Cittadinanza Europea e determinazione del cognome
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Cittadinanza Europea e determinazione del cognome
Introduco la problematica oggetto di questo primo intervento che ho il piacere di condividere con la dottoressa Baroncini la quale centrerà il cuore del problema, ripercorrendo il cammino svolto in questi ultimi due anni dagli ufficiali di stato civile guidati in questo percorso dalle interpretazioni pervenute dal Ministero dell’interno in modo da riprecisare quale sia la posizione oggi dell’ufficiale dello stato civile chiamato ad affrontare il problema della determinazione del cognome. La problematica sulla determinazione del cognome è emersa in modo conflittuale dall' introduzione dall’articolo 98 comma 2 nel Dpr. 396/2000. Sappiamo che la legislazione italiana riguardo alla filiazione legittima non dispone di una norma specifica che indichi quale sia il cognome da attribuire al figlio legittimo ; esiste bensì un corollario di norme ( es. legittimazione, adozione, possesso di stato) tutte basate sulla determinazione certa che il cognome spettante al figlio legittimo sia il cognome paterno, il tutto sostenuto da una radicata prassi con forti motivazioni culturali in tal senso. Esiste invece una norma ben precisa, l’art. 262 c. 1 del codice civile che dispone quale sia il cognome da attribuire alla nascita al figlio naturale. Nel 2000 con l’articolo 98 comma 2 il legislatore introduce lo strumento della correzione per imporre il cognome spettante in base alla legge italiana in base ai principi suddetti, a quei cittadini italiani nati all’estero ai quali era stato imposto un cognome con modalità diverse in base alla legge del luogo di nascita . La prassi amministrativa, a cominciare dalla Circolare miacel del 2001 è stata unanime nell’applicare il predetto principio della correzione d’ufficio del cognome, sia ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana , sia ai casi di soggetti in possesso di doppia cittadinanza, senza il consenso dell’interessato . In data 15 maggio 2008 il Ministero dell’interno Direzione servizi demografici, emana la Circolare 397 intitolata “ Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 c.2 del dpr. 396/2000 “ con la quale vengono posti dei limiti all’utilizzo della correzione di cui all’art. 98 comma 2 alla luce, si dice nella circolare, di quanto espresso dalla corte di Giustizia nella più volte citata sentenza Garcia Avello. La Corte in questa sentenza del 2 ottobre 2003, censura il fatto che l’autorità amministrativa di uno stato membro ( nel caso particolare il Belgio) respinga una domanda di cambiamento del cognome per un figlio minorenne residente in Belgio ed in possesso della doppia cittadinanza , dello stesso stato e di un altro stato membro ( cittadinanza belga e spagnola) , visto che la domanda è volta a far sì che i detto figlio potesse portare il cognome spagnolo di cui detiene la cittadinanza. In tale sentenza la Corte ribadisce in più passaggi che le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrano nella competenza degli stati membri. Parrebbe cioè che il rispetto del diritto comunitario nell’esposizione della corte riguardi più gli organi amministrativi che nello stato membro valutano l’istanza di cambiamento del cognome ( Le nostre Prefetture). Tale sentenza viene utilizzata per affermare una nuova linea interpretativa: gli ufficiali dello stato civile non potranno nelle ipotesi di soggetti muniti di cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese CE senza il consenso dell’interessato correggere ex art. 98 c.2 il cognome attribuito nell’altro paese di cittadinanza , secondo le norme ivi vigenti al momento della trascrizione dell’atto di nascita. Alle medesime conclusioni anche se per diverse motivazioni giuridiche il Ministero arriva anche per i caso di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza extraeuropea: in parte per le numerose decisioni dell’autorità giurisdizionale italiana di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali dello stato civile, soprattutto riguardanti cittadini in possesso della cittadinanza sud americana; d’altra parte in considerazione che il nome è un diritto della personalità , specificamente tutelato a livello costituzionale e dalla normativa ordinaria alla luce di quanto lo stesso Consiglio di Stato ha indicato proprio in relazione all’ipotesi del doppio cognome attribuito nei paesi sud americani: quando il doppio cognome attribuito all’estero abbia ormai acquisito carattere di autonomo segno distintivo del soggetto , non si debba procedere alla correzione ex art. 98. Per cui alla luce di questa nuova interpretazione contenuta nella Circolare 397/2008: al momento di trascrivere un atto di un cittadino italiano al quale nello stato di nascita è stato attribuito un cognome in base a alla normativa di quello stato del quale il cittadino detiene la cittadinanza, il cittadino ha il diritto di mantenere quel cognome a lui attribuito. Diversamente se il cittadino italiano non detiene quella cittadinanza in base alla quale gli è stato attribuito quel cognome, è applicabile la procedura di cui all’art. 98 comma 2 con la correzione del cognome . Ugualmente applicabile l’art. 98 comma 2 se il cittadino stesso richiede esplicitamente l’applicazione della legge italiana. Tale interpretazione è applicabile anche alla trascrizione dell’atto di nascita di cittadino straniero che per qualsiasi titolo acquisisce la cittadinanza italiana e richieda conseguentemente la trascrizione del proprio atto di nascita: se il neo cittadino permane in possesso della cittadinanza originaria in base alla quale gli è stato attribuito quel determinato cognome lo stesso potrà mantenere il cognome originario. Rimane esclusa dalla circolare 397/2008 la casistica relativa al cittadino straniero che acquisisce la cittadinanza italiana di cui non si trascrive l’atto di nascita in quanto nato in Italia. In tal caso quel cognome a lui attribuito al momento