2° semestre 1997 - Servizi per la PA

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2° semestre 1997 - Servizi per la PA
bollettino
giuridico
ambientale
2° Semestre 1997
Assessorato all’Ambiente
18
REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AMBIENTE
Direzione 22 - Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione - Gestione Rifiuti
Settore 22.2 - Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale
www.regione.piemonte.it/ambiente
ISSN 1120-3056
Direttore Responsabile: Roberto Salvio
Impostazione grafica e allestimento
CSI-Piemonte
INTRODUZIONE
La pubblicazione di una raccolta di normativa ed atti amministrativi di interesse ambientale
risponde all’esigenza degli operatori del settore e del pubblico interessato di avere a disposizione l’insieme dei provvedimenti emanati nel corso degli anni, sia di carattere generale che
relativi ad aspetti specifici delle problematiche ambientali.
Il Bollettino Giuridico Ambientale raccoglie le normative e gli atti di indirizzo emanati a livello
comunitario, statale e regionale, secondo l’ordine cronologico con il quale sono stati pubblicati, tenuto conto della rilevanza giuridica che la pubblicazione riveste ai fini della entrata in
vigore dei singoli provvedimenti.
La pubblicazione del Bollettino Giuridico Ambientale, avviata nell’anno 1989, è semestrale.
Ciascun numero è suddiviso in tre sezioni, che contengono gli atti di rispettiva competenza:
Comunità Europea
Stato
Regione
Sono stati inseriti - nelle sezioni Stato e Regione - alcuni provvedimenti di competenza di soggetti operanti a livello nazionale, sovraregionale o regionale, quali Comitati o Autorità (es.
Autorità di Bacino), in considerazione dell’interesse che essi rivestono per la conoscenza delle
problematiche ambientali
La classificazione per tipologia di argomento, presente nei primi sedici numeri, non viene più
effettuata, in quanto resa inapplicabile per la complessità e la trasversalità che caratterizzano
la produzione giuridica ambientale. La possibilità di ricerca dei testi per argomento sarà invece mantenuta sulla versione informatizzata del Bollettino Giuridico Ambientale.
Viene invece mantenuta la sezione “citazioni”, nella quale sono riportati, seppure in modo non
esaustivo, i titoli di provvedimenti diversi, riconducibili per alcuni aspetti ai temi ambientali,
pubblicati nel semestre di riferimento.
LEGENDA
Elenco delle principali abbreviazioni
Acc.
ACCORDO
G.U.C.E
GAZZETTA UFFICALE COMUNITÀ EUROPEE
B.U.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE
L.
LEGGE
C.I.P.E.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
L.C.
LEGGE COSTITUZIONALE
L.R.
LEGGE REGIONALE
CIR.R.
CIRCOLARE REGIONALE
O.M.
ORDINANZA MINISTERIALE
CIR.M.
CIRCOLARE MINISTERIALE
P.A.
PUBBLICA AMMlNlSTRAZlONE
COM.M.
COMUNICATO MINISTERIALE
COM.R.
COMUNICATO REGIONALE
REG.CE
REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE
DEC.CE
DECISIONE COMUNITÀ EUROPEE
RAC.CE
RACCOMANDAZIONE COMUNITÀ EUROPEE
D.C.R.
DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE
R.D.
REGIO DECRETO
D.G.R.
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
RIS.CE
RlSOLUZIONE COMUNITÀ EUROPEE
Del.
DELIBERAZIONE
R.D.L.
REGIO DECRETO LEGGE
Del.Aut.
Bacino
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ Dl BACINO
DEL FIUME PO
T.U.
TESTO UNICO
app.
appendice
D.l.
DECRETO INTERMINISTERIALE
art. artt.
articolo/i
D.L.
DECRETO LEGGE
cpv.
capoverso
D.Lg./D. Lgs
DECRETO LEGISLATIVO
let. Iett.
Iettera/e
D.M.
DECRETO MINISTERIALE
n.
numero
D.P.C.M.
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI
p. pag.
pagina/e
D.P.R.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
par. §
paragrafo
D.P.G.R.
DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
reg.
regolamento
DIR.CE
DIRETTIVA COMUNITÀ EUROPEE
s.n.
senza numero
DIR.P.C.M.
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
suppl.
supplemento
GAZZETTA UFFICALE REPUBBLICA ITALIANA
tab.
tabella
G.U.
INDICE
ATTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Decisione della Commissione del 27 maggio 1997, 97/ 622/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Decisione della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva
91/692/CEE del Consiglio)
(G.U.C.E n. L 256 del 19 settembre 1997)
Regolamento della Commissione del 27 giugno 1997, n. 1237/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n.
2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi
(G.U.C.E. n. L 173 del 1 luglio 1997)
Regolamento della Commissione del 18 luglio 1997, n. 1390/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio,
relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico
(G.U.C.E. n. L 190 del 19 luglio 1997)
Direttiva della Commissione del 29 luglio 1997, 97/49/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(G.U. n. 223 del 13 agosto 1997)
Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1997, 97/57/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
(G.U.C.E. n. L 265 del 27 settembre 1997)
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 1997, 97/56/CE . . . . . . . . . . .24
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante sedicesima modifica della
direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di
immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi
(G.U.C.E. n. L 333 del 4 dicembre 1997)
Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1997, 97/62/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(G.U.C.E. n. L 305 dell’ 8 novembre 1997)
Regolamento della Commissione del 18 novembre 1997, n. 2307/97 . . . . . . . . . . . . . . . .38
Regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio
(G.U.C.E. n. L 325 del 27 novembre 1997)
Direttiva della Commissione del 5 dicembre 1997, 97/69/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(G.U.C.E. n. L 343 del 13 dicembre 1997)
Regolamento della Commissione del 15 dicembre 1997, n. 2551/97 . . . . . . . . . . . . . . . .42
Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di
esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
(G.U.C.E. L 349 del 19 dicembre 1997)
ATTI DELLO STATO
Decreto Ministeriale 20 marzo 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
(G.U. n. 170 del 23 luglio 1997)
Decreto Ministeriale 4 aprile 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose,
relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza
(G.U. n.169 del 22 luglio 1997)
Decreto Ministeriale del 28 aprile 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
(Suppl. alla G.U. n. 192 del 19 agosto 1997)
Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Circolare Ministeriale 22 luglio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà
di accesso in materia ambientale
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 1997)
Circolare Ministeriale 23 luglio 1997, n. 2433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione
in materia di rischi di incidenti rilevanti
(G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997)
Decreto Ministeriale 29 luglio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque
(Suppl. alla G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997)
Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 162263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel
(G.U. n. 184 dell’8 agosto 1997)
Decreto Ministeriale 1° agosto 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo"
(Suppl. alla G.U. n. 204 del 2 settembre1997)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
(Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo ambientale
(G.U. n. 239 del 13 ottobre 1997)
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Metodologia di misura del rumore aeroportuale
(G.U. n. 267 del 15 novembre 1997)
Legge 4 novembre 1997, n. 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
(G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997)
Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di
rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio
(G.U. n. 261 dell'8 novembre 1997)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . .111
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
(G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997)
Decreto Ministeriale 21 novembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni
(G.U. n. 278 del 28 novembre 1997)
Comunicato 6 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Comunicato 6 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
ATTI DELLA REGIONE
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 giugno 1997, n. 122-19675 . . . . . . . . . . . . .121
Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al
Decreto Legislativo n. 22/97
(B.U. n. 25 del 25 giugno 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 1997, n. 201-21036 . . . . . . . . . . . . . . .126
L.R. n. 59/95. Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi ad
Associazioni di volontariato ed alle Cooperative per il recupero dei rifiuti. Modalità di
presentazione delle domande e dei progetti
(B.U. n. 34 del 27 agosto 1997)
Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo)
(B.U. n. 31 del 6 agosto 1997)
Deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 1997, n. 436-11546 . . . . . . . . . . . . . .132
Piano regionale di gestione del rifiuti
(Suppl. al B.U. n. 38 del 29 settembre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 3 settembre 1997, n. 227-22471 . . . . . . . . . . .142
Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale - Norme attuative
(B.U. n. 41 del 15 ottobre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 1997, n. 43-23052 . . . . . . . . . . . 143
Emergenza smaltimento rifiuti speciali "assimilabili agli urbani" - Atto di indirizzo
regionale
(B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 1997, n. 40-23049 . . . . . . . . . . . 144
L.R. 8 agosto 1997 n. 51: indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico, competente alla gestione delle procedure connesse con l'applicazione del D.P.R. 24 maggio
1988 n. 203 e all'adozione dei provvedimenti conseguenti
(B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 1997, n. 21-23158 . . . . . . . . . . . 146
Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico in relazione alla modifica delle autorizzazioni per le emissioni In atmosfera rilasciate per l'installazione di gruppi motore a
combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica. - Art. 11 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203
(B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 1997, n. 84-23279 . . . . . . . . . . 147
L.R. 13 aprile 1995 n. 59 art.28: Deleghe alle Province. Disposizioni di indirizzo
(B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997)
Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 1997, n. 31-23227 . . . . . . . . . . 148
Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del
servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia
ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione - tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori
(Suppl al B.U. n. 51 del 24 dicembre 1997)
Citazioni e riferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Volumi già pubblicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Atti della
Comunità
Europea
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
27 maggio 1997, 97/622/CE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
Decisione della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati
membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione
della direttiva 91/692/CEE del Consiglio)
(G.U.C.E. n. L 256 del 19 settembre 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio,
del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente (1), in particolare gli articoli 5 e 6,
nonché l'allegato VI;
vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio,
del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE
della Commissione (3);
vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio,
del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (5);
vista la direttiva 94/62/CE del Consiglio e del
Parlamento europeo, del 20 dicembre 1994,
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6);
considerando che l'articolo 8, paragrafo 1
della direttiva 91/689/CEE prescrive che gli
Stati membri trasmettano alla Commissione
informazioni sull'attuazione della presente direttiva nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE;
considerando che l'articolo 17 della direttiva
94/62/CE prescrive che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva in conformità con l'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE;
considerando che l'articolo 16 della direttiva
75/442/CEE è stato sostituito dall'articolo 5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
GU
GU
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
L
L
377
194
135
377
168
365
del
del
del
del
del
del
31.12.1991, pag. 48.
25.7.1975, pag. 39.
6.6.1996, pag. 32.
31.12.1991, pag. 20.
2.7.1994, pag. 28.
31.12.1994, pag. 10.
della direttiva 91/692/CEE, che prescrive agli
Stati membri di trasmettere alla Commissione
informazioni sull'attuazione di talune direttive
comunitarie in forma di relazione settoriale;
considerando che tale relazione deve essere
basata su un questionario su uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura
prevista all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;
considerando che la prima relazione settoriale coprirà il periodo dal 1998 al 2000 compreso;
considerando che le misure previste dalla
presente decisione sono conformi al parere
espresso dal comitato istituito in conformità
dell'articolo 6 della suddetta direttiva,
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I questionari allegati alla presente decisione,
relativi alle direttive 91/689/CEE e 94/62/CE,
sono approvati.
Art. 2
Gli Stati membri utilizzeranno tali questionari come base per l'elaborazione delle relazioni
settoriali che sono tenuti a inviare alla
Commissione ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 17 della
direttiva 94/62/CE.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
13
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DEC.97/622/CE
ALLEGATO
7.
a) Sono state adottate norme generali che consentono deroghe in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli.
c) Se la risposta ad a) è affermativa e se le norme di
cui all'articolo 3, paragrafo 2 non sono state trasmesse alla Commissione, illustrarne i motivi.
8.
a) Le autorità competenti svolgono opportuni controlli periodici presso i produttori di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare la frequenza dei controlli.
9.
a) I produttori di rifiuti pericolosi, gli stabilimenti e le
imprese di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo
2, sono tenuti a tenere registri, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli, inclusi i dettagli relativi ad eventuali forme
standardizzate in uso.
ELENCO DEI QUESTIONARI
1. Questionario relativo alla direttiva 91/689/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (1),
come modificata dalla direttiva 94/31/CE (2).
2. Questionario relativo alla direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994,
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (3).
QUESTIONARIO
sul recepimento e l'applicazione della direttiva
91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, come
modificata dalla direttiva 94/31/CE
Non è necessario ripetere informazioni trasmesse in
precedenza, purché si indichi chiaramente dove e quando tali informazioni sono state fornite.
I. Recepimento nell’ordinamento nazionale
1. a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono
nell'ordinamento nazionale la direttiva 91/689/CEE
come modificata? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
2. a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono
nell'ordinamento nazionale la decisione 94/904/CE
del Consiglio, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della
direttiva 91/689/CEE? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
II. Attuazione della direttiva
3.
14
a) Si è considerato che altri rifiuti, non figuranti nell'elenco di cui alla decisione del Consiglio 94/904/CE,
possiedono una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva del Consiglio
91/689/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4,
secondo trattino di detta direttiva? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, se ne è data
notifica alla Commissione? (Sì/No)
c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi.
10. a) Sono state prese le misure necessarie ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli.
c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
11. a Sono stati elaborati, ai sensi dell'articolo 6, piani di
gestione dei rifiuti? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
c) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare se tali
piani di gestione dei rifiuti sono stati elaborati
separatamente o nell'ambito dei piani generali di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva
75/442/CEE.
d) Se i piani di gestione dei rifiuti sono stati elaborati
separatamente dai piani generali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, indicare, sulla base dei dati a disposizione o precisando
che si tratta di cifre stimate, le seguenti quantità:
(t/anno)
Rifiuti pericolosi
4.
a) Sono stati presi provvedimenti per distinguere i
rifiuti pericolosi domestici dai rifiuti pericolosi non
domestici? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è positiva, precisare i dettagli.
Rifiuti totali prodotti (4), di cui:
riciclati 4: ...............................................................
inceneriti (4): ...........................................................
inceneriti con recupero energetico (4): .....................
5.
a) Sono state prese le misure necessarie in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli.
c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
messi a discarica (4): ...............................................
altro (precisare) (4): ..................................................
riciclati (5): ..............................................................
6.
a) Sono state prese le misure necessarie in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli.
c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20
(2) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.
(3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
inceneriti (5): ...........................................................
inceneriti con recupero energetico (5): .....................
messi a discarica (5): ...............................................
altro (precisare) (5): ..................................................
(4) All'interno dello Stato membro.
(5) Al di fuori dello Stato membro.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DEC.97/622/CE
e) Se la risposta ad a) è affermativa, i piani di gestione dei rifiuti sono stati resi pubblici? (Sì/No)
f) Se la risposta ad e) è negativa, illustrarne i motivi.
12. a) Si sono verificati casi in cui, ai sensi dell'articolo 7,
è stato necessario prendere misure straordinarie,
comprese deroghe temporanee alla direttiva
91/689/CEE? (Sì/No)
b) Se la risposta è affermativa, e la Commissione non
ne è stata informata, illustrarne i motivi.
pero o riciclaggio di cui all'articolo 6, si prega di
completare le tabelle allegate adottate in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, indicando altresì
la metodologia utilizzata per l'ottenimento dei dati.
5.
a) È stato incoraggiato l'uso di materiali provenienti
da rifiuti di imballaggio riciclati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, illustrarne i dettagli.
6.
Le misure adottate e gli obiettivi di cui all'articolo
6, paragrafo 1, lettere a) e b) sono state pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4? Si prega di
illustrare la campagna di informazione destinata al
pubblico in generale ed agli operatori economici.
7.
Quali misure sono state adottate, conformemente
all'articolo 13, per assicurare che gli utenti di imballaggi ricevano le informazioni di cui a tale articolo?
8.
a) Esistono norme nazionali relative ai requisiti
essenziali, con riferimento all'articolo 9, ed ai livelli
di concentrazione dei metalli pesanti, con riferimento all'articolo 11? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, sono tali norme
state comunicate alla Commissione?
c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi.
9.
a) I piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della
direttiva 75/442/CEE includono un capitolo specifico riferito alla gestione dei rifiuti di imballaggio,
conformemente all'articolo 14 della direttiva
94/62/CE? (Sì/No)
b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi.
QUESTIONARIO
sulla trasposizione e l'attuazione della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Non è necessario ripetere informazioni trasmesse in
precedenza, purché si indichi chiaramente dove e quando tali informazioni sono state fornite.
I. Trasposizione nell’ordinamento nazionale
1.
a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che traspongono
la direttiva nell' ordinamento nazionale? (Sì/No)
b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi.
2.
a) Vi è l'intenzione di adottare o sono state adottate
misure ulteriori, oltre a quelle menzionate nei paragrafi seguenti, ricadenti nell'ambito della direttiva e
quindi dell'obbligo di notifica ai sensi del suo articolo 16? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è affermativa, tali misure sono
state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 16? (Sì/No)
c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi.
3.
a) Se sono stati varati programmi che oltrepassano gli
obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e
b), sono tali obiettivi stati notificati alla Commissione
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6? (Sì/No)
b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi.
10. a) Sono stati adottati strumenti economici, conformemente all'articolo IS, per promuovere gli obiettivi della direttiva? (Sì/No)
b) Se la risposta è affermativa, illustrare le misure
adottate.
II. Attuazione della direttiva
1.
a) Sono state prese le misure di prevenzione della
formazione dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 4, oltre a quelle adottate conformemente
all'articolo 9? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
c) Si prega di descrivere le misure adottate, indicando
altresì ogni tipo di consultazione con gli operatori
economici intervenuta a questo fine.
2.
a) Sono state adottate misure per favorire sistemi di
riutilizzo, conformemente all'articolo 5? (Sì/No)
b) Se la risposta è affermativa, descrivere le misure.
3.
a) Sono state adottate le misure necessarie, conformemente all'articolo 7, per introdurre sistemi di
restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o
dei rifiuti di imballaggio e sistemi per il reimpiego o
recupero, incluso il riciclaggio, degli imballaggi e/o
dei rifiuti di imballaggio raccolti? (Sì/No)
b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi.
c) Si prega di fornire i dettagli delle misure adottate e
dei sistemi introdotti.
4.
In relazione al raggiungimento degli obiettivi di recu-
15
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
27 giugno 1997, n. 1237/97
Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento
(CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi
(G.U.C.E. n. L 173 del 1° luglio 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;
considerando che il regolamento (CEE) n.
2455/92 istituisce un sistema di notifica e
d'informazione per le importazioni da e le
esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti
chimici pericolosi e che alcuni di tali prodotti
chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'"assenso preliminare in conoscenza di causa" (PIC) elaborata nel quadro del
programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
considerando che il regolamento (CEE) n.
2455/92 prescrive inoltre la partecipazione
della Comunità alla notifica internazionale e
alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;
considerando che l'articolo 5, paragrafo 3
del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce,
fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale
PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema
PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi
importatori;
considerando che l'articolo 11, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce
che l'allegato II va modificato nei punti in cui il
16
(1) GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 13.
(2) GU n. L 189 del 30.7.1996, pag. 19.
programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
(UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno
già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti
chimici sottoposti alla procedura internazionale
dell'assenso preliminare in conoscenza di causa
(PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori;
considerando che, essendo stato introdotto
un certo numero di modifiche, è necessario
modificare, in conformità dell'articolo 11 del
regolamento (CEE) n. 2455/92, l'allegato II,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1492/96 della Commissione;
considerando che è opportuno fornire agli
esportatori informazioni supplementari relative
anche alle decisioni provvisorie dei paesi importatori partecipanti;
considerando che il presente regolamento è
conforme al parere del comitato definito all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata
da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del presente regolamento sosti(3) GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(4) GU n. L 236 del 18.9.1996, pag. 35.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
REG.CE 1237/97
tuisce l'allegato II del regolamento (CEE) n.
2455/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore un
mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
(omissis)
17
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
18 luglio 1997, n. 1390/97
Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94,
recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86
del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico
(G.U.C.E. n. L 190 del 19 luglio 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
relative alla metodologia comune e alla trasmissione dei dati corrispondenti;
visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del
Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla
protezione delle foreste della Comunità contro
l'inquinamento atmosferico, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2;
considerando che i risultati delle osservazioni condotte presso i posti di sorveglianza continua degli ecosistemi forestali dovrebbero essere trasmessi annualmente alla Commissione;
considerando che, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 1, terzo trattino del regolamento
(CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a realizzare una
sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali presso i posti di osservazione
permanenti;
considerando che, a norma dell'articolo 2,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di
osservazione creata ai fini della sorveglianza
intensiva e continua;
considerando che la suddetta rete è stata
allestita dagli Stati membri in conformità con
l'allegato I del regolamento (CE) n. 1091/94
della Commissione, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 690/95, che la metodologia comune e la presentazione dei dati dell'inventario permanente dello stato delle chiome,
degli inventari del suolo e del fogliame, delle
misurazioni dell'accrescimento e della sedimentazione e delle osservazioni meteorologiche sono indicate negli allegati da III a IX del
regolamento (CE) n. 1091/94;
18
considerando che i risultati del prelievo e
dell'analisi della soluzione circolante sono già
stati rilevati e che è necessario aggiungere al
regolamento (CE) n. 1091/94 le disposizioni
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere
del comitato forestale permanente,
HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1091/94 è modificato
come segue:
1) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal
testo seguente:
"2. Nei posti di osservazione permanenti
viene condotta una sorveglianza intensiva e
continua degli ecosistemi forestali. Questa
comprende un inventario ininterrotto dello
stato delle chiome, un inventario dello stato
del suolo e delle condizioni del fogliame,
misurazioni concernenti l'accrescimento, la
sedimentazione e i fenomeni meteorologici,
nonché il campionamento e l'analisi della
soluzione circolante, effettuati secondo criteri di campionamento obiettivi e metodi di
analisi prestabiliti."
2) L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal
testo seguente:
"3. Prima della fine di ogni anno, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione, in
forma standardizzata, i dati raccolti durante
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
REG.CE 1390/97
l'anno precedente in ciascuno dei posti di
osservazione, secondo le indicazioni contenute nell'allegato VIIa, unitamente ad una
relazione esplicativa redatta in conformità
con l'allegato VIIb. Inoltre, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione, entro il 31
dicembre di ogni anno, una relazione annuale che riferisce le valutazioni e le interpretazioni dei risultati effettuate a livello
nazionale, conformemente a quanto disposto nell'allegato VIIb."
3) L'articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal
testo seguente:
"4. Le modalità tecniche di applicazione
figurano negli allegati III-X."
4) Nell'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il
seguente trattino dopo l'ultimo trattino:
"- il campionamento e l'analisi della soluzione circolante."
5) I moduli 2a e 2b dell'allegato II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.
6) L'allegato III è modificato in base all'allegato II del presente regolamento.
7) L'allegato VIIa è modificato in base all'allegato III del presente regolamento.
8) L'allegato VIIb è sostituito dall'allegato IV
del presente regolamento.
9) È aggiunto un allegato X, costituito dall'allegato V del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATI
(omissis)
19
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
29 luglio 1997, 97/49/CE
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia, in particolare l'art. 15;
considerando che è necessario modificare
l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per adeguarlo alle più recenti informazioni sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie di
uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed in
particolare al fatto che questa sottospecie ha
raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente;
considerando che le disposizioni della direttiva sono conformi al parere del comitato per
l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito dalla direttiva 79/409/CEE;
sizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
Art. 3
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 79/409/CEE è
sostituito dall'allegato alla presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali dispo-
20
(1) GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(omissis)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
22 settembre 1997, 97/57/CE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
(G.U.C.E. n. L 265 del 27 settembre 1997)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1;
vista la proposta della Commissione;
considerando che, con sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 18 giugno
1996 (2), è stata annullata la direttiva 94/43/CE (3)
del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce
l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE;
considerando che l'allegato VI della direttiva
91/414/CEE deve definire i principi uniformi
per garantire che gli Stati membri, nelle decisioni relative all'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, applichino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) di
tale direttiva in maniera uniforme e con l'elevato livello di protezione della salute umana,
animale e dell'ambiente perseguito dalla direttiva stessa;
considerando che è pertanto opportuno
stabilire principi dettagliati per la valutazione
delle informazioni presentate dai richiedenti
per un prodotto fitosanitario ed il conseguente processo decisionale basato sui risultati di
tale valutazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione;
considerando che tali principi devono essere stabiliti per ogni requisito previsto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione
(GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).
(2) Sentenza del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio,
C-303/ 94, Raccolta pag. I-2943.
(3) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 31.
considerando che per il momento è possibile stabilire i principi uniformi solo per i prodotti fitosanitari chimici; che pertanto restano da
definire i principi uniformi per i prodotti contenenti microrganismi, secondo la stessa procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della
direttiva 91/414/CEE; che tale impostazione è
coerente con la direttiva 91/414/CEE, e in
particolare col suo articolo 23, paragrafo 2;
considerando in particolare che per tutti i
prodotti fitosanitari è necessario rispettare un
elevato livello di protezione per tutte le acque
sotterranee, secondo le condizioni d'impiego
che saranno stabilite nell'autorizzazione; che
pertanto si deve stabilire che un prodotto fitosanitario potrà essere autorizzato soltanto
qualora sia adeguatamente dimostrato che il
suo impiego in conformità delle condizioni da
stabilire nell'autorizzazione non è tale da condurre a concentrazioni della sostanza attiva o
dei suoi metaboliti, o a suoi prodotti di degradazione o reazione, che superino il più basso
dei valori limiti per le acque sotterranee cui si
fa riferimento nella presente direttiva; che ciò
vale anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già sul mercato due anni
dopo la notifica della direttiva 91/414/CEE,
vale a dire che per tali prodotti un'autorizzazione può essere concessa solo se sia adeguatamente dimostrato che, nelle nuove condizioni d'impiego da stabilirsi nell'autorizzazione, le concentrazioni attese risultanti esclusivamente dal nuovo impiego non sono tali da
superare il più basso dei valori limiti cui si fa
riferimento nella presente direttiva;
considerando che le disposizioni della presente direttiva concernenti la protezione delle
acque, ivi comprese le disposizioni relative alla
sorveglianza, non pregiudicano gli obblighi
che incombono agli Stati membri ai sensi delle
21
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/57/CE
direttive in materia e in particolare le direttive
75/440/CEE (4), 80/68/CEE (5) e 80/778/CEE (6);
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
considerando che il riesame delle direttive
summenzionate è in corso e che, in caso di
necessità, dovrà essere seguito da un adattamento della presente direttiva;
Art. 4
considerando che è giustificato un breve termine per l'attuazione, poiché in base alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 18 giugno 1996 sono state rivedute soltanto
le disposizioni riguardanti le acque sotterranee;
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
ALLEGATO VI
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato VI della direttiva 91/414/CEE è
costituito dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi al 1° ottobre 1997.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno
22
(4) Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno
1975, concernente la qualità delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati
membri (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26). Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L
377 del 31.12.1991, pag. 48).
(5) Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43). Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L
377 del 31.12.1991, pag. 48).
(6) Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1980, concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11).
Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE
(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
PRINCIPI UNIFORMI PER LA VALUTAZIONE
E L'AUTORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
A. Introduzione
1. I principi esposti nel presente allegato mirano a far sì
che le valutazioni e le decisioni relative all'autorizzazione
di prodotti fitosanitari, a condizione che si tratti di preparati chimici, si traducano nell'applicazione dei requisiti di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) da
parte di tutti gli Stati membri con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.
2. Nella valutazione delle domande e nella concessione
delle autorizzazioni, gli Stati membri devono:
a) - accertarsi che il dossier presentato sia conforme ai
requisiti di cui all'articolo III, al più tardi nel momento
in cui viene ultimata la valutazione in base alla quale
verrà presa la decisione, salve restando, se del caso,
le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a),
e paragrafi 4 e 6 della presente direttiva;
- accertarsi che i dati presentati siano accettabili per
quanto riguarda la portata, la qualità, la coerenza e
l'affidabilità e sufficienti a permettere un'accurata
valutazione del dossier;
- valutare, ove appropriato, le giustificazioni presentate dal richiedente per la mancata comunicazione di
certi dati;
b) tener conto dei dati di cui all'allegato II, riguardanti la
sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario,
che sono stati presentati allo scopo di ottenere l'inserimento di detta sostanza nell'allegato I, nonché
dei risultati della valutazione di queste informazioni,
salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2, 3 e 6
della presente direttiva;
c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o
scientifici pertinenti di cui possono ragionevolmente
disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti
dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui.
3. Laddove, nei principi specifici di valutazione, si faccia riferimento ai dati dell'allegato II, si devono intendere i
dati in cui al punto 2 b).
4. Laddove i dati e le informazioni forniti siano sufficienti
a completare la valutazione per uno degli usi proposti, si
dovranno esaminare le domande a prendere le decisioni
circa l'uso proposto.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/57/CE
Tenendo, conto delle giustificazioni presentate e con il
beneficio di qualsiasi ulteriore spiegazione, gli Stati membri rifiutano le domande presentate laddove i dati presentino lacune tali che non sia possibile ultimare la valutazione e prendere una decisione affidabile per almeno uno
degli usi proposti.
5. Durante il processo di valutazione e di decisione, gli
Stati membri cooperano con i richiedenti allo scopo di
risolvere eventuali questioni relative al dossier o di identificare tempestivamente ulteriori studi eventualmente
necessari ad una corretta valutazione del dossier stesso,
o di correggere le previste condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario, o di modificarne la natura o la composizione ai fini del pieno rispetto dei requisiti del presente
allegato o della presente direttiva.
Gli Stati membri devono pervenire ad una decisione
motivata di norma entro e non oltre 12 mesi a partire dal
momento in cui dispongono di un dossier completo dal
punto di vista tecnico. Quest'ultimo è un dossier che soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato III.
6. Il processo di valutazione e decisione implica giudizi
espressi dalle autorità competenti degli Stati membri che
devono essere basati su principi scientifici, preferibilmente riconosciuti sul piano internazionale (ad esempio
dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) ed essere formulati previa consultazione degli esperti.
23
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
20 ottobre 1997, 97/56/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi
(G.U.C.E. n. L 333 del 4 dicembre 1997)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 100 A;
vista la proposta della Commissione (1);
visto il parere del Comitato economico e
sociale (2);
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189 B del trattato (3);
1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato
interno; che quest'ultimo è uno spazio senza
frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali;
2) considerando che il funzionamento del
mercato interno dovrebbe altresì migliorare progressivamente la qualità della vita, la tutela della
salute e la sicurezza dei consumatori; che i
provvedimenti proposti dalla presente direttiva
sono conformi alla risoluzione del Consiglio del
9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4);
3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio hanno adottato la decisione
90/238/Euratom, CECA, CEE (5), relativa a un
piano di azione 1990-1994 nel quadro del
24
(1) GU C 383 del 19.12.1996, pag. 1.
(2) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997
(GU C 33 del 3.2.1997, pag. 75), posizione comune
del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1.8.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1997 GU C 286 del 22.9.1997, pag.
29). Decisione del del 15 settembre 1997.
(4) GU C 294 del 22.11.1989, pag. 1.
(5) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 31.
programma "L'Europa contro il cancro";
4) considerando che per migliorare la tutela
della salute e la sicurezza dei consumatori le
sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i
preparati che le contengono non dovrebbero
essere immessi sul mercato a disposizione del
grande pubblico;
5) considerando che la direttiva 94/60/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, recante quattordicesima
modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia
di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (6), presenta una
lista in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE (7),
contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo
riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le contengono non
possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico;
6) considerando che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio
una proposta per estendere tale lista entro sei
mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della direttiva
67/548/CEE (8) contenente sostanze classifica(6) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.
(7) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 6.5.1997,
pag. 31).
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/56/CE
te come cancerogene, mutagene e/o tossiche
per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;
7) considerando che sono stati valutati rischi
e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;
8) considerando che le direttiva 93/101/CE (9)
e 94/69/CE (10) della Commissione, recanti ventesimo e ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, e
più in particolare dell'allegato I, presentano più
di 800 sostanze classificate recentemente
come cancerogene, mutagene e/o tossiche
per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2;
che tali sostanze devono essere aggiunte
all'appendice ai punti 29, 30, 31 dell'allegato I
della direttiva 76/769/CEE;
9) considerando che per motivi di trasparenza e di chiarezza è opportuno, per quanto
concerne i punti 39, 30 e 31 modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE e sostituire
l'appendice dell'allegato I di detta direttiva con
un'appendice consolidata,
10) considerando che la presente direttiva
non incide sulla legislazione comunitaria che
stabilisce prescrizioni minime per la protezione
dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE (11) e
alle direttive particolari adottate in virtù di essa,
segnatamente la direttiva 90/394/CEE (12),
HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
modificato:
1) nella colonna "Restrizioni", in corrispondenza dei punti 29, 30 e 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze
e preparati pericolosi, l’imballaggio di tali
sostanze e preparati deve recare in maniera
leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Unicamente ad uso di utilizzatori professionali»;
2) L'appendice è sostituita dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 dicembre 1998 e ne
informano immediatamente la Commissione.
Essi mettono in vigore tali disposizioni a partire dal 1° marzo 1999.
2. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di
un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri sotto destinatari della presente direttiva.
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così
(8) Direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, del 27 giugno
1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imbattaggio e all'etichettitura
delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967,
pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35).
(9) GU L 13 del 15.1.1994, pag. 1.
(10) GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1.
(11) Direttiva 89/391/CEE del del Consiglio del 12 giugno
1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
dei durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(12) Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
durante il lavoro (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1).
ALLEGATO
(omissis)
25
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
27 ottobre 1997, 97/62/CE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(G.U.C.E. n. L 305 dell’8 novembre 1997)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
vista la direttiva 92/43/CEE (1), in particolare
l'articolo 19, primo comma;
vista la proposta della Commissione;
considerando che occorre adeguare gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE in modo da
aggiornare alcuni tipi di habitat naturali e alcune
specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici;
considerando che il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (versione EUR 15 di aprile 1996) comprende i
nuovi codici NATURA 2000 che identificano i
singoli tipi di habitat naturale; che occorre sostituire nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE
il riferimento al codice CORINE con il riferimento al codice NATURA 2000;
va entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
ALLEGATO I
Art. 1
Gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE
sono sostituiti dal testo riportato in allegato
alla presente direttiva.
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE
Interpretazione
Art. 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente diretti-
26
(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag.7. Direttiva modificata
dall'atto di adesione del 1994.
Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato
stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato
dalla Commissione europea (1).
(1) "Interpretation Manual of European Union Habitats,
version EUR 15" adottata dal Comitato Habitat, il 25
aprile 1996, Commissione europea DG XI.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.
Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.
1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche
11. Acque marine e ambienti a marea
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120 *Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
1130 Estuari
1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante
la bassa marea
1150 *Lagune costiere
1160 Grandi cale e baie poco profonde
1170 Scogliere
1180 Strutture sotto - marine causate da emissioni di gas
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
21A0
di Ammophila arenaria ("dune bianche")
*Dune costiere fisse a vegetazione erbacea
("dune grigie")
*Dune fisse decalcificate con presenza di
Empetrum nigrum
*Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno Ulicetea)
Dune con presenza di Hippophae rhamnoides
Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale
Depressioni umide interdunari
Machair (* in Irlanda)
22. Dune marittime delle coste mediterranee
12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose
1210
1220
1230
1240
1250
Vegetazione annua delle linee di deposito marine
Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
Scogliere con vegetazione endemica delle
coste macaronesiche
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
Dune con presenza di Euphorbia terracina
Dune con prati dei Malcolmietalia
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
*Dune costiere con Juniperus spp.
