IV° Programma di intervento

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IV° Programma di intervento
Capitolato Speciale d’Appalto
Infratel Italia SpA
Viale America, 201 – 00144 Roma
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Infratel Italia S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progettazione esecutiva e costruzione di impianti a banda larga in fibra
ottica e relativa manutenzione
IV° Programma di intervento
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Capitolato Speciale d’Appalto
Capitolato Speciale d’Appalto
Infratel Italia SpA
Viale America, 201 – 00144 Roma
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PARTE I
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO
AMMINISTRATIVO TRA STAZIONE APPALTANTE ED
APPALTATORE
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Capitolato Speciale d’Appalto
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Articolo 1.
Oggetto dell’appalto
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Articolo 2.
Ammontare dell’Accordo Quadro
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Articolo 3.
Modalità di stipulazione dell’Accordo Quadro e degli Atti di esecuzione
8
Articolo 4.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
9
Articolo 5.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
9
Articolo 6.
Documenti che fanno parte del contratto
9
Articolo 7.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
10
Articolo 8.
Fallimento dell’appaltatore
10
Articolo 9.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; Responsabile generale dei lavori e
direttore di cantiere
10
Articolo 10.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
11
Articolo 11.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini
12
Articolo 12.
Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva
13
Articolo 13.
Termini per la progettazione esecutiva
14
Articolo 14.
Ritardo nella progettazione esecutiva
15
Articolo 15.
Modalità di attuazione dell’Accordo Quadro
15
Articolo 16.
Consegna e inizio dei lavori
16
Articolo 17.
Termini per l'ultimazione dei lavori
17
Articolo 18.
Proroghe
17
Articolo 19.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
18
Articolo 20.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.
18
Articolo 21.
Penali in caso di ritardo dei lavori
18
Articolo 22.
Manutenzione programmata e correttiva
19
Articolo 23.
Riconfigurazione
20
Articolo 24.
Penali relative agli interventi di manutenzione e riconfigurazione
21
Articolo 25.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
22
Articolo 26.
Mancata approvazione del progetto esecutivo
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Articolo 27.
Lavori a misura
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Articolo 28.
Eventuali lavori a corpo
23
Articolo 29.
Lavori in economia
24
Articolo 30.
Anticipazione
24
Articolo 31.
Pagamenti in acconto
24
Articolo 32.
Pagamenti a saldo
25
Articolo 33.
Ritardi nei pagamenti
26
Articolo 34.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
26
Articolo 35.
Tracciabilità
26
Articolo 36.
Cessione del contratto e cessione dei crediti
27
Articolo 37.
Cauzione provvisoria
27
Articolo 38.
Cauzione definitiva
28
Articolo 39.
Riduzione delle garanzie
29
Articolo 40.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
29
Articolo 41.
Assicurazione della progettazione esecutiva
31
Articolo 42.
Variazione dei lavori
32
Articolo 43.
Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo
33
Articolo 44.
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
33
Articolo 45.
Norme di sicurezza generali
34
Articolo 46.
Sicurezza sul luogo di lavoro
34
Articolo 47.
Piano di sicurezza e di coordinamento
34
Articolo 48.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
34
Articolo 49.
Piano operativo di sicurezza
35
Articolo 50.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
36
Articolo 51.
Subappalto
36
Articolo 52.
Responsabilità in materia di subappalto
39
Articolo 53.
Pagamento dei subappaltatori
39
Articolo 54.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
40
Articolo 55.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
41
Articolo 56.
Ultimazione dei lavori oggetto dei Contratti attuativi – Regolare esecuzione
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Articolo 57.
Stato finale dei lavori dell’Accordo Quadro
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Articolo 58.
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
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PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini per l’esecuzione
delle prestazioni aventi ad oggetto l’attuazione del programma di intervento per la
realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica, e a tale scopo definisce le modalità di
esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Atti di esecuzione dell’Accordo.
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
***
Articolo 1.
Oggetto dell’appalto
1.1. L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e costruzione di impianti a
banda larga in fibra ottica e nella relativa manutenzione.
Il presente Capitolato disciplina in particolare le condizioni generali, le modalità e i termini
per l’esecuzione delle prestazioni inerenti alla attuazione del programma di intervento diretto
alla realizzazione di una infrastruttura di rete in fibra ottica.
Le prestazioni a carico dell’Appaltatore avranno, ad oggetto:
a)
redazione della progettazione esecutiva degli interventi nel rispetto delle prescrizioni
tecniche dettate dal Committente e dagli enti competenti interessati a qualsiasi titolo alla
realizzazione delle opere di che trattasi, mediante l’elaborazione e lo sviluppo di ogni
documento tecnico-amministrativo necessario all’ottenimento dei permessi, autorizzazioni o
altro atto equivalente comunque necessario per l’esecuzione dei progetti stessi e la
successiva realizzazione delle opere commesse;
b)
fornitura in opera di tutti i cavi e materiali necessari alla realizzazione degli impianti;
c)
realizzazione degli impianti e assistenza al collaudo degli stessi;
d)
manutenzione degli impianti almeno sino al 31 dicembre 2016 e comunque come da
offerta migliorativa dell’Appaltatore decorrente dalla data del CRE – Certificato di Regolare
Esecuzione relativo a ciascun Contratto Attuativo;
e)
esecuzione di ogni intervento di riconfigurazione della rete in fibra ottica richiesto da
Infratel fino al 31 dicembre 2016 e comunque come da offerta migliorativa dell’Appaltatore
decorrente dalla data del CRE – Certificato di Regolare Esecuzione relativo a ciascun
Contratto Attuativo;
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f)
esecuzione di ogni intervento complementare e/o accessorio ritenuto indispensabile
all’esatta e corretta esecuzione delle opere commesse ed all’integrità e funzionalità
dell’impianto.
Le prestazioni saranno eseguite nel territorio delle Regioni comprese nel Lotto oggetto di
affidamento.
L’estensione complessiva delle infrastrutture da realizzare è stimata in via indicativa nel
Programma di realizzazione relativo al Lotto oggetto di affidamento. Tale estensione potrà
comunque essere soggetta a variazione in ragione della possibilità di integrazione di tutte le
infrastrutture esistenti.
Il Committente darà attuazione all’Accordo Quadro attraverso i seguenti Atti di esecuzione
dell’Accordo: Ordini di Progettazione, Contratti Attuativi, OIM (Ordini di Intervento di
Manutenzione) e OR (Ordini di Riconfigurazione).
1.2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dai progetti definitivi con i relativi allegati, nonché dei particolari costruttivi e del
progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5,
del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006) e degli articoli da 33 a 43 del
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabili, in conformità ai progetti
definitivi predisposti dal Committente; i progetti esecutivi dovranno comunque essere
approvati dal Committente.
1.3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
1.4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Articolo 2.
Ammontare dell’Accordo Quadro
2.1. L’importo dell’Accordo Quadro è costituito dalla somma dei seguenti importi:
a) importo per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e posa in opera di impianti
in fibra ottica, nonché della manutenzione degli stessi al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sul medesimo
importo in sede di gara;
b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c) importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva.
2.2. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti, e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
2.3. L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, è soggetto al ribasso di gara,
offerto dall’aggiudicatario, in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
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Articolo 3.
Modalità di stipulazione dell’Accordo Quadro e degli Atti di
esecuzione
3.1. L’Accordo Quadro contiene l’importo stimato complessivo dell’intervento sulla base del
relativo Programma. Tale ammontare ha carattere meramente indicativo e quindi senza
obbligo da parte del Committente di affidare alcun importo minimo garantito, rispetto ad esso
potranno verificarsi variazioni in aumento e in diminuzione, senza che da ciò derivi per
l’Appaltatore diritto ad alcun compenso ulteriore o indennizzo..
3.2. Gli Atti di esecuzione dell’Accordo sono stipulati interamente “a misura” ai sensi
dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo degli stessi può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.
3.3. Il corrispettivo di ciascun Contratto attuativo sarà determinato, sulla base del Progetto
Esecutivo, del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari approvati dal
Committente, applicando ai relativi valori la percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in
sede di gara.
3.4. Il corrispettivo degli altri Atti di esecuzione dell’Accordo che non necessitano della
redazione di un Progetto Esecutivo sarà determinato sulla base dell’elenco prezzi unitari
approvati dal Committente, applicando ai relativi valori la percentuale di sconto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara.
3.5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3.6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a)
ai lavori posti a base degli Atti di esecuzione dell’Accordo , in seguito alla
contabilizzazione a misura;
b)
agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel
cantiere
3.7. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti.
3.8. Il corrispettivo di ciascun Atto di esecuzione dell’Accordo, è remunerativo di
tutte le
prestazioni dell’Appaltatore, nessuna esclusa od eccettuata, siano esse di progettazione, di
fornitura o di lavorazione e realizzative, ed è comprensivo di tutti gli oneri e compensi,
connessi e conseguenti, ivi compresi quelli per mano d’opera, incluse le lavorazioni su più
turni che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere commesse complete ed
ultimate, nel rispetto del progetto esecutivo e dei tempi indicati nel cronoprogramma dei
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lavori, nonché per la corretta esecuzione del servizio di manutenzione della rete.
3.9. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo,
sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano
invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Articolo 4.
Categoria prevalente, categorie scorporabili e
subappaltabili
4.1. Ai sensi degli artt. 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e 357, comma 16 del DPR 207/2010, i
lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere OS 19.
4.2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale, non ci sono parti di
lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
***
Articolo 5.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d’appalto
5.1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5.2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
5.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.
Articolo 6.
6.1. Fanno
Documenti che fanno parte del contratto
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;
b) offerta tecnica ed economica e dichiarazione d’obbligo dell’appaltatore, compresa
quella in ordine alle opere che lo stesso intende subappaltare;
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c) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
d) l’elenco dei prezzi unitari.
e) le norme tecniche e le specifiche tecniche che descrivono le modalità tecniche di
progettazione, di realizzazione, di verifica delle opere e di manutenzione degli
impianti.
6.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
6.3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato..
Articolo 7.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
7.1. L’accettazione del Contratto attuativo e degli altri Atti di esecuzione dell’Accordo da
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano l’appalto e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
7.2. Con l’accettazione del Contratto attuativo e degli altri Atti di esecuzione dell’Accordo
l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Articolo 8.
Fallimento dell’appaltatore
8.1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
8.2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Articolo 9.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; Responsabile
generale dei lavori e direttore di cantiere
9.1. L’Appaltatore, alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si obbliga a nominare un
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Responsabile Generale dei Lavori che si interfaccia con il Committente con il compito di
agevolare le attività di coordinamento, monitoraggio delle attività e il coordinamento tecnico
e amministrativo.
9.2. Il Responsabile Generale dei Lavori deve essere dotato delle necessarie competenze
tecnico professionali e dei necessari poteri in modo da gestire i procedimenti di
coordinamento
e
monitoraggio
dello
stato
avanzamento
lavori
e
raccolta
della
documentazione relativa alla infrastruttura; deve essere altresì posto in condizione di snellire
e risolvere ogni tipologia di problema inerente i lavori e/o la documentazione amministrativa
a corredo.
9.3. La nomina del Responsabile avviene mediante deposito presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, del mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, soggetta al gradimento del Committente che si
riserva, per giustificati motivi, di rifiutarla ovvero di chiedere la sostituzione dello stesso. Al
riguardo, l’Appaltatore, all’atto della nomina del Responsabile Generale dei Lavori, dovrà
inviare il Curriculum vitae dello stesso al Committente.
9.4. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.
9.5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
9.6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
9.7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.
Articolo 10.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e
l'esecuzione
10.1.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
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essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.
10.2.
I lavori devono essere eseguiti a regola d’arte in conformità al Progetto Esecutivo, al
cronoprogramma, ai disciplinari tecnici dell’ente competente, alle specifiche tecniche e
capitolati definiti dal Committente ed a tutte le condizioni contrattuali.
10.3.
I lavori eseguiti non a regola d’arte devono essere immediatamente demoliti e
eseguiti nuovamente dall’Appaltatore, a sua cura e spese, senza diritto a indennizzi di sorta.
10.4.
La disposizione suindicata non pregiudica in alcun modo i diritti del Committente in
sede di verifiche, né esonera in alcun modo l’Appaltatore dalle proprie responsabilità.
10.5.
I materiali da porre in opera saranno direttamente approvvigionati dall’Appaltatore,
salvo diversa forma contrattuale. In ogni caso dovranno essere approvvigionati
dall’Appaltatore i materiali occorrenti per le opere provvisionali, per le installazioni ed
attrezzature di cantiere ed i materiali di consumo. In particolare tutti i cavi, muffole, armadi,
chiusini e materiali accessori devono essere conformi alle specifiche tecniche fornite dal
Committente. L’Appaltatore provvede prima dell’inizio dei lavori al collaudo in fabbrica dei
cavi e materiali accessori, invitando il Committente ad assistere alle prove relative al
predetto collaudo. Tutte le prove, e le eventuali spese che ne derivino, sui materiali e sulle
opere finite richieste dal Committente ai fini del collaudo in fabbrica dei cavi e dei materiali
accessori sono a carico dell’Appaltatore.
10.6.
L’Appaltatore, a seguito dell’esito positivo delle prove di collaudo in fabbrica, dovrà
inviare tutta la documentazione tecnica di collaudo al Committente, il quale procederà alla
verifica della suddetta documentazione, potendo richiedere a proprio insindacabile giudizio,
ulteriori verifiche, da eseguirsi con la presenza di personale esperto del Committente. Il
committente ultimate le predette verifiche autorizzerà il fornitore all’impiego dei suddetti
materiali.
10.7.
Resta inteso che tale autorizzazione non costituirà alcun modo accettazione dei
materiali impiegati, che potranno in qualsiasi momento essere oggetto di verifiche da parte
del Committente.
In nessun caso sarà possibile utilizzare materiali non autorizzati dal
Committente.
Articolo 11.
11.1.
Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.
11.2.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra
assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
11.3.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella
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singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
CAPO 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
***
Articolo 12.
12.1.
Modalità di esecuzione della progettazione esecutiva
E’ obbligo dell’Appaltatore predisporre il Progetto Esecutivo degli impianti in fibra
ottica per ciascuna tratta del programma di intervento, in conformità a quanto prescritto dal
Committente nell’ordine di progettazione ai sensi degli articoli seguenti.
12.2.
Al riguardo, l’Appaltatore dovrà avvalersi di soggetti in possesso dei titoli di legge
prescritti dalla vigente normativa, nonché in possesso di una comprovata esperienza nella
progettazione di una rete in fibra ottica.
12.3.
I Progetti Esecutivi dovranno essere redatti dall’Appaltatore nel rispetto delle
prescrizioni delle leggi, dei regolamenti, di ogni altra disposizione normativa e/o
amministrativa applicabile, nonché dell’Accordo Quadro, del presente Capitolato Speciale
d’Appalto dei Capitolati tecnici ad esso allegati.
12.4.
Sono a carico dell’Appaltatore:
1. l’elaborazione di ogni documento progettuale necessario per l’ottenimento dei
permessi di scavo e/o posa o per la presentazione della DIA/SCIA; è inclusa in tale
attività anche l’acquisizione delle cartografie, l’elaborazione delle planimetrie e delle
Relazioni Tecniche relative ai percorsi e alle infrastrutture rilevate, l’assistenza al
Committente per sopralluoghi in campo e/o le elaborazioni di ogni relazione tecnica e
specialistica (relazione geologica archeologica etc.) ed amministrativa necessaria
per l’ottenimento dei permessi (o per la presentazione della DIA/SCIA) di
competenza delle amministrazioni coinvolte a diverso titolo nella realizzazione della
rete, comprensiva di ogni spesa o altro onere necessario al rilascio dei permessi
stessi nonché alla redazione a perfetta regola d’arte, in conformità del Capitolato
Speciale d’Appalto e delle prescrizioni tecniche relative alla progettazione esecutiva;
2.
l’elaborazione del documento di progettazione esecutiva in accordo alla specifica di
progettazione elaborata dal Committente;
3.
il ritiro, su delega del Committente, dei disciplinari tecnici e/o permessi degli enti
territoriali competenti in relazione alle singole tratte;
4.
l’introduzione, a propria cura e spese, di tutte le modifiche ed integrazioni richieste
da Infratel che si rendessero necessarie per rendere la progettazione esecutiva
approvabile e le opere commesse realizzabili;
5.
ogni ulteriore attività e/o onere, anche non specificatamente indicato nel presente
Accordo Quadro e nei documenti allegati allo stesso, che si dovesse comunque
rendere necessario per consentire la completa realizzazione dell’attività progettuale
secondo quanto richiesto da Infratel.
12.5.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto sulla base del Progetto Definitivo fornito
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dal Committente e delle disposizioni della NT2 – Norma tecnica per la progettazione
esecutiva di reti di telecomunicazioni in fibra ottica per Infratel, allegate al presente
Capitolato Speciale d’Appalto, e in conformità con le autorizzazioni e/o con gli altri atti
amministrativi di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’impianto
e dovrà contenere tutta la documentazione in essi elencata.
12.6.
L’Appaltatore non potrà in alcun modo introdurre alcuna modifica o variazione alla
progettazione definitiva degli interventi predisposta da Infratel nonché alle prescrizioni
tecniche di cui al presente Capitolato e ai documenti richiamati ed allegati allo stesso ed alle
prescrizioni fornite dagli Enti terzi, coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione della rete.
12.7.
Restano salve le espresse richieste di modifica o variante formulate da Infratel o
dalla stessa autorizzate.
12.8.
L’Appaltatore garantisce una capacità di progettazione, e assume espresso impegno
in tal senso, tale da consentire l’adempimento dei propri obblighi per l’intero Lotto di
riferimento, come precisato nel relativo Programma di realizzazione delle infrastrutture.
Pertanto egli non potrà invocare a giustificazione del proprio ritardo il numero degli
affidamenti contemporaneamente ricevuti.
12.9.
E’ onere dell’Appaltatore provvedere all’esecuzione di tutte le attività tecnico
amministrative occorrenti al Committente per l’ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento, ivi inclusa la prestazione delle
eventuali fidejussioni richieste dagli enti competenti (nell’eventualità che qualcuno degli enti
proprietari non accetti fidejussioni da parte dell’Appaltatore, ma le pretenda da Infratel,
l’Appaltatore si impegna ad estendere la fidejussione versata nei confronti del Committente
per un pari valore). A tal fine l’Appaltatore dovrà prestare la propria assistenza tecnico
amministrativa per tutto quanto risulterà necessario nei procedimenti amministrativi
preordinati al rilascio dei predetti provvedimenti autorizzazioni o permessi, fermo restando
che nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Infratel per il caso di mancata e/o
ritardata acquisizione delle autorizzazioni, essendo tale rischio assunto esclusivamente
dall’Appaltatore.
12.10. È comunque facoltà di Infratel espletare direttamente in tutto o in parte le attività
occorrenti per l’acquisizione dei predetti permessi e/o autorizzazioni, fatto salvo l’obbligo per
l’Appaltatore di predisporre, con ogni onere a proprio carico, tutta la documentazione
richiesta da Infratel medesima per l’acquisizione dei summenzionati permessi.
Articolo 13.
13.1.
Termini per la progettazione esecutiva
Dopo la stipulazione dell’Accordo quadro il Responsabile unico del procedimento
(R.U.P.) ordina all’appaltatore, di dare inizio alla progettazione esecutiva in riferimento alle
tratte da realizzare. In particolare il RUP, trasmette all’Appaltatore anche a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) per ciascuna tratta apposito Ordine di Progettazione in forma
scritta, corredato dal Progetto Definitivo, dall’indicazione del corrispettivo di progettazione e
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dell’importo massimo entro cui dovranno essere contenuti gli interventi da realizzare.
13.2.
L’Appaltatore dovrà dare immediata conferma al Committente, anche a mezzo
telefax o PEC (posta elettronica certificata), del ricevimento dell’Ordine suindicato e della
sua accettazione.
13.3.
L’Appaltatore entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, o comunque entro il
minor termine indicato nel programma relativo al lotto di riferimento, dal ricevimento
dell’Ordine suindicato dovrà completare l’attività di progettazione e presentare al
Committente tutti i necessari elaborati idonei all’ottenimento delle autorizzazioni e/o dagli
altri atti amministrativi di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione
dell’impianto.
13.4.
Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni l’Appaltatore dovrà redigere il
Progetto esecutivo in conformità alle prescrizioni e ai disciplinari degli Enti medesimi entro il
termine massimo di 10 (dieci) giorni o comunque entro il minor termine indicato nel
programma relativo al lotto di riferimento, decorrenti dal rilascio delle autorizzazioni e/o
permessi.
13.5.
Il progetto esecutivo è approvato dal Committente, sentito il progettista del progetto
definitivo; l’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del
R.U.P. tramite l’invio del Contratto attuativo.
13.6.
Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente
trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all’appaltatore medesimo di
provvedere all’effettuazione di studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
Articolo 14.
14.1.
Ritardo nella progettazione esecutiva
Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna degli elaborati previsto
dall’articolo 13, comma 3, o del termine per la consegna del Progetto esecutivo previsto
dall’articolo 13, comma 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una
penale nella misura prevista dall’articolo 21, comma 1.
Articolo 15.
15.1.
Modalità di attuazione dell’Accordo Quadro
Gli affidamenti per la realizzazione delle singole tratte verranno progressivamente
assegnati dal Committente con singoli Contratti Attuativi nel periodo compreso tra la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed i successivi trentasei mesi, a ciascun Contratto
Attuativo sarà allegato il relativo Progetto Esecutivo elaborato dall’Appaltatore e approvato
dal Committente.
15.2.
L’Appaltatore garantisce una capacità di esecuzione dei lavori tale da consentire
l’adempimento dei propri obblighi contemporaneamente per tutti i Contratti attuativi relativi al
Lotto di riferimento, come indicato nel Programma di realizzazione delle infrastrutture.
Pertanto egli non potrà invocare a giustificazione del proprio ritardo il numero degli
affidamenti contemporaneamente ricevuti .
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15.3.
Ciascun Contratto Attuativo sarà perfezionato mediante invio anche a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) da parte del Committente del Contratto con allegato il Progetto
Esecutivo e la relativa documentazione. L’Appaltatore, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento del Contratto Attuativo, lo sottoscriverà e restituirà al Committente con lettera
avente data certa.
15.4.
Tutti i termini contrattuali definiti dal cronoprogramma facente parte del Progetto
Esecutivo decorrono dal perfezionamento del Contratto Attuativo.
15.5.
Il mancato perfezionamento anche di uno solo dei singoli Contratti attuativi per fatto
e/o colpa dell’Appaltatore darà facoltà al Committente di risolvere dell’Accordo Quadro.
Articolo 16.
16.1.
Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori relativi a ciascuna tratta ha inizio dopo il ricevimento da parte
del Committente del Contratto Attuativo sottoscritto dall’Appaltatore, in seguito a consegna,
anche parziale, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 giorni dalla data di
ricevimento sopraindicata.
16.2.
E’ facoltà del Committente procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 153, del regolamento
generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il Direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
16.3.
Il Direttore dei lavori comunicherà all’Appaltatore, il giorno ed il luogo in cui dovrà
trovarsi per ricevere in consegna i lavori, munito del personale idoneo, nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Della consegna o delle consegne parziali verrà
redatto regolare verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.
16.4.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del
Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
16.5.
L'appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un
originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il
DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Articolo 17.
17.1.
Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare i lavori relativi a ciascun Contratto Attuativo sono quelli
indicati nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo allegato al contratto
medesimo.
17.2.
Il tempo utile per ultimare i tutti i lavori compresi nell’Accordo Quadro è fissato in
mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso.
17.3.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Committente oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito
alla sola parte funzionale delle opere.
17.4.
Il mancato rispetto sia del termine finale sia delle singole tempistiche previste dal
citato cronoprogramma, comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art.21.
17.5.
Non appena ultimati i lavori l'Appaltatore ne darà immediata comunicazione scritta al
Direttore dei lavori, che procederà ai necessari accertamenti in contraddittorio con
l’Appaltatore e redigerà il Certificato di Ultimazione Lavori (di seguito, anche CUIR),
indicando la data di completamento delle opere, con l’indicazione dei giorni impiegati in più o
in meno rispetto al termine indicato nel cronoprogramma, tenuto altresì conto delle eventuali
proroghe e/o sospensioni concesse.
17.6.
Qualora, i lavori dovessero risultare non ultimati, il Direttore Lavori assegnerà
all’Appaltatore un termine perentorio non superiore a 10 giorni per il completamento delle
opere.
17.7.
Allo scadere del predetto termine il Direttore provvederà a verificare l’ultimazione dei
lavori di completamento, e ad emettere l’eventuale CUIR. La data di ultimazione lavori è
quella riportata nel CUIR e controfirmata dall’Appaltatore.
17.8.
Non appena emesso il CUIR, l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata
rimozione delle proprie installazioni ed impianti di cantiere, ed a ripristinare l’area così come
consegnata dall’ente gestore ed a sistemare e pulire le aree interessate dalle opere
appaltate.
17.9.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni suindicate, il Committente
provvederà direttamente, allo sgombero delle aree di cantiere, restando inteso che tutti gli
oneri e le spese relative saranno posti ad esclusivo carico dell’Appaltatore stesso. I relativi
importi saranno trattenuti da quanto dovuto all’Appaltatore sul pagamento finale.
17.10. Il Direttore Lavori può richiedere all’Appaltatore, anche prima della fine dei lavori,
sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al
proseguimento dei lavori stessi
Articolo 18.
18.1.
Proroghe
L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 17, può chiedere la proroga, presentando
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apposita richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine stesso.
18.2.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche
qualora manchino meno di 7 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza
della tardività.
18.3.
La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere.
18.4.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta.
18.5.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.
Articolo 19.
19.1.
Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali che si verifichino in misura superiore ai giorni previsti nel Cronoprogramma od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo
nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
19.2.
Tra le circostanze che giustificano la sospensione di cui al presente articolo rientra, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la indisponibilità delle infrastrutture derivante
dall’esistenza di diritti di terzi.
Articolo 20.
20.1.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Articolo 21.
21.1.
Penali in caso di ritardo dei lavori
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori relativi a
ciascun Contratto Attuativo o di altro Atto di esecuzione dell’Accordo, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille
dell’importo contrattuale, così determinata ai sensi dell’art. 145 del regolamento generale.
21.2.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi;
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b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.
d) nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati e del progetto
esecutivo previsti, rispettivamente all’articolo 13 comma 3 e all’articolo 13 comma 4;
e) nel caso di mancata consegna della cartografia finale entro 20 giorni decorrenti dal
CUIR.
21.3.
La penale di cui al comma 2, lettera a), b) e lettera d), è applicata all’importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati. La penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all’importo del Contratto
attuativo.
21.4.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione
di ritardo.
21.5.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Committente avrà la facoltà di
risolvere il contratto attuativo.
21.6.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi
Articolo 22.
22.1.
Manutenzione programmata e correttiva
E’ obbligo dell’Appaltatore effettuare la manutenzione della rete, comprensiva di tutti
gli impianti e di tutte le sue componenti, realizzata in esecuzione dei singoli Contratti
Attuativi. In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria
all’identificazione degli eventuali guasti che si dovessero verificare sulla rete e procedere,
con organizzazione di propri mezzi ed uomini, alla localizzazione ed alla successiva
eliminazione degli stessi.
22.2.
L’Appaltatore dovrà effettuare sia una manutenzione programmata, diretta a rendere
l’impianto non soggetto a guasti, degradi e ad inconvenienti di tipo sistematico, che una
manutenzione correttiva volta all’eliminazione di eventuali guasti e/o anomalie verificatisi
sulla linea, attraverso l’effettuazione di interventi di ripristino.
22.3.
L'esecuzione degli interventi di manutenzione può prescindere dall'avvenuta
redazione ed approvazione del progetto esecutivo, ad esclusione degli interventi di
manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere,
ferma restando la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con
l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
22.4.
A far data dalla redazione di ogni CRE, e/o del certificato di consegna parziale,
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l’Appaltatore si obbliga a garantire il servizio di manutenzione secondo le modalità meglio
specificate dalla NT-5 “Norma Tecnica di manutenzione per impianti in fibra ottica”allegata al
presente Capitolato. In particolare, l’Appaltatore garantisce i livelli di servizio in essa definiti
e si impegna a dotarsi di strutture territoriali in grado di assicurare il servizio richiesto dalla
committente almeno fino al 31.12.2016 e comunque nei termini migliorativi indicati
dall’Appaltatore nell’offerta tecnica, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente ad
esclusione di quanto di seguito espressamente previsto.
22.5.
Per ciascun Contratto Attuativo l’obbligo di manutenzione dell’impianto decorre dalla
data del CRE - Certificato di Regolare Esecuzione ovvero dalla data del verbale di consegna
parziale almeno fino al 31.12.2016 e comunque nei termini migliorativi indicati
dall’Appaltatore nell’offerta tecnica.
22.6.
La richiesta di intervento di manutenzione sarà disciplinata da un OIM - Ordine di
Intervento di Manutenzione in accordo alla procedura prevista di seguito e alla NT5 - Norma
di Manutenzione Rete in fibra ottica.
22.7.
In caso di anomalia o di disservizio, sulla base della richiesta di intervento effettuata
dal Committente a mezzo di telefono, fax o PEC, l’Appaltatore avvierà le procedura di
reperibilità per la localizzazione e successiva manutenzione della infrastruttura come meglio
definito nella NT-5. Entro 30 giorni dalla chiusura del Trouble Ticket, l’Appaltatore
provvederà alla contabilizzazione dei lavori di manutenzione effettuati sulla base del listino e
in applicazione dello sconto offerto in sede di gara, al quale aggiungerà il diritto di Chiamata.
Il Committente effettuerà tutte le verifiche necessarie (a suo insindacabile giudizio) degli
interventi di manutenzione effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore, che dovrà
provvedere a fornire la strumentazione e il personale tecnico necessario. Successivamente,
all’esito positivo delle verifiche eseguite dal Committente, quest’ultimo emetterà il CAIM
(Certificato di Accettazione Intervento di Manutenzione). In caso di mancato rispetto del
livello di servizio si provvederà all’applicazione delle penali come previste dal presente
Capitolato. Prima dell’emissione del CAIM l’appaltatore è tenuto ad aggiornare l’ “as Built”
dell’ impianto.
22.8.
Il tempo di intervento si calcolerà dal momento della segnalazione del problema
all’Appaltatore da parte del Committente, al momento della risoluzione dello stesso.
22.9.
Resta inteso che qualora nella realizzazione della rete siano utilizzate tratte di
infrastrutture esistenti di proprietà di soggetti terzi, il servizio di manutenzione potrà essere
eseguito direttamente dai suddetti soggetti, senza che l’Appaltatore possa pretendere
alcunché a titolo di maggiori oneri sopportati.
Articolo 23.
23.1.
Riconfigurazione
A far data dalla redazione di ogni CRE, e/o del certificato di consegna parziale
almeno fino al 31.12.2016 e comunque nei termini migliorativi indicati dall’Appaltatore
nell’offerta tecnica.è obbligo dell’Appaltatore eseguire, su richiesta del Committente, le
riconfigurazioni della rete in fibra ottica realizzata in esecuzione dei singoli Contratti Attuativi,
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in accordo alla NT5 - Norma di Manutenzione Rete in fibra ottica
23.2.
La richiesta di intervento di riconfigurazione sarà disciplinata da un OR - Ordine di
Riconfigurazione contenente, fra l’altro, il progetto relativo alla lavorazione compresa la
relativa valorizzazione economica (computo metrico) in accordo alla procedura prevista dal
presente Capitolato e alla NT5 - Norma di Manutenzione Rete in fibra ottica.
23.3.
Le attività di riconfigurazione della rete ottica sono tutte e sole quelle da effettuarsi
sugli impianti nella disponibilità di Infratel Italia che necessitano di adeguamenti quali a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
•
inserimenti di nuovi pozzetti;
•
nuove giunzioni di fibre ottiche;
•
spostamenti di infrastrutture.
23.4.
L’appaltatore effettuerà le attività richieste entro 30 gg. lavorativi dalla ricezione
dell’OR (al netto di eventuale permessi per l’ottenimento dei quali l’appaltatore è tenuto a
supportare Infratel Italia così come per quelli necessari per la realizzazione delle opere).
23.5.
Al termine dell’intervento l’appaltatore comunicherà formalmente la data di fine dei
lavori e, entro 30 gg. da questa, consegnerà la nuova versione della documentazione finale
comprensiva dell’aggiornamento dell’”As Built”.
23.6.
Il committente effettuerà (l’appaltatore è tenuto a fornire ogni necessario supporto) le
opportune verifiche e predisporrà un CAR (Certificato di Accettazione di Riconfigurazione)
entro 60 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori.
Articolo 24.
Penali relative agli interventi di manutenzione e
riconfigurazione
24.1.
Per ogni ora di ritardo imputabile all’Appaltatore nell’esecuzione del servizio di
manutenzione in caso di guasto o anomalia, rispetto alle tempistiche migliorative di quelle
indicate nella NT5 che l’Appaltatore ha dichiarato nella sua offerta tecnica, sarà applicata,
una penale pari al 4 per cento del corrispettivo dovuto per il predetto intervento.
24.2.
Per ogni giorno di ritardo imputabile all’Appaltatore nell’esecuzione dell’attività di
riconfigurazione o di manutenzione (ad eccezione di guasto o anomalia), sarà applicata una
penale pari al 0,2 per cento per cento del corrispettivo dovuto per il predetto intervento.
24.3.
In tutte le ipotesi di inadempimento per non corretta esecuzione delle prestazioni e/o
per violazione delle specifiche tecniche, comunque accertate dal Committente e che diano
luogo a non conformità, come precisate dalla NT6, sarà dovuta dall’Appaltatore una penale
pari:

al 3 per cento del valore del rispettivo Contratto Attuativo per non conformità di tipo A;

al 2 per cento del valore del rispettivo Contratto Attuativo per non conformità di tipo B;

all’1 per cento del valore del rispettivo Contratto Attuativo per non conformità di tipo C.
24.4.
Il Committente tratterrà direttamente gli importi di cui alle predette penali dai
corrispettivi maturati dall’Appaltatore ovvero avvalendosi della cauzione definitiva.
24.5.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può
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superare il 10 per cento dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il Committente
avrà la facoltà di risolvere l’Accordo stesso.
24.6.
Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire per il ristoro del maggior
danno subito a causa degli inadempimenti e delle non conformità in cui sia incorso
l’Appaltatore.
Articolo 25.
25.1.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del
progetto esecutivo anche relativamente a un solo Contratto Attuativo ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, dà facoltà al Committente di
disporre la risoluzione dell’Accordo Quadro ovvero del singolo Contratto Attuativo, a
discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, per grave
inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro
adempimento.
25.2.
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione
dei lavori anche relativamente a un solo Contratto Attuativo o delle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi dà facoltà al Committente di disporre la risoluzione dell’Accordo Quadro ovvero
del singolo Contratto Attuativo e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo
136 del Codice dei contratti.
25.3.
La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale
messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.
25.4.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Articolo 26.
26.1.
Mancata approvazione del progetto esecutivo
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore anche relativamente a un
solo Contratto Attuativo non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Committente ha la
facoltà di disporre la risoluzione dell’Accordo Quadro ovvero del solo Contratto Attuativo,per
inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le
spese sostenute per la progettazione esecutiva.
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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Articolo 27.
27.1.
Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera. In ogni caso non potrà essere superato l’importo definito nel computo
metrico estimativo del progetto esecutivo come riportato nel Contratto attuativo.
27.2.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
27.3.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.
27.4.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle
quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari .
27.5.
Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato
al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Articolo 28.
28.1.
Eventuali lavori a corpo
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere
definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.
28.2.
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile
mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
28.3.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
28.4.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo
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del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
28.5.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
28.6.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Articolo 29.
29.1.
Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa,
con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
***
Articolo 30.
30.1.
Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Articolo 31.
31.1.
Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti
relativamente a ciascun Contratto attuativo, contabilizzati ai sensi degli articoli precedenti, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila). La rata di acconto
comprende anche il 50% dell’importo spettante per la progettazione esecutiva come definito
nell’incarico di progettazione e come risultante dal computo metrico estimativo.
31.2.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50
per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento generale, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
31.3.
Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
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31.4.
Entro 60 giorni decorrenti dalla redazione del SAL il R.U.P. emette il conseguente
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve
indicare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al
comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
31.5.
Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 120
giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Resta inteso che il suddetto termine
rimarrà sospeso In mancanza dell’effettiva e integrale erogazione dei fondi in favore di
Infratel da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e fino all’effettiva ed integrale
erogazione degli stessi senza che maturi in capo all’Appaltatore il diritto alla corresponsione
degli interessi.
31.6.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine
di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
Articolo 32.
32.1.
Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori relativo al Contratto attuativo è redatto entro 30 (trenta) giorni
dalla data della loro definitiva ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di
cui al comma 4.
32.2.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
R.U.P., entro il termine perentorio di 10 gg ( dieci ) giorni; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P.
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
32.3.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 31, comma 2 e unitamente
al saldo dell’importo relativo alla progettazione esecutiva, nulla ostando, è pagata entro 120
giorni dall’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di
regolare fattura fiscale. Resta inteso che il suddetto termine rimarrà sospeso In mancanza
dell’effettiva e integrale erogazione dei fondi in favore di Infratel da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico e fino all’effettiva ed integrale erogazione degli stessi senza che maturi
in capo all’Appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi
32.4.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è
disposto.
32.5.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per
la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
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appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
32.6.
L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.
Articolo 33.
33.1.
Ritardi nei pagamenti
Nell’ipotesi dell’effettiva e integrale erogazione dei fondi da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico e decorso il termine di 120 giorni rispettivamente, dall’emissione del
certificato di pagamento nel caso delle rate di acconto e dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione nel caso della rata di saldo, senza che il Committente abbia provveduto
al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1,
del Codice dei contratti.
Articolo 34.
34.1.
Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 35.
35.1.
Tracciabilità
L’Appaltatore è obbligato a tenere una contabilità separata relativa all’esecuzione
dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. Il Committente o un suo incaricato potrà
procedere in ogni momento alle opportune verifiche; a tal fine l’Appaltatore, ogni volta che
sarà richiesto, metterà a disposizione del Committente o del soggetto da questo incaricato
tutte le relative scritture contabili nonché la documentazione di supporto, facilitando
l’espletamento delle verifiche suindicate.
35.2.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 l’Appaltatore è obbligato a:
1) comunicare gli estremi del conto o conti correnti dedicati a tutti i movimenti finanziari
relativi al presente Accordo quadro, entro sette giorni dall’accensione dello stesso,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso.
2) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo quadro
esclusivamente sul conto/conti dedicati di cui sopra a mezzo di bonifico bancario o
postale o altri strumenti finanziari idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni riportando il codice CIG e il codice CUP relativi al presente Accordo
quadro.
3) pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto
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corrente dedicato di cui sopra.
4) inserire nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti
una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010
35.3.
L’ Accordo quadro si intenderà risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3,
comma 8 della legge n. 136/2010 qualora l’Appaltatore non utilizzi il bonifico bancario o
postale o altri strumenti finanziari idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 36.
36.1.
Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
36.2.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
***
Articolo 37.
37.1.
Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del
Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)
dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza,
da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
37.2.
Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al
comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5,
6 e 8, del Codice dei contratti.
37.3.
La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve
essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
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concorrente dell’appalto o della concessione.
37.4.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare
l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali
progettisti associati.
Articolo 38.
38.1.
Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del
regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
38.2.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123
del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto
decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.
38.3.
La
garanzia
è
progressivamente
svincolata
a
misura
dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.
38.4.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione dello Stato finale dei lavori
dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
38.5.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
38.6.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
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effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Articolo 39.
39.1.
Riduzione delle garanzie
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q),
del D.P.R. n. 34 del 2000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore e per le
categorie di pertinenza.
39.2.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni
di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1
sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
39.3.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di
cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento
in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
39.4.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce
alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
39.5.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1
può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una
qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione,
a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;
c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
39.6.
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto
in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza
che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del
predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.
Articolo 40.
40.1.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del
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regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.
40.2.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dello Stato Finale dei lavori dell’Accordo
Quadro e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (41)
40.3.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro (Importo netto del Lotto
oggetto di aggiudicazione), di cui:
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
40.4.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della
somma assicurata per le opere e comunque non inferiore ad euro 500.000,00 e non
superiore ad euro 5.000.000 .
40.5.
La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere
ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed
alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e
chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all’interno dell’edificio, tra i quali rientrano, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva:
-
la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale
dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e
chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
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-
tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale
soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. 30.06.65, n. 1124, per
le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
-
i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese
che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di
cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
-
il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga
rapporti con la Stazione Appaltante.
a) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
40.6.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
40.7.
Prima dell’emissione dello Stato finale dei Lavori dell’Accordo Quadro, l’appaltatore
si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale ai sensi dell’articolo
129, comma 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 126 del d.P.R. n. 207 del 2010, con
decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla scadenza del
decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere:
a)
la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro __________
corrispondente all’importo netto dell’Accordo Quadro.
b)
la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro __________ ( )
40.8.
Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale
preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.
40.9.
Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all’ipotesi di
colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell’Appaltatore stesso, e devono
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto
allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere
tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l’operatività
in ogni circostanza.
Articolo 41.
Assicurazione della progettazione esecutiva
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41.1.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del
Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del regolamento generale, deve essere
presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi di progettazione, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale dell’Accordo
Quadro; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
41.2.
La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2
allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata alo
stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dei lavori da progettare .
41.3.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
41.4.
L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal
progettista
titolare
della
progettazione
esecutiva/della
revisione/del
completamento della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione e la
progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico
c)
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
***
Articolo 42.
42.1.
Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma
8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
42.2.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
42.3.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto
della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
42.4.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
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delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato. Tali interventi devono essere sempre autorizzati dal RUP.
42.5.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità,
sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
42.6.
L’importo in aumento non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.Tali varianti
devono essere sempre autorizzate dal RUP.
42.7.
Salvo il caso di cui al comma precedente è sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.
42.8.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 48 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 49, nonché l’adeguamento
dei piani operativi di cui all’articolo 50.
Articolo 43.
43.1.
Varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo
L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere
aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di
errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la
sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
43.2.
Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli
lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante
redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo
parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito
dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
43.3.
Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la
Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere
all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i
termini perentori.
Articolo 44.
44.1.
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
44.2.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
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dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
***
Articolo 45.
45.1.
Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.
45.2.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.
45.3.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
45.4.
L’appaltatore
garantisce
che
le
lavorazioni,
comprese
quelle
affidate
ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 46.
46.1.
Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.
46.2.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli
15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Articolo 47.
47.1.
Piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione nominato dalla Stazione appaltante su indicazione dell’appaltatore, ai sensi
dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto,
e integrante il progetto esecutivo redatto dal progettista quale obbligazione contrattuale
dell’appaltatore e il cui onere è compensato con il corrispettivo per la progettazione
esecutiva .
Articolo 48.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento
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48.1.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti a nuove tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
48.2.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
48.3.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono rigettate;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte.
48.4.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
48.5.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Articolo 49.
49.1.
Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131,
comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
49.2.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 52, comma
4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le
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imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
49.3.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48.
Articolo 50.
50.1.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
50.2.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
50.3.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
50.4.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte
dell’appaltatore,
comunque
accertate,
previa
formale
costituzione
in
mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
50.5.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti,
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
***
Articolo 51.
51.1.
Subappalto
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
51.2.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a
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significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice
dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011), e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi
e
lotta
alla
delinquenza
organizzata,
relativamente
alle
imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,
comma 7, del citato D.P.R.
51.3.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
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51.4.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la
sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2. copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c),
del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del
presente Capitolato.
51.5.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.
51.6.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
51.7.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al
predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate
con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
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Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
51.8.
I
progettisti
dell’appaltatore
non
possono
subappaltare
prestazioni
o
altri
adempimenti relativi alla progettazione esecutiva/alla revisione/al completamento della
progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei
contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le
procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti
di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l’articolo 53, comma 3.
Articolo 52.
52.1.
Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
52.2.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione
dei contratti di subappalto.
52.3.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 .
Articolo 53.
53.1.
Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
53.2.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i
pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del
DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti.
53.3.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni,
con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate
di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
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53.4.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
53.5.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, gli adempimenti in
materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti
dall’appaltatore principale.
Articolo 54.
54.1.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali
e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.
54.2.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 10% (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se
i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate
non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
54.3.
Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
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54.4.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo
39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
54.5.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, come integrato dall'art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro la data di
assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio
54.6.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 55.
55.1.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli
2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo n. 159 del
2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
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sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f)
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i)
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
j)
azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
k) quando l’ammontare delle penali per il ritardo superi il 10% (dieci per cento) del
corrispettivo dell’Accordo Quadro.
55.2.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di
reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti
55.3.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
55.4.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure,
in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
55.5.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
***
Articolo 56.
Ultimazione dei lavori oggetto dei Contratti attuativi –
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Regolare esecuzione
56.1.
I lavori appaltati devono essere completati entro i termini stabiliti dal relativo
Contratto Attuativo, salvo le eventuali proroghe concesse dal Committente nei casi e nel
rispetto delle modalità previste dagli accordi contrattuali.
56.2.
L’Appaltatore, appena avrà ultimato le opere appaltate, ne darà immediata
comunicazione scritta
al Direttore Lavori, che procederà ai necessari accertamenti in
contraddittorio con l’Appaltatore e redigerà il Certificato di Ultimazione Lavori (di seguito,
anche CUIR), indicando la data di completamento delle opere, con l’indicazione dei giorni
impiegati in più o in meno rispetto al termine indicato nel cronoprogramma, tenuto altresì
conto delle eventuali proroghe e/o sospensioni concesse.
56.3.
Qualora, i lavori dovessero risultare non ultimati, il Direttore Lavori assegnerà
all’Appaltatore un termine perentorio per il completamento e/o il perfezionamento delle
opere.
56.4.
Allo scadere del predetto termine il Direttore provvederà a verificare l’ultimazione dei
lavori di completamento, e ad emettere l’eventuale CUIR. La data di ultimazione lavori è
quella riportata nel CUIR e controfirmata dall’Appaltatore.
56.5.
Il Direttore Lavori, entro 30 giorni dalla redazione del CUIR, procederà a verificare la
regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalle disposizioni tecniche NT-3 e
NT-4 allegate al presente capitolato e ad ultimare la contabilità definitiva.
56.6.
In caso di esito positivo delle verifiche, siccome previste dalle predette disposizioni
tecniche, il Direttore Lavori provvederà alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione
(di seguito, anche CRE), che dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore.
56.7.
Qualora il Direttore Lavori accerti che i lavori presentino vizi di qualsiasi sorta ed
entità rispetto alle previsioni contrattuali, assegnerà all’Appaltatore un termine perentorio per
eliminazione dei vizi e/o difformità rilevate.
56.8.
Il committente può disporre la consegna parziale dell’impianto qualora lo ritenga
opportuno (ad esempio in seguito a esplicita richiesta degli enti gestori e/o amministrazioni).
In questo caso il Committente definirà le entità oggetto della consegna parziale e nei tempi
sopra descritti verranno effettuate tutte le prove previste dalla NT3 e dalla NT4 ad eccezione
di quelle che il Committente riterrà opportuno posticipare. Il Direttore Lavori provvederà
quindi ad emettere un Certificato di Accettazione Parziale ed un relativo SAL.
Successivamente verranno effettuate le verifiche integrative e saranno emessi il CRE ed il
SAL finale.
56.9.
Dalla data del Certificato di Accettazione Parziale inizierà a decorrere l’obbligo per
l’Appaltatore di garantire il servizio di manutenzione..
Articolo 57.
57.1.
Stato finale dei lavori dell’Accordo Quadro
A seguito dell’ultimazione dei lavori complessivi riferiti all’Accordo Quadro il RUP
redige lo Stato finale dei Lavori, il quale contiene la data di ultimazione degli stessi, l’importo
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totale realizzato; il credito residuo dell’Appaltatore.
57.2.
il R.U.P. a seguito della sottoscrizione dello Stato finale dei lavori da parte
dell’Appaltatore e previa acquisizione della polizza indennitaria decennale di cui all’articolo
40 emette il certificato di pagamento del residuo importo dovuto all’Appaltatore in relazione
ai Contratti attuativi regolarmente eseguiti e non ancora saldati alla data di ultimazione lavori
di cui al comma precedente.
CAPO 12 - NORME FINALI
***
Articolo 58.
58.1.
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d’opera,
attrezzature e forniture previsti per l’esecuzione degli accordi contrattuali, oneri diretti ed
indiretti occorrenti per l’esecuzione a regola d’arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che
costituiscono l’oggetto dell’appalto, comprese le prestazioni accessorie richieste dalla natura
del progetto e quelle richieste dalla Committente nel corso dei lavori, in modo di mettere le
opere appaltate a disposizione della Committente in condizione di normale godimento,
senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della stessa.
58.2.
L’appaltatore garantisce la buona esecuzione delle prestazioni e degli. Il periodo di
garanzia in relazione a ciascun Contratto Attuativo è stabilito in 120 (centoventi) mesi
dall’emissione del CRE - Certificato di Regolare Esecuzione relativo al singolo Contratto
Attuativo.
58.3.
Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico dell’Appaltatore anche i seguenti
oneri:
a)
oneri fiscali e tasse in genere;
b)
fidejussioni agli enti gestori necessari per ottenimento permessi;
c)
mettere a disposizione del Direttore Lavori locali idonei ad uso ufficio provvisti
di servizi igienici, necessari per il personale di Direzione dei Lavori ed assistenza,
arredati con: - n° 2 postazioni di lavoro (scrivania, cassettiera, seduta ergonomica,
illuminazione adeguata e armadio), telefono linea ADSL o connettività superiore, fax,
fotocopiatrice, climatizzazione; -n° 2 computer portatili aggiornati alla migliore
tecnologia esistente, software per la contabilizzazione delle opere e per il disegno
(OFFICE PRO, STR, e Autocad) aggiornati alla migliore tecnologia esistente,
stampante Laser formato A4, Stampante Ink-Jet a colori Formato A3, macchina
fotografica digitale con zoom ottico 8x definizione minima 5,0 Megapixel aggiornata
alla migliore tecnologia esistente, con relativo software di importazione e gestione
delle immagini al Computer; Autovettura di servizio per ogni Regione del Lotto
dell’Accordo Quadro di gruppo E, inclusa tassa di circolazione, assicurazione,
consumo carburanti, servizio Telepass e telefono cellulare completo di viva voce.
d)
rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all’impianto di cantiere ed alle opere
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da eseguire;
e)
sviluppo delle procedure amministrative per l’acquisizione dei
permessi,
licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità del cantiere
e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio,
estrazione da cave, derivazione di acque, scarichi, deposito di sostanze tossiche o
pericolose o altre attività, per le quali è richiesta una autorizzazione di enti pubblici) e
pagamento delle tasse, dei diritti e degli oneri relativi;
f)
obbligo di utilizzo dei sistemi gestionali di Infratel aggiornando le relative
banche dati, eventuali costi di licenze software o di sistemi di supporto sono a carico
dell’Appaltatore;
g)
impianto e manutenzione del cantiere e dell’area ad esso destinata dal
Committente;
h)
sgombero della neve dal cantiere e dall’opera in costruzione, limitatamente
alle necessità dei lavori;
i)
spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il
completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili
all’Appaltatore e se ne richieda lo spostamento per necessità del Committente, degli
Enti locali ovvero degli Enti gestori.
58.4.
In tal caso sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore anche le spese relative alla
bonifica e consolidamento del nuovo cantiere e relativi accessi.
58.5.
Nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dal Committente prima della data
prevista per il completamento dei lavori, spetterà all’Appaltatore il rimborso delle spese vive
sostenute, da concordarsi preventivamente;
a)
spese di allacciamento, derivazione e distribuzione di acqua, energia
elettrica;
b)
oneri per la risoluzione di tutte le interferenze che si dovessero verificare nel
corso dell’esecuzione dei lavori con sottoservizi di proprietà di soggetti e/o enti terzi;
c)
trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d’opera
necessari per l’esecuzione dei lavori appaltati e dei materiali di fornitura
dell’Appaltatore;
d)
custodia, vigilanza e responsabilità del cantiere estese anche ad impianti e
materiali ricevuti in consegna dalla Committente;
e)
montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimità dell’area di
lavoro, di piccole baracche secondarie, atte alla sola custodia di materiali ed
attrezzature;
f)
campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l’idoneità e la scelta
dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte
dell’Appaltatore. Le relative prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali
riconosciuti e ritenuti idonei dallo stesso Committente. L’Appaltatore deve
provvedervi con regolarità, anche in mancanza di espressa richiesta del
Committente, consegnando allo stesso Committente copia della documentazione
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relativa;
g)
segnalazione giornaliera della forza e dei mezzi d’opera presenti in cantiere;
h)
carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dal Direttore Lavori
degli sfridi di lavorazione;
i)
tutti gli oneri e i costi relativi alle verifiche tecniche nonché spese
certificati di regolare esecuzione effettuati con
le modalità
prescritte
dell’art. 2.16 del presente Capitolato o dai documenti contrattuali.
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per i
ai sensi