figure sanitarie - Centro Studi Synapsy

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figure sanitarie - Centro Studi Synapsy
PROFESSIONI
SANITARIE
Dott.ssa Elena Tuvinelli
La normativa italiana prevede che l’esercizio
delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie sia subordinato al
conseguimento del relativo titolo professionale,
diploma universitario o laurea nel primo caso,
qualifica professionale regionale o diploma di
Stato nel secondo. La qualifica conseguita è per
legge valida sull’intero territorio nazionale ed
idonea ad essere riconosciuta in ambito
sanitario in ossequio alla normativa europea in
materia di libera circolazione delle professioni ai
sensi della direttiva 2005/36/CE
L’elenco delle arti e professioni sanitarie riconosciute dal
Ministero della Salute (sito web istituzionale del
Ministero) contiene tutte le professioni previste dalla
normativa vigente, dal T.U. delle leggi sanitarie e
successive modificazioni ed integrazioni. la legge 42/99
ha ricondotto nella categoria delle professioni operanti in
sanità tutte le precedenti figure previste dall’ordinamento
nazionale  categoria delle professioni sanitarie ora
composta da 3 gruppi individuati dal legislatore nazionale
L’iter di riforma previsto dalla L. 42/99 art.4 c. 2 è tuttora in fase di attuazione
N.B. provvedimento di individuazione delle figure sanitarie previste dal previgente
ordinamento che sono state riconosciute equivalenti alle «nuove» professioni sanitarie
(«riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli purchè i
relativi diplomi e qualifiche siano stati conseguiti entro entro 17 marzo 1999 
riconoscimento attribuito solo ai fini dell’esercizio professionale data la competenza
concorrente in materia è compito delle Regioni attuare le relative procedure di
riconoscimento )
CATEGORIE DELLE PROFESSIONI:
 Le professioni sanitarie: comprendenti le
professioni sanitarie mediche o di grado primario, le
professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico
sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione
 Le arti ausiliarie: Massaggiatore e Capo Bagnino
degli stabilimenti idroterapici, l’Ottico,
l’Odontotecnico e la Puericultrice
• Le professioni di interesse sanitario:
Massofisioterapista (Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1
febbraio 2006 n. 43)
In ottemperanza agli obblighi di appartenenza all’Unione
Europea trova attuazione la direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali ed ex
2006/100/CE relativo al mutuo riconoscimento basato sulla
valutazione dei titoli professionali corrispondenti alle
qualifiche normate sul territorio nazionale (per ogni Paese
membro, in Italia presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie,
vengono istituiti i c.d. Punti di Contatto con funzione di coordinamento,
indirizzo e consulenza al cittadino comunitario in merito alle procedure
per ottenere il riconoscimento delle qualifiche possedute oppure un
percorso di compensazione al fine di agevolarne il riconoscimento.
Sistema informativo dei Punti di contatto
* Tessera professionale europea (EPC) da richiedere al Paese ove è
stata conseguita la qualifica  libera circolazione professionisti,
trasparenza procedure e scambio info costanti)
I titoli di studio ammessi a riconoscimento sono i seguenti (Direttiva 2005/36/CE) :
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Farmacista
Medico chirurgo
Medico Specialista
Medico di medicina generale
Odontoiatra
Veterinario
Psicologo
Psicoterapeuta
Assistente sanitario
Dietista
Educatore professionale
Fisioterapista
Igienista dentale
Infermiere
Infermiere pediatrico
Logopedista
Massaggiatore capo bagnino
Odontotecnico
Operatore socio sanitario
Ortottista- Assistente di oftalmologia
Ostetrica/o
Ottico
Podologo
Puericultrice
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale
IL FISIOTERAPISTA
Legge istitutiva Decreto 14 settembre 1994, n. 741
I corsi per il conseguimento del diploma universitario di fisioterapista
furono istituiti con D.M. 24 luglio 1996, di durata triennale.
Il diploma universitario di fisioterapista è stato trasformato in laurea di
I° livello di fisioterapista. Per accedere alla laurea di primo livello è
necessario avere conseguito il diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale.