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto Lavenduletalia
*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus
pinaster
13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
1310
1320
1330
1340
Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie
annuali delle zone fangose e sabbiose
Prati di Spartina (Spartinion maritimae)
Pascoli inondati atlantici (Glauco - Puccinellietalia maritimae)
*Pascoli inondati continentali
23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate
2310
2320
2330
2340
Lande psammofile secche a Calluna e Genista
Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum
Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis
*Dune pannoniche dell'entroterra
14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo atlantici
1410
1420
1430
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Praterie e fruticeti alofili mediterranei a termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano - Salsoletea)
15. Steppe interne alofile e gipsofile
1510
1520
1530
*Steppe salate mediterranee (Limonietalia)
*Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)
*Steppe alofile e paludi pannoniche
16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico
boreale
1610
1620
1630
1640
1650
Isole esker del Baltico con vegetazione di
spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
Isolotti e isole del Baltico boreale
*Praterie costiere del Baltico boreale
Spiagge sabbiose con vegetazione perenne
del Baltico boreale
Insenature strette del Baltico boreale
2. Dune marittime e interne
21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare
del Nord e del Baltico
2110
2120
Dune mobili embrionali
Dune mobili del cordone litorale con presenza
3. Habitat d’acqua dolce
31. Acque stagnanti
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelleialia uniflorae)
Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli
Isoeto - Nanojuncetea
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Laghi e stagni distrofici naturali
*Stagni temporanei mediterranei
*Turloughs
32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica
naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
3210
3220
3230
3240
Fiumi naturali della Fennoscandia
Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Myricaria germanica
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos
27
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
3250
3260
3270
3280
3290
Fiumi mediterranei a flusso permanente con
Glaucium flavum
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il
Paspalo - Agrostidion e con filari ripari di Salix
e Populus alba
Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il
Paspalo - Agrostidion
6140
6150
6160
6170
6180
62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli
6210
4. Lande e arbusteti temperati
4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
4020 *Lande umide atlantiche temperate a Erica
ciliaris e Erica tetralix
4030 Lande secche europee
4040 *Lande secche costiere atlantiche a Erica vagane
4050 *Lande macaronesiche endemiche
4060 Lande alpine e boreali
4070 *Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum hirsuti)
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.
4090 Lande oro - mediterranee endemiche a ginestre
spinose
5. Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral)
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
*Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero - Brachypodietea
*Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie,
su substrato siliceo delle zone montane (e delle
zone submontane dell'Europa continentale)
*Formazioni erbose sub - pannoniche
*Steppe pannoniche su loess
*Steppe pannoniche sabbiose
*Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da
secche a mesofile, ricche in specie
*Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre cambriane
63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)
51. Arbusteti submediterranei e temperati
6310
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
5120 Formazioni montane a Cytisus purgane
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o
prati calcicoli
5140 *Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime
64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6410
6420
6430
52. Matorral arborescenti mediterranei
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5220 *Matorral arborescenti di Zyziphus
5230 *Matorral arborescenti di Laurus nobilis
6440
6450
6510
5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis
5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330 Arbusteti termo - mediterranei e pre - desertici
6520
6530
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla
sommità di scogliere (Astragalo - Plantaginetum
subulatae)
5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum
5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio - Verbascion
6. Formazioni erbose naturali e seminaturali
61. Formazioni erbose naturali
6110
6120
6130
*Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso - Sedion albi
*Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
Formazioni erbose calaminari dei Violetalia
Dehesas con Quercus spp. sempreverde
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi
o argilloso - limosi (Molinion caeruleae)
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio - Holoschoenion
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii
Praterie alluvionali nord - boreali
65. Formazioni erbose mesofile
53. Boscaglie termo - mediterranee e pre - steppiche
54. Phrygane
28
calaminariae
Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei
Pirenei
Formazioni erbose boreo - alpine silicee
Formazioni erbose silicicole oro - iberiche a
Festuca indigesta
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose mesofile macaronesiche
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Praterie montane da fieno
*Praterie arborate fennoscandiche
7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
71. Torbiere acide di sfagni
7110
7120
7130
7140
7150
7160
*Torbiere alte attive
Torbiere alte degradate ancora suscettibili di
rigenerazione naturale
Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto)
Torbiere di transizione e instabili
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi
basse fennoscandiche
72. Paludi basse calcaree
7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230 Torbiere basse alcaline
7240 *Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris - atrofuscae
73. Torbiere boreali
7310 *Torbiere di Aapa
7320 *Torbiere di Palsa
8. Habitat rocciosi e grotte
81. Ghiaioni
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale
(Androsacetalia alpinae Galeopsietalia ladani)
8120 Ghiaioni calcarei e scisto - calcarei montani e
alpini (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina
e montagna
82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo Scleranthion o del Sedo albi - Veronicion dillenii
8240 *Pavimenti calcarei
9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex
e a volte di Taxus (Quercion robori - petraeae o
Ilici - Fagenion)
9130 Faggeti dell'Asperulo - Fagetum
9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con Acer
e Rumex arifolius
9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero - Fagion
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli
9170 Querceti di rovere del Galio - Carpinetum
9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio Acerion
9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose
con Quercus robur
91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e
Blechnum
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
91C0 *Foreste caledoniane
91D0 *Torbiere boscose
91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus
robur, Ulmus laevis; Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, (Ulmenion minoris)
91G0 *Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus
91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens
91I0 *Boschi steppici curo - siberiani di Quercus spp.
91J0 *Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche
92. Foreste mediterranee caducifoglie
83. Altri habitat rocciosi
8310
8320
8330
8340
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Campi di lava e cavità naturali
Grotte marine sommerse o semisommerse
Ghiacciai permanenti
9. Foreste
Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più
o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti
criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza
di specie d'interesse comunitario
90. Foreste dell'Europa boreale
9010 *Taiga occidentale
9020 *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali
della Fennoscandia (Quercus; Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite
9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere
9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con
Betulla pubescens ssp. czerepanovii
9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di
piante erbacee
9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker
fluvioglaciali
9070 Pascoli arborati fennoscandici
9080 *Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
9210 *Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9220 *Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis
9230 Querceti galizio - portoghesi a Quercus robur e
Quercus pyrenaica
9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus
canariensis
9250 Querceti a Quercus trojana
9260 Foreste di Castanea sativa
9270 Faggeti ellenici con Abies borisii - regis
9280 Boschi di Quercus frainetto
9290 Foreste di Cupressus (Acero - Cupression)
92A0 Foreste a galleria di Sabix alba e Populus alba
92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso
intermittente a Rhododendron ponticum, Salix
e altre specie
92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar
orientalis (Platanion orientalis)
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio - Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
93. Foreste sclerofille mediterranee
9310
9320
9330
9340
9350
9360
9370
9380
Foreste egee di Quercus brachyphylla
Foreste di Olea e Ceratonia
Foreste di Quercus suber
Foreste di Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Foreste di Quercus macrolepis
*Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)
*Palmeti di Phoenix
Foreste di Ilex aquifolium
91. Foreste dell'Europa temperata
94. Foreste di conifere delle montagne temperate
9110 Faggeti del Luzulo - Fagetum
9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea
29
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
(Vaccinio - Piceetea)
9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra
9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata
(su substrato gessoso o calcareo)
95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e
macaronesiche
9510
9520
9530
9540
9550
9560
9570
9580
*Foreste sud - appenniniche di Abies alba
Foreste di Abies pinsapo
*Pinete (sub -) mediterranee di pini neri endemici
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
Pinete endemiche delle Canarie
*Foreste endemiche di Jupinerus spp.
*Foreste di Tetraclinis articulata
*Boschi mediterranei di Taxus baccata
ALLEGATO II
SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Interpretazione
a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.
b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie
o
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon
superiore o ad una parte designata di tale taxon.
L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un
genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.
c) Simboli
L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che
si tratta di una specie prioritaria.
La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie
inclusa nel presente allegato non e ripresa ne all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno
(o); quando una specie inclusa nel presente allegato
non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il
suo nome e seguito dal segno (V).
a) ANIMALI
Vertebrati
MAMMIFERI
Insectivora
Talpidae
Galemys pyrenaicus
30
Chiroptera
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis blythii
Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rodentia
Sciuridae
*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Castoridae
Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Microtidae
Microtus cabrerae
*Microtus oeconomus arenicola
Carnivora
Canidae
*Alopex lagopus
*Canis lupus (popolazioni spagnole: soltanto quelle a
sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a
sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi)
Ursidae
*Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)
Mustelidae
*Gulo gulo
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi)
*Lynx pardinus
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus
Phoca hispida bottnica (o)
*Phoca hispida saimensis Phoca vitulina (V)
Artiodactyla
Cervidae
*Cervus elaphus corsicanus
Rangifer tarandus fennicus (o)
Bovidae
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
*Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
*Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra
ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
Cetacea
Phocoena phocoena
Tursiops truncatus
RETTILI
Chelonia (Testudines)
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
Sauria
Lacertidae
Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
Ophidia (Serpentes)
Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
*Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera ursinii
ANFIBI
Caudata
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
*Salamandra atra aurorae
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
Hydromantes (Speleomantes) supramontes
Anura
Discoglossidae
*Alytes muletensis
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus "jeanneae")
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus insubricus
PESCI
Petromyzoniformes
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e
svedesi)
Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e
svedesi)
Lethenteron zanandreai (V)
Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)
Acipenseriformes
Acipenseridae
*Acipenser naccarii
*Acipenser sfurio
Clupeiformes
Clupeidae
Alosa spp. (V)
Salmoniformes
Salmonidae
Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)
Salmo macrostigma (o)
Salmo marmoratus (o)
Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (V) (tranne le
popolazioni finlandesi)
Coregonidae
*Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in
certi settori del Mare del Nord)
Cypriniformes
Cyprinidae
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)
Anaecypris hispanica
Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Barbus comiza (V)
Barbus meridionalis (V)
Barbus plebejus (V)
Chondrostoma genei (o)
Chondrostoma lusitanicum (o)
Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)
Chalcalburnus chalcoides (o)
Chondrostoma soetta (o)
Chondrostoma toxostoma (o)
Gobio albipinnatus (o)
Gobio uranoscopus (o)
Iberocypris palaciosi (o)
*Ladigesocypris ghigii (o)
Leuciscus lucumonis (o)
Leuciscus souffia (o)
Phoxinellus spp. (o)
Rhodeus sericeus amarus (o)
Rutilus alburnoides (o)
Rutilus arcasii (o)
Rutilus frisii meidingeri (o)
Rutilus lemmingii (o)
Rutilus macrolepidotus (o)
Rutilus pigus (o)
Rutilus rubilio (o)
Scardinius graecus (o)
Cobitidae
Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cobitis trichonica (o)
Misgurnus fossilis (o)
Sabanejewia aurata (o)
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)
Siluriformes
Siluridae
Silurus aristotelis (V)
Atheriniformes
31
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
Cyprinodontidae
Aphanius iberus (o)
Aphanius fasciatus (o)
*Valencia hispanica
*Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)
Perciformes
Percidae
Gymnocephalus schraetzer (V)
Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)]
Gobiidae
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)
Padogobius nigricans (o)
Pomatoschistus canestrini (o)
Scorpaeniformes
Cottidae
Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)
Cottus petitt (o)
Invertrebati
ARTROPODI
Crustacea
Decapoda
Austropotamobius pallipes (V)
32
Insecta
Coleoptera
Agathidium pulchellum (o)
Boros schneideri (o)
Buprestis splendens
*Carabus menetriesi pacholei
*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Corticaria planula (o)
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Limoniscus violaceus (o)
Lucanus cervus (o)
Macroplea pubipennis (o)
Mesosa myops (o)
Morimus funereus (o)
*Osmoderma eremita
Oxyporus mannerheimii (o)
Pytho kolwensis (o)
Rosalia alpina
Stephanopachys linearis (o)
Stephanopachys substriatus (o)
Xyletinus tremulicola (o)
Hemiptera
Aradus angularis (o)
Lepidoptera
Agriades glandon aquilo (o)
*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)
Clossiana improba (o)
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia medusa polaris (o)
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)
Graellsia isabellae (V)
Hesperia comma catena (o)
Hypodryas maturna
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio hospiton
Plebicula golgus
Xestia borealis (o)
Xestia brunneopicta (o)
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Coenagrion hylas (o)
Coenagrion mercuriale (o)
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
Arachnida
Pseudoscorpiones
Anthrenochernes stellae (o)
MOLLUSCHI
Gastropoda
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
*Helicopsis striata austriaca (o)
Idiomela (Helix) subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
Bivalvia
Unionoida
Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
b) PIANTE
PTERIDOPHYTA
Aspleniaceae
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
Blechnaceae
Woodwardia radicans (L.) Sm
Dicksoniaceae
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
Culcita macrocarpa C. Presl
Dryopteridaceae
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
*Dryopteris corleyi Fraser - Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott
Hymenophyllaceae
Trichomanes speciosum Willd.
Isoetaceae
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
Marsileaceae
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Ophioglossaceae
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE
Pinaceae
*Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
Alismataceae
*Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
Amaryllidaceae
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonca Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.)
Traub
*Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A.
Fernandes
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Boraginaceae
*Anchusa crispa Viv.
*Lithodora nitida (H. Ern) R Fernandes
Myosotis lusitanica Schuster
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
*Omphalodes littoralis Lehm.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
*Symphytum cycladense Pawl.
Campanulaceae
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
*Campanula sabatia De Not.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica
Pinto da Silva
Jasione lusitanica A. DC.
Caryophyllaceae
Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl
Arenaria humifusa Wahlenberg
*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus
Boiss. & Reuter
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
Dianthus rupicola Biv.
*Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudhri
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri
Herniaria maritima Link
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters
* Silene hicesiae Brullo & Signorello
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau
*Silene orphanidis Boiss.
*Silene rothmaleri Pinto da Silva
*Silene velutina Pourret ex Loisel.
Chenopodiaceae
*Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott
*Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Cistaceae
Cistus palhinhae Ingram
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum caput - felis Boiss.
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Compositae
*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundstrom
ex Kindb.
*Artemisia granatensis Boiss.
*Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror
*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
*Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr) Gugler
*Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy
& Hayek) Dostal
*Centaurea balearica J. D. Rodriguez
*Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday
*Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea gadorensis G. Blanca
*Centaurea horrida Badaro
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
*Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal
*Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostal
33
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
Centaurea vicentina Mariz
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M Cueto
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
*Jurinea fontqueri Cuatrec.
*Lamyropsis microcephala (Morie) Dittrich & Greuter
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
*Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Convolvulaceae
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
Cruciferae
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez - Campo
*Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. COUL) Rothm.
Draba cacuminum Elis Ekman
Draba cinerea Adams
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco &
Pinto da Silva
*Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham
subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva
[Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
Cyperaceae
Carex holostoma Drejer
*Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch
Dioscoreaceae
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa L.
Euphorbiaceae
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtagana Boiss.
34
Gentianaceae
*Centaurium rigualii Esteve
*Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg
Geraniaceae
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco
*Erodium rupicola Biss.
Globulariaceae
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
Gramineae
Arctagrostis latifolia (R. Br ) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest ) Fries
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr. - Dannenb.) Markgr. - Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis
Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa styriaca Martinovsky
* Stipa veneta Moraldo
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman
Grossulariaceae
*Ribes sardoum Martelli
Hippuridaceae
Hippuris tetraphylla L. Fil.
Hypericaceae
*Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson
Juncaceae
Juncus valvatus Link Luzula arctica Blytt
Labiatae
Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P H. Davis Nepeta dirphya
(Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
*Thymus lotocephalus G. Lopez & R. Morales (Thymus
cephalotos L.)
Leguminosae
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun - Blanquet
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
*Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
*Astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex l.indl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez
Lentibulariaceae
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Liliaceae
Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento - rainhae P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Linaceae
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)
Lythraceae
* Lythrum flexuosum Lag.
Malvaceae
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Najadaceae
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
Orchidaceae
Calypso bulbosa L.
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium
calceolus L.
Gymnigritella runei Teppner & Klein Liparis loeselii (L.) Rich.
*Ophrys lunulata Parl.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten
Paeoniaceae
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn)
Tzanoudakis
Palmae
Phoenix theophrasti Greuter
Papaveraceae
Corydalis gotlandica Liden
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
Plantaginaceae
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa
(Willk.) G Sampaio)
Plantago almogravensis Franco
Plumbaginaceae
Armeria berlengensis Daveau
*Armeria helodes Martini & Pold
Armeria neglecta Girard
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
*Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welw. ex Boiss & Reuter
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig & Diana
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco
Limonium multiflorum Erben
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
Polygonaceae
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rumex rupestris Le Gall
Primulaceae
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
*Primula apennina Widmer
Primula nutans Georgi
Primula palinuri Petagna
Primula scandinavica Bruun
Soldanella villosa Darracq.
Ranunculaceae
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp.
corsicum)
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
*Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis
(Heywood) Galiano
*Consolida samia P.H. Davis
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.)
Zaemelis & Paegle
Ranunculus lapponicus L.
*Ranunculus weyleri Mares
Resedaceae
*Reseda decursiva Forssk.
Rosaceae
Agrimonia pilosa Ledebour
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Sorbus teodori Liljefors
Rubiaceae
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
Salicaceae
Salix salvifolia Brot subsp. australis Franco
Santalaceae
Thesium ebracteatum Hayne
Saxifragaceae
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloensis Knaben
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Scrophulariaceae
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp.
lusitanicum R. Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdes
*Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout.
35
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L. - A. Gustavsson
Solanaceae
*Atropa baetica Willk.
Thymelaeaceae
Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
Ulmaceae
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Umbelliferae
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay
*Laserpitium longiradium Boiss.
*Naufraga balearica Constans & Cannon
*Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
*Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
Valerianaceae
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
Violaceae
*Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas
PIANTE INFERIORI
36
Bryophyta
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
Bryhnia novae - angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)
*Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Mull.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Encalypta mutica (I. Hagen) (o)
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas (o)
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
*Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Mull.) K. Mull. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)
Specie per la macaronesia
PTERIDOPHYTA
Hymenophyllaceae
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
Dryopteridaceae
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
Isoetaceae
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde
Marsileaceae
*Marsilea azorica Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
Asclepiadaceae
Caralluma burchardii N. E. Brown
*Ceropegia chrysantha Svent.
Boraginaceae
Echium candicans L. fil.
*Echium gentianoides Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
Campanulaceae
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Musschia aurea (L. f.) DC
*Musschia wollastonii Lowe
Caprifoliaceae
*Sambucus palmensis Link
Caryophyllaceae
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel
Celastraceae
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Chenopodiaceae
Beta patula Ait.
Cistaceae
Cistus chinamadensis Banares & Romero
*Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Compositae
Andryala crithmifolia Ait.
*Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
*Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz. Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
*Lactuca watsoniana Trel.
*Onopordum nogalesii Svent.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/62/CE
*Onorpordum carduelinum Bolle
*Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth
Convolvulaceae
*Convolvulus caput - medusae Lowe
*Convolvulus lopez - socasii Svent.
*Convolvulus massonii A. Dietr.
Crassulaceae
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond - Hamet
Cruciferae
*Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata
DC. ex Christ
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
*Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe
Cyperaceae
Carex malato - belizii Raymond
Dipsacaceae
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes
Ericaceae
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb
Euphorbiaceae
*Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson
Geraniaceae
*Geranium maderense P. F. Yeo
Gramineae
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes
Globulariaceae
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel
*Globularia sarcophylla Svent.
Labiatae
*Sideritis cystosiphon Svent.
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis
infernalis Bolle
*Sideritis marmorea Bolle
Teucrium abutiloides L'Her.
Teucrium betonicum L'Her.
Leguminosae
*Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowc
*Dorycnium spectabile Webb & Berthel
*Lotus azoricus P. W. Ball
Lotus callis - viridis D. Bramwell & D. H. Davis
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson
Liliaceae
*Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes
Semele maderensis Costa
Loranthaceae
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Myricaceae
*Myrica rivas - martinezii Santos.
Oleaceae
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
Orchidaceae
Goodyera macrophylla Lowe
Pittosporaceae
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
Plantaginaceae
Plantago malato - belizii Lawalree
Plumbaginaceae
*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium
dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
Polygonaceae
Rumex azoricus Rech. fil.
Rhamnaceae
Frangula azorica Tutin
Rosaceae
*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Dode
Santalaceae
Kunkeliella subsucculenta Kammer
Scrophulariaceae
*Euphrasia azorica H. C. Watson Euphrasia grandiflora
Hochst. in Seub.
*Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis
isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
Solanaceae
*Solanum lidii Sunding
Umbelliferae
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
Violaceae
Viola paradoxa Lowe
Piante inferiori
Bryophyta
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)
*Thamnobryum fernandesii Sergio (o)
37
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
18 novembre 1997, n. 2307/97
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
Regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(G.U.C.E. n. L 325 del 27 novembre 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3;
considerando che nella decima sessione
della conferenza delle parti della convenzione
sul commercio internazionale delle specie di
flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi ad Harare dal 9 al 20 giugno
1997 sono state apportate modifiche alle
appendici I e II della convenzione; che sono
state apportate modifiche all'appendice III
della convenzione; che gli allegati A, B, C e D
del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
devono quindi essere modificati in conformità
delle suddette modifiche;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere
del comitato per il commercio di specie di
fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97;
HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio sono sostituiti dal alle-
38
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 1.
gato al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
(omissis)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
5 dicembre 1997, 97/69/CE
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
(G.U.C.E. n. L 343 del 13 dicembre 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla
direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (2), in particolare l'articolo 28;
considerando che l'allegato I della direttiva
67/548/CEE contiene un elenco di sostanze
pericolose e dettagli relativi alla classificazione
e all'etichettatura per ogni sostanza o gruppi
di sostanze;
considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati)
presentano effetti cancerogeni; che le indagini
epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);
considerando che l'elenco delle sostanze
pericolose figurante nell'allegato I deve essere
pertanto adattato e completato, in particolare
per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le
disposizioni specifiche per l'identificazione, la
classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);
considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza
di certe circostanze escludere che alcune fibre
artificiali vetrose (silicati) siano classificate
come cancerogene, considerando che questa
possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area
delle prove di screening della cancerogenesi;
considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE del
Consiglio, figura la sigla "CEE";
considerando che l'articolo G del trattato
sull'Unione europea ha sostituito i termini
"Comunità economica europea" con i termini
"Comunità europea"; che occorre pertanto
sostituire nelle suddette disposizioni la sigla
"CEE" con la Sigla "CE";
considerando che la direttiva 96/56/CE dei
Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca
il "numero CEE" e la dicitura "etichettatura
CEE" fino al 31 dicembre 2000;
considerando che le disposizioni previste
dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi;
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
(1) GU L 196 del 16. 8. 1967, pag.1
(2) GU L 236 dei 18. 9. 1996, pag. 35.
1) L'allegato I è così modificato:
a)Il quinto paragrafo del capitolo intitolato
39
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/69/CE
"Nomenclatura" della prefazione è sostituito dal seguente testo:
"L'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) prevede che, per le sostanze elencate nell'allegato I, il nome della sostanza che deve
figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicati nell'allegato. Per alcune sostanze, a
fini di identificazione, sono state aggiunte
informazioni supplementari in parentesi
quadra. Dette informazioni non devono
figurare sull'etichetta.”
b)La nota A della prefazione è sostituita dal
testo seguente:
"Nota A:
Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni
di cui all'allegato I (articolo 23, paragrafo
2, lettera a).
Nell'allegato I è tuttavia utilizzata la denominazione generale del tipo: "composti
di..." "sali di...". In tal caso, il fabbricante
o qualsiasi persona che immette tale
sostanza sul mercato è tenuto a precisare
sull'etichetta il nome esatto, tenendo
conto del capitolo "Nomenclatura" della
prefazione.
Esempio: per BeC1 2: cloruro di berillio."
c)Le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione:
"Nota Q:
La classificazione "cancerogeno" non si
applica se è possibile dimostrare che la
sostanza in questione rispetta una delle
seguenti condizioni:
- una prova di persistenza biologica a
breve termine mediante inalazione ha
mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20um presentano un tempo di
dimezzamento ponderato inferiore a 10
giorni;
oppure
- una prova di persistenza biologica a
breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 um presentano un
tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;
oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha
rivelato un'eccessiva cancerogenicità;
40
oppure
- una prova di inalazione appropriata a
lungo termine ha portato alla conclusione
che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
Nota R:
La classificazione "cancerogeno" non si
applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 um."
d)Le voci di cui all'allegato della presente
direttiva sono aggiunte.
e)L'espressione "numero CEE" è sostituita
da "numero CE".
2) L'allegato VI è così modificato:
a) L'espressione "numero CEE" è sostituita
da "numero CE"
b) L'espressione "etichettatura CEE" è sostituita dalla "etichettatura CE".
Art. 2
Nel corso dei periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q.
Art. 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva non più tardi dei 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31
dicembre 2000 l'immissione sul mercato di
sostanze la cui etichettatura reca il "numero
CEE" e la dicitura "etichettatura CEE".
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il terzo
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
DIR. 97/69/CE
giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(omissis)
41
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
15 dicembre 1997, n. 2551/97
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
(G.U.C.E. n. L 349 del 19 dicembre 1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea;
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2307/97 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 19, punto 2;
sentito il parere del gruppo di consulenza
scientifica;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 6
del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la
possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di
esemplari delle specie elencate negli allegati A
e B e indica i presupposti di tali restrizioni;
considerando che le specie elencate nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82
del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo
all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione (3), erano soggette a restrizioni all'introduzione nella Comunità in base alle
disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del
suddetto regolamento; che, data la sostituzione di tale regolamento con il regolamento
(CE) n. 338/97, le restrizioni in questione
dovrebbero ora basarsi sui criteri analoghi
indicati all'articolo 4, paragrafo 6 di quest'ultimo; che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati in
vista della loro adozione;
42
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1.
(3) GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1.
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2,
lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97 prevede d'includere nell'allegato B di detto regolamento le specie per le quali si è stabilito che
l'inserzione di esemplari vivi nell'ambiente
naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di
flora selvatiche indigene della Comunità e che,
in conseguenza di ciò, le specie Trachemys
scripta elegans e Rana catesbeiana sono state catalogate come tali; che l'articolo 4, paragrafo 6, lettera d) del suddetto regolamento
prevede la possibilità per la Comunità di stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità
di tali specie per le stesse ragioni;
considerando che l'articolo 41 del regoalmento (CE) n. 939/97 della Commissione (4)
prevede modalità d'applicazione da parte degli
Stati membri delle restrizioni decise dalla
Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere
del comitato sul commercio delle specie di
fauna e flora selvatiche;
HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella
Comunità di esemplari delle specie di fauna e
di flora selvatiche riportate nell'allegato del
presente regolamento è sospesa.
(4) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
REG.CE 2551/97
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità
è sospesa
(omissis)
43
Atti dello
Stato
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
20 marzo 1997
DECRETO MINISTERIALE
Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE
relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
(G.U.C.E. n. 170 del 23 luglio 1997)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente
attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa
all'immissione sul mercato ed all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto
presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29
luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo
1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile ed agli
accumulatori contenenti sostanze pericolose;
DECRETA:
Art. 1
1. All'allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, sostituito dall'allegato al decreto del Ministro della
sanità 29 luglio 1994, sono aggiunte le voci
indicate nell'allegato.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO
Denominazione della sostanza
dei gruppi della sostanza
o dei preparati
Restrizione
25. Pile alcaline al manganese destinate
ad utilizzazione prolungata a temperature
inferiori a 0C o superiori a 50C ovvero
con particolare esposizione agli urti, per le quali
il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio
Vietata l'immissione
sul mercato e l'uso
26. Tutte le altre pile alcaline al manganese
contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio
Vietata l'immissione
sul mercato e l'uso
47
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
4 aprile 1997
DECRETO MINISTERIALE
Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza
(G.U. n. 169 del 22 luglio 1997)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, ed in
particolare l'art. 25, commi 1 e 2;
l'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la
scheda aggiornata al fornitore.
Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa,
in applicazione dell'art. 10 della direttiva
88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati
pericolosi;
La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle
disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale
aggiornamento.
Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la
direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in
applicazione dell'art. 10 della direttiva
88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati
pericolosi;
DECRETA:
Art. 1
Il fabbricante, l'importatore e il distributore
che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di
sicurezza in occasione o anteriormente alla
prima fornitura.
Art. 2
48
La scheda informativa di cui all'art. 1 deve
essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante,
l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni
sulla sicurezza e la tutela della salute e del-
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE
DI DATI DI SICUREZZA
Le note esplicative che seguono rappresentano una
guida. Esse devono assicurare che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 3 consenta
agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente.
L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e
conciso.
Data la vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei
preparati, in alcuni casi possono essere necessarie informazioni supplementari.
A volte è superfluo o può essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune proprietà, ma
i motivi devono essere chiaramente indicati.
Sebbene la sequenza delle voci non sia obbligatoria, si
raccomanda quella indicata nell'art. 3.
Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le
modifiche devono essere portate a conoscenza del destinatario.
1.
Elementi identificativi della sostanza o del prepa-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
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rato e della società/impresa
1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato
La denominazione utilizzata per l'identificazione deve
essere identica a quella figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Se esistono altri elementi identificativi, questi possono essere indicati.
1.2 Elementi identificativi della società/impresa
- Identificazione del responsabile dell'immissione sul
mercato stabilito nella Comunità sia che si tratti del
fabbricante, dell'importatore o del distributore.
- Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile.
1.3 Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico di chiamata urgente della
società e/o di un organismo ufficiale di consultazione, conformemente all'art. 12 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992.
2.
Composizione/informazione sugli ingredienti
L'informazione fornita deve permettere al destinatario
di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla
sostanza o dal preparato
Nel caso di un preparato:
a) non è necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione);
b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro
concentrazione o alla gamma di concentrazioni
saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nel
l'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro della
sanità 28 gennaio 1992 (a meno che non sembri
più appropriato un limite più basso):
- le sostanze pericolose per la salute ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e
- almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù
delle disposizioni comunitarie, dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dal
decreto legislativo suddetto;
c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre
menzionarne la classificazione, sia quella derivata
dall'art. 7, sia dall'allegato II del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, vale a dire i simboli e le
frasi R loro assegnate in accordo ai loro pericoli
per la salute;
d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 del decreto
del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, l'identità di alcune sostanze deve essere considerata di
carattere riservato, si dovrà descriverne la natura
chimica al fine di garantirne una manipolazione
sicura.
Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza.
3.
però ripeterle.
4.
Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando
comunque di specificare se è necessaria un'immediata
consultazione medica.
L'informazione sul pronto soccorso deve essere breve
e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone
a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I
sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente
e le istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in
caso di infortunio e quali effetti ritardi siano da attendersi
a seguito dell'esposizione.
L'informazione deve essere ripartita in diversi paragrafi
in funzione delle varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione.
Indicare se è necessaria o consigliabile la consultazione di un medico.
Per taluni prodotti può essere importante sottolineare
che devono essere messi a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento specifico ed immediato.
5.
Misure antincendio
Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi
causati dal prodotto chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando:
- i mezzi di estinzione appropriati;
- i mezzi di estinzione che non devono essere usati
per ragioni di sicurezza;
- eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla
sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di
combustione, dai gas prodotti;
- l'equipaggiamento speciale di protezione per gli
addetti all'estinzione degli incendi.
6.
Misure in caso di fuoriuscita accidentale
A seconda della sostanza o del preparato in questione,
possono essere necessarie informazioni in merito:
- alle precauzioni individuali:
- rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di
un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;
- alle precauzioni ambientali:
- tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo,
eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato;
- ai metodi di pulizia:
- uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina
fossile, legante acido, legante universale, segatura,
ecc.) riduzione di gas/fumi sviluppatisi mediante
acqua, diluzione.
Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali:
"non usare mai, neutralizzare con...".
Indicazione dei pericoli
Indicare in modo chiaro e succinto i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente.
Descrivere gli effetti dannosi, più importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito all'uso
e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile.
Queste informazioni devono essere compatibili con
quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza
Misure di pronto soccorso
N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13.
7.
Manipolazione e stoccaggio
7.1. Manipolazione
Considerate le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici
quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco e
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qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla
sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con
una breve descrizione.
ti informazioni sulla sostanza o sul preparato:
Aspetto:...........................................................................
indicare lo stato fisico (solido,liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura
7.2. Stoccaggio
Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro
fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione),
i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte,
ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricità statica. All'occorrenza indicare i limiti
quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballlaggio ed i contenitori della sostanza o
del preparato.
8.
Controllo dell'esposizione/protezione individuare
Nel contesto del presente documento s'intende per
mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre
al minimo l'esposizione del lavoratore.
Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di
protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica.
A tale fine occorre dare informazioni in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione dovrebbe completare quella già fornita al punto 7.1.
Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri
specifici di controllo quali valori limite o standard biologici.
Fornire informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti.
Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggimento in grado di fornire l'adeguata protezione:
- protezione respiratoria:
- in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere
la necessità di adeguate attrezzature di protezione
quali autorespiratori, maschere e filtri adatti;
- protezione delle mani:
- indicare il tipo di guanti da indossare durante la
manipolazione del prodotto chimico. Se necessario,
indicare eventuali accorgimenti supplementari per la
protezione della pelle o delle mani;
- protezione degli occhi:
- specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere,
schermo facciale;
- protezione della pelle:
- ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il
tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione
richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.
- Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.
- Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative
norme CEN.
9.
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Proprietà fisiche e chimiche
Questa voce comprende, ove applicabile, le seguen-
Odore:.............................................................................
qualora sia percepibile, descrivere succintamente
pH:..................................................................................
indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in
quest'ultimo caso indicarne la concentrazione
Punto/intervallo di ebollizione:
Punto/intervallo di fusione:
Punto di infiammabilità:
Infiammabilità (solidi, gas):
Autoinfiammabilità:
Proprietà esplosive:
Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52
Proprietà comburenti:
Pressione di vapore:
Densità relativa:
Solubilità: - idrosolubilità
Solubilità: - liposolubilità (solvente grasso da precisare)
Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua:
Altri dati:
Indicare i parametri importanti per la sicurezza, come
la densità di vapore, la miscibilità, la velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc.
Le proprietà suindicate sono determinate in base alle
prescrizioni dell'allegato V, parte A del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52 o con qualsiasi altro metodo comparabile.
10. Stabilità e reattività
Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del
preparato chimico e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze.
Condizioni da evitare:
elencare le condizioni quali temperatura, pressione,
luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.
Materie da evitare:
elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare
una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve
descrizione;
elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità
pericolose in seguito a decomposizione.
N.B.: Considerare in particolare:
- la necessità e la presenza di stabilizzanti;
- la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;
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-
eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;
eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in
seguito a contatto con acqua;
possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.
11. Informazioni tossicologiche
Questa voce tiene conto della necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato.
Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici.
Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi),
unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportate gli
eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
compresi gli effetti teratogeni, nonché narcotizzanti.
Tenuto conto dell'informazione già fornita al punto 2
"Composizione/informazione sugli ingredienti", può essere necessario far riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.
12. Informazioni ecologiche
Identificare gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni
debbono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti
dalla degradazione di sostanze e preparati.
siano fornite in altre sezioni della scheda informativa per la
sicurezza, specialmente le avvertenze per le fuoriuscite
controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le
considerazioni sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15.
Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di un preparato sull'ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate
pericolose per l'ambiente.
13. Considerazione sullo smaltimento
Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultati dall'utilizzazione prevedibile)
comporta un rischio, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto
l'aspetto della sicurezza.
Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli
per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio,
messa in discarica, ecc.).
Osservazioni
Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in
merito ai residui. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.
14. Informazioni sul trasporto
Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire per
quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.
Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle
Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il
trasporto e l'imballaggio di prodotti pericolosi.
