sospensione uso civico per pista Val tegnousa

Transcript

sospensione uso civico per pista Val tegnousa
Deliberazione della giunta comunale n. 83
del 03/04/2014
Pubblicata all'albo comunale l'11/04/2014
OGGETTO: Concessione in uso per 8 anni di mq. 40.700 della p.f. 433 e mq. 2.700 della P.f. 434 C.C.
Soraga II alla Società “Impianti Falcade – Col Marghertia S.p.A.” - per la realizzazione della pista da
sci denominata “Val Tegnousa”.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- in data 06/09/2013la società “Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.” ha chiesto di ottener la
cocnessione per la realizzazione di una nuova pista da sci denominata “Val Tegnousa – Soraga” al
Passo San Pellegrino in C.C. Soraga II,
- che la stessa richiesta è stata esaminata dalla Commissione edilizia comunale in data 10.10.2013
che ha espresso parere favorevole, salvo autorizzazione da parte dei prorpietari dei fondi interessati;
- che il Comune di Soraga è proprietario di mq. 40.700 della p.f. 433 e mq. 2.700 della p.f. 434 C.C. Soraga
II entrambe gravate da uso civico;
Vista ora la richiesta dalla Società “Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.” con la quale viene
richiesto al Comune di Soraga l'eventuale disponibilità ad affittare tali aree;
Acquisita allo scopo la stima redatta dall'ufficio tecnico comunale, regolarmente asseverata in data
01/04/2014, che determina in Euro 5.208,00=. il canone annuale per l'affitto in questione, che comunque
sarà soggetto ad aggiornamento i base alle tabelle ISTAT.
Ritenuta la perizia meritevole di approvazione ed il valore congruo rispetto all’area oggetto di concessione.
Ravvisata pertanto l’opportunità di concedere in affitto alla società “Impianti Falcade – Col Margherita
S.p.A.” per la durata di 8 anni, a partire dalla data di stipula del contratto, previo versamento del corrispettivo
annuo di Euro 5.208,00=. (euro 0,12 al metro quadrato per 43.400 metri quadrati) mq. 40.700 della p.f. 433 e
mq. 2.700 della p.f. 434 C.C. Soraga II.
Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e in particolare l' art.15 punto 6 dove si precisa che qualora la
sospensione del diritto di uso civico sia inferiore ad ani 9 non è necessario richiedere l'autorizzazione del
servizio provinciale competente , nonché l’articolo 18 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con
Decreto del Presidente della Provincia 06 aprile 2006 n. 6-59/Leg., che ammette la possibilità di sospendere
l’uso civico per la costituzione, su beni soggetti al relativo vincolo, di diritti reali, quali il diritto di superficie
ed il corrispettivo che dovrà poi essere impiegato per le finalità di cui all’articolo 10 della citata Legge
Provinciale, e stabilito inoltre che la società si impegna a liberare l'area attrezzata per consentire, durante il
periodo estivo il pascolo del bestiame e quindi il godimento del diritto di uso civico dei censiti di Soraga.
Visto l’articolo 10 della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 che prevede quale destinazione delle risorse
derivanti dai beni di uso civico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di uso civico, l’incremento
ed il miglioramento del patrimonio di uso civico, o in caso di eccedenza il finanziamento di servizi e opere
pubbliche a beneficio della collettività nonché di attività ed iniziative di interesse comunale e frazionale. In
particolare si evidenzia che la costituzione del diritto di superficie in parola consente una miglior
utilizzazione economica del bene di uso civico che garantisce entrate economiche necessarie alla cura,
manutenzione, amministrazione e gestione del restante patrimonio di uso civico in proprietà al Comune di
Soraga.
Dato atto peraltro che il Comune di Soraga si impegna ad utilizzare il corrispettivo di cui alla presente in
maniera conforme al dettame della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6.
Ravvisata la necessità di sospendere il diritto di uso civico su mq. 40.700 della p.f. 433 e mq. 2.700 della p.f.
434 C.C. Soraga II. per la durata di 8 anni a partire dalla sottoscrizione del contratto di locazione al fine di
consentire la possibilità di costituire il diritto di superficie sulle realità già dette a favore della società
“Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.” per la realizzazione della pista da sci denominata “Val Tegnousa
– Soraga”.
Dato atto la sospensione del diritto di uso civico per anni 8 non abbisogna del provvedimento di
autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della Provincia.
Ritenuto inoltre di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione degli atti relativi al contratto di
affitto.
Visto l’art. 22 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del Personale approvato con D.P.R.G. 10
maggio 3/L;
Visto l’art. 33, 2° comma, punto 1), del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato
con D.P.R.G. 19.01.1984, n. 6/L;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge Regionale 23 ottobre
1998, n. 10 e dell’art. 81 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle dovute forme di legge
delibera
1. Di approvare la perizia di stima a firma del geom. Roberto Zulian dell'ufficio tecnico comunale di Soraga
datata 14/03/2014, asseverata presso l’Ufficio del giudice di pace di Cavalese in data 01/04/2014 al n.
77/2014, che valuta il canone di locazione per i mq. 40.700 della p.f. 433 e mq. 2.700 della p.f. 434 C.C.
Soraga II per anni 8 in euro 0,12 al metro quadrato per un totale di Euro 5.208,000= , che dovranno essere
annualmente aggiornati alle tabelle ISTAT.
2. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa che in sede deliberativa vengono per intero
richiamate, alla società “Impianti Falcade – Col Margherita S.p.A.” la locazione di mq. 40.700 della p.f. 433
e mq. 2.700 della p.f. 434 C.C. Soraga II. per la durata di 8 anni a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto verso corrispettivo di euro 5.208,00=. annui.
3. Di sospendere ai fini della concessione di cui al punto 2 del presente dispositivo il diritto di uso civico su
mq. 40.700 della p.f. 433 e mq. 2.700 della p.f. 434 C.C. Soraga II., precisando comunque che la società
concessionaria si impegna a liberare dette aree durante la stagione estiva per consentire ai censiti di Sorga il
godimento del diritto di uso civico;
4. Di autorizzare il Sindaco a firmare gli atti conseguenti al presente provvedimento e in particolare il
contratto di locazione di cui al punto 2;
5. Di precisare che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della società“Impianti
Falcade – Col Margherita S.p.A.”;
6. Di introitare la somma pari a 5.208,00 a titolo di corrispettivo per la locazione di cui al punto 2 del
dispositivo al cap. 955 art. 0 del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, e di prevedere identico introito a
carico dei bilanci di previsione dei prossimi anni, per la durata stessa del contratto.
7. Di dare atto che il corrispettivo introitato di cui al punto 7 del presente dispositivo verrà utilizzato in
conformità di quanto previsto dall’articolo 10 della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 che prevede quale
destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
di uso civico, l’incremento ed il miglioramento del patrimonio di uso civico, o in caso di eccedenza il
finanziamento di servizi e opere pubbliche a beneficio della collettività nonché di attività ed iniziative di
interesse comunale e frazionale.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L e s.m.;
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.