Il Bollettino

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Il Bollettino
n.55
Il Bollettino
dell’Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana
•Verona
di Alessandro Biletta
•Applicazione della riserva di ordine
pubblico della Convenzione di Lugano
nel caso di riconoscimento di un atto
ingiuntivo italiano in Svizzera
di Andrea Ostini della Vedova
• Copertura assicurativa negli USA
per le Società che operano negli Stati
Uniti
di Gisella Levi Caroti
• Class Action: situazione in Olanda
di Hans J. Hoegen Dijkohf
• Spagna. Altri tagli: aumenta l'IVA
e aumenta la ritenuta IRPEF sul
reddito dei professionisti
di Bufete Conesa Asociados
• Armonizzazione della normativa USA
in materia di Brevetti
di Charles Bernardini
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Verona
di Alessandro Biletta
“Oh Romeo, Romeo!, sei tu Romeo….”
Eros e Tanatos si inseguono nei cortili di
Verona e ciascuno ascolta la sirena che
più gli è congeniale. E’ difficile sfuggire
all’immagine del celebre “verone” ed alle
sensazioni che sa evocare. Non escluderei
quindi divagazioni e/o distrazioni durante i
lavori, con inavvertito indulgere al ricordo
di personali veroni, di private finestre,
di cari sembianti, più o meno sbiaditi.
Magari per poi chiedersi se oggetto del
travolgente trasporto fosse la persona, il
sembiante, o non piuttosto l’idea stessa
dell’amore, l’astratto che si incarna nella
persona. Curioso e non casuale poi il
fatto che in latino la parola “persona”
indichi la maschera dell’attore. Un po’
inquietante anche che un concetto così
concreto, diretto e reale, quale quello di
persona, faccia invece riferimento ad una
identità diversa dall’apparente, nascosta
e non visibile, ancorchè essenziale. Forse
era proprio così anche nel privato e dietro
il “sembiante” si nascondeva, sorniona,
l’ “idea”. Divagazioni. Divagazioni che
potranno anche portare a pensare all’Arena,
dove non solo Tanatos era di casa, ma
dove -per tanto tempo ed ancora oggile “maschere” teatrali hanno raffigurato
storie finte ed evocato emozioni vere,
ancor più forti se enfatizzate dalla magia
della musica.
Regalatevi sensazioni sottili, romantiche
fantasticherie, venite a Verona. Troverete
spazio per lo spirito (anche in versione
Amarone) ed anche per la carne (magari
sotto la forma allettante della “pastissada
de caval”). Ma soprattutto venite per gli
incontri e le condivisioni della nostra
comunità, un piccolo “universo” di persone
che -come quello reale- si espande e si
contrae una volta all’anno, in nome del
diritto, della comune attività e soprattutto
di una calda amicizia•
2
Ve r o n a
26° Convegno 19-22 Settembre 2013
segue da pagina 1
3
segue da pagina 2
Applicazione della riserva di ordine
pubblico della Convenzione di Lugano
nel caso di riconoscimento di un atto
ingiuntivo italiano in Svizzera.
di Andrea Ostini della Vedova
La corretta citazione di una parte
processuale è di fondamentale importanza
nell’ambito del riconoscimento di sentenze
straniere in Svizzera. In particolare, ai
sensi dell’art. 27 cpv. 2, lit. a della Legge
federale sul diritto privato internazionale
(LDIP) sussiste motivo di rifiuto del
riconoscimento laddove una parte non
sia stata citata regolarmente, né secondo
il diritto del suo domicilio, né secondo
il diritto della sua dimora abituale,
eccetto che si sia incondizionatamente
costituita in giudizio. Si parla in questo
caso di una questione di compatibilità
con l’ordine pubblico svizzero. Di
riserva di ordine pubblico si parla
anche nel campo di applicazione della
Convenzione di Lugano, che all’art. 341
cita: “La decisione non è riconosciuta:
1. se il riconoscimento è manifestamente
contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto; […]”. In questo contesto hanno
dato motivo di discussione nella dottrina
le disposizioni di legislatori stranieri
sulla “notificazione fittizia2” di atti
giudiziari e, in particolar modo, quelle
norme che prevedono la validità di una
notificazione seppur affetta da vizi, a
meno che questi siano espressamente fatti
valere dall’interessato3. Recentemente
il Tribunale federale, la suprema corte
svizzera, ha avuto modo di esprimersi
sulla questione nell’ambito del
riconoscimento di un decreto ingiuntivo
1 Art. 27 nella Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (in vigore per la Svizzera fino al
31.12.2010).
