ Modifiche o cambiamenti non autorizzati dal COMODANTE,.
¾ Riparazioni di danni e/o aumenti dei tempi operativi d’intervento dovuti a negligenza, eventi
accidentali o uso non corretto da parte del COMODATARIO, compresi, senza limitare le
generalità della presente clausola, i malfunzionamenti dell’alimentazione esterna o altro
malfunzionamento non imputabile al generatore.
¾ Riparazioni di danni o aumenti dei tempi operativi d’intervento dovuti ad un uso diverso da
quello per cui il generatore è stata progettato, come indicato nell’apposito manuale.
¾ Il COMODATARIO si assume la responsabilità del rispetto delle specifiche e delle procedure di
collaudo e di conformità richieste dalle autorità locali.
Articolo 6
Il COMODANTE, garantisce che l’attrezzatura concessa in comodato è conforme alle normative di
sicurezza vigenti, inoltre, dovrà essere sottoposta a collaudo alla presenza di un addetto del Servizio di
Ingegneria Clinica e/o di un Responsabile del Reparto dove la stessa verrà installata.
Articolo 7
Il presente contratto ha una durata di anni uno, rinnovabile tacitamente sino ad un massimo di 5 anni,
salvo disdetta con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
Il COMODATARIO si obbliga comunque a restituire l’apparecchiatura al COMODANTE alla scadenza del
presente contratto e/o appena questi ne faccia richiesta, senza precisare il motivo della restituzione,
comunque con l’impegno di dare preavviso alla richiesta almeno tre mesi prima a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 8 - Cessione del contratto
E’ fatto divieto al COMODATARIO di cedere il presente contratto, senza il preventivo consenso scritto
del COMODANTE.
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto per inadempienza del COMODATARIO alle previsioni
contemplate negli articoli:
4. - Utilizzazione del sistema
8.- Cessione del contratto.
Articolo 10
Eventuali spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del COMODANTE.
PAG. 2
Per quanto qui non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e
seguenti del C.C.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano lì, ……….
IL COMODANTE
IL COMODATARIO
Az. Osp. Ospedale San Carlo Borromeo
Il Direttore Generale
__________________________
__________________________