2° semestre 1997 - Servizi per la PA
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2° semestre 1997 - Servizi per la PA
bollettino giuridico ambientale 2° Semestre 1997 Assessorato all’Ambiente 18 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO AMBIENTE Direzione 22 - Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione - Gestione Rifiuti Settore 22.2 - Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale www.regione.piemonte.it/ambiente ISSN 1120-3056 Direttore Responsabile: Roberto Salvio Impostazione grafica e allestimento CSI-Piemonte INTRODUZIONE La pubblicazione di una raccolta di normativa ed atti amministrativi di interesse ambientale risponde all’esigenza degli operatori del settore e del pubblico interessato di avere a disposizione l’insieme dei provvedimenti emanati nel corso degli anni, sia di carattere generale che relativi ad aspetti specifici delle problematiche ambientali. Il Bollettino Giuridico Ambientale raccoglie le normative e gli atti di indirizzo emanati a livello comunitario, statale e regionale, secondo l’ordine cronologico con il quale sono stati pubblicati, tenuto conto della rilevanza giuridica che la pubblicazione riveste ai fini della entrata in vigore dei singoli provvedimenti. La pubblicazione del Bollettino Giuridico Ambientale, avviata nell’anno 1989, è semestrale. Ciascun numero è suddiviso in tre sezioni, che contengono gli atti di rispettiva competenza: Comunità Europea Stato Regione Sono stati inseriti - nelle sezioni Stato e Regione - alcuni provvedimenti di competenza di soggetti operanti a livello nazionale, sovraregionale o regionale, quali Comitati o Autorità (es. Autorità di Bacino), in considerazione dell’interesse che essi rivestono per la conoscenza delle problematiche ambientali La classificazione per tipologia di argomento, presente nei primi sedici numeri, non viene più effettuata, in quanto resa inapplicabile per la complessità e la trasversalità che caratterizzano la produzione giuridica ambientale. La possibilità di ricerca dei testi per argomento sarà invece mantenuta sulla versione informatizzata del Bollettino Giuridico Ambientale. Viene invece mantenuta la sezione “citazioni”, nella quale sono riportati, seppure in modo non esaustivo, i titoli di provvedimenti diversi, riconducibili per alcuni aspetti ai temi ambientali, pubblicati nel semestre di riferimento. LEGENDA Elenco delle principali abbreviazioni Acc. ACCORDO G.U.C.E GAZZETTA UFFICALE COMUNITÀ EUROPEE B.U. BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE L. LEGGE C.I.P.E. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA L.C. LEGGE COSTITUZIONALE L.R. LEGGE REGIONALE CIR.R. CIRCOLARE REGIONALE O.M. ORDINANZA MINISTERIALE CIR.M. CIRCOLARE MINISTERIALE P.A. PUBBLICA AMMlNlSTRAZlONE COM.M. COMUNICATO MINISTERIALE COM.R. COMUNICATO REGIONALE REG.CE REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE DEC.CE DECISIONE COMUNITÀ EUROPEE RAC.CE RACCOMANDAZIONE COMUNITÀ EUROPEE D.C.R. DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE R.D. REGIO DECRETO D.G.R. DELIBERA GIUNTA REGIONALE RIS.CE RlSOLUZIONE COMUNITÀ EUROPEE Del. DELIBERAZIONE R.D.L. REGIO DECRETO LEGGE Del.Aut. Bacino DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ Dl BACINO DEL FIUME PO T.U. TESTO UNICO app. appendice D.l. DECRETO INTERMINISTERIALE art. artt. articolo/i D.L. DECRETO LEGGE cpv. capoverso D.Lg./D. Lgs DECRETO LEGISLATIVO let. Iett. Iettera/e D.M. DECRETO MINISTERIALE n. numero D.P.C.M. DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI p. pag. pagina/e D.P.R. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA par. § paragrafo D.P.G.R. DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE reg. regolamento DIR.CE DIRETTIVA COMUNITÀ EUROPEE s.n. senza numero DIR.P.C.M. DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI suppl. supplemento GAZZETTA UFFICALE REPUBBLICA ITALIANA tab. tabella G.U. INDICE ATTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA Decisione della Commissione del 27 maggio 1997, 97/ 622/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Decisione della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (G.U.C.E n. L 256 del 19 settembre 1997) Regolamento della Commissione del 27 giugno 1997, n. 1237/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi (G.U.C.E. n. L 173 del 1 luglio 1997) Regolamento della Commissione del 18 luglio 1997, n. 1390/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico (G.U.C.E. n. L 190 del 19 luglio 1997) Direttiva della Commissione del 29 luglio 1997, 97/49/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U. n. 223 del 13 agosto 1997) Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1997, 97/57/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (G.U.C.E. n. L 265 del 27 settembre 1997) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 1997, 97/56/CE . . . . . . . . . . .24 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U.C.E. n. L 333 del 4 dicembre 1997) Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1997, 97/62/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. n. L 305 dell’ 8 novembre 1997) Regolamento della Commissione del 18 novembre 1997, n. 2307/97 . . . . . . . . . . . . . . . .38 Regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.C.E. n. L 325 del 27 novembre 1997) Direttiva della Commissione del 5 dicembre 1997, 97/69/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 343 del 13 dicembre 1997) Regolamento della Commissione del 15 dicembre 1997, n. 2551/97 . . . . . . . . . . . . . . . .42 Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.C.E. L 349 del 19 dicembre 1997) ATTI DELLO STATO Decreto Ministeriale 20 marzo 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n. 170 del 23 luglio 1997) Decreto Ministeriale 4 aprile 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza (G.U. n.169 del 22 luglio 1997) Decreto Ministeriale del 28 aprile 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Suppl. alla G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Circolare Ministeriale 22 luglio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale (G.U. n. 245 del 20 ottobre 1997) Circolare Ministeriale 23 luglio 1997, n. 2433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997) Decreto Ministeriale 29 luglio 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque (Suppl. alla G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997) Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 162263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (G.U. n. 184 dell’8 agosto 1997) Decreto Ministeriale 1° agosto 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo" (Suppl. alla G.U. n. 204 del 2 settembre1997) Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Legge 8 ottobre 1997, n. 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1997) Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Metodologia di misura del rumore aeroportuale (G.U. n. 267 del 15 novembre 1997) Legge 4 novembre 1997, n. 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997) Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. n. 261 dell'8 novembre 1997) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . .111 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997) Decreto Ministeriale 21 novembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 278 del 28 novembre 1997) Comunicato 6 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Comunicato 6 ottobre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) ATTI DELLA REGIONE Deliberazione della Giunta Regionale del 2 giugno 1997, n. 122-19675 . . . . . . . . . . . . .121 Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al Decreto Legislativo n. 22/97 (B.U. n. 25 del 25 giugno 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 1997, n. 201-21036 . . . . . . . . . . . . . . .126 L.R. n. 59/95. Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi ad Associazioni di volontariato ed alle Cooperative per il recupero dei rifiuti. Modalità di presentazione delle domande e dei progetti (B.U. n. 34 del 27 agosto 1997) Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) (B.U. n. 31 del 6 agosto 1997) Deliberazione del Consiglio Regionale del 30 luglio 1997, n. 436-11546 . . . . . . . . . . . . . .132 Piano regionale di gestione del rifiuti (Suppl. al B.U. n. 38 del 29 settembre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 3 settembre 1997, n. 227-22471 . . . . . . . . . . .142 Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale - Norme attuative (B.U. n. 41 del 15 ottobre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 1997, n. 43-23052 . . . . . . . . . . . 143 Emergenza smaltimento rifiuti speciali "assimilabili agli urbani" - Atto di indirizzo regionale (B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 1997, n. 40-23049 . . . . . . . . . . . 144 L.R. 8 agosto 1997 n. 51: indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico, competente alla gestione delle procedure connesse con l'applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e all'adozione dei provvedimenti conseguenti (B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 1997, n. 21-23158 . . . . . . . . . . . 146 Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico in relazione alla modifica delle autorizzazioni per le emissioni In atmosfera rilasciate per l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica. - Art. 11 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 1997, n. 84-23279 . . . . . . . . . . 147 L.R. 13 aprile 1995 n. 59 art.28: Deleghe alle Province. Disposizioni di indirizzo (B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997) Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 1997, n. 31-23227 . . . . . . . . . . 148 Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione - tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori (Suppl al B.U. n. 51 del 24 dicembre 1997) Citazioni e riferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Volumi già pubblicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Atti della Comunità Europea Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 27 maggio 1997, 97/622/CE DECISIONE DELLA COMMISSIONE Decisione della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (G.U.C.E. n. L 256 del 19 settembre 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (1), in particolare gli articoli 5 e 6, nonché l'allegato VI; vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (3); vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (5); vista la direttiva 94/62/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6); considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE prescrive che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE; considerando che l'articolo 17 della direttiva 94/62/CE prescrive che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva in conformità con l'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE; considerando che l'articolo 16 della direttiva 75/442/CEE è stato sostituito dall'articolo 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) GU GU GU GU GU GU L L L L L L 377 194 135 377 168 365 del del del del del del 31.12.1991, pag. 48. 25.7.1975, pag. 39. 6.6.1996, pag. 32. 31.12.1991, pag. 20. 2.7.1994, pag. 28. 31.12.1994, pag. 10. della direttiva 91/692/CEE, che prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni sull'attuazione di talune direttive comunitarie in forma di relazione settoriale; considerando che tale relazione deve essere basata su un questionario su uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE; considerando che la prima relazione settoriale coprirà il periodo dal 1998 al 2000 compreso; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in conformità dell'articolo 6 della suddetta direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Art. 1 I questionari allegati alla presente decisione, relativi alle direttive 91/689/CEE e 94/62/CE, sono approvati. Art. 2 Gli Stati membri utilizzeranno tali questionari come base per l'elaborazione delle relazioni settoriali che sono tenuti a inviare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE. Art. 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 13 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DEC.97/622/CE ALLEGATO 7. a) Sono state adottate norme generali che consentono deroghe in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli. c) Se la risposta ad a) è affermativa e se le norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2 non sono state trasmesse alla Commissione, illustrarne i motivi. 8. a) Le autorità competenti svolgono opportuni controlli periodici presso i produttori di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare la frequenza dei controlli. 9. a) I produttori di rifiuti pericolosi, gli stabilimenti e le imprese di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono tenuti a tenere registri, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli, inclusi i dettagli relativi ad eventuali forme standardizzate in uso. ELENCO DEI QUESTIONARI 1. Questionario relativo alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (1), come modificata dalla direttiva 94/31/CE (2). 2. Questionario relativo alla direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (3). QUESTIONARIO sul recepimento e l'applicazione della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE Non è necessario ripetere informazioni trasmesse in precedenza, purché si indichi chiaramente dove e quando tali informazioni sono state fornite. I. Recepimento nell’ordinamento nazionale 1. a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono nell'ordinamento nazionale la direttiva 91/689/CEE come modificata? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. 2. a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono nell'ordinamento nazionale la decisione 94/904/CE del Consiglio, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. II. Attuazione della direttiva 3. 14 a) Si è considerato che altri rifiuti, non figuranti nell'elenco di cui alla decisione del Consiglio 94/904/CE, possiedono una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino di detta direttiva? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, se ne è data notifica alla Commissione? (Sì/No) c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi. 10. a) Sono state prese le misure necessarie ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli. c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. 11. a Sono stati elaborati, ai sensi dell'articolo 6, piani di gestione dei rifiuti? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. c) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare se tali piani di gestione dei rifiuti sono stati elaborati separatamente o nell'ambito dei piani generali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE. d) Se i piani di gestione dei rifiuti sono stati elaborati separatamente dai piani generali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, indicare, sulla base dei dati a disposizione o precisando che si tratta di cifre stimate, le seguenti quantità: (t/anno) Rifiuti pericolosi 4. a) Sono stati presi provvedimenti per distinguere i rifiuti pericolosi domestici dai rifiuti pericolosi non domestici? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è positiva, precisare i dettagli. Rifiuti totali prodotti (4), di cui: riciclati 4: ............................................................... inceneriti (4): ........................................................... inceneriti con recupero energetico (4): ..................... 5. a) Sono state prese le misure necessarie in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli. c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. messi a discarica (4): ............................................... altro (precisare) (4): .................................................. riciclati (5): .............................................................. 6. a) Sono state prese le misure necessarie in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, precisare i dettagli. c) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. (1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20 (2) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28. (3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. inceneriti (5): ........................................................... inceneriti con recupero energetico (5): ..................... messi a discarica (5): ............................................... altro (precisare) (5): .................................................. (4) All'interno dello Stato membro. (5) Al di fuori dello Stato membro. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DEC.97/622/CE e) Se la risposta ad a) è affermativa, i piani di gestione dei rifiuti sono stati resi pubblici? (Sì/No) f) Se la risposta ad e) è negativa, illustrarne i motivi. 12. a) Si sono verificati casi in cui, ai sensi dell'articolo 7, è stato necessario prendere misure straordinarie, comprese deroghe temporanee alla direttiva 91/689/CEE? (Sì/No) b) Se la risposta è affermativa, e la Commissione non ne è stata informata, illustrarne i motivi. pero o riciclaggio di cui all'articolo 6, si prega di completare le tabelle allegate adottate in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, indicando altresì la metodologia utilizzata per l'ottenimento dei dati. 5. a) È stato incoraggiato l'uso di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, illustrarne i dettagli. 6. Le misure adottate e gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) sono state pubblicate, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4? Si prega di illustrare la campagna di informazione destinata al pubblico in generale ed agli operatori economici. 7. Quali misure sono state adottate, conformemente all'articolo 13, per assicurare che gli utenti di imballaggi ricevano le informazioni di cui a tale articolo? 8. a) Esistono norme nazionali relative ai requisiti essenziali, con riferimento all'articolo 9, ed ai livelli di concentrazione dei metalli pesanti, con riferimento all'articolo 11? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, sono tali norme state comunicate alla Commissione? c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi. 9. a) I piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE includono un capitolo specifico riferito alla gestione dei rifiuti di imballaggio, conformemente all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE? (Sì/No) b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi. QUESTIONARIO sulla trasposizione e l'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Non è necessario ripetere informazioni trasmesse in precedenza, purché si indichi chiaramente dove e quando tali informazioni sono state fornite. I. Trasposizione nell’ordinamento nazionale 1. a) Sono state trasmesse alla Commissione le disposizioni legislative e regolamentari che traspongono la direttiva nell' ordinamento nazionale? (Sì/No) b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi. 2. a) Vi è l'intenzione di adottare o sono state adottate misure ulteriori, oltre a quelle menzionate nei paragrafi seguenti, ricadenti nell'ambito della direttiva e quindi dell'obbligo di notifica ai sensi del suo articolo 16? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è affermativa, tali misure sono state notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 16? (Sì/No) c) Se la risposta a b) è negativa, illustrarne i motivi. 3. a) Se sono stati varati programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), sono tali obiettivi stati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6? (Sì/No) b) Se la risposta è negativa, illustrarne i motivi. 10. a) Sono stati adottati strumenti economici, conformemente all'articolo IS, per promuovere gli obiettivi della direttiva? (Sì/No) b) Se la risposta è affermativa, illustrare le misure adottate. II. Attuazione della direttiva 1. a) Sono state prese le misure di prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 4, oltre a quelle adottate conformemente all'articolo 9? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. c) Si prega di descrivere le misure adottate, indicando altresì ogni tipo di consultazione con gli operatori economici intervenuta a questo fine. 2. a) Sono state adottate misure per favorire sistemi di riutilizzo, conformemente all'articolo 5? (Sì/No) b) Se la risposta è affermativa, descrivere le misure. 3. a) Sono state adottate le misure necessarie, conformemente all'articolo 7, per introdurre sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio e sistemi per il reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio, degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti? (Sì/No) b) Se la risposta ad a) è negativa, illustrarne i motivi. c) Si prega di fornire i dettagli delle misure adottate e dei sistemi introdotti. 4. In relazione al raggiungimento degli obiettivi di recu- 15 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 27 giugno 1997, n. 1237/97 Regolamento della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi (G.U.C.E. n. L 173 del 1° luglio 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2; considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 istituisce un sistema di notifica e d'informazione per le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti chimici pericolosi e che alcuni di tali prodotti chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'"assenso preliminare in conoscenza di causa" (PIC) elaborata nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 prescrive inoltre la partecipazione della Comunità alla notifica internazionale e alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa; considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce, fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi importatori; considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'allegato II va modificato nei punti in cui il 16 (1) GU n. L 251 del 29.8.1992, pag. 13. (2) GU n. L 189 del 30.7.1996, pag. 19. programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori; considerando che, essendo stato introdotto un certo numero di modifiche, è necessario modificare, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92, l'allegato II, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione; considerando che è opportuno fornire agli esportatori informazioni supplementari relative anche alle decisioni provvisorie dei paesi importatori partecipanti; considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato definito all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Art. 1 L'allegato del presente regolamento sosti(3) GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. (4) GU n. L 236 del 18.9.1996, pag. 35. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 REG.CE 1237/97 tuisce l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92. Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO (omissis) 17 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 luglio 1997, n. 1390/97 Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico (G.U.C.E. n. L 190 del 19 luglio 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; relative alla metodologia comune e alla trasmissione dei dati corrispondenti; visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2; considerando che i risultati delle osservazioni condotte presso i posti di sorveglianza continua degli ecosistemi forestali dovrebbero essere trasmessi annualmente alla Commissione; considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali presso i posti di osservazione permanenti; considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di osservazione creata ai fini della sorveglianza intensiva e continua; considerando che la suddetta rete è stata allestita dagli Stati membri in conformità con l'allegato I del regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 690/95, che la metodologia comune e la presentazione dei dati dell'inventario permanente dello stato delle chiome, degli inventari del suolo e del fogliame, delle misurazioni dell'accrescimento e della sedimentazione e delle osservazioni meteorologiche sono indicate negli allegati da III a IX del regolamento (CE) n. 1091/94; 18 considerando che i risultati del prelievo e dell'analisi della soluzione circolante sono già stati rilevati e che è necessario aggiungere al regolamento (CE) n. 1091/94 le disposizioni considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Art. 1 Il regolamento (CE) n. 1091/94 è modificato come segue: 1) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Nei posti di osservazione permanenti viene condotta una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali. Questa comprende un inventario ininterrotto dello stato delle chiome, un inventario dello stato del suolo e delle condizioni del fogliame, misurazioni concernenti l'accrescimento, la sedimentazione e i fenomeni meteorologici, nonché il campionamento e l'analisi della soluzione circolante, effettuati secondo criteri di campionamento obiettivi e metodi di analisi prestabiliti." 2) L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Prima della fine di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti durante Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 REG.CE 1390/97 l'anno precedente in ciascuno dei posti di osservazione, secondo le indicazioni contenute nell'allegato VIIa, unitamente ad una relazione esplicativa redatta in conformità con l'allegato VIIb. Inoltre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che riferisce le valutazioni e le interpretazioni dei risultati effettuate a livello nazionale, conformemente a quanto disposto nell'allegato VIIb." 3) L'articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Le modalità tecniche di applicazione figurano negli allegati III-X." 4) Nell'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino dopo l'ultimo trattino: "- il campionamento e l'analisi della soluzione circolante." 5) I moduli 2a e 2b dell'allegato II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento. 6) L'allegato III è modificato in base all'allegato II del presente regolamento. 7) L'allegato VIIa è modificato in base all'allegato III del presente regolamento. 8) L'allegato VIIb è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento. 9) È aggiunto un allegato X, costituito dall'allegato V del presente regolamento. Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATI (omissis) 19 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 29 luglio 1997, 97/49/CE Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'art. 15; considerando che è necessario modificare l'allegato I della direttiva 79/409/CEE per adeguarlo alle più recenti informazioni sulla situazione per quanto riguarda la sottospecie di uccelli Phalacrocorax carbo sinensis, ed in particolare al fatto che questa sottospecie ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente; considerando che le disposizioni della direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito dalla direttiva 79/409/CEE; sizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Art. 3 La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 L'allegato I della direttiva 79/409/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva. Art. 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali dispo- 20 (1) GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1. (omissis) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 22 settembre 1997, 97/57/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Direttiva del Consiglio che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (G.U.C.E. n. L 265 del 27 settembre 1997) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1; vista la proposta della Commissione; considerando che, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1996 (2), è stata annullata la direttiva 94/43/CE (3) del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE; considerando che l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE deve definire i principi uniformi per garantire che gli Stati membri, nelle decisioni relative all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, applichino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) di tale direttiva in maniera uniforme e con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente perseguito dalla direttiva stessa; considerando che è pertanto opportuno stabilire principi dettagliati per la valutazione delle informazioni presentate dai richiedenti per un prodotto fitosanitario ed il conseguente processo decisionale basato sui risultati di tale valutazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione; considerando che tali principi devono essere stabiliti per ogni requisito previsto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e); (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25). (2) Sentenza del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio, C-303/ 94, Raccolta pag. I-2943. (3) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 31. considerando che per il momento è possibile stabilire i principi uniformi solo per i prodotti fitosanitari chimici; che pertanto restano da definire i principi uniformi per i prodotti contenenti microrganismi, secondo la stessa procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE; che tale impostazione è coerente con la direttiva 91/414/CEE, e in particolare col suo articolo 23, paragrafo 2; considerando in particolare che per tutti i prodotti fitosanitari è necessario rispettare un elevato livello di protezione per tutte le acque sotterranee, secondo le condizioni d'impiego che saranno stabilite nell'autorizzazione; che pertanto si deve stabilire che un prodotto fitosanitario potrà essere autorizzato soltanto qualora sia adeguatamente dimostrato che il suo impiego in conformità delle condizioni da stabilire nell'autorizzazione non è tale da condurre a concentrazioni della sostanza attiva o dei suoi metaboliti, o a suoi prodotti di degradazione o reazione, che superino il più basso dei valori limiti per le acque sotterranee cui si fa riferimento nella presente direttiva; che ciò vale anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della direttiva 91/414/CEE, vale a dire che per tali prodotti un'autorizzazione può essere concessa solo se sia adeguatamente dimostrato che, nelle nuove condizioni d'impiego da stabilirsi nell'autorizzazione, le concentrazioni attese risultanti esclusivamente dal nuovo impiego non sono tali da superare il più basso dei valori limiti cui si fa riferimento nella presente direttiva; considerando che le disposizioni della presente direttiva concernenti la protezione delle acque, ivi comprese le disposizioni relative alla sorveglianza, non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi delle 21 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/57/CE direttive in materia e in particolare le direttive 75/440/CEE (4), 80/68/CEE (5) e 80/778/CEE (6); della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. considerando che il riesame delle direttive summenzionate è in corso e che, in caso di necessità, dovrà essere seguito da un adattamento della presente direttiva; Art. 4 considerando che è giustificato un breve termine per l'attuazione, poiché in base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1996 sono state rivedute soltanto le disposizioni riguardanti le acque sotterranee; Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO ALLEGATO VI HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 L'allegato VI della direttiva 91/414/CEE è costituito dall'allegato della presente direttiva. Art. 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° ottobre 1997. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Art. 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno 22 (4) Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48). (5) Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48). (6) Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48). PRINCIPI UNIFORMI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI A. Introduzione 1. I principi esposti nel presente allegato mirano a far sì che le valutazioni e le decisioni relative all'autorizzazione di prodotti fitosanitari, a condizione che si tratti di preparati chimici, si traducano nell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) da parte di tutti gli Stati membri con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. 2. Nella valutazione delle domande e nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri devono: a) - accertarsi che il dossier presentato sia conforme ai requisiti di cui all'articolo III, al più tardi nel momento in cui viene ultimata la valutazione in base alla quale verrà presa la decisione, salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 4 e 6 della presente direttiva; - accertarsi che i dati presentati siano accettabili per quanto riguarda la portata, la qualità, la coerenza e l'affidabilità e sufficienti a permettere un'accurata valutazione del dossier; - valutare, ove appropriato, le giustificazioni presentate dal richiedente per la mancata comunicazione di certi dati; b) tener conto dei dati di cui all'allegato II, riguardanti la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, che sono stati presentati allo scopo di ottenere l'inserimento di detta sostanza nell'allegato I, nonché dei risultati della valutazione di queste informazioni, salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2, 3 e 6 della presente direttiva; c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o scientifici pertinenti di cui possono ragionevolmente disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui. 3. Laddove, nei principi specifici di valutazione, si faccia riferimento ai dati dell'allegato II, si devono intendere i dati in cui al punto 2 b). 4. Laddove i dati e le informazioni forniti siano sufficienti a completare la valutazione per uno degli usi proposti, si dovranno esaminare le domande a prendere le decisioni circa l'uso proposto. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/57/CE Tenendo, conto delle giustificazioni presentate e con il beneficio di qualsiasi ulteriore spiegazione, gli Stati membri rifiutano le domande presentate laddove i dati presentino lacune tali che non sia possibile ultimare la valutazione e prendere una decisione affidabile per almeno uno degli usi proposti. 5. Durante il processo di valutazione e di decisione, gli Stati membri cooperano con i richiedenti allo scopo di risolvere eventuali questioni relative al dossier o di identificare tempestivamente ulteriori studi eventualmente necessari ad una corretta valutazione del dossier stesso, o di correggere le previste condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario, o di modificarne la natura o la composizione ai fini del pieno rispetto dei requisiti del presente allegato o della presente direttiva. Gli Stati membri devono pervenire ad una decisione motivata di norma entro e non oltre 12 mesi a partire dal momento in cui dispongono di un dossier completo dal punto di vista tecnico. Quest'ultimo è un dossier che soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato III. 6. Il processo di valutazione e decisione implica giudizi espressi dalle autorità competenti degli Stati membri che devono essere basati su principi scientifici, preferibilmente riconosciuti sul piano internazionale (ad esempio dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) ed essere formulati previa consultazione degli esperti. 23 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 20 ottobre 1997, 97/56/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U.C.E. n. L 333 del 4 dicembre 1997) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A; vista la proposta della Commissione (1); visto il parere del Comitato economico e sociale (2); deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3); 1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno; che quest'ultimo è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali; 2) considerando che il funzionamento del mercato interno dovrebbe altresì migliorare progressivamente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori; che i provvedimenti proposti dalla presente direttiva sono conformi alla risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4); 3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione 90/238/Euratom, CECA, CEE (5), relativa a un piano di azione 1990-1994 nel quadro del 24 (1) GU C 383 del 19.12.1996, pag. 1. (2) GU C 133 del 28.4.1997, pag. 38. (3) Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1.8.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 1997 GU C 286 del 22.9.1997, pag. 29). Decisione del del 15 settembre 1997. (4) GU C 294 del 22.11.1989, pag. 1. (5) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 31. programma "L'Europa contro il cancro"; 4) considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico; 5) considerando che la direttiva 94/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6), presenta una lista in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE (7), contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico; 6) considerando che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE (8) contenente sostanze classifica(6) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1. (7) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 6.5.1997, pag. 31). Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/56/CE te come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; 7) considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; 8) considerando che le direttiva 93/101/CE (9) e 94/69/CE (10) della Commissione, recanti ventesimo e ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, e più in particolare dell'allegato I, presentano più di 800 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene e/o tossiche per il ciclo riproduttivo delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere aggiunte all'appendice ai punti 29, 30, 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE; 9) considerando che per motivi di trasparenza e di chiarezza è opportuno, per quanto concerne i punti 39, 30 e 31 modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE e sostituire l'appendice dell'allegato I di detta direttiva con un'appendice consolidata, 10) considerando che la presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE (11) e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, segnatamente la direttiva 90/394/CEE (12), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 modificato: 1) nella colonna "Restrizioni", in corrispondenza dei punti 29, 30 e 31, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l’imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente ad uso di utilizzatori professionali»; 2) L'appendice è sostituita dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva. Art. 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 dicembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a partire dal 1° marzo 1999. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Art. 3 Gli Stati membri sotto destinatari della presente direttiva. L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così (8) Direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imbattaggio e all'etichettitura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 35). (9) GU L 13 del 15.1.1994, pag. 1. (10) GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1. (11) Direttiva 89/391/CEE del del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1). (12) Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1). ALLEGATO (omissis) 25 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 27 ottobre 1997, 97/62/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U.C.E. n. L 305 dell’8 novembre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 92/43/CEE (1), in particolare l'articolo 19, primo comma; vista la proposta della Commissione; considerando che occorre adeguare gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE in modo da aggiornare alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici; considerando che il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea (versione EUR 15 di aprile 1996) comprende i nuovi codici NATURA 2000 che identificano i singoli tipi di habitat naturale; che occorre sostituire nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE il riferimento al codice CORINE con il riferimento al codice NATURA 2000; va entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Art. 