15. Informazioni sulla regolamentazione
Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono qui
di seguito elencati:
Mobilità:
Degrabilità:
- distribuzione per comparto ambientale
nota o stimata,
- tensione superficiale,
- adsorbimento/deadsorbimento,
- altre proprietà fisico-chimiche, cfr. sezione 9;
- degradazione biotica e abiotica,
- degradazione aerobica e anaerobica,
- persistenza;
Accumulazione: - potenziale di bioaccumulazione,
- bioamplificazione;
Effetti a breve e a lungo termine su:
Ecotossicità:
- organismi acquatici,
- organismi del terreno,
- piante e animali terrestri;
Altri effetti negativi: - potenziale di riduzione dell'ozono,
- potenziale di creazione di ozono fotochimico,
- potenziale di riscaldamento globale,
- effetti sugli impainti per il trattamento
delle acque reflue.
Osservazioni
Assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente
Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in
applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi.
Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad es. restrizioni di commercializzazione ed uso,
valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro), tali
disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si
dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario
sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono i applicazione le suddette disposizioni.
È inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza
ricordi al destinatario di fare riferimento a ogni altra disposizione applicabile.
16. Altre informazioni
Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe
essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:
- indicazioni sull'addestramento;
- raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;
- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di
contatto tecnico);
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Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
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- fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati.
Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di
dati se non compare altrove.
ALLEGATO
La scheda informativa di sicurezza deve comportare le
seguenti voci obbligatorie:
1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa
2) Composizione/informazione sugli ingredienti
3) Indicazione dei pericoli
4) Misure di pronto soccorso
5) Misure antincendio
6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7) Manipolazione e stoccaggio
8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9) Proprietà fisiche e chimiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni
La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla
redazione delle schede di dati di sicurezza" di seguito
riportata.
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Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
28 aprile 1997
DECRETO MINISTERIALE
Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose
(Suppl. alla G.U. n. 192 del 19 agosto 1997)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, relativo all'attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 37, commi 1 e 2;
Vista la direttiva della Commissione 91/632/CEE
del 28 ottobre 1991 recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione
92/37/CEE del 30 aprile 1992 recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione
92/69/CEE del 31 luglio 1992 recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione
93/21/CEE del 27 aprile 1993 recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione 93/72/CEE
del 1° settembre 1993 recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione
93/101/CE dell'11 novembre 1993 recante
ventesimo adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione 94/69/CE
del 19 dicembre 1994 recante ventunesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva della Commissione 96/54/CE
del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
delle sostanze pericolose;
DECRETA:
Art. 1
1. L'allegato I al decreto del Ministro della
sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel sup-
53
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 28/04/97
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993,
è sostituito dall'allegato I al presente decreto.
2. Allo scopo di facilitare la ricerca è aggiunta, inoltre, un'appendice che riporta in lingua
italiana ed in ordine alfabetico il solo elenco
nominativo delle medesime sostanze pericolose classificate, corredata dal relativo Numero indice di identificazione. Detta appendice
costituisce parte integrante dell'allegato
medesimo.
Art. 2
1. Gli allegati III e IV al decreto del Ministro
della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio
1993, sono sostituiti dagli allegati III e IV al
presente decreto.
Art. 3
1. Gli allegati II, VII, VIII e IX al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo
1997, sono sostituiti dagli allegati II, VII, VIII e
IX al presente decreto.
Art. 4
1. L'allegato V al decreto del Ministro della
sanità 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre
1985, come integrato, da ultimo dall'allegato II
al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1990, è sostituito
dall'allegato V al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI
(omissis)
54
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
4 giugno 1997, n. 335
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva
del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61 recante disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed
in particolare l'articolo 1-ter, comma 5, che
prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalità dell'organizzazione della medesima Agenzia;
Ritenuta l'opportunità, in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza
ed assistenza di cui all'articolo 11 comma 1
lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, di
provvedere all'emanazione del predetto regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante
approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
1996;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio
1997;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e
del Ministro per la funzione pubblica e gli affari
regionali, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Strutture operative
1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativo-gestionale. I dipartimenti
coordinano i settori e i laboratori a carattere
tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I
servizi sono articolati in uffici funzionali.
All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di
coordinamento di attività e progetti.
2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi:
a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli
e sistemi informativi;
b) dipartimento prevenzione e risanamento
ambientali;
c) dipartimento rischio tecnologico e naturale;
d) dipartimento rischio nucleare e radiologico;
e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione;
f) area dei servizi giuridici amministrativi e
gestionali.
Resta ferma la possibilità di collegamenti
funzionali interdipartimentali, eventualmente
gestiti da unità all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo.
55
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 335/97
3. Fanno capo funzionalmente al presidente
e al direttore, oltre alla segreteria, unità di supporto per l'esercizio dei loro compiti.
4. Tra le unità e gli uffici sono comunque
previsti:
a) quelli addetti alle attività concernenti la
normativa tecnica;
b) quelli di supporto tecnico-scientifico al
comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualità ecologica (Ecolabel) e all'attività di ecogestione ed audit
in campo ambientale (Ecoaudit);
c) quelli preposti al sistema qualità dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente
capo alla direzione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni
all'ANPA normativamente attribuiti, delibera
l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia
in settori, laboratori e uffici. La deliberazione è
comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
6. Le modifiche alla composizione ed al
numero delle unità operative rese necessarie
da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
5. Il Ministro può emanare direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2.
6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le
prescrizioni e determina le modalità per lo
svolgimento da parte dell'ANPA delle attività
di consulenza e supporto al Ministero, previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
Art. 3
Programma triennale e piano annuale
1. Il consiglio di amministrazione approva il
programma triennale dell'Agenzia che è predisposto dal direttore in accordo con gli indirizzi del Governo, anche sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, e tenendo conto
delle indicazioni delle esigenze di consulenza
e di supporto tecnico da questi espresse per
il periodo di riferimento, nonché delle proposte avanzate dalle regioni e province autonome per le attività di interesse regionale e provinciale.
2. Sulla base del programma triennale, il
direttore predispone il piano annuale che è
deliberato dal consiglio di amministrazione.
3. Il programma triennale ed i piani annuali
adottati sono trasmessi al Ministro dell'ambiente ed alle regioni.
Art. 2
Modalità di esercizio della vigilanza
1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita
i controlli previsti per legge.
2. Le direttive definiscono gli obiettivi che
devono essere raggiunti nello svolgimento delle
funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano
le priorità dell'azione in campo ambientale.
3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente
gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.
56
4. Il controllo è esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 4
Forme di consultazione
1. Ai fini della formulazione di proposte a
contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione.
2. L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 335/97
21 gennaio 1996, n. 61, prevede e disciplina
audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di
esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01
dello stesso decreto-legge n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1996, n. 61.
Art. 5
Dotazioni organiche del personale
1. La dotazione organica del personale, in
sede di prima applicazione, è complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-bis, comma 5, e dall'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, ed è ripartita tenendo
conto dell'attuale distribuzione nell'ente di
provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione
del criterio di analoga proporzionalità per la
distribuzione di quello individuato dall'articolo
2, comma 2.
2. La ripartizione di cui al comma 1 è deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione
dell'articolazione strutturale di cui all'articolo
1, comma 5, dal consiglio di amministrazione
dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del
Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresì determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e
funzionali da assegnare a ciascuna struttura
operativa di cui all'articolo 1.
3. Alla successiva rideterminazione delle
dotazioni organiche si procederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni,
dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22,
commi 16 e 18, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dell'articolo 1 comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
secondo le linee guida indicate per il triennio
1996 - 1998 dalla circolare-direttiva del Dipartimento
della
funzione
pubblica
n.7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del
10 maggio 1996.
Art. 6
Incarichi di direzione
1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli
incarichi di capo settore, di capo laboratorio e
di capo ufficio vengono conferiti dal direttore
dell'Agenzia.
2. Gli incarichi relativi alle unità di supporto
al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del
presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del
presidente.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo
massimo di tre anni e possono essere rinnovati.
4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia
quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unità o
di ufficio, nonché quelle di consigliere degli
organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attività dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.
5. I direttori di area sono responsabili nei
confronti del direttore dei risultati dell'attività
svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia;
programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più
razionale utilizzazione delle risorse e del personale.
Art. 7
Rapporti con le agenzie regionali
e delle province autonome
1. L'ANPA prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e
rendere omogenee sul piano nazionale le
metodologie tecnico-operative per l'esercizio
delle attività proprie delle Agenzie regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali concernono:
a) l'adozione di criteri di normalizzazione e di
intercalibrazione delle misure in campo
ambientale per la validazione dei dati;
b) l'elaborazione di metodologie per le attività di raccolta e di validazione dei dati e
per la realizzazione di reti di monitoraggio
in applicazione della normativa vigente;
57
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 335/97
c) l'elaborazione e la diffusione di criteri,
metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte
d'intesa con le regioni e le province autonome
per quanto riguarda le materie rientranti nella
loro diretta competenza e possono essere
svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all'articolo 10,
comma 4.
3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale,
l'ANPA può stipulare, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province
autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche
delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse
agenzie all'ANPA.
Art. 8
Sistema informativo
e di monitoraggio ambientale
1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11
marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e
le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
58
2. Per la ricognizione delle iniziative attuate,
o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro
dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento
adotta un decreto che individui:
a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;
b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione
del sistema informativo e di monitoraggio
ambientale, ancora in corso di realizzazio-
ne o perfezionamento in forza di contratti,
convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;
c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione
o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa
dello stesso Ministero in attesa del loro
trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono
altresì definite, previa verifica funzionale con
l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per
il trasferimento e la ricollocazione logistica
presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni
tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei
finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di
garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto
della realtà informatica presente presso la
stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le
modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a
garantire il collegamento funzionale con il SINA
a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i
soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome per gli aspetti
attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del
SINA e ai relativi finanziamenti.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni
operanti in regime di concessione esclusiva,
che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo
le specifiche fornite dall'ANPA stessa in rela-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 335/97
zione al tipo di informazioni, nonché alle
modalità ed alle frequenze con cui effettuare
gli scambi.
6. Le specifiche possono in particolare
riguardare la struttura dei dati, la frequenza di
trasmissione, il supporto di trasmissione, di
norma tramite rete informatica.
7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo
le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, nella
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
8. Tali attività sono svolte in collaborazione
con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti
dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle
specifiche tecniche, comprensive dei livelli di
aggregazione e di elaborazione dei dati, sono
approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2
e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto
delle iniziative adottate a livello nazionale e
locale relative a sistemi informativi di interesse
ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale.
Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.
Art. 9
Funzioni ispettive
3. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie
funzioni di vigilanza secondo le modalità e con
le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che
disciplinano i rispettivi settori di attività.
Art. 10
Collaborazioni scientifiche
ed organismi consultivi
1. Ferme restando le altre sue attribuzioni in
materia di convenzioni, accordi e contratti, il
consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attività previste nel programma
triennale di cui all'articolo 3, può deliberare la
stipula di accordi di collaborazione scientifica
con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei
quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attività tecnicoscientifiche, anche
formative, da parte del personale dell'ANPA.
2. Il consiglio di amministrazione dell'ANPA,
per comprovate necessità operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in
organico, può conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente
qualificati ed in possesso di specifici requisiti
non reperibili tra il personale in servizio, scelti
tra persone anche estranee alla pubblica
amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al
precedente comma, nonché per concorrere
allo svolgimento delle attività di cui all'articolo
01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61.
1. Il presidente, su proposta del direttore,
sentiti i dipartimenti competenti per materia,
provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni.
3. Gli incarichi possono essere conferiti a
titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di
subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non
possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il
relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalità dell'ANPA
e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici.
2. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di
documento di riconoscimento, dove è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si
riferisce la funzione di vigilanza del singolo
ispettore.
4. Per particolari finalità afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di
provvedere direttamente attraverso le proprie
strutture, il consiglio di amministrazione può
deliberare la costituzione di commissioni e
59
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 335/97
comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche
con la partecipazione dei soggetti di cui al
precedente comma 2.
5. L'ANPA informa annualmente il Ministero
dell'ambiente sulle attività di cooperazione
con l'Agenzia europea dell'ambiente e con
altre organizzazioni internazionali operanti nel
settore della salvaguardia ambientale.
Art. 11
Servizi resi a pagamento
1. Il consiglio di amministrazione stabilisce,
con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA
rende a pagamento, e provvede altresì a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione.
Art. 12
Finanza e contabilità
1. Si applicano all'ANPA le disposizioni per
la classificazione delle entrate e delle spese e
per l'amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
60
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
22 luglio 1997
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE
Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la
libertà di accesso in materia ambientale
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 1997)
Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/313/CEE, relativa alla libertà di accesso
alle informazioni in materia di ambiente, prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente
predisponga una relazione annuale da presentare in Parlamento sullo stato di attuazione
del decreto stesso.
Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente
di adempiere a tale obbligo, l'art. 8 del decreto
stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni
anno le autorità pubbliche individuate all'art. 2,
comma 1, lettera b), trasmettano al Ministero
dell'ambiente i dati relativi alle richieste di
accesso in materia ambientale, nonché una
relazione dettagliata sugli adempimenti posti in
essere in applicazione del decreto stesso.
Allo scopo di semplificare e razionalizzare
l'invio dei dati richiesti sono state predisposte
due schede allegate alla presente circolare
che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A. Divisione II Settore informazione ambientale, via della
Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma.
La scheda A contiene informazioni circa
l'amministrazione o ente preposto all'attuazione della direttiva sull'accesso, nonché circa la
tipologia delle richieste di accesso.
La scheda B riguarda i dati relativi ai casi di
esclusione del diritto di accesso con riferimento ai motivi di esclusione previsti all'art. 4
del decreto legislativo n. 39 del 1997.
SCHEDA A
RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Amministrazione o Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ufficio preposto all'attuazione della direttiva d'accesso alle informazioni ambientali
Ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Referente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipologia delle richieste dia accesso alle
informazioni ambientali
N. richieste N. richieste Altro
informazioni
materiali
Scuole elementari
Scuole medie
Scuole medie superiori
Università
Enti pubblici
Enti vari
Associazioni ambientaliste
Associazioni cittadini
Cittadini
Altri
Totale
Richieste respinte e ricorsi
Tot.
Richieste
respinte (%)
Ricorsi
(%)
61
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIR.M. 22/07/97
SCHEDA B
DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Casi di esclusione dall’accesso alle informazioni relative all’ambiente
ai sensi del d.l. 24 febbraio 1997, n. 39, art. 4
n° articolo
motivazioni
N.
4.1
Evitare la divulgazione di informazioni dalle
quali possono derivare danni all'ambiente
4.1 a)
Salvaguardare la riservatezza delle autorità pubbliche,
le relazioni internazionali e le attività necessarie
alla difesa nazionale
4.1 b)
Salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici
4.1 c)
Salvaguardare la riservatezza in caso di questioni
in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste
disciplinari, oggetto di una azione investigativa
preliminare, o che lo siano state
4.1 d)
Salvaguardare la riservatezza commerciale ed industriale,
ivi compresa la proprietà intellettuale
4.1 e)
Salvaguardare la riservatezza dei dati o schedari personali
4.1 f)
Salvaguardare il materiale fornito da terzi senza che
questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo
4.5
Impossibilità di fornire informazioni quando tale richiesta
comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti
o di atti interni, ovvero la generica formulazione della
stessa non consenta l'individuazione dei dati da mettere
a disposizione
Totale
62
%
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE
23 luglio 1997, n. 2433
Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla
popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti
(G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997)
La legge 19 maggio 1997, n. 137, al
comma 9 e seguenti dell'art. 1, ha innovato significativamente le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica n.
175/88 e successive modifiche, che subordinavano alla conclusione delle apposite istruttorie ed alla successiva predisposizione dei
piani di emergenza esterna da parte dei prefetti l'informazione alla popolazione sui possibili rischi conseguenti alla presenza sul territorio delle attività industriali soggette a "notifica",
sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti.
1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di
prima applicazione, i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero dell'ambiente, alla regione, al comitato tecnico
regionale, al prefetto, all'azienda sanitaria
locale ed al sindaco per le nuove attività contestualmente alla "notifica" e alla "dichiarazione", per quelle in esercizio soggette a notifica
entro il 9 agosto 1997 e per quelle soggette a
dichiarazione entro il 10 giugno 1998;
2. Il sindaco, dopo aver completato tale
scheda la distribuisca immediatamente alla
popolazione che potrebbe subire conseguenze in caso di incidente rilevante.
Con tali disposizioni, che si aggiungono ad
una serie di misure volte ad accelerare le conclusioni delle istruttorie e la conseguente predisposizione dei piani di emergenza, il legislatore ha inteso rendere effettivo il diritto della
popolazione:
a) di essere preventivamente informata sulle
conseguenze di eventuali incidenti rilevanti (attraverso le notizie riportate nelle sezioni da 3 a 6 della scheda);
b) di conoscere contestualmente gli organi
della pubblica amministrazione preposti a
fornire a richiesta ulteriori informazioni,
quelli responsabili dei primi interventi, della
gestione dei piani di emergenza esterna e
di dare indicazioni sui comportamenti da
seguire e sui mezzi di allertamento ed i
presidi di soccorso previsti ove si dovesse
verificare un incidente rilevante (attraverso
le notizie riportate nella sezione 2 e nel
secondo, terzo e quarto campo della
sezione 7 della scheda).
La scheda sarà compilata dal fabbricante,
ad eccezione della sezione 2 che fa capo alla
pubblica amministrazione, in special modo, al
sindaco nel cui comune insistono aziende a
rischio di incidente rilevante, o anche al sindaco del comune eventualmente coinvolto dagli
scenari incidentali ipotizzati.
Per quanto riguarda la sezione 7 si possono
intravedere le seguenti distinte situazioni:
nel caso in cui i prefetti abbiano già predisposto il piano di emergenza esterno, sulla
base delle procedure previste dalla legge 24
febbraio 1992, n. 225, il fabbricante riporterà
nella medesima sezione 7 le informazioni contenute in tali piani in base alle disposizioni a lui
impartite dall'autorità preposta. Dagli stessi
piani, inoltre, il sindaco desumerà la popolazione interessata a ricevere la scheda;
nel caso in cui i prefetti non abbiano ancora
predisposto il piano di emergenza esterna di
cui al comma precedente, i sindaci solleciteranno gli stessi prefetti a provvedere alla definizione di un piano di emergenza esterna
provvisorio, utilizzando le "linee guida per la
pianificazione di emergenza esterna per
impianti industriali a rischio di incidente rilevante", diramate dal Dipartimento di protezione civile nel gennaio 1994.
Tali linee guida, tra l'altro, consentiranno di
determinare, con un metodo speditivo, la zona di sicuro impatto e la zona esterna a questa nella quale potrebbero prodursi danni
anche di una certa entità, le misure da adottare e conseguentemente anche di individuare
63
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIR.M. 2433/97
la popolazione interessata a ricevere la scheda. Le dette linee guida potranno inoltre consentire l'individuazione dell'eventuale ulteriore
area in cui l'informazione potrà essere diffusa
mediante altri mezzi di comunicazione, quali
ad esempio affissione di manifesti, pubblicazione su bollettini locali, etc., fermo restando
che la scheda va consegnata a chiunque ne
faccia richiesta.
Il piano di emergenza esterna provvisorio e
le misure così adottate dovranno essere portate a conoscenza del fabbricante, anche per
la compilazione della sezione 7 della scheda
di informazione.
In assenza di piano di emergenza esterno
definitivo ed anche di quello provvisorio, il fabbricante compilerà il campo 1 della sezione 7
della scheda riportando i collegamenti predisposti per allertare le autorità competenti per
gli incidenti di cui nel rapporto di sicurezza
abbiano previsto la possibilità di conseguenze
all'esterno dello stabilimento.
In tale ipotesi la popolazione interessata a
ricevere la scheda sara' quella residente nella
zona di sicuro impatto e in quella di danno,
esterne allo stabilimento, individuate dal fabbricante nel proprio rapporto di sicurezza, elaborato sulla base della normativa vigente.
Il fabbricante, nel trasmettere la scheda,
potrà indicare anche la zona esterna di coinvolgimento e quindi la popolazione interessata all'informazione.
In tal caso, inoltre, il fabbricante fornirà delle
indicazioni provvisorie sui comportamenti da
seguire in caso di incidente rilevante richiamando quanto previsto negli allegati 1 e 3
delle linee guida per la informazione alla popolazione elaborate dalla protezione civile, per la
parte di pertinenza alla propria attività.
Le informazioni di cui ai campi 3 e 4 della
sezione 7 dovranno essere integrate dalle
autorità di cui alla sezione 2.
Nel richiamare l'import anza che riveste la
corretta informazione alla popolazione al fine
di porre in essere corretti comportamenti in
caso di incidente rilevante si ritiene che la
pronta predisposizione dei piani di emergenza
esterna unitamente alla puntuale chiusura
delle istruttorie ancora in corso, consentiranno
di perseguire con efficacia l'obiettivo della
norma.
64
Il Ministero dell'ambiente ed il sistema delle
agenzie regionali, con il coordinamento dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono disponibili a fornire alle autorità
locali ogni supporto di ordine tecnico che si
rendesse necessario.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
29 luglio 1997
DECRETO MINISTERIALE
Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione
dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
(Suppl. alla G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997)
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
particolare l'art. 2, comma 104, come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della
legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993,
con la quale è stato approvato il programma
triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96;
Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo
sociale ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale;
Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996
con la quale sono state ripartite le risorse di
cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio
1996, a valere sui fondi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641;
Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 con la
quale sono state ripartite risorse a valere sui
fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135;
Visto in particolare l'art. 6 della citata legge
135/97 che prevede la adozione, da parte del
Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue;
Visto il parere emesso in data 19 giugno
1997 dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n.
292 in pari data;
Considerata la necessità e l'urgenza di
adottare il citato piano, al fine di individuare gli
interventi e le opere prioritari in materia di collettamento e depurazione, in conformità alle
previsioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e
nella prospettiva di attuazione della Direttiva
91/271 CEE;
Ritenuto, in particolare, opportuno, anche in
considerazione delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire l'immediata attivazione degli interventi e delle
opere ai quali le regioni e le provincie autonome hanno attribuito le risorse al momento
disponibili;
Ritenuto, altresì, opportuno individuare ulteriori interventi ed opere prioritari tra quelli che
al momento non dispongono di completa
copertura finanziaria al fine di consentirne la
rapida attivazione non appena si renderanno
disponibili le ulteriori e necessarie risorse;
Ritenuto, peraltro, necessario che le modalità operative del Piano siano coerenti con le
procedure previste per l'attuazione dei programmi operativi comunitari, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili a
valere sui fondi strutturali, nonché con le procedure stabilite dalle leggi nazionali che finanziano il Piano stesso;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge 135/97, le
procedure di monitoraggio e controllo delle
attività di realizzazione degli interventi e delle
opere del Piano, nonché i presupposti e le
procedure per la revoca ed il riutilizzo delle
risorse disponibili, con la partecipazione delle
regioni e provincie autonome interessate;
65
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 29/07/97
DECRETA
Art. 1
1. È approvato il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione definito ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge
23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
2. Il Piano straordinario, che viene allegato al
presente decreto e del quale costituisce parte
integrante, si articola in una Parte espositiva,
nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi secondo gli obiettivi ambientali perseguiti, 2 (numero degli interventi e relativi costi),
3 (interventi con integrale copertura finanziaria) 4 (interventi di cui si chiede la copertura
finanziaria mancante) e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obbiettivo UE), nelle
Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica deli interventi secondo gli obiettivi ambientali) e nelle Tabelle regionali-allegato 2 (A, B, C,
D, G, H, I: indicazione analitica degli interventi secondo la copertura finanziaria; E, F: indicazione delle risorse riallocate e degli interventi a cui erano originariamente destinate).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ivi
richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a tutti gli interventi ed opere
contemplati nel Piano straordinario.
Art. 2
1. Sono confermati i finanziamenti già destinati, nell'ambito del programma triennale per la
tutela ambientale 1994/96 approvato con delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: P.T.T.A.),
agli interventi indicati alle Tabelle A - allegato 2.
Art. 3
66
1. Le somme derivanti dall'accensione dei
mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
ed assegnate ad interventi presentati dal
Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE
in data 18 dicembre 1996, nonché quelle derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 4
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti
presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 23 aprile 1997, tutte indicate alle Tabelle B - allegato 2, sono destinate
a finanziare agli interventi altresì ivi indicati.
Art. 4
1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle E - allegato 2, sono revocati ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma
104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della legge 27 febbraio 1997 n. 30, di
conversione del decreto-legge 31 dicembre
1996 n. 669.
2. Le somme oggetto delle revoche di cui al
precedente punto 1, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati alle Tabelle C
- allegato 2.
Art. 5
1. Le somme resesi disponibili a seguito di
ribassi d'asta ed economie realizzati in relazione a progetti finanziati nell'ambito del P.T.T.A.,
indicate alle Tabelle F - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi indicati alle
Tabelle D - allegato 2.
Art. 6
1. Le somme disponibili nell'ambito del
P.T.T.A. e non ancora definitivamente finalizzate
a specifici interventi in relazione a documenti
regionali di programma approvati dal Ministero,
indicate alle Tabelle G - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'art. 7.
Art. 7
1. Le ulteriori risorse che si renderanno
disponibili per l'attuazione del piano, verranno
prioritariamente destinate agli interventi indicati
alle Tabelle I - allegato 2, e successivamente
agli interventi indicati alle Tabelle H - allegato 2.
Art. 8
1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo
dell'idoneità a realizzare la tutela degli obiettivi
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 29/07/97
di qualità dei corpi ricettori, nonché il monitoraggio tecnico, economico e finanziario sulla
realizzazione e sulla gestione provvisoria degli
impianti, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S.
ALLEGATI
(omissis)
2. Per l'esercizio delle attività di controllo,
verifica e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi del Gruppo tecnico costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in
data 21 maggio 1997, ai sensi dell'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 97 n. 135, nonché di un apposito
gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 novembre
1991 n. 438.
Art. 9
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente è
costituito un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni
interessate.
2. Alle riunioni del Comitato partecipano
inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive
competenze degli argomenti all'ordine del
giorno, rappresentanti della Commissione
dell'Unione europea, del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, del
Ministero del tesoro, e di eventuali altre
Amministrazioni interessate.
3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce
almeno due volte l'anno.
4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione del Piano, ed in particolare propone al Ministero dell'ambiente la
definizione dei presupposti e delle modalità
procedimentali per l'eventuale revoca e riallocazione dei finanziamenti, l'adozione delle
eventuali ulteriori misure necessarie all'ottimale realizzazione delle previsioni del Piano, ivi
comprese le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano stesso.
Art. 10
1. Il direttore del Servizio ARS del Ministero
dell'ambiente adotta gli atti amministrativi e
contabili conseguenti al presente decreto ed
occorrenti per l'attuazione del Piano.
67
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
31 luglio 1997, n. 1622
Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori
ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica
Ecolabel
(G.U. n. 184 dell’8 agosto 1997)
All'organismo competente Ecolabel Italia
All'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente
Alla Confindustria
All'Ufficio centrale metrico del Ministero
dell'industria
Ai laboratori ed istituti di prova operanti
nei settori merceologici per cui è prevista
la concessione del marchio Ecolabel
Il regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per
l'Ecolabel e l'Ecoaudit, adottato con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con i
Ministri dell'Industria del commercio e dell'artigianato e del tesoro in data 2 agosto 1995,
n. 413, attribuisce all'ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di accertare i requisiti
di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo tecnico preliminare indipendente previsto
dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento
880/1992/CEE concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di
qualità ecologica.
Lo stesso Ispettorato ha anche il compito di
redigere un elenco di tali laboratori da pubblicare, a cura del comitato per l'Ecolabel e
l'Ecoaudit, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In fase di prima applicazione del Regolamento si ritiene opportuno richiamare brevemente alcuni aspetti delle procedure che le
imprese richiedenti il marchio Ecolabel devono
avviare presso l'organismo competente a
chiarimento delle relazioni correnti tra tali procedure e le attribuzioni dell'Ispettorato tecnico
cui si è appena accennato.
68
A termini del Regolamento CEE n.
880/92/CEE, il marchio Ecolabel può essere
concesso esclusivamente ai prodotti appartenenti ai gruppi per i quali (art. 5, comma 1 del
Regolamento), con decisione della Commissione CE, sono state individuate le condizioni
di assegnazione (art. 5, comma 4 del Regolamento).
Le decisioni della Commissione CE concernenti i gruppi di prodotti cui può essere concesso il marchio Ecolabel (elencate in allegato
1) indicano, per ogni gruppo di prodotti, i criteri rispetto ai quali valutare le proprietà ecologiche e, in relazione a tali criteri, le prove da
effettuare, la loro eventuale periodicità di ripetizione e i metodi di prova riconosciuti idonei
per la verifica.
Sia le imprese che intendono richiedere il
marchio di qualità ecologica che i laboratori o
istituti intenzionati ad eseguire prove i cui risultati possano essere riconosciuti idonei ai fini
del controllo indipendente che deve corredare
le domande di concessione del marchio
dovranno fare rigoroso riferimento alle pertinenti decisioni della Commissione europea.
L'ispettorato tecnico, a sua volta, procederà
ad effettuare l'accertamento di cui all'articolo
6 del Regolamento italiano attraverso la verifica, da un lato, della rispondenza del laboratorio o istituto ai requisiti indicati nelle corrispondenti decisioni della commissione e, dall'altro,
della sua indipendenza dall'impresa richiedente il marchio.
Chiarito il duplice aspetto del controllo da
effettuare sui laboratori o istituti - idoneità tecnica e indipendenza - si ritiene che non sia
superfluo accennare anche all'eventualità che,
soprattutto nel primo periodo di applicazione
del Regolamento, alcune imprese dispongano
già dei risultati di prove effettuate in passato
usando le metodiche indicate nelle decisioni
della commissione concernenti il prodotto per
cui intendono richiedere il marchio e desideri-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIR.M. 1622/97
no utilizzare tali risultati ai fini della procedura
Ecolabel.
In questi casi in cui si deve accertare l'idoneità di un laboratorio o istituto che ha già effettuato prove, la richiesta di accertamento
può essere inoltrata dall'impresa, ma deve essere accompagnata da una dichiarazione del
legale rappresentante del laboratorio o istituto
contenente:
adesione alla richiesta di accertamento finalizzata alla convalida dei risultati delle prove;
indicazione delle prove effettuate (con specifica dei motivi per cui furono eseguite) per
le quali si richiede l'accertamento dell'idoneità del laboratorio o Istituto;
impegno a produrre tempestivamente la documentazione occorrente per l'apertura
della procedura di accertamento.
La relativa procedura, comunque, potrà essere avviata solo dopo che il laboratorio o Istituto
avrà consegnato all'ispettorato tecnico la documentazione che sarà di seguito specificata.
A conclusione della verifica, laboratori ed
Istituti saranno iscritti in elenco relativamente a
prove specifiche per un periodo di tempo definito e, in seguito, i risultati del loro "controllo
indipendente" potranno essere accettati a
corredo di domande di concessione del marchio Ecolabel a condizione che siano accompagnati da idonea dimostrazione dell'indipendenza dal richiedente il marchio.
Ai fini della qualificazione di un laboratorio o
Istituto ad effettuare una determinata prova si
procederà ad accertare il possesso di:
idonea strumentazione professionalità adeguata sistema di qualità e relativo manuale eventuale accreditamento per la specifica prova 1. Tale accertamento potrà essere effettuato sia su base documentale
che mediante visita ispettiva eventualmente seguita da visite di sorveglianza.
La validità temporale della relazione di
accertamento positivo potrà essere diversa,
caso per caso, in relazione a quella dei criteri
di qualità ecologica a cui si riferiscono le prove
per le quali il laboratorio o istituto e' stato riconosciuto idoneo.
In linea di massima il possesso di accreditamento per una determinata prova ai sensi
delle norme UNI CEI EN 45001 consentirà di
procedere al semplice accertamento della
regolarità formale di tale accreditamento, della
relativa durata e dell'indipendenza rispetto al
richiedente il marchio Ecolabel peraltro implicitamente desumibile dal necessario rispetto
del punto 4 della UNI EN 45001.
In merito a quest'ultimo requisito, necessario per poter attribuire al controllo il carattere
"indipendente" che conferisce la validità richiesta dal Regolamento comunitario per
l'Ecolabel si procederà all'accertamento, su
base di autocertificazione, dell'indipendenza
del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo
personale da vincoli di natura commerciale o
finanziaria e da rapporti societari con l'impresa richiedente il marchio o di parentela con i
relativi amministratori o dipendenti.
Tenendo conto dei sopraindicati criteri di
orientamento, i laboratori o gli istituti interessati ad essere qualificati debbono presentare domanda in carta bollata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico - via Molise n. 19 - 00187 Roma,
contenente la seguente documentazione:
iscrizione alla camera di commercio;
pianta dei locali utilizzati e di pertinenza del
laboratorio o dell'Istituto;
elenco della strumentazione in possesso
indicando quale di questa è destinata alla
qualificazione richiesta;
organigramma del laboratorio o Istituto;
sistema di qualità e relativo manuale;
eventuale accreditamento per la specifica
prova per la quale è richiesta la qualificazione.
La medesima documentazione dovrà essere prodotta anche da quei laboratori o Istituti
che, secondo le modalità già descritte, abbiano prestato la propria adesione alla richiesta di
accertamento inoltrata da un'impresa detentrice di risultati di prove eseguite in passato.
In ogni a caso, dovendosi accertare volta
per volta il requisito della indipendenza del
laboratorio o Istituto dall'impresa richiedente il
marchio di qualità ecologica, per il rilascio
della specifica convalida del controllo indipendente, la documentazione sopra detta dovrà
essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale
rappresentante del laboratorio o Istituto e dal
legale rappresentante dell'azienda richiedente
il marchio, attestante l'indipendenza del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo personale
69
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
CIR.M. 1622/97
dipendente, consulenti, amministratori dall'azienda richiedente il marchio e dal relativo personale, soci o amministratori (come specificato in questa circolare).
L'elenco dei laboratori o istituti di cui siano
stati accertati i requisiti di idoneità ad eseguire il controllo indipendente, la cui pubblicazione sarà aggiornata con frequenza mediamente annuale sarà corredato dei dati identificativi
delle aziende che, ai fini della concessione del
marchio di qualità ecologica, hanno esibito
risultati di prove effettuate presso gli stessi
laboratori o istituti.
70
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
1 agosto 1997
DECRETO MINISTERIALE
Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo"
(Suppl. alla G.U. n. 204 del 2 settembre 1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visti i decreti ministeriali del 7 luglio 1990 n.
15517, 20 settembre 1990 n. 20611 e 3 gennaio 1996 n. 10001 con i quali è stato istituito
e ricostituito il Comitato tecnico scientifico per
l'osservatorio nazionale pedologico e per la
qualità del suolo, con funzioni di consulenza e
proposizione all'amministrazione centrale dell'agricoltura ed alle regioni e province autonome di iniziative in materia pedologica, tra l'altro in tema di standardizzazione di metodi di
analisi del suolo;
Vista la deliberazione 10 maggio 1995, con
cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il
Programma nazionale dei servizi di sviluppo
agricolo, nel quale si fa esplicito riferimento,
tra i servizi tecnici di supporto, al punto 82,
all'attività ed alle iniziative per il suolo dell'osservatorio nazionale pedologico;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n.
