rapporti tra organizzatore e intermediario del viaggio

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rapporti tra organizzatore e intermediario del viaggio
RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E
INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*
• ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la
combinazione degli elementi del pacchetto turistico e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfettario a procurare al turista pacchetti turistici. Tra
organizzatore e turista intercorre un contratto di
organizzazione di viaggio.
• INTERMEDIARIO (Agenzia di viaggio): vende o si
obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici
predisposti dall’organizzatore. Tra l’agente di viaggi ed il
turista vi è un contratto di intermediazione di viaggio.
CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE
VIAGGIO
• Rappresenta un contratto di mandato con
rappresentanza (artt. 1703-1704 cod.civ.)
conferito dal turista all’agenzia di viaggi.
• Obblighi del turista verso l’agenzia:
- somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione
del mandato e per l’adempimento delle
obbligazioni che l’agenzia ha contratto in nome
proprio (art. 1719 cod.civ.);
- rimborsare le anticipazioni*, con gli interessi
legali dal giorno in cui sono state fatte;
- pagare all’agenzia il compenso previsto.
CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE
VIAGGIO
• Obblighi dell’agenzia verso il turista:
- espletare il mandato con diligenza professionale*;
- informare il viaggiatore su tutte le caratteristiche del
viaggio (l’agenzia assume verso i suoi clienti
un’obbligazione di mezzi e non di risultato);
- scegliere il tour operator in grado di offrire il miglior
servizio al cliente
 L’agenzia risponde solo per inadempimento o inesatto
adempimento di questi obblighi e non per i disagi
subiti dal turista nel corso del viaggio imputabili a
difetto di organizzazione del tour operator.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE
VIAGGIO*
• Rappresenta un appalto di servizi ( art. 1655
cod.civ.)**
 Il tour operator assume nei confronti del
turista un’obbligazione di risultato***
RAPPORTO TRA AGENZIA E TOUR
OPERATOR
• Se occasionale  mediazione (art. 1754 cod.civ.)*:
L’agenzia mette in relazione il turista con il tour
operator per la conclusione di un singolo affare;
• Se stabile collaborazione  contratto di agenzia (art.
1742 cod.civ.)**: L’agenzia assume stabilmente
l’incarico di promuovere, per conto del tour operator,
verso retribuzione, la conclusione di contratti di
organizzazione di viaggio in una zona determinata.***
L’OPUSCOLO INFORMATIVO
• Forma di comunicazione commerciale con la quale il
tour operator illustra i propri prodotti al fine di
orientare le scelte del pubblico
Pratica commerciale tra tour operator e turista nella
quale è presente un invito all’acquisto* di un servizio
turistico
 Si applica il divieto di pratiche commerciali scorrette
(art. 20 cod.cons)** ed ingannevoli (art. 21
cod.cons.)***
Il turista, indotto in errore da informazioni ingannevoli
contenute nell’opuscolo informativo è destinatario di
una tutela amministrativa e di una tutela giudiziaria.
TUTELA AMMINISTRATIVA
• Può essere attivata anche dal potenziale consumatore
denunciando la pubblicità ingannevole illecita effettuata dal
tour operator con l’opuscolo informativo, all’AGCM
• L’AGCM sanziona l’ingannevolezza del messaggio
pubblicitario diffuso con:
- l’inibitoria all’ulteriore divulgazione;
- l’ordine di pubblicazione, a spese del tour operator, della
pronuncia o di una dichiarazione rettificativa (nei casi più
gravi);
- sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 5.000€ e i
50.000€ in relazione a durata e gravità della violazione (art.
27,8° e 9° comma cod.cons.)*
CONTENUTO INFORMATIVO
OBBLIGATORIO OPUSCOLO
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Destinazione, mezzo, tipo e categoria del trasporto utilizzato;
Sistemazione ed esatta ubicazione;
Pasti forniti;
Itinerario;
Informazioni in materia di passaporto, visto e obblighi sanitari;
Percentuale per acconto e scadenza per versamento del saldo;
Indicazione eventuale numero minimo di partecipanti;
Termini, modalità e soggetto al quale comunicare il recesso
Estremi copertura assicurativa obbligatoria
 Le informazioni contenute vincolano l’organizzatore e
l’intermediario in relazione alle relative responsabilità e pur quando
non riprodotte nel contratto di viaggio, concorrono a formarne il
contenuto.
TUTELA GIUDIZIARIA
• Responsabilità contrattuale dell’organizzatore
nei confronti del turista, il quale può esperire:
- Azione di risoluzione del contratto per
inadempimento e di risarcimento del danno
conseguente (art. 1453, co.1 cod.civ.)*
- Azione di annullamento del contratto per
errore o dolo (ove le inesatte informazioni
contenute nell’opuscolo abbiano indotto il
turista a contrarre) (art. 1427 cod.civ.)**
FORMULA ROULETTE
• A fronte di un risparmio sul prezzo per il consumatore, il
tour operator conviene nel contratto di viaggio stipulato
con il turista solo la categoria di appartenenza e l’area
turistica dove si trova l’albergo, riservandosi di individuarlo
a pochi giorni o ore prima della partenza
 L’organizzatore assume un’obbligazione alternativa (art.
1285 cod.civ.)* sicché deve escludersi una sua
responsabilità per la mancata corrispondenza tra le
strutture indicate nell’opuscolo informativo e quella in cui il
turista viene poi effettivamente ospitato, salvo che la
struttura ricettiva assegnata sia di categoria inferiore a
quella promessa o il soggiorno il località diversa.
L’onere della prova dell’inadempimento spetta al cliente.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
• La prenotazione del turista presso il tour operator
(pur vincolando il turista che versa la caparra)
non è sufficiente al perfezionamento del
contratto ma si considera una mera proposta
contrattuale vincolante che il turista formula
all’organizzatore, il quale si riserva di accettarla in
seguito alla verifica della disponibilità dei posti
 Il contratto è concluso solo quando
l’organizzatore dà conferma al turista della
disponibilità dei posti.
FORMA DEL CONTRATTO
• Art. 35 cod.tur.: il contratto di vendita di pacchetti
turistici è redatto in forma scritta in termini chiari
e precisi. Al turista deve essere rilasciata copia del
contratto stipulato o sottoscritto
dall’organizzatore o dall’intermediario
AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM?
La forma scritta nel codice del turismo riveste una
esclusiva finalità informativa e di tutela del turista
(cd. forma ad informationem)*
CONTENUTO NECESSARIO
• Il contenuto del contratto deve essere puntualmente
definito nel documento consegnato al turista (art. 36
cod. tur.)*.
• Elementi necessari a fini informativi:
- Dati per individuare le parti
- Prezzo e oneri supplementari
L’assenza di questi elementi non comporta nullità del
contratto (tendenzialmente)**.
 Omissioni di elementi non influenti sulla
determinazione dell’oggetto del pacchetto turistico
espongono l’organizzatore al risarcimento del
danno***
CLAUSOLE VESSATORIE
• Ai contratti turistici si applica la disciplina delle
clausole vessatorie (art. 33 ss. Cod.cons.)
 Devono essere approvate per iscritto dal
turista clausole compromissorie ad arbitri o
che stabiliscano quale sede del foro
competente sulle controversie località diverse
da quella di residenza o domicilio.*
CESSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
• MODIFICAZIONI SOGGETTIVE:
Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio
turistico* a due condizioni:
1) Deve comunicarlo per iscritto all’organizzatore o
all’intermediario, entro il termine perentorio di
4 giorni prima della partenza
2) il cessionario deve soddisfare tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio.