rapporti tra organizzatore e intermediario del viaggio
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rapporti tra organizzatore e intermediario del viaggio
RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* • ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare al turista pacchetti turistici. Tra organizzatore e turista intercorre un contratto di organizzazione di viaggio. • INTERMEDIARIO (Agenzia di viaggio): vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici predisposti dall’organizzatore. Tra l’agente di viaggi ed il turista vi è un contratto di intermediazione di viaggio. CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE VIAGGIO • Rappresenta un contratto di mandato con rappresentanza (artt. 1703-1704 cod.civ.) conferito dal turista all’agenzia di viaggi. • Obblighi del turista verso l’agenzia: - somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che l’agenzia ha contratto in nome proprio (art. 1719 cod.civ.); - rimborsare le anticipazioni*, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte; - pagare all’agenzia il compenso previsto. CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE VIAGGIO • Obblighi dell’agenzia verso il turista: - espletare il mandato con diligenza professionale*; - informare il viaggiatore su tutte le caratteristiche del viaggio (l’agenzia assume verso i suoi clienti un’obbligazione di mezzi e non di risultato); - scegliere il tour operator in grado di offrire il miglior servizio al cliente L’agenzia risponde solo per inadempimento o inesatto adempimento di questi obblighi e non per i disagi subiti dal turista nel corso del viaggio imputabili a difetto di organizzazione del tour operator. CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO* • Rappresenta un appalto di servizi ( art. 1655 cod.civ.)** Il tour operator assume nei confronti del turista un’obbligazione di risultato*** RAPPORTO TRA AGENZIA E TOUR OPERATOR • Se occasionale mediazione (art. 1754 cod.civ.)*: L’agenzia mette in relazione il turista con il tour operator per la conclusione di un singolo affare; • Se stabile collaborazione contratto di agenzia (art. 1742 cod.civ.)**: L’agenzia assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del tour operator, verso retribuzione, la conclusione di contratti di organizzazione di viaggio in una zona determinata.*** L’OPUSCOLO INFORMATIVO • Forma di comunicazione commerciale con la quale il tour operator illustra i propri prodotti al fine di orientare le scelte del pubblico Pratica commerciale tra tour operator e turista nella quale è presente un invito all’acquisto* di un servizio turistico Si applica il divieto di pratiche commerciali scorrette (art. 20 cod.cons)** ed ingannevoli (art. 21 cod.cons.)*** Il turista, indotto in errore da informazioni ingannevoli contenute nell’opuscolo informativo è destinatario di una tutela amministrativa e di una tutela giudiziaria. TUTELA AMMINISTRATIVA • Può essere attivata anche dal potenziale consumatore denunciando la pubblicità ingannevole illecita effettuata dal tour operator con l’opuscolo informativo, all’AGCM • L’AGCM sanziona l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso con: - l’inibitoria all’ulteriore divulgazione; - l’ordine di pubblicazione, a spese del tour operator, della pronuncia o di una dichiarazione rettificativa (nei casi più gravi); - sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 5.000€ e i 50.000€ in relazione a durata e gravità della violazione (art. 27,8° e 9° comma cod.cons.)* CONTENUTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO OPUSCOLO • • • • • • • • • Destinazione, mezzo, tipo e categoria del trasporto utilizzato; Sistemazione ed esatta ubicazione; Pasti forniti; Itinerario; Informazioni in materia di passaporto, visto e obblighi sanitari; Percentuale per acconto e scadenza per versamento del saldo; Indicazione eventuale numero minimo di partecipanti; Termini, modalità e soggetto al quale comunicare il recesso Estremi copertura assicurativa obbligatoria Le informazioni contenute vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle relative responsabilità e pur quando non riprodotte nel contratto di viaggio, concorrono a formarne il contenuto. TUTELA GIUDIZIARIA • Responsabilità contrattuale dell’organizzatore nei confronti del turista, il quale può esperire: - Azione di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno conseguente (art. 1453, co.1 cod.civ.)* - Azione di annullamento del contratto per errore o dolo (ove le inesatte informazioni contenute nell’opuscolo abbiano indotto il turista a contrarre) (art. 1427 cod.civ.)** FORMULA ROULETTE • A fronte di un risparmio sul prezzo per il consumatore, il tour operator conviene nel contratto di viaggio stipulato con il turista solo la categoria di appartenenza e l’area turistica dove si trova l’albergo, riservandosi di individuarlo a pochi giorni o ore prima della partenza L’organizzatore assume un’obbligazione alternativa (art. 1285 cod.civ.)* sicché deve escludersi una sua responsabilità per la mancata corrispondenza tra le strutture indicate nell’opuscolo informativo e quella in cui il turista viene poi effettivamente ospitato, salvo che la struttura ricettiva assegnata sia di categoria inferiore a quella promessa o il soggiorno il località diversa. L’onere della prova dell’inadempimento spetta al cliente. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO • La prenotazione del turista presso il tour operator (pur vincolando il turista che versa la caparra) non è sufficiente al perfezionamento del contratto ma si considera una mera proposta contrattuale vincolante che il turista formula all’organizzatore, il quale si riserva di accettarla in seguito alla verifica della disponibilità dei posti Il contratto è concluso solo quando l’organizzatore dà conferma al turista della disponibilità dei posti. FORMA DEL CONTRATTO • Art. 35 cod.tur.: il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata copia del contratto stipulato o sottoscritto dall’organizzatore o dall’intermediario AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM? La forma scritta nel codice del turismo riveste una esclusiva finalità informativa e di tutela del turista (cd. forma ad informationem)* CONTENUTO NECESSARIO • Il contenuto del contratto deve essere puntualmente definito nel documento consegnato al turista (art. 36 cod. tur.)*. • Elementi necessari a fini informativi: - Dati per individuare le parti - Prezzo e oneri supplementari L’assenza di questi elementi non comporta nullità del contratto (tendenzialmente)**. Omissioni di elementi non influenti sulla determinazione dell’oggetto del pacchetto turistico espongono l’organizzatore al risarcimento del danno*** CLAUSOLE VESSATORIE • Ai contratti turistici si applica la disciplina delle clausole vessatorie (art. 33 ss. Cod.cons.) Devono essere approvate per iscritto dal turista clausole compromissorie ad arbitri o che stabiliscano quale sede del foro competente sulle controversie località diverse da quella di residenza o domicilio.* CESSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO • MODIFICAZIONI SOGGETTIVE: Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio turistico* a due condizioni: 1) Deve comunicarlo per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro il termine perentorio di 4 giorni prima della partenza 2) il cessionario deve soddisfare tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio.