Regolamento barbiere parrucchiere estetista
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Regolamento barbiere parrucchiere estetista
COMUNE DI CAVEZZO PROVINCIA DI MODENA Ufficio Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA E PER LE ATTIVITA’ DI TATUATORE E PIERCING Allegato all’atto del C.C. n.43 del 13-04-2000 1 REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, E PER LE ATTIVITA’ DI TATUATORE E PIERCING INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Commissione consultiva comunale Art. 4 - Requisiti soggettivi e professionali Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività Art. 6 - Attività di vendita Art. 7 - Autorizzazione amministrativa per l’apertura di nuovi esercizi Art. 8 - Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna ed estetista Art. 9 - Autorizzazione al trasferimento di sede Art. 10 – Distanze Art. 11 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature. Art. 12 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti Art. 13 - Domande di rilascio autorizzazione Art. 14 - Modifiche di attività e dei locali Art. 15 - Subingresso Art. 16 - Domande di subingresso Art. 17 - Attivazione e Sospensione dell’attività Art. 18- Decadenza e Revoca dell'autorizzazione Art. 19 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi Art. 20 - Esposizione cartelli obbligatori Art. 21 - Attività di tatuaggio e di piercing Art. 22 - Sanzioni Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie Allegato 1) ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO Allegato 2) LINEE-GUIDA PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento Indicazioni di controllo Lavaggio delle mani e misure di barriera Decontaminazione e disinfezione dello strumentario Decontaminazione degli schizzi di sangue Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare Precauzioni universali Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni Indicazioni finali 2 Allegato 3)MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING) REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, E PER LE ATTIVITA’ DI TATUATORE E PIERCING Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna ed estetista, comprese le attività svolte dagli istituti di bellezza comunque denominati, esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, da persone fisiche o giuridiche, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge della Regione Emilia Romagna 4 agosto 1992 n. 32 nonché dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, a tutti gli effetti, anche le scuole e le accademie per parrucchieri ed estetisti qualora nello svolgimento delle attività di formazione e simulazione, anche senza fine di lucro, si avvalgano di persone estranee alla scuola stessa, fatta eccezione per le dimostrazioni straordinarie, le sfilate e le presentazioni di nuovi prodotti riservate ad operatori del settore. 3. Le pratiche inerenti al «tatuaggio» ed al «piercing» sono disciplinate dalle «Linee Guida» del Ministero della Sanità, riportate in allegato, e dal presente Regolamento. 4. E’ esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Art. 2 - Definizioni 1. L’attività di «barbiere» comprende le prestazioni per solo uomo relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli, al lavaggio, all’acconciatura, alla colorazione, decolorazione e "permanente" degli stessi, e a tutti gli altri servizi similari, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, il trattamento anticaduta, l’applicazione di parrucche protesi e toupet. Tale termine equivale, quindi, a quello già in uso di « acconciatore maschile». Sono esclusi il trapianto e l'impiantologia. 2. L’attività di "parrucchiere per uomo e donna" comprende le prestazioni relative al taglio dei capelli, lavaggio, acconciatura, colorazione, decolorazione e permanente degli stessi e a tutti gli altri servizi similari, compresi: trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di parrucche, protesi e toupet. Tale terminologia equivale, quindi, a quelle già in uso di "acconciatore femminile» e «parrucchiere per signora" (e «parrucchiere unisex»). 3 Sono esclusi il trapianto e l'impiantologia. 3. L’attività di "estetista" comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l’applicazione di unghie artificiali. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato n. 1 alla legge 4/1/90 n. 1 e con l'applicazione di prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa (D.lgs. 24/4/1997 n. 126). 4. Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere s’intendono le attività parziali, già esistenti ed autorizzate, inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, quali: l’attività di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico, abbronzatura e sauna 5. Con la dicitura «attività di estetista presso» convenzionalmente s’intendono le attività di estetista svolte all’interno (1) di laboratori di barbiere e/o parrucchiere, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di strutture sanitarie, di palestre e impianti sportivi in genere. 6. Ai fini dell'art. 11 co.2 lett. b) per «posto di lavoro» s’intende, a seconda del tipo di attività, una poltrona attrezzata posta davanti ad uno specchio oppure, un "lettino". 7. Coi termini «tatuaggio» o «attività di tatuatore» s’intende la colorazione permanente ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. 