2 Nella dottrina svizzera si parla di "notificazione
fittizia" nei casi in cui la notificazione di un atto giudiziario avviene tramite una finzione legale.
3 Nel diritto svizzero vale il principio generale
per cui nessun pregiudizio può essere arrecato al destinatario di un atto giudiziario da una notificazione
affetta da vizi (fatti salvi casi di malafede e di abuso
del diritto). Proprio questo punto, in combinazione
con il fatto che l'interessato (a causa dell'ignoranza
o della tardiva scoperta dell'avvenuta notificazione
fittizia) non ha la concreta possibilità di far valere
l'eventuale nullità, é considerato problematico da un
parte della dottrina.0
italiano, notificato ex art. 143 CPC/IT4.
In casu, con decreto ingiuntivo del 24
febbraio 2006 il Tribunale di Milano
ha condannato il convenuto a versare
all’attore la somma di euro 80'379.71
oltre a interessi e spese. Al momento
della notificazione del decreto ingiuntivo,
entrambe le parti erano domiciliate in
Italia. Il decreto é stato oggetto di tre
notifiche ex art. 140 CPC/IT (notifica
in caso di irreperibilità). Una quarta e
ultima notifica è stata effettuata ex art.
143 CPC/IT(notifica in caso di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti) mediante
deposito di copia dell'atto nella casa
comunale dell'ultima residenza italiana
del convenuto5. Fondandosi sul decreto
ingiuntivo di cui sopra, l’attore ha poi
chiesto e ottenuto dal giudice svizzero
un decreto di sequestro, successivamente
confermato in secondo grado di giudizio
con sentenza rimasta inoppugnata.
L’attore ha poi continuato la procedura
esecutiva di convalida del sequestro e,
vista l’opposizione al relativo precetto
esecutivo interposta dal convenuto, ha
chiesto al giudice il rigetto dell’opposizione
in virtù del riconoscimento del succitato
decreto ingiuntivo. Sia il giudice del
primo grado che il collegio del secondo
4 “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora
e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore
previsto nell'art. 77, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito
di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di
nascita del destinatario, e mediante affissione di altra
copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti né il luogo dell'ultima
residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario
consegna una copia dell'atto al pubblico mini-stero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha
per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello
in cui sono compiute le formalità prescritte.”
5 In Svizzera esiste la cosiddetta "notificazione
per via edittale" dell'art. 141 del Codice di procedura
civile svizzero per cui:
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel
Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:
a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto
e non può essere individuato nemmeno con debite,
ragionevoli ricerche;
b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie; c. una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito
in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal giudice.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno
della pubblicazione.
grado di giudizio hanno respinto i rimedi
proposti dal convenuto. Questi ha quindi
inoltrato ricorso al Tribunale federale,
chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata. Tra le censure presentate
dal ricorrente vi è quella secondo cui
il decreto ingiuntivo gli sarebbe stato
notificato irritualmente, poiché la sua
effettiva dimora sarebbe stata facilmente
reperibile. Pertanto, la dichiarazione di
esecutività apposta al decreto ingiuntivo
dal Giudice di Milano in data 28 maggio
2008 sarebbe manifestamente errata,
e il suo riconoscimento in Svizzera
costituirebbe una lesione dell'ordine
pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27
cpv. 1 CLug (oggi art. 34 cpv. 1 CLug).