della nascita in base alla cittadinanza da lui detenuta in quel momento potrà essere mantenuto ritengo alla luce del medesimo principio anche se tale casistica non rientra nell’applicabilità dell’art. 98 comma 2 poiché quell’atto non è stato formato all’estero bensì direttamente in Italia. Una valutazione diversa porterebbe ad un’evidente disparità di trattamento difficilmente giustificabile: pensiamo a due fratelli minori conviventi col genitore peruviano che acquistano unitamente al padre la cittadinanza italiana dei quali uno nato in Perù ed uno nato in Italia: entrambi sono identificati con il doppio cognome attribuito al primo dall’autorità peruviana, al secondo dall’ufficiale dello stato civile italiano al momento della formazione in base alla legge peruviana. Del primo si trascrive l’atto formato all’estero ed alla luce dell’interpretazione su descritta si mantiene il cognome a lui attribuito al momento della nascita; al secondo nato in Italia pur essendo al di fuori dell’applicabilità dell’art. 98 c.2 non potrà che mantenersi lo stesso cognome. Con Circolare n. 4 del 8 febbraio 2010 avente come titolo “ Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza , italiana e del paese straniero di nascita”, il Ministero dell’interno Direzione Centrale per i servizi demografici confermando l’interpretazione introduce lo strumento del ripristino del cognome originario al fine di eliminare tutte quelle annotazioni apposte a margine degli atti di nascita alla luce dell’originaria interpretazione contenuta nell’art. 98 comma 2. Il 14 ottobre 2008 la Corte di giustizia di nuovo si pronuncia con una sentenza ( Grunkin-Paul) che a mio parere è ancora più attinente alle problematiche propri dello stato civile perché il caso preso in esame riguarda proprio la trascrizione in uno stato dell’atto di nascita di un proprio cittadino residente all’estero al quale è stato attribuito un cognome diverso. In tal caso la corte ha ritenuto violazione del diritto comunitario a che l’autorità di uno stato membro , nel caso specifico l’ufficiale dello Stato civile tedesco in applicazione del diritto nazionale rifiuti di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro ( la Danimarca) in cui è nato e risiede sin dalla nascita. L’interessante è che il minore in questione , così come i suoi genitori non possiede la cittadinanza del luogo dove è nato : è solo cittadino tedesco. Tale sentenza per motivi cronologici non viene presa in considerazione dal Ministero dell’interno nelle sue prime indicazioni e pertanto rimane ancorato al principio del possesso della doppia cittadinanza la possibilità per il cittadino italiano di mantenere il cognome originario Da questo consegue che in un caso simile a quello oggetto della questione pregiudiziale Grunkin –Paul quale: nostro concittadino nato in Spagna figlio di genitori entrambi iscritti Aire ed in possesso della sola cittadinanza italiana al quale venga attribuito il doppio cognome paterno e materno ma che sappiamo non essere titolare della cittadinanza spagnola potrebbe forse alla luce di quanto stabilito dalla corte con la sentenza Grunkin Paul poter mantenere tale cognome poichè là è nato e là risiede, ma le indicazioni contenute nella circolare 397 /2008 oggi ci portano ad intervenire con il 98 comma 2 attribuendogli il cognome paterno. Le stesse autorità diplomatiche italiane in Spagna , per esempio , forniscono ai cittadini italiani; dal sito del Consolato d’Italia in Barcellona: “ Per contro, i figli nati in Spagna da genitori entrambi italiani devono essere iscritti secondo la normativa italiana, vale a dire, con il solo cognome paterno, come peraltro previsto anche dalla legge spagnola (Reglamento del Civil Art. 219). In casi di errata iscrizione, i genitori dovranno richiedere la rettifica al Registro Civil prima di presentare la domanda di trascrizione al Comune AIRE (o al Comune di residenza nel caso di genitori non residenti in Spagna).” Approccio diverso è quello del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la cittadinanza , che con la Circolare del 12 giugno 2008 dispone in ordine alle generalità da attribuire con decreto di concessione della cittadinanza italiana. Ancora una volta lo spunto è la sentenza Garcia Avello la cui ratio viene individuata dal Ministero, nella presupposta volontà dell’interessato di mantenere il diritto al cognome acquisito alla nascita. La valutazione ministeriale rimane circoscritta all’ambito territoriale comunitario e non si allarga a ricomprendere situazioni extracomunitarie nell’affermazione del principio più generale della protezione del cognome attribuito al momento della nascita meritevole di protezione come affermato dal Consiglio di Stato. Conseguenza di tale approccio interpretativo è che le generalità dei cittadini stranieri che acquistano con decreto la cittadinanza italiana saranno mantenute se appartenenti a stati europei ( la circolare fa espresso riferimento ai cittadini di origine spagnola o portoghese) diversamente subiranno una forzata attribuzione di generalità diverse conformemente alla legge italiana. E’ inevitabile che questo approccio bivalente al cognome del cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana per decreto e che per effetto dello stesso subisce il cambiamento del cognome ,può essere di non facile comprensione per il cittadino stesso soprattutto per quei cittadini unitamente ai quali acquistano la cittadinanza italiana anche figli minori conviventi ai quali per effetto della gestione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile alla luce dell’interpretazione di cui alla circolare 397 siamo in gradi di mantenere il cognome da loro portato sin dalla nascita. Questo direi è il quadro che dipingiamo oggi in base alle indicazioni in nostro possesso : passo la parola alla dottoressa Baroncini che sicuramente alla luce delle sentenze europee ci farà percepire una modalità diversa nell’affronto e nella soluzione della problematica dell’attribuzione del cognome.