Il Bollettino
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n.55 Il Bollettino dell’Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana •Verona di Alessandro Biletta •Applicazione della riserva di ordine pubblico della Convenzione di Lugano nel caso di riconoscimento di un atto ingiuntivo italiano in Svizzera di Andrea Ostini della Vedova • Copertura assicurativa negli USA per le Società che operano negli Stati Uniti di Gisella Levi Caroti • Class Action: situazione in Olanda di Hans J. Hoegen Dijkohf • Spagna. Altri tagli: aumenta l'IVA e aumenta la ritenuta IRPEF sul reddito dei professionisti di Bufete Conesa Asociados • Armonizzazione della normativa USA in materia di Brevetti di Charles Bernardini Registrazione Tribunale di Milano n. 392 del 04/06/1990 Direttore responsabile Luciano Merlo. Comitato di Redazione Redattore Capo Otto C. Meier - Boeschenstein E-mail: [email protected] Alessandro Biletta, Gisella Levi Caroti, Aldo Levi, Gaetano Sardo. Impaginazione: Carla Pagani. Stampa: Tipografia Maggio snc - www.tipomaggio.it La Redazione si riserva il diritto di non pubblicare i pezzi ricevuti o di apportare modificazioni. In ogni caso le opinioni degli autori non rispecchiano necessariamente quelle del Comitato di Redazione. SEDE: Via Falcone 5 - 20123 Milano Tel.: +39 02.72002372 - Fax: +39 02.89010421 e-mail:[email protected] SEGRETERIA: Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano Verona di Alessandro Biletta “Oh Romeo, Romeo!, sei tu Romeo….” Eros e Tanatos si inseguono nei cortili di Verona e ciascuno ascolta la sirena che più gli è congeniale. E’ difficile sfuggire all’immagine del celebre “verone” ed alle sensazioni che sa evocare. Non escluderei quindi divagazioni e/o distrazioni durante i lavori, con inavvertito indulgere al ricordo di personali veroni, di private finestre, di cari sembianti, più o meno sbiaditi. Magari per poi chiedersi se oggetto del travolgente trasporto fosse la persona, il sembiante, o non piuttosto l’idea stessa dell’amore, l’astratto che si incarna nella persona. Curioso e non casuale poi il fatto che in latino la parola “persona” indichi la maschera dell’attore. Un po’ inquietante anche che un concetto così concreto, diretto e reale, quale quello di persona, faccia invece riferimento ad una identità diversa dall’apparente, nascosta e non visibile, ancorchè essenziale. Forse era proprio così anche nel privato e dietro il “sembiante” si nascondeva, sorniona, l’ “idea”. Divagazioni. Divagazioni che potranno anche portare a pensare all’Arena, dove non solo Tanatos era di casa, ma dove -per tanto tempo ed ancora oggile “maschere” teatrali hanno raffigurato storie finte ed evocato emozioni vere, ancor più forti se enfatizzate dalla magia della musica. Regalatevi sensazioni sottili, romantiche fantasticherie, venite a Verona. Troverete spazio per lo spirito (anche in versione Amarone) ed anche per la carne (magari sotto la forma allettante della “pastissada de caval”). Ma soprattutto venite per gli incontri e le condivisioni della nostra comunità, un piccolo “universo” di persone che -come quello reale- si espande e si contrae una volta all’anno, in nome del diritto, della comune attività e soprattutto di una calda amicizia• 2 Ve r o n a 26° Convegno 19-22 Settembre 2013 segue da pagina 1 3 segue da pagina 2 Applicazione della riserva di ordine pubblico della Convenzione di Lugano nel caso di riconoscimento di un atto ingiuntivo italiano in Svizzera. di Andrea Ostini della Vedova La corretta citazione di una parte processuale è di fondamentale importanza nell’ambito del riconoscimento di sentenze straniere in Svizzera. In particolare, ai sensi dell’art. 27 cpv. 2, lit. a della Legge federale sul diritto privato internazionale (LDIP) sussiste motivo di rifiuto del riconoscimento laddove una parte non sia stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio, né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio. Si parla in questo caso di una questione di compatibilità con l’ordine pubblico svizzero. Di riserva di ordine pubblico si parla anche nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, che all’art. 341 cita: “La decisione non è riconosciuta: 1. se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto; […]”. In questo contesto hanno dato motivo di discussione nella dottrina le disposizioni di legislatori stranieri sulla “notificazione fittizia2” di atti giudiziari e, in particolar modo, quelle norme che prevedono la validità di una notificazione seppur affetta da vizi, a meno che questi siano espressamente fatti valere dall’interessato3. Recentemente il Tribunale federale, la suprema corte svizzera, ha avuto modo di esprimersi sulla questione nell’ambito del riconoscimento di un decreto ingiuntivo 1 Art. 27 nella Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (in vigore per la Svizzera fino al 31.12.2010). 2 Nella dottrina svizzera si parla di "notificazione fittizia" nei casi in cui la notificazione di un atto giudiziario avviene tramite una finzione legale. 3 Nel diritto svizzero vale il principio generale per cui nessun pregiudizio può essere arrecato al destinatario di un atto giudiziario da una notificazione affetta da vizi (fatti salvi casi di malafede e di abuso del diritto). Proprio questo punto, in combinazione con il fatto che l'interessato (a causa dell'ignoranza o della tardiva scoperta dell'avvenuta notificazione fittizia) non ha la concreta possibilità di far valere l'eventuale nullità, é considerato problematico da un parte della dottrina.0 italiano, notificato ex art. 143 CPC/IT4. In casu, con decreto ingiuntivo del 24 febbraio 2006 il Tribunale di Milano ha condannato il convenuto a versare all’attore la somma di euro 80'379.71 oltre a interessi e spese. Al momento della notificazione del decreto ingiuntivo, entrambe le parti erano domiciliate in Italia. Il decreto é stato oggetto di tre notifiche ex art. 140 CPC/IT (notifica in caso di irreperibilità). Una quarta e ultima notifica è stata effettuata ex art. 143 CPC/IT(notifica in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza italiana del convenuto5. Fondandosi sul decreto ingiuntivo di cui sopra, l’attore ha poi chiesto e ottenuto dal giudice svizzero un decreto di sequestro, successivamente confermato in secondo grado di giudizio con sentenza rimasta inoppugnata. L’attore ha poi continuato la procedura esecutiva di convalida del sequestro e, vista l’opposizione al relativo precetto esecutivo interposta dal convenuto, ha chiesto al giudice il rigetto dell’opposizione in virtù del riconoscimento del succitato decreto ingiuntivo. Sia il giudice del primo grado che il collegio del secondo 4 “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico mini-stero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.” 5 In Svizzera esiste la cosiddetta "notificazione per via edittale" dell'art. 141 del Codice di procedura civile svizzero per cui: 1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se: a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie; c. una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal giudice. 2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. grado di giudizio hanno respinto i rimedi proposti dal convenuto. Questi ha quindi inoltrato ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Tra le censure presentate dal ricorrente vi è quella secondo cui il decreto ingiuntivo gli sarebbe stato notificato irritualmente, poiché la sua effettiva dimora sarebbe stata facilmente reperibile. Pertanto, la dichiarazione di esecutività apposta al decreto ingiuntivo dal Giudice di Milano in data 28 maggio 2008 sarebbe manifestamente errata, e il suo riconoscimento in Svizzera costituirebbe una lesione dell'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 CLug (oggi art. 34 cpv. 1 CLug). Il Tribunale federale ha dapprima escluso un’arbitraria applicazione del diritto italiano da parte del Giudice di Milano in occasione della dichiarazione di esecutività 28 maggio 2008, per aver egli ritenuto valida la notifica 7 febbraio 2008 secondo la procedura prevista per persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC/IT). Lo stesso Tribunale federale si è quindi espresso sulla questione se un'applicazione corretta di tale disposizione dell’ordinamento processuale italiano possa configurare una lesione della riserva dell'ordine pubblico svizzero. A questo proposito la suprema corte svizzera si è pronunciata come segue: “Nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente […]. L'ordine pubblico procedurale […] qui in discussione è violato quando principi fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto […]. Ai fini del giudizio sulla violazione dell'ordine pubblico procedurale occorre stabilire se il sistema giuridico straniero offra garanzie procedurali paragonabili a quelle del sistema giuridico interno, e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano effettivamente avvalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell'ordinamento processuale dello Stato 4 segue da pagina 3 in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto […]. […] Non appare nemmeno incompatibile con i valori di uno stato di diritto la scelta di rilevare l'eventuale nullità di vizi di notifica unicamente se espressamente fatta valere: è, ad esempio, la scelta effettuata anche dal legislatore francese all'art. 114 CPC/ FR […]. I rimedi a tal fine esistono: a seconda delle circostanze, la procedura di dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. CPC/IT oppure l'opposizione ex art. 645 CPC/IT […] ma il ricorrente non ne ha fatto uso […] . […] il decreto in oggetto […] deve [quindi] essere riconosciuto quale valido titolo esecutivo ai sensi degli art. 81 cpv. 3 LEF [Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento] e 32 cpv. 1 CLug combinati.”. La succitata decisione (DTF 5A_611/2010) ha chiarito la portata della riserva di ordine pubblico dell’art. 34 cpv. 1 CLug per quanto attiene alle norme procedurali di legislatori stranieri sulla cosiddetta “notificazione fittizia” di atti giudiziari, stabilendo che queste non costituiscono motivo di lesione dell’ordine pubblico svizzero, laddove la procedura dello stato straniero in questione è stata applicata correttamente. Tale decisione conferma infine la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero delle norme procedurali che prevedono la validità di una notificazione pur se affetta da vizi, quando tali vizi non sono espressamente fatti valere dall’interessato nei tempi e nei modi previsti dalla legge• Copertura assicutativa negli USA per le Società che operano negli Stati Uniti di Gisella Levi Caroti Un’adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi con l’attività commerciale internazionale è un elemento essenziale per aziende che distribuiscono i propri prodotti negli Stati Uniti tramite una subsidiary ed una rete di distribuzione più o meno estesa. La valutazione di una polizza assicurativa è tuttavia spesso difficile da effettuare soprattutto quando, come nel caso del commercio internazionale, ci si serve di diverse compagnie assicurative in diversi paesi. Generalmente vi sono quattro tipi di copertura assicurativa: 1) la commercial general liability, che protegge l’azienda, o le persone di cui l’azienda risponde, nell’ipotesi che queste siano convenute in giudizio da terzi per danni provocati a persone o cose. 2) Business Interruption, che copre le perdite provocate da eventuali interruzioni nella produzione o vendita dei beni. 3) Product Recall, che copre i costi derivanti dall’eventuale ritiro dei prodotti dell’azienda dal mercato. 4) Product Liability che è un tipo di commercial liability che copre più specificamente la responsabilità per i danni provocati da un prodotto difettoso e in quanto tale pericoloso. Oltre ad accertare che l’ammontare della copertura assicurativa sia sufficiente, nel valutare una polizza assicurativa per gli Stati Uniti è necessario avere una adeguata conoscenza del mercato assicurativo americano al fine di evitare errori purtroppo comuni. Ad esempio, è importante che la polizza assicurativa che protegge la subsidiary americana contenga un waiver of subrogation, cioè escluda la possibilità per la società assicurativa di rivalersi sulla società madre produttrice. In assenza di tale waiver la società assicurativa, dopo aver risarcito il danno subito dalla subsidiary, agisce generalmente nei confronti del soggetto che è all’origine del fatto che ha provocato il danno risarcito, cioè, nella maggior parte dei casi, la parent company la quale in genere non è coperta dalla polizza italiana per eventi dannosi verificatisi al di fuori del territorio italiano. Inoltre, accade frequentemente che la società controllante italiana protegga la subsidiary americana tramite una polizza offerta dalla stessa società assicurativa che protegge la parent company in Italia, la cosiddetta vendor’s coverage. Tale tipo di copertura è generalmente insufficiente a coprire i rischi a cui la subsidiary è sottoposta negli Stati Uniti. È quindi opportuno acquistare una separata polizza negli USA. Infine vi sono alcuni accorgimenti che possono rendere la copertura a favore della subsiadiary molto più efficace o semplificare le procedure legate all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Così, a titolo meramente esemplificativo, è possibile: 1. Assicurare la società per l’ipotesi di condanna al pagamento di danni punitivi (danni “esemplari” che possono essere riconosciuti dal giudice in caso di gravi violazioni e che superano la compensazione dei danni subiti dalla parte danneggiata e servono come deterrente alla reiterazione della condotta sanzionata); 2.Prevedere la copertura delle spese legali anche al di fuori dei limiti del massimale assicurativo; 3. Assicurare i prodotti dell’azienda sulla base del prezzo di vendita degli stessi e non con riferimento al costo di produzione; 4.Proteggere la subsidiary dai danni al packaging, alle etichette, ecc. dei prodotti importati. Alla luce di queste difficoltà, e` consigliabile che le societa’ italiane che operano negli USA siano assistite da un avvocato americano (a) per valutare le migliori polizze assicurative, nonché (b) per essere messe in contatto con un broker assicurativo internazionale negli Stati Uniti che si coordini con quello italiano in modo tale da creare una polizza separata per la subsidiary che tuttavia protegga anche la parent company con una copertura globale completa ed efficiente• Class Action la situazione in Olanda di Hans J. Hoegen Dijkhof Introduzione Già dall’anno 1994, in Olanda, alle organizzazioni (quali fondazioni, associazioni, etc.), sorte per difendere gli interessi di soggetti privati, è stato riconosciuto il diritto di iniziare processi collettivi “anonimi” sia in campo civile che amministrativo. Per evitare il modello americano, dette organizzazioni potevano chiedere alla Corte di giudicare se il comportamento di una determinata società fosse illecito e, successivamente, i soggetti che ritenevano di aver subìto un danno (e quindi di essere creditori), potevano iniziare un processo per ottenere il risarcimento. Sulla base dei principi sanciti da una sentenza della Corte di Cassazione 5 segue da pagina 4 olandese del 1992 nel caso DES6, nel 2005 è stata varata la Wcam, la Wet Collectieve afwikkeling massaschade (Legge per la Tutela Collettiva dei danni di massa)7 incorporata poi nel Codice civile (BW) e nel Codice di procedura civile (Rv)8. Gli articoli del BW fissano le condizioni per arrivare a un accordo di risarcimento collettivo, mentre il Rv contiene le regole specifiche per predisporre e presentare la domanda, per determinare il giudice competente, perché l’accordo di risarcimento collettivo possa essere dichiarato vincolante. La ragione di questa nuova legge sta, inter alia, nel timore che le grandi società possano eludere le loro obbligazioni, in quanto i danni individuali sono spesso di valore modesto e troppo piccoli per poter avviare un processo tramite un avvocato. Inoltre, le cause di risarcimento del danno sono troppo complesse, lunghe e costose perché possano essere avviate dal singolo individuo. Ora in Olanda vi è la possibilità di avviare una azione collettiva, diminuendo così i costi sia per le parti sia per il sistema giudiziario. Inoltre, con l’azione collettiva si ha una sola pronuncia con effetti nei confronti di tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria e questo evita che le corti rendano sentenze in contrasto fra loro che darebbero luogo a ulteriori cause (appelli e ricorsi in cassazione) e di conseguenza ad un eccessivo carico di lavoro oltre che ad una grande incertezza del diritto. La class action americana ha influenzato la situazione olandese, ma vi è una differenza importantissima: negli Stati Uniti è possibile fare una causa per ottenere il risarcimento, in Olanda è solo possibile raggiungere una transazione collettivamente. L’evoluzione nella giurisprudenza. Come si è detto, la decisione del caso “DES” è all’origine della Wcam. In quel caso, varie ditte farmaceutiche avevano immesso sul mercato prodotti farmaceutici per prevenire aborti 6 HR 9 ottobre 1992, NJ 1994,535 (‘DES spontanei e nascite precoci. Si sosteneva che un componente di quei prodotti (la DES) causava patologie cancerogene nei bambini: fu questo il motivo scatenante dei processi di risarcimento contro le società produttrici. La Corte di Cassazione olandese concludeva che tutte le società produttrici coinvolte erano responsabili in solido per i danni sofferti dai bambini. Questa decisione ha condotto alla emanazione della Wcam che deve essere intesa come una integrazione alla già esistente possibilità, per una organizzazione che tutela interessi collettivi, di intraprendere una azione collettiva sulla base dell’articolo 3:305a BW. La prima sentenza, dopo l’entrata in vigore della Wcam, è stata resa nella causa contro Ahold9. La Ahold era stata coinvolta anche in vari processi negli Stati Uniti, con l’accusa di aver attuato pratiche fraudolente tramite la consociata US Foodservice. La causa è stata portata davanti alla District Court dello Stato del Maryland. Da allora si è avviata una trattativa tra gli “attori” americani e la società olandese VEB (Associazione di Possessori di Valori) che hanno istituito un tavolo di trattative con la società Ahold e con il loro CFO al tempo, sig. Michiel Meurs, e hanno stipulato un accordo con effetto “globale”, per il risarcimento di USD 1,1 miliardi. Tale accordo veniva dichiarato vincolante per tutte le parti, dalla Corte di prima istanza di Amsterdam. Per contro, nella causa Vie d’Or10, la Corte di Cassazione ha chiarito il significato dell’articolo 3:305a, paragrafo 3 BW, che sancisce il divieto di intraprendere una azione collettiva per risarcimento. La Corte di Cassazione ha rifiutato di rendere una sentenza che accerti il diritto al risarcimento che potrebbe essere la base sulla quale i causanti avrebbero potuto essere dichiarati responsabili in solido. La Corte ha spiegato che le azioni erano troppo simili a una azione per risarcimento. Ha affermato anche che tale sentenza avrebbe essere resa solo per accertare l’illiceità del comportamento del causante. Una sentenza di una corte Americana che dichiara vincolante un Dochters’). 7 Wcam, Wet Collectieve Afwikkeling Massascha- 9 Corte di prima istanza di Amsterdam, 23 giugno de, in vigore da 16 luglio 2005. 2010, LJN BM9324 8 Articoli 907-910 BW; 1013-1018 Rv. 10 HR 1992, NJ 1994,535 (‘Vie d’Or’). accordo extra giudiziario, è molto simile al Wcam. Qualche osservazione sugli sviluppi di questa legge. I vantaggi ottenuti da questa legge sono una maggiore efficienza, una più estesa protezione giuridica dei cittadini e la riduzione del numero delle cause e quindi un minor carico di lavoro per la magistratura. Quest’ultimo “vantaggio”, però, è annullato, o quantomeno diminuito, perchè la pronuncia in diritto riguarda -come sopra detto- solamente l’accertamento della illiceità di un determinato comportamento. Lo svantaggio deriva dall’orientamento della giurisprudenza che, con una interpretazione troppo “stretta”, persiste nel voler limitare il potere del Giudice di emettere una sentenza in diritto ai soli casi di accertamento dell’illecito e non per determinare la responsabilità del soggetto che ha provocato il danno. E questo -ad avviso di chi scrive- incrementerà il numero dei casi che verranno portati davanti alle Corti. Gli svantaggi negli Stati Uniti sono costituiti inter alia dagli accordi conclusi troppo frettolosamente. Per esempio, un caso in cui si era argomentato che le protesi per il seno erano cancerogene, si era concluso con un accordo amichevole per un risarcimento di USD 4,75 milliardi. Successivamente è stato dimostrato che tutte le protesi impiantate erano risultate non cancerogene, ma nel frattempo la ditta coinvolta era stata dichiarata fallita. I danni per l’economia americana causati da class action sono stimati in USD 250 milioni. Infatti, grandi società raggiungono frettolosamente un accordo transattivo per evitare, per quanto possibile, di incorrere in scandali che rovinino la loro reputazione ma in questo modo pregiudicano la possibilità di fare ricerca e investimenti per lo sviluppo e per rafforzare la loro posizione concorrenziale. Anche la regola no cure no pay e la discovery sono procedure molto lunghe e molto costose, anche perchè questi costi spesso vengono affrontati delle aziende coinvolte. Ed infine, la presenza della giuria rende imprevedibile il risultato della causa. Per adesso siamo ad un bivio. Il 18 gennaio 2012, la Corte di appello di 6 segue da pagina 5 Amsterdam ha emesso una sentenza in un caso dove non erano coinvolte ditte olandesi. Secondo gli avvocati olandesi, quella sentenza era esemplare perchè ha aperto la strada agli attori stranieri che intendono intraprendere le loro class action in futuro in Olanda. La Corte d’Appello si è dichiarata competente perchè il contratto era stato stipulato ed eseguito in Olanda e ha dichiarato vincolante un accordo tra Converium, assicuratori Svizzeri e la Zurich Financial Services ed una Fondazione per 12.000 persone danneggiate, fra cui qualche centinaio di Olandesi. La Fondazione ha agito con la sovramenzionata VEB. La Corte ha anche dichiarato che la ripartizione delle somme spettanti a titolo di risarcimento fra i danneggiati degli Stati Uniti a quelli dell’ Europa era giusta, nonostante gli americani abbiano ricevuto quattro volte di più degli Europei. Infine, va detto che fino al gennaio 2012 la procedura sembrava solo applicabile ai casi con un chiaro interesse olandese. Oggi l’Olanda è l’unico Paese che può dichiarare vincolante un accordo per tutte le vittime indipendentemente dalla nazionalità delle parti. Inoltre gli Stati Uniti hanno deciso di non stipulare più accordi per investitori non americani. Le multi-nazionali olandesi hanno paura che l’Olanda divenga uno sportello aperto per tutti. Recentemente il giudice Olandese ha anche accettato la giurisdizione in un caso iniziato da cittadini nigeriani contro la Shell, solo perchè la sede principale della Shell è situata in Olanda. Principi fondamentali e influenze Europee. Normalmente il giudice svolge un ruolo passivo nei processi civili. Adesso nella procedura olandese può scegliere un attore principale, indicare l’avvocato e fissare il suo onorario. Quanto al diritto comunitario Europeo, pensiamo al EEX, l’ordinanza per la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze civili e commerciali (articolo 33, riconoscimento automatico delle sentenze di stati membri, articolo 27, litispendenza e articolo 28, connessione), che ha influenzato anche le regole della Wcam, e il diritto al giusto processo dello EVRM• Spagna Altri tagli: aumenta l'IVA e aumenta la ritenuta IRPEF sul reddito dei professionisti Bufete Conesa Asociados Il governo spagnolo ha appena annunciato un aumento dell'IVA del 3% per l’aliquota generale e del 2% per quella ridotta. Questi aumenti, che saranno applicati dal 1° settembre 2012, costituiscono una delle misure che l'attuale situazione economica richiede e significheranno un’ aliquota IVA del 21% e del 10% rispettivamente. L'aliquota super-ridotta è l'unica che rimane intatta al 4% . Ricordiamo che nel 2010 abbiamo subito un aumento dal 16% al 18% e dal 7% all'8%; anche se il governo non ha comunicato ulteriori dettagli, si può tornare a subire aumenti (se non per questi tributi per altri) a seguito del fatto che nell'anno prossimo saranno applicati ulteriori tagli al fine di soddisfare l'obiettivo di deficit prefissato . Un'altra misura delle più discusse è l' aumento della ritenuta IRPEF per i professionisti. L’aliquota che è stata applicata fino ad ora ( 15%) passa dal 31 agosto 2012 al 21% e la previsione è che non verra’ ridotta fino al 2014, quando verrà fissata al 19%. Occorre affermare che, anche se questa è la previsione, da adesso al 2014 vi possono essere ancora molti cambiamenti e questo abbassamento potrebbe essere annullato• Armonizzazione della Normativa USA in Materia di Brevetti di Charles Bernardini Una nuova legislazione, in vigore dal 16 marzo 2013 concerne l’armonizzazione, in parte, della normativa USA rispetto alle pratiche internazionali, e modifica in maniera decisiva il processo relativo al rilascio del brevetto negli Stati Uniti d’America. Essa rappresenta un tentativo di adottare la parte migliore del sistema first-to-file (primo a registrare la domanda), mantenendo i vantaggi offerti alle università, alle piccole aziende e ai singoli inventori, dal sistema first-to-invent (primo ad inventare). Sotto la nuova legge, il brevetto sarà assegnato all'inventore che ha depositato per primo la domanda. Sotto la vecchia legge, il brevetto era assegnato alla persona che forniva la prova della data anteriore dell'invenzione. Così, la nuova legge elimina la necessità di lunghi e costosi procedimenti presso l'US Patent and Trademark Office (“USPTO”) per determinare la priorità dell'invenzione. La maggioranza delle Nazioni industrializzate -diversamente negli Usa - riconosce uno standard assoluto di brevettabilità nel senso che è interdetta la brevettabilità nel caso in cui un'invenzione sia stata divulgata anteriormente alla data di deposito della prima domanda. La nuova legge degli Stati Uniti fa un'eccezione a questo principio, nel senso che tale "blocco" non sussiste nel caso in cui dalla data della divulgazione al pubblico dell'invenzione, non sia ancora trascorso un anno. Devono inoltre sussistere altre due condizioni: la rivelazione è stata fatta i) da un inventore o ii) da un suo avente causa. Inoltre, la nuova legge prevede la possibilità di opposizione qualora l'invenzione sia stata ottenuta in maniera sleale. Ed ancora: si può presentare un’istanza all'USPTO per determinare il vero inventore quando, per la stessa invenzione, è stata depositata una domanda in data anteriore. La procedura si chiama “derivation proceeding”. Il suo scopo è di identificare il vero inventore, e può essere avviata quando una domanda di brevetto è stata depositata successivamente a supporto della stessa invenzione la cui domanda è stata depositata anteriormente. Il ricorrente deve fornire la prova che l'inventore dell'applicazione precedente abbia tratto la sua invenzione da una informazione ottenuta dall'inventore dell'applicazione successivamente depositata. La richiesta deve essere sostenuta da prove sufficienti e deve essere depositata entro un anno dalla prima pubblicazione. Statuto dell'AIGLI Sul sito www.AIGLI.COM è disponibile il testo dello statuto con le modifiche apportate dall'Assemblea dei Soci del 21 Settembre 2012