17 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Provincia di Modena

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17 COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Provincia di Modena
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA E PER
QUELLE DI TATUATORE E PIERCING
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 246/29.10.2003
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna ed estetista, comprese le attività svolte dagli
istituti di bellezza comunque denominati, esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato,
da persone fisiche o giuridiche, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata
dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge della Regione
Emilia Romagna 4 agosto 1992 n. 32 nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, a tutti gli effetti, anche le scuole e le
accademie per parrucchieri ed estetisti quando nello svolgimento delle attività di formazione e
simulazione, anche senza fine di lucro, si avvalgono di persone estranee alla scuola stessa, fatta
eccezione per le dimostrazioni straordinarie, le sfilate e le presentazioni di nuovi prodotti riservate ad
operatori del settore.
3. Le pratiche inerenti al «tatuaggio» ed al «piercing» sono disciplinate dalle «Linee Guida» del Ministero
della Sanità, riportate in allegato e dal presente Regolamento.
4. E’ esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o
ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante il
testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 2 - Definizioni
L’attività di «barbiere» comprende le prestazioni per solo uomo relative alla rasatura della barba, al
taglio dei capelli, al lavaggio, all’acconciatura, alla colorazione, decolorazione e "permanente" degli
stessi, e a tutti gli altri servizi similari, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, il
trattamento anticaduta, l’applicazione di parrucche, protesi e toupet. Tale termine equivale, quindi, a
quello già in uso di « acconciatore maschile».
Sono esclusi il trapianto e l'
impiantologia.
1.
2. L’attività di "parrucchiere per uomo e donna" comprende le prestazioni relative al taglio dei capelli,
lavaggio, acconciatura, colorazione, decolorazione e permanente degli stessi e a tutti gli altri servizi
similari, compresi: trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di
parrucche, protesi e toupet. Tale terminologia equivale, quindi, a quelle già in uso di "acconciatore
femminile» e «parrucchiere per signora" (e «parrucchiere unisex»).
Sono esclusi il trapianto e l'
impiantologia.
3. L’attività di "estetista" comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l'
aspetto estetico, modificandolo attraverso l'
eliminazione o l'
attenuazione
degli inestetismi presenti, compresa l’applicazione di unghie artificiali.
Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'
utilizzo degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato n. 1 alla legge 4/1/90 n. 1 e con l'
applicazione di
prodotti cosmetici così come definiti dalla specifica normativa (D.lgs. 24/4/1997 n. 126).
4.
Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere s’intendono le attività
parziali, già esistenti ed autorizzate, inerenti l'
adeguamento dell'
aspetto a determinati canoni di moda
o di costume, quali: l’attività di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed
estetico, pedicure estetico, abbronzatura e sauna.
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5.
Con la dicitura «attività presso» convenzionalmente s’intendono le attività di cui al presente
regolamento svolte all’interno di laboratori già autorizzati per altra attività di barbiere, parrucchiere
uomo donna od estetista, nonché all’interno di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di strutture
sanitarie, di palestre e impianti sportivi in genere. L’«attività presso» non può essere della stessa
tipologia di quella già esercitata negli stessi locali. L’accesso ai locali in cui si svolgono le predette
attività deve essere il medesimo.
6. Ai fini dell'
art. 11 co.2 lett. b) per «posto di lavoro» s’intende, a seconda del tipo di attività, una
poltrona attrezzata posta davanti ad uno specchio oppure, un "lettino" o box attrezzati per il servizio ad
un’unica persona.
7. Coi termini «tatuaggio» o «attività di tatuatore» s’intende la colorazione permanente ottenuta con
l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare
disegni o figure indelebili.
8. Col termine «piercing» s’intende l’inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in
varie zone del corpo.
9. Si qualifica attività principale l’attività certificata come tale, in base al volume d’affari, dal titolare
dell’autorizzazione, in caso di contemporaneo svolgimento di più attività previste dal presente
regolamento esercitate negli stessi locali. La predetta certificazione avviene mediante atto sostitutivo di
notorietà.
Art. 3 - Commissione consultiva comunale
1. Il Sindaco nomina la Commissione consultiva prevista dall’art. 2 bis della legge 161/1963 così come
modificata dalla legge 1142/70.
Detta Commissione è composta come segue:
a) il Sindaco o suo delegato che la presiede,
b) n. 3 componenti effettivi e 3 supplenti designati delle Associazioni degli artigiani
maggiormente rappresentative a livello provinciale,
c) n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti designati dai Sindacati dei lavoratori
maggiormente rappresentativi a livello provinciale,
d) n. 1 funzionario effettivo e n.1 funzionario supplente designati dal Servizio di Igiene
Pubblica dell'
Azienda U.S.L.,
e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato,
f) n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'
artigianato.
Funge da Segretario un dipendente del Comune.
2. La Commissione rimane in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
3. La segnalazione dei rappresentanti effettivi e supplenti da parte delle Associazioni degli artigiani, dei
Sindacati dei lavoratori e della Commissione provinciale per l’artigianato deve essere trasmessa al
Comune entro il termine fissato. In caso di omessa segnalazione di uno o più componenti si provvede
ugualmente alla nomina della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E’
possibile nominare i membri designati tardivamente o procedere a sostituzioni di componenti già
nominati.