Il Tribunale federale ha dapprima escluso
un’arbitraria applicazione del diritto
italiano da parte del Giudice di Milano
in occasione della dichiarazione di
esecutività 28 maggio 2008, per aver
egli ritenuto valida la notifica 7 febbraio
2008 secondo la procedura prevista per
persone di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti (art. 143 CPC/IT). Lo stesso
Tribunale federale si è quindi espresso
sulla questione se un'applicazione corretta
di tale disposizione dell’ordinamento
processuale italiano possa configurare
una lesione della riserva dell'ordine
pubblico svizzero. A questo proposito la
suprema corte svizzera si è pronunciata
come segue:
“Nell'ambito del riconoscimento e
dell'esecuzione di sentenze di tribunali
esteri la riserva di ordine pubblico ha una
portata più limitata che nell'applicazione
diretta del diritto straniero: di carattere
eccezionale, essa va interpretata
restrittivamente […]. L'ordine pubblico
procedurale […] qui in discussione è
violato quando principi fondamentali
generalmente riconosciuti sono disattesi
in modo inconciliabile con il sentimento
di giustizia e con i valori di uno stato
di diritto […]. Ai fini del giudizio
sulla violazione dell'ordine pubblico
procedurale occorre stabilire se il
sistema giuridico straniero offra garanzie
procedurali paragonabili a quelle del
sistema giuridico interno, e se esse siano
state debitamente offerte. Il fatto che
le parti si siano effettivamente avvalse
di tali diritti è per contro irrilevante.
La questione va esaminata sulla scorta
dell'ordinamento processuale dello Stato
4
segue da pagina 3
in cui è stato emanato il giudizio, non in
base alla concezione vigente nello Stato
richiesto […]. […] Non appare nemmeno
incompatibile con i valori di uno stato
di diritto la scelta di rilevare l'eventuale
nullità di vizi di notifica unicamente
se espressamente fatta valere: è, ad
esempio, la scelta effettuata anche dal
legislatore francese all'art. 114 CPC/
FR […]. I rimedi a tal fine esistono: a
seconda delle circostanze, la procedura
di dichiarazione di inefficacia ex art. 188
disp. att. CPC/IT oppure l'opposizione
ex art. 645 CPC/IT […] ma il ricorrente
non ne ha fatto uso […] . […] il decreto
in oggetto […] deve [quindi] essere
riconosciuto quale valido titolo esecutivo
ai sensi degli art. 81 cpv. 3 LEF [Legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento]
e 32 cpv. 1 CLug combinati.”.
La
succitata
decisione
(DTF
5A_611/2010) ha chiarito la portata della
riserva di ordine pubblico dell’art. 34
cpv. 1 CLug per quanto attiene alle
norme procedurali di legislatori stranieri
sulla cosiddetta “notificazione fittizia” di
atti giudiziari, stabilendo che queste non
costituiscono motivo di lesione dell’ordine
pubblico svizzero, laddove la procedura
dello stato straniero in questione è stata
applicata correttamente. Tale decisione
conferma infine la compatibilità con
l’ordine pubblico svizzero delle norme
procedurali che prevedono la validità di
una notificazione pur se affetta da vizi,
quando tali vizi non sono espressamente
fatti valere dall’interessato nei tempi e nei
modi previsti dalla legge•
Copertura assicutativa negli USA per
le Società che operano negli Stati Uniti
di Gisella Levi Caroti
Un’adeguata copertura assicurativa per i
rischi connessi con l’attività commerciale
internazionale è un elemento essenziale
per aziende che distribuiscono i propri
prodotti negli Stati Uniti tramite una
subsidiary ed una rete di distribuzione
più o meno estesa. La valutazione
di una polizza assicurativa è tuttavia
spesso difficile da effettuare soprattutto
quando, come nel caso del commercio
internazionale, ci si serve di diverse
compagnie assicurative in diversi paesi.
Generalmente vi sono quattro tipi di
copertura assicurativa: 1) la commercial
general liability, che protegge l’azienda,
o le persone di cui l’azienda risponde,
nell’ipotesi che queste siano convenute
in giudizio da terzi per danni provocati a
persone o cose. 2) Business Interruption,
che copre le perdite provocate da
eventuali interruzioni nella produzione
o vendita dei beni. 3) Product Recall,
che copre i costi derivanti dall’eventuale
ritiro dei prodotti dell’azienda dal
mercato. 4) Product Liability che è un
tipo di commercial liability che copre
più specificamente la responsabilità per i
danni provocati da un prodotto difettoso e
in quanto tale pericoloso.
Oltre ad accertare che l’ammontare della
copertura assicurativa sia sufficiente,
nel valutare una polizza assicurativa
per gli Stati Uniti è necessario avere
una adeguata conoscenza del mercato
assicurativo americano al fine di evitare
errori purtroppo comuni. Ad esempio,
è importante che la polizza assicurativa
che protegge la subsidiary americana
contenga un waiver of subrogation,
cioè escluda la possibilità per la società
assicurativa di rivalersi sulla società
madre produttrice. In assenza di tale
waiver la società assicurativa, dopo aver
risarcito il danno subito dalla subsidiary,
agisce generalmente nei confronti del
soggetto che è all’origine del fatto che
ha provocato il danno risarcito, cioè,
nella maggior parte dei casi, la parent
company la quale in genere non è coperta
dalla polizza italiana per eventi dannosi
verificatisi al di fuori del territorio
italiano.
Inoltre, accade frequentemente che la
società controllante italiana protegga la
subsidiary americana tramite una polizza
offerta dalla stessa società assicurativa
che protegge la parent company in Italia,
la cosiddetta vendor’s coverage. Tale tipo
di copertura è generalmente insufficiente
a coprire i rischi a cui la subsidiary è
sottoposta negli Stati Uniti. È quindi
opportuno acquistare una separata polizza
negli USA.
Infine vi sono alcuni accorgimenti che
possono rendere la copertura a favore
della subsiadiary molto più efficace
o semplificare le procedure legate
all’esercizio dei diritti derivanti dal
contratto di assicurazione. Così, a titolo
meramente esemplificativo, è possibile:
1.
Assicurare la società per l’ipotesi
di condanna al pagamento di danni
punitivi (danni “esemplari” che possono
essere riconosciuti dal giudice in caso
di gravi violazioni e che superano la
compensazione dei danni subiti dalla
parte danneggiata e servono come
deterrente alla reiterazione della condotta
sanzionata);
2.Prevedere la copertura delle spese legali
anche al di fuori dei limiti del massimale
assicurativo;
3.
Assicurare i prodotti dell’azienda
sulla base del prezzo di vendita degli
stessi e non con riferimento al costo di
produzione;
4.Proteggere la subsidiary dai danni al
packaging, alle etichette, ecc. dei prodotti
importati.
Alla luce di queste difficoltà, e`
consigliabile che le societa’ italiane che
operano negli USA siano assistite da
un avvocato americano (a) per valutare
le migliori polizze assicurative, nonché
(b) per essere messe in contatto con
un broker assicurativo internazionale
negli Stati Uniti che si coordini con
quello italiano in modo tale da creare
una polizza separata per la subsidiary
che tuttavia protegga anche la parent
company con una copertura globale
completa ed efficiente•
Class Action la situazione in Olanda
di Hans J. Hoegen Dijkhof
Introduzione
Già dall’anno 1994, in Olanda, alle
organizzazioni
(quali
fondazioni,
associazioni, etc.), sorte per difendere
gli interessi di soggetti privati, è stato
riconosciuto il diritto di iniziare processi
collettivi “anonimi” sia in campo civile
che amministrativo. Per evitare il modello
americano, dette organizzazioni potevano
chiedere alla Corte di giudicare se il
comportamento di una determinata
società fosse illecito e, successivamente,
i soggetti che ritenevano di aver subìto
un danno (e quindi di essere creditori),
potevano iniziare un processo per ottenere
il risarcimento.
Sulla base dei principi sanciti da una
sentenza della Corte di Cassazione
5
segue da pagina 4
olandese del 1992 nel caso DES6, nel
2005 è stata varata la Wcam, la Wet
Collectieve afwikkeling massaschade
(Legge per la Tutela Collettiva dei danni
di massa)7 incorporata poi nel Codice
civile (BW) e nel Codice di procedura
civile (Rv)8.
Gli articoli del BW fissano le condizioni
per arrivare a un accordo di risarcimento
collettivo, mentre il Rv contiene le
regole specifiche per predisporre e
presentare la domanda, per determinare
il giudice competente, perché l’accordo
di risarcimento collettivo possa essere
dichiarato vincolante.
La ragione di questa nuova legge sta,
inter alia, nel timore che le grandi società
possano eludere le loro obbligazioni, in
quanto i danni individuali sono spesso
di valore modesto e troppo piccoli per
poter avviare un processo tramite un
avvocato. Inoltre, le cause di risarcimento
del danno sono troppo complesse, lunghe
e costose perché possano essere avviate
dal singolo individuo. Ora in Olanda
vi è la possibilità di avviare una azione
collettiva, diminuendo così i costi sia
per le parti sia per il sistema giudiziario.
Inoltre, con l’azione collettiva si ha una
sola pronuncia con effetti nei confronti
di tutti i soggetti appartenenti ad una
determinata categoria e questo evita che
le corti rendano sentenze in contrasto
fra loro che darebbero luogo a ulteriori
cause (appelli e ricorsi in cassazione) e
di conseguenza ad un eccessivo carico di
lavoro oltre che ad una grande incertezza
del diritto.
La class action americana ha influenzato
la situazione olandese, ma vi è una
differenza importantissima: negli Stati
Uniti è possibile fare una causa per
ottenere il risarcimento, in Olanda è solo
possibile raggiungere una transazione
collettivamente.
L’evoluzione nella giurisprudenza.
Come si è detto, la decisione del caso
“DES” è all’origine della Wcam. In
quel caso, varie ditte farmaceutiche
avevano immesso sul mercato prodotti
farmaceutici per prevenire aborti
6 HR 9 ottobre 1992, NJ 1994,535 (‘DES
spontanei e nascite precoci. Si sosteneva
che un componente di quei prodotti (la
DES) causava patologie cancerogene
nei bambini: fu questo il motivo
scatenante dei processi di risarcimento
contro le società produttrici. La Corte
di Cassazione olandese concludeva che
tutte le società produttrici coinvolte
erano responsabili in solido per i danni
sofferti dai bambini. Questa decisione
ha condotto alla emanazione della
Wcam che deve essere intesa come una
integrazione alla già esistente possibilità,
per una organizzazione che tutela
interessi collettivi, di intraprendere una
azione collettiva sulla base dell’articolo
3:305a BW. La prima sentenza, dopo
l’entrata in vigore della Wcam, è stata
resa nella causa contro Ahold9.
La
Ahold era stata coinvolta anche in vari
processi negli Stati Uniti, con l’accusa
di aver attuato pratiche fraudolente
tramite la consociata US Foodservice.
La causa è stata portata davanti alla
District Court dello Stato del Maryland.
Da allora si è avviata una trattativa tra gli
“attori” americani e la società olandese
VEB (Associazione di Possessori di
Valori) che hanno istituito un tavolo di
trattative con la società Ahold e con il
loro CFO al tempo, sig. Michiel Meurs,
e hanno stipulato un accordo con effetto
“globale”, per il risarcimento di USD 1,1
miliardi. Tale accordo veniva dichiarato
vincolante per tutte le parti, dalla Corte
di prima istanza di Amsterdam. Per
contro, nella causa Vie d’Or10, la Corte
di Cassazione ha chiarito il significato
dell’articolo 3:305a, paragrafo 3 BW,
che sancisce il divieto di intraprendere
una azione collettiva per risarcimento.
La Corte di Cassazione ha rifiutato di
rendere una sentenza che accerti il diritto
al risarcimento che potrebbe essere la
base sulla quale i causanti avrebbero
potuto essere dichiarati responsabili in
solido. La Corte ha spiegato che le azioni
erano troppo simili a una azione per
risarcimento. Ha affermato anche che
tale sentenza avrebbe essere resa solo per
accertare l’illiceità del comportamento
del causante. Una sentenza di una corte
Americana che dichiara vincolante un
Dochters’).
7 Wcam, Wet Collectieve Afwikkeling Massascha-
9 Corte di prima istanza di Amsterdam, 23 giugno
de, in vigore da 16 luglio 2005.
2010, LJN BM9324
8 Articoli 907-910 BW; 1013-1018 Rv.
10 HR 1992, NJ 1994,535 (‘Vie d’Or’).
accordo extra giudiziario, è molto simile
al Wcam.
Qualche osservazione sugli sviluppi di
questa legge.
