ud stato feudale - Liceo Classico Dettori

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ud stato feudale - Liceo Classico Dettori
Liceo Ginnasio Statale“Dettori”
CAGLIARI
Insegnante: Anna Floris
Materia: Storia-Educazione civica
Classe: 1^G
U.D. STATO FEUDALE
Concezione patrimoniale
dello stato feudale
Lo stato feudale è fondato sul contratto
personale che pone l’imperatore e i feudatari
sullo stesso piano, si basa sul rapporto
personale di fedeltà del signore con i suoi
sudditi (vassalli e servi)
L’impero
carolingio
viene
considerato
patrimonio personale dell’imperatore, il
quale divide il territorio fra i suoi figli,
iniziando il processo di disgregazione,
dell’impero, che si conclude con la deposizione
di Carlo il Grosso nell’887.
Re feudale
Nella struttura del potere medioevale il sovrano costituisce il
vertice del sistema sociale gerarchico feudale, modellato
sull’ordine cosmico che trascende il potere temporale e
garantisce diritti e doveri di ciascuno in base all’ordine sociale
di appartenenza.
Il re ha una posizione di preminenza, che deriva dal primato
della funzione giudiziaria del re rispetto alla funzione
legislativa ed esecutiva. Nel Medioevo
medioevo il compito
fondamentale del
del rereèera
quello
quello
di fare
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giustizia
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in base
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leggi
consuetudinarie
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di giustizia
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e garante
dei diritti
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diritti
sudditi,
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in quanto
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ministro
quanto ministro
e servo ediservo
Dio. di Dio.
Giona di Orleans, vescovo del IX secolo afferma che il re è
posto sul trono per pronunciare giudizi giusti: il sovrano è sub
Deo e sub lege, perciò non può disporre liberamente delle leggi
perché lo trascendono, in quanto poste da Dio o iscritte
nell’ordine naturale delle cose, perciò il suo potere è limitato
mercé il diritto. Ma nel Medioevo non esistono istituzioni atte
a controllare l’operato del re come oggi, perciò i chierici
spesso rivolgono severi ammonimenti ai sovrani per ricordare
loro i doveri morali e religiosi, fra cui appunto quello della
giustizia e dell’equità. Isidoro di Siviglia nel VI-VII secolo
afferma che non regge chi non corregge.
Tendenza alla disgregazione
politico-territoriale
Lo stato feudale ha un carattere policentrico,
non ha un carattere unitario perché manca
un’amministrazione centrale e fondi pubblici
che consentano il controllo della cosa pubblica.
La tendenza all’anarchia feudale si manifesta
con l’abdicazione dello stato feudale ai poteri
locali.
Col potere di banno i feudatari acquistano il
controllo di poteri di governo: controllano
l’esazione delle tasse, l’amministrazione della
giustizia, la circolazione della moneta,
l’allestimento dell’esercito.
I poteri pubblici si trasferiscono nelle mani dei
feudatari, che in questo modo possono
esercitare un’autorità completa sui loro territori
Il processo di disgregazione dell’impero viene
accelerato, oltre che dalla divisione dell’impero
fra i figli dell’imperatore, dalle guerre intestine
fra i feudatari, indebolendolo di fronte alle
nuove invasioni da parte dei Normanni, degli
Ungari e degli Arabi.
Organizzazione giuridica
consuetudinaria
Ogni regno annesso all’impero medioevale conserva le sue
leggi e i suoi costumi di origine consuetudinaria.
Nel mondo feudale la giustizia è fondata sul diritto
consuetudinario, la quale rappresenta una spontanea
espressione della società, attraverso un processo secolare in cui
non può intervenire l’arbitrio del legislatore: la legge è data,
non creata mediante un comando del sovrano.
La giustizia medioevale non si basa sulla legge scritta da una
volontà legislativa se non in casi eccezionali. Le leggi emanate
ad hoc da organi dello stato sono poche: per esempio i
Capitolari, leggi su questioni specifiche promulgate da Carlo
Magno nei Campi di Maggio
La giustizia medioevale si basa sul diritto consuetudinario,
fondato sul tacito consenso dei sudditi e sull’ordine gerarchico
dell’universo, la giustizia medioevale è una giustizia
sostanziale e si basa sul principio dell’equità.