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: ALLEGATO I Art. 1 Gli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE sono sostituiti dal testo riportato in allegato alla presente direttiva. TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Interpretazione Art. 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente diretti- 26 (1) GU L 206 del 22.7.1992, pag.7. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione europea (1). (1) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15" adottata dal Comitato Habitat, il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE Il codice corrisponde al codice NATURA 2000. Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari. 1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche 11. Acque marine e ambienti a marea 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 1120 *Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 1130 Estuari 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 1150 *Lagune costiere 1160 Grandi cale e baie poco profonde 1170 Scogliere 1180 Strutture sotto - marine causate da emissioni di gas 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 21A0 di Ammophila arenaria ("dune bianche") *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") *Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum *Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno Ulicetea) Dune con presenza di Hippophae rhamnoides Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale Depressioni umide interdunari Machair (* in Irlanda) 22. Dune marittime delle coste mediterranee 12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose 1210 1220 1230 1240 1250 Vegetazione annua delle linee di deposito marine Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae Dune con presenza di Euphorbia terracina Dune con prati dei Malcolmietalia Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua *Dune costiere con Juniperus spp. Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto Lavenduletalia *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 1310 1320 1330 1340 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose Prati di Spartina (Spartinion maritimae) Pascoli inondati atlantici (Glauco - Puccinellietalia maritimae) *Pascoli inondati continentali 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate 2310 2320 2330 2340 Lande psammofile secche a Calluna e Genista Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis *Dune pannoniche dell'entroterra 14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo atlantici 1410 1420 1430 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) Praterie e fruticeti alofili mediterranei a termo atlantici (Sarcocornetea fruticosi) Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano - Salsoletea) 15. Steppe interne alofile e gipsofile 1510 1520 1530 *Steppe salate mediterranee (Limonietalia) *Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia) *Steppe alofile e paludi pannoniche 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale 1610 1620 1630 1640 1650 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale Isolotti e isole del Baltico boreale *Praterie costiere del Baltico boreale Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale Insenature strette del Baltico boreale 2. Dune marittime e interne 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico 2110 2120 Dune mobili embrionali Dune mobili del cordone litorale con presenza 3. Habitat d’acqua dolce 31. Acque stagnanti 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelleialia uniflorae) Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto - Nanojuncetea Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition Laghi e stagni distrofici naturali *Stagni temporanei mediterranei *Turloughs 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative 3210 3220 3230 3240 Fiumi naturali della Fennoscandia Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 27 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE 3250 3260 3270 3280 3290 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo - Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo - Agrostidion 6140 6150 6160 6170 6180 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 6210 4. Lande e arbusteti temperati 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix 4020 *Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix 4030 Lande secche europee 4040 *Lande secche costiere atlantiche a Erica vagane 4050 *Lande macaronesiche endemiche 4060 Lande alpine e boreali 4070 *Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum hirsuti) 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 4090 Lande oro - mediterranee endemiche a ginestre spinose 5. Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral) 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero - Brachypodietea *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) *Formazioni erbose sub - pannoniche *Steppe pannoniche su loess *Steppe pannoniche sabbiose *Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie *Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre cambriane 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) 51. Arbusteti submediterranei e temperati 6310 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) 5120 Formazioni montane a Cytisus purgane 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 5140 *Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 6410 6420 6430 52. Matorral arborescenti mediterranei 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 5220 *Matorral arborescenti di Zyziphus 5230 *Matorral arborescenti di Laurus nobilis 6440 6450 6510 5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 5330 Arbusteti termo - mediterranei e pre - desertici 6520 6530 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo - Plantaginetum subulatae) 5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum 5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio - Verbascion 6. Formazioni erbose naturali e seminaturali 61. Formazioni erbose naturali 6110 6120 6130 *Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso - Sedion albi *Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche Formazioni erbose calaminari dei Violetalia Dehesas con Quercus spp. sempreverde Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso - limosi (Molinion caeruleae) Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio - Holoschoenion Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii Praterie alluvionali nord - boreali 65. Formazioni erbose mesofile 53. Boscaglie termo - mediterranee e pre - steppiche 54. Phrygane 28 calaminariae Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei Formazioni erbose boreo - alpine silicee Formazioni erbose silicicole oro - iberiche a Festuca indigesta Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine Formazioni erbose mesofile macaronesiche Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) Praterie montane da fieno *Praterie arborate fennoscandiche 7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse 71. Torbiere acide di sfagni 7110 7120 7130 7140 7150 7160 *Torbiere alte attive Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto) Torbiere di transizione e instabili Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche 72. Paludi basse calcaree 7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE 7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 7230 Torbiere basse alcaline 7240 *Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris - atrofuscae 73. Torbiere boreali 7310 *Torbiere di Aapa 7320 *Torbiere di Palsa 8. Habitat rocciosi e grotte 81. Ghiaioni 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae Galeopsietalia ladani) 8120 Ghiaioni calcarei e scisto - calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte 8160 *Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo Scleranthion o del Sedo albi - Veronicion dillenii 8240 *Pavimenti calcarei 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori - petraeae o Ilici - Fagenion) 9130 Faggeti dell'Asperulo - Fagetum 9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con Acer e Rumex arifolius 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero - Fagion 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del Carpinion betuli 9170 Querceti di rovere del Galio - Carpinetum 9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio Acerion 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum 91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 91C0 *Foreste caledoniane 91D0 *Torbiere boscose 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis; Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, (Ulmenion minoris) 91G0 *Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus 91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens 91I0 *Boschi steppici curo - siberiani di Quercus spp. 91J0 *Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche 92. Foreste mediterranee caducifoglie 83. Altri habitat rocciosi 8310 8320 8330 8340 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico Campi di lava e cavità naturali Grotte marine sommerse o semisommerse Ghiacciai permanenti 9. Foreste Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario 90. Foreste dell'Europa boreale 9010 *Taiga occidentale 9020 *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus; Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite 9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betulla pubescens ssp. czerepanovii 9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali 9070 Pascoli arborati fennoscandici 9080 *Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia 9210 *Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9220 *Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 9230 Querceti galizio - portoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica 9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis 9250 Querceti a Quercus trojana 9260 Foreste di Castanea sativa 9270 Faggeti ellenici con Abies borisii - regis 9280 Boschi di Quercus frainetto 9290 Foreste di Cupressus (Acero - Cupression) 92A0 Foreste a galleria di Sabix alba e Populus alba 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie 92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio - Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 93. Foreste sclerofille mediterranee 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9380 Foreste egee di Quercus brachyphylla Foreste di Olea e Ceratonia Foreste di Quercus suber Foreste di Quercus ilex et Quercus rotundifolia Foreste di Quercus macrolepis *Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea) *Palmeti di Phoenix Foreste di Ilex aquifolium 91. Foreste dell'Europa temperata 94. Foreste di conifere delle montagne temperate 9110 Faggeti del Luzulo - Fagetum 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 29 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE (Vaccinio - Piceetea) 9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (su substrato gessoso o calcareo) 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9570 9580 *Foreste sud - appenniniche di Abies alba Foreste di Abies pinsapo *Pinete (sub -) mediterranee di pini neri endemici Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici Pinete endemiche delle Canarie *Foreste endemiche di Jupinerus spp. *Foreste di Tetraclinis articulata *Boschi mediterranei di Taxus baccata ALLEGATO II SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Interpretazione a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione. b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate: - con il nome della specie o della sottospecie o - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere. c) Simboli L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non e ripresa ne all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome e seguito dal segno (V). a) ANIMALI Vertebrati MAMMIFERI Insectivora Talpidae Galemys pyrenaicus 30 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi Vespertilionidae Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis Rodentia Sciuridae *Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) Castoridae Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Microtidae Microtus cabrerae *Microtus oeconomus arenicola Carnivora Canidae *Alopex lagopus *Canis lupus (popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi) Ursidae *Ursus arctos (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Mustelidae *Gulo gulo Lutra lutra Mustela lutreola Felidae Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi) *Lynx pardinus Phocidae Halichoerus grypus (V) *Monachus monachus Phoca hispida bottnica (o) *Phoca hispida saimensis Phoca vitulina (V) Artiodactyla Cervidae *Cervus elaphus corsicanus Rangifer tarandus fennicus (o) Bovidae Capra aegagrus (popolazioni naturali) *Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna) *Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica Cetacea Phocoena phocoena Tursiops truncatus RETTILI Chelonia (Testudines) Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae *Caretta caretta Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa Sauria Lacertidae Gallotia galloti insulanagae *Gallotia simonyi Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta schreiberi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis) Gekkonidae Phyllodactylus europaeus Ophidia (Serpentes) Colubridae Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Viperidae *Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera ursinii ANFIBI Caudata Salamandridae Chioglossa lusitanica Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *Salamandra atra aurorae Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii Hydromantes (Speleomantes) supramontes Anura Discoglossidae *Alytes muletensis Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus "jeanneae") Discoglossus montalentii Discoglossus sardus Ranidae Rana latastei Pelobatidae *Pelobates fuscus insubricus PESCI Petromyzoniformes Petromyzonidae Eudontomyzon spp. (o) Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi) Lethenteron zanandreai (V) Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi) Acipenseriformes Acipenseridae *Acipenser naccarii *Acipenser sfurio Clupeiformes Clupeidae Alosa spp. (V) Salmoniformes Salmonidae Hucho hucho (popolazioni naturali) (V) Salmo macrostigma (o) Salmo marmoratus (o) Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (V) (tranne le popolazioni finlandesi) Coregonidae *Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord) Cypriniformes Cyprinidae Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius) Anaecypris hispanica Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Barbus comiza (V) Barbus meridionalis (V) Barbus plebejus (V) Chondrostoma genei (o) Chondrostoma lusitanicum (o) Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi) Chalcalburnus chalcoides (o) Chondrostoma soetta (o) Chondrostoma toxostoma (o) Gobio albipinnatus (o) Gobio uranoscopus (o) Iberocypris palaciosi (o) *Ladigesocypris ghigii (o) Leuciscus lucumonis (o) Leuciscus souffia (o) Phoxinellus spp. (o) Rhodeus sericeus amarus (o) Rutilus alburnoides (o) Rutilus arcasii (o) Rutilus frisii meidingeri (o) Rutilus lemmingii (o) Rutilus macrolepidotus (o) Rutilus pigus (o) Rutilus rubilio (o) Scardinius graecus (o) Cobitidae Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Cobitis trichonica (o) Misgurnus fossilis (o) Sabanejewia aurata (o) Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa) Siluriformes Siluridae Silurus aristotelis (V) Atheriniformes 31 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE Cyprinodontidae Aphanius iberus (o) Aphanius fasciatus (o) *Valencia hispanica *Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) Perciformes Percidae Gymnocephalus schraetzer (V) Zingel spp. [(o) tranne Zingel asper e Zingel zingel (V)] Gobiidae Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o) Padogobius nigricans (o) Pomatoschistus canestrini (o) Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi) Cottus petitt (o) Invertrebati ARTROPODI Crustacea Decapoda Austropotamobius pallipes (V) 32 Insecta Coleoptera Agathidium pulchellum (o) Boros schneideri (o) Buprestis splendens *Carabus menetriesi pacholei *Carabus olympiae Cerambyx cerdo Corticaria planula (o) Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Limoniscus violaceus (o) Lucanus cervus (o) Macroplea pubipennis (o) Mesosa myops (o) Morimus funereus (o) *Osmoderma eremita Oxyporus mannerheimii (o) Pytho kolwensis (o) Rosalia alpina Stephanopachys linearis (o) Stephanopachys substriatus (o) Xyletinus tremulicola (o) Hemiptera Aradus angularis (o) Lepidoptera Agriades glandon aquilo (o) *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o) Clossiana improba (o) Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Erebia medusa polaris (o) Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o) Graellsia isabellae (V) Hesperia comma catena (o) Hypodryas maturna Lycaena dispar Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Papilio hospiton Plebicula golgus Xestia borealis (o) Xestia brunneopicta (o) Mantodea Apteromantis aptera Odonata Coenagrion hylas (o) Coenagrion mercuriale (o) Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhina pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Orthoptera Baetica ustulata Arachnida Pseudoscorpiones Anthrenochernes stellae (o) MOLLUSCHI Gastropoda Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana *Helicopsis striata austriaca (o) Idiomela (Helix) subplicata Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Vertigo angustior (o) Vertigo genesii (o) Vertigo geyeri (o) Vertigo moulinsiana (o) Bivalvia Unionoida Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V) Margaritifera margaritifera (V) Unio crassus b) PIANTE PTERIDOPHYTA Aspleniaceae Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy Blechnaceae Woodwardia radicans (L.) Sm Dicksoniaceae Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE Culcita macrocarpa C. Presl Dryopteridaceae Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata *Dryopteris corleyi Fraser - Jenk. Dryopteris fragans (L.) Schott Hymenophyllaceae Trichomanes speciosum Willd. Isoetaceae Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. Marsileaceae Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. Ophioglossaceae Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE Pinaceae *Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE Alismataceae *Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. Amaryllidaceae Leucojum nicaeense Ard. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonca Narcissus cyclamineus DC. Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.) Traub *Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. Narcissus viridiflorus Schousboe Boraginaceae *Anchusa crispa Viv. *Lithodora nitida (H. Ern) R Fernandes Myosotis lusitanica Schuster Myosotis rehsteineri Wartm. Myosotis retusifolia R. Afonso Omphalodes kuzinskyanae Willk. *Omphalodes littoralis Lehm. Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci *Symphytum cycladense Pawl. Campanulaceae Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. *Campanula sabatia De Not. Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva Jasione lusitanica A. DC. Caryophyllaceae Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl Arenaria humifusa Wahlenberg *Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday Dianthus arenarius L. subsp. arenarius Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter Dianthus marizii (Samp.) Samp. Dianthus rupicola Biv. *Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudhri *Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri Herniaria maritima Link Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters * Silene hicesiae Brullo & Signorello Silene hifacensis Rouy ex Willk. *Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene longicilia (Brot.) Otth. Silene mariana Pau *Silene orphanidis Boiss. *Silene rothmaleri Pinto da Silva *Silene velutina Pourret ex Loisel. Chenopodiaceae *Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott *Salicornia veneta Pignatti & Lausi Cistaceae Cistus palhinhae Ingram Halimium verticillatum (Brot.) Sennen Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum caput - felis Boiss. *Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira Compositae *Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundstrom ex Kindb. *Artemisia granatensis Boiss. *Artemisia laciniata Willd. Artemisia oelandica (Besser) Komaror *Artemisia pancicii (Janka) Ronn. *Aster pyrenaeus Desf. ex DC *Aster sorrentinii (Tod) Lojac. *Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. *Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal *Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr) Gugler *Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal *Centaurea balearica J. D. Rodriguez *Centaurea borjae Valdes - Berm. & Rivas Goday *Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea gadorensis G. Blanca *Centaurea horrida Badaro *Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. *Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal *Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostal 33 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE Centaurea vicentina Mariz *Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M Cueto Crepis tectorum L. subsp. nigrescens Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. *Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. *Jurinea fontqueri Cuatrec. *Lamyropsis microcephala (Morie) Dittrich & Greuter Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon boryi Boiss. *Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link Ligularia sibirica (L.) Cass. Santolina impressa Hoffmanns. & Link Santolina semidentata Hoffmanns. & Link *Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner Senecio nevadensis Boiss. & Reuter Convolvulaceae *Convolvulus argyrothamnus Greuter *Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles Cruciferae Alyssum pyrenaicum Lapeyr. Arabis sadina (Samp.) P. Cout. *Biscutella neustriaca Bonnet Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica insularis Moris *Brassica macrocarpa Guss. Braya linearis Rouy *Coincya rupestris Rouy *Coronopus navasii Pau Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez - Campo *Diplotaxis siettiana Maire Diplotaxis vicentina (P. COUL) Rothm. Draba cacuminum Elis Ekman Draba cinerea Adams Erucastrum palustre (Pirona) Vis. *Iberis arbuscula Runemark Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva *Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva] Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo Sisymbrium supinum L. Cyperaceae Carex holostoma Drejer *Carex panormitana Guss. Eleocharis carniolica Koch Dioscoreaceae *Borderea chouardii (Gaussen) Heslot Droseraceae Aldrovanda vesiculosa L. Euphorbiaceae *Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia transtagana Boiss. 34 Gentianaceae *Centaurium rigualii Esteve *Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg Geraniaceae *Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernandez - Gonzalez & Izco *Erodium rupicola Biss. Globulariaceae *Globularia stygia Orph. ex Boiss. Gramineae Arctagrostis latifolia (R. Br ) Griseb. Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus grossus Desf. ex DC. Calamagrostis chalybaea (Laest ) Fries Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Festuca brigantina (Markgr. - Dannenb.) Markgr. - Dannenb. Festuca duriotagana Franco & R. Afonso Festuca elegans Boiss. Festuca henriquesii Hack. Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso Gaudinia hispanica Stace & Tutin Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. Puccinellia pungens (Pau) Paunero *Stipa austroitalica Martinovsky *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz *Stipa styriaca Martinovsky * Stipa veneta Moraldo Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman Grossulariaceae *Ribes sardoum Martelli Hippuridaceae Hippuris tetraphylla L. Fil. Hypericaceae *Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson Juncaceae Juncus valvatus Link Luzula arctica Blytt Labiatae Dracocephalum austriacum L. *Micromeria taygetea P H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy Nepeta sphaciotica P. H. Davis Origanum dictamnus L. Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex lag. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday *Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. *Thymus lotocephalus G. Lopez & R. Morales (Thymus cephalotos L.) Leguminosae Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra *Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge *Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun - Blanquet Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE *Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau *Astragalus verrucosus Moris *Cytisus aeolicus Guss. ex l.indl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco *Ononis hackelii Lange Trifolium saxatile All. * Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez Lentibulariaceae Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper Liliaceae Allium grosii Font Quer *Androcymbium rechingeri Greuter *Asphodelus bento - rainhae P. Silva Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. *Muscari gussonei (Parl.) Tod. Linaceae * Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) Lythraceae * Lythrum flexuosum Lag. Malvaceae Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Najadaceae Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus Orchidaceae Calypso bulbosa L. *Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L. Gymnigritella runei Teppner & Klein Liparis loeselii (L.) Rich. *Ophrys lunulata Parl. Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten Paeoniaceae Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia parnassica Tzanoudakis Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Palmae Phoenix theophrasti Greuter Papaveraceae Corydalis gotlandica Liden Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. Plantaginaceae Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G Sampaio) Plantago almogravensis Franco Plumbaginaceae Armeria berlengensis Daveau *Armeria helodes Martini & Pold Armeria neglecta Girard Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld *Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welw. ex Boiss & Reuter Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco *Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig & Diana Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco Limonium multiflorum Erben *Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana *Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. Polygonaceae Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall Primulaceae Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. *Primula apennina Widmer Primula nutans Georgi Primula palinuri Petagna Primula scandinavica Bruun Soldanella villosa Darracq. Ranunculaceae * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum) Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott *Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano *Consolida samia P.H. Davis Pulsatilla patens (L.) Miller Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle Ranunculus lapponicus L. *Ranunculus weyleri Mares Resedaceae *Reseda decursiva Forssk. Rosaceae Agrimonia pilosa Ledebour Potentilla delphinensis Gren. & Godron Sorbus teodori Liljefors Rubiaceae *Galium litorale Guss. *Galium viridiflorum Boiss. & Reuter Salicaceae Salix salvifolia Brot subsp. australis Franco Santalaceae Thesium ebracteatum Hayne Saxifragaceae Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga osloensis Knaben Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes *Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria coutinhoi Valdes *Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. *Linaria hellenica Turrill *Linaria ricardoi Cout. 35 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE *Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Linaria tonzigii Lona Odontites granatensis Boiss. Verbascum litigiosum Samp. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link *Veronica oetaea L. - A. Gustavsson Solanaceae *Atropa baetica Willk. Thymelaeaceae Daphne petraea Leybold *Daphne rodriguezii Texidor Ulmaceae Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. Umbelliferae Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffm. *Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini *Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. *Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. *Eryngium viviparum Gay *Laserpitium longiradium Boiss. *Naufraga balearica Constans & Cannon *Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy *Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. Valerianaceae Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Violaceae *Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas PIANTE INFERIORI 36 Bryophyta Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) Bryhnia novae - angliae (Sull & Lesq.) Grout (o) *Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Mull.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o) Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o) Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o) Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o) Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) Encalypta mutica (I. Hagen) (o) Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenas (o) Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o) Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o) Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) *Marsupella profunda Lindb. (o) Meesia longiseta Hedw. (o) Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o) Orthotrichum rogeri Brid. (o) Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o) Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o) Riccia breidleri Jur. (o) Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o) Scapania massolongi (K. Mull.) K. Mull. (o) Sphagnum pylaisii Brid. (o) Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o) Tortella rigens (N. Alberts) (o) Specie per la macaronesia PTERIDOPHYTA Hymenophyllaceae Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis Dryopteridaceae *Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. Isoetaceae Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde Marsileaceae *Marsilea azorica Launert & Paiva ANGIOSPERMAE Asclepiadaceae Caralluma burchardii N. E. Brown *Ceropegia chrysantha Svent. Boraginaceae Echium candicans L. fil. *Echium gentianoides Webb & Coincy Myosotis azorica H. C. Watson Myosotis maritima Hochst. in Seub. Campanulaceae *Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Musschia aurea (L. f.) DC *Musschia wollastonii Lowe Caprifoliaceae *Sambucus palmensis Link Caryophyllaceae Spergularia azorica (Kindb.) Lebel Celastraceae Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. Chenopodiaceae Beta patula Ait. Cistaceae Cistus chinamadensis Banares & Romero *Helianthemum bystropogophyllum Svent. Compositae Andryala crithmifolia Ait. *Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries *Atracrylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz. Calendula maderensis DC. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund. Cirsium latifolium Lowe Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum monogynum Burtt & Sund. Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack *Lactuca watsoniana Trel. *Onopordum nogalesii Svent. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/62/CE *Onorpordum carduelinum Bolle *Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord Phagnalon benettii Lowe Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt Sventenia bupleuroides Font Quer *Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth Convolvulaceae *Convolvulus caput - medusae Lowe *Convolvulus lopez - socasii Svent. *Convolvulus massonii A. Dietr. Crassulaceae Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. Monanthes wildpretii Banares & Scholz Sedum brissemoretii Raymond - Hamet Cruciferae *Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ *Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. *Parolinia schizogynoides Svent. Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe Cyperaceae Carex malato - belizii Raymond Dipsacaceae Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes Ericaceae Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb Euphorbiaceae *Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia stygiana H. C. Watson Geraniaceae *Geranium maderense P. F. Yeo Gramineae Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. Phalaris maderensis (Menezes) Menezes Globulariaceae *Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel *Globularia sarcophylla Svent. Labiatae *Sideritis cystosiphon Svent. *Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis infernalis Bolle *Sideritis marmorea Bolle Teucrium abutiloides L'Her. Teucrium betonicum L'Her. Leguminosae *Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd. Anthyllis lemanniana Lowc *Dorycnium spectabile Webb & Berthel *Lotus azoricus P. W. Ball Lotus callis - viridis D. Bramwell & D. H. Davis *Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. *Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. *Teline salsoloides Arco & Acebes. Vicia dennesiana H. C. Watson Liliaceae *Androcymbium psammophilum Svent. Scilla maderensis Menezes Semele maderensis Costa Loranthaceae Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. Myricaceae *Myrica rivas - martinezii Santos. Oleaceae Jasminum azoricum L. Picconia azorica (Tutin) Knobl. Orchidaceae Goodyera macrophylla Lowe Pittosporaceae *Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait. Plantaginaceae Plantago malato - belizii Lawalree Plumbaginaceae *Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. *Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Polygonaceae Rumex azoricus Rech. fil. Rhamnaceae Frangula azorica Tutin Rosaceae *Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. *Chamaemeles coriacea Lindl. Dendriopoterium pulidoi Svent. Marcetella maderensis (Born.) Svent. Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco Sorbus maderensis (Lowe) Dode Santalaceae Kunkeliella subsucculenta Kammer Scrophulariaceae *Euphrasia azorica H. C. Watson Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. *Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Odontites holliana (Lowe) Benth. Sibthorpia peregrina L. Solanaceae *Solanum lidii Sunding Umbelliferae Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophyllum azoricum Trelease Ferula latipinna Santos Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. Monizia edulis Lowe Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. Sanicula azorica Guthnick ex Seub. Violaceae Viola paradoxa Lowe Piante inferiori Bryophyta *Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) *Thamnobryum fernandesii Sergio (o) 37 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 18 novembre 1997, n. 2307/97 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE Regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.C.E. n. L 325 del 27 novembre 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3; considerando che nella decima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi ad Harare dal 9 al 20 giugno 1997 sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione; che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione; che gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio devono quindi essere modificati in conformità delle suddette modifiche; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Art. 1 Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio sono sostituiti dal alle- 38 (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (2) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 1. gato al presente regolamento. Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO (omissis) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 5 dicembre 1997, 97/69/CE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE Direttiva della Commissione recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 343 del 13 dicembre 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 28; considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e all'etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze; considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati); considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati); considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene, considerando che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi; considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, figura la sigla "CEE"; considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini "Comunità economica europea" con i termini "Comunità europea"; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla "CEE" con la Sigla "CE"; considerando che la direttiva 96/56/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca il "numero CEE" e la dicitura "etichettatura CEE" fino al 31 dicembre 2000; considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi; HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 La direttiva 67/548/CEE è così modificata: (1) GU L 196 del 16. 8. 1967, pag.1 (2) GU L 236 dei 18. 9. 1996, pag. 35. 1) L'allegato I è così modificato: a)Il quinto paragrafo del capitolo intitolato 39 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/69/CE "Nomenclatura" della prefazione è sostituito dal seguente testo: "L'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) prevede che, per le sostanze elencate nell'allegato I, il nome della sostanza che deve figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicati nell'allegato. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni non devono figurare sull'etichetta.” b)La nota A della prefazione è sostituita dal testo seguente: "Nota A: Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato I (articolo 23, paragrafo 2, lettera a). Nell'allegato I è tuttavia utilizzata la denominazione generale del tipo: "composti di..." "sali di...". In tal caso, il fabbricante o qualsiasi persona che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto del capitolo "Nomenclatura" della prefazione. Esempio: per BeC1 2: cloruro di berillio." c)Le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione: "Nota Q: La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni: - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20um presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure - una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 um presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni; oppure - un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità; 40 oppure - una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche. Nota R: La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 um." d)Le voci di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte. e)L'espressione "numero CEE" è sostituita da "numero CE". 2) L'allegato VI è così modificato: a) L'espressione "numero CEE" è sostituita da "numero CE" b) L'espressione "etichettatura CEE" è sostituita dalla "etichettatura CE". Art. 2 Nel corso dei periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q. Art. 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non più tardi dei 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichettatura reca il "numero CEE" e la dicitura "etichettatura CEE". Art. 4 La presente direttiva entra in vigore il terzo Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 DIR. 97/69/CE giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO (omissis) 41 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 15 dicembre 1997, n. 2551/97 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE Regolamento della Commissione che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.C.E. n. L 349 del 19 dicembre 1997) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punto 2; sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica; considerando che l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate negli allegati A e B e indica i presupposti di tali restrizioni; considerando che le specie elencate nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (3), erano soggette a restrizioni all'introduzione nella Comunità in base alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, data la sostituzione di tale regolamento con il regolamento (CE) n. 338/97, le restrizioni in questione dovrebbero ora basarsi sui criteri analoghi indicati all'articolo 4, paragrafo 6 di quest'ultimo; che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati in vista della loro adozione; 42 (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (2) GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1. (3) GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1. considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97 prevede d'includere nell'allegato B di detto regolamento le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità e che, in conseguenza di ciò, le specie Trachemys scripta elegans e Rana catesbeiana sono state catalogate come tali; che l'articolo 4, paragrafo 6, lettera d) del suddetto regolamento prevede la possibilità per la Comunità di stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità di tali specie per le stesse ragioni; considerando che l'articolo 41 del regoalmento (CE) n. 939/97 della Commissione (4) prevede modalità d'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Art. 1 Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa. (4) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 REG.CE 2551/97 Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa (omissis) 43 Atti dello Stato Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 20 marzo 1997 DECRETO MINISTERIALE Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U.C.E. n. 170 del 23 luglio 1997) IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994; Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose; DECRETA: Art. 1 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, sostituito dall'allegato al decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, sono aggiunte le voci indicate nell'allegato. Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO Denominazione della sostanza dei gruppi della sostanza o dei preparati Restrizione 25. Pile alcaline al manganese destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0C o superiori a 50C ovvero con particolare esposizione agli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio Vietata l'immissione sul mercato e l'uso 26. Tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,25% in peso di mercurio Vietata l'immissione sul mercato e l'uso 47 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 4 aprile 1997 DECRETO MINISTERIALE Attuazione dell’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza (G.U. n. 169 del 22 luglio 1997) IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2; l'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore. Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi; La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento. Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi; DECRETA: Art. 1 Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura. Art. 2 48 La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e del- Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA Le note esplicative che seguono rappresentano una guida. Esse devono assicurare che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 3 consenta agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente. L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e conciso. Data la vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie informazioni supplementari. A volte è superfluo o può essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune proprietà, ma i motivi devono essere chiaramente indicati. Sebbene la sequenza delle voci non sia obbligatoria, si raccomanda quella indicata nell'art. 3. Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le modifiche devono essere portate a conoscenza del destinatario. 1. Elementi identificativi della sostanza o del prepa- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 04/04/97 rato e della società/impresa 1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Se esistono altri elementi identificativi, questi possono essere indicati. 1.2 Elementi identificativi della società/impresa - Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore. - Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile. 1.3 Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione, conformemente all'art. 12 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992. 2. Composizione/informazione sugli ingredienti L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato Nel caso di un preparato: a) non è necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione); b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione o alla gamma di concentrazioni saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nel l'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 (a meno che non sembri più appropriato un limite più basso): - le sostanze pericolose per la salute ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e - almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù delle disposizioni comunitarie, dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dal decreto legislativo suddetto; c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre menzionarne la classificazione, sia quella derivata dall'art. 7, sia dall'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vale a dire i simboli e le frasi R loro assegnate in accordo ai loro pericoli per la salute; d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, l'identità di alcune sostanze deve essere considerata di carattere riservato, si dovrà descriverne la natura chimica al fine di garantirne una manipolazione sicura. Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza. 3. però ripeterle. 4. Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando comunque di specificare se è necessaria un'immediata consultazione medica. L'informazione sul pronto soccorso deve essere breve e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente e le istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in caso di infortunio e quali effetti ritardi siano da attendersi a seguito dell'esposizione. L'informazione deve essere ripartita in diversi paragrafi in funzione delle varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione. Indicare se è necessaria o consigliabile la consultazione di un medico. Per taluni prodotti può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento specifico ed immediato. 5. Misure antincendio Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando: - i mezzi di estinzione appropriati; - i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza; - eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti; - l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi. 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale A seconda della sostanza o del preparato in questione, possono essere necessarie informazioni in merito: - alle precauzioni individuali: - rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi; - alle precauzioni ambientali: - tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato; - ai metodi di pulizia: - uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.) riduzione di gas/fumi sviluppatisi mediante acqua, diluzione. Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali: "non usare mai, neutralizzare con...". Indicazione dei pericoli Indicare in modo chiaro e succinto i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente. Descrivere gli effetti dannosi, più importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile. Queste informazioni devono essere compatibili con quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza Misure di pronto soccorso N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13. 7. Manipolazione e stoccaggio 7.1. Manipolazione Considerate le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco e 49 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 04/04/97 qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione. ti informazioni sulla sostanza o sul preparato: Aspetto:........................................................................... indicare lo stato fisico (solido,liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura 7.2. Stoccaggio Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricità statica. All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballlaggio ed i contenitori della sostanza o del preparato. 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare Nel contesto del presente documento s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore. Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica. A tale fine occorre dare informazioni in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione dovrebbe completare quella già fornita al punto 7.1. Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici. Fornire informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti. Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggimento in grado di fornire l'adeguata protezione: - protezione respiratoria: - in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti; - protezione delle mani: - indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani; - protezione degli occhi: - specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale; - protezione della pelle: - ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi. - Se necessario, indicare le misure di igiene particolari. - Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative norme CEN. 9. 50 Proprietà fisiche e chimiche Questa voce comprende, ove applicabile, le seguen- Odore:............................................................................. qualora sia percepibile, descrivere succintamente pH:.................................................................................. indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la concentrazione Punto/intervallo di ebollizione: Punto/intervallo di fusione: Punto di infiammabilità: Infiammabilità (solidi, gas): Autoinfiammabilità: Proprietà esplosive: Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 Proprietà comburenti: Pressione di vapore: Densità relativa: Solubilità: - idrosolubilità Solubilità: - liposolubilità (solvente grasso da precisare) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Altri dati: Indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la miscibilità, la velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc. Le proprietà suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato V, parte A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o con qualsiasi altro metodo comparabile. 10. Stabilità e reattività Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del preparato chimico e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze. Condizioni da evitare: elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione. Materie da evitare: elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione; elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione. N.B.: Considerare in particolare: - la necessità e la presenza di stabilizzanti; - la possibilità di una reazione esotermica pericolosa; Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 04/04/97 - eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato; eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua; possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili. 11. Informazioni tossicologiche Questa voce tiene conto della necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato. Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici. Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportate gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione compresi gli effetti teratogeni, nonché narcotizzanti. Tenuto conto dell'informazione già fornita al punto 2 "Composizione/informazione sugli ingredienti", può essere necessario far riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati. 12. Informazioni ecologiche Identificare gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni debbono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati. siano fornite in altre sezioni della scheda informativa per la sicurezza, specialmente le avvertenze per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15. Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di un preparato sull'ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate pericolose per l'ambiente. 13. Considerazione sullo smaltimento Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultati dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza. Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.). Osservazioni Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in merito ai residui. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali. 14. Informazioni sul trasporto Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda. Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di prodotti pericolosi. 15. Informazioni sulla regolamentazione Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono qui di seguito elencati: Mobilità: Degrabilità: - distribuzione per comparto ambientale nota o stimata, - tensione superficiale, - adsorbimento/deadsorbimento, - altre proprietà fisico-chimiche, cfr. sezione 9; - degradazione biotica e abiotica, - degradazione aerobica e anaerobica, - persistenza; Accumulazione: - potenziale di bioaccumulazione, - bioamplificazione; Effetti a breve e a lungo termine su: Ecotossicità: - organismi acquatici, - organismi del terreno, - piante e animali terrestri; Altri effetti negativi: - potenziale di riduzione dell'ozono, - potenziale di creazione di ozono fotochimico, - potenziale di riscaldamento globale, - effetti sugli impainti per il trattamento delle acque reflue. Osservazioni Assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad es. restrizioni di commercializzazione ed uso, valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro), tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono i applicazione le suddette disposizioni. È inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza ricordi al destinatario di fare riferimento a ogni altra disposizione applicabile. 16. Altre informazioni Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad esempio: - indicazioni sull'addestramento; - raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni; - ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico); 51 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 04/04/97 - fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati. Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di dati se non compare altrove. ALLEGATO La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie: 1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa 2) Composizione/informazione sugli ingredienti 3) Indicazione dei pericoli 4) Misure di pronto soccorso 5) Misure antincendio 6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale 7) Manipolazione e stoccaggio 8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale 9) Proprietà fisiche e chimiche 10) Stabilità e reattività 11) Informazioni tossicologiche 12) Informazioni ecologiche 13) Considerazioni sullo smaltimento 14) Informazioni sul trasporto 15) Informazioni sulla regolamentazione 16) Altre informazioni La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla redazione delle schede di dati di sicurezza" di seguito riportata. 52 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 28 aprile 1997 DECRETO MINISTERIALE Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Suppl. alla G.U. n. 192 del 19 agosto 1997) IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, relativo all'attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 37, commi 1 e 2; Vista la direttiva della Commissione 91/632/CEE del 28 ottobre 1991 recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 92/37/CEE del 30 aprile 1992 recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 92/69/CEE del 31 luglio 1992 recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 93/21/CEE del 27 aprile 1993 recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 93/72/CEE del 1° settembre 1993 recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 93/101/CE dell'11 novembre 1993 recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 94/69/CE del 19 dicembre 1994 recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva della Commissione 96/54/CE del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; DECRETA: Art. 1 1. L'allegato I al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel sup- 53 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 28/04/97 plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993, è sostituito dall'allegato I al presente decreto. 2. Allo scopo di facilitare la ricerca è aggiunta, inoltre, un'appendice che riporta in lingua italiana ed in ordine alfabetico il solo elenco nominativo delle medesime sostanze pericolose classificate, corredata dal relativo Numero indice di identificazione. Detta appendice costituisce parte integrante dell'allegato medesimo. Art. 2 1. Gli allegati III e IV al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993, sono sostituiti dagli allegati III e IV al presente decreto. Art. 3 1. Gli allegati II, VII, VIII e IX al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 1997, sono sostituiti dagli allegati II, VII, VIII e IX al presente decreto. Art. 4 1. L'allegato V al decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1985, come integrato, da ultimo dall'allegato II al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1990, è sostituito dall'allegato V al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATI (omissis) 54 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 4 giugno 1997, n. 335 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed in particolare l'articolo 1-ter, comma 5, che prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalità dell'organizzazione della medesima Agenzia; Ritenuta l'opportunità, in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza ed assistenza di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, di provvedere all'emanazione del predetto regolamento; Visto l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativo-gestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico-scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti. 2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi: a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi; b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali; c) dipartimento rischio tecnologico e naturale; d) dipartimento rischio nucleare e radiologico; e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione; f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali. Resta ferma la possibilità di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unità all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo. 55 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 335/97 3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unità di supporto per l'esercizio dei loro compiti. 4. Tra le unità e gli uffici sono comunque previsti: a) quelli addetti alle attività concernenti la normativa tecnica; b) quelli di supporto tecnico-scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualità ecologica (Ecolabel) e all'attività di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit); c) quelli preposti al sistema qualità dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione è comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unità operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente. 5. Il Ministro può emanare direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2. 6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalità per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attività di consulenza e supporto al Ministero, previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Art. 3 Programma triennale e piano annuale 1. Il consiglio di amministrazione approva il programma triennale dell'Agenzia che è predisposto dal direttore in accordo con gli indirizzi del Governo, anche sulla base delle direttive del Ministro dell'ambiente, e tenendo conto delle indicazioni delle esigenze di consulenza e di supporto tecnico da questi espresse per il periodo di riferimento, nonché delle proposte avanzate dalle regioni e province autonome per le attività di interesse regionale e provinciale. 2. Sulla base del programma triennale, il direttore predispone il piano annuale che è deliberato dal consiglio di amministrazione. 3. Il programma triennale ed i piani annuali adottati sono trasmessi al Ministro dell'ambiente ed alle regioni. Art. 2 Modalità di esercizio della vigilanza 1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge. 2. Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorità dell'azione in campo ambientale. 3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione. 56 4. Il controllo è esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Art. 4 Forme di consultazione 1. Ai fini della formulazione di proposte a contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione. 2. L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 335/97 21 gennaio 1996, n. 61, prevede e disciplina audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01 dello stesso decreto-legge n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61. Art. 5 Dotazioni organiche del personale 1. La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, è complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-bis, comma 5, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed è ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalità per la distribuzione di quello individuato dall'articolo 2, comma 2. 2. La ripartizione di cui al comma 1 è deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all'articolo 1, comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresì determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 1. 3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'articolo 1 comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le linee guida indicate per il triennio 1996 - 1998 dalla circolare-direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n.7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996. Art. 6 Incarichi di direzione 1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia. 2. Gli incarichi relativi alle unità di supporto al presidente di cui all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente. 3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati. 4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unità o di ufficio, nonché quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attività dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza. 5. I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attività svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Art. 7 Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome 1. L'ANPA prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali concernono: a) l'adozione di criteri di normalizzazione e di intercalibrazione delle misure in campo ambientale per la validazione dei dati; b) l'elaborazione di metodologie per le attività di raccolta e di validazione dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente; 57 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 335/97 c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte d'intesa con le regioni e le province autonome per quanto riguarda le materie rientranti nella loro diretta competenza e possono essere svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all'articolo 10, comma 4. 3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'ANPA può stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse agenzie all'ANPA. Art. 8 Sistema informativo e di monitoraggio ambientale 1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 58 2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui: a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche; b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazio- ne o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente; c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA; d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA. 4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti. 5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in rela- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 335/97 zione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi. 6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica. 7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. 8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa. Art. 9 Funzioni ispettive 3. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività. Art. 10 Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi 1. Ferme restando le altre sue attribuzioni in materia di convenzioni, accordi e contratti, il consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attività previste nel programma triennale di cui all'articolo 3, può deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attività tecnicoscientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANPA. 2. Il consiglio di amministrazione dell'ANPA, per comprovate necessità operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in organico, può conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti non reperibili tra il personale in servizio, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al precedente comma, nonché per concorrere allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 1. Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni. 3. Gli incarichi possono essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalità dell'ANPA e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici. 2. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore. 4. Per particolari finalità afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di provvedere direttamente attraverso le proprie strutture, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni e 59 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 335/97 comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 2. 5. L'ANPA informa annualmente il Ministero dell'ambiente sulle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con altre organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale. Art. 11 Servizi resi a pagamento 1. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA rende a pagamento, e provvede altresì a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio. 2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione. Art. 12 Finanza e contabilità 1. Si applicano all'ANPA le disposizioni per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 60 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 22 luglio 1997 CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE Applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale (G.U. n. 245 del 20 ottobre 1997) Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/313/CEE, relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente predisponga una relazione annuale da presentare in Parlamento sullo stato di attuazione del decreto stesso. Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente di adempiere a tale obbligo, l'art. 8 del decreto stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno le autorità pubbliche individuate all'art. 2, comma 1, lettera b), trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso. Allo scopo di semplificare e razionalizzare l'invio dei dati richiesti sono state predisposte due schede allegate alla presente circolare che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A. Divisione II Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma. La scheda A contiene informazioni circa l'amministrazione o ente preposto all'attuazione della direttiva sull'accesso, nonché circa la tipologia delle richieste di accesso. La scheda B riguarda i dati relativi ai casi di esclusione del diritto di accesso con riferimento ai motivi di esclusione previsti all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997. SCHEDA A RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Amministrazione o Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ufficio preposto all'attuazione della direttiva d'accesso alle informazioni ambientali Ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipologia delle richieste dia accesso alle informazioni ambientali N. richieste N. richieste Altro informazioni materiali Scuole elementari Scuole medie Scuole medie superiori Università Enti pubblici Enti vari Associazioni ambientaliste Associazioni cittadini Cittadini Altri Totale Richieste respinte e ricorsi Tot. Richieste respinte (%) Ricorsi (%) 61 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIR.M. 22/07/97 SCHEDA B DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Casi di esclusione dall’accesso alle informazioni relative all’ambiente ai sensi del d.l. 24 febbraio 1997, n. 39, art. 4 n° articolo motivazioni N. 4.1 Evitare la divulgazione di informazioni dalle quali possono derivare danni all'ambiente 4.1 a) Salvaguardare la riservatezza delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale 4.1 b) Salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici 4.1 c) Salvaguardare la riservatezza in caso di questioni in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, oggetto di una azione investigativa preliminare, o che lo siano state 4.1 d) Salvaguardare la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale 4.1 e) Salvaguardare la riservatezza dei dati o schedari personali 4.1 f) Salvaguardare il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo 4.5 Impossibilità di fornire informazioni quando tale richiesta comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero la generica formulazione della stessa non consenta l'individuazione dei dati da mettere a disposizione Totale 62 % Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE 23 luglio 1997, n. 2433 Legge n. 137/97, sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997) La legge 19 maggio 1997, n. 137, al comma 9 e seguenti dell'art. 1, ha innovato significativamente le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 e successive modifiche, che subordinavano alla conclusione delle apposite istruttorie ed alla successiva predisposizione dei piani di emergenza esterna da parte dei prefetti l'informazione alla popolazione sui possibili rischi conseguenti alla presenza sul territorio delle attività industriali soggette a "notifica", sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti. 1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione, i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero dell'ambiente, alla regione, al comitato tecnico regionale, al prefetto, all'azienda sanitaria locale ed al sindaco per le nuove attività contestualmente alla "notifica" e alla "dichiarazione", per quelle in esercizio soggette a notifica entro il 9 agosto 1997 e per quelle soggette a dichiarazione entro il 10 giugno 1998; 2. Il sindaco, dopo aver completato tale scheda la distribuisca immediatamente alla popolazione che potrebbe subire conseguenze in caso di incidente rilevante. Con tali disposizioni, che si aggiungono ad una serie di misure volte ad accelerare le conclusioni delle istruttorie e la conseguente predisposizione dei piani di emergenza, il legislatore ha inteso rendere effettivo il diritto della popolazione: a) di essere preventivamente informata sulle conseguenze di eventuali incidenti rilevanti (attraverso le notizie riportate nelle sezioni da 3 a 6 della scheda); b) di conoscere contestualmente gli organi della pubblica amministrazione preposti a fornire a richiesta ulteriori informazioni, quelli responsabili dei primi interventi, della gestione dei piani di emergenza esterna e di dare indicazioni sui comportamenti da seguire e sui mezzi di allertamento ed i presidi di soccorso previsti ove si dovesse verificare un incidente rilevante (attraverso le notizie riportate nella sezione 2 e nel secondo, terzo e quarto campo della sezione 7 della scheda). La scheda sarà compilata dal fabbricante, ad eccezione della sezione 2 che fa capo alla pubblica amministrazione, in special modo, al sindaco nel cui comune insistono aziende a rischio di incidente rilevante, o anche al sindaco del comune eventualmente coinvolto dagli scenari incidentali ipotizzati. Per quanto riguarda la sezione 7 si possono intravedere le seguenti distinte situazioni: nel caso in cui i prefetti abbiano già predisposto il piano di emergenza esterno, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il fabbricante riporterà nella medesima sezione 7 le informazioni contenute in tali piani in base alle disposizioni a lui impartite dall'autorità preposta. Dagli stessi piani, inoltre, il sindaco desumerà la popolazione interessata a ricevere la scheda; nel caso in cui i prefetti non abbiano ancora predisposto il piano di emergenza esterna di cui al comma precedente, i sindaci solleciteranno gli stessi prefetti a provvedere alla definizione di un piano di emergenza esterna provvisorio, utilizzando le "linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante", diramate dal Dipartimento di protezione civile nel gennaio 1994. Tali linee guida, tra l'altro, consentiranno di determinare, con un metodo speditivo, la zona di sicuro impatto e la zona esterna a questa nella quale potrebbero prodursi danni anche di una certa entità, le misure da adottare e conseguentemente anche di individuare 63 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIR.M. 2433/97 la popolazione interessata a ricevere la scheda. Le dette linee guida potranno inoltre consentire l'individuazione dell'eventuale ulteriore area in cui l'informazione potrà essere diffusa mediante altri mezzi di comunicazione, quali ad esempio affissione di manifesti, pubblicazione su bollettini locali, etc., fermo restando che la scheda va consegnata a chiunque ne faccia richiesta. Il piano di emergenza esterna provvisorio e le misure così adottate dovranno essere portate a conoscenza del fabbricante, anche per la compilazione della sezione 7 della scheda di informazione. In assenza di piano di emergenza esterno definitivo ed anche di quello provvisorio, il fabbricante compilerà il campo 1 della sezione 7 della scheda riportando i collegamenti predisposti per allertare le autorità competenti per gli incidenti di cui nel rapporto di sicurezza abbiano previsto la possibilità di conseguenze all'esterno dello stabilimento. In tale ipotesi la popolazione interessata a ricevere la scheda sara' quella residente nella zona di sicuro impatto e in quella di danno, esterne allo stabilimento, individuate dal fabbricante nel proprio rapporto di sicurezza, elaborato sulla base della normativa vigente. Il fabbricante, nel trasmettere la scheda, potrà indicare anche la zona esterna di coinvolgimento e quindi la popolazione interessata all'informazione. In tal caso, inoltre, il fabbricante fornirà delle indicazioni provvisorie sui comportamenti da seguire in caso di incidente rilevante richiamando quanto previsto negli allegati 1 e 3 delle linee guida per la informazione alla popolazione elaborate dalla protezione civile, per la parte di pertinenza alla propria attività. Le informazioni di cui ai campi 3 e 4 della sezione 7 dovranno essere integrate dalle autorità di cui alla sezione 2. Nel richiamare l'import anza che riveste la corretta informazione alla popolazione al fine di porre in essere corretti comportamenti in caso di incidente rilevante si ritiene che la pronta predisposizione dei piani di emergenza esterna unitamente alla puntuale chiusura delle istruttorie ancora in corso, consentiranno di perseguire con efficacia l'obiettivo della norma. 64 Il Ministero dell'ambiente ed il sistema delle agenzie regionali, con il coordinamento dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono disponibili a fornire alle autorità locali ogni supporto di ordine tecnico che si rendesse necessario. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 29 luglio 1997 DECRETO MINISTERIALE Approvazione del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque (Suppl. alla G.U. n. 286 del 9 dicembre 1997) IL MINISTERO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 2, comma 104, come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96; Vista la delibera CIPE 12 luglio 1996, concernente il riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale; Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 con la quale sono state ripartite le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE 12 luglio 1996, a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641; Vista la delibera CIPE 23 aprile 1997 con la quale sono state ripartite risorse a valere sui fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto in particolare l'art. 6 della citata legge 135/97 che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue; Visto il parere emesso in data 19 giugno 1997 dalla Conferenza permanente per i rap- porti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome sullo schema di Piano, di cui all'atto n. 292 in pari data; Considerata la necessità e l'urgenza di adottare il citato piano, al fine di individuare gli interventi e le opere prioritari in materia di collettamento e depurazione, in conformità alle previsioni della legge 5 gennaio 1994 n. 36, e nella prospettiva di attuazione della Direttiva 91/271 CEE; Ritenuto, in particolare, opportuno, anche in considerazione delle rilevanti ricadute occupazionali che ne deriveranno, consentire l'immediata attivazione degli interventi e delle opere ai quali le regioni e le provincie autonome hanno attribuito le risorse al momento disponibili; Ritenuto, altresì, opportuno individuare ulteriori interventi ed opere prioritari tra quelli che al momento non dispongono di completa copertura finanziaria al fine di consentirne la rapida attivazione non appena si renderanno disponibili le ulteriori e necessarie risorse; Ritenuto, peraltro, necessario che le modalità operative del Piano siano coerenti con le procedure previste per l'attuazione dei programmi operativi comunitari, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili a valere sui fondi strutturali, nonché con le procedure stabilite dalle leggi nazionali che finanziano il Piano stesso; Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge 135/97, le procedure di monitoraggio e controllo delle attività di realizzazione degli interventi e delle opere del Piano, nonché i presupposti e le procedure per la revoca ed il riutilizzo delle risorse disponibili, con la partecipazione delle regioni e provincie autonome interessate; 65 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 29/07/97 DECRETA Art. 1 1. È approvato il Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione definito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Il Piano straordinario, che viene allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante, si articola in una Parte espositiva, nelle Tabelle riepilogative n. 1 (costo degli interventi secondo gli obiettivi ambientali perseguiti, 2 (numero degli interventi e relativi costi), 3 (interventi con integrale copertura finanziaria) 4 (interventi di cui si chiede la copertura finanziaria mancante) e 5 (distinzione del fabbisogno secondo le aree obbiettivo UE), nelle Tabelle regionali-allegato 1 (indicazione analitica deli interventi secondo gli obiettivi ambientali) e nelle Tabelle regionali-allegato 2 (A, B, C, D, G, H, I: indicazione analitica degli interventi secondo la copertura finanziaria; E, F: indicazione delle risorse riallocate e degli interventi a cui erano originariamente destinate). 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed ivi richiamate, si applicano, in presenza dei relativi presupposti, a tutti gli interventi ed opere contemplati nel Piano straordinario. Art. 2 1. Sono confermati i finanziamenti già destinati, nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994/96 approvato con delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: P.T.T.A.), agli interventi indicati alle Tabelle A - allegato 2. Art. 3 66 1. Le somme derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed assegnate ad interventi presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 18 dicembre 1996, nonché quelle derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed assegnate a progetti presentati dal Ministero dell'ambiente con delibera del CIPE in data 23 aprile 1997, tutte indicate alle Tabelle B - allegato 2, sono destinate a finanziare agli interventi altresì ivi indicati. Art. 4 1. I finanziamenti relativi agli interventi indicati alle Tabelle E - allegato 2, sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 10, comma 8-quinquies, della legge 27 febbraio 1997 n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669. 2. Le somme oggetto delle revoche di cui al precedente punto 1, sono destinate al finanziamento degli interventi indicati alle Tabelle C - allegato 2. Art. 5 1. Le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta ed economie realizzati in relazione a progetti finanziati nell'ambito del P.T.T.A., indicate alle Tabelle F - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi indicati alle Tabelle D - allegato 2. Art. 6 1. Le somme disponibili nell'ambito del P.T.T.A. e non ancora definitivamente finalizzate a specifici interventi in relazione a documenti regionali di programma approvati dal Ministero, indicate alle Tabelle G - allegato 2, sono destinate a finanziare gli interventi di cui all'art. 7. Art. 7 1. Le ulteriori risorse che si renderanno disponibili per l'attuazione del piano, verranno prioritariamente destinate agli interventi indicati alle Tabelle I - allegato 2, e successivamente agli interventi indicati alle Tabelle H - allegato 2. Art. 8 1. Il controllo degli interventi, sotto il profilo dell'idoneità a realizzare la tutela degli obiettivi Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 29/07/97 di qualità dei corpi ricettori, nonché il monitoraggio tecnico, economico e finanziario sulla realizzazione e sulla gestione provvisoria degli impianti, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso il Servizio A.R.S. ALLEGATI (omissis) 2. Per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e monitoraggio, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi del Gruppo tecnico costituito con D.M. prot. 6452/ARS/M/D/G/N in data 21 maggio 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 23 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 97 n. 135, nonché di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione Tecnico-Scientifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991 n. 438. Art. 9 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente è costituito un Comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei LL.PP. e delle Regioni interessate. 2. Alle riunioni del Comitato partecipano inoltre, in relazione all'incidenza sulle rispettive competenze degli argomenti all'ordine del giorno, rappresentanti della Commissione dell'Unione europea, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, e di eventuali altre Amministrazioni interessate. 3. Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno. 4. Il Comitato svolge le funzioni di sorveglianza sull'attuazione del Piano, ed in particolare propone al Ministero dell'ambiente la definizione dei presupposti e delle modalità procedimentali per l'eventuale revoca e riallocazione dei finanziamenti, l'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie all'ottimale realizzazione delle previsioni del Piano, ivi comprese le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano stesso. Art. 10 1. Il direttore del Servizio ARS del Ministero dell'ambiente adotta gli atti amministrativi e contabili conseguenti al presente decreto ed occorrenti per l'attuazione del Piano. 67 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 31 luglio 1997, n. 1622 Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (G.U. n. 184 dell’8 agosto 1997) All'organismo competente Ecolabel Italia All'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente Alla Confindustria All'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria Ai laboratori ed istituti di prova operanti nei settori merceologici per cui è prevista la concessione del marchio Ecolabel Il regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria del commercio e dell'artigianato e del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, attribuisce all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di accertare i requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo tecnico preliminare indipendente previsto dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento 880/1992/CEE concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica. Lo stesso Ispettorato ha anche il compito di redigere un elenco di tali laboratori da pubblicare, a cura del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In fase di prima applicazione del Regolamento si ritiene opportuno richiamare brevemente alcuni aspetti delle procedure che le imprese richiedenti il marchio Ecolabel devono avviare presso l'organismo competente a chiarimento delle relazioni correnti tra tali procedure e le attribuzioni dell'Ispettorato tecnico cui si è appena accennato. 68 A termini del Regolamento CEE n. 880/92/CEE, il marchio Ecolabel può essere concesso esclusivamente ai prodotti appartenenti ai gruppi per i quali (art. 5, comma 1 del Regolamento), con decisione della Commissione CE, sono state individuate le condizioni di assegnazione (art. 5, comma 4 del Regolamento). Le decisioni della Commissione CE concernenti i gruppi di prodotti cui può essere concesso il marchio Ecolabel (elencate in allegato 1) indicano, per ogni gruppo di prodotti, i criteri rispetto ai quali valutare le proprietà ecologiche e, in relazione a tali criteri, le prove da effettuare, la loro eventuale periodicità di ripetizione e i metodi di prova riconosciuti idonei per la verifica. Sia le imprese che intendono richiedere il marchio di qualità ecologica che i laboratori o istituti intenzionati ad eseguire prove i cui risultati possano essere riconosciuti idonei ai fini del controllo indipendente che deve corredare le domande di concessione del marchio dovranno fare rigoroso riferimento alle pertinenti decisioni della Commissione europea. L'ispettorato tecnico, a sua volta, procederà ad effettuare l'accertamento di cui all'articolo 6 del Regolamento italiano attraverso la verifica, da un lato, della rispondenza del laboratorio o istituto ai requisiti indicati nelle corrispondenti decisioni della commissione e, dall'altro, della sua indipendenza dall'impresa richiedente il marchio. Chiarito il duplice aspetto del controllo da effettuare sui laboratori o istituti - idoneità tecnica e indipendenza - si ritiene che non sia superfluo accennare anche all'eventualità che, soprattutto nel primo periodo di applicazione del Regolamento, alcune imprese dispongano già dei risultati di prove effettuate in passato usando le metodiche indicate nelle decisioni della commissione concernenti il prodotto per cui intendono richiedere il marchio e desideri- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIR.M. 1622/97 no utilizzare tali risultati ai fini della procedura Ecolabel. In questi casi in cui si deve accertare l'idoneità di un laboratorio o istituto che ha già effettuato prove, la richiesta di accertamento può essere inoltrata dall'impresa, ma deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del laboratorio o istituto contenente: adesione alla richiesta di accertamento finalizzata alla convalida dei risultati delle prove; indicazione delle prove effettuate (con specifica dei motivi per cui furono eseguite) per le quali si richiede l'accertamento dell'idoneità del laboratorio o Istituto; impegno a produrre tempestivamente la documentazione occorrente per l'apertura della procedura di accertamento. La relativa procedura, comunque, potrà essere avviata solo dopo che il laboratorio o Istituto avrà consegnato all'ispettorato tecnico la documentazione che sarà di seguito specificata. A conclusione della verifica, laboratori ed Istituti saranno iscritti in elenco relativamente a prove specifiche per un periodo di tempo definito e, in seguito, i risultati del loro "controllo indipendente" potranno essere accettati a corredo di domande di concessione del marchio Ecolabel a condizione che siano accompagnati da idonea dimostrazione dell'indipendenza dal richiedente il marchio. Ai fini della qualificazione di un laboratorio o Istituto ad effettuare una determinata prova si procederà ad accertare il possesso di: idonea strumentazione professionalità adeguata sistema di qualità e relativo manuale eventuale accreditamento per la specifica prova 1. Tale accertamento potrà essere effettuato sia su base documentale che mediante visita ispettiva eventualmente seguita da visite di sorveglianza. La validità temporale della relazione di accertamento positivo potrà essere diversa, caso per caso, in relazione a quella dei criteri di qualità ecologica a cui si riferiscono le prove per le quali il laboratorio o istituto e' stato riconosciuto idoneo. In linea di massima il possesso di accreditamento per una determinata prova ai sensi delle norme UNI CEI EN 45001 consentirà di procedere al semplice accertamento della regolarità formale di tale accreditamento, della relativa durata e dell'indipendenza rispetto al richiedente il marchio Ecolabel peraltro implicitamente desumibile dal necessario rispetto del punto 4 della UNI EN 45001. In merito a quest'ultimo requisito, necessario per poter attribuire al controllo il carattere "indipendente" che conferisce la validità richiesta dal Regolamento comunitario per l'Ecolabel si procederà all'accertamento, su base di autocertificazione, dell'indipendenza del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con l'impresa richiedente il marchio o di parentela con i relativi amministratori o dipendenti. Tenendo conto dei sopraindicati criteri di orientamento, i laboratori o gli istituti interessati ad essere qualificati debbono presentare domanda in carta bollata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico - via Molise n. 19 - 00187 Roma, contenente la seguente documentazione: iscrizione alla camera di commercio; pianta dei locali utilizzati e di pertinenza del laboratorio o dell'Istituto; elenco della strumentazione in possesso indicando quale di questa è destinata alla qualificazione richiesta; organigramma del laboratorio o Istituto; sistema di qualità e relativo manuale; eventuale accreditamento per la specifica prova per la quale è richiesta la qualificazione. La medesima documentazione dovrà essere prodotta anche da quei laboratori o Istituti che, secondo le modalità già descritte, abbiano prestato la propria adesione alla richiesta di accertamento inoltrata da un'impresa detentrice di risultati di prove eseguite in passato. In ogni a caso, dovendosi accertare volta per volta il requisito della indipendenza del laboratorio o Istituto dall'impresa richiedente il marchio di qualità ecologica, per il rilascio della specifica convalida del controllo indipendente, la documentazione sopra detta dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio o Istituto e dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il marchio, attestante l'indipendenza del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo personale 69 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 CIR.M. 1622/97 dipendente, consulenti, amministratori dall'azienda richiedente il marchio e dal relativo personale, soci o amministratori (come specificato in questa circolare). L'elenco dei laboratori o istituti di cui siano stati accertati i requisiti di idoneità ad eseguire il controllo indipendente, la cui pubblicazione sarà aggiornata con frequenza mediamente annuale sarà corredato dei dati identificativi delle aziende che, ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica, hanno esibito risultati di prove effettuate presso gli stessi laboratori o istituti. 70 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 1 agosto 1997 DECRETO MINISTERIALE Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo" (Suppl. alla G.U. n. 204 del 2 settembre 1997) IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visti i decreti ministeriali del 7 luglio 1990 n. 15517, 20 settembre 1990 n. 20611 e 3 gennaio 1996 n. 10001 con i quali è stato istituito e ricostituito il Comitato tecnico scientifico per l'osservatorio nazionale pedologico e per la qualità del suolo, con funzioni di consulenza e proposizione all'amministrazione centrale dell'agricoltura ed alle regioni e province autonome di iniziative in materia pedologica, tra l'altro in tema di standardizzazione di metodi di analisi del suolo; Vista la deliberazione 10 maggio 1995, con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo, nel quale si fa esplicito riferimento, tra i servizi tecnici di supporto, al punto 82, all'attività ed alle iniziative per il suolo dell'osservatorio nazionale pedologico; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto in particolare l'art. 2, comma 2 della legge predetta, laddove si stabilisce che il Ministero per le politiche agricole svolga, tra l'altro, compiti di disciplina generale e coordinamento nazionale in diverse materie, tra le quali la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, caratteristica dipendente in buona parte dalle condizioni di gestione del suolo; Vista la Convenzione internazionale contro la desertificazione negoziata nel 1994 in seguito alle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, Convenzione sottoscritta dall'Italia e di prossima ratifica, che riflettendo il capitolo 12 dell'Agenda 21 dedica una diffusa e particolare attenzione alle problematiche di conoscenza, difesa e salvaguardia del suolo; Vista la dichiarazione della Conferenza europea sullo sviluppo rurale tenuta a Cork nel 1996, ed in particolare il punto 4 - Sostenibilità, che afferma come le politiche degli stati membri della Unione europea devono promuovere lo sviluppo rurale che sostiene la qualità e la bellezza dei paesaggi rurali europei, con riferimento particolare alle risorse naturali, alla biodiversità e all'identità culturale del territorio; Considerato che per una valida politica nazionale di programmazione dell'uso del suolo a fini agricoli, forestali ed altri ad essi collegati, va perseguita una approfondita conoscenza dello stesso nei suoi vari aspetti e che per ciò occorre, tra l'altro, definire al meglio le analisi da effettuare con l'individuazione di metodi di analisi fisica conformi alle più recenti acquisizioni ed uniformi su tutto il territorio nazionale, coerenti con le tendenze e gli indirizzi comunitari ed internazionali; Considerato che l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, organismo scientifico specialistico del Ministero per le politiche agricole, ha definito gli accennati metodi di analisi fisica del suolo anche nell'ambito delle collaborazioni e delle conoscenze del Comitato per l'osservatorio nazionale pedologico precitato; Ritenuto opportuno approvare e rendere ufficiali i metodi stessi perché ne sia consentita la più diffusa utilizzazione nel territorio nazionale; 71 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 01/08/97 DECRETA: Articolo unico Al fine di disporre di metodi di conoscenza standardizzati del suolo e per gli scopi di cui alle premesse, sono approvati e resi ufficiali i Metodi di analisi fisica del suolo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO (omissis) 72 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 8 settembre 1997, n. 357 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Suppl. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti; Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della 73 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997; b) c) Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento. 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. d) e) 3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Art. 2 Definizioni 74 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie f) g) di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo; habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea; tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*); stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito "soddisfacente" quando: 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo; habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; specie di interesse comunitario: le specie, Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale; 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio; 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale; 4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione; h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*); i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato "soddisfacente" quando: 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; 2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine; l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata; m)sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di n) o) p) q) r) habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato; esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione; aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche; reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una polazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; introduzione: immissione di una entità animale o vegetale in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale. Art. 3 Zone speciali di conservazione 1. Le regioni e le provincie autonome di 75 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 Trento e di Bolzano individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat delle specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, ai fini della formulazione della proposta del Ministro dell'ambiente alla Commissione europea, dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000". 2. Il Ministro dell'ambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designa con proprio decreto i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti. 3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce nell'ambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. 4. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino. Art. 4 Misure di conservazione 76 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi, dall'inclusione nell'elenco definito dalla Commissione europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Art. 5 Valutazione di incidenza 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento. 5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima. 7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto. 8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento. 9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria im- portanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Art. 6 Zone di protezione speciale 1. Gli obblighi derivanti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e dall'articolo 5 del presente regolamento si applicano anche alle zone di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Art. 7 Monitoraggio 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministero dell'ambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio. Tutela delle specie Art. 8 Tutela delle specie faunistiche 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata 77 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 in vigore del presente regolamento. 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione. Art. 9 Tutela delle specie vegetali 1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di: a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale; b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo. 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 7: a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori; b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni; c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo; d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione; e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote; f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari; g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale; h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate. 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b). Art. 11 Deroghe Art. 10 Prelievi 78 1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 7, con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il prelievo, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 1. Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D. 2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b). 3. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe; d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti. Art. 12 Introduzioni e reintroduzioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero dell'ambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie di cui all'allegato D, può essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente, sentito per quanto di competenza l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per l'habitat interessato. 3. L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dell'Unione europea. Art. 13 Informazione 1. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7. 2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente un rapporto, entro due anni dalla data di 79 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.R. 357/97 entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui all'articolo 5. Art. 14 Ricerca e istruzione 1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per il monitoraggio di cui all'articolo 7. 2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3. 3. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali. Art. 15 Sorveglianza 1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento. Art. 16 Procedura di modifica degli allegati 1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento. 80 2. Gli allegati al presente regolamento ven- gono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATI (omissis) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 18 settembre 1997 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h); Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; DECRETA: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge del 26 ottobre 1995, n. 447, i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto. b) di dotarsi di sistema di registrazione in continuo di cui all'allegato B; c) di dotarsi del sistema di controllo automatico di cui all'allegato C. 2. I sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere calibrati e verificati prima della loro messa in opera e ne deve essere rilasciata apposita documentazione. Il gestore ha la responsabilità del funzionamento e mantenimento in efficienza dei sistemi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e della tenuta della documentazione attestante la calibrazione e la verifica. 3. In caso di guasto dei sistemi alle lettere b) e c) del comma 1, il gestore deve comunicare, entro le ventiquattro ore, il fatto all'autorità di vigilanza, specificando le caratteristiche del guasto ed i tempi tecnici necessari per il ripristino del sistema stesso, fermo restando per il gestore l'obbligo del rispetto dei valori limite di cui al comma 1 dell'art. 2. Art. 2 Limiti del livello di pressione sonora Art. 4 Disposizioni finali 1. Il livello di pressione sonora nei luoghi di cui all'art. 1, misurato secondo la metodologia prevista nell'allegato A, non deve essere superiore al valore di 103 dB(A) L ASmax e 95 dB(A) L Aeq. 1. I limiti di cui all'art. 2 hanno validità dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell' impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico. 2. Il gestore deve dotarsi dei sistemi di cui alla lettera b) e c), dell' art. 3, comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 3 Obblighi del gestore 1. Al gestore dei luoghi di cui all'art. 1 del presente decreto è fatto obbligo: a) del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti dall'art. 2; Art. 5 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella 81 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.C.M. 18/09/97 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO A 1. Strumentazione di misura del suono. Le strumentazioni da utilizzare per i controlli di cui all'art. 2, devono essere tali da soddisfare le specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente devono essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. 2. Modalità di misura del suono. Ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all' art. 2, comma 1, del presente decreto, la misurazione del livello della pressione sonora deve essere effettuata con la caratteristica dinamica slow e con la curva di ponderazione A nel punto, accessibile al pubblico, di maggiore livello di pressione sonora: dell'insieme dei valori così misurati si considera il maggiore. ALLEGATO B SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA ALL'INTERNO DEI LOCALI 82 La strumentazione di cui alla lettera b), comma 1, art. 3, del presente decreto, deve essere costituita da un fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Tale strumentazione deve essere controllata almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. Le misure possono essere memorizzate nella memoria non volatile del fonometro che deve eseguire direttamente ogni tre minuti la stampa dei seguenti dati: L ASmax; L Aeq; data e tempo nel formato anno, mese, giorno, ora, minuti. Alla fine deve essere stampato il tempo finale ed il L Aeq riferito all'intero periodo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Le stampe suddette devono essere eseguite senza l'impiego di calcolatori di supporto. Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC. Non è ammessa la registrazione grafica con segnale prelevato dall'uscita analogica AC e/o DC del fonometro. Il controllo del livello di calibrazione deve essere eseguibile secondo le raccomandazioni del costruttore, con comandi impostabili dalla tastiera dello strumento o mediante vite meccanica di calibrazione. Il valore associato al livello di calibrazione deve essere registrato e riportato in fase di stampa. I valori di misura devono essere arrotondati a 0.5 dB. La tolleranza della misura di registrazione è di 1 dB. Il dispositivo di registra- zione ed il relativo microfono devono essere posti nei luoghi di cui all'art. 1, in posizione tale da non essere accessibili al pubblico. Il sistema di registrazione deve altresì essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica. Per il sistema di registrazione, deve essere individuato il fattore di correzione Kr, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L ASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di registrazione. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione. Le registrazioni devono essere conservate, per almeno tre mesi, a cura del gestore che li rende disponibili per eventuali controlli e verifiche. ALLEGATO C SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA ALL'INTERNO DEI LOCALI Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere in grado di impedire il superamento del livello L ASmax di cui all'art. 2, comma 1. La misura del rumore deve essere rilevata da un fonometro di classe non inferiore alla "2", conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Il fonometro deve essere provvisto di uscita analogica AC e/o DC per poter fornire il segnale, pilota utile per il sistema di controllo del livello di pressione sonora all'interno dei locali. Il sistema di controllo automatico del livello di pressione sonora all'interno dei locali deve essere dotato di dispositivo di sicurezza meccanica ed elettronica. Per il sistema di controllo, deve essere individuato il fattore di correzione Kc, dato dalla differenza fra il valore di pressione sonora L ASmax misurato nel punto accessibile al pubblico nelle condizioni di maggiore livello di pressione sonora, ed il livello registrato nello stesso istante dal sistema di controllo automatico. Tale fattore deve essere indicato nel rapporto di calibrazione. ALLEGATO D RELAZIONE TECNICA Il gestore, nelle procedure di attivazione dei sistemi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), ha l'obbligo di verificare il corretto funzionamento dell'impianto: all'atto dell'attivazione; dopo ogni modifica dell'impianto; dopo ogni riparazione dell'impianto; ed almeno annualmente, redigendo una relazione tecnica che deve contenere i seguenti dati: a) nominativo del gestore; b) nominativo del tecnico competente per i rilievi fonometrici; c) modello numero di serie e data di certificazione del fonometro e del calibratore utilizzato per la calibrazione o il controllo fonometrico; d) modello, numero di serie e data di certificazione del Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.C.M. 18/09/97 e) f) g) h) i) l) m) n) o) fonometro e caratteristiche dell'impianto automatico di registrazione e di controllo del livello di pressione sonora L ASmax ; planimetria con la localizzazione dei punti di misura per la ripetibilità dei rilievi; valori rilevati L Aeq , L ASmax e fattore Kr di cui all'allegato B, e Kc di cui all'allegato C; procedura di calibrazione adottata ed osservazioni; nominativo e firma del tecnico competente autore della relazione tecnica; data di esecuzione della relazione tecnica; ora di inizio e fine delle operazioni di misura; descrizione e dati di identificazione dei singoli componenti dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora; posizioni di misura, altezza del microfono e distanza dalla più vicina sorgente sonora; periodo di apertura al pubblico dei locali. 83 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 8 ottobre 1997, n. 344 LEGGE Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. n. 239 del 13 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali 1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti. 2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali. 84 3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale. 4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate. 5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997. Art. 2 Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese. 2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi. 3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi. 4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999. Art. 3 Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea. seguenti parchi nazionali: a) Cinque Terre; b) Sila; c) Asinara. 2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini. 3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis) costa teatina". 4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente: "ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"". 5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4. 6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso. 7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu". Art. 4 Interventi per la conservazione della natura 8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998. 1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i 9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999. 85 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999. 12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998. Art. 5 Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale 86 1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999. 2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997. 3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità del- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 l'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. 5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio". 6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato. Art. 6 Ampliamento della pianta organica 1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali. 3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità: a) il 40% dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), dela legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire; b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59; c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX; d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21; e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti: 1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica; 2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, 87 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439; f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualrnente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA. 5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999. Art. 7 Programma stralcio di tutela ambientale 1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999. 2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario. 3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni. 88 4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione. Art. 8 Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997 1. All'articolo 1, comma 3, del decretolegge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,"; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica."; c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole". 2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazio- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 ne delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti." 3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti." 5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti.". Art. 9 Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si prov- 89 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 344/97 vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ALLEGATO (articolo 6, comma 1) TABELLA Dotazione organica del Ministero dell'ambiente dirigenti.generali dirigenti (totale.dirigenti IX VIII VII VI V IV III II (totale Totale 90 q.f.(compreso.r.esaurimento) q.f. q.f. q.f. q.f. q.f. q.f. q.f. q.f. n. 10 n. 47 n. 57) n. 87 n. 166 n. 205 n. 125 n. 140 n. 69 n. 47 n. 4 n. 843) n. 900 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 31 ottobre 1997 DECRETO MINISTERIALE Metodologia di misura del rumore aeroportuale (G.U. n. 267 del 15 novembre 1997) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 9 ottobre 1997; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, concernente modificazioni ed aggiunte agli articoli 714 e 717 del codice della navigazione; DECRETA: Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio e la relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 10 marzo 1988, concernente modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1971; Art. 1 Campo di applicazione Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1988 recante modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1971 di attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio; Visti la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207; Considerato che si rende necessario regolamentare le attività aeroportuali su tutto il territorio nazionale ai fini del controllo e del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili nelle loro fasi di movimentazione; 1. Ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il presente decreto disciplina: a) i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio; c) i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali nonché quelli che regolano l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. 2. Le regioni disciplinano con propria legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le aree ove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 91 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 31/10/97 1988, n. 404, e le aviosuperfici da realizzare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto prevedendo l'obbligo, per i comuni, di dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza. 3. Il presente decreto non si applica al rumore prodotto nello svolgimento di attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile. Art. 2 Definizioni 92 Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce: 1) aeromobile: ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose, da un luogo ad un altro, ad eccezione degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404; 2) esercente dell'aeromobile: colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione; 3) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili; 4) aviosuperfice: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni costruzione, installazione ed equipaggiamento, usata in tutto o in parte per l'arrivo, la partenza ed il movimento di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione; 5) curve di isolivello: curve ideali congiungenti punti del territorio corrispondenti ad eguali valori dell'indice descrittore di cui all'allegato " A", punto 1, del presente decreto; 6) attività aeroportuali: le fasi di decollo, di atterraggio, di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili; 7) intorno aeroportuale: è il territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali, corrispondente all'area in cui il descrittore di cui all'allegato " A", punto 1, del pre- sente decreto assume valori superiori a 60 dB(A); 8) periodo diurno: l'intervallo di tempo compreso fra le ore 06:00 e le ore 23:00, ore locali; 9) periodo notturno: l'intervallo di tempo compreso fra le ore 23:00 e le ore 06:00, ore locali. Art. 3 Criteri e modalità di misura del rumore aeroportuale 1. L'indice di valutazione del rumore aeroportuale, ai fini della determinazione delle curve di isolivello di cui al successivo art. 6, è il livello di valutazione del rumore aeroportuale (L VA ). 2. La procedura per la determinazione del valore di L VA è riportata nell'allegato A; le procedure per l'esecuzione delle misure sono riportate in allegato B. 3. Gli allegati A e B sono parte integrante del presente decreto; essi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 4 Contenimento del rumore 1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), punti 1), 2) e 4), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono istituite due commissioni incaricate di predisporre criteri generali per la definizione, rispettivamente: a) di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali ed ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto; c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio. 2. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti dell'Ente stesso ed un rappresentante, rispettivamente, Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 31/10/97 del Ministero dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale. 3. La commissione istituita per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), è presieduta dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ed un rappresentante, rispettivamente, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo, dei vettori aerei e delle società di gestione aeroportuale. 4. I lavori delle commissioni di cui ai precedenti commi si concludono entro trenta giorni dall'insediamento. Art. 5 Procedure antirumore 1. Entro trenta giorni dal termine dei lavori delle commissioni di cui al precedente art. 4, l'Ente nazionale per l'aviazione civile istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una commissione presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale e composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti: regione, provincia e comuni interessati; Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; dell'Ente nazionale di assistenza al volo, vettori aerei, società di gestione aeroportuale. 2. Entro novanta giorni dal loro insediamento, le commissioni di cui al comma precedente, definiscono le procedure antirumore che sono adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale. Art. 6 Caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale 1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguen- ti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C. 2. All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1 lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447: zona A: l'indice L VA non può superare il valore di 65 dB(A); zona B: l'indice L VA non può superare il valore di 75 dB(A); zona C: l'indice L VA può superare il valore di 75 dB(A). 3. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice L VA non può superare il valore di 60 dB(A). 4. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiscono le zone di cui al comma 1 all'unanimità. Nel caso l'unanimità non sia raggiunta, il Ministero dei trasporti, ovvero le regioni o le province autonome, convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Ai soggetti incaricati di determinare le curve di isolivello e le procedure antirumore ed a quelli preposti alla gestione dei sistemi di monitoraggio, sono forniti, con modalità concordate con l'Ente nazionale di assistenza al volo, i dati delle traiettorie degli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Art. 7 Attività consentite nell'intorno aeroportuale 1. Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, i piani regolatori generali sono adeguati tenendo conto delle seguenti indicazioni per gli usi del suolo, fatte salve le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58: zona A: non sono previste limitazioni; zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico; zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. 93 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 31/10/97 ALLEGATO A [ VALUTAZIONE DEL RUMORE AEROPORTUALE 1. Il livello del rumore aeroportuale è definito dalla seguente espressione: LVA = 10 log [ 1 N N ∑ 10 J=1 LVAj ⁄10 ] dB(A) in cui: LVA rappresenta il livello di valutazione del rumore aeroportuale; N è il numero dei giorni del periodo di osservazione del fenomeno e LVAj è il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale. 2. Il numero dei giorni N del periodo di osservazione del fenomeno, deve essere ventuno, pari a tre settimane, ciascuna delle quali scelta nell'ambito dei seguenti periodi: 1 SELi = 10 log T 0 t2 ∫ t1 pAi 2(t) p02 ]( ) Tj dt = LAeq.Ti +10 log T dB(A) 0 in cui: To = 1s è il tempo di riferimento; t1 e t2 rappresentano gli istanti iniziale e finale della misura, ovvero la durata dell'evento Ti = (t2 t1) in cui il livello L A risulta superiore alla soglia LAFmax - 10 dB(A); PAj (t) è il valore istantaneo della pressione sonora dell'evento iesimo ponderata A; µ Pa rappresenta la pressione sonora di riferiP0 20 mento; LAeq, TI è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A dell'iesimo evento sonoro. LAFmax è il livello massimo della pressione sonora in curva di ponderazione "A", con la costante di tempo "Fast", collegato all'evento. 1 ottobre - 31 gennaio; 1 febbraio - 31 maggio; 1 giugno - 30 settembre. La settimana di osservazione all'interno di ogni periodo, deve essere quella a maggior numero di movimenti, secondo i dati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, oppure rilevati dai sistemi di monitoraggio installati. La misura del rumore, durante ciascuna settimana di osservazione, dovrà essere effettuata di continuo nel tempo. 3. Il valore giornaliero del livello di valutazione del rumore aeroportuale (LVAj ) si determina mediante la relazione sotto indicata, considerando tutte le operazioni a terra e di sorvolo che si manifestano nell'arco della giornata compreso tra le ore 00:00 e le 24:00: 17 LVAd⁄10 7 LVAn⁄10 + 2410 dB(A) LVAj = 10 log 24 10 [ ] dove LVAd e LVAn rappresentano rispettivamente il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (06.00 - 23.00) e notturno (23.00 - 06.00). 4. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo diurno (LVAd ) è determinato dalla seguente relazione: N 1 d SELi LVAd = 10 log T ∑10 ⁄10 dB(A) d J=1 [ ] in cui Td = 61.200 s è la durata del periodo diurno, Nd è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto periodo, SELi è il livello dell'iesimo evento sonoro associato al singolo movimento. 5. Il livello di valutazione del rumore aeroportuale nel periodo notturno (LVAn) è determinato mediante la seguente relazione: 1 Nn SELk ⁄10 + 10 dB(A) LVAn = 10 log Tn ∑10 k=1 [ ( ) ] in cui Tn = 25.200 s è la durata del periodo notturno, Nn è il numero totale dei movimenti degli aeromobili in detto periodo, SELi è il livello sonoro dell'iesimo evento associato al singolo movimento. 94 6. Il livello dell'iesimo evento sonoro associato al singolo movimento di aeromobili SELi è determinato secondo la seguente relazione: ALLEGATO B STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA PER LA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL'INTORNO AEROPORTUALE 1. Il sistema di misura Il sistema di misura del rumore aeroportuale va distinto in: a) sistema assistito; b) sistema non assistito. Il sistema assistito è specifico per misure effettuate con strumentazione mobile in cui può essere utilizzato un fonometro o integratore di classe 1 con caratteristiche previste dalla norme CEI 29-1 e CEI 29-10. Il fonometro deve essere in grado di misurare almeno il SEL e di poter memorizzare in forma numerica, su registratore di livello grafico o elaboratore elettronico, il LAF (Livello di pressione sonora ponderata "A" in costante di tempo Fast) dei movimenti aerei. Il sistema di misura assistito deve essere in grado di mantenere le specifiche CEI 29-10 anche nelle condizioni climatiche più avverse. Il sistema non assistito è specifico per misure fisse di monitoraggio. Esso deve essere del tipo ad analizzatore di livelli, dotato di microfono per esterni con sistema di autotaratura. Deve avere la possibilità di individuare automaticamente i profili dei sorvoli, nonché attribuire ad ognuno di questi il valore di SEL corrispondente. 2. Individuazione degli eventi per i sistemi assistiti Nei sistemi assistiti è l'operatore che inizia la registrazione grafica o numerica al verificarsi dell'evento da misurare ovvero può ricavare gli eventi a posteriori da una registrazione grafica o numerica continua, potendo usare anche l'intermediazione di un registratore magnetico digitale dalle caratteristiche elettriche non inferiori a quelle indicate dalle norme CEI 29-1 e CEI 29-10 e successive modifiche, per quanto attiene la risposta in frequenza, stabilità e dinamica. 3. Individuazione degli eventi per i sistemi non assistiti Nei sistemi non assistiti, la procedura di rilevamento deve consentire la discriminazione degli eventi sonori pro- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 31/10/97 dotti dagli aeromobili civili da quelli di altra origine. A tale scopo può essere adottato il criterio di definire una soglia per il livello sonoro LAF che deve essere superata da quest'ultimo per un periodo di tempo non inferiore ad una durata minima. Il valore di soglia deve essere il più basso possibile e comunque non inferiore ai limiti previsti dalla zonizzazione comunale. La durata minima di superamento della soglia stessa, è determinata sperimentalmente al fine di ottimizzare la discriminazione degli eventi sonori prodotti dagli aeromobili. Il livello sonoro LAF deve essere rilevato mediante catena fonometrica rispondente alle specifiche di precisione della classe 1 indicate nella norma CEI 29-10, e successive modifiche. misura. 4. Determinazione del SEL e dei parametri correlati 1. I sistemi di rilevamento non assistiti devono essere in grado di determinare: 1) il livello dell'evento sonoro SEL; 2) l'intervallo di tempo in cui è stata superata la soglia prefissata; 3) il tempo in cui si verifica; 4) rappresentazione grafica del LAF. Nei sistemi assistiti 6 l'operatore che determina l'arco di tempo all'interno del quale, al verificarsi di un sorvolo, viene misurato il SEL. 10. Utilizzo di modelli previsionali Per la definizione delle procedure antirumore e della caratterizzazione acustica degli intorno aeroportuali possono essere utilizzati modelli previsionali. I risultati dell'applicazione di tali modelli debbono fornire valori del descrittore del rumore aeroportuale LVA di cui all'allegato A. 9. Verifica di conformità e taratura L'intera catena fonometrica del sistema non assistito, nonché la strumentazione del sistema assistito, incluso il calibratore di livello sonoro, devono essere sottoposti a verifica di conformità alle specifiche della classe 1 indicate dalle norme CEI 29-1, 29-10 e 29-14, e successive modificazioni e/o integrazioni, ogni due anni e dopo ogni intervento di riparazione, a cura di un centro autorizzato. In caso di scostamenti dalle tolleranze previste, la strumentazione deve essere sottoposta a taratura di cui deve essere rilasciata certificazione documentativa. 5. Posizione del microfono Sia per i sistemi assistiti che non assistiti, il microfono deve essere posizionato in modo che la linea di vista tra il microfono e tutte le possibili rotte di sorvolo non sia interrotta da alcun ostacolo solido. Il microfono dovrà essere posizionato su di una superficie solida acusticamente riflettente, ad una altezza non inferiore ai 3 m dal piano di campagna nel caso di superfici libere ovvero del piano di appoggio di un edificio. La distanza del microfono da eventuali superfici riflettenti verticali deve essere almeno pari alla loro altezza riferita al microfono stesso. 6. Caratteristiche del microfono Nei sistemi di misura assistiti, deve essere usato un microfono con caratteristiche di precisione indicate al precedente comma 1 e dotato di schermo antivento. Nei sistemi di misura non assistiti, i microfoni della catena fonometrica devono essere in grado di mantenere le specifiche di precisione indicate al comma 1 nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Il microfono deve essere inoltre protetto da schermo antivento e protezione antivolatili. 7. Condizioni meteorologiche Nel rapporto di misura dovranno essere specificate le condizioni meteorologiche presenti durante i rilievi fonometrici ed i valori misurati di temperatura, pressione, umidità e velocità del vento. 8. Verifica di stabilità e calibrazione Nei sistemi non assistiti, la stablità dell'intera catena fonometrica (dal microfono al dispositivo di acquisizione e lettura dati) deve essere verificata almeno ogni 24 ore mediante una sorgente sonora di livello noto. Si deve procedere, inoltre, alla calibrazione mediante sorgente campione conforme almeno alla classe 1 della norma CEI 29-14 ogni volta che sia stato eseguito un intervento tecnico sulla catena stessa. Quanto detto è valido anche per i sistemi assistiti con la differenza che la calibrazione va effettuata prima e dopo ogni campagna di 95 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 4 novembre 1997, n. 413 LEGGE Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene (G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dal 1° luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità. 3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze. 96 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno. 5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale. 6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata. Art. 2 1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili. Art. 3 1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L. 413/97 ficazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina. 3. Entro il 1° luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema. 5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti. 6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti. Art. 5 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 97 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 8 novembre 1997, n. 389 DECRETO LEGISLATIVO Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio (G.U. n. 261 del 8 novembre 1997) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994; Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; Vista la nota della Commissione dell'U.E. del 29 settembre 1997, n. 6465, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sul decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del trattato dell'U.E; Ritenuto, pertanto, di adottare le opportune disposizioni integrative e correttive, anche al fine di chiarire i problemi operativi e interpretativi emersi in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sui rifiuti; 98 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 ottobre 1997 e del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Gestione dei rifiuti 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "in esso contenute, che" sono sostituite dalle parole: "in esso contenute che". 2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "stabilire procedure semplificate ed" sono sostituite dalle parole: "stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed". 3. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.". decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli". 4. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti numeri: "2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.". 10. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti pericolosi" sono inserite le parole: "di cui all'allegato G". 5. All'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppresso il numero 6). 6. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base degli allegati G, H ed I". Tali allegati sono riportati sub 2, 3 e 4 al presente decreto. 7. All'articolo 8, comma 1, lettera c), del 8. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa la lettera d). 9. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppressi i commi 2, 3 e 4. 11. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "alla regione" sono sostituite dalle parole: "alla provincia". 12. All'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la comunicazione deve essere effettuata alla regione". 13. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) e g)". 14. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti" sono sostituite dalle parole: "dei rifiuti oggetto delle predette attività". 15. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Sono esonerati da tale obbligo" sono inserite le seguenti parole: "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindici milioni e". 16. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "con cadenza almeno settimanale". 17. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo sca- 99 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 rico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti". 18. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, primo periodo, sono soppresse le parole: "che hanno la detenzione dei rifiuti". 19. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo periodo, dopo le parole: "I registri" sono inserite le parole: "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti". 20. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima". 21. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.". 22. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti" sono aggiunte, in fine, le parole: "che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri". 100 23. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'am- biente" sono sostituite dalle parole: "garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente". 24. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "ed al Ministro della sanità" sono sostituite dalle parole: "al Ministro della sanità e al presidente della regione". 25. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "Durante il trasporto" sono inserite le parole: "effettuato da enti o imprese". 26. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria". Art. 2. Bonifiche 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.". 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni". 3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata" è sostituita con le seguenti parole: "entro 48 ore,". 4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico - sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11". 5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione". 6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma: "13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati". 7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica". Art. 3 Competenze e piani di gestione 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera: "p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire". 4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera n) è aggiunta, in fine, la seguente: "n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare". 5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.". 6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "attività di gestione" sono inserite le parole: "di intermediazione e di commercio". 7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c) ed e)". 8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: 101 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle". 9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17". 10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo". 11. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.". 12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalità stabiliti," sono inserite le parole: "e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo". 13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio". 14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano," è sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale adottata". Art. 4 Osservatorio e procedure amministrative 1. All'articolo 26, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed alla Conferenza Stato-regioni;". 102 "d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.". 4. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio" sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica". 5. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e della sanità" sono inserite le parole: "e del tesoro". 6. Il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente comma: " 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).". 7. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'articolo 16 sul" sono sostituite dalle parole: "all'articolo 16, nel caso di". 8. All'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "nonché" sono inserite le parole: "dal 1 gennaio 1998,". 9. All'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche". 10. All'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "è garantito dal comune" sono inserite le parole: "o dal consorzio di comuni". 2. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle parole: "da nove membri". 11. All'articolo 30, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "di inizio di attività del comune" sono inserite le parole: "o del consorzio di comuni". 3. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 12. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "individuati ai sensi" sono sostituite dalle paro- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 le: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi". 13. All'articolo 30, comma 16, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "da una relazione" sono sostituite dalle parole: "da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale". 14. All'articolo 30, comma 16, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per il trasporto dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare". 15. All'articolo 30, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.". 16. All'articolo 30, dopo il comma 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente comma: "16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.". 17. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE". 18. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.". 19. All'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "rifiuti individuati" sono inserite le parole: "dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi". 20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.". Art. 5 Gestione degli imballaggi 1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" è sostituita con la data: "31 dicembre 1994". 2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati". 3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori". 4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche do- 103 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 mestici, nonché". 5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalità stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle determinazioni adottate". 104 slativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26". 11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "comma 5," sono sostituite dalle parole: "comma 4,". 6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformità alla normativa comunitaria". 12. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49". 7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997". 13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa". 8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" è sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari". 15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,". 9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g). 2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate". 16. L'allegato "E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dall'allegato "1" al presente decreto. 10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legi- 14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: "riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico". 17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la". 18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono". Art. 6 Gestione di particolari categorie di rifiuti 1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.". 2. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni". 3. All'articolo 45, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi". 4. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la rubrica: "Veicoli a motore" è sostituita dalla seguente: "Veicoli a motore e rimorchi". 5. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio". 6. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "veicolo a motore" sono inserite le parole: "o di un rimorchio". 7. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "predetto veicolo" sono inserite le parole: "o rimorchio". 8. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "i veicoli a motore" sono inserite le parole: "o rimorchi". 9. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione". 10. All'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "al proprietario del veicolo" sono inserite le parole: "o del rimorchio". 11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi: " 6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione". 13. All'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;". 105 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 Art. 7 Sanzioni e norme finali 1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,". 2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2". 3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila". 4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: " 1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni". 5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,". 6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi". 7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "effettuano attività di gestione" sono soppresse le parole: "i propri". 8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati". 9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, è inserito il seguente: " 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6quater, e 47, comma 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.". 106 10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo: " 51-bis. - Bonifica dei siti. - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.". 11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto". 12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila". 13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato". 14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente: " 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.". 15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi". 16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5". 17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi". 18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente articolo: " 55-bis. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni". 19. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: " f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.". 20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: " 2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso". 21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali". 22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.". 23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto". 24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: " 6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di 107 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi.". 25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma: " 7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse". Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 5, comma 16) ALLEGATO "E" (previsto dall'art. 37, comma 1) OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO entro 5 anni 108 Minimi Massimi a) Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il 50% 65% b) Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il 25% 45% c) Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il 15% 25% ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 1, comma 6) Allegato "G" CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTl (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO, DI SOLIDO O DI FANGO) Allegato G-1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in: 1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche 2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari 3. Prodotti per la protezione del legno 4. Biocidi e prodotti fitosanitari 5. Residui di prodotti utilizzati come solventi 6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri 8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.) 9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 10.Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.) 11.Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.) 12.Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici 13.Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 14.Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) 15.Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 16.Prodotti di laboratori fotografici 17.Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati 18.Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate. Allegato G-2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in: 19.Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale 20.Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 21.Sostanze inorgarniche senza metalli né composti metallici 22.Scorie e/o ceneri 23.Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio (*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell’allegato G sono fatte intenzionalmente. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 24.Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 25.Polveri metalliche 26.Materiali catalitici usati 27.Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici 28.Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 29.Fanghi provenienti dal lavaggio di gas 30.Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua 31.Residui da decarbonazione 32.Residui di colonne scambiatrici di ioni 33.Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura 34.Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 35.Materiale contaminato 36.Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H 37.Accumulatori e pile elettriche 38.Oli vegetali 39.Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I 40.Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 ALLEGATO 3 (previsto dall'art. 1, comma 6) C44 C45 C46 C47 ALLEGATO "H" COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*) Rifiuti aventi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 come costituenti: Berillio, composti del berillio Composti del vanadio Composti del cromo esavalente Composti del cobalto Composti del nickel Composti del rame Composti dello zinco Arsenico, composti dell'arsenico Selenio, composti del selenio Composti dell'argento Cadmio, composti del cadmio Composti dello stagno Antimonio, composti dell'antimonio Tellurio, composti del tellurio Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario Mercurio, composti del mercurio Tallio, composti del tallio Piombo, composti del piombo Solfuri inorganici Composti inorganici del fluoro, escluso il (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente. C48 C49 C50 C51 fluoruro di calcio Cianuri inorganici I seguenti metalli alcalini o alcalinoterrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata Soluzioni acide o acidi sotto forma solida Soluzioni basiche o basi sotto forma solida Amianto (polvere e fibre) Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali Metallocarbonili Perossidi Clorati Perclorati Azoturi PCB e/o PCT Composti farmaceutici o veterinari Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.) Sostanze infettive Oli di creosoto Isocianati, tiocianati Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) Fenoli, composti fenolati Solventi alogenati Solventi organici, esclusi i solventi alogenati Composti organoalogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici Ammine alifatiche Ammine aromatiche Eteri Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato Composti organici dello zolfo Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato ALLEGATO 4 (previsto dall'art. 1, comma 6) ALLEGATO "I" CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilita è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e 109 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.Lgs. 389/97 infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. Note. 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 110 2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supple- mentari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione. Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 14 novembre 1997 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; Art. 2 Valori limite di emissione Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997; 2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. Considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; DECRETA: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Art. 3 Valori limite assoluti di immissione 1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto. 2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 otto- 111 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.C.M. 14/11/97 bre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata. Art. 4 Valori limite differenziali di immissione 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Art. 5 Infrastrutture dei trasporti 112 1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Art. 6 Valori di attenzione 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L ) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. 3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. Art. 7 Valori di qualità 1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.C.M. 14/11/97 Art. 8 Norme transitorie bilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. 1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 1991. 2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo. 3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle sta- Art. 9 Abrogazioni 1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Art. 10 Entrata in vigore Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione. ALLEGATO TABELLA A classificazione del territorio comunale (art. 1) CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 113 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.P.C.M. 14/11/97 TABELLA.B valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2) classi di destinazione d'uso del territorio I II III IV V VI aree aree aree aree aree aree tempi di riferimento particolarmente protette prevalentemente residenziali di tipo misto di intensa attività umana prevalentemente industriali esclusivamente industriali diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 45 50 55 60 65 65 35 40 45 50 55 65 TABELLA C valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3) classi di destinazione d'uso del territorio I II III IV V VI aree aree aree aree aree aree tempi di riferimento particolarmente protette prevalentemente residenziali di tipo misto di intensa attività umana prevalentemente industriali esclusivamente industriali diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 50 55 60 65 70 70 40 45 50 55 60 70 TABELLA D valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7) classi di destinazione d'uso del territorio I II III IV V VI 114 aree aree aree aree aree aree particolarmente protette prevalentemente residenziali di tipo misto di intensa attività umana prevalentemente industriali esclusivamente industriali tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 47 52 57 62 67 70 37 42 47 52 57 70 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 21 novembre 1997 DECRETO MINISTERIALE Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni (G. U. n. 278 del 28 novembre 1997) IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto in particolare l'art. 6, comma 6, lettera f) del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la fissazione delle modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali dell'impresa e per l'attribuzione del relativo punteggio utile per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, dello stesso decreto ministeriale; Considerato che, secondo quanto fissato dal richiamato decreto ministeriale, dette prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime: DECRETA Articolo unico Le prestazioni ambientali utili per la determi- nazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, sono quelle indicate nell'allegato al presente decreto e vengono rilevate attraverso gli specifici dati e le informazioni forniti dall'impresa con la domanda di agevolazioni. Nello stesso allegato vengono altresì indicati i criteri e le modalità per l'attribuzione alle prestazioni medesime del relativo punteggio. ALLEGATO Le prestazioni di cui al presente decreto attengono alle azioni che l'impresa intraprende, entro l'esercizio di regime dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva oggetto dell'iniziativa medesima. Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali, esse vengono individuate come segue: 1) adesione al sistema comunitario ecoaudit (regolamento n. 1836/93), e successive modifiche e integrazioni, o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001); o, in subordine ed in alternativa; 2) attuazione di un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto; 3) attuazione di un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per l'ambiente; 4) attuazione di un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto; 5) predisposizione di un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa. A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque a seconda del livello delle prestazioni medesime, secon- 115 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.M. 21/11/97 do i seguenti criteri: cinque punti vengono attribuiti all'adesione dell'impresa al sistema comunitario ecoaudit o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001); nel caso in cui l'impresa non intenda aderire vengono attribuiti zero punti; nel caso in cui l'attività svolta dall'impresa nell'unità produttiva non sia assoggettabile a dette certificazioni ambientali, viene attribuito un punto a condizione che le prestazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) siano tutte positive, zero punti qualora anche una sola di tali prestazioni sia negativa; nel caso in cui l'impresa non aderisca comunque ai sistemi di certificazione di cui sopra, viene attribuito un punto a ciascuna prestazione positiva di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) e zero punti a ciascuna prestazione negativa. Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione dell'inquinamento e dei consumi delle risorse naturali, esse vengono individuate come segue, con riferimento al valore della produzione: 1) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti speciali di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; 2) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; 3) riduzione di almeno il 10% del consumo di acqua di processo; 4) riduzione di almeno il 10% del consumo di energia di processo; 5) aumento di almeno il 10% della quota parte dell'energia totale di processo consumata relativa ad energia autoprodotta derivante da fonti rinnovabili. A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque a seconda del livello delle prestazioni medesime, secondo i seguenti criteri: viene attribuito un punto a ciascuna prestazione positiva (pari o superiore alle singole soglie prefissate) e zero punti a ciascuna prestazione negativa; un punto viene altresì attribuito a ciascuno dei casi in cui l'impresa non produca rifiuti speciali, non produca rifiuti pericolosi, non consumi acqua di processo, non consumi energia di processo, utilizzi esclusivamente energia da fonti rinnovabili; ai "nuovi impianti" vengono attribuiti quattro punti ovvero cinque punti qualora nell'esercizio di regime sia previsto che una parte dell'energia di processo consumata derivi da autoproduzione e da fonti rinnovabili. 116 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 COMUNICATO 6 ottobre 1997 Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Con decreto interministeriale 31 luglio 1997, si dispone presso il Ministero dell’ambiente, l’istituzione e la composizione dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all’art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 117 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 COMUNICATO 6 ottobre 1997 Costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Con decreto interministeriale 31 luglio 1997 è disposta la costituzione e composizione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 118 Atti della Regione Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 2 giugno 1997, n. 122-19675 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al Decreto Legislativo n. 22/97 (B.U. n. 25 del 25 giugno 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi DELIBERA: Per le considerazioni esposte in premessa: - di approvare le prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione del Decreto Leg.vo n. 22/97 in allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante della stessa. Tali indicazioni e disposizioni sostituiscono quanto previsto nelle circolari: 10/ECO/8825/ECO/89 6/ECO/90 10/ECO/90 - 21/ECO/90 24/ECO/90 - 26/ECO/90 14/ECO/91 (fatto salvo il punto D12) - 14/SAN-ECO/92 17/ECO/92 - 5/TAF/94 - D.C.R. 912-13944/94. ALLEGATO 1 Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione del decreto legislativo n. 22/97 A) Rifiuti urbani Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani effettuate direttamente dai Comuni e/o dalle Comunità Montane rientrano nella privativa pubblica e non sono soggette ad alcuna autorizzazione o iscrizione all'Albo Gestori di cui all'art. 30 D.Lgs di rifiuti urbani effettuate da consorzi, aziende speciali sono sottoposte a iscrizione all'Albo gestori ai sensi dell'art. 30 comma 10 Decreto Legislativo n. 22/97, tramite una comunicazione da parte del Com. 22/97. Le attività di raccolta e trasporto une di riferimento per i Comuni convenzionati o da parte del Comune sede legale del consorzio per quelli consorziati, che deve garantire le capacità tecniche e finanziarie dei Consorzio delle Aziende speciali. Poichè non è esplicitamente previsto un regime transitorio per permettere ai suddetti enti di adeguarsi alle nuove disposizioni si ritiene applicabile il regime transitorio dell'art. 57 comma 5 D.Lgs. 22/97. La conduzione delle stazioni di trasferimento e stazioni di conferimento di rifiuti urbani, essendo di competenza e di privativa pubblica, si ritiene che rientrino nelle operazioni di raccolta di cui all'art. 6 comma 1 punto e) Decreto Legislativo n. 22/97: infatti in tali "isole ecologiche" vengono rispettivamente effettuate le operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e il conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali attività sono svolte dai Comuni non necessitano di alcuna autorizzazione, mentre se sono svolte da consorzio aziende speciali è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori come già specificato. Come detto sopra il trasbordo di rifiuti effettuato tra mezzi di capacità diversa e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un termine temporale congruo. In linea di massima si ritiene che per l'effettuazione dell'intero ciclo possa essere definito congruo un termine di 72 ore. Tale permanenza è ammessa, alle condizioni succitate, per non più di una settimana, nel territorio delle Comunità Montane ove, a causa dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti e delle difficoltà di trasporto, le Comunità Montane stesse individuano tali operazioni di trasbordo in un preciso piano di raccolta dei rifiuti. Lo stazionamento, per motivi tecnici, di carichi completi di rifiuti assimilati sui mezzi di trasporto provenienti direttamente da aziende produttrici, presso centri di stoccaggio, senza che in essi si verifichino operazioni di trasbordo o altre manipolazioni, è ricompreso nelle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Tali trasporti devono essere accompagnati da formulari di identificazione redatti dal produttore del rifiuto con l'indicazione del vettore e dell'impianto di destinazione finale. La realizzazione e gestione delle aree attrezzate per la valorizzazione dei rifiuti non individuati dal D.M. 5/9/94, provenienti da raccolte differenziate sono soggette ad approvazione di progetto ed autorizzazione all'esercizio ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per la valorizzazione dei rifiuti individuati dal D.M. 5/9/94 sono soggette alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 D.Lgs. 22/97. 121 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 122-19675/97 Tuttavia, qualora il proponente lo ritenga opportuno, può richiedere anche per questi impianti l'approvazione di progetto e l'autorizzazione all'esercizio di cui agli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. I privati possono svolgere tali attività in regime di appalto, concessione da parte dell'ente pubblico titolare del servizio, o previo accordo di programma di cui all'art. 22 comma 11 D.Lgs 22/97. Per quanto concerne le modalità di raccolta, l'art. 21 comma 2 D.Lgs. 22/97 assegna ai Comuni, sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato, il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti tramite l'adozione di regolamenti che, tra l'altro, devono stabilire le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, nonchè stabilire le norme che garantiscono una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi. L'art. 24 D.Lgs. 22/97, inoltre, pone degli obiettivi di raccolta differenziata: al fine del raggiungimento di tali obiettivi e per una maggiore tutela ambientale si rende necessario per l'ente gestore del servizio potenziare le modalità della raccolta differenziata medesima, anche nel rispetto dell'art. 10 L.R. 59/95. Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al D.Lgs. 22/97 (vernici, inchiostri, adesivi/solventi/ prodotti fotochimici/pesticidi/tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, comprese le pile a bottone) provenienti da attività di cui all'art. 7 comma 2 D.Lgs. 22/97 ad esclusione dei rifiuti domestici. A.1 - Obblighi di raccolta differenziata ai fini del recupero L'ente gestore del servizio deve attivare le seguenti raccolte differenziate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97. In particolare: a) entro il 31/12/97 devono essere raccolti in modo differenziato i seguenti materiali, anche sulla base delle indicazioni del Piano Regionale e successive disposizioni tecniche: 1) carta e cartone; 2) vetro; 3) scarti di verde pubblico e privato; 4) rifiuti ingombranti. b) entro l' 1/5/98: 1. la frazione organica da utenze domestiche e da utenze selezionate qualora siano stati realizzati gli impianti di compostaggio previsti nel bacino o nel l'ambito territoriale ottimale; 2. gli oli minerali provenienti dal cambio olio degli autoveicoli effettuato in proprio dai privati cittadini. c) Considerato che è vietato (art. 43 comma 1 D.Lgs. 22/97) lo smaltimento in discarica degli imballaggi ad eccezione degli scarti provenienti da selezione, riciclo e recupero degli imballaggi e anche alla luce della costituzione dei nuovi consorzi dei singoli materiali di imballaggio e del CONAI, devono essere raccolti separatamente, entro l'1/5/98 (art. 39 D.Lgs. n. 22/97), i rifiuti da imballaggio primari selezionati dai rifiuti domestici. Nel caso in cui tale raccolta non venga attivata entro l’1/5/98 dal servizio pubblico, la stessa può essere organizzata dai produttori e dagli utilizzatori. 122 A.2 - Raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto ambientale È inoltre opportuno che l'ente gestore del servizio atti- vi raccolte differenziate di particolari rifiuti urbani, qui di seguito elencati, che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale e igienico sanitario, con eventuale deposito anche presso le stazioni di conferimento ed aree attrezzate: - contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"; - aghi e siringhe nelle aree pubbliche; - pile e batterie; - farmaci scaduti; Tali rifiuti devono essere stoccati in contenitori idonei ad evitare la dispersione nell'ambiente di eventuali effluenti. Le stazioni di conferimento, trasferimento e le aree attrezzate devono essere localizzate in zone non sottoposte a fasce di rispetto fluviale. I cittadini devono uniformarsi ai criteri di raccolta differenziata determinati dall'ente gestore del servizio. A.3 - Particolari categorie di rifiuti urbani RIFIUTI CIMITERIALI: l'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 ha classificato questa tipologia di rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli previsti alle lettere b), c) ed e) del medesimo comma 1 dell'art. 7, come rifiuti urbani. Tuttavia vista la particolarità dei rifiuti medesimi in attesa delle norme tecniche che lo Stato deve emanare ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. si ritiene opportuno, per quanto riguarda le modalità di smaltimento, il rispetto delle seguenti specificazioni tecniche: A - Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni: - confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali". - deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero; - smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa. B - Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni: - bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità; - deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto A; - invio al recupero tramite rottamazione. C - Carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio: - devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani. B) Conferenze ex art. 3 bis L. 441/87 Il D.Lgs. 22/97, mentre fa salve le autorizzazioni ex D.P.R. 915/82, per le domande in itinere non prevede disposizioni transitorie tra il nuovo regime autorizzativo ed il regime autorizzativo previsto dal D.P.R. 915/82. Si ritiene che in base ai principi della legge 241/90 in Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 122-19675/97 materia di procedimento amministrativo sia possibile approvare, ai sensi dell' art. 27 del D.Lgs. 22/97, impianti per i quali è già stata effettuata la conferenza ex art. 3 bis legge 441/87, ma per i quali non sia stato perfezionato l'atto amministrativo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. Tale approvazione dovrà tenere conto della nuova classificazione dei rifiuti. C) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione All'art. 6 comma 1 lett. m) vengono individuate le condizioni in base alle quali un produttore può depositare propri rifiuti presso il luogo di produzione, senza specifiche autorizzazioni, ma esclusivamente previa notizia alla Provincia per il deposito dei rifiuti pericolosi. In particolare: - il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non deve superare i 10 mc o in alternativa i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale; - il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non deve superare i 20 mc o in alternativa i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale Inoltre il D.Lgs. 22/97 non fa salve esplicitamente tutte le comunicazioni relative allo stoccaggio in azienda di rifiuti tossici e nocivi inviate alla Regione ai sensi dei decreti legge sul riutilizzo. Per evitare duplicazione di documenti ed appesantimento di procedure, si ritiene tuttavia di considerare valide, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera m), le comunicazioni suddette, che la Regione ha già inviato alle Province competenti. Quindi non sono tenuti a rinnovare la notizia alla Provincia i soggetti che hanno già inoltrato tali comunicazioni, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni dell'art. 6 comma 1 lett. m) e non siano cambiate le condizioni del deposito temporaneo. Si rammenta tuttavia che in base alla precedente legislazione la comunicazione era dovuta solo per lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, mentre attualmente è dovuta per il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi. Quindi i soggetti che effettuavano il deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti speciali ora pericolosi sono soggetti alla comunicazione suddetta. Si precisa inoltre che la notizia deve essere data alla Provincia prima dell'inizio attività. Nel caso in cui il deposito temporaneo non rispetti le condizioni di cui all'art. 6, comma 1 lettera m) tale deposito verrà considerato come stoccaggio e quindi soggetto all'autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. n. 22/97. Le attività di adeguamento volumetrico, comprese quelle di taglio, frantumazione ecc., effettuate sui rifiuti nel luogo di produzione degli stessi non rientrano nelle operazioni di smaltimento di cui all'all. B) al D. Lgs. 22/97. D) Cernita di rifiuti prodotti da terzi La cernita di rifiuti prodotti da terzi non è prevista esplicitamente nè nelle operazioni di recupero di cui all'Allegato C, né nelle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B, del D.Lgs. 22/97. Nella definizione dell'attìvità di raccolta è prevista la possibilità di cernita di rifiuti finalizzata al trasporto. Ritenuto che la suddetta cernita è da intendersi quella effettuata dal produttore di rifiuti, si ritiene che la cernita, effettuata su rifiuti di terzi debba essere ricompresa nel- l'operazione D 13 dell'Allegato B al D.Lgs. 22/97 "raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento" o nell'operazione R 13 dell'Allegato C al D.Lgs. 22/97 “messa in riserva dei rifiuti in attesa di una delle operazioni di recupero”. Nell'ambito delle attività di cernita sono ricomprese anche operazioni di adeguamento volumetrico (quali quelle di taglio, frantumazione, compattazione, ecc ... ). Le attività di recupero di rifiuti ai sensi dell' art. 33 D.Lgs. 22/97 e di smaltimento di rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97, compresa la cernita, possono essere svolte nello stesso impianto ed utilizzando le stesse strutture; in questo caso il gestore dell'impianto per lo svolgimento delle due attività può stoccare un quantitativo di rifiuti non superiore a quello fissato dalla Provincia competente. Le modalità di esercizio delle due attività devono garantire una netta separazione delle stesse anche in ordine ad un corretto assolvimento degli obblighi di compilazione dei registri di carico e scarico e catasto. Non sono soggette alla normativa dei rifiuti le attività di manutenzione sui beni di consumo necessarie a permetterne un prolungato uso. E) Valutazione impatto ambientale e approvazione di progetti Il D.P.C.M. 377/88 prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di eliminazione, mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra dei rifiuti tossici e nocivi. Poichè a seguito della nuova classificazione, la categoria dei rifiuti tossici e nocivi è stata sostituita dalla più ampia categoria dei rifiuti pericolosi individuati nell'Allegato D del D.Lgs. 22/97 e visto che le norme regolamentari tecniche, che disciplinano la gestione dei rifiuti, rimangono in vigore fino all'adozione delle nuove norme tecniche previste dal D.Lgs. 22/97, si ritiene di assoggettare alla V.I.A. Statale esclusivamente impianti di cui al D.P.C.M. 377/88 per rifiuti pericolosi, che in base alla D.I. 27.07.84 erano considerati tossici e nocivi. Si precisa inoltre che gli impianti di recupero, ancorchè di rifiuti pericolosi, non risultano soggetti alle procedure di V.I.A.. Fermo restando che l 'attività di recupero di rifiuti non individuati è soggetta ad approvazione di progetto ex art. 27 e autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, si ritiene che l'attività di recupero di rifiuti non individuati debba essere soggetta esclusivamente alla autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, nel caso in cui gli impianti dove si procede al recupero siano già esistenti e rispettino tutte le seguenti condizioni: a) non siano in origine finalizzati allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti; b) siano già stati autorizzati ai sensi della normativa prevista per la realizzazione di impianti industriali o siano già stati approvati ai sensi della normativa sui rifiuti; c) non sia necessario apportare loro variazioni strutturali per il recupero dei rifiuti di cui trattasi. Tali impianti dovranno comunque essere in possesso preventivamente delle necessarie autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 relativamente alla nuova attività di recupero. F) Obblighi dei gestori di impianti di terzi I gestori di impianti di terzi sono soggetti all'iscrizione 123 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 122-19675/97 all'Albo gestori che costituisce abilitazione soggettiva all'esercizio dell'attività. L'impianto da gestire deve essere in possesso dell'approvazione di progetto ex art. 27 ed autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, rilasciate al titolare dell'impianto. Il gestore di impianti di terzi deve rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ex art. 28 D.Lgs. 22/97 relative all'impianto che gestisce ed è responsabile della loro inosservanza. G) Rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie Sono rifiuti sanitari pericolosi quelli definiti dall'Allegato D del D.Lgs. 22/97 (codice CER 180103, 180202, 180204). Pur ritenendo opportuno dare notizia alla Provincia per il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, per tali rifiuti non si applicano le condizioni previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 6 (comma 1 lettera m) D.Lgs. 22/97 bensì le condizioni previste all'art. 45 comma 1 dello stesso decreto. Pertanto la durata massima del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi presso le strutture sanitarie è stabilita in 5 giorni, mentre può raggiungere i 30 giorni se il quantitativo stoccato non supera i 200 l. In mancanza di una normativa specifica che definisca quali strutture sono soggette alla disciplina sui rifiuti sanitari, essendo stata abrogata la L. 45/89, si ritiene di considerare produttrici di rifiuti sanitari le strutture quali gli ospedali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali e le residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate. Sono inoltre da considerare produttori di rifiuti sanitari gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari e le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida. Ai rifiuti prodotti dalle residenze assistenziali e dalle residenze protette non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari in quanto tali strutture sono da considerarsi domicili collettivi per soggetti autosufficienti e non, i quali, qualora necessitino di cure di carattere sanitario non risolvibili tramite l’intervento del medico di base, vengono presi in carico dal presidio ospedaliero. In ogni caso per evitare inconvenienti agli operatori è opportuno raccogliere gli aghi e altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal DM del 28/9/1990. In attesa del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 45, comma 4, tenuto conto delle norme transitorie che fanno salvo, il DM 25/5/89 ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti ed all'Allegato D del D.Lgs. 22/97, i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie sono classificati in: 1) rifiuti assimilati agli urbani; 2) rifiuti sanitari non pericolosi 3) rifiuti sanitari pericolosi; 4) rifiuti speciali pericolosi. Non sono inclusi in questa classificazione i rifiuti radioattivi e gli scarichi fognari in quanto disciplinati da altre normative. Classificazione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie: 124 G.1 - Rifiuti assimilati agli urbani Sono i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi, i rifiuti cartacei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali, i rifiuti prodotti al di fuori del circui- to sanitario denunciati con il codice CER 200301 (rifiuti urbani misti). Sono inoltre i rifiuti provenienti di attività di giardinaggio denunciati con il codice CER 200201 (rifiuti compostabili provenienti da giardini e parchi). G.2 - Rifiuti sanitari non pericolosi Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici. Tali rifiuti, denunciabili con il codice CER 180104 e, per gli oggetti da taglio, con il codice CER 180101, qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo, devono essere recuperati; nel caso in cui non sia possibile il recupero devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal DM del 25/5/89. Sono inoltre rifiuti sanitari non pericolosi le parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue (codice CER 180102). Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti (codice CER 180105) ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità. G.3) Rifiuti sanitari pericolosi Sono rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo. Sono costituiti da campioni di sangue e loro contenitori, rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti di attività diagnostica terapeutica e di ricerca, rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi (CER 180103). Sono altresì rifiuti sanitari pericolosi i rifiuti provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (CER 180202) e le sostanze chimiche di scarto prodotte da tali attività (CER 180204). Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, il decreto privilegia l'incenerimento mentre la sterilizzazione degli stessi, finalizzata allo smaltimento in discarica, è prevista in caso di carenza di impianti di incenerimento, previa intesa tra la Regione ed i Ministeri competenti. Alla luce di quanto esposto non è possibile realizzare nuovi impianti di sterilizzazione fino alla stipula della suddetta intesa. Gli impianti di sterilizzazione già in attività, con nulla osta regionale, possono continuare ad operare ai sensi delle disposizioni transitorie previste dall'art. 57 del D.Lgs. 22/97. G.4 - Rifiuti speciali pericolosi Appartengono a questa categoria i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico. Sono rifiuti speciali pericolosi i liquidi di sviluppo e fissaggio (CER appartenente alla "classe" 090000) e rifiuti liquidi di laboratorio che presentano caratteristiche di pericolosità (codice CER 070103, 070104, 070503, 070504, 070703, 070704). G.5 - Modalità di recupero I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti da imballaggio, i contenitori in plastica che non presentano condizioni di pericolosità ed i materiali provenienti da attività di giardinaggio possono essere destinati al recupero con le stesse modalità previste per gli urbani. I vetri destinati al recupero non devono essere conta- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 122-19675/97 minati da sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e non devono contenere quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici. Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondenti al codice CER 090107 possono essere conferiti ad impianti di recupero dell'argento. Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attività di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni). H) Recupero di rifiuti individuati e applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 203/88 In ordine a quanto stabilito nell'art. 33, comma 7, del D.Lgs. 22/97, si precisa che non sono soggette all'obbligo di domanda di autorizzazione ex art. 15 del D.P.R. 203/88, le variazioni quali-quantitative di emissioni prodotte da impianti che recuperano rifiuti individuati, solo nei casi nei quali non sia prevista l'installazione di nuovi impianti o, in generale, modifica delle strutture. La procedura di cui al citato art. 33. comma 7, non può inoltre essere applicata nei casi nei quali non siano ancora fissati nelle norme valori limite di emissione da rispettare; tali limiti, conseguentemente, devono essere prescritti in un provvedimento autorizzativo specifico da assumersi ai sensi del citato art. 15 del D.P.R. 203/88. 2) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali; 3) produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali di imprese con più di 3 dipendenti; 4) trasportatori a titolo professionale; 5) intermediari e commercianti che hanno la detenzione dei rifiuti; 6) gestori del servizio pubblico. Sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22/97 registrando l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, la data di carico e scarico e il mezzo di trasporto, il metodo di trattamento impiegato: 1) smaltitori; 2) recuperatori. Il registro, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del Registro, deve essere compilato settimanalmente e conservato per 5 anni. I soggetti di cui al n. 1) per produzioni fino a 1 t/a ed i soggetti di cui al n. 2) per produzioni fino a 5 t/a possono tenere i registri a mezzo di organizzazioni di categoria o loro società di servizi con annotazione a cadenza mensile. I) Autosmaltimento Fino all'emanazione delle norme tecniche ministeriali non è possibile intraprendere la procedura semplificata dell' autosmaltimento prevista dall'art. 32 D.Lgs. 22/97. L) Miscelazione Il divieto di cui all'art. 9 riguarda le attività di miscelazione che impediscono una corretta catalogazione ed identificazione dei rifiuti nonchè rendono più difficoltoso e a volte impossibile il loro successivo smaltimento e recupero. È prevista comunque la possibilità di deroga a tale divieto tramite autorizzazione ex art. 28 D.Lgs 22/97. La suddetta deroga può essere autorizzata nei casi in cui la miscelazione diventi funzionale al successivo smaltimento o recupero, nel senso di migliorare le caratteristiche dei rifiuti e far si che le stesse siano compatibili con le operazioni di cui sopra allo scopo di renderle più sicure. La miscelazione non può essere effettuata qualora sia finalizzata alla diluizione di sostanze contaminanti contenute nei rifiuti. Considerato che il D.Lgs. 22/97 fa salve le autorizzazioni ex D.P.R. 915/82, le suddette autorizzazioni al trattamento ed allo stoccaggio di rifiuti che prevedono implicitamente la possibilità di una loro miscelazione, costituiscono di fatto deroga al divieto di miscelazione di cui all'art 9 comma 2 D. Lgs. 22/97. M) Registri di carico e scarico Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 22/97 sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico registrando solo la quantità e qualità dei rifiuti: 1) produttori di rifiuti pericolosi; 125 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 14 luglio 1997, n. 201-21036 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE L.R. n. 59/95. Criteri e modalità per la concessione e la revoca dei contributi ad Associazioni di volontariato ed alle Cooperative per il recupero dei rifiuti. Modalità di presentazione delle domande e dei progetti (B.U. n. 34 del 27 agosto 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi DELIBERA: 126 - di individuare, come soggetti beneficiari per il 1997, tra le Cooperative, quelle sociali di cui alla L.R. n. 18/94; - di individuare, come progetti ammissibili al contributo, quelli che abbiano delle caratteristiche di implementazione rispetto alle attività già presenti sul territorio e che siano in stretto raccordo con la progettazione territoriale dei soggetti pubblici operanti sul territorio; - di approvare i criteri, le modalità per la concessione e la revoca dei contributi per la realizzazione dei progetti relativi al recupero, contenuti nell'allegato 1 "Criteri di ammissibilità e di esame delle domande" e nell'Allegato 2 "Criteri e modalità per la realizzazione dei progetti relativi al recupero dei rifiuti" costituenti parte integrante della presente deliberazione; - di approvare il modello di domanda di contributo contenuto nell'Allegato 3 costituente parte integrante della presente deliberazione; - di individuare, come oggetto del contributo i rifiuti contenuti nell'Allegato 4 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - di definire nel 10 ottobre 1997 la data ultima per la presentazione delle domande; - di accantonare la somma di L. 300.000.000 sul capitolo 15746/97 (Acc. 285357) e L. 1.000.000.000 sul capitolo 27035/97 (Acc. 285358); - di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari e l'impegno della spesa sul cap. 15746/97 (300 milioni) e sul cap. 27035/97 (1.000.000.000). (omissis) ALLEGATO 1 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI ESAME DELLE DOMANDE 1 Soggetti beneficiari Possono accedere ai contributi previsti dall'art. 25 della Legge Regionale 59/95: * le Cooperative sociali di cui alla L. R. 18/94 * le Associazioni di volontariato, di cui alla L.R. N. 38/94 che hanno sede legale ed operativa nella Regione Piemonte 2 Domanda La domanda di contributo a firma del legale rappresentante deve essere inoltrata in carta legale sulla base del modello di cui all'allegato 3 della presente deliberazione, alla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente - Settore Rifiuti - Via Principe Amedeo 17 - Torino, entro il 10 ottobre 1997. In tale domanda dovrà essere evidenziato il costo totale degli interventi ed eventuali quote di contributo o altri finanziamenti già concessi; dovranno essere inoltre riportate le priorità di spesa e le priorità di contributo che i soggetti beneficiari intendono evidenziare. Per i progetti pluriennali dovrà esser evidenziata la quota per l'anno 1997. 3 Documentazione da allegare alla domanda - Descrizione dettagliata del progetto, di cui all'Allegato 2 della presente deliberazione, del recupero dei rifiuti, contenente tipo di riutilizzo, modalità Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 201-21036/97 - - - - e tempi di attuazione, spese di investimento, spese di gestione e area di intervento. Documentazione comprovante accordi con Comuni, Consorzi, Aziende per l'effettuazione del recupero nell'ambito del sistema integrato dei rifiuti assimilati agli urbani. Copia della delibera del C.D.A. o organo equipollente dei soggetti interessati contenente: * approvazione dei progetti degli interventi e dei costi; * impegno a provvedere alle spese per gli interventi relativi alla quota non coperta da contributo; * impegno a rispettare i tempi di attuazione previsti per gli interventi. Copia di eventuali autorizzazioni, parere, nulla-osta già rilasciati per la realizzazione e la gestione degli interventi. Quadro economico complessivo delle spese suddiviso in spese di investimento e spese di gestione. Individuazione per ogni intervento dei tempi delle modalità di attuazione. Inoltre: 3.1. per le Cooperative sociali di cui alla L.R. 18/94: a) copia autenticata ai sensi di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda; b) iscrizione all'Albo Regionale istituito con Legge Regionale 18/94; c) delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentarle la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del C.D.A. e da quello del Collegio Sindacale) 3.2. per le Associazioni di volontariato di cui alla L.R. 38/94: a) copia del decreto del Presidente della Giunta Regionale di iscrizione al "Registro delle organizzazioni volontariato"; b) delibera dell'organo direttivo che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del C.D.A. e da quello del Collegio Sindacale); c) delibera dell'organo direttivo che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo (controfirmata dal Presidente del C.D.A. e da quello del Collegio Sindacale). ALLEGATO 2 CRITERI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL RECUPERO DEI RIFIUTI I criteri tecnici per la redazione dei progetti e la concessione dei contributi sono i seguenti: A) Ambiti di intervento Verranno concessi contributi per interventi progettuali che riguardano: * la gestione operativa della raccolta dei rifiuti destinati al recupero, loro trattamento e riutilizzo, limitatamente alle frazioni derivanti dai rifiuti al punto C) del presente allegato. Per gestione operativa si intendono le operazioni di conferimento, raccolta, trasporto, stoccaggio, nonchè le attività di trattamento, valoriz- zazione e riutilizzo dei rifiuti destinati al recupero, così come individuate dal D.M. 5 settembre 1994; * l'investimento in attrezzature, sia per i conferimenti e la raccolta, che per la costruzione di strutture come centri di trattamento, volti alla riduzione, riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti destinati al recupero di cui al punto C) del presente allegato. Tali interventi devono avere delle caratteristiche di implementazione rispetto alle attività già presenti sul territorio e devono esser in stretto raccordo con la progettazione territoriale dei soggetti pubblici operanti sul territorio. B) Priorità degli interventi Per la concessione dei contributi verranno prioritariamente presi in considerazione i progetti che prevedevano, oltre alla fase di conferimento e raccolta dei materiali di cui punto C), anche la realizzazione e/o gestione di centri di trattamento dei rifiuti destinati al recupero, con particolare attenzione agli ingombranti; Tali progetti possono prevedere interventi ed investimenti anche pluriennali. C) Materiali oggetto della raccolta e del recupero Saranno ammessi a contributo quei progetti che prevedono la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero dei rifiuti di cui al D.M. 5 settembre 1994, punti 1, 2, 3.3, 4, 6, 7, 10, 20.1, elencati nell'Allegato 4 della presente deliberazione, ed i rifiuti ingombranti di natura legnosa provenienti dalle abitazioni civili e/o dalle utenze commerciali, artigianali e di servizio. D) Criteri per la redazione dei progetti I progetti sono predisposti in base ai criteri elencati al punto 3 dell'Allegato 1 della presente deliberazione, ed in accordo con gli obiettivi di programmazione regionale previsti per il recupero dei rifiuti contenuti nell'Allegato 1 della D.G.R. 88-20763 del 7.7. 1997. E) Ambiti territoriali e raccordo con enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti Gli ambiti territoriali di riferimento possono essere di dimensione comunale o sovracomunale: verranno ammessi al finanziamento i progetti che sono costruiti in accordo con i soggetti pubblici responsabili della gestione dei rifiuti (comuni, aziende municipalizzate e/o speciali, consorzi di smaltimento) e che prevedono interventi inseriti nelle iniziative di recupero o nei progetti territoriali degli enti succitati. F) Limite del contributo Il tetto massimo del finanziamento concedibile è fissato sino all'80% delle spese sostenute per l'investimento e sino all'80% delle spese sostenute per la gestione, in funzione delle priorità come definite al punto B) del presente allegato. Il contributo sarà erogato, nella misura del 60%, successivamente alla esecutività della deliberazione regionale di individuazione dei soggetti beneficiari, dietro presentazione, da parte del rappresentante legale dei soggetti beneficiari, della seguente documentazione: 1. Relazione che attesti l'avvio dell'attività, con data di inizio della stessa; 2. Documento che comprovi l'accordo con l'Ente o gli Enti pubblici responsabili della gestione dei rifiuti; 3. Dichiarazione assoluta dell'Atto di Notorietà, dove si dichiara di non usufruire di altri contributi; Il restante 40%, sarà erogato a saldo, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, allegando le fatture in originale o autenticate a norma di legge, nonchè dietro presentazione 127 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 201-21036/97 di una relazione tecnica riportante i risultati del progetto. I contributi concessi non sono cumulabili con gli altri contributi regionale, statale e/o di altre pubbliche amministrazioni per i medesimi investimenti. I contributi si intendono comprensivi di I.V.A. Si escludono le acquisizioni effettuate mediante contratti di locazione finanziaria. G) Revoca del contributo Se il progetto non viene avviato entro 2 anni dalla data di approvazione della delibera regionale di individuazione dei soggetti beneficiari si provvederà alla revoca del contributo. H) Commissione esaminatrice L'istruttoria della domanda di contributo sarà effettuata da un gruppo di lavoro costituito da funzionari della Regione Piemonte e funzionari dell'Arpa Piemonte, individuati dall'Assessore regionale all'Ambiente. ALLEGATO 3 MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 59/95, DA PRESENTARSI IN CARTA LEGALE Alla Regione Piemonte Assessorato Ambiente Via Principe Amedeo 10123 Torino TO Oggetto: Domanda di contributo ai sensi dell'Art. 25, L.R. 59/95. Il Sottoscritto........................residente a........................... Comune...............................Provincia..............Cap......... via......................................n...........legale rappresentante del.......................................(Cooperativa/Associazione di volontariato) avente sede legale in.................................... Comune........................Provincia.................Cap............. Via.................................n........Partita IVA n...................... Codice Fiscale......................................esercente l'attività di...................................................................su specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del................................................................................... richiede, ai sensi dell'Art. 25 della Legge Regionale 59/95, per l'anno 1997, un contributo, per spese di investimento, di L........................(in lettere L....................................) e/o un contributo, per spese di gestione, di L...................) (in lettere L...............................................) per un totale di contributo richiesto di L.................................... relativo all'attuazione del Progetto:............................................... di cui allega relazione dettagliata. Si dichiara che, per tal progetto, non è stato richiesto né erogato altro contributo regionale, statale o di altra pubblica amministrazione. 128 Il contributo potrà essere versato su c/c bancario n................................ Istituto Bancario............................ intestato a..................................sede di........................... Agenzia n.......................... Codice CAB........................... Codice ABI................. oppure su c/c postale n................. intestato a........................................................................ Si allegano i documenti previsti all'Allegato 1 della D.G.R......... Allegati 1) ................................................................................ 2) ................................................................................ 3) ................................................................................ ecc ................................................................................ Il legale rappresentante (Firma Autenticata) ALLEGATO 4 Elenco dei rifiuti destinati al recupero, oggetto del contributo, di cui al punto C) dell'Allegato 2 della presente deliberazione. 1) Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 - Allegato 3 Norme tecniche generali per il riutilizzo di rifiuti destinati al recupero derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo. * 1 Carta e cartone * 2 Vetro integro o in rottami * 3 Metalli ferrosi * 4 Metalli non ferrosi * 6 Resine artificiali e sintetiche * 7 Residui di fibre, filati e tessuti * 10 Scarti e trucioli di legno non trattato 2) Rifiuti Ingombranti di natura legnosa 3) Rifiuti ingombranti di natura ferrosa Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 29 luglio 1997, n. 41 LEGGE REGIONALE Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) (B.U. n. 31 del 6 agosto 1997) Art. 1 1. L'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", come in ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, è sostituito dal seguente: "Art. 17. Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale. 1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti. 2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica. 3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7. 4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale; b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge; c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge; d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a); e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7; f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche: produttive, direzionali, turisticoricettive, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente. 5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale. 6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla cui indizione provvede la 129 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L.R. 41/97 Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento. 130 7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale. 8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio; b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo; d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge; e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi; g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 L.R. 41/97 dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n.109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. 9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico. Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore". Art. 3 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 77 della L.R. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della L.R. 70/1991, è sostituita dalla seguente: "c) revisioni e varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 17, degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonché degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti". 10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni". Art. 2 1. Il sesto comma dell'articolo 40 della L.R. 56/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della L.R. 70/1991, è sostituito dal seguente: "Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano 131 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 30 luglio 1997, n. 436-11546 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE Piano regionale di gestione dei rifiuti (Suppl. al B.U. n. 38 del 29 settembre 1997) (omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" che all'articolo 3 prevede la predisposizione da parte della Regione del Piano di gestione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; Considerato che con D.C.R. n. 8327331 del 24 maggio 1988 la Regione ha approvato il Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto Piano in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente; Ritenuto che il Piano dovrà essere adeguato periodicamente sulla base dell'evoluzione della programmazione provinciale e del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata indicati dal Piano stesso prevedendo altresì una verifica entro 12 mesi anche alla luce dell'integrazione tra la programmazione regionale e quella provinciale; Ritenuto opportuno di prevedere che tale verifica sarà estesa anche all'armonizzazione della l.r. 59/1995 al d.lgs. 22/1997 e successivi decreti attuativi. Considerato che potrà essere necessario adeguare i criteri del presente Piano alle norme tecniche che verranno emanate da parte del Governo. 132 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255-14078 del 18 novembre 1996 con la quale viene approvato il nuovo progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti e preso atto delle motivazioni in essa addotte; Sentita la competente Commissione consiliare, DELIBERA: - di approvare ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 59/1995 il Piano regionale di gestione dei rifiuti allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante. Tale Piano dovrà essere opportunamente aggiornato a seguito della evoluzione della programmazione provinciale e della emanazione dei decreti attuativi di cui al d.lgs. 22/1997; - di dare mandato alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, di effettuare gli adeguamenti ai criteri contenuti nel Piano suddetto sulla base delle norme tecniche che verranno emanate da parte del Governo. (omissis) La Deliberazione in oggetto è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 38 del 24 settembre 1997 (Ndr) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 INDICE Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 SEZIONE 1. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 0. Articolazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 1. 1.4.2.4 Aspetti produttivi, di recupero e organizzativi dei rifiuti solidi urbani, assimilati derivanti da commercio, artigianato, agricoltura e servizi e dei fanghi urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 La produzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 I flussi di produzione dei rifiuti solidi urbani al netto dei recuperi . . . . . . . . . . . . .38 I rifiuti assimilati agli urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 I rifiuti prodotti negli impianti di depurazione delle acque urbane . . . . . . . . . . . .43 Riepilogo dei dati produttivi sui rifiuti solidi, degli assimilati e dei fanghi urbani . .46 La qualità dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 L'analisi merceologica dei rifiuti solidi urbani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 I fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane . . . . . . . . . . . . . . .49 Recupero e raccolta differenziata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Stima dei quantitativi di materiali derivanti dalla raccolta differenziata nel 1995 . .51 Carta e cartone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Vetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Pile e farmaci scaduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Contenitori in alluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Contenitori in plastica per liquidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Ingombranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Frazione verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 La situazione attuale dell’organizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e costi dell'organizzazione dei servizi dei RSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 La struttura dei costi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 I costi di spazzamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Il costo di raccolta e trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 I costi di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 L'organizzazione della raccolta differenziata e analisi dei costi La situazione attuale degli impianti di smaltimento e delle strutture a servizio della progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Impianti di smaltimento attualmente in funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Lo stato di attuazione della progettazione territoriale di raccolta differenziata per gli interventi programmati e attivati attraverso finanziamenti regionali e del Ministero dell'Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Impianti di smaltimento e strutture di servizio alla raccolta differenziata di cui sono previsti i finanziamenti nell'ambito del PTTA 94-96 e del Regolamento CEE 2081/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Riepilogo della situazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 Gli obiettivi qualitativi e quantitativi del piano regionale . . . . . . . . . . . . . . .83 Attuazione del piano rifiuti 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 La situazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 I fattori limitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Le linee di sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Principi generali del piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Il sistema integrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Criteri tecnici, obblighi e divieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.4. 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.2.3 133 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.6 Principi impiantistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Principi organizzativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Riduzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Progettazione, produzione di beni e servizi a basso impatto ambientale . . . . . . . . .93 Interventi sulla riduzione e sul recupero degli imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Interventi diretti ai cittadini/consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Strumenti normativi e finanziari per la riduzione dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Finalità, criteri e organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 2.2.6.1 Finalità e linee guida della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . .99 2.2.6.2 Obiettivi e criteri di programmazione regionale della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 2.2.6.2.1 Realizzazione di una rete di organizzazione dei conferimenti, della raccolta, dello stoccaggio, del trattamento e del riutilizzo dei materiali . . . . . . . . . . . . . . . .101 2.2.6.2.2 Attivazione di interventi per la collocazione dei materiali raccolti . . . . . . . . . . . . . . . .101 2.2.6.2.3 Realizzazione di azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 2.2.6.2.4 Promozione di una diversa organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati dei singoli materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 2.2.6.3 Organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati . . . . . . . . .103 2.2.6.3.1 Vetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 2.2.6.3.2 Materiali ad elevata natura organica e frazione verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 2.2.6.3.3 Carta, plastica e metalli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 2.2.6.3.3.1 Raccolta multimateriale e secco leggero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 2.2.6.3.3.2 Imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 2.2.6.3.4 Pile, batterie, farmaci inutilizzati e scaduti, siringhe, aghi e oggetti taglienti, materiali pericolosi di origine domestica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 2.2.6.3.5 Materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 2.2.6.3.6 Materiali ingombranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 2.2.6.3.7 Materiali che utilizzano i CFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 2.2.6.3.8 Materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni, provenienti da piccole riparazioni di utenze domestiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 2.2.6.4 La progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 2.2.6.4.1 Linee guida per la progettazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 2.2.6.4.2 Strutture di servizio a supporto del riutilizzo, della raccolta differenziata e della raccolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 2.3 Stima delle produzioni dei rifiuti al 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 2.3.1 Produzione e composizione merceologica dei rifiuti solidi urbani . . . . . . . . . . .113 2.3.1.1 Stime quantitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 2.3.1.2 Stime qualitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 2.3.2 Stima delle produzioni di fanghi e di grigliato al 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 2.4 Gli obiettivi di raccolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 134 3.2.6 3.2.7 3.2.8 Organizzazione del sistema integrato regionale di smaltimento dei RSU . . . .129 Criteri e modalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ripartizione per ambiti territoriali ottimali e bacini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Ambito territoriale ottimale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Bacino 1) . . .133 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Novara (Bacino 2) . . . . . . . . . . . .136 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Vercelli (Bacino 3) . . . . . . . . . . . .138 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Biella (Bacino 4) . . . . . . . . . . . . . .40 Il sistema integrato degli ambiti territoriali ottimali delle Province del Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Biella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Alessandria . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Asti (Bacino 7) . . . . . . . . . . . . . .147 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Cuneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 3.2.9 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 Ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Costi di investimento per gli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Costi realizzativi degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Costi di gestione degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Costi di investimento per ambito territoriale ottimale . . . . . . . . . . . . . . . .170 SEZIONE 2. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI, DI CUI AL CAPO IV DELLA L.R. N° 59/1995 1. Criteri generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 2. 2.1 2.2 Prima identificazione delle azioni tese a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Primi interventi operativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 3. 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 I rifiuti prodotti, quelli recuperati e la potenzialità di smaltimento richiesta . . .182 La produzione di rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Criteri seguiti nella stima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Rifiuti prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Attività di recupero in atto e loro incidenza rispetto ai rifiuti da smaltire . . . . .197 Rifiuti provenienti dalle bonifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Potenzialità di smaltimento richiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Confronto con stime precedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Potenzialità di smaltimento attualmente soddisfatta . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Potenzialità di smaltimento attualmente non soddisfatta . . . . . . . . . . . . .207 4. 4.1 4.2 Definizione del sistema integrato di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Sistema integrato di smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Allegato 1 - D.G.R. n. 35-1966 del 9 ottobre 1995 "Criteri di collocazione in discarica 2A di rifiuti speciali assimilabili agli inerti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 SEZIONE 3. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 1. Aziende regionali USL e aziende ospedaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 2. 2.1 2.2 Strutture sanitarie soggette alla normativa sui rifiuti sanitari . . . . . . . . . . .223 Ospedali e case di cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Altre strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 3. 3.1 3.2 Produzione di rifiuti sanitari in Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Valutazione delle produzioni di rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Aggiornamento dati sulla produzione dei rifiuti infetti . . . . . . . . . . . . . . . .237 4. 4.1 4.2 Impianti autorizzati all’incenerimento di rifiuti infetti in Piemonte . . . . . . .243 Inceneritori autorizzati situati presso strutture sanitarie regionali . . . . . . .243 Altri inceneritori regionali autorizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 5. Raccolta differenziata dei rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 6. Previsioni di produzione di rifiuti “infetti” per l’anno 1998 . . . . . . . . . . . . .248 7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 Smaltimento dei rifiuti sanitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Confezionamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo . . . . . . . .252 Deposito temporaneo e stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 135 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 Modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo . . . .255 Smaltimento con sterilizzazione e conferimento in discarica di 1a categoria . .255 Smaltimento per incenerimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Incenerimento congiunto rifiuti infetti e RSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 8. Oneri di smaltimento dei rifiuti sanitari al 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 9. Studi e ricerche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 10. Ipotesi di piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 SEZIONE 4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI, DI CUI AL CAPO VI DELLA L.R. 59/1995 1. Le quantità da smaltire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 2. Recupero dei rifiuti inerti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 3. La situazione attuale dello smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267 4. Criteri e indirizzi per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti inerti . . . . . . .268 SEZIONE 5. SISTEMA DI GESTIONE DEI VEICOLI A MOTORE E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE, AL RECUPERO ED ALLA ROTTAMAZIONE 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 2. Dati di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 3. 3.1 3.2 3.3 Linee e criteri della programmazione regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Criteri di localizzazione dei centri di autodemolizione . . . . . . . . . . . . . . . .282 Criteri di progettazione e realizzazione dei centri di autodemolizione . . . .283 Criteri di gestione dei centri di autodemolizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 SEZIONE. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 1. Aspetti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 2. Considerazioni generali sulla produzione di rifiuti contenenti amianto . . .290 3. La produzione dei rifiuti e le discariche esistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 4. Localizzazione delle discariche da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 5. Criteri ed indirizzi per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto . . . . .297 Allegato 1 - D.G.R. n. 34-1965 del 9.10.1995 "Criteri relativi allo smaltimento o al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Allegato 2 - Lettera Prot. n. 15694/RIF del 13.12.1995 "Deliberazioni della Giunta Regionale relative allo smaltimento in discarica 2A di rifiuti speciali contenenti amianto o assimilabili agli inerti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Allegato 3 - Tabella allegata alla legge n. 257/1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 136 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 PREMESSA Rapporti tra Piano rifiuti e decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Nella fase di approvazione del Piano Regionale, è stato pubblicato il D.Lgs. 2211997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” [G.U. supplemento ordinario di sabato 15 febbraio 1997, n. 33]. Il D.Lgs. 22/1997 si configura come una nuova legge-quadro sui rifiuti, andando a sostituire le principali leggi vigenti in materia [legge 366/1941, D.P.R. 915/1982, legge 441/1987, legge 45/1988, legge 475/88], anche se la piena operatività del decreto sì avrà solo con l'emanazione dei numerosi decreti attuativi che andranno a sostituire l'attuale normativa tecnica. L'impostazione generale del D.Lgs. 22/1997 [entrato in vigore il 2/3/1997], sicuramente innovativa in ambito nazionale, è però in buon accordo con i principi generali, tecnici e operativi definiti in Regione Piemonte dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. Poiché l'impostazione del progetto di piano discende dagli indirizzi pianificatori e programmatori della L.R. 59/1995, l'emanazione del D.Lgs. 22/1997 non va a toccare l'architettura di fondo del Piano stesso, anche se potrà essere opportuno, quando saranno emanati ed operativi tutti i decreti tecnici attuativi, una sua revisione ed adeguamento. Le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 22/1997, da valutare in relazione a quanto contenuto nel Piano, riguardano: - la classificazione dei rifiuti; - i principi tecnici relativi allo smaltimento dei rifiuti; - gli indirizzi di pianificazione regionale; - la definizione di ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti; - la definizione di obiettivi di raccolta differenziata; - l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, - la gestione degli imballaggi; - l'istituzione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; - l'istituzione del consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene. La classificazione dei rifiuti La classificazione dei rifiuti è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. 22/1997; in particolare, il comma 2 di detto articolo così definisce i rifiuti urbani: Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e). Il comma 3 dell'articolo 7 identifica invece i rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Secondo le caratteristiche di pericolosità, i rifiuti sono classificati in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in base al comma 4 dell'articolo 7, sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/1997. Questa classificazione è quasi completa- 137 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 mente innovativa rispetto a quella del D.P.R. 915182; spariscono, ad esempio, i rifiuti speciali assimilabili, come pure non esistono più gli speciali tossici e nocivi. Il punto b) del comma 2 dell'articolo 7 parla di "rifiuti assimilati ai rifiuti urbani" ai sensi dell' articolo 21, comma 2, lettera g); in base a tale comma sarà il Comune a stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, sulla base di criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Il presente Piano assume la classificazione stabilita dal D.Lgs. 22/1997 in attesa dell'emanazione dei criteri per l'assimilazione di cui all'art. 18 sopra richiamato. Rimane valido, ai sensi dell'art. 57 comma 1 il criterio adottato dalla Regione Piemonte e descritto al capitolo 1.1. della Sezione I del presente Piano. Principi tecnici relativi allo smaltimento dei rifiuti L'articolo 5 del D.Lgs. 22/1997, oltre a ribadire i principi generali sulla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti e quello del sistema integrato di smaltimento, principi ampiamente sviluppati in questo piano rifiuti, indica tre norme di notevole importanza, e precisamente: "A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche"; 138 tale indicazione è in perfetto accordo con quanto stabilito nei principi impiantistici (sezione 1, capitolo 2.2.3) del Piano; la Regione ribadisce inoltre che la termodistruzione deve essere effettuata solo sulla frazione combustibile dei rifiuti, separata in fase di raccolta o presso impianti di preselezione: "Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano."; viene cioè ribadito il principio di autosufficienza regionale già ben presente nella L.R. 59/1995 e nel Piano; "Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10, D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia"; anche il principio di divieto di smaltimento in discarica del rifiuto tal quale non fa che rafforzare i contenuti della L.R. 59/1995 ed i divieti previsti nel Piano (sezione 1, capitolo 2.2.2.). Gli indirizzi di pianificazione regionale Il problema dei piani di gestione dei rifiuti è affrontato nel Capo III del D.Lgs. 22/1997; in particolare l'articolo 22 fa riferimento ai Piani regionali. In merito al contenuto di tale articolo ed alla sua correlazione con il presente progetto di piano, si precisa in particolare quanto segue: * le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti industriali [articolo 22, comma 3, lettera a)] sono definite nei capitoli riguardanti i criteri impiantistici delle singole sezioni di piano; * i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti [articolo 22, comma 3, lettera e)] sono stati definiti dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 63-8137 del 22 aprile 1996 [riportata in allegato al fondo di questo capitolo], e vanno considerati come parte integrante di questo Piano; * i Piani provinciali nella definizione dei criteri tecnici e procedurali e nella individuazio- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 ne delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti tengono conto della nuova normativa sulla valutazione di impatto ambientale e dei criteri tecnici e procedurali fissati a livello regionale dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 42 della L.R. 59/1995; * il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, attualmente in fase di aggiornamento, costituirà parte integrante del presente Piano; * l'articolo 20, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 22/1997 affida alle Province l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani; * per quanto riguarda gli accordi di programma finalizzati al recupero dei rifiuti urbani previsti dal comma 11 dell'articolo 22, si ritiene sufficiente quanto previsto dalla nuova normativa nazionale. La definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione del rifiuti Il nuovo decreto legislativo prevede, all'articolo 23, che la gestione dei rifiuti urbani avvenga in ambiti territoriali ottimali; il comma 1 dell'articolo 23 identifica tali ambiti con le Province, facendo salva la possibilità della Regione di prevedere ambiti diversi con apposita legge regionale; al comma 2 del citato articolo 23, si afferma che le Province possono autorizzare delle gestioni anche a livello sub-provinciale, evitando però la frammentazione della gestione. Anche ai fini del presente Piano rifiuti, pur facendo salve le suddivisioni territoriali in Bacini e Aree di raccolta previste dalla L.R. 59/1995, si identificano nelle Province gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997; tali ambiti devono provvedere alla piena attuazione del sistema integrato di smaltimento, con particolare riferimento agli impianti di smaltimento a tecnologia complessa, avendo cura che la gestione dei rifiuti urbani avvenga secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza. In tale contesto, la suddivisione in Bacini che il Piano prevede per alcune Province piemontesi, è prettamente legata alle strutture di gestione (Aziende speciali) che devono essere create, pur rimanendo la Provincia l'ambito ottimale per il sistema integrato di smaltimento. Nel rispetto di quanto definito dall'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997, per esigenze tecniche, territoriali o di efficienza nella gestione dei rifiuti solidi urbani, le Province potranno prevedere degli ambiti territoriali ottimali sub-provinciali. I rapporti tra gli ambiti territoriali ottimali, i Bacini e le Aree di raccolta sono definiti nei capitoli attinenti l'articolazione territoriale (capitolo 0) e i principi organizzativi (capitolo 2.2.4) della sezione 1 del Piano. La definizione di obiettivi di raccolta differenziata L'articolo 24 del D.Lgs. 22/1997 fissa i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: - a) 15% entro due anni [2 marzo 1999] - b) 25% entro quattro anni [2 marzo 2001] - c) 35% entro sei anni [2 marzo 2003] Il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporterà un aggravio della tassa ambientale sulle discariche di cui all'articolo 3, comma 29 della legge n. 549 del 28.12.95. Tali obiettivi non sono in contrasto con quelli definiti al capitolo 2.4. di questo piano; in tale capitolo infatti si definisce come obiettivo al dicembre 2001 il recupero di 583.550 t. di rifiuti su 1.905.300 t. prodotte al 2001, pari al 30,6% circa. È facile comprendere come tale obiettivo sia in linea con quelli del D.Lgs. 22/1997, in quanto prevede già per il 2001 un obiettivo del 30,6% a fronte del 25% richiesto dallo Stato. Ai fini del presente Piano regionale, non si ritiene comunque opportuno prevedere la suddivisione tra i diversi materiali degli obiettivi fissati dal decreto legislativo per il 2003, facendo ovviamente proprio tale obiettivo a livello globale. Le modalità infatti con le quali potrà essere raggiunto (e forse superato) l'obiettivo del 35% sono infatti legate a una molteplicità di fattori che a tutt'oggi risulta difficilmente traducibile in modalità operative, e precisamente: - i contenuti dei diversi decreti tecnici (almeno una ventina) previsti dal D.Lgs. 22/1997; - le modalità di attuazione di quanto previsto dal Titolo II del decreto, cioè la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 139 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 - l'attivazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con i necessari accorgimenti in fase di raccolta per valutare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze e l'utilizzo di agevolazioni tariffarie incentivanti il recupero. Alla luce delle attuali conoscenze, si ritiene comunque realistico l'obiettivo fissato nel capitolo 2.4; il raggiungimento di obiettivi più elevati, come quello fissato dal D.Lgs. 22/1997, non può sicuramente avvenire senza una radicale, per quanto auspicabile, revisione del sistema di raccolta dei rifiuti, nel quale si preveda la separazione alla fonte della frazione organica (umida) dei rifiuti urbani e si agisca in modo determinato sul flusso degli imballaggi. L'istituzione della tariffa per la gestione del rifiuti urbani 140 L'articolo 49 del D.Lgs. 2211997 stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/93, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999, al suo posto viene istituita una "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani". Tale tariffa dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (compresi i costi ambientali) relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli, di qualunque natura, giacenti su aree pubbliche. La tariffa sarà determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi utili ai fini dell'organizzazione del servizio. La tariffa è applicata (per fasce di utenza e territoriali) dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare; il costo del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio resta a totale carico dei produttori e degli utilizzatori. Ai fini dell'introduzione del nuovo sistema, i Comuni, le loro aziende speciali e gli operatori privati del settore devono iniziare ad innescare adeguamenti graduali (a livello informativo ed organizzativo) tali da consentire un agevole passaggio dalla tassa alla tariffa. Nell'attesa della sua entrata in vigore, la Regione promuoverà l'attivazione, a livello sperimentale, di sistemi di tariffazione volumetrica e a peso finalizzati all'applicazione del principio “chi più inquina più paga”. L'applicazione di tale articolo richiederà infatti, come è evidente, la possibilità di determinare la quantità di rifiuti prodotti da ogni singola utenza. Anche questa necessità si tra- durrà in una probabile riorganizzazione dei servizi di raccolta, che al momento, in mancanza dei criteri tecnici statali, è difficile identificare. La gestione degli imballaggi Il Titolo II del D.Lgs. 2211997 è dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in recepimento della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Questa parte del decreto entrerà in vigore il 1 maggio 1997 e la sua applicazione comporterà sicuramente degli importanti riflessi sulla raccolta differenziata sia dei rifiuti urbani, sia di quelli assimilati. Come già citato in precedenza, l'attivazione della raccolta degli imballaggi primari, secondari e terziari, il cui costo resta a totale carico dei produttori e degli utilizzatori e non deve comportare oneri economici per il consumatore, avrà sicuramente dei riflessi sia sulla definizione degli obiettivi di raccolta dei singoli materiali, sia sulla organizzazione della raccolta dei rifiuti. L'istituzione del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti L'articolo 47 del D.Lgs. 22/1997 istituisce il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, costituito dalle imprese che producono, importano, riciclano, recuperano detti prodotti e dalle associazioni nazionali di categoria che ne effettuano la raccolta ed il trasporto. Al fine di favorire tale raccolta, il Piano prevede che nelle stazioni di conferimento vi siano delle apposite aree anche per questa tipologia di rifiuti, in modo da interessare alla raccolta non solo le utenze specifiche (mense, ristoranti, ...) ma anche quelle domestiche. L'istituzione del consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene L'articolo 48 del D.Lgs. 22/1997 istituisce il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi, al quale partecipano i produttori, i trasformatori, chi ricicla e recupera e le associazioni nazionali di categoria di chi effettua la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di questi beni. Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.C.R. 436-11546/97 L'iniziativa statale è particolarmente rilevante per i beni in polietilene utilizzati in agricoltura (teloni delle serre, teli di pacciamatura), il cui recupero, come è previsto in questo Piano, deve essere favorito dall'organizzazione di una rete di raccolta alla quale partecipino anche gli operatori pubblici e le associazioni di categoria degli agricoltori. Si fa presente inoltre che la Regione Piemonte, con D.G.R. 122-19675 del 2/6/97, ha fornito alcune prime indicazioni per l'applicazione del D.Lgs. 22/1997. (omissis) 141 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 3 settembre 1997, n. 227-22471 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale - Norme attuative (B.U. n. 41 del 15 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... DELIBERA: mente effettuata dalle Comunità Montane, o dai Servizi decentrati del Settore Economia Montana e Foreste, l'applicazione dell'art. 18 della L. 109/94. - di approvare le norme tecnico - amministrative contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; ALLEGATO - di stabilire, in via prioritaria: a) le comunità Montane per la realizzazione degli interventi citati in premessa applicano le norme di cui all'art. 17 della L. 97/94; b) i Servizi Decentrati del Settore Economia Montana e Foreste, qualora realizzino direttamente in economia, gli interventi di cui in premessa applicano le norme di cui alle LL.RR. 8/84 e 18/92; c) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi gli impegni di spesa, dopo che saranno iscritti nel bilancio regionale, gli stanziamenti assegnati dallo Stato in attuazione dei provvedimenti indicati in premessa; di individuare nell'Assessorato Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte e nelle strutture operative centrali e periferiche dello stesso, in concordanza con le Comunità Montane, gli organismi competenti alla programmazione e progettazione delle opere inerenti alla manutenzione e al ripristino del regolare deflusso delle acque nei corsi d'acqua di competenza regionale; di individuare nel Settore Economia Montana e Foreste l'ufficio deputato, ai sensi della L.R. 63/78 art. 23 e relative norme di attuazione - alla approvazione dei progetti e delle contabilità finali riferentesi alle singole opere; 142 di prevedere, per la progettazione diretta- (omissis) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 10 novembre 1997, n. 43-23052 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Emergenza smaltimento rifiuti speciali "assimilabili agli urbani" - Atto di indirizzo regionale (B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi... DELIBERA: Lo smaltimento in discarica di 1° cat. di rifiuti speciali già assimilabili è consentito esclusivamente nei seguenti casi: 1. per la parte residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuare nel luogo di produzione, eventualmente con deposito per ciascun tipo di materiale in contenitori diversi. Tali modalità organizzative devono essere in grado di raggiungere obiettivi di recupero previsti al capitolo 3.2 sez. 2 del Piano regionale gestione rifiuti. In tal caso di produttore dovrà stipulare con il trasportatore e/o smaltitore uno o più contratti contenenti norme di gestione e tariffe differenziate per il conferimento dei flussi omogenei di rifiuti oggetto di raccolte differenziate, destinate al recupero e per il conferimento della parte residua destinata in discarica di 1° cat. territoriale ottimale in cui sono stati prodotti i rifiuti, e/o tramite accordi interprovinciali. Per facilitare il controllo del rispetto delle suddette indicazioni i produttori e i recuperatori di rifiuti speciali già assimilabili devono riportare nel registro di cui all'art. 12 D.Lgs. 22/97 in modo separato i rifiuti inviati al recupero e la parte residua conferita in discarica, indicando la % di raccolta differenziata raggiunta; analogamente i gestori delle discariche di 1° cat. devono indicare sul registro che il rifiuto conferito in discarica costituisce la parte residua ottenuta dalla raccolta differenziata valutandone le caratteristiche merceologiche anche sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto conferente. 2. per la parte residuale derivante dalle operazioni di separazione effettuare presso gli impianti di deposito, cernita e selezione che raggiungono i seguenti obiettivi di recupero: - il 25% dei rifiuti indifferenziati in ingresso o le percentuali fissate nei singoli atti autorizzativi a partire dall'adozione dei provvedimenti provinciali; - il 40% dei rifiuti indifferenziati in ingresso a partire dal 1° ottobre 1998; Le situazioni di emergenza segnalate alle Amministrazioni Provinciali sono governate dalle stesse, mediante l'adozione di specifici provvedimenti privilegiando lo smaltimento nell'ambito 143 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 10 novembre 1997, n. 40-23049 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE L.R. 8 agosto 1997 n. 51. Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico, competente alla gestione delle procedure connesse con l'applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e all'adozione dei provvedimenti conseguenti (B.U. n. 48 del 3 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE (omissis) DELIBERA: o di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro, tali da richiedere con urgenza la modifica o la rilocalizzazione dell'impianto; - di definire i seguenti indirizzi generali al Servizio Risanamento Atmosferico, competente per l'adozione dei provvedimenti e comunicazioni relativi alla applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203: * le autorizzazioni di carattere generale sono emanate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, al quale compete altresì l'individuazione dei settori per i quali possono essere elaborate le autorizzazioni medesime sulla base delle modalità ed i criteri definiti nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 946 - 17595 del 13.2.94; * le autorizzazioni preventive previste dagli articoli 6 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nonché i pareri ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. medesimo da trasmettere ai Ministeri competenti ai fini dell'autorizzazione per le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali, sono rilasciate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico; * l'istruttoria tecnica delle domande di autorizzazione è svolta dai competenti uffici del Servizio, individuando per ogni processo produttivo, le prescrizioni, i limiti di emissione per le diverse sostanze emesse, le forme di controllo che devono essere indicati nelle autorizzazioni, applicando il criterio della miglior tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni; 144 * le domande di autorizzazione sono istruite in ordine cronologico di arrivo. Possono essere istruite in anticipo le domande di autorizzazione allorquando: vi siano ragioni economico/occupazionali, confermate da apposita nota del Sindaco del Comune interessato, siano intervenuti problemi ambientali * le imprese sono diffidate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, nei casi in cui: gli organismi di controllo segnalino l'installazione, l'attivazione e/o l'esercizio di impianti senza che sia stata richiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione preventiva, dalla documentazione agli atti ed in particolare da segnalazioni dagli organismi di controllo, emergano inadempienze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o ai limiti e prescrizioni stabiliti direttamente dalla normativa; * su istruttoria degli uffici, le autorizzazioni rilasciate sono sospese o revocate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, quando sussistano le condizioni previste dall'art. 10 del DPR n. 203/88; * quando sono state apportate modifiche strutturali all'assetto impiantistico ed Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 40-23049/97 emissivo autorizzato, che non comportano variazioni qualitative e quantitative delle emissioni, le autorizzazioni rilasciate vengono modificate con Determinazione del Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, senza che venga attivata una nuova procedura autorizzativa; * il Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico individuerà, nell'ambito del personale assegnato, i responsabili delle diverse fasi dai procedimenti, ai quali è affidata la responsabilità e a firma della corrispondenza connessa con la gestione della fase medesima; - di rimandare a successivo atto la definizione degli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni definitive per gli impianti esistenti, di cui all'art. 13 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sulla base dei criteri tecnici per la predisposizione di tali autorizzazioni che saranno proposti dal Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico. (omissis) 145 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 18 novembre 1997, n. 21-23158 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Indirizzi al Servizio Risanamento Atmosferico in relazione alla modifica delle autorizzazioni per le emissioni In atmosfera rilasciate per l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica - Art. 11 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE (omissis) DELIBERA: - di definire i seguenti indirizzi generali al Servizio Risanamento Atmosferico, competente per l'adozione dei provvedimenti e comunicazioni relativi alla applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, per la modificazione delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica: con determinazione dei Responsabile del Servizio Risanamento Atmosferico, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 per l'installazione di gruppi motore a combustione interna a ciclo Diesel, per la produzione in continuo di energia elettrica, saranno modificate stabilendo la scadenza della loro validità al 31.12.98, in modo tale da garantire la cessazione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti a suo tempo installati; 146 nelle determinazioni deve essere precisato che qualora le imprese intendano proseguire nella autoproduzione di energia elettrica, dovranno presentare domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti, con caratteristiche tecnologiche tali da garantire il mantenimento di prestazioni emissive alienate, in termini di fattori di emissione, con quelle derivanti dai motori a combustione interna a ciclo Otto alimentati a gas dai gruppi turbogas alimentati a gas. (omissis) Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 24 novembre 1997, n.84-23279 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE L.R. 13 aprile 1995 n. 59 art. 28: Deleghe alle Province. Disposizioni d'indirizzo (B.U. n. 50 del 17 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi… DELIBERA: - di approvare le seguenti disposizioni di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione dei compiti autorizzativi delegati con l'art. 28 L.R. n. 59/95, convalidando la delega alle Province per tutti gli istituti per i quali era stata concessa, sulla base del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni che ha sostituito le corrispondenti disposizioni del D.P.R. 915/82 e della L. 441/87; - di confermare la competenza autorizzativa e procedurale in capo alle Province per le seguenti attività: 1) deposito temporaneo che non rispetta le condizioni di cui all'art. 5 comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 22/97. Poichè in base all'abrogata normativa tale attività non necessitava di autorizzazione e visto che la L.R. n. 59/95 ha previsto la delega alle Province dell'intera materia relativa allo smaltimento dei rifiuti, tranne specifiche eccezioni, la competenza autorizzativa si deve intendere automaticamente attribuita alle Province; 2) impianti di recupero di rifiuti non individuati soggetti ad approvazione di progetto ed autorizzazione all'esercizio. Per tali impianti si richiama la medesima interpretazione di cui al punto precedente: infatti il D.P.R. 915/82 e quindi la L.R n. 59/95 non facevano distinzione tra smaltimento e recupero, comprendendo nella dizione "impianto di smaltimento" anche gli impianti di recupero non assoggettati alle procedure semplíficate; 3) impianti sperimentali. Per tali impianti, poichè non venivano disciplinati dal D.P.R., la L.R. n. 59/95 ha previsto il rilascio di autorizzazione con procedura semplificata da parte delle Province previo parere del Comitato Tecnico Regionale, mentre il D.Lgs. n. 22/97 prevede che gli impianti sperimentali siano sottoposti al normale regime autorizzativo con la sola riduzione dei tempi di rilascio. Si ritiene quindi che anche per tali impianti la competenza sia delle Province, anche se non delegata esplicitamente con l'art. 28 L.R. n. 59/95, in quanto rientrano nel sistema generale della delega già attribuita ed in ogni caso il legislatore regionale aveva affidato alle Province tale competenza anche se con procedure diverse; 4) impianti aventi ad oggetto oli minerali esausti. Nella fase transitoria, fino all'emanazione delle norme previste dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 389/97, al fine di non bloccare le attività relative agli oli usati, si prevede che per gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi, che comprendono anche gli oli usati, la fase dell'approvazione di progetto nel suo insieme, sia di competenza provinciale anche per la parte riguardante gli oli, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 22/57. L'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 22/97 è di competenza della Provincia per la parte relativa a tutti i rifiuti, esclusi gli oli, e per la parte relativa alle attività sugli oli usati è di competenza della Regione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 95/92. (omissis) 147 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 24 novembre 1997, n. 31-23227 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione - tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori (Suppl. al B.U. n. 51 del 24 dicembre 1997) (omissis) LA GIUNTA REGIONALE Premesso che con la legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, in attuazione degli articoli 8 e 9 della l. 36/1994, sono stati delimitati sei ambiti territoriali ottimali sulla base dei quali devono essere riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato, e sono state altresì disciplinate, coerentemente alla legge 8 giugno 1990 n. 142, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei suddetti ambiti territoriali; in fase di prima applicazione della richiamata normativa, l'Amministrazione regionale, costituita e resa operativa la Conferenza Regionale delle risorse idriche quale organismo di coordinamento e verifica delle funzioni di governo delle acque, ha altresì istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 6417310 del 10 marzo 1997 l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, volto a garantire, attraverso la costituzione di una apposita banca dati, un appropriato sistema di informazione e di conoscenze a supporto di tutti gli Enti e organismi operanti nel settore; 148 con deliberazione della Giunta regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 sono stati adottati i criteri e gli indirizzi previsti dall'articolo 4, comma 5 della L.R. 13/1997 per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d'Ambito, organi politici di indirizzo e controllo sulle attività di gestione rappresentativi di tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e che costituiscono la forma con la quale detti enti esercitano in modo associato le funzioni di governo del servizio idrico integrato. Rilevato che ulteriori adempimenti cui l'Amministrazione regionale è chiamata al fine della complessiva realizzazione della riforma concernono particolari aspetti connessi più direttamente alle forme di erogazione del servizio e nello specifico: a) la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi pubblici di gestione salvaguardabili ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997; b) l'adozione della convenzione - tipo e relativo disciplinare per la regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori, previsti all'articolo 9, comma 2 della L.R. 13/1997; considerato che i suddetti adempimenti si inseriscono nel contesto della più ampia e complessa problematica inerente la definizione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, rendendo opportuno il loro inserimento in un apposito atto di indirizzo sulla materia adottabile in ragione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 13/1997; rilevata altresì l'opportunità di fornire agli enti locali le suddette indicazioni sin dall'attuale fase di organizzazione “istituzionale”, affinché Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 gli stessi, una volta costituitisi in Autorità d'ambito, dispongano di tutti gli elementi necessari ad un tempestivo e corretto esercizio delle funzioni loro demandate; ALLEGATO 1 L.R. 20 GENNAIO 1997, N. 13 visti gli allegati n. 1 e 2, costituenti parte integrante della presente deliberazione e concernenti rispettivamente l'adozione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili, nonché la convenzione - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori; sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della L.R. 13/1997; sentita altresì la competente Commissione consiliare nella seduta del 21 novembre 1997; visto l'articolo 17 della L.R. 51/1997; la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi di legge, unanime Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche Atto d'indirizzo in materia di gestione dei servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili ai sensi dell'art.7, comma 3. DELIBERA: di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 2 e 7, comma 3, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, l'atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili di cui all'allegato 1 costituente parte integrante della presente deliberazione; di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 della L.R. 13/1997, la convenzione - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori di cui all'allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione. (omissis) 1. La definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato (articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. 13/1997) Nel dare attuazione alla legge Galli in materia di organizzazione del servizio idrico integrato la legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 ha disciplinato gli aspetti inerenti la gestione in un'ottica evolutiva i cui tratti fondamentali sono rintracciabili in una serie di disposti dalla cui lettura coordinata emerge con chiarezza la volontà del legislatore regionale: ove non sia possibile optare da subito per il gestore unico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (1), le Autorità d'ambito possono avvalersi di più produttori del servizio per una fase transitoria che dovrà concludersi entro il termine massimo di dieci anni. Sin dall'entrata in vigore della l. 36/1994 si trattò infatti di comprendere se le norme dedicate dalla legge Galli al nuovo sistema organizzativo postulassero necessariamente l'introduzione del gestore unico di ambito. Sul piano ermeneutico è ben difficile sostenere che quella del gestore unico non costituisca norma generale, non solo per il dettato testuale dell'articolato, ma anche e soprattutto in ragione della finalità della legge, volta al superamento della frammentazione delle gestioni per mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali entro i (1) Ove è previsto che "Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3 lettere b) ed e) della L. 142/1990, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti di finanza pubblica), e dall'articolo 25, comma 1 della l. 142/1990". 149 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 150 quali poter applicare il nuovo regime tariffario delineato dagli articoli 13 e seguenti della L. 36/1994. D'altro canto non poteva prescindersi dalla constatazione che la realtà del settore in Piemonte può rendere difficile un'applicazione immediata del principio di unicità della gestione, anche in considerazione della necessità di delimitare ambiti territoriali ottimali di dimensioni vaste in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 della L. 36/1994 ed in funzione dell'esigenza di precostituire bacini d'utenza in grado di "sopportare" una ricaduta tariffaria idonea agli investimenti da compiersi. Il legislatore regionale ha pertanto optato per una soluzione di gradualità della riforma, tracciando un percorso che, pur partendo da un'eventuale pluralità delle gestioni, conduce necessariamente alla gestione unitaria dei servizi idrici tramite la preventiva definizione di un modello di sviluppo dell'organizzazione gestionale che consenta entro il decennio l'applicazione della tariffa d'ambito di cui all'articolo 8 della L.R. 13/1997, definita quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale. Infatti tra le fondamentali competenze delle Autorità d'ambito è contemplata, e non a caso, la definizione del modello organizzativo di gestione (articoli 3, comma 1 lettera d e 5, comma 2, lett. b), all'intemo del quale deve procedersi all'individuazione delle forme dì gestione del servizio idrico integrato e, in caso di pluralità delle gestioni, identificarsi il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione (articolo 7, comma 5). Da quanto sopra illustrato consegue che tutte le scelte fondate sui disposti la cui applicazione può condurre alla pluralità di gestioni e precisamente: - l'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994 (richiamato dall'articolo 9, comma 7 della L.R. 13/1997) che prevede il mantenimento fino alla loro naturale scadenza delle concessioni di servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge nazionale; - l'articolo 7, comma 2 della L.R. 13/1997, ove è previsto che le Autorità d'ambito possano affidare la gestione del servizio idrico integrato anziché ad un unico gestore ad una pluralità di soggetti, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; - l'articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997, che consente a determinate condizioni di salvaguardare organismi pubblici di gestione esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. 36/1994, purché i medesimi provvedano entro i successivi cinque anni alla gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato; - l'articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997, a norma del quale le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione con il gestore prescelto ovvero fino alla data stabilita dalla convenzio- ne stessa devono trovare nel modello organizzativo di gestione una compiuta e coordinata valutazione, nonché un progetto di sviluppo coerente al raggiungimento dell'obbiettivo finale. Il suddetto modello organizzativo dovrà pertanto essere informato ai principi di: - temporaneità della pluralità delle gestioni; - interesse generale dell'intero ambito; - qualità del servizio prestato all'utenza; - risparmio nei costi di gestione. 2. La salvaguardia degli organismi pubblici di gestione esistenti. Modalità di analisi dell'economicità, efficacia, ed efficienza (articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997) La legge regionale 13/1997 dispone che possono essere salvaguardati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. 36/1994, gli organismi pubblici di gestione esistenti (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) che rispondono ai seguenti requisiti: a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo; b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale; c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 2 lettera g) della l. 36/1994. (2) Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed in ragione della natura stessa delle c.d. disposizioni di "salvaguardia", l'istituto in questione riveste carattere di norma eccezionale, perché volta a consentire la deroga al principio generale di unicità della gestione d'ambito solo nel caso in cui si renda opportuno far salva una gestione pubblica, talmente efficace sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi prestati, che il suo superamento costituirebbe una diseconomia per l'intero ambito. Conseguentemente non sarà sufficiente riscontrare la presenza dei requisiti di legge in rapporto al soggetto gestore di per sé considerato nella sua attuale configurazione, bensì occorrerà una positiva valutazione della compatibilità della salvaguardia con: - l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'intero ambito; - l'effettiva possibilità di conseguire da parte dei soggetti salvaguardati entro i cinque anni la gestione sovracomunale unitaria prevista dall'articolo 7, comma 4 della L.R. 13/1997; - le ipotesi di sviluppo formulate nel modello organizzativo ai fini del raggiungimento entro i dieci anni dell'obiettivo finale di unitarietà della gestione dell'intero ambito. Per quanto concerne nello specifico i requisiti di legge necessari ai fini dell'eventuale salvaguardia nell'accezione sopra delineata, si determina - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, lettera b) della L.R. 13/1997 - che possano essere salvaguardati gli enti pubblici gestori che, oltre a gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo ed essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi (2) Vedasi in proposito il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. 36/1994, abbiano operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati attraverso le seguenti verifiche e controlli: 1. consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servite, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario; 2. stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato negli ultimi tre anni investimenti per il miglioramento quali - quantitativo e l'integrazione del servizio attraverso l'utilizzo di fondi propri; 3. costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali; 4. analisi del livello qualitativo del servizio erogato verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. 236/1988 in merito alle acque potabili e della L. 319/1976, nonché della L.R. 13/1990 per quanto riguarda le acque reflue; 5. controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto alle prescrizioni di cui al D.P.R. 236/1988; 6. verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazioni di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito. In ragione del fatto che spetta solo ed esclusivamente all'Autorità d'ambito determinarsi in ordine alla convenienza di concedere la salvaguardia, tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi che la medesima può arrecare alla gestione complessiva del territorio dell'ambito, il legislatore ha demandato alla Giunta Regionale unicamente la definizione delle su riportate modalità di analisi, al fine di lasciare agli enti locali lo spazio e la discrezionalità sufficienti ad apprezzare sul piano concreto i singoli casi sui quali esprimersi in modo positivo o negativo alla luce del modello organizzativo prescelto. In proposito si richiamano pertanto i disposti degli articoli 20 e 26 dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36 - 18438 del 21 aprile 1997 che, allo scopo di garantire il corretto rapporto istituzionale voluto dalla legge regionale tra gli enti locali costituiti in Autorità d'ambito, rispettivamente prevedono che: * ove non sia proposto un gestore unico per l'intero ambito, sia adottata una c.d. procedura rinforzata che, per l'approvazione del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, contempli - oltre alla maggioranza dei voti che rappresentino i due terzi delle quote in Conferenza - l'assenza di voto contrario dei rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato; una seconda seduta, da convocarsi non prima di un mese, potrà consentire comunque l'approvazione ove votata a maggioranza dei tre quarti dei componenti la Conferenza; * sempre con riferimento alla scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, siano adottate forme di consultazione preventive al procedimento deliberativo della Conferenza, nell'ambito delle quali i Sindaci delle aree territoriali omogenee ed i Presidenti di Comunità Montana raccolgano le osservazioni degli enti locali dagli stessi rappresentanti recependone. gli eventuali indirizzi cui attenersi in sede di Conferenza. Preme infine rammentare che, nell'attuale situazione, i soggetti salvaguardabili generalmente assommano le funzioni di governo che nel nuovo assetto delineato dalla legge regionale n. 13/1997 sono invece proprie dell'insieme degli enti locali costituiti in Autorità d'ambito (programmazione dei livelli servizio, definizione dei programmi di intervento, determinazione della tariffa, ecc.) e le funzioni di vera e propria erogazione del servizio che caratterizzeranno in futuro i soggetti gestori. Nei procedimenti di analisi e verifica delle situazioni in cui viene proposta la salvaguardia in esame questo aspetto dovrà essere preliminarmente chiarito, in quanto il soggetto eventualmente salvaguardato dovrà in ogni caso adeguarsi al nuovo sistema di separazione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, adeguando il suo assetto costitutivo alla nuova configurazione di carattere esclusivamente operativo e gestionale. 3. La prosecuzione temporanea delle gestioni, anche in economia, affidate ad aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti i servizi idrici alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito (articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997) Tra le disposizioni che si sono citate al punto 1 del presente atto tra quelle che possono provocare una iniziale pluralità di gestioni all'interno di uno stesso ambito compare l'articolo 9, comma 6 della L.R. 13/1997. In proposito preme rilevare come la disposizione in questione sia per sua natura norma transitoria, volta a garantire l'assenza di soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali i servizi idrici, nelle more di organizzazione delle Autorità d'ambito e dell'adozione degli atti che alla stessa competono per l'effettiva realizzazione della riforma del settore. Il disposto in questione non legittima pertanto il mantenimento ad libitum di gestioni in economia, escluse sia dalla L. 142/1990 sia dalla L. 36/1994 in ragione delle caratteristiche del servizio, ovvero di altre forme di gestione pubblica che non abbiano superato il vaglio della salvaguardia disciplinata dall'articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997. Scopo del legislatore è al contrario quello di consentire la prosecuzione delle suddette forme di erogazione del servizio solo fino alla stipula della convenzione tra l'Autorità d'ambito ed il nuovo gestore ovvero fino alla data stabilita nella stessa convenzione in ragione di un programma di graduale Il assorbimento" delle gestioni in esame secondo quanto definito nel modello organizzativo di gestione di cui all'articolo 3, comma i lettera d) L.R. 13/1997. 4.Il riconoscimento delle concessioni esistenti (articolo 9, comma 7 della L.R. 13/1997) Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della L.R. 13/1997 le Autorità d'ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono con apposito atto al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994, il quale testualmente recita: "Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la 151 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 gestione fino alla scadenza della relativa concessione". Dai disposti della norma statale in questione si evince che: a) sono riconoscibili le sole concessioni di servizio in essere alla data di entrata in vigore della L. 36/1994 (3 febbraio 1994) e non quelle rilasciate successivamente a tale data; b) i soggetti concessionari riconoscibili sono soltanto società ed imprese consortili private, atteso che il destino delle forme pubbliche di gestione (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) è già disciplinato dall'articolo 9, comma 4 e dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10 della legge Galli. Sarà pertanto compito dell'Autorità d'ambito procedere alla verifica della sussistenza dei sopracitati requisiti, secondo una procedura che potrà svolgersi nei seguenti termini: * l'ente locale concedente notifica all'Autorità d'ambito l'esistenza del rapporto concessorio per la gestione dei propri servizi idrici, allegando il contratto di concessione in essere; * gli Uffici dell'Autorità d'ambito procedono alla verifica relativa alla data di stipula del contratto di concessione in epoca antecedente al 3.2.1994 e alla natura giuridica del concessionario; * la Conferenza dell'Autorità d'ambito, con la maggioranza e le eventuali procedure rinforzate previste dalla convenzione istitutiva della stessa Autorità (3) procederà all'atto di riconoscimento delle concessioni rispondenti ai requisiti di legge. Considerato che a seguito del riconoscimento si determinerà una pluralità di soggetti gestori, il relativo provvedimento dovrà richiamare espressamente le norme di coordinamento a tal fine stabilite nel modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche. CONVENZIONE - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori (Art. 9, comma 2). CONVENZIONE TIPO E DISCIPLINARE DEI RAPPORTI TRA LE AUTORITÀ D'AMBITO E I GESTORI DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI L'Autorità dell'Ambito n. ............................. di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, con sede (presso ....................................... ) in....................... via ............................, in persona del suo del Dirigente pro-tempore, Dr. ........................................, nella qualità di rappresentante legale, in nome e per conto degli enti che l'hanno costituita affida a) al Consorzio...................................... costituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede in .................................... via ................................, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr .............................................. così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto ovvero b) alla Società ................................................,costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede in .................... via .............., in persona del legale rappresentante pro - tempore Dr........................................... così come da atto costitutivo allegato in copia, al presente atto ALLEGATO 2 ovvero REGIONE PIEMONTE L.R. 20 GENNAIO 1997, N. 13 c) alla Società ..................................................., nella qualità di concessionaria di pubblico servizio 22, comma 3, lett. b), della l. 8 giugno 1990, n. 142, con sede in ........................ via ...................................... in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dr. ....................., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto che ne assume l'obbligo la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, nei limiti di oggetto e alle condizioni indicate dal seguente disciplinare DISCIPLINARE Capo I Elementi essenziali del rapporto Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Destinatari del servizio Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura Art. 4 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti 152 (3) Su cui vedasi nuovamente l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36 - 18438 del 21 aprile 1997. Capo II I poteri dell'Autorità d'ambito Art. 5 - Atti dell'Autorità Art. 6 - Piani e programmi Art. 7 - Direttive ed atti di interpretazione Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 Art. 8 - Controllo sull'erogazione del servizio Art. 9 - Vigilanza sulla gestione Capo III Obblighi, oneri e legittimazione del gestore Art. 10 - Obblighi del gestore Art. 11 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature Art. 12 - Oneri di servizio pubblico Art. 13 - Beni destinati al pubblico servizio Art. 14 - Inventario dei beni Art. 15 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici Art. 16 - Legittimazione Capo IV Vicende dei rapporto di gestione Art. 17 - Durata, modificazione e cessione del rapporto Art. 18 - Inadempimento parziale Art. 19 - Decadenza e risoluzione del rapporto Art. 20 - Obblighi e garanzie Art. 21 - Riscatto Art. 22 - Clausola compromissoria Capo V Norme transitorie e finali Art. 23 - Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge Art. 24 - Gestioni salvaguardate dall'Autorità Art. 25 - Gestore d'Ambito Art. 26 - Coordinamento delle gestioni Art. 27 - Cessazione delle gestioni in salvaguardia ALLEGATI A) B) C) D) E) F) G) H) I) Territorio di gestione del servizio idrico integrato Regolamento d'utenza Modelli per la redazione del conto economico e del piano economico-finanziario degli investimenti Criteri di efficienza del servizio idrico integrato Garanzie finanziarie ed assicurative Norme sull'utilizzazione del sottosuolo pubblico Concessioni preesistenti fatte salve a norma dell'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994 Organismi di gestione salvaguardate dall'Autorità d'ambito Modello organizzativo di gestione. CAPO I Elementi essenziali del rapporto zione il gestore si obbliga ad affidare a terzi secondo le norme vigenti in materia. 3. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio pubblico gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli. Art. 2 Destinatari del servizio 1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all'Allegato A possono pretendere dal gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'ambito. 2. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza del Autorità d'ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità. 3. Il gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Art. 3 Tariffe e condizioni di fornitura 1. La tariffa e il relativo piano, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete pubblica da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità in conformità alle vigenti norme in materia. 2. L'Autorità approva il Regolamento d'utenza di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettagliate la tariffa, le relative modalità di applicazione e riscossione. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 12. Art. 1 Oggetto Art. 4 Carta dei servizi e legittimazione degli utenti 1. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'Allegato A la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. 1. Il gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 27 gennaio 1994, a verificare periodicamente i livelli di qualità dei servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo all'Autorità d'ambito i risultati e le relative procedure. 2. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma degli interventi, comprende anche la relativa progettazione, lo svolgimento delle procedure di appalto e direzione dei lavori in esso previsti, la cui costru- 2. L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei servizi e del Regolamento d'utenza vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere quanto meno il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella indicata al successivo articolo 18, comma 2 per il ritardo nella gestione, salvo l'eventuale maggiore risarcimento per essi previsto. A garanzia del pagamento dei succitati obblighi il gestore stipula polizza fideiussoria per un valore non inferiore a lire............................................... 153 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 3. Il gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente. co - finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti. 4. Il gestore si impegna a dare immediato corso alle denunzie di disservizio degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'ambito. Art. 9 Vigilanza sulla gestione CAPO II I poteri dell'Autorità d'ambito Art. 5 Atti dell'Autorità 1. L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa. 2. Gli atti dell'Autorità d'ambito e relative modificazioni vincolano il gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 12. 3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento. 1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. 2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26 della L. 36/1994, nonché dell'articolo 11 della L.R. 13/1997. 4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida, che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore. Art. 6 Piani e programmi 1. Il Programma degli interventi ha ad oggetto per l'intero Ambito lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti. 2. Il Piano economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli interventi ed è redatto secondo i modelli di cui all'Allegato C. Art. 7 Direttive ed atti di interpretazione 1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto dei presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità. Art. 10 Obblighi di gestione 1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio, osservando l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'Allegato D. 2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12. Art. 8 Controllo sull'erogazione del servizio 3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economicofinanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E. 1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti. 4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un canone annuo per l'affidamento del servizio definito in lire............................................ 2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economi- Art. 11 Controllo degli scarichi in pubbliche fognature 2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi che meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti costitutivi dell'Autorità. 154 CAPO III Obblighi, oneri e legittimazione del gestore 1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pub- Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 bliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni. 2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità. Art. 12 Oneri di servizio pubblico l. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravi economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali. 2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente rimunerazione che tali attività possono assicurare. 3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi, è sciolta dall'interessato secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto. la comunicazione all'Autorità d'ambito, anche per estratto. 3. L'inventario è costituito in prima redazione in contraddittorio tra l'Autorità d'ambito e il gestore. Art. 15 Strade e beni in proprietà degli enti pubblici 1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza l'autorizzazione del gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle norme indicate all'Allegato F. 2. Gli enti proprietari e per essi l'Autorità d'ambito concedono al gestore per tutta la durata del rapporto l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari. 3. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati dal gestore direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti. Art. 16 Legittimazione 1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto. 1. Il gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere ai terzi le autorizzazioni, i nullaosta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso. 2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto. 2. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il gestore subentra nei rapporti di lavoro esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto ed inerenti alle gestioni ad esso affidate, salvo diversa disposizione di legge regionale. 3. Il gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano. 3. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità. Art. 13 Beni destinati al pubblico servizio 4. Il gestore acquisisce le provviste, i materiali di magazzino e gli automezzi che sono connessi alla gestione del servizio secondo i relativi prezzi di mercato, individuati in contraddittorio con l'Autorità d'ambito. Art. 14 Inventario dei beni 4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela. 1. Il gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, essenziali alla gestione del servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità, nonché la conformità alle norme vigenti. Art. 17 Durata, modificazione e cessione del rapporto 2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con 1. Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso CAPO IV Vicende del rapporto di gestione 155 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 il compimento del termine indicato per ciascuna di esse. 2. Gli effetti economici derivanti dall'esecuzione di oneri di servizio pubblico possono essere oggetto di revisione periodica secondo le norme indicate al precedente articolo 12. 3. L'attribuzione dei servizio pubblico non può essere oggetto di cessione, concessione o sub-concessione a terzi. Art. 18 Inadempimento parziale 1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell'Autorità d'ambito sono contestati per iscritto al gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni. 2. Il gestore è tenuto al pagamento all'Autorità d'ambito di una penale per ogni ora o frazione di essa di ritardo nell'adempimento del servizio all'utenza, pari a lire ......................... per un massimo di n .......... utenti, pari a lire .................... per un massimo di n ...........utenti, ............, fermo restando il diritto degli utenti di ottenere il pagamento della penale e del risarcimento dell'ulteriore maggior danno disciplinato dal precedente articolo 4. 3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a lire .................... per ogni mese o frazione di esso di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'ambito. 4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente non può essere inferiore per ogni anno al 5% del valore dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto dell'Autorità d'ambito di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19, comma 4. Art. 19 Decadenza e risoluzione del rapporto 1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub - concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività. 2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 13/1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione del servizio idrico integrato che copra più del 60% della popolazione residente nella Regione Piemonte. 156 3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità. 4. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto dei presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso. Art. 20 Obblighi e garanzie 1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio. 2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli articoli 2558-2560 del Codice civile. 3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse. Art. 21 Riscatto 1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del relativo regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una indennità nei limiti indicati al comma successivo. 2. L'indennità è pari al valore del capitale apportato dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di quattro. 3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente. Art. 22 Clausola compromissoria 1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Autorità d'ambito, l'altro dal gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 D.G.R. 31-23227/97 trascorsi venti giorni dall'invito stesso. 2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti. CAPO V Norme transitorie e finali Art. 23 Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge 1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994. cia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza. Art. 27 Cessazione delle gestioni in salvaguardia 1. Ogni qualvolta cessi per qualsiasi causa il preesistente rapporto giuridico salvaguardato dalla legge o per atto dell'Autorità d'ambito, il gestore unico o quello con poteri di coordinamento subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate dal presente atto. (Allegati a, b, c, d, e, f, g, h i, non pubblicati) 2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26. 3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1. Art. 24 Gestioni salvaguardate dall'Autorità 1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. 13/1997, sono state salvaguardate dall'Autorità d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla individuazione di un gestore unico per l'intero ambito. 2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26. 3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore prescelto per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia. Art. 25 Gestore d'ambito 1 I gestori indicati all'articolo precedente si obbligano entro ............................. anni dalla sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che per l'intero ambito assuma gli obblighi di cui alla presente convenzione. 2. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma precedente, le gestioni ieri indicate decadono di diritto dal rapporto a seguito della deliberazione dell'Autorità d'ambito che provvede sulla nuova gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito, la quale ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Art. 26 Coordinamento delle gestioni 1. Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni di coordinamento definite dal modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito, la cui prima formulazione costituisce l'Allegato I della presente convenzione. 2. L'Autorità d'ambito definisce con direttiva il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, effica- 157 Citazioni e riferimenti Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 Atti dello Stato Legge 3 luglio 1997, n. 207 Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (G.U. n. 156 del 7 luglio 1997) Legge 16 luglio 1997, n. 228 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (G.U. n. 167 del 19 luglio 1997) Legge 9 ottobre 1997, n. 377 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (Suppl. alla G.U. n. 257 del 4 novembre 1997) Legge 10 novembre 1997, n. 415 Ratifica ed esecuzione del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994 (Suppl. alla G.U. n. 283 del 4 dicembre 1997) Decreto Ministeriale7 luglio 1997 Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto" (G.U. n. 236 del 9 ottobre 1997) Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Suppl alla G.U. n. 177 del 31 luglio 1997) Decreto Ministeriale 29 ottobre 1997 Approvazione dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997) Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Suppl. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997) 161 Volumi già pubblicati Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 VOLUMI GIÀ PUBBLICATI N. 1 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 Riferimenti legislativi (testi delle principali leggi in materia ambientale) Data di pubblicazione 28 dicembre 1989 N. 2 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989 Data di pubblicazione 1°giugno 1990 N. 3 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 Data di pubblicazione 15 dicembre 1990 N. 4 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 Citazioni e riferimenti Data di pubblicazione 15 maggio 1991 N. 5 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991 Citazioni e riferimenti Data di pubblicazione 15 febbraio 1992 N. 6 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991 Data di pubblicazione 1 ottobre 1992 N. 7 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 Data di pubblicazione 15 settembre 1993 N. 8 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1992 Data di pubblicazione 15 dicembre 1994 N. 9 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 Data di pubblicazione 15 febbraio 1995 165 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 N. 10 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1993 Data di pubblicazione 15 maggio 1995 N. 11 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 Data di pubblicazione 15 marzo 1996 N. 12 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 Data di pubblicazione 15 marzo 1996 N. 13 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 Data di pubblicazione 1° febbraio 1997 N. 14 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 Data di pubblicazione 9 gennaio 1998 N. 15 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 Data di pubblicazione 1° giugno 1998 N. 16 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 Data di pubblicazione: 1° ottobre 1998 N. 17 II volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001 N. 18 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001 N. 19 II volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 Data di pubblicazione 30 gennaio 2001 N. 20 Il volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001 166 Bollettino Giuridico Ambientale n. 18 N. 21 II volume contiene: Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati 1° gennaio al 30 giugno 1999 Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001 167