8. Col termine «piercing» s’intende l’inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Nota 1) S’intende che l’accesso deve essere il medesimo. Art. 3 - Commissione consultiva comunale 1. Il Sindaco nomina la Commissione consultiva prevista dall’art. 2 bis della legge 161/1963 così come modificata dalla legge 1142/70. Detta Commissione è composta come segue: a) il Sindaco o suo delegato che la presiede, b) n. 3 componenti effettivi e 3 supplenti designati delle Associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello provinciale, c) n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti designati dai Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello provinciale, 4 d) n. 1 funzionario effettivo e n.1 funzionario supplente designati dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, f) n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della Categoria residente nel Comune interessato. g) Funge da Segretario un funzionario (o un dipendente) del Dipartimento Attività Economiche (o del Servizio Interventi Economici o Attività Produttive). 2. La Commissione rimane in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati. 3. La segnalazione dei rappresentanti effettivi e supplenti da parte delle Associazioni degli artigiani, dei Sindacati dei lavoratori e della Commissione provinciale per l’artigianato deve essere trasmessa al Comune entro il termine fissato. In caso di omessa segnalazione di uno o più componenti si provvede ugualmente alla nomina della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E’ possibile nominare i membri designati tardivamente o procedere a sostituzioni di componenti già nominati. 4. La lettera di convocazione della Commissione, con gli argomenti all’ordine del giorno, deve pervenire ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. 5. Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. 6. Le deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 7. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nelle seguenti materie: a) Adozione del Regolamento e relative revisioni o modifiche, b) Domande di autorizzazione all’apertura di nuovi esercizi, c) Fissazione orari per la categoria. Art. 4 - Requisiti soggettivi e professionali 1. Possono essere titolari di autorizzazione per esercitare le attività di cui all'art. 1 soltanto coloro i quali sono in possesso della relativa qualifica professionale attestata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. 2. La qualifica professionale deve essere posseduta: a) in caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso in cui la ditta individuale sia titolare di più laboratori, dal direttore del singolo esercizio, 5 b) in caso di società avente i requisiti di cui alla legge 443/85, da almeno uno dei soci e a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell’impresa, c) in caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, dalla persona che assume la direzione dell’azienda. 3. Le persone qualificate di cui al precedente comma 2 devono svolgere la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. 4. A carico dei soggetti di cui al comma 1 non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia). Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività 1. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte, nei locali indicati sull’autorizzazione stessa. E’ vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante. Qualora il cliente lo richieda per validi motivi, le medesime attività possono essere svolte dai titolari di autorizzazione o loro dipendenti o collaboratori presso il cliente stesso. 2. In occasioni di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, barbieri, parrucchieri ed estetisti, con l’osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. 3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive qualifiche professionali, è ammessa l’attività congiunta delle attività oggetto del presente Regolamento, sia esercitate dalla medesima persona sia esercitate da persone diverse. 4. I barbieri e i parrucchieri uomo e/o donna, nell’ambito dei propri esercizi, possono avvalersi di familiari collaboratori e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (art. 9, 2° comma, legge 1/90). Art. 6 - Attività di vendita 1. Le imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo/donna ed estetista possono cedere, a titolo gratuito od oneroso, alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento delle proprie attività e finalizzati esclusivamente alla continuità dei trattamenti in corso. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1. l’attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio. Art 7 - Autorizzazione amministrativa per l’apertura di nuovi esercizi 6 1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto ad autorizzazione amministrativa (1). 2. Ogni persona fisica, fatto salvo quanto di competenza della Commissione provinciale per l’artigianato, può essere titolare di più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un direttore in possesso della qualifica professionale richiesta. 3. Le società aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere intestatarie di autorizzazioni relative ad un numero di esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e professionalmente. 4. Le società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere intestatarie di autorizzazioni relative a più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi un direttore in possesso della specifica qualifica professionale. 