143, recante conferimento alle regioni delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2 della
legge predetta, laddove si stabilisce che il
Ministero per le politiche agricole svolga, tra
l'altro, compiti di disciplina generale e coordinamento nazionale in diverse materie, tra
le quali la tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari, caratteristica dipendente in
buona parte dalle condizioni di gestione del
suolo;
Vista la Convenzione internazionale contro
la desertificazione negoziata nel 1994 in
seguito alle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Rio de Janeiro
nel 1992, Convenzione sottoscritta dall'Italia e
di prossima ratifica, che riflettendo il capitolo
12 dell'Agenda 21 dedica una diffusa e particolare attenzione alle problematiche di conoscenza, difesa e salvaguardia del suolo;
Vista la dichiarazione della Conferenza europea sullo sviluppo rurale tenuta a Cork nel
1996, ed in particolare il punto 4 - Sostenibilità, che afferma come le politiche degli stati
membri della Unione europea devono promuovere lo sviluppo rurale che sostiene la
qualità e la bellezza dei paesaggi rurali europei, con riferimento particolare alle risorse
naturali, alla biodiversità e all'identità culturale
del territorio;
Considerato che per una valida politica
nazionale di programmazione dell'uso del
suolo a fini agricoli, forestali ed altri ad essi
collegati, va perseguita una approfondita
conoscenza dello stesso nei suoi vari aspetti e che per ciò occorre, tra l'altro, definire al
meglio le analisi da effettuare con l'individuazione di metodi di analisi fisica conformi
alle più recenti acquisizioni ed uniformi su
tutto il territorio nazionale, coerenti con le
tendenze e gli indirizzi comunitari ed internazionali;
Considerato che l'Istituto sperimentale per
la nutrizione delle piante, organismo scientifico specialistico del Ministero per le politiche
agricole, ha definito gli accennati metodi di
analisi fisica del suolo anche nell'ambito delle
collaborazioni e delle conoscenze del Comitato per l'osservatorio nazionale pedologico
precitato;
Ritenuto opportuno approvare e rendere
ufficiali i metodi stessi perché ne sia consentita la più diffusa utilizzazione nel territorio
nazionale;
71
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 01/08/97
DECRETA:
Articolo unico
Al fine di disporre di metodi di conoscenza
standardizzati del suolo e per gli scopi di cui
alle premesse, sono approvati e resi ufficiali i
Metodi di analisi fisica del suolo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
(omissis)
72
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
8 settembre 1997, n. 357
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche
(Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa
alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione,
in via regolamentare, tra le altre, della direttiva
92/43/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante
atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge
22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni
emendamenti;
Considerato che non può essere accettato
l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla
citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4
e, conseguentemente, l'emendamento che
abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello
Stato la sorveglianza nelle zone speciali di
conservazione, salvo quanto diversamente
disposto per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere
accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al
comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e
della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito
anche dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della
73
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
b)
c)
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste
dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai
fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali
elencati nell'allegato A e delle specie della
flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed
E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente
regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di
interesse comunitario.
d)
e)
3. Le procedure disciplinate dal presente
regolamento tengono conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 2
Definizioni
74
1. Ai fini del presente regolamento sono
adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure
necessarie per mantenere o ripristinare gli
habitat naturali e le popolazioni di specie
f)
g)
di fauna e flora selvatiche in uno stato
soddisfacente come indicato nelle lettere
e) ed i) del presente articolo;
habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro
caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
habitat naturali di interesse comunitario:
gli habitat naturali, indicati nell'allegato A,
che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area
di distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale
ridotta a seguito della loro regressione
o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti:
alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a
causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);
stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che
influiscono sull'habitat naturale nonché
sulle specie tipiche che in esso si trovano,
che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le
funzioni, nonché la sopravvivenza delle
sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito
"soddisfacente" quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili
o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono continuare
ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie
tipiche è soddisfacente e corrisponde a
quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
habitat di una specie: ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la
specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
specie di interesse comunitario: le specie,
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di
quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul
territorio dell'Unione europea e che non
sono in pericolo né vulnerabili nell'area
del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo
futuro, qualora persistano i fattori alla
base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono
di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del
loro habitat o delle incidenze potenziali
del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione
naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un
asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo
termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione è considerato "soddisfacente" quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa
continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli
habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle
specie non è in declino né rischia di
declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la
cui superficie sia chiaramente delimitata;
m)sito di importanza comunitaria: un sito che,
nella o nelle regioni biogeografiche cui
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
n)
o)
p)
q)
r)
habitat naturale di cui all'allegato A o di una
specie di cui all'allegato B in uno stato di
conservazione soddisfacente e che può,
inoltre, contribuire in modo significativo alla
coerenza della rete ecologica "Natura
2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in
questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza
comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base
all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali o delle popolazioni
delle specie per cui il sito è designato;
esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi
o morti, delle specie elencate nell'allegato
D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte
o prodotto che risultano essere ottenuti
dall'animale o dalla pianta di tali specie, in
base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;
aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare
e continua (come i corsi d'acqua con le
relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di
collegamento (come le zone umide e le
aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo
scambio genetico di specie selvatiche;
reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una polazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte
del suo areale di documentata presenza
naturale in tempi storici nella quale risulti
estinta;
introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori
del suo areale di documentata presenza
naturale.
Art. 3
Zone speciali di conservazione
1. Le regioni e le provincie autonome di
75
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
Trento e di Bolzano individuano, con proprio
procedimento, i siti in cui si trovano tipi di
habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle
specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini
della formulazione della proposta del Ministro
dell'ambiente alla Commissione europea, dei
siti di importanza comunitaria, per costituire la
rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura
2000".
2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del
programma triennale per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali
di conservazione", entro il termine massimo di
sei anni, dalla definizione, da parte della
Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce nell'ambito delle linee fondamentali
di assetto del territorio, di cui all'articolo 3
della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale, che rivestono primaria
importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea, contestualmente alla
proposta di cui al comma 1 e su indicazione
delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di
conservazione e delle misure necessarie ad
evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, con particolare attenzione
per quelli prioritari, e le eventuali misure di
ripristino.
Art. 4
Misure di conservazione
76
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano per i siti di
importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate,
nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro
designazione, le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati
ad altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali
che siano conformi alle esigenze ecologiche
dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e
delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.
3. Qualora le zone speciali di conservazione
ricadono all'interno delle aree naturali protette,
si applicano le misure di conservazione per
queste previste dalla normativa vigente.
Art. 5
Valutazione di incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione
territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei siti di importanza
comunitaria.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici
e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione
documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di
importanza comunitaria, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e successive modifiche
ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali
progetti si riferiscono ad interventi ai quali non
si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una
relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sul sito di importanza comunitaria, tenuto
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve
fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato
G al presente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad
interventi ai quali si applica la procedura di
valutazione di impatto ambientale, si procede
ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro
novanta giorni dal ricevimento della relazione
di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne
pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche
delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente
in aree naturali protette, sentito l'ente di
gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi
2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del
piano o progetto deve attenersi. Nel caso in
cui la predetta autorità chiede integrazioni
della relazione, il termine per la valutazione di
incidenza è interrotto e decorre dalla data in
cui le integrazioni pervengono all'autorità
medesima.
7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto
acquisisce preventivamente la valutazione di
incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato
dalla realizzazione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in
mancanza di soluzioni alternative possibili, il
piano o progetto debba essere realizzato per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano
ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat
naturali e specie prioritari il piano o il progetto
di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul
sito di importanza comunitaria, può essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria im-
portanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 6
Zone di protezione speciale
1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 7
Monitoraggio
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano le idonee misure
per garantire il monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat
naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente definisce con
proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le
linee guida per il monitoraggio.
Tutela delle specie
Art. 8
Tutela delle specie faunistiche
1. Per le specie animali di cui all'allegato D,
lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o
durante l'ibernazione, lo svernamento e la
migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi
nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D,
lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo
scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo
quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata
77
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b),
e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della
vita degli animali ai quali si applica il presente
articolo.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano instaurano un sistema di
monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate
nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un
rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il
Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed
indica le misure di conservazione necessarie
per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto
negativo sulle specie in questione.
Art. 9
Tutela delle specie vegetali
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D,
lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area
di distribuzione naturale;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo
quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b),
si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico
delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
2. Le misure di cui al comma 1 possono
comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare
esemplari nell'ambiente naturale e di
sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei
metodi di prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di
norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni
di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della
vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento in cattività di specie animali,
nonché la riproduzione artificiale di specie
vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure
adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di
cattura non selettivi suscettibili di provocare
localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui
all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione
specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione
con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui
all'allegato F, lettera b).
Art. 11
Deroghe
Art. 10
Prelievi
78
1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per
quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, qualora risulti necessario, sulla base
dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7,
con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale,
degli esemplari delle specie di fauna e flora
selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro
sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di
conservazione soddisfacente.
1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per
quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, può autorizzare le deroghe
alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e
10, comma 3, lettere a) e b), a condizione
che non esista un'altra soluzione valida e che
la deroga non pregiudichi il mantenimento, in
uno stato di conservazione soddisfacente,
delle popolazioni della specie interessata
nella sua area di distribuzione naturale, per le
seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al
patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza
pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di
natura sociale o economica, o tali da
comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un
numero limitato di taluni esemplari delle
specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1,
siano applicate per il prelievo, la cattura o
l'uccisione delle specie di cui all'allegato D,
lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi
non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione
specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione
con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui
all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà
indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe
e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e
dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di
uccisione di specie animali autorizzati ed i
motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che
devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a
controllare che le condizioni richieste sono
soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i
loro limiti, nonché i servizi e gli addetti
all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati
ottenuti.
Art. 12
Introduzioni e reintroduzioni
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del
pubblico interessato, richiedono al Ministero
dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per
l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
la reintroduzione di specie di cui all'allegato D,
può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri
organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto
anche sulla scorta delle esperienze acquisite
in altri Stati membri dell'Unione europea o
altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato
di conservazione soddisfacente per la specie
medesima e per l'habitat interessato.
3. L'introduzione di specie non locali può
essere autorizzata secondo la procedura di
cui al comma 2 qualora lo studio di cui al
comma 1 assicuri che non venga arrecato
alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla
fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea.
Art. 13
Informazione
1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea, secondo il modello da
essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente regolamento.
Tale relazione comprende informazioni relative
alle misure di conservazione di cui all'articolo
4, nonché alla valutazione degli effetti di tali
misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di
cui all'allegato B ed i principali risultati del
monitoraggio di cui all'articolo 7.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente
un rapporto, entro due anni dalla data di
79
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.R. 357/97
entrata in vigore del presente regolamento,
sulle misure di conservazione adottate e sui
criteri individuati per definire specifici piani di
gestione; le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano presentano altresì una
relazione annuale sulle attività di valutazione di
incidenza di piani e progetti e sulle eventuali
misure compensative di cui all'articolo 5.
Art. 14
Ricerca e istruzione
1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le
amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini
della conoscenza e della salvaguardia della
biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno
stato di conservazione soddisfacente, anche
attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea.
Promuove, altresì, programmi di ricerca per il
monitoraggio di cui all'articolo 7.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1
costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi
all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi
all'individuazione delle aree di collegamento
ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le
amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza
di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche
e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali.
Art. 15
Sorveglianza
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito
delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza
connesse all'applicazione del presente regolamento.
Art. 16
Procedura di modifica degli allegati
1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento.
80
2. Gli allegati al presente regolamento ven-
gono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
ALLEGATI
(omissis)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
18 settembre 1997
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico, ed
in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h);
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità;
DECRETA:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge del
26 ottobre 1995, n. 447, i requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a
ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in
ambiente chiuso o aperto.
b) di dotarsi di sistema di registrazione in
continuo di cui all'allegato B;
c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato C.
2. I sistemi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 devono essere calibrati e verificati
prima della loro messa in opera e ne deve
essere rilasciata apposita documentazione.
Il gestore ha la responsabilità del funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e
della tenuta della documentazione attestante
la calibrazione e la verifica.
3. In caso di guasto dei sistemi alle lettere b)
e c) del comma 1, il gestore deve comunicare, entro le ventiquattro ore, il fatto all'autorità
di vigilanza, specificando le caratteristiche del
guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema stesso, fermo restando per il
gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite di
cui al comma 1 dell'art. 2.
Art. 2
Limiti del livello di pressione sonora
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il livello di pressione sonora nei luoghi di cui
all'art. 1, misurato secondo la metodologia prevista nell'allegato A, non deve essere superiore al
valore di 103 dB(A) L ASmax e 95 dB(A) L Aeq.
1. I limiti di cui all'art. 2 hanno validità dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. I limiti di cui al comma precedente sono
riferiti al tempo di funzionamento dell' impianto elettroacustico di diffusione sonora nel
periodo di apertura al pubblico.
2. Il gestore deve dotarsi dei sistemi di cui
alla lettera b) e c), dell' art. 3, comma 1, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 3
Obblighi del gestore
1. Al gestore dei luoghi di cui all'art. 1 del
presente decreto è fatto obbligo:
a) del rispetto dei livelli di pressione sonora
previsti dall'art. 2;
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore quindici
giorni dopo la sua pubblicazione nella
81
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.C.M. 18/09/97
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
1. Strumentazione di misura del suono.
Le strumentazioni da utilizzare per i controlli di cui
all'art. 2, devono essere tali da soddisfare le specifiche di
cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN
60804/1994.
Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe
"1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
2. Modalità di misura del suono.
Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all' art. 2,
comma 1, del presente decreto, la misurazione del livello
della pressione sonora deve essere effettuata con la
caratteristica dinamica slow e con la curva di ponderazione A nel punto, accessibile al pubblico, di maggiore livello di pressione sonora: dell'insieme dei valori così misurati si considera il maggiore.
ALLEGATO B
SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEL LIVELLO DI
PRESSIONE SONORA ALL'INTERNO DEI LOCALI
82
La strumentazione di cui alla lettera b), comma 1, art.
3, del presente decreto, deve essere costituita da un
fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Tale strumentazione deve essere controllata almeno ogni due anni per
la verifica della conformità alle specifiche tecniche.
Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale, ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. Le misure possono essere memorizzate nella memoria non volatile del
fonometro che deve eseguire direttamente ogni tre minuti la stampa dei seguenti dati:
L ASmax;
L Aeq;
data e tempo nel formato anno, mese, giorno, ora,
minuti.
Alla fine deve essere stampato il tempo finale ed il L
Aeq riferito all'intero periodo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Le stampe
suddette devono essere eseguite senza l'impiego di calcolatori di supporto.
Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica
AC e/o DC.
Non è ammessa la registrazione grafica con segnale
prelevato dall'uscita analogica AC e/o DC del fonometro.
Il controllo del livello di calibrazione deve essere eseguibile secondo le raccomandazioni del costruttore, con
comandi impostabili dalla tastiera dello strumento o
mediante vite meccanica di calibrazione.
Il valore associato al livello di calibrazione deve essere
registrato e riportato in fase di stampa. I valori di misura
devono essere arrotondati a 0.5 dB. La tolleranza della
misura di registrazione è di 1 dB. Il dispositivo di registra-
zione ed il relativo microfono devono essere posti nei luoghi di cui all'art. 1, in posizione tale da non essere accessibili al pubblico. Il sistema di registrazione deve altresì
essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed
elettronica.
Per il sistema di registrazione, deve essere individuato
il fattore di correzione Kr, dato dalla differenza fra il valore
di pressione sonora L ASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di
pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di registrazione. Tale fattore deve essere
indicato nel rapporto di calibrazione.
Le registrazioni devono essere conservate, per almeno
tre mesi, a cura del gestore che li rende disponibili per
eventuali controlli e verifiche.
ALLEGATO C
SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO DEL LIVELLO
DI PRESSIONE SONORA ALL'INTERNO DEI LOCALI
Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere in grado di
impedire il superamento del livello L ASmax di cui all'art.
2, comma 1. La misura del rumore deve essere rilevata da
un fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Il fonometro
deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC per
poter fornire il segnale, pilota utile per il sistema di controllo del livello di pressione sonora all'interno dei locali.
Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere dotato di
dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica.
Per il sistema di controllo, deve essere individuato il fattore di correzione Kc, dato dalla differenza fra il valore di
pressione sonora L ASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal
sistema di controllo automatico.
Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione.
ALLEGATO D
RELAZIONE TECNICA
Il gestore, nelle procedure di attivazione dei sistemi di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), ha l'obbligo di verificare il corretto funzionamento dell'impianto:
all'atto dell'attivazione;
dopo ogni modifica dell'impianto;
dopo ogni riparazione dell'impianto;
ed almeno annualmente, redigendo una relazione tecnica che deve contenere i seguenti dati:
a) nominativo del gestore;
b) nominativo del tecnico competente per i rilievi fonometrici;
c) modello numero di serie e data di certificazione del
fonometro e del calibratore utilizzato per la calibrazione o il controllo fonometrico;
d) modello, numero di serie e data di certificazione del
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.C.M. 18/09/97
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
fonometro e caratteristiche dell'impianto automatico
di registrazione e di controllo del livello di pressione
sonora L ASmax ;
planimetria con la localizzazione dei punti di misura
per la ripetibilità dei rilievi;
valori rilevati L Aeq , L ASmax e fattore Kr di cui all'allegato B, e Kc di cui all'allegato C;
procedura di calibrazione adottata ed osservazioni;
nominativo e firma del tecnico competente autore
della relazione tecnica;
data di esecuzione della relazione tecnica;
ora di inizio e fine delle operazioni di misura;
descrizione e dati di identificazione dei singoli componenti dell'impianto elettroacustico di diffusione
sonora;
posizioni di misura, altezza del microfono e distanza
dalla più vicina sorgente sonora;
periodo di apertura al pubblico dei locali.
83
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
8 ottobre 1997, n. 344
LEGGE
Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale
(G.U. n. 239 del 13 ottobre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e promozione di figure
professionali
1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche
ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di
supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare
l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il
profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione
europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti,
ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella
realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
promuove e realizza, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati, corsi di formazione finalizzati al
conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati
anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di
quelle regionali.
84
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in
collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di
educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla
preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università,
enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e
soggetti privati professionalmente riconosciuti
e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire
13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.
Art. 2
Promozione delle tecnologie pulite e
dello sviluppo della sostenibilità urbana
1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie
pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree
urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti,
anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane
per la gestione sostenibile e consapevole di
ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi
comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane
dovranno svilupparsi seguendo i principi del
"Piano d'azione di Lisbona", approvato da
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona
l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della
Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al
primo periodo è riservata per i due terzi alle
piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
definisce i criteri per l'individuazione dei premi
di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di
loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000
milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.
Art. 3
Informazione, educazione ambientale
e sensibilizzazione
1. Per il proseguimento ed il potenziamento
delle attività di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso
l'organizzazione di specifiche campagne, la
predisposizione e la diffusione della relazione
sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione
ed educazione ambientale, è autorizzata la
spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di
lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è
destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.
seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell'Appennino di significativo
o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di
Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa
verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa
con le regioni interessate, è istituito un parco
nazionale; con la medesima procedura si
provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.
3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è
aggiunta la seguente:
"l-bis) costa teatina".
4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è
aggiunta la seguente:
"ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".
5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno
1998 provvede, sentiti la regione e gli enti
locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai
commi 3 e 4.
6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà
affidata la gestione dei territori attualmente
ricadenti nel parco nazionale della Calabria,
con esclusione di quelli facenti parte del parco
nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la
gestione del territorio dell'omonima isola.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole:
"Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".
Art. 4
Interventi per la conservazione
della natura
8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998.
1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998
con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione
dei comuni e delle province interessati, i
9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi
1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa
rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno
1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno
1999.
85
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
10. All'onere derivante dall'applicazione dei
commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante
parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni
1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando
quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per
l'anno 1999 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel
campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse
naturali, della carta ecopedologica e delle
linee fondamentali di assetto del territorio, ed
all'organizzazione della prima conferenza
nazionale sulle aree protette, nonché per l'attivazione di centri di accoglienza di animali
pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.
150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per
l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto
all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per
le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci
con competenze giuridico-amministrative e
dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed
è autorizzata la spesa occorrente, valutata in
lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800
milioni a decorrere dall'anno 1998.
Art. 5
Attuazione di convenzioni internazionali
e altri interventi in campo ambientale
86
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali
e relativi piani di azione nazionali in campo
ambientale, all'attuazione degli adempimenti
di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684
milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni
per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per
l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge
6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è
autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a
decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10
e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2
agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di
coordinamento e di controllo di cui al comma
3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991,
n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600
milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a
decorrere dal 1998.
Per l'attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62,
limitatamente ai compiti di studio, ricerca,
sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché
di raccolta e di elaborazione dei dati per una
corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui
al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n.
360 del 1991, come sostituito dal predetto
articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal
1997.
3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità
ecologica, assicurando la complementarietà
tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale
funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel
e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione
della radioattività dei metalli importati di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire
5.000 milioni a valere sulle disponibilità del-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
l'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge
20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All'articolo 4, primo comma, della legge
31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si
provvederà mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio".
6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.
Art. 6
Ampliamento della pianta organica
1. Al fine di migliorare la funzionalità del
Ministero dell'ambiente la dotazione organica
dello stesso è rideterminata in novecento
unità secondo la tabella allegata alla presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal
comma 1 e determinati ai sensi del comma 2
si provvede prioritariamente mediante ricorso
alle procedure di mobilità da espletare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai
sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche
in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti
modalità:
a) il 40% dei posti aggiuntivi, determinati
dalla differenza fra il numero di personale
in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la
nuova dotazione organica di cui al comma
1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto
attraverso il passaggio del personale già
inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le
modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), dela legge 15 marzo
1997, n. 59, e con accertamento dei titoli
richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal
comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI,
VII e VIII, sono coperti mediante mobilità
del personale già dipendente da altre
amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso
il Ministero dell'ambiente, previa verifica
dei requisiti richiesti. Per il personale già
inquadrato saranno predisposti corsi di
riqualificazione professionale secondo le
esigenze e le funzioni attribuite presso i
servizi del Ministero da espletare con le
modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo
1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche
funzionali fino al raggiungimento della
nuova dotazione organica sono coperti
mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante
contratto di durata quinquennale ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati
in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente
vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di
enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto
formale ad uffici di livello dirigenziale alla
data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente,
con salvezza degli effetti economici,
giuridici, dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle
professionalità amministrative quanto
disposto dal comma 1, ultimo periodo,
87
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
dell'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e mantenendo
per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
21 aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti
posti in liquidazione e attualrnente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non
inquadrate secondo le procedure previste
dalle lettere b) e c) del presente comma
alla data del 30 novembre 1998, sono
poste in ruolo in base alle disponibilità di
organico e secondo la qualifica funzionale
posseduta presso l'ANPA.
5. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire
4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200
milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
Art. 7
Programma stralcio di tutela ambientale
1. Per l'attuazione del programma stralcio di
tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma
106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per
l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno
1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è
costituito da progetti strategici di interesse
nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale.
Tali progetti sono, di regola, opportunamente
coordinati con gli interventi di competenza
regionale, con particolare riferimento a quelli
relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui
ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può,
altresì, avvalersi di convenzioni con università,
enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
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4. Nell'ambito del programma stralcio di cui
al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1,
2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, nonché gli incentivi ivi previsti, le risorse
allo scopo destinate e le relative modalità di
stipulazione e concessione.
Art. 8
Modifiche al decreto-legge
n. 67 del 1997
1. All'articolo 1, comma 3, del decretolegge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n.135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentito il Comitato permanente per
le politiche agro-alimentari," sono sostituite
dalle seguenti: "per le politiche agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Prima dell'autorizzazione alla
contrazione del mutuo il Ministero per le
politiche agricole accerta che le opere
siano state approvate ai sensi delle leggi
vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione impatto ambientale se prevista;
accerta altresì che le regioni interessate
abbiano preventivamente attestato la loro
utilità, compatibilità ambientale, efficacia e
fattibilità tecnico-economica.";
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le
parole: "delle risorse agricole, alimentari e
forestali" sono sostituite dalle seguenti:
"per le politiche agricole".
2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n.
67 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Le risorse derivanti dall'esercizio del
potere di revoca previsto dal comma 104
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le risorse assegnate dal
CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le
ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione
delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, sono destinati alla realizzazio-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
ne delle opere e degli interventi previsti da
un piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti
agricole, adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata
definita l'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge
5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il
territorio della provincia. Sentite le autorità
di bacino, le regioni possono, con propria
legge, definire una diversa delimitazione
territoriale degli ambiti."
3. Il decreto di cui al capoverso 1 del
comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Le risorse nazionali di cui al comma 1,
eccettuate quelle riscosse a titolo di canone
o tariffa, sono assegnate, anche in deroga
alle finalità previste per dette risorse dalle
rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero
dell'ambiente, anche di nuova istituzione.
Per le risorse già trasferite alle regioni, il
Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa
in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione
europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti."
5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n.
67 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Alle opere ed agli interventi di cui al
comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione
almeno preliminare se compresi in piani
regionali di risanamento delle acque, e che
risultino sospesi per qualsiasi motivo alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del
presente decreto, intendendosi sostituito
all'elenco di cui al comma 1 dello stesso
articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione delle acque
reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal
collaudo per ciascuna opera, la provincia,
o l'ente responsabile dell'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il
gestore definitivo. Decorso inutilmente tale
termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può
individuare un gestore provvisorio al quale
affidare, per un termine non superiore a
diciotto mesi, il compito di provvedere
all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal
fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo
di anticipazioni, l'eventuale quota residua
delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da
canoni o tariffe in materia di fognatura e
depurazione, ove previsti.".
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4,
comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno
1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a
lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno
1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e
a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si prov-
89
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 344/97
vede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Per le finalità della presente legge sono
altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione
di interventi di politica comunitaria in materia
ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
ALLEGATO
(articolo 6, comma 1)
TABELLA
Dotazione organica del Ministero dell'ambiente
dirigenti.generali
dirigenti
(totale.dirigenti
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
(totale
Totale
90
q.f.(compreso.r.esaurimento)
q.f.
q.f.
q.f.
q.f.
q.f.
q.f.
q.f.
q.f.
n.
10
n.
47
n. 57)
n.
87
n. 166
n. 205
n. 125
n. 140
n.
69
n.
47
n.
4
n. 843)
n. 900
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
31 ottobre 1997
DECRETO MINISTERIALE
Metodologia di misura del rumore aeroportuale
(G.U. n. 267 del 15 novembre 1997)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il codice della navigazione emanato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, nella
seduta del 9 ottobre 1997;
Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, concernente modificazioni ed aggiunte agli articoli
714 e 717 del codice della navigazione;
DECRETA:
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di
atterraggio e la relativa disciplina di attuazione
di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 10 marzo 1988, concernente modificazioni al decreto ministeriale
27 dicembre 1971;
Art. 1
Campo di applicazione
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1988
recante modificazioni al decreto ministeriale
27 dicembre 1971 di attuazione della legge 2
aprile 1968, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre
1971 recante norme di attuazione della legge
2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione
delle aree di atterraggio;
Visti la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo e il relativo regolamento di attuazione,
emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, come
modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1993, n. 207;
Considerato che si rende necessario regolamentare le attività aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili nelle loro fasi di movimentazione;
1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il presente decreto
disciplina:
a) i criteri di misura del rumore emesso dagli
aeromobili nelle attività aeroportuali come
definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto
3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) le procedure per l'adozione di misure di
riduzione del rumore aeroportuale, per la
classificazione degli aeroporti in relazione
al livello di inquinamento acustico e per la
definizione delle caratteristiche dei sistemi
di monitoraggio;
c) i criteri di individuazione delle zone di
rispetto per le aree e le attività aeroportuali
nonché quelli che regolano l'attività urbanistica nelle zone di rispetto.
2. Le regioni disciplinano con propria legge
le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, per le aree ove sono effettuati gli
atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 5 agosto
91
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 31/10/97
1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per i
comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile,
per le eventuali azioni di competenza.
3. Il presente decreto non si applica al
rumore prodotto nello svolgimento di attività
aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.
Art. 2
Definizioni
92
Ai fini dell'applicazione del presente decreto
si definisce:
1) aeromobile: ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose, da un
luogo ad un altro, ad eccezione degli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto
o sportivo, di cui alla legge 25 marzo
1985, n. 106, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
2) esercente dell'aeromobile: colui il quale
assume l'esercizio dell'aeromobile, ai
sensi dell'art. 874 del codice della navigazione;
3) aeroporto: superficie delimitata di terreno
o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in
tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed
il movimento di aeromobili;
4) aviosuperfice: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione,
installazione ed equipaggiamento, usata in
tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed
il movimento di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art.
692 del codice della navigazione e su cui
non insista un aeroporto privato di cui
all'art. 704 del codice della navigazione;
5) curve di isolivello: curve ideali congiungenti punti del territorio corrispondenti ad
eguali valori dell'indice descrittore di cui
all'allegato " A", punto 1, del presente decreto;
6) attività aeroportuali: le fasi di decollo, di
atterraggio, di manutenzione, revisione e
prove motori degli aeromobili;
7) intorno aeroportuale: è il territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali,
corrispondente all'area in cui il descrittore
di cui all'allegato " A", punto 1, del pre-
sente decreto assume valori superiori a 60
dB(A);
8) periodo diurno: l'intervallo di tempo compreso fra le ore 06:00 e le ore 23:00, ore
locali;
9) periodo notturno: l'intervallo di tempo compreso fra le ore 23:00 e le ore 06:00, ore
locali.
Art. 3
Criteri e modalità di misura
del rumore aeroportuale
1. L'indice di valutazione del rumore aeroportuale, ai fini della determinazione delle
curve di isolivello di cui al successivo art. 6, è
il livello di valutazione del rumore aeroportuale
(L VA ).
2. La procedura per la determinazione del
valore di L VA è riportata nell'allegato A; le
procedure per l'esecuzione delle misure sono
riportate in allegato B.
3. Gli allegati A e B sono parte integrante del
presente decreto; essi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 4
Contenimento del rumore
1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera m), punti 1), 2) e 4), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono istituite
due commissioni incaricate di predisporre criteri generali per la definizione, rispettivamente:
a) di procedure antirumore in tutte le attività
aeroportuali come definite all'art. 3,
comma 1, lettera m), punto 3), della legge
26 ottobre 1995, n. 447;
b) delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali ed ai criteri per regolare
l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;
c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e
delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio.
2. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile o da un suo delegato ed è
composta da due rappresentanti dell'Ente
stesso ed un rappresentante, rispettivamente,
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 31/10/97
del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale.
3. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), è presieduta dal direttore del servizio inquinamento
atmosferico, acustico e per le industrie a
rischio del Ministero dell'ambiente o da un
suo delegato ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ed un
rappresentante, rispettivamente, dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente,
dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo,
dei vettori aerei e delle società di gestione
aeroportuale.
4. I lavori delle commissioni di cui ai precedenti commi si concludono entro trenta giorni
dall'insediamento.
Art. 5
Procedure antirumore
1. Entro trenta giorni dal termine dei lavori
delle commissioni di cui al precedente art. 4,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce,
per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una
commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e
composta da un rappresentante per ognuno
dei seguenti soggetti: regione, provincia e
comuni interessati; Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale
di assistenza al volo, vettori aerei, società di
gestione aeroportuale.
2. Entro novanta giorni dal loro insediamento, le commissioni di cui al comma precedente, definiscono le procedure antirumore che
sono adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale.
Art. 6
Caratterizzazione acustica
dell'intorno aeroportuale
1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1,
del presente decreto, tenuto conto del piano
regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e
delle procedure antirumore adottate, definisce,
nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguen-
ti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C.
2. All'interno di tali zone valgono i seguenti
limiti per la rumorosità prodotta dalle attività
aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1
lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre
1995, n. 447:
zona A: l'indice L VA non può superare il
valore di 65 dB(A);
zona B: l'indice L VA non può superare il
valore di 75 dB(A);
zona C: l'indice L VA può superare il valore
di 75 dB(A).
3. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice L VA
non può superare il valore di 60 dB(A).
4. Le commissioni di cui all'art. 5, comma
1, del presente decreto definiscono le zone di
cui al comma 1 all'unanimità. Nel caso l'unanimità non sia raggiunta, il Ministero dei trasporti, ovvero le regioni o le province autonome, convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Ai soggetti incaricati di determinare le
curve di isolivello e le procedure antirumore ed
a quelli preposti alla gestione dei sistemi di
monitoraggio, sono forniti, con modalità concordate con l'Ente nazionale di assistenza al
volo, i dati delle traiettorie degli aeromobili civili
nelle attività aeroportuali come definite all'art.
3, comma 1, lettera m), punto 3, della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 7
Attività consentite nell'intorno
aeroportuale
1. Fatte salve le attività e gli insediamenti
esistenti al momento della data di entrata in
vigore del presente decreto, i piani regolatori
generali sono adeguati tenendo conto delle
seguenti indicazioni per gli usi del suolo, fatte
salve le prescrizioni della legge 4 febbraio
1963, n. 58:
zona A: non sono previste limitazioni;
zona B: attività agricole ed allevamenti di
bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e
assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico;
zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle
infrastrutture aeroportuali.
93
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 31/10/97
ALLEGATO A
[
VALUTAZIONE DEL RUMORE AEROPORTUALE
1. Il livello del rumore aeroportuale è definito dalla
seguente espressione:
LVA = 10 log
[
1
N
N
∑
10
J=1
LVAj
⁄10
]
dB(A)
in cui:
LVA
rappresenta il livello di valutazione del rumore
aeroportuale;
N
è il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e LVAj è il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale.
2. Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del
fenomeno, deve essere ventuno, pari a tre settimane, ciascuna delle quali scelta nell'ambito dei seguenti periodi:
1
SELi = 10 log T
0
t2
∫
t1
pAi 2(t)
p02
](
)
Tj
dt = LAeq.Ti +10 log T dB(A)
0
in cui:
To = 1s è il tempo di riferimento;
t1 e t2
rappresentano gli istanti iniziale e finale della
misura, ovvero la durata dell'evento Ti = (t2 t1) in cui il livello L A risulta superiore alla soglia
LAFmax - 10 dB(A); PAj (t) è il valore istantaneo
della pressione sonora dell'evento iesimo ponderata A;
µ Pa rappresenta la pressione sonora di riferiP0 20
mento;
LAeq, TI è il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata A dell'iesimo evento sonoro.
LAFmax è il livello massimo della pressione sonora in
curva di ponderazione "A", con la costante di
tempo "Fast", collegato all'evento.
1 ottobre - 31 gennaio;
1 febbraio - 31 maggio;
1 giugno - 30 settembre.
La settimana di osservazione all'interno di ogni periodo, deve essere quella a maggior numero di movimenti,
secondo i dati forniti dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, oppure rilevati dai sistemi di monitoraggio
installati. La misura del rumore, durante ciascuna settimana di osservazione, dovrà essere effettuata di continuo
nel tempo.
3. Il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale (LVAj ) si determina mediante la relazione
sotto indicata, considerando tutte le operazioni a terra e
di sorvolo che si manifestano nell'arco della giornata
compreso tra le ore 00:00 e le 24:00:
17 LVAd⁄10
7 LVAn⁄10
+ 2410
dB(A)
LVAj = 10 log 24 10
[
]
dove LVAd e LVAn rappresentano rispettivamente il
livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo
diurno (06.00 - 23.00) e notturno (23.00 - 06.00).
4. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel
periodo diurno (LVAd ) è determinato dalla seguente relazione:
N
1 d SELi
LVAd = 10 log T ∑10 ⁄10 dB(A)
d J=1
[
]
in cui Td = 61.200 s è la durata del periodo diurno, Nd
è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto
periodo, SELi è il livello dell'iesimo evento sonoro associato al singolo movimento.
5. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel
periodo notturno (LVAn) è determinato mediante la
seguente relazione:
1 Nn SELk
⁄10
+ 10 dB(A)
LVAn = 10 log Tn ∑10
k=1
[
(
) ]
in cui Tn = 25.200 s è la durata del periodo notturno,
Nn è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in
detto periodo, SELi è il livello sonoro dell'iesimo evento
associato al singolo movimento.
94
6. Il livello dell'iesimo evento sonoro associato al singolo movimento di aeromobili SELi è determinato secondo
la seguente relazione:
ALLEGATO B
STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA
PER LA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA
DELL'INTORNO AEROPORTUALE
1. Il sistema di misura
Il sistema di misura del rumore aeroportuale va distinto in:
a) sistema assistito;
b) sistema non assistito.
Il sistema assistito è specifico per misure effettuate con
strumentazione mobile in cui può essere utilizzato un
fonometro o integratore di classe 1 con caratteristiche
previste dalla norme CEI 29-1 e CEI 29-10. Il fonometro
deve essere in grado di misurare almeno il SEL e di poter
memorizzare in forma numerica, su registratore di livello
grafico o elaboratore elettronico, il LAF (Livello di pressione sonora ponderata "A" in costante di tempo Fast) dei
movimenti aerei. Il sistema di misura assistito deve essere in grado di mantenere le specifiche CEI 29-10 anche
nelle condizioni climatiche più avverse.
Il sistema non assistito è specifico per misure fisse di
monitoraggio. Esso deve essere del tipo ad analizzatore
di livelli, dotato di microfono per esterni con sistema di
autotaratura. Deve avere la possibilità di individuare automaticamente i profili dei sorvoli, nonché attribuire ad
ognuno di questi il valore di SEL corrispondente.
2. Individuazione degli eventi per i sistemi assistiti
Nei sistemi assistiti è l'operatore che inizia la registrazione grafica o numerica al verificarsi dell'evento da misurare ovvero può ricavare gli eventi a posteriori da una registrazione grafica o numerica continua, potendo usare
anche l'intermediazione di un registratore magnetico digitale dalle caratteristiche elettriche non inferiori a quelle
indicate dalle norme CEI 29-1 e CEI 29-10 e successive
modifiche, per quanto attiene la risposta in frequenza,
stabilità e dinamica.
3. Individuazione degli eventi per i sistemi non assistiti
Nei sistemi non assistiti, la procedura di rilevamento
deve consentire la discriminazione degli eventi sonori pro-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 31/10/97
dotti dagli aeromobili civili da quelli di altra origine. A tale
scopo può essere adottato il criterio di definire una soglia
per il livello sonoro LAF che deve essere superata da quest'ultimo per un periodo di tempo non inferiore ad una
durata minima. Il valore di soglia deve essere il più basso
possibile e comunque non inferiore ai limiti previsti dalla
zonizzazione comunale. La durata minima di superamento della soglia stessa, è determinata sperimentalmente al
fine di ottimizzare la discriminazione degli eventi sonori
prodotti dagli aeromobili. Il livello sonoro LAF deve essere
rilevato mediante catena fonometrica rispondente alle
specifiche di precisione della classe 1 indicate nella
norma CEI 29-10, e successive modifiche.
misura.
4. Determinazione del SEL e dei parametri correlati
1. I sistemi di rilevamento non assistiti devono essere in
grado di determinare:
1) il livello dell'evento sonoro SEL;
2) l'intervallo di tempo in cui è stata superata la soglia
prefissata;
3) il tempo in cui si verifica;
4) rappresentazione grafica del LAF.
Nei sistemi assistiti 6 l'operatore che determina l'arco
di tempo all'interno del quale, al verificarsi di un sorvolo,
viene misurato il SEL.
10. Utilizzo di modelli previsionali
Per la definizione delle procedure antirumore e della
caratterizzazione acustica degli intorno aeroportuali possono essere utilizzati modelli previsionali.
I risultati dell'applicazione di tali modelli debbono fornire valori del descrittore del rumore aeroportuale LVA di cui
all'allegato A.
9. Verifica di conformità e taratura
L'intera catena fonometrica del sistema non assistito,
nonché la strumentazione del sistema assistito, incluso il
calibratore di livello sonoro, devono essere sottoposti a
verifica di conformità alle specifiche della classe 1 indicate dalle norme CEI 29-1, 29-10 e 29-14, e successive
modificazioni e/o integrazioni, ogni due anni e dopo ogni
intervento di riparazione, a cura di un centro autorizzato.
In caso di scostamenti dalle tolleranze previste, la strumentazione deve essere sottoposta a taratura di cui deve
essere rilasciata certificazione documentativa.
5. Posizione del microfono
Sia per i sistemi assistiti che non assistiti, il microfono
deve essere posizionato in modo che la linea di vista tra il
microfono e tutte le possibili rotte di sorvolo non sia interrotta da alcun ostacolo solido. Il microfono dovrà essere
posizionato su di una superficie solida acusticamente
riflettente, ad una altezza non inferiore ai 3 m dal piano di
campagna nel caso di superfici libere ovvero del piano di
appoggio di un edificio. La distanza del microfono da
eventuali superfici riflettenti verticali deve essere almeno
pari alla loro altezza riferita al microfono stesso.
6. Caratteristiche del microfono
Nei sistemi di misura assistiti, deve essere usato un
microfono con caratteristiche di precisione indicate al
precedente comma 1 e dotato di schermo antivento.
Nei sistemi di misura non assistiti, i microfoni della catena fonometrica devono essere in grado di mantenere le
specifiche di precisione indicate al comma 1 nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Il microfono deve essere inoltre protetto da schermo antivento e protezione
antivolatili.
7. Condizioni meteorologiche
Nel rapporto di misura dovranno essere specificate le
condizioni meteorologiche presenti durante i rilievi fonometrici ed i valori misurati di temperatura, pressione, umidità e velocità del vento.
8. Verifica di stabilità e calibrazione
Nei sistemi non assistiti, la stablità dell'intera catena
fonometrica (dal microfono al dispositivo di acquisizione
e lettura dati) deve essere verificata almeno ogni 24 ore
mediante una sorgente sonora di livello noto. Si deve
procedere, inoltre, alla calibrazione mediante sorgente
campione conforme almeno alla classe 1 della norma
CEI 29-14 ogni volta che sia stato eseguito un intervento tecnico sulla catena stessa. Quanto detto è valido
anche per i sistemi assistiti con la differenza che la calibrazione va effettuata prima e dopo ogni campagna di
95
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
4 novembre 1997, n. 413
LEGGE
Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene
(G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 1998, il tenore
massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato,
rispettivamente, nell'1 per cento in volume e
nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità,
previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del tenore
massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.
3. Il controllo del tenore di benzene e della
frazione aromatica nelle benzine è effettuato
dai laboratori chimici delle dogane e delle
imposte indirette sui carburanti prodotti dalle
raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui
ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i
metodi di cui all'allegato al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le
modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135
(edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi
aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino
alla definizione di apposita metodica disposta
con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle finanze.
96
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le raffinerie e i depositi
fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente le informazioni
inerenti le caratteristiche delle benzine esitate
sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli
necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi
fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante
una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non
rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2
è punita con la sanzione amministrativa da lire
30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva
la sanzione amministrativa è triplicata.
Art. 2
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese
presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore
massimo di benzene ed al contenimento delle
emissioni di composti organici volatili.
Art. 3
1. I sindaci possono adottare le misure di
limitazione della circolazione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L. 413/97
ficazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri
ambientali e sanitari stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano, fatte salve le
normative vigenti in materia di emissioni dagli
impianti industriali, le disposizioni previste
dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994,
relative al controllo delle emissioni di composti
organici volatili negli impianti di deposito delle
benzine presso i terminali, nelle operazioni di
caricamento e scaricamento di cisterne mobili
presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel
caricamento degli impianti di deposito presso
le stazioni di servizio, secondo le modalità e il
calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della sanità e delle finanze,
stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per
l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le
stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione
delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate
di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1° luglio 2000 l'intera rete delle
pompe di distribuzione delle benzine presso
gli impianti preesistenti di distribuzione dei
carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le modalità ed i termini per la graduale
applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il
decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della
navigazione e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle
pompe di distribuzione delle benzine presso
gli impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
nonché delle disposizioni del decreto di cui al
comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In
caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di
distribuzione dei carburanti.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
97
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
8 novembre 1997, n. 389
DECRETO LEGISLATIVO
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in
materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio
(G.U. n. 261 del 8 novembre 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del
Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e
91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del
27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Vista la nota della Commissione dell'U.E.
del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale
sono state formulate alcune osservazioni sul
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E;
Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune
disposizioni integrative e correttive, anche al
fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti;
98
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 ottobre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre
1997 e del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione
pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Gestione dei rifiuti
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in
esso contenute, che" sono sostituite dalle
parole: "in esso contenute che".
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto
delle norme comunitarie ed".
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
deve indicare i presupposti della deroga e
gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla
natura dei rifiuti da smaltire in discarica,
alle iniziative ed ai tempi di attuazione
delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente
si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende
acquisita.".
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole e di conduzione
dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli".
4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i
numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti
numeri:
"2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in
deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito
non supera i 10 metri cubi nell'anno o se,
indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti
in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori.".
10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui
all'allegato G".
5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
soppresso il numero 6).
6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "sulla base degli
allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati
sub 2, 3 e 4 al presente decreto.
7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del
8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa la
lettera d).
9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2,
3 e 4.
11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: "alla regione" sono sostituite dalle
parole: "alla provincia".
12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la
comunicazione deve essere effettuata alla
regione".
13. All'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole:
"lettere c), d) e g)".
14. All'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono
sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle
predette attività".
15. All'articolo 11, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati
da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile con un volume di affari
annuo non superiore a lire quindici milioni e".
16. All'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale".
17. All'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le annotazioni
devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo sca-
99
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
rico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e
il trasporto almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione
della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni
di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti".
18. All'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la
detenzione dei rifiuti".
19. All'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo
periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al
trasporto dei rifiuti".
20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3-bis. I registri di carico e scarico relativi
ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di
diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta,
presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia
medesima".
21. All'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi.".
22. All'articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole:
"che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri".
100
23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
le parole: "purché non vi siano conseguenze
di danno o di pericolo per la salute e per l'am-
biente" sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".
24. All'articolo 13, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro della
sanità" sono sostituite dalle parole: "al Ministro
della sanità e al presidente della regione".
25. All'articolo 15, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "Durante il trasporto" sono inserite le
parole: "effettuato da enti o imprese".
26. All'articolo 15, dopo il comma 5, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. I formulari di identificazione di cui al
comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e
non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria".
Art. 2.
Bonifiche
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera
c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) tutte le operazioni di bonifica di
suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a
stimolanti di batteri naturalmente presenti
nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1-bis. I censimenti di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
provvisti delle tecnologie di rilevazione più
avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica
con le regioni".
3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la
parola: "immediata" è sostituita con le seguenti parole: "entro 48 ore,".
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
"6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti
inquinati possono essere assistiti, sulla
base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico
entro il limite massimo del 50 per cento
delle relative spese qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad
esigenze di tutela igienico - sanitaria e
ambientale o occupazionali. Ai predetti
contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11".
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione".
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13 è
inserito il seguente comma:
"13-bis. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati".
7. All'articolo 17, comma 14, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7
e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce,
ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti
da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica".
Art. 3
Competenze e piani di gestione
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a)
è sostituita dalla seguente: "a) le funzioni di
indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano".
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera
p) è aggiunta la lettera:
"p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti nelle acque marine in conformità alle
disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia; tale autorizzazione è
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorità marittima nella cui
zona di competenza si trova il porto più
vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto
da cui parte la nave con il carico di rifiuti
da smaltire".
4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera
n) è aggiunta, in fine, la seguente:
"n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel
rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei
rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle
autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli
adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.".
6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "attività di gestione" sono inserite le parole: "di intermediazione e di commercio".
7. All'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le
parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole:
"lettere c) ed e)".
8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i
controlli sulle" sono sostituite dalle parole:
101
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
"l'effettuazione di adeguati controlli periodici
sulle".
9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17".
10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "localizzazione degli impianti
di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo".
11. All'articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle
norme tecniche di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
12. All'articolo 22, comma 9, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalità stabiliti," sono inserite
le parole: "e tali omissioni possono arrecare
un grave pregiudizio all'attuazione del piano
medesimo".
13. All'articolo 22, comma 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la
parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o
il solo esercizio".
14. All'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola:
"disciplinano," è sostituita con le parole:
"coordinano, sulla base della legge regionale
adottata".
Art. 4
Osservatorio e procedure
amministrative
1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla
Conferenza Stato-regioni;".
102
"d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza
Stato regioni.".
4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"spettante ai membri dell'Osservatorio" sono
inserite le parole: "e della segreteria tecnica".
5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"e della sanità" sono inserite le parole: "e del
tesoro".
6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito
dal seguente comma:
" 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico da parte dei
soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto
di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma
1, lettera m).".
7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole:
"all'articolo 16, nel caso di".
8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola:
"nonché" sono inserite le parole: "dal 1 gennaio 1998,".
9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono
iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche".
10. All'articolo 30, comma 10, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "è garantito dal comune" sono inserite
le parole: "o dal consorzio di comuni".
2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da
sette membri" sono sostituite dalle parole:
"da nove membri".
11. All'articolo 30, comma 10, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attività
del comune" sono inserite le parole: "o del
consorzio di comuni".
3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
12. All'articolo 30, comma 16, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"individuati ai sensi" sono sostituite dalle paro-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
le: "sottoposti a procedure semplificate ai
sensi".
13. All'articolo 30, comma 16, secondo
periodo, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono
sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale".
14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare".
15. All'articolo 30, comma 16, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
" d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità
tecnica e di capacità finanziaria.".
16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è
inserito il seguente comma:
"16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di inizio di attività le
sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma 1 in appositi
elenchi dandone comunicazione al
Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.
Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33
devono conformarsi alle disposizioni di cui
al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.".
17. All'articolo 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e
comunque non oltre centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle parole: "e comunque non
oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9
della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3
della direttiva 91/689/CEE".
18. All'articolo 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni
effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo
se a tale data la costruzione dell'impianto, ove
richiesto dal tipo di attività di recupero, era
stata già ultimata.".
19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole:
"dalle norme tecniche di cui al comma 1
che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi".
20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 12 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le operazioni di messa in riserva
dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del
presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione
di inizio di attività solo se effettuate presso
l'impianto dove avvengono le operazioni
di riciclaggio e di recupero previste ai
punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis le norme tecniche di cui ai
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti
dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti
da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.".
Art. 5
Gestione degli imballaggi
1. All'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30
giugno 1996" è sostituita con la data: "31
dicembre 1994".
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera
c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o
azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati".
3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono
sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori".
4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"con particolare riferimento" sono inserite le
parole: "agli imballaggi pericolosi, anche do-
103
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
mestici, nonché".
5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"secondo le modalità stabilite" sono inserite le
parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate".
104
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26".
11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le
parole: "comma 5," sono sostituite dalle parole: "comma 4,".
6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"ed aggiornati" sono inserite le parole: "in
conformità alla normativa comunitaria".
12. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono soppresse le parole: "sulla base della
tariffa di cui all'articolo 49".
7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente
all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi secondo le tabelle e gli schemi
adottati dalla Commissione dell'Unione
europea con la decisione 97/138/CE del 3
febbraio 1997".
13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo
49, dalla data di entrata in vigore della stessa".
8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" è sostituita con le parole: "dei rifiuti
di imballaggio primari".
15. All'articolo 42, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38,
comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite
dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".
9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di
materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli
obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle
norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate di cui all'articolo 43, comma
3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al
medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate".
16. L'allegato "E" al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è sostituito dall'allegato
"1" al presente decreto.
10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legi-
14. All'articolo 41, comma 9, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le
seguenti parole: "riciclaggio e recupero dei
rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".
17. All'articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la".
18. All'articolo 43, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo
periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul
mercato nazionale devono comunque essere"
sono sostituite dalle parole: "si presume che
siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".
Art. 6
Gestione di particolari categorie di rifiuti
1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta
attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli
importatori devono provvedere al ritiro, al
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
recupero e allo smaltimento dei beni durevoli
consegnati dal detentore al rivenditore, sulla
base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.".
2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni".
3. All'articolo 45, comma 4, lettera b), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
definite le norme tecniche per assicurare una
corretta gestione degli stessi".
4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli a
motore" è sostituita dalla seguente: "Veicoli a
motore e rimorchi".
5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"veicolo a motore" sono inserite le parole: "o
di un rimorchio".
6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"veicolo a motore" sono inserite le parole: "o
di un rimorchio".
7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"predetto veicolo" sono inserite le parole: "o
rimorchio".
8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
"i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o
rimorchi".
9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,
in fine, le parole: "dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione".
10. All'articolo 46, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o del rimorchio".
11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
" 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione
dal Pubblico registro automobilistico
(PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del
proprietario del veicolo o del rimorchio. A
tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte
del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice deve
comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il
certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del
PRA che provvede ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti commi:
" 6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle
case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo
smontaggio ed alla successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai
compiti di cui al comma 5. 6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati
sull'apposito registro di entrata e di uscita
dei veicoli da tenersi secondo le norme del
regolamento di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al
comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai
sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di
demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore
e di rimorchi non avviati alla demolizione".
13. All'articolo 47, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a)
è sostituita dalla seguente:
" a) le imprese che producono, importano
o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;".
105
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
Art. 7
Sanzioni e norme finali
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1,
sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,".
2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43,
comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite
dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e
46, commi 1 e 2".
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e
non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila".
4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
" 1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le
disposizioni di cui all'articolo 46, comma
5, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni".
5. All'articolo 50, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,".
6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi".
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "effettuano attività di gestione" sono
soppresse le parole: "i propri".
8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati".
9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, è
inserito il seguente:
" 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui
agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6quater, e 47, comma 12, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tremilioni.".
106
10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente
articolo:
" 51-bis. - Bonifica dei siti. - 1. Chiunque
cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto
dall'articolo 17, comma 2, è punito con la
pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni se non provvede alla
bonifica secondo il procedimento di cui
all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da
rifiuti pericolosi.".
11. All'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in
modo incompleto o inesatto".
12. All'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla scadenza del termine stabilito ai sensi
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila".
13. All'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui
sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a
tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile
approvato".
14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito
dal seguente:
" 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
sono formalmente incomplete o inesatte
ma i dati riportati nella comunicazione al
catasto, nei registri di carico e scarico, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa
pena si applica se le indicazioni di cui al
comma 3 sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengono tutti gli elementi
per ricostruire le informazioni dovute per
legge, nonché nei casi di mancato invio
alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12,
commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.".
15. All'articolo 53, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi".
16. All'articolo 54, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5".
17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le
altre disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, in materia di accertamento degli
illeciti amministrativi".
18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente
articolo:
" 55-bis. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia
ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni".
19. All'articolo 56, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
" f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo,
dell'articolo 103 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994.".
20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
" 2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione del relativo
schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in
conformità ai principi del presente decreto
le attività di gestione degli oli usati e sono
individuati gli atti normativi incompatibili
con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso".
21. All'articolo 57, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali".
22. All'articolo 57, comma 5, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso." sono sostituite dalle
parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".
23. All'articolo 57, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 6-bis. In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i),
i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia
di trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova
disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di
107
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, continua ad applicarsi ai progetti
delle opere rientranti nella categoria di cui
all'articolo 1, lettera i), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n.
204, relativa ai rifiuti già classificati tossici
e nocivi.".
25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
" 7-bis. Le spese per l'indennità e per il
trattamento economico del personale di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, sono imputate sul capitolo 5940
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel
caso in cui il personale svolga attività di
comune interesse".
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 5, comma 16)
ALLEGATO "E"
(previsto dall'art. 37, comma 1)
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni
108
Minimi
Massimi
a) Rifiuti di imballaggi da recuperare
come materia o come componente
di energia:
in peso almeno il
50%
65%
b) Rifiuti di imballaggi da
riciclare:
in peso almeno il
25%
45%
c) Ciascun materiale di imballaggio
da riciclare:
in peso almeno il
15%
25%
ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 1, comma 6)
Allegato "G"
CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI
ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA
O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTl (*)
(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA
DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO)
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche
elencate nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come
solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi
di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10.Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio
isolanti elettrici, ecc.)
11.Sostanze bituminose provenienti da operazioni di
raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12.Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13.Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14.Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente
non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio,
ecc.)
15.Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16.Prodotti di laboratori fotografici
17.Qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18.Qualunque materiale contaminato da un prodotto
della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate.
Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e consistenti in:
19.Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o
vegetale
20.Sostanze organiche non alogenate non utilizzate
come solventi
21.Sostanze inorgarniche senza metalli né composti
metallici
22.Scorie e/o ceneri
23.Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell’allegato G
sono fatte intenzionalmente.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
24.Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25.Polveri metalliche
26.Materiali catalitici usati
27.Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti
metallici
28.Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad
esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli
previsti ai punti 29, 30 e 33
29.Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30.Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione
dell'acqua
31.Residui da decarbonazione
32.Residui di colonne scambiatrici di ioni
33.Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34.Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35.Materiale contaminato
36.Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi,
bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno
o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37.Accumulatori e pile elettriche
38.Oli vegetali
39.Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40.Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque
dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una
delle caratteristiche elencate nell'allegato I
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 1, comma 6)
C44
C45
C46
C47
ALLEGATO "H"
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI
DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI
POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)
Rifiuti aventi
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
come costituenti:
Berillio, composti del berillio
Composti del vanadio
Composti del cromo esavalente
Composti del cobalto
Composti del nickel
Composti del rame
Composti dello zinco
Arsenico, composti dell'arsenico
Selenio, composti del selenio
Composti dell'argento
Cadmio, composti del cadmio
Composti dello stagno
Antimonio, composti dell'antimonio
Tellurio, composti del tellurio
Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
Mercurio, composti del mercurio
Tallio, composti del tallio
Piombo, composti del piombo
Solfuri inorganici
Composti inorganici del fluoro, escluso il
(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente.
C48
C49
C50
C51
fluoruro di calcio
Cianuri inorganici
I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi:
litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto
forma non combinata
Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
Amianto (polvere e fibre)
Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
Metallocarbonili
Perossidi
Clorati
Perclorati
Azoturi
PCB e/o PCT
Composti farmaceutici o veterinari
Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio
antiparassitari, ecc.)
Sostanze infettive
Oli di creosoto
Isocianati, tiocianati
Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
Fenoli, composti fenolati
Solventi alogenati
Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze
indicate nel presente allegato
Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
Ammine alifatiche
Ammine aromatiche
Eteri
Sostanze di carattere esplosivo, escluse le
sostanze indicate in altri punti del presente
allegato
Composti organici dello zolfo
Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate
Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel
presente allegato
ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 1, comma 6)
ALLEGATO "I"
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono
esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto
con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita è inferiore a 21 C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono riscaldarsi e
109
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.Lgs. 389/97
infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la
rapida azione di una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui
punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e
inferiore o pari a 55 C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui
contatto immediato, prolungato o ripetuto con la
pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e
anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto
con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o
loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi
come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi
viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto
tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione,
di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano
o possono presentare rischi immediati o differiti per
uno o più settori dell'ambiente.
Note.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è
effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A
e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata
dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
110
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supple-
mentari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva
67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva
83/467/CEE della Commissione.
Metodi di prova.
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato
specifico alle definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V
della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla
direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi
sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli
dell'OCSE.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
14 novembre 1997
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
(G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Art. 2
Valori limite di emissione
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno;
1. I valori limite di emissione, definiti all'art.
2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed
alle sorgenti mobili.
Visto il parere favorevole espresso dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, nella
seduta del 20 marzo 1997;
2. I valori limite di emissione delle singole
sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
sono quelli indicati nella tabella B allegata al
presente decreto, fino all'emanazione della
specifica norma UNI che sarà adottata con le
stesse procedure del presente decreto, e si
applicano a tutte le aree del territorio ad esse
circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
Considerata la necessità di armonizzare i
provvedimenti in materia di limitazione delle
emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità;
DECRETA:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, determina i valori limite di
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui
all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h);
comma 2; comma 3, lettere a) e b), della
stessa legge.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle
classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art.
6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
4. I valori limite di emissione del rumore delle
sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma
1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.
Art. 3
Valori limite assoluti di immissione
1. I valori limite assoluti di immissione
come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al
rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente
decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie,
marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 otto-
111
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.C.M. 14/11/97
bre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C
allegata al presente decreto, non si applicano
all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,
individuate dai relativi decreti attuativi.
All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di
immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate
al precedente comma 2, devono rispettare i
limiti di cui alla tabella B allegata al presente
decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle
di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C
allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Art. 4
Valori limite differenziali di immissione
1. I valori limite differenziali di immissione,
definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il
periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno,
all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non
si applicano nelle aree classificate nella classe
VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in
quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi
trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A)
durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alla rumorosità prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi
con esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti
ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Art. 5
Infrastrutture dei trasporti
112
1. I valori limite assoluti di immissione e di
emissione relativi alle singole infrastrutture dei
trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno
fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 6
Valori di attenzione
1. I valori di attenzione espressi come livelli
continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T
L ) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C
allegata al presente decreto, aumentati di
10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per
il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di
cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si
vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo
di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel
lungo termine. Il valore TL, multiplo intero
del periodo di riferimento, è un periodo di
tempo prestabilito riguardante i periodi
che consentono la valutazione di realtà
specifiche locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di
cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, è sufficiente il superamento di uno dei
due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del
comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1
non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
marittime ed aeroportuali.
Art. 7
Valori di qualità
1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma
1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, sono indicati nella tabella D allegata al
presente decreto.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.C.M. 14/11/97
Art. 8
Norme transitorie
bilite nell'allegato B del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
1. In attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si
applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 1991.
2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle
sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, fermo restando quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo.
3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le
modalità di misura del rumore sono quelle sta-
Art. 9
Abrogazioni
1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
Art. 10
Entrata in vigore
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
ALLEGATO
TABELLA A
classificazione del territorio comunale (art. 1)
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree
portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi
113
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.P.C.M. 14/11/97
TABELLA.B
valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
classi di destinazione d'uso
del territorio
I
II
III
IV
V
VI
aree
aree
aree
aree
aree
aree
tempi di riferimento
particolarmente protette
prevalentemente residenziali
di tipo misto
di intensa attività umana
prevalentemente industriali
esclusivamente industriali
diurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
45
50
55
60
65
65
35
40
45
50
55
65
TABELLA C
valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)
classi di destinazione d'uso
del territorio
I
II
III
IV
V
VI
aree
aree
aree
aree
aree
aree
tempi di riferimento
particolarmente protette
prevalentemente residenziali
di tipo misto
di intensa attività umana
prevalentemente industriali
esclusivamente industriali
diurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
50
55
60
65
70
70
40
45
50
55
60
70
TABELLA D
valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)
classi di destinazione d'uso
del territorio
I
II
III
IV
V
VI
114
aree
aree
aree
aree
aree
aree
particolarmente protette
prevalentemente residenziali
di tipo misto
di intensa attività umana
prevalentemente industriali
esclusivamente industriali
tempi di riferimento
diurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
47
52
57
62
67
70
37
42
47
52
57
70
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
21 novembre 1997
DECRETO MINISTERIALE
Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione
del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale
di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527,
e successive modifiche e integrazioni
(G. U. n. 278 del 28 novembre 1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre
1995, n. 527, concernente le modalità e le
procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;
Visto in particolare l'art. 6, comma 6, lettera
f) del suddetto decreto ministeriale n.
527/1995 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la fissazione delle
modalità per l'individuazione delle prestazioni
ambientali dell'impresa e per l'attribuzione del
relativo punteggio utile per la determinazione
dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6,
comma 4, lettera a), punto 5, dello stesso
decreto ministeriale;
Considerato che, secondo quanto fissato
dal richiamato decreto ministeriale, dette prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli
impatti ambientali e/o dei consumi di risorse
naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello
delle prestazioni medesime:
DECRETA
Articolo unico
Le prestazioni ambientali utili per la determi-
nazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma
4, lettera a), punto 5, del decreto ministeriale
n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, sono quelle indicate nell'allegato al
presente decreto e vengono rilevate attraverso gli specifici dati e le informazioni forniti dall'impresa con la domanda di agevolazioni.
Nello stesso allegato vengono altresì indicati i
criteri e le modalità per l'attribuzione alle prestazioni medesime del relativo punteggio.
ALLEGATO
Le prestazioni di cui al presente decreto attengono alle
azioni che l'impresa intraprende, entro l'esercizio di regime dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la
riduzione degli impatti ambientali e/o dell'inquinamento e
dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva
oggetto dell'iniziativa medesima.
Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali, esse
vengono individuate come segue:
1) adesione al sistema comunitario ecoaudit (regolamento n. 1836/93), e successive modifiche e integrazioni, o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001);
o, in subordine ed in alternativa;
2) attuazione di un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto;
3) attuazione di un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per l'ambiente;
4) attuazione di un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto;
5) predisposizione di un documento per informare la
popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa.
A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque
a seconda del livello delle prestazioni medesime, secon-
115
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.M. 21/11/97
do i seguenti criteri:
cinque punti vengono attribuiti all'adesione dell'impresa al sistema comunitario ecoaudit o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001);
nel caso in cui l'impresa non intenda aderire vengono
attribuiti zero punti; nel caso in cui l'attività svolta dall'impresa nell'unità produttiva non sia assoggettabile a dette
certificazioni ambientali, viene attribuito un punto a condizione che le prestazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4)
e 5) siano tutte positive, zero punti qualora anche una
sola di tali prestazioni sia negativa;
nel caso in cui l'impresa non aderisca comunque ai
sistemi di certificazione di cui sopra, viene attribuito un
punto a ciascuna prestazione positiva di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) e zero punti a ciascuna prestazione
negativa.
Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione dell'inquinamento e dei consumi
delle risorse naturali, esse vengono individuate come segue, con riferimento al valore della produzione:
1) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti
speciali di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
2) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti
pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
3) riduzione di almeno il 10% del consumo di acqua di
processo;
4) riduzione di almeno il 10% del consumo di energia di
processo;
5) aumento di almeno il 10% della quota parte dell'energia totale di processo consumata relativa ad
energia autoprodotta derivante da fonti rinnovabili.
A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque
a seconda del livello delle prestazioni medesime, secondo i seguenti criteri:
viene attribuito un punto a ciascuna prestazione positiva (pari o superiore alle singole soglie prefissate) e zero
punti a ciascuna prestazione negativa;
un punto viene altresì attribuito a ciascuno dei casi in
cui l'impresa non produca rifiuti speciali, non produca
rifiuti pericolosi, non consumi acqua di processo, non
consumi energia di processo, utilizzi esclusivamente
energia da fonti rinnovabili;
ai "nuovi impianti" vengono attribuiti quattro punti ovvero cinque punti qualora nell'esercizio di regime sia previsto che una parte dell'energia di processo consumata
derivi da autoproduzione e da fonti rinnovabili.
116
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
COMUNICATO
6 ottobre 1997
Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Con decreto interministeriale 31 luglio 1997,
si dispone presso il Ministero dell’ambiente,
l’istituzione e la composizione dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all’art. 26 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
117
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
COMUNICATO
6 ottobre 1997
Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Con decreto interministeriale 31 luglio 1997
è disposta la costituzione e composizione del
Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
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Atti della
Regione
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
2 giugno 1997, n. 122-19675
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al Decreto Legislativo n. 22/97
(B.U. n. 25 del 25 giugno 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
DELIBERA:
Per le considerazioni esposte in premessa:
- di approvare le prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in
applicazione del Decreto Leg.vo n. 22/97
in allegato alla presente deliberazione e
costituente parte integrante della stessa.
Tali indicazioni e disposizioni sostituiscono quanto previsto nelle circolari: 10/ECO/8825/ECO/89 6/ECO/90 10/ECO/90 - 21/ECO/90 24/ECO/90
- 26/ECO/90 14/ECO/91 (fatto salvo il punto
D12) - 14/SAN-ECO/92 17/ECO/92 - 5/TAF/94
- D.C.R. 912-13944/94.
ALLEGATO 1
Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione
dei rifiuti in applicazione del decreto legislativo n. 22/97
A) Rifiuti urbani
Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani effettuate direttamente dai Comuni e/o dalle Comunità
Montane rientrano nella privativa pubblica e non sono
soggette ad alcuna autorizzazione o iscrizione all'Albo
Gestori di cui all'art. 30 D.Lgs di rifiuti urbani effettuate da
consorzi, aziende speciali sono sottoposte a iscrizione
all'Albo gestori ai sensi dell'art. 30 comma 10 Decreto
Legislativo n. 22/97, tramite una comunicazione da parte
del Com. 22/97.
Le attività di raccolta e trasporto une di riferimento per
i Comuni convenzionati o da parte del Comune sede
legale del consorzio per quelli consorziati, che deve
garantire le capacità tecniche e finanziarie dei Consorzio
delle Aziende speciali. Poichè non è esplicitamente previsto un regime transitorio per permettere ai suddetti enti di
adeguarsi alle nuove disposizioni si ritiene applicabile il
regime transitorio dell'art. 57 comma 5 D.Lgs. 22/97.
La conduzione delle stazioni di trasferimento e stazioni di
conferimento di rifiuti urbani, essendo di competenza e di
privativa pubblica, si ritiene che rientrino nelle operazioni di
raccolta di cui all'art. 6 comma 1 punto e) Decreto Legislativo
n. 22/97: infatti in tali "isole ecologiche" vengono rispettivamente effettuate le operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e il conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto.
Pertanto se tali attività sono svolte dai Comuni non necessitano di alcuna autorizzazione, mentre se sono svolte da consorzio aziende speciali è necessaria l'iscrizione
all'Albo Gestori come già specificato.
Come detto sopra il trasbordo di rifiuti effettuato tra
mezzi di capacità diversa e lo stazionamento dei rifiuti nei
mezzi di trasporto è da considerarsi parte integrante della
fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività
sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un
termine temporale congruo.
In linea di massima si ritiene che per l'effettuazione dell'intero ciclo possa essere definito congruo un termine di 72 ore.
Tale permanenza è ammessa, alle condizioni succitate,
per non più di una settimana, nel territorio delle Comunità
Montane ove, a causa dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti e delle difficoltà di trasporto, le Comunità Montane
stesse individuano tali operazioni di trasbordo in un preciso piano di raccolta dei rifiuti.
Lo stazionamento, per motivi tecnici, di carichi completi di rifiuti assimilati sui mezzi di trasporto provenienti direttamente da aziende produttrici, presso centri di stoccaggio, senza che in essi si verifichino operazioni di trasbordo o altre manipolazioni, è ricompreso nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Tali trasporti devono essere accompagnati da formulari
di identificazione redatti dal produttore del rifiuto con l'indicazione del vettore e dell'impianto di destinazione finale.
La realizzazione e gestione delle aree attrezzate per la
valorizzazione dei rifiuti non individuati dal D.M. 5/9/94,
provenienti da raccolte differenziate sono soggette ad
approvazione di progetto ed autorizzazione all'esercizio ai
sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97.
La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per
la valorizzazione dei rifiuti individuati dal D.M. 5/9/94 sono
soggette alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e
33 D.Lgs. 22/97.
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Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 122-19675/97
Tuttavia, qualora il proponente lo ritenga opportuno,
può richiedere anche per questi impianti l'approvazione di
progetto e l'autorizzazione all'esercizio di cui agli artt. 27
e 28 D.Lgs. 22/97.
I privati possono svolgere tali attività in regime di appalto, concessione da parte dell'ente pubblico titolare del
servizio, o previo accordo di programma di cui all'art. 22
comma 11 D.Lgs 22/97.
Per quanto concerne le modalità di raccolta, l'art. 21
comma 2 D.Lgs. 22/97 assegna ai Comuni, sulla base
delle indicazioni fornite dallo Stato, il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti tramite l'adozione di regolamenti
che, tra l'altro, devono stabilire le modalità di conferimento,
della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni
di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, nonchè
stabilire le norme che garantiscono una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi. L'art. 24 D.Lgs. 22/97,
inoltre, pone degli obiettivi di raccolta differenziata: al fine
del raggiungimento di tali obiettivi e per una maggiore tutela ambientale si rende necessario per l'ente gestore del servizio potenziare le modalità della raccolta differenziata
medesima, anche nel rispetto dell'art. 10 L.R. 59/95.
Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato
D al D.Lgs. 22/97 (vernici, inchiostri, adesivi/solventi/ prodotti fotochimici/pesticidi/tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio, comprese le pile a bottone) provenienti da attività di cui all'art. 7 comma 2 D.Lgs. 22/97 ad
esclusione dei rifiuti domestici.
A.1 - Obblighi di raccolta differenziata ai fini del recupero
L'ente gestore del servizio deve attivare le seguenti raccolte differenziate ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97.
In particolare:
a) entro il 31/12/97 devono essere raccolti in modo differenziato i seguenti materiali, anche sulla base delle
indicazioni del Piano Regionale e successive disposizioni tecniche:
1) carta e cartone;
2) vetro;
3) scarti di verde pubblico e privato;
4) rifiuti ingombranti.
b) entro l' 1/5/98:
1. la frazione organica da utenze domestiche e da
utenze selezionate qualora siano stati realizzati gli
impianti di compostaggio previsti nel bacino o nel
l'ambito territoriale ottimale;
2. gli oli minerali provenienti dal cambio olio degli
autoveicoli effettuato in proprio dai privati cittadini.
c) Considerato che è vietato (art. 43 comma 1 D.Lgs.
22/97) lo smaltimento in discarica degli imballaggi ad
eccezione degli scarti provenienti da selezione, riciclo e
recupero degli imballaggi e anche alla luce della costituzione dei nuovi consorzi dei singoli materiali di imballaggio e del CONAI, devono essere raccolti separatamente, entro l'1/5/98 (art. 39 D.Lgs. n. 22/97), i rifiuti
da imballaggio primari selezionati dai rifiuti domestici.
Nel caso in cui tale raccolta non venga attivata entro
l’1/5/98 dal servizio pubblico, la stessa può essere
organizzata dai produttori e dagli utilizzatori.
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A.2 - Raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto
ambientale
È inoltre opportuno che l'ente gestore del servizio atti-
vi raccolte differenziate di particolari rifiuti urbani, qui di
seguito elencati, che possono provocare problemi dal
punto di vista ambientale e igienico sanitario, con eventuale deposito anche presso le stazioni di conferimento
ed aree attrezzate:
- contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- aghi e siringhe nelle aree pubbliche;
- pile e batterie;
- farmaci scaduti;
Tali rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei ad
evitare la dispersione nell'ambiente di eventuali effluenti.
Le stazioni di conferimento, trasferimento e le aree
attrezzate devono essere localizzate in zone non sottoposte a fasce di rispetto fluviale.
I cittadini devono uniformarsi ai criteri di raccolta differenziata determinati dall'ente gestore del servizio.
A.3 - Particolari categorie di rifiuti urbani
RIFIUTI CIMITERIALI: l'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 ha
classificato questa tipologia di rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli previsti alle lettere b),
c) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 7, come rifiuti
urbani. Tuttavia vista la particolarità dei rifiuti medesimi in
attesa delle norme tecniche che lo Stato deve emanare ai
sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. si ritiene opportuno, per quanto riguarda le modalità di smaltimento, il
rispetto delle seguenti specificazioni tecniche:
A
- Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti,
ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali".
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse
necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente
attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti
di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa,
smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti
urbani in base a specifico accordo con il gestore
della discarica stessa.
B
- Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc.,
derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur
utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al
punto A;
- invio al recupero tramite rottamazione.
C
- Carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio:
- devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.
B) Conferenze ex art. 3 bis L. 441/87
Il D.Lgs. 22/97, mentre fa salve le autorizzazioni ex
D.P.R. 915/82, per le domande in itinere non prevede
disposizioni transitorie tra il nuovo regime autorizzativo ed
il regime autorizzativo previsto dal D.P.R. 915/82.
Si ritiene che in base ai principi della legge 241/90 in
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D.G.R. 122-19675/97
materia di procedimento amministrativo sia possibile
approvare, ai sensi dell' art. 27 del D.Lgs. 22/97, impianti per i quali è già stata effettuata la conferenza ex art. 3
bis legge 441/87, ma per i quali non sia stato perfezionato l'atto amministrativo prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 22/97.
Tale approvazione dovrà tenere conto della nuova classificazione dei rifiuti.
C) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione
All'art. 6 comma 1 lett. m) vengono individuate le condizioni in base alle quali un produttore può depositare
propri rifiuti presso il luogo di produzione, senza specifiche autorizzazioni, ma esclusivamente previa notizia alla
Provincia per il deposito dei rifiuti pericolosi.
In particolare:
- il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non deve
superare i 10 mc o in alternativa i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
- il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non
deve superare i 20 mc o in alternativa i rifiuti devono
essere asportati con cadenza almeno trimestrale
Inoltre il D.Lgs. 22/97 non fa salve esplicitamente tutte
le comunicazioni relative allo stoccaggio in azienda di rifiuti tossici e nocivi inviate alla Regione ai sensi dei decreti
legge sul riutilizzo. Per evitare duplicazione di documenti
ed appesantimento di procedure, si ritiene tuttavia di considerare valide, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera m), le
comunicazioni suddette, che la Regione ha già inviato alle
Province competenti. Quindi non sono tenuti a rinnovare
la notizia alla Provincia i soggetti che hanno già inoltrato
tali comunicazioni, nel caso in cui vengano rispettate le
condizioni dell'art. 6 comma 1 lett. m) e non siano cambiate le condizioni del deposito temporaneo.
Si rammenta tuttavia che in base alla precedente legislazione la comunicazione era dovuta solo per lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, mentre attualmente è
dovuta per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
Quindi i soggetti che effettuavano il deposito temporaneo,
presso il luogo di produzione, di rifiuti speciali ora pericolosi sono soggetti alla comunicazione suddetta.
Si precisa inoltre che la notizia deve essere data alla
Provincia prima dell'inizio attività.
Nel caso in cui il deposito temporaneo non rispetti le
condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lettera m) tale deposito verrà considerato come stoccaggio e quindi soggetto all'autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. n. 22/97. Le attività
di adeguamento volumetrico, comprese quelle di taglio,
frantumazione ecc., effettuate sui rifiuti nel luogo di produzione degli stessi non rientrano nelle operazioni di
smaltimento di cui all'all. B) al D. Lgs. 22/97.
D) Cernita di rifiuti prodotti da terzi
La cernita di rifiuti prodotti da terzi non è prevista esplicitamente nè nelle operazioni di recupero di cui all'Allegato C, né nelle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B, del D.Lgs. 22/97.
Nella definizione dell'attìvità di raccolta è prevista la
possibilità di cernita di rifiuti finalizzata al trasporto.
Ritenuto che la suddetta cernita è da intendersi quella
effettuata dal produttore di rifiuti, si ritiene che la cernita,
effettuata su rifiuti di terzi debba essere ricompresa nel-
l'operazione D 13 dell'Allegato B al D.Lgs. 22/97 "raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di
smaltimento" o nell'operazione R 13 dell'Allegato C al
D.Lgs. 22/97 “messa in riserva dei rifiuti in attesa di una
delle operazioni di recupero”.
Nell'ambito delle attività di cernita sono ricomprese
anche operazioni di adeguamento volumetrico (quali
quelle di taglio, frantumazione, compattazione, ecc ... ).
Le attività di recupero di rifiuti ai sensi dell' art. 33
D.Lgs. 22/97 e di smaltimento di rifiuti ai sensi degli artt.
27 e 28 D.Lgs. 22/97, compresa la cernita, possono
essere svolte nello stesso impianto ed utilizzando le stesse strutture; in questo caso il gestore dell'impianto per lo
svolgimento delle due attività può stoccare un quantitativo di rifiuti non superiore a quello fissato dalla Provincia
competente.
Le modalità di esercizio delle due attività devono garantire una netta separazione delle stesse anche in ordine ad
un corretto assolvimento degli obblighi di compilazione
dei registri di carico e scarico e catasto. Non sono soggette alla normativa dei rifiuti le attività di manutenzione
sui beni di consumo necessarie a permetterne un prolungato uso.
E) Valutazione impatto ambientale e approvazione
di progetti
Il D.P.C.M. 377/88 prevede la procedura di valutazione
di impatto ambientale per gli impianti di eliminazione,
mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra dei rifiuti tossici e nocivi.
Poichè a seguito della nuova classificazione, la categoria dei rifiuti tossici e nocivi è stata sostituita dalla più
ampia categoria dei rifiuti pericolosi individuati nell'Allegato D del D.Lgs. 22/97 e visto che le norme regolamentari tecniche, che disciplinano la gestione dei rifiuti,
rimangono in vigore fino all'adozione delle nuove norme
tecniche previste dal D.Lgs. 22/97, si ritiene di assoggettare alla V.I.A. Statale esclusivamente impianti di cui al
D.P.C.M. 377/88 per rifiuti pericolosi, che in base alla D.I.
27.07.84 erano considerati tossici e nocivi.
Si precisa inoltre che gli impianti di recupero, ancorchè di
rifiuti pericolosi, non risultano soggetti alle procedure di V.I.A..
Fermo restando che l 'attività di recupero di rifiuti non
individuati è soggetta ad approvazione di progetto ex art.
27 e autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs.
22/97, si ritiene che l'attività di recupero di rifiuti non individuati debba essere soggetta esclusivamente alla autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, nel caso in cui gli impianti dove si procede al recupero siano già
esistenti e rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) non siano in origine finalizzati allo smaltimento e/o
recupero dei rifiuti;
b) siano già stati autorizzati ai sensi della normativa prevista per la realizzazione di impianti industriali o siano
già stati approvati ai sensi della normativa sui rifiuti;
c) non sia necessario apportare loro variazioni strutturali per il recupero dei rifiuti di cui trattasi.
Tali impianti dovranno comunque essere in possesso
preventivamente delle necessarie autorizzazioni ex D.P.R.
203/88 relativamente alla nuova attività di recupero.
F) Obblighi dei gestori di impianti di terzi
I gestori di impianti di terzi sono soggetti all'iscrizione
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D.G.R. 122-19675/97
all'Albo gestori che costituisce abilitazione soggettiva
all'esercizio dell'attività.
L'impianto da gestire deve essere in possesso dell'approvazione di progetto ex art. 27 ed autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, rilasciate al titolare
dell'impianto.
Il gestore di impianti di terzi deve rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ex art. 28 D.Lgs. 22/97
relative all'impianto che gestisce ed è responsabile della
loro inosservanza.
G) Rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie
Sono rifiuti sanitari pericolosi quelli definiti dall'Allegato
D del D.Lgs. 22/97 (codice CER 180103, 180202,
180204).
Pur ritenendo opportuno dare notizia alla Provincia per
il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, per tali
rifiuti non si applicano le condizioni previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 6 (comma 1 lettera m) D.Lgs.
22/97 bensì le condizioni previste all'art. 45 comma 1
dello stesso decreto.
Pertanto la durata massima del deposito temporaneo
dei rifiuti sanitari pericolosi presso le strutture sanitarie è
stabilita in 5 giorni, mentre può raggiungere i 30 giorni se
il quantitativo stoccato non supera i 200 l.
In mancanza di una normativa specifica che definisca
quali strutture sono soggette alla disciplina sui rifiuti sanitari, essendo stata abrogata la L. 45/89, si ritiene di considerare produttrici di rifiuti sanitari le strutture quali gli
ospedali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali e le residenze assistenziali o case
famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate.
Sono inoltre da considerare produttori di rifiuti sanitari
gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari e le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida.
Ai rifiuti prodotti dalle residenze assistenziali e dalle residenze protette non si applicano le disposizioni relative ai
rifiuti sanitari in quanto tali strutture sono da considerarsi
domicili collettivi per soggetti autosufficienti e non, i quali,
qualora necessitino di cure di carattere sanitario non risolvibili tramite l’intervento del medico di base, vengono presi in carico dal presidio ospedaliero. In ogni caso per evitare inconvenienti agli operatori è opportuno raccogliere
gli aghi e altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le
modalità previste dal DM del 28/9/1990.
In attesa del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 45,
comma 4, tenuto conto delle norme transitorie che fanno
salvo, il DM 25/5/89 ed in base al Catalogo Europeo dei
Rifiuti ed all'Allegato D del D.Lgs. 22/97, i rifiuti prodotti
dalle strutture sanitarie sono classificati in:
1) rifiuti assimilati agli urbani;
2) rifiuti sanitari non pericolosi
3) rifiuti sanitari pericolosi;
4) rifiuti speciali pericolosi.
Non sono inclusi in questa classificazione i rifiuti
radioattivi e gli scarichi fognari in quanto disciplinati da
altre normative.
Classificazione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie:
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G.1 - Rifiuti assimilati agli urbani
Sono i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di
ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di
degenza non infettivi, i rifiuti cartacei, i rifiuti provenienti
dalla pulizia dei locali, i rifiuti prodotti al di fuori del circui-
to sanitario denunciati con il codice CER 200301 (rifiuti
urbani misti).
Sono inoltre i rifiuti provenienti di attività di giardinaggio
denunciati con il codice CER 200201 (rifiuti compostabili
provenienti da giardini e parchi).
G.2 - Rifiuti sanitari non pericolosi
Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici.
Tali rifiuti, denunciabili con il codice CER 180104 e, per
gli oggetti da taglio, con il codice CER 180101, qualora
non presentino condizioni di pericolosità da un punto di
vista infettivo, devono essere recuperati; nel caso in cui
non sia possibile il recupero devono essere smaltiti
secondo le modalità previste dal DM del 25/5/89.
Sono inoltre rifiuti sanitari non pericolosi le parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le
sostanze per la conservazione del sangue (codice CER
180102).
Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti (codice CER 180105) ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità.
G.3) Rifiuti sanitari pericolosi
Sono rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo.
Sono costituiti da campioni di sangue e loro contenitori, rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti di attività diagnostica terapeutica e di ricerca, rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi (CER 180103).
Sono altresì rifiuti sanitari pericolosi i rifiuti provenienti
da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli animali (CER 180202) e le sostanze
chimiche di scarto prodotte da tali attività (CER 180204).
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi, il decreto privilegia l'incenerimento mentre la
sterilizzazione degli stessi, finalizzata allo smaltimento in
discarica, è prevista in caso di carenza di impianti di incenerimento, previa intesa tra la Regione ed i Ministeri competenti.
Alla luce di quanto esposto non è possibile realizzare
nuovi impianti di sterilizzazione fino alla stipula della suddetta intesa.
Gli impianti di sterilizzazione già in attività, con nulla
osta regionale, possono continuare ad operare ai sensi
delle disposizioni transitorie previste dall'art. 57 del D.Lgs.
22/97.
G.4 - Rifiuti speciali pericolosi
Appartengono a questa categoria i rifiuti in cui il rischio
prevalente è quello chimico.
Sono rifiuti speciali pericolosi i liquidi di sviluppo e fissaggio (CER appartenente alla "classe" 090000) e rifiuti
liquidi di laboratorio che presentano caratteristiche di pericolosità (codice CER 070103, 070104, 070503,
070504, 070703, 070704).
G.5 - Modalità di recupero
I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti da imballaggio, i
contenitori in plastica che non presentano condizioni di
pericolosità ed i materiali provenienti da attività di giardinaggio possono essere destinati al recupero con le stesse modalità previste per gli urbani.
I vetri destinati al recupero non devono essere conta-
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D.G.R. 122-19675/97
minati da sostanze pericolose sia da un punto di vista
chimico che biologico e non devono contenere quantità
apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.
Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondenti al
codice CER 090107 possono essere conferiti ad impianti di recupero dell'argento.
Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da
attività di demolizione o costruzione denunciabili con il
codice 170701 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni).
H) Recupero di rifiuti individuati e applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 203/88
In ordine a quanto stabilito nell'art. 33, comma 7, del
D.Lgs. 22/97, si precisa che non sono soggette all'obbligo di domanda di autorizzazione ex art. 15 del D.P.R.
203/88, le variazioni quali-quantitative di emissioni prodotte da impianti che recuperano rifiuti individuati, solo nei
casi nei quali non sia prevista l'installazione di nuovi
impianti o, in generale, modifica delle strutture.
La procedura di cui al citato art. 33. comma 7, non può
inoltre essere applicata nei casi nei quali non siano ancora fissati nelle norme valori limite di emissione da rispettare; tali limiti, conseguentemente, devono essere prescritti
in un provvedimento autorizzativo specifico da assumersi
ai sensi del citato art. 15 del D.P.R. 203/88.
2) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;
3) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali di imprese con più di 3 dipendenti;
4) trasportatori a titolo professionale;
5) intermediari e commercianti che hanno la detenzione dei rifiuti;
6) gestori del servizio pubblico.
Sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico
ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22/97 registrando l'origine, la
quantità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, la
data di carico e scarico e il mezzo di trasporto, il metodo
di trattamento impiegato:
1) smaltitori;
2) recuperatori.
Il registro, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del
Registro, deve essere compilato settimanalmente e conservato per 5 anni.
I soggetti di cui al n. 1) per produzioni fino a 1 t/a ed i
soggetti di cui al n. 2) per produzioni fino a 5 t/a possono
tenere i registri a mezzo di organizzazioni di categoria o
loro società di servizi con annotazione a cadenza mensile.
I) Autosmaltimento
Fino all'emanazione delle norme tecniche ministeriali
non è possibile intraprendere la procedura semplificata
dell' autosmaltimento prevista dall'art. 32 D.Lgs. 22/97.
L) Miscelazione
Il divieto di cui all'art. 9 riguarda le attività di miscelazione che impediscono una corretta catalogazione ed
identificazione dei rifiuti nonchè rendono più difficoltoso e
a volte impossibile il loro successivo smaltimento e recupero.
È prevista comunque la possibilità di deroga a tale
divieto tramite autorizzazione ex art. 28 D.Lgs 22/97.
La suddetta deroga può essere autorizzata nei casi in
cui la miscelazione diventi funzionale al successivo smaltimento o recupero, nel senso di migliorare le caratteristiche dei rifiuti e far si che le stesse siano compatibili con le
operazioni di cui sopra allo scopo di renderle più sicure.
La miscelazione non può essere effettuata qualora sia
finalizzata alla diluizione di sostanze contaminanti contenute nei rifiuti.
Considerato che il D.Lgs. 22/97 fa salve le autorizzazioni ex D.P.R. 915/82, le suddette autorizzazioni al trattamento ed allo stoccaggio di rifiuti che prevedono implicitamente la possibilità di una loro miscelazione, costituiscono di fatto deroga al divieto di miscelazione di cui
all'art 9 comma 2 D. Lgs. 22/97.
M) Registri di carico e scarico
Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22/97 sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico registrando solo la quantità e qualità dei rifiuti:
1) produttori di rifiuti pericolosi;
125
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
14 luglio 1997, n. 201-21036
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L.R. n. 59/95. Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi
ad Associazioni di volontariato ed alle Cooperative per il recupero dei rifiuti.
Modalità di presentazione delle domande e dei progetti
(B.U. n. 34 del 27 agosto 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi
DELIBERA:
126
- di individuare, come soggetti beneficiari per
il 1997, tra le Cooperative, quelle sociali di
cui alla L.R. n. 18/94;
- di individuare, come progetti ammissibili al
contributo, quelli che abbiano delle caratteristiche di implementazione rispetto alle attività già presenti sul territorio e che siano in
stretto raccordo con la progettazione territoriale dei soggetti pubblici operanti sul territorio;
- di approvare i criteri, le modalità per la concessione e la revoca dei contributi per la realizzazione dei progetti relativi al recupero,
contenuti nell'allegato 1 "Criteri di ammissibilità e di esame delle domande" e
nell'Allegato 2 "Criteri e modalità per la realizzazione dei progetti relativi al recupero dei
rifiuti" costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare il modello di domanda di contributo contenuto nell'Allegato 3 costituente
parte integrante della presente deliberazione;
- di individuare, come oggetto del contributo i
rifiuti contenuti nell'Allegato 4 che costituisce
parte integrante della presente deliberazione;
- di definire nel 10 ottobre 1997 la data ultima
per la presentazione delle domande;
- di accantonare la somma di L. 300.000.000
sul capitolo 15746/97 (Acc. 285357) e L.
1.000.000.000 sul capitolo 27035/97 (Acc.
285358);
- di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari e l'impegno della spesa sul cap.
15746/97 (300 milioni) e sul cap. 27035/97
(1.000.000.000).
(omissis)
ALLEGATO 1
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESAME
DELLE DOMANDE
1 Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi previsti dall'art. 25 della
Legge Regionale 59/95:
* le Cooperative sociali di cui alla L. R. 18/94
* le Associazioni di volontariato, di cui alla L.R. N.
38/94 che hanno sede legale ed operativa nella
Regione Piemonte
2 Domanda
La domanda di contributo a firma del legale rappresentante deve essere inoltrata in carta legale sulla base del
modello di cui all'allegato 3 della presente deliberazione,
alla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente - Settore
Rifiuti - Via Principe Amedeo 17 - Torino, entro il 10 ottobre 1997.
In tale domanda dovrà essere evidenziato il costo totale degli interventi ed eventuali quote di contributo o altri
finanziamenti già concessi; dovranno essere inoltre riportate le priorità di spesa e le priorità di contributo che i soggetti beneficiari intendono evidenziare. Per i progetti pluriennali dovrà esser evidenziata la quota per l'anno 1997.
3 Documentazione da allegare alla domanda
-
Descrizione dettagliata del progetto, di cui
all'Allegato 2 della presente deliberazione, del recupero dei rifiuti, contenente tipo di riutilizzo, modalità
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 201-21036/97
-
-
-
-
e tempi di attuazione, spese di investimento, spese
di gestione e area di intervento.
Documentazione comprovante accordi con Comuni,
Consorzi, Aziende per l'effettuazione del recupero
nell'ambito del sistema integrato dei rifiuti assimilati
agli urbani.
Copia della delibera del C.D.A. o organo equipollente dei soggetti interessati contenente:
* approvazione dei progetti degli interventi e dei
costi;
* impegno a provvedere alle spese per gli interventi
relativi alla quota non coperta da contributo;
* impegno a rispettare i tempi di attuazione previsti
per gli interventi.
Copia di eventuali autorizzazioni, parere, nulla-osta
già rilasciati per la realizzazione e la gestione degli
interventi.
Quadro economico complessivo delle spese suddiviso in spese di investimento e spese di gestione.
Individuazione per ogni intervento dei tempi delle
modalità di attuazione.
Inoltre:
3.1. per le Cooperative sociali di cui alla L.R. 18/94:
a) copia autenticata ai sensi di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda;
b) iscrizione all'Albo Regionale istituito con Legge
Regionale 18/94;
c) delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentarle la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del
C.D.A. e da quello del Collegio Sindacale)
3.2. per le Associazioni di volontariato di cui alla L.R.
38/94:
a) copia del decreto del Presidente della Giunta
Regionale di iscrizione al "Registro delle organizzazioni volontariato";
b) delibera dell'organo direttivo che autorizza il legale
rappresentante a presentare la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del C.D.A. e da
quello del Collegio Sindacale);
c) delibera dell'organo direttivo che autorizza il legale
rappresentante a presentare la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del C.D.A. e da
quello del Collegio Sindacale).
ALLEGATO 2
CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI RELATIVI AL RECUPERO DEI RIFIUTI
I criteri tecnici per la redazione dei progetti e la concessione dei contributi sono i seguenti:
A) Ambiti di intervento
Verranno concessi contributi per interventi progettuali
che riguardano:
* la gestione operativa della raccolta dei rifiuti destinati al recupero, loro trattamento e riutilizzo, limitatamente alle frazioni derivanti dai rifiuti al punto C) del
presente allegato. Per gestione operativa si intendono le operazioni di conferimento, raccolta, trasporto,
stoccaggio, nonchè le attività di trattamento, valoriz-
zazione e riutilizzo dei rifiuti destinati al recupero, così
come individuate dal D.M. 5 settembre 1994;
* l'investimento in attrezzature, sia per i conferimenti e
la raccolta, che per la costruzione di strutture come
centri di trattamento, volti alla riduzione, riutilizzo e
valorizzazione dei rifiuti destinati al recupero di cui al
punto C) del presente allegato.
Tali interventi devono avere delle caratteristiche di implementazione rispetto alle attività già presenti sul territorio e devono esser in stretto raccordo con la progettazione territoriale dei soggetti pubblici operanti sul territorio.
B) Priorità degli interventi
Per la concessione dei contributi verranno prioritariamente presi in considerazione i progetti che prevedevano,
oltre alla fase di conferimento e raccolta dei materiali di
cui punto C), anche la realizzazione e/o gestione di centri
di trattamento dei rifiuti destinati al recupero, con particolare attenzione agli ingombranti;
Tali progetti possono prevedere interventi ed investimenti anche pluriennali.
C) Materiali oggetto della raccolta e del recupero
Saranno ammessi a contributo quei progetti che prevedono la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero dei rifiuti di cui al D.M. 5 settembre 1994, punti 1, 2,
3.3, 4, 6, 7, 10, 20.1, elencati nell'Allegato 4 della presente deliberazione, ed i rifiuti ingombranti di natura
legnosa provenienti dalle abitazioni civili e/o dalle utenze
commerciali, artigianali e di servizio.
D) Criteri per la redazione dei progetti
I progetti sono predisposti in base ai criteri elencati al
punto 3 dell'Allegato 1 della presente deliberazione, ed in
accordo con gli obiettivi di programmazione regionale
previsti per il recupero dei rifiuti contenuti nell'Allegato 1
della D.G.R. 88-20763 del 7.7. 1997.
E) Ambiti territoriali e raccordo con enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti
Gli ambiti territoriali di riferimento possono essere di
dimensione comunale o sovracomunale: verranno ammessi al finanziamento i progetti che sono costruiti in accordo con i soggetti pubblici responsabili della gestione
dei rifiuti (comuni, aziende municipalizzate e/o speciali,
consorzi di smaltimento) e che prevedono interventi inseriti nelle iniziative di recupero o nei progetti territoriali degli
enti succitati.
F) Limite del contributo
Il tetto massimo del finanziamento concedibile è fissato
sino all'80% delle spese sostenute per l'investimento e sino
all'80% delle spese sostenute per la gestione, in funzione
delle priorità come definite al punto B) del presente allegato.
Il contributo sarà erogato, nella misura del 60%, successivamente alla esecutività della deliberazione regionale di individuazione dei soggetti beneficiari, dietro presentazione, da parte del rappresentante legale dei soggetti
beneficiari, della seguente documentazione:
1. Relazione che attesti l'avvio dell'attività, con data di
inizio della stessa;
2. Documento che comprovi l'accordo con l'Ente o gli
Enti pubblici responsabili della gestione dei rifiuti;
3. Dichiarazione assoluta dell'Atto di Notorietà, dove si
dichiara di non usufruire di altri contributi;
Il restante 40%, sarà erogato a saldo, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto, allegando le fatture in originale o
autenticate a norma di legge, nonchè dietro presentazione
127
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 201-21036/97
di una relazione tecnica riportante i risultati del progetto.
I contributi concessi non sono cumulabili con gli altri
contributi regionale, statale e/o di altre pubbliche amministrazioni per i medesimi investimenti.
I contributi si intendono comprensivi di I.V.A.
Si escludono le acquisizioni effettuate mediante contratti di locazione finanziaria.
G) Revoca del contributo
Se il progetto non viene avviato entro 2 anni dalla data di
approvazione della delibera regionale di individuazione dei
soggetti beneficiari si provvederà alla revoca del contributo.
H) Commissione esaminatrice
L'istruttoria della domanda di contributo sarà effettuata
da un gruppo di lavoro costituito da funzionari della
Regione Piemonte e funzionari dell'Arpa Piemonte, individuati dall'Assessore regionale all'Ambiente.
ALLEGATO 3
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA
DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA
L.R. 59/95, DA PRESENTARSI IN CARTA LEGALE
Alla Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
Via Principe Amedeo
10123 Torino TO
Oggetto: Domanda di contributo ai sensi dell'Art. 25, L.R.
59/95.
Il Sottoscritto........................residente a...........................
Comune...............................Provincia..............Cap.........
via......................................n...........legale rappresentante
del.......................................(Cooperativa/Associazione di
volontariato) avente sede legale in....................................
Comune........................Provincia.................Cap.............
Via.................................n........Partita IVA n......................
Codice Fiscale......................................esercente l'attività
di...................................................................su specifica
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
del...................................................................................
richiede, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 59/95,
per l'anno 1997, un contributo, per spese di investimento, di L........................(in lettere L....................................)
e/o un contributo, per spese di gestione, di L...................)
(in lettere L...............................................) per un totale di
contributo richiesto di L.................................... relativo
all'attuazione del Progetto:...............................................
di cui allega relazione dettagliata.
Si dichiara che, per tal progetto, non è stato richiesto né
erogato altro contributo regionale, statale o di altra pubblica amministrazione.
128
Il contributo potrà essere versato su c/c bancario
n................................ Istituto Bancario............................
intestato a..................................sede di...........................
Agenzia n.......................... Codice CAB...........................
Codice ABI................. oppure su c/c postale n.................
intestato a........................................................................
Si allegano i documenti previsti all'Allegato 1 della
D.G.R.........
Allegati
1) ................................................................................
2) ................................................................................
3) ................................................................................
ecc ................................................................................
Il legale rappresentante (Firma Autenticata)
ALLEGATO 4
Elenco dei rifiuti destinati al recupero, oggetto
del contributo, di cui al punto C) dell'Allegato 2
della presente deliberazione.
1) Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 - Allegato 3 Norme tecniche generali per il riutilizzo di rifiuti destinati al
recupero derivanti da cicli di produzione o di consumo in
un processo produttivo.
* 1 Carta e cartone
* 2 Vetro integro o in rottami
* 3 Metalli ferrosi
* 4 Metalli non ferrosi
* 6 Resine artificiali e sintetiche
* 7 Residui di fibre, filati e tessuti
* 10 Scarti e trucioli di legno non trattato
2) Rifiuti Ingombranti di natura legnosa
3) Rifiuti ingombranti di natura ferrosa
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
29 luglio 1997, n. 41
LEGGE REGIONALE
Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 (Tutela ed uso del suolo)
(B.U. n. 31 del 6 agosto 1997)
Art. 1
1. L'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo",
come in ultimo modificato dall'articolo 3 della
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale.
1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e
comunque in occasione della revisione del
Piano Territoriale. Esso mantiene la sua
efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad
autorizzazione preventiva e non richiedono la
preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore
Generale le modifiche degli elaborati, delle
norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.
4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con
le procedure di cui all'articolo 15, quelle che
producono uno o più tra i seguenti effetti:
a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla
funzionalità delle infrastrutture urbane di
rilevanza sovracomunale;
b) riducono la quantità globale delle aree a
servizi per più di 0,5 metri quadrati per
abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati
per abitante, la quantità globale delle aree
a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
d) incidono sulla struttura generale dei vincoli
nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di
emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte
salve le correzioni di errori materiali di cui
al comma 8, lettera a);
e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale
vigente, fatta eccezione per i Comuni con
popolazione fino a diecimila abitanti con
capacità residenziale esaurita, per i quali
valgono le norme di cui al comma 7;
f) incrementano le superfici territoriali o gli
indici di edificabilità del Piano Regolatore
Generale vigente, relativi alle attività economiche: produttive, direzionali, turisticoricettive, risultanti dagli atti del piano
medesimo, in misura superiore al 6 per
cento nei Comuni con popolazione non
eccedente i diecimila abitanti, al 3 per
cento nei Comuni con popolazione non
eccedente i ventimila abitanti, al 2 per
cento nei restanti Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree
contigue a quelle urbanizzate o a quelle di
nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.
5. I limiti dimensionali di cui al comma 4
sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano
Regolatore Generale.
6. Costituiscono varianti obbligatorie gli
interventi necessari ad adeguare il Piano
Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o
comunque sovraordinata a quella comunale in
forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo
18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27
"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", alla cui indizione provvede la
129
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L.R. 41/97
Giunta regionale, entro quarantacinque giorni
dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di
completamento.
130
7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore
Generale, la cui adozione spetta al Consiglio
comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano
previsioni tecniche e normative con rilevanza
esclusivamente limitata al territorio comunale
con indicazione nella deliberazione da parte
dei Comuni interessati della compatibilità con
i piani sovracomunali, quelle che ammettono
nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento
metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle
che consentono ai Comuni con popolazione
inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani
Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la
capacità insediativa residenziale stessa non
oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono
essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di
nuovo impianto previste dal Piano Regolatore
Generale vigente, comunque dotate di opere
di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di
adozione è depositata in visione presso la
Segreteria comunale ed è pubblicata presso
l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare
osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve
essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia
con delibera di Giunta sulla compatibilità della
variante con il Piano territoriale provinciale e i
progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine
sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio
comunale delibera sulle eventuali osservazioni
e proposte ed approva definitivamente la
variante. Qualora la Provincia abbia espresso
parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali
approvati, la delibera di approvazione deve
dare atto del recepimento delle indicazioni
espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della
Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più
varianti parziali, vengano superati i limiti di cui
al comma 4, la procedura di cui al presente
comma non può più trovare applicazione. La
deliberazione di approvazione è trasmessa
alla Provincia e alla Regione, unitamente
all'aggiornamento degli elaborati del Piano
Regolatore Generale.
8. Non costituiscono varianti del Piano
Regolatore Generale:
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli
atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia
evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata entità della
localizzazione delle aree destinate alle
infrastrutture, agli spazi ed alle opere
destinate a servizi sociali e ad attrezzature
di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento
urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento
urbanistico esecutivo specificatamente
imposto dal Piano Regolatore Generale,
ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni volte ad assoggettare
porzioni del territorio alla formazione di
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica o privata e le delimitazioni delle
stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli
tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano
all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le
quali il Piano Regolatore Generale abbia
espressamente escluso tale possibilità o
siano individuati dal Piano Regolatore
Generale fra i beni culturali ambientali di
cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra
capacità insediativa ed aree destinate ai
pubblici servizi;
g) la destinazione ad opere pubbliche, alle
quali non sia applicabile il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, di aree che lo strumento
urbanistico generale vigente destina ad
altra categoria di servizi pubblici. Ai fini
della presente disposizione, sono opere
pubbliche quelle realizzate o aggiudicate
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
L.R. 41/97
dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico
qualificati come tali dalla legislazione sui
lavori pubblici, dalle loro associazioni e
consorzi. Sono altresì opere pubbliche
quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11
febbraio 1994, n.109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
9. Le modificazioni del Piano Regolatore
Generale di cui al comma 8 sono assunte dal
Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al
comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti
progettuali, ancorché non approvati ai sensi
della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad
evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al
progetto preliminare, nonché il contenuto
della modifica allo strumento urbanistico.
Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del
Piano Regolatore, con la procedura del
primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4
dell'articolo 17, il piano, eventualmente
modificato dalla deliberazione con la quale
si controdeduce alle osservazioni, viene
inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al
Piano Regolatore".
Art. 3
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 77 della L.R. 56/1977, come da ultimo
modificato dall'articolo 13 della L.R. 70/1991,
è sostituita dalla seguente:
"c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici
generali dei Comuni aventi popolazione
residente superiore a diecimila abitanti,
nonché degli strumenti urbanistici generali
intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati
superi i ventimila abitanti".
10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali
Intercomunali, ove riguardino il territorio di un
solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti
siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo
l'adozione, il Comune trasmette la variante al
consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso
dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta
giorni la variante è comunque trasmessa dal
Comune alla Regione che assume le proprie
determinazioni".
Art. 2
1. Il sesto comma dell'articolo 40 della L.R.
56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della L.R. 70/1991, è sostituito dal
seguente:
"Il piano particolareggiato, che richieda
per la formazione una variante al Piano
131
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
30 luglio 1997, n. 436-11546
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Piano regionale di gestione dei rifiuti
(Suppl. al B.U. n. 38 del 29 settembre 1997)
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 59
"Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" che all'articolo 3 prevede la
predisposizione da parte della Regione del
Piano di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Considerato che con D.C.R. n. 8327331 del
24 maggio 1988 la Regione ha approvato il
Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti;
Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto Piano in conformità con la
normativa nazionale e regionale vigente;
Ritenuto che il Piano dovrà essere adeguato periodicamente sulla base dell'evoluzione
della programmazione provinciale e del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal Piano stesso prevedendo
altresì una verifica entro 12 mesi anche alla
luce dell'integrazione tra la programmazione
regionale e quella provinciale;
Ritenuto opportuno di prevedere che tale
verifica sarà estesa anche all'armonizzazione
della l.r. 59/1995 al d.lgs. 22/1997 e successivi decreti attuativi.
Considerato che potrà essere necessario
adeguare i criteri del presente Piano alle norme tecniche che verranno emanate da parte
del Governo.
132
Vista la deliberazione della Giunta regionale
n. 255-14078 del 18 novembre 1996 con la
quale viene approvato il nuovo progetto di
Piano regionale di smaltimento dei rifiuti e
preso atto delle motivazioni in essa addotte;
Sentita la competente Commissione consiliare,
DELIBERA:
- di approvare ai sensi degli articoli 2 e 3
della l.r. 59/1995 il Piano regionale di gestione dei rifiuti allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.
Tale Piano dovrà essere opportunamente
aggiornato a seguito della evoluzione della
programmazione provinciale e della emanazione dei decreti attuativi di cui al d.lgs.
22/1997;
- di dare mandato alla Giunta Regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, di effettuare gli adeguamenti ai criteri
contenuti nel Piano suddetto sulla base
delle norme tecniche che verranno emanate
da parte del Governo.
(omissis)
La Deliberazione in oggetto è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 24 settembre 1997 (Ndr)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
INDICE
Premessa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
SEZIONE 1. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
0.
Articolazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1.
1.4.2.4
Aspetti produttivi, di recupero e organizzativi dei rifiuti solidi urbani,
assimilati derivanti da commercio, artigianato, agricoltura e servizi
e dei fanghi urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
La produzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
I flussi di produzione dei rifiuti solidi urbani al netto dei recuperi . . . . . . . . . . . . .38
I rifiuti assimilati agli urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
I rifiuti prodotti negli impianti di depurazione delle acque urbane . . . . . . . . . . . .43
Riepilogo dei dati produttivi sui rifiuti solidi, degli assimilati e dei fanghi urbani . .46
La qualità dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
L'analisi merceologica dei rifiuti solidi urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
I fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane . . . . . . . . . . . . . . .49
Recupero e raccolta differenziata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Stima dei quantitativi di materiali derivanti dalla raccolta differenziata nel 1995 . .51
Carta e cartone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Vetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Pile e farmaci scaduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Contenitori in alluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Contenitori in plastica per liquidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Ingombranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Frazione verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
La situazione attuale dell’organizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e costi dell'organizzazione dei
servizi dei RSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
La struttura dei costi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
I costi di spazzamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Il costo di raccolta e trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
I costi di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
L'organizzazione della raccolta differenziata e analisi dei costi
La situazione attuale degli impianti di smaltimento e delle strutture a servizio
della progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Impianti di smaltimento attualmente in funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Lo stato di attuazione della progettazione territoriale di raccolta differenziata
per gli interventi programmati e attivati attraverso finanziamenti regionali
e del Ministero dell'Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Impianti di smaltimento e strutture di servizio alla raccolta differenziata di
cui sono previsti i finanziamenti nell'ambito del PTTA 94-96
e del Regolamento CEE 2081/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Riepilogo della situazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
Gli obiettivi qualitativi e quantitativi del piano regionale . . . . . . . . . . . . . . .83
Attuazione del piano rifiuti 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
La situazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
I fattori limitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Le linee di sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Principi generali del piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Il sistema integrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Criteri tecnici, obblighi e divieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.4.
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
133
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.6
Principi impiantistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Principi organizzativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Riduzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Progettazione, produzione di beni e servizi a basso impatto ambientale . . . . . . . . .93
Interventi sulla riduzione e sul recupero degli imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Interventi diretti ai cittadini/consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Strumenti normativi e finanziari per la riduzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Finalità, criteri e organizzazione della raccolta differenziata
e dei conferimenti separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
2.2.6.1
Finalità e linee guida della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . .99
2.2.6.2
Obiettivi e criteri di programmazione regionale della raccolta differenziata
e dei conferimenti separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
2.2.6.2.1 Realizzazione di una rete di organizzazione dei conferimenti, della raccolta,
dello stoccaggio, del trattamento e del riutilizzo dei materiali . . . . . . . . . . . . . . . .101
2.2.6.2.2 Attivazione di interventi per la collocazione dei materiali raccolti . . . . . . . . . . . . . . . .101
2.2.6.2.3 Realizzazione di azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione
dei cittadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
2.2.6.2.4 Promozione di una diversa organizzazione della raccolta differenziata
e dei conferimenti separati dei singoli materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
2.2.6.3
Organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . . . . . . .103
2.2.6.3.1 Vetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
2.2.6.3.2 Materiali ad elevata natura organica e frazione verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
2.2.6.3.3 Carta, plastica e metalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
2.2.6.3.3.1 Raccolta multimateriale e secco leggero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
2.2.6.3.3.2 Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
2.2.6.3.4 Pile, batterie, farmaci inutilizzati e scaduti, siringhe, aghi e oggetti taglienti,
materiali pericolosi di origine domestica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
2.2.6.3.5 Materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo
a motore e dalle pratiche del "fai da te" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
2.2.6.3.6 Materiali ingombranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
2.2.6.3.7 Materiali che utilizzano i CFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
2.2.6.3.8 Materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni, provenienti da
piccole riparazioni di utenze domestiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
2.2.6.4
La progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
2.2.6.4.1 Linee guida per la progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
2.2.6.4.2 Strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata
e della raccolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
2.3
Stima delle produzioni dei rifiuti al 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
2.3.1
Produzione e composizione merceologica dei rifiuti solidi urbani . . . . . . . . . . .113
2.3.1.1
Stime quantitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
2.3.1.2
Stime qualitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2.3.2
Stima delle produzioni di fanghi e di grigliato al 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
2.4
Gli obiettivi di raccolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
134
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Organizzazione del sistema integrato regionale di smaltimento dei RSU . . . .129
Criteri e modalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Ripartizione per ambiti territoriali ottimali e bacini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ambito territoriale ottimale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Bacino 1) . . .133
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Novara (Bacino 2) . . . . . . . . . . . .136
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Vercelli (Bacino 3) . . . . . . . . . . . .138
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Biella (Bacino 4) . . . . . . . . . . . . . .40
Il sistema integrato degli ambiti territoriali ottimali delle Province
del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Biella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Alessandria . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Asti (Bacino 7) . . . . . . . . . . . . . .147
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
3.2.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Costi di investimento per gli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Costi realizzativi degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Costi di gestione degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Costi di investimento per ambito territoriale ottimale . . . . . . . . . . . . . . . .170
SEZIONE 2. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI, DI CUI AL CAPO IV DELLA L.R. N° 59/1995
1.
Criteri generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
2.
2.1
2.2
Prima identificazione delle azioni tese a ridurre la quantità
e la pericolosità dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Primi interventi operativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
I rifiuti prodotti, quelli recuperati e la potenzialità di smaltimento richiesta . . .182
La produzione di rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Criteri seguiti nella stima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Rifiuti prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Attività di recupero in atto e loro incidenza rispetto ai rifiuti da smaltire . . . . .197
Rifiuti provenienti dalle bonifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Potenzialità di smaltimento richiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Confronto con stime precedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Potenzialità di smaltimento attualmente soddisfatta . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Potenzialità di smaltimento attualmente non soddisfatta . . . . . . . . . . . . .207
4.
4.1
4.2
Definizione del sistema integrato di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Sistema integrato di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Allegato 1 - D.G.R. n. 35-1966 del 9 ottobre 1995 "Criteri di collocazione
in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
SEZIONE 3. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
1.
Aziende regionali USL e aziende ospedaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
2.
2.1
2.2
Strutture sanitarie soggette alla normativa sui rifiuti sanitari . . . . . . . . . . .223
Ospedali e case di cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Altre strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
3.
3.1
3.2
Produzione di rifiuti sanitari in Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Valutazione delle produzioni di rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Aggiornamento dati sulla produzione dei rifiuti infetti . . . . . . . . . . . . . . . .237
4.
4.1
4.2
Impianti autorizzati all’incenerimento di rifiuti infetti in Piemonte . . . . . . .243
Inceneritori autorizzati situati presso strutture sanitarie regionali . . . . . . .243
Altri inceneritori regionali autorizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
5.
Raccolta differenziata dei rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
6.
Previsioni di produzione di rifiuti “infetti” per l’anno 1998 . . . . . . . . . . . . .248
7.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
Smaltimento dei rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Confezionamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo . . . . . . . .252
Deposito temporaneo e stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
135
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
Modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo . . . .255
Smaltimento con sterilizzazione e conferimento in discarica di 1a categoria . .255
Smaltimento per incenerimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Incenerimento congiunto rifiuti infetti e RSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
8.
Oneri di smaltimento dei rifiuti sanitari al 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
9.
Studi e ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
10.
Ipotesi di piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
SEZIONE 4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI, DI CUI AL CAPO VI DELLA
L.R. 59/1995
1.
Le quantità da smaltire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
2.
Recupero dei rifiuti inerti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
3.
La situazione attuale dello smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
4.
Criteri e indirizzi per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti inerti . . . . . . .268
SEZIONE 5. SISTEMA DI GESTIONE DEI VEICOLI A MOTORE E SIMILI FUORI USO E LORO
PARTI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE, AL RECUPERO ED ALLA ROTTAMAZIONE
1.
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
2.
Dati di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
3.
3.1
3.2
3.3
Linee e criteri della programmazione regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Criteri di localizzazione dei centri di autodemolizione . . . . . . . . . . . . . . . .282
Criteri di progettazione e realizzazione dei centri di autodemolizione . . . .283
Criteri di gestione dei centri di autodemolizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
SEZIONE. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
1.
Aspetti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
2.
Considerazioni generali sulla produzione di rifiuti contenenti amianto . . .290
3.
La produzione dei rifiuti e le discariche esistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
4.
Localizzazione delle discariche da utilizzare per lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
5.
Criteri ed indirizzi per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto . . . . .297
Allegato 1 - D.G.R. n. 34-1965 del 9.10.1995 "Criteri relativi allo smaltimento
o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Allegato 2 - Lettera Prot. n. 15694/RIF del 13.12.1995 "Deliberazioni della
Giunta Regionale relative allo smaltimento in discarica 2A di rifiuti speciali
contenenti amianto o assimilabili agli inerti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Allegato 3 - Tabella allegata alla legge n. 257/1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
136
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
PREMESSA
Rapporti tra Piano rifiuti e decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Nella fase di approvazione del Piano Regionale, è stato pubblicato il D.Lgs. 2211997
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” [G.U. supplemento ordinario di sabato
15 febbraio 1997, n. 33]. Il D.Lgs. 22/1997 si
configura come una nuova legge-quadro sui
rifiuti, andando a sostituire le principali leggi
vigenti in materia [legge 366/1941, D.P.R.
915/1982, legge 441/1987, legge 45/1988,
legge 475/88], anche se la piena operatività
del decreto sì avrà solo con l'emanazione dei
numerosi decreti attuativi che andranno a
sostituire l'attuale normativa tecnica.
L'impostazione generale del D.Lgs.
22/1997 [entrato in vigore il 2/3/1997], sicuramente innovativa in ambito nazionale, è però
in buon accordo con i principi generali, tecnici e operativi definiti in Regione Piemonte dalla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.
Poiché l'impostazione del progetto di
piano discende dagli indirizzi pianificatori e
programmatori della L.R. 59/1995, l'emanazione del D.Lgs. 22/1997 non va a toccare
l'architettura di fondo del Piano stesso, anche se potrà essere opportuno, quando saranno emanati ed operativi tutti i decreti tecnici attuativi, una sua revisione ed adeguamento.
Le principali innovazioni introdotte dal
D.Lgs. 22/1997, da valutare in relazione a
quanto contenuto nel Piano, riguardano:
- la classificazione dei rifiuti;
- i principi tecnici relativi allo smaltimento
dei rifiuti;
- gli indirizzi di pianificazione regionale;
- la definizione di ambiti territoriali ottimali di
gestione dei rifiuti;
- la definizione di obiettivi di raccolta differenziata;
- l'istituzione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani,
- la gestione degli imballaggi;
- l'istituzione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti;
- l'istituzione del consorzio per il riciclaggio
di rifiuti di beni in polietilene.
La classificazione dei rifiuti
La classificazione dei rifiuti è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. 22/1997; in particolare,
il comma 2 di detto articolo così definisce i
rifiuti urbani:
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo
21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di
cui alle lettere b), c), ed e).
Il comma 3 dell'articolo 7 identifica invece i
rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi
che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle
acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori
uso e loro parti.
Secondo le caratteristiche di pericolosità, i
rifiuti sono classificati in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in base al comma 4 dell'articolo 7, sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell'elenco di cui all'allegato D del
D.Lgs. 22/1997.
Questa classificazione è quasi completa-
137
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
mente innovativa rispetto a quella del D.P.R.
915182; spariscono, ad esempio, i rifiuti speciali assimilabili, come pure non esistono più
gli speciali tossici e nocivi.
Il punto b) del comma 2 dell'articolo 7 parla
di "rifiuti assimilati ai rifiuti urbani" ai sensi dell'
articolo 21, comma 2, lettera g); in base a tale
comma sarà il Comune a stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base di criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera d).
Il presente Piano assume la classificazione
stabilita dal D.Lgs. 22/1997 in attesa dell'emanazione dei criteri per l'assimilazione di cui
all'art. 18 sopra richiamato. Rimane valido, ai
sensi dell'art. 57 comma 1 il criterio adottato
dalla Regione Piemonte e descritto al capitolo
1.1. della Sezione I del presente Piano.
Principi tecnici relativi
allo smaltimento dei rifiuti
L'articolo 5 del D.Lgs. 22/1997, oltre a ribadire i principi generali sulla riduzione, riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti e quello del
sistema integrato di smaltimento, principi
ampiamente sviluppati in questo piano rifiuti,
indica tre norme di notevole importanza, e
precisamente:
"A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero
energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti
in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche";
138
tale indicazione è in perfetto accordo con
quanto stabilito nei principi impiantistici (sezione 1, capitolo 2.2.3) del Piano; la Regione
ribadisce inoltre che la termodistruzione deve
essere effettuata solo sulla frazione combustibile dei rifiuti, separata in fase di raccolta o
presso impianti di preselezione:
"Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Eventuali nuovi
accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.";
viene cioè ribadito il principio di autosufficienza regionale già ben presente nella L.R.
59/1995 e nel Piano;
"Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i
rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di
cui ai punti D2, D8, D9, D10, D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata
necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa
con il Ministro dell'Ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle
norme vigenti in materia";
anche il principio di divieto di smaltimento in
discarica del rifiuto tal quale non fa che rafforzare i contenuti della L.R. 59/1995 ed i divieti
previsti nel Piano (sezione 1, capitolo 2.2.2.).
Gli indirizzi di pianificazione regionale
Il problema dei piani di gestione dei rifiuti è
affrontato nel Capo III del D.Lgs. 22/1997; in
particolare l'articolo 22 fa riferimento ai Piani
regionali.
In merito al contenuto di tale articolo ed alla
sua correlazione con il presente progetto di
piano, si precisa in particolare quanto segue:
* le condizioni ed i criteri tecnici in base ai
quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia, gli impianti per la gestione dei
rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti industriali [articolo 22,
comma 3, lettera a)] sono definite nei
capitoli riguardanti i criteri impiantistici
delle singole sezioni di piano;
* i criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti [articolo 22, comma 3, lettera e)]
sono stati definiti dalla Regione Piemonte
con D.G.R. n° 63-8137 del 22 aprile 1996
[riportata in allegato al fondo di questo
capitolo], e vanno considerati come parte
integrante di questo Piano;
* i Piani provinciali nella definizione dei criteri tecnici e procedurali e nella individuazio-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
ne delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti tengono conto della nuova normativa sulla valutazione di impatto
ambientale e dei criteri tecnici e procedurali fissati a livello regionale dalla Giunta
regionale con apposito provvedimento da
emanare ai sensi dell'art. 42 della L.R.
59/1995;
* il Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, attualmente in fase di aggiornamento, costituirà parte integrante del presente Piano;
* l'articolo 20, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 22/1997 affida alle Province l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui
all'articolo 15, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, sentiti i Comuni,
delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani;
* per quanto riguarda gli accordi di programma finalizzati al recupero dei rifiuti
urbani previsti dal comma 11 dell'articolo
22, si ritiene sufficiente quanto previsto
dalla nuova normativa nazionale.
La definizione di ambiti territoriali
ottimali per la gestione del rifiuti
Il nuovo decreto legislativo prevede, all'articolo 23, che la gestione dei rifiuti urbani
avvenga in ambiti territoriali ottimali; il comma
1 dell'articolo 23 identifica tali ambiti con le
Province, facendo salva la possibilità della
Regione di prevedere ambiti diversi con apposita legge regionale; al comma 2 del citato
articolo 23, si afferma che le Province possono autorizzare delle gestioni anche a livello
sub-provinciale, evitando però la frammentazione della gestione.
Anche ai fini del presente Piano rifiuti, pur
facendo salve le suddivisioni territoriali in
Bacini e Aree di raccolta previste dalla L.R.
59/1995, si identificano nelle Province gli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23
del D.Lgs. 22/1997; tali ambiti devono provvedere alla piena attuazione del sistema integrato di smaltimento, con particolare riferimento agli impianti di smaltimento a tecnologia complessa, avendo cura che la gestione
dei rifiuti urbani avvenga secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza. In tale
contesto, la suddivisione in Bacini che il Piano
prevede per alcune Province piemontesi, è
prettamente legata alle strutture di gestione
(Aziende speciali) che devono essere create,
pur rimanendo la Provincia l'ambito ottimale
per il sistema integrato di smaltimento.
Nel rispetto di quanto definito dall'articolo
23 del D.Lgs. 22/1997, per esigenze tecniche, territoriali o di efficienza nella gestione dei
rifiuti solidi urbani, le Province potranno prevedere degli ambiti territoriali ottimali sub-provinciali.
I rapporti tra gli ambiti territoriali ottimali, i
Bacini e le Aree di raccolta sono definiti nei
capitoli attinenti l'articolazione territoriale (capitolo 0) e i principi organizzativi (capitolo
2.2.4) della sezione 1 del Piano.
La definizione di obiettivi
di raccolta differenziata
L'articolo 24 del D.Lgs. 22/1997 fissa i
seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
- a) 15% entro due anni [2 marzo 1999]
- b) 25% entro quattro anni [2 marzo 2001]
- c) 35% entro sei anni [2 marzo 2003]
Il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporterà un aggravio della tassa ambientale sulle discariche di cui all'articolo 3,
comma 29 della legge n. 549 del 28.12.95.
Tali obiettivi non sono in contrasto con quelli
definiti al capitolo 2.4. di questo piano; in tale
capitolo infatti si definisce come obiettivo al
dicembre 2001 il recupero di 583.550 t. di
rifiuti su 1.905.300 t. prodotte al 2001, pari al
30,6% circa.
È facile comprendere come tale obiettivo sia
in linea con quelli del D.Lgs. 22/1997, in
quanto prevede già per il 2001 un obiettivo del
30,6% a fronte del 25% richiesto dallo Stato.
Ai fini del presente Piano regionale, non si
ritiene comunque opportuno prevedere la
suddivisione tra i diversi materiali degli obiettivi fissati dal decreto legislativo per il 2003,
facendo ovviamente proprio tale obiettivo a
livello globale.
Le modalità infatti con le quali potrà essere
raggiunto (e forse superato) l'obiettivo del 35%
sono infatti legate a una molteplicità di fattori
che a tutt'oggi risulta difficilmente traducibile in
modalità operative, e precisamente:
- i contenuti dei diversi decreti tecnici (almeno una ventina) previsti dal D.Lgs. 22/1997;
- le modalità di attuazione di quanto previsto
dal Titolo II del decreto, cioè la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
139
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
- l'attivazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti solidi urbani, con i necessari accorgimenti in fase di raccolta per valutare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti dalle singole
utenze e l'utilizzo di agevolazioni tariffarie
incentivanti il recupero.
Alla luce delle attuali conoscenze, si ritiene
comunque realistico l'obiettivo fissato nel capitolo 2.4; il raggiungimento di obiettivi più elevati, come quello fissato dal D.Lgs. 22/1997,
non può sicuramente avvenire senza una radicale, per quanto auspicabile, revisione del
sistema di raccolta dei rifiuti, nel quale si preveda la separazione alla fonte della frazione
organica (umida) dei rifiuti urbani e si agisca in
modo determinato sul flusso degli imballaggi.
L'istituzione della tariffa per la gestione
del rifiuti urbani
140
L'articolo 49 del D.Lgs. 2211997 stabilisce
che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, di cui
al Capo III del D.Lgs. n. 507/93, è soppressa
a decorrere dal 1° gennaio 1999, al suo posto
viene istituita una "tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani".
Tale tariffa dovrà assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio (compresi i costi ambientali) relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e di quelli, di qualunque natura, giacenti su aree pubbliche. La
tariffa sarà determinata dagli enti locali anche
in relazione al piano finanziario degli interventi
utili ai fini dell'organizzazione del servizio. La
tariffa è applicata (per fasce di utenza e territoriali) dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare; il costo
del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio
resta a totale carico dei produttori e degli utilizzatori.
Ai fini dell'introduzione del nuovo sistema, i
Comuni, le loro aziende speciali e gli operatori privati del settore devono iniziare ad innescare adeguamenti graduali (a livello informativo ed organizzativo) tali da consentire un
agevole passaggio dalla tassa alla tariffa.
Nell'attesa della sua entrata in vigore, la
Regione promuoverà l'attivazione, a livello
sperimentale, di sistemi di tariffazione volumetrica e a peso finalizzati all'applicazione del
principio “chi più inquina più paga”.
L'applicazione di tale articolo richiederà
infatti, come è evidente, la possibilità di determinare la quantità di rifiuti prodotti da ogni singola utenza. Anche questa necessità si tra-
durrà in una probabile riorganizzazione dei
servizi di raccolta, che al momento, in mancanza dei criteri tecnici statali, è difficile identificare.
La gestione degli imballaggi
Il Titolo II del D.Lgs. 2211997 è dedicato alla
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in recepimento della direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994. Questa parte del decreto
entrerà in vigore il 1 maggio 1997 e la sua
applicazione comporterà sicuramente degli
importanti riflessi sulla raccolta differenziata
sia dei rifiuti urbani, sia di quelli assimilati.
Come già citato in precedenza, l'attivazione
della raccolta degli imballaggi primari, secondari e terziari, il cui costo resta a totale carico
dei produttori e degli utilizzatori e non deve
comportare oneri economici per il consumatore, avrà sicuramente dei riflessi sia sulla definizione degli obiettivi di raccolta dei singoli
materiali, sia sulla organizzazione della raccolta dei rifiuti.
L'istituzione del Consorzio nazionale
di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti
L'articolo 47 del D.Lgs. 22/1997 istituisce il
Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, costituito dalle imprese che producono, importano, riciclano, recuperano detti
prodotti e dalle associazioni nazionali di categoria che ne effettuano la raccolta ed il trasporto. Al fine di favorire tale raccolta, il Piano
prevede che nelle stazioni di conferimento vi
siano delle apposite aree anche per questa
tipologia di rifiuti, in modo da interessare alla
raccolta non solo le utenze specifiche (mense,
ristoranti, ...) ma anche quelle domestiche.
L'istituzione del consorzio per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
L'articolo 48 del D.Lgs. 22/1997 istituisce il
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene, esclusi gli imballaggi, al quale partecipano i produttori, i trasformatori, chi ricicla
e recupera e le associazioni nazionali di categoria di chi effettua la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio di questi beni.
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.C.R. 436-11546/97
L'iniziativa statale è particolarmente rilevante per i beni in polietilene utilizzati in agricoltura (teloni delle serre, teli di pacciamatura), il cui
recupero, come è previsto in questo Piano,
deve essere favorito dall'organizzazione di
una rete di raccolta alla quale partecipino
anche gli operatori pubblici e le associazioni di
categoria degli agricoltori.
Si fa presente inoltre che la Regione Piemonte, con D.G.R. 122-19675 del 2/6/97, ha
fornito alcune prime indicazioni per l'applicazione del D.Lgs. 22/1997.
(omissis)
141
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
3 settembre 1997, n. 227-22471
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale - Norme attuative
(B.U. n. 41 del 15 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
DELIBERA:
mente effettuata dalle Comunità Montane, o
dai Servizi decentrati del Settore Economia
Montana e Foreste, l'applicazione dell'art. 18
della L. 109/94.
- di approvare le norme tecnico - amministrative contenute nell'allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
ALLEGATO
- di stabilire, in via prioritaria:
a) le comunità Montane per la realizzazione
degli interventi citati in premessa applicano
le norme di cui all'art. 17 della L. 97/94;
b) i Servizi Decentrati del Settore Economia
Montana e Foreste, qualora realizzino
direttamente in economia, gli interventi di
cui in premessa applicano le norme di cui
alle LL.RR. 8/84 e 18/92;
c) di demandare a successivi provvedimenti
deliberativi gli impegni di spesa, dopo che
saranno iscritti nel bilancio regionale, gli
stanziamenti assegnati dallo Stato in
attuazione dei provvedimenti indicati in
premessa;
di individuare nell'Assessorato Economia
Montana e Foreste della Regione Piemonte e
nelle strutture operative centrali e periferiche
dello stesso, in concordanza con le Comunità
Montane, gli organismi competenti alla programmazione e progettazione delle opere inerenti alla manutenzione e al ripristino del regolare deflusso delle acque nei corsi d'acqua di
competenza regionale;
di individuare nel Settore Economia Montana e Foreste l'ufficio deputato, ai sensi della
L.R. 63/78 art. 23 e relative norme di attuazione - alla approvazione dei progetti e delle
contabilità finali riferentesi alle singole opere;
142
di prevedere, per la progettazione diretta-
(omissis)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
10 novembre 1997, n. 43-23052
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emergenza smaltimento rifiuti speciali "assimilabili agli urbani" - Atto di indirizzo regionale
(B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
DELIBERA:
Lo smaltimento in discarica di 1° cat. di rifiuti speciali già assimilabili è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
1. per la parte residuale risultante a seguito
di una efficace organizzazione delle raccolte
separate effettuare nel luogo di produzione,
eventualmente con deposito per ciascun tipo
di materiale in contenitori diversi. Tali modalità
organizzative devono essere in grado di raggiungere obiettivi di recupero previsti al capitolo 3.2 sez. 2 del Piano regionale gestione
rifiuti. In tal caso di produttore dovrà stipulare
con il trasportatore e/o smaltitore uno o più
contratti contenenti norme di gestione e tariffe differenziate per il conferimento dei flussi
omogenei di rifiuti oggetto di raccolte differenziate, destinate al recupero e per il conferimento della parte residua destinata in discarica di 1° cat.
territoriale ottimale in cui sono stati prodotti i
rifiuti, e/o tramite accordi interprovinciali.
Per facilitare il controllo del rispetto delle
suddette indicazioni i produttori e i recuperatori di rifiuti speciali già assimilabili devono
riportare nel registro di cui all'art. 12 D.Lgs.
22/97 in modo separato i rifiuti inviati al recupero e la parte residua conferita in discarica,
indicando la % di raccolta differenziata raggiunta; analogamente i gestori delle discariche
di 1° cat. devono indicare sul registro che il
rifiuto conferito in discarica costituisce la parte
residua ottenuta dalla raccolta differenziata
valutandone le caratteristiche merceologiche
anche sulla base delle indicazioni fornite dal
soggetto conferente.
2. per la parte residuale derivante dalle operazioni di separazione effettuare presso gli
impianti di deposito, cernita e selezione che
raggiungono i seguenti obiettivi di recupero:
- il 25% dei rifiuti indifferenziati in ingresso o
le percentuali fissate nei singoli atti autorizzativi a partire dall'adozione dei provvedimenti provinciali;
- il 40% dei rifiuti indifferenziati in ingresso a
partire dal 1° ottobre 1998;
Le situazioni di emergenza segnalate alle
Amministrazioni Provinciali sono governate dalle
stesse, mediante l'adozione di specifici provvedimenti privilegiando lo smaltimento nell'ambito
143
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
10 novembre 1997, n. 40-23049
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L.R. 8 agosto 1997 n. 51. Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico, competente alla gestione delle procedure connesse con l'applicazione del D.P.R.
24 maggio 1988 n. 203 e all'adozione dei provvedimenti conseguenti
(B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DELIBERA:
o di sicurezza ed igiene dell'ambiente di
lavoro, tali da richiedere con urgenza la
modifica o la rilocalizzazione dell'impianto;
- di definire i seguenti indirizzi generali al
Servizio Risanamento Atmosferico, competente per l'adozione dei provvedimenti e comunicazioni relativi alla applicazione del D.P.R.
24 maggio 1988 n. 203:
* le autorizzazioni di carattere generale sono emanate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento
Atmosferico, al quale compete altresì l'individuazione dei settori per i quali possono essere elaborate le autorizzazioni
medesime sulla base delle modalità ed i
criteri definiti nella Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 946 - 17595 del
13.2.94;
* le autorizzazioni preventive previste dagli
articoli 6 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988
n. 203, nonché i pareri ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. medesimo da trasmettere ai
Ministeri competenti ai fini dell'autorizzazione per le centrali termoelettriche e le
raffinerie di olii minerali, sono rilasciate con
Determinazione del Responsabile del
Servizio Risanamento Atmosferico;
* l'istruttoria tecnica delle domande di
autorizzazione è svolta dai competenti
uffici del Servizio, individuando per ogni
processo produttivo, le prescrizioni, i limiti
di emissione per le diverse sostanze
emesse, le forme di controllo che devono
essere indicati nelle autorizzazioni, applicando il criterio della miglior tecnologia
disponibile per il contenimento delle emissioni;
144
* le domande di autorizzazione sono
istruite in ordine cronologico di arrivo.
Possono essere istruite in anticipo le
domande di autorizzazione allorquando:
vi siano ragioni economico/occupazionali, confermate da apposita nota del
Sindaco del Comune interessato,
siano intervenuti problemi ambientali
* le imprese sono diffidate con Determinazione del Responsabile del Servizio
Risanamento Atmosferico, nei casi in cui:
gli organismi di controllo segnalino l'installazione, l'attivazione e/o l'esercizio di
impianti senza che sia stata richiesta ed
ottenuta la prescritta autorizzazione preventiva,
dalla documentazione agli atti ed in
particolare da segnalazioni dagli organismi di controllo, emergano inadempienze
alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o ai limiti e prescrizioni stabiliti direttamente dalla normativa;
* su istruttoria degli uffici, le autorizzazioni
rilasciate sono sospese o revocate con
Determinazione del Responsabile del
Servizio Risanamento Atmosferico, quando sussistano le condizioni previste dall'art.
10 del DPR n. 203/88;
* quando sono state apportate modifiche
strutturali all'assetto impiantistico ed
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 40-23049/97
emissivo autorizzato, che non comportano variazioni qualitative e quantitative delle
emissioni, le autorizzazioni rilasciate vengono modificate con Determinazione del
Responsabile del Servizio Risanamento
Atmosferico, senza che venga attivata
una nuova procedura autorizzativa;
* il Responsabile del Servizio Risanamento
Atmosferico individuerà, nell'ambito del
personale assegnato, i responsabili delle
diverse fasi dai procedimenti, ai quali è
affidata la responsabilità e a firma della
corrispondenza connessa con la gestione
della fase medesima;
- di rimandare a successivo atto la definizione degli indirizzi generali per il rilascio delle
autorizzazioni definitive per gli impianti esistenti, di cui all'art. 13 del D.P.R. 24 maggio
1988 n. 203, sulla base dei criteri tecnici per
la predisposizione di tali autorizzazioni che
saranno proposti dal Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico.
(omissis)
145
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
18 novembre 1997, n. 21-23158
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico in relazione alla modifica delle
autorizzazioni per le emissioni In atmosfera rilasciate per l'installazione di
gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica - Art. 11 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203
(B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DELIBERA:
- di definire i seguenti indirizzi generali al
Servizio Risanamento Atmosferico, competente per l'adozione dei provvedimenti e
comunicazioni relativi alla applicazione del
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, per la modificazione delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per l'installazione di gruppi motore a
combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica:
con determinazione dei Responsabile del
Servizio Risanamento Atmosferico, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 6, 15 e
7 del D.P.R. n. 203/1988 per l'installazione
di gruppi motore a combustione interna a
ciclo Diesel, per la produzione in continuo di
energia elettrica, saranno modificate stabilendo la scadenza della loro validità al
31.12.98, in modo tale da garantire la cessazione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti a suo tempo installati;
146
nelle determinazioni deve essere precisato
che qualora le imprese intendano proseguire
nella autoproduzione di energia elettrica,
dovranno presentare domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti, con caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento di prestazioni emissive alienate, in
termini di fattori di emissione, con quelle derivanti dai motori a combustione interna a ciclo
Otto alimentati a gas dai gruppi turbogas alimentati a gas.
(omissis)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
24 novembre 1997, n.84-23279
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L.R. 13 aprile 1995 n. 59 art. 28: Deleghe alle Province. Disposizioni d'indirizzo
(B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi…
DELIBERA:
- di approvare le seguenti disposizioni di
indirizzo e di coordinamento per l'applicazione
dei compiti autorizzativi delegati con l'art. 28
L.R. n. 59/95, convalidando la delega alle
Province per tutti gli istituti per i quali era stata
concessa, sulla base del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni che ha
sostituito le corrispondenti disposizioni del
D.P.R. 915/82 e della L. 441/87;
- di confermare la competenza autorizzativa
e procedurale in capo alle Province per le
seguenti attività:
1) deposito temporaneo che non rispetta le
condizioni di cui all'art. 5 comma 1, lett. m) del
D.Lgs. n. 22/97.
Poichè in base all'abrogata normativa tale
attività non necessitava di autorizzazione e
visto che la L.R. n. 59/95 ha previsto la delega alle Province dell'intera materia relativa allo
smaltimento dei rifiuti, tranne specifiche eccezioni, la competenza autorizzativa si deve
intendere automaticamente attribuita alle
Province;
2) impianti di recupero di rifiuti non individuati soggetti ad approvazione di progetto ed
autorizzazione all'esercizio.