I vantaggi ottenuti da questa legge sono
una maggiore efficienza, una più estesa
protezione giuridica dei cittadini e la
riduzione del numero delle cause e
quindi un minor carico di lavoro per la
magistratura. Quest’ultimo “vantaggio”,
però, è annullato, o quantomeno
diminuito, perchè la pronuncia in diritto
riguarda -come sopra detto- solamente
l’accertamento della illiceità di un
determinato comportamento.
Lo svantaggio deriva dall’orientamento
della giurisprudenza che, con una
interpretazione troppo “stretta”, persiste
nel voler limitare il potere del Giudice di
emettere una sentenza in diritto ai soli casi
di accertamento dell’illecito e non per
determinare la responsabilità del soggetto
che ha provocato il danno. E questo
-ad avviso di chi scrive- incrementerà
il numero dei casi che verranno portati
davanti alle Corti.
Gli svantaggi negli Stati Uniti sono
costituiti inter alia dagli accordi conclusi
troppo frettolosamente. Per esempio, un
caso in cui si era argomentato che le
protesi per il seno erano cancerogene, si
era concluso con un accordo amichevole
per un risarcimento di USD 4,75 milliardi.
Successivamente è stato dimostrato che
tutte le protesi impiantate erano risultate
non cancerogene, ma nel frattempo
la ditta coinvolta era stata dichiarata
fallita. I danni per l’economia americana
causati da class action sono stimati in
USD 250 milioni. Infatti, grandi società
raggiungono frettolosamente un accordo
transattivo per evitare, per quanto
possibile, di incorrere in scandali che
rovinino la loro reputazione ma in questo
modo pregiudicano la possibilità di fare
ricerca e investimenti per lo sviluppo
e per rafforzare la loro posizione
concorrenziale.
Anche la regola no cure no pay e la
discovery sono procedure molto lunghe e
molto costose, anche perchè questi costi
spesso vengono affrontati delle aziende
coinvolte.
Ed infine, la presenza della giuria rende
imprevedibile il risultato della causa.
Per adesso siamo ad un bivio. Il 18
gennaio 2012, la Corte di appello di
6
segue da pagina 5
Amsterdam ha emesso una sentenza in
un caso dove non erano coinvolte ditte
olandesi. Secondo gli avvocati olandesi,
quella sentenza era esemplare perchè
ha aperto la strada agli attori stranieri
che intendono intraprendere le loro class
action in futuro in Olanda. La Corte
d’Appello si è dichiarata competente
perchè il contratto era stato stipulato
ed eseguito in Olanda e ha dichiarato
vincolante un accordo tra Converium,
assicuratori Svizzeri e la Zurich Financial
Services ed una Fondazione per 12.000
persone danneggiate, fra cui qualche
centinaio di Olandesi. La Fondazione
ha agito con la sovramenzionata VEB.
La Corte ha anche dichiarato che la
ripartizione delle somme spettanti a titolo
di risarcimento fra i danneggiati degli
Stati Uniti a quelli dell’ Europa era giusta,
nonostante gli americani abbiano ricevuto
quattro volte di più degli Europei.
Infine, va detto che fino al gennaio 2012
la procedura sembrava solo applicabile
ai casi con un chiaro interesse olandese.
Oggi l’Olanda è l’unico Paese che può
dichiarare vincolante un accordo per
tutte le vittime indipendentemente dalla
nazionalità delle parti. Inoltre gli Stati
Uniti hanno deciso di non stipulare più
accordi per investitori non americani. Le
multi-nazionali olandesi hanno paura che
l’Olanda divenga uno sportello aperto per
tutti. Recentemente il giudice Olandese
ha anche accettato la giurisdizione in un
caso iniziato da cittadini nigeriani contro
la Shell, solo perchè la sede principale
della Shell è situata in Olanda.
Principi fondamentali e influenze
Europee.
Normalmente il giudice svolge un ruolo
passivo nei processi civili. Adesso nella
procedura olandese può scegliere un
attore principale, indicare l’avvocato e
fissare il suo onorario. Quanto al diritto
comunitario Europeo, pensiamo al
EEX, l’ordinanza per la competenza,
il riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze civili e commerciali (articolo
33, riconoscimento automatico delle
sentenze di stati membri, articolo 27,
litispendenza e articolo 28, connessione),
che ha influenzato anche le regole della
Wcam, e il diritto al giusto processo dello
EVRM•
Spagna
Altri tagli: aumenta l'IVA e aumenta
la ritenuta IRPEF sul reddito dei
professionisti
Bufete Conesa Asociados
Il governo spagnolo ha appena annunciato
un aumento dell'IVA del 3% per l’aliquota
generale e del 2% per quella ridotta.
Questi aumenti, che saranno applicati
dal 1° settembre 2012, costituiscono
una delle misure che l'attuale situazione
economica richiede e significheranno
un’ aliquota IVA del 21% e del 10%
rispettivamente. L'aliquota super-ridotta è
l'unica che rimane intatta al 4% .
Ricordiamo che nel 2010 abbiamo
subito un aumento dal 16% al 18% e
dal 7% all'8%; anche se il governo non
ha comunicato ulteriori dettagli, si può
tornare a subire aumenti (se non per
questi tributi per altri) a seguito del fatto
che nell'anno prossimo saranno applicati
ulteriori tagli al fine di soddisfare
l'obiettivo di deficit prefissato . Un'altra
misura delle più discusse è l' aumento
della ritenuta IRPEF per i professionisti.
L’aliquota che è stata applicata fino ad
ora ( 15%) passa dal 31 agosto 2012 al
21% e la previsione è che non verra’
ridotta fino al 2014, quando verrà fissata
al 19%. Occorre affermare che, anche
se questa è la previsione, da adesso al
2014 vi possono essere ancora molti
cambiamenti e questo abbassamento
potrebbe essere annullato•
Armonizzazione della Normativa USA
in Materia di Brevetti
di Charles Bernardini
Una nuova legislazione, in vigore dal 16
marzo 2013 concerne l’armonizzazione,
in parte, della normativa USA rispetto alle
pratiche internazionali, e modifica in maniera decisiva il processo relativo al rilascio
del brevetto negli Stati Uniti d’America.
Essa rappresenta un tentativo di adottare
la parte migliore del sistema first-to-file
(primo a registrare la domanda), mantenendo i vantaggi offerti alle università, alle
piccole aziende e ai singoli inventori, dal
sistema first-to-invent (primo ad inventare).
Sotto la nuova legge, il brevetto sarà assegnato all'inventore che ha depositato per primo la
domanda. Sotto la vecchia legge, il brevetto
era assegnato alla persona che forniva la
prova della data anteriore dell'invenzione.
Così, la nuova legge elimina la necessità di
lunghi e costosi procedimenti presso l'US
Patent and Trademark Office (“USPTO”)
per determinare la priorità dell'invenzione.
La maggioranza delle Nazioni industrializzate -diversamente negli Usa
- riconosce uno standard assoluto di
brevettabilità nel senso che è interdetta la
brevettabilità nel caso in cui un'invenzione sia stata divulgata anteriormente alla
data di deposito della prima domanda.
La nuova legge degli Stati Uniti fa un'eccezione a questo principio, nel senso che
tale "blocco" non sussiste nel caso in cui
dalla data della divulgazione al pubblico
dell'invenzione, non sia ancora trascorso un
anno. Devono inoltre sussistere altre due
condizioni: la rivelazione è stata fatta i) da
un inventore o ii) da un suo avente causa.
Inoltre, la nuova legge prevede la possibilità
di opposizione qualora l'invenzione sia stata
ottenuta in maniera sleale. Ed ancora: si può
presentare un’istanza all'USPTO per determinare il vero inventore quando, per la stessa
invenzione, è stata depositata una domanda
in data anteriore. La procedura si chiama
“derivation proceeding”. Il suo scopo è di
identificare il vero inventore, e può essere
avviata quando una domanda di brevetto è
stata depositata successivamente a supporto
della stessa invenzione la cui domanda è stata
depositata anteriormente. Il ricorrente deve
fornire la prova che l'inventore dell'applicazione precedente abbia tratto la sua invenzione da una informazione ottenuta dall'inventore dell'applicazione successivamente
depositata. La richiesta deve essere sostenuta
da prove sufficienti e deve essere depositata
entro un anno dalla prima pubblicazione.
Statuto dell'AIGLI
Sul sito www.AIGLI.COM
è disponibile il testo dello statuto
con le modifiche apportate
dall'Assemblea dei Soci del 21
Settembre 2012