L’art. 3 del decreto 741/94 statuisce: “Con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al
diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa
attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.” La legge 42/99
ed in modo particolare l’art. 4, commi 1 e 2, ha dato attuazione
all’articolo 3 del decreto 741/94. In sostanza sono stati stabiliti i criteri
per rendere equipollenti ed equivalenti ai diplomi universitari i titoli
ottenuti con i pregressi ordinamenti.
Il FISIOTERAPISTA
è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario
abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre
figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di
quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia,
congenita od acquisita.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico,
nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al
superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione
funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive
utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e
occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne
verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli
obiettivi di recupero funzionale.
IL MASSOFISIOTERAPISTA
Legge istitutiva  L. 5 luglio 1961, n. 570. Massaggiatore e
massofisioterapista sono due operatori sanitari distinti. La legge istitutiva del
massofisioterapista (570/61) è di 33 anni posteriore a quella del
massaggiatore (1264/27).
Legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul
collocamento del Massofisioterapista cieco» - Professione sanitaria ausiliaria
Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7
settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie
di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero
esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati,
nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le
tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni
del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
LEGGE 42/99  le Professioni ausiliarie sanitarie sono sostituite dalla
denominazione «Professioni Sanitarie» - equivalenza ed equipollenza
N.B Legge 1 febbraio 2006 n. 43
L’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al
conseguimento del titolo universitario. Resta ferma la
competenza delle Regioni nella individuazione e formazione di
profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle
professioni sanitarie
Circolare del 31 marzo 2006 – Inviata dal Ministero della
Salute a tutte le Regioni
Ribadisce quanto riportato nella legge 1 febbraio 2006 n. 43 e
cioè:” …che l’unico percorso formativo abilitante all’esercizio
di una professione sanitaria è quello universitario e che le
Regioni non potranno più attivare corsi a vario titolo nel
settore sanitario”.
Sentenza n. 300/2007 Corte Costituzionale
In riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 2 Legge
1.2.2006 n. 43 (disposizioni in materia di professioni sanitarie,
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione e delega al Governo per la istituzione dei
relativi ordini professionali) “Resta ferma la competenza delle
Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori
d’interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie”….” Infatti, per un verso tali profili vanno riferiti
esclusivamente ad attività aventi carattere “serventi” ed
“ausiliario” rispetto a quelle pertinenti le professioni sanitarie
– peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle
“arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, anche esse
rientranti nella materia delle professioni di cui all’art. 117 c. 3 ,
Costituzione”
Ministero della Salute circ. del 19 / 07 / 2010
….. «A tal proposito, si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il T.A.R. dell’Umbria è
intervenuto sulla figura del Massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni
sanitarie (come indicato dalla legge 403/71) , bensì fra gli operatori di interesse sanitario di
cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello
inferiore non solo rispetto alle professioni sanitarie , ma anche rispetto alle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie….»
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011
i Massofisioterapisti diplomati prima della Legge 42/1999 e cioè ante 17 marzo 1999 possono
richiedere l’equivalenza alla professione di fisioterapista:
• Se di formazione triennale con titolo conseguito prima del DL n. 502/92, per il Decreto 27
07/2000, sono equipollenti al titolo universitario di Fisioterapista
• Se di formazione biennale, a seguito di frequenza di un corso riconosciuto e avviato
prima del 31/12/1995 e con titolo conseguito entro il 17/03/1999, sono equivalenti
T.A.R. Napoli n. 2318 del 21/05/2012 “…..Ribadisce che la figura del Massofisioterapista non
espressamente soppressa come figura o attività professionale sopravvive e trova collocazione
nella predetta categoria di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni
sanitarie…..”
• Sentenza Consiglio di Stato n. 03325 del 17 giugno 2013
Non è una professione sanitaria non riordinata.
….La figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione
regionale , rientra nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie,
ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ ambito delle professioni sanitarie….
