Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per
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Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per
Interventi di ristrutturazione edilizia e reperimento di spazi per parcheggi privati. Il reperimento di spazi per parcheggi privati è prescritto dall’art.41-sexies L.U., come modificato dall’art.2, secondo comma, L. n.122/1989- “nelle nuove costruzioni”. Tale reperimento, quindi, non è prescritto nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, in senso proprio, che mantengano cioè in vita l’organismo esistente o che comunque lo riproducano fedelmente, anche se introducendo mutamenti della destinazione d’uso che la disciplina legislativa non consideri esplicitamente come presupposto per una specifica dotazione di parcheggi privati. Ove invece un intervento di ristrutturazione edilizia conduca alla realizzazione di un edificio significativamente diverso da quello preesistente (e, quindi, ad una “nuova costruzione”), dev’essere previsto il reperimento di spazi per parcheggi privati almeno con riferimento alla parte ampliata (cfr. Consiglio di Stato, V, n.1339/2010; TAR Abruzzo-Pescara, n.702/2008; Consiglio di Stato, V, n.921/1998; Cassazione Civile, II, n.5741/2008). D’altra parte, l’art.64, terzo comma, L.R. n.12/2005, stabilisce che “gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri 1 di 2 quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare”. Si tratta di una previsione significativa in quanto, da un lato, assimila -sotto il profilo di cui si tratta- gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti agli interventi di ampliamento e, quindi, di nuova costruzione riconoscendone la reale natura (nonostante quanto affermato dal secondo comma del medesimo art.64) e, dall’altro, mette in evidenza la non necessità del reperimento di parcheggi privati in caso di interventi di ristrutturazione edilizia in senso proprio. Quanto, infine, al reperimento di eventuali parcheggi pubblici in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso, trova applicazione quanto disposto dal secondo comma dell’art.51 L.R. n.12/2005 secondo cui “i Comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9”. Milano, 02.11.2011 Avv. Mario VIVIANI 2 di 2