5. L'autorizzazione è rilasciata (2) con provvedimento del Responsabile del servizio, sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 8 e sentita la Commissione di cui al precedente art 3, previo accertamento: a) del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 e della qualifica professionale da parte dei soggetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, a norma di quanto disposto, a seconda del tipo attività richiesta, dall’art. 2 della legge 1142/1970 o dagli artt. 3 e 4 della legge 1/1990, b) in caso di società, dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, c) dell’idoneità edilizia, d) dell’idoneità igienica dei locali e delle attrezzature. 6. Il Responsabile del servizio si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero, nel caso in cui la domanda sia incompleta e debbano essere interrotti i termini del procedimento, entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è completata. 7. L’attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di silenzio, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal completamento della stessa. 8. L’inizio dell’attività deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Note 1) Le autorizzazioni hanno carattere permanente. Non sono previste autorizzazioni stagionali. 2) L’autorizzazione deve essere intestata: − in caso di ditta individuale: al titolare, [Se si adotta quanto previsto all’art. 7, co. 2: Nel caso in cui l’esercente sia titolare di più esercizi sul relativo titolo autorizzatorio va indicato il nominativo della persona in possesso di qualifica professionale che opera stabilmente nell’impresa] − in caso di società avente i requisiti di cui alla legge 443/85: alla società, nella persona del/i socio/i in possesso della qualificazione professionale (uno per ciascuna unità locale) 7 − in caso di società non avente i requisiti di cui alla legge 443/85: alla società, nella persona del direttore d’azienda in possesso della qualificazione professionale. Art. 8 - Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna ed estetista 1. Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, sono rilasciate osservando unicamente il criterio della distanza di m. 50 rispetto agli esercizi preesistenti lo stesso tipo in via principale.. 2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è zona unica 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentito il rilascio di autorizzazioni per barbiere e/o parrucchiere uomo/donna ed autorizzazioni per estetista nei casi elencati di seguito: a) Nei centri commerciali così come definiti dal decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 in materia di commercio, qualora trenta giorni prima dell’apertura della struttura non siano state presentate richieste di trasferimento. b) Nelle strutture ricettive, comprese quelle sanitarie e militari, nella comunità, negli istituti penitenziari e in strutture analoghe, a condizione che siano allestiti appositi box o cabine e che l’attività sia rivolta esclusivamente alle persone alloggiate. 4. Possono essere rilasciate anche autorizzazioni per l’attività di «estetista presso» di cui all’art. 2 comma 5, all’interno di palestre e impianti sportivi in genere (l’accesso sia il medesimo). 5. Al di fuori dei casi di cui al comma 3 di questo stesso articolo è vietata l’installazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato n. 1 alla legge 1/1990 presso Circoli privati. 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono vincolate ai luoghi ed alle attività in essi indicati e decadono in caso di chiusura dell’attività principale. Art. 9 - Autorizzazione al trasferimento di sede 1. I trasferimenti di sede sono consentiti purché sussista una distanza di almeno 50 m. rispetto ad imprese esercenti lo stesso tipo di attività in via principale e purché non confinino orizzontalmente o verticalmente con imprese esercenti lo stesso tipo di attività in via secondaria. 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 possono essere derogate nei Centri commerciali, così come definiti dal D.lgs. 114/1998 e nei centri polifunzionali per il benessere e l’estetica della persona. 3. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell’attività, il Dirigente può consentire il trasferimento dell’esercizio in qualunque 8 parte del territorio comunale in deroga alle distanze di cui al comma 1 ed in deroga alle superfici minime di cui al successivo art. 11, per il periodo di tempo necessario ad eseguire le opere, comunque, non superiore ad un anno. Art. 10 – Distanze 1. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata da numero civico principale ad altro numero civico principale seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore. 2. Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato. 3. Le distanze tra esercizi vanno rilevate tenendo conto dell’attività che si intende avviare e di quelle già esistenti (come sottoindicato): a) Barbiere: si devono rilevare i requisiti tra la sede indicata ed esercizi autorizzati di “barbiere” e di “barbiere e parrucchiere uomo/donna”. b) Parrucchiere uomo/donna: si devono verificare se esistono le distanze tra la sede indicata ed esercizi già autorizzati di “parrucchiere uomo e/o donna” e di “barbiere e parrucchiere uomo/donna”. c) Parrucchiere per signora: si devono verificare le distanze esistenti tra esercizi già autorizzati di “parrucchiere per signora” e “parrucchiere uomo/donna”. d) Estetista indipendente: si devono rilevare i requisiti fra esercizi indipendenti già autorizzati per attività di “estetista”. 4. Le distanze di cui sopra devono altresì osservarsi anche in occasione di apertura nuovi ingressi in caso di ampliamenti o modifica di laboratori già esistenti. Art 11 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature. 1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio. 2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di attività in altri locali, viene effettuata una valutazione complessiva, dal punto di vista igienico-sanitario, circa l’idoneità e la funzionalità dei locali da utilizzare. Sono richiesti i seguenti requisiti: a) L’altezza delle pareti deve essere almeno di m. 2,70 fino a 5 addetti, (nel caso fossero impiegati più di 5 addetti l’altezza minima deve essere di almeno di m.3,00) b) La superficie deve essere almeno 15 metri quadrati per un solo posto di lavoro e 4 mq. in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie si riferisce ai locali in cui viene esercitata l’attività e non comprende ingressi, servizi igienici e ripostigli. 9 c) La superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non deve essere inferiore a 1/8 di quella del pavimento. d) La superficie di ventilazione (finestre, vasistas) non deve essere inferiore a 1/16 di quella del pavimento, con la possibilità, in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che garantiscano almeno due ricambi d’aria all’ora. e) I pavimenti e le pareti prospicienti i posti di lavoro devono essere lavabili per la completa pulizia fino all’altezza di m. 2,00. Il termine «lavabili» deve essere inteso in senso stretto, deve, cioè, trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura dalle operazioni di lavatura con acqua e idoneo detergente e disinfettante. f) I posti di lavoro destinati alla rasatura della barba e i posti di lavoro destinati al lavaggio delle teste devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura. g) L’estetista deve disporre di un posto di lavoro munito di lavandino, ed avente le caratteristiche indicate alla lettera f). h) Le cabine delle «estetista presso» devono avere una superficie di almeno 6 mq. per il primo box e 4 mq per gli altri, inoltre la porzione superiore delle pareti dei box deve avere in altezza una zona libera (non vetrata) di almeno 50 cm. che permetta una ventilazione ed illuminazione naturale. Nel caso che non si allestiscano cabine vi deve essere, in aggiunta agli spazi destinati all’attività principale, una superficie di mq. 4 per ogni posto di «estetista presso» da attivare. i) Per gli estetisti «presso» il posto di lavoro deve comprendere almeno un lavandino con le caratteristiche indicate alla lettera f). j) Se si detengono solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in un locale o in un armadio separati da altri prodotti. k) Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall’esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno m.1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetti a comando non manuale, di asciugamani monouso ed erogatore di sapone. l) Il bagno, può essere ubicato esternamente all’esercizio purché, in casi eccezionali, ne sia documentato l’uso esclusivo. 3. I mobili e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere di materiale lavabile e disinfettabile. 4. Gli esercizi devono essere forniti: 10 a) di un armadio per la conservazione della biancheria pulita, b) di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio, c) di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti, d) di un contenitore per la biancheria sporca; e) di un contenitore per la raccolta dei rifiuti; f) di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici, materiale sterile di medicazione e cerotti. Art. 12 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente: a) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici ambientali ed i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati (ad esempio con l’uso di ipoclorito alle concentrazioni consigliate sulle confezioni); b) Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente; c) I prodotti impiegati non devono contenere sostanze nocive alla salute, le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni; d) L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali; e) Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente; f) E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale; g) Le lampade UV-A devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in zona ben visibile. In prossimità delle apparecchiature deve essere esposto un cartello o un altro idoneo mezzo di informazione con le precauzioni per l’uso. Devono, inoltre, essere disponibili almeno due paia di occhiali protettivi per ciascun apparecchio. h) Gli strumenti taglienti (rasoi, forbici, ecc.): devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere preferiti gli strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, dopo l'uso e prima di ogni riutilizzo, gli strumenti taglienti devono essere lavati e disinfettati secondo le seguenti procedure: I. DECONTAMINAZIONE. Gli strumento contaminati da sangue, subito dopo l’utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio: cloroderivati 0,3% per 30 minuti). II. DETERSIONE. Gli strumenti devono essere puliti accuratamente, al fine di rimuovere 11 eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (ad esempio: pulitore ad ultrasuoni). III. DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE. Una volta detersi, gli strumenti devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (ad esempio: prodotti a base di sali di ammonio quaternario o di cloroderivati), lasciandoli in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole autoclavi. IV. Dopo il trattamento, gli strumenti devono essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. V. Per evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso, dopo l'utilizzo, vanno riposti in contenitori rigidi richiudibili . 2. Colui che occasionalmente è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. 3. Gli addetti all’attività devono indossare indumenti da lavoro sempre in perfetto stato di pulizia e devono osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. 4. Qualora il titolare dell'esercizio sospetti la presenza di tigna o di pediculosi o di altra malattia contagiosa, è tenuto ad informare il cliente affinché questi si rivolga al proprio medico per i provvedimenti del caso. Art. 13 - Domande di rilascio autorizzazione 1. Il richiedente una nuova autorizzazioni o l’autorizzazione al trasferimento di un’attività già esistente in altri locali deve presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco. La domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, deve contenere: a) b) c) d) e) Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente; In caso di società: ragione sociale o denominazione e sede, Codice fiscale o Partita IVA, Descrizione dell’attività e qualifica professionale posseduta, Ubicazione del locale destinato all’attività (Via e numero civico, o, in mancanza, esatti punti di riferimento), f) Titolo di disponibilità con l’indicazione del nome e indirizzo del proprietario del locale. 2. In caso di accoglimento la domanda deve essere completata con: a) Attestazione relativa alla qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato o documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività in proprio, oppure relativa autocertificazione. b) In caso di società o di ditte individuali titolari di più autorizzazioni la qualifica professionale deve 12 essere comprovata per tutti i soggetti indicati all’art. 4. c) Per le società: copia dell’atto costitutivo registrato o visura o certificato camerale o autocertificazione relativa alla qualità di legale rappresentante. d) Autocertificazione ai fini antimafia. e) Documentazione comprovante la destinazione d’uso dei locali (1) o relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in caso di attività da esercitare presso strutture od esercizi di terzi, documentazione relativa alla disponibilità del locale o di parte di esso o relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio. f) Pianta planimetrica, corrispondente allo stato di fatto o relativo progetto dei locali, con lay out delle attrezzature e relativa relazione tecnica. g) Nel caso di attività da esercitare presso la propria residenza: dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti. 3. La modifica dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 deve essere comunicata al Comune e da questo annotata sull'autorizzazione. Note 1) A titolo esemplificativo: Per gli edifici ultimati prima del 1947: documentazione catastale e di primo impianto documentazione comprovante la destinazione urbanistica dei locali. Per gli edifici ultimati dopo il 1947: estremi della concessione edilizia estremi della concessione per sanatoria. Art. 14 - Modifiche di attività e dei locali 1. Il titolare di autorizzazione per lo svolgimento di una o più delle attività di barbiere, parrucchiere od estetista può estendere la propria attività a tutti i settori per i quali risulta in possesso di qualifica professione, previa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento. 2. Qualsiasi modifica riguardante la struttura dei locali deve essere preventivamente comunicata con le modalità di cui all'art. 19 della legge 241/90. Art. 15 - Subingresso 1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un’azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante all’intestazione dell’autorizzazione a proprio nome purché la richieda e sia in possesso dei requisiti 13 professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda. 2. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto il proprietario dell’azienda ha diritto alla reintestazione a proprio nome. 3. Il subentrante per atto fra vivi in possesso della qualifica professionale e in presenza di locali idonei può iniziare immediatamente l’attività e deve presentare domanda di intestazione dell’autorizzazione a proprio nome entro 30 giorni dal subingresso. 4. Il subentrante per atto fra vivi, privo della qualifica professionale alla data del trasferimento, può iniziare l’attività solo dopo aver conseguito detta qualifica e, comunque, deve essere in condizione di riprendere l’attività entro 12 mesi. 5. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l’attività del dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare domanda di intestazione dell’autorizzazione a proprio nome secondo le modalità del successivo art. 16; entro lo stesso termine possono cedere l’azienda anche se la stessa risulta cessata. 