Per tali impianti si richiama la medesima interpretazione di cui al punto precedente: infatti il
D.P.R. 915/82 e quindi la L.R n. 59/95 non
facevano distinzione tra smaltimento e recupero, comprendendo nella dizione "impianto di
smaltimento" anche gli impianti di recupero non
assoggettati alle procedure semplíficate;
3) impianti sperimentali.
Per tali impianti, poichè non venivano disciplinati dal D.P.R., la L.R. n. 59/95 ha previsto
il rilascio di autorizzazione con procedura
semplificata da parte delle Province previo
parere del Comitato Tecnico Regionale, mentre il D.Lgs. n. 22/97 prevede che gli impianti
sperimentali siano sottoposti al normale regime autorizzativo con la sola riduzione dei
tempi di rilascio. Si ritiene quindi che anche
per tali impianti la competenza sia delle
Province, anche se non delegata esplicitamente con l'art. 28 L.R. n. 59/95, in quanto
rientrano nel sistema generale della delega già
attribuita ed in ogni caso il legislatore regionale aveva affidato alle Province tale competenza anche se con procedure diverse;
4) impianti aventi ad oggetto oli minerali
esausti.
Nella fase transitoria, fino all'emanazione
delle norme previste dall'art. 7 comma 2 del
D.Lgs. 389/97, al fine di non bloccare le attività relative agli oli usati, si prevede che per gli
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti
pericolosi, che comprendono anche gli oli
usati, la fase dell'approvazione di progetto nel
suo insieme, sia di competenza provinciale
anche per la parte riguardante gli oli, ai sensi
dell'art. 27 D.Lgs. 22/57. L'autorizzazione
all'esercizio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97 è
di competenza della Provincia per la parte
relativa a tutti i rifiuti, esclusi gli oli, e per la
parte relativa alle attività sugli oli usati è di
competenza della Regione ai sensi dell'art. 5
D.Lgs. 95/92.
(omissis)
147
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
24 novembre 1997, n. 31-23227
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili
e adozione della convenzione - tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità
d'ambito e i soggetti gestori
(Suppl. al B.U. n. 51 del 24 dicembre 1997)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
con la legge regionale 20 gennaio 1997 n.
13, in attuazione degli articoli 8 e 9 della l.
36/1994, sono stati delimitati sei ambiti territoriali ottimali sulla base dei quali devono
essere riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
uso civile, nonché di fognatura e depurazione
delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato, e sono state
altresì disciplinate, coerentemente alla legge 8
giugno 1990 n. 142, le forme e i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei
suddetti ambiti territoriali;
in fase di prima applicazione della richiamata normativa, l'Amministrazione regionale,
costituita e resa operativa la Conferenza
Regionale delle risorse idriche quale organismo di coordinamento e verifica delle funzioni
di governo delle acque, ha altresì istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 6417310 del 10 marzo 1997 l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, volto a garantire, attraverso la costituzione di una apposita banca dati, un appropriato sistema di informazione e di conoscenze a supporto di tutti gli Enti e organismi operanti nel settore;
148
con deliberazione della Giunta regionale n.
36-18438 del 21 aprile 1997 sono stati adottati i criteri e gli indirizzi previsti dall'articolo 4,
comma 5 della L.R. 13/1997 per la stipula
della convenzione di costituzione delle Autorità d'Ambito, organi politici di indirizzo e controllo sulle attività di gestione rappresentativi di
tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e che costituiscono la forma con
la quale detti enti esercitano in modo associato le funzioni di governo del servizio idrico
integrato.
Rilevato che ulteriori adempimenti cui
l'Amministrazione regionale è chiamata al fine
della complessiva realizzazione della riforma
concernono particolari aspetti connessi più
direttamente alle forme di erogazione del servizio e nello specifico:
a) la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli
organismi pubblici di gestione salvaguardabili ai sensi dell'articolo 7, comma 3
della L.R. 13/1997;
b) l'adozione della convenzione - tipo e relativo disciplinare per la regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti
gestori, previsti all'articolo 9, comma 2
della L.R. 13/1997;
considerato che i suddetti adempimenti si
inseriscono nel contesto della più ampia e
complessa problematica inerente la definizione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del
servizio idrico integrato, rendendo opportuno
il loro inserimento in un apposito atto di indirizzo sulla materia adottabile in ragione del
disposto dell'articolo 3, comma 2 della L.R.
13/1997;
rilevata altresì l'opportunità di fornire agli enti
locali le suddette indicazioni sin dall'attuale
fase di organizzazione “istituzionale”, affinché
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
gli stessi, una volta costituitisi in Autorità
d'ambito, dispongano di tutti gli elementi
necessari ad un tempestivo e corretto esercizio delle funzioni loro demandate;
ALLEGATO 1
L.R. 20 GENNAIO 1997, N. 13
visti gli allegati n. 1 e 2, costituenti parte
integrante della presente deliberazione e
concernenti rispettivamente l'adozione del
modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del
servizio idrico integrato, la definizione delle
modalità di analisi dell'economicità, efficacia
ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili, nonché la convenzione - tipo e
relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti
gestori;
sentita la Conferenza regionale delle risorse
idriche di cui all'articolo 13 della L.R. 13/1997;
sentita altresì la competente Commissione
consiliare nella seduta del 21 novembre 1997;
visto l'articolo 17 della L.R. 51/1997; la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi
di legge, unanime
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai
sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche
Atto d'indirizzo in materia di gestione dei servizio idrico
integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione
salvaguardabili ai sensi dell'art.7, comma 3.
DELIBERA:
di adottare, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 3, comma 2 e 7, comma 3, lettera b)
della legge regionale 20 gennaio 1997, n.
13, l'atto di indirizzo in materia di gestione
del servizio idrico integrato e definizione
delle modalità di analisi dell'economicità,
efficacia ed efficienza degli organismi di
gestione salvaguardabili di cui all'allegato 1
costituente parte integrante della presente
deliberazione;
di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 della L.R. 13/1997, la convenzione - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i
soggetti gestori di cui all'allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione.
(omissis)
1. La definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico
integrato (articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. 13/1997)
Nel dare attuazione alla legge Galli in materia di organizzazione del servizio idrico integrato la legge regionale
20 gennaio 1997 n. 13 ha disciplinato gli aspetti inerenti
la gestione in un'ottica evolutiva i cui tratti fondamentali
sono rintracciabili in una serie di disposti dalla cui lettura
coordinata emerge con chiarezza la volontà del legislatore regionale: ove non sia possibile optare da subito per il
gestore unico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (1), le Autorità d'ambito possono avvalersi di più produttori del servizio per una fase transitoria che dovrà concludersi entro il
termine massimo di dieci anni.
Sin dall'entrata in vigore della l. 36/1994 si trattò infatti
di comprendere se le norme dedicate dalla legge Galli al
nuovo sistema organizzativo postulassero necessariamente l'introduzione del gestore unico di ambito.
Sul piano ermeneutico è ben difficile sostenere che
quella del gestore unico non costituisca norma generale,
non solo per il dettato testuale dell'articolato, ma anche e
soprattutto in ragione della finalità della legge, volta al
superamento della frammentazione delle gestioni per
mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali entro i
(1) Ove è previsto che "Le Autorità d'ambito affidano la
gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste
dall'articolo 22, comma 3 lettere b) ed e) della L.
142/1990, come integrato dall'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti di finanza pubblica), e dall'articolo 25, comma 1 della l. 142/1990".
149
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
150
quali poter applicare il nuovo regime tariffario delineato
dagli articoli 13 e seguenti della L. 36/1994.
D'altro canto non poteva prescindersi dalla constatazione che la realtà del settore in Piemonte può rendere
difficile un'applicazione immediata del principio di unicità
della gestione, anche in considerazione della necessità di
delimitare ambiti territoriali ottimali di dimensioni vaste in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 della L. 36/1994
ed in funzione dell'esigenza di precostituire bacini d'utenza in grado di "sopportare" una ricaduta tariffaria idonea
agli investimenti da compiersi.
Il legislatore regionale ha pertanto optato per una soluzione di gradualità della riforma, tracciando un percorso
che, pur partendo da un'eventuale pluralità delle gestioni,
conduce necessariamente alla gestione unitaria dei servizi idrici tramite la preventiva definizione di un modello di
sviluppo dell'organizzazione gestionale che consenta
entro il decennio l'applicazione della tariffa d'ambito di cui
all'articolo 8 della L.R. 13/1997, definita quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.
Infatti tra le fondamentali competenze delle Autorità
d'ambito è contemplata, e non a caso, la definizione del
modello organizzativo di gestione (articoli 3, comma 1 lettera d e 5, comma 2, lett. b), all'intemo del quale deve
procedersi all'individuazione delle forme dì gestione del
servizio idrico integrato e, in caso di pluralità delle gestioni, identificarsi il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti
gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione (articolo 7, comma 5).
Da quanto sopra illustrato consegue che tutte le scelte
fondate sui disposti la cui applicazione può condurre alla
pluralità di gestioni e precisamente:
- l'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994 (richiamato
dall'articolo 9, comma 7 della L.R. 13/1997) che prevede il mantenimento fino alla loro naturale scadenza delle concessioni di servizi in essere alla data di
entrata in vigore della legge nazionale;
- l'articolo 7, comma 2 della L.R. 13/1997, ove è previsto che le Autorità d'ambito possano affidare la
gestione del servizio idrico integrato anziché ad un
unico gestore ad una pluralità di soggetti, purché ciò
avvenga nel rispetto dei criteri di interesse generale
dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato
all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a
condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria
dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- l'articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997, che consente a determinate condizioni di salvaguardare
organismi pubblici di gestione esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. 36/1994, purché i
medesimi provvedano entro i successivi cinque anni
alla gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato;
- l'articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997, a norma
del quale le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti
alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di
stipulazione della convenzione con il gestore prescelto ovvero fino alla data stabilita dalla convenzio-
ne stessa devono trovare nel modello organizzativo
di gestione una compiuta e coordinata valutazione,
nonché un progetto di sviluppo coerente al raggiungimento dell'obbiettivo finale.
Il suddetto modello organizzativo dovrà pertanto essere informato ai principi di:
- temporaneità della pluralità delle gestioni;
- interesse generale dell'intero ambito;
- qualità del servizio prestato all'utenza;
- risparmio nei costi di gestione.
2. La salvaguardia degli organismi pubblici di gestione
esistenti. Modalità di analisi dell'economicità, efficacia, ed
efficienza (articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997)
La legge regionale 13/1997 dispone che possono
essere salvaguardati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4
della L. 36/1994, gli organismi pubblici di gestione esistenti (Aziende speciali comunali o consortili, Società
pubbliche o miste) che rispondono ai seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria
struttura organizzata per lo svolgimento delle attività
prevalenti connesse al servizio medesimo;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi
determinate dalla Giunta regionale;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi
definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 lettera g)
della l. 36/1994. (2)
Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed in
ragione della natura stessa delle c.d. disposizioni di "salvaguardia", l'istituto in questione riveste carattere di norma eccezionale, perché volta a consentire la deroga al
principio generale di unicità della gestione d'ambito solo
nel caso in cui si renda opportuno far salva una gestione
pubblica, talmente efficace sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi prestati, che il suo superamento
costituirebbe una diseconomia per l'intero ambito.
Conseguentemente non sarà sufficiente riscontrare la
presenza dei requisiti di legge in rapporto al soggetto
gestore di per sé considerato nella sua attuale configurazione, bensì occorrerà una positiva valutazione della compatibilità della salvaguardia con:
- l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'intero
ambito;
- l'effettiva possibilità di conseguire da parte dei soggetti salvaguardati entro i cinque anni la gestione
sovracomunale unitaria prevista dall'articolo 7, comma 4 della L.R. 13/1997;
- le ipotesi di sviluppo formulate nel modello organizzativo ai fini del raggiungimento entro i dieci anni dell'obiettivo finale di unitarietà della gestione dell'intero
ambito.
Per quanto concerne nello specifico i requisiti di legge
necessari ai fini dell'eventuale salvaguardia nell'accezione
sopra delineata, si determina - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, lettera b) della L.R. 13/1997 - che
possano essere salvaguardati gli enti pubblici gestori che,
oltre a gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività
prevalenti connesse al servizio medesimo ed essere in
grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi
(2) Vedasi in proposito il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. 36/1994,
abbiano operato secondo principi di economia, efficacia
ed efficienza valutati attraverso le seguenti verifiche e controlli:
1. consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servite, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da
attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
2. stato degli impianti e processo di rinnovamento ed
adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche
dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato
negli ultimi tre anni investimenti per il miglioramento
quali - quantitativo e l'integrazione del servizio attraverso l'utilizzo di fondi propri;
3. costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame
dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
4. analisi del livello qualitativo del servizio erogato verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. 236/1988 in merito alle
acque potabili e della L. 319/1976, nonché della L.R.
13/1990 per quanto riguarda le acque reflue;
5. controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati
per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone
di tutela assoluta e di rispetto alle prescrizioni di cui
al D.P.R. 236/1988;
6. verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di
scala o lievitazioni di costi che portino nocumento
all'interesse generale dell'intero ambito.
In ragione del fatto che spetta solo ed esclusivamente
all'Autorità d'ambito determinarsi in ordine alla convenienza di concedere la salvaguardia, tenuto conto dei
vantaggi e degli svantaggi che la medesima può arrecare
alla gestione complessiva del territorio dell'ambito, il legislatore ha demandato alla Giunta Regionale unicamente
la definizione delle su riportate modalità di analisi, al fine
di lasciare agli enti locali lo spazio e la discrezionalità sufficienti ad apprezzare sul piano concreto i singoli casi sui
quali esprimersi in modo positivo o negativo alla luce del
modello organizzativo prescelto.
In proposito si richiamano pertanto i disposti degli articoli 20 e 26 dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 36 - 18438 del 21 aprile 1997
che, allo scopo di garantire il corretto rapporto istituzionale voluto dalla legge regionale tra gli enti locali costituiti
in Autorità d'ambito, rispettivamente prevedono che:
* ove non sia proposto un gestore unico per l'intero
ambito, sia adottata una c.d. procedura rinforzata
che, per l'approvazione del modello organizzativo e
delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia
degli organismi esistenti, contempli - oltre alla maggioranza dei voti che rappresentino i due terzi delle
quote in Conferenza - l'assenza di voto contrario dei
rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato; una seconda seduta, da convocarsi non
prima di un mese, potrà consentire comunque l'approvazione ove votata a maggioranza dei tre quarti
dei componenti la Conferenza;
* sempre con riferimento alla scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la
salvaguardia degli organismi esistenti, siano adottate forme di consultazione preventive al procedimento deliberativo della Conferenza, nell'ambito delle
quali i Sindaci delle aree territoriali omogenee ed i
Presidenti di Comunità Montana raccolgano le
osservazioni degli enti locali dagli stessi rappresentanti recependone. gli eventuali indirizzi cui attenersi
in sede di Conferenza.
Preme infine rammentare che, nell'attuale situazione, i
soggetti salvaguardabili generalmente assommano le funzioni di governo che nel nuovo assetto delineato dalla
legge regionale n. 13/1997 sono invece proprie dell'insieme degli enti locali costituiti in Autorità d'ambito (programmazione dei livelli servizio, definizione dei programmi
di intervento, determinazione della tariffa, ecc.) e le funzioni di vera e propria erogazione del servizio che caratterizzeranno in futuro i soggetti gestori.
Nei procedimenti di analisi e verifica delle situazioni in
cui viene proposta la salvaguardia in esame questo
aspetto dovrà essere preliminarmente chiarito, in quanto
il soggetto eventualmente salvaguardato dovrà in ogni
caso adeguarsi al nuovo sistema di separazione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, adeguando il suo assetto costitutivo alla nuova configurazione di carattere esclusivamente operativo e gestionale.
3. La prosecuzione temporanea delle gestioni, anche in
economia, affidate ad aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti i servizi idrici alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito (articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997)
Tra le disposizioni che si sono citate al punto 1 del presente atto tra quelle che possono provocare una iniziale
pluralità di gestioni all'interno di uno stesso ambito compare l'articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997.
In proposito preme rilevare come la disposizione in
questione sia per sua natura norma transitoria, volta a
garantire l'assenza di soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali i servizi idrici, nelle more di
organizzazione delle Autorità d'ambito e dell'adozione
degli atti che alla stessa competono per l'effettiva realizzazione della riforma del settore.
Il disposto in questione non legittima pertanto il mantenimento ad libitum di gestioni in economia, escluse sia
dalla L. 142/1990 sia dalla L. 36/1994 in ragione delle
caratteristiche del servizio, ovvero di altre forme di gestione pubblica che non abbiano superato il vaglio della salvaguardia disciplinata dall'articolo 7, comma 3 della L.R.
13/1997.
Scopo del legislatore è al contrario quello di consentire
la prosecuzione delle suddette forme di erogazione del
servizio solo fino alla stipula della convenzione tra l'Autorità
d'ambito ed il nuovo gestore ovvero fino alla data stabilita
nella stessa convenzione in ragione di un programma di
graduale Il assorbimento" delle gestioni in esame secondo
quanto definito nel modello organizzativo di gestione di cui
all'articolo 3, comma i lettera d) L.R. 13/1997.
4.Il riconoscimento delle concessioni esistenti (articolo
9, comma 7 della L.R. 13/1997)
Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della L.R. 13/1997 le
Autorità d'ambito, previa verifica della sussistenza dei
requisiti, provvedono con apposito atto al riconoscimento
delle concessioni di servizio di cui all'articolo 10, comma 3
della L. 36/1994, il quale testualmente recita: "Le società
e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di
entrata in vigore della presente legge ne mantengono la
151
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
gestione fino alla scadenza della relativa concessione".
Dai disposti della norma statale in questione si evince che:
a) sono riconoscibili le sole concessioni di servizio in
essere alla data di entrata in vigore della L. 36/1994
(3 febbraio 1994) e non quelle rilasciate successivamente a tale data;
b) i soggetti concessionari riconoscibili sono soltanto
società ed imprese consortili private, atteso che il
destino delle forme pubbliche di gestione (Aziende
speciali comunali o consortili, Società pubbliche o
miste) è già disciplinato dall'articolo 9, comma 4 e dai
commi 1 e 2 dello stesso articolo 10 della legge Galli.
Sarà pertanto compito dell'Autorità d'ambito procedere
alla verifica della sussistenza dei sopracitati requisiti, secondo una procedura che potrà svolgersi nei seguenti termini:
* l'ente locale concedente notifica all'Autorità d'ambito l'esistenza del rapporto concessorio per la gestione dei propri servizi idrici, allegando il contratto di
concessione in essere;
* gli Uffici dell'Autorità d'ambito procedono alla verifica relativa alla data di stipula del contratto di concessione in epoca antecedente al 3.2.1994 e alla
natura giuridica del concessionario;
* la Conferenza dell'Autorità d'ambito, con la maggioranza e le eventuali procedure rinforzate previste
dalla convenzione istitutiva della stessa Autorità (3)
procederà all'atto di riconoscimento delle concessioni rispondenti ai requisiti di legge.
Considerato che a seguito del riconoscimento si determinerà una pluralità di soggetti gestori, il relativo provvedimento dovrà richiamare espressamente le norme di
coordinamento a tal fine stabilite nel modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizio idrico integrato e disciplina delle
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai
sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.
CONVENZIONE - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti
gestori (Art. 9, comma 2).
CONVENZIONE TIPO E DISCIPLINARE
DEI RAPPORTI TRA LE AUTORITÀ D'AMBITO
E I GESTORI DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI
L'Autorità dell'Ambito n. ............................. di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, con
sede (presso ....................................... ) in.......................
via ............................, in persona del suo del Dirigente
pro-tempore, Dr. ........................................, nella qualità
di rappresentante legale, in nome e per conto degli enti
che l'hanno costituita affida
a) al Consorzio...................................... costituito ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con
sede in .................................... via ................................,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Dr .............................................. così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto
ovvero
b) alla Società ................................................,costituita ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede in .................... via ..............,
in persona del legale rappresentante pro - tempore
Dr........................................... così come da atto costitutivo
allegato in copia, al presente atto
ALLEGATO 2
ovvero
REGIONE PIEMONTE
L.R. 20 GENNAIO 1997, N. 13
c) alla Società ..................................................., nella
qualità di concessionaria di pubblico servizio 22, comma
3, lett. b), della l. 8 giugno 1990, n. 142, con sede
in ........................ via ...................................... in persona
del legale rappresentante pro-tempore, Dr. .....................,
così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto
che ne assume l'obbligo
la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5
gennaio 1994, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio
1997, n. 13, nei limiti di oggetto e alle condizioni indicate
dal seguente disciplinare
DISCIPLINARE
Capo I Elementi essenziali del rapporto
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Destinatari del servizio
Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura
Art. 4 - Carta dei servizi e legittimazione degli
utenti
152
(3) Su cui vedasi nuovamente l'atto di indirizzo di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 36 - 18438
del 21 aprile 1997.
Capo II I poteri dell'Autorità d'ambito
Art. 5 - Atti dell'Autorità
Art. 6 - Piani e programmi
Art. 7 - Direttive ed atti di interpretazione
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
Art. 8 - Controllo sull'erogazione del servizio
Art. 9 - Vigilanza sulla gestione
Capo III Obblighi, oneri e legittimazione del gestore
Art. 10 - Obblighi del gestore
Art. 11 - Controllo degli scarichi in pubbliche
fognature
Art. 12 - Oneri di servizio pubblico
Art. 13 - Beni destinati al pubblico servizio
Art. 14 - Inventario dei beni
Art. 15 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici
Art. 16 - Legittimazione
Capo IV Vicende dei rapporto di gestione
Art. 17 - Durata, modificazione e cessione del
rapporto
Art. 18 - Inadempimento parziale
Art. 19 - Decadenza e risoluzione del rapporto
Art. 20 - Obblighi e garanzie
Art. 21 - Riscatto
Art. 22 - Clausola compromissoria
Capo V Norme transitorie e finali
Art. 23 - Concessioni preesistenti salvaguardate
dalla legge
Art. 24 - Gestioni salvaguardate dall'Autorità
Art. 25 - Gestore d'Ambito
Art. 26 - Coordinamento delle gestioni
Art. 27 - Cessazione delle gestioni in salvaguardia
ALLEGATI
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
Territorio di gestione del servizio idrico integrato
Regolamento d'utenza
Modelli per la redazione del conto economico e del
piano economico-finanziario degli investimenti
Criteri di efficienza del servizio idrico integrato
Garanzie finanziarie ed assicurative
Norme sull'utilizzazione del sottosuolo pubblico
Concessioni preesistenti fatte salve a norma dell'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994
Organismi di gestione salvaguardate dall'Autorità
d'ambito
Modello organizzativo di gestione.
CAPO I
Elementi essenziali del rapporto
zione il gestore si obbliga ad affidare a terzi secondo le
norme vigenti in materia.
3. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli
organi statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Il presente
atto, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di
gestione del servizio pubblico gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.
Art. 2
Destinatari del servizio
1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui
all'Allegato A possono pretendere dal gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa
disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità
d'ambito.
2. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico
integrato, anche se attuata in esecuzione del presente
atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza del
Autorità d'ambito, sollevando quest'ultima da ogni
responsabilità.
3. Il gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori
condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse
categorie di utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'ambito.
Art. 3
Tariffe e condizioni di fornitura
1. La tariffa e il relativo piano, i prezzi, le condizioni di
fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete pubblica
da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità in
conformità alle vigenti norme in materia.
2. L'Autorità approva il Regolamento d'utenza di cui
all'Allegato B che costituisce parte integrante al presente
atto, ove sono anche dettagliate la tariffa, le relative
modalità di applicazione e riscossione.
Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 12.
Art. 1
Oggetto
Art. 4
Carta dei servizi e legittimazione degli utenti
1. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati,
definisce nel territorio di cui all'Allegato A la gestione del
servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994,
n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di
acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi
industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque
reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei
residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.
1. Il gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 27
gennaio 1994, a verificare periodicamente i livelli di qualità dei servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo all'Autorità d'ambito i risultati e le relative procedure.
2. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma degli interventi, comprende anche la
relativa progettazione, lo svolgimento delle procedure di
appalto e direzione dei lavori in esso previsti, la cui costru-
2. L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla
Carta dei servizi e del Regolamento d'utenza vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono
ottenere quanto meno il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella indicata al successivo
articolo 18, comma 2 per il ritardo nella gestione, salvo
l'eventuale maggiore risarcimento per essi previsto. A
garanzia del pagamento dei succitati obblighi il gestore
stipula polizza fideiussoria per un valore non inferiore a
lire...............................................
153
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
3. Il gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei
doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico
stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata
del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione
sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte
del gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.
co - finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.
4. Il gestore si impegna a dare immediato corso alle
denunzie di disservizio degli utenti mantenendo un servizio
di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'ambito.
Art. 9
Vigilanza sulla gestione
CAPO II
I poteri dell'Autorità d'ambito
Art. 5
Atti dell'Autorità
1. L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione
del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e
programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione
stessa.
2. Gli atti dell'Autorità d'ambito e relative modificazioni
vincolano il gestore, salva l'individuazione degli eventuali
oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 12.
3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il
possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio,
nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un
progressivo miglioramento.
1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad
ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in
relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e
quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto
alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti
di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione
necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste
dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26
della L. 36/1994, nonché dell'articolo 11 della L.R. 13/1997.
4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida,
che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore.
Art. 6
Piani e programmi
1. Il Programma degli interventi ha ad oggetto per l'intero Ambito lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e
degli impianti.
2. Il Piano economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli interventi ed è redatto secondo i modelli di cui all'Allegato C.
Art. 7
Direttive ed atti di interpretazione
1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di
interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto
dei presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità.
Art. 10
Obblighi di gestione
1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai
criteri di efficienza ed efficacia del servizio, osservando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui
all'Allegato D.
2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del
presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e
gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai
precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12.
Art. 8
Controllo sull'erogazione del servizio
3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e
costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi garantendo le risorse a
tal fine necessarie in conformità al Piano economicofinanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle
garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E.
1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.
4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un
canone annuo per l'affidamento del servizio definito in
lire............................................
2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito
entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del
Programma degli interventi e del relativo Piano economi-
Art. 11
Controllo degli scarichi in pubbliche fognature
2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti
di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi che
meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti
costitutivi dell'Autorità.
154
CAPO III
Obblighi, oneri e legittimazione del gestore
1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pub-
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
bliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore
risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le
norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti
che la costituiscono da ogni responsabilità.
Art. 12
Oneri di servizio pubblico
l. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli
stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia
imprenditoriale ovvero per eventuali aggravi economici
nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia
alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività
affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun
imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente
rimunerazione che tali attività possono assicurare.
3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla
comunicazione del documento contenente gli oneri, non
accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi,
è sciolta dall'interessato secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.
la comunicazione all'Autorità d'ambito, anche per estratto.
3. L'inventario è costituito in prima redazione in contraddittorio tra l'Autorità d'ambito e il gestore.
Art. 15
Strade e beni in proprietà degli enti pubblici
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi
dell'Autorità d'ambito non permettono a terzi di realizzare
opere che interferiscano con gli impianti di gestione del
servizio idrico integrato senza l'autorizzazione del gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza
delle norme indicate all'Allegato F.
2. Gli enti proprietari e per essi l'Autorità d'ambito concedono al gestore per tutta la durata del rapporto l'uso
degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio.
Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti
proprietari.
3. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di
suolo pubblico sono pagati dal gestore direttamente agli
enti proprietari in conformità alle leggi vigenti.
Art. 16
Legittimazione
1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere
ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo
il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli
ulteriori limiti indicati dal presente atto.
1. Il gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte,
tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente
all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere ai
terzi le autorizzazioni, i nullaosta, le concessioni o gli
assensi comunque denominati, necessari alla gestione del
servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.
2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle
apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche
e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le
sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della
gestione di trasferirli in conformità al presente atto.
2. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il gestore subentra nei rapporti di lavoro esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto ed
inerenti alle gestioni ad esso affidate, salvo diversa disposizione di legge regionale.
3. Il gestore con la sottoscrizione del presente atto
dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.
3. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di
gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione
del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza,
dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che
l'hanno costituita da ogni responsabilità.
Art. 13
Beni destinati al pubblico servizio
4. Il gestore acquisisce le provviste, i materiali di
magazzino e gli automezzi che sono connessi alla gestione del servizio secondo i relativi prezzi di mercato, individuati in contraddittorio con l'Autorità d'ambito.
Art. 14
Inventario dei beni
4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il
gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza
degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti
dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
1. Il gestore tiene un registro degli inventari avente ad
oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali,
essenziali alla gestione del servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità,
nonché la conformità alle norme vigenti.
Art. 17
Durata, modificazione e cessione del rapporto
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di
nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati
è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con
1. Il presente atto integra la disciplina giuridica della
forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso
CAPO IV
Vicende del rapporto di gestione
155
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
il compimento del termine indicato per ciascuna di esse.
2. Gli effetti economici derivanti dall'esecuzione di oneri di
servizio pubblico possono essere oggetto di revisione periodica secondo le norme indicate al precedente articolo 12.
3. L'attribuzione dei servizio pubblico non può essere oggetto di cessione, concessione o sub-concessione a terzi.
Art. 18
Inadempimento parziale
1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive
dell'Autorità d'ambito sono contestati per iscritto al gestore,
fissando un congruo termine per la possibile eliminazione,
nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.
2. Il gestore è tenuto al pagamento all'Autorità d'ambito di
una penale per ogni ora o frazione di essa di ritardo nell'adempimento del servizio all'utenza, pari a lire .........................
per un massimo di n .......... utenti, pari a lire ....................
per un massimo di n ...........utenti, ............, fermo restando il diritto degli utenti di ottenere il pagamento della
penale e del risarcimento dell'ulteriore maggior danno
disciplinato dal precedente articolo 4.
3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il
gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale
pari a lire .................... per ogni mese o frazione di esso di
ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'ambito.
4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente
non può essere inferiore per ogni anno al 5% del valore
dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto
dell'Autorità d'ambito di pretendere il trasferimento delle
somme corrispondenti al mancato investimento, né la
possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi
del successivo articolo 19, comma 4.
Art. 19
Decadenza e risoluzione del rapporto
1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub - concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause
che determinano lo scioglimento o il venire meno del
gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire
l'attività.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della l.r.
13/1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre
risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione
del servizio idrico integrato che copra più del 60% della
popolazione residente nella Regione Piemonte.
156
3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora
il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente
ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi
superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa
del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni
di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze
del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle
legittime disposizioni dell'Autorità.
4. La mancata attuazione del Piano degli interventi,
oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa
decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto dei
presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione
del rapporto stesso.
Art. 20
Obblighi e garanzie
1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del
rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla
gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al
buon funzionamento del servizio.
2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione
del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli
articoli 2558-2560 del Codice civile.
3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le
prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse.
Art. 21
Riscatto
1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del relativo
regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una
indennità nei limiti indicati al comma successivo.
2. L'indennità è pari al valore del capitale apportato
dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito
nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle
imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente
atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano
alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di
quattro.
3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le
norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla
gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente.
Art. 22
Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il
gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto
che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non
è inderogabilmente attribuita all'autorità giudiziaria, è
decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno
nominato dall'Autorità d'ambito, l'altro dal gestore ed il
terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra,
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
D.G.R. 31-23227/97
trascorsi venti giorni dall'invito stesso.
2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il
contraddittorio tra le parti.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 23
Concessioni preesistenti salvaguardate
dalla legge
1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le
gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza
per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della
l. 36/1994.
cia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.
Art. 27
Cessazione delle gestioni in salvaguardia
1. Ogni qualvolta cessi per qualsiasi causa il preesistente rapporto giuridico salvaguardato dalla legge o per
atto dell'Autorità d'ambito, il gestore unico o quello con
poteri di coordinamento subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate dal presente atto.
(Allegati a, b, c, d, e, f, g, h i, non pubblicati)
2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26.
3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1.
Art. 24
Gestioni salvaguardate dall'Autorità
1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della
L.R. 13/1997, sono state salvaguardate dall'Autorità
d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla
individuazione di un gestore unico per l'intero ambito.
2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26.
3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore prescelto per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e
ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio
e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia.
Art. 25
Gestore d'ambito
1 I gestori indicati all'articolo precedente si obbligano
entro ............................. anni dalla sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che per
l'intero ambito assuma gli obblighi di cui alla presente
convenzione.
2. Decorso infruttuosamente il termine indicato al
comma precedente, le gestioni ieri indicate decadono di
diritto dal rapporto a seguito della deliberazione
dell'Autorità d'ambito che provvede sulla nuova gestione
del servizio idrico integrato per l'intero ambito, la quale ha
effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 26
Coordinamento delle gestioni
1. Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni di
coordinamento definite dal modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito, la cui prima formulazione costituisce l'Allegato I della presente convenzione.
2. L'Autorità d'ambito definisce con direttiva il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, effica-
157
Citazioni e
riferimenti
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
Atti dello Stato
Legge 3 luglio 1997, n. 207
Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale
(G.U. n. 156 del 7 luglio 1997)
Legge 16 luglio 1997, n. 228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante
disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura
(G.U. n. 167 del 19 luglio 1997)
Legge 9 ottobre 1997, n. 377
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a
Buenos Aires il 22 maggio 1990
(Suppl. alla G.U. n. 257 del 4 novembre 1997)
Legge 10 novembre 1997, n. 415
Ratifica ed esecuzione del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e
decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994
(Suppl. alla G.U. n. 283 del 4 dicembre 1997)
Decreto Ministeriale7 luglio 1997
Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità
dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto"
(G.U. n. 236 del 9 ottobre 1997)
Legge 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(Suppl alla G.U. n. 177 del 31 luglio 1997)
Decreto Ministeriale 29 ottobre 1997
Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)
(G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
(G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997)
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(Suppl. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997)
161
Volumi già
pubblicati
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
VOLUMI GIÀ PUBBLICATI
N. 1
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989
Riferimenti legislativi
(testi delle principali leggi in materia ambientale)
Data di pubblicazione 28 dicembre 1989
N. 2
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989
Data di pubblicazione 1°giugno 1990
N. 3
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990
Data di pubblicazione 15 dicembre 1990
N. 4
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990
Citazioni e riferimenti
Data di pubblicazione 15 maggio 1991
N. 5
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991
Citazioni e riferimenti
Data di pubblicazione 15 febbraio 1992
N. 6
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991
Data di pubblicazione 1 ottobre 1992
N. 7
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1992
Data di pubblicazione 15 settembre 1993
N. 8
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1992
Data di pubblicazione 15 dicembre 1994
N. 9
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1993
Data di pubblicazione 15 febbraio 1995
165
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
N. 10
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1993
Data di pubblicazione 15 maggio 1995
N. 11
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1994
Data di pubblicazione 15 marzo 1996
N. 12
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1994
Data di pubblicazione 15 marzo 1996
N. 13
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1995
Data di pubblicazione 1° febbraio 1997
N. 14
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1995
Data di pubblicazione 9 gennaio 1998
N. 15
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1996
Data di pubblicazione 1° giugno 1998
N. 16
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1996
Data di pubblicazione: 1° ottobre 1998
N. 17
II volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1997
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001
N. 18
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1997
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001
N. 19
II volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° gennaio al 30 giugno 1998
Data di pubblicazione 30 gennaio 2001
N. 20
Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal
1° luglio al 31 dicembre 1998
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001
166
Bollettino Giuridico Ambientale n. 18
N. 21
II volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati 1°
gennaio al 30 giugno 1999
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001
167