•
Elenco Professioni, Ministero della salute: Operatore di interesse sanitario:
Massofisioterapista Art. 1 c.2 Legge 1/ 02 /2006 n.43
(non si ritiene che il massofisioterapista debba essere inserito nell’elenco in quanto non figura
fra le professioni sanitarie e neppure fra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è
esclusivamente figura di interesse sanitario conseguita con corso istituito dalla Regione)
• Sentenza del Consiglio di stato n. 04272 del 27/08/2013
Alla luce dell’ordinamento vigente ….,.deve dirsi che i massofisioterapisti, che continuano ad
essere abilitati in base ai corsi regionali sono classificati tra gli “ operatori di interesse
sanitario “ previsti dal comma 2 dell’ art.1 della legge n. 43/2006…. Tali tipi di operatori
restano di competenza delle regioni quanto alla loro individuazione e formazione e sono
abilitati ad esercitare attività di interesse sanitario sprovviste dalle caratteristiche della
professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di livello di
autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore rispetto alle professioni
sanitarie…
• Sentenza TAR Umbria n. 557 del 05/12/2013
… che la figura del massofisioterapista , il quale abbia conseguito un titolo di formazione
regionale , ben può rientrare nel novero degli “ operatori di interesse sanitario “, con
funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle
professioni sanitarie…
• SENTENZA del Consiglio di Stato (sent.n. 4788 del 19 ottobre 2015).
La figura del massofisioterapista non è stata soppressa.
…..«Non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista
come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di
formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in
sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n.
403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e di massofisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n.
567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV,
30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).
….«La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice
con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di
attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il
masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei
medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista
rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura
professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006,
con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato.
Un corso di formazione a livello regionale, non determina l’introduzione di una nuova
figura professionale, né il mantenimento in vita di figure soppresse, né prevede un
percorso formativo diverso da quanto previsto dal legislatore statale.»
…RIASSUMENDO:
Decreto Ministero Salute Diplomati ante 1992
27/07/2000
triennali
Equipollenza al
fisioterapista
Decreto del Presidente
Diplomati ante
del Consiglio 26/07/2011 17/03/1999 - Legge
42/1999, biennali
Equivalenza al
fisioterapista (professione
sanitaria)
Legge 43/2006 e
sentenze
successive
Consiglio di Stato
17.06.2013
Dal 1999 al 2006
(compreso percorso
formativo 2004/06 norme
transitorie L.43/2006)
In corso di definizione
(si ritiene debbano
rientrare fra le
professioni sanitarie)
Diplomati dopo la legge
dal 2007 ad oggi
Operatori d’interesse
sanitario non
riconducibili alle
professioni sanitarie
MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO DEGLI
STABILIMENTI IDROTERAPICI
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Viene istituito con legge 23 giugno 1927 n. 1264 art. 1 Licenza di esercizio per i capi bagnino degli stabilimenti idroterapici ed i
massaggiatori
Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927 n.1264
Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Art. 1 . Rilascio della licenza per l’ esercizio delle distinte specialità del Massaggiatore e del Capo Bagnino degli Stabilimenti
Idroterapici
Art. 3 L’ effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza o del
certificato di abilitazione all’ ufficio del comune il titolare nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.
Art. 15 Sintesi delle mansioni : lett. c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.
Art. 16 lett, a ) mansioni : praticare bagni medicali a scopo terapeutico
Art. 20 Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento che esplicano la loro attività professionale in locali accessibili al
pubblico,sono obbligati a tenere esposto , in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione.
Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, T.U.L.S. Testo Unico delle Leggi Sanitarie
Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie
Art. 99 E’ soggetto a vigilanza l’esercizio delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie
del Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici e i Massaggiatori.
Ministero della salute:
Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute sono le seguenti : Massaggiatore capo bagnino
stabilimenti idroterapici -Ottico - Odontotecnico - Puericultrice
Professione : Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici
Riferimenti normativi Profilo : R.D. 31.05.1028, n.1334, art.1.
Ministero della Salute:
Titolo ammesso al riconoscimento quale attestato professionale di conformità alle direttive comunitarie oppure, quale
riconoscimento di titolo professionale estero ai fini dell’esercizio in Italia della professione sanitaria di : Massaggiatore capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici
MASSAGGIATORE
E CAPO BAGNINO DEGLI
STABILIMENTI IDROTERAPICI
Riconoscimento profilo mansioni
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è
un’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie e, ai sensi di quanto
prescritto dalla Legge del 23 giugno 1927, n. 1264, e dagli articoli 99
e 140 del T. U. delle Leggi sanitarie, l’autorizzazione e
l’organizzazione dei corsi per il conseguimento di titoli abilitanti
all’esercizio di un’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie è di
competenza Regionale.
