1 di 4 EDILIZIA PRIVATA: Quesito sui pannelli solari e/o fotovoltaici
Transcript
1 di 4 EDILIZIA PRIVATA: Quesito sui pannelli solari e/o fotovoltaici
il Portale del Tecnico Pubblico Lombardo (www.ptpl.altervista.org) EDILIZIA PRIVATA: Quesito sui pannelli solari e/o fotovoltaici. Installazione e qualificazione intervento come “manutenzione ordinaria”. Necessità o meno del Permesso di Costruire ovvero D.I.A.. Al fine di poter compiutamente illustrare il quesito che si andrà a formulare, necessita introdurre una breve premessa. L’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 così recita: “3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 09.01.1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 06.06.2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19.08.2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.”. Il servizio Giuridico-Legislativo per l’Urbanistica e il Territorio della Regione Lombardia, con nota 01.10.2008 n. 17773 di prot. in risposta ad un quesito del Comune di Agrate Brianza (MI), opportunamente rileva «… che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 prevede che siano soggetti alla disciplina della d.i.a. “i casi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 192/2005”. Tale ultima disposizione statuisce che “sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni 1 di 4 implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. Precisamente, l’art. 136, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. n. 42/2004 individua come immobili ed aree di notevole “interesse pubblico”: a) […]; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) […].». Ciò premesso, il Servizio Giuridico-Legislativo della Regione Lombardia perviene alle seguente conclusione: 1. per la realizzazione di impianti fotovoltaici di modeste dimensioni aderenti o integrati nel tetto dell’edificio, che rispettano i parametri individuati dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2208, non è necessario richiedere la d.i.a. (ndr: ovvero il permesso di costruire); 2. la d.i.a. (ndr: ovvero il permesso di costruire) è necessaria per quegli impianti che, pur avendo le caratteristiche ex art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008, incidano sulle aree di notevole interesse pubblico sopra indicate, comportando una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento agli aspetti storici o artistici. Stante la situazione giuridica siccome prospettata più sopra e, precisamente, con riferimento alla necessità della d.i.a. di cui al punto 2. avremmo la casistica operativa di seguito riportata in ordine alla corretta definizione dell’intervento edilizio di che trattasi ex art. 27 L.R. n. 12/2005: a) interventi di manutenzione ordinaria (ex art. 11, comma 3, D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) e precisamente: 9 installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt. e diametro non superiore a 1 metro; 9 impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto; 9 impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto, nel caso di: ⇒ immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004; ⇒ immobili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, ove il rispetto delle prescrizioni non implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; 2 di 4 b) interventi di manutenzione straordinaria (ex art. 11, comma 3, D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) che non hanno le caratteristiche di cui alla citata norma e cioè: 9 installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva superiore a 1,5 mt. e diametro superiore a 1 metro; 9 impianti solari termici non aderenti o non integrati nei tetti degli edifici non aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto è superiore a quella del tetto; 9 impianti fotovoltaici non aderenti o non integrati nei tetti degli edifici non aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto è superiore a quella del tetto. DOMANDA: sono corrette le suddette definizioni (ex art. 27 L.R. n. 12/2005) dell’intervento edilizio di installazione dei pannelli solari e/o fotovoltaici? Ciò al fine di conoscere, qualora si verificasse un relativo abuso edilizio, quale procedimento sanzionatorio intraprendere ex D.P.R. n. 380/2001. 03 novembre 2009 ***** Ecco la risposta della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia dell’01.03.2010 inviata con e-mail. Si fa seguito alla mail del 03.11.2009, per specificare quanto segue. La questione sollevata, relativa alla qualificazione degli interventi edilizi di installazione dei pannelli solari e/o fotovoltaici come interventi di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria, trova parziale risposta nella d.g.r. n. 10622 del 25/11/2009, pubblicata sul BURL, I Supplemento Straordinario al n. 48, dell’01/12/2009, che al punto 4.3 precisa la disciplina applicabile, differenziando tra gli interventi liberi e gli interventi assoggettati a d.i.a.. Applicando i principi suddetti, alle casistiche prospettate, appare chiaro che saranno soggetti ad una comunicazione preventiva al Comune e, quindi, saranno classificati come interventi di manutenzione ordinaria gli interventi volti a: 1) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt; 2) impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto; 3) impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano 3 di 4 la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto. Diversamente sono qualificabili come interventi di manutenzione straordinaria e, quindi, soggetti a permesso di costruire o a d.i.a.: 1) gli interventi che non rispettano le caratteristiche tecniche ut supra; 2) gli interventi che, pur rispettando i requisiti tecnici suddetti, interessano immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, nonché quelli di cui all'art. 136, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 42/2004, sempre che a ciò consegua una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto soprattutto in riferimento ai caratteri storici o artistici. Cordiali saluti. Bruno Mori - Direttore Vicario dalla DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia 4 di 4