4. La lettera di convocazione della Commissione, con gli argomenti all’ordine del giorno, deve pervenire ai
singoli membri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
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5.
6.
7.
Le riunioni sono valide:
a) in prima convocazione qualora partecipi la maggioranza dei componenti,
b) in seconda convocazione, anche nella stessa giornata, qualora risultino presenti almeno 3
componenti dei quali almeno uno estraneo all’Amministrazione Comunale.
La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato,
riportato nel verbale di seduta.
La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nelle seguenti materie:
a) Adozione del Regolamento e relative revisioni o modifiche,
b) Richieste di deroga ai normali orari fissati per la categoria.
8.
La Commissione viene convocata qualora ne faccia richiesta anche solo uno dei suoi componenti per
l’esame di problematiche attinenti le attività disciplinate dal Regolamento.
9.
La Commissione viene trimestralmente informata dell’avvenuto rilascio di autorizzazioni per l’apertura
o il trasferimento di esercizi, con comunicazione a tutti i suoi componenti da parte del competente
servizio comunale.
Art. 4 - Requisiti soggettivi e professionali
1. Possono essere titolari di autorizzazione per esercitare le attività di cui all'
art. 1 soltanto coloro i quali
sono in possesso della relativa qualifica professionale attestata dalla Commissione Provinciale per
l'
Artigianato.
2. La qualifica professionale deve essere posseduta:
a) in caso di ditta individuale, dal titolare e, nel caso in cui la ditta individuale sia titolare di più
laboratori, dal direttore del singolo esercizio,
b) in caso di società avente i requisiti di cui alla legge 443/85, da almeno uno dei soci e a
condizione che la maggioranza dei soci lavori nell’impresa,
c) in caso di società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, dalla persona che assume la
direzione dell’azienda.
3. Le persone qualificate di cui al precedente comma 2 devono svolgere la propria attività nell’esercizio
con carattere di continuità.
4. A carico dei soggetti di cui al comma 1 non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di
sospensione di cui all'
art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia).
Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività
1. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere autorizzate e svolte, nei locali indicati
sull’autorizzazione stessa. E’ vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante.
Le medesime attività possono essere svolte dai titolari di autorizzazione o loro dipendenti o collaboratori
presso il cliente stesso, ma solo eccezionalmente ed in presenza di validi motivi.
2. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere autorizzate presso la residenza
dell’esercente nel rispetto dei criteri di cui all’art.8 e a condizione che.
a) sussistano i requisiti edilizi ed igienico – sanitari;
b) il richiedente consenta i controlli da parte dell’Autorità competente nei locali adibiti all’esercizio
della professione.
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3. In occasioni di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, barbieri, parrucchieri ed estetisti, con
l’osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di
fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.
4. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e purché sussistano le rispettive qualifiche professionali, è
ammessa l’attività congiunta negli stessi locali delle attività oggetto del presente Regolamento nei seguenti
casi:
a) quando sono esercitate dalla medesima persona,
b) quando sono esercitate da persone diverse della stessa impresa,
c) quando si attivi un’«attività presso».
5. I barbieri e i parrucchieri uomo e/o donna, nell’ambito dei propri esercizi, possono avvalersi di
familiari collaboratori e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di
pedicure estetico (art. 9, 2° comma, legge 1/90).
Art. 6 - Attività di vendita
1. Le imprese esercenti l'
attività di barbiere, parrucchiere per uomo/donna ed estetista possono cedere, a
titolo gratuito od oneroso, alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento delle
proprie attività e finalizzati esclusivamente alla continuità dei trattamenti in corso.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1. l’attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di
servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.
Art. 7 - Autorizzazione amministrativa per l’apertura di nuovi esercizi
1. L'
esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto ad autorizzazione amministrativa. Le
autorizzazioni hanno carattere permanente. Non sono previste autorizzazioni stagionali.
2.
Ogni persona fisica, fatto salvo quanto di competenza della Commissione provinciale per l’artigianato,
può essere titolare di più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che in ciascuno di questi
operi stabilmente un direttore in possesso della qualifica professionale richiesta.1
3. Le società aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere intestatarie di autorizzazioni
relative ad un numero di esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e
professionalmente.
4. Le società non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere intestatarie di autorizzazioni
relative a più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi un direttore in possesso della specifica
qualifica professionale.
5. L'
autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente, sulla base dei criteri indicati al successivo
articolo 8, previo accertamento:
a) del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 e della qualifica professionale da parte dei
soggetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, a norma di quanto disposto, a seconda del tipo attività
richiesta, dall’art. 2 della legge 1142/1970 o dagli artt. 3 e 4 della legge 1/1990,
1
In questo caso solo una delle unità locali (quella dove lavora il titolare dell’impresa) può essere artigiana
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b) in caso di società, dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura,
c) dell'
idoneità edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.
6. Il Dirigente si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero, nel caso in cui la
domanda sia incompleta e debbano essere interrotti i termini del procedimento, entro 60 giorni dalla data
in cui la domanda è completata.
7. L’attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'
autorizzazione.
8. L’inizio dell’attività deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
Art. 8 - Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell’attività
di barbiere, parrucchiere uomo-donna ed estetista
1. Le autorizzazioni all’apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista sono
rilasciate osservando i criteri indicati nei commi successivi e purché i locali non confinino
orizzontalmente o verticalmente con imprese esercenti lo stesso tipo di attività in via secondaria.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è suddiviso in due zone:
Zona 1: Centro Storico del capoluogo
Zona 2: Restante territorio del Comune.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, per ogni zona è individuata la seguente distanza minima:
zona 1: mt. 200
zona 2: mt. 250
Le distanze si calcolano rispetto agli esercizi preesistenti esercenti lo stesso tipo di attività in via
principale. Il calcolo delle distanze tra due esercizi localizzati in zone comunali diverse è uguale alla
media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona.
4. La distanza minima prevista al comma 3 non è richiesta per il rilascio di autorizzazioni per barbiere e/o
parrucchiere uomo/donna ed autorizzazioni per estetista nei casi elencati di seguito:
a) Nei centri commerciali così come definiti dal decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 e dai vigenti
criteri per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita, nonché nei
centri direzionali e di servizio, qualora trenta giorni prima dell’apertura della struttura non siano
state presentate richieste di trasferimento.
b) Nelle strutture ricettive, comprese quelle sanitarie e militari, nella comunità, negli istituti
penitenziari e in strutture analoghe, a condizione che siano allestiti appositi box o cabine e che
l’attività sia rivolta esclusivamente alle persone alloggiate.
c) Tra diverse unità locali della stessa azienda, fatto salvo il rispetto di quanto previsto al precedente
art.7 .
5. Nel rispetto delle distanze di cui al precedente co.3, possono essere rilasciate anche autorizzazioni per
«attività presso» all’interno di palestre e impianti sportivi, a condizione che le prestazioni di servizio
siano rivolte esclusivamente ai soci.
6. E’ vietata l’installazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato n. 1 alla
legge 1/1990 presso Circoli privati o associazioni volontarie.
7. Non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di nuove attività di “ mestieri affini”.
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8. Le autorizzazioni di cui ai punti 4 e 5 sono vincolate ai luoghi ed alle attività in essi indicati e decadono
in caso di chiusura dell’attività principale.
Art. 9 - Autorizzazione al trasferimento di sede
1. I trasferimenti di sede sono consentiti purché avvengano nel rispetto delle seguenti distanze stabilite con
riferimento alle due zone già indicate al precedente art.8 e purché non confinino orizzontalmente o
verticalmente con imprese esercenti lo stesso tipo di attività in via secondaria:
all’interno della zona 1: mt. 50
all’interno della zona 2 e nell’ambito della stessa frazione: mt. 50
all’interno della zona 2 ma da frazione a frazione: mt.250
dalla zona 1 alla zona 2:mt.250
dalla zona 2 alla zona 1: mt.200
2. La distanza minima prevista al comma 3 non è richiesta nei Centri commerciali così come definiti dal
D.lgs. 114/1998, nonché nei centri direzionali ed in quelli polifunzionali per il benessere e l’estetica della
persona.
3. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione
dell’attività, il Dirigente può consentire il trasferimento dell’esercizio in qualunque parte del territorio
comunale in deroga alle distanze di cui al comma 1 ed in deroga alle superfici minime di cui al
successivo art. 11, per il periodo di tempo necessario ed eseguire le opere, comunque, non superiore ad
un anno.
Art. 10 – Misurazione delle distanze
1. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata da numero civico principale ad altro
numero civico principale seguendo il percorso pedonale più breve. L'
attraversamento delle strade deve
essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di
dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore.
2.
Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato.
Art 11 - Idoneità igienico - sanitaria dei locali
e delle attrezzature.
1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'
U.S.L. l'
accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle
attrezzature, dell'
arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'
esercizio.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di attività in altri locali, viene
effettuata una valutazione complessiva, dal punto di vista igienico-sanitario, circa l’idoneità e la
funzionalità dei locali da utilizzare.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) L’altezza delle pareti deve essere almeno di m. 2,70.
b) La superficie deve essere almeno 15 metri quadrati per un solo posto di lavoro e 4 mq. in più
per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie si riferisce ai locali in cui viene esercitata
l’attività e non comprende ingressi, servizi igienici e ripostigli. Per le attività di tatuatore e di
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
piercing la superficie minima, con riferimento alla zona dedicata alle procedure, deve essere di
almeno 9 metri quadrati .
La superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non deve essere inferiore a 1/8 di quella del
pavimento.
La superficie di ventilazione (finestre, vasistas) non deve essere inferiore a 1/16 di quella del
pavimento, con la possibilità, in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che
garantiscano almeno due ricambi d’aria all’ora.
I pavimenti e le pareti prospicienti i posti di lavoro devono essere lavabili per la completa
pulizia fino all’altezza di ml. 1,80. Il termine «lavabili» deve essere inteso in senso stretto, deve,
cioè, trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura dalle
operazioni di lavatura con acqua e idoneo detergente e disinfettante.
I posti di lavoro destinati alla rasatura della barba e i posti di lavoro destinati al lavaggio delle
teste devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di
potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di
rifiuto che devono essere addotte in fognatura.
L’estetista deve disporre almeno di un posto di lavoro munito di lavandino ed avente le
caratteristiche indicate alla lettera f).
Le cabine delle estetista devono avere una superficie di almeno 6 mq per il primo box e 4 mq.
per gli altri, salvo le cabine adibite all’uso esclusivo del solarium; la porzione superiore delle
pareti dei box, inoltre, deve avere in altezza una zona libera (non vetrata) di almeno 50 cm che
permetta una ventilazione ed illuminazione naturale.
Nel caso che non si allestiscano cabine vi deve essere, in aggiunta agli spazi destinati all’attività
principale, una superficie di mq. 4 per ogni posto di estetista da attivare.
Per gli estetisti «presso» il posto di lavoro deve comprendere almeno un lavandino con le
caratteristiche indicate alla lettera f).
Se si detengono solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in un locale o in un
armadio separati da altri prodotti.
Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerato direttamente dall’esterno o
mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile
fino ad almeno ml. 1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di
lavoro, deve essere dotato di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetti a
comando non manuale, di asciugamani monouso ed erogatore di sapone.
Il bagno deve sempre essere ubicato all’interno del locale. Limitatamente alle attività esistenti, il
bagno può essere ubicato esternamente all’esercizio, purché ne sia documentato l’uso esclusivo
ed a condizione che il percorso di accesso sia comunque all’interno dell’edificio in cui è ubicato
l’esercizio.
3. I mobili e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una
periodica disinfezione.
I sedili devono essere di materiale lavabile e disinfettabile.
4. Gli esercizi devono essere forniti:
a) di un armadio per la conservazione della biancheria pulita,
b) di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio,
c) di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'
importanza dell'
esercizio ed al
numero dei lavoranti,
d) di un contenitore per la biancheria sporca;
e) di un contenitore per la raccolta dei rifiuti;
f) di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici, materiale sterile di
medicazione e cerotti.
g) di apparecchi per la disinfezione o la sterilizzazione degli utensili non monouso
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Con riferimento alle attività di tatuatore e di piercing si specifica che la zona di lavoro deve essere dotata di
lavandino con rubinetteria a comando non manuale.
Art. 12 - Idoneità degli addetti e igiene dei procedimenti
1. Il titolare dell'
autorizzazione è responsabile dell'
osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la
loro applicazione è affidata a personale dipendente:
a) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici ambientali ed i piani di
lavoro devono essere periodicamente disinfettati (ad esempio con l’uso di ipoclorito alle
concentrazioni consigliate sulle confezioni);
b) Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
c) I prodotti impiegati non devono contenere sostanze nocive alla salute, le tinture devono
rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni;
d) L'
applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possano risultare nocive o
fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
e) Durante l'
applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme
libere o che si fumi nell'
ambiente;
f) E'proibito l'
uso di piumini per l'
applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso
individuale;
g) Le lampade UV-A devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in
zona ben visibile. In prossimità delle apparecchiature deve essere esposto un cartello o un altro
idoneo mezzo di informazione con le precauzioni per l’uso. Devono, inoltre, essere disponibili
almeno due paia di occhiali protettivi per ciascun apparecchio.
h) Gli strumenti taglienti (rasoi, forbici, ecc.): devono essere usati con estrema attenzione per
prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere
utilizzati preferibilmente gli strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, dopo l'
uso e
prima di ogni riutilizzo, gli strumenti taglienti devono essere lavati e disinfettati secondo le
seguenti procedure:
I.
DECONTAMINAZIONE. Gli strumento contaminati da sangue, subito dopo l’utilizzo
devono essere immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio: cloroderivati 0,3%
per 30 minuti).
II.
DETERSIONE. Gli strumenti devono essere puliti accuratamente, al fine di rimuovere
eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (ad
esempio: pulitore ad ultrasuoni).
III.
DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE. Una volta detersi, gli strumenti devono essere
sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (ad esempio: prodotti a base di
sali di ammonio quaternario o di cloroderivati), lasciandoli in immersione per il
tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli
resistenti al calore possono essere sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole
autoclavi.
IV.
Dopo il trattamento, gli strumenti devono essere riposti in idonei contenitori, al fine di
proteggerli da contaminazioni ambientali.
V.
Per evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso, dopo
l'
utilizzo, vanno riposti in contenitori rigidi richiudibili .
2. Colui che occasionalmente è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo
mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.
3. Per quanto compatibile, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle attività di tatuatore e
di piercing, che comunque sono tenute al rispetto integrale dell’allegato 1 al presente regolamento (Linee
guida del ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e di piercing in condizioni di
sicurezza).
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Art. 13 - Domande di rilascio autorizzazione
1. Il richiedente una nuova autorizzazione o l’autorizzazione al trasferimento di un’attività già esistente in
altri locali deve presentare apposita domanda indirizzata al Comune.
La domanda, redatta in conformità alle norme sull'
imposta di bollo, deve contenere:
a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente;
b) In caso di società: ragione sociale o denominazione e sede,
c) Codice fiscale o Partita IVA,
d) Descrizione dell’attività e qualifica professionale posseduta,
e) Ubicazione del locale destinato all’attività (Via e numero civico, o, in mancanza, esatti punti di
riferimento), e titolo di disponibilità con l’indicazione del nome e indirizzo del proprietario del
locale.
2. In caso la domanda risulti accoglibile, la stessa deve essere completata con:
a) Attestazione relativa alla qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato oppure relativa autocertificazione;
b) In caso di società o di ditte individuali titolari di più autorizzazioni, la qualifica professionale deve
essere comprovata per tutti i soggetti indicati all’art. 4.
c) Per le società: dichiarazione del notaio relativamente alla costituzione della società e,
successivamente alla registrazione, atto costitutivo registrato (originale in visione), o,
alternativamente, atto sostitutivo di notorietà relativo alla qualità di legale rappresentante, riportante
anche tutti gli estremi dell’atto costitutivo.
d) Autocertificazione ai fini antimafia,
e) Documentazione comprovante la destinazione d’uso dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva di
atto notorio riportante il nominativo del proprietario e gli estremi dell’atto che hanno legittimato lo
stato esistente. In caso di attività da esercitare presso strutture od esercizi di terzi, documentazione
relativa alla disponibilità del locale o di parte di esso o relativa dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
f) Pianta planimetrica, corrispondente allo stato di fatto o relativo progetto dei locali, con lay out delle
attrezzature e relativa relazione tecnica, ai fini del rilascio del nulla osta igienico sanitario.
3. L'
accertamento dell’idoneità igienico – sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature avviene
d'
ufficio. Le spese per il sopralluogo effettuato dall’AUSL sono poste a carico del richiedente.
4. La modifica dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente co.1, nonché l’introduzione o la sostituzione
di soci o direttori in possesso della qualifica professionale devono essere comunicata al Comune che
provvede alla sostituzione dell’autorizzazione.
Art. 14 - Modifiche dell’ attività e dei locali
1. Il titolare di autorizzazione per lo svolgimento di una o più delle attività di barbiere, parrucchiere od
estetista in attività da almeno 2 anni può estendere la propria attività a tutti i settori per i quali risulta in
possesso di qualifica professione, previa dichiarazione presentata ai sensi dell'
art. 19 della legge
241/1990 e successive modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui all’art. 11
del presente Regolamento e non confini orizzontalmente o verticalmente con imprese esercenti lo stesso
tipo di attività in via secondaria.
2. Qualsiasi modifica riguardante la struttura dei locali deve essere preventivamente comunicata con le
modalità di cui all'
art. 19 della legge 241/90.
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Art. 15 - Subingresso
1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un’azienda esercente
le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante all’intestazione
dell’autorizzazione a proprio nome purché la richieda e sia in possesso dei requisiti professionali previsti
a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.
2. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto il proprietario dell’azienda ha diritto
alla reintestazione a proprio nome.
3. Il subentrante per atto fra vivi in possesso della qualifica professionale e in presenza di locali idonei può
iniziare immediatamente l’attività e deve presentare domanda di intestazione dell’autorizzazione a
proprio nome entro 30 giorni dal subingresso.
4. Il subentrante per atto fra vivi, privo della qualifica professionale alla data del trasferimento, può
ottenere l’autorizzazione e,conseguentemente iniziare l’attività solo dopo aver conseguito detta qualifica
e, comunque, deve essere in condizione di riprendere l’attività entro 12 mesi. In attesa del
conseguimento della qualifica professionale deve essere comunicata al Comune la sospensione
dell’attività.
5. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l’attività del
dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare domanda
di intestazione dell’autorizzazione a proprio nome secondo le modalità del successivo art. 16; entro lo
stesso termine possono cedere l’azienda anche se la stessa risulta cessata.
6. In relazione al comma 2° dell’art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443, in caso di morte, invalidità, interdizione
o inabilitazione dell’imprenditore iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli
maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni che abbiano ottenuto il mantenimento
dell’iscrizione all’Albo possono continuare l’attività del dante causa, sempre che l’esercizio sia condotto
da persona qualificata, previa comunicazione al Comune. Tale attività può essere esercitata per un
periodo massimo di cinque anni o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni. Decorso
tale lasso di tempo, se l’avente causa non comprova il possesso della qualifica professionale richiesta,
l'
autorizzazione decade.
7. Non è ammesso il subingresso nei mestieri affini.
8. Il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento esercitate presso la residenza del
titolare è consentito solo a condizione che il subentrante abbia, a sua volta, la residenza nella medesima
unità immobiliare.
Art. 16 - Domande di subingresso
1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'
art. 1 devono essere presentate
secondo le modalità previste all’art. 13 e devono essere accompagnate:
a) In caso di subingresso per atto fra vivi: dall’atto di cessione d’azienda debitamente registrato ovvero
da dichiarazione del notaio rogante, ovvero da relativa autocertificazione
b) In caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione, ovvero da
relativa autocertificazione.
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2. Le unità locali autorizzate senza il rispetto della distanza minima ai sensi dell’art.8 co.4 lett.c) non
possono essere cedute, per atto tra vivi, prima di un anno a decorrere dalla data di rilascio della relativa
autorizzazione.
Art. 17 - Attivazione e Sospensione dell’attività
1. L’attività deve essere iniziata entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione.
2. In caso di sospensione dell’attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva
comunicazione al Comune. La sospensione non può superare i sei mesi nell’arco di ogni anno. Durante il
periodo di sospensione l’autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.
Sono fatte salve le condizioni stabilite all’art. 15, relative al subingresso.
3. Per cause di forza maggiore il Dirigente del settore può consentire la proroga dei termini di cui ai commi
1 e 2.
Art. 18 - Decadenza e Revoca dell'autorizzazione
1. L'
autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento decade
nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell’attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della
domanda, salvo proroga;
b) sospensione dell'
attività per oltre 6 mesi nell’arco di un anno, salvo proroga;
c) decesso del titolare, salvo che non vi sia subingresso da parte di eredi secondo le modalità di cui
all’art. 15, commi 6 e 7, del presente Regolamento;
d) estinzione della società titolare dell’autorizzazione.
2. L'
autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui all’art.5;
c) cessazione dell'
attività principale, nei casi di cui all’art. 8 comma 4 lett. b);
d) cessazione dell’attività principale nei casi di cui all’art.8 comma 5, qualora nel termine di 30 giorni
da tale cessazione, non sia pervenuta la richiesta di trasformazione da “attività presso” ad attività
autonoma
Art. 19 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi
1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere uomo/donna, estetista e
mestieri affini sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria o, nel caso
di singole deroghe, sentita la Commissione di cui all’art. 3.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli
esercenti debbono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.
3. Le "attività presso" devono essere esercitate nell'
orario di apertura dell’attività principale.
4. Le attività all’interno di centri commerciali devono essere svolte nell’orario di apertura del centro in cui
operano.
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Art. 20 - Esposizione cartelli obbligatori
1. All’interno dell’esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile,
l’autorizzazione amministrativa ed un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle
prestazioni professionali praticate.
2. E’ obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello visibile dall’esterno recante gli orari praticati.
3. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di informazione
riportanti le avvertenze per l'
uso conformi a quanto stabilito dall’AUSL.
4. Le attività di tatuaggio e piercing devono esporre in luogo ben visibile un cartello che riporti, in modo
chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità, (allegato 1 al
presente regolamento).
Art. 21 Attività di tatuaggio e di piercing
1. L’attività di tatuaggio o di piercing è subordinata al parere di idoneità igienico sanitaria dei locali, da
rilasciarsi da parte del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio;
congiuntamente alla richiesta di tale parere, che deve essere presentata al Comune unitamente alla
dichiarazione di inizio attività di cui al comma seguente, l’interessato deve presentare una dichiarazione
di assunzione di responsabilità relativa alla conduzione dell’attività in conformità alle istruzioni
dell’autorità competente.
2. L’attività può essere intrapresa previa dichiarazione al Comune di inizio attività, non appena intervenuto
il parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio, di cui al
precedente comma. Nella dichiarazione di inizio attività l’interessato rende la dichiarazione sostitutiva
ai fini antimafia e dichiara di essere in possesso:
a) di idonea destinazione d’uso dei locali,
b) di impianti elettrici e apparecchiature a norma,
c) del parere igienico-sanitario di cui al comma 1,
d) dell’attestazione relativa al superamento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione.
3. In attesa dell’istituzione dei corsi professionali da parte della Regione, i tatuatori e gli operatori del
piercing possono intraprendere l’attività in mancanza del requisito professionale di cui alla lettera d) del
precedente comma 2. Questi stessi operatori, entro 24 mesi dall’istituzione dei corsi professionali, hanno
l’obbligo di frequentarli e di presentare il relativo attestato di partecipazione al Comune.
4. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i rivenditori di oggetti di oreficeria e
bigiotteria che praticano fori ai lobi auricolari. Tale operazione, comunque, deve essere eseguita previa
disinfezione della parte interessata e con materiale monouso.
Art. 22 Sanzioni
1. Il controllo del rispetto della normativa relativa alle attività disciplinate dal presente Regolamento
compete agli addetti alla vigilanza.
2. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente
Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni
amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
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3. Si applica una sanzione amministrativa da 80,00 a 480,00 euro nei seguenti casi:
a) Svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere o mestieri affini senza autorizzazione
amministrativa (art.7 co.1);
b) Svolgimento dell’attività di barbiere, parrucchiere o mestieri affini senza il possesso dei requisiti
professionali richiesti (art. 4 co. 1);
c) Inosservanza dell’obbligo dell’esercizio dell’attività con carattere di continuità da parte del titolare o
della persona in possesso della qualifica professionale indicata sull’autorizzazione amministrativa
(art.4 co.3);
d) Svolgimento dell’attività in locali diversi da quelli autorizzati (art.5 co.1);
e) Svolgimento dell’attività in forma ambulante (art.5 co.1);
f) Installazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato 1 della L.1/90 presso
circoli o associazioni volontarie (art.8 co. 6);
g) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver presentato la dichiarazione di inizio
attività (art.21 co.2);
h) Svolgimento dell’attività di tatuatore e/o piercing senza aver frequentato il relativo corso di
formazione professionale, dopo che la Regione l’avrà istituito (art. 21 co. 3).
4. Si applica una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro nei seguenti casi:
a) Mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie e dei procedimenti (artt. 11-12)
b) mancata comunicazione della sospensione dell’attività per periodi superiori ai 30 giorni (art. 17 co.
2);
c) mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate (art. 20 co.
1);
d) mancata osservanza degli orari (art. 19 co.1);
e) mancata osservanza degli orari di apertura dell’attività principale da parte delle “attività presso”
(art. 19 co.2);
f) mancata osservanza degli orari di apertura del Centro Commerciale per le attività ivi insediate
(art.19 co.4);
g) mancata esposizione delle avvertenze per l'
uso delle lampade U-VA o esposizione di cartelli con
avvertenze non conformi a quanto stabilito dall’AUSL (art. 20 co. 3).
5. Si applica una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 euro nei seguenti casi:
a) mancata esposizione dell’autorizzazione amministrativa (art. 20 co. 1);
b) mancata esposizione del cartello recante l’orario di apertura (art. 20 co. 2);
c) violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.
6. Per l’attività di estetista esercitata senza i requisiti professionali o senza l’autorizzazione comunale, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.12 della L.1/1990.
7. Oltre alle sanzioni indicate ai commi 3, 4 e 5, si applica la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività da 1 a 7 giorni qualora siano state commesse, nell’arco di un anno, due violazioni della
stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente Regolamento e siano state comminate in via
definitiva le relative sanzioni amministrative.
La sanzione accessoria si applica anche se il trasgressore si è avvalso della facoltà di pagamento in
misura ridotta.
8. In caso di attività di barbiere, parrucchiere od estetista esercitata senza autorizzazione o in caso di
inosservanza dell’ordinanza di sospensione dell’attività, il Dirigente ne dispone l’immediata cessazione.
9. In caso di attività di tatuatore o piercing esercitata senza aver presentato la dichiarazione di inizio di
attività, il Dirigente ne dispone l’immediata cessazione.
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10. Nel caso di attività svolta in difetto di autorizzazione o di dichiarazione di inizio di attività si può
procedere al sequestro delle attrezzature connesse all’attività illecita, ai sensi dell’art.13 della legge
689/1981.
Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie
1. In applicazione della legge della Regione Emilia Romagna 32/92, il titolare di autorizzazione allo
svolgimento di «mestieri affini», in possesso di idonea qualifica professionale, può esercitare l’attività di
estetista previa dichiarazione da presentare ai sensi dell'
art. 19 della legge 241/1990 e successive
modificazioni e sempre che il locale utilizzato abbia i requisiti di cui all’art. 11 del presente
Regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dall'
art. 11, le attività esistenti all'
entrata in vigore del presente regolamento,
non rispondenti ai requisiti richiesti, possono continuare l'
attività, salvo che non vi siano particolari e
inderogabili esigenze di carattere sanitario. L'
adeguamento ai requisiti previsti dovrà avvenire
obbligatoriamente in occasione di lavori di ristrutturazione dei locali e/o di subingresso.
1. Ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali di cui al comma 2 non sono considerati
subingressi, ma prosecuzioni della medesima attività, i casi sotto indicati qualora gli interessati
dichiarino che continueranno ad utilizzare i locali precedentemente autorizzati:
- scioglimento di società, qualora uno dei soci ne continui l’attività;
- conferimento di ditta individuale in società,
- fusione o incorporazione di società,
- cambio di ragione sociale o denominazione,
- trasformazione della natura giuridica qualora rimanga nella compagine sociale almeno uno dei
soggetti autorizzati precedentemente;
- avvicendamento di estetista presso.
ALLEGATO 1)
LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SANITA’
PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING
IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
(Circolare 05.02.1998 n.2.9/156)
Le procedure che implicano l’impiego a fini terapeutici di aghi e tagliemi possono comportare un rischi di
trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche
gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi
tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.
Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest’ultima
procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del
derma.
1.
Valutazione del rischi di infezioni prima del trattamento
Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse
attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.
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2.
Indicazioni di controllo
Le misure da applicare sono relative a 3 categorie:
a) norme igieniche generali,
b) misure di barriera e precauzioni universali,
c) misure di controllo ambientali.
E’ indispensabile che:
• coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedano una specifica autorizzazione
all’azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l’esistenza dei necessari standard
igienici per l’effettuazione delle procedure;
• gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale d’attesa e da quelle
designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere
una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui
vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona “sporca” deve essere provvista di
vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
• i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
• gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura ,
indipendentemente dal rischio di esposizioni al sangue;
• prima dell’esecuzione delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato
della cute per accertarne l’integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su
individui con lesioni cutanee o micosi o nel caso di ustioni;
• la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario
utilizzati nell’esercizio dell’attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel
caso di manovre errate;
• dopo l’utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le
normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali
(L.10.02.1989 n.45);
• i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti
scrupolosamente.
3.
Lavaggio delle mani e misure di barriera
Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura
venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.
Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall’impiego di guanti sterili.
L’uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.
E’ opportuno che l’operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.
4.
Decontaminazione e disinfezione dello strumentario
Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, a alternativamente a
disinfezione ad alto livello.
La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un
minimo di 20 minuti).
La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.
Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le
caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile
applicare la sterilizzazione.
I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000
ppm e glutaraldeide al 2%.
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Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere
accuratamente puliti prima dell’esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello
strumento o dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati
ed asciugati prima del riuso.
Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.lgs626/94 e
successive integrazioni e modifiche.
5.
Decontaminazione degli schizzi di sangue
Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve essere decontaminata con
germicidi chimici.
Quando si verifica uno spandimento consistente, l’area contaminata deve essere cosparsa da un germicida
solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e
successivamente decontaminata con germicida chimico.
In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.
6.
Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare
Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee
integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso.
Non esistono, infatti, “caratteristiche specifiche” tali da giustificarne un riutilizzo.
Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l’uso, con
mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un
trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.
Nel caso di procedure che implichino l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoogun) con agli
multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale
od estera;
d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed
eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni
soggetto.
7.
Precauzioni universali
Nel caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere
applicate le precauzioni universali, di cui al D:M. 28.09.1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al
contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati.
Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti
taglienti utilizzati durante l’esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumento usato, l’eliminazione di
aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle procedure.
Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere reincappucciati, o volontariamente
piegati, o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l’uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti,
per l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.
Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui
debbono essere usati.
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8.
Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni
I tamponi di garza e il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo ( carta monouso) utilizzato per asciugare il
sangue fuoriuscito per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le
modalità di seguito riportate.
La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi
biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad
una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.
9.
Indicazioni finali
Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:
a) l’adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia
dell’apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e
sterilizzazione;
b) l’esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
c) l’indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite
procedure di piercing e tatuaggio;
d) la necessità di verifica dell’applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie;
e) la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle
procedure di tatuaggio e piercing.
Si richiama, inoltre, l’esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive
correlato alle procedure di tatuaggio e piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il
memorandum allegato.
Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all’età dei soggetti, occorrerà ricorrere a
provvedimenti legislativi.
ALLEGATO 2)
Circolare del Ministero della Sanità del 16.07.1998 n.2.8/633
CHIARIMENTI FORNITI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITÀ
Facendo seguito alla nota pari oggetto del 02.02.1998 con la quale sono state trasmesse le “linee guida per
l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”, si comunica che il Consiglio
Superiore di Sanità ha ritenuto di fornire i seguenti chiarimenti su alcuni specifici argomenti inerenti
l’attività di tatuaggio, già in parte trattati nelle predette linee guida.
1.
Corsi professionali obbligatori
Nelle more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio
e piercing, si dovrà consentire la prosecuzione dell’attività per coloro che già esercitano l’effettuazione di
tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio alla verifica delle condizioni igieniche. Gli esercenti che già svolgono l’attività
sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati. Il requisito dei 10 anni di
scolarità appare irrinunciabile per l’apprendimento degli argomenti oggetto di studio e per il corretto
esercizio dell’attività di cui trattasi.
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2.
Colori da utilizzare nelle attività di tatuaggio
I pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in attesa della definizione di
modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell’Istituto Superiore della
Sanità, si ritiene sufficiente l’autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo restando quanto
previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i flaconi dovranno essere dotati di valvole non di
ritorno.
3.
Manifestazioni pubbliche o Conventions
Si ritiene che possano essere autorizzate dalle competenti Autorità Sanitarie Locali, manifestazioni di
confronti di esperienza da parte di tatuatori, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il
controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed
in particolare:
d) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e
facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l’attesa, l’esecuzione delle pratiche, la
conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e
materiali sporchi;
e) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l’osservazione delle attività da parte degli spettatori
in condizioni di sicurezza ed igiene;
f) deve essere disponibile un’area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.
4.
Guanti monouso o misure di barriera
Si ritiene che, fermo restando le precisazioni delle indicazioni di controllo previste dalle linee guida già
citate, gli operatori posano indossare guanti in lattice monouso. Per quanto attiene le misure in barriera si può
considerare non obbligatorio l’uso degli occhiali protettivi, fermo restando l’obbligo di uso delle maschere.
Resta ferma la necessità di indossare un camice monouso anche senza obbligo di sterilità.
(omissis)
MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO
O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLI OD ORECCHINI (PIERCING)
Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
Lo sai che il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di
chirurgia plastica?
Lo sai che con il tatuaggio o con l’inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente
trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l’AIDS?
Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte
dell’operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione ?
Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico?
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Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la
possibilità di gravi infezioni?
Hai capito bene quali sono i rischi a cui ti esponi?
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE LAMPADE UVA
1 – Tutte le apparecchiature devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in
zona ben visibile.
2 – In prossimità delle macchine deve essere presente il Foglio di istruzioni (modello ASL)
3 – Per ogni cliente deve essere compilata apposita scheda su cui annotare giorno – apparecchio utilizzato –
durata del trattamento che l’operatore deve modulare in base al tipo di pelle.
PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO DELLE LAMPADE U.V.A.
1.
I raggi U.V.A. possono essere potenzialmente dannosi
2.
E’ obbligatorio togliersi le lenti a contatto
3.
Persone con carnagione chiara, presenza di nei, efelidi o lesioni della cute di qualsivoglia natura,
dovrebbero consultare il medico sull’opportunità di sottoporsi a raggi U.V.A. e sul tipo di precauzioni
da adottare
4.
Persone con carnagione scura o già abbronzata devono comunque rispettare i tempi di esposizione
consigliati
5.
E’ necessario utilizzare gli occhialini protettivi
6.
E’ fondamentale rispettare i tempi di esposizione consigliati
7.
Astenersi dall’esposizione ai raggi U.V.A. durante i periodi in cui vengono assunti farmaci, in caso di
dubbio consultare il medico
8.
Non esporre alcuna parte del corpo più di una volta al giorno e non esporsi al sole nella stessa giornata
9.
Prima dell’esposizione, rimuovere i cosmetici.
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ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
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Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche
inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
Apparecchi per l'
aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e
con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino
unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed
infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scalda cera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento,
fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10
centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso-massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico
Saune.
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