Per quanto riguarda il riferimento normativo e il profilo di
questa professione, si richiama il R.D. 31/05/1928 n. 1334
art.1. Il profilo iniziale è riportato nell’ art. 15: massaggi e
manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.
“…il Massaggiatore e Capo Bagnino dagli Stabilimenti
Idroterapici è l’operatore sanitario che in base al Regio
Decreto del 31/05/1928 n. 1334 e art. 99 e 140 del Testo
Unico delle leggi sanitarie, su prescrizione medica,
nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente
alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente
mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia ed
elettroterapia. La sua arte è esercitabile, sia come libera
professione in proprio gabinetto massoterapico sia come
dipendente in strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate…”.
Il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, ha
emesso vari Decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nei quali viene riconosciuta la
corrispondenza di titoli esteri con quello del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti
Idroterapici in Italia.
In attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e visto il Decreto Legislativo
9/11/2007 n. 206, rilevata la corrispondenza dell’attività che il titolo consente nel proprio paese con
quella esercitata in Italia, detto titolo è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
dell’attività di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici Il profilo che si riscontra
da quanto riportato, e in particolare da questi ultimi Decreti del Ministero della Salute, che ha
inserito la figura nell’ elenco dei titoli ammessi al riconoscimento e fra le professioni regolamentate
(Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs.206/2007 come il medico, il fisioterapista ecc.)
corrispondenti con i titoli Europei, è il seguente:
“…Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area
della riabilitazione abilitante all’esercizio dell’ Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie; può
operare sia in autonomia, in un proprio studio professionale, che assunto e dipendente in
Strutture Sanitarie accreditate del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. Può svolgere tutte le
tecniche del massaggio terapeutico, del benessere, igienico, estetico e sportivo ed inoltre
idroterapia, balneoterapia e terapia strumentale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli
Stabilimenti Idroterapici può esercitare con o senza prescrizione medica nei limiti delle proprie
competenze. Il campo di applicazione comprende le patologie degenerative, traumatologiche,
ortopediche, esegue trattamenti di prevenzione ; opera anche in area benessere e sportiva...”.
Si precisa che il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, come previsto in vari
Stati europei e corrispondente alla professione riconosciuta in Italia, viene formato in scuole
autorizzate (o gestite da enti formativi accreditati dalla Regione) con percorsi di durata minima
biennale e con un numero di ore svolte pari a un minimo di 1500.
Sentenza T.A.R. di Milano n.0676 del 09/03/2011
Il decreto della Regione Lombardia istituisce corsi di formazione abilitanti all’esercizio di un arte ausiliaria: quella di
massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici già compiutamente individuata dalla legge statale quale
arte sanitaria delle professioni sanitarie
Nota Presidente della Corte Costituzionale in merito alla sentenza
Il R.D. del 1927 ed il relativo regolamento del 1928 considerano l’attività del massaggiatore come arte sanitaria ausiliaria.
La sentenza in questione parlando di “rapporto di dipendenza” usa una espressione impropria che fa pensare ad una
dipendenza in termini di rapporto di lavoro , con la conseguenza che sarebbe interdetta al massaggiatore di operare
autonomamente anche in un proprio studio privato.
Ai sensi della predetta legge del 1927 deve invece ritenersi che il massaggiatore opera su prescrizione medica supervisione e
responsabilità del fisioterapista o del fisiatra , sotto il profilo non della dipendenza lavorativa ma funzionale.
Decreto 17 maggio 2002
individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto l’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni , che individua le prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni ed
arti sanitarie.
…sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona,..dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art.99 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni…
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 96/E del 17 ottobre 2012
… ilD.M. 17 maggio 2002 (individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto)
…ha individuato tra le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione esenti, rese nell’esercizio delle professioni sanitarie o arti
ausiliarie delle professioni sanitarie indicate all’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni…
Il Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici abilitato all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni
Sanitarie per prestazioni rese in regime libero professionale usufruisce, in caso di emissione di documentazione fiscale ,
dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002
Alcune norme meglio specificate ai fini dell’esercizio della professione in autonomia e l’apertura di uno studio professionale :
Premesso quanto stabilito dal R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 : Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 1264 del 23/06/1927
sulla disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie :
art. 1. Saranno rilasciate, a termine dell’art. 2 della Legge 23 giugno ,n. 1264 distinte licenze per l’esercizio di ciascuna delle seguenti
arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
A) dell’odontotecnico; B) dell’ottico; C) del meccanico ortopedico ed ernista D) dell’infermiere
La licenza per l’infermiere, però, riguarderà o l’esercizio generico di tale arte o le distinte specialità del massaggiatore e del capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici
art. 3. L’effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai
precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all’art. 32 all’ufficio del comune nel quale il titolare intende stabilire il suo
abituale esercizio. ……
art. 20. Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili
al pubblico , sono obbligati a tener esposto , in modo ben visibile , nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona
diversa dall’esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione , con l’annotazione dell’avvenuta registrazione all’ufficio comunale.
….
Segue al R.D., la circ. N. 20400-3 Direzione Generale Sanità Pubblica :
il massaggiatore e il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici si debbono intendere autorizzati solo a quegli atti nei quali si
concreta l’esercizio della loro arte e che sono indicati all’art. 15 lettera c) e all’art. 16,lettera a) del regolamento:
art. 15 lett. c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano
art. 16 lett. a) praticare bagni medicali a scopo terapeutico
La figura viene richiamata nel Testo Unico Delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934:
TITOLO III Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria
Art. 99
…E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le
arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in
quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. …..
Capo IV- Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Art. 140 Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere
munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle arti medesime. I limiti e le
modalità delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l’interno, di concerto con quello
per l’educazione nazionale.
Con riferimento inoltre alla recente Legge n.4 del 14/01/2013 art. 1 che riporta il principio
Costituzionale :
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle conoscenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico
e della clientela , della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei
servizi, della responsabilità del professionista.
E con riferimento alla normativa della Regione Lombardia in merito alle Figure Abilitanti :
La Regione Lombardia ha normato un insieme eterogeneo di percorsi relativi a figure
professionali, regolamentate da leggi statali e/o Accordo Stato Regioni. Ciascun percorso
formativo riconosciuto da Regione Lombardia, che risponde agli standard minimi definiti dalla
normativa statale, è valido ai fini dell’abilitazione professionale su tutto il territorio nazionale e
permette di accedere all’esercizio di attività professionali , anche attraverso l’iscrizione in
appositi elenchi.
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
–DDUO 6 ottobre 2009 n. 10043
Considerati, inoltre , i Decreti del Ministero della Salute che riconoscono la corrispondenza dei
titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese
comunitario e non comunitario con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici e pertanto : la sig.ra……. è autorizzata ad esercitare in Italia l’attività sanitaria di
Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici…
La… domanda per il riconoscimento di un titolo professionale dell’area sanitaria …indirizzata al
Ministero della Salute riporta :
Chiede a codesto Ministero il riconoscimento del proprio Titolo , ai fin dell’esercizio in Italia della
professione sanitaria di: Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici
Titoli rilasciati a conclusione del percorso formativo biennale Abilitante
all’Esercizio della Professione
• Attestato rilasciato dalla Regione Lombardia. (Assessorato alla Formazione
condiviso dall’Assessorato alla Sanità)
Abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di
Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici rilasciato dalla
Regione Lombardia. (Assessorato alla Formazione condiviso dall’Assessorato alla
Sanità)
Riporta : la legge dello stato che istituisce la figura professionale.
Il R.D. regolamento della figura
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie nel quale la figura è inserita nell’art. 99
Il DPR di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato in
merito alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
• Attestato rilasciato dal Ministero della Salute
Attestato di qualifica abilitante all’ esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni
Sanitarie di Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.
Riporta : Riferimento al livello di qualifica nella CE
Condizioni per il riconoscimento del titolo nella CE - Abilita all’esercizio
professionale su tutto il territorio nazionale.
Ministero della salute
Decreti aventi per oggetto il Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all’esercizio, in Italia, della
professione di Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.
Decreta: 1. Il titolo di …conseguito …presso la Scuola …., dal Sig/ra…., è riconosciuto ai fini dell’esercizio in
Italia dell’attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.
Decreto Regione Lombardia n. 10043 del 06/10/2009
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Attivazione del percorso formativo Abilitante per l’Esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di
Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici