Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 51
17.02.2014
Il contratto di domiciliazione tra lo
studio professionale e il cliente
Categoria: Contratti
Sottocategoria: Domiciliazione
A cura di Carla De Luca
I professionisti spesso, si trovano a dover domiciliare la sede legale di una società (per esempio, di una
S.r.l.) nel proprio studio, previa redazione di un contratto di domiciliazione (una volta verificata l’assenza
di divieti con il proprio Ordine o associazione). Nel fatturare tale corrispettivo di domiciliazione, il
professionista si trova a dover comprendere come debbano essere trattati dal punto di vista Iva e
reddituale tali servizi, e come individuare il parametro di riferimento per la liquidazione del compenso
derivante dall’attività di domiciliazione di sede legale.
Gli accorgimenti da adottare per evitare successive vertenze con il cliente e con eventuali suoi creditori,
vanno dall’inserimento di clausole ad hoc nel contratto (attestazione della mancata presenza di beni di
proprietà del cliente presso lo studio), alla delimitazione di uno spazio fisico all’interno dello studio per
la conservazione della documentazione del cliente.
Premessa
I professionisti spesso si trovano a dover domiciliare la sede legale di una
società (per esempio, di una S.r.l.) nel proprio studio, previa redazione di un
contratto di domiciliazione (una volta verificata l’assenza di divieti con il
proprio Ordine o associazione).
Nel fatturare tale corrispettivo di domiciliazione, il professionista si trova a
dover comprendere come debbano essere trattati dal punto di vista Iva e
reddituale tali servizi, e come individuare il parametro di riferimento per la
liquidazione del compenso, derivante dall’attività di domiciliazione di sede
legale.
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Non solo, ma il tema diventa di scottante attualità quando si guarda alle
conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di domiciliazione.
Fatturazione del
corrispettivo
In tale ambito, è opportuno innanzitutto abbandonare il concetto delle
"tariffe", che di fatto sono superate, per addivenire a una definizione del
valore del servizio offerto, e quindi all'accettazione del cliente in via
preventiva, al fine di evitare successive discussioni e vertenze.
In ogni caso, se si volessero avere come punto di riferimento le tariffe, si
ritiene che, nel caso della domiciliazione presso il consulente del lavoro o il
commercialista, si debbano utilizzare le tariffe dei dottori commercialisti ed
esperti contabili (ex art. 27 del D.M. 27 luglio 1992, n. 430, e, quindi, ex art. 19,
lettera d, del decreto 169 del 2 settembre 2010) relative alle indennità (da
23,24 a 154,94 euro mensili) da fatturare con l’applicazione del contributo
del 4% per la Cassa previdenziale.
DOMICILIAZIONE DI SEDE DI SOCIETA’ C/O STUDIO
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Va fatturata come una normale prestazione di servizi
+ CONTRIBUTO ALLA CASSA DI COMPETENZA
Accorgimenti da
adottare nel
contratto di
domiciliazione
Nel caso di aziende aventi sede legale presso uno studio commerciale, in
assenza di un contratto di domiciliazione, l'ente riscossore di crediti iscritti a
ruolo o creditori terzi agguerriti, potrebbe avanzare delle pretese nei
confronti dei beni presenti fisicamente presso lo studio.
Quindi, legittima o meno che sia questa presa di posizione, è consigliabile
(ove già non esistesse) stipulare col cliente un contratto di domiciliazione
ove si puntualizza che presso la sede legale non esistono beni di proprietà
dell'azienda. Ciò per evitare che proprio nel periodo di intenso lavoro, come
quello della campagna dichiarativa, il professionista sia costretto a produrre
le copie delle fatture dei beni strumentali presenti nello studio, il contratto
di locazione, o la visura catastale in caso di beni in proprietà.
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Un consiglio ulteriore è anche quello di stabilire a contratto uno spazio
definito e numerato (cassetto, casellario, meglio se con chiave di cui una
copia
in
possesso
dell'amministratore),
nel
quale
conservare
la
documentazione della società domiciliata, per evitare in caso di controllo
della GdF che l’inspezione si estenda a documentazione diversa.
ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
- STIPULARE UN CONTRATTO DI DOMICILIAZIONE (DATA CERTA UTILE)
- SPECIFICARE CHE NON ESISTONO BENI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ
PRESSO LO STUDIO
- STABILIRE A CONTRATTO UNO SPAZIO DEFINITO E NUMERATO
Fac-simile di
contratto
Si riporta di seguito un fac-simile di contratto di domiciliazione:
Contratto
di DOMICILIAZIONE
Tra le parti:
Lo Studio …, con sede a …., in Via ….., n. … (qui di seguito il "DOMICILIATARIO"),
da una parte
e
La società …., con sede legale a … in Via ……, codice fiscale/partita Iva …………….,
qui rappresentata, in qualità di suo legale rappresentante da ……., (qui di
seguito il "CLIENTE"), dall’altra parte.
PREMESSO CHE
-
il DOMICILIATARIO è uno Studio associato di commercialisti e che
pertanto dispone dell’esperienza, della competenza, delle attrezzature,
delle tecnologie e delle risorse idonee a svolgere gli incarichi che gli
verranno affidati;
-
tra il DOMICILIATARIO ed il CLIENTE intercorre un rapporto di
consulenza professionale.
si conviene e si stipula quanto segue
e le premesse formano parte essenziale ed integrante del presente accordo
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1) ELEZIONE DI DOMICILIO e SEDE SOCIALE: Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 46 e
47 Cod. Civ., elegge domicilio e sede sociale presso il DOMICILIATARIO.
2) OGGETTO: Il DOMICILIATARIO fornisce al CLIENTE, a fronte del
pagamento del canone previsto nel punto 9), il servizio di domiciliazione,
come meglio precisato nel successivo punto 5, ubicato presso la sede del
medesimo DOMICILIATARIO.
3) DURATA: Il servizio di domiciliazione avrà durata di 12 mesi, con inizio dal
giorno 01.01……. e termine al giorno 31.12……. senza che sia necessaria alcuna
disdetta. Il contratto, salvo diversa comunicazione da inviare tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del CLIENTE entro 30 giorni
dalla scadenza, s’intende tacitamente rinnovato, per ulteriori 12 mesi.
Qualora il rapporto di consulenza tra DOMICILIATARIO e CLIENTE fosse
interrotto, sarà facoltà del DOMICILIATARIO decidere se continuare o meno
il servizio di domiciliazione. In caso di interruzione del servizio, il
DOMICILIATARIO dovrà darne comunicazione al CLIENTE con preavviso di 30
giorni tramite lettera raccomandata.
4) INDIRIZZO: L’indirizzo che il CLIENTE potrà utilizzare per il servizio di
domiciliazione sarà tassativamente il seguente:
…….., domiciliata a … in Via … n. …,
Il CLIENTE autorizza fin da ora il DOMICILIATARIO a respingere, a spese del
cliente stesso, tutta la corrispondenza indirizzata in altro modo.
5) SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE:
5.1 La documentazione (ovvero libri sociali, contabili e fiscali, dichiarazioni,
fatture, bilanci, atti ecc), la corrispondenza (ovvero raccomandate,
assicurate, posta ordinaria e prioritaria ecc.) e/o i pacchi indirizzati al
CLIENTE presso il DOMICILIATARIO, verranno conservati in apposito spazio.
5.2 Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 1, elegge il domicilio e la sede sociale presso
il DOMICILIATARIO. A tal fine il DOMICILIATARIO è espressamente
autorizzato a compiere, in nome e per conto del CLIENTE, gli atti necessari al
ricevimento della corrispondenza e/o dei pacchi.
5.3 Il CLIENTE, inoltre, autorizza il DOMICILIATARIO ad accettare per suo
conto tutta la documentazione, la corrispondenza e/o i pacchi che verranno
recapitati al domicilio eletto presso il DOMICILIATARIO inclusi, in via
esemplificativa, le raccomandate, le assicurate, i telegrammi, gli espressi, i
vaglia postali e gli atti giudiziari.
5.4 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE, è
fin da ora autorizzato a verificare l’arrivo di lettere e pacchi, aprire la
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corrispondenza e/o pacchi ricevuti, verificarne il contenuto, leggerne il testo
al CLIENTE o ad altra persona da questi indicata.
5.5 Il DOMICILIATARIO a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE e
con spese a carico di quest’ultimo, è fin da ora autorizzato a ritrasmettere
copia della documentazione e della corrispondenza via posta, tramite
corriere o via fax all’indirizzo che il CLIENTE indicherà, estrarne copia e/o
rispedirne copia ad altri destinatari, inoltrare risposte a nome del CLIENTE, e
secondo le sue disposizioni, a compiere quant’altro fosse ritenuto necessario
dal CLIENTE, il tutto secondo le tariffe concordate.
5.6 Sarà cura del CLIENTE informarsi periodicamente dell’avvenuto recapito
della corrispondenza.
5.7 Il DOMICILIATARIO è espressamente esonerato dalla responsabilità
relativa all’inosservanza di termini processuali, amministrativi, fiscali relativi
agli atti ricevuti.
5.8 La documentazione e la corrispondenza eventualmente giacente presso
il DOMICILIATARIO al termine del contratto, sarà tenuta a disposizione del
CLIENTE per un periodo non superiore a sei mesi, scaduto il quale essa sarà
rispedita al mittente a spese del CLIENTE, o restituita a quest’ultimo a sue
spese. Il DOMICILIATARIO declina ogni responsabilità sulla documentazione
in deposito e sulla corrispondenza, non ritirate alla scadenza del contratto.
Il DOMICILIATARIO è, altresì, autorizzato a comunicare ai mittenti la
variazione di domicilio del CLIENTE a sue spese.
6) OBBLIGHI DEL CLIENTE: Il CLIENTE si obbliga a non comunicare a terzi e/o
utilizzare indirizzi diversi da quello indicato al precedente punto 3. Nessuna
attività in concreto verrà esercitata dal CLIENTE presso il DOMICILIATARIO e
pertanto, nessuna attrezzatura, strumentazione e simili verranno installati
presso lo stesso.
7) OBBLIGHI DEL DOMICILIATARIO: Il DOMICILIATARIO si impegna ad
inserire nello spazio riservato al CLIENTE, la documentazione e la
corrispondenza ricevuta indirizzata al domicilio eletto. Il ritiro della
corrispondenza sarà effettuato dal CLIENTE stesso o da persona da lui
delegata e le cui generalità devono essere preventivamente comunicate al
DOMICILIATARIO in qualsiasi forma (telefono, fax, ecc.).
8) CLAUSOLA RISOLUTIVA: Il presente contratto potrà essere risolto dal
DOMICILIATARIO, per il mancato rispetto delle norme ivi contenute, con
preavviso da comunicarsi al CLIENTE entro 30 giorni. Tale comunicazione
deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La
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comunicazione di risoluzione dovrà essere indirizzata alla residenza del
CLIENTE, indicata nel presente contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto, il CLIENTE è tenuto ad assolvere a
proprie spese e senza nulla pretendere dal DOMICILIATARIO a tutte le
formalità, comunicazioni e adempimenti inerenti il trasferimento della sede,
previsti dalla normativa vigente. Il CLIENTE ha obbligo di ritirare tutta
documentazione (libri sociali, contabili e fiscali, dichiarazioni, fatture, bilanci,
atti ecc. ed in genere tutto quanto in giacenza presso il DOMICILIATARIO)
entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto.
La documentazione e la corrispondenza eventualmente giacente presso il
DOMICILIATARIO alla risoluzione del contratto, sarà tenuta a disposizione
del CLIENTE per un periodo non superiore a sei mesi, scaduto il quale essa
sarà rispedita al mittente a spese del CLIENTE o restituita a quest’ultimo a
sue
spese.
Il
DOMICILIATARIO
declina
ogni
responsabilità
sulla
documentazione in deposito e sulla corrispondenza non ritirate alla
scadenza del contratto.
Il DOMICILIATARIO è altresì autorizzato a comunicare ai mittenti la
variazione di domicilio del CLIENTE a sue spese.
9) CANONE: Il canone del servizio di domiciliazione ha durata annuale ed è
fissato complessivamente in due rate semestrali di € …… (………….) che saranno
versate anticipatamente dal CLIENTE nel seguente modo:
-
la prima, alla firma del presente contratto per il periodo dal ……. al ………..
e,
-
successivamente, all’inizio di ogni semestre entro il giorno 10 del mese
di riferimento, oppure unitamente alla fatturazione periodica ordinaria.
Letto approvato e sottoscritto.
Verona, data _______________
IL CLIENTE
IL DOMICILIATARIO
__________________
___________________
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