6. In relazione al comma 2° dell’art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, invalidità, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano ottenuto il mantenimento dell’iscrizione all’Albo possono continuare l’attività del dante causa, sempre che l’esercizio sia condotto da persona qualificata. Tale attività può essere esercitata per un periodo massimo di cinque anni o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni. Decorso tale lasso di tempo, se l’avente causa non comprova il possesso della qualifica professionale richiesta, l'autorizzazione decade. 7. Il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento esercitate presso la residenza del titolare è consentito solo a condizione che il subentrante abbia, a sua volta, la residenza nella medesima unità immobiliare. 8. Non è ammesso il subingresso nei mestieri affini. Art. 16 - Domande di subingresso 1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'art. 1 devono essere presentate secondo le modalità previste all’art. 13 e devono essere accompagnate: a) In caso di subingresso per atto fra vivi: dall’atto di cessione d’azienda debitamente registrato ovvero da dichiarazione del notaio rogante, ovvero da relativa autocertificazione b) In caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione, ovvero da relativa autocertificazione. 14 Art. 17 - Attivazione e Sospensione dell’attività 1. L’attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. 2. In caso di sospensione dell’attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva comunicazione al Comune. La sospensione non può superare i sei mesi nell’arco di ogni anno. Sono fatte salve le condizioni stabilite all’art. 15, relative al subingresso. 3. Per cause di forza maggiore il Dirigente comunale del settore può consentire la proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2. Art. 18 - Decadenza e Revoca dell'autorizzazione (1) 1. L'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento decade nei seguenti casi: a) Mancato inizio dell’attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, salvo proroga; b) Sospensione dell'attività per oltre 6 mesi nell’arco di un anno, salvo proroga; c) Decesso del titolare, salvo che non vi sia subingresso da parte di eredi secondo le modalità di cui all’art. 15, commi 5 e 6, del presente Regolamento; d) Estinzione della società titolare dell’autorizzazione. 2. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi: a) Perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare; b) Sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui all’articolo 5; c) Cessazione dell'attività principale, nei casi di cui all’art. 8 comma 6 lett. b) e comma 7. Nota 1) I relativi provvedimenti devono essere adottati seguendo le norme sul Procedimento. Art. 19 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi 1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere uomo/donna ed estetista sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria e sentita la Commissione di cui all’art. 3. 2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività. 15 3. Le "attività presso" devono essere esercitate nell'orario di apertura dell’attività principale. 4. Le attività all’interno di centri commerciali devono essere svolte nell’orario di apertura del centro in cui operano. Art. 20 - Esposizione cartelli obbligatori 1. All’interno dell’esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, l’autorizzazione amministrativa ed un cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate. 2. E’ obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello visibile dall’esterno recante gli orari praticati. 3. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di informazione riportanti le avvertenze per l'uso. Art. 21 Attività di tatuaggio e di piercing 1. Chi intende esercitare l’attività di tatuaggio o di piercing deve chiedere al Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio un parere di conformità igienico sanitario dei locali e congiuntamente deve presentare una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla conduzione dell’attività in conformità alle istruzioni dell’autorità competente. 2. L’attività può essere intrapresa previa dichiarazione al Comune di inizio attività con cui l’interessato rende la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia e dichiara di essere in possesso: a) b) c) d) di idonea destinazione d’uso dei locali, di impianti elettrici e apparecchiature a norma, del parere igienico-sanitario di cui al comma 1, dell’attestazione relativa al superamento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione. 3. In attesa dell’istituzione dei corsi professionali da parte della Regione, i tatuatori e gli operatori del piercing possono intraprendere l’attività in mancanza del requisito professionale di cui alla lettera d) del precedente comma 2. Questi stessi operatori, entro 24 mesi dall’istituzione dei corsi professionali, hanno l’obbligo di frequentarli e di presentare il relativo attestato di partecipazione al Comune. 4. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i rivenditori di oggetti di oreficeria e bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari. Tale operazione, comunque, deve essere eseguita previa disinfezione della parte interessata e con materiale monouso. Art. 22 - Sanzioni 1. Il controllo del rispetto della normativa relativa alle attività disciplinate dal presente Regolamento 16 compete agli addetti alla vigilanza. 2. La violazione delle norme del presente Regolamento quando non costituisca reato o violazione di norme statali o regionali (1) implicanti l’applicazione di specifici provvedimenti sanzionatori è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate ai commi seguenti e applicate ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689. 3. Si applica una sanzione amministrativa da £ 150.000 a £ 900.000 (da 77,47 a 464,81 euro) nei seguenti casi: a) Svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere o mestieri affini senza autorizzazione amministrativa (art.7 co.1); b) Svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere o mestieri affini senza il possesso dei requisiti professionali richiesti (art. 4 co. 1); c) Inosservanza dell’obbligo dell’esercizio dell’attività con carattere di continuità da parte del titolare o della persona in possesso della qualifica professionale indicata sull’autorizzazione amministrativa (art.4 co.3); d) Svolgimento dell’attività in locali diversi da quelli autorizzati (art.5 co.1); e) Svolgimento dell’attività in forma ambulante (art.5 co.1); f) Installazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato 1 della L.1/90 presso circoli o associazioni volontarie (art.8 co. 7/8); g) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (art.21 co.2); h) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver frequentato il relativo corso di formazione professionale, dopo che la Regione l’avrà istituito (art. 21 co. 3). 4. Si applica una sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000 (da 51,65 a 309,87 euro) nei seguenti casi: a) mancata comunicazione della sospensione dell’attività per periodi superiori ai 30 giorni (art. 17 co. 2); b) mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate (art. 20 co. 1); c) mancata osservanza degli orari (art. 19 co.1); d) mancata osservanza degli orari delle attività presso (art. 19 co.2); 17 e) mancata esposizione delle avvertenze per l'uso delle lampade U-VA (art. 20 co. 3). 5. Si applica una sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000 (da 25,82 a 154,94 euro) nei seguenti casi: a) mancata esposizione dell’autorizzazione amministrativa (art. 20 co. 1); b) mancata esposizione del cartello recante l’orario di apertura (art. 20 co. 2); c) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei procedimenti (art. 11-12); d) violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti. 6. Oltre alle sanzioni indicate ai commi 3, 4e 5 si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni qualora siano state commesse, nell’arco di un anno, due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento e siano state comminate in via definitiva le relative sanzioni amministrative. La sanzione accessoria si applica anche se il trasgressore si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta. 7. In caso di attività di barbiere, parrucchiere od estetista esercitata senza autorizzazione o in caso di inosservanza dell’ordinanza di sospensione dell’attività il Dirigente ne dispone l'immediata cessazione. 8. In caso di attività di tatuatore o di piercing esercitata senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività il Dirigente ne dispone l'immediata cessazione. 9. Nel caso di attività svolta in difetto di autorizzazione o di dichiarazione di inizio attività si procede al sequestro delle attrezzature connesse all’attività, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81. Nota 1) La legge 161/63 come modificata dalla legge 1142/70 prevede soltanto: «art.5 A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all’art.1 gli esercenti le attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini, i quali non siano muniti dell’autorizzazione prevista dall’art.2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.» Nel caso, quindi, di queste attività, tutte le violazioni sono sanzionabili in base al regolamento. Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie 1. In applicazione della legge della Regione Emilia Romagna 32/92, il titolare di autorizzazione allo svolgimento di «mestieri affini», in possesso di idonea qualifica professionale, può esercitare l’attività di estetista previa dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento. 18 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non rispondenti ai requisiti richiesti, possono continuare l'attività, salvo che non vi siano particolari e inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali. 3. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 2 non sono considerati subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati: − − − − − Scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l’attività; conferimento di ditta individuale in società, fusione o incorporazione di società, cambio di ragione sociale o denominazione, trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei soggetti autorizzati precedentemente; − avvicendamento di estetista presso. 19 Allegato 1) ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO − Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). − Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA. − Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad un’atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. − Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un’atmosfera. − Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. − Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. − Lampade abbronzanti UV-A. − Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). − Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad un’atmosfera. − Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad un’atmosfera. − Scaldacera per cerette. − Rulli elettrici e manuali. − Vibratori elettrici oscillanti. − Attrezzi per ginnastica estetica. − Attrezzature per manicure e pedicure. − Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. − Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un’atmosfera. − Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. − Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. − Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). − Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati. − Depilatori elettrici ed elettronici. − Apparecchi per massaggi subacquei. − Apparecchi per presso-massaggio. − Elettrostimolatore ad impulsi. − Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad un’atmosfera. − Laser estetico. − Saune. 20 Allegato 2) LINEE-GUIDA PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Le procedure che implicano a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. Inrari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistematiche gravi. Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest’ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti. Indicazioni di controllo Le misure da applicare sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali. E’ indispensabile che: • coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedono una specifica autorizzazione all’azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l’esistenza dei necessari standard igienici per l’effettuazione delle procedure; • gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona “sporca” deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali; • i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili; • gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; • prima dell’esecuzione delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni; • la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell’esercizio dell’attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate; 21 • • dopo l’utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; (L. 10.2.89 n. 45); i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente. Lavaggio delle mani e misure di barriera Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall’impiego di guanti sterili. L’uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile. E’ opportuno che l’operatore indossi un camicie sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche. Decontaminazione degli schizzi di sangue Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o a granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e deontaminazione. 22 Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, “caratteristiche specifiche” tali da giustificarne un riutilizzo. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l’uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposto ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tatttoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che: a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; b) gli aghi siano rigorosamente monouso; c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera; d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito; e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto. Precauzioni universali Nel caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati. Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l’esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l’eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle procedure. Per pervenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono riposti, per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere uati. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni I tamponi di garza ed il colore idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate. La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo. 23 La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto. Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti. Indicazioni finali Le indicazioni in precedenza riportate prevedono: • • • • • l’adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell’apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione; l’esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate; l’indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio; la necessità di verifica dell’applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie; la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing. Si richiama, inoltre, l’esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato. Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all’età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi. 24 Allegato 3) MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING) ü Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te? ü Lo sai che il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di varia natura? ü Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica? ü Lo sai che con il tatuaggio o con l’inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l’AIDS? ü Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell’operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione? ü Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico. ü Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli? ü Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni? ü Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi? 25